[doc. web n. 1067875] Provvedimento del 24 gennaio 2003 La

Transcript

[doc. web n. 1067875] Provvedimento del 24 gennaio 2003 La
[doc. web n. 1067875]
Provvedimento del 24 gennaio 2003
La risposta alle richieste dell'interessato successiva alla proposizione del ricorso giustifica la condanna
del resistente al pagamento delle spese del procedimento
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello,
vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni
Buttarelli, segretario generale;
Esaminato il ricorso presentato da Alberto Morelli
nei confronti di
Creditech S.p.A.;
Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31
marzo 1998, n. 501;
Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del
Garante n. 1/2000;
Relatore il prof. Giuseppe Santaniello;
PREMESSO:
Il ricorrente deduce di non aver ricevuto riscontro da parte di Creditech S.p.A. ad una istanza formulata ai
sensi dell'art. 13 della legge n. 675/1996, con la quale (oltre ad una richiesta non relativa ai diritti tutelati
da tale disposizione) aveva chiesto conferma dell'esistenza dei dati personali che lo riguardano e la loro
comunicazione in forma intelligibile, nonché di conoscerne l'origine, di ottenerne la cancellazione e di
conoscere i responsabili del trattamento.
Nel ricorso proposto ai sensi dell'art. 29 della legge n. 675/1996 l'interessato ha chiesto l'intervento del
Garante per ottenere la cessazione del comportamento della resistente, ritenuto illecito, e di porre a carico
della controparte le spese sostenute per il procedimento.
All'invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 2 gennaio 2003, ai sensi dell'art. 20 del d.P.R. n.
501/1998 (dopo che l'Autorità aveva verificato la sussistenza di tutti i requisiti formali per la
presentazione del ricorso, accertando anche che i diritti di segreteria erano stati versati in precedenza, il 4
novembre 2002), Creditech S.p.A., con nota inviata via fax in data 8 gennaio 2003, nel sostenere di non
rivestire la qualità di autonomo titolare del trattamento dei dati del ricorrente, ha comunicato di aver
fornito riscontro all'istanza proposta dal ricorrente ai sensi dell'art. 13 della legge n. 675/1996 con
raccomandata pervenuta all'interessato il 14 novembre 2002 (di cui ha allegato copia) nella quale aveva
comunicato i dati personali che lo riguardano, gli estremi dei responsabili del trattamento e l'avvenuta
cancellazione dei dati stessi dai propri archivi e da quelli dell'altra società responsabile del trattamento.
Nella medesima nota, in merito all'origine dei dati, la resistente aveva altresì attestato che gli stessi erano
stati forniti da Wind Telecomunicazioni S.p.A. "in esecuzione di un servizio di recupero crediti
stragiudiziale".
Il ricorrente ha replicato con nota pervenuta in data 17 gennaio 2003 manifestando perplessità in merito al
riscontro ottenuto.
Con nota pervenuta via fax il 22 gennaio 2003 la resistente ha fornito ulteriori elementi precisando di
essere stata designata responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 8 della legge n. 675/1996 da Wind
Telecomunicazioni S.p.A., indicata quale titolare del trattamento dei dati personali relativi all'interessato.
Tale società avrebbe poi trasmesso a Creditech S.p.A. i dati del ricorrente per il recupero di un credito
vantato nei confronti del medesimo. Creditech S.p.A. ha quindi ribadito di aver trattato lecitamente i dati
personali dell'interessato e ha chiesto di porre a carico del ricorrente le spese sostenute per il
procedimento.
CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:
Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali effettuato da una società di recupero crediti.
Sul ricorso va dichiarato non luogo a provvedere ai sensi dell'art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998. La
società resistente ha fornito riscontro alle richieste formulate dall'interessato ai sensi dell'art. 13 della
legge n. 675/1996, specificando, sia pure solo nel corso del procedimento, di aver trattato i dati relativi al
ricorrente in qualità di responsabile del trattamento, designato da una società di telecomunicazioni con
specifico riferimento al trattamento dei dati per l'attività di recupero crediti, ai sensi dell'art. 8 della legge
n. 675/1996, il quale prevede al comma 3 che, "ove necessario per esigenze organizzative, possono essere
designati responsabili più soggetti, anche mediante suddivisione dei compiti". La società resistente ha
anche eccepito che il consenso a suo tempo espresso dall'interessato riguardava anche l'eventuale
comunicazione dei dati a società di recupero crediti ed ha comunque attestato di aver cancellato i dati in
questione, con dichiarazione della cui veridicità la dichiarante risponde sul piano penale (art. 37-bis legge
n. 675/1996: "Falsità nelle dichiarazioni e nelle notificazioni al Garante").
Ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. b), della legge n. 675/1996 e sulla base di un separato provvedimento,
l'Autorità instaura un autonomo procedimento per verificare l'osservanza dei presupposti di liceità del
trattamento di dati effettuato dalla società indicata quale responsabile anche in riferimento alle forme e
alle modalità di designazione del responsabile e degli incaricati del trattamento.
Per quanto concerne le spese va posto a carico della società resistente l'ammontare delle spese sostenute
nel presente procedimento, determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di
segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante.
PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:
a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell'art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, nei
termini di cui in motivazione;
b) determina, ai sensi dell'art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria
di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l'ammontare delle spese e dei diritti del
presente procedimento, posto a carico della società Creditech S.p.A. la quale dovrà liquidarli
direttamente a favore del ricorrente.
Roma, 24 gennaio 2003
IL PRESIDENTE
Rodotà
IL RELATORE
Santaniello
IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli