Newsletter mensile di aggiornamento sul diritto marocchino per le

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Newsletter mensile di aggiornamento sul diritto marocchino per le
Newsletter mensile di aggiornamento sul
diritto marocchino per le imprese italiane
A cura di LS Lexjus Sinacta
In questo numero
1. Le nuove condizioni e modalità di etichettatura dei prodotti alimentari (Décret n. 2-12-389, joumada II 1434 - 22.04.2013).
2. In via di definizione il nuovo Codice delle costruzioni.
1. Le nuove condizioni e modalità di etichettatura dei prodotti
alimentari (Décret n. 2-12-389,
joumada II 1434 - 22.04.2013).
Con il presente Decreto, che interviene a specificare le disposizioni
del Dahir n. 28-07 relativo alla sicurezza sanitaria dei prodotti alimentari, sono determinati gli elementi costitutivi, le caratteristiche, le forme, i
requisiti e la modalità di apposizione
di tutto quanto deve essere riportato
sull’etichettatura, compresa quella
nutrizionale, dei prodotti primari ed
alimentari, in modo che sia rispettato
il diritto di informazione in favore del
consumatore. Il Decreto si applica ai
prodotti che sono importati nel territorio marocchino, ivi compresi quelli distribuiti a titolo gratuito e quelli
destinati o serviti nella ristorazione,
così come a tutti gli importatori e
produttori di prodotti alimentari, i
quali sono considerati responsabili
per la conformità alla normativa in
esame dell’etichettatura dei prodotti
distribuiti o realizzati.
La normativa, al suo art. 6, stabilisce che l’etichettatura debba essere effettuata in modo da rendere edotto l’acquirente
finale sulle seguenti informazioni:
a) identità, proprietà, composizione e tutte le altre caratteristiche del prodotto;
b)protezione della salute umana e uso del prodotto, ossia informare sempre il consumatore:
- la sua durata di validità, le sue condizioni di conservazione e il suo utilizzo;
- le sue eventuali incidenze sulla salute, anche su alcune tipologie di consumatori, compresi i rischi e le conseguenze
connesse ad una consumazione inappropriata o abusiva del prodotto.
c) le caratteristiche che permettano al consumatore e a colui che deve osservare un regime di dieta alimentare speciale,
di scegliere in piena conoscenza di tutte le informazioni.
Tutte queste informazioni devono essere rese in modo
la lingua dei contenuti dell’etichettatura che deve obbli-
chiaro ed accessibile in tutti gli stati della commercializza-
gatoriamente essere in arabo ed eventualmente in una o
zione dei prodotti. Specie nei prodotti preconfezionati, tali
più altre lingue senza ulteriori abbreviazioni se non quelle
informazioni devono figurare direttamente sulla confezio-
previste dalla regolamentazione particolare per il gene-
ne o su un’etichetta ad essa apposta.
re di prodotto secondo quanto stabilito dalle Convenzioni
Ulteriore requisito imposto dal Decreto (art. 8) riguarda
Internazionali e della normativa locale.
Tutte queste informazioni devono essere rese in modo chiaro ed accessibile in tutti gli stati della commercializzazione dei prodotti. Specie nei
prodotti preconfezionati, tali informazioni devono figurare direttamente
sulla confezione o su un’etichetta ad
essa apposta. Ulteriore requisito imposto dal Decreto (art. 8) riguarda la
lingua dei contenuti dell’etichettatura
che deve obbligatoriamente essere
in arabo ed eventualmente in una o
più altre lingue senza ulteriori abbreviazioni se non quelle previste dalla
regolamentazione particolare per il
genere di prodotto secondo quanto
stabilito dalle Convenzioni Internazionali e della normativa locale.
Per quanto concerne, in particolare, i prodotti preconfezionati, l’etichettatura deve contenere le seguenti informazioni:
a) la denominazione del prodotto;
b) l’elenco degli ingredienti;
c) la denominazione di tutti gli ingredienti
o ausili tecnologici suscettibili di provocare
un’allergia o un’intolleranza o tutte le sostanze
indicate nell’allegato al Decreto.
