Newsletter mensile di aggiornamento sul diritto marocchino per le
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Newsletter mensile di aggiornamento sul diritto marocchino per le imprese italiane A cura di LS Lexjus Sinacta In questo numero 1. Le nuove condizioni e modalità di etichettatura dei prodotti alimentari (Décret n. 2-12-389, joumada II 1434 - 22.04.2013). 2. In via di definizione il nuovo Codice delle costruzioni. 1. Le nuove condizioni e modalità di etichettatura dei prodotti alimentari (Décret n. 2-12-389, joumada II 1434 - 22.04.2013). Con il presente Decreto, che interviene a specificare le disposizioni del Dahir n. 28-07 relativo alla sicurezza sanitaria dei prodotti alimentari, sono determinati gli elementi costitutivi, le caratteristiche, le forme, i requisiti e la modalità di apposizione di tutto quanto deve essere riportato sull’etichettatura, compresa quella nutrizionale, dei prodotti primari ed alimentari, in modo che sia rispettato il diritto di informazione in favore del consumatore. Il Decreto si applica ai prodotti che sono importati nel territorio marocchino, ivi compresi quelli distribuiti a titolo gratuito e quelli destinati o serviti nella ristorazione, così come a tutti gli importatori e produttori di prodotti alimentari, i quali sono considerati responsabili per la conformità alla normativa in esame dell’etichettatura dei prodotti distribuiti o realizzati. La normativa, al suo art. 6, stabilisce che l’etichettatura debba essere effettuata in modo da rendere edotto l’acquirente finale sulle seguenti informazioni: a) identità, proprietà, composizione e tutte le altre caratteristiche del prodotto; b)protezione della salute umana e uso del prodotto, ossia informare sempre il consumatore: - la sua durata di validità, le sue condizioni di conservazione e il suo utilizzo; - le sue eventuali incidenze sulla salute, anche su alcune tipologie di consumatori, compresi i rischi e le conseguenze connesse ad una consumazione inappropriata o abusiva del prodotto. c) le caratteristiche che permettano al consumatore e a colui che deve osservare un regime di dieta alimentare speciale, di scegliere in piena conoscenza di tutte le informazioni. Tutte queste informazioni devono essere rese in modo la lingua dei contenuti dell’etichettatura che deve obbli- chiaro ed accessibile in tutti gli stati della commercializza- gatoriamente essere in arabo ed eventualmente in una o zione dei prodotti. Specie nei prodotti preconfezionati, tali più altre lingue senza ulteriori abbreviazioni se non quelle informazioni devono figurare direttamente sulla confezio- previste dalla regolamentazione particolare per il gene- ne o su un’etichetta ad essa apposta. re di prodotto secondo quanto stabilito dalle Convenzioni Ulteriore requisito imposto dal Decreto (art. 8) riguarda Internazionali e della normativa locale. Tutte queste informazioni devono essere rese in modo chiaro ed accessibile in tutti gli stati della commercializzazione dei prodotti. Specie nei prodotti preconfezionati, tali informazioni devono figurare direttamente sulla confezione o su un’etichetta ad essa apposta. Ulteriore requisito imposto dal Decreto (art. 8) riguarda la lingua dei contenuti dell’etichettatura che deve obbligatoriamente essere in arabo ed eventualmente in una o più altre lingue senza ulteriori abbreviazioni se non quelle previste dalla regolamentazione particolare per il genere di prodotto secondo quanto stabilito dalle Convenzioni Internazionali e della normativa locale. Per quanto concerne, in particolare, i prodotti preconfezionati, l’etichettatura deve contenere le seguenti informazioni: a) la denominazione del prodotto; b) l’elenco degli ingredienti; c) la denominazione di tutti gli ingredienti o ausili tecnologici suscettibili di provocare un’allergia o un’intolleranza o tutte le sostanze indicate nell’allegato al Decreto. d) la quantità netta del prodotto e di alcuni suoi ingredienti o categorie di ingredienti che lo compongono; e) la durata di validità; f) le condizioni particolari di conservazione; g) il nome, la ragione sociale e l’indirizzo dell’importatore, del produttore o dell’operatore dello stabilimento o dell’impresa del settore alimentare di riferimento; h) il paese di origine o il luogo di provenienza del prodotto; i) la modalità di utilizzo ogni volta che tale menzione si renda necessaria per comunicare l’uso appropriato del prodotto e le precauzioni per l’uso; l) il valore alcoolico delle bevande che contengano un tasso di alcool superiore 1,2% in volume; Il Decreto impone ulteriori requisiti da rispettare nei processi di etichettatura dei prodotti e contiene gli allegati con le informazioni e contenuti tecnici e chimici connessi con tale regolamentazione, su cui occorre prestare attenzione nel momento in cui si procede con le verifiche di conformità dell’etichettatura con le regole stabilite dalla nuova normativa. 