Sentenza n. 113/2016 pubbl. il 13/01/2016 RG n
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Sentenza n. 113/2016 pubbl. il 13/01/2016 RG n. 1999/2011 Repert. n. 161/2016 del 13/01/2016 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Venezia, prima sezione civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Gabriella Zanon, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1999/11 R.G. promossa DA Pallets Bertolin s.r.l., con gli avv. ti F. Fabiani e D. Padoan - ATTRICE CONTRO Banca Popolare dell’Alto Adige soc. coop. p.a., con l’avv. G. Solinas OGGETTO: Bancari CONCLUSIONI Per parte attrice: come da foglio allegato al verbale dell’udienza 15 luglio 2015 Per parte convenuta: nel merito come da memoria ex art.183, sesto comma, n.1 c.p.c. e verbale d’udienza 19.2.2014 e in via istruttoria come da osservazioni del c.t.p. di parte convenuta 1 Firmato Da: ZANON GABRIELLA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: f58b4 - CONVENUTA - Sentenza n. 113/2016 pubbl. il 13/01/2016 RG n. 1999/2011 Repert. n. 161/2016 del 13/01/2016 FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE La causa si incentra sulla domanda attorea di rettifica del saldo del c/c n.3783696S acceso da Pallets Bertolin s.r.l. presso la filiale di Noale di Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo ed ancora in essere con la banca odierna convenuta, previo accertamento e declaratoria di illegittimità della capitalizzazione periodica degli interessi passivi nonché dell’addebito di spese di chiusura periodica: La banca – che costituendosi in giudizio ha ricostruito i rapporti contrattuali tra le parti e prodotto la documentazione relativa agli stessi (v. docc.3-8) – preliminarmente eccepisce la carenza di interesse ad agire della società attrice in ordine alla domanda restitutoria e la prescrizione delle domande aventi per oggetto la restituzione e/o il ripianamento di interessi, commissioni e spese antecedenti alla data del 22.3.2001; nel merito chiede, in via principale, il rigetto delle domande attoree, previo accertamento della correttezza del saldo del conto corrente. L’istruttoria si è esaurita con l’espletamento di c.t.u. tecnico-contabile ed integrazione della stessa. La causa è trattenuta in decisione all’udienza del 15 luglio 2015 sulle conclusioni precisate come in epigrafe, concessi i termini per il deposito di comparse *** Le domande attoree sono fondate e vanno pertanto accolte, per i motivi di seguito esposti. L’attrice formula una domanda di accertamento e di rettifica delle annotazioni in conto e non agisce invece in ripetizione di indebito; sicché le eccezioni preliminari di carenza di interesse ad agire e di prescrizione, sollevate sul presupposto che l’attrice abbia altresì formulato una domanda restitutoria, non sono fondate e vanno respinte. 2 Firmato Da: ZANON GABRIELLA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: f58b4 conclusionali e memorie di replica. Sentenza n. 113/2016 pubbl. il 13/01/2016 RG n. 1999/2011 Repert. n. 161/2016 del 13/01/2016 Ed infatti non è soggetto a prescrizione il diritto del correntista alla rettifica delle annotazioni a debito di interessi derivanti da illegittimo addebito di interessi anatocistici, in difetto di idonea previsione contrattuale o da una clausola nulla del contratto di conto corrente bancario; l’azione di nullità è imprescrittibile ed esercitabile a decorrere dalla singola annotazione derivante dall’esecuzione di un negozio nullo. In relazione all’interesse ad agire sotteso alle domande di accertamento in ipotesi di conto aperto (questione sollevata dalla banca convenuta in comparsa conclusionale) va richiamato quanto precisato dalla sentenza della Cassazione n.798/2013: “Invero l’annotazione in conto di una posta di interessi (o di c.m.s.) illegittimamente addebitati dalla banca al correntista comporta un incremento del debito dello stesso correntista, o una riduzione del credito di cui egli ancora dispone, ma in nessun modo si