lavoro occasionale accessorio - Centro per l`impiego della Spezia

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lavoro occasionale accessorio - Centro per l`impiego della Spezia
IL LAVORO ACCESSORIO
(Artt. 70-73 del D.Lg. n. 276/03 - L. 133/2008- L. 33/2009-L. 191/2009- D.L. 225 del 29/12/2010 convertito in legge n.
10/2011- L. 92/2012 c.d. “Riforma Fornero”- circ. Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 18/2012; circ. Ministero del
lavoro e delle politiche sociali n.4/2013; circ. Inps n.49/2013; Ministero del Lavoro circolare n. 7258 del 22/04/2013; Inail circ.
n.21 del 24/03/2013; D.L. N. 76/2013 convertito in L. n. 99/2013; Inps, circ. n. 177 e n. 176 del 18.12.2013, Inps, circ. n. 28 del
26/02/2014).
Definizione e campo di applicazione
L’art. 70 del D.Lgs. n. 276/03 (decreto attuativo della Legge n. 30/03 – Legge Biagi)
introduce una nuova tipologia contrattuale, il “lavoro accessorio”, con l’obiettivo di
far emergere il sommerso che caratterizza talune prestazioni di lavoro e tutelare
maggiormente lavoratori che altrimenti opererebbero senza alcuna protezione
assicurativa e previdenziale. Non è previsto alcun obbligo di forma scritta, nessuna
comunicazione telematica obbligatoria ai Centri per L’Impiego, nessuna registrazione
sul libro unico del lavoro (1).
Il pagamento della prestazione avviene attraverso i buoni lavoro, i c.d voucher, che
garantiscono, oltre alla retribuzione, anche la copertura previdenziale attraverso
l’INPS e quella assicurativa presso l’INAIL. Nella disciplina preesistente alla Riforma
Fornero L. n.92/2012 l’applicazione del contratto accessorio incontrava alcune
delimitazioni di carattere soggettivo (l'utilizzo del lavoro accessorio era infatti
limitato alle prestazioni di lavoro rese da alcuni soggetti a rischio di esclusione sociale
o comunque non ancora entrati nel mercato del lavoro e specificatamente individuati
dalla norma: disoccupati da oltre 12 mesi, casalinghe, studenti e pensionati, disabili,
soggetti in comunità di recupero, extracomunitari etc. ) e di carattere oggettivo (era
possibile utilizzarlo solo per lo svolgimento di determinate attività lavorative e solo in
settori determinati). Con l’entrata in vigore della L. n. 92/2012 (e ancora prima per
effetto del Decreto Legge n. 112 del 25.06.2008 convertito in Legge n. 133/2008 che
ha abrogato l’art. 71 del D.Lgs. 276/2003 che individuava soltanto alcune categorie di
soggetti che potevano accedere al lavoro accessorio ed indicava, altresì, una sorta di
iscrizione in elenchi presso i Servizi per l’Impiego delle Province ovvero presso i
soggetti accreditati dalle Regioni) vengono meno tutte le predette causali oggettive e
soggettive, sostituite da una disposizione che prevede soltanto limitazioni di natura
economica: dal 18 luglio 2012 e per effetto del successivo D.L. n.76/2013 e relativa L.
n.99/2013 di conversione, infatti, possono essere rese attività lavorative nella
generalità dei settori produttivi a prescindere dalla occasionalità della prestazione e
da parte di qualsiasi soggetto (disoccupato, inoccupato, lavoratore autonomo o
subordinato, full time o part time, pensionato, studente, percettore di prestazioni a
sostegno del reddito) (2), ciò che è essenziale tuttavia è il rispetto del limite del
compenso economico previsto, poiché ciascun lavoratore nello svolgimento delle
prestazioni di lavoro accessorio, non può percepire compensi superiori ai euro
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5.050,00 netti nel corso di un anno solare (annualmente rivalutati sulla base della
variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli
impiegati intercorsa nell'anno precedente) e con riferimento alla totalità dei
committenti (pubblici o privati, imprenditori e non). Tuttavia, fermo restando il limite
complessivo di euro 5.050,00 netti nel corso di un anno solare, nei confronti dei
committenti imprenditori commerciali o professionisti, tali attività lavorative
possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi (3) non
superiori a euro 2.000,00, anche questi rivalutati annualmente (co. 1, art. 70, D.Lgs.
