Rassegna stampa - Ordine degli Avvocati di Trani
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Rassegna stampa - Ordine degli Avvocati di Trani
ORGANISMO UNITARIO DELL’AVVOCATURA ITALIANA Ufficio stampa Rassegna stampa 3 - 5 marzo 2007 Responsabile : Claudio Rao (tel. 06/32.21.805 – e-mail:[email protected]) 1 Via G.G. Belli, 27 – 00193 Roma – Tel. 06.32.18.983 – 06.32.21.805 – Fax 06.32.19.431 www.oua.it - e-mail: [email protected] – [email protected] ORGANISMO UNITARIO DELL’AVVOCATURA ITALIANA SOMMARIO Pag. 3 PROFESSIONI: L’Antitrust apre le audizioni sulla riforma (il sole 24 ore) Pag. 4 PROFESSIONI: Professioni, partono le audizioni (italia oggi) Pag. 5 PROFESSIONI: Avanti con le liberalizzazioni anche se a qualcuno danno fastidio (mondo professionisti) Pag. 6 STUDI LEGALI:Conciliazione, chance sfumata? - di Paola Parigi (il sole 24 ore) Pag. 7 STUDI PROFESSIONALI: Studi poco informatizzati (italia oggi) Pag. 8 PRIVACY: Dal Garante della privacy sfida impossibile a internet (il sole 24 ore) Pag. 9 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO:Cancellato il corso— concorso (il sole 24 ore) Pag.10 ASSICURAZIONI: Partenza sprint per l’indennizzo diretto (il sole 24 ore) Pag.11 ASSICURAZIONI: Gli incidenti a due (il sole 24 ore) Pag.12 RIFORMA CONDOMINIO: Violenza e risse in condominio, le colpe del Codice di Paolo Alvigini - Vicepresidente Unione Camere Civili (il sole 24 ore) Pag.13 CASSAZIONE:Il giudizio di appello ritorna a tutto campo (il sole 24 ore) 2 Via G.G. Belli, 27 – 00193 Roma – Tel. 06.32.18.983 – 06.32.21.805 – Fax 06.32.19.431 www.oua.it - e-mail: [email protected] – [email protected] ORGANISMO UNITARIO DELL’AVVOCATURA ITALIANA IL SOLE 24 ORE Ordini e Associazioni. Da giovedì L’Antitrust apre le audizioni sulla riforma Non bastano omila firme a deviare l’azione della maggioranza in tema di riforma delle professioni. E decisa la replica di Pier Luigi Mantini (Ulivo), relatore del Ddl governativo alla Camera — dove giovedì cominceranno,con il presidente dell’Antitrust, Antonio Catricalà, le audizioni— nei confronti dell’iniziativa, avviata dal Cup (Coordinamento unitario delle professioni) con la proposta di legge di iniziativa popolare per modificare alcuni aspetti essenziali del testo dell’Esecutivo. La campagna di raccolta adesioni, infatti, dovrebbe iniziare nei prossimi giorni. Mantini — alla vigilia dell’indagine conoscitiva congiunta delle due commissioni Giustizia e Attività produttive — dichiara di «puntare più sugli aspetti di modernizzazione che di liberalizzazione». E per questo si auspica che «il contributo del Cup sia all’altezza della qualità delle professioni italiane e soprattutto che venga reso nell’ambito delle istituzioni e non nelle piazze». Mantini mira infatti a fissare paletti precisi su alcuni punti qualificanti, quali «la riduzione del numero degli Ordini, le attività con riserva in via esclusiva, i limiti e i confini delle competenze delle Regioni, la pubblicità informativa». Un accordo parlamentare preventivo potrebbe trovarsi anche sul praticantato «che per i medici non può essere di soli 12 mesi» o per gli avvocati «con un tetto limite al patto di quota lite». Intanto la Corte costituzionale — con la sentenza n. 57/2007 —ha sancito l’illegittimità della legge regionale 28/2005, che istituiva il registro degli amministratori di condominio, subordinando l’iscrizione nell’elenco al possesso di un attestato di qualifica professionale rilasciato dalla Regione dopo il superamento d{ un esame. Il provvedimento è stato impugnato dallo Stato per incompatibilità con l’articolo 117, comma 3 della “Carta”. Illegittimità fondata, per la Corte, che ha ricordato come «l’attività di amministratore di condominio è pienamente libera e affidata esclusivamente all’autoregolamentazione delle varie associazioni di categoria». E dopo aver citato i precedenti provvedimenti regionali sanciti come illegittimi per aver individuato figure professionali in eccesso di delega rispetto alla normativa statale (<n. 449, 424, 423 e 153 del 2006»), la Corte ha fatto riferimento al cosiddetto “decreto La Loggia” (Dlgs 30/2006). Ovvero, il testo che prevede che la potestà legislativa regionale si muova lungo il solco già tracciato dalla disciplina statale in materia di identità di una professione, requisiti tecnico-scientifici e titoli da possedere per il suo esercizio. «L’intera legge regionale - ha concluso la Corte nella sentenza 57/2007 — è inscindibilmente connessa con le disposizioni specificamente censurate, essendo