Rapporto annuale sull`attuazione del Federalismo
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Rapporto annuale sull`attuazione del Federalismo
ISTITUTO DI STUDI E ANALISI ECONOMICA Rapporto annuale sull’attuazione del Federalismo Febbraio 2004 MB Il Rapporto è frutto del lavoro collettivo di un gruppo di ricercatori dell’ISAE coordinati da Efisio Espa. In particolare, la redazione dei singoli capitoli è stata curata da: Aldo Gandiglio e Maria Cristina Mercuri (capitolo 1); Aldo Gandiglio (capitolo 2); Stefania Gabriele e Rosetta Salvini (capitolo 3); Marco Felici (capitoli 4 e 8); Emanuela Tassa e Luca Rizzuto (capitolo 5); Raffele Malizia (capitoli 6 e 7); Efisio Espa (capitolo 9). Le autrici del capitolo 3 desiderano ringraziare Alessandro Pitzalis, del Settore Bilancio, Finanza e Credito della Segreteria Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano, per le preziose informazioni e l'utile scambio di opinioni. Naturalmente, la responsabilità delle posizioni espresse nel capitolo e di eventuali errori ed omissioni è da addebitarsi esclusivamente alle autrici. L’autore dei capitoli 6 e 7 desidera ringraziare Daniela Collesi (ISTAT), Enrico Lancia, Carla Landucci, Roberto Anatrini (Ragioneria Generale dello Stato), Mariella Volpe, Luca Manieri Elia, Alessandra Tancredi, Federica Busillo (Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e di Coesione del Ministero dell’Economia e delle Finanze), Angela Adduce (Ministero della Salute) per gli utili suggerimenti e la collaborazione fornita, in particolare ai fini della predisposizione delle basi dati. La composizione editoriale è stata curata da Maurizio Brioni, Fernanda Turella, con il coordinamento di Silvia Fanfoni. Si ringrazia per la collaborazione Giuseppina Marasca. Il Rapporto è stato chiuso con le informazioni disponibili al 18 febbraio 2004. Stampato presso la sede dell’Istituto Febbraio 2004 INDICE Introduzione e sintesi ................................................................................................................................. v 1 Il trasferimento del personale nel decentramento amministrativo e l’attuazione del decreto legislativo 56/2000 ..................................................................................... 1 1.1 Premessa ............................................................................................................................................. 1 1.2 Il trasferimento del personale nel percorso di attuazione del decentramento amministrativo: aggiornamento al 31 gennaio 2004 ...................................................................................................... 2 1.3 L’attuazione del decreto legislativo 56/2000. Premessa...................................................................... 7 1.4 Il federalismo fiscale negli anni 2000-04 .............................................................................................. 9 1.5 Obiettivi mancati?............................................................................................................................... 13 1.6 Considerazioni conclusive.................................................................................................................. 17 2 La riforma dei servizi pubblici per l’impiego ............................................................................... 21 2.1 Premessa ........................................................................................................................................... 21 2.2 La riforma del 1997: funzioni e compiti dei livelli di governo .............................................................. 22 2.3 Il trasferimento di personale e risorse ................................................................................................ 26 2.4 I sistemi regionali per l’impiego .......................................................................................................... 29 2.5 Nuovi compiti e funzioni ..................................................................................................................... 30 2.6 Il ruolo del Fondo Sociale Europeo .................................................................................................... 33 2.7 Lo stato di attuazione organizzativo e le risorse umane .................................................................... 34 2.8 Una prima valutazione........................................................................................................................ 36 3 Il federalismo in sanità: alla ricerca della stabilità finanziaria ................................................. 39 3.1 Premessa ........................................................................................................................................... 39 3.2 L’accordo del 2001 ............................................................................................................................. 45 3.3 L’applicazione dell’accordo: i LEA...................................................................................................... 48 3.4 L’applicazione dell’accordo: spesa, disavanzi e provvedimenti regionali di copertura ...................... 49 3.5 L’applicazione dell’accordo: erogazione dei finanziamenti e problemi di liquidità ............................. 53 3.6 La legge Finanziaria per il 2004 ......................................................................................................... 55 3.7 Conclusioni......................................................................................................................................... 56 4 Il contenzioso costituzionale ............................................................................................................. 59 4.1 I rapporti tra le Regioni e la Corte costituzionale ............................................................................... 59 4.2 La potestà legislativa regionale e i limiti costituzionali prima della riforma costituzionale del Titolo V.......................................................................................................................................... 60 4.3 La giurisprudenza costituzionale in materia regionale ....................................................................... 63 4.4 La riforma del Titolo V della Costituzione. La potestà legislativa regionale e il controllo di legittimità costituzionale...................................................................................................................... 72 4.5 La conflittualità costituzionale dopo la riforma del Titolo V ................................................................ 75 4.6 L’attuazione giurisprudenziale della riforma costituzionale................................................................ 79 4.7 Considerazioni conclusive.................................................................................................................. 89 5 Proposte di modifica e norme di attuazione della Costituzione ................................................ 93 5.1 Premessa ........................................................................................................................................... 93 5.2 Le proposte di riforma......................................................................................................................... 94 5.3 Le modifiche istituzionali .................................................................................................................. 124 5.4 Conclusioni ....................................................................................................................................... 130 6 La dimensione finanziaria del federalismo costituzionale ....................................................... 133 6.1 Premessa ......................................................................................................................................... 133 6.2 Le proposte di riforma....................................................................................................................... 138 Appendice ............................................................................................................................................... 163 7 I livelli essenziali delle prestazioni ................................................................................................. 235 7.1 La mappa territoriale della spesa pubblica erogata nell’ambito del sistema di Welfare .................. 235 7.2 Finalità e contenuti dei livelli essenziali delle prestazioni................................................................. 246 7.3 Una stima aggregata dell’impatto finanziario dei LEP ..................................................................... 253 7.4 Considerazioni conclusive ................................................................................................................ 265 8 La ripartizione delle competenze amministrative tra Regioni, Province, Comuni ............ 269 8.1 Il sistema dei rapporti tra Stato-Regioni-Enti Locali prima della riforma costituzionale. Le funzioni amministrative ................................................................................................................ 269 8.2 La riforma costituzionale................................................................................................................... 281 8.3 L’attuazione della riforma costituzionale: la legge “La Loggia” ........................................................ 293 8.4 Considerazioni conclusive ................................................................................................................ 298 9 La “doppia devoluzione”: sovranazionalizzazione e federalismo interno ........................... 301 9.1 Premessa.......................................................................................................................................... 301 9.2 I processi di sovranazionalizzazione e federalismo ......................................................................... 303 9.3 La nuova mappa delle competenze legislative ................................................................................ 308 9.4 Una prima valutazione della redistribuzione delle competenze legislative ...................................... 311 9.5 Conclusioni ....................................................................................................................................... 316 Riferimenti bibliografici ......................................................................................................................... 335 Introduzione e sintesi A distanza poco più di un anno dalla pubblicazione del suo primo Rapporto, l’ISAE torna in modo approfondito sul tema dell’attuazione del federalismo costituzionale. Al pari del precedente, anche questo Rapporto – pur sempre il prodotto di un istituto di ricerca economica – fonda gran parte delle sue argomentazioni innanzitutto su un esame circostanziato degli elementi di carattere normativo e istituzionale che, relativamente a una tematica come il nuovo assetto federale della Costituzione del nostro Paese, sembrano davvero imprescindibili. Del resto, una delle peculiarità del lavoro del nostro istituto – in un’ottica di analisi del policymaking – è proprio quella di irrobustire quanto più possibile l’analisi economica con uno studio attento delle regole che governano l’intervento pubblico, i mercati, i comportamenti dei soggetti istituzionali maggiormente coinvolti. La presunzione è che – in schemi analitici meglio fondati sull’analisi delle norme – anche le indicazioni di policy possiedano un sufficiente grado di realismo e possibilità concreta di attuazione. Al di là della sua articolazione in nove specifici approfondimenti, questo Rapporto ISAE 2004 dedicato al federalismo costituzionale italiano e ai suoi primi passi, si struttura in tre ampie aree di indagine. La prima – composta dai capitoli dall’uno al terzo - costituisce nell’insieme un tentativo di monitoraggio e di verifica in itinere e, parzialmente, ex-post delle esperienze avviate da diversi anni di decentramento amministrativo, di autonomia tributaria a livello regionale e locale e di gestione diretta da parte delle Regioni di una funzione pubblica delicata e complessa quale quella della tutela della salute. La seconda – che copre i capitoli quarto e quinto – dà conto in modo dettagliato di quanto occorso nel 2003 e nella prima parte del corrente anno sul piano delle iniziative legislative di attuazione del Titolo V, di sua modifica – in particolare la proposta di istituzione di un “Senato federale” - nonché dell’impatto che sulla discussione sui nuovi assetti istituzionali nel nostro Paese stanno avendo le prime sentenze della Corte Costituzionale riguardanti il Titolo V. -v- ISAE Rapporto annuale sull’attuazione del federalismo La terza area – costruita attorno ai capitoli dal sesto al nono – si caratterizza per la presenza di approfondimenti analitici, di scopo e taglio metodologico differenti, riguardanti una nuova stima ISAE (dopo quella presentata nel Rapporto 2003) della dimensione finanziaria del decentramento, un esercizio di quantificazione dei cosiddetti “livelli essenziali delle prestazioni” (LEP), un esame della ripartizione delle funzioni amministrative alla luce delle nuove regole costituzionali, una riflessione sulla distribuzione delle competenze legislative attuata dal nuovo Titolo V alla luce del parallelo processo di trasferimento di potestà normative verso l’Unione Europea. Non è presente, come si vede facilmente, un’analisi specifica dedicata alla finanza regionale e locale e al nuovo “sistema tributario decentrato” disegnato, in modo molto ambizioso, dal nuovo art. 119 della Costituzione. Ovviamente si tratta di una esclusione consapevole. Non solo perché gran parte delle considerazioni avanzate nel Rapporto ISAE dello scorso anno sul tema dei criteri di finanziamento delle Autonomie Locali sembrano “reggere” a distanza di un anno (e ad esse, pertanto, ci permettiamo di rimandare), quanto perché ci è parso utile tornare sull’argomento solo nel momento in cui – probabilmente già nel corso dei prossimi mesi – le modifiche introdotte nella legislazione tributaria del nostro Paese (l’Ires innanzitutto) saranno più chiare in termini di distribuzione del gettito sul territorio, consentendo quindi di svolgere in modo più fondato esercizi di simulazione legati a diverse ipotesi di articolazione del sistema di tassazione a livello locale. Più in dettaglio, per quanto riguarda la prima area di indagine – il monitoraggio del federalismo amministrativo e di quello sanitario – l’esercizio ci è parso indispensabile perché, se si osservano le questioni esaminate dettagliatamente nei diversi capitoli (trasferimento del personale in attuazione delle leggi “Bassanini”, effettiva implementazione del decreto legislativo 56/2000, decentramento dei servizi per l’impiego, sanità) si può capire quanto le esperienze di tali settori possano essere preziose ai fini di una corretta attuazione del complessivo Titolo V. E’ come se i ricercatori, e ovviamente anche i decisori pubblici, avessero a disposizione il privilegio di un esperimento - oltretutto, nel caso della sanità, di scala non irrilevante - capace di fornire dati, informazioni, analisi sui comportamenti istituzionali, le cui ricadute (o se si vuole: le cui lezioni) sembrano di grande utilità proprio in vista di fasi più operative e concrete dell’implementazione delle nuove regole federali. Tali “lezioni”, effettivamente, sembrano esserci, come documentato in dettaglio nei singoli capitoli. Innanzitutto, l’attuazione del federalismo amministrativo, rispetto all’iniziale disegno di decentramento di funzioni e personale del ’97-’98, continua a soffrire di ritardi e farraginosità, per cui, a - vi - Introduzione e sintesi distanza di cinque-sei anni, soltanto la metà del personale (non clamorosamente numeroso oltretutto) potenzialmente coinvolto ha completato il proprio trasferimento verso le Regioni e gli Enti Locali. Nella ricerca dei motivi alla radice delle verificate lentezze, alle rigidità, di varia natura e intensità, della nostra Pubblica Amministrazione va sicuramente aggiunta una visibile difficoltà a raggiungere punti di equilibrio (reciprocamente accettati da Stato e Regioni) su modi e tempi della devoluzione e, soprattutto, sulle risorse finanziarie ad essa associate. La conflittualità più generale tra Stato e Autonomie Locali su specifiche questioni di carattere normativo e finanziario (ne è un termometro attendibile il contenzioso costituzionale) sembra poi riverberarsi in maniera negativa e penalizzante sulla rapidità del processo di decentramento. Peraltro, in un quadro, come appena visto, ancora molto problematico, un’esperienza il cui iter appare ormai concluso – quello dei servizi pubblici per l’impiego - può essere inquadrata in una luce molto più positiva. Pur nella consapevolezza di alcuni punti di partenza favorevoli dal punto di vista organizzativo: numerosità contenuta del personale da trasferire e sua distribuzione negli uffici statali decentrati, nondimeno, l’”innesto” delle precedenti competenze statali in quelle regionali e locali in particolare, sembra riuscito. In primo luogo, l’esercizio della funzione pubblica “servizi per l’impiego” viene oggi assicurato, anche in dialettica concorrenziale con un settore privato in rapida espansione nel settore del collocamento. In secondo luogo, al trasferimento di competenze e personale non ha corrisposto una semplice “replica” della funzione statale, ma ad esso si è associato un processo di modernizzazione e reinvenzione del servizio. In terzo luogo, grazie anche a un ruolo finanziario tutt’altro che secondario del Fondo Sociale Europeo, la filiera istituzionale relativa ai servizi per l’impiego vede coinvolti in modo sufficientemente ordinato, tramite una sensata struttura di tipo verticale, l’Unione, lo Stato e le Autonomie Locali. E’ uno di quei casi – sui quali, tra l’altro, si concentra l’attenzione del capitolo 9 del Rapporto - in cui l’integrazione tra politiche comunitarie, statali e regionali si rivela efficace, proprio in termini di “qualità” del servizio offerto. Assai più controversa e da analizzare con estrema attenzione per il destino del federalismo italiano è la recente esperienza in campo sanitario e il suo legame con l’attuazione del decreto legislativo 56/2000. Quest’ultimo provvedimento – lo si ricorda – conteneva una forte carica innovativa. A fronte dell’attribuzione definitiva alle Regioni della gestione della spesa sanitaria, il D.Lgs introduceva nuove forme di autonomia tributaria per le Regioni (in modo particolare) e gli Enti Locali. Il nuovo sistema di autonomia tributaria locale, assieme a significative forme di compartecipazione a tributi erariali, doveva rivelarsi capace di finanziare proprio la funzione pubblica “sanità”. - vii - ISAE Rapporto annuale sull’attuazione del federalismo Inevitabilmente, spostando in parte l’accento della raccolta del gettito sul piano regionale e locale (con l’emergere di squilibri finanziari, in termini di capacità fiscale, in molte regioni, non solo del Sud) il provvedimento doveva anche prevedere il funzionamento di un fondo di perequazione in grado di evitare sollecitazioni eccessivamente violente su numerosi bilanci regionali. Lo schema del “56”, naturalmente, si basava su alcune assunzioni implicite relative alla dinamica della spesa sanitaria. Ed è qui che l’analisi della mancata attuazione del D.Lgs 56/2000 (poiché di questo si è trattato, come documentato nella seconda parte del primo capitolo) si salda all’esame delle tendenze di spesa prevalenti negli ultimi anni nel settore sanitario. Il capitolo 3 ripercorre in dettaglio la via Crucis delle vicende finanziarie del nostro modello di spesa sanitaria. In particolare, alla luce delle vicende degli ultimi anni, emerge in modo trasparente come il modello di “ripiano a posteriori” dei disavanzi da parte delle Regioni e di attribuzione delle risorse integrative dopo la chiusura dell’esercizio di riferimento abbia implicato sensibili problemi nella copertura della spesa complessiva; e come al tempo stesso, il sistema delle anticipazioni utilizzato dalle Regioni al fine di sostenere i ritmi di spesa, non solo si sia rivelato costoso, ma anche, è ormai evidente, non si sia rivelato capace di fronteggiare le riscontrate carenze di liquidità. In un tale quadro, è bene ricordare, le scadenze dei fornitori si sono ulteriormente allungate, con forti ricadute negative sia sul mercato (perché le aziende private risentono ovviamente dei mancati pagamenti) sia sui bilanci della sanità (perché appesantiti dal costo di interessi moratori e da prezzi più elevati poiché incorporanti un chiaro rischio di dilazione dei pagamenti). Sono proprio le tendenze di difficile governo della spesa sanitaria – peraltro sostanzialmente in linea con il peso della sanità pubblica rapportato al Pil dei paesi dell’Unione europea – a mettere in crisi il meccanismo di finanziamento e di perequazione del D.Lgs 56/2000. In particolare, gli “accordi di agosto” del 2000 e 2001 mutano la base sulla quale proiettare le necessità di finanziamento autonomo degli anni a venire, nonostante il “56” preveda un sistema di distacco molto graduale dal criterio della spesa storica come base per la redistribuzione delle risorse destinate a coprire le spese sanitarie. I fabbisogni da finanziarie negli anni futuri – soprattutto in alcune Regioni – appaiono tali da far rinviare l’approdo a un primo di embrione di federalismo fiscale quale quello prefigurato dal provvedimento del 2000. Si tratta di indicazioni – è difficile nasconderlo – che inducono a una certa preoccupazione nel momento in cui ci si dovrebbe avviare ad attribuire funzioni pubbliche nell’insieme significativamente più ampie di quella sanitaria, con meccanismi di autofinanziamento forse ancora più severi di quelli del “56”. - viii - Introduzione e sintesi Le indicazioni che provengono dalle vicende del “federalismo sanitario” sono anche altre. La prima, di taglio generale, si riferisce alla particolarità di un settore che, proprio nelle modalità di finanziamento, risulta ancora diviso tra una parte cospicua già autofinanziata – essenzialmente tramite l’IRAP – e un’altra ancora dipendente da una chiara gerarchia Stato-Regioni. Le motivazioni del perché ci si trovi, per così dire, “in mezzo al guado” sono ovviamente forti, se solo si pensa alla necessità per lo Stato centrale di rispettare in sede europea gli obiettivi del Patto di Stabilità e di Crescita riferiti all’intera Pubblica Amministrazione. E tuttavia, va rilevato che un assetto finanziario frazionato nel modo ricordato sopra non sembra il più adatto a chiarire fino in fondo le responsabilità di spesa e, al tempo stesso, a definire con maggiore trasparenza quegli elementi di accountability sui quali il cittadino-utente deve comunque essere chiamato a pronunciarsi. Un'altra forte “lezione” che proviene dal capitolo terzo del Rapporto è che il ritardo con cui vengono normalmente rilevate le spese effettive del settore è francamente eccessivo e non sembra consentire significative “correzioni di rotta” in corso d’anno. Nulla di diverso, peraltro, da quanto accade riguardo a mille altri rivoli di spesa pubblica, ma, a nostro parere, non vi è alcun dubbio sulla necessità che il monitoraggio delle uscite di cassa – e a livello centrale e a livello periferico – possa essere posto sulle linee di una rilevazione in tempo reale che, oltrettutto, tecnologie disponibili ed esperienze già realizzate in altri settori (si pensi al sistema dei pagamenti interbancario) consentono di raggiungere in tempi brevi. La Legge Finanziaria per il 2003 aveva creato gli strumenti legislativi per “coprire” normativamente tale necessità; al tempo stesso, la Ragioneria Generale dello Stato si era rapidamente attivata al fine della creazione di una vera e propria rete on line dei centri di spesa della P.A.. E’ un’esigenza sempre più pressante e, a nostro avviso, anche alla luce della recente esperienza in campo sanitario, essa costituisce una delle condizioni necessarie per l’avvio concreto del federalismo fiscale. Un monitoraggio delle spese sanitarie con caratteristiche di standardizzazione sull’intero territorio nazionale consentirebbe tra l’altro, un più agevole raffronto tra le diverse esperienze regionali (che appare di sempre più difficile realizzazione), qualcosa che potrebbe anche aiutare a comprendere più in profondità i motivi della elevata mobilità in campo sanitario, come adeguatamente documentato nel capitolo terzo. La seconda area di indagine del Rapporto rivisita i maggiori eventi di carattere normativo occorsi negli ultimi dodici mesi. Contrariamente a una diffusa opinione, si è trattato di un anno molto importante nella definizione sia di specifici provvedimenti attuativi sia di autorevoli criteri di interpretazione del nuovo Titolo V, mentre molto intensa – seppure talvolta contradditoria – è stata la predisposizione di - ix - ISAE Rapporto annuale sull’attuazione del federalismo proposte di riforma del Titolo V stesso, soprattutto in relazione alla ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni. Più in particolare, come documentato dal capitolo 5, l’anno alle nostre spalle ha visto l’approvazione di un provvedimento di attuazione del nuovo dettato costituzionale, la Legge 131/2003, cosiddetta “La Loggia”. Tale provvedimento ha un importante risvolto politico e istituzionale e cioè l’essere stato approvato da una larga maggioranza bi-partisan, sullo sfondo di una condivisione dei suoi contenuti da parte dello Stato e delle Autonomie Locali. La “131” – è bene ricordarlo – non copre l’intera questione del federalismo così come innovata dal Titolo V; la parte di carattere tributario viene infatti rinviata ai lavori dell’Alta Commissione di studio sul federalismo fiscale, la cui “missione”, per inciso, è stata prorogata al settembre 2004. Nondimeno, l’art. 117 della Costituzione, in modo particolare, viene fatto poggiare su uno schema realistico (e per alcuni versi prudenziale) di condivisione di procedure tra Stato e Autonomie Locali che dovrebbe consentirne un’attuazione ordinata e meno conflittuale rispetto a quanto finora accaduto. Tale conflittualità – si tratta del tema affrontato in dettaglio nel capitolo 4, che ricostruisce le vicissitudini del rapporto Stato-Regioni alla luce dell’atteggiamento assunto dalla Corte Costituzionale ha trovato una prima serie di risposte nei pronunciamenti della Corte nel corso del 2003 e, in particolare, della sentenza n 303. La posizione espressa dai giudici costituzionali è molto articolata e, nell’insieme, coerente con quanto sostenuto in passato, seppure in un contesto istituzionale assai differente da quello scaturito con le modifiche al Titolo V. In particolare, sembra da sottolineare la considerazione che nelle sentenze emesse lo scorso anno la Corte abbia voluto proporre una valutazione dei confini della produzione normativa regionale diretta a equilibrare la maggiore autonomia degli enti decentrati – presente in maniera evidente nel Titolo V rinnovato – con le esigenze di unitarietà, giuridica ed economica, della Repubblica. Anzi, ancora più in dettaglio, la Corte sembrerebbe essersi espressa per la prevalenza della tutela dell’interesse unitario proprio nella delicata questione dell’individuazione degli ambiti di competenza legislativa. Si tratta, al tempo stesso, quasi di un invito a non isolare in maniera troppo meccanica aree di intervento per loro natura segnate da una sorta di policentrismo oppure “tagliate” in modo trasversale da competenze quali quelle relative alla funzione di perequazione finanziaria o di garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni o, ancora, alla tutela della concorrenza. Le proposte di modifica costituzionale – segnatamente rispetto all’art. 117 – sono state numerose. Nel non facile compito di rintracciare riconoscibili linee di tendenza, in numerose proposte di legge di iniziativa parlamentare sembra presente una tendenza alla ri-centralizzazione di -x- Introduzione e sintesi competenze rispetto alle quali le ripartizioni operate dal nuovo art. 117 avevano destato qualche perplessità (si pensi alla definizione di materia “concorrente” applicata alla “produzione, trasporto e distribuzione nazionale di energia elettrica”). Tale impostazione, più equilibrata nei confronti delle competenze statali veniva anche condivisa da uno dei disegni di legge costituzionale (ddlc) di iniziativa governativa, approvato l’11 aprile 2003 e definito come “La Loggia –Bossi”. Successivamente, tuttavia, tale ddlc incontrava numerose resistenze da parte regionale e, in buona sostanza, interrompeva il suo cammino in sede di Conferenza Stato-Regioni. Le iniziative governative si reindirizzavano a questo punto, nell’ambito del più ampio ddlc sulle riforme istituzionali, A.S. 2544, verso modifiche dell’art. 117 pressoché identiche a quelle previste dal ddlc sulla cosiddetta devolution (A.S. 1187). E’ ben noto come tale provvedimento miri a trasformare in esclusive regionali le materie della sanità, dell’istruzione e della polizia locale. L’assai maggiore enfasi sui poteri legislativi regionali che gli articoli del “2544” prefigurano viene almeno in parte mitigata nello stesso disegno di legge dal rafforzamento della figura del Presidente del Consiglio e dalla esplicitazione del principio dell’”interesse nazionale”. Peraltro, come ampiamente documentato nel capitolo 5, la novità istituzionale di maggiore rilevanza dell’A.S.2544 è costituita dall’introduzione nel nostro sistema parlamentare di un “Senato federale”. E’ noto quanto la discussione su tale tema sia ancora aperta – in sede parlamentare - sia con riferimento ai compiti di tale organismo, sia rispetto alla sua composizione. Qui basti rilevare che nel contesto della forte federalizzazione del nostro sistema istituzionale attuata dal Titolo V riformato, l’istituzione di una “Camera delle Regioni” si rivela – è un’opinione largamente condivisa - del tutto necessaria al fine di un raccordo efficace tra scelte della Camera “nazionale” e determinazioni dell’universo istituzionale prossimo alle Regioni. Meno scontata è tuttavia, quando si scende nel dettaglio, l’effettiva natura dei compiti e della “missione” da attribuire al nuovo Senato federale. All’interno di una discussione assai complessa, giova qui rilevare, comunque, la necessità che il nuovo Senato sia - formalmente e nella sostanza - coinvolto nelle procedure di formazione dei grandi indirizzi di finanza pubblica (al fine di associare strettamente le Autonomie Locali al raggiungimento degli obiettivi di bilancio riguardanti l’intera P.A.) e che, forse proprio per questo, la sua composizione sia capace di riflettere in misura equilibrata sia il punto di vista delle Regioni, in generale, sia, più particolarmente, le posizioni espresse dalle Amministrazioni Regionali. La terza area di indagine di questo Rapporto comprende approfondimenti sia di natura istituzionale sia afferenti ad aspetti diversi e assai complessi della dimensione finanziaria del federalismo. Con riferimento ai primi, il capitolo ottavo ripercorre la questione dell’assegnazione delle - xi - ISAE Rapporto annuale sull’attuazione del federalismo funzioni amministrative ai livelli decentrati di governo e, sulla base della recente e, si è visto, ancora non integralmente attuata esperienza del federalismo amministrativo, delinea un possibile futuro assetto, su scala regionale e locale, delle competenze gestionali. Il “federalismo amministrativo” ha già fortemente decentrato a livello regionale e locale un ampio numero di competenze gestionali, ben prima che tale decentramento fosse ancora maggiormente giustificato in virtù delle modifiche introdotte al nuovo Titolo V. Pur tuttavia, per quanto in forma oramai limitata, il Titolo V sollecita inevitabilmente un ulteriore decentramento di funzioni amministrative. In particolare, sono specifiche competenze in tema di industria, agricoltura, beni e attività culturali, servizi sociali, formazione professionale a poter essere collocate tra i compiti delle Regioni e degli Enti Locali. Il capitolo 9 torna invece sulla questione delle potestà legislative regionali e sulla sua ripartizione nel nuovo Titolo V. A differenza di analisi svolte anche nel primo Rapporto ISAE, il punto di vista scelto è quello di una lettura della Costituzione repubblicana riformata sullo sfondo dei paralleli travasi di competenza sanciti dal Progetto di Trattato di Costituzione europea. Il processo di sovranazionalizzazione delle politiche pubbliche è in atto da decenni, ma vi sono pochi dubbi sul fatto che tale processo abbia conosciuto negli ultimi anni una forte accelerazione e che l’eventuale adozione di una Costituzione europea sancisca, appunto, con l’autorevolezza di un atto del rango più elevato il graduale trasferimento di competenze normative a livello comunitario. Le analisi presentate nel capitolo mostrano in dettaglio il destino delle singole materie di controllo statale sottoposte alla doppia erosione da parte della UE e delle Regioni. Nondimeno, sostiene il capitolo, è proprio la contemporanea devoluzione di poteri a livello europeo e regionale a ricreare un nuovo spazio per lo Stato centrale. Un ruolo, in parte da inventare, di sintesi e coordinamento delle posizioni regionali, di “filtro” istituzionale tra UE e Autonomie Locali e, anche in questo caso, di coordinamento interno. Con riferimento alle analisi e alle quantificazioni presentate nei capp. 6 e 7, giova qui ricordare che già lo scorso anno l’ISAE aveva presentato una dettagliata quantificazione del peso finanziario delle nuove funzioni da trasferire a livello regionale, dell’insieme di risorse, da generare in modo autonomo, per il finanziamento di vecchie e nuove competenze, della quantità complessiva di spese e relativi finanziamenti “intercettata” (nell’ipotesi del Titolo V a regime) dalle Autonomie Locali. Il Rapporto ISAE 2004 aggiorna e raffina tali quantificazioni, pur mantenendo i medesimi criteri di attribuzione permanente delle risorse a Regioni e Enti Locali alla base delle quantificazioni dello scorso anno. L’aggiornamento dei dati ISAE si può riassumere nelle seguenti cifre e nei seguenti indicatori riferiti all’anno 2001: - xii - Introduzione e sintesi un ammontare della “spesa decentrata aggiuntiva della P.A. locale” pari a 61 miliardi di euro; un “aumento delle risorse autonome” (tributi locali o compartecipazioni al gettito di tributi erariali) pari a 141 miliardi di euro nell’ipotesi di esclusione di devoluzioni e regolazioni di imposta alle Regioni a statuto speciale e pari a 157 miliardi nell’ipotesi opposta; una incidenza delle entrate tributarie locali (incluse le compartecipazioni) sul totale delle entrate tributarie della P.A. pari a poco più del 60% (dall’attuale 21,5%); una incidenza delle entrate tributarie locali (incluse le compartecipazioni) sul totale delle entrate fiscali (cioè comprensive delle entrate da contributi sociali) pari a circa il 43% (dall’attuale 15,2%); un indice di autofinanziamento della P.A. locale che raggiunge e supera, tenuto conto dell’impostazione dell’art. 119 della Costituzione, il 99% (dall’attuale 56%). E’ bene precisare che le cifre molto elevate che scaturiscono dagli esercizi di quantificazione ISAE costituiscono una sorta di “tetto massimo” relativo all’insieme delle spese in capo alle Autonomie Locali, una volta attuato pienamente il Titolo V. La dimensione di tali cifre risulta ancora più evidente se ad esse si associano le quantificazioni sui livelli essenziali delle prestazioni (LEP) proposte nel settimo capitolo del Rapporto. Forse sottovalutando la portata dell’argomento, lo scorso Rapporto ISAE affrontava solo marginalmente la questione dei LEP. Viceversa, alla luce di un’attenzione assai maggiore all’argomento, emergono rispetto allo scorso anno nuovi problemi interpretativi del Titolo V e ancor più complesse modalità di attuazione dello schema di federalismo fiscale disegnato dall’art. 119 della Costituzione. In sintesi, l’art. 117, comma 2, lettera m) della Carta costituzionale affida alla competenza esclusiva dello Stato la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni riguardanti una non definita pluralità di diritti civili e sociali da garantire sull’intero territorio nazionale. Si tratta di una attribuzione coerente con il ruolo – ugualmente esclusivo affidato allo Stato - in materia di perequazione delle risorse finanziarie, ma assai meno in linea con le competenze esclusive attribuite alle Regioni in via residuale per ciò che concerne la materia dell’assistenza sociale e concorrenti per ciò che riguarda, ad esempio, le funzioni pubbliche “sanità” e ”istruzione”. Come argomentato nel capitolo terzo del Rapporto, una prima definizione dei livelli essenziali in campo sanitario da parte del Ministero della Salute ha condotto a “occupare” con i LEP la quasi totalità - xiii - ISAE Rapporto annuale sull’attuazione del federalismo della spesa pubblica sanitaria. Se un’esperienza di questo tipo si ripetesse anche nei principali altri settori riguardanti i LEP, rimane difficile da comprendere cosa rimanga – al di là delle pur importanti modalità organizzative – delle competenze legislative regionali. Il trade off tra garanzia di godimento dei diritti civili e sociali sull’intero Paese e “intensità” del federalismo è evidente ed è anche alla luce di tali argomentazioni che appare plausibile riaprire una discussione – che in linea di principio dovrebbe implicare nuove modifiche della Costituzione e in particolare dell’art. 119 – sulle modalità di finanziamento delle Autonomie Locali. Il ripristino esplicito, in casi ben definiti (del resto assai diffusi anche nelle nazioni federali per antonomasia, come gli Stati Uniti), dello strumento dei trasferimenti statali dedicati andrebbe preso in seria considerazione. Tanto più che, come il capitolo 7 mostra in dettaglio, il contemporaneo rispetto dei LEP e del sistema di federalismo fiscale costruito dal nuovo Titolo V, comporterebbe un ulteriore inasprimento dei fabbisogni finanziari da parte delle Regioni già caratterizzate dalla presenza di residui fiscali negativi. - xiv - 1 Il trasferimento del personale nel decentramento amministrativo e l’ attuazione del decreto legislativo 56/2000 1.1 PREMESSA Il primo capitolo del secondo Rapporto ISAE sull’attuazione del federalismo rivolge la sua attenzione a due aspetti del decentramento amministrativo e fiscale definiti da provvedimenti approvati precedentemente la riforma del Titolo V della Costituzione: il conferimento di nuove funzioni amministrative – con il connesso problema del trasferimento del personale statale verso le Autonomie Locali – disegnato dalle leggi “Bassanini” e l’attribuzione di inediti poteri di carattere tributario, legati in modo particolare al finanziamento della funzione pubblica “sanità”, con il decreto legislativo 56 del 2000. E’ parso opportuno compiere una verifica di quanto accaduto e di quanto ancora in itinere, al fine di acquisire informazioni preziose al fine di una migliore definizione, sul piano dell’attuazione concreta, della futura e più massiccia attribuzione di competenze legislative e amministrative a livello regionale e locale nonché l’implementazione – di estrema complessità anche nei suoi principi fondamentali – del sistema di federalismo fiscale prefigurato dall’art. 119 della Costituzione riformata. Come si vedrà nel paragrafo seguente, dedicato a una sorta di monitoraggio dell’attuazione del decentramento amministrativo, e nelle quattro parti successive del capitolo, riservate a una disamina delle vicende della “vita concreta” del D.Lgs. 56/2000, le indicazioni che è possibile raccogliere dalle due esperienze inducono a riflettere con attenzione sia sui meccanismi di trasferimento di competenze e personale, rivelatisi eccessivamente farraginosi e dopo circa sei anni ormai dall’approvazione delle “leggi madre” del decentramento, non ancora completati, sia sulla adattabilità del nostro sistema di relazioni Stato-Regioni (e di rapporti interregionali) a soluzioni più severe, ma più prossime alla natura dei paesi federali, in termini di redistribuzione delle risorse finanziarie e di maggiore autonomia tributaria di Regioni e Enti Locali. -1- ISAE Rapporto annuale sull’attuazione del federalismo Tali indicazioni, sviluppate in dettaglio in questo capitolo, vanno quindi interpretate come un modo per impostare con maggiore attenzione, realismo e consapevolezza degli ostacoli da superare una fase di transizione – quale quella inevitabilmente prefigurata dall’attuazione del nuovo Titolo V e dalle ulteriori modifiche oggi all’attenzione delle Camere – di inusitata complessità istituzionale e amministrativa. 1.2 IL TRASFERIMENTO DEL PERSONALE NEL PERCORSO DI ATTUAZIONE DEL DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO: AGGIORNAMENTO AL 31 GENNAIO 2004 Con il trasferimento del personale, dei beni e delle risorse finanziarie acquista concretezza il percorso di attuazione delle leggi che, a partire dal 1997, hanno avviato il decentramento amministrativo e dei successivi provvedimenti legislativi ed amministrativi. Ripercorrere brevemente tale esperienza, dando conto dell’attuale stato di attuazione, può offrire qualche utile elemento di riflessione in vista di una stagione, ben più impegnativa, di ripartizione di funzioni e poteri tra Stato e Autonomie Locali. Come è noto, alla delega riportata nella legge n. 59/97 fanno seguito i quattro decreti legislativi di competenze in materia di agricoltura (D.Lgs 143/97), di mercato del lavoro (D.Lgs 469/97), di trasporto pubblico locale (D.Lgs. 422/97) e di sviluppo economico, attività produttive, territorio, ambiente, infrastrutture, servizi alla persona e alla collettività (D.Lgs. 112/ 1998). Il processo di trasferimento si completa, per la parte relativa allo Stato, con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri con cui si individuano e si trasferiscono i beni e le risorse, materiali ed umane, e per le Regioni, con le leggi regionali di recepimento, con la ripartizione delle materie trasferite tra gli ambiti di competenza che rimangono in carica alla Regione e quelli di competenza delle Province e Comuni. Le risorse da trasferire alle Autonomie Locali sono risultate, nella prima quantificazione del 1999, pari a circa 23.000 unità di personale, 8,8 miliardi di euro di risorse finanziarie annue 1 (escluse le spese per i personale) e 8,1 miliardi di euro di risorse una tantum . Le materie oggetto di decentramento sono state accorpate in tre macro-aree nei vari decreti: area sviluppo e attività produttive (agricoltura; energia, miniere e risorse geotermiche), area territorio, ambiente e infrastrutture (trasporto pubblico locale e altri trasporti; opere pubbliche; viabilità; ambiente; demanio idrico; protezione civile; catasto), area servizi alla persona e alla collettività (mercato del lavoro; istruzione scolastica; polizia amministrativa; salute umana e sanità veterinaria; concessione di trattamenti economici a favore degli invalidi civili). 1 Destinate a precisi programmi di intervento. -2- Il trasferimento del personale nel decentramento amministrativo … Le risorse da trasferire sono state distribuite, tra i tre macro-settori, secondo il seguente schema: per l’area sviluppo e attività produttive, sono state individuate 5.732 unità di personale da trasferire, oltre a 1.099 milioni di euro di risorse finanziarie annue e a 3.510 milioni di euro di importi di tipo una tantum; per il settore territorio, ambiente e infrastrutture, sono risultate da trasferire 9.861 unità di personale, risorse finanziarie annue per 3.864 milioni di euro e ammontari una tantum pari a 4.543 milioni di euro; per l’area servizi alla persona e alla collettività, sono state quantificate 7.279 unità di personale e 3.759 milioni di euro di introiti annui. All’inizio del 2004, a sei anni dalla emanazione dei decreti legislativi di attuazione della delega, appare compiuto il trasferimento del personale alle amministrazioni interessate dalle materie oggetto di trasferimento, almeno laddove si è dato avvio ai provvedimenti amministrativi di trasferimento. Delle 21.285 unità di personale da assegnare agli Enti Territoriali (21.005 individuati in occasione dell’emanazione dei DPCM2 sono state avviate le procedure per il trasferimento per 12.148 unità, delle quali sono state assegnate agli Enti Territoriali 9.641 (il 79,4%). La percentuale scende al 45,3% se si fa riferimento al personale che avrebbe dovuto essere coinvolto nell’intero processo di trasferimento delle funzioni amministrative. In questi valori (come riportato nelle seguenti tabelle) sono comprese 280 unità di personale del soppresso Magistrato per il Po che, all’inizio del 2003, diviene Agenzia Interregionale per il fiume Po (A.I.PO), in attuazione dell’art. 89 del D.Lgs. 112/1998. Le aree interessate sono la Regione Piemonte, la Regione Lombardia, la Regione Emilia Romagna e la Regione Veneto. A tali considerazioni, riferite all’andamento del processo di attuazione del decentramento nei confronti delle Regioni a Statuto Ordinario, occorrerebbe aggiungere ciò che è avvenuto per il trasferimento del personale alle Regioni a Statuto Speciale, per le quali il procedimento è molto in ritardo. Ci si riferisce a circa 2.000 persone, per le stesse materie di quelle a Statuto Ordinario (i contingenti più numerosi sono Viabilità, 539 unità e Catasto, 775 unità); per queste materie nessun procedimento è concluso, tranne laddove si è optato per il trasferimento di risorse sostitutive (Demanio idrico, Polizia amministrativa con 27 unità trasferite). In totale, su circa 2.000 persone, ne sono state trasferite 42 di cui 3 nell'anno 2003. Come appare nella tabella seguente, oltre all’A.I.P.O. non vi sono novità riguardo alle informazioni fornite dal primo Rapporto ISAE sull’attuazione del federalismo all’inizio del 2003: per circa la metà del personale individuato non si è dato avvio ad alcuna procedura di trasferimento. Dal punto di vista numerico, l’aggregato più rilevante è relativo all’agricoltura (5.300 dipendenti, dei quali l’85% appartenenti al Corpo Forestale dello Stato, il cui procedimento di mobilità è stato annullato dal T.A.R. del Lazio), seguito dai 3.225 dipendenti del Catasto, per il quale non è stato individuato il riparto tra i Comuni a causa dei ritardi nella 2 Una prima valutazione, effettuata a fine 1999,era di circa 23.000 unità di personale. -3- ISAE Rapporto annuale sull’attuazione del federalismo definizione delle modalità di esercizio della funzione trasferita (forma diretta, associata, convenzionata). Tab. 1 DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO (riepilogo dello stato delle procedure di trasferimento e del personale assegnato; aggiornamento a gennaio 2004) Materie assegnate MERCATO LAVORO INCENTIVI ALLE IMPRESE ENERGIA E MINIERE SERVIZIO ESCAVAZIONE Ministero interessato Ministero Lavoro Ministero Attività Ministero Attività Ministero Attività Ministero Attività UFFICI METRICI Ministero Attività UPPICA MOTORIZZAZIONE CIVILE Ministero Infrastrutture VIABILITA' Ministero Infrastrutture SANITA' Ministero Sanità TRASPORTO PUBBLICO Ministero Infrastrutture POLIZIA AMMINISTRATIVA Ministero Interno CAPITANERIE DI PORTO Ministero Infrastrutture OPERE PUBBLICHE Ministero Infrastrutture INVALIDI CIVILI Ministero Interno Presidenza del PROTEZIONE CIVILE SERVIZI TECNICI Presidenza del Ministero Economia e Finanze Ministero Istruzione ISTRUZIONE SCOLASTICA Università Ricerca Ministero Economia e DEMANIO IDRICO Finanze - Agenzia Ministero Politiche AGRICOLTURA Agricole Ministero Istruzione ISTITUTI PROFESSIONALI Università Ricerca CATASTO AIPO (5) (già Magistrato per il Po) Totale personale Ministero Infrastrutture Trasferimento Personale Terminato 6026 Terminato 20 Terminato 54 Terminato 421 Terminato 199 Terminato 84 Terminato 151 Terminato 3421 Terminato 27 Terminato 30 Terminato 96 Terminato 37 Terminato 657 Terminato 454 Terminato 48 Terminato 143 In fase di 3225 attuazione NON 177 ATTUATO NON 104 ATTUATO In attesa di 5300 attuazione NON 331 ATTUATO Terminato Personale 5639 4 44 395 199 84 151 1854 9 % 93,6 20,0 81,5 93,8 100,0 100,0 100,0 54,2 33,3 35 473 229 14 138 94,6 72,0 50,4 29,2 96,5 Note (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (3) (2) 93 89,4 (1) (4) (2) 280 280 100,0 21285 9641 45,3 Fonte: Ministero dell’Economia e delle Finanze – IGOP. Note: (1) Trasferimento di risorse finanziarie sostitutive. (2) Non attuata mobilità forzosa, applicato art.32 legge 488/1999 (riduzione delle dotazioni relative alle funzioni residuate alla competenza statale negli stati di previsione delle amministrazioni interessate). (3) In attesa di definizione il riparto tra i Comuni. (4) Il procedimento è stato annulllato dal TAR del Lazio per la parte relattiva al trasferimento del personale del Corpo Forestale dello Stato; anche per la parte restante del personale (15% del totale) non si è dato avvio alle procedure. (5) Il Magistrato per il Po, già organo decentrato interregionale del Ministero dei Lavori Pubblici, poi organo decentrato interregionale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministero dell’Ambiente e del Territorio, dal gennaio 2003 è Agenzia Interregionale per il fiume Po (A.I.PO), in attuazione dell’art. 89 del D.L. 112/1998.Le Regioni interessate sono la Regione Piemonte, la Regione Lombardia, la Regione Emilia Romagna e la Regione Veneto. NB. Alla tabella occorre aggiungere il trasferimento del personale alle Regioni a Statuto Speciale:circa 2000 persone per le stesse materie di quelle a Statuto Ordinario (i contingenti più numerosi sono Viabilità 539 unità e Catasto 775 unità). Nessun procedimento è concluso tranne laddove si è optato per il trasferimento di risorse sostitutive (Demanio idrico, Polizia amm.va con 27 unità trasferite). In totale, su circa 2000 persone, ne sono state trasferite 42 di cui 3 nell'anno 2003. -4- Il trasferimento del personale nel decentramento amministrativo … Relativamente al personale non trasferito, circa il 21% del totale, si fa ricorso al trasferimento di risorse finanziarie sostitutive; in alcuni casi, esaurita (o anche non avviata) la procedura di mobilità forzosa3, le amministrazioni devono procedere con le modalità previste dall’art. 32 della legge n. 488/1999. Dei 9.641 dipendenti trasferiti, circa il 60% (5.639 unità) appartiene alle Direzioni regionali e provinciali del lavoro e alle Agenzie per l’impiego, interessato dalla riforma dei Servizi pubblici per l’impiego (si veda il capitolo 2 di questo Rapporto), mentre 4.002 dipendenti sono stati, a oggi, quelli assegnati in riferimento a tutte le rimanenti funzioni. Con riferimento all’articolazione del personale per amministrazioni territoriali, la ripartizione prevista assegnava il 37,5% del personale alle Amministrazioni regionali, il 45,3% alle provinciali e il restante 17,2% ai Comuni; il risultato vede una situazione fortemente squilibrata a favore delle Amministrazioni provinciali, per le quali ha pesato il trasferimento del personale dal Ministero del lavoro, finalizzato alla costituzione dei Servizi per l’impiego di competenza delle Province. Vale la pena rilevare come, seppure da dati parziali, riferiti a 3.342 unità di personale (al netto del dettaglio informativo relativo all’avvenuto trasferimento del personale del Ministero del lavoro), si sono realizzate modalità di comportamento difformi sia per area territoriale, sia per le qualifiche del personale da assegnare. In Lombardia ed Emilia Romagna il processo di assegnazione è completato con minore trasferimento di personale che negli altri territori regionali, rispettivamente il 30% e il 38% del personale da assegnare risulta trasferito, contro valori del 71% in Puglia, 75% in Campania, 88% nel Lazio. Per il personale con qualifiche dirigenziali - sono meno dell’1% sul complesso del personale da assegnare - solo 27 unità su 67 (40%) sono state assegnate, e di queste 26 sono trasferite nelle Amministrazioni regionali. Come appare evidente dalle informazioni riportate, all’interno delle tre macro-aree in cui sono state accorpate le materie oggetto di trasferimento (area sviluppo e attività produttive, area territorio, ambiente e infrastrutture, area servizi alla persona e alla collettività) sono individuabili tre settori di grande rilevanza da trasferire e organizzare a livello decentrato: l’agricoltura (con il Corpo forestale), il Catasto, i Servizi per l’impiego. Solo l’ultimo è stato oggetto di decentramento e di questo viene fornito un approfondimento in un successivo capitolo. Come si è detto, complessivamente il personale che è stato oggetto del trasferimento è risultato, ormai al termine del percorso di attuazione del decentramento amministrativo exlegge 59/1997, meno della metà di quello originariamente previsto. A processo ormai concluso, fatti salvi i due grandi settori sopra ricordati, ci si chiede quali siano le implicazioni che sono state innescate, in termini di risorse organizzative e finanziarie, nelle amministrazioni per le quali si è data attuazione al trasferimento di competenze 3 La mobilità forzosa ha interessato 1013 unità di personale dell’ANAS, ed altri 970 dipendenti (Servizio Escavazioni Porti, Motorizzazione civile, Uffici metrici, ecc.). -5- ISAE Rapporto annuale sull’attuazione del federalismo amministrative. Come si è detto, la carenza di personale dirigenziale e di personale con adeguata qualificazione professionale, proveniente dalle trascorse esperienze presso le Amministrazioni centrali, fa ritenere improbabile che l’inserimento di nuove funzioni a livello delle Amministrazioni locali sia avvenuto a “somma semplice”, senza provocare una revisione della struttura organizzativa preesistente, generando nuove forme e funzioni di coordinamento di attività e servizi. Ciò è da ritenere che sia avvenuto sia nei settori e nelle amministrazioni in cui il decentramento è solo un tassello “ospitato” all’interno di un processo di innovazione già in corso, sia nel caso di un settore – come per i nuovi Servizi per l’impiego – in cui la funzione trasferita ha coinciso con l’avvio ad un processo di riforma strutturale. Tab. 2 SITUAZIONE DELLE PROCEDURE DI TRASFERIMENTO DEL PERSONALE INTERESSATO AL DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO aggiornamento a gennaio 2004 Trasferimento del personale Stato del trasferimento N. Amministrazioni Personale da Personale % Personale assegnare assegnato assegnato 9.641 79,4 Note (1) per 11 amministrazioni (2) per 2 amministrazioni Terminato 17 12.148 Non attuato 3 612 In fase di attuazione 1 3.225 (3) In attesa di attuazione 1 5.300 (4) TOTALE 22 21.285 (2) 9.641 45,3 Fonte: elaborazioni ISAE su dati Ministero dell’Economia e delle Finanze – IGOP. Note: (1) Trasferimento di risorse finanziarie sostitutive. (2) Non attuata mobilità forzosa, applicato art.32 legge 488/1999 (riduzione delle dotazioni relative alle funzioni residuate alla competenza statale negli stati di previsione delle amministrazioni interessate). (3) In attesa di definizione il riparto tra i Comuni. (4) Il procedimento è stato annullato dal TAR del Lazio per la parte relativa al trasferimento del personale del Corpo Forestale dello Stato; anche per la parte restante del personale (15% del totale) non si è dato avvio alle procedure. NB. Alla tabella occorre aggiungere il trasferimento del personale alle Regioni a Statuto Speciale:circa 2000 persone per le stesse materie di quelle a Statuto Ordinario (i contingenti più numerosi sono Viabilità 539 unità e Catasto 775 unità). Nessun procedimento è concluso tranne laddove si è optato per il trasferimento di risorse sostitutive (Demanio idrico, Polizia amm.va con 27 unità trasferite). In totale, su circa 2000 persone, ne sono state trasferite 42 di cui 3 nell'anno 2003. -6- Il trasferimento del personale nel decentramento amministrativo … Tab. 3 PERSONALE INTERESSATO AL DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO PER AMMINISTRAZIONI (aggiornamento delle assegnazioni a gennaio 2004) Personale da assegnare Personale assegnato (gennaio 2004) Amministrazioni Amministrazioni Regionali Amministrazioni Provinciali Amministrazioni Comunali TOTALE v.a. % (Totale = 100) v.a. % (Totale = 100) % (Da assegnare = 100) 7.988 9.638 3.659 21.285 37,5 45,3 17,2 100,0 1.503 7.845 293 9.641 15,6 81,4 3,0 100,0 18,8 81,4 8,0 45,3 Fonte: elaborazioni ISAE su dati Ministero dell’Economia e delle Finanze – IGOP. 1.3 L’ ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 56/2000. PREMESSA Il decreto legislativo n. 56/2000 (“Disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell’articolo 10 della legge 13 maggio 1999, n.133”) è stato considerato come l’attuazione, tardiva, dell’articolo 119 della Costituzione del 19484; lo schema, assai articolato, da esso delineato doveva rappresentare il primo, completo e innovativo, sistema di finanziamento di una delicata funzione pubblica quale quella di tutela della salute. Il decreto, come è noto, sostanzialmente prevede5: a) l’abolizione, a decorrere dal 2001, dei trasferimenti erariali a favore delle Regioni a statuto ordinario (in particolare del Fondo sanitario nazionale di parte corrente)6; b) la loro sostituzione con aumenti dell’addizionale regionale all’IRPEF7 e dell’aliquota di compartecipazione regionale all’accisa sulla benzina8, nonché con una compartecipazione regionale all’IVA, in una percentuale del gettito nazionale tale da garantire la compensazione dell’importo dei trasferimenti soppressi non coperto dagli 9 aumenti sopra riportati ; c) la previsione di un fondo perequativo nazionale - alimentato da una parte del gettito della compartecipazione all’IVA – che attui meccanismi perequativi delle risorse 4 Cfr. Giarda (2000). 5 Per un’analisi dettagliata del provvedimento si rinvia a Arachi e Zanardi (2000). 6 Con esclusione di quelli destinati a finanziare interventi nel settore delle calamità naturali e di quelli a specifica destinazione per i quali sussista un rilevante interesse nazionale. 7 Aumento dallo 0,5% allo 0,9 dell’aliquota con contestuale riduzione delle aliquote erariali, in modo da mantenere inalterato il gettito complessivo dell’IRPEF. 8 Aumento di 8 lire, da 242 a 250 per ciascun litro di benzina venduto. 9 Il gettito IVA considerato (realizzato nel penultimo anno a quello in esame) è al netto di quanto devoluto alle Regioni a statuto speciale e delle risorse UE. L’aliquota di compartecipazione all’IVA è fissata nel decreto legislativo 56/2000 al 25,7%. L’importo di tale compartecipazione è attribuito alle Regioni utilizzando come indicatore di base imponibile la media dei consumi finali delle famiglie rilevati dall’ISTAT a livello regionale negli ultimi tre anni disponibili. -7- ISAE Rapporto annuale sull’attuazione del federalismo regionali in funzione di parametri riferiti alla popolazione residente, alla capacità fiscale, ai fabbisogni sanitari e alla dimensione geografica10. Il provvedimento si poneva come punto di arrivo del processo di decentramento iniziato a partire dai primi anni Novanta ed era maturato in un contesto in cui i vari attori istituzionali vedevano combinarsi positivamente i loro distinti interessi11. Una più ampia autonomia degli enti territoriali, con il prefigurarsi del federalismo fiscale, appariva auspicabile non solo alle Regioni ma anche allo Stato centrale e agli operatori economici. Le Regioni erano propense a sperimentare un maggior autogoverno e quelle del Nord, in particolare, ad evidenziare con chiarezza l’entità del loro effettivo contributo di solidarietà. Il Governo era interessato a diffondere la responsabilità circa gli impegni presi in ambito europeo - in tema di risanamento della finanza pubblica – e il mondo produttivo, sperando in recuperi di efficienza nella fornitura pubblica, intravedeva la possibilità di un ridimensionamento dell’intervento pubblico nell’economia – in linea anche con l’affermarsi del principio di sussidiarietà – accompagnato da una riduzione della pressione fiscale. Il decreto legislativo richiedeva un cambiamento nei comportamenti del “centro” e della “periferia”, con uno scambio tra maggiore autonomia concessa dallo Stato alle Regioni e minore propensione da parte di queste ultime ad atteggiamenti opportunistici, con un incremento della responsabilità degli enti decentrati; questi ultimi sarebbero stati incentivati a rimuovere gli ostacoli alla minimizzazione dei costi e all’efficienza allocativa12. Risultati che dovevano essere raggiunti passando da un sistema di politica del comando ad uno di implementazione degli incentivi e sostituendo i controlli ex ante con quelli ex post. Obiettivi del decreto sul federalismo fiscale erano, al fondo, quelli di superare l’incertezza e la dipendenza delle risorse dal bilancio statale, di costruire un sistema di trasferimenti perequativi chiaro e condiviso, di introdurre incentivi ad un uso efficiente delle risorse regionali, 13 di sollecitare le Regioni a un adeguato esercizio di autonomia sui nuovi tributi loro assegnati . Negli anni successivi all’emanazione del decreto, tuttavia, si è di fatto prospettata una non applicazione dei contenuti della riforma del 2000. L’analisi di quanto avvenuto consente l’individuazione di elementi critici e contraddizioni, probabilmente alla base della citata non attuazione, qualcosa che può risultare assai utile ai fini dell’assai più complessa implementazione delle nuove norme costituzionali in tema di autonomia tributaria e di finanziamento di un ampio numero di complesse funzioni pubbliche. 10 Le distanze rispetto alla media della capacità fiscale dovranno essere ridotte del 90%, le differenze dalla media dei fabbisogni sanitari dovranno essere perequate al 100% e quelle dalla media dei fabbisogni derivanti dalle dimensioni geografiche dovranno essere compensate al 70%. Nel 2001 la perequazione avviene in base alla spesa storica, dal 2002 inizia una fase transitoria sino al 2012 in cui si abbandonerà progressivamente il criterio della spesa storica, per arrivare al 2013 in cui la perequazione sarà basata totalmente sui nuovi parametri individuati. 11 Cfr. Dirindin (2001). 12 Cfr. Petretto (2000). 13 Cfr. Arachi e Zanardi (2000), op. cit.. -8- Il trasferimento del personale nel decentramento amministrativo … 1.4 IL FEDERALISMO FISCALE NEGLI ANNI 2000-04 L’analisi degli schemi finanziari degli anni in esame riguarda in modo particolare ciò che è accaduto nel campo della sanità (per il quale si rinvia anche al capitolo 3 di questo rapporto), quale comparto dominante nei bilanci delle Regioni14. Durante il quinquennio 2000-04, infatti, alle vecchie norme di finanziamento del servizio sanitario nazionale si sono sostituite le disposizioni del decreto legislativo 56/2000. Sul complessivo quadro finanziario afferente il governo della sanità hanno influito, da una parte, gli accordi tra Governo e Regioni delle estati 2000 e 2001 e, dall’altra, le regole di gestione “accentrata” della spesa sanitaria inserite, in particolare, nelle leggi Finanziarie per il 2003 e il 2004. Il periodo è stato caratterizzato, infatti, in un primo tempo, da norme concertate StatoRegioni, volte a intensificare le responsabilità dei due livelli decisionali, con un riconoscimento e una soluzione prospettata dal Governo per il “rituale” sottodimensionamento delle risorse in campo sanitario – seppure con problemi relativi alla tempistica ritardata delle erogazioni effettive – in cambio di comportamenti virtuosi da parte delle Regioni in tema di spesa. Successivamente, viceversa, il “centro”, con le leggi Finanziarie per gli anni 2003 e 2004, ripropone controlli di tipo verticale e si serve di severi provvedimenti di contenimento delle spese quali, in particolare, il meccanismo del cosiddetto “blocca-spese”. Più in dettaglio, il 2002, che avrebbe dovuto essere il primo vero anno di avvio di quegli embrioni di federalismo fiscale disegnati dal D.Lgs 56/2000 – il 2002 è l’anno nel quale doveva essere abbandonato il criterio di perequazione basato unicamente sulla spesa storica, con l’avvio di una componente del finanziamento riferita ai nuovi parametri di perequazione –, di fatto si è configurato come un periodo di mancate intese tra Stato e Regioni e, al tempo stesso, di mancata applicazione delle nuove regole del 56/2000. L’impianto normativo per l’accesso al finanziamento completo delle funzioni finanziate sulla base del decreto 56/2000 risulta piuttosto complesso. I passaggi istituzionali del processo di acquisizione delle risorse sono diversi. In primo luogo, è necessaria una intesa circa il riparto delle risorse per l’anno di riferimento che consenta l’emanazione di una delibera del CIPE in materia. Successivamente, devono essere approvati i DPCM previsti dallo stesso decreto 56/2000 ai fini della determinazione dell’aliquota di compartecipazione all’IVA e per il riparto delle risorse. Infine, per ottenere le integrazioni derivanti dall’Accordo Stato-Regioni dell’8 agosto del 2001, va superato l’esame relativo al monitoraggio delle misure di contenimento della spesa delle Regioni. 14 Nella relazione tecnica allegata al D. Lgs. 56/2000, l’importo del Fondo sanitario nazionale di parte corrente ammonta al 98,9% del complesso dei trasferimenti da sopprimere in base a quanto previsto dal decreto stesso. -9- ISAE Rapporto annuale sull’attuazione del federalismo Sinora, questo iter procedurale non è stato lineare e ha mostrato aspetti di particolare criticità. Come riscontrato, possono infatti verificarsi tre tipi di “incidenti di percorso”, con connessi problemi di programmazione, di liquidità e di costi per le Regioni15: 1. una assenza di intesa nell’ambito della Conferenza Stato – Regioni con conseguente, mancata deliberazione da parte del CIPE sul riparto del fabbisogno sanitario (una circostanza che attiva l’erogazione in dodicesimi basata sulla precedente delibera CIPE) e che comporta, quindi, pressoché inevitabilmente, importi destinati alle Regioni assai più contenuti di quelli adeguati all’anno di riferimento; 2. la non emanazione dei DPCM, con connesso blocco delle risorse (a partire dal 2002 e crescenti nel tempo) non calcolate in base alla spesa storica; 3. la lunghezza e complessità del percorso di verifica sul contenimento della spesa che, di fatto, congela risorse destinate alle Regioni, ottenibili solo in periodi successivi. Alle regole di definizione dei finanziamenti per la sanità emanate a fine 199716, hanno fatto seguito le disposizioni del decreto legislativo 56/200017 e, successivamente, quelle dell’Accordo Stato-Regioni del 3 agosto del 2000, con il quale i fondi a disposizione per il 2000 vengono accresciuti, data la evidente e riscontrata sottostima dei fabbisogni sanitari. Tale Accordo costituisce, in realtà, il primo superamento delle risorse implicitamente calcolate nel 56/2000. Viene, infatti, effettuata un’integrazione di circa 7.000 miliardi di lire, portando a 124 miliardi di lire le risorse (oltre 117 miliardi) precedentemente determinate con delibera CIPE del 26 maggio 2000. Va anche qui precisato come, per gli eventuali sfondamenti dei tetti di spesa, le Regioni si fossero impegnate ad assumersi la copertura degli oneri tramite l’aumento delle imposte da deliberare sui bilanci regionali del 2002, la contrazione di mutui e l’utilizzo comunque di risorse proprie. E proprio allo scopo di comprendere in maggiore dettaglio lo “scarto” tra le risorse inizialmente previste come contesto finanziario ai fini della piena attuazione del 56/2000 e quelle effettivamente emerse come necessarie per la copertura globale della funzione sanitaria 15 Sottolineati, in particolare, in Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome, Segreteria (2004). 16 Cfr. articoli 39 e 40 del D. Lgs. 446/97, secondo i quali il CIPE su proposta del Ministro della Salute, d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni, delibera annualmente l’assegnazione in favore delle Regioni, a titolo di acconto (e entro febbraio in via definitiva), delle quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente, tenuto conto dell’importo complessivo presunto del gettito dell’addizionale all’IRPEF e della quota del gettito dell’IRAP stimati per ciascuna Regione; il Ministro dell’Economia e delle Finanze concede anticipazioni mensili, da accreditare sui conti correnti di tesoreria intestati alle Regioni, nei limiti di un dodicesimo dell’importo complessivo presunto del gettito dell’addizionale all’IRPEF e della quota di IRAP nonché delle quote del Fondo sanitario deliberate dal CIPE. Nelle more della deliberazione del CIPE, le anticipazioni mensili sono commisurate all’importo complessivo presunto del gettito dell’addizionale IRPEF e dell’IRAP. Alla copertura dell’eventuale differenza tra l’ammontare dei gettiti previsti e quelli effettivamente riscossi dalle Regioni si provvede mediante specifica integrazione del Fondo sanitario quantificata dalla legge Finanziaria. 17 Cfr. il comma 6 dell’articolo 13 di tale decreto, in base al quale il Ministro dell’Economia e delle Finanze concede anticipazioni “in misura sufficiente ad assicurare, insieme con gli accreditamenti dell’IRAP e dell’addizionale regionale all’IRPEF, l’ordinato finanziamento della spesa sanitaria corrente. - 10 - Il trasferimento del personale nel decentramento amministrativo … pubblica, occorre esaminare più in dettaglio18 i finanziamenti del sistema sanitario nazionale nel periodo 2000-2004. Con l’Accordo Stato-Regioni dell’8 agosto 2001 vengono previsti, sempre per il 2000, ulteriori 2.900 miliardi circa da porre a carico del bilancio dello Stato19 che, in quanto riconosciuti a esercizio finanziario ormai chiuso, si classificano a copertura dei disavanzi pregressi. Mentre erogazioni effettive per il ripiano nel 2002 e nei i primi mesi del 2003 vengono effettuate solo per le Regioni che hanno intrapreso misure atte a riportare in equilibrio le quote a loro carico. Nel corso del 2001, pertanto, quantomeno in linea di principio, si intrecciano le norme del decreto 56/2000 e quelle del citato Accordo dell’8 agosto dello stesso anno. In base al decreto vengono ridotti i finanziamenti per il Fondo Sanitario Nazionale iscritti nel capitolo 3700 dello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze (in cui, peraltro rimangono invariate le risorse destinate alle Regioni Sicilia e Sardegna), che devono essere sostituiti dalle entrate derivanti, come si è sopra accennato, sia dall’aumento delle aliquote dell’addizionale IRPEF e di compartecipazione all’accisa sulla benzina, sia dalla neoistituita compartecipazione regionale all’IVA (stabilita nel decreto 56/2000 al livello del 25,7%). Le cifre precedentemente stabilite (con l’Accordo del 3 agosto 2000, pari a 129.000 miliardi di lire e poi ridefinite con la legge Finanziaria per il 2001 – L. 388/2000 – in oltre 130.800 miliardi) sono integrate dall’Accordo dell’8 agosto 2001 – dopo aver constatato un’ancora persistente divaricazione tra costi previsti e spese effettive - e portate a oltre 138.000 miliardi (6.600 a carico dello Stato e circa 300 miliardi a carico delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome), con un’ulteriore quota aggiuntiva di 2.000 miliardi per finalità di riequilibrio territoriale e al fine di incentivare comportamenti virtuosi da parte delle Regioni. Tuttavia, il concorso da parte del Governo a questo ulteriore finanziamento viene condizionato all’adempimento, da parte delle Regioni, degli obblighi indicati nel decreto legge 347/2001 (convertito poi nella L. 405/2001) che recepisce i punti significativi dell’Accordo dell’agosto 2001 (in particolare i punti 2 e 8). In seguito all’accertamento del rispetto degli impegni - tramite un “tavolo tecnico” di verifica - l’integrazione delle prime quote avviene nel febbraio del 2003. Sono, tuttavia, ancora cinque le Regioni che non hanno avuto accesso a tale finanziamento integrativo (Abruzzo, Calabria, Campania, Sardegna e Sicilia). Il 2002 è caratterizzato da una vivace dialettica sull’attuazione dell’Accordo dell’8 agosto 2001 sia tra Governo e Regioni, sia internamente al comparto degli enti regionali, circa i criteri di ripartizione del Fondo sanitario. Ripartizione e assegnazione delle risorse avvengono a esercizio finanziario chiuso, con conseguente utilizzo dello strumento delle anticipazioni, commisurate al finanziamento del 2001, così come calcolato in base all’Accordo del 3 agosto 18 In quanto segue si è fatto riferimento a quanto riportato in Corte dei Conti (2003), Ministero della Salute (2003) e Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome, Segreteria (2004). 19 Iscritti nella tabella B della Finanziaria per il 2002 (L. 448/2001). - 11 - ISAE Rapporto annuale sull’attuazione del federalismo 2000. L’entità del finanziamento per il sistema sanitario nazionale risulta pari a oltre 146.000 miliardi (ancora in base all’Accordo 2001). E si deve inoltre sottolineare che, in assenza di un’intesa nella Conferenza Stato-Regioni, il 5% delle risorse derivanti dalla compartecipazione all’IVA rimane congelato dalla Ragioneria Generale dello Stato (in assenza, peraltro, del provvedimento amministrativo – il DPCM - di riparto delle somme). In caso, infatti, di mancata intesa e, quindi, di non emanazione del DPCM, le erogazioni delle risorse per la sanità e per le altre funzioni regionali finanziate secondo lo schema del decreto 56/2000 sono, come si è visto, limitate alla parte calcolata sulla base della spesa storica. I problemi di liquidità - indotti dallo slittamento dei finanziamenti e la conseguente disponibilità delle sole anticipazioni - e gli effetti del cosiddetto decreto blocca-spese (D.L. 194/2002) favoriscono una forte decelerazione della spesa nel 2002, il cui carattere permanente è però da verificare. Non viene, inoltre, fissata l’aliquota di compartecipazione IVA come previsto nel decreto legislativo 56/2000, con susseguente riduzione delle entrate proprie delle Regioni. Con riferimento al 2003, sulla base della delibera del CIPE del 14 marzo dello scorso anno, le disponibilità finanziarie per il sistema sanitario nazionale ammontano a circa 152.000 miliardi di vecchie lire. Inoltre, il 26 novembre scorso, viene approvato il DPCM relativo alla determinazione della compartecipazione all’IVA, con aliquota fissata al 38,69%; mentre è ancora in corso di definizione il DPCM di ripartizione delle risorse tra le Regioni. In caso di non raggiunta intesa, il blocco effettivo delle erogazioni sarebbe pari al 10% della compartecipazione all’IVA. Va ricordato ancora come, secondo il decreto 56/2000, i trasferimenti statali a copertura delle funzioni decentrate con i provvedimenti di attuazione della legge Bassanini devono essere soppressi a partire dal 2004, e sostituiti da imposte e compartecipazioni; l’aliquota di compartecipazione all’IVA deve essere determinata in via definitiva e cessa di essere in vigore il fondo di garanzia – istituito per il triennio 2001-03 dall’articolo 13, comma 3 del decreto stesso – al fine di compensare le Regioni delle eventuali minori entrate dell’IRAP e dell’addizionale regionale all’IRPEF rispetto alle previsioni contenute nel Documento di programmazione economico-finanziaria. Dovrebbe operare, invece, secondo la legge Finanziaria per il 2004 (L.350/2003, art. 3, c. 30), il sistema di anticipazioni al 95% del fabbisogno sanitario 2004. Tuttavia, in caso di mancate intese, cioè qualora non venisse approvata la delibera CIPE di riparto di risorse per il sistema sanitario nazionale del 2004 o non fosse approvato il DPCM di determinazione della compartecipazione all’IVA, le anticipazioni non sarebbero pari al 95% del fabbisogno 2004 ma basate sul fabbisogno 2003 non integrato (cioè quelle dell’Accordo del 3 agosto 2000). - 12 - Il trasferimento del personale nel decentramento amministrativo … 1.5 OBIETTIVI MANCATI? Sulla base di quelli che dovevano essere gli obiettivi del D.Lgs. 56/2000, cosa è possibile affermare alla luce di quanto avvenuto negli ultimi anni e sopra sommariamente ricostruito? Cosa e quanto è cambiato, rispetto al quadro vigente alla fine degli anni novanta, in relazione agli aspetti salienti di un sistema di finanziamento degli enti decentrati? Aspetti che, come già ricordato, riguardano in particolare: la certezza delle risorse per gli enti territoriali, la trasparenza del sistema perequativo e la condivisione dei criteri di ripartizione delle risorse, la presenza di incentivi all’efficienza, il livello di autonomia regionale e gli incentivi allo sforzo fiscale. Quanto al primo aspetto, con il decreto 56/2000 si adotta una formula precisa e predeterminata, chiamata in teoria a “reggere” nel corso del tempo, in luogo dei trasferimenti “contrattati”. E tuttavia, gli accordi tra Stato e Regioni relativamente alla corretta stima dei gettiti dell’IRAP, dell’addizionale IRPEF e dell’accisa sulla benzina non vengono realizzati; si riscontra cioè un’assenza di convergenza sulle stime alla base della quantificazione delle risorse da imputare come spesa storica20 nella formula fissata dal “56”. E ciò è già esplicito nel Parere delle Regioni sulla Legge Finanziaria per il 2001. Come sottolineato21, in esso veniva chiesta la rideterminazione delle aliquote di compartecipazione a causa di una nuova quantificazione del fabbisogno di spesa sanitaria (in base all’Accordo Stato-Regioni del 3 agosto 2000), di una più attendibile previsione del gettito dell’IRAP per il 2001 (notevolmente inferiore rispetto alla stima ipotizzata nelle specifiche tecniche del D. Lgs. 56/2000 e, quindi, con conseguente ridefinizione del Fondo Sanitario Nazionale da abolire) e a causa di una più precisa quantificazione del gettito IVA. Emerge, quindi, un rilevante problema legato alla variabilità, più o meno pronunciata, della dinamica dei vari tipi di imposte previsti dal “56” e, quindi, la certezza delle risorse per le Regioni finisce per dipendere dalle effettive risultanze dei gettiti e dalla loro più o meno piena coincidenza con le stime utilizzate. Inoltre, sembra opportuno anche questo richiamo, sulla base dell’articolo 30 della Legge Finanziaria per il 2003, dal 2004 devono essere coperte (con nuove entrate e l’abolizione dei trasferimenti statali) anche le spese decentrate tramite i decreti di attuazione della legge Bassanini, quindi con un ulteriore aumento delle difficoltà di una quantificazione attendibile delle risorse. Quanto alla trasparenza, con il decreto legislativo 56/2000, si ottiene indubbiamente una maggiore chiarezza nella definizione del sistema di finanziamento regionale. La “opacità” dei flussi delle risorse provenienti dal bilancio statale viene superata da un meccanismo perequativo con caratteristiche proprie della tipologia orizzontale della perequazione (sebbene l’effettiva erogazione finanziaria sia effettuata “verticalmente” dallo Stato), in cui sono evidenti 20 In realtà, si tratta non della spesa storica, ma dei trasferimenti soppressi al netto del provento dei nuovi tributi attribuiti. 21 Cfr. SVIMEZ (2001). - 13 - ISAE Rapporto annuale sull’attuazione del federalismo apporti e “tiraggi”dal Fondo di solidarietà interregionale. Tuttavia, - e ciò rimanda al punto circa la possibilità di un modello condiviso Stato-Regioni - è evidente un minor effetto perequativo dei nuovi sussidi ex D. Lgs. 56/2000 rispetto allo schema precedente imperniato sui trasferimenti. Si introducono, infatti, modifiche a favore delle Regioni più sviluppate e, con il criterio del fabbisogno sanitario si riducono, nell’orizzonte temporale tracciato dal decreto, le quote a favore delle Regioni del Mezzogiorno. Il sistema ipotizzato dal decreto legislativo 56/2000 era stato inizialmente condiviso poiché emergeva la possibilità di una minore dipendenza dalle decisioni del livello centrale di governo e si affidava l’evoluzione delle risorse regionali alla dinamica delle basi imponibili dei tributi, più realistica e più favorevole di quanto prima prospettato in regime di trasferimenti. Infatti, secondo quanto evidenziato in occasione della presentazione del provvedimento22, il meccanismo di federalismo fiscale costruito avrebbe consentito complessivamente un aumento dei fondi disponibili per le Regioni, dal momento che l’incremento delle imposte, proprie e compartecipate, sarebbe risultato più sostenuto di quello dei finanziamenti prospettati dal Piano sanitario nazionale allora vigente. In realtà, tale meccanismo è stato immediatamente contestato delle Regioni (specie del Centro-Sud) in relazione ai criteri di perequazione, proprio nel momento in cui (a partire dal 2002) il criterio di finanziamento basato sulla spesa storica doveva essere accantonato. Ciò, lo si è evidenziato nella precedente sezione, appare connesso anche ad una diversa distribuzione di risorse tra quanto stabilito nel “56” e le determinazioni del CIPE. Infatti, il primo tiene conto di più aspetti: oltre al fabbisogno sanitario (considerato dal CIPE23), il decreto considera la popolazione, la capacità fiscale e la dimensione geografica delle singole Regioni. Permangono, dunque, le difficoltà – ormai radicate evidentemente – riguardanti la determinazione dei fabbisogni sanitari, la loro suddivisione regionale e il connesso finanziamento. L’allocazione dei fondi alle singole Regioni ha quindi seguito formule che sono più volte cambiate nel tempo24, implicando vantaggi differenziati per gli enti a seconda dei parametri utilizzati (consumi sanitari per classi di età, popolazione residente, distinzione per tipologia di assistenza, indicatori di bisogno, ecc.). I conflitti non hanno riguardato solo questo tipo di redistribuzione “primaria” tra Regioni ma anche quella connessa ai programmi di ripiano dei disavanzi pregressi. 22 Cfr. Giarda (2000). 23 Che il CIPE determina in base ai livelli essenziali di assistenza e alla copertura di specifiche attività, con riferimento alla quota capitarla ponderata del Piano sanitario nazionale, che tiene conto della struttura per età della popolazione e degli indicatori di morbilità. 24 Sino alle recenti vicende relative alla ripartizione delle risorse 2003, con la proposta del Ministro della Salute – implicante una consistente redistribuzione a favore delle Regioni meridionali – che non si è poi concretizzata. - 14 - Il trasferimento del personale nel decentramento amministrativo … Quanto alla presenza di incentivi all’efficienza nel nuovo sistema di finanziamento, il decreto legislativo 56/2000 vorrebbe attuare un progressivo superamento del modello di finanza derivata, che per lungo tempo non è riuscito a evitare l’insorgere di disavanzi da ripianare in un secondo momento. L’intenzione è quella di un irrigidimento del vincolo di bilancio per le Regioni, che permetta una conseguente, maggiore efficienza allocativa. A tal fine, viene operata la sostituzione dei trasferimenti erariali con risorse proprie, la definizione trasparente di un fondo perequativo di entità predeterminata (esiste un limite massimo di risorse da destinare alla perequazione, in base alla compartecipazione IVA secondo i consumi), la “messa in chiaro” di un conflitto di interessi tra Regioni datrici e Regioni beneficiarie25. Sulla base di tale impostazione - complessivamente più rigorosa - i mancati accordi tra Stato e Regioni e, di conseguenza, la non emanazione dei DPCM, ma anche la revisione (contemplata peraltro nelle stesse norme) delle quote di compartecipazione IVA avvenuta nel periodo di prima attuazione del decreto possono rappresentare, di fatto, un ostacolo al raggiungimento di una maggiore efficienza, dato il rischio di allentamenti del vincolo di bilancio regionale. In parallelo, sul versante del contenimento della spesa, il decreto 56/2000 prevede – ai fini della rimozione del vincolo di destinazione dopo un triennio di vigenza del provvedimento – procedure di monitoraggio dell’assistenza sanitaria, con l’appropriazione degli eventuali risparmi da parte della Regione che li ha ottenuti (con risorse da destinare ad altri settori o possibilità di ridurre la pressione fiscale), nel rispetto dei livelli “essenziali e uniformi”di assistenza26. Appare rilevante, dunque, in tale contesto, la necessità di costruire un adeguato sistema di monitoraggio e di introdurre credibili standard di spesa. A tale proposito, è utile indagare circa la situazione attuale delle analisi e dei lavori del Tavolo di monitoraggio e verifica sui livelli essenziali di assistenza di cui al punto 15 dell’Accordo Governo-Regioni dell’8 agosto del 2001. Alcuni elementi in proposito sono contenuti nel capitolo 7, al quale quindi si rinvia. Quanto al controllo dei volumi complessivi delle erogazioni, vige il collegamento con quanto previsto nell’ambito delle varie versioni del Patto di stabilità interno (PSI). Anche se dal biennio 2000-2001 la strategia per ottenere una maggiore responsabilizzazione finanziaria nei rapporti tra Stato e Regioni è sottoposta a mutamenti, essenzialmente in funzione del riconoscimento della specificità del comparto sanitario e della sua consistenza nell’ambito della spesa regionale complessiva27. In particolare, con la legge finanziaria per il 2001 (L.388/2000) si eliminano le entrate e le spese relative alla sanità dalla regolamentazione del PSI e, nell’ambito dell’Accordo Stato-Regioni dell’8 agosto 2001, si propongono risorse finanziarie 25 Cfr. in proposito l’analisi in Messina (2001). 26 Previsti allora dal decreto legislativo n. 502/92 e sue modificazioni. 27 Cfr. in proposito quanto ampliamente esposto in Frattini e Zanardi (2003). - 15 - ISAE Rapporto annuale sull’attuazione del federalismo aggiuntive rispetto a quelle definite nel precedente accordo del 3 agosto del 2000, condizionatamente all’adozione da parte delle Regioni di un insieme di misure volte al controllo e al contenimento della spesa sanitaria: adesione alle convenzioni Consip, rispetto del PSI per la spesa extrasanitaria, monitoraggio e misure strutturali di contenimento della spesa. Successivamente, tramite la legge Finanziaria per il 2003, è previsto un più stretto monitoraggio delle prescrizioni sanitarie e il contenimento delle liste di attesa, al fine di poter integrare i finanziamenti. Con riferimento, infine, all’effettivo livello di autonomia che le Regioni potrebbero raggiungere con l’attuazione del federalismo fiscale ex decreto 56/2000, si pone il problema più generale (assai delicato proprio nel progressivo avvicinamento a un vero sistema tributario basato, in misura molto più intensa, sull’autonomia tributaria delle Autonomie Locali) del disallineamento tra entrate, connesse al ciclo economico, ed uscite che dipendono da numerosi fattori espansivi (invecchiamento della popolazione, innovazione tecnologica, rinnovo dei contratti, ecc.), la cui evoluzione risulta spesso superiore al tasso di crescita del PIL nominale28. Tali spese, peraltro, nel decreto non venivano forse considerate nella misura più corretta, non tenendo conto del fenomeno dei disavanzi e dei loro successivi ripiani, né criticando l’impostazione del Piano sanitario nazionale che implicava una politica di rigore e di contenimento della spesa probabilmente non realistica29. Anche con gli incentivi allo sforzo fiscale (il 90% del parametro relativo alla perequazione della capacità fiscale, con la mancanza di perequazione delle entrate aggiuntive, e lo stimolo al contrasto dell’evasione), le Regioni con basi imponibili limitate (tipicamente quelle che maggiormente avrebbero bisogno di risorse autonome) possono ottenere risorse aggiuntive scarse, per cui il grado di effettivo autofinanziamento resta, nell’ambito di quanto previsto dal decreto 56/2000, pressoché immutato. A conferma degli spazi limitati di incremento di autonomia, dovuti al basso potenziale fiscale, si colloca quanto accaduto nel 2002, anno in cui, al fine di promuovere una maggiore stabilità finanziaria, le Regioni hanno tenuto comportamenti differenziati: sostanzialmente, il Nord ha aumentato le aliquote di propria manovrabilità, il Sud ha cercato di ridurre le spese e ha reintrodotto i ticket di compartecipazione alla spesa30. Peraltro, si è prospettato anche un problema di coordinamento di politiche, in presenza di più centri decisionali, con l’intervento da parte dello Stato – inevitabilmente limitativo dell’autonomia regionale, ma in parte giustificato 28 Nel quinquennio tra il 1996 e il 2001, la spesa per il servizio sanitario nazionale è aumentata del 43,9%, a fronte di un incremento del PIL nominale, nel corrispondente periodo, pari al 24,2%. L’accelerazione della spesa sanitaria sembra, peraltro, un fenomeno riscontrato anche negli altri maggiori paesi industrializzati. 29 Cfr. in proposito ISAE (2001). Inoltre, proprio sul versante delle entrate esistono fenomeni che limitano le possibilità di aumento efficace delle risorse. Al di là degli effetti prociclici di una manovra di incremento delle aliquote e del problema della concorrenza fiscale, si riscontrano, talvolta, spazi limitati per accrescere l’autonomia fiscale. 30 Cfr. Frattini e Zanardi, op. cit.. - 16 - Il trasferimento del personale nel decentramento amministrativo … dall’esigenza di contenere le spese complessive delle Pubbliche Amministrazioni – di blocco degli aumenti dell’addizionale IRPEF e dell’IRAP. Un punto rilevante dello schema del decreto 56/2000 riguarda, appunto, l’aspetto della compartecipazione al gettito dell’IVA. Il metodo utilizzato nel decreto prevede una aliquota di compartecipazione uguale per tutte le Regioni e fissata a un livello tale da far risultare una copertura più elevata di quanto effettivamente necessario in varie Regioni, in modo da far affluire quindi le risorse in eccesso a un fondo perequativo, cui si rivolgono le Regioni con risorse invece insufficienti. Si sottolinea in tal modo una direzione dei finanziamenti di tipo orizzontale. Il livello a cui viene fissata l’aliquota determina il passaggio dalla compartecipazione alla perequazione. E’evidente che diverse ipotesi circa le aliquote di compartecipazione mettono in luce elementi di differenti visioni di fondo. Il campo di variazione della scelta delle aliquote è infatti piuttosto ampio: ci si può muovere dall’ipotesi del “56” di un’unica aliquota, ad un’altra ipotesi di aliquota commisurata sulla Regione a maggiore capacità fiscale (con copertura integrale, quindi, del fabbisogno dell’ente regionale più ricco), ad una ipotesi, infine, di aliquote di compartecipazione differenziate per tutte le Regioni. Date queste diverse ipotesi, il meccanismo perequativo oscilla dallo schema “pseudo-orizzontale” del decreto 56/2000, ad uno di tipo verticale, sino a considerare una configurazione di perequazione anche all’interno della compartecipazione (in sostanza con due diversi processi perequativi combinati, ma di difficile attuazione). Il complesso della distribuzione tra le varie fonti di finanziamento dovrebbe, in realtà, partire da ipotesi, a priori, circa il livello di autonomia tributaria complessiva che si ritiene debba essere ritenuto adeguato; ponendo in tal modo le condizioni per poter dedurre il peso delle compartecipazioni e dei trasferimenti perequativi. 1.6 CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE I primi tentativi di applicazione del federalismo fiscale hanno evidenziato alcuni aspetti critici del nuovo sistema di finanziamento proposto con il decreto legislativo 56/2000. I problemi connessi all’incertezza delle risorse per gli enti decentrati, alla conflittualità tra diversi livelli di governo, alla difficoltà di ottenere nel breve periodo una maggiore efficienza sembra non possano essere facilmente risolti dalla piena sostituzione del “modello della contrattazione” dello schema precedente di finanziamento. Gli avvenimenti degli ultimi anni hanno mostrato la presenza di ancora complessi percorsi di aggiustamento nella gestione delle spese sanitarie e del loro finanziamento, con elementi di criticità legati alla programmazione delle Regioni e alla definizione della distribuzione territoriale delle risorse. Le difficoltà nei rapporti tra Stato e Regioni permangono ed esse appaiono tanto - 17 - ISAE Rapporto annuale sull’attuazione del federalismo più problematiche se considerate alla luce della vastità di materie che la Costituzione riformata attribuisce agli enti decentrati. Da quanto accaduto negli ultimi anni emerge che la sanità è un settore che più di altri (cfr., capitolo 3 di questo Rapporto) – ma in modo forse analogo alle funzioni pubbliche “istruzione”e “assistenza sociale” – assume caratteristiche particolari di difficoltà “strutturali” legate a una credibile programmazione finanziaria, a una precisa identificazione dei bisogni, al rispetto di alcuni standard minimi di assistenza ed efficienza. Da questo punto di vista, e si rimanda per maggiori dettagli al capitolo 7 di tale Rapporto, il ruolo esclusivo dello Stato (art. 117, comma 2, lettera m) della Costituzione) nella determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni impone forse di ripensare alla struttura dei finanziamenti alle Regioni e agli Enti Locali così come disegnata dall’art. 119 riformato della Carta costituzionale e, in modo non particolarmente dissimile, dagli stessi dispositivi del decreto legislativo 56/2000. In buona sostanza, il recupero esplicito – in alcuni casi ben definiti – dei trasferimenti erariali dedicati non appare privo di senso e non appare un arretramento rispetto alla definizione di Stato ad organizzazione federale che il nostro Paese merita dopo le modifiche introdotte al Titolo V e quelle, ulteriori, che si annunciano nelle aule del Parlamento. Ciò è tanto più vero se si considera che anche nazioni federali di antico lignaggio – gli Stati Uniti in primo luogo – si servono di tali strumenti di regolazione finanziaria intergovernativa pur in un contesto di autonomie decisionali molto spinte nei livelli decentrati di governo. Al di là di tali proposte, tuttavia, la lezione del mancato decollo del decreto legislativo 56/2000 non sembra vada solo ricercata nelle “rigidità” – comunque difficilmente prevedibili al momento della scrittura del decreto – dei meccanismi di finanziamento e/o di perequazione previsti dal provvedimento. Quello che sembra aver reso di difficile implementazione il “56”pare essere un problema più strutturale – e assai preoccupante in vista di una attuazione del combinato disposto degli artt. 117-119 del nuovo Titolo V – di ripartizione del “costo” del finanziamento di spese non facilmente disciplinabili in un contesto di profonde differenze territoriali sul piano della capacità fiscale per abitante. Le aree del territorio nazionale – non solo quelle del Sud, come è noto – chiamate, seppure in modo molto graduale, a lasciare le rassicuranti certezze dei trend di spesa finanziati con la fiscalità generale esitano nel condividere scenari più incerti e potenzialmente più severi in termini di disponibilità di risorse. Si tratta di preoccupazioni anche legittime – allorquando la controfaccia della maggiore autonomia tributaria potrebbe rivelarsi essere un doloroso ridimensionamento dei servizi forniti ai cittadini in campi molto delicati dell’universo dei diritti, quali la sanità, l’istruzione, l’assistenza sociale. D’altro canto, la strada indicata dalla nuova Costituzione (e dalle ulteriori modifiche preconizzate dall’A.S. 2544) è quella di un grado di autonomia e di responsabilizzazione delle singole Regioni e Enti Locali senza il quale l’espressione “federalismo fiscale” – associata ai cambiamenti in atto - suonerebbe come meno appropriata. L’esperienza fatta con la mancata – e contrastata – applicazione del decreto - 18 - Il trasferimento del personale nel decentramento amministrativo … legislativo 56/2000 offre all’attenzione del legislatore un insegnamento su cui condurre una riflessione meditata in vista dei passi da compiere per l’attuazione del nuovo Titolo V e la sua eventuale ulteriore riforma: quando si interviene nel campo dei servizi e prestazioni di carattere essenziale, per i quali è richiesta la rispondenza a criteri di adeguatezza comuni a tutte le Regioni, le ragioni dell’autonomia – e quindi della differenziazione – devono trovare una accettabile compensazione con quelle della garanzia dei diritti. Si è visto che, in tali casi, meccanismi di perequazione fondati anche solo parzialmente sul riequilibrio delle capacità fiscali rischiano non tanto di indurre maggiori disuguaglianze o di rivelarsi incapaci di stimolare maggiore efficienza, quanto piuttosto di bloccare di fatto la sperimentazione concreta delle forme di federalismo fiscale prefigurate. - 19 - 2 La riforma dei servizi pubblici per l’impiego 2.1 PREMESSA Nel corso degli anni ’90 si è intensificato il dibattito sulla presenza e sul ruolo assegnato alle agenzie di intermediazione del mercato del lavoro. Al riguardo vi è opinione condivisa sulla funzione rilevante che può essere svolta da agenzie, pubbliche e private, per favorire lo scambio di informazioni utili ad agevolare l’incontro tra domanda ed offerta di lavoro, in quanto l’asimmetria informativa relativa alle caratteristiche della mano d’opera disposta a lavorare e alla disponibilità di posti di lavoro genera una inefficiente allocazione di risorse e contribuisce a mantenere elevato il livello della disoccupazione. Inoltre, in prevalenza, i sistemi nazionali sono nati con una forte presenza di agenzie pubbliche dislocate su tutto il territorio al fine di assicurare a tutti i potenziali utenti (anche i più deboli e svantaggiati) l’accesso ai servizi; tale scelta è determinata dal fatto che le agenzie private sono, di solito, orientate a coprire segmenti di mercato più redditizi, legati alla intermediazione di fasce di lavoratori a più elevata qualificazione e localizzati in aree metropolitane. La ricerca di una maggiore efficienza dell’intervento pubblico e la consapevolezza che le politiche a livello locale favoriscono le azioni più incisive per ridurre la disoccupazione hanno avviato linee di riforma del settore volte a permettere l’ingresso dei privati, o a potenziarne l’intervento, e a decentrare l’offerta e l’organizzazione dei servizi pubblici. Attraverso la presenza di agenzie private si vuole sia creare elementi di concorrenzialità e di tensione verso l’efficienza, sia coprire nicchie di mercato da gestire con personale ad alta specializzazione (non praticabili per il sistema pubblico, che tende alla gratuità del servizio); attraverso il decentramento amministrativo e organizzativo è resa possibile una maggiore aderenza all’esigenze dell’utenza, con l’attivazioni di servizi individualizzati ed innovativi e la progressiva riduzione dei carichi burocratici. L’ISFOL è incaricato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali di realizzare il monitoraggio sul funzionamento dei servizi pubblici per l’impiego. Molte informazioni qui riportate fanno riferimento alle pubblicazioni relative a tale attività, cui si rimanda per eventuali approfondimenti. - 21 - ISAE Rapporto annuale sull’attuazione del federalismo Gli organismi internazionali come l’OIL1 e l’OECD2 hanno indicato nella riforma dei servizi pubblici per l’impiego (SPI) uno dei passaggi decisivi per le riforme del mercato del lavoro e per il successo delle politiche per l’occupabilità. Analogo e progressivo interesse manifesta la Comunità Europea che assegna un ruolo fondamentale agli SPI nell’ambito della strategia europea per l’occupazione e per le politiche locali per l’occupazione. Nel dicembre 1997, viene adotatto da parte del Consiglio della UE la Risoluzione sugli “Orientamenti in materia di occupazione per il 1998”, i cui contenuti sono confermati nelle successive Guidelines per il 1999, base per la futura programmazione del Fondo Sociale Europeo per il periodo 2000-2006 3. Tale impostazione trova poi riscontro nel primo dei quattro pilastri in cui si articola la strategia comunitaria: il miglioramento dell’occupabilità; in tale ambito, un ruolo innovativo è affidato agli SPI, come fondamentali istituzioni dei mercati del lavoro nazionali e strumenti per dare attuazione alle politiche preventive della strategia occupazionale comunitaria. Inoltre, come contenuto nella Comunicazione “ Modernizzare i servizi pubblici per l’impiego per sostenere la strategia europea per l’occupazione”4, accanto alla specificazione delle caratteristiche distintive dei servizi (informazione, intermediazione e capacità di intervenire nell’attuazione delle strategie del mercato del lavoro), si sostiene la necessità di determinare “il livello appropriato di delega”, attribuendo agli enti territoriali il ruolo di partner validi nella programmazione dell’occupazione a livello regionale e locale. 