Etichettatura carni

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Etichettatura carni
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
U.O.C. Tutela Igienico Sanitaria degli Alimenti di Origine Animale
V.le P. Togliatti, 1280 00155 Roma
Tel 0641436384 – Fax 0621801998
Unità Operativa Semplice Controllo distribuzione prodotti di origine animale
Responsabile: Dott.ssa Claudia Rossi
Tel 0641436370 - 3295608615
e-mail: [email protected]
Etichettatura delle carni
CARNI AVICOLE
A seguito del manifestarsi di nuovi focolai di influenza aviaria nelle regioni asiatiche e nel sud della Russia, il
Ministero della Salute ha ritenuto indispensabile adottare adeguate misure sanitarie onde prevenire
l’introduzione di tale virus, altamente patogeno, nel nostro Paese. Tali misure sono contenute nell’Ordinanza
Ministeriale 26 agosto 2005, pubblicata sulla G.U. N° 204 del 02/09/2005, e rimarranno in vigore fino al
31/12/2012 o fino al termine della reiterazione annuale della norma.
Tra le misure introdotte viene disposto l’obbligo per gli operatori della filiera di produzione delle carni di
volatili da cortile (polli e galline, tacchini, faraone, anatre, oche, quaglie, piccioni, fagiani, pernici ecc.), di
indicare una serie di informazioni da riportare su una apposita etichetta sulla carcassa o sul materiale di
confezionamento o di imballaggio, così come di seguito specificate:
A) L’etichetta posta al macello deve riportare:
1. l’origine della materia prima avicola riportando la sigla IT seguita dal numero identificativo
dell’allevamento di origine degli animali, come riportato sul documento di accompagnamento ; Nel
caso in cui gli animali provengano da un Paese comunitario o terzo, il Paese di provenienza
dovrà essere riportato per esteso;
2. la data o il numero di lotto di macellazione;
3. il numero di riconoscimento dello stabilimento di macellazione.
B) L’etichetta posta al laboratorio di sezionamento deve riportare:
1. l’origine della materia prima avicola riportando la sigla IT seguita dalla sigla della provincia o delle
province degli allevamenti che hanno costituito il lotto di sezionamento delle carni; Nel caso in cui
gli animali provengano da un Paese comunitario o terzo, il Paese o i Paesi di provenienza
dovrà/nno essere riportato/i per esteso.
2. la data di sezionamento o il numero di lotto di sezionamento;
3. il numero di riconoscimento del laboratorio di sezionamento.
C) L’etichetta posta al laboratorio di trasformazione deve riportare:
1. l’origine della materia prima avicola riportando la sigla IT seguita dal numero identificativo del
macello o del laboratorio di sezionamento di provenienza; Nel caso in cui gli animali provengano
da un Paese comunitario o terzo, il Paese o i Paesi di provenienza dovrà/nno essere
riportato/i per esteso.
2. la data di preparazione o il numero di lotto.
D) Alla vendita al dettaglio le indicazioni obbligatorie di cui ai punti 1. precedenti devono essere :
1. Esposte al pubblico su cartelli, se le carni sono presentate al consumatore finale non confezionate;
2. Contenute sull’etichetta apposta nell’esercizio o su cartelli, se presentate preincartate ;
3.
Contenute nell’etichetta originaria apposta al macello o al laboratorio di sezionamento, se
presentate confezionate all’origine.
L’operatore che intende introdurre da un Paese comunitario o terzo carni di volatili da cortile
intere o sezionate o preparazioni o prodotti contenenti carni di volatili da cortile destinate ad essere
commercializzate tal quale deve apporre sull’etichetta il Paese o i Paesi di provenienza e la data
d’introduzione delle carni in Italia.
A riguardo si comunica che la predetta ordinanza prevede che qualsiasi violazione alle prescrizioni
riguardanti le informazioni obbligatorie siano sanzionate con il provvedimento di sospensione dell’attività
da un minimo di sette ad un massimo di ventuno giorni.
CARNI BOVINE
Si coglie l’occasione per fare il riepilogo delle informazioni obbligatorie riferite alla RINTRACCIABILITÀ
DELLE CARNI BOVINE come previsto dal Decreto del Ministero delle Politiche agricole e forestali 30
agosto 2000.
Nel ribadire che le frattaglie risultano escluse dall’applicazione delle norme previste del citato decreto, le
carni bovine devono riportare le seguenti informazioni:
1. un numero o un codice di riferimento che evidenzi il nesso tra le carni e l’animale o il gruppo
omogeneo di animali;
2. La dizione ‖ MACELLATO in ― con l’indicazione del Paese membro o terzo seguita dal numero
identificativo del macello
3. La dizione ‖ SEZIONATO in ― con l’indicazione del Paese membro o terzo seguita dal il numero di
riconoscimento del laboratorio di sezionamento
4. La dizione ‖ NATO in ― con l’indicazione del Paese membro o terzo di nascita.
5. La dizione ‖ ALLEVATO in ―
con l’indicazione del Paese membro o terzo in cui l’animale è stato
allevato.