risolve in un pagamento, nel senso che non vi corrisponde alcuna attività solutoria nei termini sopra indicati in favore della banca; con la conseguenza che il correntista potrà agire per far dichiarare la nullità del titolo su cui quell’addebito si basa (allo scopo eventualmente di recuperare una maggiore disponibilità di credito, nei limiti del fido accordatogli), ma non potrà agire per la ripetizione di un L’interesse ad agire del correntista, oltre che nell’ipotesi prospettata a titolo esemplificativo in detta sentenza (“recuperare una maggiore disponibilità di credito, nei limiti del fido accordatogli”), è reso evidente anche dalla possibilità che la banca decida, proprio perché il saldo è negativo (o maggiormente negativo di quanto sarebbe, e ciò sulla base di clausole nulle ed addebiti illegittimi), di non concedere un’apertura di credito, di revocare l’affidamento già concesso, di recedere dal rapporto ed intimare un’ingiunzione di pagamento o di effettuare segnalazioni alla Centrale Rischi. 3 Firmato Da: ZANON GABRIELLA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: f58b4 pagamento che, in quanto tale, da parte sua non ha ancora avuto luogo.”. Sentenza n. 113/2016 pubbl. il 13/01/2016 RG n. 1999/2011 Repert. n. 161/2016 del 13/01/2016 Non è poi vero che la domanda è indeterminata, poiché è chiaro, sulla base delle allegazioni e produzioni documentali attoree, che il periodo da prendere a riferimento è quello dal 30.6.1999 al 31.12.2009. Neppure è condivisibile l’affermazione per cui l’accertamento riguarderebbe un mero fatto, considerato che la rettifica del saldo si pone come conseguenza di un accertamento relativo all’illegittimo addebito (per nullità o difetto di necessaria pattuizione) di interessi o spese. Quanto al preteso difetto di interesse ad agire sul presupposto che l’attrice abbia adempiuto ad un’obbligazione naturale, va ricordato che la giurisprudenza ha da tempo chiarito che il pagamento spontaneo di interessi in misura ultralegale, pattuita invalidamente, costituisce adempimento di obbligazione naturale e determina l’irripetibilità della somma così pagata, ma l’indicato presupposto non ricorre nel caso di una banca che abbia proceduto all’addebito di interessi ultralegali sul conto corrente del cliente per sua esclusiva iniziativa e senza autorizzazione alcuna del cliente medesimo (v. Cass. 9.4.1984 n.2262). Le domande attoree attengono al conto corrente di corrispondenza n. 3783696S, prodotto dalla banca come doc. n.3. Il ridetto contratto contiene una pattuizione anatocistica nulla (v. art.6 secondo comma. “I conti che risultino anche saltuariamente debitori, vengono invece chiusi contabilmente, in via normale, trimestralmente e cioè a fine marzo, giugno, settembre e dicembre applicando gli interessi dovuti dal Correntista e alle competenze di chiusura valuta data di regolamento del conto, fermo restando che a fine d’anno, a norma del precedente comma, saranno accreditati gli interessi dovuti dalla Banca …”), mentre con le nuove condizioni economiche del 10.12.2004 (v. 4 Firmato Da: ZANON GABRIELLA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: f58b4 In relazione allo stesso l’attrice ha prodotto gli estratti conto sub docc.1-40. Sentenza n. 113/2016 pubbl. il 13/01/2016 RG n. 1999/2011 Repert. n. 161/2016 del 13/01/2016 doc.7 fascicolo di parte convenuta) è stata prevista la pari periodicità, trimestrale, di liquidazione degli interessi. Ed infatti solo dopo l’entrata in vigore, il 22.4.2000, della delibera CICR del 9.2.2000 (dando attuazione a quanto previsto dall’art.120, comma 2, T.U.B., aggiunto dall’art.25, comma 2, D. Lgs. 342/99) la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi è legittima, a condizione che sia riconosciuta analoga capitalizzazione anche per gli interessi creditori. Il problema degli effetti già prodotti in esecuzione dei contratti conclusi prima dell’entrata in vigore della stessa era stato risolto dal legislatore delegato con il terzo