Accoglimento totale del 29/09/2015 RG n. 11003/2015

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Accoglimento totale del 29/09/2015 RG n. 11003/2015
Accoglimento totale del 29/09/2015
RG n. 11003/2015
N. R.G. 2015/11003
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SEZ. SPECIALIZZATA DI DIRITTO INDUSTRIALE-TRIBUNALE IMPRESE
CIVILE
Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. 11003/2015 promosso da:
STRATEGIA S.R.L. (C.F. 01146180433) con il patrocinio dell’avv. MARA ZANETTI
e dell’avv. NICCOLO’ FERRETTI
RICORRENTE
contro
CINTI GROUP
FILIPPO
S.R.L. (C.F. 03447880372) con il patrocinio dell’avv. CRESPI
RESISTENTE
ORDINANZA
Con ricorso ante causam depositato il 15.07.2015, ai sensi degli artt. 129, 130, 131 CPI e
700 c.p.c. la società STRATEGIA s.r.l., con sede a Civitanova Marche (MC), operante
nel settore calzaturiero, esponeva di essere titolare di una registrazione comunitaria per
disegni e modelli pubblicata il 18.11.2013, previa domanda depositata il 14.11.2013,
relativa ad un modello di calzatura sportiva, del tipo sneaker, denominata “Stella lux”,
rappresentata in atti e contraddistinta dal segno distintivo “ELENA IACHI”, anch’esso
oggetto di privativa comunitaria; precisava che altrettanto era da ritenersi meritevole di
tutela la suola in gomma della calzatura che, seppure di design non registrato, era
caratterizzata da disegni che la distinguevano dalla tradizionale suola di scarpa sportiva;
denunciava che CINTI GROUP s.r.l., società operante nel medesimo settore, aveva
immesso sul mercato un prodotto dal design identico a quello del prodotto
commercializzato dalla ricorrente, di cui la stessa produceva in giudizio un esemplare,
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Il Giudice,
sciogliendo la riserva formulata all’esito dell’udienza del 26.08.2015,
ha pronunciato la seguente
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acquistato nell’esercizio di Bologna, via Indipendenza n. 66, e contraddistinto dal
marchio “Blocco31”; esponeva che tale condotta era idonea ad integrare violazione dei
diritti di proprietà industriale di titolarità della ricorrente, nonché attività di concorrenza
sleale ex art. 2598 nn. 1, 2 e 3 c.c. in ragione dell’imitazione pedissequa del modello di
calzatura commercializzato da STRATEGIA s.r.l., protrattasi nonostante formale
diffida del 13.3.2015; chiedeva, pertanto, che venissero disposti la descrizione e il
sequestro dei modelli di calzature commercializzati dalla resistente in violazione della
registrazione comunitaria e di ogni altro mezzo di prova della denunciata violazione
(cataloghi, materiale pubblicitario, confezioni, fatture, ecc.), nonché l’inibitoria assistita
da penale, la pubblicazione dell’emanando provvedimento cautelare e la condanna della
controparte al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96 co.1 c.p.c..
Così riassunte le posizioni delle parti, deve in primo luogo rilevarsi che è documentata
in atti la titolarità in capo alla ricorrente del modello comunitario registrato in data
18.11.2013, avente ad oggetto le calzature descritte in ricorso. In proposito, si rileva che
la società resistente, dopo aver negato l’asserita contraffazione, senza tuttavia indicare
specifici elementi di differenziazione, si è limitata, oltre ad evidenziare gli aspetti ritenuti
funzionali del modello, a segnalare i prodotti di altre aziende con forme asseritamente
simili a quelle dei prodotti per cui è causa, con ciò contestando la sussistenza nel
modello di STRATEGIA s.r.l. dei prescritti requisiti di validità.
Va innanzitutto ricordato che i presupposti per la tutela dei disegni e modelli
comunitari sono individuati nei requisiti di novità e carattere individuale, previsti
dall’art. 4 e definiti dagli artt. 5 e 6 del Reg. CE n. 6/2002 del 12.12.2001.