n. 276/2003 come modificato dalla L. 92/2012 c.d. “Riforma Fornero”). Occorre
pertanto verificare se il committente è prima di tutto un imprenditore e poi se
trattasi di imprenditore commerciale o professionista. In linea generale, l’espressione
“imprenditori commerciali” risulta comprensiva di tutte le categorie disciplinate dall’
art. 2082 e segg. del codice civile (con esclusione, dell’impresa agricola separatamente
disciplinata dal comma 2 del novellato articolo 70). Anche alla luce di quanto previsto
dalle circolari n. 18/2012 e n. 4/2013 del Ministero del Lavoro, rientra nella categoria
di “imprenditore commerciale” qualsiasi soggetto persona fisica e giuridica che opera
su un determinato mercato, per la produzione, la gestione o la distribuzione di beni e
servizi”. Per quanto attiene alla categoria dei professionisti, occorre invece fare
riferimento al Testo unico delle imposte sui redditi, art. 53 comma 1 (ex art. 49,
comma 1) il quale prevede che “sono redditi di lavoro autonomo quelli che derivano
dall’esercizio di arti e professioni. Per esercizio di arti e professioni si intende
l’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro
autonomo diverse da quelle considerate al capo VI, compreso l’esercizio in forma
associata di cui alla lettera c) del comma 3 dell’articolo 5”. La norma trova
applicazione nei riguardi sia degli iscritti agli ordini professionali, anche assicurati
presso una cassa diversa da quella del settore specifico dell’ordine, sia dei titolari di
partita IVA, non iscritti alle casse, ed assicurati all’INPS presso la gestione separata
di cui all’articolo 2, comma 26, legge n. 335/1995. Una precisazione importante: in
caso di acquisto di buoni lavoro da parte di imprenditori commerciali o liberi
professionisti in qualità di committenti privati il limite economico per prestatore è
ovviamente pari a 5.050 euro annui. L’ipotesi di committenti non imprenditori, invece,
non sembra rivolgersi al solo lavoro domestico, ma anche a piccoli lavori o prestazioni
occasionali di cui abbia bisogno un privato cittadino (es. insegnamento supplementare)
o associazioni sportive, di promozione sociale, di volontariato, organizzazioni o
fondazioni.
L’Inps, con circolare n. 176 del 18.12.2013 ha chiarito che il compenso
complessivamente percepito dal prestatore di lavoro non possa essere superiore nel
corso di un anno solare, inteso come periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre:
a 5.050 euro, con riferimento alla totalità dei committenti, da intendersi come
importo netto per il prestatore, pari a 6.740 € lordi;
a 2.020 euro per prestazioni svolte a favore di imprenditori commerciali o
professionisti, con riferimento a ciascun committente, da intendersi come importo
netto per il prestatore, pari a 2.690 € lordi.
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Al fine di agevolare i committenti e i lavoratori nel riscontro dei compensi riscossi nel
corso dell’anno, l’Inps ha predisposto apposite procedure telematiche di calcolo e di
presentazione dei compensi ricevuti dal prestatore al fine di adeguarsi alle vigenti
disposizioni normative. In particolare, sono state sviluppate specifiche funzionalità,
che consentono la visualizzazione dei compensi percepiti - nel corso dell’anno solare di
interesse - sia da parte del committente che da parte del prestatore di lavoro.