2.2 LA RIFORMA DEL 1997: FUNZIONI E COMPITI DEI LIVELLI DI GOVERNO In Italia, la riforma degli SPI è disciplinata dal D.Lgs 469/1997, che ricomprende in un unico provvedimento legislativo le due grandi direttrici di riforma che hanno caratterizzato gli altri paesi, quali il superamento del monopolio pubblico del collocamento e il decentramento a livello locale della gestione dei servizi. Sul primo aspetto, nel periodo precedente alla emanazione del decreto legislativo vi è stata una prima parziale anticipazione della riforma con l’introduzione in Italia del lavoro interinale ad opera della 1 OIL (1994). 2 OECD (1999). 3 E’ questo uno dei passaggi per ai coordinamento delle politiche dell’occupazione dei Paesi membri in conformità a linee guida comuni e concordate (c.d. Processo di Lussemburgo). Gli orientamenti sono inseriti in Piani d’Azione Nazionali (National Action Plans, NAP), sotto forma di obiettivi da perseguire in un arco pluriennale da ciascuna nazione. 4 Commissione delle comunità europee (1998). - 22 - La riforma dei servizi pubblici per l’impiego legge n. 196/1997 (c.d. legge Treu), cui è seguita, nel dicembre dello stesso anno, la sentenza della Corte di giustizia europea che ha affermato l'illegittimità del monopolio pubblico italiano del collocamento, per sfruttamento abusivo di posizione dominante. La sentenza della Corte europea si è inserita nel più vasto disegno che si stava delineando di ridefinizione e di riallocazione sul territorio di funzioni e compiti dell’intervento pubblico, insieme alle esigenze di innovazione e di semplificazione amministrativa. Ma essendo la materia del lavoro non inclusa tra quelle individuate di competenza regionale dall’art. 117 della Costituzione, è attraverso la legge n. 59/1997 (c.d. Legge Bassanini) che vengono fissati i contenuti prescrittivi da inserire nei successivi decreti legislativi delegati relativi al trasferimento delle funzioni amministrative alle Regioni e enti locali in materia di collocamento ed avviamento al lavoro (procedure e strumenti di raccordo tra i diversi livelli di governo, poteri sostituitivi, presenza ed intervento di rappresentanti statali, ecc.). A seguito della delega, il Governo ha provveduto al ”conferimento alle Regioni e agli Enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro” con il Decreto Legislativo n. 469 del dicembre 1997, con cui viene tratteggiato un sistema organizzativo che contiene caratteristiche distintive nei confronti delle altre esperienze europee in cui esiste un modello di gestione a più forte caratterizzazione unitaria. Alla Regione è demandato il compito di provvedere all’organizzazione di “Sistemi regionali per l’impiego”, ed insieme agli altri Enti locali (in primo luogo alle Provincia), di funzioni e compiti relativi al collocamento e alle politiche attive del lavoro, mentre allo Stato viene riservato un ruolo generale di indirizzo, promozione e coordinamento. Con il Decreto vengono definiti: il conferimento di funzioni amministrative e la ripartizione delle stesse tra Stato ed Enti locali; la fissazione dei criteri che le Regioni devono seguire nell’emanazione delle leggi di organizzazione dei poteri loro conferiti; la liberalizzazione della mediazione tra domanda ed offerta di lavoro ed la creazione del Sistema Informativo Lavoro (SIL). 2.2.1 Il ruolo dello Stato Allo Stato è riservato il “ruolo generale di indirizzo, promozione e coordinamento”, oltre al “coordinamento dei rapporti con la UE”, mentre due sono le funzioni innovative affidate all’amministrazione centrale: l’organizzazione e conduzione del SIL e l’ autorizzazione e controllo successivo dei soggetti privati che svolgono “attività di mediazione tra domanda ed offerta di lavoro”. Con tali competenze residue rimaste in capo all’amministrazione centrale - il Ministero del Lavoro -, mentre l’attività ispettiva e le controversie individuali di lavoro sono demandate alle strutture periferiche - 23 - ISAE Rapporto annuale sull’attuazione del federalismo ministeriali, il legislatore definisce una conseguente riallocazione del personale sul territorio attraverso un trasferimento quantificato nel 70% del personale da assegnare alle Regioni5. Nell’esercizio da parte dello Stato del ruolo di indirizzo, promozione e coordinamento assume rilevanza la funzione assegnata alla riformata Conferenza Stato-Regione, sulla quale è intervenuto il D.Lgs. 281/1997, per cui “le intese si perfezionano con l'espressione dell'assenso del Governo e dei presidenti delle Regioni e delle province autonome”. Relativamente alla materia generale della qualità dei servizi pubblici si impone, quindi, una procedura che comporta la preventiva acquisizione dell’intesa presso la Conferenza Stato-Regione. Infatti, il D.Lgs. 286/1999 pare prospettare questo esclusivo iter per la “definizione, adozione e pubblicizzazione degli standard di qualità”, quando si tratti di servizi “erogati direttamente o indirettamente dalle Regioni e dagli Enti locali”, senza lasciare spazio in materia ad interventi del solo Governo. Infatti, in data 16 dicembre 1999, presso la c.d. Conferenza Unificata - “Stato-città ed autonomie locali” insieme a “Stato-Regioni” - è stato raggiunto l’Accordo in materia di standard minimi di funzionamento dei servizi per l’impiego, tra Ministero del Lavoro, le Regioni e le Province autonome, le Province, i Comuni e Comunità montane. Analogamente, il 26 ottobre 2000 sono state concordate le linee guida per la definizione di azioni per avviare i servizi per l’impiego (Masterplan); tali linee sono state alla base della formulazione di specifici contenuti all’interno dei programmi operativi regionali (POR) e del Ministero del lavoro (PON assistenza tecnica) per la programmazione 2000-2006 del Fondo Sociale Europeo per l’Obiettivo 3 e l’Obiettivo 1 . 2.2.2 Il ruolo degli enti territoriali (regioni e province) nella programmazione e gestione dei servizi pubblici per l’impiego Il legislatore fornisce alcuni elementi di contesto per la realizzazione dei Centri per l’impiego, lasciando ad ogni singola Regione il compito di disciplinarne il funzionamento e i relativi ambiti operativi, con un ampio margine di discrezionalità quanto all’adozione di diverse soluzioni organizzative. Il D.Lgs 469/1997, introducendo alcuni contenuti per le leggi regionali di attuazione, di fatto imposta anche un modello funzionale nella strutturazione dei nuovi servizi: − le funzioni che riguardano il collocamento e la preselezione spettano alle Province, che le esercitano attraverso i “centri per l’impiego”, che rispondono a un bacino di utenza non inferiore a centomila abitanti; 5 Il DPCM dell’ottobre 1998 ha stabilito che 6.176 unità (personale rilevato al giugno 1997) vanno ripartite tra le Regioni, mentre 2.642 rimangono nei ruoli del Ministero - 24 - La riforma dei servizi pubblici per l’impiego − le leggi regionali possono delegare a livello provinciale ulteriori servizi connessi con le politiche attive; − vengono previsti tre organismi cui affidare rispettivamente il momento politico, concertativo e tecnico, fissandone, nel contempo, la composizione6. La Regione è demandata a svolgere funzioni di programmazione, controllo e valutazione (oltre che di raccordo con gli organismi sovranazionali), avvalendosi di una serie di strumenti e di appositi organi, quali: − la Commissione regionale di concertazione, quale sede di progettazione, proposta e valutazione in tema di Servizi all’impiego, politiche formative e del lavoro di competenza regionale, − il Comitato istituzionale regionale, organo di consultazione da parte della giunta regionale sull’attivazione di interventi di promozione dell’occupazione, − l’Agenzia regionale del lavoro (Arl), in qualità di ente strumentale della regione con funzioni di assistenza tecnica e monitoraggio, per l’esercizio di compiti di progettazione e supporto tecnico. Il percorso di attuazione della riforma nei diversi contesti regionali ha seguito opzioni programmatiche e soluzioni organizzative originali, sia volte a capitalizzare esperienze consolidate sul fronte delle politiche attive per il lavoro, sia a realizzare servizi più vicini e fruibili all’utenza, con l’esigenza di finalizzare l’offerta ed adeguarla alle caratteristiche dei mercati del lavoro locali. Le singole leggi regionali possono intervenire per specificare, ed in parte modificare, l’assetto istituzionale disegnato con il decreto legislativo 469, optando per soluzioni organizzative e funzionali che possono riferirsi a : − caratteristiche delle deleghe agli Enti locali, − deroghe per la localizzazione dei Centri per l’impiego e per le competenze provinciali e della commissione di concertazione provinciale, − decisioni su personale e risorse. Pur con modelli territorialmente non omogenei, le Province, attraverso la delega regionale, sono deputate a svolgere le funzioni ed i compiti relativi alla preselezione e all’incontro tra domanda ed offerta di lavoro; al tempo stesso, sia con le prime leggi regionali, sia con successivi provvedimenti regionali e nuove leggi nazionali, vengono attribuite alle province la gestione e l’erogazione dei servizi in materia di politica attiva del lavoro, quali la programmazione ed il coordinamento di iniziative volte ad incrementare e ad incentivare l’occupazione; il reimpiego dei lavoratori posti in mobilità, l’inserimento 6 In merito alle rigidità organizzative e alle modalità di esercizio delle funzione trasferite vi è una sentenza della Corte Costituzionale (n. 74 del 2001) che amplia i margini di autonomia per le Regioni in merito alla composizione ed organizzazione della commissioni e dell’Ente strumentale. - 25 - ISAE Rapporto annuale sull’attuazione del federalismo lavorativo di categorie svantaggiate; l’indirizzo e la verifica dei Tirocini formativi e di orientamento e dei Lavori socialmente utili7. Con l’organizzazione dei Centri per l’impiego le Province erogano servizi di: − informazione, orientamento, consulenza agli utenti, − azioni finalizzate all’inserimento lavorativo e di agevolazioni e incentivi all’assunzione, con particolare riferimento alle fasce deboli, − promozione e supporto delle attività di formazione professionale, − analisi delle dinamiche del mercato del lavoro. I Centri per l’impiego provinciali diventano, quindi, il braccio operativo sul territorio per la realizzazione dell’integrazione tra Servizi all’impiego, politiche attive e azioni formative a livello locale. La riforma dei Servizi per l’impiego introduce la possibilità per i soggetti privati di svolgere opera di mediazione per favorire l’incontro tra domanda ed offerta di lavoro, attività che si integra con le funzioni attribuite alle Amministrazioni pubbliche e rende più efficace il raccordo con il territorio con la possibilità di erogare servizi specializzati o rivolti a particolari utenze. Si può quindi affermare che, con la riforma istituzionale, l’intervento pubblico di regolazione dei processi che avvengono sul mercato del lavoro è stato innovato nelle due direttrici che caratterizzano i sistemi nei paesi più avanzati: la fine del monopolio del sistema di collocamento e il progressivo spostamento verso un approccio sempre più decentrato delle politiche dl lavoro. 2.3 IL TRASFERIMENTO DI PERSONALE E RISORSE A distanza di due anni dalla emanazione del Decreto Legislativo n. 469 del dicembre 1997, il 10 dicembre 1999 entrano in vigore i DPCM8 con cui “le risorse umane, strumentali ed informatiche passano a Regioni ed Enti locali e dalla stessa data vengono soppressi gli uffici e le strutture periferiche del Ministero del lavoro che svolgono servizi per l’impiego”. Mentre il personale, nominativamente individuato, viene trasferito alla Regione e alle singole Province, un percorso più articolato (da concludersi entro 90 giorni) è previsto per le risorse strumentali, informatiche e finanziarie, per le quali si rendono necessari ulteriori atti amministrativi, fino a DPCM aggiuntivi per la quantificazione finanziaria. 7 ISFOL (2000). 8 Emanati il 5 agosto e pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale il 25 Novembre 1999. - 26 - La riforma dei servizi pubblici per l’impiego Il personale complessivamente trasferito ammonta a 5.691 unità, al netto di 373 unità di personale cessato tra il giugno 1997 (data della rilevazione) e la data di effettiva emanazione dei provvedimenti. Un approfondimento su alcuni indicatori relativi alla stima su probabili carichi di lavoro gravanti sugli operatori, unitamente ad informazioni sulle caratteristiche del personale oggetto del trasferimento, permettono di avanzare alcune considerazioni circa la possibilità di rispondere - al momento dell’avvio della riforma - alle sfide dei nuovi sistemi regionali per l’impiego. Sfide che derivano dalla consuetudine di aver operato in posizione di monopolio, con le tradizionali funzioni del collocamento, mentre d’ora in poi il personale si troverà ad agire in un ambiente che si appresta a diventare competitivo con il privato, organizzando servizi innovativi che coinvolgono individui e imprese attraverso attività di informazione, orientamento, consulenza ed assistenza personalizzata. Nelle tabelle seguenti si riportano informazioni di fonte ISFOL9 relative al 1997, periodo in cui si è definito il contingente del personale da trasferire. Tab.1 PERSONALE TRASFERITO E INDICATORI SU POTENZIALI CARICHI DI LAVORO PER IL PERSONALE TRASFERITO DAL MINISTERO DEL LAVORO; APRILE 1997 Regione Piemonte Personale trasferito Occupati per addetto Persone in cerca di lavoro per addetto Forse di lavoro per addetto 398 4249 402 4651 Lombardia 501 7347 489 7836 Veneto 364 5091 266 5357 Liguria 160 3606 425 4031 Emilia Romagna 414 4099 297 4396 Toscana 343 3927 373 4300 Marche 156 3609 282 3891 Umbria 106 2877 264 3142 Lazio 552 3288 514 3803 Abruzzo 237 1878 190 2068 Molise 117 915 197 1111 Campania 892 1691 609 2299 Basilicata 198 848 227 1076 Puglia 714 1588 367 1955 Calabria 539 955 323 1278 TOTALE 5691 3059 399 3457 Fonte: elaborazione ISFOL su dati Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale. 9 ISFOL (2000), pagg. 64 e seguenti. - 27 - ISAE Rapporto annuale sull’attuazione del federalismo Nella Tab. 1 sono riportati gli indicatori relativi a probabili carichi di lavoro gravanti sugli operatori del nuovo Sistema regionale per l’impiego. In particolare, si può osservare come l’Abruzzo ed il Molise, con un carico di circa 190 disoccupati per addetto, risultino teoricamente le regioni con una quantità di personale più elevata per offrire servizi alle persone in cerca di lavoro; al contrario Campania, Lazio e Lombardia presentano un valore prossimo o superiore a 500 disoccupati per addetto, con un picco di 609 per la prima, con una prevedibile maggiore difficoltà a soddisfare le necessità dei potenziali utenti disoccupati. Inoltre, se si passa a considerare l’esigenza di organizzare servizi innovativi, destinati, con un approccio preventivo come indicato dalla stessa Commissione europea, anche alle persone che già sono inseriti in attività lavorativa, quali servizi di consulenza orientativa, bilanci di competenze, ecc., cambiano i fabbisogni espressi al riguardo dalle diverse regioni. E’ ancora la Lombardia, con un operatore ogni 7.800 persone attive, a segnalare le “carenze” maggiori, cui seguono via via le regioni con minore presenza di disoccupati; non poteva essere diversamente, in quanto la struttura degli uffici di collocamento è sin qui organizzata per far fronte ad una domanda espressa tradizionalmente dalla gestione delle liste di disoccupazione. Oltre alla dimensione quantitativa, la struttura per livelli di inquadramento del personale trasferito denota il rischio di una inadeguatezza professionale in relazione alle nuove competenze richieste per l’organizzazione dei nuovi servizi per l’impiego. Tab. 2 STRUTTURA PER LIVELLI ED ETÀ Livelli N. Dirigenti % 4 0,07 IX 129 2,35 VIII 18 0,33 VII 606 11,05 VI 1770 32,27 V 2320 42,30 IV 539 9,83 III 99 1,80 5485 100,00 N. % Totale (*) Età < 45 anni 3185 55,97 => 45 anni 2506 44,03 45-54 1721 30,24 785 13,79 5691 100,00 55 e oltre Totale (*) Valore riferito al solo personale del Ministero del Lavoro, 206 sono provenienti dal Ministero dei Beni Culturali. - 28 - La riforma dei servizi pubblici per l’impiego Solo 4 sono i dirigenti oggetto del trasferimento (Campania, Piemonte, Puglia e Calabria), ed anche il personale di livello immediatamente inferiore ammonta solo al 2,3% del personale totale, mentre nella V qualifica si addensa il 42% del personale trasferito. Inoltre, il 44% del totale ha una età superiore ai 45 anni, con una prevedibile permanenza al lavoro - in media - di ancora 7/8 anni; ciò rende più complesse e mene produttive le necessarie iniziative di formazione rivolte ad innovare le competenze e le professionalità del personale. Tuttavia, il tasso di pensionamento (già 373 dipendenti non erano più nei ruoli al momento dell’effettivo avvio del trasferimento) dovrebbe aver portato - oggi - alla cessazione di ¼ del personale trasferito, permettendo una immissione di risorse umane con professionalità più adeguata alla nuova offerta di servizi. 2.4 I SISTEMI REGIONALI PER L’IMPIEGO Come è stato detto, un fattore caratteristico del sistema italiano dei Servizi per l’impiego resta la multiformità dei percorsi di attuazione della riforma nei diversi contesti regionali, Alle comuni disposizioni, come da D.Lgs 469/199710, le Regioni hanno adottato opzioni differenziate nell’attribuzione alle Province di funzioni e compiti relativi alle politiche attive. Così, mentre in Basilicata, Emilia Romagna, Liguria, Marche, Molise, Puglia, Toscana ed Umbria si è delegata appieno la gestione delle politiche attive, in ottemperanza al principio dell’integrazione dei servizi, le altre Regioni hanno optato per soluzioni di diverso tenore. Tuttavia, per i Centri per l’impiego, le soluzioni adottate sono assai diversificate, in quanto la maggioranza delle Regioni ha mancato di specificare i concreti strumenti per l’integrazione di quest’ultima con le politiche del lavoro. Ad esempio: i Centri vengono, in genere, chiamati solo a fornire informazioni sulle opportunità formative; differenze si riscontrano per la tenuta delle banche dati, con i relativi compiti connessi con l’alimentazione del Sistema Informativo Lavoro; ecc. Differenze emergono per i destinatari delle attività delle Agenzie; all’utenza istituzionale costituita da Regioni e Province, in alcune situazioni sono considerati anche i Comuni, i Centri per l'impiego, gli organi interistituzionali e di concertazione . Infine, così come previsto dal Decreto, vengono regolate le attività ulteriori - non sempre definite da svolgere a titolo oneroso, ora rivolte ai soli privati, ora anche a favore di quelli pubblici. 10 Riguardanti la ripartizione delle funzioni e dei compiti tra Regione e Province, l’istituzione dei nuovi organismi regionali (Commissione tripartita, Comitato istituzionale) e dell’Ente strumentale regionale (Agenzia), la regolazione il “Sistema regionale dei servizi per l’impiego”, articolato nei Centri per l’impiego provinciali. - 29 - ISAE Rapporto annuale sull’attuazione del federalismo A riguardo degli “strumenti di raccordo” tra Province e gli altri Enti locali, attraverso intese e convenzioni, i Comuni vengono chiamati ad integrare le funzioni ed i compiti dei Centri per l’Impiego organizzando una molteplicità di servizi, che assumono - ovviamente - diverse articolazioni, quali: l’istituzione di “punti informativi in autoconsultazione”, “sportelli polifunzionali di prima informazione”, “uffici per l'assistenza al cittadino”, “articolazioni decentrate” ecc. Al fine di dare efficacia alla Regione nello svolgimento delle funzioni di programmazione, controllo e valutazione, nella quasi totalità delle regioni è prevista l’elaborazione, in genere su proposta dell’Ente tecnico, di standard qualitativi, e talvolta anche quantitativi, cui sono chiamati ad adeguarsi le Province, ovvero direttamente i Centri per l’impiego, nell’esercizio dei compiti loro affidati. Complessivamente, la programmazione degli interventi - cui le Province, ovvero i Centri per l’Impiego, vengono spesso espressamente chiamati ad adeguarsi - gli standard in materia di erogazione dei servizi, la vigilanza delle “Agenzie”, i poteri sostitutivi ed, infine, gli atti di indirizzo e coordinamento, costituiscono tutti efficaci strumenti, idonei a configurare ciascuna amministrazione regionale quale nuovo protagonista nella gestione dei mercati del lavoro locali. Seppure ciò costituisce un passo in avanti rispetto alla inefficace direzione centralizzata sin qui sperimentata, va comunque ribadita l’originalità della “esperienza” italiana che vede la presenza di “Sistemi”, uniformi - come detto - solo dal punto di vista della previsione della necessaria presenza di talune istituzioni, ma non sotto il profilo funzionale. Il rischio di assecondare le segmentazioni riscontrabili nell’ambito del mercato lavoro nazionale è alto, ed è reso ancor più verosimile dalla, più volte sottolineata, mancata previsione di un’adeguata strumentazione per la riconduzione ad unità dei microsistemi regionali, a supporto del potere centrale. (ISFOL (2000), pag. 91) 2.5 NUOVI COMPITI E FUNZIONI A partire dalla emanazione del D.Lgs 469/19997, numerosi sono gli interventi legislativi che hanno introdotto nuovi elementi di modernizzazione del sistema dei SPI, sia innovando servizi preesistenti, sia creandone dei nuovi, sia aumentandone - in prospettiva - la competitività con gli operatori privati. La legge n. 68/1999 (che detta le nuove norme per il diritto al lavoro delle persone disabili nel quadro del decentramento amministrativo), che ha riformato la vecchia legge 482/68, istitutiva del cosiddetto “collocamento obbligatorio”, ha introdotto il concetto di “collocamento mirato”, che prevede, attraverso l’azione svolta dai servizi per l’inserimento lavorativo, il reale incontro tra capacità lavorative del disabile e le esigenze e necessità delle imprese. - 30 - La riforma dei servizi pubblici per l’impiego Per la concreta attuazione dell’attività di collocamento mirato la legge individua specifici servizi e strumenti. Le Province hanno il compito di istituire organismi paritetici con il compito di fornire le linee guida a livello locale per il funzionamento del collocamento mirato nell’ambito dei Centri per l’impiego. La legge prevede inoltre l’istituzione di specifici servizi per l’inserimento lavorativo dei disabili presso i Centri per l’impiego, che devono potersi avvalere di operatori professionali specializzati nel settore dell’inserimento lavorativo dei disabili. “Operatori della mediazione” che svolgono l’attività prevista dalla legge in raccordo tra la persona disabile (e la sua famiglia) e l’azienda e tutti gli altri servizi territoriali che fino a quel momento hanno seguito il disabile e i suoi familiari nel sostegno alla reale integrazione sociale e lavorativa. Il D.Lgs. 181/2000, oltre a ridefinire lo stato di disoccupazione, fissa una serie di azioni che i servizi per l'impiego sono chiamati a compiere nei confronti di specifiche categorie di disoccupati (adolescenti, giovani, donne in cerca di reinserimento lavorativo, disoccupati di lunga durata), come i colloqui di orientamento e proposte di adesione ad iniziative formative o di inserimento professionale. A questo ha fatto seguito il D.Lgs. 297/2002, “Disposizioni modificative e correttive del decreto legislativo 21aprile 2000, n. 181, recante norme per agevolare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, in attuazione dell’art. 45, comma 1, lettera a) della legge 17 maggio 1999, n.144” volto a rivedere la disciplina del collocamento, completando così un’operazione di semplificazione del collocamento ordinario dei lavoratori iniziata con il Dlgs 181/2000, ma finora rimasta incompleta. Ha introdotto, inoltre, ulteriori cambiamenti (ad esempio, l’abrogazione delle vecchie liste di collocamento e del libretto di lavoro, la previsione di ulteriori condizioni relative al mantenimento dello stato di disoccupazione), da inquadrarsi nel più complessivo riassetto della legislazione sul mercato del lavoro intrapresa dal legislatore. Con questo decreto, che costituisce la base della legge n. 30/2003 ( c.d. riforma Biagi), si completa una prima fase della strutturazione del sistema dei servizi iniziata con il decreto 469/1997, in quanto introduce, e rafforza, alcuni elementi già esistenti rispetto soprattutto agli obblighi dei servizi e delle imprese, contemporaneamente aprendo maggiori prospettive alla integrazione del sistema pubblico con quello privato. introducendo le agenzie per il lavoro, secondo il modello delle agenzie private di personal service presenti in Germania. La novità più importante che riguarda le agenzie per il lavoro è l’abolizione dell’oggetto sociale esclusivo: alle agenzie autorizzate, sarà consentito di svolgere contemporaneamente l’attività di fornitura di manodopera e l’attività di collocamento. Con il successivo D.Lgs. 276/2003, pertanto, si realizza un sistema misto, nel quale si possono così riassumere le tre principali funzioni del nuovo collocamento: intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione del personale. - 31 - ISAE Rapporto annuale sull’attuazione del federalismo Ai servizi pubblici per l'impiego si aggiungeranno le agenzie per il lavoro, per lo svolgimento di funzioni di collocamento, comprensiva di intermediazione, ricerca, selezione e di supporto alla ricollocazione. Tale titolo è concesso a soggetti privati attraverso un doppio regime: a) autorizzazione, affidata allo Stato in via generale, quale strumento di abilitazione ad operare nel mercato del lavoro; b) accreditamento, affidato alle Regioni e specifico per ciascun territorio regionale, quale strumento di idoneità ad erogare servizi per il lavoro negli ambiti regionali di riferimento e all’esercizio reale delle funzioni, anche mediante accesso alle risorse pubbliche. La disciplina del lavoro interinale viene assorbita dalle nuove regole sul contratto di somministrazione a termine e viene abrogata la legge che prevede il divieto di intermediazione e di interposizione nelle prestazioni di lavoro. Inoltre, l’attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro potrà essere svolta anche da altri soggetti, quali le università pubbliche e private, comuni, camere di commercio e istituti di scuola secondaria di secondo grado, statali e paritari, dall’ordine nazionale dei Consulenti del lavoro. Tutte queste attività, dovranno essere effettuate nell’ambito di un sistema coordinato, attraverso il collegamento con la Borsa continua nazionale del lavoro, quale strumento telematico di rinnovamento del collocamento per garantire un mercato del lavoro aperto, trasparente, concorrenziale ed efficiente. La Borsa del lavoro richiama il Sistema informativo lavoro (Sil), già previsto col D.Lgs 469/1999 quale insieme di risorse informatiche (hardware, software, reti , servizi) che riguardano le strutture preposte a gestire le politiche del lavoro e dei servizi per l’impiego, costituendo un unico dominio informatico articolato in un sistema centrale e in più sistemi regionali. Infine, la legislazione sull’obbligo formativo, legge 144/1999, prevede la costituzione di un’anagrafe regionale, all’interno della quale devono confluire, relativamente ai giovani in età 15-17 anni, tutte le informazioni rilevanti (dati anagrafici, curricula, ecc.) per garantire l’effettivo conseguimento dell’obbligo. Inoltre, oltre all’organizzazione di un puntuale sistema di comunicazione delle informazioni, anche per realizzare tempestive notifiche di eventuali cambiamenti o interruzioni del percorso del giovane, vengono attivate azioni di accompagnamento e tutoraggio per quanti abbandonino, o ne abbiano l’intenzione, il percorso scolastico o formativo. L’avvio di tale servizio presuppone una stretta cooperazione fra i Spi e le istituzioni di formazione (o le scuole), al fine di predisporre tenuta delle informazioni, azioni di contatto, colloqui informativi, orientamento, avviamento verso nuove attività formative, avvio verso l’apprendistato, ecc. Appare, quindi, in tutta evidenza che i servizi pubblici per l’impiego dovranno ormai imparare ad operare in un contesto competitivo, con la compresenza di operatori pubblici e privati. Tutti gli interventi normativi successivi al decreto di avvio della riforma, l’attuazione del decentramento ed il recepimento di nuovi indirizzi ed istituti da parte di Regioni e Province, stanno dando vita ad una rete di - 32 - La riforma dei servizi pubblici per l’impiego servizi sul territorio con l’obiettivo di integrare le funzioni tradizionali di collocamento con nuove politiche di servizio agli individui ed alle imprese, articolandone l’attività su servizi di informazione, orientamento professionale e formativo, assistenza personalizzata, ecc., oltre che all’incontro tra domanda e offerta di lavoro. 2.6 IL RUOLO DEL FONDO SOCIALE EUROPEO Un ruolo di primo piano nel processo di innovazione dei SPI è svolto dal Fondo Sociale Europeo, inteso quale strumento programmatorio e finanziario essenziale a supporto della Strategia europea per l’occupazione, come confermato dai nuovi Orientamenti per l’occupazione, approvati dal Consiglio dell’Unione il 22 luglio 2003. Il FSE è diventato la fonte principale per il finanziamento di azioni per la promozione delle attività dei servizi pubblici per l’impiego sia a livello nazionale, sia a livello regionale e locale, destinando per il periodo di programmazione 2000-2006 un ammontare di risorse pari a circa 453,3 milioni di Euro per l’Ob.3, e 309,8 milioni di Euro per l’Ob.1. Di questi, oltre 315 milioni di Euro sono messi a disposizione per il triennio 2000/2002. Inoltre, con fondi nazionali pari a 103,3 milioni di Euro per il biennio 2001-2002 assegnati direttamente alle Province, stati stati finanziati i SPI, soprattutto per quanto riguarda gli standard minimi di funzionamento. Tali ingenti risorse sono gestite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali attraverso il Piano Operativo Nazionale (PON) “Azioni di sistema” (che, insieme ad altre iniziative, finanzia l’ISFOL per la realizzazione delle attività di monitoraggio dei servizi pubblici per l’impiego), e da Regioni e Province con i Piani Operativi Regionali (POR). Le risorse sono state rivolte a finanziare attività connesse al processo di riforma, che vanno dal procurare risorse strumentali e professionali per implementare i nuovi servizi, alla formazione11 finalizzata all’acquisizione di competenze specialistiche; dalla necessità di intercettare in maniera adeguata fasce d'utenza specifiche (immigrati, donne, disabili), al fabbisogno di strumenti e piani di comunicazione per pubblicizzare, presso persone e imprese, i nuovi servizi pubblici. 11 I nuovi servizi per l’impiego sono stati accompagnati fin dalla fase di approvazione e avvio della riforma (1997) da interventi di formazione e consulenza mirati a sostenere il processo di riforma stesso, attraverso azioni di sensibilizzazione, rimotivazione e riqualificazione delle risorse umane preposte all’erogazione dei nuovi servizi. Il primo e più massiccio intervento è costituito dal Programma “Caravelle” Nord e Sud, che ha rappresentato una vera e propria azione di alfabetizzazione sui temi della riforma, attraverso soprattutto un’informazione puntuale sulla nuova normativa e le nuove funzioni di Agenzie e Centri per l’impiego. - 33 - ISAE Rapporto annuale sull’attuazione del federalismo Inoltre, per la prima volta, il FSE viene utilizzato per l'acquisto di arredi e strumenti relativi alle sedi dei Centri per l’impiego, per la fornitura di prodotti informatici e per l'acquisizione di risorse umane aggiuntive. Infine, occorre ancora menzionare la pluralità di soggetti che hanno beneficiato della misura: si va dagli operatori dei Centri, a quelli degli Uffici regionali, provinciali e degli Enti strumentali; dalle parti sociali, agli operatori delle agenzie di collocamento private. 12 2.7 LO STATO DI ATTUAZIONE ORGANIZZATIVO E LE RISORSE UMANE Le necessità di far fronte alla erogazione di servizi innovativi e specializzati (orientamento, preselezione, bilancio delle competenze, ecc.) e il conseguente bisogno di professionalità hanno richiesto sia l’adozione di iniziative di aggiornamento e formazione del personale in servizio, sia il ricorso a nuove figure professionali quali consulenti e specialisti, in particolare psicologi del lavoro, orientatori, formatori, cui affidare l’erogazione di attività di orientamento, preselezione e l’attivazione di servizi di consulenza. Nell’arco di quattro anni, nell’organizzazione dei nuovi Servizi per l’impiego, ed in particolare nei Centri per l’impiego provinciali, si assiste ad una progressiva integrazione degli organigrammi del personale proveniente dal Ministero del Lavoro con altro personale, sia dipendente, sia con altri contratti di lavoro, figure dotate di competenze e capacità specifiche richieste dall’erogazione delle nuove tipologie di servizi. Tab. 3 PERSONALE DEI CENTRI PER L’IMPIEGO (anno 2002) Totale personale Personale ex- Ministero Personale dipendente v.a % v.a % v.a % Nord-Ovest 1055 10,9 729 69,1 895 84,8 Nord-Est 1419 14,6 744 52,4 1077 75,9 Centro 1445 14,9 949 65,7 1175 81,3 Centro-Nord 3919 40,4 2422 61,8 3147 80,3 Sud 5792 59,6 2264 39,1 3152 54,4 Totale 9711 100,0 4686 48,3 6299 64,9 Fonte: elaborazione su dati ISFOL. La percentuale di personale di provenienza ministeriale è diventato meno della metà, con i Centri del Mezzogiorno che hanno realizzato un incremento maggiore nei confronti delle dotazioni iniziali 12 ISFOL (2003). - 34 - La riforma dei servizi pubblici per l’impiego (aumentati di oltre 2,5 volte), portando ad una concentrazione nelle aree del Sud ci circa il 60% degli addetti ai CPI. Al Centro-Nord prevale però il personale con contratto di lavoro dipendente (80%), mentre al Sud il personale è per il 45% con contratti a termine, con presenza del 30% di addetti ai Lavori socialmente utili (Lsu), ampiamente utilizzati per far fronte alla carenza di personale stabile. Utilizzando gli indicatori sintetici riportati nella fase di avvio della riforma è possibile aggiornare la prima valutazione delle dotazioni di personale in relazione alle esigenze dei nuovi Servizi per l’impiego, e quindi anche sui divari in termini di carichi di lavoro tra le diverse partizioni territoriali. Si porta all’attenzione che tali risultanze sono puramente indicative in quanto, come viene più volte sottolineato nei rapporti di monitoraggio, il dato poco rivela sull’adeguatezza delle risorse umane dei Centri rispetto al livello medio di attività di ciascuna struttura; quest’ultima, peraltro, varia notevolmente da Centro a Centro, essendo influenzata da fattori di carattere amministrativo (ad esempio l’ampiezza del bacino d’utenza) e da fattori di contesto (condizione dei mercati del lavoro locali, quantità di persone in cerca di lavoro, tasso di occupazione, ecc.) i quali determinano e condizionano la maggiore o minore richiesta di servizi non amministrativi, oltre ad incidere notevolmente sull’entità di questi ultimi. Tab. 4 INDICATORI DI CARICHI DI LAVORO DEGLI ADDETTI AI CENTRI PER L’IMPIEGO Rapporto tra persone in cerca di lavoro e addetti CPI Rapporto tra iscritti al collocamento e addetti CPI Rapporto tra occupati dipendenti e addetti CPI Nord-Ovest 289 423 4.541 Nord-Est 123 185 2.372 Centro 223 459 2.189 2.889 Centro-Nord 205 350 Sud 243 426 771 Totale 228 411 1.626 Fonte : Ministero del Lavoro e delle Politiche Ssociali, Monitoraggio delle politiche occupazionali e del lavoro, 2003. La concentrazione degli addetti ai CPI nelle varie aree territoriali viene così valutato in relazione alle persone in cerca di lavoro (secondo la corrente definizione statistica, che non presuppone l’utilizzo dei SPI) e con quello degli iscritti al collocamento che più si avvicina al “bacino reale” di utenza (anche se vi sono incluse persone non attivamente in cerca di lavoro e soggetti che non necessariamente si sono rivolti di recente ai SPI ). Così valutati, i carichi di lavoro sono abbastanza omogenei tra le diverse macroaree, con un certo vantaggio (inteso come minore carico di lavoro) nelle regioni del Nord-Est, con un evidente miglioramento nei confronti dei parametri all’avvio della riforma e con una tendenza alla convergenza verso valori medi. Infine, per quanto riguarda lo stato di attivazione dei servizi, il Masterplan dei Servizi per l’impiego, approvato dalla conferenza Stato-Regioni del 16/12/99, aveva individuato: - 35 - ISAE Rapporto annuale sull’attuazione del federalismo − Accoglienza e informazione; − Orientamento − Promozione all’inserimento lavorativo (Tirocini, PIP, etc.) − Mediazione ed incontro domanda - offerta − Consulenza alle imprese − Spazi per l’autoconsultazione delle informazioni − Diffusione delle informazione (relativamente alle offerte di lavoro che ai servizi attivati). Rimandando alle pubblicazioni ISFOL per il dettaglio dell’avanzamento funzionale dei Centri per l’impiego, i risultati delle indagini, anche se la metodologia di rilevazione è cambiata nell’ultimo anno, oltre a confermare il differenziale Nord - Sud, manifestano segni di miglioramento dei livelli di attivazione dei servizi. In particolare, le tipologie che attengono all’area dell’accoglienza e della mediazione e incontro tra domanda e offerta di lavoro esprimono valori nazionali corrispondenti ad un livello “medio” di erogazione; in avanzamento - soprattutto nei CPI centro settentrionali - sono anche gli indici relativi ai servizi di maggiore complessità, in particolare l’orientamento, mentre ancora interlocutoria è nel suo complesso la situazione relativa ai servizi di natura consulenziale (consulenza alle imprese). 2.8 UNA PRIMA VALUTAZIONE Il percorso intrapreso dalla riforma dei Servizi per l’impiego, dai primi atti normativi relativi all’individuazione delle funzioni da trasferire e dei relativi livelli di cooperazione interistituzionale, passando dai decreti di trasferimento del personale, sino all’attuale situazione di riforma andata a regime, rappresenta una testimonianza emblematica del passaggio di funzioni e poteri dall’Amministrazione centrale all’ Amministrazione locale. In primo luogo, vale la pena ripercorrere brevemente le tappe ed il periodo intercorso tra: l’entrata in vigore del Decreto 469/97, il trasferimento di personale e risorse e il momento del recepimento a livello territoriale. Dall’entrata in vigore il 9 gennaio 1998 del Decreto, la soppressione degli uffici periferici è stata via via spostata sino al 31.12. 1999; analogamente, dopo i DPCM di ”individuazione, in via generale, delle risorse da trasferire” dell’ottobre 1998, i decreti di concreto trasferimento sono entrati in vigore il 10 dicembre 1999, con il trasferimento delle sole risorse umane, mentre altri 90 giorni sono ancora previsti per concludere il trasferimento delle risorse strumentali, informatiche e finanziarie. Inoltre, hanno contribuito ad aumentare il ritardo anche la lentezza con cui le Regioni hanno emanato i - 36 - La riforma dei servizi pubblici per l’impiego provvedimenti di loro competenza, per cui è stato necessario, in alcuni casi, l’intervento sostitutivo del Governo (secondo il D.Lgs. 379/1999). Oltre due anni, come si è visto, sono stati necessari per dare concreto avvio ai nuovi Servizi per l’impiego. Oltre alle vischiosità delle procedure, c’è stata da scontare anche la sperimentazione del nuovo modello di articolazione dei livelli di cooperazione interistituzionale, di come sostanziare il ruolo affidato allo Stato di emanazione di “atti di indirizzo e di coordinamento”, così come articolare per le Regioni lo svolgimento delle funzioni di programmazione, controllo e valutazione. Occorre anche rilevare come il trasferimento di tali funzioni sia stato facilitato in quanto si è trovato ad interagire con un sistema regionale che è sede di una prassi consolidata di articolazione dei livelli di governo del territorio con le Province per la gestione della formazione professionale di competenza regionale, almeno laddove le deleghe sono concretamente realizzate. Oltre all’articolazione degli assessorati regionali, in cui - spesso - la formazione professionale è unita al mercato del lavoro, esiste quindi una consuetudine a programmare, raccordare e gestire fondi e politiche secondo principi e logiche di cooperazione tra enti locali. Il trasferimento amministrativo in materia di collocamento ed avviamento al lavoro è stato l’occasione per avviare una riforma radicale dei Servizi per l’impiego con cui sul decentramento si è innestata l’innovazione del sistema di governo territoriale del mercato del lavoro. Al riguardo, occorre rilevare come, in questo settore, vi sia stata una compresenza di fattori positivi che hanno permesso di orientare e sostenere il processo di riforma. Anzitutto, un quadro di riferimento internazionale, in cui il dibattito su modelli, esperienze, trasferibilità nella situazione italiana, ha avuto il tempo di sedimentare e tratteggiare concretamente il cammino della riforma. Inoltre, importante - se non decisivo - è stato l’apporto del fondi comunitari, non solo per le risorse finanziarie messe a disposizione, ma anche per l’esperienza di modelli e prassi di programmazione, gestione e valutazione. La riforma dei servizi pubblici per l’impiego è parte della politica più complessiva della gestione delle politiche attive del lavoro, e si trova ad essere inserita in un processo di cooperazione verticale che va oltre il raccordo tra Autonomie Locali. Il valore aggiunto dell’avvenuto decentramento amministrativo si genera non tanto (o non solo) perché l’esercizio della funzione avviene accorciando la distanza con la comunità degli amministrati, quanto perché la dimensione, i contenuti, gli attori che presiedono ed esercitano l’intervento si trovano ad operare in un processo istituzionalizzato di cooperazione, nel quale, operando, apprendono e sperimentano. Si può parlare, al riguardo, del “sistema di coordinamento aperto” della Strategia europea dell’occupazione, nel quale, secondo i principi della sussidiarietà, convergenza, gestione per obiettivi, - 37 - ISAE Rapporto annuale sull’attuazione del federalismo sorveglianza multilaterale, approccio integrato, si trovano ad interagire e cooperare il livello comunitario, il governo nazionale e i governi regionali. A livello nazionale, sia con il raccordo programmatico che è avvenuto nella formulazione dei documenti di programmazione dei fondi comunitari, sia con i NAP annuali, sia con tutte le numerose leggi e provvedimenti normativi, che hanno continuato ad innovare, direttamente o indirettamente, le funzioni e compiti dei servizi pubblici per l’impiego, si è data concreta attuazione alla funzione di indirizzo e di coordinamento. A livello territoriale, in cui la Regione si trova ad esercitare e sperimentare modalità di programmazione, gestione e valutazione, e dove le Province hanno su tutto il territorio nazionale avviato la concreta gestione dei centri per l’impiego. In tale contesto, i servizi privati possono stimolare il servizio pubblico purchè non si operi in una sola logica di complementarità, in cui il privato si rivolge alle persone “più facili” da collocare, in genere quelle a professionalità più elevata. Anche se ai Servizi per l’Impiego continueranno a rivolgersi le persone che cercano lavoro e le fasce più deboli che corrono i maggior rischi di esclusione, tuttavia, un migliore utilizzo dei fondi pubblici a disposizione, i miglioramenti tecnologici ed organizzativi, potrebbero permettere di aprire spazi di concorrenzialità con le nuove agenzie private, concentrandosi più su attività di counseling e su tutta la gamma dei servizi per l’orientamento. - 38 - 3 Il federalismo in sanità: alla ricerca della stabilità finanziaria 3.1 PREMESSA Tra le materie di competenza concorrente dello Stato e delle Regioni, il comparto sanitario riveste, come è noto, un ruolo preminente e delicato, sia per il peso che ricopre nell’ambito dei bilanci regionali (oltre il 70%), sia per la natura del settore, un servizio sociale con aspetti di bene pubblico, sia infine per l’eredità difficile di anni e anni di instabilità finanziaria. Il modello del passato1, basato sull’accentramento nel reperimento delle risorse e sul decentramento della spesa, ha dato luogo a rilevanti problemi di uniformità territoriale e di controllo delle erogazioni, generando, nel contempo, una notevole conflittualità tra Stato e Regioni. Alla sottostima del fabbisogno (cfr. anche Capitolo 1, parte seconda) hanno fatto sovente seguito la formazione di disavanzi, spesso solo parzialmente contabilizzati nell’esercizio in corso, il ritardo nel pagamento dei fornitori, il ripiano a piè di lista dei deficit da parte del Governo centrale. I primi tentativi di attribuire autonomia fiscale alle Regioni, all’inizio degli anni ’90 2, sono rimasti sostanzialmente senza 1 Per un esame più approfondito dell’evoluzione del Servizio Sanitario Nazionale, si veda Bordignon, Mapelli e Turati (2002). 2 Si ricordano qui brevemente i criteri storici del sistema di finanziamento del sistema sanitario nazionale e i relativi criteri di ripartizione che, in generale, possono essere distinti in quattro diverse fasi (Mapelli, 1999; Pellegrini e Toniolo, 2003): la prima (1980-92), caratterizzata dalla centralizzazione delle risorse nel bilancio dello Stato e dalla esclusività del finanziamento statale alle USL (Unità Sanitarie Locali); la seconda (1993-97), di transizione verso l’autonomia impositiva regionale, con l’attribuzione alle Regioni della possibilità di aumentare i contributi sanitari, le tasse locali e le compartecipazioni alla spesa. la terza (1998-2000), di avvio del federalismo fiscale, con l’introduzione dell’Irap e dell’addizionale Irpef; la quarta (2001-2004), contraddistinta dalla soppressione del FSN per le Regioni a statuto ordinario, dalla sua compensazione tramite l’aumento dell’addizionale Irpef e dell’accisa sulle benzine e dall’istituzione di una compartecipazione regionale all’Iva, volta ad alimentare anche il fondo perequativo nazionale per gli obiettivi di solidarietà interregionale (Legge 133/99 e decreto legislativo 56/2000). - 39 - ISAE Rapporto annuale sull’attuazione del federalismo seguito, proprio per l’enormità dei disavanzi e la certezza del successivo ripiano (Arachi e Zanardi, 2000). Quando, a seguito di un’operazione di verifica dell’indebitamento sommerso, sono state concessi alle Regioni mutui con oneri a carico dello Stato per coprire i debiti pregressi, l’utilizzo di questi mutui è stato lento, evidenziando l’incertezza della contabilità di riferimento3. L’avvio del federalismo richiede evidentemente una maggiore consapevolezza delle esigenze di spesa e dei conti della sanità, base indispensabile per una effettiva autonomia finanziaria delle Regioni. Numerosi sforzi sono stati realizzati in questo senso, ma la sfida si è rivelata particolarmente ardua da affrontare. L’Accordo fra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano dell’8 agosto 2001 e il DPCM del 29 novembre dello stesso anno rappresentano passaggi fondamentali nell’impostazione del quadro federalista della sanità pubblica. Essi hanno fissato, da un lato, l’entità delle risorse da attribuire al Servizio Sanitario Nazionale (SSN) e, dall’altro, i cosiddetti “livelli essenziali di assistenza” (LEA), che individuano le prestazioni e i servizi da garantire in ogni Regione ai cittadini. In questo capitolo, si ripercorre l’esperienza di questi ultimi anni per valutare le prime conseguenze del nuovo assetto del SSN. L’attenzione sarà concentrata soprattutto sulle difficoltà incontrate nel tentativo di disegnare un sistema tendente alla stabilità finanziaria. Infatti, questo tema si è posto prepotentemente al centro del dialogo tra Stato e Regioni e la sua soluzione sembra oggi un obiettivo irrinunciabile ai fini del successo della riforma federalista. Tuttavia, non va dimenticato che tra i criteri di valutazione di tale riforma, oltre al punto di vista del bilancio, è fondamentale avere sempre ben presente quello dell’equilibrio raggiunto tra la tutela dell’interesse nazionale e l’autonomia degli enti territoriali cui è stata attribuita la competenza sul settore sanitario4. Di seguito si riprenderanno dunque i punti essenziali dell’Accordo sopra citato, per poi esaminare in che misura esso è stato applicato, sia dal Governo, sia dalle Regioni, ed evidenziare i problemi che ne sono emersi. Si passerà poi ad analizzare come la Legge Finanziaria per il 2004 interviene sulla materia, per valutare se essa proponga soluzioni efficaci alle difficoltà che si sono presentate in questi ultimi anni. L’Accordo dell’8 agosto 2001 copriva il periodo fino al 2004. Siamo alle soglie della definizione di un nuovo Accordo? Quanto ai criteri di ripartizione, mentre nella prima fase è stato privilegiato quello della spesa storica, in seguito si è teso all’adozione di un modello basato prevalentemente sulla definizione di indicatori di bisogno, quali la popolazione distinta per fascia di età, la frequenza dei consumi, il rischio sanitario di ciascuna Regione e la mobilità interregionale. A tale ultimo proposito si veda il riquadro “La mobilità nel Servizio Sanitario Nazionale”. 3 A questo proposito si veda l’Audizione dell’allora Ragioniere Generale dello Stato Andrea Monorchio in Commissione Affari Sociali della Camera del 7 novembre 1995 (Monorchio, 1995). 4 Questo tema è stato trattato più ampiamente in ISAE (2001). - 40 - ,OIHGHUDOLVPRLQVDQLWjDOODULFHUFDGHOODVWDELOLWjILQDQ]LDULD /DPRELOLWjQHO6HUYL]LR6DQLWDULR1D]LRQDOH ,Q XQ VLVWHPD IHGHUDOH OD UHJROD]LRQH GHOOD PRELOLWj VDQLWDULD UDSSUHVHQWD XQD TXHVWLRQH PROWR ULOHYDQWH SHU L ULIOHVVL FKH SURGXFH GD XQ ODWR VXOOD JDUDQ]LD GHOO¶XQLIRUPLWj GHOOH SUHVWD]LRQL GDOO¶DOWUR VXL UDSSRUWL ILQDQ]LDUL WUD JOL HQWL GHFHQWUDWL GL VSHVD /D GHILQL]LRQH GHO ³SUH]]R´ GHOOD PRELOLWj SXz LQFLGHUH SURIRQGDPHQWH VXL SULQFLSL GL DFFHVVLELOLWj H GL VROLGDULHWj FKH VRQR DOOD EDVH GL XQ 661 ,Q DOWUL WHUPLQL L UHVLGHQWL GHOOH 5HJLRQL ³SRYHUH´ SRVVRQR LQFRQWUDUH LPSHGLPHQWLDGXVXIUXLUH GHLVHUYL]LRIIHUWLGDOOH5HJLRQL³ULFFKH´TXDORUD LO³SUH]]R´ GHOOD PRELOLWj QRQ VLD VXIILFLHQWHPHQWH HTXR SHU OH SULPH H UHPXQHUDWLYR SHU OH VHFRQGH $OOR VWHVVRWHPSRODPRELOLWjSRQHXQ¶LQFRJQLWDVXOOHSROLWLFKHGLUD]LRQDOL]]D]LRQHGHLVHUYL]LGHOO¶HQWH GL RULJLQH H LO VXR WHQWDWLYR GL FRQWUROODUH OD VSHVD ,QILQH LQ XQ VLVWHPD VDQLWDULR FRPH LO QRVWUR FDUDWWHUL]]DWRGDXQDYDULHWj GLPRGHOOL UHJLRQDOL LQWHUPLQLGLRUJDQL]]D]LRQHJHVWLRQDOHGLVSHVD SUR FDSLWH GL FDSDFLWj SURGXWWLYD H GL standard GL HIILFDFLD H GL HIILFLHQ]D OD PRELOLWj VDQLWDULD QHOO¶HVSULPHUH XQ ³PDOHVVHUH´ UHDOH R VXSSRVWR SXz UDSSUHVHQWDUH XQD PLVXUD GHOOD TXDOLWj GHL VHUYL]LHXQLQGLFHGLFRQIURQWRWUDOH5HJLRQL&DQWH-RPPL /DPRELOLWjVDQLWDULDVLSUHVHQWDQHOQRVWURSDHVHFRQFDUDWWHULGLFRQVLVWHQ]DHGLFRVWDQ]D (¶ VXIILFLHQWH ULFRUGDUH FKH VHFRQGR GDWL UHVL GLVSRQLELOL GDO 0LQLVWHUR GHOOD 6DOXWH LO QXPHUR GL SD]LHQWL FKH KDQQR IDWWR ULFRUVR DO ULFRYHUR RVSHGDOLHUR LQWHUUHJLRQDOH QHO UHJLPH RUGLQDULR SHU DFXWL qVWDWR SDUL QHOWULHQQLR D TXDVL LO GHO WRWDOH ,OQRWHYROHHVERUVR ILQDQ]LDULR GD SDUWH GHOOH 5HJLRQL FRQ PRELOLWj SDVVLYD KD UHVR XUJHQWH O¶HODERUD]LRQH GL OLQHH GL LQWHUYHQWR FRQFHUWDWHIUDOH5HJLRQLSHUOLPLWDUHODGLPHQVLRQHGHOIHQRPHQRQHLOLPLWLILVLRORJLFLFRQWHQHQGR ODFRVLGGHWWD³PRELOLWjHYLWDELOH´HDGDOWRULVFKLRGL³LQDSSURSULDWH]]D´ 1HOO¶DPELWR GHOOD PRELOLWj VDQLWDULD VL GLVWLQJXRQR LQIDWWL GXH PRGDOLWj GL ULFRYHUL TXHOOD UHODWLYD DO ULFRUVR DOOH VWUXWWXUH H[WUDUHJLRQDOL SHU UDJLRQL DFFLGHQWDOL R SHU SUHVWD]LRQL GL DOWD VSHFLDOL]]D]LRQH QRQ HVLVWHQWL QHOOD 5HJLRQH GL RULJLQH PRELOLWj ILVLRORJLFD R LQHYLWDELOH H TXHOOD ULJXDUGDQWH L ULFRYHUL SHU SUHVWD]LRQL RVSHGDOLHUH GL RUGLQDULR OLYHOOR PRELOLWj HYLWDELOH 0HQWUH ODSULPDWURYDXQDVSLHJD]LRQHHYLGHQWHODVHFRQGDSXzHVVHUHULFRQGRWWDDOODOLEHUWjGLVFHOWDGHO FLWWDGLQR ROWUH FKH DL IDWWRUL GL DFFHVVLELOLWj OHJDWL DOOD PDQFDQ]D GL VWUXWWXUH QHOOD 5HJLRQH GL UHVLGHQ]D TXDOL DG HVHPSLR L SRVWLOHWWR H OH OLVWH GL DWWHVD HVVD ID ULIHULPHQWR DQFKH DG HOHPHQWL TXDOLWDWLYL TXDOL OH performance FOLQLFKH 0RUJDJQL /D PRELOLWj HYLWDELOH q VXVFHWWLELOH WXWWDYLD GL FRQVHJXHQ]H QHJDWLYH FKH VL WUDGXFRQR LQ HOHYDWL FRVWL SULYDWL H VRFLDOL SHUGLWD GL ULVRUVH HFRQRPLFKH SXEEOLFKH SHU OD 5HJLRQH GL RULJLQH LQFUHPHQWR GHOOH OLVWH GL DWWHVD SHU OD 5HJLRQHGLDUULYRHLQILQHDOHDWRULHWjGHLVLQJROLSLDQLGLSURJUDPPD]LRQHVDQLWDULD 1 Per mobilità sanitaria si intende, se attiva, la capacità di attrazione nella Regione di assistiti diversi dai residenti, se passiva, la perdita di pazienti. 2 Per un approfondimento delle implicazioni della mobilità sanitaria in un mondo federale, si veda France, 2001. 3 Per acuti si intendono quei pazienti che, a differenza dei lungodegenti, necessitano di cure immediate e limitate nel tempo. 4 Si ricorda che, nel 2002, secondo dati forniti dal Ministero della Salute, nelle Regioni del Meridione il saldo della mobilità interregionale è stato pari a 860 milioni di euro, risultando in aumento rispetto al 2001 (818 milioni di euro) . 5 Il coefficiente di correlazione fra ranghi di Spearman,calcolato fra il numero di posti-letto per 1.000 abitanti e il saldo migratorio per gli anni 1997 e 2001, mostra, infatti, valori positivi ed elevati (0,5 e 0,6 rispettivamente). - 41 - ,6$(5DSSRUWRDQQXDOHVXOO¶DWWXD]LRQHGHOIHGHUDOLVPR ,O IHQRPHQR GHOOD PRELOLWj VDQLWDULD VL SUHVHQWD LQ IRUPD DVVDL GLIIHUHQ]LDWD WUD OH 5HJLRQL FRPH DWWHVR TXHOOH GHO &HQWUR1RUG PRVWUDQR XQ ³VDOGR PLJUDWRULR´ SRVLWLYR D IURQWH GL XQR QHJDWLYR LQ TXHOOH GHO 6XG 8WLOL LQGLFD]LRQL LQ SURSRVLWR FL YHQJRQR IRUQLWH GDOOH WDEHOOH FKH VHJXRQRFKHPRVWUDQRODPRELOLWjLQWHUUHJLRQDOHSHULULFRYHULRVSHGDOLHULLQUHJLPHRUGLQDULRHOD PDWULFH GHOOH PRELOLWj IUD OH DUHH GHO SDHVH ,Q SDUWLFRODUH HPHUJH FKH OH 5HJLRQL GHO 6XG SUHVHQWDQR XQ WDVVR GL GLSHQGHQ]D GHOOH VWUXWWXUH GDL ULFRYHUL SURYHQLHQWL GD DOWUH 5HJLRQL GL DSSHQDLO FRQWURLO GLTXHOOHGHO1RUGHGHO&HQWURHFKHGLSHQGRQRSHUROWUHLO GDO UHVWRGHOSDHVHLQWHUPLQLGL³LPSRUWD]LRQL´GLULFRYHUL)DEEUL MOBILITA’ INTERREGIONALE PER RICOVERI OSPEDALIERI IN REGIME ORDINARIO (ricoveri per acuti, anno 2001) Regioni Piemonte Valle D’Aosta Lombardia Indice di attrazione (a) Indice di fuga (b) Saldo (a/b) 7,1 8,0 0,9 10,2 20,2 0,5 9,3 3,8 2,5 Bolzano 11,3 4,1 2,8 Trento 10,9 14,5 0,8 Veneto 8,7 4,5 1,9 Friuli - Venezia Giulia 9,2 6,5 1,4 Liguria 12,5 9,8 1,3 Emilia - Romagna 12,7 6,1 2,1 Toscana 11,0 5,1 2,1 Umbria 16,4 10,4 1,6 Marche 9,6 9,1 1,1 Lazio 9,7 6,4 1,5 Abruzzo 10,3 9,8 1,0 Molise 21,9 19,8 1,1 Campania 2,6 8,1 0,3 Puglia 4,8 5,8 0,8 Basilicata 9,9 23,8 0,4 Calabria 3,9 13,0 0,3 Sicilia 1,6 6,4 0,3 Sardegna 1,9 4,8 0,4 Nord Centro 9,7 5,7 1,7 10,6 6,7 1,6 Sud 4,1 8,3 0,5 Italia 7,7 6,9 1,1 Fonte: Ministero della Salute, banca dati SDO, 2001a. (a) Ricoveri provenienti da altre Regioni, in %. (b) Ricoveri in altre Regioni, in %. Nota: L’indice di attrazione non corrisponde, a livello nazionale, con quello di fuga in quanto il Ministero computa, nell’indice di attrazione, anche i ricoveri dall’estero e quelli “sconosciuti”. - 42 - ,OIHGHUDOLVPRLQVDQLWjDOODULFHUFDGHOODVWDELOLWjILQDQ]LDULD MATRICE DI MOBILITA’ TRA AREE PER RICOVERI OSPEDALIERI IN REGIME ORDINARIO (ricoveri per acuti, anno 2001) Aree di ricovero Nord Nord Centro Sud Totale 121.799 3.870.752 154.226 4,0 1.615.849 99.209 1.738.381 122.532 7,0 28.597 3.393.449 3.443.957 50.508 1,5 3.751.760 1.686.873 3.614.457 9.053.090 327.266 3,6 45.234 71.024 221.008 337.266 3,7 3.706.526 42.427 Centro 23.323 Sud 21.911 Totale Totale (in %) (a) Da altre aree Aree di origine In altre aree (b) Totale (in %) Saldo ricoveri (a-b) 1,2 4,2 6,1 108.992 51.508 -170.500 Fonte: Ministero della Salute, banca dati SDO, 2001. /D FRPSHQVD]LRQH GHOOD PRELOLWj VDQLWDULD VDOYR DFFRUGL ELODWHUDOL IUD 5HJLRQL SHU GLVFLSOLQDUH TXHOOD IURQWDOLHUD q VWDWD UHJRODWD ILQR DOOD PHWj GHO GD 1RWH GHO 0LQLVWHUR GHOOD 6DOXWH $O GL Oj GHOOH IRUPXOH DOORFDWLYH FKH VL VRQR VXFFHGXWH QHO FRUVR GHJOL DQQL FRQ GLFKLDUDWL RELHWWLYL GL ULHTXLOLEULR GHO 661 L FULWHUL GL ILQDQ]LDPHQWR GHOOD PRELOLWj VL VRQR EDVDWL VRVWDQ]LDOPHQWH VXO 3 URQWXDULR 7DULIIDULR LQ YLJRUH QHOOH 5HJLRQL HURJDWULFL GL DVVLVWHQ]D 6L SXz ULFRUGDUH FKH OH QRUPH LVWLWXWLYH GHL 'UJ 'LDJQRVLV UHODWHG JURXS QHOO¶DWWULEXLUH DOOH 5HJLRQL R 3 URYLQFH DXWRQRPH OD FRPSHWHQ]D VXOOD ILVVD]LRQH GHOOH SURSULH WDULIIH SHU PH]]R GL XQ¶DSSRVLWD GHOLEHUDGHOOD*LXQWD5HJLRQDOHDPPHWWHYDQRWUHGLYHUVHSRVVLELOLWj XVR GHOOD WDULIID QD]LRQDOH SHU RJQL 'UJ YLHQH XWLOL]]DWR LO YDORUH SXEEOLFDWR QHO GHFUHWR PLQLVWHULDOH ILVVD]LRQH GHOOH WDULIIH UHJLRQDOL DWWUDYHUVR ULGX]LRQH RG DXPHQWR GHOOH WDULIIH QD]LRQDOL LQ XQD GDWDSHUFHQWXDOH FDOFROR GHOOH WDULIIH UHJLRQDOL LQ EDVH DL FRVWL GL SURGX]LRQH SHU RJQL 'UJ VX XQ FDPSLRQH GL RVSHGDOLUDSSUHVHQWDWLYRGHOODUHDOWjORFDOH ,O ULRUGLQR GHO 661 EDVDWR VXOO¶LQWURGX]LRQH GHO ILQDQ]LDPHQWR D SUHVWD]LRQH KD IDWWR HPHUJHUH QHO WHPSR XQD UHDOWj WHUULWRULDOH FDUDWWHUL]]DWD GD SUH]]L DVVDL GLIIHUHQ]LDWL FKH KD UDSSUHVHQWDWRSHUOH5HJLRQLFRQPRELOLWjSDVVLYDXQHOHPHQWRSHQDOL]]DQWH/DVWUXWWXUDGHLFRVWL LQVDQLWj SUHYDOHQWHPHQWH ILVVLQHO EUHYHPHGLRSHULRGR UHQGH LQIDWWLSDUWLFRODUPHQWHRQHURVR SHU OD 5HJLRQH SDJDUH OD PRELOLWj LQ XVFLWD 'DO PRPHQWR FKH OH WDULIIH SDJDWH GDOOH 5HJLRQL GL SURYHQLHQ]D VRQR YLFLQHDOFRVWR SLHQR GHOOHSUHVWD]LRQL PHQWUH OH5HJLRQL GL GHVWLQD]LRQHGHYRQR VRVWHQHUHVRODPHQWHLFRVWLYDULDELOLUHODWLYLFLRqDLEHQLHVHUYL]LHDXQDSHUFHQWXDOHOLPLWDWDGHO FRVWR GHO SHUVRQDOH VL VRQR YHQXWL D FUHDUH GLIIHUHQ]LDOL GL FRVWR QRWHYROLVVLPL WUD SURGX]LRQH LQWHUQDHGH[SRUWVDQLWDULR 6 In particolare, n. 100/scps/4.4583 del 23 marzo 1994, n.100/scps/4.6593 del 9 maggio 1996 e n.100/scps/ 4.344spec del 28 gennaio 1997. 7 DM 15/04/94 “Definizione dei criteri generali per la fissazione delle tariffe e dei pesi relativi dei Drg”; DM 14/12/94 “Introduzione del sistema Drg” (in vigore dall’1/1/95).; DM 30/06/97 “ Ridefinizione delle tariffe dei singoli Drg”. 8 D.Lgs. 502/1992 e D.Lgs.517/1993. - 43 - ,6$(5DSSRUWRDQQXDOHVXOO¶DWWXD]LRQHGHOIHGHUDOLVPR 3HURYYLDUHDWDOLVSHUHTXD]LRQL H SHU UHJRODUH LQPRGRGHILQLWLYRXQDPDWHULDGL SDUWLFRODUH ULOHYDQ]D H GHOLFDWH]]D TXDOH LO ILQDQ]LDPHQWR GHOOD PRELOLWj VDQLWDULD LQWHUUHJLRQDOH q VWDWR FRQFRUGDWR QHOO¶DPELWR GHOOD &RQIHUHQ]D GHL 3UHVLGHQWL GHOOH 5HJLRQL H GHOOH 3URYLQFH DXWRQRPH XQQXRYRUHJRODPHQWR HQWUDWRLQYLJRUHGDOOXJOLRLFXLSULQFLSDOLSXQWLULJXDUGDQR O¶DGR]LRQHGLXQDWDULIIDXQLFDFRQYHQ]LRQDWD78& LO ULFRQRVFLPHQWR DOOH $]LHQGH PLVWH LQ FXL VL HIIHWWXD LO WULHQQLR GL PHGLFLQD H FKLUXUJLD GL XQ DXPHQWR SHUFHQWXDOH GHOOD WDULIID QHOOD PLVXUD GHO ULFRQGXFLELOH DOO¶LPSDWWR GHOOH DWWLYLWj GLGDWWLFKH XQLQFUHPHQWRGHOOHWDULIIHGHOOD78&QHOODPLVXUDGHO SHUO¶RVSHGDOH*DVOLQLGL*HQRYD XQ UHJLPH WDULIIDULR SDUWLFRODUH SHU L 'UJ ³DG DOWR ULVFKLR GL LQDSSURSULDWH]]D´ FRVu FRPH GHILQLWLGDO'3&0GHOQRYHPEUH ODGHILQL]LRQHGHOOHSUHVWD]LRQLFODVVLILFDWHGL³DOWDVSHFLDOLWj´HGLTXHOOHHURJDWHQHL³FHQWULGL HFFHOOHQ]D´DOOHTXDOLYLHQHULFRQRVFLXWRXQLQFUHPHQWRWDULIIDULR ,ULVXOWDWLDWWHVLGDTXHVWDULIRUPXOD]LRQHGHOVLVWHPDGLILQDQ]LDPHQWRGHOODPRELOLWjVDQLWDUL VRQRSUREDELOPHQWH GDULQYHQLUHGDXQ ODWRLQXQD GLVWULEX]LRQH SLHTXD GHLFRVWL IUD OHVLQJROH 5HJLRQL H TXLQGL LQ XQ PLQRU DJJUDYLR GL VSHVD SHU TXHOOH FRQ PRELOLWj SDVVLYD H GDOO¶DOWUR LQ XQ¶DWWHQXD]LRQHGHO ³VDOGR PLJUDWRULR´ DQFKH FRPH FRQVHJXHQ]D GHOOH PLVXUH WDULIIDULH PHVVH LQ DWWRSHUVFRUDJJLDUHODPRELOLWjLQWHUUHJLRQDOHQHOO¶RVSHGDOL]]D]LRQH³LPSURSULD´ 9 Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome: Documento sulla mobilità sanitaria interregionale, 26 novembre 2003. - 44 - Il federalismo in sanità: alla ricerca della stabilità finanziaria 3.2 L’ACCORDO DEL 2001 L’Accordo del 2001, i cui contenuti sono stati recepiti dal decreto Legge 347/2001 (convertito nella Legge 405/2001), e dalla legge Finanziaria per il 2002 (Legge 448/2001), rivedeva i precedenti (3 agosto 2000 e 22 marzo 2001), tentando ancora una volta di porre le basi per superare la perdurante situazione di deficit del SSN, tramite l’assunzione di responsabilità reciproche fra Governo e Regioni, tesa sia ad attivare comportamenti regionali “virtuosi”, finalizzati al controllo della spesa, sia ad impegnare il Governo a fornire una soluzione definitiva al problema del “sottofinanziamento” della sanità (Corte dei Conti, 2003). Guardando all’evoluzione dei disavanzi regionali (Tab. 1) tra il 1992 e il 2000 si nota che, al di là delle frequenti oscillazioni di anno in anno, essi sono stati pari mediamente a circa 0,33 punti percentuali di PIL5. Tuttavia, in tutti gli anni, tranne il 1996 e il 2000, il finanziamento concesso appare inferiore alla spesa effettiva dell’anno precedente: le politiche di finanziamento della sanità hanno quindi incorporato un rigore finanziario del tutto irrealistico. Tanto più che i dati presentati in tabella non si riferiscono agli stanziamenti iniziali, ma comprendono integrazioni e ripiani concessi successivamente da parte del Governo. Mentre il finanziamento è stato ridotto di un punto percentuale di PIL tra il 1992 e il 1997, per poi risalire di 0,6 punti, la spesa è diminuita ancora più incisivamente fino al 1995, l’anno in cui il disavanzo è risultato più basso, ma poi è cresciuta più rapidamente, fino a superare di nuovo il 6% del PIL nel 2000, contro il 6,3% nel 1992. L’Accordo dell’8 agosto 2001 indicava nel 6%, in termini di PIL, un ragionevole obiettivo cui ragguagliare le risorse attribuite alla sanità, ma solo in prospettiva, quando le condizioni della finanza pubblica lo avessero reso possibile e in coerenza con un miglioramento del servizio. Considerando 5 Si osservi che la spesa sanitaria pubblica del nostro Paese è ormai sostanzialmente in linea con quella dei maggiori paesi europei, sia in termini pro-capite ($, in termini di parità di poteri d’acquisto, ppa), sia in termini di peso percentuale sul PIL. Spesa sanitaria pubblica in percentuale del PIL (anni 1995-2001) pro-capite (in $ ppa) (in % sul PIL) Anni Italia Media Ue Italia Media Ue 1995 1.046 1.177 5,2 5,8 1996 1.099 1.231 5,3 5,9 1997 1.183 1.289 5,4 5,8 1998 1.236 1.348 5,4 5,8 1999 1.309 1.489 5,4 5,8 2000 1.459 1.549 5,8 5,9 2001 1.615 1.590 6,1 6,0 Fonte: Ocse, Health Data, 2003 - 45 - ISAE Rapporto annuale sull’attuazione del federalismo che a consuntivo la spesa ha raggiunto tale quota di prodotto già nel 2000, si deve osservare che, di fatto, l’obiettivo indicato richiedeva abbastanza ambiziosamente la stabilizzazione della spesa sanitaria in rapporto al PIL e la crescita qualitativa e quantitativa del servizio soltanto grazie alla riduzione degli sprechi. Tab. 1 SPESA, FINANZIAMENTO E DISAVANZO (anni 1992-2000) (in milioni di euro) Finanziamento (in % del PIL) Anni Spesa Disavanzo Spesa Finanziamento Disavanzo 1992 49.637 48.049 1.588 6,33 6,13 0,20 1993 48.939 45.376 3.563 6,06 5,62 0,44 1994 49.041 45.179 3.862 5,74 5,29 0,45 1995 48.465 47.427 1.038 5,25 5,14 0,11 1996 52.585 50.438 2.147 5,35 5,13 0,22 1997 57.014 51.975 5.039 5,56 5,06 0,49 1998 59.640 55.065 4.575 5,56 5,13 0,43 1999 63.134 59.385 3.749 5,70 5,36 0,34 2000 70.173 66.673 3.500 6,02 5,72 0,30 Fonte: Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica, Relazione generale sulla situazione economica del Paese, vari anni. L’Accordo, oltre a provvedere alla copertura dei disavanzi pregressi accumulati dal 1994, chiudeva la partita sull’anno 2001, assegnando una cifra più elevata di circa 3,6 miliardi di euro rispetto a quanto precedentemente stabilito, e impegnando le Regioni a far fronte ad eventuali ulteriori esigenze finanziarie con mezzi propri. Esso ribadiva il principio dell’attribuzione della responsabilità degli sforamenti di spesa (e dunque dell’onere di ripianarli) al livello istituzionale che li avesse provocati. Inoltre, erano previste sanzioni concrete nei confronti di eventuali comportamenti “non virtuosi” da parte delle Regioni, cui era infatti precluso l’accesso alle maggiori risorse concordate6 in caso di mancata adozione di misure di controllo e di contenimento della spesa, e in particolare qualora non fossero indicati i mezzi di copertura dell’eventuale ulteriore disavanzo rispetto al nuovo livello dei finanziamenti7. La Legge Finanziaria per il 2002 chiariva poi che la sanzione avrebbe riguardato la 6 Rispetto a quanto precedentemente attribuito con l’Accordo del 3 agosto 2000, come integrato dalla Legge 388/2000 (Legge Finanziaria per il 2001). 7 Alcuni impegni indicati nell’Accordo dell’8 agosto 2001 non sono altro che richiami a precedenti disposizioni di legge, all’Accordo del 3 agosto 2000 e alle norme relative al Patto di stabilità interno e al federalismo fiscale. In particolare, le Regioni devono “mantenere la stabilità della gestione” e in caso di disavanzi quantificare i maggiori oneri a loro carico e indicare i mezzi di copertura, agendo attraverso misure di contenimento della spesa (anche in settori diversi da quello - 46 - Il federalismo in sanità: alla ricerca della stabilità finanziaria singola Regione o Provincia autonoma inadempiente. Anche per gli anni 2002-2004 l’Accordo fissava le risorse attribuite alle Regioni per la sanità8, come indicato in tabella 2. La legge 112/2002 (di conversione del decreto legge 63/2002), a sua volta, ha esteso agli anni 2002-2004 il meccanismo di riduzione dei trasferimenti, e per il 2005 sono intervenuti la legge 289/2002 (Legge Finanziaria per il 2003) e il decreto legge 269/2003 (convertito in Legge 326/2003). L’Accordo inoltre impegnava il Governo9 ad adottare un provvedimento per la definizione dei LEA, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (d’ora in poi, Conferenza Stato-Regioni). I LEA avrebbero dovuto essere indicati in relazione alle risorse stanziate, e il Governo era vincolato ad accompagnare con finanziamenti aggiuntivi eventuali provvedimenti, da esso stesso emanati, di incremento dei livelli essenziali di assistenza. Rimaneva per le Regioni la possibilità di offrire prestazioni eccedenti i LEA, ricorrendo tuttavia a risorse proprie. L’Accordo prevedeva l’attivazione di un tavolo di monitoraggio e verifica presso la segretaria della Conferenza Stato-Regioni sui livelli di assistenza effettivamente erogati e sulla corrispondenza ai volumi di spesa. In questa stessa sede, Governo e Regioni si impegnavano a valutare congiuntamente gli effetti degli interventi concordati ai fini del controllo della spesa, per garantire la congruità tra risorse messe a disposizione e prestazioni da assicurare (già il decreto legislativo 56/2000, peraltro, aveva previsto l’attivazione di procedure di monitoraggio dell’assistenza sanitaria, cfr capitolo 1, parte seconda, di questo Rapporto). sanitario) e di incremento delle entrate fiscali, quali l’addizionale regionale all’IRPEF; inoltre, esse devono aderire alle convenzioni in tema di acquisti di beni e servizi, adempiere agli obblighi informativi sul monitoraggio della spesa, adeguarsi alle prescrizioni del Patto di stabilità interno, mantenere l’erogazione delle prestazioni comprese nel livelli essenziali di assistenza. La Legge Finanziaria per il 2003 ha ricompreso tra gli adempimenti cui le Regioni sono tenute, pena la sanzione della riduzione dei trasferimenti, anche l’attivazione delle procedure di monitoraggio delle prescrizioni, il rispetto del tetto della farmaceutica (decreto legge 347/2001, convertito in Legge 405/2001 e 269/2003, convertito in Legge 326/2003), l’adozione di meccanismi di erogazione volti a soddisfare criteri di appropriatezza ed economicità (secondo quanto disposto dall’Accordo fra Governo, Regioni e le province autonome sui LEA, come si vedrà poco oltre), l’attuazione di iniziative per il contenimento delle liste di attesa, l’adozione di provvedimenti che dispongano la decadenza dei direttori generali di aziende Asl e ospedaliere in caso di mancato raggiungimento dell’equilibrio economico. 8 I finanziamenti indicati nell’Accordo sono stati incrementati dalla Legge Finanziaria per il 2004, con riferimento all’anno in corso, di 550 milioni di euro, per coprire i costi del rinnovo contrattuale 2002-2003. 9 L’Accordo prevedeva anche altri impegni da parte del Governo, che doveva realizzare una serie di misure, volte alla definizione di meccanismi di contenimento della spesa e monitoraggio delle prescrizioni, a consentire le sperimentazioni gestionali e l’attribuzione agli ospedali dello status di azienda ospedaliera, a fissare la dotazione di posti letto in quattro per mille abitanti. Su molti di questi temi si è intervenuti successivamente con apposite disposizioni normative. Inoltre, l’Accordo proponeva anche di avviare un doppio canale di negoziazione degli incrementi contrattuali del personale: il primo centrale, per definire le risorse finalizzate alla tutela del potere d’acquisto, e il secondo regionale/aziendale, - 47 - ISAE Rapporto annuale sull’attuazione del federalismo 3.3 L’APPLICAZIONE DELL’ACCORDO: I LEA Passando all’applicazione dell’intesa, come sopra accennato, i livelli essenziali di assistenza sono stati definiti con DPCM. del 29 novembre 2001, sulla base dell’Accordo raggiunto in proposito il 22 novembre dello stesso anno in sede di Conferenza Stato-Regioni. La corrispondenza effettiva tra i costi complessivi di erogazione dei LEA e le risorse assegnate resta tuttavia incerta. Il Tavolo di monitoraggio e verifica sui livelli essenziali di assistenza sanitaria, infatti, ha predisposto un documento relativo ai dati di attività e spesa dell’anno 2001, approvato dalla Conferenza Stato-Regioni il 24 luglio 2003, ma da esso non emerge il costo complessivo dei LEA stessi, i dati essendo espressi in termini pro capite. Pertanto, al momento attuale, ancora non si è voluto attribuire ai LEA il carattere di punto di riferimento oggettivo cui confrontare le risorse stanziate per la sanità. Questa situazione dà adito evidentemente a dubbi sul rischio che si possa riaprire la discussione tra livelli di Governo sui finanziamenti necessari ad assicurare gli standard nazionali. Le problematiche relative alla fissazione dei livelli essenziali di assistenza (o livelli essenziali delle prestazioni) sono approfondite nel capitolo 7 di questo Rapporto. Qui ci limitiamo ad osservare che l’adempimento da parte del Governo dell’impegno che si era assunto ha rappresentato un passo importante al fine di rendere positiva l’interazione con le Regioni. Ne è risultata rafforzata l’autorevolezza del Governo centrale e la legittimazione del suo operato di fronte alle autonomie regionali10. Tuttavia, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri non é andato molto oltre un’elencazione delle prestazioni attualmente offerte dal SSN, escludendone alcune (poche) e ponendo qualche limite all’erogazione di talune altre11. Con riguardo ai medicinali, l’Accordo sui LEA del 22 novembre 2001 riprendeva il disposto del decreto legge 347/2001, poi convertito in Legge 405/2001. Quest’ultima ha richiesto alla Commissione Unica del Farmaco (CUF) di individuare le liste dei farmaci che avrebbero potuto essere totalmente o parzialmente esclusi dalla rimborsabilità, in modo che le Regioni, in base all’andamento della spesa farmaceutica rispetto al tetto programmato (pari al 13% della spesa sanitaria complessiva), potessero eventualmente intervenire attraverso il cosiddetto delisting, cioè lo spostamento di prodotti da una classe all’altra. In seguito, tuttavia, il decreto legge 138/2002 (convertito in Legge 178/2002) ha affidato relativo alla remunerazione della produttività e del raggiungimento di progetti obiettivo, ma anche all’attribuzione di eventuali maggiori risorse discendenti dalla crescita economica. 10 Sull’importanza di questi aspetti nella costruzione del federalismo si veda France (2001) e ISAE (2001). 11 L’Accordo del 22 novembre 2001 impegna le Regioni a limitare le prestazioni che non soddisfano il principio di appropriatezza organizzativa e di economicità nell’utilizzazione delle risorse. Le prestazioni erogate con modalità potenzialmente inappropriate sono indicate nell’allegato 2c dell’Accordo stesso, e si riferiscono essenzialmente a servizi che si è ritenuto possano essere forniti attraverso day hospital, piuttosto che ricovero ordinario, oppure deospedalizzati. - 48 - Il federalismo in sanità: alla ricerca della stabilità finanziaria alla CUF il compito di effettuare una revisione, con frequenza annuale, del Prontuario dei medicinali rimborsabili, superando il criterio, precedentemente adottato, delle categorie terapeutiche omogenee in favore di quello, più rigoroso, di costo-efficacia, con l’obiettivo di riportare i livelli di spesa entro il livello prestabilito12. Si è tornati così ad un sistema centralizzato di definizione dell’elenco dei farmaci coperti dal SSN. Il nuovo Prontuario è stato introdotto con il decreto ministeriale 27 settembre 2002 del Ministro della Salute. 3.4 L’APPLICAZIONE DELL’ACCORDO: SPESA, DISAVANZI E PROVVEDIMENTI REGIONALI DI COPERTURA Per quanto riguarda le conseguenze dell’Accordo sulla tenuta dei conti della sanità, la tabella 2 mostra gli andamenti della spesa e dei disavanzi accertati per gli anni 2001-2002 (Relazione Generale sulla Situazione Economica del Paese, 2003) e di quelli stimati dall’ISAE per il 2003 e il 2004. La spesa è aumentata dell’8,6% nel 2001, sforando i finanziamenti per circa 4 miliardi di euro. In seguito, il tasso di crescita si è ridimensionato, ragguagliandosi al 3,7% nel 2002 e al 3,4% nel 2003, ma il deficit si è ridotto solo in parte, rispetto a quello del 2001. L’ISAE prevede un incremento pari al 5,2% nel 2004, in presenza di rinnovo dei contratti del personale dipendente e delle convenzioni con i medici generici e specialisti13. Tab. 2 SPESA, FINANZIAMENTO E DISAVANZO (anni 2001-2004) (in milioni di euro) (in % del PIL) Anni Spesa (*) Finanziamento (**) Disavanzo Spesa Finanziamento Disavanzo 2001 76.230 72.226 4.004 6,27 5,94 0,33 2002 79.017 75.597 3.420 6,28 6,01 0,27 2003 81.704 78.565 3.139 6,25 6,01 0,24 2004 85.952 81.826 4.126 6,26 5,96 0,30 Fonte: (*) Per il 2001 e il 2002, Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica, Relazione generale sulla situazione economica del Paese 2002; per il 2003 e il 2004, stime ISAE. (**) Per il 2001, Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica, Relazione generale sulla situazione economica del Paese 2002; per il 2002, 2003 e 2004, Accordo 8 agosto 2001, integrato per il 2004 con le risorse stanziate dalla legge Finanziaria per il rinnovo contrattuale. 12 Si noti che il decreto legge 269/2003, trasformato in Legge 326/2003, rivede il tetto della spesa farmaceutica nel 16% di quella sanitaria complessiva, comprendendo tuttavia, a differenza dal passato, anche il costo dei medicinali utilizzati in ospedale. 13 Secondo fonti regionali (Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, 2003) la sottostima del finanziamento toccherebbe i 4,3 miliardi di euro per il 2002 e i 4,7 miliardi per il 2003 mentre, per il 2004, assommerebbe a 6 miliardi di euro, di cui uno per fornire l’assistenza sanitaria ai 750 mila immigrati regolarizzati con la legge Bossi-Fini, e cinque per adeguare i LEA agli standard fissati dal Ministero delle Salute. La Legge Finanziaria per il 2004 prevede che la questione dei costi derivanti dalla regolarizzazione degli extracomunitari sia esaminata in sede di tavolo di monitoraggio della spesa sanitaria. - 49 - ISAE Rapporto annuale sull’attuazione del federalismo Il meccanismo sanzionatorio previsto dall’Accordo dell’8 agosto 2001 non sembra essere stato insomma sufficiente a imporre il contenimento della spesa entro i limiti delle risorse stanziate. Tuttavia, esso ha prodotto alcuni risultati positivi in termini di responsabilizzazione finanziaria delle Regioni, che si sono attivate in vario modo per coprire i disavanzi. La verifica intorno al livello dei disavanzi e alle misure di copertura si è svolta al Tavolo tecnico costituito d’intesa con la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, e ha portato ad un risultato positivo per la maggior parte delle autonomie regionali14. Le principali misure poste in atto dalle Regioni per ottemperare agli obblighi richiesti dall’Accordo, con riferimento agli anni 2001-2002, possono essere così riassunte: − interventi strutturali su farmaci, beni e servizi e rete ospedaliera (distribuzione diretta dei farmaci da parte delle strutture pubbliche, imposizioni di tetti di spesa, convenzioni per la centralizzazione degli acquisti, blocco delle assunzioni, riduzione dei posti-letto, potenziamento dei day hospital); − forme di compartecipazione alla spesa (ticket su farmaci, su ricette e su pronto soccorso, limitazione delle prescrizioni per ricetta, delisting15); − misure di tipo fiscale (maggiorazione Irap, addizionale Irpef, tasse automobilistiche). I provvedimenti adottati per il ripiano dei disavanzi sanitari 2001-2002 (Tab. 3) compongono un quadro caratterizzato da comportamenti regionali molto differenziati: infatti, mentre le Regioni del Sud hanno attivato in prevalenza interventi di razionalizzazione della spesa, in particolare di quella ospedaliera16, contestualmente all’introduzione di ticket sanitari, quelle del Centro-Nord hanno fatto ricorso soprattutto agli strumenti di inasprimento fiscale (oltre che alle misure di compartecipazione). Cominciano già ad evidenziarsi, quindi, sulle conseguenze del federalismo, i primi effetti dello squilibrio territoriale che, in generale, caratterizza il nostro Paese e, in particolare, la diversa capacità fiscale suggerisce alle Regioni più ricche di operare dal lato degli introiti17, a quelle più povere di 14 A tutt’oggi 5 Regioni (Abruzzo, Calabria, Campania, Sardegna e Molise) non hanno usufruito dei fondi aggiuntivi per l’anno 2001, dal momento che gli interventi a copertura dei disavanzi 2001 non sono stati giudicati congrui. Non hanno ancora ottenuto il via libera all’assegnazione dell’integrazione per il 2002, a seguito dei risultati del Tavolo di monitoraggio della spesa, attualmente in fase conclusiva, Lazio, Abruzzo, Sicilia, Molise, Campania e Sardegna. Sembra tuttavia che alcune di queste Regioni potrebbero prossimamente superare l’”esame”. 15 Il cosiddetto delisting è stato utilizzato fino all’entrata in vigore del nuovo Prontuario nazionale (adottato con decreto ministeriale 27 settembre 2002), che ha eliminato la classe B, a parziale carico dei cittadini. 16 A tale proposito un recente studio dell’ASSR (Agenzia per i servizi sanitari regionali), pubblicato su Il Sole 24 Ore Sanità (2004), mostra come nel 2001 vi sia stato, rispetto al 1999, un maggior ricorso al day hospital per i 43 Drg (Diagnosis related group) ad “alto rischio di inappropriatezza”, previsti nel DPCM 29 novembre 2001 sui livelli essenziali di assistenza. In particolare, lo studio mostra come tale incremento abbia interessato prevalentemente le Regioni del Sud (quasi il 50%, a fronte del 36% di quelle del Centro-Nord), a conferma di un miglior utilizzo delle strutture ospedaliere e, quindi, di una razionalizzazione del settore. 17 Come è stato sottolineato (Frattini e Zanardi, 2003), la differenziazione tra le Regioni dal lato fiscale è ancora più accentuata dal fatto che alcune hanno incrementato l’addizionale IRPEF in modo progressivo (Corte dei Conti, 2003). - 50 - Il federalismo in sanità: alla ricerca della stabilità finanziaria rivedere il livello dell’erogazione di servizi. Naturalmente, la razionalizzazione è comunque un risultato positivo se corrisponde a riduzione degli sprechi, ma potrebbe implicare un peggioramento delle condizioni di equità dei cittadini se si traducesse in razionamento. Queste problematiche appaiono molto delicate in relazione alla questione deIla tenuta degli standard nazionali. Ad esempio, basti pensare al fatto che i LEA, che oggi rappresentano l’entitlement che deve essere assicurato a tutti i cittadini, indicano il tipo di prestazioni da garantire, ma non il loro numero. E’ stato osservato inoltre (France, 2003) che gli standard nazionali dovrebbero essere considerati come un singolo aspetto del più ampio concetto di interesse nazionale, che deve essere tutelato anche in un mondo federalista. Un altro aspetto importante è quello della garanzia dell’accesso finanziario ai servizi. Da questo punto di vista, le disuguaglianze regionali sono state certamente ridimensionate dall’introduzione del Prontuario nazionale, che ha cancellato il meccanismo del delisting. Resta tuttavia la differenziazione sul livello dei ticket. Per quanto riguarda gli interventi dal lato delle entrate fiscali, la legge Finanziaria per il 2003 ha sospeso l’applicazione di eventuali aumenti ulteriori (rispetto al 2002) delle aliquote delle addizionali all’IRPEF e di maggiorazioni dell’aliquota IRAP, a decorrere dal 29 settembre 2002 e fino al raggiungimento dell’intesa, in sede di Conferenza unificata, sui meccanismi strutturali del federalismo fiscale. E’ rimasta salva la possibilità di deliberare incrementi e maggiorazioni da parte delle Regioni, ma tali determinazioni non possono divenire immediatamente effettive. Il sostanziale blocco a qualsiasi possibilità di manovra sul versante delle entrate, ad eccezione di alcune tasse regionali, è in contrasto con il contenuto dell’Accordo dell’8 agosto 2001, e pone indubbiamente una pesante limitazione all’autonomia finanziaria delle Regioni (o almeno di quelle che se la potrebbero permettere). Tab. 3 MISURE REGIONALI PER IL FINANZIAMENTO DEI DISAVANZI SANITARI PER GLI ANNI 2001-2002 Disavanzo pro-capite Superiore alla media nazionale Iinferiore alla media nazionale Razionalizzazione della spesa Lazio, Abruzzo, Campania, Calabria. Piemonte, Puglia, Basilicata. Ticket sui farmaci Veneto, Molise. Lazio, Calabria, Sicilia, Sardegna, Piemonte, Bolzano, Puglia, Lombardia, Liguria. Delisting e/o distribuzione diretta Marche, Abruzzo, Molise, Campania. dei farmaci Valle D’Aosta, Lombardia, Trento, FriuliVenezia Giulia, Emilia- Romagna, Toscana, Umbria, Basilicata. Addizionale Irpef Veneto, Molise, Marche. Piemonte, Lombardia, Puglia, Umbria. Maggiorazione Irap Lazio, Marche. Lombardia. Tasse automobilistiche Veneto, Marche. Fonte: Frattini e Zanardi, 2003; Il sole 24 Ore Sanità, numeri vari. - 51 - ISAE Rapporto annuale sull’attuazione del federalismo Soprattutto dopo il 2002, per sanare il disavanzo sanitario, e per fronteggiare le carenze di liquidità di cassa (di cui diremo tra poco), le Regioni si sono attivate, oltre che con le misure di razionalizzazione della rete ospedaliera, i tagli di prestazioni ritenute non “essenziali” e l’inasprimento delle tasse locali, con altre operazioni, quali l’alienazione del patrimonio immobiliare e provvedimenti di cartolarizzazione. Le Regioni che hanno messo in atto le manovre di quest’ultimo tipo18 sono quelle che rischiano di non incassare, per il 2002, la quota integrativa prevista dall’Accordo dell’8 agosto 2001. Il Lazio è la prima Regione ad aver puntato sull’alienazione delle strutture ospedaliere, creando, nel 2000, una società ad hoc, la Gepra, che ha acquistato l’intero patrimonio immobiliare delle Asl (56 ospedali). Le Regione ha continuato ad utilizzare le strutture vendute, dietro il pagamento di un leasing. L’operazione di cartolarizzazione è proseguita nel 2002 con l’annuncio della vendita del patrimonio immobiliare regionale non adibito ad uso pubblico. La Regione ha, inoltre, “spostato” i fondi da alcuni capitoli di spesa, non più ritenuti “attuali”, sul comparto sanitario. Anche la Sicilia, la Sardegna e l’Abruzzo sarebbero in procinto di approntare operazioni di “sale and lease back” con l’alienazione, da parte delle aziende ospedaliere, dei propri immobili, compresi gli ospedali, tramite un’asta internazionale. L’ente che si aggiudicherà l’asta non potrà cambiare la destinazione d’uso e dovrà lasciare la gestione, in affitto o in leasing, alle aziende sanitarie, che si impegnano a rimborsare in dieci anni il valore dell’immobile, compresi gli interessi, e a riscattarlo con il pagamento dell’ultima rata. Diversa la manovra di risanamento messa in atto dalla Regione Campania, articolata su più livelli. Da un lato, si è agito sul fronte della tassazione locale, con l’aumento dell’imposta regionale sulla benzina e del bollo auto, dall’altro, sulla razionalizzazione della medicina specialistica, tramite l’adozione di tetti di spesa. Quest’ultima misura si è resa necessaria data la forte incidenza che tale voce assume nell’ambito del bilancio sanitario campano e l’alto numero delle strutture private accreditate che, in Campania, rappresentano una realtà assai consistente19. 18 La descrizione delle manovre più recenti adottate dalle Regioni è tratta da Il sole 24 Ore Sanità, numeri vari. 19 A tale proposito, è sufficiente ricordare che nel 2002 in Campania il peso della spesa per medicina specialistica sul totale della spesa sanitaria è stato pari ad oltre il 18%, contro un valore medio nazionale del 9% (Relazione generale sulla situazione economica del Paese, 2002) e che, nel 2001, il numero degli ambulatori e laboratori privati convenzionati per 100.000 abitanti era pari a 22,9, contro 11,7 a livello nazionale (Ministero della Salute, 2001b). - 52 - Il federalismo in sanità: alla ricerca della stabilità finanziaria 3.5 L’APPLICAZIONE DELL’ACCORDO: EROGAZIONE DEI FINANZIAMENTI E PROBLEMI DI LIQUIDITÀ La distanza tra spesa e finanziamenti, il meccanismo ritardato di ripiano dei disavanzi da parte delle Regioni20, il rinvio nell’erogazione delle risorse integrative (subordinata alla verifica dell’adempimento degli accordi21), hanno reso problematica la copertura della spesa22, per la quale si è dovuto fare ampiamente ricorso ad anticipazioni di cassa, onerose perché su di esse le Regioni devono versare un interesse23. Anche il meccanismo delle anticipazioni, d’altronde, è risultato insufficiente a “oliare” il sistema dei pagamenti del servizio sanitario. I problemi di liquidità delle aziende sanitarie hanno comportato pesanti ricadute negative sui tempi di pagamento ai fornitori24 e sulle condizioni di mercato per l’acquisto di beni e servizi25. Le Regioni vantano crediti per circa 7.800 milioni di euro per il 2002 e 7.000 per i primi dieci mesi del 2003 (Segreteria Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, 2004). Può valere la pena di esaminare in maggior dettaglio le cause dei ritardi nell’attribuzione dei finanziamenti e nelle erogazioni di cassa, per comprendere meglio quale complesso e farraginoso meccanismo si sia realizzato, e perché la legge Finanziaria per il 2004 sia intervenuta per rivedere il sistema delle anticipazioni (come vedremo nel prossimo paragrafo)26. 20 Il meccanismo messo in atto con l’Accordo dell’agosto 2001 consentiva la copertura di eventuali disavanzi nell’anno successivo all’esercizio in corso. La Legge Finanziaria per il 2003 ha in seguito esteso ad un arco pluriennale il periodo durante il quale è ammesso che si realizzino gli introiti volti a coprire il disavanzo 2001(questa disposizione potrebbe essere stata introdotta per consentire le operazioni di cartolarizzazione, come segnalato dal Servizio studi del Senato (Senato della Repubblica, Servizio studi, 2002). Del resto, anche la Legge Finanziaria per il 2001, nelle norme applicative del precedente Accordo del 3 agosto 2000, prevedeva un ripiano sfasato nel tempo. 21 La verifica si svolge dopo la chiusura dell’esercizio di riferimento. 22 Si ricorda che la riforma del Titolo V della Costituzione, in linea di principio, esclude la possibilità di indebitamento per far fronte alla spesa corrente. 23 Da gennaio 2002, gli interessi maturati sulla mancata erogazione di cassa assommerebbero, secondo stime prudenziali delle Regioni, a circa 280 milioni di euro (Segreteria Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, 2004). 24 A tale proposito si osserva che, secondo dati dell’Assobiomedica per il settore della diagnostica in vitro e delle tecnologie biomediche, i ritardi nei pagamenti delle fatture a ottobre 2003 toccavano, a livello nazionale, i 314 giorni, con punte di particolare rilievo per il Lazio (607 giorni), l’Abruzzo (423 giorni), la Sardegna (422 giorni), la Campania (407 giorni) e la Lombardia (356 giorni). Secondo la direttiva europea in materia, (2000/35/CE), i termini di legge sono di 30 giorni. 25 Ricordiamo che il decreto legislativo 231/2002, nel recepire la direttiva europea di cui alla nota precedente, ha irrigidito le norme in materia di pagamenti ritardati. Esso afferma il diritto agli interessi moratori da parte dei creditori, anche con riferimento alle transazioni commerciali tra imprese e pubbliche amministrazioni - senza necessità di costituzione in mora -, stabilisce il termine di decorrenza di tali interessi e fissa il tasso con riferimento al saggio di interesse ufficiale della BCE. Inoltre, il decreto definisce come gravemente iniquo, e dunque nullo, l’Accordo sulla data del pagamento e le conseguenze del ritardato pagamento, qualora esso miri a procurare al debitore liquidità aggiuntiva a spese del creditore. 26 Si ricorda che l’applicazione al settore sanitario del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 29 novembre 2002 (decreto cosiddetto blocca-spese), attuativo del decreto legge 194/2002 (convertito in Legge 246/2002), - 53 - ISAE Rapporto annuale sull’attuazione del federalismo A tal fine, bisogna ricordare innanzitutto che le anticipazioni alle Regioni a statuto ordinario, alla Sicilia e alla Sardegna, previste dal decreto legislativo 56/2000 per far fronte all’”ordinato finanziamento della spesa sanitaria corrente”27, sono ammesse mensilmente nei limiti di un dodicesimo delle somme spettanti a titolo di quota IRAP, di addizionale regionale all’IRPEF e di quota parte dell’IVA determinata sempre ai sensi del decreto legislativo 56/200028 (decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, 21 febbraio 2001). In presenza di questa normativa, le Regioni denunciano diversi motivi di ritardo nell’erogazione delle risorse (Segreteria Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, 2004): oltre all’accantonamento dei maggiori finanziamenti attribuiti con l’Accordo del 2001 in attesa della verifica sull’adempimento degli impegni, un problema definito “fisiologico” nei documenti di parte regionale, si sono realizzate difficoltà definite “patologiche”. Infatti, in primo luogo, l’accesso al finanziamento della spesa sanitaria storica è subordinato all’intesa, da raggiungere in sede di Conferenza Stato-Regioni, sulla distribuzione delle risorse del Servizio Sanitario Nazionale, e alla delibera CIPE di riparto, in assenza della quale le erogazioni di cassa vengono parametrate sulla base della precedente delibera CIPE (e dunque su importi inferiori, perché riferiti all’anno precedente). In secondo luogo, la quota crescente di risorse distribuite alle Regioni secondo i nuovi criteri del D.Lgs. 56/200029, per essere attribuita, richiede l’approvazione con DPCM dell’aliquota di compartecipazione IVA e del riparto di tale compartecipazione tra le Regioni: in presenza di ritardi nell’emanazione dei DPCM, i finanziamenti alle funzioni di spesa finanziate attraverso il federalismo fiscale non sono distribuiti. In definitiva, l’erogazione dell’integrazione al finanziamento 2001, anche per le Regioni adempienti, è slittata al 2003 (febbraio). Per quanto riguarda il 2002, l’Accordo sulla ripartizione dei finanziamenti è stato rinviato per tutto l’anno, e nel frattempo le anticipazioni sono state commisurate agli stanziamenti per l’anno precedente previsti dall’Accordo dell’8 agosto 200130. Quanto alla compartecipazione IVA, nel 2002 non si è raggiunta l’intesa presso la Conferenza Stato-Regioni sul riparto dei finanziamenti relativi al federalismo fiscale. Il Governo, in assenza di Accordo, non ha emesso il relativo DPCM, e così la quota di risorse (il 5% del totale) che doveva discendere dal nuovo meccanismo del 56/2000 non é stata distribuita, rimanendo accantonata (cfr. ancora, capitolo 1, seconda parte, di questo Rapporto). Nel 2003 la delibera CIPE è stata emanata più prontamente è stata annullata dal decreto ministeriale del 18 aprile 2003, anche a seguito dei ricorsi presentati al TAR da diverse Regioni. 27 Insieme con gli accreditamenti dell’IRAP e dell’addizionale regionale IRPEF. 28 Le quote mensili sono anticipate trimestralmente. 29 Tali criteri comprendono, oltre al fabbisogno sanitario, la capacità fiscale e la dimensione geografica. 30 Infatti, solo nel 2003 è stata emanata la delibera CIPE (delibera CIPE n.1/2003). Le Regioni sottolineano che non si è nemmeno tenuto conto della percentuale di crescita della spesa programmatica indicata dalla legge Finanziaria per il 2001 (pari al 3,5% nel 2002). - 54 - Il federalismo in sanità: alla ricerca della stabilità finanziaria (n. 8/2003), seguendo l’intesa tra le Regioni sui criteri di riparto (raggiunto nella riunione di Fiuggi del 29-30 gennaio 2003). Le anticipazioni sono state commisurate al finanziamento 2001 previsto dalla Legge Finanziaria per il 2001, accresciuto del 3,5%31. All’emanazione del DPCM di determinazione dell’aliquota di compartecipazione IVA non ha fatto seguito quella dell’altro provvedimento, relativo alla ripartizione delle risorse, con un blocco di finanziamenti pari al 10 per cento. 3.6 LA LEGGE FINANZIARIA PER IL 2004 La legge Finanziaria per il 2004 (L. 350/2003) contiene norme volte ad affrontare alcuni dei problemi sopra evidenziati. Conviene analizzarle, per comprendere se esse vadano nella direzione di un miglioramento della stabilità finanziaria regionale32. In primo luogo, la Legge Finanziaria estende al 2004 la sospensione degli effetti degli aumenti delle addizionali IRPEF e delle maggiorazioni dell’aliquota IRAP33. Questa scelta è evidentemente conseguenza del mancato raggiungimento dell’Accordo tra Stato, Regioni ed Enti Locali sui meccanismi del federalismo fiscale, e del rinvio dei termini per la presentazione della relazione sui principi generali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario da parte dell’Alta Commissione di studio per il coordinamento della finanza pubblica. La decisione di prorogare il blocco degli aumenti non appare comunque incoraggiante dal punto di vista della conquista dell’autonomia fiscale da parte delle Regioni, in quanto ripropone ancora per un anno le contraddizioni già evidenziate tra gli obiettivi dichiarati e la realtà dei fatti. Inoltre, la legge Finanziaria per il 2004 modifica, solo per l’anno in corso, la disciplina delle anticipazioni di Tesoreria alle Regioni a statuto ordinario, alla Sicilia e alla Sardegna per il finanziamento della spesa sanitaria corrente34. Essa consente di ottenere anticipazioni nella misura del 31 In questo caso, si è tenuto conto del coefficiente di accrescimento della spesa programmatica fissato dalla legge Finanziaria per il 2001. 32 Si osservi che la Legge Finanziaria per il 2004 ribadisce il divieto di ricorrere a indebitamento, da parte delle Regioni, delle Province autonome di Trento e Bolzano e delle aziende Asl e ospedaliere (in quest’ultimo caso la disciplina delle modalità e condizioni di indebitamento è demandata alle Regioni), se non per finanziare spese di investimento. Questa norma, inoltre, si spinge a interpretare la Costituzione in relazione al concetto di indebitamento, con riferimento essenzialmente alle indicazioni del SEC 95 (Sistema Europeo dei conti nazionali e regionali della Comunità). Sono escluse dal concetto di indebitamento le operazioni che non richiedono risorse aggiuntive, ma sono rivolte a risolvere momentanee carenze di liquidità (entro i limiti della normativa statale vigente) e le spese per cui è già prevista idonea copertura. Inoltre è vietato l’indebitamento per finanziare conferimenti rivolti alla ricapitalizzazione di aziende o società finalizzate al ripiano di perdite, onde evitare il finanziamento a ripiano di perdite di gestione. 33 Abbandonando il riferimento temporale al raggiungimento dell’intesa sui meccanismi strutturali del federalismo fiscale e ai lavori dell’Alta Commissione, come termine della sospensione. 