apri e stampa la sentenza - Giurisprudenza delle imprese
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N. R.G. 62014/2010 Sentenza n. 4562/2013 pubbl. il 04/04/2013 RG n. 62014/2010 Repert. n. 3624/2013 del 04/04/2013 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Vincenzo Perozziello dott Angelo Mambriani dott Guido Vannicelli ha pronunciato la seguente Presidente Relatore Giudice Giudice SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 62014/2010 promossa da: VILLA SANTA MARIA SOC. COOP. SOCIALE (C.F. 02144390123), con il patrocinio dell’avv. OLGIATI MARINA ESTER e dell’avv. TEDOLDI ALBERTO (TDLLRT68A02F205H) VIA PODGORA, 12/A 20122 MILANO ; , elettivamente domiciliato in VIA S. BARNABA, 32 20122 MILANO presso il difensore avv. OLGIATI MARINA ESTER ATTORE/I contro GIORGIO MARINACCIO (C.F. ), con il patrocinio dell’avv. SIDOTI AGRIPPINO e dell’avv. , elettivamente domiciliato in PIAZZA VELASCA, 8 20122 MILANO presso il difensore avv. SIDOTI AGRIPPINO CONVENUTO/I INTESA SAN PAOLO SPA (C.F. 00799960158) rappresentato e difeso dall’avv. GRASSI MANUELA e dell’avv. elettivamente domiciliato in VIA MASCHERONI, 31 20145 MILANO presso il difensore avv. GRASSI MANUELA TERZO CHIAMATO CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d’udienza di precisazione delle conclusioni. pagina http://bit.ly/15MsiPG 1 di 6 Firmato Da: MANINI FRANCESCO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 9ab64 - Firmato Da: PEROZZIELLO VINCENZO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: ee6b1 sezione specializzata in materia di impresa Con l'atto introduttivo del presente giudizio la società attrice propone azione sociale di responsabilità avverso il convenuto Giorgio Marinaccio quale (cessato) A.D. della medesima società - e inoltre Responsabile Amministrativo e del Controllo Interno - per avere sottoscritto in maniera asseritamente imprudente (senza "adottare le cautele e svolgere le verifiche preventive minime") prodotti finanziari ad alto rischio (in tesi di carattere propriamente speculativo invece che di mera copertura di un rischio da rialzo dei tassi di interesse) da cui sarebbero derivati ingenti danni a carico della società ed avere inoltre omesso di registrare correttamente le relative operazioni nelle scritture contabili della società. Al riguardo la società attrice individua il "danno emergente" di cui chiede risarcimento nell'intero importo della transazione successivamente conclusa con INTESA SAN PAOLO per la risoluzione del relativo contratto (euro 130.440) e inoltre nel costo degli interessi passivi fino a quel momento addebitati (per euro 104.113,34), nelle spese affrontate per consulenze tecniche e legali (euro 11.134,07) per l'esame della relativa vicenda nonchè nei costi relativi all'impegno dell'organo amministrativo a risolvere il problema così emerso; richiede altresì risarcimento per "lucro cessante" in relazione al mancato impiego proficuo delle risorse così malamente investite, in tesi "quanto meno pari agli interessi annui pagati su titoli di Stato poliennali". In sede di discussione orale ex art. 275 comma 3° cpc il difensore della parte ha peraltro precisato le richieste risarcitorie avanzate dando atto della esigenza di sottrarre dagli importi indicati gli utili incassati dalla società nel corso dell'esercizio 2008 in relazione al contratto in parola (per un importo sommariamente indicato in circa 25.000 euro). Il convenuto Marinaccio ha contestato le avverse pretese, rivendicando la piena legittimità del proprio operato e in particolare la diligenza e prudenza osservate nell'operazione in parola, attraverso opportuno esame delle condizioni dell'operazione con i funzionari di INTESA SAN PAOLO; in via subordinata, in ipotesi di riconoscimento in giudizio del carattere pregiudizievole delle operazioni in contestazione, ha prospettato una responsabilità esclusiva al riguardo dei funzionari della SAN PAOLO e in tale prospettiva ha proposto chiamata di terzo nei