Sentenza n. 113/2016 pubbl. il 13/01/2016 RG n

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Sentenza n. 113/2016 pubbl. il 13/01/2016 RG n
Sentenza n. 113/2016 pubbl. il 13/01/2016
RG n. 1999/2011
Repert. n. 161/2016 del 13/01/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Venezia, prima sezione civile, in composizione monocratica nella
persona del Giudice dott.ssa Gabriella Zanon, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1999/11 R.G. promossa
DA
Pallets Bertolin s.r.l., con gli avv. ti F. Fabiani e D. Padoan
- ATTRICE CONTRO
Banca Popolare dell’Alto Adige soc. coop. p.a., con l’avv. G. Solinas
OGGETTO: Bancari
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
come da foglio allegato al verbale dell’udienza 15 luglio 2015
Per parte convenuta:
nel merito come da memoria ex art.183, sesto comma, n.1 c.p.c. e verbale d’udienza
19.2.2014 e in via istruttoria come da osservazioni del c.t.p. di parte convenuta
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- CONVENUTA -
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FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
La causa si incentra sulla domanda attorea di rettifica del saldo del c/c n.3783696S
acceso da Pallets Bertolin s.r.l. presso la filiale di Noale di Cassa di Risparmio di
Padova e Rovigo ed ancora in essere con la banca odierna convenuta, previo
accertamento e declaratoria di illegittimità della capitalizzazione periodica degli
interessi passivi nonché dell’addebito di spese di chiusura periodica:
La banca – che costituendosi in giudizio ha ricostruito i rapporti contrattuali tra le
parti e prodotto la documentazione relativa agli stessi (v. docc.3-8) –
preliminarmente eccepisce la carenza di interesse ad agire della società attrice in
ordine alla domanda restitutoria e la prescrizione delle domande aventi per oggetto la
restituzione e/o il ripianamento di interessi, commissioni e spese antecedenti alla data
del 22.3.2001; nel merito chiede, in via principale, il rigetto delle domande attoree,
previo accertamento della correttezza del saldo del conto corrente.
L’istruttoria si è esaurita con l’espletamento di c.t.u. tecnico-contabile ed
integrazione della stessa.
La causa è trattenuta in decisione all’udienza del 15 luglio 2015 sulle conclusioni
precisate come in epigrafe, concessi i termini per il deposito di comparse
***
Le domande attoree sono fondate e vanno pertanto accolte, per i motivi di seguito
esposti.
L’attrice formula una domanda di accertamento e di rettifica delle annotazioni in
conto e non agisce invece in ripetizione di indebito; sicché le eccezioni preliminari di
carenza di interesse ad agire e di prescrizione, sollevate sul presupposto che l’attrice
abbia altresì formulato una domanda restitutoria, non sono fondate e vanno respinte.
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conclusionali e memorie di replica.
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Ed infatti non è soggetto a prescrizione il diritto del correntista alla rettifica delle
annotazioni a debito di interessi derivanti da illegittimo addebito di interessi
anatocistici, in difetto di idonea previsione contrattuale o da una clausola nulla del
contratto di conto corrente bancario; l’azione di nullità è imprescrittibile ed
esercitabile a decorrere dalla singola annotazione derivante dall’esecuzione di un
negozio nullo.
In relazione all’interesse ad agire sotteso alle domande di accertamento in ipotesi di
conto aperto (questione sollevata dalla banca convenuta in comparsa conclusionale)
va richiamato quanto precisato dalla sentenza della Cassazione n.798/2013: “Invero
l’annotazione in conto di una posta di interessi (o di c.m.s.) illegittimamente
addebitati dalla banca al correntista comporta un incremento del debito dello stesso
correntista, o una riduzione del credito di cui egli ancora dispone, ma in nessun
modo si risolve in un pagamento, nel senso che non vi corrisponde alcuna attività
solutoria nei termini sopra indicati in favore della banca; con la conseguenza che il
correntista potrà agire per far dichiarare la nullità del titolo su cui quell’addebito si
basa (allo scopo eventualmente di recuperare una maggiore disponibilità di credito,
nei limiti del fido accordatogli), ma non potrà agire per la ripetizione di un
L’interesse ad agire del correntista, oltre che nell’ipotesi prospettata a titolo
esemplificativo in detta sentenza (“recuperare una maggiore disponibilità di credito,
nei limiti del fido accordatogli”), è reso evidente anche dalla possibilità che la banca
decida, proprio perché il saldo è negativo (o maggiormente negativo di quanto
sarebbe, e ciò sulla base di clausole nulle ed addebiti illegittimi), di non concedere
un’apertura di credito, di revocare l’affidamento già concesso, di recedere dal
rapporto ed intimare un’ingiunzione di pagamento o di effettuare segnalazioni alla
Centrale Rischi.
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pagamento che, in quanto tale, da parte sua non ha ancora avuto luogo.”.
