carne sfusa - AUSL Romagna Rimini

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carne sfusa - AUSL Romagna Rimini
Vendita carni sfuse
Le carni vendute sfuse devono essere provviste di un cartello, applicato ai
recipienti che le contengono, oppure applicato nei comparti in cui sono
esposte, con le seguenti informazioni:
a)
denominazione commerciale (nome specifico previsto dalla normativa
comunitaria, nazionale o, in sua mancanza, dal nome consacrato da usi e
consuetudini. In luogo del nome specifico può essere usato il nome della
categoria: “carne di” seguito dal nome della specie);
b)
indicazione dello stato fisico, (fresco, congelato, surgelato, decongelato,
ecc.), se l’omissione può creare confusione nell’acquirente;
c)
elenco degli ingredienti;
d)
modalità di conservazione, per i prodotti alimentari rapidamente deperibili
(temperatura);
e)
percentuale di glassatura, considerata tara, per i prodotti congelati glassati.
L’art. 13 del Regolamento CE 1760/00 stabilisce che le carni bovine
devono, obbligatoriamente, avere l’etichetta con le seguenti informazioni:
1)
numero che identifica l’animale o il lotto di animali (che evidenzi il
nesso tra carni e l’animale o gli animali);
2)
paese e numero approvazione laboratorio di macellazione (l’indicazione
deve riportare le parole “macellato in”, seguito dal nome dello Stato
membro e del Paese terzo e dal numero di approvazione);
3)
paese e numero di approvazione laboratorio di sezionamento
(l’indicazione deve riportare le parole “sezionato in”, seguito dal nome dello
Stato membro e del Paese terzo e dal numero di approvazione);
4)
paese di nascita;
5)
paese/i di ingrasso.
AUSL Rimini - Dipartimento di Sanità Pubblica – Area Dipartimentale Sanità Pubblica Veterinaria
Unità Operativa Igiene Alimenti di origine Animale - Via Coriano, 38 – 47900 Rimini – tel. n° 0541/707556/7550
Sportello per la Prevenzione “Spre” – e-mail:[email protected]
Per le carni bovine vendute al taglio nell’esercizio di vendita, si può
sostituire l’etichetta, prevista dall’art. 13 del Reg. CE 1760/00, con
un’informazione al consumatore, scritta e ben visibile, contenente le stesse
informazioni previste in etichetta. Tale informazione può essere prodotta utilizzando
un cartello o un documento, stampato o compilato, oppure può essere visualizzata
su uno schermo elettronico.
Negli esercizi di vendita, l’esposizione dell’informazione al consumatore, in
sostituzione dell’etichetta, è ammessa esclusivamente per i prodotti non
preconfezionati e non preincartati.
In ogni caso tale informazione, così come le informazioni contenute nelle etichette,
deve permettere di evidenziare il nesso tra le carni poste in vendita sul
banco e il singolo animale o il gruppo di animali di provenienza.
L’operatore, quindi, deve usare degli strumenti utili a creare sul banco di vendita,
una correlazione diretta tra la provenienza delle singole carni esposte e le
corrispondenti informazioni al consumatore.
Le carni bovine, inoltre, devono obbligatoriamente essere etichettate e
contenere le seguenti informazioni:
6)
numero che identifica l’animale o il lotto di animali (che evidenzi il
nesso tra carni e l’animale o gli animali);
7)
paese e numero approvazione laboratorio di macellazione (l’indicazione
deve riportare le parole “macellato in”, seguito dal nome dello Stato
membro e del Paese terzo e dal numero di approvazione);
8)
paese e numero di approvazione laboratorio di sezionamento
(l’indicazione deve riportare le parole “sezionato in”, seguito dal nome dello
Stato membro e del Paese terzo e dal numero di approvazione);
9)
paese di nascita;
10)
paese/i di ingrasso.
L’applicazione della striscia blu sull’etichetta per le carni bovine provenienti da
animali di età < 12 mesi non è obbligatoria negli esercizi per la vendita al dettaglio,
quando a seguito delle operazioni di porzionatura le suddette carni sono destinate
esclusivamente alla vendita al consumatore finale, anche se sottoposte a
preincarto.
La carne macinata deve recare in etichetta, oltre al numero di riferimento,
o un codice di riferimento che evidenzi il nesso tra le carni e l’animale e gli
animali, le seguenti informazioni:
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•
“preparato in: (nome del paese membro o del paese terzo)”;
•
“origine”: nel caso in cui il paese o i paesi di nascita e di allevamento siano
diversi da quello in cui è stato preparato il macinato;
•
Paese di macellazione.
Ad esempio: se la carne utilizzata proviene da animali nati e allevati in
“Francia/Germania/Irlanda” e la macellazione e la produzione del macinato avviene
in Italia, l’etichetta deve riportare:
•
•
•
•
n°. di riferimento;
preparato in: Italia;
origine: Francia/Germania/Irlanda;
macellato in Italia.
In ogni caso, ferme restando eventuali autorizzazioni per l’idoneità sanitaria alla
preparazione di carni macinate, l’informazione obbligatoria “Preparato in … “
deve sempre essere riportata da tutti gli operatori e le organizzazioni che
preparano carni bovine macinate. Pertanto anche i titolari dei punti vendita che
preparano e vendono preincarti di carne bovina macinata sono obbligati a rispettare
tale norma.
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