confronti dell'istituto, con richiesta di condanna diretta del medesimo istituto al risarcimento di eventuali danni subiti dall'attrice o comunque di manleva in proprio favore di eventuali costi da lui stesso sopportati in ragione del presente giudizio. INTESA SAN PAOLO, a sua volta costituitasi in giudizio, ha innanzitutto contestato la legittimità della chiamata in causa per l'inesistenza dei presupposti di "comunanza di causa" o di un titolo di garanzia; nel merito ha rivendicato l'effettiva corrispondenza del prodotto finanziario negoziato ad una funzione di copertura del "rischio interessi" e più in generale la piena correttezza e diligenza osservata nella vicenda in oggetto; in via subordinata ha a sua volta chiamato in garanzia la società attrice sulla base di impegno di manleva espressamente sottoscritto in occasione della stipula dell'atto di transazione stipulato per la risoluzione del contratto su prodotti finanziari per cui qui è causa. A parere del Collegio la domanda di parte attrice è da reputarsi infondata. Nella specie non risulta contestazione in ordine allo svolgimento dei principali fatti di causa. Il dott. Marinaccio viene nominato amministratore della società attrice con delibera assembleare 29.6.07 e in pari data riceve dal CdA ampia delega operativa per l'esercizio di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione; in data 12.7.07 stipula "accordo normativo per la disciplina di operazioni in Strumenti Finanziari Derivati eseguite fuori dei mercati regolamentati" e contestualmente stipula "interest rate swap" per un importo di riferimento di euro 8.000.000 in stretta correlazione ad un contratto di leasing precedentemente stipulato dalla società attrice (a mezzo del precedente pagina http://bit.ly/15MsiPG 2 di 6 Firmato Da: MANINI FRANCESCO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 9ab64 - Firmato Da: PEROZZIELLO VINCENZO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: ee6b1 Sentenza n. 4562/2013 pubbl. il 04/04/2013 RG n. 62014/2010 Repert. n. 3624/2013 del 04/04/2013 MOTIVI DELLA DECISIONE 10.548.460,01 di cui 2.581.026,95 corrisposti alla stipula e il restante maggior importo frazionato in n. 239 canoni mensili indicizzati al tasso variabile euribor 3M; alla successiva data del 17.9.07 il Marinaccio provvede a risolvere il menzionato contratto IRS (che a quella data presentava un mark to market negativo per euro 185.000) sostituendolo con un nuovo IRS per un (minore) importo nozionale di euro 7.000.000 con scadenza 17.9.14 (con l'attribuzione di un upfront di euro 185.000 a favore di VILLA SANTA MARIA cui corrisponde pari fair value di partenza negativo); nel successivo aprile 2008, contestualmente alla approvazione del bilancio 2007 (che dà conto dell'operazione qui in contestazione), l'odierno convenuto presenta le proprie dimissioni dal CdA; nell'arco di tempo fin qui considerato (e ancora nei mesi subito successivi), in presenza di una sia pur contenuta tendenza all'aumento dei tassi di interesse, il contratto stipulato assicura utili alla società attrice per un importo indicato dalla stessa parte in circa 25.000 euro; nella primavera 2009 il nuovo CdA approva ritualmente il bilancio di esercizio 2008, dando conto della vigenza del contratto su derivati stipulato nel 2007; tra il dicembre 2008 e i primi mesi del 2009 si verifica tuttavia una brusca discesa dell'indice euribor negozialmente assunto a riferimento (da euro 4,786% al 3.11.08 a 1,919% al 2.3.09, poi in ulteriore discesa a 1,137% al 3.8.09 e 1,017% all'1.10.09; in tale contesto nei primi giorni dell'agosto 2009 il Direttore Generale della società attrice Mariani (in carica dal 2006, attuale legale rappresentante della società attrice) avvia una trattativa con BANCA INTESA per la risoluzione del contratto in contestazione; nell'ottobre la medesima Mariani, questa volta in veste di nuovo Presidente del CdA, invia una missiva al cessato AD Marinaccio e al cessato Presidente del collegio