priva di autonoma portata normativa senza le disposizioni medesime». Accolta, dunque, la tesi dell’illegittimìtà costituzionale. Laura Cavestri 3 Via G.G. Belli, 27 – 00193 Roma – Tel. 06.32.18.983 – 06.32.21.805 – Fax 06.32.19.431 www.oua.it - e-mail: [email protected] – [email protected] ORGANISMO UNITARIO DELL’AVVOCATURA ITALIANA ITALIA OGGI Professioni, partono le audizioni Partono le audizioni sulla riforma delle professioni. Sono attesi per giovedì prossimo davanti alle commissioni giustizia e attività produttive della camera il presidente dell'Antitrust, Antonio Catricalà, e i rappresentanti del Cnel e del Censis. Punto di partenza del confronto il disegno di legge delega di iniziativa governativa (ddl Mastella). Che, approvato in consiglio dei ministri il primo dicembre 2006, è arrivato a Montecitorio solo agli inizi di febbraio. Quello che uscirà dalle commissioni congiunte, stando alle intenzioni del relatore alla riforma, Pierluigi Mantini (Margherita), dovrà essere un testo migliorato sulle questioni deleghe (considerate troppe ampie) e tariffe (minimi obbligatori da prevedere per gli appalti di opere pubbliche). Il ddl che tanto piace alle associazioni non regolamentate, però, non si è conquistato fino ad oggi le simpatie degli ordini. Che, attraverso il loro coordinamento (il Cup), stanno preparando il tutto per raccogliere le 50 mila firme necessarie e presentare una proposta di legge di iniziativa popolare. 4 Via G.G. Belli, 27 – 00193 Roma – Tel. 06.32.18.983 – 06.32.21.805 – Fax 06.32.19.431 www.oua.it - e-mail: [email protected] – [email protected] ORGANISMO UNITARIO DELL’AVVOCATURA ITALIANA MONDO PROFESSIONISTI Avanti con le liberalizzazioni anche se a qualcuno danno fastidio Romano Prodi non si arrende. E nel suo intervento di replica al dibattito sulla fiducia alla Camera attacca: il governo intende proseguire nel programma delle liberalizzazioni, anche se ci sono resistenze da parte di chi non è interessato ad avere un mercato più aperto e trasparente. Il presidente del conslgio non ha forse letto l’indagine Isae (vedi MP di ieri) secondo la quale la liberalizzazione di Bersani non ha affatto contribuito ad abbassare le parcelle dei liberi professionisti. Prodi, invece, continua a sognare: “Sono convinto –ha affermato il Premier - che iniziano a scrostare interessi storici, che sono pure legittimi e consolidati ma che frenano il Paese''. Prodi ha poi elencato le iniziative assunte: “Ci siamo occupati di banche, di assicurazioni, di servizi pubblici, di energia, di professioni, di opere pubbliche e se parliamo di vita quotidiana anche di aprire un'attività specie da parte dei giovani senza avere bisogno di raccomandazioni”. Un lungo applauso della maggioranza ha sottolineato queste parole mentre dai banchi dell'opposizione si sono levate diverse contestazioni che sono aumentate quando Prodi ha fatto riferimento all'esistenza di interessi contrari nell'opposizione. “Posso capire -ha dettoche può dare dispiacere a qualcuno dell'opposizione, ma questa è la realtà... E noi non ci fermiamo perché questa è la strada del rilancio”. Prodi ha anche annunciato nuovi provvedimenti importanti in tema di liberalizzazioni nell'obiettivo di “aprire il mercato alla concorrenza” una cosa ha ripetuto che certo “può dare fastidio a qualcuno, ma noi andremo avanti per un'economia più trasparente”.Pronta la replica di Giancarlo Laurini, vice responsabile del dipartimento libere professioni di Forza Italia. "Se il presidente del consiglio intende portare avanti il suo progetto sulle liberalizzazioni è bene che consigli al ministro Bersani di rivedere le strategie di questi mesi, visto che l'elaborazione dei dati Istat da parte dell'Isae, hanno dimostrato che dopo i provvedimenti adottati sulle professioni, il costo dei servizi professionali è aumentato". Per Laurini, si tratta di un risultato analogo a quello registrato in Olanda, ''in linea con quanto è emerso dal rapporto della commissione ministeriale Hammerstain del 2005, che rilevò come la liberalizzazione delle tariffe in Olanda ha comportato un abbassamento solo dei massimi di tariffa a vantaggio dei cosiddetti contraenti forti (imprese, banche, compagnie di assicurazione ecc.) e una lievitazione dei costi ai livelli piu' bassi''. E questo, conclude Laurini, è ''esattamente il contrario di quello che i liberalizzatori anche di casa nostra dicono di voler realizzare''. Luigi Berliri 5 Via G.G. Belli, 27 – 00193 Roma – Tel. 06.32.18.983 – 06.32.21.805 – Fax 06.32.19.431 www.oua.it - e-mail: [email protected] – [email protected] ORGANISMO UNITARIO DELL’AVVOCATURA ITALIANA IL SOLE 24 ORE Conciliazione, chance sfumata? di Paola Parigi A chi non piacerebbe veder risolta la propria controversia in un tempo ragionevole, a un costo certo e contando sull’assistenza dell’avvocato di fiducia? La domanda non è retorica. Perché,a quanto pare, gli italiani, in primis le aziende, continuano a preferire l’incertezza degli esiti di un giudizio, la sua durata estenuante, i costi smisurati. La conciliazione, anche detta Negoziato professionale agevolato, stenta a decollare, nonostante sia stata introdotta e dotata di valore assoluto (l’accordo conclusivo vale come titolo esecutivo: articolo 40, comma 8, del Dlgs 5/03), anche a causa della ritrosia degli avvocati nel farvi ricorso. Gli avvocati i non hanno ancora assunto l’abitudine di considerarla come forma alternativa e preferiscono adire le sedi giudiziarie o, tuttalpiù, gli arbitrati. Il negoziato agevolato consente di tenere fuori del Tribunale questioni che altrimenti finirebbero per invecchiare insieme a chi vi è coinvolto, con enorme dispendio di denaro e senza la certezza di veder rispettato il proprio diritto. Il negoziatore, terzo neutrale, viene nominato d’accordo dai due rappresentanti dei contendenti con il mandato di agevolare la soluzione transattiva che poi avrà valore di legge (o di titolo esecutivo nel caso del diritto societario). La presenza dell’avvocato è richiesta, anzi auspicabile, e quindi il suo lavoro e il suo compenso sono salvi; il costo dell’intervento del terzo è misurabile a priori o legato al successo della negoziazione. Se questa non produce l’effetto sperato, ad esempio, nulla è dovuto al conciliatore e si potrà procedere in sede ordinaria. Interessanti, inoltre, sono i tempi, ristretti e concordati tra le parti, che dipenderanno dalla mole di documentazione, sopralluoghi e perizie, ma comunque contenuti e prevedibili, a differenza di quanto potrebbe accadere nella migliore Corte d’Italia.La procedura può essere oggetto di una apposita clausola nel contratto che lega le parti, pertanto è già dalla fase preliminare che gli avvocati possono svolgere il compito di prefigurare soluzioni efficaci alle ipotesi. patologiche dell’accordo, ma può anche essere attivata successivamente, in forma preventiva (e se dà buon esito, alternativa e definitiva), alla soluzione arbitrale o giudiziale. Stando al parere degli esperti (ad esempio A.D.R. Center di Roma, www.adrcenter.it), è proprio questa la fase delicata, nella quale illegale di riferimento può svolgere un molo determinante: convincere il proprio assistito ad attivare un tavolo negoziale agevolato. A differenza dei tentativi transattivi che normalmente preludono alla causa, la formalità di incaricare un terzo, l’impegno ad accettarne il molo di mediatore e di riconoscere il valore dell’accordo raggiunto, conferisce un tenore del tutto diverso alle trattative. Al conciliatore si confessano anche gli obiettivi nascosti, i risentimenti personali e le diverse motivazioni (non sempre giuridiche) che sottendono l’insoddisfazione. Sono carte in più che il mediatore può giocarsi e che non sono date al giudice o all’arbitro che può decidere solo secondo diritto. La terzietà del negoziatore è garantita da un codice di comportamento inflessibile accettato dalle più reputate realtà di mediazione internazionale. Il trucco è semplice: gestire il conflitto anziché lasciargli prendere corpo. L’obiettivo è onorevole: risolvere invece di litigare. Un avvocato che garantisce questo tipo di assistenza, che sa consigliare la parte e indirizzarla preventivamente al contenimento della litigiosità e alla ricerca della giustizia migliore (quella realistica), è un avvocato apprezzabile, che rispetta in tutto il proprio mandato. Per dirla con Pietro Calamandrei: «l’opera più preziosa degli avvocati civilisti è quella che essi svolgono prima del processo, stroncando con saggi consigli di transazione i litigi all’inizio e facendo tutto il possibile affinché essi non raggiungano quel parossismo morboso che rende indispensabile il ricovero nella clinica giudiziaria» (P. Calamandrei, «Elogio dei giudici scritto da un avvocato», Ed. Ponte alle Grazie, p.142). 