IL COLLEGIO DI ROMA composto dai signori

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IL COLLEGIO DI ROMA composto dai signori
Decisione N. 1842 del 01 giugno 2012
IL COLLEGIO DI ROMA
composto dai signori:
Dott. Giuseppe Marziale
Presidente
Avv. Bruno De Carolis
Membro designato dalla Banca d'Italia
Prof. Avv. Giuliana Scognamiglio
Membro designato dalla Banca d'Italia
Prof. Avv. Gustavo Olivieri
Membro
designato
dal
Conciliatore
Bancario e Finanziario – per le controversie
in cui sia parte un consumatore
Prof. Avv. Federico Ferro Luzzi …
Membro designato da Confindustria, di
concerto
con
Confcommercio,
Confagricoltura e Confartigianato
[Estensore]
nella seduta del 27/04/2012, dopo aver esaminato
x il ricorso e la documentazione allegata;
x le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
x la relazione istruttoria della Segreteria tecnica,
Fatto
Evidenzia la società ricorrente che nel settembre
2008 – tramite scrittura
privata - subentrava quale cessionaria in un contratto di leasing di una autovettura.
Successivamente, riceveva dalla società resistente un fattura contenente: (i) le
somme da quest’ultima (società resistente) pagate all’Amministrazione Finanziaria
e relative al mancato pagamento della tassa automobilistica per il periodo
01.01.2008-01.12.2008 pari a euro 1.065,95 (di cui euro 786,68 per tasse, euro
236,00 per sanzioni ed euro 43,27 per interessi); (ii) ulteriori euro 25 per “spese
amministrative”.
Con lettera raccomandata del 18.10.2010 la società ricorrente comunicava che
non avrebbe provveduto al pagamento della fattura, in quanto subentrata nel
contratto soltanto nel settembre 2008.
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Decisione N. 1842 del 01 giugno 2012
La resistente, in data 3.11.2010, forniva risposta precisando che l’addebito della
tassa di bollo in capo all’utilizzatore era dovuta in base a una precisa clausola
contrattuale regolarmente sottoscritta e accettata in fase di cessione del contratto.
In data 10.11.2010, la società ricorrente ribadiva la sua posizione sostenendo
“di non aver sottoscritto nessun documento in cui si dichiarava di succedere a tutte
le obbligazioni del leasing” e che comunque l’onere tributario era riferibile ad una
tassa a carico del proprietario e non dell’utilizzatore.
In data 23.11.2010 la resistente inoltrava una nuova risposta ribadendo che la
fattura in oggetto era dovuta in relazione agli obblighi contrattuali; richiamava
infatti:
-
la
scrittura privata di cessione tra le parti “per effetto della predetta
cessione si impegna a pagare alla L. S.p.A tutti i canoni….e quant’altro previsto
dal contratto a carico del cedente”;
-
le condizioni generali del contratto.
Rispettivamente in data 01.12.2010 e 02.09.2011, la società ricorrente
contestava alla resistente l’intervenuta segnalazione “in centrale dei rischi” per
l’addebito in disputa.
Rispondeva la società resistente, in data 12.10.2011, respingendo nuovamente
le richieste e specificando che la segnalazione non è stata effettuata presso la
Centrale dei rischi della Banca D’Italia ma nella banca dati ASSILEA (banca dati
privata gestita da Associazione Italiana Leasing che censisce specificatamente la
segnalazione riferita alle operazioni di leasing).
In data 3.11.2011 la società presentava ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario
con la richiesta di storno della fattura contestata; sostiene infatti che la finanziaria
abbia dato un errata interpretazione delle norme contrattuali e “scorrettamente”
fosse -
già all’epoca della stipula del contratto - consapevole del mancato
pagamento dell’imposta. In merito all’illegittima segnalazione nella banca dati
ASSILEA chiede un generico risarcimento dei danni.
Regolarmente costituitasi, parte resistente è sostanzialmente concorde nella
cronologia dei fatti ma ribadisce il proprio corretto operare,
giustificato dagli
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obblighi contrattuali sottoscritti in base ai quali la società ricorrente si è resa
inadempiente.
Ciò posto, precisa quanto segue.
In merito alla pretesa conoscenza del debito al momento della cessione, il
mancato pagamento della tassa di bollo è stato comunicato dalla’Amministrazione
finanziaria alla resistente in data 6.6.2010, ben due anni dopo la stipula dell’atto.
Relativamente poi alla segnalazione nell’archivio Assilea, la società resistente
conferma la legittimità della stessa, essendo l’utilizzatore inadempiente degli
obblighi contrattuali e rigetta la “generica richiesta” di risarcimento non supportata
da alcuna prova.
In ragione di quanto sopra la resistente chiede all’Arbitro Bancario Finanziario il
rigetto di ogni richiesta avanzata dalla società ricorrente.
Diritto
La fattispecie sotto posta al collegio è utilmente riassumibile come segue:
il ricorrente contesta la fatturazione della tassa di bollo per l’anno 2008,
ritenendola di competenza del precedente utilizzatore del bene, quantomeno sino
all’istante della cessione del contratto, intervenuta nel settembre 2008;
la finanziaria resistente non contesta che il precedente utilizzatore fosse
il reale debitore, quantomeno sino al settembre 2008, ma che con la cessione la
società ricorrente è subentrata in pieno nel rapporto preesistente.