34 Le Regioni Valle d’Aosta e Friuli Venezia Giulia e le Province autonome di Trento e Bolzano, e solo in parte le Regioni Sicilia e Sardegna, sono escluse dalla ripartizione dell’ex Fondo sanitario nazionale, finanziando quella parte della spesa sanitaria corrente con risorse del proprio bilancio. - 55 - ISAE Rapporto annuale sull’attuazione del federalismo 95% delle somme spettanti per il 2004 (sospendendo il vincolo di un dodicesimo mensile), comprensive dell’integrazione apportata dall’Accordo dell’8 agosto 2001. Solo in caso di verifica del mancato adempimento, e solo per le Regioni che non hanno mantenuto gli impegni, verrebbe ripristinato il livello più basso di finanziamento. Tuttavia, per ottenere gli ammontari previsti dall’Accordo del 2001, deve essere approvata la delibera CIPE di ripartizione della spesa storica e deve essere presentata dal Ministero dell’economia e delle finanze una proposta di DPCM sulla compartecipazione all’IVA, e inoltre deve essere stipulato un Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome sulla definizione del procedimento di verifica degli adempimenti regionali. Queste disposizioni hanno il pregio di rendere più agevole il meccanismo delle anticipazioni. Le erogazioni di cassa in base al finanziamento integrato restano comunque subordinate al raggiungimento dell’Accordo sulla ripartizione delle risorse storiche per la sanità e alla realizzazione di qualche passo avanti per l’avvio del federalismo fiscale. Il Governo non ha inteso evidentemente rinunciare ad un potente meccanismo di pressione sulle Regioni, per spingerle, da un lato, a trovare un’intesa fra di loro sulla distribuzione dei finanziamenti della sanità entro tempi ragionevoli, dall’altro, ad accettare di mettere in pratica l’attuazione del decreto legislativo 56/2000. Inoltre, si ricorda che la Direttiva generale del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 27 gennaio 2004 per l’azione amministrativa e la gestione per l’anno 2004 pone tra le priorità il monitoraggio da parte della Ragioneria Generale dello Stato sulla spesa sanitaria, con particolare riguardo all’efficienza e agli sprechi, a segnalare come l’attenzione sia viva sull’argomento. Anche se per il 2004 è stata stabilita nel corrente mese di febbraio l’intesa sul riparto delle risorse, la conflittualità tra livelli di Governo sembra in questa fase molto elevata, con minacce di interruzione del dialogo da parte delle Regioni . Queste ultime denunciano la drammaticità della situazione attuale per quanto riguarda il ritardo nell’erogazione dei fondi e l’impossibilità di far fronte ai pagamenti, e pongono oggi sul piatto la questione della regolazione dei rapporti finanziari per gli anni successivi a quello in corso, l’ultimo coperto dall’Accordo dell’8 agosto 2001 (che stanziava le risorse complessive da attribuire alla sanità per gli anni 2001-2004). 3.7 CONCLUSIONI Come si è visto, i primi passi mossi verso la realizzazione della riforma federalista in sanità hanno evidenziato una serie di contraddizioni su cui sarà importante riflettere con attenzione. Il Governo ha mostrato una decisa volontà di applicare l’Accordo dell’8 agosto 2001, volto a regolare i rapporti finanziari tra Stato e Regioni nel settore sanitario (settore, peraltro, non più soggetto al Patto di stabilità interno). A tal fine sono stati definiti i LEA, ed è stata sospesa l’erogazione dei finanziamenti alle Regioni dove si sono verificati disavanzi per i quali non è stata indicata la relativa - 56 - Il federalismo in sanità: alla ricerca della stabilità finanziaria copertura. Tuttavia, il blocco imposto all’incremento dell’addizionale IRPEF e della maggiorazione dell’aliquota IRAP appare in contrasto con l’Accordo del 2001. Il meccanismo sanzionatorio previsto ha cominciato a responsabilizzare le Regioni sulla necessità di ripristinare gli equilibri finanziari, ma resta ancora un problema di forte instabilità, aggravato da carenze di liquidità. In definitiva, si sono presentati due problemi principali. Innanzitutto, come è stato notato (Mapelli, 2003), l’Accordo del 2001 si è trasformato in un meccanismo di controllo della spesa, anziché dei disavanzi, e questo rappresenta una limitazione del livello di autonomia degli enti decentrati. In effetti, l’obiettivo di contenere la spesa sanitaria era probabilmente fin dall’inizio quello realmente perseguito dal Governo; l’obbligo di coprire i deficit costituiva un sistema disincentivante volto a evitarne la formazione, stimolando processi di crescita dell’efficienza, di miglioramento del rapporto qualità/spesa o, al limite, di razionamento. In realtà, i disavanzi si sono formati, e tutto il “gioco” si è spostato sulla verifica dei mezzi di copertura. A questo punto, il metodo previsto di ripiano a posteriori dei disavanzi da parte delle Regioni e di attribuzione delle risorse integrative dopo la chiusura dell’esercizio di riferimento ha implicato evidenti difficoltà a coprire la spesa, e il sistema delle anticipazioni, per altro costoso per le Regioni in termini di oneri per interessi, non è stato sufficiente a compensare le carenze di liquidità. Pertanto, si sono allungate le scadenze di pagamento dei fornitori, già estremamente elevate, con conseguenze negative sia sul mercato, dove le aziende private risentono evidentemente dei mancati pagamenti, sia sui bilanci della sanità, caricati del costo di interessi moratori e prezzi più elevati (inclusivi del rischio di dilazione dei pagamenti). Come si è anticipato in premessa, in questo esame dell’avvio del federalismo in sanità ci siamo soffermati soprattutto sugli aspetti finanziari. Tali aspetti non possono essere tuttavia compresi appieno se non si ricorda che l’obiettivo forse primario che Governo e Regioni hanno di fronte è quello di individuare un equilibrio accettabile tra interesse nazionale e autonomia degli enti decentrati. Tale equilibrio – per sua natura di non facile determinazione - non sembra sia stato ancora raggiunto. In questo senso, i LEA definiti dal Ministro della Salute rappresentano un primo passo, l’individuazione dei criteri con cui regolare la mobilità (si veda il riquadro “La mobilità nel Servizio Sanitario Nazionale”) un secondo, ma altre domande sono ancora senza una chiara e univoca risposta. Il Governo centrale è chiamato, negli attuali assetti istituzionali, a mantenere il controllo di almeno due politiche fondamentali: in primo luogo, quella macroeconomica di bilancio, che richiede l’equilibrio - 57 - ISAE Rapporto annuale sull’attuazione del federalismo dei conti pubblici e il loro adeguamento agli accordi internazionali cui l’Italia partecipa35, nonché la realizzazione di alcune priorità stabilite dal Governo stesso (non ultima quella di ridurre la pressione fiscale); in secondo luogo, quella microeconomica di definizione e garanzia delle prestazioni essenziali, che risulta particolarmente difficile da praticare in un settore caratterizzato dalla non osservabilità del prodotto, dalla distinzione tra acquirente e decisore nelle scelte di consumo, dal rapido progresso tecnico. A questo proposito, stupisce come raramente sia stato rilevato, nel dibattito intorno all’introduzione del federalismo in Italia, che in campo sanitario proprio la scarsa informazione da parte degli utenti potrebbe far cadere una delle principali motivazioni generalmente addotte per spiegare l’attribuzione della competenza agli enti di Governo decentrati, ovvero la maggiore possibilità di adeguare il servizio alle esigenze della popolazione locale ed il maggior controllo di quest’ultima sui risultati36. La difficoltà di valutare gli effetti delle cure, in comparazione con altre praticabili, e la sempre maggiore richiesta, nei paesi sviluppati, di trattamenti sanitari volti a migliorare il benessere psico-fisico, in una situazione in cui la soglia dell’essenzialità percepita si allarga rapidamente nel tempo e la conoscenza degli effetti collaterali dei trattamenti non è diffusa, rende particolarmente complessa la definizione del livello standard di servizio che deve essere assicurato a tutti i cittadini. Da questo punto di vista, in un paese in cui il federalismo viene introdotto ex novo, l’operazione di avvio non può che incontrare molti ostacoli. La scelta adottata in pratica nel nostro Paese è stata quella di porre la frontiera del servizio garantito appena al di sotto di quello che era il ventaglio di prestazioni effettivamente fornito in precedenza. Forse in qualche misura tale scelta è stata proprio il frutto dell’estrema difficoltà di rendere accettabili proposte più riduttive, o al contrario di finanziare livelli maggiori. Un’operazione più incisiva è stata realizzata con la definizione del nuovo Prontuario dei farmaci ammessi alla copertura (del resto, dato il carattere del settore, sembra condivisibile che il primo passo debba essere quello, compiuto da tecnici ed esperti, di individuare i trattamenti con ragionevoli probabilità di successo). Quel che preme qui sottolineare è che la questione degli standard non è disgiunta da quella della stabilità finanziaria. Oggi le Regioni chiedono di “riaprire la partita” sui finanziamenti della sanità sulla base dell’ipotesi che le risorse ottenute dall’Accordo dell’8 agosto 2001 non siano state sufficienti a coprire i LEA (Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, 2003). Sarà necessario approfondire le analisi da parte del tavolo di monitoraggio, per poter disporre almeno di maggiori informazioni utili a risolvere il puzzle del federalismo in sanità. 35 E’ stato notato (Dirindin, 2001), d’altro canto, che, da parte del Governo centrale, il federalismo fiscale è stato inteso proprio come uno strumento per rendere più stringenti i vincoli di bilancio per le Regioni. 36 Per un’autorevole discussione di questi aspetti si veda Buchanan e Musgrave (2001). - 58 - 4 Il contenzioso costituzionale 4.1 I RAPPORTI TRA LE REGIONI E LA CORTE COSTITUZIONALE Negli ultimi quaranta anni, numerose e delicate scelte di politica istituzionale sono passate al vaglio della Corte costituzionale. Chiamata originariamente dalla Costituzione a pronunciarsi sulla legittimità delle leggi e degli atti aventi forza di legge con sentenze di rigetto o di accoglimento, emesse in base al confronto tra la norma impugnata e il testo costituzionale, la Corte ha nel tempo modificato il proprio spazio di intervento con l’adozione di sentenze interpretative, sentenze additive e sostitutive, entrando nel merito della scelta del legislatore e procedendo ad una valutazione degli interessi e dei valori presenti nella fattispecie esaminata, nonché di quelli “racchiusi”nella Carta costituzionale. Nel contenzioso tra Stato e Regioni, la Corte è riuscita solo in parte a dettare una visione univoca del complesso sistema dei rapporti tra centro e periferia. Dal 1956, anno di inizio dei lavori, fino alla entrata in vigore della legge costituzionale n.3 del 2001 di riforma del Titolo V della Costituzione, la Corte ha affrontato tutti gli aspetti relativi ai rapporti tra Stato e Regioni, instaurabili secondo gli articoli 127 e 134 della Costituzione del 1948; l’articolo 127 prevedeva il ricorso del Governo alla Corte costituzionale contro le leggi regionali che a suo giudizio eccedevano la competenza delle Regioni, mentre l’articolo 134 stabiliva la competenza della Corte a giudicare sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge dello Stato e delle Regioni e sui conflitti di attribuzione tra lo Stato e le Regioni e tra le Regioni stesse. Va anche menzionato come nella Costituzione, mancando una esplicita previsione in ordine al diritto di ricorso delle Regioni avverso le leggi dello Stato, si rinviasse (articolo 137) a una legge costituzionale successiva che avrebbe dettato le condizioni, le forme e i termini della proponibilità dei ricorsi regionali. E infatti la legge costituzionale n.1 del 1948 determinò le modalità di accesso delle Regioni alla Corte avverso le leggi o gli atti aventi forza di legge dello Stato e contro altre leggi regionali ritenute lesive delle proprie competenze; la legge costituzionale, pertanto, affidò alla Corte un ruolo di organo di - 59 - ISAE Rapporto annuale sull’attuazione del federalismo garanzia della ripartizione delle competenze legislative dello Stato e delle Regioni e di giudice dei conflitti di attribuzione tra Stato e Regioni. Il ricorso dello Stato e quello delle Regioni rimanevano però su piani sostanziali diversi: le Regioni potevano infatti ricorrere nei confronti dello Stato o di altra Regione solo nell’eventuale invasione della propria competenza, mentre allo Stato era data facoltà di ricorrere contro le leggi regionali per qualsiasi vizio di legittimità (sent.n.38/1957, sentenze n.11 e n.30 del 1959). Alle Regioni era quindi precluso impugnare una legge statale al fine di garantire la legalità costituzionale del provvedimento, mentre allo Stato si riconosceva un ruolo di difensore della legislazione statale e di controllore della potestà legislativa delle Regioni. Sotto l’aspetto processuale, inoltre, il ricorso dello Stato si differenziava da quello regionale in quanto l’impugnativa avveniva in via preventiva e impediva l’entrata in vigore della legge: la legge regionale approvata dal Consiglio regionale doveva essere comunicata al Commissario del Governo1 che doveva vistarla entro 30 giorni dalla comunicazione. Se il Commissario eccepiva un vizio di legittimità del progetto di legge regionale o il contrasto con gli interessi nazionali o con quelli di altre Regioni (vizio di merito), non opponeva il visto e rinviava la legge al Consiglio. In caso di riapprovazione a maggioranza assoluta del testo da parte del Consiglio, il Commissario trasmetteva la legge al presidente del Consiglio che, dopo deliberazione del Consiglio dei Ministri, ed entro 15 giorni dalla comunicazione, proponeva ricorso alla Corte costituzionale, in caso di vizi di legittimità, o alle Camere, per vizio di merito, se il rilievo eccepito consisteva in una lesione dell’interesse nazionale o degli interessi di altra Regione. Al contrario l’impugnativa della legge statale da parte della Regione avveniva sempre dopo la sua entrata in vigore e quindi malgrado il ricorso, la legge statale continuava ad avere efficacia e solo in caso di sentenza di accoglimento da parte della Corte diveniva inapplicabile e priva di effetti. 4.2 LA POTESTA’ LEGISLATIVA REGIONALE E I LIMITI COSTITUZIONALI PRIMA DELLA RIFORMA COSTITUZIONALE DEL TITOLO V Nel lungo periodo precedente la recente riforma del Titolo V la potestà legislativa regionale era sottoposta sia ai limiti generali di legittimità, rappresentati dalla Costituzione e dalle leggi costituzionali, limiti chiaramente comuni a tutte le fonti normative subordinate alla Costituzione, sia ad altri limiti 1 Organo statale di controllo con sede nel capoluogo di Regione (art.124 della Costituzione). - 60 - Il contenzioso costituzionale rappresentati da principi costituzionali inderogabili: il principio del decentramento, il principio della tipicità delle forme, il principio della natura territoriale dell’ente. L’articolo 120 della Costituzione indicava un ulteriore limite di legittimità nel divieto per la Regione di istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, nel divieto di adottare provvedimenti che potevano ostacolare la libera circolazione delle persone e delle cose o limitare il diritto dei cittadini ad esercitare in qualsiasi parte del territorio nazionale la loro professione, impiego o lavoro. Il rispetto del limite generale di merito dell’interesse nazionale e l’interesse delle altre Regioni era compito affidato al Parlamento; per interesse nazionale la dottrina dominante ha inteso l’interesse attinente ai valori permanenti della nazione italiana, valori non previsti in esplicite norme ma presenti al di fuori dell’ordinamento, nella comunità nazionale2. Il limite di merito dell’interesse nazionale che, secondo il disegno costituzionale, doveva essere accertato dal Parlamento con una valutazione vertente sul contrasto della legge regionale con le esigenze unitarie della comunità nazionale, è stato trasferito da diverse decisioni della Corte sul piano dei vizi di legittimità generali ed è stato utilizzato, come si vedrà in seguito, per ritagliare competenze statali nelle materie che l’articolo 117 attribuiva alle Regioni. Ulteriori limiti alla legge regionale erano previsti a seconda delle diverse tipologie di potestà legislativa regionale. Ad esempio alle Regioni a statuto speciale3 veniva riconosciuta – come è noto una potestà legislativa esclusiva,da attuarsi nel proprio territorio nelle materie previste dallo statuto regionale, che implicava la cessazione di ogni norma di contenuto contrario e la incompetenza legislativa statale nell’ambito della materia individuata. In caso di mancata legiferazione da parte della Regione, la materia continuava ad essere disciplinata dalla normativa statale che rimaneva anche in vigore nel caso in cui una legge regionale avesse regolato solo parzialmente la materia, rendendo così necessario, al fine di evitare vuoti legislativi, un ritaglio di differenti ambiti di intervento tra le due fonti normative. Le Regioni a Statuto speciale potevano attuare, allo scopo di adeguare le leggi della Repubblica alla particolarità delle esigenze dei loro territori, anche una competenza legislativa integrativa delle disposizioni delle leggi statali in determinate materie indicate negli statuti speciali. 2 Martines (1965). 3 L’articolo 116 della Costituzione stabiliva che alla Sicilia, alla Sardegna, al Trentino Alto Adige, al Friuli Venezia Giulia, alla Valle d’Aosta venivano attribuite forme e condizioni speciali di autonomia secondo statuti speciali adottati con leggi costituzionali secondo la procedura dell’articolo 138. Il riconoscimento di forme speciali di autonomia interessò per prime la Sicilia e la Val d’Aosta, l’ultima, il Friuli Venezia Giulia ebbe il suo statuto con la legge costituzionale n.1 del 1963. - 61 - ISAE Rapporto annuale sull’attuazione del federalismo La potestà legislativa esclusiva delle Regioni a statuto speciale, oltre ai limiti generali, incontrava dei limiti specifici di legittimità rappresentati dai principi generali dell’ordinamento giuridico, dalle norme fondamentali delle riforme economiche e sociali, dagli obblighi internazionali dello Stato. Alle Regioni a statuto ordinario, ma anche a quelle a statuto speciale se previsto dallo statuto stesso, la Costituzione attribuiva con riferimento a un determinato gruppo di materie una potestà legislativa concorrente circoscritta, oltre che dai limiti generali e da quelli speciali sopra indicati, dai principi fondamentali stabiliti dallo Stato. Nell’elenco di materie concorrenti del vecchio articolo 117 della Costituzione sia lo Stato che le Regioni erano entrambi legittimati a legiferare, ma con una diversa intensità: lo Stato con l’emanazione di leggi cornice dettava i principi fondamentali della materia, le Regione, nei limiti di detti principi, emanava la normativa di dettaglio. Il ritardo dello Stato ad emanare le leggi cornice, con relativa impasse della legislazione regionale, fu superato con una soluzione di compromesso che permetteva alle Regioni di trarre esse stesse dall’ordinamento vigente, per via interpretativa, i principi generali della materia concorrente (L.281/1970). Alle Regioni a statuto ordinario il secondo comma dell’articolo 117 nella sua precedente versione riconosceva anche una potestà legislativa attuativa, consistente nel potere di emanare norme di attuazione di leggi statali; la legge statale, che poteva disciplinare anche materie diverse da quelle elencate dall’articolo 117 di competenza concorrente, prevedeva l’ammissibilità di un intervento regionale nei limiti indicati e negli spazi appositamente lasciati liberi, per permettere l’adeguamento della legge statale alle esigenze e specificità della Regione4. La Costituzione del 1948 disegnava quindi un potere legislativo delle Regioni circondato da vincoli e da limiti che dovevano garantire l’uniformità dell’ordinamento; ad esclusione della potestà attuativa delle Regioni ordinarie, tutti i diversi tipi di potestà legislativa si caratterizzavano per elenchi di materie, sulle quali le Regioni potevano legiferare. Peraltro, la sola elencazione delle materie di competenza concorrente non era idonea a permettere un’individuazione certa degli ambiti di intervento dello Stato e delle Regioni; inoltre, la mancata emanazione delle leggi cornice da parte dello Stato favoriva il sorgere di una conflittualità tra le Regioni e lo Stato. 4 A differenza della potestà integrativa delle Regioni a statuto ordinario prevista in determinate materie dallo Statuto, la potestà attuativa viene legittimata da una legge statale che disciplina materie anche diverse da quelle indicate dall’articolo 117 della Costituzione. - 62 - Il contenzioso costituzionale 4.3 LA GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE IN MATERIA REGIONALE 4.3.1 La prima fase. L’istituzione delle Regioni a statuto ordinario. La funzione di indirizzo e coordinamento La Corte costituzionale ha oscillato tra interpretazioni restrittive e estensive della potestà legislativa delle Regioni; in un primo periodo che si spinge fino alla istituzione nel 1970 delle Regioni a statuto ordinario, la Corte ha sostanzialmente svolto un ruolo di delimitazione delle prerogative delle cinque Regioni a statuto speciale nate nel dopoguerra. Nei giudizi di legittimità delle leggi statali che incidevano sulle materie di competenza regionale indicate negli statuti speciali, la Corte ha proceduto ad una separazione degli ambiti di competenza “ritagliando” alcune “parti” della materia interessate dalla legge impugnata, considerandole di interesse nazionale. La Corte ha ritenuto inoltre che finché non fosse divenuto effettivo il passaggio di funzioni dallo Stato alle Regioni, da attuarsi con legge dello Stato, era da ritenersi preclusa ogni possibilità di esercizio della potestà legislativa ed amministrativa delle Regioni. Con l’istituzione delle Regioni a statuto ordinario, nel 1970, inizia un periodo di forte contrapposizione tra due diverse concezioni di modello di “Stato regionale”5: la prima, accolta dalle Regioni e introdotta nei loro statuti, portatrice di un modello “politico”di Regione in cui si valorizza la prerogativa della Regione a rappresentare gli interessi del territorio; la seconda, un modello “amministrativo” di Regione simile a quello disegnato per le Province e i Comuni, sostenuta dalle amministrazioni centrali, teso a limitare gli ambiti di intervento legislativo delle Regioni ordinarie, così come avvenuto per quelle a statuto speciale. La Corte sostenne il modello “amministrativo” e con una serie di decisioni in cui il limite dell’interesse nazionale veniva valorizzato quale limite di legittimità generale, lo Stato poté recuperare la potestà di disciplinare, anche nel dettaglio, materie “ritagliate”alle competenze concorrenti. L’interpretazione restrittiva della potestà regionale era peraltro presente soprattutto nella legislazione statale; l’articolo 17 della L.281/1970 conteneva una delega al Governo per il passaggio alle Regioni di settori organici di materie, accompagnate dal trasferimento degli uffici periferici dello Stato. Contemporaneamente, si riservava allo Stato una funzione di indirizzo e coordinamento per esigenze di carattere unitario con riferimento sia agli obiettivi della programmazione economica e sia agli impegni derivanti dagli obblighi internazionali. I decreti delegati del 1972 furono ancor più restrittivi per le Regioni; la funzione di indirizzo e coordinamento fu affidata, nei casi in cui non fosse opportuno emanare un provvedimento legislativo, 5 Cheli (1999). - 63 - ISAE Rapporto annuale sull’attuazione del federalismo alle deliberazioni del Consiglio dei Ministri che, a sua volta poteva delegarla al CIPE o al Presidente del Consiglio o ai singoli Ministri. Tale funzione che, per la impossibilità di circoscrivere entro parametri prestabiliti le cosiddette esigenze di carattere unitario peccava, già in origine, di una marcata ambiguità, venne affidata normalmente al Consiglio dei Ministri, con il rischio che le decisioni di tale organo potessero essere dettate primariamente dalla esigenza di limitare l’indirizzo politico regionale6. Più in dettaglio, il trasferimento delle funzioni alle Regioni non avvenne, come previsto nella delega, per settori organici ma secondo le competenze dei Ministeri, determinando notevoli difficoltà alle Regioni nello svolgimento di quelle funzioni che in via trasversale interessano più dicasteri; inoltre, si conservarono a favore dello Stato, così come avvenuto per l’attuazione delle Regioni a statuto speciale, significativi ritagli di competenze nelle materie regionali. La funzione di indirizzo e coordinamento, introdotta quale limite alle funzioni amministrative regionali, venne estesa, in coerenza con il limite delle leggi cornice e di principio, sulla legislazione regionale. Secondo il legislatore una interpretazione della funzione di indirizzo e coordinamento fondata sulla coincidenza tra competenze legislative e amministrazione avrebbe evitato ad una amministrazione regionale che operava ai sensi di una legge regionale, di disattendere alla predetta funzione nel caso fosse stata proposta dallo Stato. Pertanto, le leggi regionali erano limitate anche dal ridotto trasferimento di funzioni amministrative; a queste condizioni le Regioni potevano legiferare sulle materie in base ai confini individuati per le funzioni amministrative dai decreti delegati. Questa soluzione, che subordinava la legislazione regionale, oltre che alla legge quadro anche ad un atto di indirizzo dello Stato, normalmente un atto di natura amministrativa, fu, in seguito, avallata dalla Corte costituzionale che, per garantire il rispetto del principio di legalità, ritenne che l’atto di indirizzo dovesse essere fondato su una normativa statale di carattere primario, in grado di 7 condizionare nei suoi principi la legislazione regionale . A questo primo parziale trasferimento di funzioni e personale alle Regioni corrispose il riconoscimento della competenza su tutte le materie di specifico interesse locale alle Province e ai Comuni. Le Regioni furono quindi compresse nello svolgimento delle loro funzioni, “in alto”, dal potere di intervento dello Stato, qualora lo consentisse un’esigenza di carattere unitario, ed “in basso” dalle funzioni di carattere locale attribuite alle Province e ai Comuni. La contrapposizione politico-istituzionale tra i diversi livelli di governo territoriale non permise lo svilupparsi del disegno costituzionale che intendeva la Regione quale ente con competenza 6 Martines (1984). 7 Sentenza n.150/1982. - 64 - Il contenzioso costituzionale prettamente legislativa che svolgeva le proprie funzioni amministrative delegandole verso il basso alle Province e ai Comuni. Al contrario, le Regioni tesero a difendere gli spazi concessi e a costituirsi in apparati amministrativi subnazionali in velata contrapposizione con gli Enti Locali. 4.3.2 La seconda fase. Il trasferimento di funzioni amministrative. L’interesse nazionale La seconda fase di attuazione della autonomia regionale inizia con l’approvazione da parte del Governo, su sollecitazione delle Regioni, della L.382/1975 contenente una delega per il trasferimento delle funzioni amministrative; nella delega venivano previsti nuovi criteri sia per quanto riguarda l’identificazione delle materie sia per quanto riguarda il trasferimento degli uffici e del personale. Il mantenimento in capo allo Stato della funzione di indirizzo e coordinamento non sminuisce la portata della legge delega soprattutto perché vennero corretti dal legislatore alcuni punti critici dei decreti delegati del 1972. La delega venne attuata con i D.P.R. 616, 617, 618 del1977; i decreti sono frutto dell’intenso lavoro della “Commissione Giannini”che, nominata dal Ministro per gli affari regionali con il compito di completare l’ordinamento delle Regioni, agì autonomamente dal Governo ed impegnò nei lavori di preparazione di un testo base, che potesse essere il più possibile condiviso, esperti della materia, esponenti degli Enti Locali, dei partiti e del Governo. L’identificazione delle materie venne realizzata per settori organici, non in base alle competenze dei ministeri, ma al fine di permettere una effettiva gestione completa, sistematica e programmatica delle materie attribuite al livello regionale. Nella fase di attuazione, negli uffici trasferiti vennero escluse forme di codipendenza Stato-Regione mentre gli uffici centrali e periferici statali interessati dal trasferimento di funzioni vennero soppressi. In particolare, il DPR 616 trasferiva alle Regioni la competenza sui settori dell’organizzazione amministrativa, dei servizi sociali, dello sviluppo economico, dell’assetto e utilizzazione del territorio. Il decreto si avvaleva della possibilità prevista dal comma secondo dell’articolo 118 della Costituzione di delegare alle Regioni ulteriori competenze amministrative rispetto alle materie indicate dall’articolo 117 della Costituzione; in base al principio del parallelismo a tale trasferimento corrispondeva il riconoscimento alle Regioni della potestà legislativa in ordine alle materie trasferite. La valorizzazione delle Regioni viene però ridimensionata da un ulteriore ampliamento delle funzioni amministrative dei Comuni e delle Province e da una frequente elaborazione giurisprudenziale del limite dell’interesse nazionale e della funzione di indirizzo e coordinamento. - 65 - ISAE Rapporto annuale sull’attuazione del federalismo E’in questa fase che la Corte provvede a trasformare il limite di merito dell’interesse nazionale in limite di legittimità costituzionale connesso alla unitarietà e indivisibilità della nazione. Ed è in questa fase che lo Stato, appellandosi al rispetto dell’interesse nazionale e agli atti di indirizzo e coordinamento, interviene sulle materie regionali anche con azioni finanziate direttamente da fondi statali o tramite trasferimenti alle Regioni di fondi vincolati sia nella finalità che nell’impiego. Anche l’attuazione del sistema dei finanziamenti regionale procedette non senza forti contraddizioni. L’autonomia finanziaria delle Regioni presupponeva, infatti, una autonomia nelle scelte di indirizzo politico. La Costituzione (articolo 119) attribuiva alle Regioni una autonomia finanziaria nelle forme e nei limiti previsti dalle leggi statali che la dovevano coordinare con la finanza dello Stato, delle Province e dei Comuni; le entrate regionali erano costituite da tributi propri e quote di tributi erariali, da corrispondere in relazione ai bisogni delle Regioni per le spese necessarie ad adempiere le normali funzioni. Il sistema finanziario regionale si sviluppò in modo diverso da quello previsto dal disegno costituzionale, con una forte accentuazione della dipendenza finanziaria delle Regioni nei confronti dello Stato; la L.281/1970, in particolare, non riconosceva alle Regioni la potestà di imporre tributi propri su determinati cespiti, bensì il gettito di alcune imposte erariali, nei limiti stabiliti dallo Stato, e il potere di modificare l’aliquota di alcune tasse e imposte, sempre entro i limiti stabiliti dallo Stato. La potestà legislativa regionale in materia di tributi propri, che secondo il dettato costituzionale, in quanto potestà normativa primaria, poteva introdurre nuove imposte, veniva circoscritta a legge di attuazione di normative statali. Anche la spesa regionale veniva limitata da vincoli finalistici determinati da provvedimenti dello Stato che hanno spesso circoscritto la Regione ad un compito di semplice erogatore di risorse finanziarie. In sostanza, con le nuove attribuzioni agli Enti Locali e con l’accentuazione delle forme di controllo statale sulla propria autonomia legislativa e finanziaria, le Regioni non poterono aspirare ad attuare quel modello politico di “stato regionale” che avevano supposto nei loro statuti; le Regioni rimanevano strette, nello svolgimento delle loro prerogative, tra un potere statale uniformante che le condizionava con la funzione di indirizzo e coordinamento e con la legislazione di principio e dalle funzioni di interesse locale attribuite alle Province e ai Comuni. 4.3.3 La terza fase. Il principio di leale collaborazione Una nuova fase della giurisprudenza costituzionale nelle materie di interesse regionale ha inizio alla metà degli anni Ottanta quando la Corte, constatata l’impossibilità di tracciare i confini degli ambiti - 66 - Il contenzioso costituzionale di competenza e di delineare parametri generali da utilizzare nei giudizi, supera il criterio della rigida distinzione tra competenze statali e regionali e la cosiddetta “tecnica del ritaglio”, per prospettare la interazione tra Stato e Regioni tramite un modello cooperativo fondato sul principio di leale collaborazione8. Per “regionalismo cooperativo o collaborativo”si intende una nuova impostazione delle relazioni tra lo Stato e le Regioni caratterizzata da una molteplicità di punti di raccordo e di istituti aventi la finalità di prevenire il contenzioso e limitarlo alle fattispecie più controverse. A parere della Corte, la legge dello Stato che istituisce le forme di collaborazione deve individuare “in che limiti e a quali effetti l’intreccio riscontrabile tra gli interessi nazionali e regionali richiede che vengano introdotti congegni di cooperazione tra Regione e Stato anziché separarli con nettezza di apparati dell’una e dell’altra competenza”(sent.8/1985), poiché di fronte alla necessità di intervenire su una materia, l’interesse pubblico viene realizzato con maggiore efficienza con il concorso di più soggetti istituzionali. In tale direzione si muove l’approvazione della L.400/1988 “Disciplina dell’attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio”che rappresenta un punto di svolta anche per il sistema regionale. La legge modifica, infatti, le competenze del Commissario di Governo che, da controllore dell’attività regionale, diviene primo punto di raccordo istituzionale tra lo Stato e le Regioni; inoltre, la legge riforma e potenzia le prerogative della Conferenza Stato-Regioni: alla Conferenza vengono attribuiti compiti di informazione, consultazione e raccordo sugli indirizzi di politica generale che possono incidere sulle materie di competenza regionale. Con la legge viene superata, anche dallo Stato, quella impostazione (non voluta dall’Assemblea Costituente ma istituitasi con le leggi di attuazione delle Regioni a statuto speciale, prima, e a statuto ordinario, in seguito) che marcava una netta distanza tra il livello nazionale e quello subnazionale e ha caratterizzato i primi anni del regionalismo italiano. Nell’ordinamento italiano l’applicazione del principio di leale collaborazione è stata realizzata con l’introduzione a favore della potestà regionale di garanzie formali al potere di sostituzione statale e al rispetto di intese Stato-Regione o altre forme di consultazione. Il potere di sostituzione statale nei confronti delle Regioni e delle Province autonome nel caso in cui non vengano esercitate le loro competenze amministrative, è stato previsto per la prima volta dall’articolo 2 della legge n.400 del 1988, che disciplina i poteri surrogatori del Consiglio dei Ministri in caso di inerzia su funzioni amministrative delegate, e, in seguito, dall’articolo 11 della legge n.86 del 1989 in caso di inerzia in materia di legislazione comunitaria. 8 Il principio viene teorizzato per la prima volta dalla Corte costituzionale con la sentenza n.175/1975. - 67 - ISAE Rapporto annuale sull’attuazione del federalismo Di fronte alla impossibilità di rendere operante su tutto il territorio nazionale, a causa della inefficienza di molte Regioni, normative che sottintendono esigenze di carattere unitario, il potere di surroga è stato esteso dalla Corte costituzionale anche ai casi relativi al rispetto dell’interesse nazionale e in riferimento alle disposizioni di riforma economico - sociale9. La genericità delle ipotesi e l’eterogeneità delle fonti non contribuivano, però, alla creazione di una disciplina unitaria in grado di individuare le fattispecie per le quali sarebbe stato possibile prevedere il sacrificio dei diritti costituzionali delle Regioni. A tal proposito, la Corte, con la sentenza n. 49/1991, ha individuato i presupposti che legittimano il potere di sostituzione dello Stato: il perseguimento di interessi costituzionali tali da consentire una limitazione alla autonomia regionale; la fissazione di termini perentori entro i quali procedere alla attività di surroga; la sussistenza del pericolo che l’inerzia della Regione possa danneggiare interessi di cui lo Stato è ultimo responsabile; la titolarità del potere di surroga che va affidato solo ad una autorità di Governo; il rispetto del principio di leale collaborazione tramite il coinvolgimento effettivo del soggetto sostituito. Oltre che per tutelare le Regioni dal potere di surroga statale, la Corte ha applicato il principio di leale collaborazione, dichiarando l’illegittimità dell’atto per violazione del principio, se emanato senza una intesa tra lo Stato e le Regioni, e quando nella legge dello Stato manca la espressa previsione di un obbligo di intesa (in tal caso la Corte ha dichiarato l’illegittimità della norma nella parte in cui non prevede l’intesa, ma solo se l’invasione dello Stato nella potestà legislativa regionale sia tale da potere essere consentita previo accordo tra lo Stato e le Regioni)10. A parere della Corte, l’obbligo di intesa va valutato bilanciando gli interessi coinvolti in ogni singolo caso; in alcune occasioni, quando la limitazione della potestà regionale è di tale entità da presupporre almeno una sua consultazione, la Corte, nel dichiarare l’illegittimità di una norma statale 11 che non prevedeva l’intesa tra Stato e Regioni, ha concepito l’intesa “in senso forte” . Quando la preminenza di interessi di carattere nazionale ha invece legittimato l’interferenza della legge statale nella competenza locale, l’intesa è stata concepita in “senso debole”. 12 Una spiegazione delle valutazioni della Corte ci è stata fornita da Filippo Benelli: ”nei casi in cui non debbano essere tutelati interessi nazionali ma soltanto finalità comuni ad entrambi gli enti, la riduzione dei poteri regionali non sembra essere giustificata, per cui il legislatore ha l’obbligo, nel momento in cui disciplina l’intesa Stato-Regioni, di prevederla nella sua accezione forte; viceversa la 9 Sentenza n. 226/1986. 10 Sentenza n.487/1991 11 Sentenza n.21/1991. 12 Sentenza n.482/1991. - 68 - Il contenzioso costituzionale necessità di contemperare la collaborazione tra Stato e Regioni con un preminente interesse nazionale, determina l’obbligo di disciplinare l’eventuale intesa tra i due soggetti in senso debole”.13 Alcune leggi hanno riconosciuto allo Stato un potere di azione unilaterale, non limitato, persino, dal mancato accordo tra lo Stato e le Regioni, disciplinando l’intesa alla stregua di una consultazione della Regione, avvicinandola così ad un semplice parere non vincolante. A tutela delle potestà regionali, la Corte ha cercato di differenziare i pareri dalle diverse forme di intesa: ”lo strumento dell’intesa si sostanzia in una paritaria codeterminazione del contenuto dell’atto sottoposto ad intesa”14. In altre occasioni la Corte non è riuscita a delineare le forme e le procedure dell’accordo, anzi, ha dichiarato l’illegittimità di una legge, nella parte in cui non prevede forme di cooperazione, senza specificare le modalità del raccordo. In conclusione, la Corte ha promosso il “regionalismo cooperativo” e il principio di leale collaborazione, ma le molteplici decisioni, la eterogeneità delle interpretazioni giurisprudenziali, le differenti valutazioni sull’obbligo d’intesa, sono causa della difficoltà a ridurre ad una nozione unitaria il concetto di intesa e, quindi, a produrre modelli utilizzabili come parametri predefiniti nei giudizi di legittimità. 4.3.4 La quarta fase. La riforma a Costituzione invariata e il giudizio di legittimità costituzionale Negli anni Novanta - come è ben noto - lo Stato è interessato da una serie di riforme che hanno inciso in profondità sulla sua struttura. E’giusto il caso di ricordare: le leggi sull’autonomia degli Enti Locali e sul procedimento amministrativo (L.142/1990; L.241/1990); la riforma del pubblico impiego (D.Lgs.29/1993); la riforma dell’ordinamento finanziario e contabile degli enti Locali (D.Lgs.77/1995); le leggi ”Bassanini” (L.59/1997; L.94/1997; L.127/1997; L.118/1998; L.50/1999) e la numerosa legislazione delegata; il Testo unico degli Enti Locali - T.U.E.L - (D.Lgs.267/2000); il federalismo fiscale (D.lgs.56/2000). La prima “legge Bassanini”, la legge n. 59/1997, e il più rilevante dei decreti legislativi delegati, il D.Lgs.112/1998, introducono nel nostro ordinamento il “federalismo amministrativo”. In concreto si mira a trasferire le funzioni amministrative nell’ambito di competenza dell’ente più vicino ai cittadini. L’attribuzione della funzione pubblica in via sussidiaria ha lo scopo di razionalizzare e migliorare l’efficienza dell’azione amministrativa, anche con la individuazione dell’ente erogatore e responsabile della qualità del servizio di fronte ai cittadini. 13 Benelli (1988), pag.183. 14 Sent.351/1991. - 69 - ISAE Rapporto annuale sull’attuazione del federalismo Con il principio di sussidiarietà si procede ad una revisione sostanziale, ma non formale, della Costituzione; sulla base dell’articolo 4, comma 3 della L.59/1997 la generalità dei compiti e delle funzioni viene attribuita ai Comuni, alle Province e alle Comunità montane, secondo la loro dimensione territoriale – associativa - organizzativa, con l’esclusione delle funzioni incompatibili e delle funzioni che richiedono un unitario esercizio a livello regionale. Il rovesciamento della titolarità delle competenze, non più dallo Stato, in via discendente, alle Regioni e agli Enti Locali, ma bensì “dal basso verso l’alto”, procedimento tipico degli ordinamenti federali, costituisce un’innovazione di enorme portata del sistema di rapporti Stato–Regioni-Enti Locali introdotto con la Costituzione del 1948. Al trasferimento delle funzioni agli Enti Locali segue il conferimento di mezzi e risorse e soprattutto il riconoscimento di una autonomia statutaria e regolamentare in materia di autonomia impositiva che permette all’Ente Locale di fornirsi di strutture e procedure idonee all’espletamento dei nuovi compiti, nel rispetto del citato articolo 4 comma 3 della L.59/1997 che salda l’attribuzione dei compiti alle risorse finanziarie per il loro esercizio. La Corte costituzionale è stata subito chiamata a giudicare sulla compatibilità con il testo costituzionale (che imposta i rapporti tra lo Stato e le Regioni e gli Enti Locali nel rispetto del principio di leale collaborazione) con il nuovo sistema di rapporti fondato sulla sussidiarietà. Con la sentenza n.408/1998, la Corte (chiamata a decidere sul ricorso delle Regioni Puglia e Sicilia che prospettavano una lettura anti regionalistica del principio di sussidiarietà) ha negato che nella Costituzione si possa leggere una chiara preferenza per le Regioni per quanto riguarda la titolarità di decisione sull’attribuzione delle funzioni degli Enti Locali. La legge dello Stato può legittimamente individuare le funzioni amministrative degli Enti Locali secondo un modello di attribuzione diretta che non lede gli ambiti di competenza delle Regioni. Per la Corte, infatti, il principio di sussidiarietà “non mira a modificare uno specifico riparto di funzioni ma a rinnovare la linea complessiva di una coerente collocazione dei compiti amministrativi tra i diversi livelli territoriali di governo”. La Costituzione conferisce al legislatore statale sia il potere di regolare il passaggio dalle funzioni statali attribuite alle Regioni, ai sensi dell’articolo 118 della Costituzione (testo pre riforma), sia il potere di delegare alle Regioni l’esercizio di altre funzioni amministrative, sia quello di attribuire direttamente alle Province e ai Comuni e agli altri Enti Locali le funzioni amministrative di interesse esclusivamente locale nelle materie di spettanza regionale e, più in generale, di determinare le funzioni di Province e Comuni con leggi generali della Repubblica che fissano i principi della loro autonomia. Nell’esercizio di questi poteri il Legislatore gode di una sua discrezionalità sia nello scegliere le materie in cui delegare alle Regioni ulteriori funzioni, sia nell'individuare direttamente le funzioni di - 70 - Il contenzioso costituzionale interesse esclusivamente locale attribuite agli Enti Locali o nel demandare, invece, alle Regioni il compito di identificare la dimensione degli interessi locali in rapporto alle caratteristiche della popolazione e del territorio o, ancora, nell’individuare le esigenze e gli strumenti di raccordo tra i diversi livelli di governo per un esercizio coordinato delle funzioni o, infine, per attuare la cooperazione nelle materie in cui coesistano competenze diverse. A parere della Corte, quindi, non devono essere violate le rispettive sfere di attribuzione e il riparto di competenze e di rapporti tra Stato–Regioni-Enti Locali deve essere in armonia con le norme costituzionali; entro questi limiti, sono legittime sia le scelte di politica istituzionale che prevedono un potenziamento del ruolo delle Regioni nella determinazione dell’assetto degli Enti Locali, sia quelle che prevedono l’attribuzione diretta di funzioni agli Enti Locali con legge dello Stato15. Nella direzione del “regionalismo cooperativo” va ascritto l’articolo 8 della L.59/1997 che ha ridisegnato in versione più garantista nei confronti delle Regioni la funzione di indirizzo e coordinamento e ha potenziato le sedi di concertazione16 in cui lo Stato, le Regioni e gli Enti Locali, nell’ottica del principio di leale collaborazione, possano delineare strategie comuni mediando su posizioni che potrebbero sfociare in forme di contenzioso e nella immobilità amministrativa. Tutti gli atti di indirizzo e coordinamento delle funzioni amministrative regionali devono essere adottati previa intesa con la Conferenza permanente Stato-Regioni o con la singola Regione interessata; in caso di mancato accordo, il Consiglio dei Ministri adotta i relativi atti sentito il parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali; in caso di urgenza il Consiglio dei Ministri può provvedere senza l’osservanza delle procedure ma dovrà riesaminare gli atti adottati se nel frattempo siano stati dati pareri negativi dalla Conferenza permanente e dalla Commissione parlamentare. Anche la Corte potenzia il rispetto di leale collaborazione esigendo sempre procedimenti non unilaterali ma che, al contrario prevedano la partecipazione delle Regioni interessate nel corso di determinate procedure nella forma della intesa o comunque di interventi consultivi, sia inficiando la validità dell’atto legislativo statale quando il Governo si discosta dal risultato raggiunto in Conferenza Stato-Regioni senza motivare sulla difformità del testo dall’intesa (sentenze nn. 206/2000, 288/2000). 15 Ruperto (1998). 16 Trattasi della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome; la Conferenza permanente Stato-Città ed Autonomie Locali; la Conferenza unificata. - 71 - ISAE Rapporto annuale sull’attuazione del federalismo 4.4 LA RIFORMA DEL TITOLO V DELLA COSTITUZIONE. LA POTESTA’ LEGISLATIVA REGIONALE E IL CONTROLLO DI LEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE Con la legge costituzionale n.3 del 2001 si procede ad una riassetto del sistema Stato–RegioniAutonomie Locali con la parificazione degli enti costitutivi l’ordinamento repubblicano e il riconoscimento di una loro piena autonomia che trova il limite nei principi fissati dalla Costituzione (articolo 114 della Costituzione). Le Regioni a statuto speciale conservano forme e condizioni di autonomia secondo i propri statuti speciali e al fine di evitare che le competenze delle Regioni ordinarie siano superiori a quelle presenti negli statuti stessi, la riforma prevede che sino all’adeguamento degli statuti le disposizioni costituzionali che prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite si applicano alle Regioni speciali e alle Province autonome (articolo 10 della legge costituzionale n.3 del 2001). Alla potestà legislativa delle Regioni a statuto speciale si affianca una potestà legislativa differenziata, concernente l’organizzazione della giustizia di pace, le norme generali sulla istruzione, la tutela dell’ambiente, dell’ecosistema, dei beni culturali e le materie che l’articolo 117 indica di competenza ripartita Stato-Regioni, che possono essere attribuite ad altre Regioni con legge dello Stato, approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti sulla base di intese tra Stato e Regione interessata, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli Enti Locali e nel rispetto dei principi relativi alla autonomia finanziaria di entrata e di spesa (articolo 116 della Costituzione). Il nuovo riparto di competenze legislative tra Stato e Regione rivoluziona il sistema antecedente la riforma: l’articolo 117 elenca una serie di materie di competenza esclusiva statale, un secondo gruppo di materie la cui potestà legislativa è attribuita alle Regioni ma con il concorso dello Stato, chiamato a delineare i principi generali delle materie, una competenza legislativa regionale esclusiva e residuale per tutte le materie non menzionate. Anche la potestà regolamentare è prevista con una norma di carattere residuale in quanto essa è attribuita allo Stato per quanto concerne le materie di sua esclusiva potestà legislativa, alle Regioni, relativamente alle materie di competenza concorrente, esclusiva e per le materie delegate alle Regioni da parte dello Stato. Gli Enti Locali hanno la potestà regolamentare per la disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite. La potestà legislativa dello Stato e quella regionale (esclusiva e concorrente o ripartita) vengono sottoposte agli stessi limiti generali del rispetto della Costituzione e dei vincoli derivanti - 72 - Il contenzioso costituzionale dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali17; il limite del rispetto dei principi fondamentali delle materie contenuti in leggi quadro statali o desumibili dall’ordinamento rimane per la potestà legislativa ripartita mentre il limite di merito dell’interesse nazionale e l’interesse delle altre Regioni non viene espressamente menzionato. Sono limiti desumibili dalla Costituzione quelli previsti dall’articolo 120 della Costituzione che ripropone il divieto di ostacolare il libero movimento delle cose e dei cittadini: “La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, né limitare l’esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale”. E quello, relativo al rispetto dei principi fondamentali, all’articolo 117 comma 7: “Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive". La potestà esclusiva dello Stato di legiferare sulla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, è destinata ad incidere, ad ampio raggio, su tutte le materie relative ai diritti civili e sociali e quindi a rappresentare per le Regioni un ulteriore limite al quale attenersi. La tutela dei livelli essenziali è una competenze trasversale assegnata allo Stato al fine di tutelarne le esigenze unitarie; in materia, l’articolo 120 della Costituzione prevede la possibilità per il Governo di “sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni quando lo richiedono la tutela dell’unità giuridica o dell’unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali”. Viene riportata in Costituzione una procedura che, come indicato, era stata introdotta nell’ordinamento con la L.400/1988 e che è stata oggetto di ampia ricognizione giurisprudenziale; il potere di surroga è previsto anche dalla prima “Bassanini”e dal D.Lgs.112/1998 ma con l’articolo 120 si determina una netta tipizzazione dei casi in cui viene permessa l’azione del Governo. Il potere di sostituzione del Governo è riferito alle funzioni amministrative e una interpretazione che estenda l’intervento governativo anche alla potestà legislativa della Regione, recuperando così una sorta di limite di merito dell’interesse nazionale alla tutela dell’unità economica e giuridica del Paese, sembra essere in contrasto sia con la previsione di attribuire tale potestà al Governo e non allo Stato, quindi al potere esecutivo e non a quello legislativo, sia dalla specifica indicazione dei soggetti ai 17 La legge “La Loggia”, L.131/2003, di attuazione di parte del nuovo Titolo V, prevede che i vincoli alla potestà legislative statali e regionali possono derivare solo dalle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute, da patti di reciproca limitazione di sovranità, dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea, da trattati ratificati a seguito di legge di autorizzazione. - 73 - ISAE Rapporto annuale sull’attuazione del federalismo quali il Governo si sostituisce, organi delle Regioni e degli Enti Locali, sia, in via interpretativa, dalla equiparazione della legge regionale alla legge statale con la loro sottoposizione agli stessi limiti generali, sia dalla necessità per i decreti legge di essere emessi solo qualora ricorrano casi straordinari di necessità e urgenza. In coerenza con la equiparazione della potestà legislativa regionale e statale, la riforma ha eliminato le forme di controllo che lo Stato esercitava nei confronti delle Regioni attraverso: il Commissario di Governo; i controlli sugli atti amministrativi regionali della Commissione statale di controllo; i controlli preventivi di legittimità e il ricorso preventivo alla Corte costituzionale; i controlli preventivi sul merito della legge. Nella nuova formulazione, l’articolo 127 prevede che entro 60 giorni dalla pubblicazione della legge regionale, il Governo qualora ritenga che una legge regionale ecceda la competenza regionale, può promuovere la questione di legittimità costituzionale davanti alla Corte Costituzionale. Con le stesse possibilità è permesso il ricorso della Regione quando ritenga che una legge o un atto avente forza di legge dello Stato o di un’altra Regione leda la propria sfera di competenza. La riforma costituzionale procede ad una parificazione sul piano processuale del ricorso dello Stato e della Regione; entrambi diventano di tipo successivo e nel rispetto dei medesimi termini; la legge regionale viene impugnata dal Governo solo nel caso in cui ecceda la competenza della Regione, viene eliminato il vizio di merito delle leggi regionali determinato dal contrasto con gli interessi nazionali e gli interessi delle altre Regioni che poteva essere eccepito dal Governo e la cui decisione era affidata al Parlamento. Per quanto riguarda i motivi del ricorso, è opportuno sottolineare come il vecchio testo dell’articolo 127 della Costituzione indicava a motivo della impugnativa statale, la “eccedenza”della competenza regionale, a motivo della impugnativa regionale, previsto dalla legge costituzionale n.1/1948 che disciplinava la lesione della sfera di competenza regionale, la “invasione”di competenza della legge dello Stato. L’uso delle due diverse espressioni è stato interpretato dalla Corte con il riconoscimento allo Stato della possibilità di impugnare la legge regionale, facendo valere qualsiasi supposto vizio di legittimità, tutte le volte in cui riteneva si violasse una norma costituzionale, quindi anche per motivi diversi da quelli relativi alla eccedenza della competenza regionale, e con la possibilità, invece, per la Regione di far valere avverso la legge o l’atto avente valore di legge dello Stato solo i vizi relativi alla violazione del riparto delle competenze. Allo Stato, per prassi consolidata, veniva attribuito il compito di tutelare l’ordinamento dalle leggi incostituzionali con l’instaurazione di un giudizio di legittimità costituzionale in via principale, cioè al di - 74 - Il contenzioso costituzionale fuori di una controversia in atto dalla quale può invece scaturire il ricorso alla Corte Costituzionale in via incidentale. La permanenza nel nuovo testo dell’articolo 127 della Costituzione di una differente terminologia usata per indicare i motivi del ricorso dello Stato e delle Regioni, “eccede la competenza della Regione”- “lede la sua sfera di competenza”, sembra voler conservare allo Stato un generale potere di controllo di legittimità costituzionale per qualsiasi vizio di legittimità delle leggi regionali, e riconoscere alle Regioni un potere di ricorso contro le leggi e gli atti aventi valore di legge solo a tutela della propria autonomia. La riforma elimina pertanto gli elementi che diversificavano la potestà dello Stato e della Regione in ordine al ricorso diretto alla Corte Costituzionale ma, relativamente all’interesse a ricorrere, la persistenza di una distinzione nell’indicarne i presupposti, dimostra la volontà del legislatore costituzionale di voler continuare nella prassi della giurisprudenza consolidata18. L’articolo 9 della legge n.131 del 2003, legge di attuazione del Titolo V della Costituzione, detta “La Loggia”, riconosce alle Autonomie Locali un interesse a ricorrere contro le leggi regionali e statali ritenute lesive delle proprie competenze, adeguando la L.87/1953 “Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale” alle modifiche introdotte nella Costituzione con la legge costituzionale n.3 del 2001: ”La questione di legittimità costituzionale è sollevata, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, anche su proposta della Conferenza Stato-Città e Autonomie Locali, dal Presidente del Consiglio dei Ministri mediante ricorso diretto alla Corte costituzionale e notificato, entro i termini previsti dal presente articolo, al Presidente della Giunta regionale”. “La questione di legittimità costituzionale, previa deliberazione della Giunta regionale, anche su proposta del Consiglio delle Autonomie Locali, è promossa dal presidente della Giunta mediante ricorso diretto alla Corte Costituzionale e notificato al Presidente del Consiglio dei Ministri entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell’atto impugnato”. 4.5 LA CONFLITTUALITA’ COSTITUZIONALE DOPO LA RIFORMA DEL TITOLO V Il legislatore, con la legge n.131 del 5 giugno 2003, detta “La Loggia”, e la Corte Costituzionale con una prima serie di sentenze chiarificatrici, hanno affrontato i punti più controversi presenti nel nuovo Titolo V. 18 In tal senso anche il comma 1 dell’articolo 9 della L.131/2001 che modifica l’articolo 31 della L.87/1953. - 75 - ISAE Rapporto annuale sull’attuazione del federalismo La imprecisione di alcune formulazioni, le contraddittorietà presenti nelle ripartizioni degli ambiti di competenza legislativi, la mancata previsione delle, in questo caso indispensabili, norme transitorie, hanno ostacolato la piena implementazione della riforma. Si è pertanto verificato che, proprio nella fase in cui sarebbe stata necessaria una lettura condivisa della riforma da parte delle Regioni e dello Stato, si è proceduto a fasi alterne che hanno prodotto provvedimenti e progetti di riforma particolarmente contraddittori. In una situazione di incertezza la Corte costituzionale è stata chiamata, ancora una volta, a dirimere le questioni più controverse. Le Regioni e le Province autonome hanno presentato nei confronti dello Stato, nel periodo 8 novembre 2001 - 31 dicembre 2003, 103 ricorsi di cui 72 in via principale e 31 per conflitto di attribuzione. Lo Stato, nello stesso periodo, ha presentato nei confronti delle Regioni e delle Province autonome 99 ricorsi di cui 4 per conflitto di attribuzione. Lo Stato ha promosso ricorso nei confronti di quasi tutte le Regioni; le Regioni che hanno il maggior numero di leggi regionali impugnate sono l’Emilia Romagna (12), la Toscana (10) le Marche (9); le Regioni che invece hanno promosso il maggior numero di ricorsi contro le leggi dello Stato sono la Toscana (17 in via principale; 11 per conflitto di attribuzione), le Marche (11 in via principale), la Provincia di Trento (11 in via principale, 4 per conflitto di attribuzione). (vedi tabbelle1e2) Le Regioni e lo Stato manifestano opinioni divergenti anche nella lettura e interpretazione dei numeri del contenzioso19: per il Coordinatore delle Regioni dell’area affari costituzionali, Luciano Vandelli, non si può parlare di una crescita del contenzioso che per quanto concerne quelli innescati dalle Regioni si concentrano per la maggior parte su pochi, ma rilevanti interventi statali: la legge Finanziaria per l’anno 2002, la “legge obiettivo”e i decreti a essa collegati. In un difficile confronto con il passato, Vandelli nota come nel 1981, stando al rapporto dell’allora Ministro per gli affari regionali, Aldo Aniasi, i ricorsi depositati dalle Regioni contro leggi statali ammontavano a 52; negli anni novanta: 73 contenziosi nel ’93, altrettanti nel ’94, fino ad arrivare a 77 nel ’97. Il tutto, per una media che registra 56,8 ricorsi regionali annui tra il ’90 e il ’99 contro 49 del periodo post-riforma. Per le Regioni è il Governo a servirsi dello strumento del ricorso in misura maggiore di quanto sia mai stato fatto in passato (una media del 15,2 negli anni novanta contro l’attuale 46,6) in virtù della abrogazione del potere governativo di rinviare le leggi regionali ritenute illegittime che bloccava l’approvazione e condizionava le successive scelte del consiglio regionale. Inoltre non sarebbero le competenze concorrenti la fonte dei maggiori contrasti tra Stato e periferia: i dati segnalano al contrario 19 Le seguenti dichiarazioni risalgono ai primi mesi del 2003 quando le Regioni avevano prodotto 59 ricorsi, di cui 21 per conflitto di attribuzione, contro leggi statali e il Governo aveva presentato 76 ricorsi, di cui tre per conflitto di attribuzione. - 76 - Il contenzioso costituzionale che il 35% dei ricorsi del Governo e il 27% di quelli regionali vertono su materie di competenza esclusiva, mentre i contenziosi sulle competenze concorrenti si limitano al 17% per l’esecutivo e al 16% per la periferia. A parere del Ministro per gli affari regionali Enrico La Loggia invece, il contenzioso tra lo Stato e le Regioni e' aumentato del 500% e del 460% quello delle Regioni nei confronti dello Stato, e' quindi ben presente un problema di demarcazione dei confini delle potestà tra Stato e Regioni. Sicuramente ai fini di una lettura dei dati più univoca si dovrà attendere ancora qualche anno, quando cioè il legislatore e la Corte avranno delineato con maggiore certezza gli ambiti delle materie e le competenze; comunque, il confronto con i dati del contenzioso del periodo pre-riforma risente delle novità procedurali introdotte nel 2001 e del mutato assetto politico – istituzionale. Soffermandosi sui provvedimenti statali più frequentemente impugnati dalle Regioni, quelli considerati invasivi delle nuove attribuzioni regionali sono stati: − la Legge finanziaria per il 2002, L.448/2001, in particolare, l’articolo 35 di riforma dei servizi pubblici, impugnato dalle Regioni Toscana, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Umbria, che demandava ad un regolamento di attuazione, ai sensi dell’articolo17, comma1, della legge 400/1988, il compito di distinguere tra servizi industriali e non industriali. I ricorsi sottolineano la illegittimità della riforma dei servizi pubblici poiché allo Stato è concessa la potestà regolamentare esclusivamente nelle materie attribuite alla propria competenza esclusiva e la non riducibilità della materia sotto la competenza, questa volta esclusiva, dello Stato nella tutela della concorrenza. Il Governo con il D.L. 269/2003 ha eliminato il regolamento facendo così decadere la questione di legittimità costituzionale della riforma dei servizi pubblici locali; − la “legge obiettivo”, L.443/2001, impugnata dall’Umbria, Emilia Romagna, Marche, Toscana e dalla Provincia autonoma di Trento che hanno contestato lo scarso ruolo delle Regioni nella scelta delle opere pubbliche e la invasione di competenza per quanto concerne la cosiddetta “dichiarazione di inizio attività”. La L.443/2001 è stata modificata dal collegato infrastrutturale (L.166/2002) che ha previsto l’intesa con le Regioni per la individuazione delle infrastrutture ed ha ampliato le competenze legislative regionali in merito alla scelta della lista delle opere ammesse alla semplificazione; − il D.Lg.190/2002, “decreto Lunardi”, di attuazione della “legge obiettivo” e in materia di localizzazione delle infrastrutture, impugnato dalle Regioni Toscana, Marche, Lombardia e dalle Province autonome di Trento e Bolzano che contestano la procedura utilizzata per la scelta delle aree da destinare alle opere della “legge obiettivo”. La procedura prevede che in caso di - 77 - ISAE Rapporto annuale sull’attuazione del federalismo dissenso regionale la decisione definitiva possa essere presa con un DPR previa delibera del Consiglio dei Ministri; − il D.lg. 198/2002, cosiddetto “Gasparri”, che, in attuazione della “legge obiettivo”detta le regole per le infrastrutture per le telecomunicazioni, impugnato dalle Regioni Umbria, Marche, Toscana, Emilia Romagna, Lombardia, Campania, Basilicata che contestano principalmente il meccanismo del silenzio assenso per le autorizzazione e le deroghe agli strumenti urbanistici; − la legge n.326 del 2003 testo coordinato del D.L.269/2003 in materia di condono edilizio; le Regioni20 lamentano l’invasione di competenza in materia concorrente di governo del territorio. Per le Regioni, la legge statale deve limitarsi a dettare i principi e astenersi dalla normativa di dettaglio; l’inclusione del condono edilizio nell’ambito della competenza esclusiva statale della tutela dell’ambiente non escluderebbe, comunque, le Regioni dall’esercizio della loro potestà legislativa che sono state riconosciute anche recentemente dalle sentenze n.407/2002 e 307/2003 della Corte Costituzionale; la materia urbanistica, comprensiva anche della materia edilizia21, in quanto non citata espressamente nell’articolo 117 della Costituzione tra le materie esclusive dello Stato e tra le materie concorrenti, ricadrebbe, in via residuale, nella competenza esclusiva regionale. Sui motivi dei ricorsi regionali si introduce la recente sentenza n.303/2003 che, tra l’altro, ha chiarito la nuova ripartizione delle competenze stabilendo che la materia urbanistica non è, come richiesto dalle Regioni, di competenza esclusiva regionale, e che va invece compresa nel governo del territorio22; − la L.131/2003 detta “La Loggia”, legge di attuazione del Titolo V della Costituzione; Sicilia, Sardegna, Valle d’Aosta e le Province autonome di Trento e Bolzano contestano la legge nella parte in cui prevede che nelle Regioni a statuto speciale l’esecuzione di provvedimenti del Consiglio dei Ministri costituenti esercizio del potere sostitutivo di cui all’articolo 120 della Costituzione vengono svolte da organi statali a competenza regionale previsti negli statuti con le modalità definite da apposite norme di attuazione (articolo 10, comma 5). 20 Campania, Basilicata e Toscana hanno preannunciato normative locali per bloccare gli effetti amministrativi del provvedimento statale. 21 Per consuetudine giurisprudenziale l’edilizia viene considerata una parte dell’urbanistica. 22 In tal senso anche la Cassazione penale Sez.III, sentenza n.14763/2002 che comprende l’urbanistica e l’edilizia nella materia “governo del territorio”. - 78 - Il contenzioso costituzionale 4.6 L’ ATTUAZIONE GIURISPRUDENZIALE DELLA RIFORMA COSTITUZIONALE Dall’inizio del 2002 la Corte costituzionale è stata chiamata a decidere sui rapporti tra Stato e Regioni in base alle nuove norme introdotte con la riforma del Titolo V. La Corte ha preliminarmente affrontato la questione di diritto costituzionale intertemporale instauratasi con la successione della riforma al testo originario, ha quindi affrontato le questioni relative alla forma di governo regionale e alle modifiche introdotte dalla legge costituzionale n. 1/1999 e, infine, ha iniziato l’opera di chiarificazione dell’assetto delle competenze legislative, in particolare modo delle materie di potestà concorrente. Il seguente studio si limita alle sentenze di maggiore significato giurisprudenziale depositate entro il dicembre 2003 e non include le decisioni in materia di federalismo fiscale (le sentenze nn. 296, 297, 311 e le recenti (e più interessanti) sentenze nn.370 e 376). Infatti, come indicato nella Introduzione, in attesa della conclusione dei lavori dell’Alta Commissione sul federalismo fiscale e della piena attuazione delle modifiche introdotte nella legislazione tributaria, non è presente in questo Rapporto un’analisi della finanza regionale e locale di cui all’articolo 119 della Costituzione. Si rimanda pertanto ad un prossimo dettagliato e aggiornato esame delle sentenze della Corte Costituzionale, nell’ambito di un più approfondito studio sul federalismo fiscale che si sta delineando nel nostro Paese. 4.6.1 Le questioni preliminari. Lo ius superveniens. Le sentenze nn. 17, 383, 422, del 2002 23 I giudizi di legittimità costituzionale, sorti in via principale e instaurati prima della riforma e introdotti con ricorsi governativi basati sul sistema dei controlli preventivi previsti dall’abrogato articolo 127 della Costituzione, sono stati dichiarati improcedibili. Per la Corte il contrasto tra due norme costituzionali comporta l’abrogazione immediata di quella precedente e l’immediata operatività della nuova formulazione dell’articolo 127 che non permette al giudizio di avere ulteriore seguito, non potendo la Corte esercitare in via preventiva il giudizio di legittimità su una delibera legislativa regionale, prima cioè che la delibera stessa diventi legge. Al Presidente del Consiglio dei Ministri è riconosciuta la potestà di proporre l’impugnativa nei termini e nei modi previsti dalla nuova formulazione (sent.17/02, ordinanze nn. 182 e 228 del 2002). 23 I ricorsi in via incidentale sono stati restituiti ai giudici di fronte ai quali erano sorti per il riesame degli atti da valutare ora alla luce del nuovo articolo 117 della costituzione che per la Corte “modifica una delle norme costituzionali invocate come parametro del giudizio”(ordd. nn. 72,73,76,80/2002). - 79 - ISAE Rapporto annuale sull’attuazione del federalismo Più recentemente la Corte è ritornata sulla nuova formulazione dell’articolo 127 per chiarire la questione relativa all’interesse a ricorrere dello Stato e delle Regioni e dunque sulla tipologia di vizi di legittimità denunziabili. La sentenza n. 94 del 2003 conserva quella disparità, di cui si è già precedentemente trattato, tra Stato e Regioni che permette al primo di impugnare le leggi regionali per qualsiasi vizio di costituzionalità, e non solo, come invece accade per le Regioni, per i vizi relativi alla competenza. La Corte ha escluso, in base al principio di continuità24 dell’ordinamento giuridico, che la riforma costituzionale comporti la sopravvenuta incostituzionalità della normativa precedente se conforme al quadro costituzionale in vigore al momento della sua emanazione (sent.383/02): i giudizi promossi prima della entrata in vigore della riforma vertenti sull’attribuzione di competenze regionali che si pretendono fondate su norme costituzionali allora vigenti e per le quali se ne chiede il riconoscimento per il tempo in cui tali norme erano, appunto, vigenti, devono essere decisi in base alla formulazione originaria della Costituzione. Le nuove norme costituzionali che invece modificano il Titolo V e in particolar modo l’assetto delle competenze statali e regionali, trovano applicazione in riferimento agli atti di esercizio delle rispettive potestà legislative successive all’introduzione in Costituzione della riforma (sent.422/02). 4.6.2 L’impugnativa degli statuti regionali. Sentenza n. 304/2002 La Corte ha affrontato anche alcune questioni relative alla autonomia statutaria delle Regioni a statuto ordinario e alla forma di governo regionale dopo l’entrata in vigore della legge costituzionale n.1/1999, il cui articolo 3 ha modificato il procedimento di formazione degli statuti delle Regioni ad autonomia ordinaria previsto dall’articolo 123 della Costituzione. Originariamente, lo Statuto veniva deliberato a maggioranza assoluta dei suoi componenti ed approvato, successivamente, con legge ordinaria dello Stato; il nuovo testo dell’articolo 123 stabilisce che lo Statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con una legge votata a maggioranza assoluta dei suoi componenti e con due deliberazioni successive adottate con un intervallo non inferiore ai due mesi. Lo Statuto diviene quindi un atto legislativo di pertinenza regionale distinto dalle altre leggi regionali in virtù del procedimento previsto per la sua approvazione, analogo al procedimento di approvazione delle leggi costituzionali. Una forma di controllo politico dello statuto è quella 24 Per il principio di continuità solo il concreto esercizio delle potestà legislative da parte dei nuovi soggetti competenti comporta una limitazione della competenza di altri. Le nuove norme costituzionali non comportano la incostituzionalità delle leggi emesse in base alla situazione pre- riforma ma conservano una efficacia dispositiva nei confronti dei provvedimenti emanatati in base alle nuove attribuzioni da soggetti ora competenti. - 80 - Il contenzioso costituzionale rappresentata dalla sottoposizione a referendum popolare qualora lo richiedano, entro tre mesi dalla pubblicazione, un cinquantesimo degli elettori o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo Statuto sottoposto a referendum non viene promulgato se non viene approvato dalla maggioranza dei voti validi. Il Governo può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali entro trenta giorni dallo loro pubblicazione. L’abrogazione della figura del Commissario di Governo esclude quello che precedentemente era l’obbligo dell’apposizione del suo visto, ed istituisce un nuovo tipo di ricorso diretto alla Corte Costituzionale da parte del Governo che si differenzia da quello antecedente alla L.Cost.1/99 per la procedura rafforzata della nuova legge, per la previsione di un termine diverso (prima era di sessanta giorni) e per la nuova formulazione del secondo comma dell’articolo 123 che, non delimitando i confini dei motivi del ricorso ai casi di eccedenza della competenza regionale, attribuisce allo Stato la possibilità di ricorrere per qualsiasi, presupposto, vizio di legittimità costituzionale. Inoltre, il controllo della Corte costituzionale ha natura preventiva poiché l’eventuale ricorso governativo deve aversi dopo la pubblicazione notiziale dello statuto ma prima della sua promulgazione da parte del Presidente della Regione e comunque prima del referendum popolare. In tal senso si è espressa la Corte costituzionale che motiva la necessità di un controllo preventivo con lo scopo di impedire che eventuali vizi di legittimità dello statuto possano riversarsi ineludibilmente sulle attività legislative e amministrative della Regione che trovano il proprio fondamento giuridico nello statuto (sent.304/02). 4.6.3 L’individuazione delle materie. La determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali. Sentenza n. 282/2002 Una prima, importante sentenza della Corte sull’individuazione dei confini delle materie ripartite nelle diverse competenze legislative e sull’esercizio della competenza statale a dettare i principi fondamentali della legislazione concorrente, è la n. 282/2002 che, in un giudizio sulla legittimità di una 25 legge regionale che disponeva la sospensione di pratiche terapeutiche, ha fornito le prime direttive sulla applicazione della riforma del Titolo V. La Corte ha risolto alla prima occasione la questione, già prospettatasi nel 1970 con l’attuazione delle Regioni ordinarie, della individuazione dei principi generali delle materie di potestà legislativa concorrente: i principi fondamentali della disciplina devono trarsi “non solo da leggi statali nuove, 25 Legge della Regione Marche n.26/2001 ”Sospensione della terapia elettroconvulsionante, della lobotomia prefrontale e transorbitale ed altri simili interventi di psicochirurgia”. - 81 - ISAE Rapporto annuale sull’attuazione del federalismo espressamente rivolte a tale scopo”ma anche “dalla legislazione statale già in vigore”. Come avvenuto in passato, quando la mancata adozione da parte dello Stato di apposite leggi quadro rischiava di ritardare l’avvio delle potestà legislative regionali, il riferimento alla normativa vigente consente di svincolare le Regioni dalla possibile inerzia del legislatore statale nel dettare le norme di principio e, contemporaneamente, di rispettare la riserva di legge a favore dello Stato prevista dalla Costituzione. Diversa situazione si ha invece nel caso in cui i principi generali della materia non siano desumibili dalla legislazione statale vigente e tanto meno siano stati inseriti in nuove leggi post riforma; in questo caso, invece, la successiva sentenza n. 94/2003 consente alle Regioni di legiferare senza dover attendere la legge che istituisce i principi generali della materia di competenza concorrente. Per quanto riguarda la delimitazione degli ambiti di competenza, la Corte al fine di verificare “se la legge regionale impugnata rispetti i limiti della competenza regionale”indica un percorso conoscitivo dettato “non tanto dalla ricerca di uno specifico titolo costituzionale di legittimazione dell’intervento, quanto, al contrario, dall’indagine sulla esistenza di riserve, esclusive o parziali, di competenza statali”26. Proprio riguardo l’esistenza di riserve di competenza statale e preliminarmente alla decisione, la sentenza n. 282/2002 affronta una questione di grandissimo rilievo ai fini della chiarificazione dei punti più controversi della riforma: la competenza legislativa esclusiva statale in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali prevista alla lettera m) del secondo comma dell’articolo 117 della Costituzione. La determinazione dei livelli essenziali (per una discussione approfondita di questi si rimanda al capitolo 7) non si configura come una materia in senso stretto, alla stregua di quelle inserite negli elenchi o interpretabili in via residuale per la potestà legislativa esclusiva delle Regioni, quanto come 27 “una competenza del legislatore statale idonea ad investire tutte le materie , rispetto alle quali il legislatore stesso deve poter porre le norme necessarie per assicurare a tutti, sull’intero territorio nazionale, il godimento di prestazioni garantite, come contenuto essenziale di tali diritti, senza che la legislazione regionale possa limitarle e condizionarle”. La determinazione dei livelli essenziali e, come 28 si vedrà in seguito, la tutela dell’ambiente, la tutela della salute, la tutela e sicurezza del lavoro, sono “definite secondo un criterio finalistico nel senso che si configurano come settori di attività individuati non per l’oggetto ma per il fine da perseguire o il valore da proteggere”29. 26 Sent.282/2003. 27 Sia di competenza statale che regionale. 28 Prima della riforma erano considerate materie trasversali la tutela del paesaggio, la protezione della natura, l’urbanistica (sentenze nn.239/1982, 379/1994). 29 Anzon, (2003). - 82 - Il contenzioso costituzionale La materia è riconosciuta alla potestà legislativa e regolamentare esclusiva dello Stato che è chiamato a legiferare, almeno in via teorica, senza poter subire alcuna invadenza regionale, sia sulla normativa di principio che su quella di dettaglio; l’ambito di intervento dello Stato nel delineare gli aspetti qualitativi e quantitativi potrebbe spingersi fino a determinare le modalità organizzative idonee ad espletare il compito, delegando alle Regioni l’attuazione della normativa statale primaria e regolamentare. Alla potestà legislativa regionale potrebbe invece essere riconosciuto un ambito di competenza ristretto alle prestazioni superiori a quel livello definito quale essenziale dalla normativa nazionale; in base a questa ipotesi la legge statale determinerebbe degli standard da garantire su tutto il territorio in modo uniforme, mentre, con legge regionale, potrebbero essere istituiti ulteriori servizi, qualitativamente e quantitativamente, diversi da quelli standard. Il D.P.C.M. del 29 novembre 2001, in materia di livelli essenziali di assistenza nel settore sanitario, oltre a specificare il livello essenziale dal punto di vista qualitativo, indicava le modalità organizzative idonee a garantire tali livelli, determinando un intreccio tra le competenze legislative, primarie e regolamentari dello Stato relative alla determinazione dei livelli essenziali e le competenze legislative delle Regioni che, finora, in materia di tutela della salute, emettevano la normativa di dettaglio e quella regolamentare. Nella sentenza n. 282/2002 la Corte è sì chiara nel sostenere che la competenza in materia di determinazione dei livelli essenziali ha natura trasversale e consiste nel “porre le norme necessarie per assicurare a tutti, sull’intero territorio nazionale, il godimento di prestazioni garantite, come contenuto essenziale di tali diritti, senza che la legislazione regionale possa limitarle o condizionarle”ma si esime dal fare alcun riferimento alla compatibilità di tali prestazioni con la nuova autonomia finanziaria regionale e con gli strumenti finanziari previsti ai commi 3 e 5 (fondo perequativo e contributi speciali) 30 dell’articolo 119 della Costituzione . Ritornando alla decisione, come accennato, la sentenza riguarda la legge della Regione Marche n.26/2001 ”Sospensione della terapia elettroconvulsionante, della lobotomia prefrontale e transorbitale ed altri simili interventi di psicochirurgia”che prevede la sospensione sul territorio delle terapie in attesa che il Ministero della salute definisca le situazioni cliniche per le quali la terapia è efficace e non provoca danni alla salute. Per il Governo, la legge regionale invade, tra l’altro31, la competenza esclusiva statale in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Per la Corte la legge impugnata “non riguarda tanto i 30 Adele Anzon, op. cit. 31 Per il Governo la legge invade la competenza esclusiva statale relativa all’ordinamento civile e penale in quanto incide anche sulle responsabilità degli operatori sanitari. - 83 - ISAE Rapporto annuale sull’attuazione del federalismo livelli di prestazione, quanto piuttosto l’appropriatezza, sotto il profilo della loro efficacia e dei loro eventuali effetti dannosi, di pratiche terapeutiche, cioè di attività volte alla tutela della salute della persona, e quindi pone il problema della competenza a stabile ed applicare i criteri di determinazione di tale appropriatezza, distinguendo fra ciò che è pratica terapeutica ammessa e ciò che possa ritenersi intervento lesivo della salute e della personalità dei pazienti”. La sentenza della Corte, nell’attribuire alla legislazione concorrente della tutela della salute la normativa regionale, segna quindi la distinzione tra la determinazione dei livelli essenziali in materia sanitaria e la materia tutela della salute: la valutazione sulla natura della legge del giudice costituzionale si è soffermata sulla validità - efficacia della terapia e non sulla sua essenzialità e quindi sul compito di garantire la prestazione su tutto il territorio nazionale, ed è per questo che la legge regionale non invade la competenza statale in materia di determinazione dei livelli essenziali ma si pone come norma di dettaglio della legislazione di principio statale in materia sanitaria. 4.6.4 La materia ambientale. La valutazione degli interessi. Sentenze nn. 407/2002, 307/2003 In un’altra sentenza, la n. 407/02, la Corte ha voluto specificare che anche per la materia di competenza legislativa esclusiva statale tutela dell’ambiente, prevista alla lettera s) del secondo comma dell’articolo 117 della Costituzione, non si possa parlare di materia in senso stretto poiché essa “investe e si intreccia inestricabilmente con altri interessi e competenze”. La Corte riconosce all’ambiente un valore costituzionalmente protetto e, pertanto, la sua tutela “delinea una sorta di materia trasversale, in ordine alla quale si manifestano competenze diverse, che ben possono essere regionali, spettando allo Stato le determinazioni che rispondono ad esigenze meritevoli di disciplina uniforme sull’intero territorio nazionale”. La Corte ritiene che lo Stato debba fissare livelli standard generali da garantire su tutto il territorio nazionale e che ogni intervento regionale volto a migliorare la tutela dell’ambiente sia da considerare legittimo; nel caso di specie una legge della Regione Lombardia che fissa in modo più severo, rispetto alla normativa statale e comunitaria, delle prescrizioni destinate ad attività industriale a rischio ambientale32. La Corte salva “la preesistente pluralità di titoli di legittimazione per interventi regionali diretti a soddisfare contestualmente, nell’ambito delle proprie competenze, ulteriori esigenze rispetto a quelle di carattere unitario definite dallo Stato”. 32 La Corte ha invece dichiarato la illegittimità di una legge della Regione Sardegna che prolungava il periodo della caccia perché non rispettava gli standard nazionali posti a tutela della fauna. - 84 - Il contenzioso costituzionale La Corte conserva a favore delle Regioni quegli ambiti di intervento in materia ambientale che la giurisprudenza precedente la riforma gli avevano attribuito, e che parevano essere messi in pericolo dalla inclusione della tutela ambientale nell’elenco di materie esclusive in cui lo Stato ha la competenza di emanare sia la normativa di principio che di dettaglio. La fissazione dei confini delle diverse competenze legislative dello Stato e delle Regioni è l’oggetto della decisione di una recente sentenza vertente principalmente in materia ambientale e sanitaria. Con la sentenza n.307/2003 la Corte si è infatti espressa su diverse leggi regionali contenenti norme sui limiti di esposizione all’inquinamento elettromagnetico; le leggi sono state impugnate dal Governo per invasione dell’ambito di competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali e per violazione dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato nelle materie, attribuite alla potestà legislativa ripartita, della tutela della salute, dell’ordinamento della comunicazione,della produzione, trasporto e distribuzione nazionale di energia e del governo del territorio. Anche nella sentenza 307, così come nella 407/2002, la Corte ha avuto modo di ripetersi sulla natura trasversale della materia tutela dell’ambiente e sul compito dello Stato di fissare standard di protezione uniformi e validi in tutto il territorio nazionale e su quello delle Regioni di emanare normative in materia ambientale, nell’ambito delle proprie attribuzioni, che siano comunque sempre rispettose dei limiti prefissati dalla legge dello Stato, è però giunta ad una conclusione differente che prevede la inderogabilità da parte della Regione delle prescrizioni statali in materia di elettrosmog, anche se più restrittive. La Corte ha anche valutato se le disposizioni regionali incidenti sulla salute dei cittadini, sulla dislocazione e regolamentazione degli impianti di telecomunicazione e di elettrodotto si siano attenute ai limiti fissati dalla legislazione di principio contenuta nella legge n. 36/2001, la legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici e elettromagnetici, che all’articolo 3 attribuisce allo Stato la determinazione dei livelli minimi di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, mentre alle Regioni viene riconosciuta la potestà di definire i criteri localizzativi, gli standard urbanistici, le prescrizioni. In base a questi parametri la Corte ha dichiarato illegittima la previsione di valori soglia diversi, anche se più rigorosi, da parte delle Regioni, poiché, a differenza della legge regionale, dichiarata legittima dalla sentenza n.407/2002, che fissava limiti più restrittivi alle attività industriali pericolose, nel caso di specie “la fissazione a livello nazionale dei valori soglia rappresenta il punto di equilibrio tra le esigenze contrapposte di evitare al massimo l’impatto delle emissioni elettromagnetiche e di realizzare impianti necessari al Paese”. La Corte identifica nello Stato il soggetto idoneo a tutelare l’interesse prevalente nella disciplina dell’elettrosmog, qualora pesi di più l’interesse unitario per la non - 85 - ISAE Rapporto annuale sull’attuazione del federalismo frazionabilità della disciplina e considera l’introduzione della normativa regionale, anche in senso più rigoroso, illegittima. Se invece, dovesse risultare prevalente l’interesse regionale, è legittima la normativa regionale che prevede limiti più rigorosi di quelli standard prefissati con legge statale. La Corte ha quindi posto la valutazione degli interessi da soddisfare quale criterio ispiratore della individuazione degli ambiti di competenza legislativa statali e regionali, “questa è forse la dimostrazione che l’interesse nazionale, pur formalmente espunto dalla testo costituzionale, continua, al cospetto del principio di unità ed indivisibilità di cui all’articolo 5 della Costituzione, a condizionare il riparto delle attribuzioni legislative tra Stato e Regioni”33. 4.6.5 La “legge obiettivo sulle grandi opere”. Il principio di sussidiarietà applicato alle competenze legislative. Sentenza n. 303/2003 Con la sentenza n. 303/2003 la Corte, nell’esaminare la “legge obiettivo sulle grandi opere pubbliche”, L.443/2001, ha sostanzialmente riscritto il sistema dei rapporti tra lo Stato e le Regioni individuando nell’ordinamento costituzionale “congegni volti a rendere più flessibile un disegno che, in ambiti nei quali coesistono intrecciate attribuzioni e funzioni diverse, rischierebbe di vanificare, per l’ampia articolazione delle competenze, istanze di unificazione le quali trovano sostegno nella proclamazione di unità e indivisibilità della Repubblica”. La materia dei lavori pubblici è stata spesso oggetto di impugnazioni in quanto i confini degli ambiti di intervento legislativo delle Regioni e dello Stato sono sfumati e competenze statali in materia di tutela della concorrenza, ordinamento civile e processuale, grandi infrastrutture, si intrecciano con le competenze di interesse regionale. Di fronte alla difficile implementazione della riforma costituzionale, dovuta alla ambiguità del testo soprattutto per quanto concerne la delimitazione degli ambiti di competenza dello Stato e delle Regioni nelle materie attribuite alla potestà legislativa concorrente, la Corte trova nel principio di sussidiarietà quel “congegno di flessibilità”volto a modificare l’assetto delle competenze legislative dell’articolo 117 della Costituzione. Il principio di sussidiarietà, introdotto nell’ordinamento dalle riforme “Bassanini”, è espressamente menzionato nella nuova formulazione dell’articolo 118 della Costituzione insieme ai principi di adeguatezza e differenziazione, per definire il metodo con cui vengono distribuiti i compiti amministrativi tra i diversi livelli di governo34. 33 Camerlengo, (2004). 34 In dottrina si è discusso a lungo sull’introduzione del principio di sussidiarietà e il relativo ”tramonto” dei principi del parallelismo delle funzioni e di uniformità e omogeneità della pubblica amministrazione. Per il principio del parallelismo sussiste una coincidenza tra gli ambiti di competenza legislativa e quelli di competenza amministrativa; con la riforma le funzioni amministrative vengono attribuite a prescindere da una corrispettiva titolarità di competenza legislativa e una - 86 - Il contenzioso costituzionale Destinatario di tutte le attribuzioni è il Comune, in quanto ente più vicino al cittadino, eccetto che per le funzioni che richiedono un esercizio unitario a livello sovracomunale, sia esso provinciale, regionale o statale. Nella sentenza della Corte il principio viene promosso, nel rispetto del principio di legalità35, a criterio di distribuzione oltre che delle funzioni amministrative, anche delle competenze legislative. La Corte, chiamata a verificare “se il legislatore nazionale abbia titolo per assumere e regolare l’esercizio di funzioni amministrative su materie in relazione alle quali esso non vanti una potestà legislativa esclusiva, ma solo una potestà concorrente”, prevede che, nelle materie di potestà legislativa concorrente, qualora lo esigano esigenze di carattere unitario non suscettibili di frazionamento o localizzazione, allo spostamento delle funzioni amministrative a favore dello Stato faccia seguito la relativa attribuzione delle funzioni legislative regionali in materia, poiché “il principio di legalità conduce logicamente ad escludere che le singole Regioni, con discipline differenziate, possano organizzare e regolare funzioni amministrative attratte a livello nazionale”. Il principio di sussidiarietà viene quindi utilizzato, sul piano delle competenze legislative, per renderne flessibile la distribuzione36,alla allocazione di funzioni amministrative in virtù del principio di sussidiarietà segue, in base al principio di legalità, la relativa competenza legislativa, secondo un metodo già usato dal legislatore37 ispirato al principio del parallelismo38. L’attrazione della potestà legislativa regionale verso l’alto, quindi nella competenza statale, ricorda l’applicazione del limite di merito dell’interesse nazionale, poi tramutatosi, per interpretazione giurisprudenziale in presupposto per l’intervento del legislatore statale in competenze legislative regionali, la cui mancata menzione nel nuovo Titolo V ne dovrebbe escludere un ritorno di applicazione. La Corte sembrerebbe però di diverso parere, giacché, nel prevedere che la deroga al sistema di attribuzione della potestà legislativa regionale è ammissibile solo qualora la “valutazione dell’interesse pubblico sottostante alla assunzione di funzioni regionali da parte dello Stato sia proporzionata, non tale coincidenza può attualmente ed eventualmente coesistere nelle materie attribuite alla potestà legislativa esclusiva dello Stato ove alla competenza legislativa primaria si associa quella regolamentare e amministrativa. Per il principio di uniformità e omogeneità della pubblica amministrazione l’uguaglianza sostanziale delle prestazioni viene garantita tramite la gestione diretta dello Stato e la unicità dei modelli di amministrazione; con la riforma, l’ampliamento dell’autonomia regolamentare degli enti territoriali restringe l’intervento statale uniformante alla organizzazione amministrativa dei propri organi e alla individuazione delle funzioni fondamentali degli enti locali, mentre la funzione di garanzia dei livelli essenziali concernenti i diritti civili e sociali viene espletata a livello legislativo. 35 Secondo il principio di legalità l’ordinamento giuridico deve essere costituito da norme generali e astratte e a questo tipo di norme viene subordinata ogni attività giuridica: la giurisdizione in quanto applicazione della norma al caso concreto; l’amministrazione in quanto attività regolata da leggi per la cura di interessi prescritti. 36 Morrone, ( 2003). 37 DPR 616/1977. 38 Bin, (2003). - 87 - ISAE Rapporto annuale sull’attuazione del federalismo risulti affetta da irragionevolezza… … sia oggetto di accordo stipulato con la Regione interessata”, pone i medesimi presupposti che la giurisprudenza pregressa pretendeva per l’utilizzo da parte dello Stato del limite dell’interesse nazionale: ragionevolezza39 e leale collaborazione (sent.177/1988). Il principio di leale collaborazione deve ispirare l’intesa tra lo Stato e le Regioni che porta quest’ultime ad accettare l’iniziativa statale secondo una procedura che rispetta le attribuzioni costituzionali relative alle competenze amministrative e legislative delle Regioni40. La legge statale che disciplina una funzione amministrativa di competenza regionale che si vuole allocata al livello centrale per tutelare le esigenze di carattere unitario, deve essere sottoposta ad una valutazione sulla pregnanza dell’interesse pubblico sottostante, sulla ragionevolezza dell’intervento legislativo e deve prevedere forme di intesa e di raccordo Stato-Regioni. Come illustrato nelle pagine precedenti, la giurisprudenza pregressa, trattando il principio di leale collaborazione, ha fatto riferimento a diversi gradi di intesa (debole o forte) e di procedure di raccordo idonee a circoscrivere l’intervento statale nelle prerogative regionali. La Corte nella valutazione della “legge obiettivo” e della legislazione delegata, in cui si fa riferimento ad opere di preminente interesse nazionale e opere in cui l’interesse regionale concorre con quello nazionale, distingue se, nelle diverse fattispecie analizzate, sia necessario un vero e proprio accordo o sia altrimenti sufficiente una intesa debole. In caso di mancato accordo con la Regione interessata, in fase di intesa, sul merito dell’inserimento dell’opera nel programma e sulla sua localizzazione, la Corte nega l’efficacia di quel programma. La Corte ritiene invece legittima la procedura che consente allo Stato di superare il dissenso della Regione in materia di approvazione del progetto preliminare di infrastrutture di carattere interregionale o internazionale. Nel primo caso la Corte prospetta una intesa forte in cui il mancato consenso regionale assume l’aspetto di un veto verso il quale lo Stato non può agire in deroga. La espressa previsione di una procedura derogatoria sottintende un grado di intesa più debole che non deve però essere assimilata ad un semplice parere41 anche in virtù della potestà della Regione di impugnare il decreto del Presidente della Repubblica che, secondo la procedura derogatoria, consente allo Stato di superare il dissenso regionale. A parere della Corte, l’intesa deve essere raggiunta con la singola Regione interessata con una trattativa concertata, condotta in base al principio di lealtà, mentre, nella Conferenza Stato-Regioni 39 Criterio giurisprudenziale costruito sulla base dell’articolo 3 della Costituzione attraverso il quale la Corte valuta la congruità logica della legge che stabilisce trattamenti normativi differenziati sul presupposto di differenti situazioni soggettive o oggettive.Il controllo del requisito della ragionevolezza per interpretazione giurisprudenziale è stato esteso alla verifica della razionalità della legge cioè alla idoneità dei mezzi adottati dal legislatore a conseguire le finalità perseguite, alla coerenza della legge al sistema normativo ed infine al bilanciamento tra gli interessi sottesi alla norma impugnata. 40 Camerlengo, ( 2003). 41 Cintioli, (2003). - 88 - Il contenzioso costituzionale potranno, invece, essere votate a maggioranza le decisioni che per il loro carattere generale e programmatico possono interessare tutte le Regioni42. 