6 Via G.G. Belli, 27 – 00193 Roma – Tel. 06.32.18.983 – 06.32.21.805 – Fax 06.32.19.431 www.oua.it - e-mail: [email protected] – [email protected] ORGANISMO UNITARIO DELL’AVVOCATURA ITALIANA ITALIA OGGI Interprofessionale/Una ricerca su avvocati, commercialisti e consulenti del lavoro Studi poco informatizzati I professionisti preferiscono di più le risorse umane Il mancato sviluppo della tecnologia negli studi professionali è un problema di mentalità. In quasi il 90% dei casi, infatti, il principale ostacolo alla gestione di dati, informazioni, sicurezza e livello di informatizzazione, è di natura culturale. E la conseguenza è un'inadeguata struttura organizzativa di supporto. Questo, in sintesi, il quadro emerso da un'indagine di Studio Interprofessionale (studio di consulenza fiscale, legale, societaria e del lavoro) su un campione di 5 mila studi, tra commercialisti, avvocati e consulenti del lavoro, posizionati sul territorio italiano. Stando alla ricerca, l'80% degli studi professionali in Italia ha fino a dieci persone, mentre il 14,5% è più esteso. Si attestano in percentuale maggiore nel Nord Italia (55%), a seguire il Centro Italia (30%), e infine il Sud e le isole (15%). La maggioranza degli studi (77%), indistintamente piccoli e grandi, dimostra, secondo l'indagine, più interesse verso gli aspetti tecnologici e di hardware più concreti e immediati (come back-up, età media delle strutture hardware di studio) rispetto invece a quelli di supporto alla gestione, e cioè specifici software (23%), che evidenziano una visione di tali aspetti più ampia e completa, rispetto alla mera risoluzione di un problema. L'indagine rivela inoltre che negli studi fino a dieci persone le soluzioni tecnologiche disponibili sono meno onerose (89% dei casi) rispetto agli studi più estesi: all'aumentare del numero di postazioni, tra l'altro, aumentano le necessità in termini di server e reti. Questi ostacoli ´vengono superati automaticamente' negli studi con oltre 20 persone, tanto più se collegati a livello internazionale con altre sedi e partner. Dove, da un lato l'aumento di dati e informazioni, dall'altro le persone che li utilizzano e li scambiano, comportano che l'attenzione a questi argomenti venga tradotta operativamente in specifici requisiti da rispettare quotidianamente. In particolare, poi, l'indagine riscontra che, negli studi di dimensioni superiori a 20 persone le strutture e le risorse prevedono e consentono personale specificamente dedicato: gli studi vengono considerati e dunque gestiti come delle vere e proprie aziende, dalle quali sono disponibili a mutuare le soluzioni applicate con successo. Emerge una visione più aperta al mercato e alle sue evoluzioni, in un'ottica di miglioramento continuo. La ricerca rileva anche una stretta correlazione tra certificazione di qualità e gestione attiva dell'informazione: gli studi certificati, in altre parole, indipendentemente dalla dimensione, si attivano in tal senso più degli altri. ´Seppure non sia semplice implementare un sistema qualità in uno studio professionale', ha dichiarato in proposito Ermanno Basilico, managing partner di Studio Interprofessionale, ´laddove lo si sia fatto, da un lato, la continua richiesta di informazioni-evidenze-dati concreti e misurabili, dall'altro l'abitudine a saggiare i benefici di disporne, costituiscono un valido stimolo all'adeguamento continuo'. (riproduzione riservata) Gabriele Ventura 7 Via G.G. Belli, 27 – 00193 Roma – Tel. 06.32.18.983 – 06.32.21.805 – Fax 06.32.19.431 www.oua.it - e-mail: [email protected] – [email protected] ORGANISMO UNITARIO DELL’AVVOCATURA ITALIANA IL SOLE 24 ORE Diritti e tecnologie. I 10 anni dell’Autorità per la tutela dei dati personali Dal Garante della privacy sfida impossibile a internet «La tutela della privacy è un dovere di tutti, dai parlamentari ai giudici, agli operatori dei diversi settori. Non può essere delegata in via esclusiva all’Authority. A lungo andare, anzi, l’identificazione tra privacy e Garante può risultare pericolosa». Il Garante per la protezione dei dati personali, Franco Pizzetti, ha tracciato un bilancio positivo dell’attività svolta a favore della tutela della riservatezza, in questi anni, ma non ha mancato di sottolineare alcune incongruenze nell’applicazione della disciplina «che rischiano di deludere le aspettative che si creano sull’estensione della tutela e in parte sulla natura stessa del diritto alla privacy». Intervenendo ieri a Milano al convegno «La legge sulla privacy, dieci anni dopo», organizzato dall’università Bocconi, Pizzetti ha ribadito quello che considera il vero compito dell’Autorità: «Essere esperti in protezione dei dati e accompagnare tutte le componenti della società nell’implementazione di misure che la garantiscano». Pizzetti ha però lanciato