Ipoteca - Mediocredito Italiano

Transcript

Ipoteca - Mediocredito Italiano
Foglio informativo n. 2022
Ipoteca
Informazioni sulla banca.
Denominazione : MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.
Sede Legale e Amministrativa : Via Montebello, 18 – Milano
Numero verde: 800.530.701
Fax: 02/87940711
Indirizzo telematico : www.mediocreditoitaliano.com
Codice ABI : 10637
Numero di iscrizione all’albo tenuto dalla Banca d’Italia : 5489
Gruppo Bancario di appartenenza : GRUPPO INTESA SANPAOLO
Numero di iscrizione al registro delle imprese, codice fiscale e partita IVA : 13300400150
Capitale sociale interamente versato: euro 992.043.495,00
Società unipersonale, soggetto all’attività di direzione e coordinamento della capogruppo Intesa Sanpaolo
S.p.A.
Dati e qualifica soggetto incaricato dell’offerta fuori sede/ a distanza:
Nome e Cognome/ Ragione
Sociale
Sede (Indirizzo)
Telefono e E-mail
Iscrizione ad Albi o Elenchi
Numero Delibera Iscrizione all’Albo/
Elenco
Qualifica
Che cos’è l’ipoteca
L’ipoteca, costituita dal debitore (“Cliente”) o da un terzo nell’interesse del Cliente (“Concedente”), attribuisce
alla Banca, in caso di inadempimento dell’obbligazione garantita, il diritto di espropriare, anche nei confronti
del terzo acquirente, i beni vincolati a garanzia del suo credito e di essere soddisfatta con preferenza sul
prezzo ricavato dall’espropriazione.
Sono, tra l’altro, capaci di ipoteca: i beni immobili che sono in commercio con le loro pertinenze; l’usufrutto dei
beni stessi; il diritto di superficie; le navi, gli aeromobili e gli autoveicoli secondo le leggi che li riguardano.
La concessione dell’ipoteca deve farsi per atto pubblico o per scrittura privata autenticata.
Il Concedente che ha pagato la Banca o ha sofferto l’espropriazione dei beni dati in garanzia, ha diritto di
rivalersi contro il Cliente e gli eventuali suoi fideiussori nonché contro gli altri eventuali Concedenti per la loro
rispettiva porzione.
Normalmente l’ipoteca è data a fronte di finanziamenti a medio o lungo termine concessi dalla Banca o,
qualora la Banca garantisca l’adempimento di un’obbligazione del Cliente nei confronti di terzi, a fronte del
suo diritto di regresso nei confronti del Cliente stesso conseguente al pagamento del debito garantito dalla
Banca.
Condizioni economiche.
Aggiornato al 06.07.2016
Pagina 1 di 4
FOGLIO INFORMATIVO N. 2022
IPOTECA
Spese.
Spese per la stipula di
qualsiasi
- in Italia: euro 500,00;
- all’estero: euro 1.500,00.
Spese notarili
Spese per consulenza
e assistenza legale
(laddove l’ipoteca
riguardi beni situati
all’estero):
Spese per l’eventuale
rinnovazione
dell’iscrizione
ipotecaria
Oneri fiscali:
A carico del cliente
a carico del Cliente e dell’eventuale Concedente.
Diritti di revisione :
Importo pari al 1,50% del debito residuo con un minimo di euro 1.500,00
Spesa per riduzione
dell’ipoteca
(relativamente alla
somma, laddove sia
stata estinta la quinta
parte del debito
originario, e
relativamente a parte
dei beni, laddove i
rimanenti beni
cauzionali
costituiscano una
garanzia sufficiente):
Spese per la
liberazione di beni e/o
diritti dalle garanzie
date, a seguito
dell’estinzione del
finanziamento,
laddove la legge non
vieti di addebitare
alcun onere:
euro 300,00 per ogni atto, oltre alle spese connesse alla relativa stipula (la
riduzione in questione è peraltro prevista solo se l’ipoteca assiste un
finanziamento fondiario).