Gli estratti conto accessibili in procedura presentano i compensi riscossi in base allo
stato di rendicontazione dei voucher incassati trasmesso all’Istituto Inps dai soggetti
che gestiscono il servizio di riscossione (Poste, Tabaccai, Banche popolari). Le nuove
funzionalità messe a disposizione dei committenti, dei delegati autorizzati e dei
prestatori di lavoro, saranno disponibili nell’elenco di tutti i Servizi Online, nella
sezione Lavoro Accessorio, all’interno del sito www.inps.it.
Con D.M. del Ministro del Lavoro saranno disciplinate le condizioni (modalità e importi
dei voucher) per le prestazioni rese da disabili, detenuti, tossicodipendenti o fruitori
di ammortizzatori sociali, nell’ambito di progetti promossi dalle P.A.
Un secondo limite, anch’esso di carattere oggettivo e fermo restando il tetto dei
5.050,00 euro, riguarda il settore agricolo. Il nuovo art. 70 del D.Lgs. n.
276/2003 come modificato dalla L. 92/2012 - Riforma Fornero) disciplina le modalità
di utilizzo del lavoro accessorio in questo ambito e prevede che il lavoro occasionale
accessorio, sia ammesso, sempre nei limiti del compenso economico di 5.050 euro annui
per prestatore per:
a) aziende con volume d’affari superiore a 7.000 euro nell’anno solare,
esclusivamente tramite l’utilizzo di specifiche figure di prestatori (pensionati
e studenti) ma solo nell’ambito delle attività agricole di carattere stagionale;
b) imprese ricadenti nel comma 6 dell’art. 34 D.P.R. n. 633/72 (ossia aventi un
volume d’affari inferiore a 7.000 euro nell’anno solare) che possono
utilizzare in qualunque tipologia di lavoro agricolo qualsiasi soggetto purché
non sia stato iscritto l’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori
agricoli.
Come precisato dalle circolari del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in
considerazione della specialità del settore agricolo non trova applicazione l’ulteriore
limite economico di 2.020 euro previsto dal comma 1 dell’articolo 70.
Dal punto di vista soggettivo (e solo nel settore agricolo) restano dunque confermati i
pensionati e giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un
ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente
con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell’anno se regolarmente
iscritti a un ciclo di studi presso l’università, quali uniche tipologie di prestatori che
possono essere impiegate per le attività agricole svolte a favore di imprese agricole
con volume d’affari annuo superiore a 7.000 euro. Le attività oggetto di prestazione di
lavoro occasionale accessorio per le imprese agricole con volume d’affari superiore ai
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7.000 euro, sono, peraltro, circoscritte all’esclusivo ambito del lavoro agricolo
stagionale, sia con riferimento all’attività agricola principale svolta dall’imprenditore
sia alle attività connesse (art. 2135, comma 3, c.c.) svolte dallo stesso, che seguono i
tempi e i modelli produttivi dell’attività principale.
I soggetti di cui all’articolo 34, comma 6, del decreto del DPR n. 633 del 1972 (ossia
produttori agricoli con volume d’affari annuo non superiore a 7.000 euro) possono
ricorrere ai buoni lavoro per svolgere qualsiasi attività agricola, anche se non
stagionale, impiegando qualsiasi tipologia di prestatore, purché non sia stato iscritto
l’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.
Ultima limitazione riguarda la possibilità di ricorrere al lavoro accessorio da parte di
un committente pubblico (compreso l’ente locale). In tale ipotesi il Legislatore
prevede semplicemente che il ricorso all’istituto è consentito nel rispetto dei vincoli
previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e,
ove previsto, dal patto di stabilità interno. Per quanto concerne l’aspetto economico, si
precisa che per il committente pubblico vale il limite economico 'generale' fissato in
5.050 euro per prestatore. Tuttavia con una disposizione che ha modificato il comma
28 dell’art. 9 della legge n. 122/2010, il comma 12 dell’art. 9 del D.L. n. 76/2013 fa sì
che l’utilizzo del lavoro accessorio nella Pubblica Amministrazione non incida, in
termini di costi, sui limiti di spesa e sul patto di stabilità. A decorrere dal 1° gennaio
2013, il tetto può essere “sforato” per le assunzioni che sono strettamente necessarie
per le funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica, del settore sociale e per lo
svolgimento di attività sociali, nel limite, in ogni caso, della spesa sostenuta nel corso
del 2009.
