Ipoteca - Mediocredito Italiano
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Ipoteca - Mediocredito Italiano
Foglio informativo n. 2022 Ipoteca Informazioni sulla banca. Denominazione : MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A. Sede Legale e Amministrativa : Via Montebello, 18 – Milano Numero verde: 800.530.701 Fax: 02/87940711 Indirizzo telematico : www.mediocreditoitaliano.com Codice ABI : 10637 Numero di iscrizione all’albo tenuto dalla Banca d’Italia : 5489 Gruppo Bancario di appartenenza : GRUPPO INTESA SANPAOLO Numero di iscrizione al registro delle imprese, codice fiscale e partita IVA : 13300400150 Capitale sociale interamente versato: euro 992.043.495,00 Società unipersonale, soggetto all’attività di direzione e coordinamento della capogruppo Intesa Sanpaolo S.p.A. Dati e qualifica soggetto incaricato dell’offerta fuori sede/ a distanza: Nome e Cognome/ Ragione Sociale Sede (Indirizzo) Telefono e E-mail Iscrizione ad Albi o Elenchi Numero Delibera Iscrizione all’Albo/ Elenco Qualifica Che cos’è l’ipoteca L’ipoteca, costituita dal debitore (“Cliente”) o da un terzo nell’interesse del Cliente (“Concedente”), attribuisce alla Banca, in caso di inadempimento dell’obbligazione garantita, il diritto di espropriare, anche nei confronti del terzo acquirente, i beni vincolati a garanzia del suo credito e di essere soddisfatta con preferenza sul prezzo ricavato dall’espropriazione. Sono, tra l’altro, capaci di ipoteca: i beni immobili che sono in commercio con le loro pertinenze; l’usufrutto dei beni stessi; il diritto di superficie; le navi, gli aeromobili e gli autoveicoli secondo le leggi che li riguardano. La concessione dell’ipoteca deve farsi per atto pubblico o per scrittura privata autenticata. Il Concedente che ha pagato la Banca o ha sofferto l’espropriazione dei beni dati in garanzia, ha diritto di rivalersi contro il Cliente e gli eventuali suoi fideiussori nonché contro gli altri eventuali Concedenti per la loro rispettiva porzione. Normalmente l’ipoteca è data a fronte di finanziamenti a medio o lungo termine concessi dalla Banca o, qualora la Banca garantisca l’adempimento di un’obbligazione del Cliente nei confronti di terzi, a fronte del suo diritto di regresso nei confronti del Cliente stesso conseguente al pagamento del debito garantito dalla Banca. Condizioni economiche. Aggiornato al 06.07.2016 Pagina 1 di 4 FOGLIO INFORMATIVO N. 2022 IPOTECA Spese. Spese per la stipula di qualsiasi - in Italia: euro 500,00; - all’estero: euro 1.500,00. Spese notarili Spese per consulenza e assistenza legale (laddove l’ipoteca riguardi beni situati all’estero): Spese per l’eventuale rinnovazione dell’iscrizione ipotecaria Oneri fiscali: A carico del cliente a carico del Cliente e dell’eventuale Concedente. Diritti di revisione : Importo pari al 1,50% del debito residuo con un minimo di euro 1.500,00 Spesa per riduzione dell’ipoteca (relativamente alla somma, laddove sia stata estinta la quinta parte del debito originario, e relativamente a parte dei beni, laddove i rimanenti beni cauzionali costituiscano una garanzia sufficiente): Spese per la liberazione di beni e/o diritti dalle garanzie date, a seguito dell’estinzione del finanziamento, laddove la legge non vieti di addebitare alcun onere: euro 300,00 per ogni atto, oltre alle spese connesse alla relativa stipula (la riduzione in questione è peraltro prevista solo se l’ipoteca assiste un finanziamento fondiario). Aggiornato al 06.07.2016 A carico del cliente 1) laddove l’ipoteca assista un finanziamento di durata superiore a 18 mesi stipulato in Italia, sempre che la garanzia concerna beni situati in Italia (qualora l’ipoteca riguardi beni situati all’estero, gli oneri fiscali connessi alla garanzia, comunque a carico del Cliente e del Concedente, così come i diritti che attribuisce al creditore, sono