In base all’art. 5 del Reg. CE n. 6/2002 “un disegno o modello si considera nuovo quando nessun
disegno o modello identico sia stato divulgato al pubblico … per i disegni o modelli comunitari
registrati, anteriormente alla data di deposito della domanda di registrazione del disegno o modello per
cui si domanda la protezione …”.
Secondo l’art. 6 del Reg. CE n. 6/2002 “si considera che un disegno o modello presenti un
carattere individuale se l’impressione generale che suscita nell’utilizzatore informato differisce in modo
significativo dall’impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno o modello che
sia stato divulgato al pubblico… per i modelli o disegni comunitari registrati, anteriormente alla data
di deposito della domanda di registrazione…”.
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La resistente CINTI GROUP s.r.l., costituitasi in giudizio, deduceva l’infondatezza
della domanda proposta, in ragione della mancanza dei requisiti necessari per accedere
alla tutela della proprietà industriale (novità e individualità), in quanto gli elementi che,
secondo la prospettazione della ricorrente, dovrebbero conferire alla calzatura in
oggetto carattere individuale, sarebbero presenti in un modello di calzature realizzato da
altro stilista e diffuso sul mercato sin dal 2012, e comunque integrerebbero in parte
caratteristiche assolutamente funzionali alle scarpe, come tali insuscettibili di privativa;
esponeva che tali elementi sarebbero inidonei ad identificare la provenienza dei prodotti
dalla società ricorrente, ai fini dell’azione di concorrenza sleale; infine, contestava la
sussistenza del presupposto del periculum in mora, rimasto indimostrato, e comunque
incompatibile con il decorso di quattro mesi, dopo l’iniziale diffida, prima del deposito
della domanda cautelare.
L’art. 10 del Reg. CE n. 6/2002 prevede poi che, nell’accertare l’estensione della
protezione (con riguardo evidentemente al carattere individuale del disegno o modello),
si debba prendere in considerazione “il margine di libertà dell’autore nel realizzare il disegno o
modello”.
Le norme in questione, destinate all’accertamento della sussistenza dei requisiti di
validità del disegno o modello, costituiscono al tempo stesso parametro utilizzabile nel
giudizio di contraffazione.
A tal fine, bisogna considerare se il carattere individuale, desumibile dall’impressione di
insieme suscitata nel consumatore informato, dei due modelli (quello registrato e quello
in contestazione), coincida o comunque presenti differenze impercettibili oppure se ne
discosti adeguatamente. Si consideri, al riguardo, che in base all’art. 5 comma 2 del Reg.
CE n. 6/2002, “Disegni e modelli si reputano identici quando le loro caratteristiche differiscono
soltanto per dettagli irrilevanti”.
Nel caso in esame, dal raffronto operato, in base sia al materiale fotografico in atti, sia
agli esemplari prodotti in giudizio, tra le calzature modello “Stella lux” realizzate dalla
ricorrente e quelle commercializzate dalla resistente, è possibile evincere che tra gli
stessi vi è somiglianza estrema, se non addirittura identità, in relazione alle forme, ai
materiali, ai colori, alle linee e ai contorni dei due prodotti. Si osserva, in particolare,
l’assoluta corrispondenza tra le calzature con riguardo a tutti gli elementi, evidenziati
dalla ricorrente, che conferiscono carattere individuale al prodotto: i lacci realizzati con
catene metalliche al posto delle tradizionali stringhe, la doppia zip laterale della tomaia –
costituente un particolare sistema di chiusura - la cerniera posizionata in punta alla
tomaia, la presenza di diversi strati di materiale cromaticamente distinti, il disegno a V
laterale realizzato attraverso la sovrapposizione di strati di diverso materiale e di colori
contrapposti, la linguetta imbottita alta, collocata anteriormente, il profilo delle suole, la
placca dorata posteriore applicata tra la suola e la tomaia. Trattasi di elementi che non
presentano specifica utilità funzionale, ma caratterizzano fortemente l’immagine
complessiva del prodotto e assumono chiara valenza ornamentale ed evidente
originalità estetica, tali da poter orientare le scelte di acquisto del consumatore finale. Le
due calzature presentano differenze impercettibili, in ogni caso non riscontrabili ad una
comparazione non contestuale, come normalmente si verifica da parte del consumatore,
il quale opera non attraverso l’esame diretto dei due prodotti, bensì nel rapporto tra il
ricordo del prodotto registrato e l’esame di quello attuale: infatti, l’utilizzatore informato
non ha sempre a disposizione i due beni e deve quindi richiamare alla mente l’immagine
imperfetta del modello rimasta impressa nella sua memoria.