4.7 CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE Nelle sentenze esaminate in questo capitolo, la Corte costituzionale sembra nell’insieme proporre una valutazione dei limiti dell’attività legislativa regionale volta a bilanciare la maggiore autonomia dei livelli decentrati di governo con le esigenze di unitarietà della Repubblica. Non si tratta, da parte della Corte, di una interpretazione “continuista”del nuovo Titolo V, ma di una lettura che, nell’apprezzare le ampliate competenze legislative e amministrative, l’autonomia statutaria e quella finanziaria, la partecipazione delle Regioni in ambito comunitario ed internazionale e, in generale, il mutato assetto dei rapporti tra lo Stato, le Regioni e gli Enti Locali, fa salvi quei principi fondamentali, compatibili con il nuovo testo, che hanno caratterizzato la pregressa giurisprudenza costituzionale. La Corte ha indicato un percorso di attuazione della riforma costituzionale risolvendo alcuni nodi interpretativi presenti nel nuovo Titolo V. Le decisioni hanno, sostanzialmente, interessato la nuova potestà legislativa delle Regioni, la cui individuazione degli ambiti di competenza è imprescindibile ai fini della attuazione della riforma. Ad una prima lettura, il nuovo Titolo V sembrava riconoscere alle Regioni un considerevole margine di intervento legislativo, sia con la competenza concorrente nelle numerose materie elencate al comma 3 dell’articolo 117 della Costituzione, limitate solo dalla normativa statale di principio, sia nelle materie che in via residuale possono essere incluse nella potestà legislativa esclusiva regionale (in particolare l’urbanistica e l’edilizia). La Corte ha, invece, proposto una interpretazione del Titolo V più compatibile con gli articoli presenti nella prima parte della Costituzione e non toccati dalla legge costituzionale n. 3 del 2001. D'altronde, anche il legislatore costituente poneva, forse in modo poco chiaro, norme di vincolo alla potestà legislativa regionale, cioè norme in grado di intervenire sulla rigidità degli elenchi di competenze inseriti nell’articolo 117. E la stessa conservazione di una differenza sostanziale nell’interesse a ricorrere al giudizio di legittimità costituzionale da parte dello Stato e delle Regioni, di cui si è trattato nelle pagine precedenti, palesa il riconoscimento allo Stato di un ruolo di “custode” dell’ordinamento, con un generale potere di controllo sulla attività legislativa regionale; secondo 42 Sulla non configurabilità delle esigenze unitarie variabili in differenti Regioni e quindi la contrarietà al metodo della intesa con la sola Regione interessata, cfr. Carloni, (2003). - 89 - ISAE Rapporto annuale sull’attuazione del federalismo un’interpretazione della riforma in senso più autonomista43, invece, tale aspetto, considerato troppo in continuità con il testo costituzionale del 1948, non si concilierebbe con l’abrogazione del sistema dei controlli improntato sul precedente assetto gerarchico dei rapporti Stato-Regioni-Enti Locali. Quella proposta dalla Corte è una lettura del nuovo Titolo V che, sebbene sarebbe eccessivo definire “centralistica”, ricompone un nuovo “ordine verticale”in cui lo Stato conserva, anche se con modalità diverse rispetto al passato, un ruolo di garante degli interessi nazionali e, per alcuni versi (cfr. capitolo 9 di questo Rapporto) di rappresentante e coordinatore delle Autonomie Locali negli scenari internazionali e nell’attuazione di norme definite a livello sovranazionale. In particolare, la Corte si è espressa per la prevalenza della tutela dell’interesse unitario nel processo di individuazione degli ambiti di competenza legislativa. In dottrina, ma anche nel dibattito politico, si è discusso a lungo sulla permanenza dell’interesse nazionale quale limite generale alla potestà legislativa regionale. Come precedentemente illustrato, il limite dell’interesse nazionale, previsto originariamente negli articoli 117 e 127 della Costituzione come vincolo di merito per le leggi regionali sottoposte al controllo del Parlamento, è stato trasformato da giurisprudenza costituzionale costante in un limite di legittimità. A parere della Corte, la sua mancata menzione nella riforma costituzionale non ne comporta certamente un’abrogazione; il limite trova infatti fondamento nell’articolo 5 della Costituzione in materia di unità e indivisibilità della Repubblica. La riforma comporta, invece, la sua non applicabilità riguardo il merito dei provvedimenti regionali. Il limite persiste nell’ordinamento quale limite generale della legislazione regionale e viene individuato in quelle norme costituzionali che esprimono aspetti di interesse nazionale, riservando allo Stato specifiche competenze. Come ampiamente illustrato, si tratta sicuramente di quelle competenze legislative esclusive dello Stato che delineano una sorta di materia “trasversale”, e in ordine alle quali si manifestano competenze diverse, anche regionali esclusive, e nelle quali spettano allo Stato le determinazioni che rispondono alle esigenze meritevoli di disciplina uniforme sull’intero territorio nazionale. In materia finanziaria, l’interesse nazionale è insito negli interventi perequativi dello Stato previsti dagli articoli 117, comma 2, lettere e) e m), e 119 della Costituzione, mentre per quanto riguarda le 43 Tra le proposte di riforma della Costituzione presentate dal Governo nella attuale legislatura si segnala che l’articolo 36 del disegno di legge costituzionale A.S. 2544 propone una modifica alla composizione della Corte costituzione in senso più federalista, prevedendo diciannove giudici (invece degli attuali quindici) di cui cinque nominati dal Presidente della Repubblica, tre dalla Camera dei deputati e tre dal Senato federale, integrato dai Presidenti delle giunte e dei consigli regionali e i Presidenti delle Province autonome (invece degli attuali cinque, nominati dal Parlamento in seduta comune) e cinque dalle supreme magistrature ordinarie e amministrative. - 90 - Il contenzioso costituzionale funzioni amministrative, nell’intervento sostitutivo del Governo previsto dall’articolo 120 della Costituzione44. Ma nel nuovo assetto dei rapporti tra lo Stato e le Regioni e gli Enti Locali, basato sulla sostanziale parità della loro partecipazione alla Repubblica, secondo l’articolo 114 della Costituzione, la tutela delle esigenze unitarie, in quanto non più esercitabile con quel tipo di controllo dello Stato che aveva il suo presupposto in un sistema improntato alla supremazia gerarchica del livello centrale sulle Regioni e gli Enti Locali, può ora essere attuato con “l’unico modo in cui dei soggetti di pari grado possono decidere, attraverso l’accordo, la leale cooperazione”45. La Corte continua, quindi, a “sposare”una interpretazione della Costituzione, in cui la tutela degli interessi indivisibili da parte dello Stato non è in contraddizione con un assetto basato sul rapporto armonico tra gli enti che costituiscono la Repubblica. In tal senso, la Corte costituzionale soprattutto con le sentenze 407/2003 e 307/2003 ha deciso che la tutela degli interessi infrazionabili debba essere determinata dallo Stato tramite la potestà esclusiva nelle materie trasversali, con l’indicazione di standard che rispondono ad esigenze unitarie, e dalle Regioni, con interventi diretti a soddisfare ulteriori esigenze, previo un bilanciamento delle esigenze contrapposte e la individuazione nello Stato quale soggetto idoneo a tutelare l’interesse prevalente. Con la piena attuazione della riforma del Titolo V della Costituzione, la Corte dovrebbe limitarsi ad una ricognizione della corrispondenza delle procedure di contrattazione tra gli enti, alle regole della leale cooperazione elaborate dalla giurisprudenza pregressa46. La centralità del principio di leale collaborazione è stata posta dalla Corte nella sentenza n.303/2003 a fondamento della redistribuzione delle competenze legislative e amministrative; come ampiamente illustrato, la Corte ha individuato un percorso che dalle intese tra lo Stato e le Regioni, raggiunte nel rispetto di tale principio, procede verso l’allocazione delle funzioni amministrative e legislative, secondo i principi di “sussidiarietà”e “legalità”, al livello di governo che meglio garantisce la tutela delle esigenze unitarie. La Corte sembra quindi voler indicare al legislatore la strada da seguire per una attuazione della riforma che non demandi alla Corte stessa, quale luogo di risoluzione dei conflitti, la valutazione degli interessi infrazionabili e degli ambiti di competenza, ma che individui, nel sistema delle Conferenze intergovernative e nel futuro Senato federale, la sede di contrattazione e di cooperazione tra i diversi livelli di governo. 44 Sulla natura del potere sostitutivo: Cuocolo, (2002). 45 Bin, (2002). 46 Bin, op. cit. - 91 - ISAE Rapporto annuale sull’attuazione del federalismo Tab.1 LEGGI REGIONALI IMPUGNATE DALLO STATO E RICORSI PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE PROMOSSI DALLO STATO NEI CONFRONTI DELLE REGIONI (periodo 8/11/2001- 31/12/2003) Numero di leggi impugnate Numero di ricorsi per conflitti di attribuzione Abruzzo 2 - Basilicata 3 - Provincia di Bolzano 6 - Calabria 3 - Campania 6 1 Emilia Romagna 12 - Friuli Venezia Giulia 7 1 Lazio 4 - Liguria 1 - Lombardia 5 - Marche 9 - Molise 1 - Piemonte 7 - Puglia 7 - Sardegna 7 - Toscana 10 1 Trentino Alto Adige - - Provincia di Trento 1 - Umbria 1 - Valle d’Aosta 5 - Veneto 3 1 100 4 TOTALE Tab.2 LEGGI STATALI IMPUGNATE DALLE REGIONI E RICORSI PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE PROMOSSI DALLE REGIONI NEI CONFRONTI DELLO STATO (periodo 8/11/2001- 31/12/2003) Numero di leggi impugnate Abruzzo Basilicata Provincia di Bolzano Calabria Campania Emilia Romagna Friuli Venezia Giulia Lazio Liguria Lombardia Marche Molise Piemonte Puglia Sardegna Sicilia Toscana Trentino Alto Adige Provincia di Trento Umbria Valle d’Aosta Veneto TOTALE 1 5 7 6 9 1 1 1 2 11 1 1 6 17 11 9 3 2 94 - 92 - Numero di ricorsi per conflitti di attribuzione 1 5 2 5 2 2 1 1 3 4 11 4 1 2 44 5 Proposte di modifica e norme di attuazione della Costituzione 5.1 PREMESSA La riforma del Titolo V della seconda parte della Costituzione opera, lo si ricorda qui in estrema sintesi, l’equiparazione di Comuni, Province e Città metropolitane e Regioni allo Stato (art. 114) e delimita gli ambiti legislativi rispettivi di Stato e Regioni, distinguendo le competenze dell’uno o dell’altro livello nonché una serie di materie “concorrenti” in cui allo Stato è riservata l’emanazione dei soli “principi fondamentali”(art. 117). Forme particolari di autonomia sono concesse anche alle Regioni a Statuto ordinario (art. 116). Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni, salvo che per assicurarne l’esercizio unitario debbano essere conferite ad altri enti (art. 118). Viene poi introdotto un vero e proprio sistema di federalismo fiscale che prevede esplicitamente un meccanismo di finanziamento integrale delle funzioni pubbliche attribuite ai vari enti basato su entrate proprie, compartecipazioni e quote di un fondo di perequazione cui si aggiungono eventuali risorse aggiuntive ed interventi specifici (art. 119). L’art. 120 prevede poi la possibilità per il Governo di sostituirsi agli enti ai fini della tutela dei “livelli elementari delle prestazioni”e dell’unità giuridica ed economica del Paese. Le forme prima previste di controllo di legittimità dello Stato sulle Regioni sono abolite. La riforma, forse a causa dei tempi ristretti con cui fu approvata alla fine della scorsa legislatura, lasciava aperte diverse questioni: la mancata previsione di un Senato federale, in primo luogo, numerose riserve e incertezze interpretative che, peraltro, già all’indomani della sua approvazione si concordava dovessero essere affrontate. Oltre alle riserve di legge, infatti, in cui esplicitamente si rinvia a provvedimenti ordinari di attuazione, su molti aspetti vi è comunque l’opportunità di chiarimenti. Non a caso, quindi, la presenza di punti controversi nel testo costituzionale ha stimolato numerose riflessioni e dubbi1, in parte fugati 1 Per un’idea sul dibattito si vedano, tra gli altri, i documenti presenti sul sito dell’Associazione Italiana dei costituzionalisti (www.associazionedeicostituzionalisti.it), sul sito del Forum dei Quaderni costituzionali - 93 - ISAE Rapporto annuale sull’attuazione del federalismo dalla Corte costituzionale2 che ha avuto ruolo preponderante nel contribuire, con numerose sentenze, a chiarire alcuni degli elementi più controversi del nuovo Titolo V. Da tali analisi – oltre che dalla discussione più squisitamente politica - sono scaturiti nuovi spunti di riflessione che hanno portato ad un ripensamento di parte del Titolo V, ciò che è stata definita la “riforma della riforma”. 5.2 LE PROPOSTE DI RIFORMA Ripercorrendo le principali proposte di modifica del Titolo V avanzate, un primo tentativo di riforma è presente nel ddl cosiddetto “Bossi”, di iniziativa governativa (A.S.1187), anche nota oramai come legge sulla devolution. Il ddl intende affidare alle Regioni la competenza legislativa esclusiva nelle materie della sanità, dell’istruzione (salva l’autonomia scolastica) e della polizia locale, superando quindi in parte l’articolo 116, terzo comma della Costituzione, laddove quest’ultimo prevede la facoltà per le Regioni di vedersi attribuite su propria iniziativa, con legge dello Stato, “ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia”concernenti le materie concorrenti, l’organizzazione della giustizia di pace, le norme generali sull’istruzione e la tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali. E’stato da più parti osservato3 che sulle materie oggetto della devolution, le Regioni, con il testo costituzionale vigente possiedono già, seppure in forma meno intensa, le competenze che con l’approvazione del testo “Bossi” potrebbero attivare. L’“assistenza e organizzazione sanitaria”, così definita dalla legge sulla devolution, infatti, non rientra attualmente tra le competenze esclusive dello Stato, né tra le materie “concorrenti”che comprendono la voce “tutela della salute”, materia che appare di portata più generale, da intendersi come benessere, diritto alla salute, prevenzione delle malattie, etc… Stesso dicasi per “(l’) organizzazione scolastica (e la) gestione degli istituti scolastici”che, dato che allo Stato sono riservate in via esclusiva le “norme generali sull’istruzione”e la determinazione dei principi fondamentali in materia di “istruzione” riserva comunque alle Regioni un ruolo ampio nella legislazione concorrente. Anche se, la “definizione della parte dei programmi scolastici e formativi di interesse specifico della Regione, salva l’autonomia degli istituti scolastici”– contenuto nel ddlc Bossi, costituisce effettivamente materia nuova. (http://web.unife.it/progetti/forumcostituzionale/), sul sito della Rivista telematica dell’Osservatorio sul federalismo e i processi di governo (www.federalismi.it), sul sito dell’ Associazione per gli Studi e le ricerche sulla Riforma delle Istituzioni Democratiche e sull'innovazione nelle amministrazioni pubbliche (www.astrid-online.it), sul sito della rivista Le istituzioni del federalismo (http://www.regione.emilia-romagna.it/affari_ist/federalismo) e sul sito www.costituzionalismo.it. 2 Cfr. capitolo 4 in questo stesso Rapporto. 3 Tra gli altri, Carli (2003). - 94 - Proposte di modifica e norme di attuazione della Costituzione Infine, la “polizia locale” fa già parte delle competenze “residuali”, e quindi esclusive, delle Regioni, per esplicita esclusione dalla competenza statale, sia pure limitatamente alla “polizia locale amministrativa”, e appare quindi non facile individuare per essa4 ulteriori spazi di azione, a meno di non ipotizzare la creazione di veri e propri corpi di polizia, assimilabili ai servizi di pubblica sicurezza garantiti sul territorio nazionale ma da esso in qualche modo autonomi. Il provvedimento qui in discussione è stato in seguito assorbito nel cosiddetto ddlc “La LoggiaBossi”approvato dal Consiglio dei Ministri l’11 aprile 2003 e, successivamente, anche nella proposta governativa oggi A.S.2544, attualmente in discussione in sede di Senato. Il primo dei due ddlc, in estrema sintesi, interviene sulla ripartizione delle competenze per prevenire possibili conflitti istituzionali dovuti alle ambiguità interpretative sulla delimitazione delle competenze rispettive di Stato e Regioni. Più nel dettaglio, esso propone la radicale eliminazione delle materie concorrenti e la loro attribuzione alla potestà esclusiva ora dello Stato, ora delle Regioni, “secondo un criterio di adeguatezza e proporzionalità. Laddove una separazione netta non è stata ritenuta praticabile o possibile, si è ricorsi alla separazione della materia, attribuendola allo Stato per la parte di rilievo nazionale o internazionale ovvero per la parte ordinamentale e alle Regioni per quella di dimensione regionale o locale5”, inserendo anche materie nuove (opere pubbliche, sicurezza della circolazione e della navigazione, protezione dei confini nazionali, censimenti generali, spettacoli e pesca in acque marine) con una clausola residuale a favore delle Regioni. Viene, inoltre, recuperato il principio dell’"interesse nazionale" (presente nel testo costituzionale prima della riforma del Titolo V e da questa abolito almeno come limite di merito) come vincolo per la legislazione delle Regioni. Scompare, invece, la possibilità di federalismo a più velocità, cioè la previsione dell’art. 116 che consente alle Regioni di scegliere quando attivare le loro competenze, mentre per la delicata questione di “Roma capitale”si stabilisce un nuovo regime specifico che, nei limiti dello statuto della Regione Lazio, le consenta una maggiore autonomia anche normativa. Infine, viene disciplinato il periodo transitorio disponendo che, per le nuove materie attribuite alla competenza legislativa esclusiva dello Stato e delle Regioni, restano in vigore le disposizioni vigenti, fino all’approvazione di leggi e regolamenti statali e regionali di applicazione della nuova Costituzione. 4 La polizia locale era, si ricorda, già attiva ben prima delle modifiche apportate alla Costituzione. Essa può essere definita come l'attività di controllo, prevenzione e repressione di natura prevalentemente amministrativa affidata ad un organo di polizia locale per curare l'osservanza delle disposizioni contenute nelle leggi nazionali e regionali, nei regolamenti e nelle ordinanze emesse da un Ente territoriale. Gli organi di Polizia locale operano all’interno del territorio dell'Ente dal quale dipendono e sono legati agli organi direttivi di quest’ultimo da un rapporto gerarchico. Attualmente i Corpi di Polizia locale svolgono anche le funzioni di agente di polizia giudiziaria (art.57, Codice di procedura penale), di agente di pubblica sicurezza (art.5, legge 7/3/86 n. 65) e di polizia stradale (art. 12, Codice della strada). 5 Si veda la relazione di accompagnamento al disegno di legge. - 95 - ISAE Rapporto annuale sull’attuazione del federalismo Questo disegno di legge, in realtà, non ha mai iniziato il proprio iter parlamentare, anche a causa di numerose perplessità emerse in sede di Conferenza Stato-Regioni. Il successivo A.S.25446 - il terzo ddlc di iniziativa governativa qui esaminato - approvato dal Consiglio dei ministri del 10 ottobre 2003 ed attualmente in discussione in Parlamento, lo supera implicitamente, perché lascia invariato l’elenco delle competenze concorrenti (anche su questioni recuperate all’esclusività statale dal “La LoggiaBossi”dell’aprile 2003 come l’energia o l’ordinamento delle comunicazioni) e, anzi, fa della distinzione tra materie concorrenti ed esclusive il cuore del riparto delle funzioni tra le due Camere (come modificate dallo stesso disegno, si veda più avanti). In particolare, lo si anticipa, la determinazione dei principi fondamentali entro i quali dovrà esercitarsi la funzione legislativa concorrente delle Regioni viene riservata al Senato federale mentre diventa prerogativa della Camera la normazione sulle funzioni esclusive dello Stato. L’A.S.2544 è un provvedimento complesso, che modifica 35 articoli della Costituzione e interviene in modo significativo sull’assetto istituzionale della Repubblica. Sul piano della ripartizione delle competenze, anche l’A.S.2544 riprende “in toto” impostazione e dettagli del ddlc “Bossi” sulla devolution (art. 33). Peraltro, il ddlc inserisce la modifica dell’attribuzione delle competenze in una più ampia modifica dell’assetto costituzionale. La proposta legislativa del Governo, per quanto riguarda il Titolo V, che passerebbe ad essere rubricato come “Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato” dall’attuale “Le Regioni, le Province, i Comuni”, può essere utilmente esaminata per ambito di intervento. ART. 114: ROMA CAPITALE Nell’attuale testo costituzionale, la disciplina delle prerogative della Capitale, ha trovato 7 riconoscimento nell’articolo 114, comma terzo, come modificato dalla recente riforma , ed è riservata all’ordinamento statale. La collocazione della norma al terzo comma dell’articolo 114 lascia intendere che essa venga posta in una posizione diversa rispetto agli altri enti cui sono riservati i commi precedenti; in particolare Roma e non il Comune di Roma viene interessato dalla definizione di “Capitale”. Posto inoltre prima della successiva definizione delle materie (esclusive e concorrenti), tale collocazione sembra voler sottolineare come l’ordinamento della Capitale vada al di là della distinzione in materie ma che le 6 Disegno di legge Costituzionale d’iniziativa del governo A.S.2544 recante Modificazioni degli articoli 55, 56, 57, 58, 59, 60, 64, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 80, 81, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 104, 114, 116, 117, 126, 127, 135 e 138 della Costituzione, presentato in data 17 Ottobre 2003. 7 “La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i princìpi fissati dalla Costituzione. Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento”(art. 114, Cost.). - 96 - Proposte di modifica e norme di attuazione della Costituzione comprenda ed eventualmente le possa derogare proprio in virtù della sua particolarità. La legge ordinaria di attuazione, come noto, non è stata emanata8. La proposta governativa in esame dispone “forme e condizioni particolari di autonomia anche normativa nelle materie di competenza regionale” per Roma, divenuta ”Capitale della Repubblica federale”, e suggerisce di contenere tali prerogative “nei limiti e [...] modalità stabiliti dallo Statuto della Regione Lazio”. Si nota dunque, oltre ad una specificazione dell’autonomia “anche normativa”, lo spostamento della fonte legale atta a delineare il peculiare ordinamento della Capitale dalla legge dello Stato allo Statuto della Regione Lazio. Al momento, detto Statuto non reca alcuna norma specifica riferita alla città di Roma, stabilendo solo la possibilità di “delega di funzioni amministrative alle Province, ai Comuni o ad altri Enti Locali dirette - di norma - a tutti gli enti di eguale livello istituzionale”(art. 42 dello Statuto). Considerando le particolarità di gestione di una città come Roma, caratterizzata da una notevole estensione, popolazione, ricchezza artistica nonché dalla presenza della Santa Sede e di numerosi organismi internazionali, la necessità di riconoscere alla Capitale uno status particolare appare evidente. Non altrettanto chiaro è se la particolarità della Capitale debba esserle riconosciuta come Area metropolitana, in questo equiparata alle altre aree riconosciute9, oppure se le possa competere uno status specifico e semmai l’equiparazione alle Regioni, come anche è stato suggerito, nel qual caso dovrebbe essere ancora stabilito se l’intera Provincia debba configurarsi nella forma di Regione o il solo Comune di Roma. Se il problema dell’adeguatezza degli strumenti normativi accomuna Roma ad altri grandi Comuni, ben diverso è il problema dell’estensione territoriale: il Comune di Roma, come riferisce il sindaco Veltroni nella sua audizione alla Commissione presso la Commissione Affari costituzionali, tenutasi l’11 novembre 2003, si estende su 1.290 chilometri quadrati e potrebbe contenere i territori di Milano, Bologna, Torino, Genova, Napoli, Palermo, Catania, Firenze e Bari. Tra le capitali europee, soltanto Londra mostra una dimensione territoriale maggiore (1.586 chilometri quadrati) (Cfr. il Riquadro “Aspetti istituzionali delle città capitali dei principali Paesi dell’Unione europea”). 8 Su tale oggetto, tuttavia, erano presenti altre proposte, anche precedenti all’approvazione del testo costituzionale. Più nel dettaglio, la proposta di legge A.C.454 (Cento e altri) e la proposta di legge costituzionale A.C.1415 (Zaccheo) del 2001 in estrema sintesi, proponevano: la prima, la costituzione di Roma in Regione (sottraendo così alla Regione Lazio gli oneri e la concentrazione della spesa e degli interventi relativi alla Capitale) e il contemporaneo trasferimento delle strutture e delle attribuzioni del capoluogo di Regione a Latina (o, in alternativa, a Frosinone); la seconda, l’istituzione di un distretto speciale per Roma e della Regione Tuscia-Sabina riducendo così notevolmente il territorio della Regione Lazio. Il ddl A.S.1567 (Del Pennino e altri), comunicato alla Presidenza il 4 luglio 2002, recante “Norme per l’istituzione delle città metropolitane” disciplina Roma in tale ambito. Al riguardo esiste anche una proposta ANCI del 22 novembre 2003. 9 Si ricorda che la legge 8 giugno 1990, n.142, istituisce le aree metropolitane nelle zone comprendenti i Comuni di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari e Napoli. - 97 - ISAE Rapporto annuale sull’attuazione del federalismo In questo ambito si inserisce il problema dell’adeguatezza dei finanziamenti per la Capitale, sottolineata da numerosi emendamenti proposti in Aula al Senato. A tale proposito si osserva che, se si dovesse restringere l’autonomia della Capitale nei vincoli stabiliti dallo Statuto della Regione Lazio, potrebbe crearsi il problema del finanziamento delle funzioni della Capitale quando questa dovesse essere in qualche modo vincolata al bilancio della Regione e non ad uno specifico finanziamento da parte dello Stato. Inoltre, in tal caso, un’eventuale modifica dello Statuto regionale richiederebbe la formazione di una maggioranza con una rilevanza istituzionale minore rispetto a quella parlamentare nazionale. ART. 116: DIFFERENZIAZIONE DELLE REGIONI L’attuale testo costituzionale10 dell’art. 116, terzo comma, sancisce, come accennato, la possibilità di attribuire alle Regioni a Statuto ordinario ulteriori forme di autonomia nelle materie di legislazione concorrente tra Stato e Regioni e in alcune materie di legislazione statale esclusiva (giustizia di pace, norme generali sull’istruzione, tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali) attraverso un procedimento aggravato che prevede l’iniziativa della Regione interessata, il parere degli Enti Locali, il rispetto dei principi sulla autonomia finanziaria ex articolo 119 Cost., e l’approvazione con legge statale a maggioranza assoluta dei componenti delle Camere, sulla base di una precedente intesa tra Stato e Regione. Si tratta, in pratica, della possibilità per le Regioni di attivare su propria iniziativa alcune competenze, attuando un “federalismo differenziato”, similmente a quanto è accaduto, in modo particolare, nell’esperienza di federalismo spagnola. Può ritenersi opportuno, in tale contesto, un chiarimento sulla possibilità di attivazione da parte delle Regioni della propria competenza esclusiva nelle materie nelle quali siano interessati diritti civili e sociali che devono essere comunque garantiti su tutto il territorio nazionale, prima che questi siano determinati con legge statale o comunque nel caso essi non siano desumibili dalla legislazione vigente (art. 116). 10 “Il Friuli-Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale. La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e Bolzano. Ulteriori forme e condizioni particolari da autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli Enti Locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata”(art.116, Cost.). - 98 - 3URSRVWHGLPRGLILFDHQRUPHGLDWWXD]LRQHGHOOD&RVWLWX]LRQH $ VSHWWLLVWLWX]LRQDOLGHOOHFLWWjFDSLWDOLGHLSULQFLSDOLSDHVLGHOO¶8QLRQH(XURSHD /D VSHFLILFD GHOHJD FRVWLWX]LRQDOH SHU XQD OHJJH VX 5RPD &DSLWDOH QRQFKp OD UHFHQWH SURSRVWD GL PRGLILFD GHOOD &RVWLWX]LRQH YROWD D ULGHILQLUH OH SUHURJDWLYH GHOOD &DSLWDOH UHQGH HVWUHPDPHQWH DWWXDOH LO SUREOHPD GHOOD PLJOLRUH LGHQWLILFD]LRQH GHOOD FRQILJXUD]LRQH GHL UDSSRUWL GHO &RPXQH GL 5RPD FRQ O¶$UHD PHWURSROLWDQD OD 3 URYLQFLD OD 5HJLRQH H OR 6WDWR QRQFKp GHOO¶RSSRUWXQLWj GL DWWULEXLUH VSHFLILFKH IXQ]LRQL LQ FRQVLGHUD]LRQH GHO VXR UXROR SHFXOLDUH H GHOOH QHFHVVLWjOHJDWH DOOD SUHVHQ]D GHOOD 6DQWD 6HGHQRQFKp GHOOHDJHQ]LH 218GLFRQWUDVWRGHOOD IDPH QHOPRQGR ,OSUREOHPDGHOO¶RSSRUWXQDFROORFD]LRQHGHOODFDSLWDOHQHOORVFKHPDLVWLWX]LRQDOHqFRPXQHD WXWWL L SDHVL ,Q JHQHUDOH HVVR q DVVRFLDWR DOOH GLIILFROWj FRQQHVVH DOOD JHVWLRQH GL JUDQGL DUHH XUEDQH ,O WUDWWR SL LQGDJDWR QHOOR VWXGLR GHOOH FDSLWDOL q OHJDWR LQIDWWL DOOD JHVWLRQH GHL JUDQGL DJJORPHUDWLXUEDQLFRQWXWWHOHSUREOHPDWLFKHFRQQHVVHDOODVRYUDSSRSROD]LRQH /D QHFHVVLWj GL VDOYDJXDUGDUH OD FDSLWDOH FRPH DJJORPHUDWR XUEDQR H VHJQDWDPHQWH SHU OR VYROJLPHQWR GHOOH IXQ]LRQL VSHFLILFKH FKH TXHVWR UXROR ULFKLHGH q SUHVHQWH LQ WXWWL JOL RUGLQDPHQWL FRQSHVRGLYHUVRDLGXHDVSHWWL7XWWDYLDOHVROX]LRQLRIIHUWHDOSUREOHPDYDULDQRLQPRGRPDUFDWRD VHFRQGD GHO FRQWHVWR LVWLWX]LRQDOH 'LYHUVD q TXLQGL O¶DXWRQRPLD OHJLVODWLYD LO SRWHUH GL GHFLVLRQH GLVSHVDQRQFKpODFRQILJXUD]LRQHDPPLQLVWUDWLYD 6HEEHQH OH FDUDWWHULVWLFKH GL XQD FLWWj FDSLWDOH SRVVDQR YDULDUH LQ PLVXUD QRWHYROH GD XQ 3 DHVH DOO¶DOWUR GL PRGR FKH QRQ q SRVVLELOH QHDQFKH WUDFFLDUH WUDWWL LGHQWLILFDWLYL FRPXQL VL SXz WXWWDYLDWHQWDUHXQFRQIURQWREDVDQGRVLVXOVXRUXRORLVWLWX]LRQDOH QHLUDSSRUWLFRQOR6WDWRJOLDOWUL HQWL WHUULWRULDOL H LO WHUULWRULR FLUFRVWDQWH 7DOL DVSHWWL LQIOXLVFRQR LQ PDQLHUD GHWHUPLQDQWH VXOOH PRGDOLWjGLILQDQ]LDPHQWRHO¶DXWRQRPLDILQDQ]LDULDGLFXLTXHVWHFLWWjGLVSRQJRQR ,Q SDUWLFRODUH OH QHFHVVLWj GL ILQDQ]LDPHQWR GHOOD FDSLWDOH OH PRGDOLWj GHL WUDVIHULPHQWL H O¶DXWRQRPLDGLVSHVDGLSHQGRQRLQPDQLHUDFUXFLDOHGDLUDSSRUWL6WDWR5HJLRQH3 URYLQFH&RPXQL 6L YD GDO FDVR GL /RQGUD FKH QRQ GLVSRQH TXDVL GL PH]]L SURSUL GL ILQDQ]LDPHQWR HVVHQGR HVVL OLPLWDWL DOOD Council tax H DOOD QXRYD Congestion charge H L FXL WUDVIHULPHQWL VRQR VWDWL ULGRWWL LQ VHJXLWR DOOD UHFHQWH ULIRUPD GHOOD ILQDQ]D ORFDOH DL SL FRQVLVWHQWL LQWURLWL ILVFDOL GL 3 DULJL FKH OH GHULYDQR GDOO¶DWWULEX]LRQH GHOOH TXDWWUR WDVVH ORFDOL H GD XQR VSHFLILFR ILQDQ]LDPHQWR 'LYHUVR q DQFRUD LO FDVR GL %HUOLQR LQ TXDQWR Land H TXHOOR GL 0DGULG FDSLWDOH GHOOR 6WDWR H GHOOD Comunidad 'LIILFLOHTXLQGLYDOXWDUHLQSURVSHWWLYDFRPSDUDWDO¶DGHJXDWH]]DGHOOHULVRUVH /H PDJJLRUL GLIILFROWj ILQDQ]LDULH VRQR GL %HUOLQR FKH QRQRVWDQWH ULHQWUL QHL 3LDQL GL 1 Ciò ha portato in passato a sostenere l’ipotesi di deconcentrare l’apparato amministrativo. Una proposta in questo senso è la cosiddetta “capitale reticolare”.Tale modello sarebbe in parte seguito in Germania dove la banca centrale europea oggi nazionale prima non aveva sede nella capitale. Anche in Francia organismi pubblici importanti non sono presenti nella capitale (Cfr. Pacini e altri, 1993). 2 Si vedano, ad esempio, i lavori del *OREDOL VDWL RQ DQG :RUOG &LWLHV 6WXG\ *URXS DQG 1HWZRUN (GaWC, http:// www.lboro.ac.uk/gawc/index.html) o il progetto Megacities, www.megacities.org ed anche http:// globalcities.free.fr/mesure.htm. 3 Non è tale la posizione geografica stante la posizione decentrata di alcune capitali, sebbene spesso la capitale sia situata in posizione centrale e finisca comunque per diventare una delle città più grandi; né essere sede del governo; né la costituzionalizzazione dello status stanti le rilevanti eccezioni di Parigi e Londra (Cfr. Senato, 2003). - 99 - ,6$(5DSSRUWRDQQXDOHVXOO¶DWWXD]LRQHGHOIHGHUDOLVPR VROLGDULHWjFRQOD*HUPDQLDGHOO¶HVWVFRQWDQGRXQDFUHVFLWDGHOXGHQWHULVSHWWRDOOHDVSHWWDWLYHKD GRYXWR GLFKLDUDUH LO ³VHULR GLVDJLR ILQDQ]LDULR´ (Haushaltsnotlage) FRPH SULPR SDVVR SHU ULFKLHGHUH DO JRYHUQR FHQWUDOH XOWHULRUL ILQDQ]LDPHQWL 7XWWDYLD OD &DSLWDOH WHGHVFD qEHQHILFLDULR QHWWR QHL FRQIURQWL GHO VLVWHPD FHQWUDOH HG DQ]L q LQ WHUPLQL DVVROXWL LO PDJJLRUH EHQHILFLDULR GRSR OD6DVVRQLD /RQGUD GD TXHVWR SXQWR GL YLVWD VL WURYD LQ XQD SRVL]LRQH SHJJLRUH OD UHFHQWH ULIRUPD GHO VLVWHPD GL ILQDQ]LDPHQWR GHJOL HQWL ORFDOL OD SHQDOL]]D ULVSHWWR DO SDVVDWR H SHU FRQWUDVWDUH WDOH WHQGHQ]D LO JRYHUQR ORFDOH GLVSRQH GL XQ PDUJLQH GL PDQRYUD PROWR VFDUVR GL FXL VL q DYYDOVD GL UHFHQWHIHEEUDLRSHULPSRUUHODQRWD Congestion charge 3HU TXDQWR DWWLHQH LQYHFH DOOD FRPSHWHQ]D OHJLVODWLYD VL KD DQFKH TXL XQD GLIIHUHQ]LD]LRQH QRWHYROH FKH YHGH %HUOLQR H 0DGULG VRJJHWWL GL QRUPD]LRQH H 3DULJL H /RQGUD SULYL GL SRWHVWj OHJLVODWLYD 0ROWR GLYHUVDDQFKH OD VWUXWWXUD DPPLQLVWUDWLYD HG LVWLWX]LRQDOH ,O ³&RPXQH GL /RQGUD´OD Greater London Authority*/$ LQSDUWLFRODUHVYROJHVRORFRPSLWLGLVXSHUYLVLRQHHLPSXOVRVXL FRUSL IXQ]LRQDOL Transport for London, Metropolitan Policy Authority, London Fire Emergency Planning Authority H London Development Agency FRQ VWDQ]LDPHQWL SUHGHWHUPLQDWL 6LQJRODUPHQWH HVVD GLVSRQH GL XQ budget GL FLUFD PLOLRQL GL VWHUOLQH VHQ]D SRVVLELOLWj GL LQGHELWDUVLHTXLQGLROWUHDQRQHVVHUHOHJDOPHQWHUHVSRQVDELOHSHULFRUSLIXQ]LRQDOLQRQDYUHEEH budgetODSRVVLELOLWjPDWHULDOHGLVRVWHQHUOLLQFDVRGLGLIILFROWjODULVHUYDSL GDWDODGLIIHUHQ]DGL FRQVLVWHQWHTXHOODSHUOHVSHVHHOHWWRUDOLDPPRQWDYDQHODFLUFDPLOLRQLGLVWHUOLQH 5LJXDUGRDOOHPRGDOLWjGLILQDQ]LDPHQWROHFDSLWDOLPDQLIHVWDQRXQDGLYHUVDVWUXWWXUDPDFLz VLJLXVWLILFDVLDFRQODPDJJLRUHWUDGL]LRQHHTXLQGLHVSHULHQ]DHDWWLWXGLQHGDSDUWHGHOOHGLYHUVH DPPLQLVWUD]LRQLVLDFRQOHGLYHUVHUHVSRQVDELOLWjGLVSHVDHGLDXWRQRPLDILVFDOH,QSDUWLFRODUHVL RVVHUYDFKHPHQWUHOHHQWUDWHSURSULHUDSSUHVHQWDQRXQDSHUFHQWXDOHHOHYDWDGHOOHHQWUDWHD3 DULJL FLUFD LO OH VSHVH GL LQYHVWLPHQWR VRQR TXDVL LQWHUDPHQWH ILQDQ]LDWH GD WUDVIHULPHQWL FRQWUDULDPHQWH D TXDQWR DFFDGH QHOOH DOWUH FLWWj GRYH VROR XQD VFDUVD SHUFHQWXDOH GHJOL LQYHVWLPHQWLYLHQHUHDOL]]DWDFRQLOFRQWULEXWRGHOOR6WDWRFHQWUDOH '¶DOWUDSDUWHDOFXQL WUDWWLVRQRFRPXQLDWXWWLJOLHQWLORFDOLGDO ODWRGHOOHVSHVHLO FRVWRGHO SHUVRQDOH q VHPSUH OD YRFH SL FRQVLVWHQWH DWWRUQR DG GHOOH VSHVH WRWDOL 1HO FDVR GL /RQGUD FRQ ULIHULPHQWR DOOD VROD */$ HVVR q DQFRUD SL HOHYDWR H VL DWWHVWD DWWRUQR DO ,O PRWLYR 4 In effetti, è stato scritto assai poco per confrontare e ancora meno per analizzare le capitali come categoria a se stante di città. È interessante notare che non necessariamente la capitale è la città più influente dal punto di vista economico e questo nonostante la forte attrattività di investimenti ed affari che le compete come centro amministrativo e l’innegabile contributo offerto alla vita economica, oltre che sociale, del proprio paese. Questo aspetto è stato oggetto di un interessante studio in cui si evidenzia, tra l’altro, che Roma, Madrid e Berlino sono capitali “periferiche” rispetto al centro degli affari e degli spostamenti in Europa, mentre Parigi e Londra si trovano all’interno o a ridosso nella cosiddetta ³EOXH EDQDQD´ un’area che collega Londra, il Benelux e arriva fino a Milano, l’area geo-economica europea a maggiore potenziale di sviluppo. Il concetto venne creato inizialmente nel 1989 da un gruppo di ricercatori di Montpellier guidata da Roger Brunet per descrivere la zona economicamente più attiva d’Europa. In modo netto, e forse sorprendente, l’area escludeva originariamente Parigi, ragion per cui lo studio venne utilizzato come spunto per rafforzare lo sviluppo e la connettività di questa capitale in ambito europeo a discapito dell’”asse francese” Lione-Marsiglia-Parigi che lo 6FKpPDV 'LUHFWHXUV G ¶$PpQDJHPHQW HW G ¶8UEDQLVPH (1965, rivisto 1990) aveva inizialmente previsto. La ricerca è stata ripetuta nel 2002 conducendo a risultati simili, pur mostrando una minore prevalenza dell’area della EO XH EDQDQD, ed è disponibile RQO LQH sul sito della DATAR, www.datar.gouv.fr. - 100 - 3URSRVWHGLPRGLILFDHQRUPHGLDWWXD]LRQHGHOOD&RVWLWX]LRQH ULVLHGH QHOOR VYROJLPHQWR SUHYDOHQWH GL IXQ]LRQL GL VXSSRUWR H GXQTXH staff-intensive 5LVSHWWR DOOD VSHVDWRWDOHHVVDLQFLGHSHUOHFLWWjLQFXLLGDWLVRQRGLVSRQLELOLQHOODVWHVVDSHUFHQWXDOHGHO %HUOLQR $ SDUWLUH GDO RWWREUH JLRUQR GHOO 8QLILFD]LRQH WHGHVFD %HUOLQR q QXRYDPHQWH OD FDSLWDOH GHOOD*HUPDQLD VHFRQGRTXDQWRVWDELOLWRGDOO¶DUWLFRORGHO7UDWWDWRVXOODULXQLILFD]LRQH WHGHVFDGHODJRVWR $QRUPDGHOO DUWLFRORFRPPDGHOOD&RVWLWX]LRQHGL%HUOLQRHVVDqDOORVWHVVRWHPSRXQD FLWWjHGXQ/DQGIHGHUDOH Berlin ist ein deutsches Land und zugleich eine Stadt Stadtstaat) SRVVLHGH GLULWWL H GRYHUL GL %HUOLQR GXQTXH LQ YLUW GHOOR VWDWXV GL &LWWj6WDWR HQWUDPEH OH IRUPH GL JRYHUQR FRVu FRPH $PEXUJR H %UHPD H GLVSRQH GL TXDWWUR YRWL QHO Bundesrat1HOUHDOL]]DUHLQL]LDWLYHGLgovernanceQHFHVVLWDGLDFFRUGLWUD6WDWLHGXQTXHQRQULFDGH QHOODQRUPDWLYDVXJOLHQWLORFDOL&LzFRVWLWXLVFHXQDGLIIHUHQ]DIRQGDPHQWDOHULVSHWWRDPROWHDOWUH FDSLWDOLHXURSHH ,Q SRFR SL GL NP ± SDUL D 0RQDFR 6WRFFDUGD H ) UDQFRIRUWH PHVVH LQVLHPH %HUOLQR UDFFRJOLH D VHJXLWR GHOOD ULIRUPD JHQQDLR FLUFRVFUL]LRQLFRQWHH Bezirk GD FKH HUDQR'DOSXQWRGLYLVWDFRVWLWX]LRQDOHDQFKHTXHVWHXQLWjDPPLQLVWUDWLYHKDQQRXQRVWDWXVLEULGR SHUFKp QRQ VRQR FLUFRVFUL]LRQL FRPXQDOL FRPH OH DOWUH HVVHQGR %HUOLQR XQ &RPXQH XQLWDULR Einheitsgemeinde PD QRQ ULFRSURQR QHDQFKH OH VROH IXQ]LRQL DPPLQLVWUDWLYH SURSULH GHOOH FLUFRVFUL]LRQL 6RQR TXLQGL XQD YLD GL PH]]R SHUFKp VYROJRQR OH ORUR IXQ]LRQL ³VHFRQGR L SULQFLSL GHOO¶DXWRDPPLQLVWUD]LRQH´ DUW &RVWLWX]LRQH GL %HUOLQR PD OHJDOPHQWH VRQR XQLWj DPPLQLVWUDWLYH SXU VHQ]D HVVHUH HQWLWj OHJDOL GL GLULWWR SURSULR /HJJH VXOO¶DPPLQLVWUD]LRQH GHL GLVWUHWWL SDUDJUDIR WXWWDYLD UHFHQWL ULIRUPH H SURSRVWH SXQWDQR DG HTXLSDUDUH SLHQDPHQWH OH 5 Una delle cause che ha contribuito al deterioramento della situazione finanziaria, oltre al progressivo venir meno di finanziamenti specifici, è stata la forte percentuale di partecipazioni del Land Berlino in molteplici attività, la principale delle quali (%DQNJHVHO OVFKDIW%HUOLQ$*, partecipazione diretta al 81% nel 2001) è stata oggetto di un recente salvataggio. I rischi di tale configurazione sono stati aspramente criticati anche dalla Corte dei conti di Berlino, ma derivano in buona parte dalla lenta trasformazione dell’Amministrazione. Si pensi ad esempio che quasi la metà degli immobili e dei terreni del territorio sono di proprietà pubblica e, per velocizzare il loro collocamento sul mercato, è stata costituita una società apposita di cui il Land Berlino è unico azionista. Per un esauriente approfondimento sull’argomento cfr., tra gli altri, i documenti disponibili on line su http://www.unibamberg.de/~ba6wr1/lehre/privh/ nonché la tesi di dottorato http://darwin.inf.fu-berlin.de/2000/104/index.html. Fitch Ratings stima che il debito indiretto legato alle partecipazioni sia di circa 88 miliardi di euro (feb. 2003). 6 I fondi allocati tramite la formula dello Standard Spending Assessments (SSA) sono diminuiti dal 24.4% (1995/ 96) al 22.4% (2000). Venti distretti su 88 (fra quelli più poveri) fanno parte della cintura di Londra e di questi 16 si trovano tra i primi 50 della classifica secondo ognuno dei sei indicatori utilizzati dal governo per calcolare nel 2000 l’indice di privazione dei comuni (,QGH[RI0XO WLSOH'HSUL YDWL RQ). Inoltre in base a tale indice, i cui criteri non vengono concordati con le autorità locali, vi sarà un’ulteriore riduzione di circa 140 milioni di sterline. 7 Buona parte delle attività sono svolte da un livello intermedio di governo tra quello centrale e la GLA, il soprattutto, dal0L QL VWHUIRU/RQGRQ e altri esponenti di governo. La &RUSRUDWLRQRI /RQGRQ si distingue dai ERXURXJK per le maggiori competenze. In particolare, essa gestisce la &L W\ RI /RQGRQ 3ROL FH e di conseguenza gli abitanti della FL W\ pagano FRXQFLO WD[ molto meno elevate perché non comprendono la parte di competenza della MPA, la spesa più consistente della GLA. *RYHUQPHQW2IIL FHIRU/RQGRQ 8 Per una sintetica descrizione del sistema istituzionale tedesco si rimanda a ISAE (2003). - 101 - ,6$(5DSSRUWRDQQXDOHVXOO¶DWWXD]LRQHGHOIHGHUDOLVPR FLUFRVFUL]LRQLFRQL&RPXQL /D &RVWLWX]LRQH GL %HUOLQR%UDQGHPEXUJR q VWDWD DSSURYDWD LO RWWREUH D ODUJD PDJJLRUDQ]D GHJOL DYHQWL GLULWWR H LQ EXRQD SDUWH ULFDOFD TXHOOD GHO (VVD WXWWDYLD UDIIRU]D LO QXPHUR GHL GLULWWL GL EDVH H JOL RELHWWLYL GHOOR 6WDWR DG HVHPSLR LO GLULWWR DO ODYRUR O¶LVWUX]LRQH H DOORJJLR OD SURWH]LRQH GHOO¶DPELHQWH H OD WXWHOD GHL GDWL SHUVRQDOL GDJOL DEXVL LQIRUPDWLFL,QSDUWLFRODUHqVWDWRHVWHVRLOGLULWWRDSHWL]LRQLHUHIHUHQGXP 'DXQSXQWRGLYLVWDOHJLVODWLYRHGDPPLQLVWUDWLYRODFLWWjFRPSUHQGHLPHFFDQLVPLVWDWDOLGL UDSSUHVHQWDQ]D H GL JRYHUQR /D &RVWLWX]LRQH WHGHVFD FRPH VL ULFRUGD DUW DWWULEXLVFH FRPSHWHQ]D UHVLGXDOH DL Land SHU WXWWH OH PDWHULH QRQ DVVHJQDWH DO Bund $G HVVL FRPSHWH LQROWUH WXWWDO¶DPPLQLVWUD]LRQHLQWHUQDFRQSRFKHHFFH]LRQLWUDFXLLVHUYL]LGLSORPDWLFLHLOWUDIILFRDHUHR 1HO q LQL]LDWD OD ;9 OHJLVODWXUD RJQL OHJLVODWXUD GXUD DQQL 1HO &RQVLJOLR (AbgeordnetenhauV VLHGRQR DOPHQR UDSSUHVHQWDQWL FXL VL VRPPDQR PHPEUL DJJLXQWLYL GHULYDQWL GDO PHFFDQLVPR SURSRU]LRQDOH (VLVWH XQD VRJOLD GL VEDUUDPHQWR DO D PHQR FKH LO FDQGLGDWR QRQ YHQJD HOHWWR GLUHWWDPHQWH ,O 3 DUODPHQWR SXz HVVHUH VFLROWR FRQ PDJJLRUDQ]D UDIIRU]DWD R WUDPLWH UHIHUHQGXP /H OHJJL VRQR DSSURYDWH GRSR DOPHQR GXH OHWWXUH D PDJJLRUDQ]D VHPSOLFH GXH WHU]L SHU OH PRGLILFKH FRVWLWX]LRQDOL D PHQR FKH QRQ LQFLGDQR VXOOD SRVVLELOLWj GL ULFRUVR D SHWL]LRQH R UHIHUHQGXP QHO TXDO FDVR GHYRQR HVVHUH VRWWRSRVWH DO YRWR GHL FLWWDGLQL ,O JRYHUQR ORFDOH q FRPSRVWR GD XQ 6LQGDFR Regierender Bürgermeister) HOHWWR GDO 3 DUODPHQWR FKH SURSRQH DUW &RVW GL %HUOLQR VHQDWRUL FRPH SURSULR JRYHUQR (VVL VRQR SHUzHOHWWLGDO&RQVLJOLRFKHSXzTXLQGLUHVSLQJHUOLQHOFRPSOHVVRRVLQJRODUPHQWHDPDJJLRUDQ]D DUW &RVW %HUOLQR, SULQFLSLJXLGDVRQRVWDELOLWLGDO 6LQGDFR PDGHYRQR HVVHUH DSSURYDWL GDO &RQVLJOLR SHUFKp ³LO JRYHUQR q HVHUFLWDWR FROOHWWLYDPHQWH GDO 6HQDWR´ H SHUFKp FLDVFXQ VHQDWRUH RSHUDVRWWRODSURSULDUHVSRQVDELOLWj /¶DPPLQLVWUD]LRQH q GLYLVD LQ FHQWUDOH H FLUFRVFUL]LRQDOH /D SULPD FRPSUHQGH VRVWDQ]LDOPHQWH O¶DPPLQLVWUD]LRQH GHO 6HQDWR (VVD GHFLGH VX TXHVWLRQL GL SULQFLSLR H VXOOD SLDQLILFD]LRQH H FRQWUROOR GHOOR VYLOXSSR GHOOD FLWWj QHO VXR LQVLHPH $OWUH DXWRULWj VRQR LO 3 UHVLGHQWHGHOODSROL]LDLYLJLOLGHOIXRFRHOHDXWRULWjJLXGL]LDULHFKHVRQRVRWWRLOGLUHWWRFRQWUROOR GHOO¶DPPLQLVWUD]LRQHFHQWUDOH $QFKH D OLYHOOR GL FLUFRVFUL]LRQH VL UHSOLFD OD VWUXWWXUD DPPLQLVWUDWLYD GHO &RPXQH H TXLQGL 9 Una risoluzione della Conferenza ministeriale della pianificazione (0LQLVWHUNRQIHUHQ] IU 5DXPRUGQXQJ) del 1997 indica l’esistenza di sette regioni metropolitane in Germania che devono essere sviluppate per costituire l’ossatura della struttura regionale, tra queste c’è Berlino/Brandemburgo. 10 Nel 1978 è stata introdotta l’“Iniziativa dei cittadini” (%UJHUEHJHKUHQ che si discosta dal tradizionale istituto del referendum (%UJHUHQWVFKHLG ), in quanto si sostanzia nella richiesta al consiglio circoscrizionale (%H]LUNVYHURUGQHWHQYHUVDPPO XQJ di affrontare e regolamentare una determinata materia. L‘adozione dell‘iniziativa richiede l‘appoggio del 2% degli aventi diritto. Dall’introduzione alla riunificazione, negli allora 12 %H]LUN di Berlino ovest, ne vennero avviate meno di 20, 3 delle quali non raggiunsero il quorum necessario e 8 soltanto furono accettate dal consiglio. 11 Nel 1997 con apposito emendamento alla Costituzione è stato introdotto il referendum. Gli adempimenti necessari sono però molto pesanti: almeno il 10% degli aventi diritto deve aderire all’iniziativa entro i due mesi concessi per concludere la raccolta delle firme. La sottoscrizione deve avvenire nei luoghi indicati dall’autorità amministrativa per questo fine ed esclude quindi la possibilità di raccolta nelle strade. 12 “EWGLH5HJL HUXQJDXV³articolo 55 della Costituzione di Berlino. - 102 - 3URSRVWHGLPRGLILFDHQRUPHGLDWWXD]LRQHGHOOD&RVWLWX]LRQH HVLVWH XQD DXWRULWj FROOHJLDOH Bezirksamt FRPSRVWD GD FRQVLJOLHUL Stadträte) H XQ VLQGDFR, primus inter pares. ,Q TXHVWR FDVR SHUz L SULPL VRQR HOHWWL GDO FRQVLJOLR FLUFRVFUL]LRQDOH LQ EDVH DJOLHTXLOLEULSROLWLFLHLO6LQGDFRDPDJJLRUDQ]D %HUOLQR VWD DWWXDOPHQWH WUDVIRUPDQGR OD SURSULD DPPLQLVWUD]LRQH SHU PLJOLRUDUOD GDO SXQWR GL YLVWD GHOOD JHVWLRQH HFRQRPLFD H ILQDQ]LDULD /D ULIRUPD FRPSUHQGH GLYHUVH IDVL H GRYUHEEH HVVHUHFRPSOHWDWDQHO(VVDqVWDWDDYYLDWDQHOFRQODULIRUPDGHOOHFLUFRVFUL]LRQLHGHOOD GLYLVLRQHGHOOHFRPSHWHQ]HWUD6HQDWRHFLUFRVFUL]LRQL 'DO OH FLUFRVFUL]LRQL ULFHYRQR XQD GRWD]LRQH FRPSOHVVLYD GDO ELODQFLR GHOOD FLWWjVWDWR SHUDGHPSLHUHDOOHSURSULHUHVSRQVDELOLWjFLzROWUHDUDIIRU]DUHODORURLQGLSHQGHQ]DFRQVHQWHDG HVVD GL DXWRGHWHUPLQDUH OH SURSULH SULRULWj ILQDQ]LDULH SXU PDQWHQHQGR LO VHQDWR OD VXSHUYLVLRQH VXOOHDPPLQLVWUD]LRQLFLUFRVFUL]LRQDOL,QSDUWLFRODUHHVVHQRQSRVVRQRLPSRUUHWDVVHRDOWULWULEXWL ,VLQGDFLGHOOHYDULHFLUFRVFUL]LRQLLOVLQGDFRGL%HUOLQRHLOVXRYLFHIRUPDQRLO&RQVLJOLRGHL VLQGDFL FKH GHYH HVVHUH FRQVXOWDWR GDO 6HQDWR SHU OH TXHVWLRQL IRQGDPHQWDOL GL OHJLVOD]LRQH R DPPLQLVWUD]LRQHFRVuFRPHSHURJQLGLVHJQRGLOHJJHGLVSHVDGHOFRQVLJOLRFRPXQDOH 'LYHUVL DFFRUGLGRYUHEEHUR JDUDQWLUHLOILQDQ]LDPHQWR GHOOH IXQ]LRQLGHOODFDSLWDOH ,O SULPR GHO JLXJQR (Hauptstadtfinanzierungsvertrag), LPSHJQDYD LO JRYHUQR IHGHUDOH DG XQR VWDQ]LDPHQWR LQL]LDOH GL PLOLDUGL GL PDUFKL SHU FRQVHQWLUH DOOD FLWWj GL HVHUFLWDUH OH VXH QXRYH IXQ]LRQL LQROWUH DVVHJQDYD SHU FLDVFXQ DQQR GDO DO OD VRPPD GL PLOLRQL GL PDUFKL GDGHVWLQDUHSUHYDOHQWHPHQWHDOO¶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¶DOWUR ODWR VL DYUHEEHUR RJJHWWLYL SUREOHPL UHODWLYL DG XQD PLQRUH UDSSUHVHQWDQ]D LQ VHQR DO Bundesrat H DG XQD PLQRUH SDUWHFLSD]LRQHDOODULSDUWL]LRQH GHL IRQGLIHGHUDOLVXFFHVVLYDPHQWHDOODIXVLRQH8QSULPRDFFRUGR QRQ KD DYXWR O¶DSSURYD]LRQH GDO UHIHUHQGXP SRSRODUH QHO WXWWDYLD L JRYHUQDQWL GHL GXH Länder ULWHQJRQRFKHODIXVLRQHSRVVDFRPSLHUVLHQWURLO /RQGUD 3HU FLUFD GXH VHFROL OD FLWWj q VWDWD OD FDSLWDOH GHO SL JUDQGH LPSHUR FRORQLDOH GHOOD VWRULD HVWHVR LQ WXWWL L FRQWLQHQWL 1HOOD &LW\ ]RQD GL XQ PLJOLR TXDGUDWR DWWRUQR DO FHQWUR GL /RQGUD DIIOXLVFRQR RJQL JLRUQR FLUFD PLOLRQL GL SHUVRQH ROWUH DOOH FKH ODYRUDQR QHL YDUL XIILFL /¶DUHD PHWURSROLWDQD ROWUH DOOD H[FRQWHD GL /RQGUD FRPSUHQGH OD PDJJLRU SDUWH GHOO¶H[ FRQWHD GHO0LGGOHVH[HOHDUHHGHO6XUUH\.HQW(VVH[H+HUWIRUGVKLUHHGLQHVVDULVLHGRQRROWUHPLOLRQL GLSHUVRQH ,O SRWHUH GL JRYHUQR ORFDOH QHO 5HJQR 8QLWR q OLPLWDWR DL SRWHUL VWDWXWDUL FRQFHVVL GDO JRYHUQR FHQWUDOH 1H GHULYD FKH FLUFD LO GHOOH VSHVH ORFDOL VRQR FRSHUWH GD WUDVIHULPHQWL JRYHUQDWLYL DVVHJQDWL VXOOD EDVH GL XQ FRPSOHVVR VLVWHPD GL YDOXWD]LRQH GHOOD QHFHVVLWj GL VSHVD Standard Spending Assessment ORFDOLOR 5HODWLYDPHQWHGLUHFHQWHqVWDWRWXWWDYLDDYYLDWRXQSURFHVVRGLGHFHQWUDPHQWR 1HO LO Greater London Authority Act KD ULSULVWLQDWR O¶DPPLQLVWUD]LRQH FHQWUDOH GL - 103 - ,6$(5DSSRUWRDQQXDOHVXOO¶DWWXD]LRQHGHOIHGHUDOLVPR /RQGUD *UHDWHU /RQGRQ $XWKRULW\ */$ SUHYHGHQGR O¶HOH]LRQH GL XQ 6LQGDFR H GL XQ &RQVLJOLR London Assembly /¶,QJKLOWHUUD LO PDJJLR q VWDWD TXLQGL OD SULPD DUHD OD Greater LondonDGHOHJJHUHGLUHWWDPHQWHLOJRYHUQRORFDOH ,O ZKLWH SDSHU Your Region, your choice: revitalising the English regions SUHYHGH OD SRVVLELOLWj GL XQD PRGLILFD LQ TXHVWR VHQVR DQFKH SHU OH DOWUH RWWR UHJLRQL ,Q SDUWLFRODUH LO /RFDO *RYHUQPHQW$FWKDLPSRVWRDWXWWLJOLHQWLORFDOLGLVFHJOLHUHODIRUPDGLJRYHUQRSUHIHULWD WUD HOH]LRQH GLUHWWD R LQGLUHWWD GHO 6LQGDFR UHVSRQVDELOH GHOOD JHVWLRQH SRQHQGR TXLQGL ILQH DO VLVWHPDSLGHPRFUDWLFRPDLQHIILFLHQWHGHLYDULFRPLWDWLORFDOLULVDOHQWLDOO¶HSRFDYLWWRULDQD /D GLVSRQLELOLWj GHO JRYHUQR YHUVR LO GHFHQWUDPHQWR q HYLGHQWH DQFKH QHOO¶HOH]LRQH SHU OD SULPDYROWDQHOGLXQSDUODPHQWRVFR]]HVHFRQFRQVLVWHQWLSRWHULGLOHJLVOD]LRQHSULPDULDHLQ PDWHULD ILVFDOH 1HO *DOOHV LQYHFH OD 1DWLRQDO $VVHPEO\ HOHWWD QHO GLVSRQH GL SRWHUH OHJLVODWLYRVRODPHQWHVHFRQGDULRHGLQHVVXQDSUHURJDWLYDILVFDOHDQDORJDPHQWHO¶DVVHPEOHDHOHWWD QHO QHOO¶,UODQGD GHO 1RUG L FXL SRWHUL VRQR VWDWL VRVSHVL LO RWWREUH 1XRYH HOH]LRQL VRQRVWDWHWHQXWHLOQRYHPEUH /D VWUXWWXUD DPPLQLVWUDWLYD GL /RQGUD q VWDWD PRGLILFDWD LQ PRGR VLJQLILFDWLYR QHJOL XOWLPL boroughsHODCorporation of LondonFKHDPPLQLVWUDODIDPRVD&LW\GL metropolitan boroughs GHOO¶HWj YLWWRULDQD LQVLHPH DO Greater London Council */& FKH DYHYD UHVSRQVDELOLWj VX WUDVSRUWL H YLJLOL GHO IXRFR H FRPSHWHQ]D FRQFRUUHQWH DL borough SHU VWUDGH FDVD SLDQLILFD]LRQH XUEDQD H WHPSR DQQL/RQGUDqGLYLVDLQ /RQGUD , SULPL YHQQHUR FUHDWL QHO LQ VRVWLWX]LRQH GHL OLEHUR/D*/&YHQQHDEROLWDQHOGDOJRYHUQR7DWFKHUHVRORQHOPDJJLRYHQQHULFUHDWD XQDXQLWjVWUDWHJLFDFRQXQVLQGDFRHOHWWR /D *UHDWHU /RQGRQ $XWKRULW\ /HJLVODWLRQ VWDELOLVFH FKH WUDPLWH HOH]LRQL GLVJLXQWH TXDGULHQQDOL YHQJDQR HOHWWLLOVLQGDFRHL PHPEUL GHOO¶DVVHPEOHD LQUDSSUHVHQWDQ]DGLDUHH boroughsHLUHVWDQWLVXEDVHGHOO¶LQWHUDDUHD GHILQLWHFRPSRVWHGDR ,O VLQGDFR KD FRPSHWHQ]H VX WUDVSRUWL SLDQLILFD]LRQH VYLOXSSR DPELHQWH SROL]LD LQFHQGL FXOWXUDHVDOXWHHOHHVHUFLWDDWWUDYHUVRLFRVLGGHWWLFRUSLIXQ]LRQDOL7UDQVSRUWIRU/RQGRQ7I/OD /RQGRQ 'HYHORSPHQW $JHQF\ /'$ OD 0HWURSROLWDQ 3ROLFH $XWKRULW\ H OD /RQGRQ )LUH DQG (PHUJHQF\3 ODQQLQJ$XWKRULW\ /D */$ GLYHUVDPHQWH GDOOH DOWUH DXWRULWj ORFDOL QRQ KD FRPH UXROR SULQFLSDOH OD JDUDQ]LD 13 In particolare, in Inghilterra vi sono cinque tipi di autorità locali. Quelle a livello unico sono: 0HWURSRO LWDQ , /RQGRQ %RURXJKV e 8QLWDU\ o 6KLUH $XWKRULWLHV. Quelle di secondo livello sono i &RXQW\ &RXQFL O e i 'L VWULFW&RXQFL O . Accanto ai circa 400 &RXQFLO esistono circa 10.000 consigli locali parrocchiali e cittadini (parish e town council) diffusi principalmente nelle aree rurali. Galles, Scozia e Irlanda del Nord hanno un unico livello di governo locale (rispettivamente 22 e 32 XQLWDU\DXWKRULWLHV in Galles e Scozia e 26 GLVWUL FWV in Irlanda del Nord). $XWKRUL WLHV 14 Si tratta, in pratica, di calcolare per ciascun ente locale, l’ammontare di risorse che consentirebbe di applicare la stessa aliquota per la &RXQFLO 7D[. Un sistema, quindi, di perequazione in grado di garantire che lo sforzo fiscale di ciascun ente, dipenda solo dalle politiche locali e non da carenze di risorse rispetto ai fabbisogni di spesa. È evidente che la formula di calcolo del SSA svolge un ruolo cruciale perché stabilisce per ciascun servizio i parametri per la determinazione del fabbisogno di spesa (cfr. nota 18). 15 Esisteva anche la possibilità di optare per l’elezione di un sindaco che incaricasse un FRXQFLO PDQDJHU della gestione per la quale ha optato soltanto una comunità locale (Stoke on Trent). La scelta dell’elezione diretta doveva essere validata tramite referendum da tenersi entro il maggio 2002. 16 Si noti che i rapporti politici tra governo centrale e rappresentanza locale della città hanno condizionato in modo significativo l’evolversi dell’autonomia della città. - 104 - 3URSRVWHGLPRGLILFDHQRUPHGLDWWXD]LRQHGHOOD&RVWLWX]LRQH GL VHUYL]L DOOD SRSROD]LRQH PD OD GHILQL]LRQH GL VWUDWHJLH LO FRRUGLQDPHQWR H O¶LPSXOVR GHL FRUSL IXQ]LRQDOL 7XWWDYLD VHEEHQH L GRFXPHQWL VWUDWHJLFL QRQ VLDQRVRJJHWWL DG XQ¶DSSURYD]LRQHIRUPDOH GD SDUWH GHOO¶$VVHPEOHD LO 6LQGDFR q WHQXWR D FRQVXOWDUOD LQVLHPH DOOH $JHQ]LH IXQ]LRQDOL FKH GHYRQRGDUHDWWXD]LRQHDLSLDQLLQXQRVSLULWRGLOHDOHFROODERUD]LRQH 6L QRWL SHUz FKH EXRQD SDUWH GHO SRWHUH ULVLHGH DQFRUD QHO 0LQLVWHU IRU /RQGRQ HG LQROWUH HVLVWHXQOLYHOORLQWHUPHGLRSHUODJHVWLRQHGHLUDSSRUWLWUD&DSLWDOHH6WDWRFHQWUDOHLO*RYHUQPHQW 2IILFHIRU/RQGRQFKHUDSSUHVHQWDLO*RYHUQRQHOODFLWWj /D */$ KD HUHGLWDWR OH IRUPH GL ILQDQ]LDPHQWR SXEEOLFR GHL GLYHUVL RUJDQLVPL GD HVVD DVVRUELWLFKHVLRFFXSDYDQRGLVLQJROHDUHHGLLQWHUYHQWR,OJRYHUQRFHQWUDOHKDDVVXQWRLOFRPSLWR GLULXQLUHOHDWWXDOLFRUUHQWLGLILQDQ]LDPHQWRHGLWUDVIHULUOHDO6LQGDFRSHUXQLPSRUWRGLFLUFD PLOLDUGL GL VWHUOLQH /H VSHVH GL HVHUFL]LR VRQR ILQDQ]LDWH GD WUDVIHULPHQWL GHO JRYHUQR FHQWUDOH GDOOD ULGLVWULEX]LRQH GHOOH HQWUDWH GHULYDQWL GD QRQ GRPHVWLF UDWHV 1'5 O¶LPSRVWD VRVWHQXWD GD LPSUHVH H SURIHVVLRQLVWLFKHRFFXSDQR XQD SURSULHWj LPPRELOLDUHQRQUHVLGHQ]LDOHHGDXQD TXRWD GHOOHLPSRVWHQD]LRQDOLVXOFRPPHUFLR/HVSHVHLQFRQWRFDSLWDOHVRQRILQDQ]LDWHGDVWDQ]LDPHQWLH SURYHQWL LQ FFDSLWDOH H LPSXWD]LRQL DO FRQWR SURILWWL H SHUGLWH /D */$ QRQ DYHQGR XQD FDSDFLWj LPSRVLWLYD SURSULD KD DFFHVVR DQFKH D TXRWH GHOOH WDVVH ORFDOL LPSRVWH GDL boroughs ,QILQH HVVD SXzFKLHGHUHILQDQ]LDPHQWLVXSSOHPHQWDULSHUHYHQWXDOLVLWXD]LRQLGLHPHUJHQ]D 1HO FRPSOHVVR LO GHOOH HQWUDWH GHULYD GDL WUDVIHULPHQWL FRPSUHVD TXHOOD VRUWD GL FRPSDUWHFLSD]LRQHUDSSUHVHQWDWDGDOOD1'5HGLTXHVWLROWUHO¶ VRQRDGHVWLQD]LRQHYLQFRODWD HVSHFLILFL 0DGULG /D SURYLQFLD GL 0DGULG LQWHJUD PXQLFLSL WUD FXL OD FDSLWDOH GHOOD 6SDJQD HG q GLYHQXWD &RPXQLWj XQLSURYLQFLDOH LO SULPR PDU]R GHO GDWD LQ FXL HQWUz LQ YLJRUH LO VXR 6WDWXWR GL DXWRQRPLDDSSURYDWRQHOIHEEUDLRGHOORVWHVVRDQQR /D YDORUL]]D]LRQH GHOOD FDSLWDOH H OD SDUWLFRODUH DWWHQ]LRQH SHU LO VXR UXROR IX XQD FDUDWWHULVWLFDGHOODSROLWLFDIUDQFKLVWD1HJOLDQQLµHDWWUDYHUVRO¶DFFRUSDPHQWRGL&RPXQLLO WHUULWRULRVLDPSOLzGDNPðDNPð1HOYHQQHLVWLWXLWDO¶$UHDPHWURSROLWDQDGL0DGULG GLVVROWD FRPH DYYHQQH SHU TXHOOH GL %LOEDR 9DOHQFLD H %DUFHOORQD QHO H LQJOREDWD QHOOD &RPXQLWj DXWRQRPD /D QXRYD UHJLRQH DYHYD JOL VWHVVL FRQILQL GHOOD 3 URYLQFLD H LO FRQVLJOLR SURYLQFLDOH YHQQH TXLQGL DVVRUELWRGD TXHOOR GHOOD ComunidadFKH QH DVVXQVH L FRPSLWL0DGULG q TXLQGLFDSLWDOHGHOOR6WDWRGHOOD5HJLRQHHGHOOD3URYLQFLD 17 La /RQGRQ'HYHORSPHQW$JHQF\ (LDA) è una delle nove agenzie di sviluppo regionali presenti in Inghilterra. La differenza sostanziale è che essa è responsabile verso il Sindaco di Londra e non nei confronti del governo centrale. 18 Il 5HYHQXH6XSSRUW*UDQWcolma la differenza tra necessità di spesa (calcolata secondo lo SSA, cfr. nota 14) e la capacità di finanziamento data dalla somma del gettito standard della &RXQFL O 7D[ e la quota di non-domestic rate assegnata a ciascuna autorità locale. Più nel dettaglio, il governo calcola la )RUPXO D6SHQGL QJ6KDUH per ogni ente assegnando una base di 73 sterline procapite e aggiustando per tenere conto del pendolarismo, delle caratteristiche socio-economiche, dei costi di gestione e dell’influenza sui costi della vicinanza con Londra (cd. $UHD &RVW $GMXVWPHQW). All’importo così calcolato si sottrae la $VVXPHG 1DWL RQDO &RXQFLO 7D[ (ammontare nozionale stabilito sempre dal governo che rappresenta l’aliquota di &RXQFL O WD[ che il Comune dovrebbe applicare alla propria base imponibile) e l’importo ricevuto come 1RQ'RPHVWLF5DWHV. - 105 - ,6$(5DSSRUWRDQQXDOHVXOO¶DWWXD]LRQHGHOIHGHUDOLVPR ,O VXR UXROR GL FDSLWDOH q VDQFLWR GDOOD VWHVVD &RVWLWX]LRQH ³la Capital del Estado es la villa de Madrid´ DUW H JLj GXUDQWH LO SHULRGR IUDQFKLVWD VL HEEH O¶HPDQD]LRQH GL XQD QRUPDWLYD VSHFLDOH Ley Especial para el Municipio de Madrid, GHO FKH ULFRQRVFHYD OH VSHFLILFKH QHFHVVLWjGLILQDQ]LDPHQWRGHOODFDSLWDOHSXUOLPLWDQGRVLDOODFRQVLGHUD]LRQHGHLVROLDVSHWWLOHJDWL DOODGLPHQVLRQHGHOFRPXQH $QFKH OD /HJJH IRQGDPHQWDOH GHO JRYHUQR ORFDOH GHO Régimen Local, Ley Reguladora de las Bases de /HJJH GLFKLDUz FKH WDOH UHJLPH VSHFLDOH GRYHYD ULPDQHUH LQ YLJRUH ILQR Ley de Capitalidad SHUDOWUR SUHYLVWD GDOOR La Villa de Madrid, por su condición de capitalidad del Estado y sede de las Instituciones generales, tendrá un régimen especial, regulado por ley votado en Cortes. Dicha ley determinará las relaciones entre las instituciones estatales, autonómicas y municipales, en el ejercicio de sus respectivas competencias ´ DUW PD WDOH OHJJH QRQ q DG RJJL DQFRUD VWDWD HPDQDWDLQSDUWHDFDXVDGHOPDQFDWRDFFRUGRWUD Comunidad H&RPXQH $WWXDOPHQWH OD Comunidad autonoma de Madrid FRPSUHQGH FRPXQL XQD VXSHUILFLH GL DOO¶HPDQD]LRQH GL XQ¶DSSRVLWD OHJJH SHU OD FDSLWDOH 6WDWXWRGHOOD&RPXQLWj ³ .P H ROWUH DELWDQWL QHO ,QL]LDOPHQWH OD JUDQGH PDJJLRUDQ]D GHOOD SRSROD]LRQH ROWUH LO QHO HUD FRQFHQWUDWD LQ 0DGULG FLWWj FKH GL FRQVHJXHQ]D SUHVHQWDYDXQDGHQVLWjDELWDWLYDPROWRHOHYDWD,QVHJXLWRVLqDVVLVWLWRDGXQIHQRPHQRFRVWDQWHGL HPLJUD]LRQHYHUVROHDUHHOLPLWURIHFKHKDSRUWDWRDWWXDOPHQWHDWWRUQRDO ODSHUFHQWXDOHGHOOD SRSROD]LRQH GHOOD Comunidad UHVLGHQWH LQ 0DGULG DQFKH JUD]LH DO FRQWLQXR PLJOLRUDPHQWR GHOOD UHWHGLWUDVSRUWL ,Q TXDQWR FDSLWDOH GHOOD 6SDJQD 0DGULG JRGH GL WUDVIHULPHQWL DGGL]LRQDOL H VSHFLILFLWj ComunidadYHUVRFXLLOJRYHUQRFHQWUDOHLQGLUL]]DLPDJJLRULLQYHVWLPHQWL DPPLQLVWUDWLYHHVVDqOD SHUWUDVSRUWL H LQIUDVWUXWWXUHLQSDUWLFRODUH SHU TXDQWRULJXDUGDO¶DHURSRUWRGL%DUDMDV FKH ULFHYH LQYHVWLPHQWLSURFDSLWHGRSSLULVSHWWRDOO¶DHURSRUWRGL%DUFHOORQD ,O VLVWHPD GL DPPLQLVWUD]LRQH GL 0DGULG SUHYHGH GXH OLYHOOL PXQLFLSDOH H UHJLRQDOH FKH FRPSHWRQR ULVSHWWLYDPHQWH DO &RPXQH Ayuntamiento Comunidad H DOOD UHJLRQHSURYLQFLD Autonoma de Madrid /DOHJJH VXOO DXWRQRPLDGHJOLHQWLORFDOLGHOOD&RPXQLWjGL 0DGULG WUDVIHULVFH PROWH GHOOH FRPSHWHQ]H GHOOD &RPXQLGDG DJOL HQWL ORFDOL DYHQGR SDUWLFRODUH ULJXDUGR YHUVR0DGULGLQYLUWGHOVXRVWDWXVGLFDSLWDOH / DPPLQLVWUD]LRQH GHO FRPXQH q JDUDQWLWD GDO VLQGDFR Ayuntamiento pleno), HOHWWLYR 19 Alcalde HOHWWR GD XQ FRQVLJOLR Comision de GDO TXDOH VFHJOLH L PHPEUL GHO SURSULR JRYHUQR In effetti, un’analoga legge era stata emanata per Barcellona (1962). 20 L'area metropolitana di Madrid venne istituita con legge 2 dicembre 1963 /H\ GHO $UHD 0HWURSRO LWDQa). Lo statuto della &RPXQLGDG $XWRQRPa è entrato in vigore con la legge 25 febbraio 1983, n. 3 e successive modificazioni. 21 “I dati sugli investimenti nelle infrastrutture per trasporti pubblici mostrano che Madrid ha ricevuto il 49 per cento in più di Barcellona dal 1990 al 2002. In termini di investimenti pro capite, un cittadino di Madrid ottiene 204,3 euro mentre un cittadino di Barcellona ottiene 102 euro. In relazione agli investimenti negli aeroporti, Madrid ha quattro volte gli investimenti dell’aeroporto di Barcellona. Tuttavia il Ministro per le Infrastrutture (Alvarez-Cascos) sostiene che il governo centrale investe più denaro in Barcellona, fornendo propri dati” (Tomas, 2002). 22 “La Villa de Madrid, por su condición de capital del Estado y de la Comunidad de Madrid gozará de un régimen especial...” (art.40) e “en razón de su singularidad como capital del Estado, se podrán prever transferencias o delegaciones de competencias a favor únicamente del Municipio de Madrid” (art. 139, c. 3). - 106 - 3URSRVWHGLPRGLILFDHQRUPHGLDWWXD]LRQHGHOOD&RVWLWX]LRQH GobiernR 2UJDQL GHOOD &RPXQLWj $XWRQRPD VRQR LQYHFH O $VVHPEOHD HOHWWD RJQL TXDWWUR DQQL FKH WUD O¶DOWUR HVHUFLWD OD SRWHVWj OHJLVODWLYD H LO GL FRQWUROOR VXOO RUJDQR HVHFXWLYR LO 3 UHVLGHQWH GHOOD &RPXQLWjHOHWWRGDOO¶DVVHPEOHDHYHUVRGLHVVDUHVSRQVDELOHHLO*RYHUQRFRPSRVWRROWUHFKHGDO 3 UHVLGHQWHGDL9LFHSUHVLGHQWLHGDLFRQVLJOLHUL consejeros GDHVVRGHVLJQDWLFKHGLVSRQHGLSRWHUH UHJRODPHQWDUHVXOOHPDWHULHQRQULVHUYDWHDOO $VVHPEOHD /D OHJJH VXO ILQDQ]LDPHQWR GHJOL HQWL ORFDOL OHJJH GLFHPEUH Q SUHYHGH OD FUHD]LRQHFRQOHJJHGLXQUHJLPHVSHFLDOHGLILQDQ]LDPHQWRSHUODFDSLWDOHPDHVVDQRQKDDQFRUD DYXWRDWWXD]LRQH0DGULG ULFHYH FRPXQTXHILQDQ]LDPHQWLLQTXDQWR ComunidadLQ EDVHDOOD OHJJH VWDWDOH FKH ILVVD LO UHJLPH GL FHVVLRQH GHL WULEXWL VWDWDOL DOOD &RPXQLWj GL 0DGULG H OD GHWHUPLQD]LRQHGHLPRGLHGHOOHFRQGL]LRQLGLTXHVWDFHVVLRQH 'RSR XQ SULPR SURJHWWR GL Ley de Capitalidad QHO QRQ DSSURYDWR LO GLEDWWLWR VL q ULDSHUWR IRFDOL]]DQGRVL WXWWDYLD VXOOH HVLJHQ]H GHOOH PDJJLRUL DUHH XUEDQH H ULEDGHQGR LQ TXHVWR FRQWHVWRLOUXRORVSHFLDOHGL0DGULGFDSLWDOH,OPDU]RLO6HQDWRVSDJQRORKDDSSURYDWRLQ VHGXWD SOHQDULD OD UHOD]LRQH SUHVHQWDWD GDOOD &RPPLVVLRQH GHJOL HQWL ORFDOL ULJXDUGR DG XQD SURSRVWDGLOHJJHGHO*RYHUQRFKHGHILQLVFHLSULQFLSLGLULIRUPDSHULPXQLFLSLGHOOHJUDQGLFLWWjH ULEDGLVFH OD QHFHVVLWj GL GDUH DWWXD]LRQH DOO DUWLFROR GHOOR 6WDWXWR GHOOD &RPXQLWj DXWRQRPD GL 0DGULG 3DULJL /D &RVWLWX]LRQH IUDQFHVH VWDWXLVFH LO SULQFLSLR GHOOD LQGLSHQGHQ]D GHOO¶DPPLQLVWUD]LRQH H SRQH &RPXQL 'LSDUWLPHQWL 5HJLRQL 7HUULWRUL G¶ROWUHPDUH H FROOHWWLYLWj D VWDWXWR VSHFLDOH VXOOR Les collectivités territoriales de la République sont les communes, les départements, les régions, les collectivités à statut particulier et les collectivités d'outre-mer… Dans les conditions prévues par la loi, ces collectivités s'administrent librement (art. 72, Cost.)). VWHVVR SLDQR 7XWWDYLDILQRDOJOLHQWLWHUULWRULDOLFRVWLWXLYDQRVHPSOLFLXQLWjDPPLQLVWUDWLYHWUDQQHLO &RPXQH &RQ OD OHJJH GHO PDU]R KD DYXWR DYYLR LO GHFHQWUDPHQWR LQ SDUWLFRODUH OH 5HJLRQLFUHDWHQHOVRQRGLYHQXWHFROOHWWLYLWjWHUULWRULDOLDGHVHUFL]LRSLHQRHKDQQRDFTXLVLWR DOFXQH GHOOH FRPSHWHQ]H GHOOR 6WDWR QRQFKp XQ ELODQFLR SURSULR 6RQR VWDWH LQROWUH ULGHILQLWH OH DXWRQRPLH GHJOL DOWUL HQWL WHUULWRULDOL 6HEEHQH YL VLDQR VWDWL DUUHWUDPHQWL QHO SURFHVVR GL GHFHQWUDOL]]D]LRQH FKH KD LQWHUHVVDWR OD ) UDQFLD VWDWR VWRULFDPHQWH DFFHQWUDWR GRYXWL SULQFLSDOPHQWHDLFRVLGGHWWLSDWWLGLVWDELOLWjFKHVWDELOLYDQRLOWDVVRGLLQFUHPHQWRGHLWUDVIHULPHQWL VRVWLWXWLYLGLDOFXQHLPSRVWHORFDOLXQDUHFHQWHPRGLILFDFRVWLWX]LRQDOHVWDWXLVFHHVSOLFLWDPHQWHFKH ³ODVXD>GHOOR6WDWR@RUJDQL]]D]LRQHqGHFHQWUDWD´DUW&RVW Ile de France, 3DULJL VL WURYD QHOOD 5HJLRQH GHOO¶ 'LSDUWLPHQWL (VVD q VLD &RPXQH FKH 'LSDUWLPHQWR FRPSRVWD GD &RPXQL H RWWR HG q DO FHQWUR GL XQ FRPSOHVVR UHWLFROR GL 23 In epoca romana Parigi era nota come Lutetia, capitale della Gallia. Acquisisce il suo nome attuale solo nel terzo secolo. 24 Sebbene il Consiglio di Stato abbia stabilito che "...DXFXQH GL VSRVLWLRQ GHODO RL GXGpFHPEUH«Q D HX " (16 novembre 1992), la distinzione tra Comune e Dipartimento è largamente formale poiché, se si escludono alcuni aspetti sociali (sostegno all’infanzia e adozioni), il Dipartimento non esercita le funzioni tradizionali relative principalmente per la manutenzione e al miglioramento della rete stradale che vengono svolte dal Comune di Parigi. SRXUREMHWRXSRXUHIIHWGHSHUPHWWUHG DVVL PL OHUO H&RQVHLO GH3DULVjXQ&RQVHLO JpQpUDO - 107 - ,6$(5DSSRUWRDQQXDOHVXOO¶DWWXD]LRQHGHOIHGHUDOLVPR VWUDGH H OLQHHIHUURYLDULH FLUFRQGDWDGDOO¶LPPHQVD SHULIHULD BanlieueFRVWLWXLWD GDL &RPXQL FRQ XQD SRSROD]LRQH FRPSOHVVLYD GRSSLD ULVSHWWR D 3 DULJL /¶LSHUWURILD GHOOD FDSLWDOH IUDQFHVH q « Paris e le désert français» VWDWDVWLJPDWL]]DWDQHOODIDPRVDHVSUHVVLRQHGL-HDQ) UDQoRLV*UDYLHU FKHDQFRUDRJJLULVSHFFKLDODUHDOWjLOUDSSRUWRGHPRJUDILFRWUDO¶DJJORPHUDWRXUEDQRGL3DULJLH TXHOORGHOODVHFRQGDFLWWjGL)UDQFLD0DUVLJOLDqDQFRUDLOSLDOWRG¶(XURSDDELWDQWL FRQWURROWUHPLOLRQL ,O UXROR VWRULFDPHQWH DFFHQWUDWRUH GHOOD FDSLWDOH HG LO VXR SHVR HFRQRPLFRDPPLQLVWUDWLYR H FXOWXUDOHKDQQRFRQGL]LRQDWRDOXQJRORVYLOXSSRGHJOLDOWULFHQWULXUEDQLIUDQFHVL$QFKHSHUSRUUH ULPHGLR D TXHVWR VTXLOLEULR GDOOD PHWj GHJOL DQQL 6HVVDQWD q VWDWD DYYLDWD XQD SROLWLFD GL GHFHQWUDPHQWR DPPLQLVWUDWLYR DG DOFXQH FLWWj R JUXSSL GL FLWWj metropoli di equilibrio q VWDWD DIILGDWD OD IXQ]LRQH GL FHQWUL GL VYLOXSSR UHJLRQDOH ,Q TXHVWR PRGR L QXRYL DJJORPHUDWL XUEDQL KDQQR SRWXWR DVVRUELUHXQDEXRQD SDUWH VLD GHOO¶HPLJUD]LRQH LQWHUQDSURYHQLHQWH GDOODFDPSDJQD VLDGLTXHOODJLXQWDGDOOHH[FRORQLH /DQRUPDWLYDDSSOLFDELOHD3DULJLqVWDWDOHHVLULIjSULQFLSDOPHQWHDOFRGLFHGHOOHDXWRQRPLH ORFDOL Code général des collectivites territorialesFKHFRQWLHQHSUHVFUL]LRQLVSHFLDOLSHUODFDSLWDOH /R 6WDWXWR GL 3DULJL QDVFH FRQ OHJJH GHO GLFHPEUH H QRQ q VWDWR PRGLILFDWR LQ PRGR VRVWDQ]LDOH GDOOH VXFFHVVLYH OHJJL GHO FKH VWDELOLURQR UHJLPL VSHFLDOL SHU 3DULJL /LRQH H 0DUVLJOLD ,Q SDUWLFRODUH OH GXH OHJJL DGRWWDWH LO GLFHPEUH QRWH DSSXQWR FRPH OHJJL 3 DULJL/LRQH0DUVLJOLD VWDELOLVFRQR OD ULSDUWL]LRQH LQ arrondissement LQ TXHVWH FLWWj H XQ UHJLPH HOHWWRUDOHORFDOHVSHFLILFR Ville de Paris VLD GHO département de Paris Conseil de Paris) FKH VYROJH TXLQGL OH IXQ]LRQL GL FRQVLJOLR FRPXQDOH H GLSDUWLPHQWDOH FRVu FRPH LO VLQGDFR maire VYROJH ROWUH DOOH IXQ]LRQL FKH SURSULH ,Q IRU]D GHOOR VWDWXWR 3DULJL q VHGH VLD GHOOD DPPLQLVWUDWH GD XQ¶XQLFD DVVHPEOHD DQFKHTXHOOHGLSUHVLGHQWHGHO&RQVLJOLRJHQHUDOH 3XU DYHQGR JOL VWHVVL SRWHUL GHO VLQGDFR GL XQ TXDOXQTXH DOWUR FRPXQH IUDQFHVH TXHOOR GL 3 DULJL KD XQ¶DXWRUHYROH]]D SDUWLFRODUH $G HVHPSLR q SRUWDYRFH GHL VLQGDFL IUDQFHVL HG q LQFDULFDWRGLULFHYHUHL&DSLGL6WDWRLQYLVLWDXIILFLDOHLQ)UDQFLD) RUVHQRQDFDVRSULPRVLQGDFR HOHWWRIXQHOO¶DWWXDOHSUHVLGHQWH-DFTXHV&KLUDFFKHPDQWHQQHODFDULFDSHUTXDVLYHQWLDQQL VHJXLWR GD -HDQ 7LEHUL 1HO VL q DYXWD O¶DOWHUQDQ]D FRQ O¶HOH]LRQH GHO VRFLDOLVWD %HUWUDQG 'HODQRp /H HOH]LRQLVL VYROJRQR RJQL VHL DQQL H GDOOD VWHVVDOLVWDYHQJRQR HOHWWLL UDSSUHVHQWDWLGHJOL arrondissement H TXHOOL GHO FRPXQHGLSDUWLPHQWR QRQ YL VRQR TXLQGL HOH]LRQL FDQWRQDOL , Conseil d’Arrondissement KDQQR XQ UXROR FRQVXOWLYR SHU TXDQWR ULJXDUGD OH PDWHULH GL ORUR LQWHUHVVH 'LVSRQJRQR GL XQD VSHFLILFD GRWD]LRQH GL ELODQFLR QRQ GHVWLQDWD DOOH VSHVH GHO SHUVRQDOH HG LQ SDUWLFRODUH LO maire d’arrondissement HOHWWR GDO FRQVLJOLR FLUFRVFUL]LRQDOH q UHVSRQVDELOHGHOO¶DVVHJQD]LRQHGHOODPHWjGHJOLDOORJJLVRFLDOLGHOODFLUFRVFUL]LRQH /D OHJJH GHO GLFHPEUH KD ULFRQRVFLXWR DO VLQGDFR SRWHUL GL SROL]LD LQ PDWHULD GL VDOXEULWjYLDULDHG¶RUGLQHSXEEOLFRLQILHUHHPHUFDWLHGDOODUHJRODPHQWD]LRQHGHOODTXLHWH SXEEOLFD 7XWWDYLD WDOH FRPSHWHQ]D q OLPLWDWD GDO IDWWR FKH O¶DVVHJQD]LRQH GHL GLULWWL GL VWD]LRQDPHQWR DJOL DPEXODQWL H DOWUL SHUPHVVL VXOO¶RFFXSD]LRQH GL VXROR SXEEOLFR ULPDQJRQR GL FRPSHWHQ]DGHO Préfet de policeILJXUDLVWLWX]LRQDOHVSHFLILFD 3DULJL q LQIDWWL OD VROD FLWWj IUDQFHVH LQ FXL OH DWWULEX]LRQL GHOOD SROL]LD PXQLFLSDOH FLUFROD]LRQH TXLHWH H RUGLQH SXEEOLFR QRQ VRQR HVHUFLWDWH GDO VLQGDFR PD GD XQ IXQ]LRQDULR VWDWDOH QRPLQDWR GDO 3UHVLGHQWH GHOOD 5HSXEEOLFD LO Préfet de Police) FKH GLVSRQH GL XQ SRWHUH GL SROL]LD DPPLQLVWUDWLYD JHQHUDOH QRQFKp GL SRWHUL VSHFLDOL SHU TXDQWR FRQFHUQH OD FLUFROD]LRQH L - 108 - 3URSRVWHGLPRGLILFDHQRUPHGLDWWXD]LRQHGHOOD&RVWLWX]LRQH SDUFKHJJL LPPRELOL GHFDGHQWL H SRPSH IXQHEUL H LO FRQWUROOR GHOOH GHUUDWH DOLPHQWDUL 3RVVLHGH LQROWUH FRPSHWHQ]H LQ PDWHULD GL SURWH]LRQH FLYLOH VRFFRUVR H GLIHVD GHJOL LQFHQGL VX WXWWD OD ]RQD GHWWD GHOOD petite couronne +DXWVGH6HLQH 6HLQH6DLQW'HQLV H 9DOGH0DUQH 3HU OR VYROJLPHQWRGHOOHVXHIXQ]LRQLHJOLGLVSRQHGLXQELODQFLRDXWRQRPRYRWDWRGDOFRQVLJOLRSDULJLQR DFXLLO&RPXQHSDUWHFLSDSHULO GHOWRWDOH ,O ELODQFLR GL 3 DULJL q FDUDWWHUL]]DWR GD XQ SHVR VLJQLILFDWLYR GL HQWUDWH ILVFDOL SHU PHWj OHJDWH DOOD taxe professionnelle H SHU XQ WHU]R DL WUDVIHULPHQWL /H DOLTXRWH VXOOH SULQFLSDOL WDVVH ORFDOL GLUHWWH VRQR FRPXQTXH ULPDVWH VRVWDQ]LDOPHQWH LQYDULDWH QHO SHULRGR HVRQRPHQRHOHYDWHGHOODPHGLDQD]LRQDOH 1HOOD VSHVD GHO &RPXQH HPHUJH OD QHWWD SUHYDOHQ]D GHOOH VSHVH VRVWHQXWH SHU OD SLDQLILFD]LRQH XUEDQD H D VHJXLUH VRFLDOH H IDPLJOLH VHUYL]L JHQHUDOL LQVHJQDPHQWR H IRUPD]LRQHWUDVSRUWLHFXOWXUDVSRUWHJLRYHQWDOORJJL /D FLWWj FRQWULEXLVFH SHU PLOLRQL GL HXUR QHO RVVLD SHU LO GHOOH VXH HQWUDWH ILVFDOLDO) RQGR GL6ROLGDULHWjGHOOD UHJLRQH,OH±GH) UDQFH PHQWUH OHLPSUHVH SDULJLQH SDJDQRXQ ´FRQWULEXWR GL SHUHTXD]LRQH´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el bilancio previsionale per il 2003, il bilancio consolidato di Ville e Département di Parigi ammonta a 6,9 miliardi di euro, di cui 5,3 per spese di funzionamento e 1,6 per gli investimenti. La quota relativa al dipartimento è meno di un quarto del totale (1,2 miliardi contro 5,7). - 109 - ISAE Rapporto annuale sull’attuazione del federalismo Come ricordato l’efficacia di questo articolo verrebbe implicitamente ridotta dalla approvazione degli articoli A.S.2544 in tema di nuove competenze esclusive regionali. ART. 117: COMPETENZE LEGISLATIVE La proposta governativa per quanto attiene alla ripartizione di competenze tra i vari enti di cui all’articolo 117, ripropone, pur modificandolo in alcuni punti, quanto indicato nel disegno di legge costituzionale A.S.1187 “Bossi”, sopra richiamato, approvato in prima lettura sia al Senato (5 dicembre 2002) sia alla Camera (14 aprile 2003), che, lo si ricorda, stabilisce la competenza esclusiva delle Regioni per assistenza e organizzazione sanitaria; organizzazione scolastica, gestione degli istituti scolastici e di formazione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche; la definizione della parte dei programmi scolastici e formativi di specifico interesse della Regione; la polizia locale. Il recepimento nella Costituzione della devolution è teso a conferire dignità costituzionale all’autonomia normativa delle Regioni in materie più ampie rispetto a quelle delineate nell’attuale dettato dell’articolo 117. Nel testo in discussione si sostituisce integralmente il quarto comma del precedente articolo 117, che assegna alle Regioni la potestà legislativa “in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato”, con un elenco che comprende le materie oggetto di devolution sopra citate e “ogni altra materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato”. Sul piano tecnico giuridico11, l’impianto del ddl in discussione potrebbe comportare qualche incertezza interpretativa laddove esso assegna competenza esclusiva in materie affini a competenze che il terzo comma dell’articolo 117 statuisce essere concorrenti. Tale è il caso della “tutela della salute”, materia concorrente, e dell’“assistenza e organizzazione sanitaria”e dell’“istruzione”insieme alla “organizzazione scolastica”. E tale è anche il caso delle “norme generali sull’istruzione”, competenza statale esclusiva, prevista all’art. 117, comma 2, lettera m). La relazione allegata sottolinea che tale modifica ha lo scopo di dare attuazione al principio di sussidiarietà assegnando al livello di governo più vicino l’erogazione delle prestazioni sociali e di avvicinare le istituzioni alle realtà territoriali. L’ISAE aveva già quantificato nel suo primo rapporto sul federalismo (ISAE, 2003) l’impatto finanziario del disegno di legge “Bossi”, cosiddetto “devolution”, sostanzialmente ripreso nel disegno attualmente al vaglio delle Camere. L’impatto complessivo delle nuove competenze attribuite non implicava un aggravio significativo di spesa, limitandosi a circa 2 miliardi di euro. Tuttavia, come si era 11 Si ved Baldan (2003). - 110 - Proposte di modifica e norme di attuazione della Costituzione già avuto modo di notare, tale importo andrebbe a sommarsi a quello complessivo già consistente calcolato dall’ISAE a Costituzione vigente. La quantificazione ripetuta con le nuove informazioni a disposizione (cfr. cap. 6) prospetta, a fronte di un aumento lordo delle risorse autonome pari per il 2001 e 2002 rispettivamente a 157 e 153 miliardi di euro), ancora un aumento di spesa di circa 2 miliardi. Nel quadro delle possibili modifiche all’art.117 del Titolo V riformato, altre proposte sono state: − il disegno di legge costituzionale d’iniziativa dei senatori Pastore e altri, comunicato alla presidenza l’11 febbraio 2003 (A.S.1998) recante “Norme di revisione del titolo V della parte seconda della Costituzione”che proponeva la soppressione dell’elenco delle materie a competenza legislativa concorrente, estendendo, da un lato, la facoltà dello Stato di fissare i principi fondamentali in ogni materia diversa da quelle di competenza statale esclusiva e, dall’altro, salvaguardando la sfera di competenza regionale attraverso l’introduzione di un procedimento aggravato per l’adozione delle leggi statali che definiscono i principi fondamentali. Il ddl “Pastore”assegnava infine alla sfera di competenza statale un limitato numero di materie di interesse nazionale strategico, quali le grandi reti di trasporto e comunicazione, la produzione, il trasporto e la distribuzione di energia di interesse nazionale e la cooperazione internazionale in materia di ricerca scientifica e tecnologica. − il disegno di legge costituzionale proposto dal senatore Del Pennino, comunicato alla Presidenza il 25 febbraio 2003 (A.S.2030), che – in modo simile al ddlc “Pastore” - propone di abolire la competenza concorrente, ampliando quelle esclusive12 statali e lasciando residualmente ogni altra materia alle Regioni con l’unico limite dei principi generali dell’ordinamento e dell’interesse nazionale. Lo Stato, inoltre, in tale proposta è chiamato a dettare i principi generali per coordinare ed armonizzare gli interventi legislativi delle Regioni tra di loro e rispetto alla legislazione statale. La normativa statale non di principio “cede” invece “all’entrata in vigore delle corrispondenti disposizioni legislative regionali”. − il disegno di legge costituzionale d’iniziativa del senatore Barelli comunicato alla presidenza il 19 marzo 2003 (A.S.2117) recante “Modifiche all’articolo 117 della Costituzione”che proponeva di ampliare le materie su cui lo Stato esercita una competenza esclusiva anche a: produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia, porti e aeroporti civili, grandi reti di trasporto e di navigazione, sicurezza dei trasporti e della navigazione. Il ddlc inserisce tra le materie di competenza esclusiva delle Regioni l’assistenza ed organizzazione sanitaria, l’organizzazione 12 Nel dettaglio vengono aggiunte ricerca scientifica e tecnologica, reti di trasporto, di navigazione e di comunicazione di interesse nazionale e relative opere; produzione, trasporto e distribuzione dell’energia; protezione civile; commercio con l’estero; ordinamento delle professioni e ordinamento sportivo. - 111 - ISAE Rapporto annuale sull’attuazione del federalismo scolastica, la gestione degli istituti scolastici e di formazione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche, la definizione dei programmi scolastici e formativi per la parte di interesse specifico della Regione e la polizia locale (quindi, in sostanza, la “devolution”). − il ddlc presentato dal senatore Villone e altri, comunicato alla Presidenza il 26 settembre 2003 (A.S.2507) che attua un ripensamento complessivo della ripartizione delle competenze. La proposta muove in sostanza dall’osservazione che il ruolo dello Stato in un sistema di tipo federale deve essere per sua natura “interstiziale”: “laddove non emerga un interesse federale, le potestà normative e le funzioni amministrative vanno collocate ad un livello inferiore”13. Per questa ragione, si valuta inadeguato l’impianto attuale che viene considerato troppo rigido per consentire allo Stato federale di attuare politiche attive dirette ad obiettivi mutevoli. Il testo interviene, quindi, sull’articolo 117 restringendo per loro natura la potestà esclusiva dello Stato a quegli interessi che sono ritenuti fondamento della statualità, necessari per la competitività del Paese e indispensabili per la coesione sociale e politica, in buona parte lasciando immutato l’elenco costituzionale. Al tempo stesso, assegna alle Regioni ampia potestà legislativa, regolamentare e organizzativa, per ogni altro aspetto, salvo l’intervento puntuale dello Stato, con espressa dichiarazione del legislatore, per le “questioni”14 che coinvolgano l’unità giuridica ed economica del Paese. Si vorrebbe in sostanza consentire una maggiore flessibilità al legislatore piuttosto che rinchiuderne l’opera entro confini rigidi di elenchi di materie per loro natura non esaustivi e suscettibili di interpretazione. Di particolare rilievo, nel ddlc Villone, la soppressione della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (lettera m, secondo comma, art. 117) tra le materie di competenza esclusiva dello Stato che vengono recuperati in una formula più generale (“q) attuazione uniforme su tutto il territorio nazionale di diritti costituzionalmente garantititi”). Si supera in questo modo il problema della puntuale definizione degli standard per spostare l’accento sulla necessità di assicurare che essi siano rispettati. Alcune materie vengono aggiunte alle esclusive statali (reti nazionali di comunicazione, trasporto, navigazione, produzione nazionale e trasporto di energia, acque, protezione civile nazionale) sia perché considerate di importanza strategica per lo sviluppo economico, sia perché (soprattutto acqua ed energia) beni scarsi suscettibili di conflitti territoriali amministrativi tra Regioni15. 13 Cfr. confronta la relazione di accompagnamento al ddlc. 14 Il riferimento a “questioni” invece che a “materie” sottolinea il fatto che l’iniziativa deve essere limitata a fattispecie parziali; deve cioè trattarsi di azioni che lasciano spazio ad interventi ulteriori regionali, ma potrebbe anche riferirsi a principi fondamentali ove il legislatore statale lo ritenesse opportuno, in un’ottica di sussidiarietà legislativa orientata verso l’alto. 15 Inoltre, una clausola generale richiama l’interesse nazionale inteso come unità giuridica o economica del paese da attivarsi solo con dichiarazione espressa del legislatore, la cui mancanza, quindi, si tradurrebbe in un vizio di - 112 - Proposte di modifica e norme di attuazione della Costituzione In questo contesto, è opportuno sottolineare che, in merito alle materie di cui all'articolo 117, la cosiddetta legge “La Loggia”16, delega il Governo, ad adottare entro un anno, decreti legislativi meramente ricognitivi17 dei principi fondamentali che si traggono dalle leggi vigenti, decreti legislativi diretti alla individuazione delle funzioni fondamentali nonché testi unici meramente compilativi in cui raccogliere le disposizioni legislative residue, per ambiti omogenei nelle materie di legislazione concorrente. Il 10 giugno 2004 scadranno18, quindi, le deleghe relative alla ricognizione dei principi fondamentali (art. 1, comma 4) che si traggono dalle leggi vigenti nelle materie a competenza legislativa concorrente; all’individuazione delle funzioni fondamentali essenziali per il funzionamento dei Comuni e delle Province, nonché per il soddisfacimento dei bisogni primari delle Comunità di riferimento (art. 2, comma 1)19. Inoltre, entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi ricognitivi dei principi fondamentali, scadrà (art. 3, comma 1) la delega per raccogliere in testi unici meramente compilativi le disposizioni legislative residue, per ambiti omogenei nelle materie di legislazione concorrente. Perplessità20 sono emerse con riferimento all’ampiezza di tali deleghe. Più in particolare, si lamenta che mentre si riconosce alle Regioni il potere di legiferare desumendo i principi dalle leggi statali vigenti (qualora non siano stati espressamente determinati dallo Stato), si delega al Governo la individuazione organica di tali principi, sia pure a fini “meramente ricognitivi”. Il rischio che si sottolinea, oltre a quello di eccesso di delega, è la paralisi dell’iniziativa legislativa regionale in attesa dell’emanazione dei decreti, anche per quanto riguarda la possibile nuova ripartizione delle funzioni incostituzionalità. Ciò anche in considerazione del differente percorso legislativo che le proposte di legge verrebbero ad assumere con il bicameralismo imperfetto (si veda dopo). In virtù del potere dello Stato di modulare il proprio intervento grazie alla clausola generale cadrebbe ovviamente il disposto dell’articolo 120 che assegna potere sostitutivo allo Stato nei confronti delle Regioni. 16 Approvato dal Consiglio dei ministri il 14 giugno 2002, e divenuto Legge 5 giugno 2003, n. 131 con larga maggioranza bipartisan. Finora è l’unico provvedimento attuativo ad aver concluso l’iter parlamentare. Esso interviene principalmente sugli articoli 114, 117, 118 e 120 della riforma e rimanda ad altro provvedimento l'attuazione dell'autonomia finanziaria prevista dall'articolo 119. Per un approfondimento di altri aspetti della legge si veda in questo rapporto il capitolo 8 ed anche ISAE (2003). 17 Per l’approvazione dei decreti è previsto un doppio passaggio sia presso la Conferenza Stato-Regioni che presso le Camere. In questo secondo ambito, il parere definitivo è reso dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali, come riformata dalla modifica costituzionale del 2001. Le Commissioni parlamentari dovranno in particolare “vigilare” a che il Governo non introduca disposizioni innovative e si attenga quindi alla mera ricognizione. Qualsiasi scostamento dal parere parlamentare dovrà essere motivato dal Governo. Si noti che l’iter è tale da richiedere per le varie deleghe non meno di 120 giorni per poter essere completato (art.2, comma 3). 18 Il ddl A.S.2650, approvato l’11 febbraio scorso dalla Commissione affari costituzionali del Senato, proroga di sei mesi la scadenza del termine per l’adozione dei decreti legislativi meramente ricognitivi di cui sopra. 19 Per questa delega legislativa è prevista la possibilità di emanare disposizioni integrative e correttive entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore degli stessi decreti legislativi. 20 Si vedano, tra gli altri, i contributi contenuti in Le istituzioni del federalismo, n.3/4 2003. - 113 - ISAE Rapporto annuale sull’attuazione del federalismo amministrative. Ciò che creerebbe un corto circuito con la mancanza di risorse necessarie ad esercitare effettivamente i nuovi poteri, essendo queste assegnate con riferimento alla distribuzione delle funzioni. Per queste ragioni si considera inopportuno affidare una “ricognizione” suscettibile di riflessi economici al Governo. Si osserva (Bin, 2003) anzi che, in realtà, la legge di delega attribuisce al Governo la definizione delle “materie”stesse più che dei principi. È necessario, infatti, delimitare la materia prima di stabilirne i principi, operazione che, si sostiene, difficilmente può essere considerata “meramente ricognitiva”. Anche perché, l’articolo 1, comma 5, della legge di delega autorizza il Governo ad individuare “[… ] le disposizioni che riguardano le stesse materie ma che rientrano nella competenza esclusiva dello Stato… ”. L’esecutivo, infatti, dovrà delimitare i “settori organici della materia in base a criteri oggettivi desumibili dal complesso delle funzioni e da quelle affini, presupposte, strumentali e complementari” (art. 1, comma 5, lettera a)) e poi selezionare, tra i principi fondamentali, quelli necessari “per garantire l’unità giuridica ed economica, la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, il rispetto delle norme e dei trattati internazionali e della normativa comunitaria, la tutela dell’incolumità e della sicurezza pubblica, nonché il rispetto dei principi generali in materia di procedimenti amministrativi e di atti concessori o autorizzatori”(art. 1, comma 6, lettera b)). D’altro canto, approfondire i contenuti specifici e il dettaglio delle funzioni associate alle materie potenziale oggetto di decentramento legislativo sembra essere la strada più sensata ai fini di una devoluzione ordinata e ponderata dei poteri, anche in considerazione dell’inevitabile mantenimento di un ruolo (e quindi della gestione diretta di aspetti particolari) da parte dello Stato centrale (perfino negli ambiti di apparente esclusività normativa regionale). ART. 118: LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE In merito all’art. 118 (cfr. anche capitolo 8 del Rapporto), il ddlc A.S.2544 non interviene sulle funzioni amministrative21 attribuite agli Enti locali e, in particolare ai Comuni, sancendo così il principio di sussidiarietà dal lato della spesa. 21 In ogni Regione a Statuto ordinario è istituito un “Rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie” (art. 10), funzionalmente dipendente dalla Presidenza del Consiglio, le cui funzioni, elencate in dettaglio, sono svolte dal Prefetto del Capoluogo di Regione. In particolare, questi eserciterà in sede regionale le funzioni statali che erano proprie del soppresso Commissario di Governo, non riconducibili ad articoli della Costituzione abrogati o modificati. E’ disciplinato inoltre l’Ufficio per il federalismo amministrativo già previsto dal D.lgs. 303/1999, attivo dal 28 gennaio 2004. Esso ha l’incarico di promuovere iniziative per il sostegno e il pieno funzionamento del conferimento di funzioni amministrative, previe intese o accordi con gli Enti interessati da definire in sede di Conferenza unificata, e di fungere da supporto al Commissario straordinario di governo per il federalismo amministrativo. In particolare, curerà “la realizzazione delle attività connesse all'attuazione del conferimento delle funzioni amministrative dell'art.118 della Costituzione, nonché il completamento delle procedure di trasferimento previste dalla legge-delega sul conferimento di - 114 - Proposte di modifica e norme di attuazione della Costituzione La legge “La Loggia” ripete nella sostanza il testo costituzionale, disciplinando le modalità di trasferimento di beni e risorse derivanti dall’attuazione dell’articolo 118 e stabilendo le procedure per la loro determinazione dopo che siano state individuate le funzioni fondamentali attribuite con legge delega. Essa ha tuttavia fornito, all’articolo 7, un valido contributo per l’eliminazione della lacuna causata dall’assenza di norme transitorie nella legge costituzionale n. 3 del 2001. Si stabilisce, infatti, che Stato e Regioni attribuiscano a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato solo le funzioni amministrative di cui “occorra assicurare l’unitarietà di esercizio, per motivi di buon andamento, efficienza o efficacia dell’azione amministrativa ovvero per motivi funzionali o economici o per esigenze di programmazione”; ogni altra funzione amministrativa è assegnata ai Comuni. Tuttavia, i provvedimenti collegati che avrebbero dovuto recepire gli accordi con le Regioni e le Autonomi Locali per il trasferimento delle occorrenti risorse, “diretti all’individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative necessarie per l’esercizio delle funzioni e dei compiti”, come accennato, sono in attesa di emanazione e dunque, in base alla stessa legge, detti trasferimenti di beni e risorse devono avvenire secondo l’Accordo interistituzionale del 20 giugno 2002 tramite decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, tenendo conto delle previsioni di spesa risultanti dal bilancio dello Stato e del Patto di stabilità interno. In assenza di ciò, le funzioni amministrative continuano ad essere esercitate secondo le attribuzioni stabilite dalle disposizioni vigenti. Tutto ciò in attesa dell’entrata in vigore delle norme relative al nuovo sistema finanziario in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione. La legge non affronta questo problema, limitandosi a stabilire (art. 2, comma 4, lettera f)) tra i principi e criteri di attuazione della delega a cui il Governo deve attenersi, “una disciplina di principi fondamentali idonea a garantire un ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali che consenta… la rilevazione delle situazioni economiche e finanziarie degli enti locali ai fini della attivazione degli interventi previsti dall’articolo 119”(per quanto riguarda il fondo perequativo e il Fondo di sviluppo) anche tenendo conto delle indicazioni dell’Alta Commissione di 22 studio sul federalismo . funzioni e compiti alle Regioni ed Enti Locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa del 15 marzo 1997”. Al nuovo ufficio sono affidati compiti di coordinamento delle attività e delle iniziative delle amministrazioni statali per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative necessarie per l'esercizio delle funzioni e dei compiti da assegnare alle Regioni e agli Enti locali. 22 Istituita dalla legge finanziaria per il 2003 (art.3, lettera b)) ha il compito di individuare i principi generali di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. - 115 - ISAE Rapporto annuale sull’attuazione del federalismo ART. 119: AUTONOMIA FINANZIARIA E FONDO PEREQUATIVO Significativi problemi di attuazione si hanno per quanto attiene all’articolo 119, recante, come noto, i principi di base dell’autonomia finanziaria delle autonomie locali. L’attribuzione dell’autonomia finanziaria di entrata e di spesa a tutti gli enti decentrati è uno dei punti cardine della riforma, insieme all’introduzione del concetto di compartecipazione al gettito di tributi erariali statali e a quello di perequazione di risorse tra Regioni. Nell’attuale testo il finanziamento degli enti decentrati si basa su una combinazione di tributi ed entrate propri, compartecipazioni e quota di fondo perequativo che consentano “di finanziare integralmente le funzioni pubbliche”. In aggiunta a ciò risorse aggiuntive o iniziative speciali possono essere previste in favore degli enti territoriali al fine di promuovere “lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali e favorire l’effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni”(art. 119, comma quinto). Essendo previsto che tributi ed entrate proprie debbano essere stabiliti ed applicati “secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario”(competenza concorrente, art. 117, comma terzo) potrebbe giustificarsi un’esplicita definizione di tali principi con legge dello Stato. Allo stesso modo la legge potrebbe stabilire le modalità di compartecipazione delle autonomie locali al gettito dei tributi erariali. Infine, le “risorse aggiuntive“e gli “interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni”potrebbero anch’essi utilmente essere regolati con legge dello Stato. Il tutto, non è inopportuno ricordare, in un quadro di discussione e cooperazione che renda partecipi le Autonomie locali anche dei criteri di determinazione dei principi fondamentali. Il terzo comma dell’art. 119, poi, stabilisce l’istituzione di un “fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante”; qualcosa anch’esso in attesa di definizione; così come i principi generali secondo cui attribuire il patrimonio a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni con legge dello Stato (art. 119, sesto comma). L’A.S.2544 non interviene sull’articolo 119 e rimangono quindi valide le norme di attuazione della 23 legge “La Loggia”che, tuttavia, come si è visto, rinviano all’Alta Commissione sul federalismo . Sull’argomento vanno segnalate tuttavia alcune iniziative parlamentari: più precisamente, nel progetto di legge n. 3356 (presentato dai deputati Cè e altri, il 6 novembre 2002, assegnato alle commissioni riunite V Bilancio e VI Finanze il 21 giugno 2003), si stabiliscono alcuni principi a cui il Governo deve attenersi nell’emanare decreti aventi per oggetto l’autonomia finanziaria di entrata e di 23 L’Alta Commissione avrebbe dovuto ultimare i propri lavori entro il 31 marzo 2003, ma la Legge finanziaria per il 2004 (art.20, comma primo, lettera a), ha prorogato tale termine al 30 settembre 2004. - 116 - Proposte di modifica e norme di attuazione della Costituzione spesa degli Enti Locali e la disciplina del Fondo perequativo. Si tratta, in particolare, della semplificazione del sistema di riscossione dei tributi attraverso l’abolizione dell’obbligo di detti enti di versare le somme riscosse alla Tesoreria Unica; della sostituzione dei trasferimenti erariali a favore dei Comuni, delle Province, delle Città metropolitane e delle Regioni con quote di compartecipazione alle imposte erariali dirette e indirette vigenti sulla base del gettito di tributi erariali riferibili al loro territorio e tali da assicurare la copertura dei trasferimenti aboliti. Il fondo perequativo dovrebbe essere finanziato tramite compartecipazione alle stesse imposte e la modalità di perequazione essere basata sulla capacità fiscale teorica relativa ai principali tributi e compartecipazioni a tributi erariali, nonché sulla capacità di recupero dell’evasione fiscale e dell’efficienza nell’erogazione dei servizi pubblici tenuto conto delle caratteristiche territoriali e demografiche. Tuttavia, per un periodo transitorio di tre anni il riferimento di base sarebbe costituito dalla spesa storica sostenuta dalle singole Regioni. In tal modo, si mira a raggiungere “[… ] una benefica concorrenzialità tra enti [...] e [...] tendenziale autosufficienza dei diversi livelli di governo”. Altro tentativo di attuazione dell’art. 119 è l’A.S.2130, di impostazione differente, presentato dai senatori Mancino e altri recante “Modifica al decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 e di attuazione dell'articolo 119 della Costituzione”, comunicato alla Presidenza del Senato il 20 marzo 2003. Il ddl parte dall’osservazione che le diverse aree del Paese sono caratterizzate da profonde differenze strutturali e che il sistema fiscale federale deve tenerne adeguato conto in quanto “una equilibrata distribuzione delle risorse è la condizione reale della coesione sociale e dunque dell’unità del Paese, più della definizione, per quanto sofisticata, dei modelli istituzionali e del riparto di competenze”24. Si propone, quindi, scendendo nel dettaglio solo per il settore della sanità, e delegando 25 l’attuazione delle altre materie, di "correggere" il D.Lgs. 56/2000 attuando l'art. 119 della Costituzione con un’attenzione particolare alle aree economicamente più deboli del Paese. Il punto cardine della proposta è, con l’uso del criterio della Regione più ricca per la compartecipazione, il passaggio ad una perequazione di tipo chiaramente verticale. Più in concreto, vengono stabiliti a livello centrale gli standard riferibili al normale esercizio delle funzioni attribuite alle Regioni (art. 2) in base ai quali si determina l'ammontare di risorse necessario a ciascuna di esse per finanziare integralmente le proprie esigenze di spesa. Il riferimento primario per il calcolo è la popolazione di ciascuna Regione, ponderata con indicatori sanitari e socio-economici. 24 Si veda la relazione di accompagnamento al disegno di legge. 25 Per un dettaglio sulle modalità di funzionamento e l’efficacia attuativa del decreto si veda il capitolo 1 di questo Rapporto. - 117 - ISAE Rapporto annuale sull’attuazione del federalismo In tale quadro, lo Stato finanzierebbe la differenza tra il fabbisogno della Regione e la somma di tariffe e tributi propri (importo approssimativamente corrispondente alla quota percentuale della spesa sanitaria sul totale delle spese regionali) attraverso una compartecipazione al gettito IVA parametrata rispetto alle necessità di finanziamento integrale della Regione più ricca - e cioè la Lombardia - con una percentuale di partecipazione al gettito IVA ad essa riferibile pari al 24,88 per cento. Eventuali, ulteriori necessità di finanziamento delle Regioni sono coperte da quote di un fondo perequativo finanziato attraverso una compartecipazione ulteriore al gettito IVA del 20 per cento. Sempre di iniziativa parlamentare, è il progetto di legge A.C.3855 d’iniziativa dei deputati Tidei e altri recante “Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, concernente l'autonomia finanziaria delle Regioni e degli Enti Locali”, presentato alla Presidenza il 2 aprile 2003. La proposta si sostanzia nella definizione di principi per il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario (che prevede tra l’altro, in sede di prima applicazione, che la pressione fiscale complessiva dello Stato, delle Regioni, dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane risulti inferiore o uguale rispetto a quella esistente) e norme per l’“autonomia tributaria delle Regioni e degli Enti Locali e compartecipazioni ai tributi erariali, perequazione, finanziamento delle funzioni trasferite, fondo speciale per gli investimenti”delegando in larga parte la scelta dei parametri a decreti delegati. Si stabilisce, tuttavia, che per la compartecipazione relativa a tributi aventi come presupposto i consumi, il criterio di ripartizione sia il luogo di consumo; per i tributi basati sul patrimonio, la localizzazione dei cespiti; per i tributi basati sul valore della produzione, il luogo di prestazione del lavoro; per i tributi basati sul reddito, la residenza del percettore o il luogo di produzione del reddito. Le quote di compartecipazione nel primo anno devono assicurare, insieme al gettito dei tributi propri, valutato sulla base di aliquote standard, e alle entrate derivanti dal fondo perequativo, il finanziamento integrale delle funzioni pubbliche proprie conferite. Parte delle compartecipazioni spettanti agli enti dotati di capacità fiscale superiore alla media nazionale è destinata al finanziamento del fondo perequativo in funzione dello scostamento dalla media. Tale fondo viene distinto in una parte destinata alle Regioni ed una agli altri Enti Locali e ripartito in base ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali per le spese riferite a funzioni per le quali sono stati definiti e, per le altre, in relazione ai differenziali di capacità fiscale rispetto alla media nazionale. Il tutto tenendo conto dell'efficienza delle amministrazioni, con particolare riferimento alla capacità di accertamento e di lotta all'evasione fiscale, nonché dei livelli di efficacia e di economicità nell'utilizzo delle risorse. - 118 - Proposte di modifica e norme di attuazione della Costituzione Altre proposte per l’attuazione dell’art. 119 non sono state tradotte in iniziative parlamentari anche se, una delle più note, curata dall’associazione ASTRID26, è stata formulata come articolato. Tale proposta prevede una fase transitoria di dieci anni, in cui si applica il criterio della spesa storica, ed una a regime in cui il riferimento è al costo standard. L’obiettivo è assicurare che le spese relative a funzioni che appartengono alla competenza esclusiva degli Enti Locali siano finanziate integralmente dal gettito di entrate proprie integrate da una quota di compartecipazione al gettito dei tributi erariali27, almeno nei territori dotati di maggiore capacità fiscale. La proposta individua nelle funzioni amministrative attualmente svolte dagli Enti Locali quelle da finanziare, partendo dalla considerazione che il testo costituzionale non ha modificato la ripartizione di queste ultime, ma solo quella delle competenze legislative. Nel futuro, seguendo i dettami dell’articolo 118, la ripartizione delle prime potrebbe essere modificata. L’ammontare da finanziare è dunque calcolato con riferimento alla spesa storica media dell’ultimo triennio anche per impedire soluzioni di continuità nell’erogazione dei servizi e disporre di un criterio di immediata applicazione, almeno in un primo periodo. Le risorse proprie necessarie vengono parametrate sull’ente (Regione, Provincia, Comune) con la maggiore capacità fiscale28: per semplicità, in primo luogo, ma anche per evitare squilibri nel bilancio statale dovuti alla possibile eccedenza di alcune Regioni rispetto all’attuale ripartizione e per ridurre il divario tra le condizioni di partenza, all’avvio del nuovo sistema, tra le varie Regioni. Tale impostazione si ripercuote evidentemente sul meccanismo di perequazione che dovrà, quindi, essere destinato al finanziamento dello scarto tra spesa storica e somma del gettito dei tributi propri e quota di compartecipazione di ciascuna Regione riscossa sul territorio. La dinamicità del sistema viene garantita da un meccanismo di adeguamento durante la fase transitoria, della quota di compartecipazione e di quella del fondo perequativo, per tenere conto dell’inflazione, dell’elevazione dei livelli essenziali delle prestazioni e della progressiva 26 Associazione per gli Studi e le ricerche sulla Riforma delle Istituzioni Democratiche e sull'innovazione nelle amministrazioni pubbliche (www.astrid-online.it). La proposta viene illustrata in modo approfondito in Bassanini e Macciotta (2003). 27 Tuttavia, una maggiore enfasi è posta sulla compartecipazione. Ciò in considerazione della scarsa convenienza per i contribuenti e per le amministrazioni a legare la maggior parte delle entrate ai tributi propri in virtù di una “generale aspirazione ad un numero contenuto di tributi, con procedure standardizzate di definizione, accertamento ed esazione del debito. Un’autonoma determinazione del tributo, salvo che la legge di principi non definisse così in dettaglio le condizioni generali da ridurla a mera attività esecutiva, rischierebbe di accentuare il fastidio per la molteplicità (e la diversità) di adempimenti cui sarebbero soggetti i cittadini. Si tratterebbe di un rischio tanto più rilevante in relazione alla assai labile struttura degli apparati tributari dei livelli politico-amministrativi sub statuali.” Inoltre dal punto di vista degli Enti Locali “in particolare per gli Enti Locali minori, sarebbe forte il rischio di doversi dotare di apparati i cui costi amministrativi potrebbero non essere compatibili con le risorse recuperate”(CNEL, 26 giugno 2003). 