Aggiornato al 06.07.2016
A carico del cliente
1) laddove l’ipoteca assista un finanziamento di durata superiore a 18 mesi
stipulato in Italia, sempre che la garanzia concerna beni situati in Italia (qualora
l’ipoteca riguardi beni situati all’estero, gli oneri fiscali connessi alla garanzia,
comunque a carico del Cliente e del Concedente, così come i diritti che attribuisce
al creditore, sono regolati dalla legge dello Stato in cui i beni si trovano), nessun
onere è previsto nel caso si eserciti l’opzione ai sensi del combinato disposto
dagli artt. 15 e 17 del DPR n. 601/73 (come modificati dal comma 4 dell’art. 12 del
DL n. 145/2013) considerato che tale l’imposta, posta a carico del beneficiario del
finanziamento, sostituisce ogni altra imposta; ovvero tutti gli oneri fiscali, anche
futuri connessi ad ogni atto.
2) laddove l’ipoteca sia invece data per qualsiasi altra operazione, gravano sul
Cliente e sull’eventuale Concedente tutti gli oneri fiscali, anche futuri, connessi a
ciascun atto.
€ 300,00 per ogni tipo di garanzia oltre alle spese connesse ai relativi atti, nonché
eventuali spese notarili
Pagina 2 di 4
FOGLIO INFORMATIVO N. 2022
IPOTECA
Principali clausole contrattuali che regolano l’operazione pubblicizzata
Ciascuna ipoteca viene costituita per una somma fino al 250% del credito concesso, laddove garantisca il
credito della Banca in dipendenza di un finanziamento, ovvero del debito garantito dalla Banca, laddove
quest’ultima garantisca l’adempimento di un’obbligazione altrui.
Il Cliente e il Concedente sono obbligati a mantenere assicurati presso primarie compagnie, contro i rischi
indicati dalla Banca e per i valori giudicati idonei dalla medesima, i beni ipotecati, e a vincolare le polizze
relative a favore della Banca. Quest'ultima dovrà ricevere notizia di qualsiasi atto avente per oggetto il
trasferimento della proprietà o il godimento degli immobili cauzionali. Il Cliente e il Concedente sono
comunque obbligati a far sì che non venga trascritto alcun contratto preliminare avente ad oggetto la
conclusione di contratti che trasferiscano la proprietà degli immobili ipotecati o che costituiscano su tali beni
diritti reali di godimento
Qualora oggetto dell’ipoteca che assiste l’operazione sia una nave, il Cliente deve altresì: comunicare le
principali vicende della nave; in relazione ai contratti di noleggio della nave, canalizzare o cedere, a seconda
della durata dei contratti in questione, i relativi crediti; mantenere la nave in condizioni di navigabilità e far si
che la stessa conservi sempre la più alta classe prevista, per il suo tipo; fornire alla Banca copia di tutti i
contratti di noleggio della nave; in caso di passaggio della nave da un registro ad un altro, darne immediata
notizia alla Banca, facendole avere ogni documentazione relativa; non vendere né altrimenti disporre di tutti o
di parte dei carati della nave; non stipulare contratti di utilizzazione della nave, salvo che si tratti di contratti di
noleggio; non iscrivere la nave ad un registro navale di un paese non appartenente all’Unione Europea.
In caso di ipoteca su un autoveicolo, che ha normalmente la durata di cinque anni, la stessa verrà rinnovata
prima della scadenza, per un ulteriore periodo non superiore ad un quinquennio.
Il Concedente rinuncia a far valere nei confronti della Banca qualunque eccezione a lui spettante.
Sino a quando ogni ragione di credito della Banca in dipendenza dell’operazione garantita non sia estinta, il
Concedente non può esercitare il diritto di subingresso nelle eventuali garanzie reali aventi per oggetto beni
del Cliente né il diritto di rivalersi contro gli altri eventuali terzi che avessero prestato garanzie reali a favore
della Banca.
Reclami.
Reclami ricorsi e conciliazione.
Il Concedente può presentare un reclamo alla Banca con lettera indirizzata per posta ordinaria a “Ufficio Reclami di
Mediocredito Italiano S.p.A. – presso la Capogruppo Intesa Sanpaolo S.p.A.” – Piazza San Carlo, 156 – 10121
TORINO, o inviata per posta elettronica alla casella [email protected], o a mezzo fax al numero
011/0937350, o consegnata ai competenti incaricati commerciali di Mediocredito Italiano S.p.A. sul territorio.