Le considerazioni circa la piena corrispondenza tra i due prodotti valgono anche in
relazione alla suola, modello non registrato da STRATEGIA s.r.l., alla quale tuttavia è
estensibile la tutela del modello registrato della calzatura cui la suola si riferisce, ai sensi
dell’art. 19 Reg. CE n. 6/2002: si realizza, anche in questo caso, una ripetizione
pressoché identica di disegni e linee (motivi piramidali al centro della suola e
longitudinali alle estremità), inserita nel modello protetto di calzatura STRATEGIA,
cosicché non può ragionevolmente ritenersi che in presenza di assoluta identità degli
altri elementi che conferiscono carattere individuale al prodotto, la riproduzione
pedissequa della suola sia stata effettuata da parte resistente senza conoscere il disegno
apposto da STRATEGIA sulla propria calzatura registrata, trattandosi di
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Quanto alle contestazioni mosse da parte resistente in ordine alla mancanza dei requisiti
di validità nel modello registrato appartenente a STRATEGIA, si rileva che le
caratteristiche sopra descritte conferiscono al prodotto una particolare identità, idonea a
connotarlo nella sua globalità rispetto ad altri prodotti simili distribuiti sul mercato,
proprio perché esse riguardano aspetti non strettamente funzionali, che qualificano in
modo peculiare le linee, i contorni, gli aspetti esteriori più significativi del prodotto,
attribuendo ad esso un’immagine complessivamente innovativa.
Si consideri, al riguardo, che il carattere individuale presuppone la valutazione della
“impressione generale” che il modello risveglia “nell’utilizzatore informato”; pertanto, deve
aversi riguardo alla reazione che l’aspetto d’insieme - e non i singoli particolari - del
disegno o modello provocano, non nel consumatore medio o nel professionista, ma
nell’utilizzatore informato.
La giurisprudenza comunitaria e nazionale suggerisce una nozione di “utilizzatore
informato” che fa riferimento ad un concetto intermedio tra quello del consumatore
medio, al quale non è richiesta alcuna conoscenza specifica, e quello di persona
competente in materia, identificabile con l’esperto provvisto di competenze tecniche
approfondite. La nozione fa riferimento alla persona che da un lato, non essendo un
progettista o un esperto tecnico, utilizza il prodotto in cui è incorporato il disegno o
modello in conformità alla finalità per la quale lo stesso prodotto è destinato; dall’altro
conosce tuttavia i vari disegni o modelli esistenti nel comparto di riferimento, dispone
di un certo grado di conoscenze quanto agli elementi che questi disegni e modelli
comportano di regola e, a causa del suo interesse per i prodotti in questione, dà prova
di un grado di attenzione elevato quando li utilizza. Si tratta, dunque, di un utilizzatore
dotato non già di un’attenzione media, bensì di una particolare diligenza,
indipendentemente dal fatto che quest’ultima sia dovuta alla sua esperienza personale
oppure alla sua conoscenza approfondita del settore considerato (Corte di Giustizia UE
20.10.2011 nella causa C-281/10 P; Trib. UE 22.6.2010 n. 153/08; Tribunale di
Bologna 3.6.2015; Tribunale di Firenze 31.10.2014).
Quanto all’art. 10 Reg. CE 6/2002, che come si è detto richiama “il margine di libertà
dell’autore nel realizzare il disegno o modello”, secondo l’opinione prevalente in dottrina e in
giurisprudenza la disposizione recepirebbe a livello comunitario la teoria della c.d.
crowded art, mutuata dal diritto statunitense, che tende a ritenere sufficiente nei settori
merceologici affollati, in cui convivono cioè numerosi prodotti, un livello di originalità
anche modesto per dare luogo ad un valido design, in quanto differenziazioni minime
possono produrre una impressione generale diversa.
