apri e stampa la sentenza - Giurisprudenza delle imprese

Transcript

apri e stampa la sentenza - Giurisprudenza delle imprese
Sentenza n. 5276/2016 pubbl. il 28/04/2016
RG n. 42056/2014
N. R.G. 42056/2014
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
sezione specializzata in materia di impresa
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Vincenzo Perozziello
dott. Marianna Galioto
dott. Angelo Mambriani
Presidente Relatore
Giudice
Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 42056/2014 promossa da:
MARIA PAOLA BEVILACQUA (C.F. BVLMPL46E56D969Q), con il patrocinio dell’avv. GORLA
LORENZO e dell’avv. SOLDANO FELICE (SLDFLC65L08I907A) VIA ANFOSSI, 36 20135
MILANO; , elettivamente domiciliato in VIA ANFOSSI, 36 20135 MILANO presso il difensore avv.
GORLA LORENZO
ATTORE/I
contro
DANIELE GAROFALO (C.F. ),
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
PARTE ATTRICE ha concluso come di seguito:
e dichiarare che in data 03.03.2014 il Sig. Daniele Garofalo ha ceduto alla Sig.ra Maria
Paola Bevilacqua la propria partecipazione nella società LoGa Holding S.r.l. pari a nominali € 9.900,00
al prezzo di € 10.203,00 corrisposto in precedenza con pagamenti effettuati in più rimesse dal
13.03.2013 al 21.10.2013;
della fase cautelare
pagina
http://bit.ly/2b4OKxn
1 di 3
Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 98684 - Firmato Da: PEROZZIELLO VINCENZO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 13b407
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sentenza n. 5276/2016 pubbl. il 28/04/2016
RG n. 42056/2014
Concisa esposizione dei motivi della decisione
In tale contesto, lamentando in particolare il rifiuto ingiustificato del Garofalo a comparire innanzi al
notaio per la formalizzazione della cessione, con il conseguente mantenimento in capo al cedente del
concreto esercizio dei relativi diritti in una situazione di gravi difficoltà della società, la parte aveva
chiesto ed ottenuto provvedimento di sequestro giudiziario ante causam della partecipazione oggetto di
controversia. Nel presente giudizio di merito si è limitata a riprodurre la medesima documentazione
proposta in fase cautelare, formulando la domanda di cui alle conclusioni in epigrafe, mentre il
convenuto non si è costituito in giudizio.
Nella specie la pretesa di parte attrice si fonda (esclusivamente) sul contenuto della scrittura privata di
cui all 6 in atti e della corrispondenza al riguardo scambiata tra i legali delle parti all’epoca dei fatti.
Ma, a parere del Collegio, i documenti in parola, se possono certamente valere ad evidenziare stringenti
impegni assunti dal Garofalo, non appaiono invece idonei ad integrare di per sé soli un già intervenuto
perfezionamento dell’accordo di cessione tra le parti e come tale a sorreggere la specifica domanda
proposta nella presente sede di merito.
Invero:
*la scrittura prodotta in atti sub all 6 è propriamente una mera bozza di atto notarile priva di data, in cui
(in previsione di quanto avrebbe dovuto successivamente accadere) si dà atto della presenza delle parti
innanzi al notaio e della loro volontà di concludere il contratto di cessione;
*dalla corrispondenza intercorsa tra i legali delle rispettive parti emerge altresì che la cessione in parola
si inseriva all’interno di un più ampio “quadro collaborativo” oggetto di discussione, nel contesto di
una pluralità di “trattative ed impegni diversi che devono essere onorati” come emerge in particolare
dalla comunicazione e-mail 3.3.14 h 12,34 all 7
(“Le confermo che il signor Garofalo ha sottoscritto la cessione delle quote così come nella bozza da
Lei trasmessa e lo scritto è in mie mani; lo steso è disponibile a riproporre il proprio consenso nei
prossimi giorni in occasione della formalizzazione notarile… e contestualmente saranno accettate le
dimissioni e la nomina del nuovo amministratore designato dalla signora Bevilacqua”;
nella medesima missiva si fa d’altro canto anche riferimento ad impegni relativi alla gestione della
distinta società AZETA TRADING srl, in relazione alla quale si legge che sarebbe stato concordato che
“sia l’amministrazione che la quota di maggioranza sarebbe rimasta in capo al signor Garofalo
mentre a favore della sigra Bevilacqua sarebbe rimasta una quota minoritaria …”);
*in tale contesto manca addirittura un formale scambio di manifestazioni di volontà tra le parti
(come si legge nella medesima missiva sopra richiamata, in questo caso il legale del Garofalo si limita
ad inviare al legale della Bevilacqua “copia della scrittura di cessione da Lei predisposta e sottoscritta
dal signor Garofalo… in via fiduciaria e riservata”).
Alla luce di tali rilievi ritiene pertanto il Collegio di dover rigettare la domanda di parte attrice.
pagina
http://bit.ly/2b4OKxn
2 di 3
Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 98684 - Firmato Da: PEROZZIELLO VINCENZO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 13b407
Con l'atto introduttivo del presente giudizio l’attrice, formalmente intestataria di una quota pari all'1%
del capitale della società LOGA HOLDING srl, rivendica l'effettiva titolarità della restante parte del
capitale sociale (99%) attualmente intestata all’odierno convenuto Daniele Garofalo (già AU della
medesima società fino alla emissione di ordinanza cautelare di revoca 22.4.14) in forza di una scrittura
privata relativa appunto alla cessione delle quote in parola ritualmente sottoscritta dal Garofalo.
Sentenza n. 5276/2016 pubbl. il 28/04/2016
RG n. 42056/2014
Il rigetto comporta altresì ex art 669novies comma 3° cpc la sopravvenuta inefficacia della misura del
sequestro giudiziario concesso ante causam con ordinanza 6.5.14, con la conseguente condanna
dell’odierna attrice, già promotrice del relativo ricorso cautelare, al pagamento delle spese di custodia
delle quote oggetto di sequestro, spese liquidate come da separato decreto nell’importo di euro
10.000,00 per compensi oltre accessori di legge
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così
dispone:
*rigetta la domanda di parte attrice;
*dichiara la sopravvenuta inefficacia della misura cautelare del sequestro giudiziario sulle quote della
società LOGA HOLDING srl;
*dispone che il presente provvedimento sia comunicato al custode giudiziario nominato per le
opportune comunicazioni al Registro delle Imprese;
*condanna l’attrice Maria Paola Bevilacqua al pagamento delle spese di custodia in favore del custode
nominato dott Gianfranco Benvenuto che si liquidano, come da separato decreto, in un importo di euro
10.000,00 per compensi oltre accessori di legge.
Così deciso in Milano, 14.4.16
Il Presidente
dott. Vincenzo Perozziello
pagina
http://bit.ly/2b4OKxn
3 di 3
Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 98684 - Firmato Da: PEROZZIELLO VINCENZO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 13b407
P.Q.M.