La Banca deve rispondere entro 30 giorni dal ricevimento del reclamo.
Se il Concedente non è soddisfatto della risposta ricevuta o non ha ricevuto risposta entro 30 giorni, prima di ricorrere al
giudice può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF); per sapere come rivolgersi all’Arbitro e l’ambito della sua
competenza si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d’Italia,
oppure chiedere alla Banca.
Il Concedente e la Banca per l’esperimento del procedimento di mediazione nei termini previsti dalla normativa vigente,
possono ricorrere, anche in assenza di preventivo reclamo:
Aggiornato al 06.07.2016
Pagina 3 di 4
FOGLIO INFORMATIVO N. 2022
IPOTECA
•
•
al Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e
societarie – ADR; il Regolamento del Conciliatore Bancario Finanziario può essere consultato sul sito
www.conciliatorebancario.it o chiesto alla Banca;
oppure ad un altro organismo iscritto nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in
materia bancaria e finanziaria.
L’elenco degli organismi di mediazione è disponibile sul sito www.giustizia.it. La Guida pratica all’ABF, il Regolamento del
Conciliatore Bancario Finanziario e la Sintesi del Regolamento di Conciliazione Permanente sono a disposizione del
Cliente presso ogni Filiale e sul sito internet della Banca, nella sezione Trasparenza e Reclami.
Legenda
CANCELLAZIONE o RIDUZIONE DELL’IPOTECA: attività svolta dalla Banca (contatti con studi notarili,
redazione di bozze, …) per la liberazione totale o parziale di beni o diritti dalla garanzia data o per la riduzione
della somma per la quale è stata presa l’iscrizione ipotecaria
CARATI: quote di partecipazione nella proprietà di una nave; essi sono ventiquattro e sono divisibili in frazioni
COMUNICAZIONI PERIODICHE: comunicazioni analitiche effettuate dalla Banca alla scadenza del contratto e,
comunque, almeno una volta all’anno, e volte a fornire al Cliente ed ai garanti una chiara e completa
informazione sullo svolgimento del rapporto ed un aggiornato quadro delle condizioni applicate
DIRITTI REALI DI GODIMENTO: diritti che consentono di trarre determinate utilità dall’uso della cosa altrui,
come il diritto di usufrutto (che consente di usare della cosa altrui e trarne i frutti, rispettandone però la
destinazione economica) e il diritto di superficie (che consiste o nella proprietà della costruzione separata da
quella del suolo o nel diritto, che il proprietario del suolo concede ad altri, di fare o di mantenere al di sopra del
suolo una costruzione)
ESPROPRIAZIONE: processo attraverso il quale i beni del debitore o beni dati in garanzia da terzi vengono
venduti ai pubblici incanti e la somma ricavata ripartita tra i creditori
FIDEIUSSORE: colui che, obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce l’adempimento di
un’obbligazione altrui (vedasi il relativo foglio informativo disponibile presso i locali aperti al pubblico della Banca)
FINANZIAMENTO FONDIARIO: finanziamento a medio o lungo termine garantito da ipoteca su immobili,
disciplinato dagli art. 38 e seguenti del d. lgs. 385/1993 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia)
GARANZIE REALI: pegno, ipoteche e privilegi speciali
NOLEGGIO: contratto in forza del quale l’armatore, in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a compiere, con
una nave determinata, uno o più viaggi
REVISIONE: analisi svolta dalla Banca a seguito di una richiesta del datore di ipoteca di modifica della garanzia
o delle pattuizioni che la disciplinano, ai fini di valutarne l’accettabilità
RINNOVAZIONE DELL’ISCRIZIONE IPOTECARIA: formalità necessarie per assicurare che l’iscrizione dell’ipoteca
conservi la sua efficacia oltre venti anni dalla sua data
SUBINGRESSO: diritto del terzo datore che ha pagato la Banca o ha sofferto l’espropriazione di surrogarsi,
anche nei confronti di terzi acquirenti, nelle ipoteche costituite a favore del creditore soddisfatto su altri beni del
debitore
Aggiornato al 06.07.2016
Pagina 4 di 4