Orbene, risulta necessario analizzare la, per vero complessa, disciplina di
riferimento così come stratificatasi nel tempo.
L'articolo 5, ventinovesimo comma, del d.l. 30 dicembre 1982 n. 953, convertito
con modificazioni dalla l. 28 febbraio 1983, n. 53 stabiliva che: “Al pagamento
delle tasse di cui al comma precedente sono tenuti coloro che, alla scadenza del
termine utile per il pagamento stabilito con decreto del Ministro delle finanze da
emanarsi ai sensi dell'articolo 18 della legge 21 maggio 1955, n. 463, risultano
essere proprietari dal pubblico registro automobilistico”.
In particolare, nella prassi e fino all’entrata in vigore della l. 23 luglio 2009, n.
99, nei contratti di leasing (come in quello della specie) era presente una clausola
contrattuale per la quale l’utilizzatore si faceva carico dell’imposta; l’imposta
anticipata dalla società di leasing (proprietaria del bene) veniva successivamente
fatturata all’utilizzatore.
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La situazione si modificava con la citata l. 23 luglio 2009 n. 99 ("Disposizioni per
lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia")
la quale, al suo articolo 7, statuisce – e per quanto ora interessa – che:
1. Al fine di semplificare e razionalizzare la riscossione della tassa dovuta su
veicoli concessi in locazione finanziaria, le singole regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano sono autorizzate a stabilire le modalità con le quali le
imprese concedenti possono provvedere ad eseguire cumulativamente, in luogo
dei singoli utilizzatori, il versamento delle tasse dovute per i periodi di tassazione
compresi nella durata dei rispettivi contratti.
2. sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel primo periodo, dopo la parola: «proprietari» sono inserite le seguenti: «,
usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di
locazione finanziaria,»;
b) nel terzo periodo, dopo le parole: «i proprietari» sono inserite le seguenti: «,
gli usufruttuari, gli acquirenti con patto di riservato dominio, nonchè gli utilizzatori a
titolo di locazione finanziaria».
A seguito della modifica legislativa, l’Agenzia delle entrate – in apposita guida al
pagamento dell’imposta di bollo – ha avuto modo di specificare che dall’entrata in
vigore della L.99/2009 (15.8.2009) chi deve pagare il bollo nel caso di un’auto in
leasing è il locatario e non più il proprietario del veicolo, secondo la legge 99/09,
articolo 7 e che la società di locazione finanziaria non ha alcun vincolo di
solidarietà con l’utilizzatore ai fini del pagamento del bollo auto.
Nella situazione legislativa indicata, appare allora al Collegio che, a partire da
tale data, l’obbligo del pagamento dell’imposta di bollo cada sull’utilizzatore del
bene. Per il periodo precedente, fermo restando l’obbligo del proprietario di
provvedere al pagamento del tributo, era da ritenersi tuttavia salva, per le parti, la
facoltà di porre in via convenzionale il relativo onere economico a carico
dell’utilizzatore. Come nel caso di specie è avvenuto.
Trattasi ora di analizzare la peculiarità della fattispecie dovuta al subentro di un
nuovo utilizzatore in corso di anno.
Sotto tale profilo, il Collegio condivide l’orientamento della Corte di legittimità a
mente della quale il presupposto della cessione del contratto è che il complesso
giuridico oggetto della cessione rimanga immutato, poiché il contenuto sostanziale
della contrattazione è rappresentato dalla sostituzione di uno dei soggetti del
rapporto con un terzo, che subentra per intero nella titolarità dei diritti e degli
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obblighi derivanti dal contratto (cfr. Cass. n. 10485 del 2004) che, nel caso di
specie, si estendevano al pagamento di “imposte, tasse, nonché qualsiasi onere o
tributo, diretto o indiretto” (art. 10, co. 1) e quindi anche dell’imposta di bollo
Evidenziato quanto sopra, ritiene peraltro il Collegio che alla società ricorrente
possa essere richiesto esclusivamente il pagamento della somma relativa
all’imposta di bollo, allora pari a euro 786,68, ma non le sanzioni, gli interessi e le
spese amministrative.
Indipendentemente dal soggetto a carico del quale – in base a quanto stabilito
dal contratto – era posto il relativo onere economico, la società proprietaria del
bene, in quanto tenuta al pagamento del tributo nei confronti dell’ente impositore,
era comunque tenuta, nei rapporti esterni a provvedere tempestivamente al suo
pagamento, salvo poi agire in rivalsa nei confronti dell’utilizzatore del bene. Le
sanzioni e gli interessi dovuti per il ritardo nel pagamento rappresentano pertanto
voci di danno che il proprietario del bene avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria
diligenza. E dei quali conseguentemente non può chiedere di essere risarcito (art.
1227, comma 2, c.c.)
Ovviamente, la società cessionaria ricorrente potrà rivalersi sulla società
cedente per vedersi restituire la somma relativa all’imposta di bollo per il periodo
non goduto.
P.Q.M.
Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso nei sensi di cui in motivazione.
Dispone inoltre che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma
di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e al
ricorrente di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla
presentazione del ricorso.
IL PRESIDENTE
firma 1
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