[doc. web n. 1633558] Provvedimento del 18 giugno 2009 IL
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[doc. web n. 1633558] Provvedimento del 18 giugno 2009 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Filippo Patroni Griffi, segretario generale; VISTA l'istanza ex artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali inviata da Stefano Gandolfo a Eurosport Editoriale s.r.l. con la quale l'interessato, nel contestare la ricezione di un messaggio promozionale non sollecitato al proprio indirizzo di posta elettronica (proveniente da un indirizzo e-mail collegato ad un sito web che risulta intestato alla società resistente), ha chiesto la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano e di ottenerne la comunicazione in forma intelligibile, di conoscerne l'origine, le finalità, le modalità e la logica del trattamento, nonché di ottenere l'indicazione degli estremi identificativi del titolare e, se designato/i, del/i responsabile/i del trattamento; visto che con la medesima istanza l'interessato si è altresì opposto al trattamento dei medesimi dati per finalità promozionali e commerciali, sollecitandone a tal fine la cancellazione (con relativa attestazione di aver portato tale operazione a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati); VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 13 marzo 2009, presentato da Stefano Gandolfo nei confronti di Eurosport Editoriale s.r.l. con il quale l'interessato, nel rilevare l'assenza di qualsiasi riscontro da parte della società dopo l'invio dell'istanza ex artt. 7 e 8 del Codice, ha ribadito le richieste formulate e ha chiesto di porre a carico della resistente le spese del procedimento; VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 18 marzo 2009 con la quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149 del Codice, ha invitato la resistente a fornire riscontro alle richieste dell'interessato, nonché l'ulteriore nota del 4 maggio 2009 con cui, ai sensi dell'art. 149, comma 7, del Codice, è stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso; VISTA la nota anticipata via fax il 29 aprile 2009 con la quale la società resistente, nel riscontrare le istanze del ricorrente, ha fornito in particolare alcune indicazioni in ordine all'origine dell'indirizzo di posta elettronica utilizzato, precisando che "l'utente, con casella di posta (…), risulta regolarmente iscritto sul Forum delle riviste ELABORARE e SPECIAL, con finalità di partecipazione alle discussioni e ricevere (come da regolamento accettato) materiale informativo relativo via mail alle nostre pubblicazioni e settore auto-moto"; VISTE le note pervenute via fax il 7 maggio e il 9 maggio 2009 con le quali il ricorrente ha contestato le affermazioni della resistente dichiarando di "non aver mai inviato messaggi sul forum indicato nella nota della controparte", di non avere "mai posseduto modello di vettura 206" e "di non essere mai stato interessato a forum di moto/motori o affini", con ciò ritenendo che "i messaggi inviati, pur recando l'utente (…) non sono stati da me inviati"; VISTA la nota datata 25 maggio 2009 con la quale la società resistente, nel prendere atto delle affermazioni dell'interessato e ribadendo che "l'utente (…) si è iscritto nel maggio del 2003 autonomamente/regolarmente al forum della nostra rivista Elaborare (…)", ha ipotizzato che "nel 2003 la casella di posta elettronica non appartenesse all'interessato e che sia stata associata da provider email.it al ricorrente successivamente e negli ultimi tempi"; visto che nella medesima nota la resistente ha dichiarato di "aver cancellato dal 29 aprile 2009 dal nostro database qualsiasi riferimento alla casella di posta (…) @email.it (…)"; VISTA la nota pervenuta via fax il 25 maggio 2009 con la quale il ricorrente, nel ritenere "possibile che il provider email.it gestisca i nomi delle caselle riassegnandoli dopo un certo periodo di inattività", ha sottolineato il ritardo con il quale il titolare del trattamento ha riscontrato le istanze ex art. 7 del Codice ed ha ribadito la richiesta di porre a carico della controparte le spese del procedimento; RITENUTO di dover dichiarare, ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso avendo la resistente fornito, seppure solo dopo la presentazione del ricorso, un sufficiente riscontro alle richieste avanzate dal ricorrente con l'istanza ex artt. 7 e 8 del Codice, dichiarando in particolare, con attestazione della cui veridicità l'autore risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice ("Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante"), di "aver cancellato dal 29 aprile 2009 dal nostro database qualsiasi riferimento alla casella di posta (…) @email.it"; VISTA la documentazione in atti; VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell'ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l'ammontare delle spese e dei diritti inerenti all'odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Eurosport Editoriale s.r.l., nella misura di euro 250 previa compensazione della residua parte per giusti motivi legati al contenuto del riscontro fornito dalla resistente sia pure solo dopo la presentazione del ricorso; VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato; TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso; b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l'ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 250 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Eurosport Editoriale s.r.l., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente. Roma, 18 giugno 2009 IL PRESIDENTE Pizzetti IL RELATORE Fortunato IL SEGRETARIO GENERALE Patroni Griffi