Con sentenza 18.3.2010 nella causa T – 9/07 il Tribunale di Primo Grado dell’Unione
Europea, nel chiarire il significato dell’art. 10 del regolamento CE n. 6/2002, ha
affermato che “… il margine di libertà dell’autore nel realizzare il disegno o modello è stabilito a
partire, in particolare, dai vincoli relativi alle caratteristiche imposte dalla funzione tecnica del prodotto
o di un elemento del prodotto, o ancora dalle prescrizioni legislative applicabili al prodotto. Tali vincoli
portano a una standardizzazione di alcune caratteristiche, che divengono quindi comuni ai disegni o
modelli applicati al prodotto interessato”.
Dunque, tener conto del margine di libertà dell’autore nella realizzazione dei disegni o
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corrispondenza incompatibile con un processo di elaborazione creativa indipendente.
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Alla luce di quanto esposto, si rileva che le anteriorità opposte da parte resistente (docc.
5, 6, 7) appaiono inidonee ad escludere l’originalità del prodotto di STRATEGIA s.r.l.,
in quanto nonostante la presenza di taluni particolari simili a quelli utilizzati dalla società
ricorrente nella realizzazione delle calzature (la linguetta imbottita, le stringhe a catena,
le cerniere), deve evidenziarsi non solo che tali elementi sono riportati sulle calzature
con modalità e linee differenti (si osservino la posizione delle cerniere laterali e di quella
frontale, le dimensioni e le caratteristiche della linguetta), ma che l’immagine della
calzatura è complessivamente diversa da quella prodotta da STRATEGIA s.r.l., tenuto
conto dei materiali, dei colori, della struttura della suola e della tomaia, delle dimensioni
e della stessa conformazione generale della scarpa integrante l’asserita anteriorità, che si
presenta come uno stivaletto alto alla caviglia e aderente al piede. Dunque il modello
dedotto dalla ricorrente come anteriorità rilevante appare affatto diverso da quello
registrato e non vale ad inficiare i requisiti di novità e di individualità di quest’ultimo,
anche considerando che l’impressione generale che può suscitare nell’utilizzatore
informato è da valutarsi nel complesso del modello e non nei singoli dettagli.
Per le stesse ragioni, le altre calzature citate da parte resistente nella comparsa e
riportate nella documentazione fotografica allegata (doc. 8), appaiono caratterizzate da
una forma generale e da un’immagine complessiva completamente diverse da quelle del
modello in questione, pur nell’identità di qualche particolare; in relazione ad esse, poi, la
mancanza di prova dell’epoca cui le stesse anteriorità si riferiscono le rende del tutto
inutilizzabili ai fini della valutazione in esame.
Si consideri poi che, secondo costante giurisprudenza, il criterio dell’impressione
generale diversa deve essere interpretato alla stregua di un giudizio sintetico, sulla base
dell’impressione globale che il modello determina nell’utilizzatore in relazione
all’insieme delle forme che lo contraddistinguono, e non alla mera sommatoria dei
singoli particolari, che pure lo caratterizzano (Tribunale di Bologna 30.3.2009;
Tribunale di Torino 15.7.2008; Tribunale di Milano 8.9.2006).
Inoltre, secondo la giurisprudenza comunitaria l’art. 6 Reg. CE n. 6/2002 deve essere
interpretato “nel senso che, affinché un disegno o modello possa essere considerato dotato di un
carattere individuale, l’impressione generale da esso prodotta sull’utilizzatore informato deve essere
diversa da quella prodotta su tale utilizzatore non da una combinazione di elementi isolati, tratti da
più disegni o modelli anteriori, bensì da uno o più disegni o modelli anteriori, considerati
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modelli, comporta che somiglianze riguardanti caratteristiche comuni siano scarsamente
rilevanti nell’impressione generale prodotta dai disegni o modelli sull’utilizzatore
informato: quanto più la libertà dell’autore nel realizzare il disegno o modello
contestato è limitata, tanto più basteranno piccole differenze tra disegni o modelli per
produrre un’impressione generale diversa nell’utilizzatore informato.