Attenzione: in via sperimentale fino al 31/12/2013 - come previsto dalla lettera a),
comma 32, articolo 1 della Legge 92/2012, modificato dall'articolo 46 bis della Legge
134/2012 - Decreto Sviluppo) – le prestazioni di lavoro accessorio potevano essere
rese, in tutti i settori produttivi (compresi gli enti locali) e nel limite massimo di euro
3.000,00 (al netto dei contributi previdenziali) per anno solare, da percettori di
prestazioni integrative del salario o con sostegno al reddito (INPS, circ. 17/2010).
L'INPS provvedeva a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni
integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle
prestazioni di lavoro accessorio”. Il limite dei 3.000,00 euro era riferito al singolo
lavoratore e andava computato in relazione ai compensi da lavoro accessorio percepiti
dallo stesso complessivamente nel corso dell'anno solare (anche per prestazioni
effettuate nei confronti di diversi datori di lavoro), tale possibilità è stata
prorogata anche per l’anno 2014.
Per effetto della Riforma Fornero, anche l’impresa familiare rientra nell’ambito della
disciplina generale e potrà ricorrere al lavoro occasionale per lo svolgimento di ogni
tipo di attività, con l’osservanza dei soli limiti economici previsti dalla nuova normativa,
pari a 2.020 euro annui, trattandosi di committenti imprenditori commerciali o
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professionisti. Ai buoni lavoro utilizzati dall’impresa familiare si applica la
contribuzione previdenziale pari al 13% per cento da versare alla gestione separata.
Il ricorso al lavoro accessorio è limitato al rapporto diretto tra un prestatore ed un
utilizzatore finale della prestazione stessa, senza il tramite di intermediari (4),
mentre è escluso che un’ impresa possa reclutare e retribuire lavoratori per svolgere
prestazioni a favore di terzi come nel caso dell’appalto e della somministrazione
(INPS circ. n. 88/2009 e n. 17/2010).
I voucher già acquistati prima del 18 luglio 2012 potevano essere utilizzati e spesi
entro la data del 31 maggio 2013 (co. 33, art. 1, Legge 92/2012 - Riforma Fornero).
Disciplina del lavoro accessorio
Per poter usufruire di prestazioni di lavoro accessorio i committenti possono
acquistare presso le sedi INPS appositi “carnet di buoni” (voucher) orari, numerati
progressivamente e datati. E’ possibile acquistare e riscuotere i voucher anche
presso tutti gli Uffici Postali del territorio nazionale (INPS, comunicato stampa del
27.02.2012). Inoltre è possibile acquistare e riscuotere i buoni anche presso i
tabaccai (a decorerre dal 17.05.2010 a seguito della sottoscrizione della Convenzione
Inps – Federazione Italiana Tabaccai) e presso le Banche Popolari. L’acquisto dei
voucher può essere cartaceo o telematico con possibilità, per entrambe le soluzioni, di
restituzione dei buoni non utilizzati (il rimborso dovrà essere richiesto esclusivamente
presso le sedi INPS, la restituzione avviene tramite bonifico a favore del datore di
lavoro). Tempi di riscossione: i voucher possono essere riscossi dal prestatore nel
corso del periodo di validità (24 mesi per i voucher INPS e postali, 12 mesi per i
voucher distribuiti dai tabaccai abilitati e Banche popolari). Il valore nominale di ogni
buono è stato fissato - con Decreto del Ministro del Lavoro del 30/09/05, tenuto
conto delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali - nella misura di
10,00 euro. Per effetto della Legge di Riforma, i voucher sono divenuti “orari”,
pertanto un solo voucher, attualmente del valore di 10,00 euro, non potrà essere
utilizzato per remunerare prestazioni di diverse ore. Resta salva, invece, la possibilità
di remunerare una prestazione lavorativa in misura superiore rispetto a quella prevista
dal Legislatore, corrispondendo, ad esempio, per un’ora di lavoro anche più buoni. Il
Ministero del Lavoro, con circolare del 18/02/2013 ha precisato che “tenuto conto
della specificità del settore agricolo, fermo restando il valore nominale del voucher, è
possibile fare riferimento, esclusivamente in tale settore, alla retribuzione oraria
delle prestazioni di natura di natura subordinata come individuata dalla contrattazione
collettiva di riferimento comparativamente più rappresentativa”.