d) la quantità netta del prodotto e di alcuni
suoi ingredienti o categorie di ingredienti che
lo compongono;
e) la durata di validità;
f) le condizioni particolari di conservazione;
g) il nome, la ragione sociale e l’indirizzo
dell’importatore, del produttore o dell’operatore
dello stabilimento o dell’impresa del settore
alimentare di riferimento;
h) il paese di origine o il luogo di provenienza
del prodotto;
i) la modalità di utilizzo ogni volta che tale
menzione si renda necessaria per comunicare
l’uso appropriato del prodotto e le precauzioni
per l’uso;
l) il valore alcoolico delle bevande che
contengano un tasso di alcool superiore 1,2%
in volume;
Il Decreto impone ulteriori requisiti da
rispettare nei processi di etichettatura
dei prodotti e contiene gli allegati con le
informazioni e contenuti tecnici e chimici
connessi con tale regolamentazione, su cui
occorre prestare attenzione nel momento in
cui si procede con le verifiche di conformità
dell’etichettatura con le regole stabilite dalla
nuova normativa.
2. In via di definizione il nuovo Codice delle costruzioni.
E’ oramai in via di definizione il nuovo Codice delle costruzioni, che, stando a quanto ribadito dal competente
Ministero dell’Abitazione, sarà in vigore entro l’anno.
Sebbene il testo rappresenti ancora un disegno di legge, si possono, in ogni caso, riassumere i suoi principali
elementi di novità:
La nuova legge introduce una procedura obbligatoria, che
consiste nella realizzazione di studi preliminari (geotecnica, su strutture ...) antecedenti l’inizio esecuzione lavori e
Quest’ultimo, tenuto e aperto dall’architetto ideatore del progetto, viene
introdotto per la prima volta in Marocco e deve fornire prova della tracciabilità delle fasi dei lavori. Ulteriore
novità riguarda la regolamentazione
delle demolizioni. Con il nuovo codice,
esse sono soggette ad autorizzazione
dopo aver ottenuto un certificato da
un ingegnere specializzato. Il futuro
codice contempla, altresì, l’obbligo di
produrre un elenco relativo all’opera da
costruire, relativa a tutti i soggetti coinvolti nel progetto: oltre al proprietario,
si segnalano i costruttori, i promotori
immobiliari, architetti, imprenditori edili,
ingegneri specializzati (progettazione,
controllo ). Ma l’ambito dei soggetti interessati è esteso anche ai produttori,
importatori e distributori di materiali
verifiche di conformità, in particolare in termini di qualità
dei materiali utilizzati. Il Codice impone anche, entro quindici giorni prima dell’inizio dei lavori, il deposito, presso
le competenti autorità della dichiarazione di apertura del
cantiere unitamente, tra le altre, a una dichiarazione che
attesti i termini di completamento della costruzione. Fin
dall’inizio dei lavori, il costruttore è comunque tenuto a depositare ulteriori documenti tra cui il programma lavori, i
contratti, e in particolare il registro cantiere.
da costruzione che costituiscono la
totalità o una parte dell’edificio, e una
nuova figura, all’interno della legislazione marocchina, il coordinatore per
la sicurezza per i cantieri. L’elenco può
anche includere “qualsiasi altra persona autorizzata dal proprietario,” come
riporta la bozza di riforma. L’architetto
deve interrompere l’esecuzione dei lavori in caso di verifica di gravi carenze
o di inadempimento delle obbligazioni
a carico delle parti interessate. Ciò è
esteso anche ai casi di subappalto o
laddove i soggetti interessati siano sostituiti durante l’esecuzione dei lavori.
I materiali utilizzati per la realizzazione
dell’opera devono essere accompagnati dalla relativa scheda tecnica atta
ad identificare il certificato di origine,
consultabile dalle autorità di vigilanza.
Il nuovo Codice stabilisce i principi generali relativi alla sicurezza nei cantieri;
il costruttore è tenuto ad effettuare una
valutazione per rilevare rischi sul lavoro
in cantiere. In secondo luogo, il coordinamento della sicurezza e della salute
dei lavoratori deve essere organizzato
e sostenuto dal coordinatore della sicurezza. Per la violazione delle regole
sulla sicurezza in cantiere, è prevista
una pena pecuniaria compresa tra i 20
000 e i 50 000 DH. Viene introdotta la
regolamentazione per quanto concerne la garanzia per il risarcimento dei
danni e il contestuale obbligo di copertura assicurativa, così come sono
inasprite e rese più rigorose tutte le
sanzioni previste per le violazioni alle
obbligazioni assunte dal costruttore
nella realizzazione dell’opera.
Ulteriori informazioni ed aggiornamenti su questa importante normativa ancora in esame saranno comunicati quanto prima.
LS Lexjus Sinacta
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