28 Cfr. Giarda (2001). - 119 - ISAE Rapporto annuale sull’attuazione del federalismo omogeneizzazione del livello dei servizi forniti ai cittadini, del progressivo passaggio al criterio del costo standard e alla attribuzione/sottrazione di funzioni amministrative. Ogni modifica del regime dei tributi interessati dal finanziamento, delle funzioni trasferite o dei livelli delle prestazioni deve essere condivisa dagli Enti Locali e dalle Regioni in sede di Conferenza Unificata Stato-Regioni e, qualora l’intesa dovesse mancare, la copertura finanziaria delle maggiori spese (o minori entrate) verrebbe assicurata dalla legge di contabilità dello Stato mentre la decisione nel merito verrebbe assunta dal Parlamento a maggioranza qualificata. In ogni caso dovrà essere garantito almeno l’adeguamento all’inflazione per rispondere ad un’esigenza di stabilità delle entrate locali. Il graduale passaggio al criterio del costo standard dovrebbe garantire che non possano prevalere considerazioni opportunistiche che portino gli amministratori locali a spostare sul sistema nel suo insieme il peso di aggravi di costi legati a loro inefficienze e cattiva amministrazione. Per quanto riguarda le modalità di perequazione, si propone un modello di finanziamento alimentato da una quota dei tributi erariali statali29 che alimenta un fondo diverso per ciascun livello istituzionale. Ciascun fondo, al termine del periodo transitorio, dovrà essere in grado di assicurare la copertura integrale degli oneri derivanti dalla fornitura dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, stabiliti dalla legge dello Stato. In mancanza, a norma dell’art. 120, si attiverebbe l’intervento sostitutivo dello Stato. Durante la fase transitoria si evidenzierà una differenza tra l’evoluzione delle entrate garantite a tutte le Regioni ed Enti Locali (indicizzate al tasso di inflazione) e la somma del gettito dei tributi propri 29 “L’autosufficienza ... è garantita, a ciascun livello istituzionale, solo all’ente con maggiore capacità fiscale. A tutti gli altri enti dovrebbe essere attribuita come base la quota di compartecipazione e di addizionale assegnata all’ente con maggiore capacità fiscale e, per garantire il finanziamento integrale delle funzioni attribuite, tali risorse dovrebbero essere integrate con quote del fondo perequativo. I tributi individuati come i più idonei a garantire le compartecipazioni (oli minerali, Iva, e, solo marginalmente, l’IRPEF) sono quelli la cui ripartizione sul territorio è più equilibrata. [...] ne consegue che: A tutte le Regioni sarebbe assegnato l ’intero ammontare delle accise sugli oli minerali ed una compartecipazione pari al 32,0525 % dell’IVA riscossa sul rispettivo territorio (corrispondente alla quota di equilibrio, nell’anno 2000, per la Regione Lombardia). Alle Regioni con minore capacità fiscale sarebbe poi assegnata una quota variabile del fondo perequativo il cui ammontare complessivo corrisponderebbe a poco più dell’11,4% dell’IVA complessivamente accertata su scala nazionale. A tutte le Province sarebbe assegnata una quota pari allo 0,3326 dell’Iva riscossa sul rispettivo territorio (pari all’aliquota di equilibrio,nell’anno 2000,per le province della Regione Emilia Romagna). Alle Province con minore capacità fiscale sarebbe poi assegnata una quota variabile del fondo perequativo il cui ammontare complessivo corrisponderebbe a poco più dello 0,52%del- l’Iva complessivamente accertata su scala nazionale. A tutti i Comuni sarebbe assegnata una compartecipazione pari al 8,3227% dell’IRPEF riscossa sul rispettivo territorio (corrispondente alla quota di equilibrio, nell’anno 2000,per i comuni della Regione Lombardia). Ai Comuni con minore capacità fiscale sarebbe poi assegnata una quota variabile del fondo perequativo, il cui ammontare complessivo corrisponderebbe a circa il 4,44%dell ’IRPEF complessivamente accertata su scala nazionale.” (Bassanini e Macciotta (2003), pp. 96-97). - 120 - Proposte di modifica e norme di attuazione della Costituzione e delle quote di compartecipazione eventualmente integrato dalla quota del fondo perequativo. Il fondo perequativo, infatti, segue l’andamento del PIL moltiplicato per il tasso di elasticità dei singoli tributi. L’evidenziarsi di queste differenze ed il progressivo riferimento al criterio del costo standard favorirà l’offerta di servizi omogenei su tutto il territorio tenendo conto dello sforzo fiscale30 e dell’efficienza delle amministrazioni locali. Alle singole Regioni poi spetterebbe la costituzione e la gestione di fondi di perequazione all’interno del proprio territorio. Per rendere effettiva l’attuazione del quinto comma dell’articolo 119, laddove prevede l’intervento dello Stato a favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni “per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l’effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni… ”, la proposta di ASTRID distingue, in base al testo costituzionale, le risorse aggiuntive, che rappresentano un cofinanziamento da parte dello Stato di iniziative promosse dagli Enti Locali, e gli “interventi speciali”che vengono realizzati direttamente dallo Stato su propria iniziativa. Entrambi gli strumenti, comunque, contribuiscono a colmare progressivamente gli squilibri strutturali sul territorio. La proposta quindi, seguendo questa linea, attribuisce le risorse aggiuntive all’ambito delle competenze legislative esclusive o concorrenti delle Regioni e dunque rientranti nell’autonomia finanziaria degli enti e non sottoposte a vincoli di destinazione. Gli interventi speciali invece possono riguardare tutte le materie e, se riguardano quelle esclusive o concorrenti delle Regioni, possono prevedere tali vincoli. Per coordinare i due tipi di intervento sono previsti diversi momenti di negoziazione. In particolare, essi dovranno essere giustificati in base a criteri obiettivi che diano evidenza economica della loro necessità e giustifichino la disparità di trattamento nei confronti degli altri enti. A tale scopo si prevede che le scelte vengano compiute a seguito di intesa in sede di Conferenza unificata o con maggioranza qualificata del parlamento. Infine la proposta, in mancanza di una Camera federale, prevedeva diversi meccanismi di partecipazione regionale alle scelte in materia fiscale e in particolare la creazione di un organo specifico, che fungesse da sede permanente di negoziato multilaterale tra le diverse parti per favorire il coordinamento dell’attività finanziaria delle diverse amministrazioni territoriali e dello Stato. Un’idea che non deve necessariamente essere abbandonata alla luce delle future modifiche dell’assetto istituzionale, peraltro già sostenuta dall’ISAE. 30 Lo sforzo fiscale locale è “il grado di utilizzo del potere di prelievo tributario e tariffario”(Brosio, 1993, p. 416). - 121 - ISAE Rapporto annuale sull’attuazione del federalismo Sulla stessa linea della “proposta ASTRID” si colloca la cosiddetta “proposta toscana”31. Essa prende in esame le questioni di organizzazione dell’architettura tributaria regionale e locale, lasciando al legislatore l’opportuna definizione dell’assetto federale che dovrebbe consentire il raggiungimento degli equilibri finanziari complessivi. Dal coordinamento Stato - autonomie viene definito, su base nazionale e per ogni sistema regionale, la spesa complessiva necessaria all’esercizio delle funzioni relative alle materie di cui all’art. 117 e il livello di autonomia tributaria complessiva (che si suggerisce essere attorno al 55%). Risulta di conseguenza determinato il peso delle compartecipazioni e della quota perequativa. Il coordinamento individua, infine, gli ambiti tributari riservati in via esclusiva rispettivamente allo Stato e alle autonomie locali e i tributi su cui applicare le compartecipazioni. Per le Regioni si suggerisce il valore aggiunto lordo (quindi una sorta di IRAP allargata agli ammortamenti) e la tassazione sulle automobili (benzina e uso del veicolo) mentre al Comune andrebbe la tassazione immobiliare (quindi l’ICI), con potere però di accertamento del valore degli immobili e di fissazione e differenziazione delle aliquote, ed eventualmente la quota di base imponibile IRPEF relativa agli immobili in modo da assegnare ai Comuni l’intero gettito fiscale legato alla proprietà immobiliare. Infine, a Comuni e Province dovrebbe essere assegnata ampia autonomia nell’imposizione di tributi di scopo e in materia ambientale. Tuttavia stimando insufficiente il gettito prodotto da queste fonti, vi si dovrebbero aggiungere sovraimposte su IRPEF, IRPEG e IVA e compartecipazioni dirette. Anche per queste materie la legge quadro regionale dovrebbe stabilire quali tributi debbano essere oggetto di compartecipazione diretta. La proposta si sofferma sul fondo perequativo, secondo le modalità che la Conferenza StatoRegioni ha fatto proprie nell’estate del 2002. Riprendendo un sistema di finanziamento di un fondo di perequazione, unico per tutti gli Enti Locali, del tipo utilizzato per il D.lgs. 56/2000 (si veda cap.1), e avendo costruito un indicatore di capacità fiscale del territorio, il fondo viene ripartito sulla base − del fabbisogno stimato (standardizzato e normalizzato) per svolgere le funzioni attribuite alla Regione e agli altri Enti Locali, µi; − del prodotto tra un indicatore nazionale di pressione fiscale dei soli tributi propri standardizzato (tm) e la base imponibile standard (definita a livello nazionale) riferita al territorio da perequare (Ym); cioè in pratica il gettito standard potenziale; 31 Cfr. Petretto (2003). - 122 - Proposte di modifica e norme di attuazione della Costituzione − della quota di compartecipazione erariale fissata con il criterio della Regione più ricca32 (αL) per il gettito procapite della Regione i (tBi) − il tutto ponderato per la popolazione regionale (ni). In simboli, TRi?L= (µi - tm Ym - αL tBi) ni Dove TRi è la quota di trasferimento spettante alla Regione i diversa da quella a maggior capacità fiscale (essendo TRL=0) e le altre variabili hanno il significato sopra riportato. Spetta poi alle Regioni stabilire eventuali forme di perequazione ulteriore all’interno del territorio. Il meccanismo è essenzialmente statico e crea il rischio di dover essere ricontrattato nella misura in cui la dinamica delle spese muti nel tempo. Inoltre, lascia aperto il problema della opportuna determinazione degli standard di spesa, della valutazione della “capacità fiscale” nonché dell’individuazione delle funzioni atte a “favorire l’esercizio dei diritti della persona” a cui il quinto comma dell’articolo 119 assegna risorse aggiuntive specifiche: rientrano tra queste la sanità, l’istruzione e l’assistenza? Si tratta con tutta evidenza di questioni che devono essere chiarite in sede istituzionale. ART. 120: POTERI SOSTITUTIVI DEL GOVERNO La definizione delle procedure di garanzia affinché i poteri del Governo siano esercitati nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di leale collaborazione, nei confronti delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni, è riservata alla legge (art. 120, secondo comma). In quest’ambito la legge “La Loggia” è intervenuta in sostanza solo stabilendo l’estensione all’iniziativa degli Enti Locali dell’avvio della procedura di potere sostitutivo33 governativo (art. 8, comma 1). Essa, tuttavia, non si esprime sul problema interpretativo più generale dell’attività locale soggetta al potere sostitutivo: se essa sia quella amministrativa o se tale potere sia da considerarsi esteso anche a quella legislativa. 32 Il trasferimento che spetta alla Regione più ricca viene posto pari a zero. Il trasferimento procapite che spetta alle altre Regioni è dato dall’aliquota di perequazione per l’aliquota standard (media nazionale) che moltiplica lo scarto tra base imponibile procapite media della Regione più ricca e quella media dell’ente locale in esame. In sostanza, con perequazione completa, il trasferimento copre integralmente la differenza tra capacità fiscale (calcolata applicando l’aliquota standard) e quella della Regione più ricca. Seguendo questo criterio, proposto in Giarda (2001) il Fondo assume più una funzione di copertura dei divari nei gettiti potenziali che di finanziamento del fabbisogno complessivo. 33 Su questo argomento si vedano in questo stesso Rapporto il capitolo 4 e il capitolo 8. - 123 - ISAE Rapporto annuale sull’attuazione del federalismo Il provvedimento in discussione in Parlamento non toccava inizialmente le norme costituzionali in materia di potere sostitutivo dello Stato. Un emendamento del relatore al testo licenziato dalla Commissione, propone di sostituire il secondo periodo del secondo comma, stabilendo che “La legge dello Stato, approvata con la maggioranza dei componenti di ciascuna Camera, definisce gli strumenti e le procedure atti a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione ed assicurino l’efficacia dell’intervento sostitutivo per le finalità indicate dal periodo precedente”. 5.3 LE MODIFICHE ISTITUZIONALI Le proposte di modifica più significative al testo costituzionale attuate dall’A.S. 2544 riguardano l'architettura istituzionale e la forma di Stato e di Governo. In particolare, si delinea un nuovo "Senato federale della Repubblica", su cui si tornerà tra breve, e viene modificata la composizione della Camera dei deputati, che passa da 630 a 400 deputati e rimane l'unico ramo del Parlamento ad avere un legame fiduciario con il Governo. La sua durata, a differenza del Senato federale, è quinquennale, salvo un suo scioglimento anticipato. Si determinano nuovi procedimenti di formazione delle leggi in base alla loro tipologia e alla ripartizione delle competenze. Ancora, si apportano alcune modifiche all'elezione del Presidente della Repubblica (si allarga il collegio elettorale con un numero di rappresentanti regionali maggiore), nonché alle attribuzioni esercitate dal Capo del Governo, che tendenzialmente non è più solo espressione della maggioranza parlamentare, ma, più direttamente, della sovranità del corpo elettorale. Si accentua invece il ruolo del Presidente della Repubblica come garante verso le autonomie territoriali, la magistratura e le autorità indipendenti. Allo stesso tempo, si riduce la prerogativa del Capo dello Stato nell'atto di scioglimento della Camera dei deputati. Viene introdotta la figura del Primo ministro, che sostituisce il Presidente del Consiglio dei Ministri con nuovi compiti e poteri. In particolare, il trasferimento della scelta del Primo ministro nelle mani dell'elettorato comporta la prevalenza di quest’ultimo nello scioglimento della Camera dei deputati. Da ciò discende la diretta nomina e la revoca dei ministri da parte del Premier. Infine, il disegno di legge costituzionale riforma in alcune sue parti la Corte costituzionale prevedendo che la nomina di sei dei diciannove giudici che la comporranno vengano nominati dal Senato federale della Repubblica integrato dai Presidenti delle Giunte e dei Consigli o Assemblee delle Regioni ed i Presidenti delle Giunte delle Province autonome di Trento e Bolzano. - 124 - Proposte di modifica e norme di attuazione della Costituzione Nel dettaglio, l’articolo 1 del disegno di legge costituzionale n.2544 modifica la denominazione del Senato della Repubblica in “Senato federale della Repubblica” che, nell’intenzione del Governo, corrisponde alla “tipologia di composizione dell’organo, in cui la base regionale della rappresentanza si coniuga con la provenienza dell’eletto da cariche rappresentative federali”. L’articolo 3 riduce il numero dei Senatori34 da 315 a 200 (oltre quelli a vita, modifica che, peraltro, troverebbe applicazione solo a partire dalla XVI legislatura). L’elezione dei Senatori avviene a suffragio universale e diretto su base regionale, con un metodo elettivo disciplinato con legge dello Stato che garantisca la rappresentanza territoriale. Ogni Regione ha almeno 5 senatori (il Molise due, la Valle d’Aosta uno). La durata del mandato è stabilita in sei anni (differente rispetto a quella della Camera, proprio per ribadire la diversità di ruolo che i due rami verrebbero a ricoprire nel nuovo assetto bicamerale). Nel corso dei lavori in Aula è stato presentato un emendamento, di rilevante importanza, che integra la quota dei Senatori con i Presidenti delle giunte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano. L’articolo 4 definisce i requisiti per l’elettorato passivo al Senato. L’età richiesta per l’elezione rimane il compimento dei 40 anni di età, ma in aggiunta si richiede alternativamente: − ricoprire o aver ricoperto cariche pubbliche elettive in enti territoriali locali o regionali, all’interno della Regione; − essere stati eletti Senatori o Deputati nella Regione; − risiedere nella Regione alla data di indizione delle elezioni. L’articolo 12 ridefinisce il ruolo del nuovo Senato federale nell’ambito del procedimento legislativo. Si passa da un assetto basato sul bicameralismo perfetto, ad un sistema bicamerale imperfetto o asimmetrico. E’questo uno dei punti cardine della riforma; l’iter delle iniziative legislative, infatti, viene distinto per materia. La corretta individuazione delle competenze diventa quindi essenziale per poter avviare la procedura opportuna e non incorrere nella possibile incostituzionalità della proposta. Due sono le possibili tipologie di leggi: “eventualmente” bicamerali o “necessariamente” bicamerali. Sono eventualmente bicamerali le leggi di competenza esclusiva dello Stato (art. 117, comma 2 del Titolo V riformato) e quelle di competenza statale concorrente (art. 117, comma 3). I disegni di legge riguardanti materie di competenza esclusiva dello Stato sono esaminati dalla Camera dei deputati, che, dopo l’approvazione, li trasmette al Senato federale della Repubblica. Questi, su richiesta dei due quinti dei componenti (entro dieci giorni dalla trasmissione) procede al loro esame e delibera entro trenta giorni, con la possibilità di proporre modifiche al testo. Successivamente, 34 Per una sintetica descrizione delle istituzioni parlamentari negli Stati federali, si rinvia a ISAE (2003). Di seguito, sono riprese le due tabelle riepilogative. - 125 - ISAE Rapporto annuale sull’attuazione del federalismo la Camera decide, in via definitiva, sulle modifiche al testo proposto dal Senato federale. Se, invece, il Senato non propone alcuna modifica la legge può essere promulgata dal Presidente della Repubblica secondo la procedura di cui agli articoli 73 e 74 della Costituzione. I disegni di legge concernenti materie di competenza concorrente seguono un iter identico al precedente, con la sola differenza che le due Camere invertono i propri ruoli: il Senato federale assume un ruolo prevalente, la Camera un ruolo recessivo. Tuttavia vi è una particolarità: se il Governo dichiara che le proposte di modifica della Camera rivestono carattere essenziale per l’attuazione del proprio programma, il Senato federale può approvare definitivamente il disegno di legge solo con una maggioranza qualificata di tre quinti dei componenti. Tale ultimo correttivo è stato introdotto per consentire al Governo di attuare il proprio programma anche di fronte ad una Camera non caratterizzata dal rapporto fiduciario. Sono necessariamente bicamerali le leggi indicate al terzo comma dell’articolo 70 Cost. come modificato dallo stesso ddlc, e cioè: − la perequazione delle risorse finanziarie; − le materie di cui all’articolo 119 della Costituzione; − la determinazione delle funzioni fondamentali dei Comuni, delle Province e delle città metropolitane; − il sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica; − tutti i casi in cui la Costituzione rinvii espressamente alla legge dello Stato o alla legge della Repubblica. Su questo aspetto uno dei punti critici è che il testo presentato dalla Commissione affari costituzionali del Senato non prevede la competenza del Senato federale in materia di legge finanziaria. Sul tema, nel corso dei lavori in Commissione, si sono delineati due orientamenti contrapposti. Secondo il primo, sarebbe opportuno non attribuire un ruolo paritario alle due Camere, in quanto l’impossibilità di porre la questione di fiducia al Senato e la mancanza di nesso fiduciario con quel ramo potrebbe paralizzare l’attuazione del programma da parte dell’Esecutivo. Secondo l’altro, solo l’attribuzione ai due rami di un ruolo paritario nella funzione allocativa delle risorse può garantire alle autonomie, attraverso il Senato, un ruolo incisivo e di matrice schiettamente federale. Un Senato federale privo di competenze in materia di legge finanziaria sembrerebbe rendere questo ramo del Parlamento depotenziato e non rispondente a quel connotato federalista che gli si vuole attribuire. Diversi sono i problemi di possibile incoerenza tra le scelte di perequazione delle risorse finanziarie, di competenza di entrambe le Camere, e le scelte in materia di legge finanziaria, devolute unicamente alla Camera dei deputati. Non è chiaro in che modo le Regioni, rappresentate dal Senato - 126 - Proposte di modifica e norme di attuazione della Costituzione federale, possano incidere sulle decisioni finanziarie di proprio interesse in un sistema nel quale le decisioni di bilancio e di natura finanziaria sono attribuite esclusivamente alla Camera dei deputati. In sostanza, il nodo problematico è quello che verte sulla limitata rappresentatività delle Regioni da parte di un Senato federale che partecipa in modo molto limitato alle decisioni finanziarie che le riguardano. Non a caso, la Commissione Bilancio del Senato, nell'esprimere il proprio parere sul testo destinato alla discussione per l'Aula, ha sottolineato la necessità dell'equiparazione del ruolo delle due Camere in materia di finanza pubblica. L'unitarietà della finanza pubblica e della manovra con cui essa viene regolata necessita una competenza di entrambe le Camere. Risulta incongruo - sempre a parere della Commissione bilancio - escludere il Senato federale dalla definizione degli equilibri di finanza pubblica che interessano tutta la pubblica amministrazione e non solo lo Stato centrale. Un ruolo di rilievo del Senato federale nell'ambito della finanza pubblica presuppone, però, che i soggetti federati, ossia le Regioni, abbiano un riconoscimento effettivo all’interno del processo decisionale del Senato federale (quantomeno un parere o altre forme di coinvolgimento). Senza questa caratteristica, anche un eventuale ruolo del Senato nelle materie finanziarie non ha senso ed è destinato a creare conflitti con le Regioni. Non è chiaro se il testo – all’esame del Senato proprio in questi giorni – verrà modificato per tenere conto del parere della Commissione bilancio (risultano presentati emendamenti di maggioranza in tal senso). Nel corso dei lavori in Aula, in sede di Senato, è emerso anche un orientamento favorevole ad assegnare alla legge bicamerale la definizione delle norme di contabilità generale e della legge finanziaria, al fine di definire la distribuzione delle risorse per i diversi soggetti della federazione, Stato centrale, Regioni e Autonomie Locali, mentre verrebbe lasciata alla decisione della Camera dei deputati la decisione sul bilancio dello Stato in senso stretto. Con ciò si verrebbe a creare un diverso e, per molti aspetti, rivoluzionario assetto dei poteri pubblici in materia di finanza pubblica e, conseguentemente, delle procedure di bilancio. Il testo licenziato dalla Commissione Affari Costituzionali del Senato, all'articolo 13, prevede poi un particolare organo di natura consultiva: le Assemblee di coordinamento delle Autonomie. Esse esprimono pareri al Senato federale della Repubblica sui disegni di legge di approvazione dei principi fondamentali della legislazione concorrente. La previsione di istituire dette Assemblee ha creato una notevole discussione fra le forze politiche ed emerge l'intenzione di eliminare l'articolo 70-bis che le prevede, introducendo un emendamento che va ad incidere sulla composizione del Senato federale attraverso la previsione al suo interno dei Presidenti delle giunte delle Regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano. La finalità che si vuole perseguire è quella di creare un collegamento più stretto tra il Senato federale e i soggetti federati, cioè le Regioni. - 127 - ISAE Rapporto annuale sull’attuazione del federalismo Per superare le lentezze che caratterizzano il processo legislativo nel bicameralismo perfetto il ddlc all'articolo 12 introduce la Commissione mista paritetica, convocata dai Presidenti delle Camere qualora il disegno di legge non venga approvato nel medesimo testo da ciascun ramo in prima lettura. La Commissione elabora e propone un testo su cui le due Assemblee non possono presentare emendamenti e, quindi, l’iter legislativo è destinato comunque a concludersi. Il disegno di legge costituzionale all'articolo 36 attua modifiche, come si è in precedenza accennato, nella nomina dei giudici costituzionali. In particolare, si attribuisce un ruolo significativo alle Regioni, per il tramite del Senato federale, nella nomina di una parte dei giudici costituzionali. E' evidente che tale modifica viene dettata dall'esigenza di dare peso alle autonomie regionali in virtù del loro potere normativo. Tale tipo di intervento, peraltro, non sembra in grado di aiutare a ridurre – soprattutto in una fase di transizione al nuovo bicameralismo sopra descritto – le cause dell’ingente contenzioso sottoposto alla Corte stessa, in modo particolare sui confini della legislazione sulle materie concorrenti. COMPOSIZIONE DEI DUE RAMI DEL PARLAMENTO IN DIVERSI PAESI Paese AUSTRALIA BELGIO CANADA GERMANIA ITALIA SPAGNA SVIZZERA STATI UNITI Organo costituzionale: Membri Mandato 1. House of Representatives 150 3 anni 2. Senate 76 6 anni 1. Chambre des Representants 150 4 anni 2. Senat 71 4 anni 1. House of Commons 301 5 anni 2. Senate 104 Fino a 75 anni d’età 1. Bundestag 598 (da 656) 4 anni 2. Bundesrat 69 Membri governo locale 1. Camera dei Deputati 630 4 anni 2. Senato della Repubblica 315 4 anni 1. Congreso de los Diputados 350 4 anni 2. Senato 259 4 anni 1. Nationalrat / Conseil National 200 4 anni 2. Standerat / Conseil des Etats 46 4 anni 1. House of Representatives 435 2 anni 2. Senate 100 6 anni - 128 - Proposte di modifica e norme di attuazione della Costituzione Nomina, composizione e poteri del Senato in alcuni Stati federali USA Canada Australia Spagna Svizzera Germania Belgio Nome Senate Senate Senate Senado Standerat / Conseil d’Etat Bundesrat Senate Meccanismo di nomina Elezione con sistema maggioritario a un turno in 48 Stati; maggioranza assoluta in Georgia e Louisiana. Nomina del governatore generale federale, su proposta del Primo Ministro, ripartiti per Regioni. Elezione con sistema proporzionale in ogni Stato. Elezione diretta a maggioranza semplice. A seconda del Cantone: 2 con sistema proporzionale, 41 a maggioranza, 3 dall’assemblea dei cittadini Membri dei governi locali, nominati dal loro governo. Elezione diretta con voto di preferenza su lista proporzionale e delega. (In corso di revisione) Mandato 6 anni (rinnovo di 1/3 ogni 2 anni). Fino all’età di 75 anni (a vita gli eletti prima del 1965). 6 anni (rinnovo di 1/2 ogni 3 anni). 3 anni i senatori dei Territori. 4 anni. Secondo la legge cantonale. Diverso per ogni membro secondo il mandato del Land di appartenenza. 4 anni. Composizione 2 Senatori per Stato. Totale: 100. 4 per ogni Provincia, 9 in tutto per Newfoundland, Northwest Territory, Nunavut e Yukon. Totale: 105. 12 per Stato; 2 per Territorio. Totale: 76. 208 eletti, 51 nominati dalle Comunità o dal Capo dello Stato. Totale: 259. 46 3, 4, 5 o 6 per Stato secondo la popolazione. Totale: 69. 40 ad elezione diretta (15 olandesi 25 francofoni); 21 nominati dai consigli comunitari (in %agli eletti); 10 dai senatori, figli del re. Totale 71, 73 con i figli del re. Rappresentanza nel governo federale No. Sì. Sì. No, ma i membri del Governo possono essere ascoltati. No. Poteri Bicameralismo perfetto. Le leggi di spesa sono presentate alla Camera ma il Senato può emendarle o respingerle. Approva i trattati internazionali. Bicameralismo perfetto. Le leggi di spesa sono presentate alla Camera, ma il Senato può emendarle al ribasso o respingerle. Per le modifiche costituzionali di interesse federale prevale l’assenso delle Province al voto della Camera. Bicameralismo perfetto. Le leggi di spesa sono presentate alla Camera, ma il Senato può emendarle o respingerle. Veto sospensivo sulle competenze esclusive federali, superato con la maggioranza del Bundestag; Veto assoluto sulle competenze concorrenti e sulle modifiche costituzionali. Comitato di mediazione in caso di stallo. Bicameralismo perfetto escluse le cd lois monocamerales di competenza esclusiva della Camera. Tra queste vi è il bilancio. Media nei conflitti di interesse a livello federale o comunitario. - 129 - Di norma Bicameralismo prevale la perfetto. Camera, anche per la legge di bilancio. Una Commissione bicamerale media i conflitti. ISAE Rapporto annuale sull’attuazione del federalismo ART. 127: LEGGI REGIONALI ED INTERESSE NAZIONALE L’articolo 34 dell’A.S.2544 prevede un ruolo specifico nella procedura di annullamento delle leggi regionali in contrasto con l’interesse nazionale. In questo caso il Governo entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge regionale può sottoporre la stessa all’esame del Senato federale, il quale, nei successivi trenta giorni, può ritenere la questione sollevata dal Governo fondata e rinviare la legge alla Regione, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei componenti, indicando le disposizioni pregiudizievoli. Se il Consiglio regionale nei successivi trenta giorni rimane inerte, il Senato può, deliberando a maggioranza assoluta dei componenti nei successivi trenta giorni, proporre al Presidente della Repubblica di annullare l’intera legge o le singole disposizioni pregiudizievoli. In questo iter l’assemblea del Senato federale è integrata dai Presidenti delle Giunte e dei Consigli o Assemblee delle Regioni e dai Presidenti delle Giunte delle Province autonome di Trento e di Bolzano. Molto discusso è stato il concetto dell'interesse nazionale: dal dibattito35 è emerso che esso rappresenta sicuramente un limite esterno per la legislazione regionale ma, al tempo stesso, è stata rilevata la vaghezza e la indeterminatezza della nozione. E’stato, quindi, posto il problema di definire correttamente l'istituto al fine di evitare possibili abusi da parte dello Stato. Il Governo ha sottolineato che l'interesse nazionale, nell'indirizzare il controllo della legislazione regionale, deve tener conto non solo dell'interesse generale della collettività, ma anche degli interessi territorialmente individuati degli enti: in tal modo, da un lato si preserverebbe l'unità federale dello Stato, e dall'altro si eviterebbe un uso distorto dello strumento impugnatorio da parte dello Stato. Se lo scopo dell'introduzione del nuovo vincolo era quello di contemperare la devoluzione alle Regioni di alcune materie con il recupero di un ambito normativo di principio, sembra che la soluzione individuata non scongiuri il rischio di nuovi conflitti, permettendo di fatto allo Stato di attrarre a se funzioni devolute alle Regioni, senza modificare la ripartizione delle competenze legislative per dette materie (il pericolo non sembra, peraltro, circoscritto dalla previsione che la violazione debba determinare uno specifico pregiudizio). 5.4 CONCLUSIONI Molto intensa è stata nell’ultimo anno l’attività legislativa tesa sia ad attuare in concreto sia a modificare ulteriormente il Titolo V, seconda parte della Costituzione repubblicana. In un quadro – soprattutto di nuovi cambiamenti alla Carta costituzionale – a volte non del tutto chiaro e contraddittorio, l’unico provvedimento approvato, oltretutto a larga maggioranza bipartisan e biinstitutional (con il concorso cioè di Stato e Regioni), è una legge di attuazione (la legge 131/2003, cd 35 Vedi sedute Commissione Affari costituzionali n. 342 e n. 358, seduta del Senato n. 527. - 130 - Proposte di modifica e norme di attuazione della Costituzione “La Loggia”). A tale provvedimento, peraltro, presumibilmente a causa delle parallele, nuove proposte di modifica del Titolo V, non è ancora stato dato seguito. Nondimeno la legge “La Loggia”delinea le modalità di individuazione degli ambiti normativi e, quindi, pone le condizioni per superare alcuni problemi interpretativi del testo costituzionale soprattutto riguardo alla potestà legislativa concorrente. La legge, in caso di approvazione della nuova proposta governativa (A.S.2544), sembrerebbe mantenere la propria validità, anche perché l’introduzione della cosiddetta devolution modifica l’elenco delle materie ma non la loro tipologia. Peraltro, lo si è visto, l’ulteriore allargamento delle competenze esclusive delle Regioni potrebbe comunque essere limitato - sembra una conseguenza delle sentenze della Corte costituzionale - dalle materie trasversali di competenza esclusiva dello Stato. Inutile aggiungere che una delimitazione precisa degli ambiti legislativi di competenza è essenziale per l’allocazione delle funzioni amministrative (che dovranno poi essere individuate con le leggi dello Stato o delle Regioni a seconda delle materie di rispettiva competenza) e quindi per l’attuazione concreta del federalismo. La proposta governativa attualmente in discussione al Senato della Repubblica rappresenta un tentativo più organico di riforma in senso federale e coinvolge non solo la forma dello Stato, ma il complesso delle istituzioni repubblicane. In tale ambito, l’elemento principale è costituito dal passaggio ad un bicameralismo imperfetto tramite la modifica, nella composizione e nelle competenze, del Senato della Repubblica e la sua sostituzione con un Senato federale. A questa importante modifica si collega la riforma della composizione della Corte costituzionale e, a riequilibrare l’assetto più decentrato così delineato, maggiori poteri per l’esecutivo e per il Premier in particolare. Le modifiche proposte non sembrano però garantire un’adeguata rappresentatività delle istanze territoriali, in particolare a causa delle limitate competenze assegnate dal testo legislativo (qualora venisse adottato nella forma licenziata dalla Commissione) al Senato in materia di legge Finanziaria. Su questo punto, è di fondamentale importanza, per l’esercizio dell’autonomia fiscale regionale e per evitare sbilanciamenti nelle relazioni intergovernative, l’attuazione del federalismo fiscale. La mancata attuazione dell’articolo 119 Costituzione, è stata, infatti, motivo di tensione nei rapporti tra Stato e Regioni, anche a causa di provvedimenti di centralizzazione delle decisioni di spesa realizzate con le ultime leggi finanziarie, provvedimenti, non va tuttavia dimenticato, resi urgenti a difesa degli equilibri complessivi della finanza pubblica. Peraltro, nel clima di incertezza prevalso fino alla discussione della nuova riforma costituzionale, appare condivisibile una riflessione più attenta sulla scelta del meccanismo di finanziamento più adeguato a livello regionale e locale, al fine di evitare che esso si riveli non del tutto coerente con il sistema di più generale ripartizione delle competenze e delle funzioni amministrative. - 131 - 6 La dimensione finanziaria del federalismo costituzionale 6.1 PREMESSA Nel primo “Rapporto annuale sull’attuazione del federalismo”pubblicato a febbraio dello scorso anno, l’ISAE ha presentato una stima dell’impatto finanziario del decentramento disegnato dal nuovo Titolo V della Costituzione. In questo capitolo vengono esposti i risultati di un esercizio di stima analogo con riferimento agli anni 2001 e 2002. Tale esercizio, che rappresenta un aggiornamento, con alcune novità esplicitate più oltre, di quello realizzato ai fini del precedente Rapporto, è stato condotto sulla base della medesima metodologia allora implementata1. Essa consiste, in primo luogo, nell’individuazione di un raccordo fra la lista delle materie oggetto di trasferimento da parte dello Stato alla competenza esclusiva o concorrente delle Regioni (in base all’art. 117 della Carta Costituzionale) e la classificazione funzionale COFOG2 delle spese adottata nel bilancio statale. Per ogni funzione e voce economica, utilizzando allo scopo anche informazioni analitiche a livello di unità previsionali di base o di capitoli, è stata costruita una matrice di percentuali da applicare alla spesa statale 3 regionalizzata, che attualmente è disponibile per l’anno 2001 secondo un’analisi economico4 funzionale sufficientemente dettagliata . Per la descrizione dei passaggi metodologici che sono stati percorsi allo scopo si rimanda all’illustrazione contenuta in appendice a questo capitolo. A premessa del quale, però, sembra opportuno esplicitare le principali ipotesi di lavoro che sono state adottate e che è necessario tenere a mente per una corretta interpretazione dei risultati dell’esercizio. 1 A sua volta ispirata all’approccio proposto in un precedente lavoro da M. Bordignon e F. Cerniglia (2001). 2 Classification Of Functions Of Government. Cfr. United Nations Statistical Office (2000). 3 Cfr. Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (2003). 4 Come illustrato nell’appendice metodologica, inoltre, al fine di consentire una più precisa quantificazione dell’impatto finanziario del decentramento di competenze, la Ragioneria Generale dello Stato – che si ringrazia - ha messo a disposizione dell’ISAE una analisi più fine di quella contenuta nella pubblicazione richiamata, fornendo in particolare la distribuzione per sottofunzione delle spese di gestione e regolamentazione degli affari economici e l’analisi dei pagamenti relativi alla funzione “Ordine pubblico e sicurezza” fra quelli sostenuti per la “Giustizia” e quelli destinati ad altre finalità (servizi di polizia, servizi antincendio, altri servizi). - 133 - ISAE Rapporto annuale sull’attuazione del federalismo In primo luogo, l’esercizio di stima poggia sull’idea, astratta, che nel 2001, cioè nello stesso anno in cui è entrato in vigore il nuovo Titolo V della Carta Costituzionale, quest’ultimo avesse già completamente ed immediatamente esplicato i suoi effetti. E’un’astrazione che evidentemente non solo non tiene conto del fatto che un’attuazione progressiva può invece determinare modificazioni nei comportamenti dei soggetti coinvolti e, quindi, sul risultato finale a regime, ma non tiene nemmeno conto della circostanza che cambiamenti di vario genere – sul piano istituzionale e su quello degli equilibri finanziari dei diversi livelli di governo – si sono verificati nel biennio seguente5. La simulazione, tuttavia, conserva una sua validità. Essa mira a definire gli ordini di grandezza della dimensione finanziaria del decentramento implicita nel nuovo Titolo V, che possono ragionevolmente essere misurati in termini relativi (relativamente alla dimensione e struttura della spesa osservata per un dato anno, il più recente possibile). L’esercizio, quindi, è utile per definire a grandi linee l’entità dei flussi finanziari cui si dovrà far fronte – a decentramento avvenuto - con nuovi strumenti, a loro volta veicolo di potenziali nuove implicazioni (rigidità) per la politica di bilancio. Pertanto, nel valutarne i risultati, bisogna evitare di porsi in un’ottica di misura puntuale dei flussi economico-finanziari coinvolti dall’attuazione del federalismo. Ciò è tanto più vero se si considera che i dati di base su cui l’esercizio di stima è fondato sono dati di cassa – per alcune voci economiche per tale motivo abbastanza variabili da un anno all’altro – e riflettono le iscrizioni in bilancio – più che i pagamenti effettivi – non tenendo conto dei corrispondenti movimenti di tesoreria. Più importanti, ai fini dell’interpretazione dei risultati, sembrano essere altre ipotesi sottostanti l’esercizio di quantificazione. La prima consiste nell’assumere che vi sia corrispondenza fra decentramento di competenze legislative e decentramento di funzioni amministrativo-gestionali. Ciò è rilevante perché sono queste ultime, in definitiva, che richiedono risorse aggiuntive per essere esercitate e, quindi, hanno un impatto finanziario. In altre parole si suppone che una competenza concorrente e, a maggior ragione, esclusiva regionale comporti necessariamente lo svolgimento di tutte o parte delle connesse attività amministrative da parte della Regione o degli organi di governo sub-regionale. Non sembra invece verosimile ipotizzare il contrario, cioè che ad una competenza legislativa regionale possa corrispondere una attività gestionale di erogazione di servizi e prestazioni da parte del governo centrale. Questa affermazione non deve essere interpretata come impossibilità assoluta di una tale evenienza (basti pensare ai riflessi che, nella pratica, potrà avere la sentenza n. 303 / 2003 della Corte Costituzionale che – a fronte di istanze di esercizio unitario delle funzioni - ha 5 Per una breve analisi delle tendenze recenti della finanza locale cfr. ISAE (2003d). - 134 - La dimensione finanziaria del federalismo costituzionale dichiarato la subordinazione del principio di sussidiarietà “dal basso”alle esigenze di unitarietà6, o si pensi ancora al potere sostitutivo dello Stato – ancorché al momento di indefinibile ampiezza richiamato dal comma 2 dell’art. 120 della Costituzione ed alla facoltà, ad esso riservata dal comma 5 dell’art. 119, di destinare risorse aggiuntive ed effettuare interventi speciali sul territorio7). Essa, piuttosto, deve essere intesa come una regola generale, valida in condizioni di funzionamento normale del sistema, la quale può anche avere alcune eccezioni che però, come tali, è ragionevole presumere siano quantitativamente limitate. Una seconda assunzione consiste nel dare per completamente operante il principio di sussidiarietà e che questo comporti, a regime, una organizzazione dei rapporti istituzionali fra livelli di governo improntata a una scala gerarchica di competenza territoriale: in altre parole, l’ente Regione diviene il soggetto cardine della fiscalità locale e le Amministrazioni sub-regionali si finanziano soltanto mediante entrate proprie o trasferimenti dal governo regionale (o da un fondo perequativo regionale)8. Da una parte ciò consente di misurare in capo alle sole Regioni, per le quali si dispone di dati completi di bilancio per lo stesso esercizio 2001, l’impatto finanziario del decentramento: una semplificazione che può non disturbare più di tanto ai fini dell’interpretazione dei risultati delle stime. Dall’altra parte, però, non consente di tenere in dovuta considerazione la possibilità di applicazione del comma 5 dell’art. 119, in cui è stabilito che - per alcune finalità ivi elencate - “lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni”. A questo fine, pertanto, si è deciso fosse opportuno stemperare la rigidità di questa seconda ipotesi di lavoro e procedere ad una stima di quelli che, allo stato attuale, potrebbero essere considerati gli interventi che dovrebbero rientrare nella facoltà di azione diretta dello Stato sul territorio in base al 9 disposto del citato comma 5. L’analisi condotta ha portato ad escludere quegli interventi che – con più alta probabilità – dovrebbero restare di competenza del livello centrale di governo. Essi consistono, in particolare, nelle azioni di sostegno alle aree economicamente svantaggiate, in particolare del Meridione, eseguite prevalentemente in base alle norme sottostanti l’alimentazione del Fondo per le 6 La sentenza valuta che sia “coerente con la matrice teorica e con il significato pratico della sussidiarietà che essa agisca come subsidium quando un livello di governo sia inadeguato alle finalità che si intenda raggiungere; ma se ne è comprovata un’attitudine ascensionale deve allora concludersi che, quando l’istanza di esercizio unitario trascende anche l’ambito regionale, la funzione amministrativa può essere esercitata dallo Stato”. 7 Come si vedrà più oltre, dei risvolti quantitativi di quest’ultima potestà si è tenuto conto nell’elaborazione delle stime di impatto. 8 In questo senso vanno anche le posizioni espresse da alcuni autorevoli studiosi, fra cui F. Gallo (2002), ed organismi, fra cui piace ricordare quella accuratamente argomentata dalla Regione Toscana (cfr. convegno “Il modello di finanza regionale e locale dopo la riforma costituzionale”, Firenze, 14 novembre 2003). 9 In collaborazione con il Dipartimento Politiche di Sviluppo del Ministero dell’Economia e delle Finanze, che si ringrazia. - 135 - ISAE Rapporto annuale sull’attuazione del federalismo aree sottoutilizzate10. Le informazioni sui corrispondenti flussi finanziari, analizzate per regione, funzione e voce economica, sono riportate in appendice alla pubblicazione della RGS sulla spesa statale regionalizzata. Pertanto, è stato possibile escludere tali pagamenti al fine di calcolare la spesa statale per regione al netto degli interventi che, in prima approssimazione, è presumibile restino a carico diretto dello Stato anche a decentramento attuato11. Una terza ipotesi – il cui riflesso sull’entità finale della stima dell’impatto finanziario non è trascurabile – riguarda i meccanismi di alimentazione del fondo perequativo: si suppone che esso sia finanziato esclusivamente da tributi propri o compartecipazioni regionali al gettito di tributi erariali e non dalla fiscalità generale. In altri termini, in assenza di norme applicative che chiariscano se ed in quale misura il fondo perequativo possa essere finanziato da trasferimenti statali, si suppone che esso, ancorché gestito sulla base di norme emanate dallo Stato, funzioni secondo meccanismi redistributivi di tipo orizzontale: alcune regioni saranno contributrici nette al fondo (dovranno cioè devolvere al resto delle regioni quote del gettito tributario proprio o compartecipato da esse effettivamente o figurativamente introitato), altre saranno beneficiarie nette. Tale ipotesi è molto restrittiva, ma utile da un punto di vista operativo per delineare i diversi scenari possibili: infatti essa consente di misurare la dimensione finanziaria del decentramento fiscale secondo una definizione precisa: il “complesso di spese che la P.A. locale deve coprire con nuove risorse autonome”, cioè con nuovi tributi locali o compartecipazioni al gettito di tributi erariali12. Tale dimensione, pertanto, va considerata come il limite massimo raggiungibile negli anni considerati: quanto più il fondo perequativo venisse finanziato attraverso trasferimenti statali indipendenti dal luogo di formazione delle basi imponibili, tanto più tale dimensione si ridurrebbe e, con essa, tenderebbero a ridursi anche i rischi di conflittualità fra territori legati alla redistribuzione di risorse. La quantificazione di tale grandezza fornisce, quindi, un’informazione preziosa per la predisposizione di un efficiente disegno perequativo. Infine, si è supposto che gli interessi passivi attualmente pagati dallo Stato per il servizio del debito pubblico restino a suo carico anche a nuovo Titolo V applicato. Essi costituiscono un onere a fronte di un debito pubblico che si è accumulato per responsabilità comune delle diverse realtà territoriali, comunque in un sistema di tipo non federale. Con il nuovo sistema si è supposto, pertanto, 10 L’elenco delle leggi che alimentano il Fondo per le aree sottoutilizzate è riportato in allegato alla legge finanziaria per il 2003 (art. 61, comma 1). Cfr. per i dettagli la nota metodologica riportata in appendice. 11 In pratica si è fatto riferimento ai soli pagamenti richiamati nel testo, senza considerare quelli aggiuntivi eventualmente necessari per assicurare l’erogazione dei Livelli Essenziali delle Prestazioni, pure contemplati dal comma 5 dell’art. 119. 12 La massa di tali nuove risorse – una volta ipotizzato che il fondo perequativo si finanzi con tributi regionali o quote di compartecipazione - si configura quindi come un prelievo fiscale regionale (come attualmente, in base alle regole SEC95, viene fatto in Contabilità Nazionale con riferimento alle devoluzioni di imposta alle Regioni a Statuto speciale, che altro non sono che “compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio”). - 136 - La dimensione finanziaria del federalismo costituzionale che lo Stato si faccia carico degli oneri insorgenti dalla passata gestione e che solo dall’anno zero del federalismo sia possibile caricare di interessi i bilanci delle autonomie locali per le nuove funzioni che essi sono chiamati a svolgere ed autonomamente finanziare. Questa scelta, che sembra metodologicamente ed istituzionalmente la più corretta, ha però implicazioni rilevanti per la politica di bilancio del governo centrale che viene costretta ad assumere un vincolo di rigidità ancora più stringente rispetto alla situazione attuale13. A partire dalle ipotesi di lavoro sopra richiamate, le elaborazioni effettuate per il biennio 2001 2002 consentono di dare risposta alla seguente domanda: se in questi anni il Titolo V della Costituzione fosse stato concretamente applicato, quali sarebbero state, da un lato, la crescita dimensionale del bilancio dell’Amministrazione locale – connessa sia alle nuove attribuzioni di spesa derivanti dal disposto dell’art. 117, sia alle nuove modalità di finanziamento autonomo di cui all’art. 119 – e, correlativamente, la riduzione di quello dell’Amministrazione Centrale? Ci si riferisce non a caso all’Amministrazione Centrale14 (non solo a quella statale) in quanto, allo scopo di tener conto di interpretazioni maggiormente estensive circa l’attribuzione di nuove competenze alla finanza locale, si è considerato che anche le prestazioni assistenziali in denaro attualmente gestite dall’INPS (pensioni ed assegni agli invalidi civili, ai non vedenti e ai non udenti civili, pensioni sociali), essendo l’assistenza materia esclusiva regionale, dovrebbero rientrare, a regime, nella competenza delle autonomie locali15. In definitiva, l’insieme delle ipotesi assunte a base dell’esercizio configura un quadro metodologico per cui i risultati dello stesso devono essere interpretati come tetto massimo di quello che dovrebbe essere, a federalismo attuato, l’impatto sulla dimensione finanziaria effettiva del bilancio dell’Amministrazione locale. Essendo le ipotesi sufficientemente realistiche, si può comunque affermare che la distanza fra tali risultati e la realtà che essi tentano di approssimare dovrebbe essere contenuta entro margini accettabili, in ogni caso interpretabili. Poiché tale esercizio di stima si pone in continuità e come aggiornamento di quello realizzato nel precedente Rapporto ma, al contempo, introduce alcuni elementi di novità e di approfondimento maggiore, è anche interessante verificare in che misura le conclusioni formulate lo scorso febbraio 16 risultino smentite o confermate ad un anno di distanza . 13 Come ben argomentato da M. Bordignon e F. Cerniglia (2001), in particolare pp. 6-7 e 41-49. 14 In tal caso l’Amministrazione Centrale si intende comprenda anche – come da definizione Fondo Monetario Internazionale – il settore degli Enti di Previdenza. 15 Cfr. in proposito P. Bosi e E. Caruso (2002), E. Ranci Ortigosa (2003), V. Ferraris (2004). 16 Veniva allora sottolineato che, poiché l’entità finanziaria del trasferimento di competenze appare molto elevata, “la dimensione della finanza locale potrebbe assumere proporzioni tali da mettere a rischio le possibilità di una gestione complessiva, armonica e controllata, dell’intera finanza pubblica. L’applicazione conseguente dei principi del - 137 - ISAE Rapporto annuale sull’attuazione del federalismo 6.2 ANALISI DEI RISULTATI Nella Tabella 1 sono sintetizzati i risultati principali dell’esercizio di stima. Come nel Rapporto ISAE 2003, vengono esposte alcune grandezze che, in modo aggregato, definiscono l’entità dello spostamento di attribuzioni dal centro alla periferia, cioè l’accrescimento del ruolo economico e finanziario locale implicito nel processo di decentramento. Tab. 1 ALCUNI INDICATORI DELLA DIMENSIONE FINANZIARIA DEL DECENTRAMENTO (miliardi di euro) ANNI AGGREGATI A) 2000 2001 2002 57 63 61 spesa decentrata aggiuntiva della P.A. locale : nuove spese dirette della Pubblica Amministrazione locale di tutte le regioni (Regioni, Comuni, Province, Asl, Università ecc.) per servizi e prestazioni finali (verso l'esterno del settore) B) uscite di bilancio aggiuntive delle Regioni : aumento delle spese complessive delle Regioni (incluso incremento dei trasferimenti a favore di Comuni, Province e altri enti locali per funzioni ad essi assegnate; tale incremento nella P.A. locale si consolida) C) 78 87 86 118 141 136 134 157 153 aumento netto delle risorse autonome (tributi locali o compartecipazioni al gettito di tributi erariali) da assicurare alla Pubblica Amministrazione locale di tutte le regioni per finanziare: 1. le nuove spese per servizi e prestazioni finali 2. la quota delle vecchie spese già finanziata con trasferimenti statali in senso stretto (escluse devoluzioni e regolazioni di imposta alle Regioni a Statuto Speciale) D) aumento lordo delle risorse autonome (tributi locali o compartecipazioni al gettito di tributi erariali) da assicurare alla Pubblica Amministrazione locale di tutte le regioni per finanziare: 1. le nuove spese per servizi e prestazioni finali 2. la quota delle vecchie spese già finanziata con trasferimenti statali in senso stretto e con devoluzioni e regolazioni di imposta alle Regioni a Statuto Speciale Gli indicatori prescelti consentono di qualificare tale processo come imponente: - la spesa decentrata aggiuntiva della P.A. Locale (cioè le nuove spese dirette che l’Amministrazione Locale - Regioni, Comuni, Province, Asl, Università ecc. – avrebbe dovuto sostenere, al netto dei consolidamenti interni, per nuovi servizi e prestazioni finali e nuovi interventi a favore di terzi) ammonta nel 2001 a 63 miliardi di euro. Nel 2002 tale cifra scende a 61. In buona misura la riduzione è dovuta a fattori contingenti, di carattere più contabile che 17 economico . Una conferma di ciò si può avere valutando l’andamento dell’indicatore nel federalismo fiscale, che richiedono la determinazione autonoma e senza vincoli di destinazione delle risorse finanziarie acquisite dal governo locale, può generare seri problemi di gestione finanziaria e di crescita del grado di rigidità della politica fiscale che non possono essere sottovalutati”(cfr ISAE, 2003, p. 48). 17 Cfr. quanto rilevato in precedenza e nell’appendice metodologica con riferimento alle implicazioni connesse all’uso di dati di cassa non corretti per i movimenti di tesoreria. - 138 - La dimensione finanziaria del federalismo costituzionale triennio. Nella tabella sono poste a confronto le stime sulla spesa decentrata aggiuntiva della PA locale nel triennio 2000-2002, considerando per l’anno 2000 i dati esposti nel Rapporto ISAE dello scorso anno opportunamente rettificati per motivi di omogeneità18. Si può osservare una variabilità significativa, intorno però ad un valore medio di trend molto elevato, pari ad oltre 60 miliardi di euro; - le uscite di bilancio aggiuntive delle Regioni (aumento delle spese complessive delle Amministrazioni regionali, che include anche l’incremento di trasferimenti a favore di Comuni, Province e altri Enti Locali per nuove funzioni ad essi assegnate o per funzioni sino ad oggi esercitate su finanziamento statale) appaiono di entità altrettanto elevata: esse rappresentano più del 70% delle uscite del bilancio consolidato delle Amministrazioni regionali dell’anno 200119. Il livello medio nel triennio è di circa 84 miliardi di euro; - l’aumento netto delle risorse autonome (costituito dall’insieme dei nuovi tributi locali e delle compartecipazioni al gettito di tributi erariali necessario per consentire alle Amministrazioni locali di finanziare sia le spese addizionali connesse all’attribuzione di nuove funzioni, sia quelle precedentemente finanziate con trasferimenti in senso stretto dello Stato20) risulta ben più consistente: esso raggiunge nel 2001 l’imponente cifra di 141 miliardi di euro che, solo marginalmente, si ridimensiona nell’anno successivo (circa 136 miliardi di euro). La media del triennio si colloca intorno ai 132 miliardi di euro; - infine, l’aumento lordo delle risorse autonome (analogo all’indicatore precedente ma che, a differenza di quest’ultimo, include anche fra i trasferimenti statali da sostituire con entrate tributarie proprie o compartecipate anche quelli corrispondenti a regolazioni e devoluzioni di imposta alle Regioni a Statuto speciale) presenta i livelli più elevati raggiungendo nel 2001 ben 157 miliardi di euro. Rispetto agli ultimi due indicatori citati vi è da rilevare che, per omogeneità di confronto con il 2000, essi includono nell’aumento delle risorse proprie locali richiesto dal decentramento funzionale anche quelle che, attualmente, sono assicurate dalla compartecipazione IVA secondo il meccanismo 18 In particolare si è provveduto ad integrare le stime 2000 delle spese per prestazioni assistenziali gestite in quell’anno dall’INPS. Inoltre, sono state escluse le spese a favore di aree depresse che dovrebbero rientrare nel campo di applicazione dell’art. 119, comma 5. 19 L’importo delle uscite del bilancio consolidato delle Regioni è stato estratto dalla banca dati dei Conti Pubblici Territoriali, implementata dal Dipartimento per le Politiche di Sviluppo del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Si è deciso di utilizzare tale fonte informativa sia perché riporta dati di cassa, come la Pubblicazione RGS sulla spesa statale regionalizzata, sia perché essa è la più aggiornata e dettagliata al momento disponibile e, per tale motivo, verrà in seguito utilizzata per la presentazione dei risultati di impatto sulla finanza locale analizzata per regione. 20 Si sottolinea nuovamente che si è supposto che lo schema di fondo perequativo non preveda il ricorso alla fiscalità generale per il suo finanziamento. - 139 - ISAE Rapporto annuale sull’attuazione del federalismo previsto dal decreto legislativo 56/2000. A rigore, trattandosi appunto di una compartecipazione, essa dovrebbe essere già considerata fra le risorse autonome regionali e, quindi, non concorrere alla definizione delle nuove risorse richieste. Tuttavia, si è preferito non tenerne conto nelle stime perché il decreto 56 ha conosciuto, finora, una fase applicativa molto contrastata, con ricontrattazioni successive delle aliquote, tanto che si può affermare che, sinora, è stato di fatto disatteso (cfr. in proposito l’analisi sviluppata nel cap. 1) e che le risorse attribuite alle regioni assomigliano ancora più a trasferimenti che a compartecipazioni21. Se, comunque, si volessero equiparare alle devoluzioni di imposta oggi riconosciute alle Regioni a Statuto Speciale, e si sottraessero pertanto dalle grandezze di cui al punto c) della tabella 1, l’indicatore di impatto dimensionale assumerebbe un valore di circa 112 miliardi di euro nel biennio 2001-2002. Sarebbe quindi una cifra ancora imponente, pari a circa il 9% del PIL nazionale, solo lievemente più contenuta di quella relativa all’anno 2000 (10% del PIL). Inoltre, andrebbe a gravare su una situazione di contesto diversa da quella del 2000 in quanto proprio l’applicazione del decreto legislativo 56, da molti visto come il prodromo del nuovo sistema di finanziamento del federalismo, ha generato alcune preoccupanti reazioni, al limite del conflitto, da parte delle Regioni che si sono trovate in condizioni di svantaggio relativo rispetto al precedente quadro normativo. Ciò va attentamente valutato ed induce a dare una valenza diversa alle cifre assunte dall’indicatore nel corso del triennio, pesando maggiormente quelle degli ultimi due anni. Seguendo un percorso che va dal generale al particolare, di seguito si procede ad analizzare l’impatto che un così imponente processo di decentramento della finanza pubblica è destinato ad avere sulla struttura del bilancio delle Amministrazioni Locali, prima in aggregato e successivamente nella sua articolazione territoriale, in particolare con riferimento a quelle che possono essere le implicazioni sul fronte del finanziamento delle nuove competenze. Nella tabella 2 viene esposto il Conto economico consolidato delle Amministrazioni Locali prima e dopo il decentramento. A questo scopo si è fatto riferimento alle statistiche di contabilità nazionale 22 pubblicate dall’Istat . Nella tabella 3 le voci economiche del conto sono espresse in percentuale del PIL. 21 Argomenti a sostegno di questa visione sono riportati in un recente lavoro di Parlato (2004). 22 Istat (2003a). Circa la correttezza metodologica dell’operazione di stima del conto consolidato dell’Amministrazione Locale a decentramento avvenuto e la descrizione del contenuto delle voci economiche nella versione post decentramento, cfr. il riquadro Il conto della Pubblica Amministrazione Locale ante e post decentramento pubblicato nel Rapporto ISAE del febbraio 2003 (pagine 59-61). Rispetto a quanto ivi illustrato, è solo da segnalare una leggera differenza di trattamento della voce “trasferimenti da Amministrazioni pubbliche”: per motivi inerenti le classificazioni adottate, i dati di contabilità nazionale includono parte di quelli che, nelle statistiche RGS, sono compresi nel conto capitale; pertanto, nella versione post decentramento del conto, si è deciso di azzerare completamente i trasferimenti correnti ricevuti e scaricare i differenziali sulle poste da sottrarre dai trasferimenti in conto capitale (contributi agli investimenti ed altri trasferimenti in conto capitale). - 140 - La dimensione finanziaria del federalismo costituzionale Tab. 2 CONTO ECONOMICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE LOCALE (milioni di euro) Nuove spese Ante decentramento VOCI ECONOMICHE Post decentramento nuove risorse 2001 2002 2001 2002 2001 2002 Redditi da lavoro dipendente 54.523 56.359 41364 38658 95.887 95.017 Consumi intermedi e acq. beni e serv. da produttori market 73.646 76.864 1756 1189 75.402 78.053 3.445 3.616 2846 2262 6.291 5.878 399 355 399 355 Trasf. correnti a famiglie e ist. soc. private 5.468 5.574 11407 13217 16.875 18.791 Trasf. correnti ad imprese 8.561 8.225 1300 1360 9.861 9.585 Interessi passivi e redditi da capitale 4.619 3.901 4.619 3.901 Altre uscite correnti 1.160 1.232 198 89 1.358 1.321 SPESE CORRENTI 151.821 156.126 58.871 56.775 210.692 212.901 23.075 23.868 800 618 23.875 24.486 Contributi agli investimenti a privati 7.541 7.750 3065 3645 10.606 11.395 Altri trasferimenti in c/capitale 1.135 353 28 89 1.163 442 31.751 31.971 3.893 4.352 35.644 36.323 183.572 188.097 62.764 61.127 246.336 249.224 14.966 14.975 14.966 14.975 2.578 2.471 2.578 2.471 77.328 79.855 218.526 216.182 1.027 1.059 1.027 1.059 62.427 58.396 0 0 5.554 5.669 5.554 5.669 163.880 162.425 242.651 240.356 48 38 48 38 11.652 13.283 -11078 -13167 574 116 5.737 4.487 -4929 -3637 808 850 17.437 17.808 -16.007 -16.804 1.430 1.004 181.317 180.233 62.764 61.127 244.081 241.360 Risparmio lordo (+) o disavanzo (-) 12.059 6.299 19.900 21.156 31.959 27.455 Indebitamento (-) o Accreditamento (+) -2.255 -7.864 0 0 -2.255 -7.864 USCITE Imposte pagate sulla produzione Trasf. correnti ad Amministrazioni Pubbliche Investimenti fissi lordi e acquisizioni nette di attività non finanziarie non prodotte SPESE IN C/CAPITALE TOTALE SPESE ENTRATE Ricavi da vendita di beni e servizi Interessi attivi e altri redditi da capitale Imposte dirette e indirette (comprese compartecipazioni) Contributi sociali Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche Altre entrate correnti TOTALE ENTRATE CORRENTI Imposte in conto capitale Contributi agli investimenti Altri trasferimenti in c/capitale TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE TOTALE ENTRATE COMPLESSIVE - 141 - 141.198 -62.427 78.771 136.327 -58.396 77.931 ISAE Rapporto annuale sull’attuazione del federalismo Tab. 3 CONTO ECONOMICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE LOCALE (in percentuale del PIL) VOCI ECONOMICHE Ante Nuove spese Post decentramento nuove risorse decentramento 2001 2002 2001 2002 2001 2002 Redditi da lavoro dipendente 4,5 4,5 3,4 3,1 7,9 7,6 Consumi intermedi e acq. beni e serv. da produttori market 6,0 6,1 0,1 0,1 6,1 6,2 Imposte pagate sulla produzione 0,3 0,3 0,2 0,2 0,5 0,5 Trasf. correnti ad Amministrazioni Pubbliche 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Trasf. correnti a famiglie e ist. soc. private 0,4 0,4 0,9 1,1 1,3 1,5 Trasf. correnti ad imprese 0,7 0,7 0,1 0,1 0,8 0,8 Interessi passivi e redditi da capitale 0,4 0,3 0,0 0,0 0,4 0,3 Altre uscite correnti 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 SPESE CORRENTI 12,4 12,4 4,8 4,5 17,2 16,9 1,9 1,9 0,1 0,0 2,0 1,9 Contributi agli investimenti a privati 0,6 0,6 0,3 0,3 0,9 0,9 Altri trasferimenti in c/capitale 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 SPESE IN C/CAPITALE 2,6 2,5 0,3 0,3 2,9 2,8 15,0 14,9 5,1 4,9 20,1 19,8 Ricavi da vendita di beni e servizi 1,2 1,2 0,0 0,0 1,2 1,2 Interessi attivi e altri redditi da capitale 0,2 0,2 0,0 0,0 0,2 0,2 Imposte dirette e indirette (comprese compartecipazioni) 6,3 6,3 11,6 10,8 17,9 17,1 Contributi sociali 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche 5,1 4,6 -5,1 -4,6 0,0 0,0 Altre entrate correnti 0,5 0,5 0,0 0,0 0,5 0,5 USCITE Investimenti fissi lordi e acquisizioni nette di attività non finanziarie non prodotte TOTALE SPESE ENTRATE TOTALE ENTRATE CORRENTI 13,4 12,9 6,5 6,2 19,9 19,1 Imposte in conto capitale 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Contributi agli investimenti 1,0 1,1 -0,9 -1,0 0,1 0,1 Altri trasferimenti in c/capitale 0,5 0,4 -0,4 -0,3 0,1 0,1 TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE 1,4 1,4 -1,3 -1,3 0,1 0,1 14,9 14,3 5,1 4,9 20,0 19,2 TOTALE ENTRATE COMPLESSIVE Risparmio lordo (+) o disavanzo (-) Indebitamento (-) o Accreditamento (+) 1,0 0,5 1,6 1,7 2,6 2,2 -0,2 -0,6 0,0 0,0 -0,2 -0,6 La lettura di queste serie consente di focalizzare meglio il significato degli indicatori di impatto del decentramento sopra richiamati. Nel 2001, rispetto ad una spesa decentrata aggiuntiva della P.A. Locale di quasi 63 miliardi di euro (oltre il 5% del PIL), si ha una eguale espansione delle entrate 23 complessive necessarie a finanziarla senza provocare un aggravio di deficit . Si verifica però una rilevante ristrutturazione di queste ultime, con una riduzione dei trasferimenti dalle Amministrazioni centrali di oltre 78 miliardi di euro ed un aumento delle entrate fiscali di 141 miliardi di euro. Dopo il 23 Si ricorda che l’art. 119 della Costituzione al quarto comma stabilisce che le risorse derivanti da tributi ed entrate propri, da compartecipazioni e da apporti dal fondo perequativo “consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite”. - 142 - La dimensione finanziaria del federalismo costituzionale decentramento, queste ultime ammonterebbero a quasi 219 miliardi di euro. La pressione fiscale locale, quindi, passerebbe dal 6,3% attuale a poco meno del 18% a Titolo V applicato. Il peso delle entrate tributarie (al lordo delle compartecipazioni) sul totale delle entrate crescerebbe dal 56% al 90% circa, quello delle risorse autonome (tributi propri e compartecipazioni di imposte erariali, contributi sociali, ricavi da vendite di beni e servizi, altre entrate proprie) passerebbe dal 56% a poco meno del 100%. Impatti analoghi si osservano con riferimento all’anno 2002. Le implicazioni per la struttura del sistema di finanziamento della Pubblica Amministrazione nel suo insieme sono le seguenti: nel 2001, a fronte di una incidenza effettivamente osservata del gettito fiscale locale su quello complessivo della Pubblica Amministrazione pari al 21,5%, si avrebbe una lievitazione sino ad oltre il 60% a seguito del decentramento. L’Italia si collocherebbe in una posizione di avanguardia rispetto agli altri paesi occidentali: l’indice di decentramento fiscale, calcolato considerando oltre alle imposte anche i contributi sociali, salirebbe dal 15,2% al 42,7%: esso sarebbe inferiore solo a quello del Canada (43,8% nel 2000) mentre supererebbe significativamente quello di altri paesi di lunga tradizione federale come la Germania, l’Australia, gli Stati Uniti e la Svizzera (34% nel 2000). Certamente una più ampia capacità dell’Amministrazione Locale di autofinanziare le spese di sua competenza è una indicazione positiva nella direzione del rafforzamento del nesso fra scelte di spesa e responsabilità di reperimento delle risorse occorrenti e, quindi, di una maggiore efficienza del processo decisionale in termini di salvaguardia degli equilibri di bilancio e di razionalizzazione degli assetti organizzativi; tuttavia, percentuali del tipo di quelle ora esposte, che comportano un drastico assottigliamento del potere di manovra della leva fiscale da parte del governo centrale24 ed una parallela riduzione del grado di flessibilità della spesa da esso gestita a causa dell’aumento del peso delle componenti più rigide (si ricorderà che la spesa per interessi sul debito pubblico è destinata a permanere – probabilmente per intero - nella competenza centrale) devono indurre grande cautela e gradualismo nell’attuazione concreta del sistema di federalismo fiscale disegnato dalla Costituzione. Non sono tanto le caratteristiche intrinseche dello stesso, teoricamente orientate – anzi - ad indurre maggiore efficienza, quanto piuttosto l’ampiezza della devoluzione di competenze e della loro dimensione finanziaria che possono determinare difficoltà nella gestione complessiva del sistema. Il rischio reale è che tali difficoltà possano scaricarsi sull’equilibrio di bilancio complessivo e sulla possibilità di restituire alla politica fiscale una funzione anticiclica penetrante. 24 Su tale tematica cfr. Tanzi (1995, 2001). - 143 - FUNZIONI 2.624 2.906 Protezione dell'ambiente Abitazioni e assetto del territorio - 144 - 2.822 2.918 Protezione dell'ambiente Abitazioni e assetto del territorio Totale Protezione sociale Istruzione Attività ricreative, culturali e di culto 171.519 4.062 55.812 4.267 73.312 9.900 Affari economici Sanità 2.859 Ordine pubblico e sicurezza 10 15.557 Servizi generali Difesa 45967 101 Totale Protezione sociale 43373 Attività ricreative, culturali e di culto Istruzione 374 743 Sanità 12 198 Abitazioni e assetto del territorio 939 Protezione dell'ambiente 0 Ordine pubblico e sicurezza Affari economici 0 227 125.552 3.961 12.439 3.524 Difesa Servizi generali Totale Protezione sociale Istruzione Attività ricreative, culturali e di culto 72.938 8.961 Affari economici Sanità 2.859 10 15.330 Spesa per consumi finali Ordine pubblico e sicurezza Difesa Servizi generali Tab. 4 95.887 1.829 46.752 2.130 27.947 1.410 1.601 3.505 2.051 7 8.655 41364 17 39905 575 108 7 54 584 0 0 114 54.523 1.812 6.847 1.555 27.839 1.403 1.547 2.921 2.051 7 8.541 di cui: Redditi da lavoro 75.402 2.614 6.404 2.011 44.224 2.502 5.967 4.939 604 2 6.135 1756 84 708 130 260 5 136 329 0 0 104 73.646 2.530 5.696 1.881 43.964 2.497 5.831 4.610 604 2 6.031 8.719 134 735 308 52 202 46 7.242 - - - 1298 51 0 156 1 133 32 925 0 0 0 7.421 83 735 152 51 69 14 6.317 - - - di cui: Consumi intermedi e acquisto Contributi alla di beni e servizi produzione prodotti da produttori market USCITE CORRENTI Altre spese correnti - 7.699 967 1.617 619 654 434 188 1.635 16 - 1.569 0 0 1145 146 679 116 127 0 9 68 0 0 12.250 12.250 - - - - - - - - - 8.844 1.113 2.296 735 781 434 197 1.703 16 - 1.569 c) Spesa post decentramento 10462 10462 0 0 0 0 0 0 0 0 6.799 14.791 4.295 73.643 3.409 2.826 16.913 2.875 10 201.332 17.559 58.843 5.310 74.145 3.554 3.065 18.845 2.875 10 17.126 58872 10760 44052 1015 502 145 239 1932 0 0 227 142.460 b) Decentramento di competenze 1.788 1.788 - - - - - - - - 16.899 TOTALE a) Spesa ante decentramento Prestazioni sociali in denaro (migliaia di euro) 23.875 441 2.885 2.096 2.166 3.636 1.826 7.505 231 - 3.089 800 0 99 109 1 0 245 346 0 0 0 23.075 441 2.786 1.987 2.165 3.636 1.581 7.159 231 - 3.089 10.986 178 239 404 35 1.738 445 6.994 13 - 940 3092 17 123 151 0 35 154 2612 0 0 0 7.894 161 116 253 35 1.703 291 4.382 13 - 940 34.861 619 3.124 2.500 2.201 5.374 2.271 14.499 244 - 4.029 3892 17 222 260 1 35 399 2958 0 0 0 30.969 602 2.902 2.240 2.200 5.339 1.872 11.541 244 - 4.029 TOTALE USCITE IN C/CAPITALE Investimenti fissi lordi e acquisizione Trasferimenti in c/capitale attività non finanziarie non prodotte SPESA DELLE AMMINISTRAZIONI LOCALI PER VOCE ECONOMICA E FUNZIONE 236.193 18.178 61.967 7.810 76.346 8.928 5.336 33.344 3.119 10 21.155 62764 10777 44274 1275 503 180 638 4890 0 0 227 173.429 7.401 17.693 6.535 75.843 8.748 4.698 28.454 3.119 10 20.928 TOTALE USCITE COMPLESSIVE ,6$(5DSSRUWRDQQXDOHVXOO¶DWWXD]LRQHGHOIHGHUDOLVPR La dimensione finanziaria del federalismo costituzionale Utilizzando informazioni di contabilità nazionale per la prima volta rese disponibili dall’Istat25, è possibile qualificare ulteriormente la configurazione finanziaria del decentramento in termini di riflessi sulla struttura economico-funzionale della spesa gestita a livello locale. Nelle tabelle che seguono sono riportate le analisi economico-funzionali della spesa locale prima e dopo il decentramento in termini assoluti (tabella 4) e di alcuni indicatori di crescita della sua importanza relativa (tabella 5). E’possibile verificare come la maggiore spesa che dovrà essere gestita a livello locale a seguito del decentramento di competenze, pari a circa 63 miliardi di euro, si distribuisca fra le diverse voci economiche e fra le diverse funzioni. Alcune di esse sono incise in modo più marcato delle altre: in primo luogo le spese di personale, in particolare nel settore dell’Istruzione, e le prestazioni sociali, in modo specifico quelle attinenti l’assistenza sociale. Le spese di personale in complesso aumentano del 36,6% (cfr. tabella 5) giungendo a rappresentare quasi i 3/4 del totale della Pubblica Amministrazione da poco più del 54% attualmente osservato. E’già questo un elemento da valutare attentamente se si tiene conto che, storicamente, la dinamica dei redditi da lavoro dipendente dell’Amministrazione locale è stata più sostenuta di quella propria dell’intero settore pubblico (nel quadriennio 1999-2002, ad esempio, l’aumento delle retribuzioni pro-capite riconosciute ai dipendenti dell’Amministrazione Locale è stato pari al 18,6% rispetto al 7,4% dell’Amministrazione Centrale26): evidenza che potrebbe riproporsi anche nel futuro. Per quanto riguarda le prestazioni di carattere assistenziale, il cui incremento è sostanzialmente dovuto all’attribuzione alla finanza locale della responsabilità di gestione delle pensioni sociali e di invalidità civile oggi erogate dall’INPS, è da rilevare che esse rappresentano il secondo fattore di crescita della spesa degli enti decentrati, chiamati ad amministrare una massa di mezzi finanziari superiore di una volta e mezza quella attualmente di propria competenza nel settore della protezione sociale. Ciò sembra essere coerente con la completa devoluzione di competenze stabilita in materia dalla Costituzione ed in linea con il processo di riorganizzazione complessiva del settore assistenziale avviato con la legge quadro n. 328 / 2000 ma, cove si vedrà in dettaglio più oltre, implica un maggiore impatto finanziario proprio sulle aree economicamente meno sviluppate e, quindi, conseguenze non trascurabili sul sistema del finanziamento. A Titolo V applicato, solo le funzioni di carattere “tradizionale” (Servizi generali – gestione del debito pubblico compresa – Difesa, Ordine pubblico e Giustizia) e quella previdenziale – appannaggio degli enti della sicurezza sociale – saranno di prevalente competenza del livello centrale di governo. Le altre rientreranno quasi integralmente nella responsabilità amministrativa locale. 25 26 Cfr. Istat (2004b). Cfr. Istat (2003a). - 145 - FUNZIONI - 146 - Totale Protezione sociale Istruzione Attività ricreative, culturali e di culto Sanità Abitazioni e assetto del territorio Protezione dell'ambiente Affari economici Ordine pubblico e sicurezza Difesa Servizi generali Totale Protezione sociale Istruzione Attività ricreative, culturali e di culto Sanità Abitazioni e assetto del territorio Protezione dell’ambiente Affari economici Ordine pubblico e sicurezza Difesa Servizi generali Tab. 5 1,0 20,0 77,3 15,1 0,5 0,4 6,3 6,1 - - 0,8 2,5 36,6 348,7 21,1 0,5 0,4 7,5 10,5 - - 1,5 Spesa per consumi finali 0,3 31,6 84,9 22,8 0,4 0,4 3,0 12,6 - - 0,8 0,9 75,9 582,8 37,0 0,4 0,5 3,5 20,0 - - 1,3 di cui: Redditi da lavoro - 102,6 2,0 192,8 228,6 14,6 42,0 18,7 19,4 - 4,8 4,2 - - 297,8 23,6 0,7 4,3 8,5 11,4 - - 1,3 3,6 5,5 - - 15,5 4,8 - - Investimenti fissi lordi e acq. att. non finanz. non prodotte 106,0 59,7 - 2,1 52,9 59,6 - - Trasferimenti in c/capitale 1,7 1,8 10,3 3,6 0,6 0,2 2,2 5,3 - - 0,9 8,9 - 38,4 1,9 1,3 12,4 7,3 - - - 5,2 5,2 - - - - - - - - - 5,0 1,2 0,1 6,5 11,4 - 2,0 2,5 - - - 5,0 10,9 74,4 14,6 0,7 3,4 7,1 6,2 - - 0,2 2,6 3,4 4,8 0,1 - 12,9 3,5 - - - 1,1 17,8 21,5 26,9 - 1,7 0,6 20,9 - - - 2,2 8,1 5,0 9,1 0,1 - 11,2 13,3 - - - 2,8 12,6 7,6 11,6 - 0,7 21,3 25,6 - - TOTALE USCITE IN C / CAPITALE 3,3 61,4 585,1 15,1 158,3 10,6 2,4 17,5 585,1 14,9 41,3 3,5 39,2 Incrementi percentuali delle quote della spesa pubblica locale su quella totale generati dal decentramento 12,4 6,9 0,6 0,2 2,3 7,1 - - 1,7 USCITE CORRENTI di cui: Consumi intermedi e Prestazioni Contributi alla Altre spese acquisto di sociali in TOTALE produzione correnti beni e servizi denaro prodotti da produttori market Incrementi percentuali della spesa generati dal decentramento SPESA DELLE AMMINISTRAZIONI LOCALI PER VOCE ECONOMICA E FUNZIONE (alcuni indicatori percentuali di crescita) 5,0 10,7 70,9 13,0 0,7 1,0 11,6 9,2 - - 0,2 145,6 36,2 250,2 19,5 0,7 2,1 13,6 17,2 - - 1,1 TOTALE USCITE COMPLESSIVE ,6$(5DSSRUWRDQQXDOHVXOO¶DWWXD]LRQHGHOIHGHUDOLVPR La dimensione finanziaria del federalismo costituzionale Si può notare (cfr. tabella 5) che le crescite percentuali più elevate – se si escludono l’Istruzione e la Protezione sociale – sono concentrate nei settori degli Affari economici e dei Servizi ricreativi e culturali. Queste variazioni, a loro volta, sono generate essenzialmente da forti aumenti delle uscite in conto capitale e dei contributi alla produzione alle imprese. Tali voci economiche sono proprio quelle che, a livello complessivo (se si escludono i redditi da lavoro dipendente su cui esercita un impatto determinante la devoluzione di competenze in materia di Istruzione), registrano la crescita maggiore, facendo lievitare di oltre l’8% le quote specifiche di spesa pubblica assorbite dall’Amministrazione Locale. Prescindendo da Istruzione e Assistenza sociale, pertanto, la crescita di ruolo della finanza decentrata si concentra proprio sulle funzioni e sulle categorie economiche di più facile manovrabilità nel breve-medio periodo, cioè più idonee ad essere impiegate per interventi di politica anticiclica. Simmetricamente aumenta il grado di rigidità del bilancio centrale che vede - simultaneamente assottigliarsi il peso delle componenti più flessibili e non intaccata di fatto la dimensione di quelle meno discrezionali, fra cui rientrano gli oneri da sostenere per il servizio del debito. A decentramento avvenuto, l’80% dei consumi intermedi, il 60% dei trasferimenti correnti alle imprese, quasi i 3/4 della spesa in conto capitale saranno amministrati dalle autorità di governo locali. Le quote di spesa che esse gestiranno saranno dell’80% per Attività ricreative e culturali, del 63% nel campo degli Affari economici, di quasi il 100% nelle funzioni Istruzione, Protezione dell’ambiente, Abitazioni ed assetto del territorio, Sanità. Alla luce del quadro generale testé sinteticamente tracciato, il decentramento di competenze pone in luce alcune criticità che assumono contorni più precisi se analizzate a livello territoriale. Nelle tabelle 6 e 7 è esposta – per gli anni 2001 e 2002 rispettivamente - la distribuzione regionale delle stime della spesa decentrata aggiuntiva della P.A. locale (63 miliardi nel 2001) e delle nuove risorse autonome, al netto e al lordo delle regolazioni e devoluzioni di imposta alle Regioni a Statuto Speciale (rispettivamente 141 e 157 miliardi di euro nel 2001), che l’Amministrazione Locale dovrà gestire nel nuovo sistema di federalismo fiscale definito dal Titolo V della Costituzione. Tali risorse – in base alle ipotesi sottostanti l’esercizio di stima – devono assicurare la copertura finanziaria sia delle nuove spese per servizi e prestazioni finali (63 miliardi nel 2001) attribuite alla responsabilità locale, sia della quota delle vecchie spese finanziata da trasferimenti statali in senso stretto (versione al netto delle devoluzioni e regolazioni di tributi erariali) o in senso lato (versione al lordo). - 147 - 6.715 Lazio - 148 - 35.871 26.893 Mezzogiorno 8.648 Mezzogiorno Centro-Nord 2.311 Sardegna 62.764 6.337 Sicilia Totale regioni 1.507 Centro-Nord 10.155 1.205 Friuli Venezia Giulia Totale Regioni a Statuto Speciale 250 Trentino Alto Adige 52 52.609 Totale Regioni a Statuto Ordinario Valle d’Aosta 18.245 Mezzogiorno 2.568 Calabria 857 4.859 Puglia Basilicata 418 7.774 Molise Campania 1.769 Abruzzo 34.364 Umbria Centro-Nord 1.915 1.008 Marche 3.488 3.501 1.780 Liguria Toscana 4.430 Veneto Emilia Romagna 3.836 7.691 Spesa decentrata aggiuntiva della P.A. Locale (milioni di euro) Lombardia REGIONI Piemonte Tab. 6 60.208 80.999 141.207 17.166 14.748 4.326 10.422 2.418 1.573 765 80 124.041 45.460 5.792 12.722 2.210 19.189 1.101 4.446 78.581 14.530 2.776 4.153 9.400 9.187 4.457 8.701 16.170 9.207 Aumento netto delle risorse autonome (milioni di euro) 68.379 89.031 157.410 33.369 22.919 6.590 16.329 10.450 3.389 6.215 846 124.041 45.460 5.792 12.722 2.210 19.189 1.101 4.446 78.581 14.530 2.776 4.153 9.400 9.187 4.457 8.701 16.170 9.207 Aumento lordo delle risorse autonome (milioni di euro) 14.598 25.202 21.386 17.590 14.820 16.298 14.334 25.734 23.800 27.956 27.387 22.083 14.493 13.377 14.185 14.819 14.138 16.804 18.111 25.167 24.127 20.761 21.429 23.797 26.829 23.680 24.442 27.421 24.665 PIL pro-capite (euro) 1.311 983 1.101 1.149 1.311 1.417 1.276 672 1.018 266 435 1.093 1.312 1.278 1.209 1.434 1.364 1.304 1.401 1.004 1.312 1.220 1.302 1.001 875 1.134 978 851 910 pro capite (euro) 9,0 3,9 5,1 6,5 8,8 8,7 8,9 2,6 4,3 1,0 1,6 4,9 9,0 9,6 8,5 9,7 9,6 7,8 7,7 4,0 5,4 5,9 6,1 4,2 3,3 4,8 4,0 3,1 3,7 in % del PIL Spesa decentrata aggiuntiva della P.A. Locale 2.936 2.220 2.478 1.942 2.236 2.653 2.099 1.078 1.329 813 669 2.576 3.268 2.882 3.165 3.699 3.366 3.436 3.522 2.295 2.840 3.360 2.823 2.688 2.306 2.839 1.921 1.790 2.185 pro capite (euro) 20,1 8,8 11,6 11,0 15,1 16,3 14,6 4,2 5,6 2,9 2,4 11,7 22,5 21,5 22,3 25,0 23,8 20,4 19,4 9,1 11,8 16,2 13,2 11,3 8,6 12,0 7,9 6,5 8,9 in % del PIL Aumento netto delle risorse autonome ANALISI REGIONALE DELLA DIMENSIONE FINANZIARIA DEL DECENTRAMENTO (anno 2001) 3.334 2.440 2.762 3.775 3.474 4.041 3.288 4.657 2.863 6.608 7.077 2.576 3.268 2.882 3.165 3.699 3.366 3.436 3.522 2.295 2.840 3.360 2.823 2.688 2.306 2.839 1.921 1.790 2.185 pro capite (euro) 22,8 9,7 12,9 21,5 23,4 24,8 22,9 18,1 12,0 23,6 25,8 11,7 22,5 21,5 22,3 25,0 23,8 20,4 19,4 9,1 11,8 16,2 13,2 11,3 8,6 12,0 7,9 6,5 8,9 in % del PIL Aumento lordo delle risorse autonome ,6$(5DSSRUWRDQQXDOHVXOO¶DWWXD]LRQHGHOIHGHUDOLVPR 974 6.438 Umbria Lazio - 149 - 34.413 26.714 Centro-Nord Mezzogiorno 8.526 Mezzogiorno 61.127 2.261 Sardegna Totale regioni 6.265 Sicilia 10.025 1.499 Centro-Nord Totale Regioni a Statuto Speciale 1.143 Friuli Venezia Giulia 49 307 Trentino Alto Adige Valle d’Aosta 51.102 Totale Regioni a Statuto Ordinario 2.632 18.188 Calabria Mezzogiorno 4.789 Puglia 863 Basilicata 409 7.785 Molise Campania 1.710 Abruzzo 32.914 1.817 Marche Centro-Nord 3.302 3.352 1.751 Liguria Toscana 4.165 Veneto Emilia Romagna 3.673 7.442 Spesa decentrata aggiuntiva della P.A. Locale (milioni di euro) Lombardia REGIONI Piemonte Tab. 7 60.190 76.140 136.330 16.403 14.106 4.032 10.074 2.297 1.499 739 59 119.927 46.084 6.761 12.749 2.148 19.036 1.043 4.347 73.843 13.509 2.734 3.917 8.917 8.358 4.189 8.587 14.278 9.354 Aumento netto delle risorse autonome (milioni di euro) 68.399 84.827 153.226 33.299 22.315 6.353 15.962 10.984 3.391 6.691 902 119.927 46.084 6.761 12.749 2.148 19.036 1.043 4.347 73.843 13.509 2.734 3.917 8.917 8.358 4.189 8.587 14.278 9.354 Aumento lordo delle risorse autonome (milioni di euro) 15.109 25.748 21.933 18.105 15.208 16.879 14.658 26.564 24.719 28.730 27.723 22.634 15.062 13.803 14.753 15.385 14.784 17.387 18.530 25.695 24.898 21.262 21.887 24.338 27.413 24.136 24.761 27.935 25.132 PIL pro capite (euro) 1.299 936 1.066 1.130 1.290 1.381 1.260 662 959 323 405 1.055 1.304 1.311 1.190 1.446 1.360 1.274 1.343 954 1.251 1.168 1.224 953 819 1.114 910 817 868 pro capite (euro) 8,6 3,6 4,9 6,2 8,5 8,2 8,6 2,5 3,9 1,1 1,5 4,7 8,7 9,5 8,1 9,4 9,2 7,3 7,2 3,7 5,0 5,5 5,6 3,9 3,0 4,6 3,7 2,9 3,5 in % del PIL Spesa decentrata aggiuntiva della P.A. Locale 2.928 2.071 2.378 1.849 2.134 2.462 2.026 1.015 1.258 777 488 2.475 3.304 3.368 3.168 3.599 3.325 3.249 3.414 2.140 2.625 3.277 2.638 2.536 2.074 2.664 1.876 1.568 2.211 pro capite (euro) 19,4 8,0 10,8 10,2 14,0 14,6 13,8 3,8 5,1 2,7 1,8 10,9 21,9 24,4 21,5 23,4 22,5 18,7 18,4 8,3 10,5 15,4 12,1 10,4 7,6 11,0 7,6 5,6 8,8 in % del PIL Aumento netto delle risorse autonome ANALISI REGIONALE DELLA DIMENSIONE FINANZIARIA DEL DECENTRAMENTO (anno 2001) 3.327 2.307 2.673 3.753 3.376 3.879 3.210 4.854 2.846 7.039 7.460 2.475 3.304 3.368 3.168 3.599 3.325 3.249 3.414 2.140 2.625 3.277 2.638 2.536 2.074 2.664 1.876 1.568 2.211 pro capite (euro) 22,0 9,0 12,2 20,7 22,2 23,0 21,9 18,3 11,5 24,5 26,9 10,9 21,9 24,4 21,5 23,4 22,5 18,7 18,4 8,3 10,5 15,4 12,1 10,4 7,6 11,0 7,6 5,6 8,8 in % del PIL Aumento lordo delle risorse autonome /DGLPHQVLRQHILQDQ]LDULDGHOIHGHUDOLVPRFRVWLWX]LRQDOH ISAE Rapporto annuale sull’attuazione del federalismo Dall’esame delle serie emerge in tutta evidenza il forte potenziale di squilibrio finanziario insito nel processo di decentramento, aggravato dall’ampiezza delle sue dimensioni. Le regioni economicamente meno sviluppate, in sostanza quelle meridionali, le quali possono disporre di basi imponibili più ridotte della media, sono proprio quelle verso le quali sono diretti i flussi di spese aggiuntive più rilevanti ed a cui viene richiesta una maggiore disponibilità di risorse autonome per finanziare le vecchie e le nuove prestazioni. Ciò implica, fatalmente, un ricorso altrettanto ampio al fondo perequativo, sul cui meccanismo di funzionamento rischiano di scaricarsi tensioni e conflitti redistributivi fra aree territoriali che potrebbero compromettere, se non adeguatamente governati, l’equilibrato funzionamento del sistema di federalismo fiscale di tipo solidale prefigurato dalla Carta Costituzionale. Soffermandosi sulle stime per l’anno 2001 (come si può evincere dall’esame della tabella 7, quelle relative all’anno 2002 non fanno che confermare il quadro delineato dalle serie dell’anno precedente) si può osservare, in particolare, quanto segue. Il PIL pro-capite, considerabile come variabile proxy della capacità fiscale individuale dei cittadini residenti nelle diverse regioni, nell’Italia centro-settentrionale ha assunto valori superiori del 18% a quelli della media nazionale e di ben il 73% a quelli dell’area meridionale. Scendendo più in dettaglio, per le Regioni a Statuto Ordinario quelle del Centro-Nord hanno generato un PIL di circa 25.200 euro pro-capite, con punti di massimo in Lombardia ed Emilia Romagna (rispettivamente 27.400 e 26.800 euro), quelle del Sud un PIL di quasi 14.500 euro, con minimi in Calabria (13.400 euro) ed in Campania e Puglia (rispettivamente 14.100 e 14.200 euro circa). Il reddito misurato in capo a ciascun cittadino residente nelle regioni più ricche, pertanto, è risultato pari approssimativamente al doppio di quello misurato nelle regioni meno sviluppate. Le distanze aumentano se si prendono in considerazione anche le Regioni a Statuto Speciale: quelle del Nord presentano un PIL pro-capite ancora maggiore, con un picco in Trentino Alto Adige (quasi 28.000 euro); le due regioni meridionali, invece, si collocano su posizioni solo leggermente superiori alla media del Mezzogiorno. Si tratta di dati sufficientemente noti che, però, assumono un rilievo particolare nel presente contesto. Difatti, se si esamina la distribuzione territoriale della spesa decentrata aggiuntiva pro-capite della P.A. Locale (quinta colonna della tabella 6), si osserva che ad un valore mediamente inferiore a 1.000 euro nel Centro-Nord, con minimi proprio nelle regioni più sviluppate (Lombardia, Emilia Romagna, Piemonte, Trentino Alto Adige, Valle d’Aosta), fanno riscontro livelli ben superiori alla media nazionale per le regioni dell’area meridionale. Queste ultime mostrano un valore medio pro-capite superiore a 1.300 euro - contro i 1.100 dell’intera Italia con una limitata variabilità interregionale, il campo di variazione essendo compreso fra un limite inferiore di oltre 1.200 euro (Puglia) ed uno superiore di 1.434 (Basilicata). La divaricazione fra le due - 150 - La dimensione finanziaria del federalismo costituzionale distribuzioni regionali del PIL pro-capite e delle spese pro-capite oggetto di devoluzione precipita in una variabilità molto elevata della serie dell’incidenza percentuale sul PIL della spesa decentrata aggiuntiva. Tale incidenza – a sua volta indice della capacità di finanziamento autonomo regionale delle nuove competenze – è mediamente pari a meno del 4% per le regioni centro-settentionali (3,1% in Lombardia) ed al 9% per quelle meridionali (9,6% sia in Campania che in Calabria). In altri termini, equiparando per un istante il PIL pro-capite regionale alla base imponibile su cui la P.A. locale potrebbe esercitare la sua capacità di prelievo fiscale, lo sforzo richiesto alle Amministrazioni Locali meridionali sarebbe pari a quasi 3 volte quello che dovrebbero esercitare le Amministrazioni del Centro-Nord per finanziare autonomamente le nuove attribuzioni loro assegnate. Tale risultato conferma, anzi approfondisce ulteriormente, quanto era emerso dall’analisi delle stime presentate nel Rapporto ISAE del febbraio 2003. Non è pertanto una novità quanto piuttosto la riaffermazione di una prima importante osservazione circa la ripercussione che una divaricazione di questa entità è destinata ad avere sul problema del finanziamento, amplificandolo, e sulla dimensione del fondo perequativo. A questo proposito è più utile fare riferimento alla variabile che abbiamo definito aumento netto delle risorse autonome o, meglio ancora, se si guarda oltre il breve periodo, all’aumento lordo delle risorse autonome (che presuppone implicitamente l’azzeramento dell’attuale schema di finanziamento delle Regioni a Statuto Speciale – destinatarie di devoluzioni e regolazioni di imposte erariali – e la loro sostanziale equiparazione, a regime, alle Regioni a Statuto Ordinario). Si ricorderà che le due variabili ora richiamate inglobano, oltre alle risorse necessarie a finanziare le nuove funzioni decentrate, anche quelle corrispondenti al fabbisogno connesso a funzioni già oggi esercitate in sede locale ma attualmente coperto da trasferimenti statali. Tali variabili sono quindi una misura più appropriata del prelievo tributario effettivo (nuovi tributi assegnati al governo locale) o figurativo (compartecipazioni a imposte erariali) che il sistema di federalismo fiscale pone in capo all’Amministrazione Locale. 27 La massa dei nuovi tributi propri o compartecipati da assegnare alla finanza locale è data dall’aumento netto delle risorse autonome. La sua distribuzione regionale è fortemente squilibrata: vale il 9,1% del PIL nell’insieme delle Regioni a Statuto Ordinario dell’Italia centro-settentrionale, ben il 22,5% in quelle del Mezzogiorno. Molto più variabile è la serie relativa alle Regioni a Statuto Speciale: quelle del Centro-Nord mostrano un rapporto al PIL del 4,2%, quelle meridionali un’incidenza del 15,1%, superiore quindi alla media nazionale ma inferiore, comunque, alle altre regioni del Sud. In particolare Valle d’Aosta e Trentino Alto Adige presentano i valori più bassi (rispettivamente 2,4% e 2,9%), il Friuli Venezia Giulia mostra un rapporto del 5,6%. Naturalmente percentuali così contenute 27 Si ricorda, ancora una volta, che il ragionamento è basato sull’ipotesi che il fondo perequativo non sia finanziato, nemmeno parzialmente, da trasferimenti statali in senso stretto. Le grandezze qui considerate sono pertanto un limite massimo della dimensione finanziaria del decentramento. - 151 - ISAE Rapporto annuale sull’attuazione del federalismo sono dovute al fatto che, in generale, le competenze finanziate autonomamente (con regolazioni e devoluzioni di imposta oltre che con tributi propri in senso stretto) da tali Regioni sono, attualmente28, più ampie di quelle finanziate autonomamente dalle Regioni a Statuto Ordinario (solo con tributi propri in senso stretto); inoltre è da considerare che con tali risorse autonome Valle d’Aosta e Trentino Alto Adige finanziano la funzione istruzione (da esse già integralmente gestita) e, in questo caso unitamente al Friuli Venezia Giulia, gran parte della sanità. Se tali Regioni a Statuto Speciale, come in precedenza accennato, venissero equiparate a quelle a Statuto Ordinario in termini di funzioni assegnate (cioè si azzerassero le attuali differenze di attribuzioni e dei sistemi di finanziamento e, a federalismo applicato, venissero poste tutte sullo stesso piano29 anche rispetto alle modalità di finanziamento), allora l’indicatore più idoneo a rappresentare la dimensione finanziaria del federalismo - in termini di massa di nuovi tributi locali e altre entrate proprie o compartecipate - sarebbe dato dall’aumento lordo delle risorse autonome. Per le Regioni a Statuto Ordinario, naturalmente, nulla cambia rispetto a quanto osservato in base al precedente indicatore. Per quelle a Statuto Speciale, invece, emerge in tutta la sua ampiezza l’entità del divario di trattamento ad esse sino ad oggi riservato che ha dato luogo all’assegnazione di mezzi finanziari di ammontare ben superiore alla media. Ciò vale non tanto per il Friuli Venezia Giulia (che, pur collocandosi al di sopra della media generale del Centro Nord, resta al di sotto di alcune Regioni a Statuto Ordinario, come Marche e Umbria, e comunque presenta un PIL pro-capite inferiore alla media), e nemmeno per la Sicilia e la Sardegna, il cui indicatore si colloca su livelli solo leggermente superiori alla media dell’insieme delle regioni meridionali, quanto piuttosto per il Trentino Alto Adige e la Valle d’Aosta. E’ ben vero che per queste due regioni si deve tener conto della compresenza di comunità linguistiche specifiche, e dei maggiori costi che la tutela dei diritti di cui sono portatici comporta, ma i differenziali nei flussi finanziari ad esse afferenti sembrano troppo ampi. In termini di valori pro-capite, l’aumento lordo delle risorse autonome della Valle d’Aosta supera i 7.000 euro, quello del Trentino Alto Adige i 6.600, contro una media nazionale di circa 3.300 euro e delle regioni centro-settentrionali di poco più di 2400 euro. Ciò fa sì che, nonostante si tratti delle due regioni a reddito pro-capite più alto d’Italia (insieme con la Lombardia), l’incidenza sul PIL dell’aumento lordo delle risorse autonome sia il più alto in assoluto (simile solo a quello della Basilicata). Una divergenza di impatto così marcata non sembra 28 A nuovo Titolo V non ancora attuato. 29 Anche questa è un’ipotesi di lavoro astratta che, tuttavia, non è molto lontana dalla realtà se si tiene conto che (a parte alcune particolarità legate a peculiari condizioni etnico-linguistiche di alcune comunità locali che possono richiedere il mantenimento di interventi speciali) una volta che si sarà proceduto al completo decentramento di funzioni previsto dal nuovo Titolo V, non si vede come sia possibile considerare sostanzialmente dissimili – soprattutto da un punto di vista finanziario - le due tipologie di Amministrazioni regionali. - 152 - La dimensione finanziaria del federalismo costituzionale giustificata, specie se si considera che non è generata da una situazione economica svantaggiata come avviene nel caso delle regioni meridionali. Lasciando per il momento da parte le questioni da ultimo sollevate, che richiederebbero un’attenzione specifica e soluzioni ad hoc, anche di carattere normativo fondamentale, dalla breve analisi finora condotta emerge ed ancor meglio si precisa un quadro di non facile ricomposizione: al divario economico esistente fra regioni del Mezzogiorno e regioni dell’Italia centro-settentrionale corrisponde un trasferimento alle prime di una massa di spese di più elevata intensità pro-capite. In altre parole, essendo la capacità fiscale delle Regioni meridionali più bassa delle altre, se si vuole assicurare il mantenimento degli standard oggi in vigore, è necessario garantire alle Regioni del Sud un flusso di risorse addizionali ben più consistente di quello medio per cui necessariamente elevati devono essere i flussi redistributivi da veicolare attraverso il fondo perequativo. Data l’entità delle cifre, è possibile fin da ora30 sostenere l’opportunità di integrare le fonti di finanziamento del fondo con trasferimenti statali31 che possano allentare la pressione, in termini di potenziali conflitti fra aree più e meno sviluppate, che deriverebbe dal limitare tali fonti ai soli nuovi tributi propri e compartecipati. Il rischio da evitare, come più volte rilevato, consiste nella possibile tendenza da parte delle regioni a residuo fiscale negativo a limitare il loro concorso alla solidarietà interregionale inducendo comportamenti di concorrenza fiscale che, in una situazione di partenza così squilibrata, provocherebbero ulteriori difficoltà alle regioni in deficit di risorse, allontanando tempi ed opportunità di un processo di convergenza che, già oggi, stenta ad affermarsi. Nelle tabelle che seguono (cfr. tabelle 8 – 11) le serie regionali dell’aumento lordo delle risorse autonome sin qui esaminate, e considerate come forse il più pregnante indicatore della dimensione finanziaria del decentramento, sono ulteriormente analizzate per voce economica e per funzione, queste ultime anche come valori pro-capite e rapporti percentuali sul PIL regionale. Il lettore può ulteriormente approfondire l’analisi con l’ausilio di tali informazioni e di quelle, di ulteriore maggiore dettaglio, riportate in appendice. Di seguito è invece proposta una breve disamina dell’impatto che il decentramento di funzioni è atteso avere sulla finanza locale delle due ripartizioni geografiche del Centro-Nord e del 30 Ulteriori considerazioni in proposito sono sviluppate nel cap. 7 in cui si cerca di tener conto dell’impatto finanziario dei Livelli Essenziali delle Prestazioni. 