un allarme su una «bulimia» di privacy. <(Non possiamo considerare — ha detto —un diritto fondamentale quello alla riservatezza,perché i diritti fondamentali non sono negoziabili. Invece ogni giorno ci rendiamo conto che serve trovare un compromesso tra il diritto alla privacy e altri diritti riconosciuti dall’ordinamento. L’importante è che non si violi la dignità delle persone». Niente “integralismi”, dunque. Per scendere nel concreto Pizzetti cita il “conflitto” di interessi che si riscontra nell’ambito della pubblica amministrazione: «Da un lato c’è una legge che dal 1990 assicura il diritto d’accesso agli atti e quindi pretende trasparenza dalle strutture pubbliche; dall’altro lato, cittadini e imprese, si pensi agli appalti, pretendono un’accurata protezione dei propri dati». Su questo punto,peraltro, il Garante ha anche reso pubblica la riflessione che sta animando l’Autorità, alle porte del secondo biennio, circa l’eventualità di mutuare il modello inglese: «Forse — ha precisato Pizzetti— un sistema come il nostro, sdoppiato in una commissione sul diritto d’accesso presso la presidenza del Consiglio e un’Autorità sulla privacy, funziona peggio di un modello che raggruppa in un’unica realtà i due organismi». Al Garante, in ogni caso, non si può chiedere l’impossibile. «Si pensi a internet —ha sottolineato Pizzetti —. Stiamo terminando un codice di autodisciplina per l’Italia. Sta di fatto però che quasi tutti gli operatori hanno sede in altri Stati e sarà dura pretendere l’adesione alle norme italiane». L’Authority ha anche messo a punto il documento sull’autorizzazione generale per l’utilizzo dei dati genetici per fini di ricerca scientifica. Sarà pubblicato nelle prossime settimane. La sfida del Garante resta comunque quella di «tenere il passo della tecnologia e aiutare chi gestisce i processi che controllano le telecomunicazioni». Pizzetti infatti riserva un’ultima stoccata agli operatori telefonici: «Va riconosciuto lo sforzo economico e tecnologico che stanno compiendo per elevare la sicurezza dei propri database. Ma non va dimenticata l’emergenza che il Paese ha vissuto a causa dell’attività di dossieraggio effettuata da dipendenti in malafede delle stesse aziende telefoniche o da terzi che hanno violato ripetutamente i loro sistemi». Marco Bellinazzo 8 Via G.G. Belli, 27 – 00193 Roma – Tel. 06.32.18.983 – 06.32.21.805 – Fax 06.32.19.431 www.oua.it - e-mail: [email protected] – [email protected] ORGANISMO UNITARIO DELL’AVVOCATURA ITALIANA IL SOLE 24 ORE Ordinamento Cancellato il corso— concorso Ultimi ritocchi all’ordinamento giudiziario. Nell’ultima versione del testo, ieri all’esame del preconsiglio dei ministri è scomparso il corso-concorso, cioè il canale di accesso alternativo in magistratura destinato ai laureati più meritevoli. Come è stato cancellato il ritorno al sistema proporzionale sulla base di liste contrapposte per l’elezione dei consiglieri togati del Csm (che aumentano a 20). Resta fermo in via generale il principio che il concorso in magistratura diventa di secondo grado: non basta la laurea ma bisogna essere in possesso di un titolo derivante dal superamento di una valutazione precedente (come per esempio quella di avvocato, dirigente dello Stato, giudice di pace). Ma un’eccezione viene fatta dal nuovo testo per i laureati in giurisprudenza che abbiamo riportato una votazione complessiva agli esami sostenuti nell’intero corso di studio (se quinquennale) pari a 28 trentesimi o un voto di laurea non inferiore a 107 centesimi (nel caso di corso quadriennale): per loro l’ammissione al concorso sarà diretta. 9 Via G.G. Belli, 27 – 00193 Roma – Tel. 06.32.18.983 – 06.32.21.805 – Fax 06.32.19.431 www.oua.it - e-mail: [email protected] – [email protected] ORGANISMO UNITARIO DELL’AVVOCATURA ITALIANA IL SOLE 24 ORE Assicurazioni. A un mese dal debutto della nuova procedura per i sinistri le principali compagnie dichiarano tempi medi di risarcimento in 11 giorni Partenza sprint per l’indennizzo diretto Le richieste già arrivate sono 97 mila e le pratiche liquidate superano quota 12 mila Liquidato in soli 20 minuti grazie all’indennizzo diretto. A un mese dalla partenza della nuova procedura per i risarcimenti Rc auto, la competizione tra compagnie assicurative si misura proprio sui “casi” da mettere in vetrina. Per i più veloci i tempi di definizione della pratica varino da meno di mezz’ora a una settimana. La solerzia con cui le compagnie chiudono le pratiche più semplici diventa in alcuni casi un messaggio