2. In via di definizione il nuovo Codice delle costruzioni. E’ oramai in via di definizione il nuovo Codice delle costruzioni, che, stando a quanto ribadito dal competente Ministero dell’Abitazione, sarà in vigore entro l’anno. Sebbene il testo rappresenti ancora un disegno di legge, si possono, in ogni caso, riassumere i suoi principali elementi di novità: La nuova legge introduce una procedura obbligatoria, che consiste nella realizzazione di studi preliminari (geotecnica, su strutture ...) antecedenti l’inizio esecuzione lavori e Quest’ultimo, tenuto e aperto dall’architetto ideatore del progetto, viene introdotto per la prima volta in Marocco e deve fornire prova della tracciabilità delle fasi dei lavori. Ulteriore novità riguarda la regolamentazione delle demolizioni. Con il nuovo codice, esse sono soggette ad autorizzazione dopo aver ottenuto un certificato da un ingegnere specializzato. Il futuro codice contempla, altresì, l’obbligo di produrre un elenco relativo all’opera da costruire, relativa a tutti i soggetti coinvolti nel progetto: oltre al proprietario, si segnalano i costruttori, i promotori immobiliari, architetti, imprenditori edili, ingegneri specializzati (progettazione, controllo ). Ma l’ambito dei soggetti interessati è esteso anche ai produttori, importatori e distributori di materiali verifiche di conformità, in particolare in termini di qualità dei materiali utilizzati. Il Codice impone anche, entro quindici giorni prima dell’inizio dei lavori, il deposito, presso le competenti autorità della dichiarazione di apertura del cantiere unitamente, tra le altre, a una dichiarazione che attesti i termini di completamento della costruzione. Fin dall’inizio dei lavori, il costruttore è comunque tenuto a depositare ulteriori documenti tra cui il programma lavori, i contratti, e in particolare il registro cantiere. da costruzione che costituiscono la totalità o una parte dell’edificio, e una nuova figura, all’interno della legislazione marocchina, il coordinatore per la sicurezza per i cantieri. L’elenco può anche includere “qualsiasi altra persona autorizzata dal proprietario,” come riporta la bozza di riforma. L’architetto deve interrompere l’esecuzione dei lavori in caso di verifica di gravi carenze o di inadempimento delle obbligazioni a carico delle parti interessate. Ciò è esteso anche ai casi di subappalto o laddove i soggetti interessati siano sostituiti durante l’esecuzione dei lavori. I materiali utilizzati per la realizzazione dell’opera devono essere accompagnati dalla relativa scheda tecnica atta ad identificare il certificato di origine, consultabile dalle autorità di vigilanza. Il nuovo Codice stabilisce i principi generali relativi alla sicurezza nei cantieri; il costruttore è tenuto ad effettuare una valutazione per rilevare rischi sul lavoro in cantiere. In secondo luogo, il coordinamento della sicurezza e della salute dei lavoratori deve essere organizzato e sostenuto dal coordinatore della sicurezza. Per la violazione delle regole sulla sicurezza in cantiere, è prevista una pena pecuniaria compresa tra i 20 000 e i 50 000 DH. Viene introdotta la regolamentazione per quanto concerne la garanzia per il risarcimento dei danni e il contestuale obbligo di copertura assicurativa, così come sono inasprite e rese più rigorose tutte le sanzioni previste per le violazioni alle obbligazioni assunte dal costruttore nella realizzazione dell’opera. Ulteriori informazioni ed aggiornamenti su questa importante normativa ancora in esame saranno comunicati quanto prima. LS Lexjus Sinacta 31 Boulevard Ain Taoujtat LS Lexjus Sinacta Via D’Azeglio 19 n.16, 3ème étage Bari, Bologna, Brescia, Casablanca, Firenze, 40123 Bologna (Italy) 20360 Casablanca (Maroc) Lecco, Milano, Padova, Roma, Torino Tel. 0039 (0)51232495 Tel. 00212 (0)522270392 [email protected] www.lslex.com Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza legale. Qualora non si desideri ricevere la presente newsletter, si prega di inviare un’e-mail a: [email protected]