Nel settore calzaturiero, affollato dalla presenza di numerosi operatori commerciali
(come del resto è provato dalla documentazione prodotta da parte resistente), dove la
forma del prodotto può essere condizionata da vincoli derivanti da specifiche
caratteristiche funzionali, si verifica una omologazione delle caratteristiche generali dei
beni, cosicché per rilevare il gradiente di differenziazione da prodotti similari richiesto al
fine di evitare la contraffazione e di riconoscere la validità del modello registrato, si
debbono apprezzare elementi di originalità anche limitati.
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Sulla base delle considerazioni svolte, appare, inoltre, del tutto evidente il carattere
parassitario dell’operazione commerciale compiuta dalla resistente, sotto il profilo
dell’illecito concorrenziale ex art. 2598 c.c.
Gli elementi di identità rilevati nei due modelli di calzature, che li rendono
perfettamente sovrapponibili, la contraffazione di tutti gli elementi distintivi del
modello registrato accompagnata dall’esatta riproduzione anche della suola della
calzatura prodotta da STRATEGIA s.r.l. - elemento non oggetto di registrazione inducono a ritenere sussistente il rischio di confusione determinato dall’accertata
imitazione servile dei prodotti, rilevante ex art. 2598 n. 1 c.c. ed idonea ad ingenerare, a
maggior ragione, nel meno attento prototipo di consumatore medio, una confusione
circa la loro origine e provenienza; si ritiene, al riguardo, che in presenza di una
riproduzione completa e così particolareggiata della calzatura, in tutti i suoi aspetti, l’uso
da parte della resistente di un marchio diverso, peraltro collocato in posizione non
direttamente visibile (all’interno della scarpa), in mancanza di altri elementi di
differenziazione tra i due prodotti, non escluda l’idoneità dell’imitazione servile a creare
confusione con i prodotti e con l’attività della ricorrente.
Inoltre, la scelta di CINTI GROUP s.r.l. di commercializzare una versione del tutto
analoga dei prodotti di STRATEGIA s.r.l., a prezzo inferiore (docc. n. 5 e 6 di parte
ricorrente), evidenzia l’intenzione della resistente di approfittare, senza alcuno sforzo o
costo, dell’accreditamento sul mercato e delle potenzialità attrattive del prodotto della
ricorrente, frutto delle scelte stilistiche e delle campagne promozionali realizzate da
quest’ultima, con conseguente indebita appropriazione dei relativi pregi ex art. 2598 n. 2
c.c. ed evidente slealtà concorrenziale parassitaria, ex art. 2598 n. 3 c.c.
Esaminato il ricorso in relazione al profilo del fumus boni juris della dedotta
contraffazione, occorre a questo punto rilevare che nel caso di specie deve essere altresì
ravvisato il periculum in mora, costituito dal concreto rischio del protrarsi della
commercializzazione dei prodotti contraffatti, con conseguente sottrazione della
redditività e pericolo per un irrimediabile sviamento di clientela e di svilimento del
marchio, data anche l’obiettiva difficoltà di recupero della quota di mercato
eventualmente perduta per effetto della contraffazione. Non rileva la circostanza che sia
decorso un periodo di tempo di circa quattro mesi dalla diffida del 13.3.2015 sino al
deposito del ricorso, in quanto nonostante la disponibilità manifestata dalla resistente a
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singolarmente” (Corte di Giustizia UE 19.06.2014 nella causa C-345/13).
Conclusivamente, le anteriorità allegate da parte resistente non sono idonee ad inficiare
la validità del modello registrato, in relazione ai requisiti di novità e carattere
individuale, che invece lo qualificano.
Del resto, in base ai principi generali sulla ripartizione dell’onere della prova, di cui
all’art. 121 CPI, spetta al registrante, laddove la registrazione non sia accompagnata da
rivendicazioni specifiche, allegare gli elementi che conferiscono al disegno o modello
carattere individuale, così definendo i confini della privativa, mentre è onere di chi sia
convenuto in contraffazione la rigorosa prova della carenza di entrambi i requisiti,
offrendo al giudice un panorama di modelli e prodotti presenti sul mercato per
consentire un’adeguata valutazione della privativa.