Sindacale per chiedere chiarimenti sulla operazione in parola; infine nel febbraio 2010 la società attrice e INTESA SAN PAOLO arrivano a stipulare un accordo transattivo per la risoluzione della vicenda con l'esborso da parte della società delle somme indicate in premessa. Venendo quindi ad esaminare le specifiche contestazioni al riguardo proposte dall'attrice si deve innanzitutto sottolineare l'estrema genericità dei rilievi proposti dall'attore in ordine alla effettiva natura del contratto in contestazione, genericità tanto più grave a fronte delle articolate deduzioni rese al riguardo dal convenuto e soprattutto dalla terza chiamata INTESA SAN PAOLO - queste ultime in particolare rimaste senza risposta alcuna da parte dell'attore. In particolare deve reputarsi qui meramente apodittica (e in realtà chiaramente contrastante con la ricostruzione dei fatti sopra proposta) la denuncia dell'operazione in parola come meramente "speculativa" e come tale incompatibile con l'oggetto sociale e le finalità della cooperativa attrice. Infatti, ben lungi dal porsi come iniziativa svincolata dalla ordinaria attività di impresa della società, l'operazione in oggetto risulta obiettivamente connessa alla "precedente" conclusione (per decisione di un CdA di cui non faceva parte l'odierno convenuto) di una delicata operazione di leasing finanziario per un valore complessivo di oltre 10 mln di euro, come tale ampiamente superiore ai valori non solo di patrimonio netto ma dell'intero attivo sociale (rispettivamente di euro 1.317.999 e 6.244.484 secondo bilancio al 31.12.06), con la fissazione di un canone mensile di euro 33.336,54 indicizzato al variare del parametro euribor a tre mesi (secondo cadenze del tutto analoghe a quelle dei contratti successivamente stipulati dal Marinaccio), con conseguente esposizione della società ad un obiettivo rischio di aggravamento degli impegnativi oneri finanziari assunti in ipotesi di aumento dei tassi di interesse. Se tale è il dato di partenza, pare evidente che la stipula di un contratto finalizzato a coprire o comunque fronteggiare un simile rischio non potrebbe di per sè reputarsi operazione estranea all'oggetto sociale, risultando piuttosto della medesima natura (di piena discrezionalità amministrativa) della scelta tra un finanziamento a tasso fisso o a tasso variabile, con i conseguenti speculari rischi. pagina http://bit.ly/15MsiPG 3 di 6 Firmato Da: MANINI FRANCESCO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 9ab64 - Firmato Da: PEROZZIELLO VINCENZO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: ee6b1 Sentenza n. 4562/2013 pubbl. il 04/04/2013 RG n. 62014/2010 Repert. rappresentante legale) con altra società del GRUPPO SAN PAOLO n. per3624/2013 un corrispettivodel totale04/04/2013 di euro veste formale) come specificamente rivolta alla mera "copertura del rischio di variazione dei tassi di interesse" (v. prospetto esplicativo analitico di fonte BANCA INTESA di cui all. 4 di parte convenuta: "il prodotto si rivolge ad una impresa che ha contratto un debito a tasso variabile, consentendole di minimizzare il rischio legato al rialzo dei tassi di interesse... il tasso certo consente all'impresa di avere certezza dei flussi finanziari legati al proprio indebitamento... elimina del tutto la possibilità di beneficiare di eventuali riduzioni dei tassi di interesse"), secondo formale qualificazione che compare espressamente anche nelle "premesse" condivise dell'accordo transattivo stipulato dal nuovo organo gestorio di VILLA MARINACCIO con BANCA INTESA per la risoluzione del relativo contratto (all 15 di parte attrice). A fronte di un simile dato sarebbe dunque ovviamente spettato all'attore (quale onere elementare di deduzione prima ancora che di prova) evidenziare l'eventuale estraneità del contratto concretamente stipulato ad un tale schema concettuale (come detto, di per sè certamente compatibile con la esplicazione degli ordinari poteri di gestione societaria) ovvero