I voucher inoltre sono “numerati progressivamente” e “datati”, ciò consente di
verificare se sono stati utilizzati in relazione al periodo preventivamente comunicato
dal committente all’INAIL.
Il prestatore di lavoro accessorio riceve il proprio compenso consegnando, agli Uffici
Postali, i buoni ricevuti dal committente della prestazione di lavoro. Tale compenso è
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esente da qualsiasi imposizione fiscale, non incide sullo stato di disoccupato o di
inoccupato del prestatore di lavoro accessorio (5). Le prestazioni di lavoro accessorio
inoltre non danno diritto alle prestazioni di malattia, maternità, disoccupazione e
assegni familiari (Inps, circ. n. 44/2009).
L’ente Poste Italiane s.p.a provvede al pagamento delle spettanze alla persona che
presenta il buono (netto 7,50 € cadauno), registrando i dati anagrafici ed il codice
fiscale della stessa. L’ente provvede anche, per suo conto, al versamento dei
contributi per fini previdenziali alla gestione separata INPS (aliquota convenzionale
pari al 13% del valore nominale del buono, la percentuale relativa al versamento dei
contributi previdenziali è rideterminata con apposito decreto in funzione degli
incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata INPS (co.
4, art.72, D.Lgs n. 276/2003 come modificato dalla L.92/2012).
L’ente provvede anche, al versamento dei contributi per fini assicurativi contro gli
infortuni sul lavoro all’INAIL in misura pari al 7% del valore nominale del buono e
trattiene un importo pari al 5% del valore nominale del buono stesso a titolo di
rimborso spese.
Si precisa che lo svolgimento di prestazioni di lavoro occasionale accessorio non dà
diritto alle prestazioni a sostegno del reddito dell'INPS (disoccupazione, maternità,
malattia, assegni familiari ecc.), ma è riconosciuto ai fini dell'anzianità contributiva e
del diritto alla pensione.
Comunicazioni obbligatorie. A partire dal 15
prestazioni occasionali di tipo accessorio hanno
prima dell'inizio della prestazione i seguenti
telematica e qualunque sia il canale di acquisizione
gennaio
l'obbligo
dati ed
dei buoni
2014, i committenti di
di comunicare all'INPS
esclusivamente per via
lavoro:
- i propri dati anagrafici e codici fiscali;
- l'anagrafica di ogni prestatore ed il relativo codice fiscale;
- il luogo dove si svolgerà la prestazione;
- la date presunte di inizio e di fine dell'attività lavorativa. La comunicazione deve
indicare l'intero arco temporale in cui si intende ricorrere al lavoro occasionale
accessorio del prestatore, anche se esteso a più fine settimana, giorni alterni della
settimana o settimane alterne nell'arco di più mesi (INAIL, nota 6464/2010). La
circolare del Ministero del Lavoro n. 4/2013 ha fornito indicazioni operative in ordine
alle novità introdotte dalla legge di Riforma n. 92/2012, in materia di lavoro
accessorio, in tale circolare si dice che l’arco temporale di utilizzo dei voucher è
limitato ai 30 giorni dall’acquisto degli stessi. Nota: tuttavia, con successiva circolare
n. 3439 del 18/02/2013 il Ministero ha precisato che “nelle more della definizione
delle procedure in questione, trovano ancora applicazione le previgenti indicazioni che
non limitano temporalmente l’utilizzabilità dei voucher acquistati”.