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Non è poi vero che la domanda è indeterminata, poiché è chiaro, sulla base delle
allegazioni e produzioni documentali attoree, che il periodo da prendere a riferimento
è quello dal 30.6.1999 al 31.12.2009.
Neppure è condivisibile l’affermazione per cui l’accertamento riguarderebbe un mero
fatto, considerato che la rettifica del saldo si pone come conseguenza di un
accertamento relativo all’illegittimo addebito (per nullità o difetto di necessaria
pattuizione) di interessi o spese.
Quanto al preteso difetto di interesse ad agire sul presupposto che l’attrice abbia
adempiuto ad un’obbligazione naturale, va ricordato che la giurisprudenza ha da
tempo chiarito che il pagamento spontaneo di interessi in misura ultralegale, pattuita
invalidamente, costituisce adempimento di obbligazione naturale e determina
l’irripetibilità della somma così pagata, ma l’indicato presupposto non ricorre nel
caso di una banca che abbia proceduto all’addebito di interessi ultralegali sul conto
corrente del cliente per sua esclusiva iniziativa e senza autorizzazione alcuna del
cliente medesimo (v. Cass. 9.4.1984 n.2262).
Le domande attoree attengono al conto corrente di corrispondenza n. 3783696S,
prodotto dalla banca come doc. n.3.
Il ridetto contratto contiene una pattuizione anatocistica nulla (v. art.6 secondo
comma. “I conti che risultino anche saltuariamente debitori, vengono invece chiusi
contabilmente, in via normale, trimestralmente e cioè a fine marzo, giugno,
settembre e dicembre applicando gli interessi dovuti dal Correntista e alle
competenze di chiusura valuta data di regolamento del conto, fermo restando che a
fine d’anno, a norma del precedente comma, saranno accreditati gli interessi dovuti
dalla Banca …”), mentre con le nuove condizioni economiche del 10.12.2004 (v.
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In relazione allo stesso l’attrice ha prodotto gli estratti conto sub docc.1-40.
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doc.7 fascicolo di parte convenuta) è stata prevista la pari periodicità, trimestrale, di
liquidazione degli interessi.
Ed infatti solo dopo l’entrata in vigore, il 22.4.2000, della delibera CICR del
9.2.2000 (dando attuazione a quanto previsto dall’art.120, comma 2, T.U.B.,
aggiunto dall’art.25, comma 2, D. Lgs. 342/99) la capitalizzazione trimestrale degli
interessi passivi è legittima, a condizione che sia riconosciuta analoga
capitalizzazione anche per gli interessi creditori.
Il problema degli effetti già prodotti in esecuzione dei contratti conclusi prima
dell’entrata in vigore della stessa era stato risolto dal legislatore delegato con il terzo
comma dell’art.25 del decreto legislativo, che introduceva un terzo comma
dell’art.120 TUB.
La disposizione è però stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte
Costituzionale con la sentenza n.425 del 17.10.2000 per eccesso di delega e quindi
per violazione dell’art.76 Cost., con conseguente definitiva conferma della
illegittimità dell’anatocismo applicato prima del 22.4.2000.
L’art.25 del D. Lgs 342/99 ha ricevuto attuazione – per la parte relativa
all’adeguamento delle vecchie clausole anatocistiche – tramite l’art.7 della delibera
1. Le condizioni applicate sulla base dei contratti stipulati anteriormente alla data di
entrata in vigore della presente delibera devono essere adeguate alle disposizioni in
questa contenute entro il 30 giugno 2000 e i relativi effetti si producono a decorrere
dal successivo 1° luglio.
2. Qualora le nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento delle
condizioni precedentemente applicate, le banche e gli intermediari finanziari, entro
il medesimo termine del 30 giugno 2000, possono prevedere all’adeguamento, in via
generale, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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CICR:
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Di tali nuove condizioni deve essere fornita opportuna notizia per iscritto alla
clientela alla prima occasione utile e, comunque, entro il 31 dicembre 2000. 3. Nel
caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle
condizioni precedentemente applicate, esse devono essere approvate dalla clientela”.
Demandando alla delibera CICR (atto di normazione secondaria) il potere di incidere
sulla disciplina dell’anatocismo il D. Lgs. 342/99 assumeva la natura di norma
delegante e conferiva al regolamento una forza pari alla legge ordinaria: solo così era
possibile che una fonte regolamentare potesse derogare alla normativa codicistica
dell’anatocismo che altrimenti, quale fonte sovraordinata avrebbe prevalso.
A seguito della dichiarazione di incostituzionalità dell’art.25 comma 3, che delegava
il CICR a stabilire modalità e tempi per l’adeguamento delle vecchie clausole
anatocistiche deve allora ritenersi che l’art.7 CICR vada disapplicato, sia perché,
venuta meno la norma di rango superiore legittimante (art.25 D. Lgs. 342799), si
avrebbe una disciplina di rango regolamentare contrastante con vigenti norme di
legge senza essere più legittimata a farlo, sia perché una norma di rango
regolamentare non può essere retroattiva (v.art.11 preleggi).