comma dell’art.25 del decreto legislativo, che introduceva un terzo comma dell’art.120 TUB. La disposizione è però stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte Costituzionale con la sentenza n.425 del 17.10.2000 per eccesso di delega e quindi per violazione dell’art.76 Cost., con conseguente definitiva conferma della illegittimità dell’anatocismo applicato prima del 22.4.2000. L’art.25 del D. Lgs 342/99 ha ricevuto attuazione – per la parte relativa all’adeguamento delle vecchie clausole anatocistiche – tramite l’art.7 della delibera 1. Le condizioni applicate sulla base dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente delibera devono essere adeguate alle disposizioni in questa contenute entro il 30 giugno 2000 e i relativi effetti si producono a decorrere dal successivo 1° luglio. 2. Qualora le nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, le banche e gli intermediari finanziari, entro il medesimo termine del 30 giugno 2000, possono prevedere all’adeguamento, in via generale, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 5 Firmato Da: ZANON GABRIELLA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: f58b4 CICR: Sentenza n. 113/2016 pubbl. il 13/01/2016 RG n. 1999/2011 Repert. n. 161/2016 del 13/01/2016 Di tali nuove condizioni deve essere fornita opportuna notizia per iscritto alla clientela alla prima occasione utile e, comunque, entro il 31 dicembre 2000. 3. Nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere approvate dalla clientela”. Demandando alla delibera CICR (atto di normazione secondaria) il potere di incidere sulla disciplina dell’anatocismo il D. Lgs. 342/99 assumeva la natura di norma delegante e conferiva al regolamento una forza pari alla legge ordinaria: solo così era possibile che una fonte regolamentare potesse derogare alla normativa codicistica dell’anatocismo che altrimenti, quale fonte sovraordinata avrebbe prevalso. A seguito della dichiarazione di incostituzionalità dell’art.25 comma 3, che delegava il CICR a stabilire modalità e tempi per l’adeguamento delle vecchie clausole anatocistiche deve allora ritenersi che l’art.7 CICR vada disapplicato, sia perché, venuta meno la norma di rango superiore legittimante (art.25 D. Lgs. 342799), si avrebbe una disciplina di rango regolamentare contrastante con vigenti norme di legge senza essere più legittimata a farlo, sia perché una norma di rango regolamentare non può essere retroattiva (v.art.11 preleggi). Resterebbe poi da valutare se tra gli effetti di una pronuncia di illegittimità inferiore alla norma primaria dichiarata incostituzionale. L’avvenuta capitalizzazione trimestrale dei soli interessi passivi è pertanto illegittima sino alla ricontrattualizzazione del rapporto del 10.12.2004 ove è stata validamente pattuita un’identica periodicità, trimestrale, degli interessi. Per quanto sopra esposto, in relazione al conto corrente per cui è causa, sulla base delle risultanze peritali l’importo da rettificare, annotandolo a credito all’attrice per interessi anatocistici non dovuti, ammonta quindi ad euro 23.628,21. 6 Firmato Da: ZANON GABRIELLA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: f58b4 costituzionale non ci sia anche il travolgimento delle norme applicative e di rango Sentenza n. 113/2016 pubbl. il 13/01/2016 RG n. 1999/2011 Repert. n. 161/2016 del 13/01/2016 Il ricalcolo effettuato dal c.t.u. nominato risulta dall’allegato n. 4 all’elaborato datato 6.12.2014. Le spese di chiusura conto, non dovute in quanto non pattuite, ammontano ad euro 1.316,00 (importo così ridotto da parte attrice rispetto all’importo più elevato individuato dal c.t.u.). Quanto alle critiche sollevate dalla banca convenuta per avere il c.t.u. utilizzato il metodo c.d. “sintetico” mancando gli estratti conto mensili, vale osservare che la documentazione contabile prodotta da parte attrice ha comunque consentito il calcolo degli importi addebitati in conto a titolo di interessi trimestralmente capitalizzati