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L’Inps con la circolare n. 177 del 19 dicembre 2013 comunica i canali da utilizzare:
1. On line tramite la procedura informatica già disponibile sul portale del sito
www.inps.it; accessibile, dal sito dell’Istituto, con percorsi alternativi
- per i committenti muniti di PIN: Servizi On Line - Lavoro Occasionale
Accessorio - Committenti/Datori di Lavoro (accesso con PIN);
- per i possessori di voucher (accesso con codice fiscale e codice di controllo):
Servizi On Line - Lavoro Occasionale Accessorio - Attivazione voucher INPS;
- per i delegati: Servizi On Line - Lavoro Occasionale Accessorio - Consulenti
associazioni e delegati (accesso con PIN).
Nei menù delle relative aree dedicate sarà disponibile la nuova voce “Attivazione
voucher INPS”.
2. Contact Center INPS-INAIL al numero 803164 gratuito da telefono fisso,
oppure da cellulare al n. 06164164, con tariffazione a carico dell’utenza
chiamante;
3. Sede INPS.
Al fine di consentire un graduale accesso all’utilizzo esclusivo della modalità
telematica ed agevolare il più possibile la fruizione dei servizi da parte
dell’utenza che si avvale dei voucher cartacei distribuiti dalle Sedi INPS, è
prevista una fase transitoria per il periodo fino al 14 gennaio 2014, durante la
quale sarà possibile trasmettere le comunicazioni/variazioni delle prestazioni
lavorative sia attraverso i canali INPS sia tramite il fax INAIL o il sito
www.inail.it/Sezione Servizi on line.
A decorrere dal 15 gennaio 2014, la dichiarazione di inizio attività lavorativa e le
comunicazioni di eventuali variazioni, dovranno essere comunicate direttamente
all’INPS ed esclusivamente con modalità telematica. Dalla medesima pertanto non
saranno più operativi il fax INAIL e la sezione del sito www.inail.it che saranno
disattivati. L'INPS provvederà a trasmettere in tempo reale all'INAIL le
comunicazioni ricevute, concernenti anche le eventuali variazioni.
Disciplina sanzionatoria
Il limite quantitativo dei 5. 050,00 euro è un limite che riguarda il lavoratore ed è
divenuto elemento di qualificazione del contratto di lavoro accessorio ed il suo
superamento determina violazione della disciplina in materia, con conseguente
trasformazione del rapporto in rapporto di lavoro subordinato e relativa applicazione
di sanzioni civili e amministrative (Inail, circ. n. 21 del 24/03/2013).
Rimane invece sospesa la sanzione per l’ipotesi di utilizzo dei voucher in un periodo
diverso da quello consentito cioè 30 giorni dal loro acquisto (considerato che questa
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limitazione temporale non è ancora operativa come indicato nella circolare 3439 del
18/02/2013 sopra citata).
Note
(1) Il lavoro accessorio costituisce uno strumento attraverso il quale ricondurre nell’ambito della regolarità talune prestazioni di
carattere occasionale che, frequentemente, sono di fatto escluse da qualsiasi formalizzazione (circolare Ministero del lavoro e
delle politiche sociali n. 4/2013). Il Ministero del Lavoro con circolare n. 7258 del 22/04/2013 ha fornito in un Vademecum,
destinato al personale Ispettivo, alcune precisazioni e orientamenti inerenti il contratto di lavoro accessorio. In particolare, ha
confermato la possibilità di applicare tale contratto in tutti i settori di attività, nel rispetto dei soli limiti economici previsti, a
nulla rilevando ad esempio, che in azienda siano presenti lavoratori che svolgano la medesima prestazione con un contratto di
lavoro subordinato.
