apri e stampa la sentenza - Giurisprudenza delle imprese

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apri e stampa la sentenza - Giurisprudenza delle imprese
N. R.G. 62014/2010
Sentenza n. 4562/2013 pubbl. il 04/04/2013
RG n. 62014/2010
Repert. n. 3624/2013 del 04/04/2013
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Vincenzo Perozziello
dott Angelo Mambriani
dott Guido Vannicelli
ha pronunciato la seguente
Presidente Relatore
Giudice
Giudice
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 62014/2010 promossa da:
VILLA SANTA MARIA SOC. COOP. SOCIALE (C.F. 02144390123), con il patrocinio dell’avv.
OLGIATI MARINA ESTER e dell’avv. TEDOLDI ALBERTO (TDLLRT68A02F205H) VIA
PODGORA, 12/A 20122 MILANO ; , elettivamente domiciliato in VIA S. BARNABA, 32 20122
MILANO presso il difensore avv. OLGIATI MARINA ESTER
ATTORE/I
contro
GIORGIO MARINACCIO (C.F. ), con il patrocinio dell’avv. SIDOTI AGRIPPINO e dell’avv. ,
elettivamente domiciliato in PIAZZA VELASCA, 8 20122 MILANO presso il difensore avv. SIDOTI
AGRIPPINO
CONVENUTO/I
INTESA SAN PAOLO SPA (C.F. 00799960158) rappresentato e difeso dall’avv. GRASSI
MANUELA e dell’avv. elettivamente domiciliato in VIA MASCHERONI, 31 20145 MILANO presso
il difensore avv. GRASSI MANUELA
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d’udienza di precisazione delle conclusioni.
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sezione specializzata in materia di impresa
Con l'atto introduttivo del presente giudizio la società attrice propone azione sociale di responsabilità
avverso il convenuto Giorgio Marinaccio quale (cessato) A.D. della medesima società - e inoltre
Responsabile Amministrativo e del Controllo Interno - per avere sottoscritto in maniera asseritamente
imprudente (senza "adottare le cautele e svolgere le verifiche preventive minime") prodotti finanziari
ad alto rischio (in tesi di carattere propriamente speculativo invece che di mera copertura di un rischio
da rialzo dei tassi di interesse) da cui sarebbero derivati ingenti danni a carico della società ed avere
inoltre omesso di registrare correttamente le relative operazioni nelle scritture contabili della società.
Al riguardo la società attrice individua il "danno emergente" di cui chiede risarcimento nell'intero
importo della transazione successivamente conclusa con INTESA SAN PAOLO per la risoluzione del
relativo contratto (euro 130.440) e inoltre nel costo degli interessi passivi fino a quel momento
addebitati (per euro 104.113,34), nelle spese affrontate per consulenze tecniche e legali (euro
11.134,07) per l'esame della relativa vicenda nonchè nei costi relativi all'impegno dell'organo
amministrativo a risolvere il problema così emerso; richiede altresì risarcimento per "lucro cessante" in
relazione al mancato impiego proficuo delle risorse così malamente investite, in tesi "quanto meno pari
agli interessi annui pagati su titoli di Stato poliennali". In sede di discussione orale ex art. 275 comma
3° cpc il difensore della parte ha peraltro precisato le richieste risarcitorie avanzate dando atto della
esigenza di sottrarre dagli importi indicati gli utili incassati dalla società nel corso dell'esercizio 2008
in relazione al contratto in parola (per un importo sommariamente indicato in circa 25.000 euro).
Il convenuto Marinaccio ha contestato le avverse pretese, rivendicando la piena legittimità del proprio
operato e in particolare la diligenza e prudenza osservate nell'operazione in parola, attraverso
opportuno esame delle condizioni dell'operazione con i funzionari di INTESA SAN PAOLO; in via
subordinata, in ipotesi di riconoscimento in giudizio del carattere pregiudizievole delle operazioni in
contestazione, ha prospettato una responsabilità esclusiva al riguardo dei funzionari della SAN PAOLO
e in tale prospettiva ha proposto chiamata di terzo nei confronti dell'istituto, con richiesta di condanna
diretta del medesimo istituto al risarcimento di eventuali danni subiti dall'attrice o comunque di
manleva in proprio favore di eventuali costi da lui stesso sopportati in ragione del presente giudizio.
INTESA SAN PAOLO, a sua volta costituitasi in giudizio, ha innanzitutto contestato la legittimità
della chiamata in causa per l'inesistenza dei presupposti di "comunanza di causa" o di un titolo di
garanzia; nel merito ha rivendicato l'effettiva corrispondenza del prodotto finanziario negoziato ad una
funzione di copertura del "rischio interessi" e più in generale la piena correttezza e diligenza osservata
nella vicenda in oggetto; in via subordinata ha a sua volta chiamato in garanzia la società attrice sulla
base di impegno di manleva espressamente sottoscritto in occasione della stipula dell'atto di transazione
stipulato per la risoluzione del contratto su prodotti finanziari per cui qui è causa.