pubblicitario e si scopre così che l’iter per risolvere un sinistro può essere davvero rapido. Non così semplice invece è risultato raccogliere tutte le informazioni sulle nuove pratiche di liquidazione: Il Sole- 24 Ore del Lunedì ha cercato di tracciare un primo bilancio delle richieste di indennizzo diretto trasmesse alle compagnie nel mese di febbraio e delle pratiche già liquidate. Le piccole compagnie non sono ancora in grado di tenere il passo delle più grandi nella registrazione dei numeri e nel monitoraggio delle pratiche e l’estrema novità delle procedure non consente ancora la lettura di dati definitivi. «Per poter fare un serio bilancio sul funzionamento dell’indennizzo diretto — spiega Vittorio Verdone, direttore auto dell’Ania, l’Associazione nazionale fra le imprese assicurative —è necessario almeno un anno. Dalla rilevazione del flusso di informazioni dei sinistri, però, abbiamo già conteggiato 88 mila denunce con indennizzo diretto». La macchina delle “procedure accelerate” dunque è già partita e i numeri lo confermano. Le compagnie che coprono il 90% del mercato registrano infatti più di 97 mila richieste con la nuova procedura nel solo mese di febbraio. Per più di 12 mila pratiche è già stato liquidato il danno, con un tèmpo medio di 11giorni. Un buon risultato se si pensa che attraverso questa modalità si dovrebbero trattare il 90% dei sinistri, per un valore del 70% dell’importo totale pagato dalle assicurazioni. «Crediamo molto nell’indennizzo diretto— aggiunge Verdone—e stiamo concentrando i nostri sforzi su una campagna di informazione diretta agli utenti per allargare il numero di utilizzatori di questa procedura. La nuova normativa non è ancora chiara a tutti e il nostro obiettivo è far capire all’automobilista che è sempre obbligatorio rivolgersi al proprio assicuratore e che in caso di accordo tra le parti è importante apporre la doppia firma sul Modulo blu. In questo modo si semplifica la liquidazione del danno, perché la responsabilità è accertata». Non sempre succede che gli automobilisti siano d’accordo sulla dinamica dell’incidente. Nel 2005 infatti sono stati ben 320 mila i ricorsi al giudice di pace perla liquidazione dei sinistri auto. E le contestazioni seguono un trend di crescita: dal 1999 al 2005 le cause per mancato accordo tra le parti sono aumentate del 50 per cento. E complessivamente, secondo gli ultimi dati Isvap, nel 2005, per i sinistri auto, sono stati pagati più dì 14 miliardi di euro. Attraverso l’indennizzo diretto l’Isvap stima un calo dei prezzi delle polizze auto pari al 5% grazie ai minori costi per il contenzioso a carico delle imprese. Per potenziare il servizio molte compagnie hanno istituito numeri verdi “dedicati” per rispondere alle richieste degli automobilisti. Altre hanno aperto call center per supportare la rete di agenti nella pratica delle nuove liquidazioni:Tutte hanno comunque dovuto intervenire sulle procedure informatiche e sull’organizzazione del lavoro. Solo tra un anno, dunque, si potranno valutare i vantaggi economici per le compagnie e per i loro assicurati. Rosalba Reggio 10 Via G.G. Belli, 27 – 00193 Roma – Tel. 06.32.18.983 – 06.32.21.805 – Fax 06.32.19.431 www.oua.it - e-mail: [email protected] – [email protected] ORGANISMO UNITARIO DELL’AVVOCATURA ITALIANA IL SOLE 24 ORE Gli incidenti a due Definizione L’indennizzo diretto è la nuova procedura di risarcimento peri sinistri stradali, in vigore dal 1° febbraio 2007. Permette al danneggiato non responsabile — o responsabile in parte—di essere liquidato dal proprio assicuratore Applicazione Può essere applicato in caso di incidente fra due veicoli a motore; entrambi i veicoli devono avere targa italiana, essere identificati e regolarmente assicurati Danni risarcibili I danni al veicolo nonché quelli connessi al suo utilizzo (fermo tecnico, traino); le lesioni lievi (fino a 9 punti di invalidità permanente) subite dal conducente; i danni alle cose trasportate dell’assicurato o del conducente. Peri danni subiti dai passeggeri la richiesta d’indennizzo va presentata all’assicuratore del veicolo sul quale viaggiavano Iter d’attivazione Il danneggiato presenta alla propria compagnia (per raccomandata Ar, lettera a mano, telegramma,fax o mail)la denuncia del sinistro— utilizzando il Modulo blu — e la richiesta di risarcimento. La denuncia è obbligatoria anche se si ha torto Dati nel Modulo blu Il Modulo blu serve ad attivare la procedura Card (Convenzione tra assicuratori penI risarcimento diretto). Queste le informazioni