l'assoluta irragionevolezza e/o imprudenza della scelta concretamente compiuta secondo criteri di valutazione ex ante (quale unica possibilità di legittimo superamento di ordinari limiti di sindacato dell'organo giurisdizionale su scelte di merito di amministratori di società). Certamente da escludere invece che l'attore possa all'inverso pretendere di far valere come causa di responsabilità del proprio amministratore il semplice esito infelice di una ordinaria scelta di gestione. Di fatto, in relazione alla specifica vicenda in esame, l'attore dà atto (v pag 2 dell'atto di citazione) che "i suddetti IRS...in linea teorica miravano a fronteggiare il fenomeno della variabilità dei tassi di interessi sulle operazioni finanziarie". Assume tuttavia che "la realtà e la struttura dei derivati de quibus erano però ben diversi". Ma a fronte di tale decisa asserzione si limita poi ad osservare che: "In base al primo IRS...la cd presunta funzione di copertura in caso di rialzo era limitata a una finestra ridottissima di valori EURIBOR a 3 mesi, compresi tra il tasso fisso e la barriera. per tassi decrescenti il derivato generava sicure perdite, tanto che già il primo IRS ha comportato per la cooperativa, in soli due mesi, una perdita per mark to market negativo pari ad euro 185.000... In base al secondo IRS la presunta funzione di copertura era limitata a una finestra ridottissima di valori euribor a sei mesi...per tassi decrescenti il derivato generava sicure perdite..." (pag 3 dell'atto). Da tali rilievi, senza alcuna precisazione ulteriore nel medesimo atto di citazione ovvero nelle memorie successive, l'accusa di "imprudenza" - che in tal senso appare tuttavia (come già sopra evidenziato) del tutto e semplicemente apodittica. Invero le considerazioni critiche sopra citate valgono appena a segnalare limiti (certo obiettivi) della copertura assicurata (ridotta finestra di copertura) ma di per sè non vanno in alcun modo a smentire la formale funzione di copertura del prodotto sottoscritto, nulla dicono di un asserito carattere invece propriamente "speculativo" o più in generale "imprudente" della operazione in parola - a fronte della già intervenuta stipula di un contratto di leasing a tasso variabile estremamente impegnativo per la società che altrettanto certamente avrebbe generato costi via via crescenti nella ipotesi (opposta a quella poi concretamente verificatasi) di rialzo dei tassi. A questo punto, a fronte delle repliche di controparte (e soprattutto delle articolate deduzioni svolte dalla terza chiamata INTESA in ordine alle caratteristiche della operazione negoziale in contestazione - v in particolare pagg 16-23 della memoria ex art 183 n 2, cui qui si fa diretto rinvio), l'attore, piuttosto che proporre una propria disamina critica del meccanismo di funzionamento dello specifico strumento finanziario sottoscritto dall'odierno convenuto (in tesi difforme da quello formalmente dichiarato), si è di fatto limitato a fare esemplificativo riferimento all'esplodere del cd"scandalo" ITALEASE, producendo copia di articoli di una moltitudine di articoli di stampa relativi a tale vicenda, nella erronea pretesa (a questo punto evidente) di equiparare automaticamente la stipula di qualunque contratto cd "derivato" ad una operazione altamente "speculativa" e per definizione "imprudente" - laddove, come ben noto, nella pagina http://bit.ly/15MsiPG 4 di 6 Firmato Da: MANINI FRANCESCO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 9ab64 - Firmato Da: PEROZZIELLO VINCENZO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: ee6b1 Sentenza n. 4562/2013 pubbl. il 04/04/2013 RG n. 62014/2010 Repert. n.si 3624/2013 del(nella 04/04/2013 Nella specie pare indiscutibile che l'operazione qui in contestazione presenti prima facie sua medesima vicenda ITALEASE, così come pubblico e delicato contenzioso anche giudiziario, a venire in rilievo non era stata affatto la stipula di qualsivoglia contratto in cd "derivati", ma