A parere del Collegio la domanda di parte attrice è da reputarsi infondata.
Nella specie non risulta contestazione in ordine allo svolgimento dei principali fatti di causa.
Il dott. Marinaccio viene nominato amministratore della società attrice con delibera assembleare
29.6.07 e in pari data riceve dal CdA ampia delega operativa per l'esercizio di tutti i poteri di ordinaria
e straordinaria amministrazione; in data 12.7.07 stipula "accordo normativo per la disciplina di
operazioni in Strumenti Finanziari Derivati eseguite fuori dei mercati regolamentati" e contestualmente
stipula "interest rate swap" per un importo di riferimento di euro 8.000.000 in stretta correlazione ad un
contratto di leasing precedentemente stipulato dalla società attrice (a mezzo del precedente
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Sentenza n. 4562/2013 pubbl. il 04/04/2013
RG n. 62014/2010
Repert. n. 3624/2013 del 04/04/2013
MOTIVI DELLA DECISIONE
10.548.460,01 di cui 2.581.026,95 corrisposti alla stipula e il restante maggior importo frazionato in n.
239 canoni mensili indicizzati al tasso variabile euribor 3M; alla successiva data del 17.9.07 il
Marinaccio provvede a risolvere il menzionato contratto IRS (che a quella data presentava un mark to
market negativo per euro 185.000) sostituendolo con un nuovo IRS per un (minore) importo nozionale
di euro 7.000.000 con scadenza 17.9.14 (con l'attribuzione di un upfront di euro 185.000 a favore di
VILLA SANTA MARIA cui corrisponde pari fair value di partenza negativo); nel successivo aprile
2008, contestualmente alla approvazione del bilancio 2007 (che dà conto dell'operazione qui in
contestazione), l'odierno convenuto presenta le proprie dimissioni dal CdA; nell'arco di tempo fin qui
considerato (e ancora nei mesi subito successivi), in presenza di una sia pur contenuta tendenza
all'aumento dei tassi di interesse, il contratto stipulato assicura utili alla società attrice per un importo
indicato dalla stessa parte in circa 25.000 euro; nella primavera 2009 il nuovo CdA approva
ritualmente il bilancio di esercizio 2008, dando conto della vigenza del contratto su derivati stipulato
nel 2007; tra il dicembre 2008 e i primi mesi del 2009 si verifica tuttavia una brusca discesa dell'indice
euribor negozialmente assunto a riferimento (da euro 4,786% al 3.11.08 a 1,919% al 2.3.09, poi in
ulteriore discesa a 1,137% al 3.8.09 e 1,017% all'1.10.09; in tale contesto nei primi giorni dell'agosto
2009 il Direttore Generale della società attrice Mariani (in carica dal 2006, attuale legale
rappresentante della società attrice) avvia una trattativa con BANCA INTESA per la risoluzione del
contratto in contestazione; nell'ottobre la medesima Mariani, questa volta in veste di nuovo Presidente
del CdA, invia una missiva al cessato AD Marinaccio e al cessato Presidente del collegio Sindacale per
chiedere chiarimenti sulla operazione in parola; infine nel febbraio 2010 la società attrice e INTESA
SAN PAOLO arrivano a stipulare un accordo transattivo per la risoluzione della vicenda con l'esborso
da parte della società delle somme indicate in premessa.
Venendo quindi ad esaminare le specifiche contestazioni al riguardo proposte dall'attrice si deve
innanzitutto sottolineare l'estrema genericità dei rilievi proposti dall'attore in ordine alla effettiva natura
del contratto in contestazione, genericità tanto più grave a fronte delle articolate deduzioni rese al
riguardo dal convenuto e soprattutto dalla terza chiamata INTESA SAN PAOLO - queste ultime in
particolare rimaste senza risposta alcuna da parte dell'attore.
In particolare deve reputarsi qui meramente apodittica (e in realtà chiaramente contrastante con la
ricostruzione dei fatti sopra proposta) la denuncia dell'operazione in parola come meramente
"speculativa" e come tale incompatibile con l'oggetto sociale e le finalità della cooperativa attrice.