Resterebbe poi da valutare se tra gli effetti di una pronuncia di illegittimità
inferiore alla norma primaria dichiarata incostituzionale.
L’avvenuta capitalizzazione trimestrale dei soli interessi passivi è pertanto illegittima
sino alla ricontrattualizzazione del rapporto del 10.12.2004 ove è stata validamente
pattuita un’identica periodicità, trimestrale, degli interessi.
Per quanto sopra esposto, in relazione al conto corrente per cui è causa, sulla base
delle risultanze peritali l’importo da rettificare, annotandolo a credito all’attrice per
interessi anatocistici non dovuti, ammonta quindi ad euro 23.628,21.
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costituzionale non ci sia anche il travolgimento delle norme applicative e di rango
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Il ricalcolo effettuato dal c.t.u. nominato risulta dall’allegato n. 4 all’elaborato datato
6.12.2014.
Le spese di chiusura conto, non dovute in quanto non pattuite, ammontano ad euro
1.316,00
(importo così ridotto da parte attrice rispetto all’importo più elevato
individuato dal c.t.u.).
Quanto alle critiche sollevate dalla banca convenuta per avere il c.t.u. utilizzato il
metodo c.d. “sintetico” mancando gli estratti conto mensili, vale osservare che la
documentazione contabile prodotta da parte attrice ha comunque consentito il calcolo
degli importi addebitati in conto a titolo di interessi trimestralmente capitalizzati e di
spese non pattuite.
Né risulta che sulla base della documentazione contabile disponibile agli atti di causa
la ricostruzione effettuata dal c.t.u. abbia comportato un “vantaggio” per la
correntista rispetto ad una produzione documentale più completa, ossia la
determinazione di una somma superiore rispetto a quella determinabile mediante la
ricostruzione analitica, come si evince anche da quanto esplicitato dallo stesso
consulente d’ufficio là dove afferma che “in corrispondenza di alcuni periodi, per
carenza documentale, non è stato possibile quantificare il tasso medio e
commissioni non pattuite”.
In definitiva, va accertata e dichiarata la nullità della clausola del contratto di conto
corrente per cui è lite (art.6 secondo comma) che prevede la capitalizzazione degli
interessi passivi e, per l’effetto, la non debenza delle somme annotate a tale titolo,
pari ad euro 23.628,21, in relazione al periodo dal 30.6.1999 al 31.12.2009.
Va altresì accertata e dichiarata, in relazione a detto contratto, la non debenza
dell’importo di euro 1.316,00 per spese di chiusura periodica del conto, in quanto
non pattuite.
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conseguentemente l’ammontare degli interessi anatocistici e di quelli applicati sulle
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Per quanto sopra esposto, va disposta la rettifica del saldo del conto con annotazione
a credito della correntista, al 31.12.2009, del complessivo importo di euro 24.944,21.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza della banca
convenuta.
Va infatti tenuto presente che l’attrice, all’esito della costituzione della convenuta, ha
ridotto quantitativamente le proprie pretese chiedendo già nella prima memoria ex
art.183, sesto comma, c.p.c. la rettifica del saldo per un importo di poco superiore a
quello poi risultato corretto.
La consulenza tecnica d’ufficio si è poi resa necessaria al fine di valutare la
fondatezza della pretesa attorea, contestata dalla convenuta, sicché i relativi oneri
vanno posti definitivamente a carico della stessa, oltre alle spese di c.t.p.
documentate in atti.
Delle spese di lite va disposta la distrazione in favore del difensore di parte attrice,
avv. Franco Fabiani, dichiaratori antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, prima sezione civile, definitivamente pronunziando nella
1) accerta e dichiara la nullità della clausola del contratto di conto corrente
n.3783696S (art.6 secondo comma) che prevede la capitalizzazione degli
interessi passivi e, per l’effetto, la non debenza delle somme annotate a tale
titolo, pari ad euro 23.628,21, in relazione al periodo dal 30.6.1999 al
31.12.2009;
2) accerta e dichiara, in relazione a detto contratto, la non debenza dell’importo
di euro 1.316,00 per spese di chiusura periodica del conto;
3) dispone la rettifica del saldo del conto con annotazione a credito della
correntista, al 31.12.2009, del complessivo importo di euro 24.944,21.
4) condanna Banca Popolare dell’Alto Adige soc. coop. p.a. a rifondere a Pallets
Bertolin s.r.l. le spese di lite che liquida in euro 558,00 per anticipazioni
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causa di cui in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione respinte, così provvede:
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spese ed euro 6.765,00 per compensi professionali, oltre spese generali, CPA
ed IVA come per legge disponendone la distrazione in favore dell’avv.
Franco Fabiani dichiaratosi antistatario;
5) pone gli oneri di consulenza tecnica definitivamente a carico di parte
convenuta, oltre alle spese di c.t.p. documentate in atti (euro 3.932,45).
Venezia, 26 novembre 2015
Il Giudice
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