31 Anche se non è unanimemente riconosciuta tale possibilità a norma degli articoli 119 e 120 della Costituzione e, comunque, per esaltare le potenzialità del federalismo fiscale come strumento di efficienza gestionale e di governo, sarebbe più coerente privilegiare forme di compartecipazione al gettito dei tributi erariali piuttosto che il ricorso alla fiscalità generale, rendendo trasparente il processo redistributivo fra territori realizzato ed attuando, anche solo figurativamente, una perequazione di tipo orizzontale. - 153 - ISAE Rapporto annuale sull’attuazione del federalismo Mezzogiorno32. Tale impatto è misurato in termini di effetti sulla struttura economico-funzionale della spesa locale, limitando il numero delle categorie economiche e delle funzioni considerate a quelle del primo livello della classificazione. I dati necessari alla elaborazione delle stime della spesa locale post decentramento sono costituiti, oltre che da quelli già illustrati della Ragioneria Generale dello Stato, da quelli della banca dati Conti Pubblici Territoriali realizzata dal Dipartimento delle Politiche di Sviluppo del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Essi consistono nei pagamenti di cassa, fra loro consolidati, di tutti gli enti compresi nel settore delle Amministrazioni Locali secondo la definizione di Contabilità Nazionale, che è sempre presa a riferimento nel presente lavoro. I risultati, pertanto, al di là di alcune differenze di classificazione e nel momento di registrazione, possono essere considerati come una analisi ulteriore delle stime in precedenza proposte nelle tabelle 2-5. In particolare, rinviando alla nota metodologica in appendice per maggiori dettagli, è possibile considerare queste stime come analisi territoriale – ancorché di prima approssimazione - di quelle nazionali di cui alla tabella 4 se si rimane su un piano di valutazione di impatto di tipo strutturale e non dinamico. Infatti, come si evince comparando le stime relative al complesso dell’Amministrazione locale riportate nella tabella 4 e nella tabella 29 dell’appendice statistica, si osserva una notevole similarità di impatto sulla struttura della spesa per voce economica e funzionale. Nelle tabelle 12 e 13 sono esposti i risultati delle stime rispettivamente per la circoscrizione centro-settentrionale e per il Mezzogiorno. 32 In appendice, per ciascuna regione, sono riportate le tabelle della spesa locale - per funzione e voce economica stimata in ipotesi di decentramento attuato. - 154 - 2.776 14.530 78.581 Umbria Lazio Centro-Nord - 155 - 157.410 89.031 68.379 Centro-Nord Mezzogiorno 33.369 Totale regioni a statuto speciale Totale regioni 22.919 Mezzogiorno 6.590 16.329 Sicilia Sardegna 3.389 10.450 Centro-Nord 6.215 Friuli Venezia Giulia 846 Trentino Alto Adige 124.041 45.460 Valle d'Aosta Totale regioni a statuto ordinario Mezzogiorno 5.792 Calabria 2.210 12.722 Basilicata Puglia 19.189 Campania 1.101 4.153 Marche Molise 9.400 Toscana 4.446 9.187 Emilia Romagna Abruzzo 4.457 Lombardia 8.701 Piemonte Liguria 9.207 16.170 REGIONI Veneto TOTALE SPESA DA DECENTRARE Tab. 8 33.143 33.048 66.191 19.898 11.631 3.427 8.204 8.267 1.837 5.657 773 46.293 21.512 2.420 6.221 1.105 9.048 565 2.153 24.781 4.128 1.312 1.560 3.842 2.999 1.659 2.050 3.898 3.333 Totale 176 241 417 129 117 2 115 12 6 5 1 288 59 11 7 9 12 19 1 229 15 22 27 23 8 12 18 57 47 1.1.2 Affari finanziari e fiscali 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.7 Transazioni Debito Pubblico di cui: 1. Serv. Gen Pubbliche Amministrazioni 50 33 83 36 17 5 12 19 17 2 0 47 33 6 1 0 26 0 0 14 2 2 0 1 0 0 5 1 3 2. Difesa 57 71 128 26 20 5 15 6 2 4 0 102 37 6 14 3 9 1 4 65 9 3 3 9 7 4 8 16 6 Totale 57 71 128 26 20 5 15 6 2 4 0 102 37 6 14 3 9 1 4 65 9 3 3 9 7 4 8 16 6 di cui giust izia 3. Ordine Pubblico e Sicurezza 2.183 4.354 6.537 961 604 259 345 357 98 247 12 5.576 1.579 270 452 56 676 25 100 3.997 932 82 116 248 422 375 365 1.036 421 Totale 357 730 1.087 131 90 17 73 41 30 9 2 956 267 48 78 12 103 6 20 689 93 16 31 56 104 20 92 186 91 4.1 Affari generali 1.125 1.895 3.020 560 320 178 142 240 30 209 1 2.460 805 104 284 24 341 7 45 1.655 484 44 51 104 142 192 133 323 182 4.5 Trasp orti 700 1.730 2.430 270 194 64 130 76 38 30 8 2.160 506 118 89 21 231 12 35 1.654 356 22 34 88 175 164 140 527 148 Altri servizi economici di cui: 289 532 821 105 63 22 41 42 12 22 8 716 226 94 47 14 45 9 17 490 146 11 13 30 86 6 63 88 47 di cui Agricoltura 4. Affari Economici 278 639 917 109 87 23 64 22 18 4 0 808 191 13 21 2 150 1 4 617 99 5 6 22 14 131 15 273 52 di cui industria FUNZIONI 135 559 694 56 44 19 25 12 7 5 0 638 91 11 22 5 36 2 15 547 112 6 15 37 75 26 62 165 49 di cui altri 660 1.100 1.760 282 222 58 164 60 19 28 13 1.478 438 55 127 28 151 15 62 1.040 138 23 43 81 170 69 314 113 89 5. Protezione Ambiente 220 394 614 54 46 11 35 8 4 3 1 560 174 31 47 6 80 4 6 386 115 13 10 33 34 13 26 104 38 6. Abitazioni e Assetto Territoriale 4.482 12.692 17.174 1.386 1.334 534 800 52 43 4 5 15.788 3.148 457 1.018 124 1.189 71 289 12.640 2.294 235 453 1.171 1.766 624 1.458 3.311 1.328 7.Sanità DIMENSIONE FINANZIARIA DEL DECENTRAMENTO - ANALISI PER FUNZIONE - ANNO 2001 (migliaia di euro) 529 1.221 1.750 224 170 48 122 54 43 10 1 1.526 359 42 76 24 172 12 33 1.167 386 28 40 131 106 58 118 200 100 8. Attività Ricreative, Culturali e di Culto 21.891 29.545 51.436 8.381 7.104 1.810 5.294 1.277 1.094 164 19 43.055 14.787 2.003 3.913 710 6.383 350 1.428 28.268 5.443 842 1.609 3.173 2.956 1.297 3.658 6.112 3.178 9. Istruzione 5.163 6.572 11.735 2.121 1.772 433 1.339 349 232 96 21 9.614 3.391 503 854 153 1.454 58 369 6.223 1.084 235 317 712 726 358 699 1.380 712 Totale 15 24 39 6 5 1 4 1 1 0 0 33 10 2 3 1 3 0 1 23 3 1 1 3 3 1 3 5 3 10.1 Malattia e invalidità 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.2 Vecchiaia di cui: 10. Protezione Sociale 5.151 6.547 11.698 2.115 1.767 432 1.335 348 231 96 21 9.583 3.384 502 852 153 1.451 58 368 6.199 1.080 235 316 709 722 357 696 1.375 709 Altri interventi protez. sociale /DGLPHQVLRQHILQDQ]LDULDGHOIHGHUDOLVPRFRVWLWX]LRQDOH - 156 - 23151 18213 Mezzogiorno 6764 Totale regioni a statuto speciale Centro-Nord 5824 Mezzogiorno 41364 1473 Totale regioni 4351 Sardegna 940 Sicilia 829 Centro-Nord 93 Trentino Alto Adige Friuli Venezia Giulia 18 Valle d'Aosta 34.600 Totale regioni a statuto ordinario 1729 12389 Calabria Mezzogiorno 3283 620 5248 Puglia Basilicata Campania 309 628 Umbria Molise 1351 Marche 1200 2307 Toscana Abruzzo 2096 Emilia Romagna 4542 1008 Liguria 22211 2944 Veneto Centro-Nord 4772 Lazio 2563 Lombardia Redditi da lavoro dipendente Piemonte REGIONI Tab. 9 634 1122 1756 199 155 51 104 44 36 7 1 1.557 479 66 139 19 177 10 68 1078 172 26 43 137 92 84 120 302 102 Consumi intermedi 1261 1585 2846 466 402 102 300 64 56 7 1 2.380 859 119 227 43 365 22 83 1521 298 43 94 159 145 69 201 331 181 Imposte pagate sulla produzione 36598 44685 81283 21610 13026 3863 9163 8584 2099 5706 779 59.673 23572 2592 6911 1130 10040 562 2337 36101 6341 1563 1884 5057 4662 2199 3177 6851 4367 Trasferimenti correnti ad Amministrazioni locali 4817 6590 11407 2053 1714 429 1285 339 227 92 20 9.354 3103 460 815 121 1325 54 328 6251 1126 228 328 682 712 356 700 1435 684 Trasferimenti correnti a famiglie e ist. soc. private 712 588 1300 307 282 150 132 25 16 8 1 993 430 62 172 15 162 2 17 563 186 13 16 26 45 79 51 116 31 Trasferimenti correnti ad imprese 63 135 198 24 18 5 13 6 4 2 0 174 45 11 11 2 17 1 3 129 44 3 4 12 11 5 13 25 12 Altre uscite correnti 62298 77856 140154 31423 21421 6073 15348 10002 3267 5915 820 108.731 40877 5039 11558 1950 17334 960 4036 67854 12709 2504 3720 8380 7763 3800 7206 13832 7940 SPESE CORRENTI VOCI ECONOMICHE 213 587 800 88 56 25 31 32 12 11 9 712 157 21 49 9 57 9 12 555 104 12 26 67 113 46 96 52 39 Investimenti fissi lordi e acquisti terreni 3762 5977 9739 1372 1019 331 688 353 79 260 14 8.367 2743 486 683 201 990 105 278 5624 849 169 250 616 665 330 805 1155 785 Contributi agli investimenti ad Amm.ni Locali 954 2111 3065 249 192 76 116 57 25 30 2 2.816 762 101 163 25 403 12 58 2054 242 55 52 110 274 133 305 659 224 Contributi agli investimenti a privati DIMENSIONE FINANZIARIA DEL DECENTRAMENTO - ANALISI PER VOCE ECONOMICA - ANNO 2001 (migliaia di euro) 1148 2495 3643 236 230 86 144 6 6 0 0 3.407 918 144 269 26 403 15 61 2489 625 36 104 225 372 148 287 474 218 Altri trasferimenti in c/capitale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Acquisizioni di attività finanziarie 6077 11170 17247 1945 1497 518 979 448 122 301 25 15.302 4580 752 1164 261 1853 141 409 10722 1820 272 432 1018 1424 657 1493 2340 1266 SPESE CONTO CAPITALE 68375 89026 157401 33368 22918 6591 16327 10450 3389 6216 845 124.033 45457 5791 12722 2211 19187 1101 4445 78576 14529 2776 4152 9398 9187 4457 8699 16172 9206 TOTALE SPESE ,6$(5DSSRUWRDQQXDOHVXOO¶DWWXD]LRQHGHOIHGHUDOLVPR 2.185 1.790 1.921 2.839 2.306 2.688 2.823 3.360 2.840 2.295 3.522 3.436 3.366 3.699 3.165 2.882 3.268 2.576 7.077 6.608 2.863 4.657 3.288 4.041 3.474 3.775 2.762 2.440 3.334 Lombardia Veneto Liguria Emilia Romagna Toscana Marche Umbria Lazio Centro-Nord Abruzzo Molise Campania Basilicata Puglia Calabria Mezzogiorno Totale regioni a statuto ordinario Valle d'Aosta Trentino Alto Adige Friuli Venezia Giulia Centro-Nord Sicilia Sardegna Mezzogiorno Totale regioni a statuto speciale Totale regioni Centro-Nord Mezzogiorno TOTALE SPESA DA DECENTRARE Piemonte REGIONI Tab. 10 - 157 - 1.616 906 1.161 2.251 1.763 2.101 1.652 3.685 1.552 6.014 6.466 961 1.546 1.204 1.548 1.849 1.587 1.763 1.706 724 807 1.588 1.060 1.099 753 1.057 453 432 791 Totale 9 7 7 15 18 1 23 5 5 5 8 6 4 5 2 15 2 59 1 7 3 27 18 7 2 8 4 6 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.7 1.1.2 Affari Transazioni finanziari e Debito fiscali Pubblico di cui: 1. Serv. Gen Pubbliche Amministrazioni 2 1 1 4 3 3 2 8 14 2 0 1 2 3 0 0 5 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1 2. Difesa 3 2 2 3 3 3 3 3 2 4 0 2 3 3 3 5 2 3 3 2 2 4 2 3 2 3 2 2 1 Totale 3 2 2 3 3 3 3 3 2 4 0 2 3 3 3 5 2 3 3 2 2 4 2 3 2 3 2 2 1 di cui giustizia 3. Ordine Pubblico e Sicurezza 106 119 115 109 92 159 69 159 83 263 100 116 114 134 112 94 119 78 79 117 182 99 79 71 106 239 81 115 100 Totale 17 20 19 15 14 10 15 18 25 10 17 20 19 24 19 20 18 19 16 20 18 19 21 16 26 13 20 21 22 4.1 Affari generali 55 52 53 63 49 109 29 107 25 222 8 51 58 52 71 40 60 22 36 48 95 53 35 30 36 122 29 36 43 4.5 Trasporti 34 47 43 31 29 39 26 34 32 32 67 45 36 59 22 35 41 37 28 48 70 27 23 25 44 104 31 58 35 14 15 14 12 10 13 8 19 10 23 67 15 16 47 12 23 8 28 13 14 29 13 9 9 22 4 14 10 11 14 18 16 12 13 14 13 10 15 4 0 17 14 6 5 3 26 3 3 18 19 6 4 6 4 83 3 30 12 Altri servizi di cui Agridi cui economici coltura industria di cui: 4. Affari Economici FUNZIONI 7 15 12 6 7 12 5 5 6 5 0 13 7 5 5 8 6 6 12 16 22 7 10 11 19 17 14 18 12 di cui altri 32 30 31 32 34 36 33 27 16 30 109 31 31 27 32 47 26 47 49 30 27 28 29 23 43 44 69 13 21 11 11 11 6 7 7 7 4 3 3 8 12 13 15 12 10 14 12 5 11 22 16 7 9 9 8 6 12 9 6. 5. Abitazioni e Protezione Assetto Ambiente Territoriale 219 348 301 157 202 327 161 23 36 4 42 328 226 227 253 208 209 222 229 369 448 284 308 335 443 397 322 367 315 7.Sanità 26 33 31 25 26 29 25 24 36 11 8 32 26 21 19 40 30 37 26 34 75 34 27 37 27 37 26 22 24 8. Attività Ricreative, Culturali e di Culto DIMENSIONE FINANZIARIA DEL DECENTRAMENTO PRO CAPITE - ANALISI PER FUNZIONE - ANNO 2001 (migliaia di euro) 1.067 810 902 948 1.077 1.110 1.066 569 924 174 159 894 1.063 997 974 1.188 1.120 1.092 1.131 826 1.064 1.019 1.094 907 742 826 808 677 754 9. Istruzione 252 180 206 240 269 266 270 156 196 102 176 200 244 250 212 256 255 181 292 182 212 284 215 204 182 228 154 153 169 Totale 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 2 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 251 179 205 239 268 265 269 155 195 102 176 199 243 250 212 256 254 181 292 181 211 284 215 203 181 227 154 152 168 10.1 Altri 10.2 Malattia e interventi proVecchiaia invalidità tez. sociale di cui: 10. Protezione Sociale /DGLPHQVLRQHILQDQ]LDULDGHOIHGHUDOLVPRFRVWLWX]LRQDOH 8,6 11,3 13,2 16,2 11,8 9,1 19,4 20,4 23,8 25,0 22,3 21,5 22,5 11,7 25,8 23,6 12,0 18,1 22,9 24,8 23,4 21,5 12,9 9,7 22,8 Emilia Romagna Toscana Marche Umbria Lazio Centro-Nord Abruzzo Molise Campania Basilicata Puglia Calabria Mezzogiorno Totale regioni a statuto ordinario Valle d'Aosta Trentino Alto Adige Friuli Venezia Giulia Centro-Nord Sicilia Sardegna Mezzogiorno Totale regioni a statuto speciale Totale regioni Centro-Nord Mezzogiorno 7,9 Lombardia 12,0 6,5 Piemonte Liguria 8,9 REGIONI Veneto TOTALE SPESA DA DECENTRARE Tab. 11 - 158 - 11,1 3,6 5,4 12,8 11,9 12,9 11,5 14,3 6,5 21,5 23,6 4,4 10,7 9,0 10,9 12,5 11,2 10,5 9,4 2,9 3,3 7,6 4,9 4,6 2,8 4,5 1,9 1,6 3,2 Totale 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.7 1.1.2 Affari Transazioni finanziari e Debito fiscali Pubblico di cui: 1. Serv. Gen Pubbliche Amministrazioni 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2. Difesa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Totale 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 di cui giustizia 3. Ordine Pubblico e Sicurezza 0,7 0,5 0,5 0,6 0,6 1,0 0,5 0,6 0,3 0,9 0,4 0,5 0,8 1,0 0,8 0,6 0,8 0,5 0,4 0,5 0,8 0,5 0,4 0,3 0,4 1,0 0,3 0,4 0,4 Totale 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 4.1 Affari generali 0,4 0,2 0,2 0,4 0,3 0,7 0,2 0,4 0,1 0,8 0,0 0,2 0,4 0,4 0,5 0,3 0,4 0,1 0,2 0,2 0,4 0,3 0,2 0,1 0,1 0,5 0,1 0,1 0,2 4.5 Trasporti 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,4 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,3 0,1 0,1 0,1 0,2 0,4 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,2 0,1 0,1 0,3 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,1 0,1 Altri servizi di cui Agridi cui economici coltura industria di cui: 4. Affari Economici FUNZIONI 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 di cui altri 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,4 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,3 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6. 5. Abitazioni e Protezione Assetto Ambiente Territoriale 1,5 1,4 1,4 0,9 1,4 2,0 1,1 0,1 0,2 0,0 0,2 1,5 1,6 1,7 1,8 1,4 1,5 1,3 1,3 1,5 1,9 1,4 1,4 1,4 1,7 1,7 1,3 1,3 1,3 7.Sanità 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,0 0,0 0,1 0,2 0,2 0,1 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,3 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 8. Attività Ricreative, Culturali e di Culto 7,3 3,2 4,2 5,4 7,3 6,8 7,4 2,2 3,9 0,6 0,6 4,0 7,3 7,5 6,9 8,0 7,9 6,5 6,2 3,3 4,4 4,9 5,1 3,8 2,8 3,5 3,3 2,5 3,1 9. Istruzione DIMENSIONE FINANZIARIA DEL DECENTRAMENTO IN PERCENTUALE DEL PIL - ANALISI PER FUNZIONE - ANNO 2001 (migliaia di euro) 1,7 0,7 1,0 1,4 1,8 1,6 1,9 0,6 0,8 0,4 0,6 0,9 1,7 1,9 1,5 1,7 1,8 1,1 1,6 0,7 0,9 1,4 1,0 0,9 0,7 1,0 0,6 0,6 0,7 Totale 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 0,7 1,0 1,4 1,8 1,6 1,9 0,6 0,8 0,4 0,6 0,9 1,7 1,9 1,5 1,7 1,8 1,1 1,6 0,7 0,9 1,4 1,0 0,9 0,7 1,0 0,6 0,6 0,7 10.1 Altri 10.2 Malattia e interventi proVecchiaia invalidità tez. sociale di cui: 10. Protezione Sociale ,6$(5DSSRUWRDQQXDOHVXOO¶DWWXD]LRQHGHOIHGHUDOLVPR /DGLPHQVLRQHILQDQ]LDULDGHOIHGHUDOLVPRFRVWLWX]LRQDOH Tab. 12 STIMA DELLA SPESA DELL’AMMINISTRAZIONE LOCALE DEL CENTRO-NORD A DECENTRAMENTO ATTUATO - ANNO 2001 Funzioni Categorie economiche Servizi generali Difesa Ordine Affari Protezione pubblico economici dell’ambiente e sicurezza Abitazioni e assetto del territorio Sanità Attività ricreative, Protezione Istruzione culturali e sociale di culto Totale Dati in milioni di euro Redditi da lavoro dipendente 6560 0 1143 1491 721 310 18754 800 Consumi intermedi 4240 0 325 4076 222 0 5 366 4454 242 33172 1036 3807 1725 53077 141 128 656 485 1532 6988 10523 Trasf. correnti ad imprese 91 0 1 Interessi passivi e redditi da capitale 750 0 5 4504 398 165 186 251 1240 239 7075 1214 384 70 323 181 335 56 3318 Poste correttive e compensative 579 0 66 161 69 17 0 21 71 40 1024 Altre uscite correnti 4497 0 1 482 34 14 3250 38 1974 135 10425 SPESE CORRENTI 16940 0 1547 12294 6198 945 56342 2809 36521 10342 143938 2423 0 126 4355 2148 935 1684 1125 2097 357 15250 Contributi agli investimenti a imprese 212 0 0 4601 385 315 9 83 245 13 5863 Contributi agli investimenti a famiglie e altri operatori 321 0 0 231 158 535 31 213 51 95 1635 Altri trasferimenti in c/capitale 566 0 0 160 10 1 7 6 22 3 775 7663 0 0 1159 101 74 1 29 71 9 9107 SPESE CONTO CAPITALE 11187 0 126 10506 2802 1858 1733 1458 2488 477 32635 TOTALE SPESE 28126 0 1674 22799 9000 2804 58074 4267 39010 10819 176573 79,0 409,3 1,4 65,5 Trasf. correnti a famiglie e ist. soc. private Investimenti fissi lordi e acquisti terreni Acquisizioni di attività finanziarie 27566 1158 58503 Variazioni percentuali rispetto alla spesa ante decentramento Redditi da lavoro dipendente 1,2 - 0,0 37,8 6,2 2,0 0,5 Consumi intermedi 1,6 - 0,0 5,4 2,3 0,4 0,5 8,8 13,3 2,4 2,2 Trasf. correnti a famiglie e ist. soc. private 0,0 - - 4,0 0,0 0,0 10,8 29,3 44,1 563,0 167,6 Trasf. correnti ad imprese 0,0 - - 7,6 5,0 94,1 0,0 124,1 0,0 14,9 9,0 Interessi passivi e redditi da capitale 0,0 - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Poste correttive e compensative 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 Altre uscite correnti 0,2 - 0,0 10,8 17,2 0,0 0,2 192,3 346,6 264,9 19,8 SPESE CORRENTI 0,9 - 0,0 8,9 2,8 9,9 0,6 33,6 206,4 145,1 29,9 Investimenti fissi lordi e acquisti terreni 0,0 - 0,0 5,8 10,4 0,0 0,0 6,9 3,3 0,0 4,0 Contributi agli investimenti a imprese 0,0 - - 68,7 45,8 0,0 0,0 53,7 7,0 0,0 53,3 Contributi agli investimenti a famiglie e altri operatori 0,0 - - 0,0 0,0 0,0 0,0 55,5 0,0 0,0 4,9 Altri trasferimenti in c/capitale 0,0 - - 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 Acquisizioni di attività finanziarie 0,0 - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 SPESE CONTO CAPITALE 0,0 - 0,0 25,2 13,1 0,0 0,1 13,9 3,5 0,2 9,0 TOTALE SPESE 0,5 - 0,1 15,8 5,8 3,2 0,6 26,2 172,3 130,4 25,5 - 159 - ,6$(5DSSRUWRDQQXDOHVXOO¶DWWXD]LRQHGHOIHGHUDOLVPR Tab. 13 STIMA DELLA SEPSA DELL’AMMINISTRAZIONE LOCALE DEL MEZZOGIORNO E DECENTRAMENTO ATTUALE - ANNO 2001 )XQ]LRQL &DWHJRULHHFRQRPLFKH Servizi generali Ordine Abitazioni e Affari Protezione pubblico assetto del economici dell’ambiente e territorio sicurezza Difesa Attività ricreative, Istruzione culturali e di culto Sanità Protezione sociale 7RWDOH 'DWLLQPLOLRQLGLHXUR Redditi da lavoro dipendente 4478 0 705 654 636 Consumi intermedi 2270 0 174 1454 475 0 5 238 Trasf. correnti ad imprese 83 0 0 Interessi passivi e redditi da capitale 640 0 4 1500 0 40 Trasf. correnti a famiglie e ist. soc. private Poste correttive e compensative Altre uscite correnti 198 9312 356 20067 2255 66 87 13 3228 115 290 84 28 64 297 36703 13424 318 740 205 1502 689 22152 852 5029 7644 111 11 41 80 70 239 49 3906 43 96 10 1288 8 0 5 31 15 1691 1254 0 2 173 103 32 1669 22 1421 66 4742 Investimenti fissi lordi e acquisti terreni 751 0 99 2743 1456 1674 738 521 936 167 9085 Contributi agli investimenti a imprese 290 0 0 2721 173 262 12 6 301 6 3771 Contributi agli investimenti a famiglie e altri operatori 41 0 3 171 40 255 2 62 13 31 618 Altri trasferimenti in c/capitale 336 0 0 9 0 12 1 0 0 15 373 54 9 0 101 10 7 0 0 2 0 183 0,2 169,7 765,7 0,7 98,5 63(6(&255(17, Acquisizioni di attività finanziarie 63(6(&2172 &$ 3,7$ /( 727$ /(63(6( 9DULD]LRQLSHUFHQWXDOLULVSHWWRDOODVSHVDDQWHGHFHQWUDPHQWR Redditi da lavoro dipendente 0,7 - 0,0 35,7 1,6 0,5 Consumi intermedi 1,6 - 0,0 9,2 1,8 3,1 0,6 17,3 21,2 6,7 3,0 Trasf. correnti a famiglie e ist. soc. private 0,0 - - 6,3 0,0 0,0 9,0 3,5 32,1 901,8 170,3 Trasf. correnti ad imprese 0,0 - - 23,2 10,6 109,4 0,0 29,6 0,0 75,0 22,3 Interessi passivi e redditi da capitale 0,0 - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Poste correttive e compensative 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 Altre uscite correnti 0,2 - 0,0 10,2 8,4 0,0 0,1 340,0 655,9 214,3 38,7 63(6(&255(17, Investimenti fissi lordi e acquisti terreni 0,0 - 0,0 3,9 3,0 0,0 0,0 7,2 3,5 0,0 2,4 Contributi agli investimenti a imprese 0,0 - - 37,4 24,5 10,1 0,0 100,0 53,6 20,0 31,7 Contributi agli investimenti a famiglie e altri operatori 0,0 - - 0,0 0,0 0,0 0,0 264,7 0,0 0,0 7,9 Altri trasferimenti in c/capitale 0,0 - - 0,0 - - 0,0 - - - 7,8 Acquisizioni di attività finanziarie 0,0 - - 0,0 0,0 0,0 - - 0,0 - 0,0 63(6(&2172 &$ 3,7$ /( 727$ /(63(6( - 160 - La dimensione finanziaria del federalismo costituzionale Le ultime due tabelle mostrano come il decentramento incida sulle due aree territoriali in misura differenziata per le diverse voci economiche e funzioni, con alcune caratteristiche di un certo interesse. In primo luogo nel Meridione l’impatto è superiore al Centro Nord in tutte le funzioni di spesa ad eccezione della Protezione dell’Ambiente, funzione tuttavia già in buona misura di competenza locale per cui la spesa addizionale è quantitativamente limitata. Più significativi sono, invece, gli impatti sulle funzioni di maggior peso finanziario: gli Affari economici, l’Istruzione e la Protezione sociale. Per queste due ultime, in particolare, la crescita del ruolo che l’Amministrazione Locale meridionale è chiamata a svolgere è ben più marcata di quella che attiene l’A.L. del Centro-Nord: ciò ha a che fare con fattori di carattere strutturale (la struttura della popolazione per età, la concentrazione della povertà) che determinano maggiori necessità finanziarie al Sud a situazione data. Essendo però materie su cui dovranno essere definiti e garantiti i livelli essenziali di assistenza, è possibile che i riflessi finanziari siano comparativamente ancora più ampi per il Meridione rispetto a quanto osservabile attualmente (una analisi in tal senso viene sviluppata nel capitolo seguente: i risultati consentono di sciogliere in senso affermativo il dubbio appena sollevato). In ordine di importanza, le funzioni che, dopo quelle richiamate, mostrano la maggiore crescita della dimensione del bilancio locale sono gli Affari economici e le Attività ricreative e culturali: in ambedue i casi i tassi di variazione più elevati si hanno nel Mezzogiorno. Inoltre, se si incrociano tali dati con quelli per voce economica, si nota nel Mezzogiorno un maggiore impatto delle spese erogate per trasferimenti alle imprese e non molto distante da quello del Centro-Nord per le uscite in conto capitale. Pertanto, la notazione precedentemente formulata con riferimento al processo di decentramento nel suo insieme, cioè che esso provoca un tendenziale irrigidimento della spesa gestita dall’Amministrazione Centrale ed un parallelo aumento del grado di flessibilità - necessario per l’attuazione di politiche di bilancio anticicliche o di sviluppo - della spesa dell’A.L., sembra potersi riproporre, a livello territoriale, in particolare per l’area meridionale ed in misura leggermente meno accentuata per l’Italia centro-settentrionale. Ciò potrebbe creare qualche problema aggiuntivo per la politica fiscale nazionale essendo le aree maggiormente bisognose di stimoli proprio quelle meridionali, la cui Amministrazione Locale potrebbe venirsi a trovare con risorse insufficienti allo scopo, dovendo prioritariamente assicurare l’erogazione di servizi e prestazioni essenziali non comprimibili con interventi di tipo discrezionale. A fronte di una politica fiscale del governo centrale maggiormente ristretta entro i vincoli di una rigidità crescente dal lato della spesa potrebbe, pertanto, profilarsi una situazione di vischiosità di intervento nell’area meridionale da parte dell’operatore pubblico locale che, a sua volta, potrebbe trovare difficoltà a porre in essere le azioni necessarie in sostituzione del governo nazionale. Se non - 161 - ISAE Rapporto annuale sull’attuazione del federalismo oculatamente governate, queste dinamiche rischiano di risolversi in una riduzione di efficacia dell’intervento pubblico proprio nelle aree del Paese che maggiormente richiedono impulsi alla crescita o di contrasto alle fluttuazioni cicliche, senza peraltro implicare risvolti positivi per gli equilibri di bilancio complessivi. - 162 - APPENDICE La metodologia di quantificazione della dimensione finanziaria del decentramento PREMESSA In questa appendice metodologica viene descritto il procedimento adottato per stimare l’impatto finanziario dei trasferimenti di funzioni dal governo centrale (l’amministrazione dello Stato e di alcuni altri enti centrali) al governo locale, con riferimento agli anni 2001 e 2002. La metodologia è analoga a quella già impiegata ai fini del precedente rapporto ISAE sull’attuazione del federalismo del febbraio 2003: di essa ripercorre i passi fondamentali rappresentandone un aggiornamento. Anche le fonti statistiche utilizzate sono della medesima natura di quelle impiegate lo scorso anno. Di conseguenza l’illustrazione riprende ampiamente quella pubblicata nel precedente Rapporto. Nonostante le differenze di impostazione siano limitate, si è deciso comunque di ripresentare la metodologia sia per comodità del lettore sia, e soprattutto, per dar conto dei miglioramenti introdotti e degli approfondimenti – in qualche caso non banali e di impatto numerico significativo – che sono stati effettuati in questa occasione. Essi sono esplicitamente richiamati e brevemente descritti nel testo che segue. La metodologia di quantificazione della dimensione finanziaria del federalismo è fondata sui dati sulla spesa statale per funzione e regione elaborati dalla Ragioneria Generale dello Stato (RGS) per l’anno 20011. Tali informazioni rappresentano la più aggiornata fonte statistica utilizzabile e mostrano un grado di dettaglio sufficientemente ampio per la nostra finalità, che consiste nel fornire una valutazione, anche approssimativa ma attendibile, della dimensione finanziaria complessiva del decentramento di funzioni conseguente all’applicazione del nuovo titolo V della Costituzione e della sua eventuale ulteriore revisione in senso ancora più federalista. Al fine di disporre di un quadro di riferimento più aggiornato, è stata effettuata una stima di larga massima anche per l’anno 2002. Ai fini 1 Cfr. Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (2003) - 163 - ISAE Rapporto annuale sull’attuazione del federalismo dell’estrapolazione sono stati utilizzati i tassi di variazione fra gli esercizi 2002 e 2001 dei pagamenti, incrociati per voce economica e funzione, del bilancio dello Stato a livello nazionale. Più precisamente, la quantificazione proposta rappresenta l’impatto che si sarebbe registrato nel 2001 e nel 2002 se si fosse dato integralmente seguito, già in quegli anni, al disposto dell’art.117 della Costituzione. Inoltre, come ulteriore esercizio, viene valutato l’impatto aggiuntivo delle eventuali successive modifiche previste dal disegno di legge costituzionale recentemente presentato in parlamento di ulteriore riforma dell’articolo 117. L’ordine di grandezza delle cifre stimate per tali anni fornisce un’idea di prima approssimazione della dimensione finanziaria attesa del decentramento. Infatti bisogna sottolineare che, nell’interpretazione dei risultati dell’esercizio, è necessario porsi in un’ottica di valutazione di larga massima piuttosto che di misura puntuale dei flussi economico-finanziari. Ciò perché, da una parte, i risultati risentono delle ipotesi di lavoro che sono state formulate – le quali sono state fino in fondo esplicitate ma, comunque, possono essere oggetto di discussione – e, dall’altra parte, le stime riflettono le caratteristiche dei dati di base impiegati. Questi ultimi sono dati di cassa (pagamenti) che possono evidenziare (ed in effetti evidenziano) una variabilità intertemporale anche non trascurabile: la comparazione fra i due anni considerati mostra dinamiche in qualche caso non attese (ad esempio nel caso dei redditi a lavoro dipendente o degli acquisti di beni e servizi) in buona misura derivanti dalla fase contabile di riferimento e dalle regole di registrazione in bilancio concretamente adottate (si ricorda, fra l’altro, che i pagamenti di bilancio considerati nello studio della Ragioneria Generale dello Stato non vengono corretti per tener conto delle uscite effettive di tesoreria). Un esercizio di stima è stato condotto anche con riferimento alla spesa delle Amministrazioni Locali di ciascuna regione a Titolo V applicato. La metodologia di quantificazione - realizzata a partire dai dati dei pagamenti consolidati estratti dalla Banca Dati dei Conti Pubblici Territoriali implementata dal Dipartimento per le Politiche di Sviluppo del Ministero dell’Economia e delle Finanze – è brevemente esposta in chiusura di questa nota. I DATI DI BASE La pubblicazione della RGS, da cui vengono tratti i dati di base per effettuare le stime di impatto qui proposte, presenta le serie territoriali delle spese sostenute dallo Stato e da altri enti dell’Amministrazione Centrale nell’anno 2001. E’ una pubblicazione ormai ricorrente che fornisce informazioni preziose per lo studio della struttura regionale dell’intervento statale secondo un approccio non puramente contabile ma, in senso lato, economico. Infatti, se vi è coincidenza fra localizzazione - 164 - La dimensione finanziaria del federalismo costituzionale della tesoreria pagante e luogo di destinazione effettiva della spesa, le registrazioni contenute nel Sistema Informatico della Ragioneria Generale dello Stato (SIRGS), che riflettono quelle proprie delle procedure contabili, vengono ritenute rappresentative; altrimenti si procede attraverso interventi di carattere integrativo / correttivo che permettono di disporre di stime più coerenti con il criterio del “luogo di destinazione effettiva”. In realtà, una parte significativa dei pagamenti regionalizzati (128 miliardi di euro su un totale di 223) ha richiesto l’applicazione di tali interventi e non riflette, quindi, la localizzazione della tesoreria pagante (che è generalmente la tesoreria centrale). Tenuto conto di tale approccio, è facilmente comprensibile che, in alcuni casi, anche rilevanti, una parte della spesa non sia oggetto di regionalizzazione da parte della RGS ma venga esposta, come residuo, in una categoria di spesa non regionalizzata. La casistica è ampia spaziando da casi ovvi come i trasferimenti ad enti centrali o previdenziali o come le spese a favore dell’estero, a casi più controversi come quello degli interessi passivi (in parte regionalizzati secondo il criterio della residenza dei percettori2, in parte non regionalizzati) o quello dei contributi sociali versati dallo Stato all’INPDAP. Conseguentemente la pubblicazione espone due categorie di informazioni sulla spesa statale: a) quella regionalizzata (223 miliardi di euro) b) quella non regionalizzata (203 miliardi di euro). Quest’ultima è composta da due sotto-categorie: b1) erogazioni ad enti e fondi centrali (98 miliardi di euro), b2) spesa non regionalizzabile (105 miliardi di euro). Per la categoria b1) la RGS ha provveduto alla elaborazione delle spese effettuate dai destinatari degli apporti dal bilancio dello Stato, fornendo quindi la possibilità, ai fini del presente esercizio, di procedere per ciascuna Regione all’integrazione dei flussi finanziari per quei casi ritenuti rilevanti. La seconda categoria di spesa non regionalizzata (pari nel 2001 a circa 105 miliardi di euro) consiste in partite puramente contabili o correttive delle entrate o in spese destinate all’estero o, ancora, in casi di minore importanza, in pagamenti per i quali vi è assenza di informazioni attendibili circa la loro localizzazione. Le tabelle contenute nella pubblicazione RGS espongono i dati secondo le classificazioni economica e funzionale proprie del bilancio dello Stato, così come riformate in base alla legge 94/97, le quali sono quindi maggiormente aderenti agli schemi di contabilità nazionale stabiliti dal sistema europeo dei conti SEC95. 2 Si tratta di un criterio che, ai fini dell’esercizio qui condotto, non è adeguato. Pertanto, come si vedrà più in particolare nel par. 4, si è deciso di non procedere ad alcuna attribuzione di impatto del decentramento per questa categoria di spesa. Per una discussione dei diversi criteri utilizzabili ai fini della ripartizione regionale degli interessi sul debito pubblico v. Istat (1996) ed EUROSTAT (1999). - 165 - ISAE Rapporto annuale sull’attuazione del federalismo Ai fini dell’esercizio qui effettuato, è evidente che hanno rilevanza solo i dati di spesa che sono regionalmente attribuibili e che possono essere effettivamente considerati come oggetto di decentramento in base alla normativa vigente o a proposte di una sua revisione. Pertanto è prima di tutto necessario verificare se l’indisponibilità di informazioni regionali per una parte della spesa statale possa costituire un serio problema per la significatività dell’esercizio stesso. A tal fine, è possibile passare in esame il contenuto dei dati compresi nelle due sotto-categorie delle erogazioni ad enti e fondi centrali e della spesa non regionalizzabile. Partendo da quest’ultima, che in linea di principio può creare i problemi maggiori in quanto per la prima sotto-categoria sono comunque disponibili informazioni regionali ad essa direttamente connesse3, l’esame del suo contenuto consente di affermare che i pagamenti ivi classificati riguardano solo marginalmente funzioni svolte o da assegnare alle amministrazioni locali in base alla normativa costituzionale. In particolare, si può osservare che: - le spese di funzionamento nell’anno esaminato sono inferiori a 700 milioni di euro. In ogni caso esse si riferiscono principalmente (oltre 600 milioni di euro) a funzioni proprie dell’amministrazione centrale (servizi generali, difesa, ordine pubblico e sicurezza): l’errore che può essere commesso lasciando fra le spese non regionalizzabili quelle potenzialmente da assegnare al governo locale è, quindi, del tutto trascurabile; - fra le altre spese correnti, le più importanti sono rappresentate da trasferimenti ad Enti Centrali ed Enti di Previdenza, che pertanto non sono da attribuire alle Amministrazioni locali, da trasferimenti all’estero (anch’essi da mantenere nella competenza del livello di governo centrale), da trasferimenti alle imprese (costituiti, però, in misura prevalente da trasferimenti alle ex aziende autonome, come Poste e Ferrovie dello Stato, che non sono da considerare spese decentrabili), dagli interessi sul debito pubblico corrisposti a soggetti non residenti ed altre tipologie di interessi concettualmente di ardita regionalizzazione, dalle poste correttive e compensative delle entrate (in particolare di imposte) che, comunque, in termini di valutazione dell’impatto del decentramento di funzioni, non andrebbero prese in considerazione4; - fra le spese in conto capitale, quelle di maggiore importanza sono costituite da trasferimenti in conto capitale ad Amministrazioni Centrali ed Enti di Previdenza (da non decentrare), dai pagamenti per investimenti fissi, i quali però sono concentrati in misura prevalente (oltre 1900 3 E che quindi possono essere utilizzate allo scopo di integrare le serie della spesa statale regionalizzata: si tratta delle spese sostenute dagli enti o fondi centrali finanziati dal bilancio dello Stato, di cui si è già detto in precedenza. 4 Si tratta di una sorta di spesa fittizia poiché il gettito delle imposte deve essere valutato al netto dei rimborsi. Le poste correttive e compensative non devono quindi incidere sulla misura della spesa totale che sarebbe altrimenti gonfiata in modo artificioso. Le stesse regole di contabilità nazionale prevedono la registrazione dei flussi netti. - 166 - La dimensione finanziaria del federalismo costituzionale milioni di euro su un totale di 2000) in funzioni che restano assegnate al livello centrale di governo (servizi generali, difesa, ordine pubblico e sicurezza) e, infine, da contributi agli investimenti alle imprese, ove però è prevalente la quota assorbita da imprese detenute o controllate dallo Stato, e da trasferimenti all’estero (da gestire centralmente); - infine, le spese per acquisizioni di attività finanziarie sono di entità significativa (circa 5,3 miliardi di euro) ma si tratta di partecipazioni finanziarie in imprese pubbliche (in particolare Poste S.p.A. e Ferrovie dello Stato S.p.A) o in organismi internazionali, operazioni che non possono essere considerate come decentrabili. Dalla breve analisi ora fatta risulta evidente che, all’interno della sotto-categoria dei pagamenti statali non regionalizzabili, la componente di spesa potenzialmente decentrabile è trascurabile. Pertanto la mancata allocazione territoriale di tale spesa non comporta alcun effetto significativo ai fini dell’esercizio qui presentato. Con riferimento alla sotto-categoria b1) “erogazioni ad enti e fondi centrali”, si possono fare le seguenti osservazioni: - una parte rilevante di tale spesa (26 miliardi di euro) è rappresentata da contributi sociali versati dallo Stato all’INPDAP a valere sulle retribuzioni corrisposte al personale dipendente5; il fatto che tale spesa non sia regionalizzata comporta una limitazione rilevante alla significatività delle serie regionali delle spese di personale (esposte nelle tabelle della spesa regionalizzata), che costituiscono un ibrido (retribuzioni lorde al netto dei soli contributi sociali a carico dei lavoratori dipendenti) comunque non rappresentativo del costo del lavoro sostenuto dallo Stato. Questa spesa, come illustrato nel paragrafo seguente, viene, pertanto, espressamente regionalizzata ai fini del presente esercizio; - i trasferimenti correnti ed in conto capitale ad amministrazioni centrali ed enti di previdenza riguardano attività destinate a restare integralmente nella competenza del Governo centrale; - i trasferimenti alle istituzioni sociali private (160 milioni di euro) sono costituiti quasi interamente da trasferimenti ai patronati, per le spese dei quali si dispone della relativa distribuzione regionale; - dei contributi agli investimenti alle imprese, una parte consistente riguarda interventi effettuati tramite fondi centrali di tesoreria, le cui erogazioni sono disponibili a livello regionale ed è quindi possibile integrare con esse le serie delle spese del bilancio regionalizzate. 5 L’importo citato comprende sia i contributi a carico dello Stato in quanto datore di lavoro sia la quota a carico del lavoratore. - 167 - ISAE Rapporto annuale sull’attuazione del federalismo In definitiva, in base alle brevi considerazioni appena esposte, si può affermare che anche l’assenza di una regionalizzazione diretta delle erogazioni ad enti e fondi centrali non costituisce un ostacolo alla corretta ed esaustiva predisposizione della base dati su cui effettuare l’esercizio di stima delle dimensioni finanziarie del decentramento fiscale. Infatti, in alcuni casi, le spese non rientrano affatto in quelle potenzialmente oggetto di decentramento, negli altri casi (almeno in quelli statisticamente significativi) si è potuto procedere ad una specifica integrazione della base dati originaria. L’illustrazione delle operazioni che sono state eseguite a questo fine, anche sotto il profilo delle classificazioni adottate, è effettuata nel paragrafo seguente. LE ELABORAZIONI SUI DATI DI BASE L’anno 2001 Il set di dati fornito dalla Ragioneria Generale dello Stato per l’anno 2001 è stato sottoposto, preliminarmente, ad alcune ulteriori elaborazioni al fine di renderlo maggiormente funzionale all’obiettivo del presente esercizio. Da questo punto di vista, infatti, esso presenta alcuni limiti in termini di: a) analisi funzionale b) contenuto delle voci regionalizzate. a) Analisi funzionale Con riferimento all’analisi funzionale le serie RGS sono esposte secondo la nuova classificazione internazionale COFOG; tuttavia il formato di presentazione prescelto è piuttosto aggregato essendo riferito al primo livello della classificazione (articolato in dieci aree funzionali principali6) con l’eccezione di alcune specifiche che scendono fino al secondo o al terzo livello7. Ai fini di una più precisa identificazione delle quote di spesa da trasferire alla responsabilità del governo locale si è ritenuto utile procedere ad una scomposizione più fine di alcune funzioni di primo livello. In particolare, ciò è stato fatto con riferimento alle sottofunzioni comprese nell’area degli Affari economici ed alla sotto-funzione Giustizia che viene esposta come componente della funzione di primo livello Ordine pubblico e 6 Le 10 funzioni di primo livello sono le seguenti: 1. Servizi generali di Pubblica Amministrazione, 2. Difesa, 3. Ordine pubblico e sicurezza, 4. Affari economici, 5. Protezione dell’ambiente, 6. Abitazioni e assetto territoriale, 7. Sanità, 8. Attività ricreative, culturali e di culto, 9. Istruzione, 10. Protezione sociale. 7 Le sottofunzioni di secondo o terzo livello esposte nelle tabelle pubblicate dalla RGS sono le seguenti: 1.1.2. Affari finanziari e fiscali, 1.7.1 Transazioni relative al debito pubblico, 4.1. Affari generali economici, commerciali e del lavoro, 4.5 Trasporti, 10.1 Malattia e invalidità, 10.2 Vecchiaia. - 168 - La dimensione finanziaria del federalismo costituzionale sicurezza. Per ciascuna delle sottofunzioni ora richiamate, la RGS ha fornito su richiesta le informazioni analitiche necessarie, per cui i dati esposti nelle tabelle ed impiegati nell’esercizio di stima sono dati effettivi e non indirettamente ricavati, come invece era stato fatto con riferimento all’anno 2000 nel Rapporto Isae sull’Attuazione del federalismo del febbraio 2003. Inoltre è da segnalare che, con riferimento alla voce economica “redditi da lavoro dipendente”, è stata operata una riclassificazione di un qualche rilievo: le spese corrispondenti a contributi sociali figurativi (pensioni provvisorie, privilegiate ed altre), essendo da considerare una componente del costo del personale in servizio, sono state stralciate dalla funzione “Vecchiaia” e riattribuite alle altre funzioni in proporzione alle corrispondenti spese di personale. L’entità della correzione apportata è di circa 1,8 miliardi di euro nell’anno 2001. b) Contenuto delle voci regionalizzate Con riferimento al contenuto delle voci economiche è da evidenziare che, nella pubblicazione RGS, i contributi sociali ordinari ed aggiuntivi versati dallo Stato all’INPDAP non sono ripartiti regionalmente8. Ciò comporta la sottovalutazione della voce “redditi da lavoro dipendente” attribuiti, funzione per funzione, a ciascuna Regione. Il motivo della mancata regionalizzazione risiede nel fatto che le spese per pensioni, finanziate con tali contributi, sono esposte per Regione in altra tabella della stessa pubblicazione (Enti previdenziali – prestazioni istituzionali). Tale scelta non è coerente con la finalità del nostro esercizio, in quanto è necessario disporre della misura del complessivo costo del lavoro che deve essere sopportato dall’amministrazione statale e che, con il decentramento, costituisce l’onere che l’Amministrazione Locale deve effettivamente sostenere. A questo proposito i dati riportati nella pubblicazione RGS, nella tabella relativa alle spese sostenute per Regione dagli Enti di Previdenza, non sono utili. Infatti, da un lato la spesa per pensioni sostenuta dall’INPDAP presenta una distribuzione regionale diversa da quella dei contributi sociali pagati dallo Stato (in quanto datore di lavoro e sostituto di imposta), dall’altro lato essa non è ripartibile funzionalmente. Pertanto, per ovviare a tale problema di sottovalutazione del costo del lavoro e di inadeguatezza nell’analisi funzionale, si è proceduto ad effettuare la stima dei contributi sociali per Regione e funzione in modo indiretto: fissati per ciascuna funzione i totali nazionali dei contributi 8 I contributi sociali non ripartiti per Regione comprendono sia la quota a carico dello Stato, in qualità di datore di lavoro, sia la quota a carico del dipendente. Pertanto, le spese di personale regionalizzate rappresentano una sorta di retribuzioni al lordo delle imposte ritenute alla fonte ma al netto dei contributi sociali (eccetto quelli figurativi che, come detto in precedenza, sono regionalizzati ma attribuiti in toto alla funzione “Vecchiaia”). - 169 - ISAE Rapporto annuale sull’attuazione del federalismo sociali9, essi sono ripartiti per Regione in proporzione alla distribuzione regionale corrispondente dei redditi da lavoro delle serie RGS. L’importo complessivo dell’integrazione effettuata alle spese di personale regionalizzate dalla RGS è di circa 26 miliardi di euro nell’anno 2001. Una seconda importante integrazione alle voci economiche e funzionali esposte nelle tabelle della spesa statale regionalizzata è stata effettuata con riferimento ai pagamenti di alcuni fondi centrali. In particolare, si è ritenuto fosse necessario integrare la spesa regionalizzata con le erogazioni effettuate da quei fondi la cui tipologia di attività sembrerebbe rientrare, in via principale, nelle funzioni oggetto di decentramento. Le spese considerate sono quelle eseguite dal Fondo per la Ricerca Applicata, dal Fondo per la concessione di contributi alle imprese e dal Fondo speciale rotativo per l’Innovazione Tecnologica. I dati degli apporti statali ai fondi citati non sono oggetto di regionalizzazione da parte della RGS ma rientrano nelle quote non ripartite esposte nella tabella delle “Erogazioni ad enti e fondi”. Nella stessa pubblicazione RGS, tuttavia, le spese gestite da tali fondi sono presentate per regione, per cui è possibile procedere all’integrazione dei dati regionali sulla spesa statale per funzione semplicemente sommando le prime a questi ultimi. In particolare, sulla base della classificazione funzionale dei capitoli di bilancio che alimentano questi fondi e di un criterio di prevalenza, le spese del Fondo per la concessione di contributi alle imprese e del Fondo speciale rotativo per l’Innovazione Tecnologica sono state classificate nella funzione 4.4 Attività estrattive, manifatturiere ed edilizie; i pagamenti effettuati dal Fondo per la Ricerca Applicata, invece, sono stati classificati nella funzione 4.1. Affari generali economici, commerciali e del lavoro. L’importo complessivo dell’integrazione effettuata è di circa 1,5 miliardi di euro nell’anno 2001. E’ da segnalare che, in particolare con riferimento al fondo per l’Innovazione Tecnologica, dai pagamenti effettuati sono stati esclusi quelli finanziati dalla legge 488 / 92. Si è inteso, in tal modo, rimuovere una ipotesi troppo stringente, presente nel precedente Rapporto, che consisteva nel considerare di fatto inoperante (dati anche alcuni dubbi interpretativi) il comma 5 dell’art. 119 della Costituzione in cui si prevede che “per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali (…) lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni”. Tuttavia, in presenza di interpretazioni non univoche rispetto ai confini del potere di intervento dello Stato per le finalità richiamate dal comma 5, si è deciso di mantenere un approccio restrittivo identificando solo 9 E’ da puntualizzare che, nella classificazione del bilancio dello Stato, mentre i contributi ordinari sono analizzati per funzione, quelli aggiuntivi sono allocati integralmente nella funzione “Vecchiaia”. Pertanto è stato necessario preventivamente ripartire per funzione i contributi aggiuntivi, stralciandoli dalla funzione “Vecchiaia”. Tale ripartizione è stata effettuata sulla base della distribuzione funzionale delle spese di personale. - 170 - La dimensione finanziaria del federalismo costituzionale quegli interventi che – come minimo – dovrebbero restare di competenza del livello centrale di governo. Fra questi rientrano – a nostro parere a pieno titolo – quelli destinati al sostegno alle aree economicamente svantaggiate, in particolare del Meridione, attivati in base alle norme sottostanti l’alimentazione del Fondo per le aree sottoutilizzate10. In appendice alla pubblicazione della RGS sulla spesa statale regionalizzata sono riportate le serie regionali relative – sostanzialmente – ai diversi interventi finanziati con tali norme. Pertanto, è stato possibile escludere non solo gli interventi effettuati attraverso il fondo per l’Innovazione Tecnologica a valere sulla legge 488 / 92, quelli del fondo per l’Imprenditorialità Giovanile e del fondo per le Infrastrutture e gli Incentivi industriali, ma anche i pagamenti eseguiti con la normale gestione di bilancio i quali sono analizzati – nella pubblicazione RGS – per specifica tipologia di spesa. Essi sono quindi stati scorporati dalle singole funzioni e voci economiche in cui risultano classificati11 per ottenere la spesa statale per regione al netto degli interventi che, con buona probabilità, resteranno a carico diretto dello Stato anche a decentramento attuato. Si ricorda che, oltre alle spese ora richiamate facenti capo al Fondo per le aree sottoutilizzate, sono state escluse anche quelle relative ai cofinanziamenti nazionali degli interventi di sostegno realizzati a valere sui fondi strutturali europei12. Considerando anche queste ultime, l’ammontare complessivo dei pagamenti che si è valutato debbano rientrare nella competenza statale ai sensi del comma 5 dell’art. 117 e che, pertanto, sono stati scorporati dalla spesa statale ai fini della stima della parte da decentrare nel 2001, è di circa 9 miliardi di euro. 10 L’elenco delle leggi che alimentano il Fondo per le aree sottoutilizzate è riportato in allegato alla legge finanziaria per il 2003 (art. 61, comma 1). La normativa richiamata è la seguente: legge n. 64 / 86, intervento straordinario nel Mezzogiorno; legge n. 208 / 98, come integrata dall’art. 73 della legge 488 / 2001, Fondo aree depresse; legge n. 488 / 99, art. 27, c. 11, autoimprenditorialità e autoimpiego; legge n. 388 / 2000, art. 8, credito di imposta investimenti, e successive modifiche e integrazioni; legge n. 388 / 2000, art. 7, credito di imposta incremento occupazione. 11 Le classificazioni economica e funzionale dei flussi di bilancio in oggetto sono le seguenti: Tipologia di spesa Classificazione economica Classificazione funzionale Corsi di formazione 2.2.5 Consumi intermedi 9. Istruzione Interventi di sviluppo economico e occupazionale 4.2.1 Trasferimenti correnti a Regioni 1. Servizi generali Interventi opere irrigue 21.1.5 Investimenti 4.2 Agricotura Gestione separata e progetti speciali (ex Agenzia per il Mezzogiorno) 21.1.5 Investimenti 5. Protezione ambiente Interventi infrastrutturali 21.1.5 Investimenti 4.5 Trasporti Contributi investimenti amministrazioni locali 22.2.1 Contr. Invest. a Regioni 1. Servizi generali Contributi investimenti imprese private 23.1.1 Contr. Invest. a imprese 4.4 Industria / 5 Prot. ambiente 12 I flussi finanziari corrispondenti sono gestiti dal Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie, in particolare mediante il c/c di tesoreria 777/23209 - 171 - ISAE Rapporto annuale sull’attuazione del federalismo Infine, un’ultima integrazione di un qualche rilievo che è stata apportata ai dati della spesa statale regionalizzata riguarda i trasferimenti ai patronati che, nella pubblicazione RGS, sono esposti nella tabella relativa alle erogazioni ad enti e fondi e quindi non immediatamente ripartiti per Regione. In ragione della natura di carattere assistenziale della spesa gestita dai patronati, infatti, si ritiene opportuno considerarne l’importo (poco più di 200 milioni di euro nel 2001) all’interno dei flussi finanziari destinati ad essere gestiti a livello decentrato. Le informazioni sulla distribuzione regionale di tale spesa sono riportate nella stessa pubblicazione RGS nella sezione relativa alla regionalizzazione della spesa di alcuni enti del settore pubblico (diversi dallo Stato). Gli importi di ciascuna Regione sono stati attribuiti, secondo la classificazione originale del bilancio dello Stato degli apporti di fondi ai patronati, alla funzione 10. Protezione sociale. Le stime per l’anno 2002 A partire dalla base dati RGS dell’anno 2001, rimodulata ed integrata con gli interventi di rettifica ora descritti, è stato stimato un set di informazioni analogo per l’anno 2002. A tal fine si è adottato un procedimento di estrapolazione fondato sull’impiego dei dati del Rendiconto generale dello Stato per i due esercizi. Preliminarmente, si è dovuto intervenire sulla classificazione funzionale del rendiconto 2002 per assicurare completa omogeneità con quella del rendiconto 2001 poiché la prima presenta alcune modifiche rispetto a quest’ultima. In particolare, per alcune funzioni, il 2002 è esposto secondo una articolazione di terzo livello in parte differente; inoltre la contribuzione aggiuntiva, nel 2001 classificata nella funzione 10.2 Vecchiaia, nel 2002 risulta allocata nei Servizi generali di Amministrazione pubblica. Effettuate le necessarie rettifiche per assicurare la comparabilità dei dati per funzione nei due esercizi, la stima della spesa regionalizzata del 2002 è stata ottenuta applicando coefficienti specifici per ciascuna cella delle matrici regionali della spesa statale per voce economica e funzione dell’anno 2001. Tali coefficienti sono dati dai tassi di variazione fra gli esercizi 2002 e 2001, calcolati a livello nazionale, della spesa contabilizzata nel Rendiconto generale dello Stato e analizzata secondo la medesima classificazione, economica e funzionale, utilizzata per le serie regionali dell’anno 2001. Operando in questo modo si fa, naturalmente, una doppia ipotesi semplificatrice: a) i tassi di variazione della spesa regionalizzata sono uguali a quelli della spesa non regionalizzata b) i tassi di variazione, ancorché differenziati per voce economica e per funzione, non sono diversificati territorialmente. A quest’ultimo proposito, tuttavia, è da sottolineare che è stata effettuata una stima specifica per i trasferimenti correnti alle amministrazioni regionali, distintamente per quelle a Statuto Ordinario e per - 172 - La dimensione finanziaria del federalismo costituzionale quelle a Statuto Speciale. Per quanto riguarda queste ultime si sono considerate a parte le informazioni sulle regolazioni contabili di tributi erariali di competenza delle Regioni Sicilia e Sardegna e sulle devoluzioni di imposta al Trentino Alto Adige, al Friuli Venezia Giulia, alla Valle d’Aosta ed alla Sardegna: tali flussi sono stati stralciati dalla funzione 1. “Servizi Generali di Amministrazione pubblica” ai fini del calcolo dei tassi di variazione 2002/2001 e, a posteriori, attribuiti in modo puntuale a ciascuna delle suddette amministrazioni. Per quanto riguarda le Regioni a Statuto Ordinario, con riferimento alla compartecipazione IVA istituita dal decreto legislativo 56/2000, sono state acquisite informazioni puntuali specificamente fornite dalla RGS. Anche in tal caso, ai fini del calcolo dei tassi di variazione 2002/2001, per la funzione 1. “Servizi Generali di Amministrazione pubblica” si è proceduto allo scorporo dei citati flussi di spesa dai dati 2002; si è quindi proceduto, a posteriori, alla loro attribuzione a ciascuna Regione a Statuto Ordinario. A parte queste specifiche elaborazioni ora descritte, ritenute importanti per limitare il livello di distorsione delle stime finali, il procedimento di estrapolazione poggia sulle due ipotesi sopra richiamate. Pertanto, per l’anno 2002, i risultati dell’esercizio qui presentato devono essere valutati con maggiore cautela. Tuttavia, soprattutto se si considerano nella loro dimensione complessiva (cioè non a livello di singola Regione) o con riferimento alla sola distinzione fra Regioni a Statuto Ordinario e Regioni a Statuto Speciale13, è possibile trarre indicazioni utili senza incorrere in rilevanti problemi di sovrastima o sottostima dell’impatto finanziario del decentramento. Sia per l’anno 2001 che per l’anno 2002, il metodo che è stato adottato per quantificare l’impatto del decentramento di poteri è descritto nel paragrafo che segue. LA STIMA DELLA DIMENSIONE FINANZIARIA DEL DECENTRAMENTO FISCALE In base alle procedure sopra esposte sono state costruite, per tutte le Regioni, specifiche tabelle a doppia entrata contenenti l’analisi della spesa statale per voce economica (nel senso delle righe) e per funzione (nel senso delle colonne). Ad ogni tabella viene applicata una matrice dello stesso formato contenente in ciascuna cella, cioè per ogni incrocio economico-funzionale, una percentuale di attribuzione della spesa ai livelli decentrati di governo. 13 In tal caso, infatti, la distorsione indotta dal procedimento di stima si riduce considerevolmente in quanto viene meno (o si riduce drasticamente) la seconda delle due ipotesi semplificatrici citate. - 173 - ISAE Rapporto annuale sull’attuazione del federalismo La definizione delle percentuali di cella è stata effettuata in base all’analisi della normativa ed all’identificazione delle materie (o funzioni), per le quali la Costituzione riconosce differenziate potestà legislative, potenzialmente oggetto di trasferimento alla competenza amministrativa delle Autonomie Locali. Nel prospetto 1 seguente sono riportate, per ogni singola materia, le percentuali di trasferimento considerate o i criteri di ripartizione decisi. Le quote indicate nel prospetto sono riferite alle diverse categorie di spesa con esclusione dei trasferimenti dello Stato alle Amministrazioni locali, che sono assegnati integralmente a queste ultime indipendentemente dalla funzione di bilancio in cui sono classificati (per tali spese, cioè, la percentuale di attribuzione è sempre il 100%: si ricorda, infatti, come illustrato nel paragrafo 3.1, che i dati di base sono stati preliminarmente rettificati scorporando dai trasferimenti statali quelli riguardanti interventi che si è ritenuto possano rientrare nel campo di applicazione del comma 5 dell’art. 119 della Costituzione). Inoltre, alla categoria economica degli interessi è attributo un coefficiente pari a zero per tutte le funzioni in cui essa si articola 14 . L’ipotesi sottostante tale scelta è che l’intero stock del debito statale accumulato sino al momento della concreta applicazione del Titolo V della Costituzione resti nella responsabilità del Governo Centrale e che solo il nuovo debito, generato per finanziare interventi di investimento sul territorio, ricada nella sfera di competenza finanziaria delle Autonomie Locali. Infine, si ricorda che le percentuali indicate sono da applicare alle categorie economiche della spesa RGS regionalizzata: esse escludono quelle non regionalizzate che sono destinate a rimanere, nella generalità dei casi, nella competenza del Governo centrale (ad es. trasferimenti correnti o conferimenti di capitali alle Ferrovie dello Stato o ad altre società controllate dallo Stato). A partire da tale prospetto, per aggregazione delle materie e secondo criteri di prevalenza, sono state definite le percentuali di trasferimento di competenze per ciascuna funzione, ove possibile diversificando le stesse per voce economica. Nel far ciò si è tenuto conto, quando le informazioni di base lo hanno consentito, del diverso peso finanziario delle singole materie sulla spesa aggregata della corrispondente funzione registrata nel bilancio dello Stato. A questo fine, la spesa di ciascuna funzione del bilancio è stata analizzata per Unità Previsionali di Base, selezionando quelle la cui attività si è ritenuto debba restare nella competenza statale. La matrice delle percentuali di attribuzione della spesa ai livelli decentrati di governo è riportata nel prospetto 2. Essa presenta alcune modifiche rispetto a quella analoga pubblicata nel Rapporto ISAE dello scorso anno. 14 In realtà questa voce di spesa è quasi integralmente classificata nella funzione dei “Servizi generali di Amministrazione pubblica” in cui sono registrati gli oneri per il servizio del debito pubblico. - 174 - Prospetto 1. ANALISI DELLE POTESTA’ LEGISLATIVE SECONDO LA RIFORMA DEL TITOLO V DELLA COSTITUZIONE E DEFINIZIONE DELLE IPOTESI DI DECENTRAMENTO DELLE COMPETENZE AMMINISTRATIVE ATTUALMENTE ESERCITATE DALLO STATO WRD W6 RO GH YDL VX OF VH DY WLD OV LJ HO ]DQ WHH S P RF LG H LU HW D 0 Politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con L’Unione Europea; diritto d’asilo e condizione giuridica dei cittadini degli Stati non appartenenti all’Unione Europea Dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale Moneta,tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza;sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie Cittadinanza, stato civile, anagrafi Norme generali sull’istruzione Tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali Ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali.. Organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento Europeo Ordine pubblico e sicurezza Giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale;giustizia amministrativa Previdenza sociale Immigrazione Determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale Pesi ,misure e determinazione del tempo; coordinamento informatico statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale;opere dell’ingegno Legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane Difesa e forze armate;sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi Rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose LQ LRJ H5 H O HG H WQ HUU FRQ FR DY LW ODV LJ HO ]DQ HW HS P FRL GH LU HW D 0 Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all’innovazione per i settori produttivi Produzione, trasporto e distribuzione nazionale di energia Governo del territorio. Protezione civile. Grandi reti di trasporto e di navigazione. Porti e aereo porti civili Alimentazione Previdenza complementare ed integrativa Professioni. Tutela della salute. Tutela e sicurezza del lavoro Ordinamento sportivo. Ordinamento della comunicazione Valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali. Rapporti internazionali e con l’Unione Europea delle Regioni Commercio con l’estero Armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario Casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale, enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale Istruzione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale - 175 - LQ LRJ H5 HO GH DY VLX OF HV DY WLD OV LJ HO ]DQ WHH S P RF LG H LU HW D 0 (1) Per tali Regioni il finanziamento della sanità è già oggi affidato alla responsabilità regionale. 90% spese di funzionamento; 100% altre spese 90% spese di funzionamento; 100% altre spese 90% spese di funzionamento; 100% altre spese Totale spesa Totale spesa Totale spesa 90% spese di funzionamento; 100% altre spese Totale spesa Totale spesa Totale spesa Totale spesa Totale spesa Totale spesa Totale spesa Totale spesa Totale spesa Totale spesa Totale spesa, integrata con spesa patronati e prestazioni assistenziali INPS Totale spesa Totale spesa Totale spesa Totale spesa Totale spesa 5% spese complessive 20% spese di funzionamento .. .. Tutta la spesa meno quella di funzionamento sostenuta dalle Unità Previsionali di Base "Gabinetto e altri uffici", "Uffici centrali", "Uffici periferici" e "Istituzioni scolastiche e culturali all'estero" comprese nelle funzioni obiettivo 9.1, 9.2 , 9.3, 9.6 e 9.7, e quella di alcuni capitoli (1281, 1498, 5523, 5540, 8991, 8992). 90% delle spese complessive integrate con spese Fondo Innovazione Tecnologica (al netto l. 488/92) e Fondo Ricerca Applicata 90% spese complessive 90% spese complessive .. 90% spese complessive 90% spese complessive .. .. .. 90% spese complessive (100% altri trasferimenti in c/capitale) ad esclusione di Valle d'Aosta, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia (1) Totale spesa 90% spese complessive .. 70% spesa esclusa quella sostenuta dalle U.P.B. "Archivi statali", "Patrimonio culturale statale", "Patrimonio librario statale" .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. YHWL UDW VL LQ P P DL QR L] QX I HV VH QQ RF H O HG R WQ H P JLO YRV R OU HS R WD W6 R OD GL WX QH WV VRH QWH P DOX W LDU D]L QD ILQL UH QR LO JH GR WQ H P DUW QH FH GL GH WR X4 Industria Agricoltura Commercio, fiere e mercati Finanza regionale locale Miniere,cave e torbiere Artigianato Turismo e industria alberghiera Energia, produzione e distribuzione di energia in ambito regionale Risorse idriche, acquedotti, acque minerali e termali. Organizzazione degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla Regione Istruzione e formazione professionale Assistenza scolastica Polizia amministrativa regionale e locale Trasporto pubblico locale Reti regionali di trasporto e di navigazione, viabilità. Edilizia e urbanistica. Porti e aeroporti civili di rilievo regionale Servizi sociali Politiche del lavoro Caccia e pesca Musei e biblioteche Istituzione di nuovi enti locali Spettacolo YHWL UDW VL LQ P P DL QR L] QX I HV VH QQ RF H O HG R WQ H P JLO YRV R OU HS R WD W6 R OD GL WX QH WV VRH QWH P DOX W LDU D]L QD ILQL UH QR LO JH GR WQ H P DUW QH FH GL GH WR X4 .. /DGLPHQVLRQHILQDQ]LDULDGHOIHGHUDOLVPRFRVWLWX]LRQDOH YHWL UDW VL LQ P P DL QR L] QX I HV VH QQ RF H O HG R WQ H P JLO YRV R OU HS R WD W6 R OD GL WX QH WV VRH QWH P DOX W LDU D]L QD ILQL UH QR LO JH GR WQ H P DUW QH FH GL GH WR X4 ISAE Rapporto annuale sull’attuazione del federalismo In particolare: - la percentuale relativa agli Altri trasferimenti in conto capitale della funzione Sanità è stata posta uguale a 100% in quanto, a regime, la copertura di eventuali deficit sanitari dovrebbe essere a totale carico delle Regioni; - sono state modificate le percentuali della funzione Istruzione sulla base di alcune analisi - ancora provvisorie - condotte all’interno di un gruppo di lavoro interistituzionale costituito lo scorso anno su iniziativa della Scuola superiore dell’economia e delle finanze; - le percentuali di attribuzione riferite alle voci economiche di conto capitale concernenti le sottofunzioni comprese negli Affari economici sono state rettificate verso l’alto per tener conto dello scorporo, realizzato nella fase di preventivo trattamento dei dati di base, degli interventi attualmente gestiti a livello centrale a favore delle aree in ritardo di sviluppo, dislocate prevalentemente nel Mezzogiorno, che sembrerebbero dovere restare nella competenza statale a norma del comma 5 dell’art. 117 della Costituzione. Di conseguenza le restanti spese possono essere ritenute di competenza quasi esclusivamente regionale. Infine, è da segnalare una differenza rilevante rispetto all’esercizio dello scorso anno che non incide sulle percentuali di attribuzione ma influisce direttamente sul livello della spesa oggetto di decentramento. Si tratta delle prestazioni di carattere assistenziale attualmente gestite dall’INPS e che è presumibile dovranno transitare nella competenza delle Regioni essendo l’assistenza materia di legislazione esclusiva regionale. In particolare, le prestazioni considerate sono le pensioni sociali e le pensioni e indennità agli invalidi civili, ai non vedenti e ai non udenti civili. L’importo di tali prestazioni è stato sommato a posteriori, regione per regione, alle stime della spesa statale da decentrare. Nel 2001 esso ammonta complessivamente a 10.146 milioni di euro. La sua distribuzione regionale è stata desunta dalla pubblicazione Istat specializzata15. Si è deciso di non prendere in considerazione le pensioni di guerra, gestite dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, in quanto si è ritenuto trattarsi di una provvidenza non propriamente – in questo contesto - di carattere assistenziale (benché nelle statistiche Istat sia classificata come tale) e, comunque, interna ad una funzione di tutela esercitatile in modo più efficiente dal livello nazionale di governo. 15 Cfr. Istat, Le prestazioni pensionistiche al 31 dicembre 2002, Roma, 4 dicembre 2003 - 176 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,03 0,03 0,03 01. Totale redditi da lavoro dipendente 02. Consumi intermedi 03. Imposte pagate sulla produzione - 177 - 0,00 0,00 0,00 0,00 11. Ammortamenti 12. Altre uscite correnti 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Amministrazioni Locali - Regioni - Comuni e Province - Enti produttori servizi sanitari - Enti prod. servizi economici, assistenziali e culturali Enti di previdenza 23. Contributi agli invest. ad imprese 24. Contr. investim. a famiglie e ist. soc. private 25. Contributi agli investimenti all'estero 26. Altri trasferimenti in c/capitale 31. Acquisizioni di attività finanziarie TOTALE SPESE SPESE CONTO CAPITALE 0,00 0,00 di cui: Amministrazioni Centrali 22. Contributi agli investimenti 21. Inves.fissi lordi e acquisti terreni 0,00 0,00 0,00 10. Poste correttive e compensative 0,00 0,00 0,00 09. Interessi passivi e redditi da capitale SPESE CORRENTI 0,00 0,00 0,00 0,00 05. Trasf. correnti a famiglie e ist. soc. private 08. Risorse proprie CEE 0,00 0,00 Enti di previdenza 0,00 1,00 1,00 - Enti prod. servizi economici,assistenziali e culturali 0,00 1,00 1,00 - Enti produttori servizi sanitari 0,00 1,00 1,00 - Comuni e Province 0,00 1,00 1,00 - Regioni 07. Trasf. correnti all'estero 1,00 1,00 Amministrazioni Locali 06. Trasf. correnti ad imprese 0,00 0,00 di cui: Amministrazioni Centrali 04. Trasf. correnti ad Amministrazioni Pubbliche 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2 1.7 Affari Transaz. finanziari e Debito fiscali Pubblico Integrazione redditi da lavoro dipendente Totale di cui: 1. Serv. Gen. Pubbliche Amministrazioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Difesa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui giustizia 3. Ordine Pubblico e Sicurezza Totale 0,00 0,95 0,00 0,95 0,95 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,95 0,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,90 0,90 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 4.1 Affari generali 0,00 0,95 0,00 0,95 0,95 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,95 0,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,90 0,90 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 4.5 Trasporti 0,00 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 Altri servizi di cui economici Agricoltura di cui: 4. Affari Economici 0,00 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 di cui industria FUNZIONI OBIETTIVO 0,00 0,95 0,00 0,95 0,95 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,95 0,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,90 0,90 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 di cui altri 0,00 0,90 0,00 0,90 0,90 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,90 0,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,90 0,90 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,00 0,90 0,00 0,90 0,90 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,90 0,90 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 6. Abitazioni 5. Protezione e Ambiente Assetto Territoriale 0,00 1,00 0,00 0,90 0,90 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,90 0,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 7. Sanità 0,00 0,70 0,00 0,70 0,70 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,33 0,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 0,70 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 8. Attività Ricreative Culturali e di Culto 0,00 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,97 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,99 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,99 0,76 0,99 0,99 0,99 9. Istruzione Totale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.1 Malattia e invalidità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.2 Vecchiaia di cui: 10. Protezione Sociale MATRICE DELLE PERCENTUALI DI ATTRIBUZIONE DELLE SPESE STATALI ALLA FINANZA LOCALE PER FUNZIONE E VOCE ECONOMICA Redditi da lavoro dipendente CATEGORIE Prospetto 2 0,00 0,90 0,00 0,90 0,90 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,90 0,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,90 0,90 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 Altri interventi protez. sociale /DGLPHQVLRQHILQDQ]LDULDGHOIHGHUDOLVPRFRVWLWX]LRQDOH ISAE Rapporto annuale sull’attuazione del federalismo A conclusione di queste note, due ultime precisazioni di carattere generale sembrano opportune. In primo luogo, è da puntualizzare che il trasferimento di funzioni deve essere inteso come operato dal livello statale al livello locale, senza specificazione di quale livello locale sia effettivamente interessato (regionale, provinciale, comunale). Viene ipotizzata la piena applicazione del principio di sussidiarietà. Ma tale ipotesi non è essenziale ai fini dell’esercizio, il quale mira semplicemente a definire l’entità finanziaria complessiva del processo di decentramento. Esso, visto dal lato delle entrate locali, ed in base al dettato costituzionale, deve risolversi in una simmetrica crescita della autonoma capacità di finanziamento (risorse autonome), anche supportata in misura più o meno rilevante da compartecipazioni al gettito erariale di tributi riscossi sul territorio di competenza, o almeno ad esso riferibili. Un’ultima ipotesi di base sottostante l’esercizio proposto (ipotesi implicita nelle considerazioni sin qui fatte) è quella per cui al decentramento di potestà legislativa e regolamentare debba tendenzialmente corrispondere una equivalente entità di decentramento amministrativo, cioè di gestione delle funzioni (in termini di produzione di servizi e di altri interventi) su cui si esercita tale potestà. In base al principio di sussidiarietà, infatti, sembra poco coerente ipotizzare che il governo locale abbia potestà legislativa (esclusiva o concorrente) su una materia e, contestualmente, la gestione degli interventi nella medesima materia sia demandata al governo centrale, che diverrebbe esecutore di decisioni prese dalle Autonomie Locali (in modo, fra l’altro, certamente differenziato territorialmente e, quindi, non gestibili in maniera efficace da un’unica autorità centrale). Anche tale ipotesi, come le altre in precedenza illustrate, deve peraltro essere intesa in termini non assoluti, bensì di approssimazione dei modus operandi che si affermeranno come prevalenti: in proposito, ad esempio, è da ricordare la recente sentenza della Corte Costituzionale n. 303 che ha stabilito limiti al completo dispiegamento del principio di sussidiarietà “dal basso”. Un rapido esame della matrice delle quote di attribuzione di spesa alla finanza locale di cui al prospetto 2 consente di evidenziarne alcune caratteristiche. Per alcune funzioni le percentuali sono minime (affari generali) o nulle (difesa, ordine pubblico e sicurezza), per altre sono massime o molto elevate (affari economici, ambiente, abitazioni ed assetto del territorio, sanità, istruzione, altri servizi di protezione sociale). I trasferimenti alle amministrazioni locali, al netto di quelli alimentati dal Fondo per le aree sottoutilizzate, nella loro attuale articolazione per istituzione destinataria, sono assegnati per intero alla responsabilità decentrata, indipendentemente dalla funzione in cui sono registrati. Ciò significa che quanto fino ad oggi è stato oggetto di trasferimento, a processo di decentramento ultimato, rientrerà nelle autonome esigenze di finanziamento locale. Implicitamente tale assunto equivale ad affermare che, a regime, non si avranno più funzioni delegate dal livello di governo centrale a quello locale, o che, comunque, queste ultime possano essere solo di carattere residuale e non siano, quindi, - 178 - La dimensione finanziaria del federalismo costituzionale quantitativamente significative (a parte quanto può rientrare nel campo di applicazione del comma 5 dell’art. 119 della Costituzione, di cui si è tenuto conto nel calcolo). Ancora, ciò significa che la dimensione finanziaria del decentramento stimata con il presente esercizio presuppone che il fondo perequativo regionale sia interamente finanziato da tributi propri regionali o da compartecipazioni ai tributi erariali riferibili ai territori regionali; essa implica, quindi, che il fondo perequativo non sia finanziato da trasferimenti statali: quanto più entrassero ad alimentare il fondo risorse prelevate dalla fiscalità generale, tanto più si ridurrebbe la dimensione finanziaria del decentramento fiscale così come definita nel presente lavoro (massa di spese che la PA locale deve coprire con nuove risorse autonome). E’ questa, a nostro parere, una indicazione importante ai fini delle scelte circa la configurazione dei meccanismi perequativi da implementare in applicazione dell’art. 119 della Costituzione. Tornando alla struttura della matrice, si può osservare che solo le celle riferite a singole funzioni e voci economiche presentano valori, quelle relative a funzioni composte (ad es. totale degli affari economici) o voci economiche aggregate (ad es. totale spese correnti) sono vuote. Per queste ultime, infatti, le stime delle spese assegnate alla competenza del governo locale sono ottenute per somma delle stime delle componenti elementari. Nella versione che è stata utilizzata per quantificare l’impatto finanziario dell’eventuale ulteriore revisione dell’articolo 117 della Costituzione, con l’attribuzione della competenza esclusiva alle Regioni in materia di sanità, di istruzione e di sicurezza locale, le percentuali di sanità e istruzione sono state fatte pari a 100 mentre per la sicurezza locale è stata ipotizzata un stima specifica, a motivo del fatto che la spesa ad essa relativa sembrerebbe configurarsi come aggiuntiva a quella statale piuttosto che sostitutiva. Tale spesa è stata considerata solo in termini di oneri di funzionamento: quelli connessi al costo del lavoro sono stati fatti pari al 5% della spesa di personale sostenuta sul territorio dalle forze di pubblica sicurezza (polizia, carabinieri e guardia di finanza). Per la determinazione di tale spesa sono stati utilizzati i dati sulla distribuzione regionale degli addetti, impiegati nell’anno 2001 nei diversi corpi di polizia, cui sono stati applicati i relativi redditi da lavoro dipendente pro-capite16; quelle per acquisto di beni e servizi sono state definite applicando alle spese di personale il rapporto, osservato in ciascuna Regione, fra i consumi intermedi ed i redditi da lavoro dell’intera funzione ordine pubblico e sicurezza al netto della sotto-funzione giustizia. La dimensione finanziaria complessiva del trasferimento di competenze alle Regioni in cui vigono forme statutarie ordinarie è stata ottenuta per somma delle stime effettuate per ognuna di esse. Analogamente si è operato per ottenere la stima relativa alle Regioni ove l’Amministrazione regionale è a Statuto Speciale. L’impatto totale è stato ricavato per somma delle due tipologie. 16 Tali informazioni, fornite dalla Ragioneria Generale dello Stato, sono state estratte dalla banca dati del Conto annuale dei dipendenti pubblici per l’anno 2001. - 179 - ISAE Rapporto annuale sull’attuazione del federalismo Nell’allegato statistico sono riportati i risultati delle elaborazioni effettuate. Nelle tavole iniziali (dalla 1 alla 6) sono esposti i riepiloghi, per il totale delle Regioni e per le due categorie delle Regioni a Statuto Ordinario e delle Regioni a Statuto Speciale, delle stime delle spese dell’Amministrazione Centrale da decentrare per voce economica e funzione, sia per l’anno 2001 che per l’anno 2002. Con riferimento al solo anno 2001, nelle tavole successive (dalla 7 alla 27) le stime analitiche per voce economica e funzione delle spese da decentrare sono esposte a livello di singola Regione. Nella tavola 28 e riportata la stima della spesa da decentrare alle Regioni in complesso nell’ipotesi di riforma ulteriore dell’art. 117 della Costituzione secondo quanto previsto nel disegno di legge costituzionale n. 2544. L’esercizio di quantificazione dell’impatto finanziario del decentramento si completa con la stima della spesa delle Amministrazioni Locali di ciascuna regione a Titolo V applicato, analizzata per voce economica e funzionale. I dati necessari alla elaborazione delle stime della spesa locale post decentramento sono costituiti, oltre che da quelli già illustrati della Ragioneria Generale dello Stato, da quelli della banca dati Conti Pubblici Territoriali (CPT) realizzata dal Dipartimento delle Politiche di Sviluppo del Ministero dell’Economia e delle Finanze e messi a disposizione dell’ISAE su richiesta specifica. Si tratta di informazioni ancora provvisorie (pertanto suscettibili di rettifica nella versione definitiva) che hanno le seguenti caratteristiche: sono dati di cassa, sono riferite all’attività di tutti gli enti che compongono il settore delle Amministrazioni locali secondo la definizione di contabilità nazionale ISTAT, sono consolidate fra loro. Le stime della spesa locale post decentramento sono state ottenute sommando tali informazioni – preventivamente riaggregate per ottenere una classificazione economico-funzionale compatibile con quella RGS - alle valutazioni da noi effettuate della spesa decentrata aggiuntiva della P.A. Locale. I risultati, come detto nel testo del capitolo 6, al di là di alcune differenze dovute allo schema di presentazione ed al momento di registrazione, possono essere considerati come una analisi ulteriore delle stime - elaborate a partire dagli aggregati di contabilità nazionale - presentate nelle tabelle 2-5 del cap. 6. In particolare, è possibile considerare queste stime come analisi territoriale – ancorché di prima approssimazione - di quelle nazionali di cui alla tabella 4 (Spesa delle Amministrazioni locali per voce economica e funzione) se si rimane su un piano di valutazione di impatto di tipo strutturale e non dinamico. Infatti, comparando la struttura della spesa post decentramento relativa al complesso dell’Amministrazione locale riportata, da un lato, nella tabella 4 del cap. 6 e, dall’altro lato, nella tabella 29 dell’appendice statistica annessa a queste note, si osserva una notevole similarità delle due stime di impatto. Nel confronto è necessario considerare che: - 180 - La dimensione finanziaria del federalismo costituzionale i dati di contabilità nazionale utilizzati per le stime di cui alla tabella 4 sono al netto di: 1. ricavi da vendita di beni e servizi (14.966 milioni di euro) 2. poste correttive delle uscite e alienazione beni patrimoniali (di entità superiore a 1.600 milioni di euro); le serie estratte dalla banca dati CPT sono invece al lordo delle seguenti categorie: 3. poste correttive delle entrate (2720 milioni di euro) 4. acquisizione di attività finanziarie (9296 milioni di euro). Sommando queste voci al totale di tabella 4 si ottiene un dato molto simile al totale di tabella 29, come mostrato nel prospetto seguente (dati in milioni di euro): Totale spesa delle Amministrazioni locali tab. 4 236.193 + Ricavi da vendita di beni e servizi + 14.966 + Poste correttive delle uscite e alienazione beni patrimoniali + 1.600 + Poste correttive delle entrate + 2.720 + Acquisizione di attività finanziarie + 9.296 = Totale spesa delle Amministrazioni locali tab. 4 rettificata 264.775 Totale spesa delle Amministrazioni locali tab. 29 268.753 Differenza fra i due totali 3.978 La differenza di 4 miliardi di euro è ampiamente spiegabile in termini di diverso momento di registrazione utilizzato (competenza nella contabilità nazionale, cassa nei dati CPT) e di discrepanze statistiche comunque inevitabili. Scendendo all’analisi per voce economica, i differenziali calcolati per ciascuna di esse sono sempre contenuti. Se si esaminano per funzione, una volta neutralizzati gli effetti delle voci di raccordo richiamate, la conclusione è analoga a condizione che, nel confronto, alcune funzioni vengano raggruppate (in particolare vanno lette congiuntamente la Protezione dell’Ambiente, le Abitazioni ed assetto del territorio e parte della Sanità, così come l’Istruzione e le Attività ricreative e culturali). Vi sono infatti alcune differenze di classificazione dei flussi che determinano tali discrepanze le quali, però, si ricompongono raggruppando le funzioni che presentano alcuni piani di possibile sovrapposizione. Pertanto, l’esame comparato delle due fonti di dati consente di concludere positivamente circa la possibilità di utilizzare l’una (il CPT) ai fini dell’ulteriore analisi dell’altra (ISTAT Contabilità Nazionale). Ciò è tanto più vero se, come fatto nel presente contesto, ci si limita a ragionare in termini strutturali e non dinamici. Nell’allegato statistico l’analisi della spesa dell’Amministrazione Locale a decentramento avvenuto è riportata, in totale e per ciascuna regione, nelle tavole da 29 a 50. - 181 - ISAE Rapporto annuale sull’attuazione del federalismo ALLEGATO STATISTICO Analisi economico-funzionale della spesa statale da decentrare Indice Tab. 1 – Stima della spesa dell’Amministrazione Centrale da decentrare alle Regioni in complesso – anno 2001 Tab. 2 – Stima della spesa dell’Amministrazione Centrale da decentrare alle Regioni a Statuto Ordinario – anno 2001 Tab. 3 – Stima della spesa dell’Amministrazione Centrale da decentrare alle Regioni a Statuto Speciale – anno 2001 Tab. 4 – Stima della spesa dell’Amministrazione Centrale da decentrare alle Regioni in complesso – anno 2002 Tab. 5 – Stima della spesa dell’Amministrazione Centrale da decentrare alle Regioni a Statuto Ordinario – anno 2002 Tab. 6 – Stima della spesa dell’Amministrazione Centrale da decentrare alle Regioni a Statuto Speciale – anno 2002 Tab. 7 – Stima della spesa dell’Amministrazione Centrale da decentrare alla Regione Piemonte – anno 2001 Tab. 8 – Stima della spesa dell’Amministrazione Centrale da decentrare alla Regione Lombardia – anno 2001 Tab. 9 – Stima della spesa dell’Amministrazione Centrale da decentrare alla Regione Veneto – anno 2001 Tab. 10 – Stima della spesa dell’Amministrazione Centrale da decentrare alla Regione Liguria – anno 2001 Tab. 11 – Stima della spesa dell’Amministrazione Centrale da decentrare alla Regione Emilia Romagna – anno 2001 Tab. 12 – Stima della spesa dell’Amministrazione Centrale da decentrare alla Regione Toscana – anno 2001 Tab. 13 – Stima della spesa dell’Amministrazione Centrale da decentrare alla Regione Marche – anno 2001 Tab. 14 – Stima della spesa dell’Amministrazione Centrale da decentrare alla Regione Umbria – anno 2001 - 182 - La dimensione finanziaria del federalismo costituzionale Tab. 15 – Stima della spesa dell’Amministrazione Centrale da decentrare alla Regione Lazio – anno 2001 Tab. 16 – Stima della spesa dell’Amministrazione Centrale da decentrare alla Regione Abruzzo – anno 2001 Tab. 17 – Stima della spesa dell’Amministrazione Centrale da decentrare alla Regione Molise – anno 2001 Tab. 18 – Stima della spesa dell’Amministrazione Centrale da decentrare alla Regione Campania – anno 2001 Tab. 19 – Stima della spesa dell’Amministrazione Centrale da decentrare alla Regione Basilicata – anno 2001 Tab. 20 – Stima della spesa dell’Amministrazione Centrale da decentrare alla Regione Puglia – anno 2001 Tab. 21 – Stima della spesa dell’Amministrazione Centrale da decentrare alla Regione Calabria – anno 2001 Tab. 22 – Stima della spesa dell’Amministrazione Centrale da decentrare alla Regione Valle d’Aosta – anno 2001 Tab. 23 – Stima della spesa dell’Amministrazione Centrale da decentrare alla Provincia autonoma di Trento – anno 2001 Tab. 24 – Stima della spesa dell’Amministrazione Centrale da decentrare alla Provincia autonoma di Bolzano – anno 2001 Tab. 25 – Stima della spesa dell’Amministrazione Centrale da decentrare alla Regione Friuli Venezia Giulia – anno 2001 Tab. 26 – Stima della spesa dell’Amministrazione Centrale da decentrare alla Regione Sicilia – anno 2001 Tab. 27 – Stima della spesa dell’Amministrazione Centrale da decentrare alla Regione Sardegna – anno 2001 Tab. 28 – Stima della spesa dell’Amministrazione Centrale da decentrare alle Regioni in complesso nell’ipotesi di ulteriore riforma dell’art. 117 della Costituzione ai sensi del disegno di legge costituzionale n. 2544 – anno 2001 Tab. 29 – Stima della spesa dell’Amministrazione Locale in complesso per voce economica e per funzione a decentramento attuato - anno 2001 Tab. 30 – Stima della spesa dell’Amministrazione Locale del Piemonte per voce economica e per funzione a decentramento attuato - anno 2001 - 183 - ISAE Rapporto annuale sull’attuazione del federalismo Tab. 31 – Stima della spesa dell’Amministrazione Locale della Lombardia per voce economica e per funzione a decentramento attuato - anno 2001 Tab. 32 – Stima della spesa dell’Amministrazione Locale del Veneto per voce economica e per funzione a decentramento attuato - anno 2001 Tab. 33 – Stima della spesa dell’Amministrazione Locale della Liguria per voce economica e per funzione a decentramento attuato - anno 2001 Tab. 34 – Stima della spesa dell’Amministrazione Locale dell’Emilia Romagna per voce economica e per funzione a decentramento attuato - anno 2001 Tab. 35 – Stima della spesa dell’Amministrazione Locale della Toscana per voce economica e per funzione a decentramento attuato - anno 2001 Tab. 36 – Stima della spesa dell’Amministrazione Locale delle Marche per voce economica e per funzione a decentramento attuato - anno 2001 Tab. 37 – Stima della spesa dell’Amministrazione Locale dell’Umbria per voce economica e per funzione a decentramento attuato - anno 2001 Tab. 38 – Stima della spesa dell’Amministrazione Locale del Lazio per voce economica e per funzione a decentramento attuato - anno 2001 Tab. 39 – Stima della spesa dell’Amministrazione Locale dell’Abruzzo per voce economica e per funzione a decentramento attuato - anno 2001 Tab. 40 – Stima della spesa dell’Amministrazione Locale del Molise per voce economica e per funzione a decentramento attuato - anno 2001 Tab. 41 – Stima della spesa dell’Amministrazione Locale della Campania per voce economica e per funzione a decentramento attuato - anno 2001 Tab. 42 – Stima della spesa dell’Amministrazione Locale della Basilicata per voce economica e per funzione a decentramento attuato - anno 2001 Tab. 43 – Stima della spesa dell’Amministrazione Locale della Puglia per voce economica e per funzione a decentramento attuato - anno 2001 Tab. 44 – Stima della spesa dell’Amministrazione Locale della Calabria per voce economica e per funzione a decentramento attuato - anno 2001 Tab. 45 – Stima della spesa dell’Amministrazione Locale della Valle d’Aosta per voce economica e per funzione a decentramento attuato - anno 2001 Tab. 46 – Stima della spesa dell’Amministrazione Locale della provincia di Trento per voce economica e per funzione a decentramento attuato - anno 2001 - 184 - La dimensione finanziaria del federalismo costituzionale Tab. 47 – Stima della spesa dell’Amministrazione Locale della provincia di Bolzano per voce economica e per funzione a decentramento attuato - anno 2001 Tab. 48 – Stima della spesa dell’Amministrazione Locale del Friuli Venezia Giulia per voce economica e per funzione a decentramento attuato - anno 2001 Tab. 49 – Stima della spesa dell’Amministrazione Locale della Sicilia per voce economica e per funzione a decentramento attuato - anno 2001 Tab. 50 – Stima della spesa dell’Amministrazione Locale della Sardegna per voce economica e per funzione a decentramento attuato - anno 2001 - 185 - - - - 06. Trasf. correnti ad imprese - - 186 - 2.420 - - - - - 198.586 140.158.798 59.813.522 10. Poste correttive e compensative 11. Ammortamenti SPESE CORRENTI 394.108 21.360 4.540.907 2.696.350 4.545.203 3.682.190 - Regioni - Comuni e Province - 415.468 417.888 - - - - 121.361 - 3.643.606 - 17.250.042 6.378.597 157.408.840 66.192.119 24. Contr. investim. a famiglie e ist. soc. private SPESE CONTO CAPITALE TOTALE SPESE 31. Acquisizioni di attività finanziarie 26. Altri trasferimenti in c/capitale 25. Contributi agli investimenti all'estero - - - - - - - Enti di previdenza - - 2.944.776 - Enti prod. servizi economici, assistenziali e culturali 23. Contributi agli invest. ad imprese - 57 9.028 645.014 - Enti produttori servizi sanitari - - 415.468 - di cui:Amministrazioni Centrali - 415.468 9.740.152 6.378.597 9.740.152 6.378.597 - - - - - - Amministrazioni Locali 22. Contributi agli investimenti 21. Inves.fissi lordi e acquisti terreni 800.147 - - - 09. Interessi passivi e redditi da capitale 12. Altre uscite correnti - - 08. Risorse proprie CEE - - - - - 1.299.057 - - - 07. Trasf. correnti all'estero Enti di previdenza 11.407.795 859 05. Trasf. correnti a famiglie e ist. soc. private - Enti prod. servizi economici,assistenziali e culturali - Enti produttori servizi sanitari 23.059 - 14.884.886 14.556.419 - Comuni e Province 290.467 2.420 59.128.204 45.006.143 - Regioni 6.980.509 - 2.420 - 81.284.066 59.586.480 Amministrazioni Locali di cui:Amministrazioni Centrali - - 2.420 8.712 2.846.424 81.284.066 59.586.480 04. Trasf. correnti ad Amministrazioni Pubbliche 03. Imposte pagate sulla produzione - - 114.246 104.084 1.757.772 01. Totale redditi da lavoro dipendente - - 41.365.098 38.959 1.1.2 1.7 Affari Transaz. finanziari Debito e fiscali Pubblico 02. Consumi intermedi 75.287 15.837.173 Totale 25.527.925 TOTALE Integrazione redditi da lavoro dipendente CATEGORIE di cui: 1. Serv. Gen. Pubbliche Amministrazioni - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 80.573 50.470 - - - - - - - - 11.711 38.759 50.470 - 50.470 - 30.103 - - - - - - - - - - - - 30.103 30.103 - 30.103 2. Difesa - - - - - 125.847 895 - - - - - - - - - 895 895 - 895 - 124.952 - - - - - - - - - 154 - 124.798 - 124.952 - 124.952 Totale - - - - - 38.363 - - - - - 925.015 29.468 - 4.058 - - 505.005 509.063 - 509.063 26.358 329.162 583.585 212.762 370.823 Totale 345.769 - - 123.981 - 478.596 534.348 - 1.169 - - 479 - - - - - 694.575 - - - - - 489.962 489.962 - 489.962 12.364 182.586 230.782 83.257 147.525 - 44.412 - 7.585 342.962 394.959 - 394.959 92.489 598.851 - - - - - 1.061 - - 484.391 1.341.241 - 63.357 - 471.011 191.386 725.754 - 725.754 200.171 855.438 1.410.316 1.829.750 - 108 - - 786.009 - 16.212 - - - 16.212 - 16.212 53.109 3.827 - - - - - 228.372 4.672 - 4.058 - - 14.836 18.894 - 18.894 13.773 121.948 207.365 78.197 129.168 818.336 660.943 - - - - 230.750 - 44.410 - - 308.681 353.091 - 353.091 77.102 157.393 67 - - - - - 34.535 - - - - - - - - - 6.119 22.162 94.510 31.377 63.133 916.772 649.480 - 1.061 - - 642.358 - 2 - - 5.894 5.896 - 5.896 165 267.292 3.623 - - - - - 184.816 4.487 - - - - 1 1 - 1 4.216 18.659 51.490 26.354 25.136 di cui industria FUNZIONI 4.5 Altri servizi di cui Trasporti economici Agricoltura 231.415 1.610.748 34.057 - - - - - 2.068 24.796 - - - - 207 207 - 207 221 24.628 145.438 51.308 94.130 4.1 Affari generali di cui: 4. Affari Economici 125.846 6.536.518 1.086.853 3.021.064 2.428.601 895 4.095.504 - - - - - 2.611.641 - - - - 895 895 1.136.925 - 895 1.136.925 - 124.951 2.441.014 - - - - - - - - - 154 - 124.797 - 124.951 - 124.951 di cui giustizia 3. Ordine Pubblico e Sicurezza 244.857 302.651 8.521 - - - - - 31.965 110 - 60.057 - 3.726 516 64.299 - 64.299 6.979 136.485 54.292 19.600 34.692 - - - - - 155.449 - 29.299 - 878 693.493 1.761.112 519.327 1.458.461 - - - - 468.133 - - - 7.585 28.387 1.027.978 35.972 1.058.155 - 35.972 1.058.155 15.222 174.166 137 - - - - - 9.021 185 - 4.058 - - 14.835 18.893 - 18.893 3.438 81.127 61.365 20.466 40.899 di cui altri 6.072 260.672 108.252 38.277 69.975 7. Sanità - 631 - - - - - 508 126.400 - - 289.608 - 708.135 - - 2.724 103.394 1.899 - - - - - 156.413 114.190 - - - - 130.529 723.475 854.004 - 854.004 428 83.789 17.244 4.959 12.285 Totale 3.602 - - - - - 370 145.570 - - - - - 51.432 675.239 10.462.388 - 331.495 6.561.686 - 516 1.446 333.457 6.667.804 - 333.457 6.667.804 37.781 2.759.326 130.688 575.128 39.905.454 207.238 15.313.194 367.890 24.592.260 8. Attività 9. Ricreative Istruzione Culturali e di Culto - - - - - 9.028 - 204.815 213.843 - 213.843 576 - 400.070 - 17 - 121.258 29.726 - 8.228 - 99.368 32.206 139.802 - 139.802 109.267 718.287 - - - - 123.295 - 483.449 - 11.891 364 495.704 - 495.704 99.288 121.398 - 15.602 - - 902 - - - 104.504 - 104.504 - 104.504 390 615.276 17.173.299 1.749.626 51.438.217 11.736.253 196.743 3.829.617 - 11.620 3.615.198 - 103 23.763 - - - 156.065 5.192 161.257 - 161.257 - 418.533 13.343.682 1.349.556 50.719.930 11.614.855 - - - - - - 133.354 - - - - 66.174 206.583 12.551.539 272.757 12.841.147 - 272.757 12.841.147 768 4.757 6.897 2.184 4.713 6. 5. Abitazioni Protezione e Ambiente Assetto Territoriale STIMA DELLA SPESA DELL’AMMINISTRAZIONE CENTRALE DA DECENTRARE ALLE REGIONI IN COMPLESSO - ANNO 2001 (migliaia di euro) Redditi da lavoro dipendente Tab. 1 38.212 - - - - - - - - - - - - - - - 38.212 - - - - - - - - - - - - 38.212 38.212 - 38.212 - - - - - - - - - - - - - 130.529 683.714 814.243 - 814.243 428 83.789 17.244 4.959 12.285 Altri interventi protez. sociale 145.570 - - - - - 51.432 390 121.398 - 15.602 - - 902 - - - 104.504 - 104.504 - 104.504 1.549 11.696.492 - - - - - - - - - - - - - - - 1.549 11.575.094 - - - - - - - - 10.462.388 - - - - 1.549 1.549 - 1.549 10.1 10.2 Malattia e Vecchiaia invalidità di cui: 10. Protezione Sociale ,6$(5DSSRUWRDQQXDOHVXOO¶DWWXD]LRQHGHOIHGHUDOLVPR - - 187 - 2.420 - - - - - - - 174.772 108.734.875 40.624.129 09. Interessi passivi e redditi da capitale 10. Poste correttive e compensative 11. Ammortamenti 266.135 20.743 3.962.724 2.438.817 3.848.980 3.231.204 - Regioni - Comuni e Province - 286.878 289.298 - - - - 114.315 - 3.407.722 - 15.304.551 5.670.078 124.039.426 46.294.207 24. Contr. investim. a famiglie e ist. soc. private SPESE CONTO CAPITALE TOTALE SPESE 31. Acquisizioni di attività finanziarie 26. Altri trasferimenti in c/capitale 25. Contributi agli investimenti all'estero - - - - - - - Enti di previdenza - - 2.701.931 - Enti prod. servizi economici, assistenziali e culturali 23. Contributi agli invest. ad imprese - 57 7.834 549.156 - Enti produttori servizi sanitari - - 286.878 - di cui:Amministrazioni Centrali - 286.878 8.368.694 5.670.078 8.368.694 5.670.078 - - - - - - Amministrazioni Locali 22. Contributi agli investimenti 21. Inves.fissi lordi e acquisti terreni SPESE CORRENTI 12. Altre uscite correnti 711.889 - - - 08. Risorse proprie CEE - - - - 06. Trasf. correnti ad imprese - - - - 992.859 - - - 9.354.370 609 07. Trasf. correnti all'estero 05. Trasf. correnti a famiglie e ist. soc. private Enti di previdenza - Enti prod. servizi economici,assistenziali e culturali - Enti produttori servizi sanitari 21.390 - 11.928.027 11.652.334 - Comuni e Province 263.988 2.420 41.631.823 28.755.885 - Regioni 5.849.901 - 2.420 - 59.673.739 40.430.218 Amministrazioni Locali di cui:Amministrazioni Centrali - 2.420 59.673.739 40.430.218 04. Trasf. correnti ad Amministrazioni Pubbliche - 7.365 2.381.039 03. Imposte pagate sulla produzione - 89.550 - 96.996 1.558.201 01. Totale redditi da lavoro dipendente - - 34.599.895 33.077 1.1.2 1.7 Affari Transaz. finanziari Debito e fiscali Pubblico 02. Consumi intermedi 63.919 13.245.357 Totale 21.354.538 TOTALE Integrazione redditi da lavoro dipendente CATEGORIE di cui: 1. Serv. Gen. Pubbliche Amministrazioni - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 45.380 38.283 - - - - - - - - 815 37.468 38.283 - 38.283 - 7.097 - - - - - - - - - - - - 7.097 7.097 - 7.097 2. Difesa - - - - - 100.887 878 - - - - - - - - - 878 878 - 878 - 100.009 - - - - - - - - - 154 - 99.855 - 100.009 - 100.009 Totale - - - - - 33.368 - - - - - 664.097 24.948 - 4.058 - - 489.283 493.341 - 493.341 23.381 279.371 518.783 189.133 329.650 Totale - 98.398 - 276.490 476.794 851.682 - 851.682 297.166 - 1.156 - - 100.886 5.576.166 878 3.538.877 - - - - - 2.388.873 - - - - 878 878 - 878 - 100.008 2.037.289 - - - - - - - - - 154 - 99.854 - 100.008 - 100.008 di cui giustizia 3. Ordine Pubblico e Sicurezza 439 - - - - - 495.678 - - - - - 478.266 478.266 - 478.266 10.653 158.389 202.876 73.190 129.686 - 43.012 - 7.562 299.660 350.234 - 350.234 81.750 492.093 - - - - - 1.061 - - 445.265 1.233.606 - 54.668 - 268.928 177.134 500.730 - 500.730 168.880 956.246 2.461.176 2.158.744 757.351 1.114.875 1.666.651 - 95 - - 710.002 - 718 - - - 718 - 718 46.536 3.795 - - - - - 166.635 4.672 - 4.058 - - 11.017 15.075 - 15.075 12.508 100.050 189.358 71.299 118.059 713.461 571.495 - - - - 189.600 - 43.010 - - 271.838 314.848 - 314.848 67.047 141.966 64 - - - - - 33.577 - - - - - - - - - 5.416 18.557 84.352 28.006 56.346 808.454 608.918 - 1.061 - - 607.687 - 2 - - 5 7 - 7 163 199.536 3.620 - - - - - 125.665 4.487 - - - - 1 1 - 1 3.939 13.672 48.152 24.460 23.692 di cui industria FUNZIONI 4.5 Altri servizi di cui Trasporti economici Agricoltura 198.895 1.346.301 29.134 - - - - - 1.784 20.276 - - - - - - - - 220 20.932 126.549 44.644 81.905 4.1 Affari generali di cui: 4. Affari Economici - - - - 155.313 - 27.289 - 878 801.345 829.512 - 829.512 224.004 269.162 8.375 - - - - - 27.995 101 - 52.647 - 3.358 516 56.521 - 56.521 6.242 119.563 50.365 18.183 32.182 636.829 1.477.991 486.238 1.208.829 - - - - 436.319 - - - 7.562 27.817 35.379 - 35.379 14.540 150.591 111 - - - - - 7.393 185 - 4.058 - - 11.016 15.074 - 15.074 3.153 67.821 56.854 18.833 38.021 di cui altri 5.691 232.605 100.483 35.530 64.953 7. Sanità - 595 - - - - - 508 91.556 - - 263.379 - 636.214 - - 2.692 84.934 1.507 - - - - - 143.735 111.965 - - - - 103.098 601.174 704.272 - 704.272 428 78.267 15.508 4.460 11.048 Totale 3.154 - - - - - 367 127.773 - - - - - 47.653 602.334 8.523.466 - 273.091 5.498.561 - 516 - 273.607 5.586.187 - 273.607 5.586.187 32.469 2.304.749 118.967 500.129 33.311.019 180.213 12.782.667 319.916 20.528.352 8. Attività 9. Ricreative Istruzione Culturali e di Culto - - - - - 7.834 - 198.864 206.698 - 206.698 558 - 343.034 - 17 - 114.235 28.977 - 8.093 - 81.324 3.284 92.701 - 92.701 107.104 612.249 - - - - 104.136 - 415.319 - 9.855 271 425.445 - 425.445 82.668 117.396 - 11.620 - - 883 - - - 104.504 - 104.504 - 104.504 389 560.669 15.787.677 1.525.413 43.056.273 9.614.763 184.362 3.590.565 - 11.620 3.383.309 - 80 23.749 - - - 143.910 5.003 148.913 - 148.913 - 376.307 12.197.112 1.182.379 42.444.024 9.497.367 - - - - - - 108.504 - - - - 66.174 190.639 11.502.295 256.813 11.765.674 - 256.813 11.765.674 714 3.664 6.612 2.094 4.518 6. 