Infatti, ben lungi dal porsi come iniziativa svincolata dalla ordinaria attività di impresa della società,
l'operazione in oggetto risulta obiettivamente connessa alla "precedente" conclusione (per decisione di
un CdA di cui non faceva parte l'odierno convenuto) di una delicata operazione di leasing finanziario
per un valore complessivo di oltre 10 mln di euro, come tale ampiamente superiore ai valori non solo di
patrimonio netto ma dell'intero attivo sociale (rispettivamente di euro 1.317.999 e 6.244.484 secondo
bilancio al 31.12.06), con la fissazione di un canone mensile di euro 33.336,54 indicizzato al variare
del parametro euribor a tre mesi (secondo cadenze del tutto analoghe a quelle dei contratti
successivamente stipulati dal Marinaccio), con conseguente esposizione della società ad un obiettivo
rischio di aggravamento degli impegnativi oneri finanziari assunti in ipotesi di aumento dei tassi di
interesse. Se tale è il dato di partenza, pare evidente che la stipula di un contratto finalizzato a coprire o
comunque fronteggiare un simile rischio non potrebbe di per sè reputarsi operazione estranea
all'oggetto sociale, risultando piuttosto della medesima natura (di piena discrezionalità amministrativa)
della scelta tra un finanziamento a tasso fisso o a tasso variabile, con i conseguenti speculari rischi.
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RG n. 62014/2010
Repert.
rappresentante legale) con altra società del GRUPPO SAN
PAOLO n.
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un corrispettivodel
totale04/04/2013
di euro
veste formale) come specificamente rivolta alla mera "copertura del rischio di variazione dei tassi di
interesse" (v. prospetto esplicativo analitico di fonte BANCA INTESA di cui all. 4 di parte convenuta:
"il prodotto si rivolge ad una impresa che ha contratto un debito a tasso variabile, consentendole di
minimizzare il rischio legato al rialzo dei tassi di interesse... il tasso certo consente all'impresa di avere
certezza dei flussi finanziari legati al proprio indebitamento... elimina del tutto la possibilità di
beneficiare di eventuali riduzioni dei tassi di interesse"), secondo formale qualificazione che compare
espressamente anche nelle "premesse" condivise dell'accordo transattivo stipulato dal nuovo organo
gestorio di VILLA MARINACCIO con BANCA INTESA per la risoluzione del relativo contratto (all
15 di parte attrice).
A fronte di un simile dato sarebbe dunque ovviamente spettato all'attore (quale onere elementare di
deduzione prima ancora che di prova) evidenziare l'eventuale estraneità del contratto concretamente
stipulato ad un tale schema concettuale (come detto, di per sè certamente compatibile con la
esplicazione degli ordinari poteri di gestione societaria) ovvero l'assoluta irragionevolezza e/o
imprudenza della scelta concretamente compiuta secondo criteri di valutazione ex ante (quale unica
possibilità di legittimo superamento di ordinari limiti di sindacato dell'organo giurisdizionale su scelte
di merito di amministratori di società). Certamente da escludere invece che l'attore possa all'inverso
pretendere di far valere come causa di responsabilità del proprio amministratore il semplice esito
infelice di una ordinaria scelta di gestione.
Di fatto, in relazione alla specifica vicenda in esame, l'attore dà atto (v pag 2 dell'atto di citazione) che
"i suddetti IRS...in linea teorica miravano a fronteggiare il fenomeno della variabilità dei tassi di
interessi sulle operazioni finanziarie". Assume tuttavia che "la realtà e la struttura dei derivati de quibus
erano però ben diversi". Ma a fronte di tale decisa asserzione si limita poi ad osservare che: "In base al
primo IRS...la cd presunta funzione di copertura in caso di rialzo era limitata a una finestra ridottissima
di valori EURIBOR a 3 mesi, compresi tra il tasso fisso e la barriera. per tassi decrescenti il derivato
generava sicure perdite, tanto che già il primo IRS ha comportato per la cooperativa, in soli due mesi,
una perdita per mark to market negativo pari ad euro 185.000... In base al secondo IRS la presunta
funzione di copertura era limitata a una finestra ridottissima di valori euribor a sei mesi...per tassi
decrescenti il derivato generava sicure perdite..." (pag 3 dell'atto). Da tali rilievi, senza alcuna
precisazione ulteriore nel medesimo atto di citazione ovvero nelle memorie successive, l'accusa di
"imprudenza" - che in tal senso appare tuttavia (come già sopra evidenziato) del tutto e semplicemente
apodittica.