regolati dalla legge dello Stato in cui i beni si trovano), nessun onere è previsto nel caso si eserciti l’opzione ai sensi del combinato disposto dagli artt. 15 e 17 del DPR n. 601/73 (come modificati dal comma 4 dell’art. 12 del DL n. 145/2013) considerato che tale l’imposta, posta a carico del beneficiario del finanziamento, sostituisce ogni altra imposta; ovvero tutti gli oneri fiscali, anche futuri connessi ad ogni atto. 2) laddove l’ipoteca sia invece data per qualsiasi altra operazione, gravano sul Cliente e sull’eventuale Concedente tutti gli oneri fiscali, anche futuri, connessi a ciascun atto. € 300,00 per ogni tipo di garanzia oltre alle spese connesse ai relativi atti, nonché eventuali spese notarili Pagina 2 di 4 FOGLIO INFORMATIVO N. 2022 IPOTECA Principali clausole contrattuali che regolano l’operazione pubblicizzata Ciascuna ipoteca viene costituita per una somma fino al 250% del credito concesso, laddove garantisca il credito della Banca in dipendenza di un finanziamento, ovvero del debito garantito dalla Banca, laddove quest’ultima garantisca l’adempimento di un’obbligazione altrui. Il Cliente e il Concedente sono obbligati a mantenere assicurati presso primarie compagnie, contro i rischi indicati dalla Banca e per i valori giudicati idonei dalla medesima, i beni ipotecati, e a vincolare le polizze relative a favore della Banca. Quest'ultima dovrà ricevere notizia di qualsiasi atto avente per oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento degli immobili cauzionali. Il Cliente e il Concedente sono comunque obbligati a far sì che non venga trascritto alcun contratto preliminare avente ad oggetto la conclusione di contratti che trasferiscano la proprietà degli immobili ipotecati o che costituiscano su tali beni diritti reali di godimento Qualora oggetto dell’ipoteca che assiste l’operazione sia una nave, il Cliente deve altresì: comunicare le principali vicende della nave; in relazione ai contratti di noleggio della nave, canalizzare o cedere, a seconda della durata dei contratti in questione, i relativi crediti; mantenere la nave in condizioni di navigabilità e far si che la stessa conservi sempre la più alta classe prevista, per il suo tipo; fornire alla Banca copia di tutti i contratti di noleggio della nave; in caso di passaggio della nave da un registro ad un altro, darne immediata notizia alla Banca, facendole avere ogni documentazione relativa; non vendere né altrimenti disporre di tutti o di parte dei carati della nave; non stipulare contratti di utilizzazione della nave, salvo che si tratti di contratti di noleggio; non iscrivere la nave ad un registro navale di un paese non appartenente all’Unione Europea. In caso di ipoteca su un autoveicolo, che ha normalmente la durata di cinque anni, la stessa verrà rinnovata prima della scadenza, per un ulteriore periodo non superiore ad un quinquennio. Il Concedente rinuncia a far valere nei confronti della Banca qualunque eccezione a lui spettante. Sino a quando ogni ragione di credito della Banca in dipendenza dell’operazione garantita non sia estinta, il Concedente non può esercitare il diritto di subingresso nelle eventuali garanzie reali aventi per oggetto beni del Cliente né il diritto di rivalersi contro gli altri eventuali terzi che avessero prestato garanzie reali a favore della Banca. Reclami. Reclami ricorsi e conciliazione. Il Concedente può presentare un reclamo alla Banca con lettera indirizzata per posta ordinaria a “Ufficio Reclami di Mediocredito Italiano S.p.A. – presso la Capogruppo Intesa Sanpaolo S.p.A.” – Piazza San Carlo, 156 – 10121 TORINO, o inviata per posta elettronica alla casella [email protected], o a mezzo fax al numero 011/0937350, o consegnata ai competenti incaricati commerciali di Mediocredito Italiano S.p.A. sul territorio. La Banca deve rispondere entro 30 giorni