(2) In merito alla possibilità di utilizzo dei buoni lavoro in tutti i settori di attività da parte degli studenti, dei pensionati e dei
disoccupati si osserva quanto segue. Per quanto riguarda la categoria degli “studenti”, per consentire il rispetto dell’obbligo
scolastico si conferma che l’impiego degli studenti, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di
qualsiasi ordine e grado, è consentito durante i periodi di vacanza; a questo proposito restano ferme le indicazione contenute
nella Circolare dell’INPS n. 104 del 1 dicembre 2008, per l’individuazione di tali “periodi di vacanza”, secondo la quale si
considerano:
a) “vacanze natalizie” il periodo che va dal 1° dicembre al 10 gennaio;
b) “vacanze pasquali” il periodo che va dalla domenica delle Palme al martedì successivo il lunedì dell’Angelo;
c) “vacanze estive” i giorni compresi dal 1° giugno al 30 settembre.
Inoltre, resta fermo che:
gli studenti regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado possano
essere impiegati il sabato e la domenica;
gli studenti regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l’università e con meno di venticinque anni di età possano
svolgere lavoro occasionale in qualunque periodo dell’anno.
Per quanto riguarda la categoria di “pensionati” si precisa che possono beneficiare del lavoro accessorio i titolari di trattamenti
di anzianità o di pensione anticipata, pensione di vecchiaia, pensione di reversibilità, assegno sociale, assegno ordinario di
invalidità e pensione agli invalidi civili nonché tutti gli altri trattamenti che risultano compatibili con lo svolgimento di una qualsiasi
attività lavorativa. Resta, pertanto, escluso che possa accedere alla prestazione di lavoro occasionale accessorio il titolare di
trattamenti, per i quali è accertata l’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, quale il
trattamento di inabilità. La categoria dei “disoccupati” è prevista dalla norma sulla base di un richiamo indiretto operato dal
comma 3, secondo periodo dell’articolo 72 D. lgs. 276/03, il quale prevede che il “compenso è esente da qualsiasi imposizione
fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio” per cui si conferma che
l’utilizzatore 3del buono lavoro (ossia il prestatore) possa essere rispettivamente disoccupato o inoccupato.
(3) Il nuovo art. 70 del D.Lgs n. 276/2003 - come modificato dalla L.92/2012 - fa sempre riferimento al concetto di compenso e
non di reddito; pertanto si può ritenere, così come accadeva prima della riforma, che il predetto limite vada considerato al netto
delle ritenute sociali (contributi previdenziali e premi assicurativi). Inoltre, il committente sarà sempre in grado di controllare il
limite dei 2.020 euro, ma, al contempo, non sarà in condizione di conoscere i compensi complessivamente ricevuti dal prestatore di
lavoro nel corso dell’anno da parte di altri committenti. L’Inps, in sede di rilascio dei voucher, non è ancora in grado di effettuare
un controllo preventivo, pertanto al committente non rimane che farsi autocertificare - ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n.445/2000
- dal prestatore di lavoro il mancato superamento del limite dei 5050 euro. Tale dichiarazione costituisce elemento necessario e
sufficiente ad evitare in capo al datore di lavoro, eventuali sanzioni.
(4) Con la sola eccezione degli steward delle società calcistiche, come previsto dal D.M. 8 agosto 2007 modificato dal D.M. 24
febbraio 2010.
(5) Tuttavia l’art. 70 comma 4 del D.Lgs n. 276/2003 novellato dalla legge n. 92/2012, stabilisce che i compensi percepiti dal
prestatore di lavoro accessorio sono computati ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del
permesso di soggiorno (INPS, circ. n. 4/2013). Rimane fermo quanto previsto nella circolare n. 44/2009 secondo cui per quanto
riguarda i cittadini extracomunitari il reddito da lavoro occasionale accessorio da solo, in considerazione della natura occasionale
delle prestazioni e dei limiti reddituali richiesti per l’ottenimento del titolo di soggiorno (importo annuo dell’assegno sociale, pari
per il 2013 a 439,00 € mensili), non è utile ai fini del rilascio o rinnovo dei titoli di soggiorno per motivi di lavoro.
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