5. Abitazioni Protezione e Ambiente Assetto Territoriale STIMA DELLA SPESA DELL’AMMINISTRAZIONE CENTRALE DA DECENTRARE ALLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO - ANNO 2001 (migliaia di euro) Redditi da lavoro dipendente Tab. 2 31.680 - - - - - - - - - - - - - - - 31.680 - - - - - - - - - - - - 31.680 31.680 - 31.680 - - - - - - - - - - - - - 103.098 568.217 671.315 - 671.315 428 78.267 15.508 4.460 11.048 Altri interventi protez. sociale 127.773 - - - - - 47.653 389 117.396 - 11.620 - - 883 - - - 104.504 - 104.504 - 104.504 1.277 9.581.806 - - - - - - - - - - - - - - - 1.277 9.464.410 - - - - - - - - 8.523.466 - - - - 1.277 1.277 - 1.277 10.1 10.2 Malattia e Vecchiaia invalidità di cui: 10. Protezione Sociale /DPHWRGRORJLDGLTXDQWLILFD]LRQHGHOODGLPHQVLRQHILQDQ]LDULDGHOGHFHQWUDPHQWR - 188 - SPESE CORRENTI - di cui:Amministrazioni Centrali TOTALE SPESE SPESE CONTO CAPITALE 31. Acquisizioni di attività finanziarie 26. Altri trasferimenti in c/capitale 25. Contributi agli investimenti all'estero 24. Contr. investim. a famiglie e ist. soc. private 23. Contributi agli invest. ad imprese 708.519 - - - - - - - - 450.986 257.533 708.519 - 708.519 - 33.369.414 19.897.912 1.945.491 - 235.884 - 7.046 242.845 - 95.858 - Enti prod. servizi economici, assistenziali e culturali Enti di previdenza 1.194 696.223 - Comuni e Province - Enti produttori servizi sanitari 578.183 - Regioni 1.371.458 1.371.458 Amministrazioni Locali - - 128.590 128.590 - - - - - - - - 617 127.973 128.590 - 128.590 - - 88.258 22. Contributi agli investimenti 21. Inves.fissi lordi e acquisti terreni - - 31.423.923 19.189.393 - 11. Ammortamenti - - - - - - - - - - 10. Poste correttive e compensative - - - - - - 1.669 250 - - - - - - - - - - 1.1.2 1.7 Affari Transaz. finanziari Debito e fiscali Pubblico - - 09. Interessi passivi e redditi da capitale 23.814 - 08. Risorse proprie CEE 12. Altre uscite correnti - 306.198 2.053.425 - 1.130.608 26.479 2.956.859 2.904.085 07. Trasf. correnti all'estero 06. Trasf. correnti ad imprese 05. Trasf. correnti a famiglie e ist. soc. private Enti di previdenza - Enti prod. servizi economici,assistenziali e culturali - Enti produttori servizi sanitari - Comuni e Province 17.496.381 16.250.258 - - Regioni - 21.610.327 19.156.262 Amministrazioni Locali di cui:Amministrazioni Centrali 1.347 14.534 17.250 5.882 11.368 Totale 21.610.327 19.156.262 465.385 04. Trasf. correnti ad Amministrazioni Pubbliche 03. Imposte pagate sulla produzione 6.765.203 01. Totale redditi da lavoro dipendente 199.571 2.591.816 02. Consumi intermedi 4.173.387 TOTALE Integrazione redditi da lavoro dipendente CATEGORIE di cui: 1. Serv. Gen. Pubbliche Amministrazioni - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 35.193 12.187 - - - - - - - - 10.896 1.291 12.187 - 12.187 - 23.006 - - - - - - - - - - - - 23.006 23.006 - 23.006 2. Difesa - - - - - 24.960 17 - - - - - - - - - 17 17 - 17 - 24.943 - - - - - - - - - - - 24.943 - 24.943 - 24.943 Totale - - - - - 24.960 17 - - - - - - - - - 17 17 - 17 - 24.943 - - - - - - - - - - - 24.943 - 24.943 - 24.943 di cui giustizia 3. Ordine Pubblico e Sicurezza 960.352 556.627 - 13 - - 222.768 - 25.583 - 202.106 57.554 285.243 - 285.243 48.603 403.725 4.995 - - - - - 260.918 4.520 - - - - 15.722 15.722 - 15.722 2.977 49.791 64.802 23.629 41.173 Totale 130.607 98.087 - 13 - - 76.007 - 15.494 - - - 15.494 - 15.494 6.573 32.520 4.923 - - - - - 284 4.520 - - - - 207 207 - 207 1 3.696 18.889 6.664 12.225 4.1 Affari generali 559.888 295.441 - - - - 39.126 - 8.689 - 202.083 14.252 225.024 - 225.024 31.291 264.447 40 - - - - - 198.897 - - - - - 11.696 11.696 - 11.696 1.711 24.197 27.906 10.067 17.839 269.857 163.099 - - - - 107.635 - 1.400 - 23 43.302 44.725 - 44.725 10.739 106.758 32 - - - - - 61.737 - - - - - 3.819 3.819 - 3.819 1.265 21.898 18.007 6.898 11.109 104.875 89.448 - - - - 41.150 - 1.400 - - 36.843 38.243 - 38.243 10.055 15.427 3 - - - - - 958 - - - - - - - - - 703 3.605 10.158 3.371 6.787 108.318 40.562 - - - - 34.671 - - - - 5.889 5.889 - 5.889 2 67.756 3 - - - - - 59.151 - - - - - - - - - 277 4.987 3.338 1.894 1.444 di cui industria FUNZIONI 4.5 Altri servizi di cui Trasporti economici Agricoltura di cui: 4. Affari Economici 56.664 33.089 - - - - 31.814 - - - 23 570 593 - 593 682 23.575 26 - - - - - 1.628 - - - - - 3.819 3.819 - 3.819 285 13.306 4.511 1.633 2.878 di cui altri 283.121 249.632 - - - - 136 - 2.010 - - 226.633 228.643 - 228.643 20.853 33.489 146 - - - - - 3.970 9 - 7.410 - 368 - 7.778 - 7.778 737 16.922 3.927 1.417 2.510 381 28.067 7.769 2.747 5.022 7. Sanità - 36 - - - - - - 34.844 - - 26.229 - 239.052 - 231.889 - - - - - 1.194 - 5.951 7.145 - 7.145 18 54.607 1.385.622 12.381 - - - 23 14 - - - 12.155 189 12.344 - 12.344 - 42.226 1.146.570 - - - - - - 24.850 - - - - - 15.944 1.049.244 15.944 1.075.473 - 15.944 1.075.473 54 1.093 285 90 195 6. 5. Abitazioni Protezione e Ambiente Assetto Territoriale 454.577 71.921 - - 32 18.460 - 448 - - - - - 3 17.797 - - - - - 3.779 72.905 1.938.922 - - - 27.431 122.301 149.732 - 149.732 - 5.522 1.736 499 1.237 Totale 106.038 - - - - 19.159 - 68.130 - 2.036 93 70.259 - 70.259 16.620 4.002 - 3.982 - - 19 - - - - - - - - 1 224.213 8.381.944 2.121.490 57.036 - - - 7.023 749 - 135 - 18.044 28.922 47.101 - 47.101 2.163 167.177 8.275.906 2.117.488 392 - - - - - 12.678 2.225 - 58.404 1.063.125 - - 1.446 59.850 1.081.617 - 59.850 1.081.617 5.312 11.721 74.999 6.594.435 27.025 2.530.527 47.974 4.063.908 8. Attività 9. Ricreative Istruzione Culturali e di Culto STIMA DELLA SPESA DELL’AMMINISTRAZIONE CENTRALE DA DECENTRARE ALLE REGIONI A STATUTO SPECIALE - ANNO 2001 (migliaia di euro) Redditi da lavoro dipendente Tab. 3 6.532 - - - - - - - - - - - - - - - 6.532 - - - - - - - - - - - - 6.532 6.532 - 6.532 - - - - - - - - - - - - - 27.431 115.497 142.928 - 142.928 - 5.522 1.736 499 1.237 Altri interventi protez. sociale 17.797 - - - - - 3.779 4.002 - 3.982 - - 19 - - - - - - - - 1 272 2.114.686 - - - - - - - - - - - - - - - 272 2.110.684 - - - - - - - - 1.938.922 - - - - 272 272 - 272 10.1 10.2 Malattia e Vecchiaia invalidità di cui: 10. Protezione Sociale ,6$(5DSSRUWRDQQXDOHVXOO¶DWWXD]LRQHGHOIHGHUDOLVPR - - 86.715 7.152 1.189.620 2.261.862 79.968.082 64.626.569 - 02. Consumi intermedi 03. Imposte pagate sulla produzione - - 189 - - - - - - - - - 88.935 136.743.688 64.843.924 09. Interessi passivi e redditi da capitale 10. Poste correttive e compensative 11. Ammortamenti 23 11.378 4.657.004 2.373.060 4.279.370 3.369.981 - Regioni - Comuni e Province - 11.355 11.355 - - - - 71.709 - 2.747.704 - 16.480.444 5.742.971 153.224.132 70.586.895 SPESE CONTO CAPITALE TOTALE SPESE 31. Acquisizioni di attività finanziarie 26. Altri trasferimenti in c/capitale 25. Contributi agli investimenti all'estero 24. Contr. investim. a famiglie e ist. soc. private - - - - - - 23. Contributi agli invest. ad imprese Enti di previdenza - - - - Enti prod. servizi economici, assistenziali e culturali 3.575.682 - 48 18.400 520.103 - Enti produttori servizi sanitari - - 11.355 - di cui:Amministrazioni Centrali - 11.355 9.468.065 5.742.971 9.468.065 5.742.971 - - - - - - Amministrazioni Locali 22. Contributi agli investimenti 21. Inves.fissi lordi e acquisti terreni SPESE CORRENTI 12. Altre uscite correnti 617.284 - - - 08. Risorse proprie CEE - - - - 06. Trasf. correnti ad imprese - - - - 1.358.773 - - - 13.216.705 - 07. Trasf. correnti all'estero 05. Trasf. correnti a famiglie e ist. soc. private Enti di previdenza - Enti prod. servizi economici,assistenziali e culturali - Enti produttori servizi sanitari 50.404 - 15.058.136 14.508.262 - Comuni e Province 266.666 - 57.240.098 50.067.903 - Regioni 7.403.182 - - - di cui:Amministrazioni Centrali 79.968.082 64.626.569 - - Amministrazioni Locali 04. Trasf. correnti ad Amministrazioni Pubbliche 123.488 38.659.711 01. Totale redditi da lavoro dipendente - 40.953 - 82.535 14.443.229 Totale 1.1.2 1.7 Affari Transaz. finanziari Debito e fiscali Pubblico 24.216.482 TOTALE Integrazione redditi da lavoro dipendente CATEGORIE di cui: 1. Serv. Gen. Pubbliche Amministrazioni - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 265.356 262.858 - - - - - - - - 901 261.957 262.858 - 262.858 - 2.498 - - - - - - - - - - - - 2.498 2.498 - 2.498 2. Difesa - - - - - 203.401 - - - - - - - - - - - - - - - 203.401 - - - - - - - - - - - 203.401 - 203.401 - 203.401 Totale - - - - - 26.982 - 12.100 - - 336.270 348.370 - 348.370 27.112 201.174 413.804 140.675 273.129 Totale 33.613 - - - - - - 119.841 - 204.022 591.395 915.098 - 915.098 263.188 - 1.416 - - 203.399 6.349.400 - 4.268.596 - - - - - 3.088.894 - - - - - - - - - 203.399 2.080.804 - - - - - - - 1.029.749 - - - - 203.399 - 203.399 - 203.399 di cui giustizia 3. Ordine Pubblico e Sicurezza 3.406 - - - - - 736.955 - - - - - 335.099 335.099 - 335.099 12.860 125.946 219.738 77.209 142.529 - 77.100 - 2.885 311.341 391.326 - 391.326 67.660 525.906 - - - - - 1.295 - - 470.267 2.074.000 - 42.741 - 201.137 280.054 523.772 - 523.772 163.345 697.825 2.591.388 3.060.187 576.931 1.157.384 2.534.281 - 121 - - 544.627 - - - - - - - - 32.183 24.905 - - - - - 291.728 4.140 - 12.100 - - 1.171 13.271 - 13.271 13.919 49.069 128.874 41.052 87.822 867.300 705.345 - - - - 282.174 - 53.374 - - 315.755 369.129 - 369.129 54.042 161.955 134 - - - - - 38.735 - - - - - - - - - 6.039 21.394 95.653 30.871 64.782 - 23.726 - 2.885 -10.768 15.843 - 15.843 13.558 163.193 24.771 - - - - - 67.351 -246 - 12.100 - - 1.171 13.271 - 13.271 4.035 24.808 29.203 7.970 21.233 di cui altri - 195 - - - - - - 130.829 - - - 41.800 954.640 996.440 - 996.440 169.128 188.210 11.870 - - - - - 9.016 - - - - 1.974 500 2.474 - 2.474 7.372 100.106 57.372 20.088 37.284 5.046 167.165 74.985 25.666 49.319 7. Sanità - 28.857 - - - - - - 137.945 - - 266.666 - 464.400 415 62.415 11.154 3.092 8.062 Totale - - - 2.000 126.196 2.589 - - - - - 108.356 126.285 - 738.899 - - - 277.199 6.483 - - - - - 215 5.523 - - - - - 10.944 515.188 12.410.305 - 325.818 7.014.860 - - 600 326.418 7.143.056 1.016.098 - 326.418 7.143.056 1.016.098 31.023 2.183.116 103.092 539.911 37.432.211 189.518 14.021.164 350.393 23.411.047 8. Attività 9. Ricreative Istruzione Culturali e di Culto - - - - - 18.400 - 386.145 404.545 - 404.545 526 - 359.179 - - - 71.709 51.732 - 6.322 - 75.940 83.890 165.976 - 165.976 69.762 793.413 - - - - 275.091 - 393.892 - 9.924 2 403.814 - 403.814 114.508 113.611 - 71.740 - - 399 - - - 41.300 - 41.300 - 41.300 172 940.610 1.252.277 1.484.607 1.116.728 9.452.345 1.596.853 48.538.082 13.630.465 579.371 3.064.048 - 15.571 2.658.977 - - 28.737 - - - 535.502 5.915 535.063 - 535.063 - 537.357 6.388.297 1.237.674 47.744.669 13.516.854 - - - - - - 200.493 - - - - 65.300 259.599 5.707.633 324.899 5.974.299 - 324.899 5.974.299 626 4.553 6.786 2.073 4.713 6. 5. Abitazioni Protezione e Ambiente Assetto Territoriale 739.852 1.089.084 1.296.397 - 1.100 - - 732.338 1.059.488 - - - - 6.354 6.354 - 6.354 60 200.758 - - - - - - 185.642 4.386 - - - - - - - - 3.845 2.867 4.018 2.211 1.807 di cui industria FUNZIONI 4.5 Altri servizi di cui Trasporti economici Agricoltura 120.894 1.434.004 5.302 - - - - - 1.066 22.842 - - - - - - - - 333 26.159 65.192 22.414 42.778 4.1 Affari generali di cui: 4. Affari Economici STIMA DELLA SPESA DELL’AMMINISTRAZIONE CENTRALE DA DECENTRARE ALLE REGIONI IN COMPLESSO - ANNO 2002 (migliaia di euro) Redditi da lavoro dipendente Tab. 4 38.399 - - - - - - - - - - - - - - - 38.399 - - - - - - - - - - - - 38.399 38.399 - 38.399 - - - - - - - - - - - - - 277.199 695.298 972.497 - 972.497 415 62.415 11.154 3.092 8.062 Altri interventi protez. sociale 5.523 - - - - - 10.944 172 113.611 - 71.740 - - 399 - - - 41.300 - 41.300 - 41.300 5.202 13.586.864 - - - - - - - - - - - - - - - 5.202 13.473.253 - - - - - - - - 12.410.305 - - - - 5.202 5.202 - 5.202 10.1 10.2 Malattia e Vecchiaia invalidità di cui: 10. Protezione Sociale /DPHWRGRORJLDGLTXDQWLILFD]LRQHGHOODGLPHQVLRQHILQDQ]LDULDGHOGHFHQWUDPHQWR 104.876 74.606 6.046 32.332.100 1.055.377 1.892.542 01. Totale redditi da lavoro dipendente 02. Consumi intermedi 03. Imposte pagate sulla produzione - - 39.556.136 33.039.377 12.064.532 11.613.784 - Regioni - Comuni e Province - 190 - - - - - - - - - - - 83.783 105.307.784 44.885.445 08. Risorse proprie CEE 09. Interessi passivi e redditi da capitale 10. Poste correttive e compensative 11. Ammortamenti 3.722.283 2.957.233 - Comuni e Province - 11.050 11.050 119.925.498 49.993.153 TOTALE SPESE 31. Acquisizioni di attività finanziarie - - - - 14.617.714 5.107.708 - - - 2.558.828 - - - - SPESE CONTO CAPITALE 26. Altri trasferimenti in c/capitale 25. Contributi agli investimenti all'estero - - 3.181.287 24. Contr. investim. a famiglie e ist. soc. private 23. Contributi agli invest. ad imprese 67.556 - - - Enti prod. servizi economici, assistenziali e culturali Enti di previdenza 48 15.967 456.196 - Enti produttori servizi sanitari - - 11.050 4.070.654 2.150.427 - Regioni - - 11.050 - di cui: Amministrazioni Centrali - 11.050 8.265.100 5.107.708 8.265.100 5.107.708 - - - - - - - Amministrazioni Locali 22. Contributi agli investimenti 21. Inves.fissi lordi e acquisti terreni SPESE CORRENTI 12. Altre uscite correnti 544.943 - - - - 07. Trasf. correnti all'estero 06. Trasf. correnti ad imprese - - - - - - - 1.020.148 46.756 6.205.582 10.855.069 05. Trasf. correnti a famiglie e ist. soc. private Enti di previdenza - Enti prod. servizi economici,assistenziali e culturali - Enti produttori servizi sanitari - - 58.068.765 44.699.917 Amministrazioni Locali - - 242.515 - - di cui: Amministrazioni Centrali - - - - - - 1.1.2 1.7 Affari Transaz. finanziari Debito e fiscali Pubblico 58.068.765 44.699.917 04. Trasf. correnti ad Amministrazioni Pubbliche 34.802 70.074 12.080.273 Totale 20.251.827 TOTALE Integrazione redditi da lavoro dipendente CATEGORIE di cui: 1. Serv. Gen. Pubbliche Amministrazioni - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 253.882 253.295 - - - - - - - - 63 253.232 253.295 - 253.295 - 587 - - - - - - - - - - - - 587 587 - 587 2. Difesa - - - - - 162.748 - - - - - - - - - - - - - - - 162.748 - - - - - - - - - - - 162.748 - 162.748 - 162.748 Totale - - - - - 32.331 - - - - - 739.191 22.818 - 12.100 - - 327.970 340.070 - 340.070 24.049 171.020 367.260 124.678 242.582 Totale - 111.548 - 117.717 532.801 762.066 - 762.066 225.815 - 1.403 - - 162.746 5.424.712 - 3.727.973 - - - - - 2.738.689 - - - - - - - - - 162.746 1.696.739 - - - - - - - - - - - 162.746 - 162.746 - 162.746 di cui giustizia 3. Ordine Pubblico e Sicurezza 3.117 - - - - - 525.921 - - - - - 327.100 327.100 - 327.100 11.080 109.255 193.167 67.874 125.293 - 74.670 - 2.876 272.811 350.357 - 350.357 59.805 423.671 - 1.295 - - 981.804 2.269.407 - - - - 432.283 1.857.950 - 36.878 - 114.841 259.990 411.709 - 411.709 137.812 580.190 2.151.444 2.693.078 476.762 - 108 - - 448.456 - - - - - - - - 28.198 24.678 - - - - - 212.351 4.140 - 12.100 - - 870 12.970 - 12.970 12.638 39.532 117.362 37.296 80.066 755.911 609.492 - - - - 231.853 - 51.691 - - 278.953 330.644 - 330.644 46.995 146.419 128 - - - - - 37.661 - - - - - - - - - 5.345 17.915 85.370 27.550 57.820 - - - - 130.714 - - - 41.800 748.032 789.832 - 789.832 154.725 169.358 11.668 - - - - - 7.896 - - - - 1.779 500 2.279 - 2.279 6.593 87.695 53.227 18.640 34.587 965.905 1.075.271 - 195 - - 933.251 - 22.979 - 2.876 -6.147 19.708 - 19.708 12.751 137.212 24.550 - - - - - 48.464 -246 - 12.100 - - 870 12.970 - 12.970 3.703 19.517 28.254 7.711 20.543 di cui altri 4.730 149.167 69.588 23.808 45.780 7. Sanità - 27.206 - - - - - - 99.919 - - 242.515 - 417.235 - - 1.976 103.665 2.054 - - - - - 99.575 123.823 - - - - 218.945 613.970 832.915 - 832.915 415 58.302 10.026 2.776 7.250 Totale 5.677 - - - - - 213 4.847 - - - - - 10.141 459.564 10.148.945 - 268.415 5.878.311 - - - 268.415 5.983.952 - 268.415 5.983.952 26.662 1.823.465 93.844 469.517 31.251.098 164.818 11.708.761 304.699 19.542.337 8. Attività 9. Ricreative Istruzione Culturali e di Culto - - - - - 15.967 - 374.979 390.946 - 390.946 509 540.725 2.879.878 - 15.571 2.488.423 - - 28.721 - - - 493.795 2.638 496.433 - 496.433 - 263.280 - - - 67.556 50.429 - 6.218 - 62.151 8.545 76.914 - 76.914 68.381 674.291 - - - - 232.344 - 338.382 - 8.224 - 346.606 - 346.606 95.341 95.293 - 53.431 - - 390 - - - 41.300 - 41.300 - 41.300 172 478.593 5.823.629 1.083.890 39.941.204 11.065.591 - - - - - - 163.132 - - - - 65.300 239.563 5.230.504 304.863 5.473.019 - 304.863 5.473.019 582 3.508 6.508 1.990 4.518 6. 5. Abitazioni Protezione e Ambiente Assetto Territoriale 834.050 1.103.117 1.244.629 1.019.318 8.703.507 1.347.170 40.615.495 11.160.884 694.010 - 1.100 - - 692.846 - - - - 5 5 - 5 59 140.040 - - - - - - 126.226 4.386 - - - - - - - - 3.590 2.100 3.738 2.035 1.703 di cui industria FUNZIONI 4.5 Altri servizi di cui Trasporti economici Agricoltura 103.428 1.169.640 4.536 - - - - - 919 18.678 - - - - - - - - 331 22.233 56.731 19.508 37.223 4.1 Affari generali di cui: 4. Affari Economici STIMA DELLA SPESA DELL’AMMINISTRAZIONE CENTRALE DA DECENTRARE ALLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO - ANNO 2002 (migliaia di euro) Redditi da lavoro dipendente Tab. 5 31.836 - - - - - - - - - - - - - - - 31.836 - - - - - - - - - - - - 31.836 31.836 - 31.836 - - - - - - - - - - - - - 218.945 577.845 796.790 - 796.790 415 58.302 10.026 2.776 7.250 Altri interventi protez. sociale 4.847 - - - - - 10.141 172 95.293 - 53.431 - - 390 - - - 41.300 - 41.300 - 41.300 4.289 11.124.759 - - - - - - - - - - - - - - - 4.289 11.029.466 - - - - - - - - 10.148.945 - - - - 4.289 4.289 - 4.289 10.1 10.2 Malattia e Vecchiaia invalidità di cui: 10. Protezione Sociale ,6$(5DSSRUWRDQQXDOHVXOO¶DWWXD]LRQHGHOIHGHUDOLVPR CATEGORIE TOTALE 369.320 03. Imposte pagate sulla produzione 1.106 12.109 17.683.962 17.028.526 - Regioni - 191 - SPESE CORRENTI - di cui: Amministrazioni Centrali 63.907 - Enti prod. servizi economici, assistenziali e culturali TOTALE SPESE SPESE CONTO CAPITALE 31. Acquisizioni di attività finanziarie 26. Altri trasferimenti in c/capitale 25. Contributi agli investimenti all'estero 37.373 25.533 7.855 7.047 1 807 14.403 - 17 1.381 19.167 - 18.309 - - 9 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 18.309 - - 9 - - - - - - - - - - - - - 42.747 - 55.510 - 1.700 2 57.208 - 57.208 - - - 4.153 1.303 - 104 - 13.789 75.345 89.062 - 89.062 - 170.554 - - - - - 2.433 - 11.166 13.599 - 13.599 - - - - 16 - - - 41.707 3.277 38.630 - 38.630 - - - - 115 - - - - 206.608 206.608 - 206.608 - - - - 126.237 - 747 - 9 -4.621 -3.865 - -3.865 - - - - 39.492 - - - - 6.349 6.349 - 6.349 - - - - 50.321 - 1.683 - - 36.802 38.485 - 38.485 - - - - 216.050 - 2.430 - 9 38.530 40.969 - 40.969 - - - - 37.984 - 5.863 - 86.296 20.064 112.063 - 112.063 - 13 - - 96.171 - - - - - - - - 3.985 - 13 - - 350.205 - 8.293 - 86.305 58.594 153.032 - 153.032 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 838 8.725 9.563 - 9.563 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 328 23 305 - 305 - - - - - - - - 412.748 222.633 635.263 - 635.263 - 188.876 - 4.153 394.395 - 2.433 557.087 - Comuni e Province - Enti produttori servizi sanitari 586.350 - Regioni 1.202.965 1.202.965 22. Contributi agli investimenti - - - - - - 72.341 24. Contr. investim. a famiglie e ist. soc. private - - - - - 676 - - - - 803 - - - - - - 23. Contributi agli invest. ad imprese - - - - - - - 803 - - - 2.261.360 - - - 58.254 117.453 676 - - - - - 2 - - - - - 913 175.707 - 175.707 Enti di previdenza - - 55.624 2.261.360 - - - 6.563 913 - 913 - 4.113 806 - - - - - 8.781 2.462 - - 58.254 124.929 6.563 - 6.563 - - Amministrazioni Locali - 24 22.531 57.403 1.136.549 - - 600 183.183 - 183.183 - - 21. Inves.fissi lordi e acquisti terreni - 58.003 1.159.104 - - 4.113 535 - - - - - - 38.026 - - 24.151 359.651 47.165 58.003 1.159.104 4.361 9.248 1.651 - - - - - 37.361 - - - - - 477.129 501.280 - 501.280 316 17.998 - - - - - - 1.120 - - - - - 20.036 20.036 - 20.036 44 1.045 202 - - - - - 18.887 - - - - 195 - 195 - 195 779 12.411 221 - - - - - 59.416 - - - - - 301 301 - 301 332 5.291 - - - - - - 1.074 - - - - - - - - - 255 767 6 - - - - - 79.377 - - - - - - - - - 694 3.479 227 - - - - - 211.034 - - - - - 301 301 - 301 1.281 9.537 289 - - - - - 147 4.164 - - - - 7.999 7.999 - 7.999 1.780 16.691 766 - - - - - 290.558 4.164 - - - - - - - - 2 3.926 1.282 - - - - - - - - - - - 8.300 8.300 - 8.300 3.063 30.154 - - - - - - - - - - - 40.653 - 40.653 - 40.653 - - - - - - - - - - - - - 40.653 - 40.653 - 40.653 - - - - - - - - - - - - - - 1.911 1.911 - 1.911 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3.648 - - - - - - - - - - 11. Ammortamenti 5.152 - - 10. Poste correttive e compensative - 08. Risorse proprie CEE 09. Interessi passivi e redditi da capitale - 07. Trasf. correnti all'estero 338.625 2.361.636 - 1.197.600 24.151 2.993.604 2.894.478 21.899.317 19.926.652 - Amministrazioni Locali - 21.899.317 19.926.652 134.243 02. Consumi intermedi 1.128 - - 1.128 70.394 6.181.113 5.397 278 4.145 949 280 10.283 11.512 26.571 8.461 46.544 - - - - - 18.612 6.327.611 12. Altre uscite correnti Altri interventi protez. sociale 06. Trasf. correnti ad imprese Totale 05. Trasf. correnti a famiglie e ist. soc. private di cui altri 10.1 10.2 Malattia e Vecchiaia invalidità di cui: 10. Protezione Sociale Enti di previdenza di cui industria 7. Sanità 8. Attività 9. Ricreative Istruzione Culturali e di Culto - Enti prod. servizi economici,assistenziali e culturali 4.5 Altri servizi di cui Trasporti economici Agricoltura 6. 5. Abitazioni Protezione e Ambiente Assetto Territoriale - Enti produttori servizi sanitari Totale 4.1 Affari generali FUNZIONI - Comuni e Province Totale di cui giustizia di cui: 4. Affari Economici di cui: Amministrazioni Centrali 2. Difesa 3. Ordine Pubblico e Sicurezza 04. Trasf. correnti ad Amministrazioni Pubbliche Totale 1.1.2 1.7 Affari Transaz. finanziari Debito e fiscali Pubblico di cui: 1. Serv. Gen. Pubbliche Amministrazioni STIMA DELLA SPESA DELL’AMMINISTRAZIONE CENTRALE DA DECENTRARE ALLE REGIONI A STATUTO SPECIALE - ANNO 2002 (migliaia di euro) 01. Totale redditi da lavoro dipendente Integrazione redditi da lavoro dipendente Redditi da lavoro dipendente Tab. 6 /DPHWRGRORJLDGLTXDQWLILFD]LRQHGHOODGLPHQVLRQHILQDQ]LDULDGHOGHFHQWUDPHQWR 6.287 401 101.785 180.782 02. Consumi intermedi 03. Imposte pagate sulla produzione - - - - - - - - - - - - - 12.413 7.940.275 2.769.654 08. Risorse proprie CEE - 192 - 09. Interessi passivi e redditi da capitale 10. Poste correttive e compensative 11. Ammortamenti - 563.362 - 563.362 220.392 785.053 - 785.053 320.090 22. Contributi agli investimenti di cui: Amministrazioni Centrali Amministrazioni Locali - Regioni - Comuni e Province - - - 218.558 TOTALE SPESE SPESE CONTO CAPITALE 31. Acquisizioni di attività finanziarie 26. Altri trasferimenti in c/capitale 25. Contributi agli investimenti all'estero 24. Contr. investim. a famiglie e ist. soc. private 23. Contributi agli invest. ad imprese 47.122 47.122 - - 563.362 - 1.266.848 9.207.123 3.333.016 - - - - - - - - - - 2.808 44.314 47.122 - 47.122 - 218.472 - - 34.418 - Enti prod. servizi economici, assistenziali e culturali 5.422 - - Enti di previdenza 342.970 430.545 - Enti produttori servizi sanitari 21. Inves.fissi lordi e acquisti terreni 39.343 SPESE CORRENTI 12. Altre uscite correnti - - - - - - 07. Trasf. correnti all'estero 06. Trasf. correnti ad imprese - - - - - - - - 30.648 3.247 397.695 320 3.454 684.477 05. Trasf. correnti a famiglie e ist. soc. private Enti di previdenza - Enti prod. servizi economici,assistenziali e culturali - Enti produttori servizi sanitari - - - Comuni e Province 930.432 3.014.001 1.823.878 - Regioni 952.247 - 4.367.397 2.757.877 Amministrazioni Locali - - di cui: Amministrazioni Centrali - - - - - - 1.1.2 1.7 Affari Transaz. finanziari Debito e fiscali Pubblico - 04. Trasf. correnti ad Amministrazioni Pubbliche 4.367.397 2.757.877 5.089 2.562.773 01. Totale redditi da lavoro dipendente 1.735 3.354 981.901 Totale 1.580.872 TOTALE Integrazione redditi da lavoro dipendente CATEGORIE di cui: 1. Serv. Gen. Pubbliche Amministrazioni - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2.955 428 - - - - - - - - 2 426 428 - 428 - 2.527 - - - - - - - - - - - - 2.527 2.527 - 2.527 2. Difesa - - - - - 5.756 - - - - - - - - - - - - - - - 5.756 - - - - - - - - - - - 5.756 - 5.756 - 5.756 Totale - - - - - 5.756 - - - - - - - - - - - - - - - 5.756 - - - - - - - - - - - 5.756 - 5.756 - 5.756 di cui giustizia 3. Ordine Pubblico e Sicurezza 420.740 328.784 - 11 - - 212.354 - 6.352 - 72.472 28.116 106.940 - 106.940 9.479 91.956 894 - - - - - 11.939 1.288 - - - - 33.580 33.580 - 33.580 1.180 18.876 24.199 8.799 15.400 Totale 90.776 79.366 - 11 - - 73.551 - 248 - - - 248 - 248 5.556 11.410 877 - - - - - 222 1.288 - - - - - - - - - 1.478 7.545 2.662 4.883 4.1 Affari generali 182.267 117.910 - - - - 34.343 - 90 - 69.882 11.596 81.568 - 81.568 1.999 64.357 12 - - - - - 9.461 - - - - - 33.552 33.552 - 33.552 690 10.412 10.230 3.691 6.539 147.697 131.508 - - - - 104.460 - 6.014 - 2.590 16.520 25.124 - 25.124 1.924 16.189 5 - - - - - 2.256 - - - - - 28 28 - 28 490 6.986 6.424 2.446 3.978 46.810 39.651 - - - - 19.259 - 6.014 - - 12.883 18.897 - 18.897 1.495 7.159 1 - - - - - 1.723 - - - - - - - - - 278 1.259 3.898 1.294 2.604 52.231 50.262 - - - - 50.260 - - - - 1 1 - 1 1 1.969 - - - - - - 1 - - - - - - - - - 106 1.300 562 319 243 di cui industria FUNZIONI 4.5 Altri servizi di cui Trasporti economici Agricoltura di cui: 4. Affari Economici 48.656 41.595 - - - - 34.941 - - - 2.590 3.636 6.226 - 6.226 428 7.061 4 - - - - - 532 - - - - - 28 28 - 28 106 4.427 1.964 833 1.131 di cui altri 88.660 77.273 - - - - 149 - 1.239 - - 67.420 68.659 - 68.659 8.465 11.387 230 - - - - - 72 - - 1.080 - 2.582 516 4.178 - 4.178 286 5.607 1.014 366 648 114 13.138 1.840 651 1.189 7. Sanità - 5 - - - - - - 4.659 - - 3.134 - 222.205 - 218.461 - - - - - - - 3.736 3.736 - 3.736 8 38.087 1.328.278 4.811 - - - 5 - - - - 4.806 - 4.806 - 4.806 - 33.276 1.106.073 - - - - - - 8.354 - - - - 12.316 12.190 1.083.183 24.506 1.086.317 - 24.506 1.086.317 - 416 - - - 6. 5. Abitazioni Protezione e Ambiente Assetto Territoriale 959.039 47.658 184 - - - - - 21 33.779 - 372.808 - 191 7.364 380.363 - 380.363 176.627 40.031 - - - - 1.046 - 26.827 - 372 - 27.199 - 27.199 11.786 100.064 3.177.872 29.951 - - - 5.417 5.009 - - - 9.923 - 9.923 - 9.923 9.602 70.113 3.137.841 137 - - - - - 6.468 2.255 - 20.560 - - - 20.560 - 20.560 2.174 7.248 31.271 2.499.209 11.268 20.003 1.540.170 8. Attività 9. Ricreative Istruzione Culturali e di Culto STIMA DELLA SPESA DELL’AMMINISTRAZIONE CENTRALE DA DECENTRARE ALLA REGIONE PIEMONTE - ANNO 2001 (migliaia di euro) Redditi da lavoro dipendente Tab. 7 711.695 3 - - - - - - - - - - - - - 3 711.692 10.963 - - - - - 3.794 642.496 - - - 970 50.763 51.733 - 51.733 - 2.555 151 43 108 Totale 2.665 - - - - - - - - - - - - - - - 2.665 - - - - - - - - - - - - 2.665 2.665 - 2.665 - - - - - - - - - - 102 - - - - - - - - - - - - - - - 102 - - - - - - - - - - - - 102 102 - 102 10.1 10.2 Malattia e Vecchiaia invalidità di cui: 10. Protezione Sociale 708.928 3 - - - - - - - - - - - - - 3 708.925 10.963 - - - - - 3.794 642.496 - - - 970 47.996 48.966 - 48.966 - 2.555 151 43 108 Altri interventi protez. sociale ,6$(5DSSRUWRDQQXDOHVXOO¶DWWXD]LRQHGHOIHGHUDOLVPR 799 302.329 331.061 02. Consumi intermedi 03. Imposte pagate sulla produzione - - 4.295.306 1.447.948 1.632.683 1.562.657 - Regioni - Comuni e Province 946 - 805.068 - - Enti prod. servizi economici,assistenziali e culturali - - - - - - - - - - - - - - 24.541 13.831.222 3.038.095 07. Trasf. correnti all'estero 08. Risorse proprie CEE 09. Interessi passivi e redditi da capitale - 193 - 10. Poste correttive e compensative 11. Ammortamenti - 859.650 - 1.154.858 - 22. Contributi agli investimenti di cui: Amministrazioni Centrali 859.650 342.471 1.154.858 510.125 - Comuni e Province 2 - - 67.219 - 647.126 11.511 - Enti prod. servizi economici, assistenziali e culturali 23. Contributi agli invest. ad imprese 24. Contr. investim. a famiglie e ist. soc. private TOTALE SPESE SPESE CONTO CAPITALE 31. Acquisizioni di attività finanziarie 26. Altri trasferimenti in c/capitale 25. Contributi agli investimenti all'estero 57.258 57.258 - - 859.650 - 2.338.683 16.169.905 3.897.745 - - - - - - - - - - 17.064 40.194 57.258 - 57.258 - 473.591 - - 946 Enti di previdenza 517.177 576.568 - Enti produttori servizi sanitari Amministrazioni Locali - Regioni 21. Inves.fissi lordi e acquisti terreni 51.597 SPESE CORRENTI 12. Altre uscite correnti - - - - - - - 06. Trasf. correnti ad imprese 115.898 - - - 1.434.587 05. Trasf. correnti a famiglie e ist. soc. private Enti di previdenza 117.841 - Enti produttori servizi sanitari - - 6.850.898 3.011.551 Amministrazioni Locali - - - - - - - - 1.1.2 1.7 Affari Transaz. finanziari Debito e fiscali Pubblico di cui: - di cui: Amministrazioni Centrali - 6.850.898 3.011.551 14.234 4.771.908 04. Trasf. correnti ad Amministrazioni Pubbliche 3.925 11.511 1.827.864 01. Totale redditi da lavoro dipendente 7.586 Totale 2.944.044 TOTALE Integrazione redditi da lavoro dipendente CATEGORIE 1. Serv. Gen. Pubbliche Amministrazioni Redditi da lavoro dipendente Tab. 8 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 728 27 - - - - - - - - - 27 27 - 27 - 701 - - - - - - - - - - - - 701 701 - 701 2. Difesa - - - - - 15.507 - - - - - - - - - - - - - - - 15.507 - - - - - - - - - 154 - 15.353 - 15.507 - 15.507 Totale - - - - - 764.110 - - - - 641.081 - 1.113 - 39.014 61.618 101.745 - 101.745 21.284 271.592 4.425 - - - - - 72.970 6.093 - - - - 79.556 79.556 - 79.556 2.101 51.122 55.325 20.141 35.184 Totale 15.507 1.035.702 - - - - - - - - - - - - - - - 15.507 - - - - - - - - - 154 - 15.353 - 15.507 - 15.507 di cui giustizia 3. Ordine Pubblico e Sicurezza 185.893 161.451 - - - - 157.477 - - - - - - - - 3.974 24.442 4.320 - - - - - 142 1.548 - - - - - - - - - 2.940 15.492 5.465 10.027 4.1 Affari generali 323.158 125.192 - - - - 60.119 - 170 - 37.300 20.355 57.825 - 57.825 7.248 197.966 8 - - - - - 58.744 - - - - - 79.294 79.294 - 79.294 1.222 35.212 23.486 8.473 15.013 526.651 477.467 - - - - 423.485 - 943 - 1.714 41.263 43.920 - 43.920 10.062 49.184 97 - - - - - 14.084 4.545 - - - - 262 262 - 262 879 12.970 16.347 6.203 10.144 88.357 74.536 - - - - 27.788 - 943 - - 38.931 39.874 - 39.874 6.874 13.821 1 - - - - - 1.827 - - - - - - - - - 494 2.038 9.461 3.141 6.320 272.820 253.100 - - - - 253.100 - - - - - - - - - 19.720 94 - - - - - 10.586 4.487 - - - - - - - - 192 1.893 2.468 1.400 1.068 di cui industria FUNZIONI 4.5 Altri servizi di cui Trasporti economici Agricoltura di cui: 4. Affari Economici 165.474 149.831 - - - - 142.597 - - - 1.714 2.332 4.046 - 4.046 3.188 15.643 2 - - - - - 1.671 58 - - - - 262 262 - 262 193 9.039 4.418 1.662 2.756 di cui altri 112.874 92.885 - - - - 394 - 1.011 - - 83.701 84.712 - 84.712 7.779 19.989 86 - - - - - 161 10 - 4.743 - - - 4.743 - 4.743 517 10.150 4.322 1.560 2.762 224 47.413 5.085 1.798 3.287 7. Sanità - 31 - - - - - 307 11.603 - - 117.841 - 496.857 - 473.591 - - - - - 946 - 22.308 23.254 - 23.254 12 104.057 3.311.079 8.180 - - - 6 - - - - 8.174 - 8.174 - 8.174 - 95.877 2.814.222 - - - - - - 8.130 - - - - 53.858 33.440 2.631.718 87.298 2.749.559 - 87.298 2.749.559 - 371 78 25 53 6. 5. Abitazioni Protezione e Ambiente Assetto Territoriale STIMA DELLA SPESA STATALE DA DECENTRARE ALLA REGIONE VENETO - ANNO 2001 (migliaia di euro) - - - 665 96.771 97.436 - 97.436 - 19.145 223 - - - - - 15 19.772 - - - - - 3.698 170.101 1.239.579 - 752.149 - 150 5.172 757.471 - 757.471 323.616 150.198 616 177 439 Totale 75.301 - - - - 439 - 60.703 - 516 - 61.219 - 61.219 13.643 4 - - - - - - - - - - - - - 4 199.717 6.112.246 1.380.250 41.669 - - - 11.505 5.212 - 4.390 - 11.687 - 16.077 - 16.077 8.875 158.048 6.036.945 1.380.246 4 - - - - - 30.617 7.201 - 47.076 - - - 47.076 - 47.076 3.804 9.696 59.650 4.635.321 21.494 1.778.744 38.156 2.856.577 8. Attività 9. Ricreative Istruzione Culturali e di Culto 5.119 - - - - - - - - - - - - - - - 5.119 - - - - - - - - - - - - 5.119 5.119 - 5.119 - - - - - - - - - - - - - 665 91.444 92.109 - 92.109 - 19.145 616 177 439 Altri interventi protez. sociale 19.772 - - - - - 3.698 4 - - - - - - - - - - - - - 4 208 1.374.923 - - - - - - - - - - - - - - - 208 1.374.919 - - - - - - - - 1.239.579 - - - - 208 208 - 208 10.1 10.2 Malattia e Vecchiaia invalidità di cui: 10. Protezione Sociale /DPHWRGRORJLDGLTXDQWLILFD]LRQHGHOODGLPHQVLRQHILQDQ]LDULDGHOGHFHQWUDPHQWR 6.454 445 119.740 201.271 02. Consumi intermedi 03. Imposte pagate sulla produzione - - - - - - - - - - - - - - 13.291 7.207.003 1.475.126 07. Trasf. correnti all'estero 08. Risorse proprie CEE 09. Interessi passivi e redditi da capitale - 194 - 10. Poste correttive e compensative 11. Ammortamenti - 574.504 - 574.504 188.513 805.408 - 805.408 363.478 22. Contributi agli investimenti di cui: Amministrazioni Centrali Amministrazioni Locali - Regioni - Comuni e Province - - - 299.779 TOTALE SPESE SPESE CONTO CAPITALE 31. Acquisizioni di attività finanziarie 26. Altri trasferimenti in c/capitale 25. Contributi agli investimenti all'estero 24. Contr. investim. a famiglie e ist. soc. private 23. Contributi agli invest. ad imprese 18.039 18.039 - - 574.504 - 1.493.743 8.700.746 2.049.630 - - - - - - - - - - 82 17.957 18.039 - 18.039 - 287.151 - - 38.818 - Enti prod. servizi economici, assistenziali e culturali 4.997 - - Enti di previdenza 385.991 403.112 - Enti produttori servizi sanitari 21. Inves.fissi lordi e acquisti terreni 96.408 SPESE CORRENTI 12. Altre uscite correnti - - - - - - - 06. Trasf. correnti ad imprese 51.143 - - - - 700.219 05. Trasf. correnti a famiglie e ist. soc. private Enti di previdenza - Enti prod. servizi economici,assistenziali e culturali - - 4.002 - Enti produttori servizi sanitari 776 693.996 702.651 - Comuni e Province - - 767.937 2.000.696 - Regioni 470.016 - 3.177.365 1.462.709 Amministrazioni Locali - - - - - - - - 1.1.2 1.7 Affari Transaz. finanziari Debito e fiscali Pubblico di cui: - di cui: Amministrazioni Centrali - 3.177.365 1.462.709 5.518 2.943.974 04. Trasf. correnti ad Amministrazioni Pubbliche 1.882 1.127.971 01. Totale redditi da lavoro dipendente 3.636 Totale 1.816.003 TOTALE Integrazione redditi da lavoro dipendente CATEGORIE 1. Serv. Gen. Pubbliche Amministrazioni Redditi da lavoro dipendente Tab. 9 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4.773 4.300 - - - - - - - - 38 4.262 4.300 - 4.300 - 473 - - - - - - - - - - - - 473 473 - 473 2. Difesa - - - - - 8.252 - - - - - - - - - - - - - - - 8.252 - - - - - - - - - - - 8.252 - 8.252 - 8.252 Totale - - - - - 8.252 - - - - - - - - - - - - - - - 8.252 - - - - - - - - - - - 8.252 - 8.252 - 8.252 di cui giustizia 3. Ordine Pubblico e Sicurezza 364.878 253.378 - - - - 179.092 - 4.833 - 1.876 50.517 57.226 - 57.226 17.060 111.500 1.284 - - - - - 31.298 1.715 - - - - 29.213 29.213 - 29.213 1.316 19.358 27.316 9.927 17.389 Totale 91.906 79.085 - - - - 75.519 - - - - - - - - 3.566 12.821 1.264 - - - - - 47 1.662 - - - - - - - - - 1.562 8.286 2.923 5.363 4.1 Affari generali 132.634 58.643 - - - - 28.629 - 4.314 - 1.610 10.928 16.852 - 16.852 13.162 73.991 14 - - - - - 22.586 - - - - - 28.370 28.370 - 28.370 767 10.473 11.781 4.250 7.531 140.338 115.650 - - - - 74.944 - 519 - 266 39.589 40.374 - 40.374 332 24.688 6 - - - - - 8.665 53 - - - - 843 843 - 843 549 7.323 7.249 2.754 4.495 63.429 55.923 - - - - 19.311 - 519 - - 36.021 36.540 - 36.540 72 7.506 3 - - - - - 1.455 - - - - - - - - - 311 1.332 4.405 1.463 2.942 15.408 8.266 - - - - 8.266 - - - - - - - - - 7.142 2 - - - - - 5.488 - - - - - - - - - 118 931 603 342 261 di cui industria FUNZIONI 4.5 Altri servizi di cui Trasporti economici Agricoltura di cui: 4. Affari Economici 61.501 51.461 - - - - 47.367 - - - 266 3.568 3.834 - 3.834 260 10.040 1 - - - - - 1.722 53 - - - - 843 843 - 843 120 5.060 2.241 949 1.292 di cui altri 313.724 296.011 - - - - 115.584 - 580 - - 112.962 113.542 - 113.542 66.885 17.713 84 - - - - - 2.776 18 - 2.256 - - - 2.256 - 2.256 356 10.243 1.980 715 1.265 130 19.415 2.143 758 1.385 7. Sanità - 21 - - - - - 5 4.553 - - 4.002 - 294.411 - 287.150 - - - - - - - 7.224 7.224 - 7.224 37 26.400 1.458.102 8.516 - - - 5 - - - - 8.511 - 8.511 - 8.511 - 17.884 1.163.691 - - - - - - 6.532 - - - - - 10.872 1.133.422 10.872 1.137.424 - 10.872 1.137.424 38 232 210 67 143 6. 5. Abitazioni Protezione e Ambiente Assetto Territoriale STIMA DELLA SPESA STATALE DA DECENTRARE ALLA REGIONE VENETO - ANNO 2001 (migliaia di euro) 53.648 76 - - - - - 1 58.138 - 429.693 - 58 6.222 435.973 - 435.973 196.565 41.776 - - - - 442 - 33.405 - 629 - 34.034 - 34.034 7.300 117.852 3.657.999 20.831 - 1 - 4.992 4.661 - - - 6.067 - 6.067 - 6.067 5.110 97.021 3.616.223 4 - - - - - 4.838 9.356 - 37.291 - - - 37.291 - 37.291 2.421 8.247 34.864 2.871.822 12.563 1.102.024 22.301 1.769.798 8. Attività 9. Ricreative Istruzione Culturali e di Culto 35 86 699.136 16 - - - - - - - - - - - - - 16 699.120 11.822 - - - - - 5.693 626.439 - - - 345 52.557 52.902 - 52.902 - 2.143 121 Totale 2.956 - - - - - - - - - - - - - - - 2.956 - - - - - - - - - - - - 2.956 2.956 - 2.956 - - - - - - - - - - 120 - - - - - - - - - - - - - - - 120 - - - - - - - - - - - - 120 120 - 120 10.1 10.2 Malattia e Vecchiaia invalidità di cui: 10. Protezione Sociale 696.060 16 - - - - - - - - - - - - - 16 696.044 11.822 - - - - - 5.693 626.439 - - - 345 49.481 49.826 - 49.826 - 2.143 121 35 86 Altri interventi protez. sociale ,6$(5DSSRUWRDQQXDOHVXOO¶DWWXD]LRQHGHOIHGHUDOLVPR 3.627 3.009 244 83.848 69.089 02. Consumi intermedi 03. Imposte pagate sulla produzione - - - - - - - - - - - - - 4.720 3.799.207 1.480.072 08. Risorse proprie CEE 09. Interessi passivi e redditi da capitale - 195 - 10. Poste correttive e compensative 11. Ammortamenti - 179.015 - 179.015 62.860 330.418 - 330.418 147.469 22. Contributi agli investimenti di cui: Amministrazioni Centrali Amministrazioni Locali - Regioni - Comuni e Province - - - 129.678 TOTALE SPESE SPESE CONTO CAPITALE 31. Acquisizioni di attività finanziarie 26. Altri trasferimenti in c/capitale 25. Contributi agli investimenti all'estero 24. Contr. investim. a famiglie e ist. soc. private 23. Contributi agli invest. ad imprese 12.054 12.054 - 179.015 - 657.386 4.456.593 1.659.087 - - - - - - - - - - - 51 12.003 12.054 - 12.054 - 148.017 - - 35.266 - Enti prod. servizi economici, assistenziali e culturali 3.460 - 952 Enti di previdenza 116.155 146.731 - Enti produttori servizi sanitari 21. Inves.fissi lordi e acquisti terreni 45.813 SPESE CORRENTI 12. Altre uscite correnti - - - - - - 07. Trasf. correnti all'estero 06. Trasf. correnti ad imprese - - - - - - - - 78.859 2.023 226.183 - 26.031 356.325 05. Trasf. correnti a famiglie e ist. soc. private Enti di previdenza - Enti prod. servizi economici,assistenziali e culturali - Enti produttori servizi sanitari - - - Comuni e Province 312.567 1.628.511 1.158.602 - Regioni 317.902 - 2.198.627 1.473.192 Amministrazioni Locali - - di cui: Amministrazioni Centrali - - - - - - 1.1.2 1.7 Affari Transaz. finanziari Debito e fiscali Pubblico di cui: - 04. Trasf. correnti ad Amministrazioni Pubbliche 2.198.627 1.473.192 1.237 385.987 1.007.739 01. Totale redditi da lavoro dipendente 2.390 Totale 621.752 TOTALE Integrazione redditi da lavoro dipendente CATEGORIE 1. Serv. Gen. Pubbliche Amministrazioni Redditi da lavoro dipendente Tab. 10 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2. Difesa 2 - - - - - - - - - - - - - - - 2 - - - - - - - - - - - - 2 2 - 2 - - - - - - - - - - 4.035 - - - - - - - - - - - - - - - 4.035 - - - - - - - - - - - 4.035 - 4.035 - 4.035 Totale - - - - - 4.035 - - - - - - - - - - - - - - - 4.035 - - - - - - - - - - - 4.035 - 4.035 - 4.035 di cui giustizia 3. Ordine Pubblico e Sicurezza 375.366 260.551 - 827 - - 129.285 - 23.874 - 22.518 50.404 96.796 - 96.796 33.643 114.815 490 - - - - - 65.059 503 - - - - 22.733 22.733 - 22.733 475 14.838 10.717 3.892 6.825 Totale 19.895 15.103 - 13 - - 13.712 - - - - - - - - 1.378 4.792 474 - - - - - 23 503 - - - - - - - - - 757 3.035 1.071 1.964 4.1 Affari generali 191.689 133.281 - - - - 9.385 - 23.874 - 22.091 45.982 91.947 - 91.947 31.949 58.408 14 - - - - - 20.672 - - - - - 22.512 22.512 - 22.512 273 9.947 4.990 1.800 3.190 163.782 112.167 - 814 - - 106.188 - - - 427 4.422 4.849 - 4.849 316 51.615 2 - - - - - 44.364 - - - - - 221 221 - 221 202 4.134 2.692 1.021 1.671 6.294 3.704 - - - - 545 - - - - 3.143 3.143 - 3.143 16 2.590 - - - - - - - - - - - - - - - - 116 935 1.539 511 1.028 131.337 86.691 - 814 - - 85.876 - - - - 1 1 - 1 - 44.646 2 - - - - - 43.926 - - - - - - - - - 40 468 210 119 91 di cui industria FUNZIONI 4.5 Altri servizi di cui Trasporti economici Agricoltura di cui: 4. Affari Economici 26.151 21.772 - - - - 19.767 - - - 427 1.278 1.705 - 1.705 300 4.379 - - - - - - 438 - - - - - 221 221 - 221 46 2.731 943 391 552 di cui altri 68.772 30.498 - - - - 116 - 954 - - 25.571 26.525 - 26.525 3.857 38.274 74 - - - - - 66 3 - 1.039 - - - 1.039 - 1.039 113 36.558 421 152 269 13.360 3.809 - - - - - - - - 3.809 - 3.809 - 3.809 - 9.551 - - - - - - 4.621 - - - - - 4.702 4.702 - 4.702 - 228 - - - 6. 5. Abitazioni Protezione e Ambiente Assetto Territoriale STIMA DELLA SPESA STATALE DA DECENTRARE ALLA REGIONE LIGURIA - ANNO 2001 (migliaia di euro) 623.598 156.792 - 147.190 - - - - - 952 - 8.634 9.586 - 9.586 16 466.806 11 - - - - - - 13.138 - - 26.031 - 417.216 443.247 - 443.247 93 8.688 1.629 576 1.053 7. Sanità 23 - - - - - 2 14.913 - 204.319 - 45 2.055 206.419 - 206.419 67.326 15.778 979.270 375.782 603.488 13.341 - - - - 76 - 10.335 - 230 - 10.565 - 10.565 2.700 57.505 1.297.072 13.358 - - - 3.460 179 - 103 - 4.019 - 4.122 - 4.122 5.597 44.147 1.283.731 40 - - - - - 8.082 988 - 18.802 - - - 18.802 - 18.802 838 3.364 12.033 4.336 7.697 8. Attività 9. Ricreative Istruzione Culturali e di Culto 42 12 30 357.796 22 - - - - 22 - - - - - - - - - 357.774 4.082 - - - - - 1.029 326.780 - - - 1.255 23.201 24.456 - 24.456 - 1.385 Totale 1.021 - - - - - - - - - - - - - - - 1.021 - - - - - - - - - - - - 1.021 1.021 - 1.021 - - - - - - - - - - 48 - - - - - - - - - - - - - - - 48 - - - - - - - - - - - - 48 48 - 48 10.1 10.2 Malattia e Vecchiaia invalidità di cui: 10. Protezione Sociale 356.727 22 - - - - 22 - - - - - - - - - 356.705 4.082 - - - - - 1.029 326.780 - - - 1.255 22.132 23.387 - 23.387 - 1.385 42 12 30 Altri interventi protez. sociale /DPHWRGRORJLDGLTXDQWLILFD]LRQHGHOODGLPHQVLRQHILQDQ]LDULDGHOGHFHQWUDPHQWR 4.481 5.569 342 92.330 145.251 - 196 - - - - - - - - - - - - 11.355 7.763.921 2.583.218 08. Risorse proprie CEE 09. Interessi passivi e redditi da capitale 10. Poste correttive e compensative 11. Ammortamenti - - - 257.518 15.992 23. Contributi agli invest. ad imprese 24. Contr. investim. a famiglie e ist. soc. private TOTALE SPESE SPESE CONTO CAPITALE 31. Acquisizioni di attività finanziarie 26. Altri trasferimenti in c/capitale 25. Contributi agli investimenti all'estero 8.339 8.339 - 415.729 - 1.422.591 9.186.512 2.998.947 - - - - - - - - - - - 70 8.269 8.339 - 8.339 - - - - - - 371.878 - - 46.655 Enti di previdenza - Enti prod. servizi economici, assistenziali e culturali - Comuni e Province - 201.908 383.259 - Regioni 213.821 415.729 664.685 Amministrazioni Locali 167 - - di cui: Amministrazioni Centrali 234.604 415.729 664.685 22. Contributi agli investimenti - Enti produttori servizi sanitari - 112.518 21. Inves.fissi lordi e acquisti terreni SPESE CORRENTI 12. Altre uscite correnti - - 07. Trasf. correnti all'estero - - - - 45.207 - - 711.603 - - - 06. Trasf. correnti ad imprese 306 660.308 - 12.813 05. Trasf. correnti a famiglie e ist. soc. private Enti di previdenza - Enti prod. servizi economici,assistenziali e culturali - Enti produttori servizi sanitari - - - Comuni e Province 561.934 3.419.484 2.010.586 - Regioni 569.536 - 4.662.141 2.572.826 Amministrazioni Locali - - di cui: Amministrazioni Centrali - - - - - - 1.1.2 1.7 Affari Transaz. finanziari Debito e fiscali Pubblico di cui: - 04. Trasf. correnti ad Amministrazioni Pubbliche 03. Imposte pagate sulla produzione 02. Consumi intermedi 4.662.141 2.572.826 1.528 802.955 2.096.034 01. Totale redditi da lavoro dipendente 2.953 Totale 1.293.079 TOTALE Integrazione redditi da lavoro dipendente CATEGORIE 1. Serv. Gen. Pubbliche Amministrazioni Redditi da lavoro dipendente Tab. 11 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - 1 1 - 1 - - - - - 351 350 - - - - - - - - - 350 350 - 350 2. Difesa - - - - - 7.030 - - - - - - - - - - - - - - - 7.030 - - - - - - - - - - - 7.030 - 7.030 - 7.030 Totale - - - - - 7.030 - - - - - - - - - - - - - - - 7.030 - - - - - - - - - - - 7.030 - 7.030 - 7.030 di cui giustizia 3. Ordine Pubblico e Sicurezza 421.692 333.845 - 29 - - 254.055 - 5.602 - 3.846 32.434 41.882 - 41.882 37.879 87.847 1.031 - - - - - 19.015 636 - - - - 29.736 29.736 - 29.736 965 15.897 20.567 7.479 13.088 Totale 104.488 95.569 - 29 - - 89.985 - - - - - - - - 5.555 8.919 625 - - - - - 93 636 - - - - - - - - - 1.366 6.199 2.187 4.012 4.1 Affari generali 142.334 85.548 - - - - 53.022 - 116 - 2.936 9.968 13.020 - 13.020 19.506 56.786 20 - - - - - 10.024 - - - - - 29.149 29.149 - 29.149 562 8.150 8.881 3.204 5.677 174.870 152.728 - - - - 111.048 - 5.486 - 910 22.466 28.862 - 28.862 12.818 22.142 386 - - - - - 8.898 - - - - - 587 587 - 587 403 6.381 5.487 2.088 3.399 85.728 75.160 - - - - 39.913 - 5.486 - - 17.424 22.910 - 22.910 12.337 10.568 - - - - - - 5.650 - - - - - - - - - 229 1.381 3.308 1.098 2.210 14.475 9.506 - - - - 9.506 - - - - - - - - - 4.969 385 - - - - - 2.949 - - - - - - - - - 87 993 555 315 240 di cui industria FUNZIONI 4.5 Altri servizi di cui Trasporti economici Agricoltura di cui: 4. Affari Economici 74.667 68.062 - - - - 61.629 - - - 910 5.042 5.952 - 5.952 481 6.605 1 - - - - - 299 - - - - - 587 587 - 587 87 4.007 1.624 675 949 di cui altri 170.411 150.909 - - - - 320 - 2.904 - - 85.914 88.818 - 88.818 61.771 19.502 56 - - - - - 7.781 2 - 1.022 - 516 - 1.538 - 1.538 265 7.473 2.387 862 1.525 95 9.243 1.651 584 1.067 7. Sanità - 50 - - - - - - 6.345 - - 12.813 - 434.673 - 371.849 - - - - - 167 - 62.653 62.820 - 62.820 4 33.730 1.766.197 9.082 - - - - - - - - 9.082 - 9.082 - 9.082 - 24.648 1.331.524 - - - - - - 6.177 - - - - - 17.754 1.301.327 17.754 1.314.140 - 17.754 1.314.140 86 206 425 134 291 6. Abitazioni 5.Protezion e e Ambiente Assetto Territoriale STIMA DELLA SPESA STATALE DA DECENTRARE ALLA REGIONE EMILIA ROMAGNA - ANNO 2001 (migliaia di euro) 782.745 131 - - - - - 12 40.477 - 632.703 - 56 11.014 643.773 - 643.773 141.695 44.712 45.781 - - - - 8 - 37.684 - 533 - 38.217 - 38.217 7.556 105.929 2.956.379 32.222 - - - 15.992 3.135 - 465 - 7.322 - 7.787 - 7.787 5.308 73.707 2.910.598 50 - - - - - 8.704 3.476 - 26.277 - - - 26.277 - 26.277 1.803 6.766 26.631 2.039.798 9.596 17.035 1.257.053 8. Attività 9. Ricreative Istruzione Culturali e di Culto 94 27 67 725.846 - - - - - - - - - - - - - - - 725.846 10.037 - - - - - 3.518 660.667 - - - - 49.066 49.066 - 49.066 - 2.464 Totale 3.302 - - - - - - - - - - - - - - - 3.302 - - - - - - - - - - - - 3.302 3.302 - 3.302 - - - - - - - - - - 131 - - - - - - - - - - - - - - - 131 - - - - - - - - - - - - 131 131 - 131 10.1 10.2 Malattia e Vecchiaia invalidità di cui: 10. Protezione Sociale 722.413 - - - - - - - - - - - - - - - 722.413 10.037 - - - - - 3.518 660.667 - - - - 45.633 45.633 - 45.633 - 2.464 94 27 67 Altri interventi protez. sociale ,6$(5DSSRUWRDQQXDOHVXOO¶DWWXD]LRQHGHOIHGHUDOLVPR 4.768 5.959 366 137.042 159.372 02. Consumi intermedi 03. Imposte pagate sulla produzione - - - - - - - - - - - - - 12.387 8.381.283 3.420.007 08. Risorse proprie CEE 09. Interessi passivi e redditi da capitale - 197 - 10. Poste correttive e compensative 11. Ammortamenti - 422.099 182.774 239.325 - - - - - 616.312 277.359 265.121 - 73.832 - 101.292 di cui: Amministrazioni Centrali Amministrazioni Locali - Regioni - Comuni e Province - Enti produttori servizi sanitari - Enti prod. servizi economici, assistenziali e culturali TOTALE SPESE SPESE CONTO CAPITALE 31. Acquisizioni di attività finanziarie 26. Altri trasferimenti in c/capitale 25. Contributi agli investimenti all'estero 24. Contr. investim. a famiglie e ist. soc. private 23. Contributi agli invest. ad imprese Enti di previdenza 22.919 22.919 - - 422.099 - 1.018.878 9.400.161 3.842.106 - - - - - - - - - - 92 22.827 22.919 - 22.919 - 225.185 - 422.099 616.312 22. Contributi agli investimenti 9.418 - 21. Inves.fissi lordi e acquisti terreni 66.671 SPESE CORRENTI 12. Altre uscite correnti - - - - - - 07. Trasf. correnti all'estero 06. Trasf. correnti ad imprese - - - - - - - - 25.983 1.755 666.147 - 5.074 682.323 05. Trasf. correnti a famiglie e ist. soc. private Enti di previdenza - Enti prod. servizi economici,assistenziali e culturali - Enti produttori servizi sanitari - - - Comuni e Province 742.313 3.631.994 2.664.846 - Regioni 754.001 - 5.057.216 3.408.914 Amministrazioni Locali - - di cui: Amministrazioni Centrali - - - - - - 1.1.2 1.7 Affari Transaz. finanziari Debito e fiscali Pubblico di cui: - 04. Trasf. correnti ad Amministrazioni Pubbliche 5.057.216 3.408.914 1.626 883.578 2.306.960 01. Totale redditi da lavoro dipendente 3.142 Totale 1.423.382 TOTALE Integrazione redditi da lavoro dipendente CATEGORIE 1. Serv. Gen. Pubbliche Amministrazioni Redditi da lavoro dipendente Tab. 12 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.197 - - - - - - - - - - - - - - - 1.197 - - - - - - - - - - - - 1.197 1.197 - 1.197 2. Difesa - - - - - 8.646 - - - - - - - - - - - - - - - 8.646 - - - - - - - - - - - 8.646 - 8.646 - 8.646 Totale - - - - - 8.646 - - - - - - - - - - - - - - - 8.646 - - - - - - - - - - - 8.646 - 8.646 - 8.646 di cui giustizia 3. Ordine Pubblico e Sicurezza 247.653 162.994 - 4 - - 98.547 - 1.564 - 7.112 23.502 32.178 - 32.178 32.265 84.659 1.878 - - - - - 10.626 1.032 - - - - 28.519 28.519 - 28.519 1.072 18.720 22.812 8.293 14.519 Totale 55.737 44.405 - 4 - - 40.810 - 470 - - - 470 - 470 3.121 11.332 1.844 - - - - - 224 1.009 - - - - - - - - - 1.344 6.911 2.438 4.473 4.1 Affari generali 103.941 48.693 - - - - 10.356 - 157 - 6.650 10.665 17.472 - 17.472 20.865 55.248 14 - - - - - 6.537 - - - - - 28.133 28.133 - 28.133 611 10.175 9.778 3.527 6.251 87.975 69.896 - - - - 47.381 - 937 - 462 12.837 14.236 - 14.236 8.279 18.079 20 - - - - - 3.865 23 - - - - 386 386 - 386 461 7.201 6.123 2.328 3.795 29.530 22.895 - - - - 4.519 - 937 - - 9.343 10.280 - 10.280 8.096 6.635 - - - - - - 1.345 - - - - - - - - - 271 1.454 3.565 1.184 2.381 21.553 17.901 - - - - 17.900 - - - - 1 1 - 1 - 3.652 4 - - - - - 2.149 - - - - - - - - - 95 861 543 308 235 di cui industria FUNZIONI 4.5 Altri servizi di cui Trasporti economici Agricoltura di cui: 4. Affari Economici 36.892 29.100 - - - - 24.962 - - - 462 3.493 3.955 - 3.955 183 7.792 16 - - - - - 371 23 - - - - 386 386 - 386 95 4.886 2.015 836 1.179 di cui altri 80.570 66.572 - - - - 1.641 - 1.109 - - 43.010 44.119 - 44.119 20.812 13.998 147 - - - - - 168 7 - 3.700 - - - 3.700 - 3.700 305 7.624 2.047 739 1.308 250.035 - 225.175 - - - - - - - 24.855 24.855 - 24.855 5 920.603 32 - - - - - 54 4.763 - - 5.074 - 868.782 873.856 - 873.856 110 39.902 1.886 667 1.219 7. Sanità 32.921 1.170.638 10.751 - - - 13 - - - - 9.885 853 10.738 - 10.738 - 22.170 - - - - - - 8.888 - - - - - 12.589 12.589 - 12.589 106 318 269 85 184 6. Abitazioni 5.Protezion e e Ambiente Assetto Territoriale STIMA DELLA SPESA STATALE DA DECENTRARE ALLA REGIONE TOSCANA - ANNO 2001 (migliaia di euro) 858.391 90 - - - - - 1 22.329 - 629.876 - 87 11.327 641.290 - 641.290 155.089 48.427 69.322 - - - - 95 - 68.577 - 650 - 69.227 - 69.227 - 130.802 3.173.474 37.105 - 6 - 9.405 1.009 - 2.582 - 8.149 2.365 13.096 - 13.096 13.589 93.697 3.104.152 64 - - - - - 3.848 6.385 - 30.816 - - - 30.816 - 30.816 2.324 12.104 38.156 2.236.926 13.749 24.407 1.378.535 8. Attività 9. Ricreative Istruzione Culturali e di Culto 96 28 68 712.154 - - - - - - - - - - - - - - - 712.154 10.176 - - - - - 2.398 647.807 - - - 2.955 44.734 47.689 - 47.689 - 3.988 Totale 2.615 - - - - - - - - - - - - - - - 2.615 - - - - - - - - - - - - 2.615 2.615 - 2.615 - - - - - - - - - - 112 - - - - - - - - - - - - - - - 112 - - - - - - - - - - - - 112 112 - 112 10.1 10.2 Malattia e Vecchiaia invalidità di cui: 10. Protezione Sociale 709.427 - - - - - - - - - - - - - - - 709.427 10.176 - - - - - 2.398 647.807 - - - 2.955 42.007 44.962 - 44.962 - 3.988 96 28 68 Altri interventi protez. sociale /DPHWRGRORJLDGLTXDQWLILFD]LRQHGHOODGLPHQVLRQHILQDQ]LDULDGHOGHFHQWUDPHQWR 2.700 210 43.076 94.285 02. Consumi intermedi 03. Imposte pagate sulla produzione - - - - - - - - - - - - - 4.462 3.720.664 1.380.739 08. Risorse proprie CEE 09. Interessi passivi e redditi da capitale - 198 - 10. Poste correttive e compensative 11. Ammortamenti - 179.665 - 179.665 85.848 249.554 - 249.554 135.892 22. Contributi agli investimenti di cui: Amministrazioni Centrali Amministrazioni Locali - Regioni - Comuni e Province - - - 9.978 - 45.522 6.332 - Enti prod. servizi economici, assistenziali e culturali 23. Contributi agli invest. ad imprese 24. Contr. investim. a famiglie e ist. soc. private TOTALE SPESE SPESE CONTO CAPITALE 31. Acquisizioni di attività finanziarie 26. Altri trasferimenti in c/capitale 25. Contributi agli investimenti all'estero 26.906 26.906 - 179.665 - 432.153 4.152.817 1.560.404 - - - - - - - - - - - 55 26.851 26.906 - 26.906 - 104.324 - - 831 Enti di previdenza 93.817 102.853 - Enti produttori servizi sanitari 21. Inves.fissi lordi e acquisti terreni 26.421 SPESE CORRENTI 12. Altre uscite correnti - - - - - - 07. Trasf. correnti all'estero 06. Trasf. correnti ad imprese - - - - - - - - 15.561 57 134.614 - 7.175 327.771 05. Trasf. correnti a famiglie e ist. soc. private Enti di previdenza - Enti prod. servizi economici,assistenziali e culturali - Enti produttori servizi sanitari - - - Comuni e Province 281.129 1.457.104 1.094.103 - Regioni 285.223 - 1.884.116 1.375.289 Amministrazioni Locali - - di cui: Amministrazioni Centrali - - - - - - 1.1.2 1.7 Affari Transaz. finanziari Debito e fiscali Pubblico - 04. Trasf. correnti ad Amministrazioni Pubbliche 1.884.116 1.375.289 866 2.540 01. Totale redditi da lavoro dipendente 517.768 1.674 Totale di cui: 1. Serv. Gen. Pubbliche Amministrazioni 1.351.393 833.625 TOTALE Integrazione redditi da lavoro dipendente CATEGORIE Redditi da lavoro dipendente Tab. 13 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 - - - - - - - - - - - - 5 5 - 5 - - - - - 65 60 - - - - - - - - - 60 60 - 60 2. Difesa - - - - - 3.420 - - - - - - - - - - - - - - - 3.420 - - - - - - - - - - - 3.420 - 3.420 - 3.420 Totale - - - - - 3.420 - - - - - - - - - - - - - - - 3.420 - - - - - - - - - - - 3.420 - 3.420 - 3.420 di cui giustizia 3. Ordine Pubblico e Sicurezza 116.494 77.253 - - - - 43.335 - 123 - 626 12.316 13.065 - 13.065 20.853 39.241 886 - - - - - 5.221 493 - - - - 9.964 9.964 - 9.964 623 8.680 13.374 4.859 8.515 Totale 31.470 25.463 - - - - 23.782 - - - - - - - - 1.681 6.007 848 - - - - - 38 485 - - - - - - - - - 658 3.978 1.403 2.575 4.1 Affari generali 51.208 25.911 - - - - 1.855 - 123 - 71 4.972 5.166 - 5.166 18.890 25.297 6 - - - - - 5.105 - - - - - 9.152 9.152 - 9.152 368 4.618 6.048 2.182 3.866 33.816 25.879 - - - - 17.698 - - - 555 7.344 7.899 - 7.899 282 7.937 32 - - - - - 78 8 - - - - 812 812 - 812 255 3.404 3.348 1.274 2.074 12.878 9.975 - - - - 3.215 - - - - 6.535 6.535 - 6.535 225 2.903 - - - - - - 12 - - - - - - - - - 140 669 2.082 691 1.391 5.968 5.139 - - - - 5.139 - - - - - - - - - 829 29 - - - - - 66 - - - - - - - - - 56 396 282 160 122 di cui industria FUNZIONI 4.5 Altri servizi di cui Trasporti economici Agricoltura di cui: 4. Affari Economici 14.970 10.765 - - - - 9.344 - - - 555 809 1.364 - 1.364 57 4.205 3 - - - - - - 8 - - - - 812 812 - 812 59 2.339 984 423 561 di cui altri 42.712 32.541 - - - - 69 - 1.449 - - 29.952 31.401 - 31.401 1.071 10.171 144 - - - - - 3.867 10 - 3.324 - - - 3.324 - 3.324 153 2.143 530 191 339 10.017 5.165 - - - - - - - - 4.439 726 5.165 - 5.165 - 4.852 - - - - - - 2.445 - - - - - 2.339 2.339 - 2.339 - 68 - - - 6. 5. Abitazioni Protezione e Ambiente Assetto Territoriale STIMA DELLA SPESA STATALE DA DECENTRARE ALLA REGIONE MARCHE - ANNO 2001 (migliaia di euro) 453.245 112.150 - 104.324 - - - - - 831 - 6.990 7.821 - 7.821 5 341.095 1 - - - - - - 1.923 - - 7.175 - 326.376 333.551 - 333.551 62 4.557 1.001 354 647 7. Sanità 505.600 811.969 56 - - - - - 2 33.827 - 125.890 - 674 5.798 132.362 - 132.362 92.102 20.485 13.037 - - - - 1.543 - 8.251 - 307 - 8.558 - 8.558 2.936 40.342 1.609.440 12.266 - - - 6.332 575 - 155 - 3.664 - 3.819 - 3.819 1.540 28.076 1.596.403 1 - - - - - 1.481 719 - 5.343 - - - 5.343 - 5.343 1.135 3.076 16.321 1.317.569 5.881 10.440 8. Attività 9. Ricreative Istruzione Culturali e di Culto 58 17 41 316.678 16 - - - - - - - - - - - - - 16 316.662 3.374 - - - - - 2.545 290.799 - - - - 18.519 18.519 - 18.519 - 1.367 Totale 1.003 - - - - - - - - - - - - - - - 1.003 - - - - - - - - - - - - 1.003 1.003 - 1.003 - - - - - - - - - - 48 - - - - - - - - - - - - - - - 48 - - - - - - - - - - - - 48 48 - 48 10.1 10.2 Malattia e Vecchiaia invalidità di cui: 10. Protezione Sociale 315.627 16 - - - - - - - - - - - - - 16 315.611 3.374 - - - - - 2.545 290.799 - - - - 17.468 17.468 - 17.468 - 1.367 58 17 41 Altri interventi protez. sociale ,6$(5DSSRUWRDQQXDOHVXOO¶DWWXD]LRQHGHOIHGHUDOLVPR 101 26.336 43.237 02. Consumi intermedi 03. Imposte pagate sulla produzione - - - - - - - - - - - - - - 2.759 2.505.124 1.193.411 07. Trasf. correnti all'estero 08. Risorse proprie CEE 09. Interessi passivi e redditi da capitale - 199 - 10. Poste correttive e compensative 11. Ammortamenti - 118.941 168.967 22. Contributi agli investimenti di cui: Amministrazioni Centrali - 12 - - 5.948 - 47.035 7.946 - Enti prod. servizi economici, assistenziali e culturali 23. Contributi agli invest. ad imprese 24. Contr. investim. a famiglie e ist. soc. private TOTALE SPESE SPESE CONTO CAPITALE 31. Acquisizioni di attività finanziarie 26. Altri trasferimenti in c/capitale 25. Contributi agli investimenti all'estero Enti di previdenza 22.269 22.269 - 118.941 - 271.180 2.776.304 1.312.352 - - - - - - - - - - - 48 22.221 22.269 - 22.269 - 35.656 - 47.497 - - Comuni e Province 58.886 71.432 104.133 - Regioni - Enti produttori servizi sanitari - 118.941 - 168.967 Amministrazioni Locali 21. Inves.fissi lordi e acquisti terreni 11.576 SPESE CORRENTI 12. Altre uscite correnti - - - - - - - 06. Trasf. correnti ad imprese 13.314 - - - - 228.274 05. Trasf. correnti a famiglie e ist. soc. private Enti di previdenza - Enti prod. servizi economici,assistenziali e culturali - - 1.912 - Enti produttori servizi sanitari 90 192.267 194.893 - Comuni e Province - - 998.446 1.204.865 - Regioni 161.600 - 1.563.270 1.190.803 Amministrazioni Locali - - - - - - - - 1.1.2 1.7 Affari Transaz. finanziari Debito e fiscali Pubblico di cui: - di cui: Amministrazioni Centrali - 1.563.270 1.190.803 1.346 627.934 04. Trasf. correnti ad Amministrazioni Pubbliche 396 1.161 240.566 01. Totale redditi da lavoro dipendente 765 Totale 387.368 TOTALE Integrazione redditi da lavoro dipendente CATEGORIE 1. Serv. Gen. Pubbliche Amministrazioni Redditi da lavoro dipendente Tab. 14 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6 - - - - - - - - - - - - 6 6 - 6 - - - - - 1.678 1.672 - - - - - - - - - 1.672 1.672 - 1.672 2. Difesa - - - - - 2.776 774 - - - - - - - - - 774 774 - 774 - 2.002 - - - - - - - - - - - 2.002 - 2.002 - 2.002 Totale - - - - - 2.776 774 - - - - - - - - - 774 774 - 774 - 2.002 - - - - - - - - - - - 2.002 - 2.002 - 2.002 di cui giustizia 3. Ordine Pubblico e Sicurezza 82.353 57.491 - 20 - - 46.607 - 26 - 769 9.245 10.040 - 10.040 824 24.862 408 - - - - - 7.708 266 - 546 - - 5.656 6.202 - 6.202 293 4.038 5.947 2.161 3.786 Totale 16.115 13.089 - 20 - - 12.521 - - - - - - - - 548 3.026 407 - - - - - 115 266 - - - - - - - - - 390 1.848 652 1.196 4.1 Affari generali 44.390 27.025 - - - - 22.274 - 26 - 604 3.942 4.572 - 4.572 179 17.365 1 - - - - - 7.287 - - - - - 5.632 5.632 - 5.632 165 1.846 2.434 878 1.556 21.848 17.377 - - - - 11.812 - - - 165 5.303 5.468 - 5.468 97 4.471 - - - - - - 306 - - 546 - - 24 570 - 570 128 1.802 1.665 631 1.034 10.737 8.730 - - - - 4.134 - - - - 4.505 4.505 - 4.505 91 2.007 - - - - - - 229 - - - - - - - - - 77 595 1.106 367 739 4.977 4.617 - - - - 4.617 - - - - - - - - - 360 - - - - - - - - - - - - - - - - 26 193 141 80 61 di cui industria FUNZIONI 4.5 Altri servizi di cui Trasporti economici Agricoltura di cui: 4. Affari Economici 6.134 4.030 - - - - 3.061 - - - 165 798 963 - 963 6 2.104 - - - - - - 77 - - 546 - - 24 570 - 570 25 1.014 418 184 234 di cui altri 23.231 21.198 - - - - - - 650 - - 12.487 13.137 - 13.137 8.061 2.033 16 - - - - - 43 5 - 103 - - - 103 - 103 83 1.376 407 147 260 13.023 9.516 - - - - - - - - 9.315 201 9.516 - 9.516 - 3.507 - - - - - - 522 - - - - - 2.952 2.952 - 2.952 - 33 - - - 6. 5. Abitazioni Protezione e Ambiente Assetto Territoriale STIMA DELLA SPESA STATALE DA DECENTRARE ALLA REGIONE UMBRIA - ANNO 2001 (migliaia di euro) 234.993 43.960 - 35.636 - - - - - - - 8.322 8.322 - 8.322 2 191.033 4 - - - - - 119 850 - - 1.912 - 183.777 185.689 - 185.689 26 3.917 428 151 277 7. Sanità 28.142 9.952 - - - 7.946 117 - 22 - 1.139 - 1.161 - 1.161 728 18.190 4 - - - - - 2.363 1.703 - 2.307 - - - 2.307 - 2.307 568 2.725 8.520 3.070 5.450 842.298 7.676 - - - - 311 - 5.238 - 166 - 5.404 - 5.404 1.961 834.622 27 - - - - - 1 6.275 - 158.554 - 624 3.289 162.467 - 162.467 42.166 12.241 611.445 234.634 376.811 8. Attività 9. Ricreative Istruzione Culturali e di Culto 26 7 19 235.458 - - - - - - - - - - - - - - - 235.458 2.300 - - - - - 2.558 219.175 - - - - 10.739 10.739 - 10.739 - 660 Totale 567 - - - - - - - - - - - - - - - 567 - - - - - - - - - - - - 567 567 - 567 - - - - - - - - - - 27 - - - - - - - - - - - - - - - 27 - - - - - - - - - - - - 27 27 - 27 10.1 10.2 Malattia e Vecchiaia invalidità di cui: 10. Protezione Sociale 234.864 - - - - - - - - - - - - - - - 234.864 2.300 - - - - - 2.558 219.175 - - - - 10.145 10.145 - 10.145 - 660 26 7 19 Altri interventi protez. sociale /DPHWRGRORJLDGLTXDQWLILFD]LRQHGHOODGLPHQVLRQHILQDQ]LDULDGHOGHFHQWUDPHQWR 2.397 171.685 298.254 02. Consumi intermedi 03. Imposte pagate sulla produzione - 1.127.995 1.114.217 - Comuni e Province - 2.420 - - - - - - - - - - - 44.175 12.708.544 3.661.344 08. Risorse proprie CEE 09. Interessi passivi e redditi da capitale - 200 - 10. Poste correttive e compensative 11. Ammortamenti - 235.422 TOTALE SPESE SPESE CONTO CAPITALE 31. Acquisizioni di attività finanziarie 26. Altri trasferimenti in c/capitale 25. Contributi agli investimenti all'estero 24. Contr. investim. a famiglie e ist. soc. private 23. Contributi agli invest. ad imprese 13.002 15.422 - - 466.616 - 1.821.669 14.530.213 4.127.960 - - - - - - - - - - 60 12.942 13.002 - 13.002 - 625.163 - - - 7.366 4 96.588 Enti di previdenza - Enti prod. servizi economici, assistenziali e culturali - Comuni e Province - 271.401 382.362 - Regioni 195.211 466.616 849.392 Amministrazioni Locali 3.110 - - di cui: Amministrazioni Centrali 367.332 466.616 849.392 22. Contributi agli investimenti - Enti produttori servizi sanitari - 104.326 21. Inves.fissi lordi e acquisti terreni SPESE CORRENTI 12. Altre uscite correnti - - - - - - 07. Trasf. correnti all'estero 06. Trasf. correnti ad imprese - - - - - - - 186.264 3.980 972.330 1.125.738 05. Trasf. correnti a famiglie e ist. soc. private Enti di previdenza - Enti prod. servizi economici,assistenziali e culturali - Enti produttori servizi sanitari - 2.420 4.192.705 2.486.923 - Regioni 289 2.420 6.340.501 3.605.409 Amministrazioni Locali 47.471 - 2.420 - - - - - 1.1.2 1.7 Affari Transaz. finanziari Debito e fiscali Pubblico di cui: - di cui: Amministrazioni Centrali - 6.340.501 3.605.409 18.405 4.541.927 04. Trasf. correnti ad Amministrazioni Pubbliche 11.981 35.133 1.730.330 01. Totale redditi da lavoro dipendente 23.152 Totale 2.811.597 TOTALE Integrazione redditi da lavoro dipendente CATEGORIE 1. Serv. Gen. Pubbliche Amministrazioni Redditi da lavoro dipendente Tab. 15 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.589 1 - - - - - - - - - 1 1 - 1 - 1.588 - - - - - - - - - - - - 1.588 1.588 - 1.588 2. Difesa - - - - - 8.715 - - - - - - - - - - - - - - - 8.715 - - - - - - - - - - - 8.715 - 8.715 - 8.715 Totale - - - - - 8.714 - - - - - - - - - - - - - - - 8.714 - - - - - - - - - - - 8.714 - 8.714 - 8.714 di cui giustizia 3. Ordine Pubblico e Sicurezza 932.438 427.796 - 249 - - 212.914 - 25.024 - 106.616 33.260 164.900 - 164.900 49.733 504.642 18.823 - - - - - 85.439 2.584 - 3.512 - - 121.134 124.646 - 124.646 9.700 43.348 220.102 80.526 139.576 Totale 92.531 32.621 - 2 - - 27.092 - - - - - - - - 5.527 59.910 15.565 - - - - - 303 2.573 - - - - - - - - 218 3.539 37.712 13.304 24.408 4.1 Affari generali 483.904 216.147 - - - - 75.559 - 137 - 106.143 18.911 125.191 - 125.191 15.397 267.757 246 - - - - - 48.693 - - - - - 120.096 120.096 - 120.096 2.746 21.796 74.180 26.761 47.419 356.003 179.028 - 247 - - 110.263 - 24.887 - 473 14.349 39.709 - 39.709 28.809 176.975 3.012 - - - - - 36.443 11 - 3.512 - - 1.038 4.550 - 4.550 6.736 18.013 108.210 40.461 67.749 145.516 88.015 - - - - 32.215 - 24.885 - - 11.735 36.620 - 36.620 19.180 57.501 55 - - - - - 16.632 - - - - - - - - - 2.130 2.898 35.786 11.882 23.904 98.872 32.224 - 247 - - 31.811 - 2 - - 2 4 - 4 162 66.648 2.881 - - - - - 19.031 - - - - - - - - - 2.698 2.392 39.646 19.635 20.011 di cui industria FUNZIONI 4.5 Altri servizi di cui Trasporti economici Agricoltura di cui: 4. Affari Economici 111.615 58.789 - - - - 46.237 - - - 473 2.612 3.085 - 3.085 9.467 52.826 76 - - - - - 780 11 - 3.512 - - 1.038 4.550 - 4.550 1.908 12.723 32.778 8.944 23.834 di cui altri 138.468 79.281 - - - - 2.280 - 1.373 - 31 55.742 57.146 - 57.146 19.855 59.187 1.720 - - - - - 1.269 7 - 11.066 - 258 - 11.324 - 11.324 2.652 13.495 28.720 10.369 18.351 4.073 26.001 72.273 25.555 46.718 7. Sanità - 347 - - - - - 21 11.335 - - 47.182 - 648.782 - 624.914 - - - - - 3.110 - 20.329 23.439 - 23.439 429 115.441 2.293.594 59.974 - - - 31 - - - - 59.362 581 59.943 - 59.943 - 55.467 1.644.812 - - - - - - 27.657 - - - - - 22.009 1.483.580 22.009 1.530.762 - 22.009 1.530.762 362 441 4.998 1.583 3.415 6. 5. Abitazioni Protezione e Ambiente Assetto Territoriale STIMA DELLA SPESA STATALE DA DECENTRARE ALLA REGIONE LAZIO - ANNO 2001 (migliaia di euro) 36.789 1.620 - - - - - 29 68.228 - 898.957 - 177 14.055 913.189 - 913.189 272.126 21.456 - - - - - 4.883 969.140 - - - 4.628 63.416 68.044 - 68.044 428 5.328 13.783 3.964 9.819 Totale 96.834 - - - - 12.771 - 70.026 - 2.296 129 72.451 - 72.451 11.612 542 - - - - 194 - - - - - - - - 348 385.806 5.442.598 1.083.604 41.843 - - - 7.335 7.263 - 161 - 3.816 919 4.896 - 4.896 22.349 343.963 5.345.764 1.083.062 209 - - - - - 66.966 74.444 - 54.815 - - - 54.815 - 54.815 6.516 27.878 113.135 4.053.783 40.766 1.555.586 72.369 2.498.197 8. Attività 9. Ricreative Istruzione Culturali e di Culto 3.084 - - - - - - - - - - - - - - - 3.084 - - - - - - - - - - - - 3.084 3.084 - 3.084 - - - - - - - - - - 21.456 - - - - - 4.883 969.140 - - - 4.628 60.210 64.838 - 64.838 428 5.328 13.783 3.964 9.819 Altri interventi protez. sociale 542 - - - - 194 - - - - - - - - 348 122 1.080.398 - - - - - - - - - - - - - - - 122 1.079.856 - - - - - - - - - - - - 122 122 - 122 10.1 10.2 Malattia e Vecchiaia invalidità di cui: 10. Protezione Sociale ,6$(5DSSRUWRDQQXDOHVXOO¶DWWXD]LRQHGHOIHGHUDOLVPR 2.452 204 68.298 83.100 02. Consumi intermedi 03. Imposte pagate sulla produzione - - - - - - - - - - - - - 2.958 4.036.111 1.967.785 08. Risorse proprie CEE 09. Interessi passivi e redditi da capitale - 201 - 10. Poste correttive e compensative 11. Ammortamenti - 185.161 - 185.161 81.381 278.435 - 278.435 145.837 22. Contributi agli investimenti di cui: Amministrazioni Centrali Amministrazioni Locali - Regioni - Comuni e Province - - - 24.028 - 52.944 4.844 - Enti prod. servizi economici, assistenziali e culturali 23. Contributi agli invest. ad imprese 24. Contr. investim. a famiglie e ist. soc. private TOTALE SPESE SPESE CONTO CAPITALE 31. Acquisizioni di attività finanziarie 26. Altri trasferimenti in c/capitale 25. Contributi agli investimenti all'estero 1.189 1.189 - 185.161 - 409.577 4.445.688 2.152.946 - - - - - - - - - - - 85 1.104 1.189 - 1.189 - 60.950 - - - Enti di previdenza 103.780 108.570 - Enti produttori servizi sanitari 21. Inves.fissi lordi e acquisti terreni 12.404 SPESE CORRENTI 12. Altre uscite correnti - - - - - - 07. Trasf. correnti all'estero 06. Trasf. correnti ad imprese - - - - - - - - 16.983 365 133.151 - 1.478 327.869 05. Trasf. correnti a famiglie e ist. soc. private Enti di previdenza - Enti prod. servizi economici,assistenziali e culturali - Enti produttori servizi sanitari - - - Comuni e Province 377.136 1.817.646 1.585.013 - Regioni 384.293 - 2.336.568 1.962.514 Amministrazioni Locali - - di cui: Amministrazioni Centrali - - - - - - 1.1.2 1.7 Affari Transaz. finanziari Debito e fiscali Pubblico - 04. Trasf. correnti ad Amministrazioni Pubbliche 2.336.568 1.962.514 892 2.615 01. Totale redditi da lavoro dipendente 459.872 1.723 Totale di cui: 1. Serv. Gen. Pubbliche Amministrazioni 1.200.335 740.463 TOTALE Integrazione redditi da lavoro dipendente CATEGORIE Redditi da lavoro dipendente Tab. 16 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 101 63 - - - - - - - - - 63 63 - 63 - 38 - - - - - - - - - - - - 38 38 - 38 2. Difesa - - - - - 4.231 - - - - - - - - - - - - - - - 4.231 - - - - - - - - - - - 4.231 - 4.231 - 4.231 Totale - - - - - 4.231 - - - - - - - - - - - - - - - 4.231 - - - - - - - - - - - 4.231 - 4.231 - 4.231 di cui giustizia 3. Ordine Pubblico e Sicurezza 100.334 62.779 - 8 - - 45.390 - 494 - 435 11.626 12.555 - 12.555 4.826 37.555 286 - - - - - 6.724 418 - - - - 9.915 9.915 - 9.915 557 7.869 11.786 4.285 7.501 Totale 20.069 15.099 - 8 - - 13.713 - - - - - - - - 1.378 4.970 262 - - - - - - 418 - - - - - - - - - 684 3.606 1.272 2.334 4.1 Affari generali 44.777 19.152 - - - - 12.847 - 360 - 435 4.494 5.289 - 5.289 1.016 25.625 16 - - - - - 6.724 - - - - - 9.484 9.484 - 9.484 319 4.115 4.967 1.792 3.175 35.488 28.528 - - - - 18.830 - 134 - - 7.132 7.266 - 7.266 2.432 6.960 8 - - - - - - - - - - - 431 431 - 431 238 3.070 3.213 1.221 1.992 16.524 13.894 - - - - 5.004 - 134 - - 6.376 6.510 - 6.510 2.380 2.630 1 - - - - - - - - - - - - - - - 134 598 1.897 630 1.267 4.274 3.548 - - - - 3.548 - - - - - - - - - 726 5 - - - - - - - - - - - - - - - 50 380 291 165 126 di cui industria FUNZIONI 4.5 Altri servizi di cui Trasporti economici Agricoltura di cui: 4. Affari Economici 14.690 11.086 - - - - 10.278 - - - - 756 756 - 756 52 3.604 2 - - - - - - - - - - - 431 431 - 431 54 2.092 1.025 426 599 di cui altri 62.223 46.160 - - - - 817 - 6.213 - - 36.794 43.007 - 43.007 2.336 16.063 19 - - - - - 2.136 1 - 10.841 - 2 - 10.843 - 10.843 188 2.134 742 268 474 6.361 1.842 - - - - - - - - 1.451 391 1.842 - 1.842 - 4.519 - - - - - - 3.048 - - - - - 1.390 1.390 - 1.390 - 81 - - - 6. 5. Abitazioni Protezione e Ambiente Assetto Territoriale STIMA DELLA SPESA STATALE DA DECENTRARE ALLA REGIONE ABRUZZO - ANNO 2001 (migliaia di euro) 289.410 76.538 - 60.942 - - - - - - - 15.582 15.582 - 15.582 14 212.872 3 - - - - - 1 1.202 - - 1.478 - 201.210 202.688 - 202.688 63 7.879 1.036 366 670 7. Sanità 448.843 720.821 42 - - - - - 3 10.083 - 119.295 - 166 2.366 121.827 - 121.827 81.076 18.527 26.595 - - - - 6.544 - 17.321 - 508 - 17.829 - 17.829 2.222 33.147 1.427.817 10.342 - - - 4.844 96 - - - 2.396 - 2.396 - 2.396 3.006 22.805 1.401.222 - - - - - - 1.396 461 - 2.650 - - - 2.650 - 2.650 1.012 2.846 14.440 1.169.664 5.203 9.237 8. Attività 9. Ricreative Istruzione Culturali e di Culto 52 15 37 369.118 97 - - - - 97 - - - - - - - - - 369.021 2.608 - - - - - 3.675 315.704 - - - 2.758 17.714 20.472 - 20.472 - 26.510 Totale 1.128 - - - - - - - - - - - - - - - 1.128 - - - - - - - - - - - - 1.128 1.128 - 1.128 - - - - - - - - - - 41 - - - - - - - - - - - - - - - 41 - - - - - - - - - - - - 41 41 - 41 10.1 10.2 Malattia e Vecchiaia invalidità di cui: 10. Protezione Sociale 367.949 97 - - - - 97 - - - - - - - - - 367.852 2.608 - - - - - 3.675 315.704 - - - 2.758 16.545 19.303 - 19.303 - 26.510 52 15 37 Altri interventi protez. sociale /DPHWRGRORJLDGLTXDQWLILFD]LRQHGHOODGLPHQVLRQHILQDQ]LDULDGHOGHFHQWUDPHQWR - 481.217 341.544 139.653 - - 561.900 397.861 141.152 5.113 Amministrazioni Locali - Regioni - Comuni e Province - - - - - - - - 482.549 - 82.360 - 1.990 - - - - - 984 959.772 8.779 105.482 - 07. Trasf. correnti all'estero 08. Risorse proprie CEE 09. Interessi passivi e redditi da capitale 10. Poste correttive e compensative 11. Ammortamenti - 202 - 22. Contributi agli investimenti di cui: Amministrazioni Centrali 82.360 40.004 105.482 56.834 - Comuni e Province - - - 2.061 - 8.663 3.317 - Enti prod. servizi economici, assistenziali e culturali 23. Contributi agli invest. ad imprese 24. Contr. investim. a famiglie e ist. soc. private - - - 82.360 564.909 - - 141.218 1.100.990 SPESE CONTO CAPITALE TOTALE SPESE 31. Acquisizioni di attività finanziarie 26. Altri trasferimenti in c/capitale 14.977 25. Contributi agli investimenti all'estero - - - Enti di previdenza 42.356 46.587 - Enti produttori servizi sanitari Amministrazioni Locali - Regioni 21. Inves.fissi lordi e acquisti terreni SPESE CORRENTI 12. Altre uscite correnti 06. Trasf. correnti ad imprese 53.638 05. Trasf. correnti a famiglie e ist. soc. private Enti di previdenza - Enti prod. servizi economici,assistenziali e culturali - Enti produttori servizi sanitari - 481.217 561.900 04. Trasf. correnti ad Amministrazioni Pubbliche 20 59 21.633 03. Imposte pagate sulla produzione - 599 10.210 02. Consumi intermedi 17.774 674 di cui: Amministrazioni Centrali 230 118.540 309.417 01. Totale redditi da lavoro dipendente 444 Totale 190.877 TOTALE Integrazione redditi da lavoro dipendente CATEGORIE 19.166 19.166 - - - - - - - - 51 19.115 19.166 - 19.166 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.1.2 1.7 Affari Transaz. finanziari Debito e fiscali Pubblico di cui: 1. Serv. Gen. Pubbliche Amministrazioni Redditi da lavoro dipendente Tab. 17 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2. Difesa - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 706 - - - - - - - - - - - - - - - 706 - - - - - - - - - - - 706 - 706 - 706 Totale - - - - - 706 - - - - - - - - - - - - - - - 706 - - - - - - - - - - - 706 - 706 - 706 di cui giustizia 3. Ordine Pubblico e Sicurezza 24.731 18.372 - - - - 7.888 - 358 - - 5.378 5.736 - 5.736 4.748 6.359 125 - - - - - 70 117 - - - - 1.252 1.252 - 1.252 142 1.714 2.939 1.070 1.869 Totale 5.806 4.364 - - - - 3.689 - - - - - - - - 675 1.442 122 - - - - - 47 117 - - - - - - - - - 176 980 346 634 4.1 Affari generali 7.059 3.762 - - - - - - 77 - - 2.261 2.338 - 2.338 1.424 3.297 3 - - - - - 23 - - - - - 1.065 1.065 - 1.065 84 887 1.235 446 789 11.866 10.246 - - - - 4.199 - 281 - - 3.117 3.398 - 3.398 2.649 1.620 - - - - - - - - - - - - 187 187 - 187 58 651 724 278 446 8.793 8.210 - - - - 2.337 - 281 - - 2.943 3.224 - 3.224 2.649 583 - - - - - - - - - - - - - - - - 32 101 450 149 301 730 564 - - - - 564 - - - - - - - - - 166 - - - - - - - - - - - - - - - - 13 88 65 37 28 di cui industria FUNZIONI 4.5 Altri servizi di cui Trasporti economici Agricoltura di cui: 4. Affari Economici 2.343 1.472 - - - - 1.298 - - - - 174 174 - 174 - 871 - - - - - - - - - - - - 187 187 - 187 13 462 209 92 117 di cui altri 14.840 13.077 - - - - 14 - 18 - - 11.110 11.128 - 11.128 1.935 1.763 44 - - - - - 499 - - - - - - - - - 46 905 269 97 172 3.938 2.525 - - - - - - - - 2.525 - 2.525 - 2.525 - 1.413 - - - - - - 995 - - - - - 403 403 - 403 - 15 - - - 6. 5. Abitazioni Protezione e Ambiente Assetto Territoriale STIMA DELLA SPESA STATALE DA DECENTRARE ALLA REGIONE MOLISE - ANNO 2001 (migliaia di euro) 71.170 15.319 - 14.977 - - - - - - - 342 342 - 342 - 55.851 4 - - - - - - 363 - - 5.113 - 49.242 54.355 - 54.355 13 902 214 76 138 7. Sanità 12.177 6.284 - - - 3.317 - - 129 - 1.565 - 1.694 - 1.694 1.273 5.893 65 - - - - - 65 215 - 101 - - - 101 - 101 281 1.093 4.073 1.468 2.605 350.439 3.281 - - - - 761 - 1.556 - 141 - 1.697 - 1.697 823 347.158 10 - - - - - 1 2.409 - 17.653 - 37 - 17.690 - 17.690 21.092 4.721 301.235 115.595 185.640 8. Attività 9. Ricreative Istruzione Culturali e di Culto 13 4 9 58.080 - - - - - - - - - - - - - - - 58.080 736 - - - - - 360 50.534 - - - 756 5.420 6.176 - 6.176 - 261 Totale 231 - - - - - - - - - - - - - - - 231 - - - - - - - - - - - - 231 231 - 231 - - - - - - - - - - 10 - - - - - - - - - - - - - - - 10 - - - - - - - - - - - - 10 10 - 10 10.1 10.2 Malattia e Vecchiaia invalidità di cui: 10. Protezione Sociale 4 9 57.839 - - - - - - - - - - - - - - - 57.839 736 - - - - - 360 50.534 - - - 756 5.179 5.935 - 5.935 - 261 13 Altri interventi protez. sociale ,6$(5DSSRUWRDQQXDOHVXOO¶DWWXD]LRQHGHOIHGHUDOLVPR 8.081 10.354 801 5.247.875 177.161 365.227 02. Consumi intermedi 03. Imposte pagate sulla produzione - - 6.829.505 5.885.115 2.497.551 2.447.067 - Regioni - Comuni e Province - - - - - - - - - - - - - 17.061 17.334.354 8.359.134 08. Risorse proprie CEE 09. Interessi passivi e redditi da capitale - 203 - 10. Poste correttive e compensative 11. Ammortamenti - 689.364 990.307 22. Contributi agli investimenti di cui: Amministrazioni Centrali 462.157 - 39 - - 590.337 671 37.312 - 387.015 16.445 - Comuni e Province - Enti produttori servizi sanitari - Enti prod. servizi economici, assistenziali e culturali 23. Contributi agli invest. ad imprese 24. Contr. investim. a famiglie e ist. soc. private TOTALE SPESE SPESE CONTO CAPITALE 31. Acquisizioni di attività finanziarie 26. Altri trasferimenti in c/capitale 25. Contributi agli investimenti all'estero 11.927 11.927 - - 689.364 - 1.854.285 19.188.639 9.048.498 - - - - - - - - - - 109 11.818 11.927 - 11.927 - 403.488 - 227.168 361.987 - Regioni Enti di previdenza - 689.364 - 990.307 Amministrazioni Locali 21. Inves.fissi lordi e acquisti terreni 57.030 SPESE CORRENTI 12. Altre uscite correnti - - - - - - 07. Trasf. correnti all'estero 06. Trasf. correnti ad imprese - - - - - - - 161.761 7.716 702.919 1.325.032 05. Trasf. correnti a famiglie e ist. soc. private Enti di previdenza - Enti prod. servizi economici,assistenziali e culturali - Enti produttori servizi sanitari - - 10.040.237 8.339.898 Amministrazioni Locali - - 10.262 - - di cui: Amministrazioni Centrali - - - - - - 1.1.2 1.7 Affari Transaz. finanziari Debito e fiscali Pubblico di cui: 10.040.237 8.339.898 04. Trasf. correnti ad Amministrazioni Pubbliche 2.756 2.010.360 01. Totale redditi da lavoro dipendente 5.325 Totale 3.237.515 TOTALE Integrazione redditi da lavoro dipendente CATEGORIE 1. Serv. Gen. Pubbliche Amministrazioni Redditi da lavoro dipendente Tab. 18 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 25.823 25.823 - - - - - - - - - 25.823 25.823 - 25.823 2. Difesa - - - - - 8.964 104 - - - - - - - - - 104 104 - 104 - 8.860 - - - - - - - - - - - 8.860 - 8.860 - 8.860 Totale - - - - - 8.964 104 - - - - - - - - - 104 104 - 104 - 8.860 - - - - - - - - - - - 8.860 - 8.860 - 8.860 di cui giustizia 3. Ordine Pubblico e Sicurezza 675.536 376.612 - 7 - - 309.607 - 459 - 21.062 29.206 50.727 - 50.727 16.271 298.924 1.038 - - - - - 136.984 3.474 - - - - 73.920 73.920 - 73.920 2.454 30.803 50.251 18.276 31.975 Totale 103.370 81.607 - 7 - - 79.468 - - - - - - - - 2.132 21.763 842 - - - - - 34 3.442 - - - - - - - - 1 2.590 14.854 5.240 9.614 4.1 Affari generali 341.491 133.980 - - - - 87.934 - 443 - 21.062 15.452 36.957 - 36.957 9.089 207.511 32 - - - - - 98.214 - - - - - 71.060 71.060 - 71.060 1.393 15.215 21.597 7.791 13.806 230.675 161.025 - - - - 142.205 - 16 - - 13.754 13.770 - 13.770 5.050 69.650 164 - - - - - 38.736 32 - - - - 2.860 2.860 - 2.860 1.060 12.998 13.800 5.245 8.555 44.814 30.465 - - - - 13.403 - 16 - - 12.046 12.062 - 12.062 5.000 14.349 2 - - - - - 3.085 - - - - - - - - - 613 2.493 8.156 2.708 5.448 149.826 110.428 - - - - 110.428 - - - - - - - - - 39.398 157 - - - - - 35.651 - - - - - 1 1 - 1 231 1.799 1.559 884 675 di cui industria FUNZIONI 4.5 Altri servizi di cui Trasporti economici Agricoltura di cui: 4. Affari Economici 36.035 20.132 - - - - 18.374 - - - - 1.708 1.708 - 1.708 50 15.903 5 - - - - - - 32 - - - - 2.859 2.859 - 2.859 216 8.706 4.085 1.653 2.432 di cui altri 151.342 129.564 - - - - 30.709 - 7.191 - 847 78.446 86.484 - 86.484 12.371 21.778 1.004 - - - - - 670 5 - 4.490 - - - 4.490 - 4.490 620 9.932 5.057 1.826 3.231 384.403 - 383.727 - - - - - 671 - - 671 - 671 5 804.194 41 - - - - - - 19.585 - - 10.262 - 746.552 756.814 - 756.814 331 21.947 5.476 1.936 3.540 7. Sanità 80.185 1.188.597 22.648 - 11.620 - 11 - - - - 9.791 1.226 11.017 - 11.017 - 57.537 - - - - - - 16.028 - - - - - 40.385 40.385 - 40.385 122 370 632 200 432 6. 5. Abitazioni Protezione e Ambiente Assetto Territoriale STIMA DELLA SPESA STATALE DA DECENTRARE ALLA REGIONE CAMPANIA - ANNO 2001 (migliaia di euro) 76.442 - - - 41.021 75.978 116.999 - 116.999 - 7.961 539 - - - - - 268 13.741 - - - - - 3.196 84.386 1.215.590 - 667.983 - 87 7.555 675.625 - 675.625 355.975 222 64 158 Totale 86.361 - - - - 46.186 - 29.595 - 1.193 14 30.802 - 30.802 9.373 96.477 - 8.134 - - 103 - - - 88.239 - 88.239 - 88.239 1 172.434 6.383.074 1.454.186 42.929 - - - 16.434 410 - 28 - 7.048 - 7.076 - 7.076 19.009 129.505 6.296.713 1.357.709 698 - - - - - 4.615 1.992 - 22.730 - 516 - 23.246 - 23.246 4.924 19.352 74.678 5.103.478 26.909 1.958.393 47.769 3.145.085 8. Attività 9. Ricreative Istruzione Culturali e di Culto 3.329 - - - - - - - - - - - - - - - 3.329 - - - - - - - - - - - - 3.329 3.329 - 3.329 - - - - - - - - - - - - - 41.021 72.523 113.544 - 113.544 - 7.961 222 64 158 Altri interventi protez. sociale 13.741 - - - - - 3.196 1 96.477 - 8.134 - - 103 - - - 88.239 - 88.239 - 88.239 126 1.450.731 - - - - - - - - - - - - - - - 126 1.354.254 - - - - - - - - 1.215.590 - - - - 126 126 - 126 10.1 10.2 Malattia e Vecchiaia invalidità di cui: 10. Protezione Sociale /DPHWRGRORJLDGLTXDQWLILFD]LRQHGHOODGLPHQVLRQHILQDQ]LDULDGHOGHFHQWUDPHQWR - 957.132 615.397 341.735 - - 1.129.993 727.623 349.393 456 - Regioni - Comuni e Province - - - - - - - - 959.105 - 146.390 14.615 - - - - - 1.743 1.949.398 9.310 200.552 07. Trasf. correnti all'estero 08. Risorse proprie CEE 09. Interessi passivi e redditi da capitale 10. Poste correttive e compensative 11. Ammortamenti - 204 - 22. Contributi agli investimenti di cui: Amministrazioni Centrali 72.388 - - - - 93.679 - 1.284 - 20.835 4.236 - Enti produttori servizi sanitari - Enti prod. servizi economici, assistenziali e culturali 23. Contributi agli invest. ad imprese 24. Contr. investim. a famiglie e ist. soc. private TOTALE SPESE SPESE CONTO CAPITALE 31. Acquisizioni di attività finanziarie 26. Altri trasferimenti in c/capitale 25. Contributi agli investimenti all'estero Enti di previdenza 9.041 9.041 - 146.390 - 260.627 2.210.025 1.105.495 - - - - - - - - - - - 30 9.011 9.041 - 9.041 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.1.2 1.7 Affari Transaz. finanziari Debito e fiscali Pubblico di cui: 25.694 - 74.002 105.589 - Regioni - Comuni e Province - 146.390 - 200.552 Amministrazioni Locali 21. Inves.fissi lordi e acquisti terreni SPESE CORRENTI 12. Altre uscite correnti 06. Trasf. correnti ad imprese 121.165 05. Trasf. correnti a famiglie e ist. soc. private Enti di previdenza - Enti prod. servizi economici,assistenziali e culturali - Enti produttori servizi sanitari Amministrazioni Locali - 957.132 1.129.993 04. Trasf. correnti ad Amministrazioni Pubbliche - 81 42.892 03. Imposte pagate sulla produzione - 1.108 19.364 02. Consumi intermedi 52.521 784 619.626 di cui: Amministrazioni Centrali 267 237.388 01. Totale redditi da lavoro dipendente 517 Totale 382.238 TOTALE Integrazione redditi da lavoro dipendente CATEGORIE 1. Serv. Gen. Pubbliche Amministrazioni Redditi da lavoro dipendente Tab. 19 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2. Difesa - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3.108 - - - - - - - - - - - - - - - 3.108 - - - - - - - - - - - 3.108 - 3.108 - 3.108 Totale - - - - - 3.108 - - - - - - - - - - - - - - - 3.108 - - - - - - - - - - - 3.108 - 3.108 - 3.108 di cui giustizia 3. Ordine Pubblico e Sicurezza 56.050 29.574 - - - - 15.230 - 482 - 144 10.298 10.924 - 10.924 3.420 26.476 210 - - - - - 10.893 119 - - - - 6.223 6.223 - 6.223 269 3.189 5.573 2.028 3.545 Totale 11.721 9.234 - - - - 7.445 - - - - - - - - 1.789 2.487 171 - - - - - 50 119 - - - - - - - - - 321 1.826 644 1.182 4.1 Affari generali 23.808 4.372 - - - - - - 97 - 144 3.988 4.229 - 4.229 143 19.436 - - - - - - 10.083 - - - - - 5.253 5.253 - 5.253 160 1.608 2.332 842 1.490 20.521 15.968 - - - - 7.785 - 385 - - 6.310 6.695 - 6.695 1.488 4.553 39 - - - - - 760 - - - - - 970 970 - 970 109 1.260 1.415 542 873 13.703 11.807 - - - - 3.921 - 385 - - 6.013 6.398 - 6.398 1.488 1.896 - - - - - - 760 - - - - - - - - - 60 193 883 293 590 1.856 1.490 - - - - 1.490 - - - - - - - - - 366 39 - - - - - - - - - - - - - - - 24 178 125 71 54 di cui industria FUNZIONI 4.5 Altri servizi di cui Trasporti economici Agricoltura di cui: 4. Affari Economici 4.962 2.671 - - - - 2.374 - - - - 297 297 - 297 - 2.291 - - - - - - - - - - - - 970 970 - 970 25 889 407 178 229 di cui altri 28.314 23.092 - - - - 3.160 - 68 - - 18.226 18.294 - 18.294 1.638 5.222 17 - - - - - 53 5 - 3.642 - - - 3.642 - 3.642 87 1.105 313 113 200 5.968 2.907 - - - - - - - - 2.907 - 2.907 - 2.907 - 3.061 - - - - - - 1.643 - - - - - 1.355 1.355 - 1.355 - 63 - - - 6. 5. Abitazioni Protezione e Ambiente Assetto Territoriale STIMA DELLA SPESA STATALE DA DECENTRARE ALLA REGIONE BASILICATA - ANNO 2001 (migliaia di euro) 123.918 25.271 - 22.208 - - - - - - - 3.063 3.063 - 3.063 - 98.647 3 - - - - - - 1.194 - - 456 - 94.979 95.435 - 95.435 25 1.593 397 140 257 7. Sanità 23.740 8.911 - - - 4.236 48 - - - 1.757 - 1.757 - 1.757 2.870 14.829 215 - - - - - 458 734 - 154 - - - 154 - 154 609 3.317 9.342 3.366 5.976 710.131 4.730 - - - - 2.397 - 734 - 218 - 952 - 952 1.381 705.401 18 - - - - - - 2.139 - 48.725 - 57 845 49.627 - 49.627 41.821 8.605 603.191 231.467 371.724 8. Attività 9. Ricreative Istruzione Culturali e di Culto 26 7 19 153.301 19.752 - 3.486 - - - - - - 16.265 - 16.265 - 16.265 1 133.549 1.280 - - - - - 1.568 116.974 - - - 4.493 8.824 13.317 - 13.317 - 384 Totale 529 - - - - - - - - - - - - - - - 529 - - - - - - - - - - - - 529 529 - 529 - - - - - - - - - - 16 - - - - - - - - - - - - - - - 16 - - - - - - - - - - - - 16 16 - 16 10.1 10.2 Malattia e Vecchiaia invalidità di cui: 10. Protezione Sociale 152.756 19.752 - 3.486 - - - - - - 16.265 - 16.265 - 16.265 1 133.004 1.280 - - - - - 1.568 116.974 - - - 4.493 8.279 12.772 - 12.772 - 384 26 7 19 Altri interventi protez. sociale ,6$(5DSSRUWRDQQXDOHVXOO¶DWWXD]LRQHGHOIHGHUDOLVPR 7.348 620 138.977 226.603 02. Consumi intermedi 03. Imposte pagate sulla produzione - - Comuni e Province - 205 - - - - - - - - - - - - 11.159 11.558.555 5.752.516 08. Risorse proprie CEE 09. Interessi passivi e redditi da capitale 10. Poste correttive e compensative 11. Ammortamenti - 468.653 - 468.653 256.211 683.080 - 683.080 401.148 22. Contributi agli investimenti di cui: Amministrazioni Centrali Amministrazioni Locali - Regioni - Comuni e Province - - - 156.648 TOTALE SPESE SPESE CONTO CAPITALE 31. Acquisizioni di attività finanziarie 26. Altri trasferimenti in c/capitale 25. Contributi agli investimenti all'estero 24. Contr. investim. a famiglie e ist. soc. private 23. Contributi agli invest. ad imprese 6.898 6.898 - - 468.653 - 1.163.328 12.721.883 6.221.169 - - - - - - - - - - 27 6.871 6.898 - 6.898 - - - - - - 269.075 - - 49.386 - Enti prod. servizi economici, assistenziali e culturali 5.776 - 1.157 Enti di previdenza 212.442 231.389 - Enti produttori servizi sanitari 21. Inves.fissi lordi e acquisti terreni 48.749 SPESE CORRENTI 12. Altre uscite correnti - - 07. Trasf. correnti all'estero - - - - 172.463 - - 815.050 - - 06. Trasf. correnti ad imprese 43 344.527 05. Trasf. correnti a famiglie e ist. soc. private Enti di previdenza - Enti prod. servizi economici,assistenziali e culturali - Enti produttori servizi sanitari - - 5.301.411 4.521.246 1.245.684 1.216.096 - Regioni - - 6.911.085 5.737.385 Amministrazioni Locali 19.463 - - - - - - - 1.1.2 1.7 Affari Transaz. finanziari Debito e fiscali Pubblico di cui: - di cui: Amministrazioni Centrali - 6.911.085 5.737.385 7.163 3.283.218 04. Trasf. correnti ad Amministrazioni Pubbliche 2.443 1.257.933 01. Totale redditi da lavoro dipendente 4.720 Totale 2.025.285 TOTALE Integrazione redditi da lavoro dipendente CATEGORIE 1. Serv. Gen. Pubbliche Amministrazioni Redditi da lavoro dipendente Tab. 20 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 557 - - - - - - - - - - - - - - - 557 - - - - - - - - - - - - 557 557 - 557 2. Difesa - - - - - 13.694 - - - - - - - - - - - - - - - 13.694 - - - - - - - - - - - 13.694 - 13.694 - 13.694 Totale - - - - - 13.694 - - - - - - - - - - - - - - - 13.694 - - - - - - - - - - - 13.694 - 13.694 - 13.694 di cui giustizia 3. Ordine Pubblico e Sicurezza 452.117 210.398 - 1 - - 121.766 - 26.103 - - 28.714 54.817 - 54.817 33.814 241.719 863 - - - - - 150.381 2.707 - - - - 25.699 25.699 - 25.699 1.463 29.405 31.201 11.336 19.865 Totale 78.245 62.866 - 1 - - 57.467 - - - - - - - - 5.398 15.379 800 - - - - - 357 2.707 - - - - - - - - 1 2.169 9.345 3.297 6.048 4.1 Affari generali 284.434 85.544 - - - - 31.099 - 24.243 - - 8.952 33.195 - 33.195 21.250 198.890 42 - - - - - 142.709 - - - - - 23.985 23.985 - 23.985 851 17.808 13.495 4.868 8.627 89.438 61.988 - - - - 33.200 - 1.860 - - 19.762 21.622 - 21.622 7.166 27.450 21 - - - - - 7.315 - - - - - 1.714 1.714 - 1.714 611 9.428 8.361 3.171 5.190 46.737 38.574 - - - - 10.897 - 1.860 - - 18.679 20.539 - 20.539 7.138 8.163 - - - - - - 756 - - - - - - - - - 347 1.814 5.246 1.742 3.504 20.815 13.093 - - - - 13.093 - - - - - - - - - 7.722 20 - - - - - 5.649 - - - - - - - - - 131 1.231 691 392 299 di cui industria FUNZIONI 4.5 Altri servizi di cui Trasporti economici Agricoltura di cui: 4. Affari Economici 21.886 10.321 - - - - 9.210 - - - - 1.083 1.083 - 1.083 28 11.565 1 - - - - - 910 - - - - - 1.714 1.714 - 1.714 133 6.383 2.424 1.037 1.387 di cui altri 126.964 106.794 - - - - 60 - 2.290 - - 100.811 103.101 - 103.101 3.633 20.170 23 - - - - - 7.591 13 - 4.085 - - - 4.085 - 4.085 369 6.712 1.377 497 880 284.978 - 269.074 - - - - - 1.157 - 14.733 15.890 - 15.890 14 732.951 36 - - - - - 1 6.105 - - 19.463 - 680.750 700.213 - 700.213 246 22.305 4.045 1.430 2.615 7. Sanità 46.575 1.017.929 22.872 - - - 9 13.945 - - - 8.361 557 8.918 - 8.918 - 23.703 - - - - - - 6.606 - - - - - 16.378 16.378 - 16.378 - 719 - - - 6. 5. Abitazioni Protezione e Ambiente Assetto Territoriale STIMA DELLA SPESA STATALE DA DECENTRARE ALLA REGIONE PUGLIA - ANNO 2001 (migliaia di euro) 61.865 53 - - - - - 8 37.863 - 337.095 - 40 4.184 341.319 - 341.319 221.314 47.216 - - - - 19.389 - 20.993 - 775 122 21.890 - 21.890 5.937 75.990 3.912.613 21.950 - - - 5.767 1.021 - - - 9.811 - 9.811 - 9.811 5.351 54.040 3.865.397 10 - - - - - 3.182 820 - 3.304 - - - 3.304 - 3.304 2.591 7.811 36.322 3.202.975 13.088 1.229.100 23.234 1.973.875 8. Attività 9. Ricreative Istruzione Culturali e di Culto 39 96 854.275 467 - - - - 467 - - - - - - - - - 853.808 10.174 - - - - - 4.694 767.542 - - - 15.854 52.597 68.451 - 68.451 - 2.812 135 Totale 2.522 - - - - - - - - - - - - - - - 2.522 - - - - - - - - - - - - 2.522 2.522 - 2.522 - - - - - - - - - - 94 - - - - - - - - - - - - - - - 94 - - - - - - - - - - - - 94 94 - 94 10.1 10.2 Malattia e Vecchiaia invalidità di cui: 10. Protezione Sociale 851.659 467 - - - - 467 - - - - - - - - - 851.192 10.174 - - - - - 4.694 767.542 - - - 15.854 49.981 65.835 - 65.835 - 2.812 135 39 96 Altri interventi protez. sociale /DPHWRGRORJLDGLTXDQWLILFD]LRQHGHOODGLPHQVLRQHILQDQ]LDULDGHOGHFHQWUDPHQWR 3.851 3.726 295 66.020 118.982 02. Consumi intermedi 03. Imposte pagate sulla produzione - - - - - - - - - - - - - 10.764 5.039.442 2.101.374 08. Risorse proprie CEE 09. Interessi passivi e redditi da capitale - 206 - 10. Poste correttive e compensative 11. Ammortamenti 318.569 - 318.569 132.452 186.117 - - - - 486.191 - 486.191 267.162 192.666 - 26.363 - 93.896 7.253 22. Contributi agli investimenti di cui: Amministrazioni Centrali Amministrazioni Locali - Regioni - Comuni e Province - Enti produttori servizi sanitari - Enti prod. servizi economici, assistenziali e culturali 23. Contributi agli invest. ad imprese 24. Contr. investim. a famiglie e ist. soc. private TOTALE SPESE SPESE CONTO CAPITALE 31. Acquisizioni di attività finanziarie 26. Altri trasferimenti in c/capitale 25. Contributi agli investimenti all'estero Enti di previdenza 10.749 10.749 - 318.569 - 752.385 5.791.827 2.419.943 - - - - - - - - - - - 111 10.638 10.749 - 10.749 - 144.101 - - 21. Inves.fissi lordi e acquisti terreni 20.944 SPESE CORRENTI 12. Altre uscite correnti - - - - - - 07. Trasf. correnti all'estero 06. Trasf. correnti ad imprese - - - - - - - - 62.170 66 105.048 - 1.443 460.299 05. Trasf. correnti a famiglie e ist. soc. private Enti di previdenza - Enti prod. servizi economici,assistenziali e culturali - Enti produttori servizi sanitari - - - Comuni e Province 739.135 1.713.111 1.354.301 - Regioni 772.823 - 2.592.425 2.093.502 Amministrazioni Locali - - di cui: Amministrazioni Centrali - - - - - - 1.1.2 1.7 Affari Transaz. finanziari Debito e fiscali Pubblico di cui: - 04. Trasf. correnti ad Amministrazioni Pubbliche 2.592.425 2.093.502 1.313 662.344 1.728.782 01. Totale redditi da lavoro dipendente 2.538 Totale 1.066.438 TOTALE Integrazione redditi da lavoro dipendente CATEGORIE 1. Serv. Gen. Pubbliche Amministrazioni Redditi da lavoro dipendente Tab. 21 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 - - - - - - - - - - - - 2 2 - 2 - - - - - 5.561 5.559 - - - - - - - - 775 4.784 5.559 - 5.559 2. Difesa - - - - - 6.047 - - - - - - - - - - - - - - - 6.047 - - - - - - - - - - - 6.047 - 6.047 - 6.047 Totale - - - - - 6.047 - - - - - - - - - - - - - - - 6.047 - - - - - - - - - - - 6.047 - 6.047 - 6.047 di cui giustizia 3. Ordine Pubblico e Sicurezza 270.082 174.940 - - - - 71.722 - 1.991 - - 90.160 92.151 - 92.151 11.067 95.142 727 - - - - - 49.770 3.503 - - - - 12.183 12.183 - 12.183 771 11.514 16.674 6.061 10.613 Totale 48.224 38.029 - - - - 33.771 - - - - - - - - 4.258 10.195 713 - - - - - 89 3.503 - - - - - - - - - 958 4.932 1.740 3.192 4.1 Affari generali 104.082 29.715 - - - - 17.843 - 441 - - 4.668 5.109 - 5.109 6.763 74.367 11 - - - - - 48.816 - - - - - 11.529 11.529 - 11.529 442 6.127 7.442 2.685 4.757 117.776 107.196 - - - - 20.108 - 1.550 - - 85.492 87.042 - 87.042 46 10.580 3 - - - - - 865 - - - - - 654 654 - 654 329 4.429 4.300 1.636 2.664 93.611 89.956 - - - - 3.139 - 1.550 - - 85.261 86.811 - 86.811 6 3.655 1 - - - - - 103 - - - - - - - - - 184 797 2.570 853 1.717 13.312 12.089 - - - - 12.089 - - - - - - - - - 1.223 2 - - - - - 169 - - - - - - - - - 72 569 411 233 178 di cui industria FUNZIONI 4.5 Altri servizi di cui Trasporti economici Agricoltura di cui: 4. Affari Economici 10.853 5.151 - - - - 4.880 - - - - 231 231 - 231 40 5.702 - - - - - - 593 - - - - - 654 654 - 654 73 3.063 1.319 550 769 di cui altri 54.886 42.974 - - - - - - 240 - - 39.199 39.439 - 39.439 3.535 11.912 4.711 - - - - - 843 15 - 1.256 - - - 1.256 - 1.256 202 4.106 779 281 498 30.606 11.764 - - - - 9.804 - - - 1.492 468 1.960 - 1.960 - 18.842 - - - - - - 6.858 - - - - - 11.881 11.881 - 11.881 - 103 - - - 6. 