essenziali: targhe; nomi assicurati; codice fiscale; nome compagnie; modalità e data incidente; firma possibilmente di entrambi; generalità di eventuali testimoni; eventuale intervento agenti; modalità per visionare il mezzo. Ulteriori notizie sono da fornire in caso di lesioni Risposta della compagnia La compagnia comunicherà la sua offerta o i motivi per cui ritiene di non risarcire il danno in:30 giorni per danni al veicolo o a cose se il Modulo blu è firmato da entrambi i conducenti o assicurati coinvolti; 60 giorni in assenza di modulo con doppia firma; 90 giorni in caso di lesioni al conducente Pagamento dell’indennizzo Dopo la comunicazione della somma offerta la compagnia deve procedere al pagamento entro i 15 giorni successivi 11 Via G.G. Belli, 27 – 00193 Roma – Tel. 06.32.18.983 – 06.32.21.805 – Fax 06.32.19.431 www.oua.it - e-mail: [email protected] – [email protected] ORGANISMO UNITARIO DELL’AVVOCATURA ITALIANA IL SOLE 24 ORE Violenza e risse in condominio, le colpe del Codice di Paolo Alvigini - Vicepresidente Unione Camere Civili Le cronache di questi ultimi periodi hanno riportato prepotentemente alla ribalta l’antico problema della convivenza nei fabbricati condominiali. I fatti di Erba o l’assassinio a Riccione dell’amica dei delfini”, ad opera di un vicino disturbato dall’abbaiare dei suoi cani, costituiscono solo la punta, clamorosa e terribile, dell’iceberg di intolleranza, di violenza e di illegalità che si nasconde dietro le mura dei fabbricati delle nostre città. E non è un caso se, per una questione di parcheggio, per la musica a volume eccessivo, per un cane che latra, per giochi di bimbi fragorosi, per gli orari di un pubblico esercizio non rispettati e così via, si viene alle mani, o peggio. La prima colpa va attribuita senza meno all’inciviltà di chi non si preoccupa di rispettare le regole di buon vicinato, ed alla mancanza di dialogo tra condomini. Il secondo addebito va mosso a quei costruttori che, evidentemente preoccupati di ottenere il massimo realizzo economico dalle vendite, non rispettano le normative di legge in materia di insonorizzazione e coibentazione. Ma la responsabilità principe di tante tragedie e di tante sofferenze — perché ad ogni evento che finisce sui quotidiani ne corrispondono centinaia di altri rimasti sconosciuti ai più — è del legislatore. La legge italiana, infatti, a differenza di quanto si verifica in altri Paesi civilizzati, non si cura di salvaguardare la sicurezza del cittadino, condomino o meno ma comunque residente in un fabbricato con più unità, avendo per contro come unico riferimento la proprietà e la sua tutela. Tale impostazione, derivante dal diritto romano, prevede meccanismi celeri e cogenti per il pagamento delle spese comuni, per la salvaguardia del decoro architettonico del fabbricato, disciplina rigorosamente la validità delle delibere, ma si mostra assolutamente latitante circa le regole comportamentali da osservarsi nell’ambito della convivenza. Il regolamento condominiale, quando esiste, non serve a nulla non rinvenendosi strumenti atti a farlo rispettare mentre l’amministratore non ha potere alcuno di intervento, neppure nei casi più clamorosi. Tutta la disciplina codicistica evita accuratamente di entrare nelle case dei condomini, limitandosi a dettare regole circa le parti comuni, salvo i poi non fornire gli strumenti per rendere efficaci almeno queste ultime: le liti tra condomini non sono “condominiali” e quindi fuoriescono dalla stessa codificazione in materia; né, d’altro canto, il legislatore ha emanato disposizioni capaci di rendere giustizia delle malefatte dei maleducati e dei violenti. Il disturbo della quiete pubblica, le immissioni moleste di fumi e di odori, gli abusì sulle parti comuni del fabbricato, il getto di cose e le altre pessime abitudini nei condomini non trovano sanzione adeguata. Da tempo si sta progettando una riforma della legislazione condominiale, ma senza che alcuno dei disegni di legge sin qui proposti tenga nel minimo conto le considerazioni di cui sopra, e nemmeno di altre che pure sono emerse forti in questi anni a seguito della rovina di fabbricati, di ascensori che si trasformano in trappole mortali. L’occasione è dunque propizia per avviare una seria riflessione su quale condominio vogliamo per il futuro; se un assieme di unità immobiliari o invece un luogo ove la gente vive o lavora: due filosofie diverse che preludono a regole diverse. Prima di affrontare la discussione parlamentare sarebbe dunque opportuno promuovere un confronto su questi temi che interessano la stragrande maggioranza dei cittadini italiani e che involgono non solo interessi economici enormi, ma anche, e soprattutto, il civile convivere. 