Invero le considerazioni critiche sopra citate valgono appena a segnalare limiti (certo obiettivi) della
copertura assicurata (ridotta finestra di copertura) ma di per sè non vanno in alcun modo a smentire la
formale funzione di copertura del prodotto sottoscritto, nulla dicono di un asserito carattere invece
propriamente "speculativo" o più in generale "imprudente" della operazione in parola - a fronte della
già intervenuta stipula di un contratto di leasing a tasso variabile estremamente impegnativo per la
società che altrettanto certamente avrebbe generato costi via via crescenti nella ipotesi (opposta a quella
poi concretamente verificatasi) di rialzo dei tassi. A questo punto, a fronte delle repliche di controparte
(e soprattutto delle articolate deduzioni svolte dalla terza chiamata INTESA in ordine alle
caratteristiche della operazione negoziale in contestazione - v in particolare pagg 16-23 della memoria
ex art 183 n 2, cui qui si fa diretto rinvio), l'attore, piuttosto che proporre una propria disamina critica
del meccanismo di funzionamento dello specifico strumento finanziario sottoscritto dall'odierno
convenuto (in tesi difforme da quello formalmente dichiarato), si è di fatto limitato a fare
esemplificativo riferimento all'esplodere del cd"scandalo" ITALEASE, producendo copia di articoli di
una moltitudine di articoli di stampa relativi a tale vicenda, nella erronea pretesa (a questo punto
evidente) di equiparare automaticamente la stipula di qualunque contratto cd "derivato" ad una
operazione altamente "speculativa" e per definizione "imprudente" - laddove, come ben noto, nella
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Repert. n.si 3624/2013
del(nella
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Nella specie pare indiscutibile che l'operazione qui in contestazione
presenti prima facie
sua
medesima vicenda ITALEASE, così come
pubblico e delicato contenzioso anche giudiziario, a venire in rilievo non era stata affatto la stipula di
qualsivoglia contratto in cd "derivati", ma piuttosto la messa in circolazione (in tesi senza adeguata
informazione) di prodotti finanziari caratterizzati da significative modifiche alla struttura contrattuale
di base di ordinari prodotti di mera copertura, tali da ingenerare peculiari effetti moltiplicativi del
rischio finanziario assunto dall'investitore e dunque (in tesi) una radicale mutazione della stessa
funzione originaria dei prodotti in parola in strumenti (questi sì) propriamente speculativi ad alto
rischio. Ma nulla di tutto ciò risulta in alcun modo dedotto (e tanto meno provato) in relazione al caso
di specie. In sede di memoria conclusionale, a fondamento dei rilievi proposti in ordine al carattere in
tesi imprudentemente speculativo della condotta del cessato amministratore, l’attore si spinge ad
osservare che “di regola, ai derivati si applica il cd “effetto leva” o “leverage” il quale comporta che le
oscillazioni di prezzo dell’attività sottostante si ripercuotono sul prodotto derivato in maniera sovra
proporzionale, amplificando i guadagni ma anche le perdite” (pag 8) e proprio tale formulazione (come
detto proposta peraltro per la prima volta in conclusionale) rappresenta l’unico tentativo formulato di
analisi della specifica operazione in contestazione – ma anche in questo caso attraverso astratto
riferimento ad asserite previsioni di genere ("di regola") invece che al doveroso esame dello specifico
contratto in concreto stipulato.
In realtà pare qui evidente come, ancora alla fine del presente giudizio, tutta quanta l’impostazione di
parte attrice sia costruita sulla base di una semplice rilevazione ex post dell’esito sfavorevole della
operazione in parola – e pare del resto significativo in tal senso che gli amministratori rimasti in carica
e/o nominati ex novo dopo le spontanee dimissioni del Marinaccio nella primavera del 2008 (in una
fase di perdurante rialzo dei tassi di interesse) si siano ben guardati dal preoccuparsi di rinegoziare il
contratto stipulato con INTESA (ampiamente illustrato non solo nel documento di bilancio 2007
predisposto durante la gestione Marinaccio ma addirittura in quello relativo al successivo esercizio
2008, in assenza dell'odierno convenuto) prima dell’agosto 2009, ovvero in una fase precedente il
crollo improvviso e verticale dei tassi di interesse e dunque del sopraggiungere di condizioni
obiettivamente molto più sfavorevoli di quelle inizialmente rilevabili.
Alla stregua di tali considerazioni si ritiene dunque di dovere in definitiva rilevare una intrinseca
carenza costitutiva delle deduzioni di parte attrice che impone il della domanda proposta.
Alla soccombenza dell’attore segue condanna della medesima parte alla integrale rifusione delle spese
di lite, sia nei confronti del convenuto che di INTESA SAN PAOLO chiamata in causa in conseguenza
della infondata iniziativa dell’attrice – spese che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così
dispone:
rigetta le domande proposte dall’attrice VILLA SANTA MARIA nei confronti del convenuto Giorgio
Marinaccio;
condalla l’attrice alla integrale rifusione delle spese di lite che si liquidano in € 11.000 ciascuno oltre
i.v.a., c.p.a. in favore del convenuto Giorgio Marinaccio e della teza chiamata INTESA SAN PAOLO.
Milano, 2 aprile 2013
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n. 3624/2013
del 04/04/2013
nelle altre Repert.
vicende risultate
oggetto di aspro
dibattito
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