e di spese non pattuite. Né risulta che sulla base della documentazione contabile disponibile agli atti di causa la ricostruzione effettuata dal c.t.u. abbia comportato un “vantaggio” per la correntista rispetto ad una produzione documentale più completa, ossia la determinazione di una somma superiore rispetto a quella determinabile mediante la ricostruzione analitica, come si evince anche da quanto esplicitato dallo stesso consulente d’ufficio là dove afferma che “in corrispondenza di alcuni periodi, per carenza documentale, non è stato possibile quantificare il tasso medio e commissioni non pattuite”. In definitiva, va accertata e dichiarata la nullità della clausola del contratto di conto corrente per cui è lite (art.6 secondo comma) che prevede la capitalizzazione degli interessi passivi e, per l’effetto, la non debenza delle somme annotate a tale titolo, pari ad euro 23.628,21, in relazione al periodo dal 30.6.1999 al 31.12.2009. Va altresì accertata e dichiarata, in relazione a detto contratto, la non debenza dell’importo di euro 1.316,00 per spese di chiusura periodica del conto, in quanto non pattuite. 7 Firmato Da: ZANON GABRIELLA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: f58b4 conseguentemente l’ammontare degli interessi anatocistici e di quelli applicati sulle Sentenza n. 113/2016 pubbl. il 13/01/2016 RG n. 1999/2011 Repert. n. 161/2016 del 13/01/2016 Per quanto sopra esposto, va disposta la rettifica del saldo del conto con annotazione a credito della correntista, al 31.12.2009, del complessivo importo di euro 24.944,21. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza della banca convenuta. Va infatti tenuto presente che l’attrice, all’esito della costituzione della convenuta, ha ridotto quantitativamente le proprie pretese chiedendo già nella prima memoria ex art.183, sesto comma, c.p.c. la rettifica del saldo per un importo di poco superiore a quello poi risultato corretto. La consulenza tecnica d’ufficio si è poi resa necessaria al fine di valutare la fondatezza della pretesa attorea, contestata dalla convenuta, sicché i relativi oneri vanno posti definitivamente a carico della stessa, oltre alle spese di c.t.p. documentate in atti. Delle spese di lite va disposta la distrazione in favore del difensore di parte attrice, avv. Franco Fabiani, dichiaratori antistatario. P.Q.M. Il Tribunale di Venezia, prima sezione civile, definitivamente pronunziando nella 1) accerta e dichiara la nullità della clausola del contratto di conto corrente n.3783696S (art.6 secondo comma) che prevede la capitalizzazione degli interessi passivi e, per l’effetto, la non debenza delle somme annotate a tale titolo, pari ad euro 23.628,21, in relazione al periodo dal 30.6.1999 al 31.12.2009; 2) accerta e dichiara, in relazione a detto contratto, la non debenza dell’importo di euro 1.316,00 per spese di chiusura periodica del conto; 3) dispone la rettifica del saldo del conto con annotazione a credito della correntista, al 31.12.2009, del complessivo importo di euro 24.944,21. 4) condanna Banca Popolare dell’Alto Adige soc. coop. p.a. a rifondere a Pallets Bertolin s.r.l. le spese di lite che liquida in euro 558,00 per anticipazioni 8 Firmato Da: ZANON GABRIELLA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: f58b4 causa di cui in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione respinte, così provvede: Sentenza n. 113/2016 pubbl. il 13/01/2016 RG n. 1999/2011 Repert. n. 161/2016 del 13/01/2016 spese ed euro 6.765,00 per compensi professionali, oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge disponendone la distrazione in favore dell’avv. Franco Fabiani dichiaratosi antistatario; 5) pone gli oneri di consulenza tecnica definitivamente a carico di parte convenuta, oltre alle spese di c.t.p. documentate in atti (euro 3.932,45). Venezia, 26 novembre 2015 Il Giudice 9 Firmato Da: ZANON GABRIELLA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: f58b4 dott.ssa Gabriella Zanon