12 Via G.G. Belli, 27 – 00193 Roma – Tel. 06.32.18.983 – 06.32.21.805 – Fax 06.32.19.431 www.oua.it - e-mail: [email protected] – [email protected] ORGANISMO UNITARIO DELL’AVVOCATURA ITALIANA IL SOLE 24 ORE Il giudizio di appello ritorna a tutto campo In secondo grado il ricorso con riesame delle prove La Cassazione mette a punto la ricetta per affrontare il ritorno all’appellabilità da parte del Pm delle sentenze di assoluzione. Con un’ordinanza e una notizia provvisoria la Corte è intervenuta per dare soluzione a due casi rimasti aperti dopo la sentenza della Consulta che ha dichiarato l’incostituzionalità del punto qualificante della legge Pecorella: l’impossibilità per la pubblica accusa di proporre appello davanti a una pronuncia di assoluzione, rimanendo invece sempre possibile il ricorso in Cassazione. Con notizia provvisoria depositata il 26 febbraio dalla Sesta sezione penale è stata innanzitutto riconosciuta una portata estensiva della dichiarazione di incostituzionalità, affermando che questa si allarga alla sentenza di non luogo a procedere pronunciata al termine dell’udienza preliminare. Era infatti ancora controverso se il dispositivo della sentenza n. 26 della Corte costituzionale potesse comprendere anche questa fattispecie, oltre a quella classica della ordinanza di inammissibilità emessa dal giudice di appello nella fase precedente l’entrata in vigore della legge Pecorella per quanto riguarda la sola assoluzione nel merito. Ora, visto che la notizia provvisoria non ne fa cenno e bisognerà leggere con attenzione le motivazioni, è difficile prevedere se potrà rivivere l’appello inizialmente proposto e giudicato inammissibile oppure se gli atti alla base del ricorso in Cassazione verranno trasmessi alla Corte d’appello. Dalla Cassazione sinora non sono arrivare indicazioni univo- che ed è rimasta irrisolta l’incertezza sul caso della trasmissione degli atti dalla Cassazione alla Corte d’appello, con quest’ultima chiamata a pronunciarsi, in assenza di un recupero dell’appello, su un perimetro di motivi più ristretto del consueto perché limitato alla sola legittimità. L’ordinanza n. 8080 della Terza sezione penale, depositata il 27 febbraio, affronta invece la situazione “strutturale” e non più quella limitata alla fase transitoria che aveva preceduto l’entrata in vigore della legge Pecorella. In questo caso non esiste il dubbio su un appéllo da fare rivivere o meno, perché un appello non è stato neppure presentato (non si poteva). Non è stata pronunciata quindi un’ordinanza di inammissibilità da annullare e la Cassazione precisa che la sentenza della Corte costituzionale ha avuto come effetto immediato quello di rendere nuovamente appellabile la sentenza di primo grado. Con la conseguenza che gli effetti dell’impugnazione del pubblico ministero, che aveva proposto ricorso in Cassazione, sono stati analizzati alla dell’articolo 569 del Codice di procedura penale sui ricorsi «per saltum» (quei ricorsi cioè presentati saltando la pur possibile presentazione dell’appello). Il passaggio successivo è stato quello di osservare che, essendo state proposte dalla pubblica a4ccusa ampie censure sulla valutazione delle prove, il ricorso «per saltum» non era consentito, mentre era invece imposta la sua trattazione come appello davanti al competente giudice di secondo grado. Giovanni Negri I chiarimenti La fase transitoria Nel caso di ordinanza di inammissibilità dell’appello del Pm e di successiva presentazione del ricorso in Cassazione prima dell’entrata in vigore della legge Pecorella, l’ordinanza viene annullata e, secondo un primo orientamento, gli atti relativi al ricorso passano alla Corte d’appello, mentre un secondo indirizzo prevede il recupero dell’appello originariamente proposto, sul quale sarà chiamata a pronunciarsi la competente Corte d’appello; inoltre la dichiarazione di incostituzionalità si applica anche al caso del non luogo a procedere emesso al termine dell’udienza preliminare La piena operatività Dopo l’entrata in vigore della legge,invece,la dichiarazione di incostituzionalità ha come effetto quello di convertire in appello quei ricorsi che sollecitava no una valutazione delle prove 13 Via G.G. Belli, 27 – 00193 Roma – Tel. 06.32.18.983 – 06.32.21.805 – Fax 06.32.19.431 www.oua.it - e-mail: [email protected] – [email protected]