piuttosto la messa in circolazione (in tesi senza adeguata informazione) di prodotti finanziari caratterizzati da significative modifiche alla struttura contrattuale di base di ordinari prodotti di mera copertura, tali da ingenerare peculiari effetti moltiplicativi del rischio finanziario assunto dall'investitore e dunque (in tesi) una radicale mutazione della stessa funzione originaria dei prodotti in parola in strumenti (questi sì) propriamente speculativi ad alto rischio. Ma nulla di tutto ciò risulta in alcun modo dedotto (e tanto meno provato) in relazione al caso di specie. In sede di memoria conclusionale, a fondamento dei rilievi proposti in ordine al carattere in tesi imprudentemente speculativo della condotta del cessato amministratore, l’attore si spinge ad osservare che “di regola, ai derivati si applica il cd “effetto leva” o “leverage” il quale comporta che le oscillazioni di prezzo dell’attività sottostante si ripercuotono sul prodotto derivato in maniera sovra proporzionale, amplificando i guadagni ma anche le perdite” (pag 8) e proprio tale formulazione (come detto proposta peraltro per la prima volta in conclusionale) rappresenta l’unico tentativo formulato di analisi della specifica operazione in contestazione – ma anche in questo caso attraverso astratto riferimento ad asserite previsioni di genere ("di regola") invece che al doveroso esame dello specifico contratto in concreto stipulato. In realtà pare qui evidente come, ancora alla fine del presente giudizio, tutta quanta l’impostazione di parte attrice sia costruita sulla base di una semplice rilevazione ex post dell’esito sfavorevole della operazione in parola – e pare del resto significativo in tal senso che gli amministratori rimasti in carica e/o nominati ex novo dopo le spontanee dimissioni del Marinaccio nella primavera del 2008 (in una fase di perdurante rialzo dei tassi di interesse) si siano ben guardati dal preoccuparsi di rinegoziare il contratto stipulato con INTESA (ampiamente illustrato non solo nel documento di bilancio 2007 predisposto durante la gestione Marinaccio ma addirittura in quello relativo al successivo esercizio 2008, in assenza dell'odierno convenuto) prima dell’agosto 2009, ovvero in una fase precedente il crollo improvviso e verticale dei tassi di interesse e dunque del sopraggiungere di condizioni obiettivamente molto più sfavorevoli di quelle inizialmente rilevabili. Alla stregua di tali considerazioni si ritiene dunque di dovere in definitiva rilevare una intrinseca carenza costitutiva delle deduzioni di parte attrice che impone il della domanda proposta. Alla soccombenza dell’attore segue condanna della medesima parte alla integrale rifusione delle spese di lite, sia nei confronti del convenuto che di INTESA SAN PAOLO chiamata in causa in conseguenza della infondata iniziativa dell’attrice – spese che si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta le domande proposte dall’attrice VILLA SANTA MARIA nei confronti del convenuto Giorgio Marinaccio; condalla l’attrice alla integrale rifusione delle spese di lite che si liquidano in € 11.000 ciascuno oltre i.v.a., c.p.a. in favore del convenuto Giorgio Marinaccio e della teza chiamata INTESA SAN PAOLO. Milano, 2 aprile 2013 Il Presidente dott. Vincenzo Perozziello pagina http://bit.ly/15MsiPG 5 di 6 Firmato Da: MANINI FRANCESCO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 9ab64 - Firmato Da: PEROZZIELLO VINCENZO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: ee6b1 Sentenza n. 4562/2013 pubbl. il 04/04/2013 RG n. 62014/2010 n. 3624/2013 del 04/04/2013 nelle altre Repert. vicende risultate oggetto di aspro dibattito pagina http://bit.ly/15MsiPG 6 di 6 Firmato Da: MANINI FRANCESCO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 9ab64 - Firmato Da: PEROZZIELLO VINCENZO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: ee6b1 Sentenza n. 4562/2013 pubbl. il 04/04/2013 RG n. 62014/2010 Repert. n. 3624/2013 del 04/04/2013