Etichettatura delle carni bovine ottenute da animali di età inferiore a 12 mesi
Il Decreto 8 agosto 2008 ha disciplinato la commercializzazione delle carni di bovini di età inferiore a 12
mesi. L’obbligo di etichettatura sussiste per le carni fresche, congelate e surgelate vendute sia sfuse che
preconfezionate e/o imballate.
Oltre alle indicazioni sopra riportate, le carni ottenute da bovini di età inferiore ai 12 mesi devono essere
classificate al momento della macellazione come:
_ ―Categoria V‖, identificata da una lettera ―V‖, se provenienti da bovini di età non superiore a 8 mesi
_ ―Categoria Z‖, identificata da una lettera ―Z‖, se provenienti da animali di età compresa fra 8 e 12 mesi.
Durante la vendita al dettaglio, questo genere di carni dovrà quindi essere accompagnato nella
denominazione di vendita dalle seguenti indicazioni supplementari:
_ ―VITELLO‖ o ―CARNE DI VITELLO‖ – ―Età alla macellazione: sino a 8 mesi‖
_ ―VITELLONE‖ o ―CARNE DI VITELLONE‖ – ―Età alla macellazione: da 8 a 12 mesi‖
Anche queste informazioni integrative possono essere fornite in maniera chiara ed esplicita al consumatore
mediante un apposito cartello posto accanto o in prossimità della merce esposta.
ATTENZIONE: questi termini, compreso anche “vitella” NON POSSONO ESSERE UTILIZZATI per
designare carni ottenute da animali di età superiore a 12 mesi.
Le carni macinate devono riportare le seguenti informazioni:
1. un numero o un codice di riferimento che evidenzi il nesso tra le carni e l’animale o il gruppo
omogeneo di animali;
2. La dizione‖ PREPARATO in ― con l’indicazione del Paese membro o terzo in cui sono state
preparate le carni macinate;
3. La dizione‖ MACELLATO in ― con l’indicazione del Paese membro o terzo in cui le carni sono state
macellate;
4. La parola ‖ORIGINE‖ seguita dal Paese membro o terzo di nascita e/o di allevamento se diverso da
quello di preparazione delle carni.
Se le carni sono presentate al consumatore finale non confezionate, le informazioni di cui ai punti
precedenti devono essere esposte in modo chiaramente visibile al pubblico, se presentate preincartate
devono essere collocate sull’etichetta.
5. I laboratori che effettuano il PREINCARTO, devono comporre i lotti di lavorazione rispettando il
principio della omogeneità, assegnando il numero di lotto di lavorazione in modo che comunque sia
riconducibile all’animale o al gruppo omogeneo di animali da cui provengono le carni.
Dal 1° gennaio 2014 entrerà in vigore l’allegato VI, parte B del REG 1169 del 2011 di cui si riporta lo stralcio
che interessa:
…omissis…
PARTE B — REQUISITI SPECIFICI RELATIVI ALLA DESIGNAZIONE DELLE «CARNI MACINATE»
1. Criteri di composizione controllati sulla base di una media giornaliera:
carni macinate magre
Tenore in materie grasse
Rapporto
collagene/proteine
della carne( 1 )
≤7%
≤ 12 %
carni macinate di puro manzo
≤ 20 %
≤ 15 %
carni macinate contenenti carne di maiale
≤ 30 %
≤ 18 %
carni macinate di altre specie
≤ 25 %
≤ 15 %
Nota: ( 1 ) Il rapporto collagene/proteine della carne è espresso come percentuale di collagene nelle proteine
della carne. Il tenore di collagene è pari a otto volte il tenore di idrossiprolina.
2. Oltre ai requisiti posti dall’allegato III, sezione V, capitolo IV, del regolamento (CE) n. 853/2004,
l’etichettatura reca le seguenti diciture:
— «percentuale del tenore in materie grasse inferiore a …»,
— «rapporto collagene/proteine della carne inferiore a …».
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 304 del 22.11.2011
Tutti gli operatori sono quindi tenuti a verificare che le carni vengano loro fornite
complete delle informazioni richieste.
Le sanzioni previste per la mancata o non veritiera etichettatura sono previste dal D.L.vo 29/01/2004 n°58 e,
tra le altre, si riportano le più significative:
1. per coloro i quali commercializzino carni bovine prive in tutto o in parte delle indicazioni obbligatorie
è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.000,00 a € 12.000,00;
2. la stessa sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.000,00 a € 12.000,00 è prevista per coloro i
quali commercializzino carni bovine con le indicazioni obbligatorie non corrispondenti al vero;
3. per coloro che non adottino un sistema idoneo a garantire la veridicità delle informazioni obbligatorie
o facoltative tra le carni e l’animale o il gruppo di animali interessato è prevista la sanzione
amministrativa pecuniaria da € 1.500,00 a € 9.000,00.
IL RESPONSABILE
(Dott.ssa Claudia Rossi)