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interrompere la pubblicizzazione e la commercializzazione dei prodotti contraffattivi e a
ritirare e distruggere le rimanenze, espressa con comunicazione dell’1.4.2015 (doc. 7 bis
prodotto da STRATEGIA s.r.l.), dopo oltre due mesi la ricorrente reperiva sul mercato
il prodotto contraffatto commercializzato da CINTI GROUP s.r.l. (doc. 6).
In conclusione, il ricorso appare meritevole di accoglimento, cosicché debbono essere
disposte, nei confronti di CINTI GROUP s.r.l., le misure del sequestro e dell'inibitoria,
con fissazione di una somma a titolo di penale per ogni violazione successivamente
accertata; può essere altresì ordinata la pubblicazione del presente provvedimento, per
trenta giorni, sulla home page del sito internet di CINTI GROUP s.r.l., non essendosi in
presenza di un’attività di contraffazione di scarsa entità (tenuto conto della
commercializzazione di almeno 600 paia di calzature, così come riconosciuta da parte
resistente) e avuto riguardo al precedente specifico, seppur giudicato solo in sede
cautelare (ordinanza del Tribunale di Milano del 3.10.2013 e ordinanza del Tribunale di
Milano in sede di reclamo del 21.11.2013 – docc. 14 e 14 bis allegati al ricorso).
La concessione del sequestro rende inutile la descrizione, che ne rappresenterebbe un
doppione; peraltro, la documentazione pubblicitaria e fotografica prodotta dalla
ricorrente e l’allegazione anche di un esemplare del prodotto contraffatto, rendono
superflua tale misura.
Invece la richiesta dei provvedimenti ex art. 121 CPI e la domanda ex art. 96 c.p.c.
potranno essere adeguatamente valutati nel processo di merito.
La resistente, risultata soccombente nella presente procedura, deve essere condannata a
rifondere alla ricorrente le spese di lite.
Visti gli artt. 129 e 131 CPI,
in accoglimento della domanda cautelare,
- dispone il sequestro a mezzo Ufficiale giudiziario delle calzature per cui è causa,
costituenti contraffazione del modello di calzatura denominato “Stella lux” oggetto
della registrazione comunitaria n. 002345314-0061 (intestata a STRATEGIA s.r.l.),
fabbricate e/o commercializzate da CINTI GROUP s.r.l., con sede legale in Argelato,
via dei Notai 128, cap. 40050, frazione di Funo c/o Centergross (BO), presso la sede, i
magazzini, le sedi secondarie, le pertinenze, nonché presso suoi ausiliari e professionisti
di fiducia;
- dispone altresì il sequestro del materiale pubblicitario (ad es: cataloghi, depliant) e della
documentazione contabile (fatture di vendita e di acquisto, bolle di consegna,
documenti di trasporto) limitatamente alla documentazione concernente i soli prodotti
di cui sopra, oggetto del procedimento;
- autorizza la ricorrente ad assistere alle operazioni di sequestro a mezzo di
professionisti di sua fiducia;
- ordina la pubblicazione della presente ordinanza per trenta giorni sulla home page del
sito internet di CINTI GROUP s.r.l., a cura e spese della medesima, o in difetto a cura
della ricorrente e a spese della resistente;
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- inibisce a CINTI GROUP s.r.l. la produzione, l’importazione, l’esportazione, la
commercializzazione, la pubblicizzazione in qualsiasi forma dei prodotti per cui è causa;
- fissa la somma di €. 2.000,00 a titolo di penale per ogni giorno di ritardo
nell’esecuzione del provvedimento e per ogni violazione dello stesso successivamente
accertata, con decorrenza dal terzo giorno successivo alla notifica della presente
ordinanza;
- condanna la resistente alla rifusione delle spese legali sostenute dalla ricorrente, che
liquida in € 545,00 per esborsi ed € 4.500,00 per compensi, oltre 12,5% di rimborso per
spese generali, IVA e CPA;
- assegna il termine di trentuno giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, per
l’introduzione del giudizio di merito.
Si comunichi.
Bologna, 29 settembre 2015
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IL GIUDICE
Dott.ssa Rita CHIERICI