dal ricevimento del reclamo. Se il Concedente non è soddisfatto della risposta ricevuta o non ha ricevuto risposta entro 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF); per sapere come rivolgersi all’Arbitro e l’ambito della sua competenza si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure chiedere alla Banca. Il Concedente e la Banca per l’esperimento del procedimento di mediazione nei termini previsti dalla normativa vigente, possono ricorrere, anche in assenza di preventivo reclamo: Aggiornato al 06.07.2016 Pagina 3 di 4 FOGLIO INFORMATIVO N. 2022 IPOTECA • • al Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR; il Regolamento del Conciliatore Bancario Finanziario può essere consultato sul sito www.conciliatorebancario.it o chiesto alla Banca; oppure ad un altro organismo iscritto nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria. L’elenco degli organismi di mediazione è disponibile sul sito www.giustizia.it. La Guida pratica all’ABF, il Regolamento del Conciliatore Bancario Finanziario e la Sintesi del Regolamento di Conciliazione Permanente sono a disposizione del Cliente presso ogni Filiale e sul sito internet della Banca, nella sezione Trasparenza e Reclami. Legenda CANCELLAZIONE o RIDUZIONE DELL’IPOTECA: attività svolta dalla Banca (contatti con studi notarili, redazione di bozze, …) per la liberazione totale o parziale di beni o diritti dalla garanzia data o per la riduzione della somma per la quale è stata presa l’iscrizione ipotecaria CARATI: quote di partecipazione nella proprietà di una nave; essi sono ventiquattro e sono divisibili in frazioni COMUNICAZIONI PERIODICHE: comunicazioni analitiche effettuate dalla Banca alla scadenza del contratto e, comunque, almeno una volta all’anno, e volte a fornire al Cliente ed ai garanti una chiara e completa informazione sullo svolgimento del rapporto ed un aggiornato quadro delle condizioni applicate DIRITTI REALI DI GODIMENTO: diritti che consentono di trarre determinate utilità dall’uso della cosa altrui, come il diritto di usufrutto (che consente di usare della cosa altrui e trarne i frutti, rispettandone però la destinazione economica) e il diritto di superficie (che consiste o nella proprietà della costruzione separata da quella del suolo o nel diritto, che il proprietario del suolo concede ad altri, di fare o di mantenere al di sopra del suolo una costruzione) ESPROPRIAZIONE: processo attraverso il quale i beni del debitore o beni dati in garanzia da terzi vengono venduti ai pubblici incanti e la somma ricavata ripartita tra i creditori FIDEIUSSORE: colui che, obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce l’adempimento di un’obbligazione altrui (vedasi il relativo foglio informativo disponibile presso i locali aperti al pubblico della Banca) FINANZIAMENTO FONDIARIO: finanziamento a medio o lungo termine garantito da ipoteca su immobili, disciplinato dagli art. 38 e seguenti del d. lgs. 385/1993 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) GARANZIE REALI: pegno, ipoteche e privilegi speciali NOLEGGIO: contratto in forza del quale l’armatore, in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a compiere, con una nave determinata, uno o più viaggi REVISIONE: analisi svolta dalla Banca a seguito di una richiesta del datore di ipoteca di modifica della garanzia o delle pattuizioni che la disciplinano, ai fini di valutarne l’accettabilità RINNOVAZIONE DELL’ISCRIZIONE IPOTECARIA: formalità necessarie per assicurare che l’iscrizione dell’ipoteca conservi la sua efficacia oltre venti anni dalla sua data SUBINGRESSO: diritto del terzo datore che ha pagato la Banca o ha sofferto l’espropriazione di surrogarsi, anche nei confronti di terzi acquirenti, nelle ipoteche costituite a favore del creditore soddisfatto su altri beni del debitore Aggiornato al 06.07.2016 Pagina 4 di 4