5. Abitazioni Protezione e Ambiente Assetto Territoriale STIMA DELLA SPESA STATALE DA DECENTRARE ALLA REGIONE CALABRIA - ANNO 2001 (migliaia di euro) 456.929 144.191 - 144.091 - - - - - - - 93 93 - 93 7 312.738 6 - - - - - - 3.938 - - 1.443 - 300.181 301.624 - 301.624 86 5.705 1.379 488 891 7. Sanità 646.724 36.118 62 - - - - - 3 17.387 - 102.861 - 243 3.688 106.792 - 106.792 116.159 40.967 - - - - 12.128 - 24.074 - 1.321 6 25.401 - 25.401 3.438 41.766 2.002.821 13.421 - 10 - 7.253 242 - 58 - 2.961 - 3.019 - 3.019 2.897 28.345 1.961.854 6 - - - - - 652 1.216 - 865 - - - 865 - 865 1.469 3.444 20.693 1.685.333 7.456 13.237 1.038.609 8. Attività 9. Ricreative Istruzione Culturali e di Culto 73 21 52 503.186 - - - - - - - - - - - - - - - 503.186 5.252 - - - - - 4.044 434.240 - - - 27.398 30.875 58.273 - 58.273 - 1.304 Totale 1.609 - - - - - - - - - - - - - - - 1.609 - - - - - - - - - - - - 1.609 1.609 - 1.609 - - - - - - - - - - 72 - - - - - - - - - - - - - - - 72 - - - - - - - - - - - - 72 72 - 72 10.1 10.2 Malattia e Vecchiaia invalidità di cui: 10. Protezione Sociale 501.505 - - - - - - - - - - - - - - - 501.505 5.252 - - - - - 4.044 434.240 - - - 27.398 29.194 56.592 - 56.592 - 1.304 73 21 52 Altri interventi protez. sociale ,6$(5DSSRUWRDQQXDOHVXOO¶DWWXD]LRQHGHOIHGHUDOLVPR 767.239 - 767.239 766.079 1.160 - 779.422 - 779.422 771.746 1.384 762 04. Trasf. correnti ad Amministrazioni Pubbliche Amministrazioni Locali - Regioni - - - - - - - - 767.802 - 5.174 - 5.174 5.110 655 - - - - - 497 820.845 8.688 14.137 - 14.137 12.055 07. Trasf. correnti all'estero 08. Risorse proprie CEE 09. Interessi passivi e redditi da capitale 10. Poste correttive e compensative 11. Ammortamenti - 207 - 22. Contributi agli investimenti di cui: Amministrazioni Centrali Amministrazioni Locali - Regioni - - - - - 803 - 1.952 - Enti prod. servizi economici, assistenziali e culturali - - - 5.174 772.976 4 - - - 24.781 845.626 24. Contr. investim. a famiglie e ist. soc. private 25. Contributi agli investimenti all'estero 26. Altri trasferimenti in c/capitale 31. Acquisizioni di attività finanziarie SPESE CONTO CAPITALE TOTALE SPESE 23. Contributi agli invest. ad imprese Enti di previdenza - 64 1.279 - Comuni e Province - Enti produttori servizi sanitari 21. Inves.fissi lordi e acquisti terreni SPESE CORRENTI 12. Altre uscite correnti 06. Trasf. correnti ad imprese 20.161 05. Trasf. correnti a famiglie e ist. soc. private Enti di previdenza - Enti prod. servizi economici,assistenziali e culturali - Enti produttori servizi sanitari - Comuni e Province di cui: Amministrazioni Centrali - 20 1.188 03. Imposte pagate sulla produzione - 150 1.096 02. Consumi intermedi - 393 5.530 134 6.812 17.826 01. Totale redditi da lavoro dipendente 259 Totale 11.014 TOTALE Integrazione redditi da lavoro dipendente CATEGORIE 859 859 - - - - - - - - 44 815 859 - 859 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.1.2 1.7 Affari Transaz. finanziari Debito e fiscali Pubblico di cui: 1. Serv. Gen. Pubbliche Amministrazioni Redditi da lavoro dipendente Tab. 22 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2. Difesa - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 224 - - - - - - - - - - - - - - - 224 - - - - - - - - - - - 224 - 224 - 224 Totale - - - - - 224 - - - - - - - - - - - - - - - 224 - - - - - - - - - - - 224 - 224 - 224 di cui giustizia 3. Ordine Pubblico e Sicurezza 11.780 11.033 - - - - 1.952 - 10 - 172 1.616 1.798 - 1.798 7.283 747 - - - - - - - 37 - - - - 72 72 - 72 10 377 251 92 159 Totale 2.339 2.158 - - - - 1.305 - - - - - - - - 853 181 - - - - - - - 37 - - - - - - - - - 37 107 38 69 4.1 Affari generali 1.206 820 - - - - - - 10 - 172 637 819 - 819 1 386 - - - - - - - - - - - - 70 70 - 70 6 216 94 34 60 8.235 8.055 - - - - 647 - - - - 979 979 - 979 6.429 180 - - - - - - - - - - - - 2 2 - 2 4 124 50 20 30 7.947 7.898 - - - - 492 - - - - 979 979 - 979 6.427 49 - - - - - - - - - - - - - - - - 2 19 28 9 19 7 5 186 157 - - - - 155 - - - - - - - - 2 29 - - - - - - - - - - - - - - - - 1 16 12 di cui industria FUNZIONI 4.5 Altri servizi di cui Trasporti economici Agricoltura di cui: 4. Affari Economici - - - - - - - - - - - - 2 2 - 2 1 89 10 4 6 102 - - - - - - - - - - - - - - - 102 di cui altri 13.185 7.497 - - - - - - 793 - - 5.300 6.093 - 6.093 1.404 5.688 4 - - - - - - - - 5.494 - - - 5.494 - 5.494 2 182 6 2 4 1.215 926 - - - - - - - - 926 - 926 - 926 - 289 - - - - - - 92 - - - - - 194 194 - 194 - 3 - - - 6. 5. Abitazioni Protezione e Ambiente Assetto Territoriale 46 16 30 4.873 30 - - - - - - - - - 29 29 - 29 1 4.843 - - - - - - - 239 - - 762 - 3.614 4.376 - 4.376 3 179 7. Sanità STIMA DELLA SPESA STATALE DA DECENTRARE ALLA REGIONE VALLE D’AOSTA - ANNO 2001 (migliaia di euro) 770 119 - - - 4 - - - - 115 - 115 - 115 - 651 - - - - - - 370 - - 16 - - - 16 - 16 14 57 194 70 124 19.486 2 - - - - - - - - 2 - 2 - 2 - 19.484 3 - - - - - - 1.275 - 20 - - - 20 - 20 1.139 112 16.935 6.498 10.437 8. Attività 9. Ricreative Istruzione Culturali e di Culto - 36 1 - 1 21.117 - - - - - - - - - - - - - - - 21.117 490 - - - - - 193 18.610 - - - - 1.787 1.787 - 1.787 Totale 56 - - - - - - - - - - - - - - - 56 - - - - - - - - - - - - 56 56 - 56 - - - - - - - - - - 3 - - - - - - - - - - - - - - - 3 - - - - - - - - - - - - 3 3 - 3 10.1 10.2 Malattia e Vecchiaia invalidità di cui: 10. Protezione Sociale 1 - 1 21.058 - - - - - - - - - - - - - - - 21.058 490 - - - - - 193 18.610 - - - - 1.728 1.728 - 1.728 - 36 Altri interventi protez. sociale /DPHWRGRORJLDGLTXDQWLILFD]LRQHGHOODGLPHQVLRQHILQDQ]LDULDGHOGHFHQWUDPHQWR 79 3.743 3.544 02. Consumi intermedi 03. Imposte pagate sulla produzione - - - - - - - - - - - - - 1.025 2.586.331 2.425.670 08. Risorse proprie CEE 09. Interessi passivi e redditi da capitale - 208 - 10. Poste correttive e compensative 11. Ammortamenti - 8.339 - 8.339 7.595 137.309 - 137.309 27.531 22. Contributi agli investimenti di cui: Amministrazioni Centrali - - - - - 3.592 - 15.585 - Enti prod. servizi economici, assistenziali e culturali 1.930 1.930 - 8.339 - 159.689 2.746.020 2.434.009 31. Acquisizioni di attività finanziarie TOTALE SPESE SPESE CONTO CAPITALE - - 26. Altri trasferimenti in c/capitale - - - - - 25. Contributi agli investimenti all'estero - 4 - - - - 35 1.895 1.930 - 1.930 - 24. Contr. investim. a famiglie e ist. soc. private 23. Contributi agli invest. ad imprese Enti di previdenza - 744 106.186 - Comuni e Province - Enti produttori servizi sanitari - Regioni Amministrazioni Locali 21. Inves.fissi lordi e acquisti terreni 6.791 SPESE CORRENTI 12. Altre uscite correnti - - - - - - 07. Trasf. correnti all'estero 06. Trasf. correnti ad imprese - - - - - - - - 3.774 19 50.095 250 653 35.360 05. Trasf. correnti a famiglie e ist. soc. private Enti di previdenza - Enti prod. servizi economici,assistenziali e culturali - Enti produttori servizi sanitari - Comuni e Province - - 2.394.496 2.385.016 - Regioni 38.790 - 2.485.566 2.424.075 Amministrazioni Locali 40.322 - - - - - - - 1.1.2 1.7 Affari Transaz. finanziari Debito e fiscali Pubblico di cui: - di cui: Amministrazioni Centrali - 2.485.566 2.424.075 515 53.319 04. Trasf. correnti ad Amministrazioni Pubbliche 341 1.001 20.345 01. Totale redditi da lavoro dipendente 660 Totale 32.974 TOTALE Integrazione redditi da lavoro dipendente CATEGORIE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 619 - - - - - - - - - - - - - - - 619 - - - - - - - - - - - - 619 619 - 619 2. Difesa - - - - - 1.532 - - - - - - - - - - - - - - - 1.532 - - - - - - - - - - - 1.532 - 1.532 - 1.532 Totale - - - - - 1.532 - - - - - - - - - - - - - - - 1.532 - - - - - - - - - - - 1.532 - 1.532 - 1.532 di cui giustizia 3. Ordine Pubblico e Sicurezza 128.536 126.482 - - - - 15.572 - 31 - 103.625 5.154 108.810 - 108.810 2.100 2.054 8 - - - - - 14 15 - - - - 143 143 - 143 32 1.186 656 238 418 Totale 4.952 4.637 - - - - 2.628 - - - - - - - - 2.009 315 1 - - - - - - 15 - - - - - - - - - 98 201 71 130 4.1 Affari generali 110.077 109.291 - - - - 3.162 - 31 - 103.625 2.473 106.129 - 106.129 - 786 6 - - - - - - - - - - - 115 115 - 115 14 446 205 74 131 13.507 12.554 - - - - 9.782 - - - - 2.681 2.681 - 2.681 91 953 1 - - - - - 14 - - - - - 28 28 - 28 18 642 250 93 157 9.660 9.259 - - - - 6.565 - - - - 2.672 2.672 - 2.672 22 401 - - - - - - - - - - - - - - - - 13 260 128 42 86 7 5 1.548 1.472 - - - - 1.468 - - - - 4 4 - 4 - 76 - - - - - - - - - - - - - - - - 3 61 12 di cui industria FUNZIONI 4.5 Altri servizi di cui Trasporti economici Agricoltura di cui: 4. Affari Economici 44 66 2.299 1.823 - - - - 1.749 - - - - 5 5 - 5 69 476 1 - - - - - 14 - - - - - 28 28 - 28 2 321 110 di cui altri 21.215 16.616 - - - - - - 3 - - 14.725 14.728 - 14.728 1.888 4.599 1 - - - - - 3.037 - - - - - - - - - 10 484 1.067 385 682 1.385 - - - - - - - - - - - - - - - 1.385 - - - - - - 452 - - - - - 583 583 - 583 54 11 285 90 195 6. 5. Abitazioni Protezione e Ambiente Assetto Territoriale 36 13 23 1.912 57 - - - - - - - - - 57 57 - 57 - 1.855 6 - - - - - - 549 - - 403 - 228 631 - 631 2 631 7. Sanità STIMA DELLA SPESA STATALE DA DECENTRARE ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - ANNO 2001 (migliaia di euro) 1. Serv. Gen. Pubbliche Amministrazioni Redditi da lavoro dipendente Tab. 23 3.299 1.769 - - - 4 11 - - - 1.751 - 1.751 - 1.751 3 1.530 - - - - - - 151 74 - 385 - - - 385 - 385 42 270 608 219 389 119.408 6.426 - - - - 2 - 3.558 - 66 - 3.624 - 3.624 2.800 112.982 5 - - - - - - 7.692 - 49.691 - - 2.092 51.783 - 51.783 3.325 514 49.663 19.058 30.605 8. Attività 9. Ricreative Istruzione Culturali e di Culto 3 1 2 34.105 - - - - - - - - - - - - - - - 34.105 1.005 - - - - - 120 27.030 - - - - 5.815 5.815 - 5.815 - 132 Totale 246 - - - - - - - - - - - - - - - 246 - - - - - - - - - - - - 246 246 - 246 - - - - - - - - - - 11 - - - - - - - - - - - - - - - 11 - - - - - - - - - - - - 11 11 - 11 10.1 10.2 Malattia e Vecchiaia invalidità di cui: 10. Protezione Sociale 3 1 2 33.848 - - - - - - - - - - - - - - - 33.848 1.005 - - - - - 120 27.030 - - - - 5.558 5.558 - 5.558 - 132 Altri interventi protez. sociale ,6$(5DSSRUWRDQQXDOHVXOO¶DWWXD]LRQHGHOIHGHUDOLVPR 504 40 3.457 2.637 02. Consumi intermedi 03. Imposte pagate sulla produzione - - - - - - - - - - - - - 1.236 3.328.623 3.211.029 08. Risorse proprie CEE 09. Interessi passivi e redditi da capitale - 209 - 10. Poste correttive e compensative 11. Ammortamenti - 12.226 - 12.226 11.073 122.543 - 122.543 22.299 22. Contributi agli investimenti di cui: Amministrazioni Centrali - - - 122 - 13.925 - Enti prod. servizi economici, assistenziali e culturali 2.755 2.755 12.226 140.664 3.469.287 3.223.255 TOTALE SPESE SPESE CONTO CAPITALE - - 31. Acquisizioni di attività finanziarie - - - - - - - 26. Altri trasferimenti in c/capitale - - - - - 365 2.390 2.755 - 2.755 - 25. Contributi agli investimenti all'estero 24. Contr. investim. a famiglie e ist. soc. private 23. Contributi agli invest. ad imprese Enti di previdenza - - - 30 1.153 100.122 - Comuni e Province - Enti produttori servizi sanitari - Regioni Amministrazioni Locali 21. Inves.fissi lordi e acquisti terreni 4.166 SPESE CORRENTI 12. Altre uscite correnti - - - - - - 07. Trasf. correnti all'estero 06. Trasf. correnti ad imprese - - - - - - - - 3.897 - 1.639 - 503 57.425 05. Trasf. correnti a famiglie e ist. soc. private Enti di previdenza - Enti prod. servizi economici,assistenziali e culturali - Enti produttori servizi sanitari - Comuni e Province - - 3.074.174 3.067.298 - Regioni 142.208 - 3.220.056 3.209.506 Amministrazioni Locali 143.740 - - - - - - - 1.1.2 1.7 Affari Transaz. finanziari Debito e fiscali Pubblico di cui: - di cui: Amministrazioni Centrali - 3.220.056 3.209.506 979 39.915 04. Trasf. correnti ad Amministrazioni Pubbliche 334 15.249 01. Totale redditi da lavoro dipendente 645 Totale 24.666 TOTALE Integrazione redditi da lavoro dipendente CATEGORIE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 619 - - - - - - - - - - - - - - - 619 - - - - - - - - - - - - 619 619 - 619 2. Difesa - - - - - 1.532 - - - - - - - - - - - - - - - 1.532 - - - - - - - - - - - 1.532 - 1.532 - 1.532 Totale - - - - - 1.532 - - - - - - - - - - - - - - - 1.532 - - - - - - - - - - - 1.532 - 1.532 - 1.532 di cui giustizia 3. Ordine Pubblico e Sicurezza 118.068 115.616 - - - - 13.900 - 98 - 96.041 4.921 101.060 - 101.060 656 2.452 2 - - - - - 417 73 - - - - 343 343 - 343 21 1.107 489 178 311 Totale 3.532 3.201 - - - - 2.636 - - - - - - - - 565 331 1 - - - - - - 73 - - - - - - - - - 103 154 54 100 4.1 Affari generali 98.745 97.800 - - - - 5 - 98 - 96.041 1.656 97.795 - 97.795 - 945 - - - - - - - - - - - - 315 315 - 315 10 459 161 58 103 15.791 14.615 - - - - 11.259 - - - - 3.265 3.265 - 3.265 91 1.176 1 - - - - - 417 - - - - - 28 28 - 28 11 545 174 66 108 11.547 11.332 - - - - 8.043 - - - - 3.265 3.265 - 3.265 24 215 - - - - - - 77 - - - - - - - - - 4 73 61 20 41 8 6 1.546 1.467 - - - - 1.467 - - - - - - - - - 79 - - - - - - - - - - - - - - - - 2 63 14 di cui industria FUNZIONI 4.5 Altri servizi di cui Trasporti economici Agricoltura di cui: 4. Affari Economici 99 38 61 2.698 1.816 - - - - 1.749 - - - - - - - - 67 882 1 - - - - - 340 - - - - - 28 28 - 28 5 409 di cui altri 7.367 6.990 - - - - - - 24 - - 6.259 6.283 - 6.283 707 377 18 - - - - - 12 - - - - - - - - - 4 330 13 5 8 1.990 895 - - - 5 - - - - 890 - 890 - 890 - 1.095 - - - - - - 588 - - - - - 496 496 - 496 - 11 - - - 6. 5. Abitazioni Protezione e Ambiente Assetto Territoriale 1.905 46 - - - - - - - - - 46 46 - 46 - 1.859 3 - - - - - - 393 - - 503 - 206 709 - 709 9 589 156 55 101 7. Sanità STIMA DELLA SPESA STATALE DA DECENTRARE ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ANNO 2001 (migliaia di euro) 1. Serv. Gen. Pubbliche Amministrazioni Redditi da lavoro dipendente Tab. 24 7.084 2.032 - - - 25 25 - - - 1.979 - 1.979 - 1.979 3 5.052 - - - - - - 2.697 24 - 1.612 - - - 1.612 - 1.612 31 235 453 163 290 45.362 2.859 - - - - - - - - 59 - 59 - 59 2.800 42.503 - - - - - - - 1.569 - 27 - - - 27 - 27 2.532 551 37.824 14.514 23.310 8. Attività 9. Ricreative Istruzione Culturali e di Culto 1 - 1 62.105 - - - - - - - - - - - - - - - 62.105 1.213 - - - - - 183 55.366 - - - - 5.212 5.212 - 5.212 - 130 Totale 202 - - - - - - - - - - - - - - - 202 - - - - - - - - - - - - 202 202 - 202 - - - - - - - - - - 5 - - - - - - - - - - - - - - - 5 - - - - - - - - - - - - 5 5 - 5 10.1 10.2 Malattia e Vecchiaia invalidità di cui: 10. Protezione Sociale 1 - 1 61.898 - - - - - - - - - - - - - - - 61.898 1.213 - - - - - 183 55.366 - - - - 5.005 5.005 - 5.005 - 130 Altri interventi protez. sociale /DPHWRGRORJLDGLTXDQWLILFD]LRQHGHOODGLPHQVLRQHILQDQ]LDULDGHOGHFHQWUDPHQWR 2.503 234 35.814 56.011 02. Consumi intermedi 03. Imposte pagate sulla produzione - - - - - - - - - - - - - 3.528 3.267.124 1.824.792 08. Risorse proprie CEE 09. Interessi passivi e redditi da capitale - 210 - 10. Poste correttive e compensative 11. Ammortamenti - 12.244 12.168 76 - - - - - 78.506 39.984 6.734 1.194 30.594 - 22.883 2.346 di cui: Amministrazioni Centrali Amministrazioni Locali - Regioni - Comuni e Province - Enti produttori servizi sanitari - Enti prod. servizi economici, assistenziali e culturali 23. Contributi agli invest. ad imprese 24. Contr. investim. a famiglie e ist. soc. private TOTALE SPESE SPESE CONTO CAPITALE 31. Acquisizioni di attività finanziarie 26. Altri trasferimenti in c/capitale 25. Contributi agli investimenti all'estero 5.560 5.560 - 12.244 - 121.599 3.388.723 1.837.036 - - - - - - - - - - - 43 5.517 5.560 - 5.560 - 5.683 - 12.244 78.506 22. Contributi agli investimenti Enti di previdenza - 12.181 21. Inves.fissi lordi e acquisti terreni SPESE CORRENTI 12. Altre uscite correnti - - - - - - 07. Trasf. correnti all'estero 06. Trasf. correnti ad imprese - - - - - - - - 16.486 1.081 213.456 - 12.075 226.624 05. Trasf. correnti a famiglie e ist. soc. private Enti di previdenza - Enti prod. servizi economici,assistenziali e culturali - Enti produttori servizi sanitari - Comuni e Province - - 1.870.705 1.816.181 - Regioni 1.007 - 2.099.453 1.818.269 Amministrazioni Locali 3.217 - - - - - - - 1.1.2 1.7 Affari Transaz. finanziari Debito e fiscali Pubblico di cui: - di cui: Amministrazioni Centrali - 2.099.453 1.818.269 3.786 829.208 04. Trasf. correnti ad Amministrazioni Pubbliche 1.291 317.596 01. Totale redditi da lavoro dipendente 2.495 Totale 511.612 TOTALE Integrazione redditi da lavoro dipendente CATEGORIE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 16.508 1.324 - - - - - - - - 33 1.291 1.324 - 1.324 - 15.184 - - - - - - - - - - - - 15.184 15.184 - 15.184 2. Difesa - - - - - 1.838 - - - - - - - - - - - - - - - 1.838 - - - - - - - - - - - 1.838 - 1.838 - 1.838 Totale - - - - - 1.838 - - - - - - - - - - - - - - - 1.838 - - - - - - - - - - - 1.838 - 1.838 - 1.838 di cui giustizia 3. Ordine Pubblico e Sicurezza 97.962 68.353 - 2 - - 22.515 - 23.350 - 1.439 12.099 36.888 - 36.888 8.948 29.609 141 - - - - - 8.512 139 - - - - 2.333 2.333 - 2.333 368 10.086 8.030 2.920 5.110 Totale 30.037 26.555 - 2 - - 10.485 - 15.494 - - - 15.494 - 15.494 574 3.482 124 - - - - - 15 139 - - - - 207 207 - 207 - 573 2.424 855 1.569 4.1 Affari generali 30.278 19.129 - - - - - - 7.856 - 1.416 1.691 10.963 - 10.963 8.166 11.149 3 - - - - - 1.538 - - - - - 1.826 1.826 - 1.826 220 3.975 3.587 1.294 2.293 37.647 22.669 - - - - 12.030 - - - 23 10.408 10.431 - 10.431 208 14.978 14 - - - - - 6.959 - - - - - 300 300 - 300 148 5.538 2.019 771 1.248 12.402 10.395 - - - - 5.872 - - - - 4.523 4.523 - 4.523 - 2.007 - - - - - - 219 - - - - - - - - - 79 500 1.209 401 808 18.176 8.592 - - - - 2.707 - - - - 5.885 5.885 - 5.885 - 9.584 - - - - - - 6.447 - - - - - - - - - 33 2.898 206 117 89 di cui industria FUNZIONI 4.5 Altri servizi di cui Trasporti economici Agricoltura di cui: 4. Affari Economici 7.069 3.682 - - - - 3.451 - - - 23 - 23 - 23 208 3.387 14 - - - - - 293 - - - - - 300 300 - 300 36 2.140 604 253 351 di cui altri 18.594 14.762 - - - - 113 - 20 - - 14.333 14.353 - 14.353 296 3.832 8 - - - - - 632 4 - - - 368 - 368 - 368 104 2.239 477 172 305 4.444 1.803 - - - 7 14 - - - 1.782 - 1.782 - 1.782 - 2.641 - - - - - - 1.730 - - - - - 818 818 - 818 - 93 - - - 6. 5. Abitazioni Protezione e Ambiente Assetto Territoriale 43.407 6.884 - 5.681 - - - - - 1.194 - - 1.194 - 1.194 9 36.523 5 - - - - - - 3.264 - - 12.075 - 16.572 28.647 - 28.647 46 3.577 984 348 636 7. Sanità STIMA DELLA SPESA STATALE DA DECENTRARE ALLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA - ANNO 2001 (migliaia di euro) 1. Serv. Gen. Pubbliche Amministrazioni Redditi da lavoro dipendente Tab. 25 20 - - - - - 1 10.465 - 195.147 - 4 3.579 198.730 - 198.730 54.574 14.302 805.881 309.246 496.635 9.647 - - - - - - 7.192 - 165 93 7.450 - 7.450 2.197 43.365 1.093.620 6.581 - - - 2.339 241 - 32 - 3.239 - 3.271 - 3.271 730 36.784 1.083.973 - - - - - - 4.674 524 - 17.228 - - 1.446 18.674 - 18.674 685 2.211 10.016 3.609 6.407 8. Attività 9. Ricreative Istruzione Culturali e di Culto 34 10 24 231.949 1 - - - - - - - - - - - - - 1 231.948 3.354 - - - - - 937 212.228 - - - - 14.592 14.592 - 14.592 - 803 Totale 898 - - - - - - - - - - - - - - - 898 - - - - - - - - - - - - 898 898 - 898 - - - - - - - - - - 34 - - - - - - - - - - - - - - - 34 - - - - - - - - - - - - 34 34 - 34 10.1 10.2 Malattia e Vecchiaia invalidità di cui: 10. Protezione Sociale 231.017 1 - - - - - - - - - - - - - 1 231.016 3.354 - - - - - 937 212.228 - - - - 13.660 13.660 - 13.660 - 803 34 10 24 Altri interventi protez. sociale ,6$(5DSSRUWRDQQXDOHVXOO¶DWWXD]LRQHGHOIHGHUDOLVPR 7.806 756 104.441 299.827 02. Consumi intermedi 03. Imposte pagate sulla produzione - 1.913.189 1.874.319 - Comuni e Province - - - - - - - - - - - - - 12.624 15.348.435 7.798.534 08. Risorse proprie CEE 09. Interessi passivi e redditi da capitale - 211 - 10. Poste correttive e compensative 11. Ammortamenti - 405.041 133.307 271.734 - - - - - 688.447 340.109 296.860 - 51.478 - 116.359 di cui: Amministrazioni Centrali Amministrazioni Locali - Regioni - Comuni e Province - Enti produttori servizi sanitari - Enti prod. servizi economici, assistenziali e culturali TOTALE SPESE SPESE CONTO CAPITALE 31. Acquisizioni di attività finanziarie 26. Altri trasferimenti in c/capitale 25. Contributi agli investimenti all'estero 24. Contr. investim. a famiglie e ist. soc. private 23. Contributi agli invest. ad imprese Enti di previdenza 115.342 115.342 - 405.041 - 981.043 16.329.478 8.203.575 - - - - - - - - - - - - 115.342 115.342 - 115.342 - 144.468 - 405.041 688.447 22. Contributi agli investimenti 494 - 21. Inves.fissi lordi e acquisti terreni 31.275 SPESE CORRENTI 12. Altre uscite correnti - - - - - - 07. Trasf. correnti all'estero 06. Trasf. correnti ad imprese - - - - - - - 131.589 110 625.240 1.285.327 05. Trasf. correnti a famiglie e ist. soc. private Enti di previdenza - Enti prod. servizi economici,assistenziali e culturali - Enti produttori servizi sanitari - - 6.614.171 5.907.091 - Regioni - - 9.163.152 7.781.520 Amministrazioni Locali 10.552 - - - - - - - 1.1.2 1.7 Affari Transaz. finanziari Debito e fiscali Pubblico di cui: - di cui: Amministrazioni Centrali - 9.163.152 7.781.520 8.452 4.351.475 04. Trasf. correnti ad Amministrazioni Pubbliche 2.882 1.667.289 01. Totale redditi da lavoro dipendente 5.570 Totale 2.684.186 TOTALE Integrazione redditi da lavoro dipendente CATEGORIE 1. Serv. Gen. Pubbliche Amministrazioni Redditi da lavoro dipendente Tab. 26 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 12.368 10.863 - - - - - - - - 10.863 - 10.863 - 10.863 - 1.505 - - - - - - - - - - - - 1.505 1.505 - 1.505 2. Difesa - - - - - 15.274 - - - - - - - - - - - - - - - 15.274 - - - - - - - - - - - 15.274 - 15.274 - 15.274 Totale - - - - - 15.274 - - - - - - - - - - - - - - - 15.274 - - - - - - - - - - - 15.274 - 15.274 - 15.274 di cui giustizia 3. Ordine Pubblico e Sicurezza 344.876 146.891 - 10 - - 99.983 - 576 - 829 22.854 24.259 - 24.259 22.639 197.985 3.299 - - - - - 111.878 3.957 - - - - 9.717 9.717 - 9.717 1.889 26.165 41.080 15.003 26.077 Totale 72.808 51.521 - 10 - - 49.793 - - - - - - - - 1.718 21.287 3.262 - - - - - 230 3.957 - - - - - - - - 1 2.037 11.800 4.163 7.637 4.1 Affari generali 141.735 43.341 - - - - 19.027 - 576 - 829 5.666 7.071 - 7.071 17.243 98.394 23 - - - - - 59.796 - - - - - 7.020 7.020 - 7.020 1.076 13.090 17.389 6.273 11.116 130.333 52.029 - - - - 31.163 - - - - 17.188 17.188 - 17.188 3.678 78.304 14 - - - - - 51.852 - - - - - 2.697 2.697 - 2.697 812 11.038 11.891 4.567 7.324 40.892 31.259 - - - - 10.549 - - - - 17.150 17.150 - 17.150 3.560 9.633 2 - - - - - 634 - - - - - - - - - 457 2.019 6.521 2.165 4.356 63.947 9.354 - - - - 9.354 - - - - - - - - - 54.593 3 - - - - - 50.278 - - - - - - - - - 176 1.429 2.707 1.535 1.172 di cui industria FUNZIONI 4.5 Altri servizi di cui Trasporti economici Agricoltura di cui: 4. Affari Economici 25.494 11.416 - - - - 11.260 - - - - 38 38 - 38 118 14.078 9 - - - - - 940 - - - - - 2.697 2.697 - 2.697 179 7.590 2.663 867 1.796 di cui altri 164.346 152.208 - - - - - - 394 - - 149.651 150.045 - 150.045 2.163 12.138 111 - - - - - 194 - - - - - - - - - 456 9.839 1.538 555 983 34.714 4.671 - - - 6 - - - - 4.665 - 4.665 - 4.665 - 30.043 - - - - - - 16.967 - - - - - 12.190 12.190 - 12.190 - 886 - - - 6. 5. Abitazioni Protezione e Ambiente Assetto Territoriale STIMA DELLA SPESA STATALE DA DECENTRARE ALLA REGIONE SICILIA - ANNO 2001 (migliaia di euro) 799.627 145.856 - 140.476 - - - - - - - 5.375 5.375 - 5.375 5 653.771 11 - - - - - - 17.845 - - 10.552 - 603.106 613.658 - 613.658 250 16.590 5.417 1.915 3.502 7. Sanità 34.616 - - - 23.596 72.280 95.876 - 95.876 - 3.288 354 - - - - - - 8.849 - - - - - 617 37.734 1.224.583 - 597.648 - - 8.282 605.930 - 605.930 293.174 1.637 471 1.166 Totale 73.757 - - - - 15.944 - 50.508 - 1.288 - 51.796 - 51.796 6.017 3.992 - 3.982 - - 10 - - - - - - - - - 122.003 5.293.853 1.338.842 37.764 - - - 488 422 - - - 7.481 28.922 36.403 - 36.403 451 84.239 5.220.096 1.334.850 - - - - - - 1.933 1.208 - 27.482 - - - 27.482 - 27.482 3.302 5.251 45.063 4.248.288 16.238 1.630.225 28.825 2.618.063 8. Attività 9. Ricreative Istruzione Culturali e di Culto 3.889 - - - - - - - - - - - - - - - 3.889 - - - - - - - - - - - - 3.889 3.889 - 3.889 - - - - - - - - - - - - - 23.596 68.223 91.819 - 91.819 - 3.288 1.637 471 1.166 Altri interventi protez. sociale 8.849 - - - - - 617 3.992 - 3.982 - - 10 - - - - - - - - - 168 1.334.785 - - - - - - - - - - - - - - - 168 1.330.793 - - - - - - - - 1.224.583 - - - - 168 168 - 168 10.1 10.2 Malattia e Vecchiaia invalidità di cui: 10. Protezione Sociale /DPHWRGRORJLDGLTXDQWLILFD]LRQHGHOODGLPHQVLRQHILQDQ]LDULDGHOGHFHQWUDPHQWR 3.056 218 51.020 102.178 - 212 - - - - - - - - - - - - 4.904 6.072.565 3.161.566 08. Risorse proprie CEE 09. Interessi passivi e redditi da capitale 10. Poste correttive e compensative 11. Ammortamenti - 265.495 - 265.495 88.280 330.516 - 330.516 136.205 22. Contributi agli investimenti di cui: Amministrazioni Centrali Amministrazioni Locali - Regioni - Comuni e Province - - - 9.269 - 72.141 4.168 - Enti prod. servizi economici, assistenziali e culturali 23. Contributi agli invest. ad imprese 24. Contr. investim. a famiglie e ist. soc. private TOTALE SPESE SPESE CONTO CAPITALE 31. Acquisizioni di attività finanziarie 26. Altri trasferimenti in c/capitale 25. Contributi agli investimenti all'estero 2.144 2.144 - 265.495 - 517.715 6.590.280 3.427.061 - - - - - - - - - - - 130 2.014 2.144 - 2.144 - - - - - - 85.733 - - - Enti di previdenza 177.215 185.042 - Enti produttori servizi sanitari 21. Inves.fissi lordi e acquisti terreni 25.157 SPESE CORRENTI 12. Altre uscite correnti - - 07. Trasf. correnti all'estero - - - - 149.797 - - 428.528 - - - 06. Trasf. correnti ad imprese 459 234.648 - 1.934 05. Trasf. correnti a famiglie e ist. soc. private Enti di previdenza - Enti prod. servizi economici,assistenziali e culturali - Enti produttori servizi sanitari - - - Comuni e Province 846.601 2.771.089 2.308.593 - Regioni 855.007 - 3.862.678 3.155.653 Amministrazioni Locali - - - - - - 1.1.2 1.7 Affari Transaz. finanziari Debito e fiscali Pubblico - di cui: Amministrazioni Centrali - 3.862.678 3.155.653 900 2.639 564.525 1.473.460 1.739 Totale di cui: 1. Serv. Gen. Pubbliche Amministrazioni - 04. Trasf. correnti ad Amministrazioni Pubbliche 03. Imposte pagate sulla produzione 02. Consumi intermedi 01. Totale redditi da lavoro dipendente 908.935 TOTALE Integrazione redditi da lavoro dipendente CATEGORIE Redditi da lavoro dipendente Tab. 27 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5.079 - - - - - - - - - - - - - - - 5.079 - - - - - - - - - - - - 5.079 5.079 - 5.079 2. Difesa - - - - - 4.560 17 - - - - - - - - - 17 17 - 17 - 4.543 - - - - - - - - - - - 4.543 - 4.543 - 4.543 Totale - - - - - 4.560 17 - - - - - - - - - 17 17 - 17 - 4.543 - - - - - - - - - - - 4.543 - 4.543 - 4.543 di cui giustizia 3. Ordine Pubblico e Sicurezza 259.130 88.252 - 1 - - 68.846 - 1.518 - - 10.910 12.428 - 12.428 6.977 170.878 1.545 - - - - - 140.097 299 - - - - 3.114 3.114 - 3.114 657 10.870 14.296 5.198 9.098 Totale 16.939 10.015 - 1 - - 9.160 - - - - - - - - 854 6.924 1.535 - - - - - 39 299 - - - - - - - - - 848 4.203 1.483 2.720 4.1 Affari generali 177.847 25.060 - - - - 16.932 - 118 - - 2.129 2.247 - 2.247 5.881 152.787 8 - - - - - 137.563 - - - - - 2.350 2.350 - 2.350 385 6.011 6.470 2.334 4.136 64.344 53.177 - - - - 42.754 - 1.400 - - 8.781 10.181 - 10.181 242 11.167 2 - - - - - 2.495 - - - - - 764 764 - 764 272 4.011 3.623 1.381 2.242 22.427 19.305 - - - - 9.629 - 1.400 - - 8.254 9.654 - 9.654 22 3.122 1 - - - - - 28 - - - - - - - - - 148 734 2.211 734 1.477 22.915 19.520 - - - - 19.520 - - - - - - - - - 3.395 - - - - - - 2.426 - - - - - - - - - 62 520 387 220 167 di cui industria FUNZIONI 4.5 Altri servizi di cui Trasporti economici Agricoltura di cui: 4. Affari Economici 19.002 14.352 - - - - 13.605 - - - - 527 527 - 527 220 4.650 1 - - - - - 41 - - - - - 764 764 - 764 62 2.757 1.025 427 598 di cui altri 58.414 51.559 - - - - 23 - 776 - - 36.365 37.141 - 37.141 14.395 6.855 4 - - - - - 95 5 - 1.916 - - - 1.916 - 1.916 161 3.848 826 298 528 10.859 4.086 - - - 5 - - - - 3.892 189 4.081 - 4.081 - 6.773 - - - - - - 5.021 - - - - - 1.663 1.663 - 1.663 - 89 - - - 6. 5. Abitazioni Protezione e Ambiente Assetto Territoriale STIMA DELLA SPESA STATALE DA DECENTRARE ALLA REGIONE SARDEGNA - ANNO 2001 (migliaia di euro) 533.898 86.179 - 85.732 - - - - - - - 444 444 - 444 3 447.719 11 - - - - - - 12.554 - - 1.934 - 425.518 427.452 - 427.452 71 6.501 1.130 400 730 7. Sanità 550.986 884.858 66 - - - - - 2 14.170 - 220.592 - 28 4.507 225.127 - 225.127 99.833 21.826 13.347 - - - - 3.213 - 6.872 - 456 - 7.328 - 7.328 2.806 47.692 1.810.215 8.771 - - - 4.163 50 - 103 - 3.479 - 3.582 - 3.582 976 38.921 1.796.868 392 - - - - - 2.853 395 - 11.681 - - - 11.681 - 11.681 1.238 3.697 18.665 1.435.844 6.726 11.939 8. Attività 9. Ricreative Istruzione Culturali e di Culto 60 17 43 433.372 9 - - - - 9 - - - - - - - - - 433.363 2.886 - - - - - 1.729 401.105 - - - 3.835 22.615 26.450 - 26.450 - 1.133 Totale 1.241 - - - - - - - - - - - - - - - 1.241 - - - - - - - - - - - - 1.241 1.241 - 1.241 - - - - - - - - - - 51 - - - - - - - - - - - - - - - 51 - - - - - - - - - - - - 51 51 - 51 10.1 10.2 Malattia e Vecchiaia invalidità di cui: 10. Protezione Sociale 432.080 9 - - - - 9 - - - - - - - - - 432.071 2.886 - - - - - 1.729 401.105 - - - 3.835 21.323 25.158 - 25.158 - 1.133 60 17 43 Altri interventi protez. sociale ,6$(5DSSRUWRDQQXDOHVXOO¶DWWXD]LRQHGHOIHGHUDOLVPR - - 213 - 2.420 - - - - - - - 198.654 142.256.750 59.813.522 09. Interessi passivi e redditi da capitale 10. Poste correttive e compensative 11. Ammortamenti 394.108 21.360 4.540.907 2.696.350 4.545.203 3.682.190 - Regioni - Comuni e Province - 415.468 417.888 159.495.796 66.192.119 TOTALE SPESE 31. Acquisizioni di attività finanziarie - - - - 17.239.046 6.378.597 - - - - - - SPESE CONTO CAPITALE 26. Altri trasferimenti in c/capitale 25. Contributi agli investimenti all'estero - - 121.361 24. Contr. investim. a famiglie e ist. soc. private 3.643.606 - - - Enti di previdenza 2.944.776 - Enti prod. servizi economici, assistenziali e culturali 23. Contributi agli invest. ad imprese - 57 9.028 645.014 - Enti produttori servizi sanitari - - 415.468 - di cui: Amministrazioni Centrali - 415.468 9.740.152 6.378.597 9.740.152 6.378.597 - - - - - - Amministrazioni Locali 22. Contributi agli investimenti 21. Inves.fissi lordi e acquisti terreni SPESE CORRENTI 12. Altre uscite correnti 789.151 - - - 08. Risorse proprie CEE - - 06. Trasf. correnti ad imprese - - - - - - - 11.414.616 - - 1.299.057 859 07. Trasf. correnti all'estero 05. Trasf. correnti a famiglie e ist. soc. private Enti di previdenza - Enti prod. servizi economici,assistenziali e culturali - Enti produttori servizi sanitari 23.059 - 14.884.886 14.556.419 - Comuni e Province 290.467 2.420 59.128.204 45.006.143 - Regioni 6.980.509 - 2.420 - 81.284.066 59.586.480 Amministrazioni Locali di cui: Amministrazioni Centrali - - 2.420 8.712 2.970.905 81.284.066 59.586.480 04. Trasf. correnti ad Amministrazioni Pubbliche 03. Imposte pagate sulla produzione - - 114.246 104.084 2.176.350 01. Totale redditi da lavoro dipendente - - 42.913.102 38.959 1.1.2 1.7 Affari Transaz. finanziari Debito e fiscali Pubblico di cui: 02. Consumi intermedi 75.287 16.505.313 Totale 26.407.789 TOTALE Integrazione redditi da lavoro dipendente CATEGORIE 1. Serv. Gen. Pubbliche Amministrazioni - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 509.206 623.684 Totale - - - - - - - - - - - - - 154 - 124.798 - 124.952 895 - - - - - - - - - 895 895 - 895 - 80.573 1.520.672 50.470 - - - - - - - - 11.711 38.759 50.470 - 50.470 - 30.103 1.519.777 - - - - - - - - - - - - 30.103 30.103 124.952 95.936 165.999 - 1.132.890 - - 30.103 2. Difesa - - - - - 38.363 - - - - - 925.015 29.468 - 4.058 - - 505.005 509.063 - 509.063 26.358 329.162 583.585 212.762 370.823 Totale 331.638 - 534.348 - 123.981 - 478.596 - 1.169 - - 479 - - - - - 694.575 - - - - - 489.962 489.962 - 489.962 12.364 182.586 230.782 83.257 147.525 - 44.412 - 7.585 342.962 394.959 - 394.959 91.689 598.851 - - - - - 1.061 - - 484.391 1.341.241 - 63.357 - 471.011 191.386 725.754 - 725.754 189.634 852.644 1.399.779 1.828.950 - 108 - - 786.009 - 16.212 - - - 16.212 - 16.212 50.315 3.827 - - - - - 228.372 4.672 - 4.058 - - 14.836 18.894 - 18.894 13.773 121.948 207.365 78.197 129.168 818.336 660.943 - - - - 230.750 - 44.410 - - 308.681 353.091 - 353.091 77.102 157.393 67 - - - - - 34.535 - - - - - - - - - 6.119 22.162 94.510 31.377 63.133 916.772 649.480 - 1.061 - - 642.358 - 2 - - 5.894 5.896 - 5.896 165 267.292 3.623 - - - - - 184.816 4.487 - - - - 1 1 - 1 4.216 18.659 51.490 26.354 25.136 di cui industria FUNZIONI 4.5 Altri servizi di cui Trasporti economici Agricoltura 231.415 1.610.748 34.057 - - - - - 2.068 24.796 - - - - 207 207 - 207 221 24.628 145.438 51.308 94.130 4.1 Affari generali di cui: 4. Affari Economici 125.846 6.522.387 1.084.059 3.010.527 2.427.801 895 4.081.373 - - - - - 2.611.641 - - - - 895 895 1.136.925 - 895 1.136.925 - 124.951 2.441.014 - - - - - - - - - 154 - 124.797 - 124.951 - 124.951 di cui giustizia 3. Ordine Pubblico e Sicurezza 244.857 302.651 8.521 - - - - - 31.965 110 - 60.057 - 3.726 516 64.299 - 64.299 6.979 136.485 54.292 19.600 34.692 - - - - - 155.449 - 29.299 - 878 692.693 1.761.112 518.527 1.458.461 - - - - 468.133 - - - 7.585 28.387 1.027.978 35.972 1.058.155 - 35.972 1.058.155 14.422 174.166 137 - - - - - 9.021 185 - 4.058 - - 14.835 18.893 - 18.893 3.438 81.127 61.365 20.466 40.899 di cui altri 6.746 289.633 120.278 42.529 77.749 7. Sanità - 699 - - - - - 508 126.400 - - 289.608 - 931.753 - - 2.724 103.394 1.899 - - - - - 156.413 114.190 - - - - 130.529 723.475 854.004 - 854.004 428 83.789 17.244 4.959 12.285 Totale 3.602 - - - - - 370 145.570 - - - - - 51.432 682.060 10.462.388 - 331.495 6.561.686 - 516 1.446 333.457 6.667.804 - 333.457 6.667.804 37.781 2.787.197 130.688 575.128 40.308.542 207.238 15.467.876 367.890 24.840.666 8. Attività 9. Ricreative Istruzione Culturali e di Culto - - - - - 9.028 - 204.815 213.843 - 213.843 638 - 400.070 - 17 - 121.258 29.726 - 8.228 - 99.368 32.206 139.802 - 139.802 109.267 721.360 - - - - 123.295 - 483.449 - 11.891 364 495.704 - 495.704 102.361 121.398 - 15.602 - - 902 - - - 104.504 - 104.504 - 104.504 390 615.276 17.215.090 1.749.626 52.102.688 11.736.253 196.743 3.829.679 - 11.620 3.615.198 - 103 23.763 - - - 156.065 5.192 161.257 - 161.257 - 418.533 13.385.411 1.349.556 51.381.328 11.614.855 - - - - - - 133.354 - - - - 66.174 206.583 12.551.539 272.757 12.841.147 - 272.757 12.841.147 768 4.757 6.897 2.184 4.713 6. 5. Abitazioni Protezione e Ambiente Assetto Territoriale 38.212 - - - - - - - - - - - - - - - 38.212 - - - - - - - - - - - - 38.212 38.212 - 38.212 - - - - - - - - - - - - - 130.529 683.714 814.243 - 814.243 428 83.789 17.244 4.959 12.285 Altri interventi protez. sociale 145.570 - - - - - 51.432 390 121.398 - 15.602 - - 902 - - - 104.504 - 104.504 - 104.504 1.549 11.696.492 - - - - - - - - - - - - - - - 1.549 11.575.094 - - - - - - - - 10.462.388 - - - - 1.549 1.549 - 1.549 10.1 10.2 Malattia e Vecchiaia invalidità di cui: 10. Protezione Sociale STIMA DELLA SPESA DELL’AMMINISTRAZIONE CENTRALE DA DECENTRARE ALLE REGIONI IN COMPLESSO NELL’IPOTESI DI ULTERIORE RIFORMA DELL’ART. 117 DELLA COSTITUZIONE AI SENSI DEL DISEGNO DI LEGGE N.2544 - ANNO 2001 (migliaia di euro) Redditi da lavoro dipendente Tab. 28 /DPHWRGRORJLDGLTXDQWLILFD]LRQHGHOODGLPHQVLRQHILQDQ]LDULDGHOGHFHQWUDPHQWR - 214 - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 Contributi agli investimenti a imprese Contributi agli investimenti a famiglie e altri operatori Altri trasferimenti in c/capitale Acquisizioni di attività finanziarie SPESE CONTO CAPITALE TOTALE SPESE 0,0 Poste correttive e compensative Investimenti fissi lordi e acquisti terreni 0,0 Interessi passivi e redditi da capitale 0,1 0,0 Trasf. correnti ad imprese 0,8 0,0 Trasf. correnti a famiglie e ist. soc. private SPESE CORRENTI 1,6 Consumi intermedi Altre uscite correnti 1,1 40301 Redditi da lavoro dipendente 12660 TOTALE SPESE 7718 SPESE CONTO CAPITALE Acquisizioni di attività finanziarie 903 362 Contributi agli investimenti a famiglie e altri operatori Altri trasferimenti in c/capitale 502 SPESE CORRENTI 3176 5750 27641 Altre uscite correnti Contributi agli investimenti a imprese 2079 Investimenti fissi lordi e acquisti terreni 1390 Poste correttive e compensative Trasf. correnti ad imprese Interessi passivi e redditi da capitale 697 175 Trasf. correnti a famiglie e ist. soc. private 6512 Consumi intermedi Servizi generali 11039 Categorie economiche 11,1 0,0 0,0 - - - - - - - - - - - - 10 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Difesa Protezione dell’ambiente 34613 16251 1260 168 402 7321 7100 18363 657 189 1505 7731 605 5529 2146 14026 4481 112 10 196 558 3605 9545 139 134 467 514 226 6708 1358 Dati in milioni di euro Affari economici Funzioni 5486 4069 82 12 790 578 2607 1417 49 26 113 274 140 308 507 Abitazioni e assetto del territorio 0,0 0,0 - - 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,5 22,3 0,0 0,6 0,0 55,4 5,1 11,8 10,8 0,0 0,0 13,6 5,0 6,3 37,4 4,8 9,8 0,0 0,0 0,0 38,5 7,3 2,6 13,0 0,0 0,0 6,6 0,0 2,1 4,1 3,4 0,9 0,0 1100,0 0,0 4,3 0,0 11,4 2,1 0,0 0,0 94,3 0,0 1,3 1,4 Variazioni percentuali rispetto alla spesa ante decentramento 2709 228 0 0 3 0 225 2481 5 103 12 1 10 499 1850 Ordine pubblico e sicurezza 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,1 0,0 0,0 0,0 9,9 0,6 0,4 84066 2486 1 9 33 21 2422 81580 4919 1 403 196 1397 46597 28067 Sanità 27,7 14,5 0,0 0,0 79,7 50,0 7,2 36,1 195,0 0,0 0,0 94,5 19,8 10,7 99,0 5880 2049 32 6 275 90 1647 3831 59 29 224 321 689 1353 1156 Attività ricreative, culturali e di culto STIMA DELLA SPESA DELL’AMMINISTRAZIONE LOCALE A DECENTRAMENTO ATTUATO - ANNO 2001 Redditi da lavoro dipendente Tab. 29 219,3 6,3 0,0 0,0 0,0 29,1 3,4 264,1 437,7 0,0 0,0 0,1 39,6 15,4 516,3 64467 3738 73 23 65 545 3032 60729 3393 104 431 1480 2381 5306 47634 Istruzione 168,0 2,5 0,0 500,0 0,0 5,6 0,2 187,6 260,7 0,0 0,0 22,0 672,4 3,6 1,2 17195 697 9 18 125 19 525 16498 202 55 66 288 12019 2413 1455 Protezione sociale 30,5 9,1 0,0 2,4 5,7 44,0 3,4 36,1 25,1 0,0 0,0 13,4 168,8 2,4 76,8 268753 46668 9296 1149 2251 9634 24339 222085 15173 2720 4611 10980 18164 75225 95212 Totale ,6$(5DSSRUWRDQQXDOHVXOO¶DWWXD]LRQHGHOIHGHUDOLVPR - 215 - 468 0,0 0,7 TOTALE SPESE 0,0 Altri trasferimenti in c/capitale 0,0 0,0 Contributi agli investimenti a famiglie e altri operatori SPESE CONTO CAPITALE 0,0 Contributi agli investimenti a imprese Acquisizioni di attività finanziarie 0,0 0,0 Poste correttive e compensative Investimenti fissi lordi e acquisti terreni 0,0 Interessi passivi e redditi da capitale 0,0 0,0 Trasf. correnti ad imprese 0,8 0,0 Trasf. correnti a famiglie e ist. soc. private SPESE CORRENTI 1,2 Consumi intermedi Altre uscite correnti 0,8 Redditi da lavoro dipendente 1812 SPESE CONTO CAPITALE TOTALE SPESE 235 Acquisizioni di attività finanziarie 29 20 Contributi agli investimenti a famiglie e altri operatori Altri trasferimenti in c/capitale 7 Contributi agli investimenti a imprese 177 1343 SPESE CORRENTI Investimenti fissi lordi e acquisti terreni 57 47 Altre uscite correnti 114 3 24 Poste correttive e compensative Interessi passivi e redditi da capitale Trasf. correnti ad imprese Trasf. correnti a famiglie e ist. soc. private 493 Consumi intermedi Servizi generali 604 Categorie economiche - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Difesa Protezione dell’ambiente 2467 1325 181 0 54 651 439 1142 170 6 91 216 31 469 160 907 264 5 0 6 11 242 643 5 4 36 19 21 474 83 Dati in milioni di euro Affari economici 211 130 0 0 19 37 74 81 0 2 9 14 7 22 27 Abitazioni e assetto del territorio 0,0 0,0 - - - - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - - 0,0 0,0 12,9 20,1 0,0 - 0,0 48,6 2,3 5,4 1,2 0,0 0,0 5,9 3,3 4,2 17,6 1,8 3,5 0,0 - 0,0 0,0 3,4 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 1,2 4,5 0,0 - - 0,0 0,0 0,0 12,5 - 0,0 0,0 133,3 0,0 0,0 0,0 Variazioni percentuali rispetto alla spesa ante decentramento 212 31 0 0 0 0 31 182 0 8 2 0 0 36 135 Ordine pubblico e sicurezza Funzioni 0,3 0,0 - - - 0,0 0,0 0,3 0,3 - 0,0 - 250,0 0,4 0,1 6005 177 0 0 0 5 172 5828 314 0 3 0 7 3284 2220 Sanità 18,7 11,4 0,0 - 10,4 71,4 9,0 25,0 - 0,0 0,0 350,0 9,4 8,2 70,5 445 195 9 0 53 12 121 250 3 2 21 9 35 106 75 Attività ricreative, culturali e di culto 198,5 4,5 - 0,0 - 4,3 4,5 248,9 264,2 0,0 0,0 0,0 18,0 14,0 596,4 4167 301 0 1 0 24 276 3866 244 8 31 51 223 392 2918 Istruzione STIMA DELLA SPESA DELL’AMMINISTRAZIONE LOCALE DEL PIEMONTE A DECENTRAMENTO ATTUATO - ANNO 2001 Redditi da lavoro dipendente Tab. 30 147,1 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 161,0 550,0 0,0 0,0 20,0 917,1 1,3 0,0 1107 38 1 0 7 2 28 1070 13 5 6 24 712 153 156 Protezione sociale 28,4 9,9 0,0 0,0 3,2 41,3 2,6 33,0 32,2 0,0 0,0 10,2 182,7 1,9 67,1 17333 2929 431 30 159 749 1560 14405 796 92 313 336 1060 5429 6378 Totale /DPHWRGRORJLDGLTXDQWLILFD]LRQHGHOODGLPHQVLRQHILQDQ]LDULDGHOGHFHQWUDPHQWR Categorie economiche 30 - 216 - 7142 0,0 0,2 TOTALE SPESE 0,0 Altri trasferimenti in c/capitale 0,0 0,0 Contributi agli investimenti a famiglie e altri operatori SPESE CONTO CAPITALE 0,0 Acquisizioni di attività finanziarie 0,0 Contributi agli investimenti a imprese 0,0 Poste correttive e compensative Investimenti fissi lordi e acquisti terreni 0,0 Interessi passivi e redditi da capitale 0,0 0,0 Trasf. correnti ad imprese 0,4 0,0 Trasf. correnti a famiglie e ist. soc. private SPESE CORRENTI 1,7 Consumi intermedi Altre uscite correnti 0,9 Redditi da lavoro dipendente 13340 SPESE CONTO CAPITALE TOTALE SPESE 6535 Acquisizioni di attività finanziarie 272 Contributi agli investimenti a famiglie e altri operatori Altri trasferimenti in c/capitale 8 Contributi agli investimenti a imprese 296 6198 Investimenti fissi lordi e acquisti terreni SPESE CORRENTI 89 Poste correttive e compensative 3902 65 Interessi passivi e redditi da capitale Altre uscite correnti 33 32 Trasf. correnti ad imprese 845 1232 Servizi generali - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Difesa Protezione dell’ambiente 4197 1844 119 2 17 993 714 2353 105 55 189 1010 30 711 254 1994 516 60 0 13 58 386 1478 5 13 114 97 28 1101 120 Dati in milioni di euro Affari economici Funzioni 474 236 2 0 9 81 144 238 1 4 15 19 66 69 64 Abitazioni e assetto del territorio 0,0 0,0 - - - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,5 56,0 0,0 0,0 0,0 182,1 3,0 8,9 7,1 0,0 0,0 7,8 25,0 7,7 27,6 1,2 1,6 0,0 - 0,0 1,8 2,1 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 3,4 1,7 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 3,5 0,0 0,0 0,0 90,0 0,0 0,0 0,0 Variazioni percentuali rispetto alla spesa ante decentramento 380 33 0 0 0 0 33 347 1 17 1 1 3 79 246 Ordine pubblico e sicurezza 0,4 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 - 0,0 0,0 22,6 0,4 0,1 18002 419 0 6 21 1 391 17582 1599 0 72 39 65 11814 3993 Sanità 18,6 10,4 0,0 - 54,5 27,3 4,4 22,9 100,0 0,0 0,0 78,9 9,6 4,0 58,4 872 277 1 0 34 28 214 595 8 7 39 68 80 232 160 Attività ricreative, culturali e di culto 194,3 3,1 - - 0,0 0,0 3,4 231,7 736,4 0,0 0,0 0,0 96,0 16,5 533,4 8017 460 0 0 5 32 423 7557 368 17 63 201 347 1058 5504 Istruzione STIMA DELLA SPESA DELL’AMMINISTRAZIONE LOCALE DELLA LOMBARDIA A DECENTRAMENTO ATTUATO - ANNO 2001 Trasf. correnti a famiglie e ist. soc. private Consumi intermedi Redditi da lavoro dipendente Tab. 31 110,6 0,0 - - 0,0 0,0 0,0 118,6 222,2 0,0 0,0 21,1 320,4 4,8 0,4 2443 78 0 0 19 2 58 2365 29 10 9 23 1627 415 253 Protezione sociale 18,3 6,9 0,0 0,0 8,8 116,8 2,0 22,0 6,3 0,0 0,0 8,4 170,0 1,9 67,6 49719 11005 6717 280 148 1203 2659 38713 6018 212 567 1490 2279 16324 11826 Totale ,6$(5DSSRUWRDQQXDOHVXOO¶DWWXD]LRQHGHOIHGHUDOLVPR Interessi passivi e redditi da capitale 25 Contributi agli investimenti a famiglie e altri operatori - 217 - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 Contributi agli investimenti a imprese Contributi agli investimenti a famiglie e altri operatori Altri trasferimenti in c/capitale Acquisizioni di attività finanziarie SPESE CONTO CAPITALE TOTALE SPESE 0,0 Poste correttive e compensative Investimenti fissi lordi e acquisti terreni 0,0 Interessi passivi e redditi da capitale 2,6 0,0 Trasf. correnti ad imprese 0,9 0,0 Trasf. correnti a famiglie e ist. soc. private SPESE CORRENTI 1,4 Consumi intermedi Altre uscite correnti 0,8 1991 638 70 Redditi da lavoro dipendente TOTALE SPESE SPESE CONTO CAPITALE Acquisizioni di attività finanziarie 1 114 Contributi agli investimenti a imprese Altri trasferimenti in c/capitale 427 1353 SPESE CORRENTI Investimenti fissi lordi e acquisti terreni 39 Altre uscite correnti 132 82 Trasf. correnti ad imprese Poste correttive e compensative 21 13 Trasf. correnti a famiglie e ist. soc. private 434 Consumi intermedi Servizi generali 632 Categorie economiche - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Difesa Protezione dell’ambiente 2103 847 24 0 10 368 445 1256 22 35 77 612 29 327 154 1029 398 6 0 5 155 231 631 2 7 45 66 24 421 66 Dati in milioni di euro Affari economici Funzioni 224 147 1 0 3 48 95 77 2 1 6 15 2 16 35 Abitazioni e assetto del territorio 0,0 0,0 - - - - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - - 0,0 0,0 15,3 30,3 0,0 - 0,0 94,7 4,0 7,0 10,0 0,0 0,0 5,3 7,4 6,2 21,3 23,8 85,1 0,0 - 0,0 287,5 40,0 2,4 100,0 0,0 0,0 4,8 0,0 2,7 3,1 3,2 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 87,5 0,0 0,0 0,0 Variazioni percentuali rispetto alla spesa ante decentramento 150 10 0 0 0 0 10 140 0 4 1 0 0 32 103 Ordine pubblico e sicurezza 0,4 0,0 - - 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 - 0,0 0,0 3,6 0,6 0,1 6337 206 0 0 1 2 202 6131 363 0 46 66 142 3435 2079 Sanità 20,1 9,3 - - 166,7 133,3 3,2 28,3 150,0 0,0 0,0 45,5 28,6 8,3 76,1 448 176 0 0 8 7 161 272 5 2 20 16 45 104 81 Attività ricreative, culturali e di culto 247,4 3,1 - 0,0 0,0 0,0 3,9 299,4 234,5 0,0 0,0 0,0 59,2 17,9 620,3 4475 233 0 19 2 26 186 4242 281 4 41 71 156 355 3335 Istruzione STIMA DELLA SPESA DELL’AMMINISTRAZIONE LOCALE DEL VENETO A DECENTRAMENTO ATTUATO - ANNO 2001 Redditi da lavoro dipendente Tab. 32 145,2 0,0 0,0 - 0,0 - 0,0 152,0 400,0 0,0 0,0 42,9 680,4 1,1 0,8 1091 20 1 0 1 0 18 1071 15 5 6 20 718 185 123 Protezione sociale 33,0 17,7 0,0 0,0 10,0 70,6 5,7 36,1 42,1 0,0 0,0 6,3 160,8 2,3 80,3 17848 2675 102 20 55 720 1775 15173 729 190 324 879 1137 5309 6608 Totale /DPHWRGRORJLDGLTXDQWLILFD]LRQHGHOODGLPHQVLRQHILQDQ]LDULDGHOGHFHQWUDPHQWR - 218 - 0,0 0,0 Contributi agli investimenti a imprese Contributi agli investimenti a famiglie e altri operatori 0,0 0,0 0,6 Acquisizioni di attività finanziarie SPESE CONTO CAPITALE TOTALE SPESE - 0,0 Investimenti fissi lordi e acquisti terreni Altri trasferimenti in c/capitale 0,6 0,9 SPESE CORRENTI 0,0 Poste correttive e compensative Altre uscite correnti 0,0 Interessi passivi e redditi da capitale - 0,0 Trasf. correnti a famiglie e ist. soc. private Trasf. correnti ad imprese 1,0 1,7 TOTALE SPESE Consumi intermedi 392 1190 SPESE CONTO CAPITALE Redditi da lavoro dipendente 166 Acquisizioni di attività finanziarie 0 97 Contributi agli investimenti a famiglie e altri operatori Altri trasferimenti in c/capitale 5 Investimenti fissi lordi e acquisti terreni Contributi agli investimenti a imprese 798 125 SPESE CORRENTI 32 179 Poste correttive e compensative Altre uscite correnti 82 0 13 Interessi passivi e redditi da capitale Trasf. correnti ad imprese Trasf. correnti a famiglie e ist. soc. private 177 Consumi intermedi Servizi generali 314 Categorie economiche - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Difesa Protezione dell’ambiente 1242 533 32 1 15 247 237 709 19 4 53 381 7 171 74 486 101 1 0 6 4 90 385 8 3 15 81 7 216 55 Dati in milioni di euro Affari economici Funzioni 140 72 0 0 7 13 52 67 1 1 5 6 1 32 22 Abitazioni e assetto del territorio 1,1 0,0 - - - - 0,0 0,0 - 0,0 - - - 0,0 0,0 26,0 44,4 0,0 - 0,0 109,3 16,2 14,9 5,6 0,0 0,0 20,6 0,0 9,6 17,5 9,5 4,1 0,0 - 0,0 0,0 4,7 11,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 0,0 3,7 0,0 - - 0,0 0,0 0,0 6,3 0,0 0,0 0,0 200,0 0,0 0,0 0,0 Variazioni percentuali rispetto alla spesa ante decentramento 94 5 0 0 0 0 5 88 0 2 0 0 0 21 65 Ordine pubblico e sicurezza 0,9 0,0 - - - - 0,0 1,0 5,3 - 0,0 - - 0,6 0,2 2481 65 0 0 0 0 64 2417 20 0 3 0 13 1343 1038 Sanità 28,5 23,8 - - 66,7 0,0 17,1 30,9 0,0 - 0,0 114,3 9,1 11,8 66,7 158 52 0 0 10 1 41 106 1 0 10 15 12 38 30 Attività ricreative, culturali e di culto 188,5 3,3 - - - - 3,3 223,9 272,0 0,0 0,0 0,0 40,5 9,9 399,6 1653 95 0 0 0 0 95 1558 93 1 8 3 52 177 1224 Istruzione STIMA DELLA SPESA DELL’AMMINISTRAZIONE LOCALE DELLA LIGURIA A DECENTRAMENTO ATTUATO - ANNO 2001 Redditi da lavoro dipendente Tab. 33 184,0 0,0 - - - 0,0 0,0 189,2 400,0 0,0 0,0 100,0 931,4 1,2 0,0 514 5 0 0 0 1 4 509 5 1 1 2 361 82 58 Protezione sociale 28,9 15,9 0,0 - 3,1 90,8 6,9 31,8 29,9 0,0 0,0 19,0 319,8 3,8 53,8 7958 1320 199 1 135 271 713 6637 326 44 177 488 466 2257 2880 Totale ,6$(5DSSRUWRDQQXDOHVXOO¶DWWXD]LRQHGHOIHGHUDOLVPR - 219 - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 Altri trasferimenti in c/capitale Acquisizioni di attività finanziarie SPESE CONTO CAPITALE TOTALE SPESE - Contributi agli investimenti a famiglie e altri operatori Contributi agli investimenti a imprese 0,0 Poste correttive e compensative Investimenti fissi lordi e acquisti terreni 0,0 Interessi passivi e redditi da capitale 0,0 0,0 Trasf. correnti ad imprese 0,8 0,0 Trasf. correnti a famiglie e ist. soc. private SPESE CORRENTI 0,0 Consumi intermedi Altre uscite correnti 0,9 1,4 Redditi da lavoro dipendente 1804 SPESE CONTO CAPITALE TOTALE SPESE 112 443 Acquisizioni di attività finanziarie 3 138 Contributi agli investimenti a famiglie e altri operatori Altri trasferimenti in c/capitale 0 Contributi agli investimenti a imprese 189 1361 SPESE CORRENTI Investimenti fissi lordi e acquisti terreni 103 70 169 4 11 Altre uscite correnti Poste correttive e compensative Interessi passivi e redditi da capitale Trasf. correnti ad imprese Trasf. correnti a famiglie e ist. soc. private 428 Consumi intermedi Servizi generali 575 Categorie economiche - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Difesa Protezione dell’ambiente 2027 900 11 0 25 472 392 1127 24 21 67 324 48 487 157 724 205 2 0 6 20 177 519 2 9 33 46 15 356 58 Dati in milioni di euro Affari economici Funzioni 196 111 9 0 9 48 45 85 0 2 7 18 5 18 35 Abitazioni e assetto del territorio 0,7 0,0 - - - - 0,0 0,0 - 0,0 - - - 0,0 0,0 20,9 48,0 0,0 - 0,0 116,5 10,7 5,4 9,1 0,0 0,0 6,2 2,1 3,4 15,4 12,4 43,4 0,0 - 0,0 0,0 53,9 3,6 0,0 0,0 0,0 17,9 0,0 2,0 3,6 3,7 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 9,0 - 0,0 0,0 63,6 0,0 0,0 2,9 Variazioni percentuali rispetto alla spesa ante decentramento 138 6 0 0 0 0 6 131 0 5 0 0 0 27 99 Ordine pubblico e sicurezza 0,3 0,0 - 0,0 - - 0,0 0,3 0,0 - 0,0 0,0 15,4 0,3 0,1 6404 367 0 1 0 0 366 6037 186 0 41 37 45 3378 2350 Sanità 18,4 20,2 0,0 - 400,0 200,0 5,3 17,5 200,0 0,0 0,0 133,3 9,3 5,3 48,2 464 149 4 0 20 6 119 315 3 3 25 14 47 140 83 Attività ricreative, culturali e di culto 124,4 3,1 0,0 - 0,0 0,0 3,8 144,1 308,7 0,0 0,0 0,0 24,7 11,0 274,6 4102 263 2 0 2 38 221 3839 188 10 25 175 207 453 2783 Istruzione STIMA DELLA SPESA DELL’AMMINISTRAZIONE LOCALE DELL’EMILIA ROMAGNA A DECENTRAMENTO ATTUATO - ANNO 2001 Redditi da lavoro dipendente Tab. 34 133,3 0,0 - - 0,0 0,0 0,0 151,1 142,9 0,0 0,0 15,8 1201,8 1,4 0,0 1185 60 0 0 5 2 53 1125 17 3 7 22 716 211 148 Protezione sociale 25,7 18,3 0,0 0,0 29,6 78,7 7,8 27,1 42,5 0,0 0,0 7,4 187,1 1,7 50,1 17044 2504 140 139 70 586 1568 14539 523 123 374 640 1094 5498 6288 Totale /DPHWRGRORJLDGLTXDQWLILFD]LRQHGHOODGLPHQVLRQHILQDQ]LDULDGHOGHFHQWUDPHQWR 1251 SPESE CORRENTI - 220 - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 Investimenti fissi lordi e acquisti terreni Contributi agli investimenti a imprese Contributi agli investimenti a famiglie e altri operatori Altri trasferimenti in c/capitale Acquisizioni di attività finanziarie SPESE CONTO CAPITALE TOTALE SPESE 0,0 Poste correttive e compensative 1,2 0,0 Interessi passivi e redditi da capitale 0,9 0,0 Trasf. correnti ad imprese SPESE CORRENTI 0,0 Trasf. correnti a famiglie e ist. soc. private Altre uscite correnti 0,8 1,5 Consumi intermedi 1814 Redditi da lavoro dipendente TOTALE SPESE 267 563 71 Altri trasferimenti in c/capitale SPESE CONTO CAPITALE 12 Contributi agli investimenti a famiglie e altri operatori Acquisizioni di attività finanziarie 6 Contributi agli investimenti a imprese 207 85 Altre uscite correnti Investimenti fissi lordi e acquisti terreni 37 70 Poste correttive e compensative 7 16 Interessi passivi e redditi da capitale Trasf. correnti ad imprese Trasf. correnti a famiglie e ist. soc. private 398 Consumi intermedi Servizi generali 639 Categorie economiche - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Difesa Protezione dell’ambiente 1897 735 19 0 24 338 354 1162 16 8 173 459 43 310 153 973 291 13 0 9 61 207 683 1 10 51 17 10 489 105 Dati in milioni di euro Affari economici Funzioni 236 103 0 0 1 4 98 133 1 3 12 55 2 20 41 Abitazioni e assetto del territorio 0,0 0,0 - - - - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 11,0 21,7 0,0 - 0,0 41,4 9,9 5,2 23,1 0,0 0,0 2,2 2,4 6,5 16,8 3,4 8,6 0,0 - 0,0 3,4 10,7 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 1,9 4,4 0,0 - - 0,0 0,0 0,0 8,1 0,0 0,0 0,0 19,6 0,0 0,0 0,0 Variazioni percentuali rispetto alla spesa ante decentramento 164 12 0 0 0 0 12 152 0 7 1 0 1 33 110 Ordine pubblico e sicurezza 0,9 0,0 - - - - 0,0 0,9 0,0 - 0,0 0,0 10,0 1,4 0,1 5295 142 0 0 0 0 142 5153 255 0 56 2 44 2836 1959 Sanità 24,4 22,0 0,0 - 250,0 100,0 14,1 25,5 - 0,0 0,0 200,0 11,9 10,9 74,5 443 133 12 0 14 2 105 310 3 3 22 6 66 122 89 Attività ricreative, culturali e di culto 154,2 0,0 - - 0,0 0,0 0,0 184,1 231,3 0,0 0,0 0,0 38,3 15,6 298,7 4060 259 0 0 5 32 222 3801 222 10 28 109 83 363 2986 Istruzione STIMA DELLA SPESA DELL’AMMINISTRAZIONE LOCALE DELLA TOSCANA A DECENTRAMENTO ATTUATO - ANNO 2001 Redditi da lavoro dipendente Tab. 35 172,3 0,0 - - 0,0 0,0 0,0 202,4 500,0 0,0 0,0 16,7 1220,8 2,5 0,0 1051 58 0 0 10 1 47 992 12 2 3 14 700 162 99 Protezione sociale 28,2 8,4 0,0 0,0 15,4 29,8 4,9 32,2 40,7 0,0 0,0 3,9 241,0 3,0 59,5 15933 2296 311 71 75 444 1394 13637 595 113 383 669 965 4733 6181 Totale ,6$(5DSSRUWRDQQXDOHVXOO¶DWWXD]LRQHGHOIHGHUDOLVPR - 221 - 0,0 0,0 0,5 SPESE CONTO CAPITALE TOTALE SPESE - Acquisizioni di attività finanziarie - Altri trasferimenti in c/capitale 0,0 Contributi agli investimenti a famiglie e altri operatori 0,0 0,0 Poste correttive e compensative Contributi agli investimenti a imprese 0,0 Interessi passivi e redditi da capitale Investimenti fissi lordi e acquisti terreni 0,0 Trasf. correnti ad imprese 0,0 0,0 Trasf. correnti a famiglie e ist. soc. private 0,8 1,9 Consumi intermedi SPESE CORRENTI 0,5 Redditi da lavoro dipendente Altre uscite correnti 436 TOTALE SPESE 69 0 Altri trasferimenti in c/capitale SPESE CONTO CAPITALE 0 Contributi agli investimenti a famiglie e altri operatori 11 1 Acquisizioni di attività finanziarie 57 Contributi agli investimenti a imprese SPESE CORRENTI Investimenti fissi lordi e acquisti terreni 5 368 Altre uscite correnti 48 14 Poste correttive e compensative 2 Trasf. correnti ad imprese Interessi passivi e redditi da capitale 5 Trasf. correnti a famiglie e ist. soc. private 106 Consumi intermedi Servizi generali 189 Categorie economiche - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Difesa Protezione dell’ambiente 652 383 32 0 6 237 108 269 5 6 16 109 3 90 39 308 114 0 0 12 19 83 194 2 3 6 12 5 137 30 Dati in milioni di euro Affari economici Funzioni 248 227 0 0 195 5 27 21 0 1 1 2 1 5 12 Abitazioni e assetto del territorio 0,0 0,0 - - - - 0,0 0,0 - 0,0 - - - 0,0 0,0 11,3 14,0 0,0 - 0,0 24,1 0,9 7,6 0,0 0,0 0,0 7,9 0,0 4,7 18,2 3,4 7,5 - - 0,0 0,0 10,7 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 3,4 0,0 0,0 - - 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 Variazioni percentuali rispetto alla spesa ante decentramento 32 2 0 0 0 0 2 30 0 1 0 0 0 6 22 Ordine pubblico e sicurezza 0,4 0,0 - - - - 0,0 0,4 0,0 - 0,0 - 0,6 0,7 0,0 1335 16 0 0 0 0 16 1319 71 0 1 0 170 617 459 Sanità 32,5 27,3 - - - 0,0 0,0 36,4 0,0 0,0 0,0 200,0 11,1 15,0 100,0 102 42 0 0 8 11 22 60 1 1 4 3 10 23 18 Attività ricreative, culturali e di culto 186,5 6,4 - - - 14,3 5,0 213,3 1433,3 0,0 0,0 0,0 23,1 15,7 357,3 1037 50 0 0 0 8 42 987 46 2 6 24 32 96 782 Istruzione STIMA DELLA SPESA DELL’AMMINISTRAZIONE LOCALE DELL’UMBRIA A DECENTRAMENTO ATTUATO - ANNO 2001 Redditi da lavoro dipendente Tab. 37 273,2 0,0 - - 0,0 0,0 0,0 315,5 200,0 0,0 0,0 300,0 1216,7 4,0 0,0 306 11 0 0 3 4 4 295 3 1 1 4 237 26 24 Protezione sociale 29,2 7,9 0,0 - 3,7 19,7 3,1 36,2 51,1 0,0 0,0 9,9 96,2 2,6 66,3 4456 914 43 0 224 285 361 3543 133 29 83 156 463 1106 1575 Totale /DPHWRGRORJLDGLTXDQWLILFD]LRQHGHOODGLPHQVLRQHILQDQ]LDULDGHOGHFHQWUDPHQWR 2 Acquisizioni di attività finanziarie - 222 - 0,0 Contributi agli investimenti a famiglie e altri operatori 0,0 0,0 3,4 Acquisizioni di attività finanziarie SPESE CONTO CAPITALE TOTALE SPESE - 0,0 Contributi agli investimenti a imprese Altri trasferimenti in c/capitale 0,0 Investimenti fissi lordi e acquisti terreni 0,0 Poste correttive e compensative 4,1 0,0 Interessi passivi e redditi da capitale 3,7 0,0 Trasf. correnti ad imprese SPESE CORRENTI 0,0 Trasf. correnti a famiglie e ist. soc. private Altre uscite correnti 4,8 3,2 Consumi intermedi 1714 Redditi da lavoro dipendente TOTALE SPESE 147 0 SPESE CONTO CAPITALE 1 Altri trasferimenti in c/capitale SPESE CORRENTI Contributi agli investimenti a famiglie e altri operatori 1567 Altre uscite correnti 14 76 Poste correttive e compensative Contributi agli investimenti a imprese 42 Interessi passivi e redditi da capitale 130 47 Trasf. correnti ad imprese Investimenti fissi lordi e acquisti terreni 41 14 Trasf. correnti a famiglie e ist. soc. private 578 Consumi intermedi Servizi generali 769 Categorie economiche - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Difesa Protezione dell’ambiente 4063 1141 233 149 19 319 421 2922 85 7 474 1012 29 965 349 1215 230 13 10 5 8 196 984 5 7 35 5 5 814 113 Dati in milioni di euro Affari economici Funzioni 390 205 1 1 7 5 191 185 8 2 10 28 41 48 47 Abitazioni e assetto del territorio -0,3 0,0 - - - - 0,0 0,0 - 0,0 - - - 0,0 0,0 18,8 30,0 0,0 0,7 0,0 200,9 13,2 14,9 49,1 0,0 0,0 9,2 7,4 4,8 170,5 6,2 10,6 0,0 0,0 0,0 60,0 11,4 5,1 400,0 0,0 0,0 25,0 0,0 1,8 32,9 9,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22,5 0,0 0,0 0,0 - 0,0 2,1 11,9 Variazioni percentuali rispetto alla spesa ante decentramento 349 10 0 0 0 0 10 340 0 16 0 0 0 55 268 Ordine pubblico e sicurezza 1,8 1,2 0,0 - - - 0,0 1,9 1,8 - 0,0 0,0 171,4 0,7 3,2 6382 87 1 0 0 0 86 6296 283 0 88 5 19 3568 2335 Sanità 127,2 72,5 0,0 - 233,3 350,0 48,9 140,3 700,0 0,0 0,0 231,0 352,4 27,2 282,5 584 88 1 0 10 9 67 495 8 2 11 96 95 131 153 Attività ricreative, culturali e di culto 218,5 6,6 0,0 0,0 0,0 32,5 4,4 264,5 341,3 0,0 0,0 0,0 128,3 8,9 432,7 6497 388 69 2 4 53 260 6109 353 13 100 75 121 455 4991 Istruzione STIMA DELLA SPESA DELL’AMMINISTRAZIONE LOCALE DEL LAZIO A DECENTRAMENTO ATTUATO - ANNO 2001 Redditi da lavoro dipendente Tab. 38 172,2 3,4 0,0 - 0,0 - 0,0 180,9 300,0 0,0 0,0 71,4 590,9 2,7 9,9 1606 30 7 0 1 0 21 1576 28 8 14 12 1133 226 155 Protezione sociale 41,8 17,6 0,0 0,6 17,5 137,2 8,0 45,2 67,5 0,0 0,0 17,5 313,4 2,6 97,9 22800 2326 327 162 47 408 1382 20474 846 97 779 1247 1484 6840 9180 Totale ,6$(5DSSRUWRDQQXDOHVXOO¶DWWXD]LRQHGHOIHGHUDOLVPR 0 9 Altri trasferimenti in c/capitale Acquisizioni di attività finanziarie - 223 - 0,0 Contributi agli investimenti a famiglie e altri operatori 0,0 0,0 1,1 Acquisizioni di attività finanziarie SPESE CONTO CAPITALE TOTALE SPESE - 0,0 Altri trasferimenti in c/capitale 0,0 0,0 Poste correttive e compensative Contributi agli investimenti a imprese 0,0 Interessi passivi e redditi da capitale Investimenti fissi lordi e acquisti terreni 0,0 Trasf. correnti ad imprese 0,0 0,0 Trasf. correnti a famiglie e ist. soc. private 1,3 1,6 Consumi intermedi SPESE CORRENTI 1,4 Redditi da lavoro dipendente Altre uscite correnti 468 TOTALE SPESE 70 1 Contributi agli investimenti a famiglie e altri operatori SPESE CONTO CAPITALE 18 SPESE CORRENTI 42 17 398 Altre uscite correnti Contributi agli investimenti a imprese 17 Poste correttive e compensative Investimenti fissi lordi e acquisti terreni 24 1 Trasf. correnti ad imprese Interessi passivi e redditi da capitale 2 Trasf. correnti a famiglie e ist. soc. private 124 Consumi intermedi Servizi generali 213 Categorie economiche - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Difesa Protezione dell’ambiente 589 235 1 0 3 101 130 354 68 8 22 75 7 119 54 262 67 2 0 1 5 59 195 3 4 10 9 2 126 40 Dati in milioni di euro Affari economici Funzioni 82 61 4 0 16 0 41 21 0 0 2 4 4 3 7 Abitazioni e assetto del territorio 0,0 0,0 - - - - 0,0 0,0 - 0,0 - - - 0,0 0,0 15,3 27,7 0,0 - 0,0 83,6 4,0 8,3 1,5 0,0 0,0 10,3 0,0 7,2 28,6 3,1 4,7 0,0 - 0,0 25,0 5,4 2,6 0,0 0,0 0,0 28,6 0,0 2,4 0,0 5,1 0,0 0,0 - 0,0 - 0,0 23,5 - - 0,0 300,0 0,0 0,0 0,0 Variazioni percentuali rispetto alla spesa ante decentramento 72 23 0 0 0 0 23 50 0 2 0 0 0 10 37 Ordine pubblico e sicurezza 1,0 0,0 - - - - 0,0 0,9 0,0 - 0,0 - 33,3 1,2 0,2 1139 32 0 0 0 0 32 1106 21 0 1 0 4 666 414 Sanità 39,7 24,2 - - 83,3 - 11,1 50,0 100,0 - 0,0 100,0 10,0 20,0 187,5 102 41 0 0 11 0 30 60 2 0 5 2 11 18 23 Attività ricreative, culturali e di culto 345,3 10,3 - - 0,0 120,0 2,7 447,6 820,0 0,0 0,0 0,0 71,4 24,1 759,7 1661 96 0 0 9 11 76 1566 92 3 9 17 24 98 1324 Istruzione STIMA DELLA SPESA DELL’AMMINISTRAZIONE LOCALE DELL’ABRUZZO A DECENTRAMENTO ATTUATO - ANNO 2001 Redditi da lavoro dipendente Tab. 39 478,1 0,0 - - 0,0 0,0 0,0 498,6 200,0 0,0 0,0 100,0 1663,2 90,0 0,0 422 3 0 0 1 1 2 419 3 1 1 8 335 57 15 Protezione sociale 58,5 12,7 0,0 - 13,5 63,9 3,1 68,9 71,7 0,0 0,0 17,2 537,7 6,1 129,7 4797 628 16 0 42 136 435 4169 206 35 74 116 389 1221 2127 Totale /DPHWRGRORJLDGLTXDQWLILFD]LRQHGHOODGLPHQVLRQHILQDQ]LDULDGHOGHFHQWUDPHQWR 0 8 0 Contributi agli investimenti a famiglie e altri operatori Altri trasferimenti in c/capitale Acquisizioni di attività finanziarie - 224 - 2,1 0,0 Consumi intermedi Trasf. correnti a famiglie e ist. soc. private 0,0 Contributi agli investimenti a imprese 0,0 0,6 TOTALE SPESE - 0,0 SPESE CONTO CAPITALE Acquisizioni di attività finanziarie Altri trasferimenti in c/capitale - 0,0 Investimenti fissi lordi e acquisti terreni Contributi agli investimenti a famiglie e altri operatori 0,0 0,6 SPESE CORRENTI 0,0 Poste correttive e compensative Altre uscite correnti 0,0 Interessi passivi e redditi da capitale - 0,0 Redditi da lavoro dipendente Trasf. correnti ad imprese 181 TOTALE SPESE 15 1 Contributi agli investimenti a imprese SPESE CONTO CAPITALE 5 166 Investimenti fissi lordi e acquisti terreni SPESE CORRENTI 4 16 Altre uscite correnti Poste correttive e compensative 10 0 Trasf. correnti ad imprese Interessi passivi e redditi da capitale 1 Trasf. correnti a famiglie e ist. soc. private 48 Consumi intermedi Servizi generali 87 Categorie economiche - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Difesa Protezione dell’ambiente 322 258 1 0 5 173 78 64 2 1 4 11 0 32 14 116 64 0 0 1 0 62 53 0 1 1 1 1 38 11 Dati in milioni di euro Affari economici Funzioni 19 14 0 0 5 1 9 4 0 0 0 2 0 1 1 Abitazioni e assetto del territorio 0,0 0,0 - - - - 0,0 0,0 - 0,0 - - - 0,0 0,0 5,9 5,3 0,0 - 0,0 4,8 5,4 8,5 0,0 0,0 0,0 0,0 - 6,7 27,3 2,7 3,2 - - 0,0 - 3,3 3,9 - 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7 0,0 11,8 0,0 - - 0,0 0,0 0,0 33,3 - - - 100,0 - 0,0 0,0 Variazioni percentuali rispetto alla spesa ante decentramento 14 1 0 0 0 0 1 13 0 1 0 0 0 3 9 Ordine pubblico e sicurezza 0,2 0,0 - - - - 0,0 0,2 0,0 - - - 0,0 0,6 0,0 421 7 0 0 0 0 7 414 4 0 0 0 1 160 249 Sanità 37,0 25,0 - - - - 6,3 45,5 - - 0,0 - 0,0 20,0 200,0 37 20 0 0 3 0 17 16 0 0 1 0 2 6 6 Attività ricreative, culturali e di culto 408,6 5,7 - - - 6,7 5,0 717,4 - - 0,0 0,0 150,0 27,8 1433,3 412 37 0 0 0 16 21 376 22 0 1 3 5 23 322 Istruzione STIMA DELLA SPESA DELL’AMMINISTRAZIONE LOCALE DEL MOLISE A DECENTRAMENTO ATTUATO - ANNO 2001 Redditi da lavoro dipendente Tab. 40 305,9 0,0 - - 0,0 - - 325,0 - - - 100,0 833,3 0,0 0,0 69 1 0 0 1 0 0 68 1 0 0 2 56 6 3 Protezione sociale 35,6 5,3 0,0 0,0 25,0 4,9 4,2 51,1 104,5 0,0 0,0 11,8 407,7 3,6 78,2 1591 417 1 8 15 191 200 1174 45 7 17 19 66 317 702 Totale ,6$(5DSSRUWRDQQXDOHVXOO¶DWWXD]LRQHGHOIHGHUDOLVPR 12 Contributi agli investimenti a famiglie e altri operatori - 225 - 0,0 Contributi agli investimenti a famiglie e altri operatori 0,0 0,0 0,7 Acquisizioni di attività finanziarie SPESE CONTO CAPITALE TOTALE SPESE - 0,0 Contributi agli investimenti a imprese Altri trasferimenti in c/capitale 0,0 Investimenti fissi lordi e acquisti terreni 0,0 Poste correttive e compensative 0,1 0,0 Interessi passivi e redditi da capitale 0,7 0,0 Trasf. correnti ad imprese SPESE CORRENTI 0,0 Trasf. correnti a famiglie e ist. soc. private Altre uscite correnti 0,7 2,1 Consumi intermedi 2855 243 Redditi da lavoro dipendente TOTALE SPESE SPESE CONTO CAPITALE 1 80 Contributi agli investimenti a imprese Acquisizioni di attività finanziarie 150 Investimenti fissi lordi e acquisti terreni 0 2611 SPESE CORRENTI Altri trasferimenti in c/capitale 699 55 Altre uscite correnti Poste correttive e compensative 142 Trasf. correnti ad imprese Interessi passivi e redditi da capitale 24 16 Trasf. correnti a famiglie e ist. soc. private 489 Consumi intermedi Servizi generali 1186 Categorie economiche - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Difesa Protezione dell’ambiente 3185 1452 6 0 118 774 554 1733 56 3 83 917 100 415 158 1430 401 2 0 9 38 351 1029 64 13 20 16 39 673 204 Dati in milioni di euro Affari economici Funzioni 540 459 0 12 66 11 370 82 9 2 13 17 1 11 29 Abitazioni e assetto del territorio 0,0 0,0 - - - - 0,0 0,0 - 0,0 - - - 0,0 0,0 20,9 29,0 0,0 - 0,0 66,5 3,0 14,9 5,7 0,0 0,0 17,6 3,1 8,1 46,3 4,4 12,0 0,0 - 0,0 375,0 3,5 1,7 1,6 0,0 0,0 6,7 0,0 1,5 2,5 5,5 2,7 - - 0,0 0,0 0,0 26,2 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 3,6 Variazioni percentuali rispetto alla spesa ante decentramento 298 24 0 0 0 0 24 274 0 13 0 0 0 36 224 Ordine pubblico e sicurezza 0,7 0,0 - - 0,0 - 0,0 0,7 0,4 - 0,0 0,0 5,9 0,6 0,2 7079 147 0 0 1 0 147 6931 233 0 7 3 357 3796 2536 Sanità 80,7 45,0 - - 1600,0 - 24,1 110,4 500,0 0,0 0,0 500,0 10,5 48,7 312,5 318 116 0 0 17 1 98 202 6 1 9 6 21 58 99 Attività ricreative, culturali e di culto 373,5 19,1 - - - 158,6 3,4 458,1 988,9 0,0 0,0 0,0 125,4 25,8 716,7 7197 349 0 0 0 75 274 6848 392 12 26 80 151 371 5815 Istruzione STIMA DELLA SPESA DELL’AMMINISTRAZIONE LOCALE DELLA CAMPANIA A DECENTRAMENTO ATTUATO - ANNO 2001 Redditi da lavoro dipendente Tab. 41 312,0 10,5 - - 0,0 0,0 0,0 382,7 107,7 0,0 0,0 133,3 935,4 7,2 1,7 1648 84 0 8 16 1 58 1564 27 3 4 7 1346 119 59 Protezione sociale 46,3 17,2 0,0 - 7,2 65,0 2,8 52,2 34,5 0,0 0,0 18,3 185,6 3,0 103,7 24550 3275 9 20 239 980 2026 21274 1486 102 304 1062 2039 5968 10310 Totale /DPHWRGRORJLDGLTXDQWLILFD]LRQHGHOODGLPHQVLRQHILQDQ]LDULDGHOGHFHQWUDPHQWR Categorie economiche 1 Contributi agli investimenti a famiglie e altri operatori - 226 - 0,0 0,5 TOTALE SPESE 0,0 Altri trasferimenti in c/capitale 0,0 0,0 Contributi agli investimenti a famiglie e altri operatori SPESE CONTO CAPITALE 0,0 Contributi agli investimenti a imprese Acquisizioni di attività finanziarie 0,0 Poste correttive e compensative Investimenti fissi lordi e acquisti terreni 0,0 Interessi passivi e redditi da capitale 0,0 0,0 Trasf. correnti ad imprese 0,7 0,0 Trasf. correnti a famiglie e ist. soc. private SPESE CORRENTI 0,0 Consumi intermedi Altre uscite correnti 0,0 1,2 Redditi da lavoro dipendente 402 TOTALE SPESE 2 127 SPESE CONTO CAPITALE Acquisizioni di attività finanziarie 99 4 Contributi agli investimenti a imprese Altri trasferimenti in c/capitale 21 Investimenti fissi lordi e acquisti terreni 8 275 SPESE CORRENTI 10 Poste correttive e compensative Altre uscite correnti 15 4 Interessi passivi e redditi da capitale 2 Trasf. correnti ad imprese 87 149 Servizi generali 11,1 0,0 0,0 - - - - - - - - - - - - 10 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Difesa Protezione dell’ambiente 472 254 4 0 11 143 95 218 3 2 10 94 11 71 25 208 102 0 0 11 20 72 105 3 2 3 1 16 58 22 Dati in milioni di euro Affari economici Funzioni 73 64 0 0 34 2 28 9 0 0 1 2 2 2 2 Abitazioni e assetto del territorio 0,0 0,0 - - - - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - - 0,0 0,0 9,0 7,6 0,0 - 0,0 11,7 3,3 10,7 50,0 0,0 0,0 13,3 0,0 4,4 25,0 3,5 5,2 - - 0,0 17,6 2,9 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 2,8 0,0 - - 0,0 0,0 0,0 28,6 - - 0,0 - 0,0 0,0 0,0 Variazioni percentuali rispetto alla spesa ante decentramento 25 1 0 0 0 0 1 24 0 1 1 0 0 5 17 Ordine pubblico e sicurezza 0,6 0,0 - - - - 0,0 0,6 0,0 - - 0,0 50,0 0,3 0,0 686 42 0 0 0 0 42 644 16 0 0 5 3 370 248 Sanità 88,0 100,0 - - - - 42,9 77,8 - - 0,0 - 25,0 57,1 250,0 47 14 0 0 4 0 10 32 1 0 2 1 5 11 14 Attività ricreative, culturali e di culto 356,8 6,0 - - 0,0 6,5 5,6 555,9 2050,0 0,0 0,0 0,0 20,0 18,4 1438,1 845 71 0 0 1 33 38 774 43 1 3 5 18 58 646 Istruzione STIMA DELLA SPESA DELL’AMMINISTRAZIONE LOCALE DELLA BASILICATA A DECENTRAMENTO ATTUATO - ANNO 2001 Trasf. correnti a famiglie e ist. soc. private Consumi intermedi Redditi da lavoro dipendente Tab. 42 351,4 75,0 - - 0,0 0,0 0,0 387,1 - - - - 835,7 8,3 0,0 158 7 0 3 2 1 1 151 1 0 0 2 131 13 4 Protezione sociale 41,6 5,7 0,0 3,0 6,7 10,9 3,4 58,1 141,9 0,0 0,0 16,3 184,8 3,1 121,9 2926 691 15 102 64 203 308 2232 75 16 35 114 188 675 1127 Totale ,6$(5DSSRUWRDQQXDOHVXOO¶DWWXD]LRQHGHOIHGHUDOLVPR - 227 - 329 0,0 Contributi agli investimenti a famiglie e altri operatori 0,0 0,0 1,0 Acquisizioni di attività finanziarie SPESE CONTO CAPITALE TOTALE SPESE - 0,0 Altri trasferimenti in c/capitale 0,0 Contributi agli investimenti a imprese 0,0 Poste correttive e compensative Investimenti fissi lordi e acquisti terreni 0,0 Interessi passivi e redditi da capitale 0,7 0,0 Trasf. correnti ad imprese 1,2 0,0 Trasf. correnti a famiglie e ist. soc. private SPESE CORRENTI 2,7 Consumi intermedi Altre uscite correnti 1,3 1546 Redditi da lavoro dipendente TOTALE SPESE SPESE CONTO CAPITALE 3 Acquisizioni di attività finanziarie 10 Contributi agli investimenti a famiglie e altri operatori 0 150 Contributi agli investimenti a imprese Altri trasferimenti in c/capitale 167 1217 Investimenti fissi lordi e acquisti terreni SPESE CORRENTI 30 138 Altre uscite correnti Poste correttive e compensative 160 Trasf. correnti ad imprese Interessi passivi e redditi da capitale 17 12 Trasf. correnti a famiglie e ist. soc. private 299 Consumi intermedi Servizi generali 561 Categorie economiche - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Difesa Protezione dell’ambiente 1641 564 13 3 5 339 204 1077 15 3 66 677 13 207 96 644 146 1 0 13 30 102 498 10 7 10 58 8 361 44 Dati in milioni di euro Affari economici Funzioni 281 174 2 0 4 46 121 107 1 1 8 55 1 15 24 Abitazioni e assetto del territorio 0,0 0,0 - - 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 29,3 38,2 0,0 0,0 0,0 56,2 20,0 25,1 25,0 0,0 0,0 28,5 30,0 16,9 47,7 3,2 2,8 0,0 - 0,0 0,0 4,1 3,3 0,0 0,0 0,0 13,7 0,0 2,0 4,8 8,5 8,8 0,0 - 0,0 43,8 0,0 8,1 0,0 0,0 0,0 12,2 0,0 7,1 0,0 Variazioni percentuali rispetto alla spesa ante decentramento 189 10 0 0 3 0 7 179 0 8 1 0 1 43 127 Ordine pubblico e sicurezza 0,7 0,0 - - - 0,0 0,0 0,7 0,0 - 0,0 0,0 26,1 0,7 0,3 4987 198 0 0 0 12 187 4788 129 0 25 3 29 3031 1571 Sanità 41,2 20,6 - - 500,0 100,0 8,1 55,6 - 0,0 0,0 75,0 7,1 18,4 156,5 216 76 0 0 6 2 67 140 3 1 9 7 15 45 59 Attività ricreative, culturali e di culto 380,5 17,3 - - 0,0 146,2 4,4 450,1 1233,3 0,0 0,0 0,0 38,0 26,2 899,7 4483 176 0 0 2 32 142 4307 240 6 19 46 138 299 3559 Istruzione STIMA DELLA SPESA DELL’AMMINISTRAZIONE LOCALE DELLA PUGLIA A DECENTRAMENTO ATTUATO - ANNO 2001 Redditi da lavoro dipendente Tab. 43 344,7 12,5 - - 0,0 - 0,0 356,8 1000,0 0,0 0,0 50,0 948,1 2,5 0,0 1014 9 0 0 1 1 7 1005 11 3 1 12 849 81 48 Protezione sociale 47,9 14,6 0,0 0,0 12,8 34,5 5,1 53,6 77,6 0,0 0,0 24,3 320,0 3,3 117,0 15001 1682 19 3 44 612 1004 13318 547 59 299 870 1071 4381 6089 Totale /DPHWRGRORJLDGLTXDQWLILFD]LRQHGHOODGLPHQVLRQHILQDQ]LDULDGHOGHFHQWUDPHQWR 0 Contributi agli investimenti a famiglie e altri operatori - 228 - 0,0 0,0 0,0 0,6 Altri trasferimenti in c/capitale Acquisizioni di attività finanziarie SPESE CONTO CAPITALE TOTALE SPESE - 0,0 Contributi agli investimenti a famiglie e altri operatori 0,0 Contributi agli investimenti a imprese Poste correttive e compensative Investimenti fissi lordi e acquisti terreni 0,0 Interessi passivi e redditi da capitale 0,0 0,0 Trasf. correnti ad imprese 0,9 0,0 Trasf. correnti a famiglie e ist. soc. private SPESE CORRENTI 0,0 Consumi intermedi Altre uscite correnti 0,8 1,7 Redditi da lavoro dipendente 1154 TOTALE SPESE 2 222 SPESE CONTO CAPITALE Acquisizioni di attività finanziarie 171 2 Contributi agli investimenti a imprese Altri trasferimenti in c/capitale 47 933 Investimenti fissi lordi e acquisti terreni SPESE CORRENTI 21 138 Poste correttive e compensative Altre uscite correnti 24 1 Trasf. correnti ad imprese Interessi passivi e redditi da capitale 6 Trasf. correnti a famiglie e ist. soc. private 241 Consumi intermedi Servizi generali 503 Categorie economiche - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Difesa Protezione dell’ambiente 1249 732 21 0 3 239 470 517 6 2 36 269 10 124 69 514 213 3 0 4 57 149 301 10 11 12 3 6 195 64 Dati in milioni di euro Affari economici Funzioni 135 106 1 0 27 10 69 28 0 0 2 7 3 7 9 Abitazioni e assetto del territorio 1,1 0,0 - - - - 0,0 0,0 - 0,0 - - - 0,0 0,0 15,2 12,6 0,0 - 0,0 43,1 2,4 19,1 20,0 0,0 0,0 22,8 42,9 9,7 30,2 2,8 1,9 0,0 - 0,0 0,0 2,1 3,4 100,0 0,0 0,0 50,0 0,0 2,1 1,6 14,4 9,3 0,0 - 0,0 - 0,0 33,3 - - 0,0 - 0,0 0,0 0,0 Variazioni percentuali rispetto alla spesa ante decentramento 90 5 0 0 0 0 5 84 0 3 0 0 0 16 65 Ordine pubblico e sicurezza 0,4 0,0 - - 0,0 - 0,0 0,4 0,0 - 0,0 - 11,4 0,4 0,2 3101 55 0 0 1 0 54 3046 431 0 36 0 39 1425 1115 Sanità 35,5 15,6 - - - - 4,8 65,1 - 0,0 0,0 50,0 12,5 25,0 181,8 145 74 0 0 7 0 66 71 2 1 5 3 9 20 31 Attività ricreative, culturali e di culto 449,8 14,5 - - 0,0 85,7 3,1 606,2 3866,7 0,0 0,0 0,0 48,6 33,3 1296,2 2287 126 0 0 1 26 99 2161 119 1 12 18 52 144 1815 Istruzione STIMA DELLA SPESA DELL’AMMINISTRAZIONE LOCALE DELLA CALABRIA A DECENTRAMENTO ATTUATO - ANNO 2001 Redditi da lavoro dipendente Tab. 44 448,5 0,0 - - 0,0 0,0 0,0 517,4 600,0 0,0 0,0 100,0 1033,3 4,5 0,0 543 13 0 0 1 1 11 531 7 1 2 8 476 23 14 Protezione sociale 38,6 8,5 0,0 0,0 18,9 39,0 2,1 46,8 22,3 0,0 0,0 25,6 323,2 3,1 88,3 9218 1546 27 171 44 335 970 7672 713 40 129 309 601 2195 3685 Totale ,6$(5DSSRUWRDQQXDOHVXOO¶DWWXD]LRQHGHOIHGHUDOLVPR - 229 - 0,0 Contributi agli investimenti a famiglie e altri operatori 0,0 0,0 0,0 Acquisizioni di attività finanziarie SPESE CONTO CAPITALE TOTALE SPESE - 0,0 Contributi agli investimenti a imprese Altri trasferimenti in c/capitale 0,0 Investimenti fissi lordi e acquisti terreni 0,0 Interessi passivi e redditi da capitale 0,0 0,0 Trasf. correnti ad imprese SPESE CORRENTI 0,0 Trasf. correnti a famiglie e ist. soc. private 0,0 0,0 Consumi intermedi 0,0 0,7 Redditi da lavoro dipendente Altre uscite correnti 550 TOTALE SPESE Poste correttive e compensative 215 SPESE CONTO CAPITALE 5 Acquisizioni di attività finanziarie 22 Contributi agli investimenti a famiglie e altri operatori 0 13 Contributi agli investimenti a imprese Altri trasferimenti in c/capitale 335 175 Investimenti fissi lordi e acquisti terreni 2 SPESE CORRENTI 8 Altre uscite correnti 13 5 29 Poste correttive e compensative Interessi passivi e redditi da capitale Trasf. correnti ad imprese Trasf. correnti a famiglie e ist. soc. private 126 Consumi intermedi Servizi generali 153 Categorie economiche - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Difesa Protezione dell’ambiente 679 605 429 0 2 70 105 74 9 0 0 18 3 43 1 46 27 0 0 0 1 26 19 0 0 0 0 4 6 10 Dati in milioni di euro Affari economici Funzioni 12 12 6 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Abitazioni e assetto del territorio 0,0 0,0 - - - - 0,0 0,0 - - - - 0,0 0,0 - 1,5 1,5 0,0 - 0,0 2,9 7,1 1,4 0,0 - - 0,0 0,0 0,0 0,0 2,2 3,8 - - - 0,0 8,3 0,0 - - - - 0,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 - - - - - - - - - - Variazioni percentuali rispetto alla spesa ante decentramento 13 2 0 0 0 0 2 11 0 0 0 0 1 10 0 Ordine pubblico e sicurezza 0,5 0,0 - - 0,0 - 0,0 0,5 0,0 - 0,0 - - 0,0 0,0 195 12 0 0 1 0 11 183 1 0 1 0 0 92 89 Sanità 5,3 0,0 - - 0,0 - 0,0 9,1 - - - - 0,0 0,0 - 20 8 0 0 1 0 7 12 0 0 0 0 4 7 0 Attività ricreative, culturali e di culto 14,0 0,0 - - - - 0,0 17,6 - - - 0,0 7,7 0,0 21,0 155 28 0 0 0 0 28 127 1 0 0 1 14 13 98 Istruzione STIMA DELLA SPESA DELL’AMMINISTRAZIONE LOCALE DELLA VALLE D’AOSTA A DECENTRAMENTO ATTUATO - ANNO 2001 Redditi da lavoro dipendente Tab. 45 52,8 0,0 - - - - 0,0 57,1 - - - - 64,3 0,0 - 55 1 0 0 0 0 1 55 0 0 0 0 46 7 0 Protezione sociale 3,0 1,1 0,0 - 0,0 2,4 2,6 5,4 8,3 0,0 0,0 0,0 23,2 0,3 5,4 1725 910 440 0 31 84 355 816 13 8 14 24 101 304 351 Totale /DPHWRGRORJLDGLTXDQWLILFD]LRQHGHOODGLPHQVLRQHILQDQ]LDULDGHOGHFHQWUDPHQWR - 230 - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 Altri trasferimenti in c/capitale Acquisizioni di attività finanziarie SPESE CONTO CAPITALE TOTALE SPESE 0,0 Poste correttive e compensative Contributi agli investimenti a famiglie e altri operatori 0,0 Interessi passivi e redditi da capitale Contributi agli investimenti a imprese 0,0 Trasf. correnti ad imprese 0,0 0,0 Trasf. correnti a famiglie e ist. soc. private Investimenti fissi lordi e acquisti terreni 0,8 Consumi intermedi 0,0 0,3 Redditi da lavoro dipendente 0,2 827 TOTALE SPESE SPESE CORRENTI 290 SPESE CONTO CAPITALE Altre uscite correnti 127 Altri trasferimenti in c/capitale Acquisizioni di attività finanziarie 11 19 Contributi agli investimenti a famiglie e altri operatori 130 Investimenti fissi lordi e acquisti terreni 2 537 SPESE CORRENTI Contributi agli investimenti a imprese 8 Altre uscite correnti 11 5 Interessi passivi e redditi da capitale Poste correttive e compensative 1 10 Trasf. correnti ad imprese Trasf. correnti a famiglie e ist. soc. private 126 Consumi intermedi Servizi generali 378 Categorie economiche - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Difesa Protezione dell’ambiente 745 535 12 8 19 253 242 210 1 7 6 89 4 76 26 317 182 0 0 31 11 139 135 1 3 5 12 5 97 14 Dati in milioni di euro Affari economici Funzioni 99 88 1 0 25 50 14 11 0 0 0 2 1 2 5 Abitazioni e assetto del territorio 0,0 0,0 - - - - 0,0 0,0 - 0,0 - - - 0,0 0,0 2,8 3,5 0,0 0,0 0,0 6,8 0,8 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 4,0 1,9 1,1 - - 0,0 0,0 1,5 3,1 0,0 0,0 0,0 33,3 0,0 1,0 7,7 1,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 10,0 - - - 100,0 0,0 0,0 0,0 Variazioni percentuali rispetto alla spesa ante decentramento 19 1 0 0 0 0 1 18 0 1 0 0 0 4 13 Ordine pubblico e sicurezza 0,1 0,0 - - - - 0,0 0,1 0,0 - - - 0,0 0,2 0,0 744 46 0 0 0 0 46 698 12 0 0 0 5 404 277 Sanità 0,7 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 - - 0,0 14,3 7,7 0,0 12,5 142 88 0 6 9 4 69 54 0 0 3 8 14 21 9 Attività ricreative, culturali e di culto 7,8 2,7 - - 0,0 0,0 2,8 8,6 300,0 0,0 0,0 0,0 7,0 1,4 64,5 881 113 0 0 14 24 74 768 4 2 2 439 123 73 125 Istruzione STIMA DELLA SPESA DELL’AMMINISTRAZIONE LOCALE DELLA PROVINCIA DI TRENTO A DECENTRAMENTO ATTUATO - ANNO 2001 Redditi da lavoro dipendente Tab. 46 9,7 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 12,6 50,0 0,0 0,0 0,0 150,0 1,4 0,0 329 77 0 3 33 0 41 251 3 1 1 102 45 70 30 Protezione sociale 3,1 1,6 0,0 0,0 0,0 4,9 0,8 3,8 16,0 0,0 0,0 0,8 21,1 0,7 6,4 4103 1420 140 36 142 344 756 2682 29 25 22 653 207 873 877 Totale ,6$(5DSSRUWRDQQXDOHVXOO¶DWWXD]LRQHGHOIHGHUDOLVPR 5 0 Contributi agli investimenti a famiglie e altri operatori Altri trasferimenti in c/capitale - 231 - 0,0 Contributi agli investimenti a famiglie e altri operatori 0,0 0,0 0,2 Acquisizioni di attività finanziarie SPESE CONTO CAPITALE TOTALE SPESE - 0,0 Contributi agli investimenti a imprese Altri trasferimenti in c/capitale 0,0 Investimenti fissi lordi e acquisti terreni 0,0 Poste correttive e compensative 0,0 0,0 Interessi passivi e redditi da capitale 0,3 0,0 Trasf. correnti ad imprese SPESE CORRENTI 0,0 Trasf. correnti a famiglie e ist. soc. private Altre uscite correnti 0,2 0,0 Consumi intermedi 806 TOTALE SPESE Redditi da lavoro dipendente 128 SPESE CONTO CAPITALE 40 15 Contributi agli investimenti a imprese Acquisizioni di attività finanziarie 69 Investimenti fissi lordi e acquisti terreni 10 8 Poste correttive e compensative 678 5 Interessi passivi e redditi da capitale SPESE CORRENTI 1 Trasf. correnti ad imprese Altre uscite correnti 8 Trasf. correnti a famiglie e ist. soc. private 185 Consumi intermedi Servizi generali 460 Categorie economiche - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Difesa Protezione dell’ambiente 1032 804 23 0 13 217 551 228 3 2 4 95 17 89 19 244 166 1 0 7 11 147 78 1 1 14 5 6 38 13 Dati in milioni di euro Affari economici Funzioni 195 190 0 0 161 0 29 5 0 0 0 1 0 2 2 Abitazioni e assetto del territorio 6,7 - - - - - - 0,0 - 0,0 - - - 0,0 0,0 1,6 1,8 0,0 - 0,0 6,9 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 1,1 0,0 2,3 5,6 0,4 0,6 0,0 - 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7 0,0 0,0 0,0 - - 0,0 - 0,0 0,0 - - - - - 0,0 0,0 Variazioni percentuali rispetto alla spesa ante decentramento 16 0 0 0 0 0 0 15 0 1 0 0 0 3 12 Ordine pubblico e sicurezza 0,2 0,0 - - 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 - 0,0 0,0 1,1 0,3 0,0 924 76 0 0 8 1 68 848 24 0 1 1 94 381 346 Sanità 1,5 0,0 0,0 - 0,0 - 0,0 3,0 0,0 - 0,0 100,0 0,0 0,0 2,2 198 96 1 0 27 0 67 102 2 0 6 4 20 23 47 Attività ricreative, culturali e di culto 7,6 2,2 - - 0,0 - 3,9 8,6 - 0,0 0,0 0,0 1,7 0,0 11,5 639 94 0 0 15 0 79 545 3 1 9 8 60 95 369 Istruzione 36,1 0,0 - - 0,0 - 0,0 53,3 100,0 0,0 0,0 0,0 160,0 0,0 0,0 215 51 0 0 3 0 48 164 2 2 5 1 91 28 35 Protezione sociale STIMA DELLA SPESA DELL’AMMINISTRAZIONE LOCALE DELLA PROVINCIA DI BOLZANO A DECENTRAMENTO ATTUATO - ANNO 2001 Redditi da lavoro dipendente Tab. 47 3,1 1,1 0,0 - 0,0 6,1 0,4 4,3 9,8 0,0 0,0 3,6 24,4 0,5 3,2 4269 1605 65 0 239 244 1058 2663 45 15 44 116 296 844 1303 Totale /DPHWRGRORJLDGLTXDQWLILFD]LRQHGHOODGLPHQVLRQHILQDQ]LDULDGHOGHFHQWUDPHQWR 22 92 Investimenti fissi lordi e acquisti terreni Contributi agli investimenti a imprese Contributi agli investimenti a famiglie e altri operatori - 232 - 0,0 Contributi agli investimenti a famiglie e altri operatori 0,0 0,0 0,6 Acquisizioni di attività finanziarie SPESE CONTO CAPITALE TOTALE SPESE - 0,0 Contributi agli investimenti a imprese Altri trasferimenti in c/capitale 0,0 Investimenti fissi lordi e acquisti terreni 0,0 Poste correttive e compensative 0,0 0,0 Interessi passivi e redditi da capitale 1,2 0,0 Trasf. correnti ad imprese SPESE CORRENTI 0,0 Trasf. correnti a famiglie e ist. soc. private Altre uscite correnti 0,9 1,0 Consumi intermedi 1064 484 72 Redditi da lavoro dipendente TOTALE SPESE SPESE CONTO CAPITALE Acquisizioni di attività finanziarie 0 297 SPESE CORRENTI Altri trasferimenti in c/capitale 14 581 Altre uscite correnti 18 27 Poste correttive e compensative Trasf. correnti ad imprese Interessi passivi e redditi da capitale 6 1 Trasf. correnti a famiglie e ist. soc. private 195 Consumi intermedi Servizi generali 319 Categorie economiche - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Difesa Protezione dell’ambiente 893 487 40 0 20 225 202 407 14 1 34 84 112 120 41 358 138 0 0 4 19 116 220 0 4 16 20 4 156 21 Dati in milioni di euro Affari economici Funzioni 171 152 54 0 63 17 19 19 0 0 2 2 0 5 9 Abitazioni e assetto del territorio 0,0 0,0 - - - - 0,0 0,0 - 0,0 - - - 0,0 0,0 7,1 7,0 0,0 - 0,0 11,4 4,7 7,4 0,0 0,0 0,0 12,0 0,0 9,1 24,2 0,8 0,0 - - 0,0 0,0 0,9 1,4 - 0,0 0,0 5,3 0,0 2,0 5,0 1,2 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 11,8 - - 0,0 - - 0,0 0,0 Variazioni percentuali rispetto alla spesa ante decentramento 54 9 0 0 0 0 9 45 0 2 0 0 0 9 34 Ordine pubblico e sicurezza 0,4 0,0 - - - - 0,0 0,4 0,0 - 0,0 0,0 11,1 0,4 0,1 1905 33 0 0 0 0 33 1872 81 0 7 36 40 971 737 Sanità 13,1 7,4 0,0 - 42,9 - 2,2 17,0 - - 0,0 133,3 2,6 5,0 66,7 181 58 1 0 10 1 47 124 1 0 8 7 40 42 25 Attività ricreative, culturali e di culto 165,1 1,8 - - 0,0 0,0 1,9 207,7 540,0 0,0 0,0 0,0 37,0 11,4 450,3 1426 114 0 0 4 3 107 1311 64 1 10 67 37 147 985 Istruzione STIMA DELLA SPESA DELL’AMMINISTRAZIONE LOCALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA A DECENTRAMENTO ATTUATO - ANNO 2001 Redditi da lavoro dipendente Tab. 48 86,8 0,0 - - 0,0 0,0 0,0 97,3 300,0 0,0 0,0 10,0 302,9 1,1 0,0 467 27 0 0 13 1 13 440 4 1 2 11 282 94 45 Protezione sociale 22,7 2,6 0,0 - 1,5 9,1 1,6 30,3 48,3 0,0 0,0 8,1 77,2 2,2 59,8 6519 1502 167 0 206 288 843 5019 178 36 97 228 521 1739 2216 Totale ,6$(5DSSRUWRDQQXDOHVXOO¶DWWXD]LRQHGHOIHGHUDOLVPR Categorie economiche - 233 - 0,0 0,0 Investimenti fissi lordi e acquisti terreni Contributi agli investimenti a imprese Contributi agli investimenti a famiglie e altri operatori 0,0 0,0 0,4 Acquisizioni di attività finanziarie SPESE CONTO CAPITALE TOTALE SPESE - 0,0 SPESE CORRENTI Altri trasferimenti in c/capitale 0,8 0,4 Altre uscite correnti 0,0 0,0 Trasf. correnti ad imprese 0,0 0,0 Trasf. correnti a famiglie e ist. soc. private Poste correttive e compensative 1,0 Consumi intermedi Interessi passivi e redditi da capitale 0,7 4460 251 35 Redditi da lavoro dipendente TOTALE SPESE SPESE CONTO CAPITALE Acquisizioni di attività finanziarie 0 15 Contributi agli investimenti a famiglie e altri operatori Altri trasferimenti in c/capitale 4 198 Contributi agli investimenti a imprese Investimenti fissi lordi e acquisti terreni 130 4209 SPESE CORRENTI 1345 224 Altre uscite correnti Poste correttive e compensative Interessi passivi e redditi da capitale 47 412 Trasf. correnti a famiglie e ist. soc. private Trasf. correnti ad imprese 675 1375 Servizi generali - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Difesa Protezione dell’ambiente 3036 1372 13 0 18 502 839 1664 12 4 46 992 64 368 178 1198 326 0 0 0 16 309 872 6 23 22 17 2 586 216 Dati in milioni di euro Affari economici Funzioni 1353 1178 0 0 40 187 951 175 1 4 12 19 1 20 118 Abitazioni e assetto del territorio 0,0 0,0 - - - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - 0,0 0,0 11,4 9,8 0,0 - 0,0 24,9 2,7 12,7 71,4 0,0 0,0 12,7 6,7 7,9 29,9 1,2 0,6 - - - 0,0 0,7 1,4 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 0,5 1,3 0,0 - - 0,0 0,0 0,0 11,5 0,0 0,0 0,0 850,0 0,0 5,3 0,0 Variazioni percentuali rispetto alla spesa ante decentramento 266 31 0 0 0 0 31 235 2 9 2 0 0 42 180 Ordine pubblico e sicurezza 0,7 0,0 - - - - 0,0 0,7 0,0 - 0,0 - 6,2 0,6 0,2 6118 172 0 0 0 0 172 5945 573 0 10 0 290 2767 2305 Sanità 11,5 0,5 - - 12,5 - 0,0 18,0 200,0 0,0 0,0 5,0 1,0 4,3 86,5 561 187 0 0 9 1 177 374 6 2 7 42 97 122 97 Attività ricreative, culturali e di culto 260,4 8,4 - - - 28,6 2,9 304,0 794,6 0,0 0,0 0,0 10,1 9,8 630,3 6418 285 0 0 0 72 213 6132 331 6 19 61 413 381 4922 Istruzione STIMA DELLA SPESA DELL’AMMINISTRAZIONE LOCALE DELLA SICILIA A DECENTRAMENTO ATTUATO - ANNO 2001 Consumi intermedi Redditi da lavoro dipendente Tab. 49 202,9 5,3 - - 0,0 - 0,0 231,2 300,0 0,0 0,0 0,0 1056,0 1,1 0,8 1854 80 0 4 6 0 69 1775 12 6 1 5 1341 282 127 Protezione sociale 33,5 4,1 0,0 - 1,1 17,6 1,0 40,7 41,4 0,0 0,0 12,5 96,3 2,0 84,2 25264 3882 48 4 88 782 2959 21381 1073 1399 343 1183 2620 5243 9518 Totale /DPHWRGRORJLDGLTXDQWLILFD]LRQHGHOODGLPHQVLRQHILQDQ]LDULDGHOGHFHQWUDPHQWR 121 31 2 Investimenti fissi lordi e acquisti terreni Contributi agli investimenti a imprese Contributi agli investimenti a famiglie e altri operatori - 234 - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 Investimenti fissi lordi e acquisti terreni Contributi agli investimenti a imprese Contributi agli investimenti a famiglie e altri operatori Altri trasferimenti in c/capitale Acquisizioni di attività finanziarie SPESE CONTO CAPITALE TOTALE SPESE 0,0 Poste correttive e compensative 0,0 0,0 Interessi passivi e redditi da capitale 0,7 0,0 Trasf. correnti ad imprese SPESE CORRENTI 0,0 Trasf. correnti a famiglie e ist. soc. private Altre uscite correnti 0,5 1,0 Consumi intermedi 1106 TOTALE SPESE Redditi da lavoro dipendente 214 2 SPESE CONTO CAPITALE Acquisizioni di attività finanziarie 58 892 SPESE CORRENTI Altri trasferimenti in c/capitale 108 Altre uscite correnti 41 18 Poste correttive e compensative 2 11 Interessi passivi e redditi da capitale Trasf. correnti ad imprese Trasf. correnti a famiglie e ist. soc. private 307 Consumi intermedi Servizi generali 404 Categorie economiche - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Difesa Protezione dell’ambiente 1321 878 42 6 8 450 373 443 11 5 23 193 33 118 60 655 362 2 0 1 7 352 293 7 3 6 10 13 218 35 Dati in milioni di euro Affari economici Funzioni 200 153 0 0 63 5 85 47 21 1 3 5 1 7 8 Abitazioni e assetto del territorio 0,0 0,0 - - - - 0,0 0,0 - 0,0 - - 0,0 0,0 0,0 22,5 9,3 0,0 0,0 0,0 18,1 1,9 61,1 22,2 0,0 0,0 264,2 3,1 10,3 30,4 3,0 4,0 0,0 - 0,0 0,0 4,1 1,7 16,7 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 2,9 2,6 0,0 - - 0,0 0,0 0,0 11,9 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 Variazioni percentuali rispetto alla spesa ante decentramento 80 7 0 0 0 0 7 73 0 3 0 0 4 19 46 Ordine pubblico e sicurezza 0,8 0,0 - 0,0 - - 0,0 0,9 0,0 - 0,0 - 240,0 0,6 0,1 2461 98 0 1 0 0 97 2363 262 0 1 0 17 1209 874 Sanità 21,2 8,6 - - 400,0 0,0 1,8 28,6 100,0 - 0,0 50,0 0,0 11,8 237,5 189 63 0 0 5 2 56 126 2 0 5 9 45 38 27 Attività ricreative, culturali e di culto 273,3 5,7 0,0 - - 9,1 4,3 332,8 122,0 0,0 0,0 0,0 37,8 20,8 626,6 2154 111 2 0 0 36 73 2043 182 2 7 9 51 128 1664 Istruzione STIMA DELLA SPESA DELL’AMMINISTRAZIONE LOCALE DELLA SARDEGNA A DECENTRAMENTO ATTUATO - ANNO 2001 Redditi da lavoro dipendente Tab. 50 157,1 0,0 - - 0,0 0,0 0,0 172,5 100,0 0,0 0,0 66,7 426,6 0,9 0,0 666 23 0 0 3 1 19 643 4 1 1 5 495 108 27 Protezione sociale 35,4 5,5 0,0 0,0 5,1 15,7 2,2 46,9 21,6 0,0 0,0 180,7 176,9 2,5 88,0 8832 1909 48 65 82 532 1183 6923 597 33 87 233 670 2152 3145 Totale ,6$(5DSSRUWRDQQXDOHVXOO¶DWWXD]LRQHGHOIHGHUDOLVPR 7 I livelli essenziali delle prestazioni 7.1 LA MAPPA TERRITORIALE DELLA SPESA PUBBLICA EROGATA NELL’ AMBITO DEL SISTEMA DI WELFARE La geografia dei servizi e delle prestazioni forniti ai cittadini dalle Amministrazioni Pubbliche in sede locale è caratterizzata da una correlazione generalmente negativa, ma con eccezioni significative, fra le serie territoriali delle risorse ad essi dedicate ed il grado di sviluppo economico regionale. E’ un quadro strutturale che emerge con nettezza dall’analisi condotta nel precedente capitolo, in particolare delle ultime tabelle in esso presentate relative alla configurazione economicofunzionale attesa della spesa dell’Amministrazione Locale (A.L.) a decentramento avvenuto. Facendo riferimento alle analoghe tabelle relative a ciascuna regione, presentate in appendice al cap. 6, e normalizzando i dati assoluti con la popolazione residente, è possibile ricavare alcune più precise indicazioni. La distribuzione regionale della spesa pro capite1 di competenza della A.L. delle diverse regioni mostra una dispersione territoriale elevata. Gran parte della variabilità è spiegata da quella che si osserva – in ordine decrescente di importanza – da una parte nei settori delle Abitazioni ed assetto del territorio e dell’Istruzione, funzioni in cui la spesa pro capite è mediamente più alta nel Mezzogiorno (i numeri indice dei pro capite superano la media Italia rispettivamente del 37% e del 10%) e più bassa nell’area centro-settentrionale e, dall’altra parte, nei settori delle Attività ricreative e culturali e della Sanità, per i quali l’indice della spesa media pro capite raggiunge al Centro-Nord i valori più elevati (gli indici in base Italia=100 si collocano, nell’ordine, su quota 112,6 e 107,9). Il Nord mostra una concentrazione di spesa particolarmente accentuata nei due ultimi settori funzionali citati, con un indice specifico della Sanità pari a 114. Nell’Italia centrale la spesa pro capite eccede la media nazionale in tutte le macro-funzioni ad eccezione dei Servizi generali e della Sanità, il cui indice è inferiore a 100. Infine, il Sud registra un livello di spesa pro capite nella Sanità, fatto 100 il totale Italia, pari a 86. Viceversa la spesa che la A.L. meridionale dovrebbe sostenere, a regime, a 1 Valutata al lordo delle uscite in conto capitale ma al netto dei pagamenti per acquisizioni di attività finanziarie. - 235 - ISAE Rapporto annuale sull’attuazione del federalismo beneficio di ciascun cittadino residente nel campo della Protezione sociale risulta eccedere di poco la media nazionale (l’indice è pari al 103). Un risultato simile a quello che caratterizza la A.L. dell’Italia centrale ed opposto a quello misurato per le regioni settentrionali, il cui indice si colloca su quota 96. Ciò è dovuto integralmente all’inclusione, in tale categoria funzionale, degli oneri per pensioni ed assegni assistenziali attualmente a carico dell’INPS. Escludendo questi ultimi, infatti, la situazione si invertirebbe completamente: l’indice del Nord sarebbe pari a 120, quello del Centro a 98 mentre crollerebbe a poco più di 76 nell’Italia meridionale. Sempre in termini aggregati e, in particolare, con riferimento alla spesa sostenuta per l’erogazione di servizi pubblici e prestazioni sociali in natura (escludendo pertanto quelle in denaro e, in genere, i trasferimenti a fondo perduto di parte corrente ed altre spese come gli interessi passivi) indicazioni significative possono essere tratte, non solo sul piano strutturale ma anche su quello delle 2 dinamiche, utilizzando le serie di contabilità regionale costruite dall’ISTAT in base al sistema SEC95 . Le funzioni per le quali si hanno informazioni significative utili ai nostri fini sono quelle della Protezione sociale, dell’Istruzione e della Sanità, le quali – a decentramento delle competenze avvenuto – saranno quasi totalmente gestite dall’Amministrazione locale ed, inoltre, rappresentano pressoché esaustivamente la tipologia di servizi e prestazioni rientrante nel campo di applicazione dei LEP. Partendo dai dati a prezzi correnti per il 2001, che è anche l’ultimo anno per cui si dispone di tali informazioni, e facendo riferimento ai valori medi pro capite, emerge subito la piena conferma di quanto in precedenza osservato. La variabilità interregionale dei valori medi pro capite della spesa 3 complessivamente sostenuta nell’area del Welfare è significativa, pari all’8% misurata in termini di coefficiente di variazione. Quest’ultimo valore non è irrilevante se si considera che i dati cui ci si riferisce sono valori pro capite e sono relativi a funzioni per le quali devono essere fissati livelli omogenei di fruizione su tutto il territorio nazionale. Ma tale variabilità è ancora più da tenere nella dovuta considerazione se si analizzano le caratteristiche della distribuzione territoriale e delle sue componenti interne (a tal fine, nella tabella 1 sono riportate - sotto forma di numeri indice - le serie regionali dei suddetti pro capite relativi al totale dei servizi e prestazioni dell’area Welfare e delle specifiche funzioni in esso comprese). Dal primo punto di vista (caratteristiche della distribuzione territoriale) si deve notare che buona parte della variabilità è indotta dalla forma di governo regionale: il numero indice del pro capite, posto pari a 100 il valore dell’Italia, nelle regioni in cui vige lo Statuto Speciale supera quota 106, nelle altre a 2 Cfr. ISTAT (2004a). 3 Poiché in questo contesto ci si riferisce ai servizi ed alle prestazioni in natura, l’area Welfare comprende l’Istruzione, la Sanità e la Protezione sociale al netto della Previdenza e delle prestazioni sociali assistenziali in denaro. - 236 - I livelli essenziali delle prestazioni forma di governo ordinaria è inferiore a 99 (v. tabella 1, quarta colonna). Inoltre nelle prime si osserva una dispersione intorno alla media superiore alla norma, determinata in particolare dalle due regioni più ricche, la Valle d’Aosta ed il Trentino Alto Adige, la cui spesa per il Welfare erogata a favore di ciascun cittadino residente supera rispettivamente del 17% e del 27% la media nazionale. Complessivamente, il Centro-Nord mostra livelli di spesa pro capite leggermente inferiori – circa il 2% all’intera Italia, il Mezzogiorno superiori del 3,5%. Tale differenziazione può essere valutata più approfonditamente se si disaggrega la spesa totale nelle sue componenti funzionali. Tab. 1 SPESA PUBBLICA PER SERVIZI E PRESTAZIONI NELL'AREA WELFARE (anno 2001 - dati pro capite) Numeri indice dei pro capite Italia = 100 Numeri indice dei pro capite 1995 = 100 Regioni Protezione sociale Sanità Istruzione Totale Welfare Protezione sociale Sanità Istruzione Totale Welfare 159,9 152,8 135,7 135,6 150,2 146,3 Regioni a statuto ordinario Piemonte Lombardia 111,8 94,4 98,2 98,0 84,0 80,0 93,3 90,6 159,4 154,5 Veneto 91,0 98,8 83,0 92,0 174,7 152,7 132,5 145,7 Liguria 134,0 116,0 87,7 105,7 145,1 143,8 126,7 137,7 Emilia Romagna 125,0 103,2 82,3 96,2 162,2 139,0 123,8 134,8 Toscana 113,9 103,4 97,1 101,4 147,7 153,3 128,9 142,5 Marche 102,8 102,5 102,7 102,6 148,0 147,7 138,1 143,7 Umbria 127,1 100,8 105,4 104,2 164,9 138,5 120,0 131,8 Lazio 111,1 105,5 110,5 107,8 152,4 160,8 122,8 142,2 Centro-Nord 106,9 101,5 89,4 97,0 155,6 152,0 129,7 143,1 149,5 Abruzzo 88,9 105,5 105,7 104,6 129,3 171,8 129,7 117,4 106,9 110,3 108,9 143,2 167,1 126,8 146,7 Campania 64,6 100,0 118,9 105,5 122,4 178,6 137,5 155,1 Basilicata 82,6 89,9 136,0 108,0 143,4 153,3 136,8 144,1 Puglia 58,3 95,3 105,7 97,3 135,5 166,4 137,7 151,5 Calabria 75,7 97,9 124,9 107,4 134,6 171,1 130,6 148 Mezzogiorno 68,8 98,5 115,3 103,5 130,3 171,8 135,4 151,7 Totale 95,8 100,7 96,9 98,9 150,0 157,2 131,6 145,6 Valle d'Aosta 227,8 115,8 103,5 117,6 151,2 162,3 111,0 138,4 Trentino Alto Adige 164,6 113,1 140,6 127,1 151,0 156,6 186,4 168 Friuli Venezia Giulia 148,6 104,5 93,7 102,8 182,9 155,9 122,1 143,3 Centro-Nord 159,0 108,7 113,8 113,8 164,7 156,7 147,7 153,6 Sicilia 106,9 89,9 117,8 102,1 165,6 156,8 138,5 148,3 Sardegna 118,8 99,2 118,3 108,0 154,1 153,5 126,0 140,2 Mezzogiorno 110,4 92,2 118,0 103,6 163,9 156,0 135,3 146,1 Totale 122,9 96,3 116,9 106,2 163,9 156,2 138,0 148,2 Totale regioni 100,0 100,0 100,0 100,0 153,2 157,1 132,8 146 Centro-Nord 110,4 101,9 90,9 98,0 157,4 152,2 131,0 143,8 Mezzogiorno 81,9 96,5 116,1 103,5 142,2 166,7 135,3 149,9 Molise Regioni a statuto speciale - 237 - ISAE Rapporto annuale sull’attuazione del federalismo Con riferimento ai servizi e prestazioni in natura pro capite erogati nell’ambito della Protezione sociale, la cui componente principale è rappresentata dalla sottofunzione Assistenza in quanto nella 4 Previdenza sono comprese solo prestazioni in denaro , la dispersione è molto elevata e sfavorevole alle regioni meridionali. Il numero indice della spesa di queste ultime risulta pari a 81,9, quello dell’Italia centro-settentrionale ad oltre 110 (v. prima colonna tab. 1). Si tratta di un risultato in parte sorprendente se si considera che la finalità principale degli interventi assistenziali è quella di favorire la coesione sociale ed alleviare le condizioni di bisogno più gravi. In ogni caso, requisito principale per l’accesso alle prestazioni dovrebbe essere l’insufficienza di reddito o il non superamento di soglie di riferimento. Ancora più sorprendente è la constatazione che proprio nelle regioni dove il livello di reddito è maggiore della media, escludendo Lombardia e Veneto, si raggiungono i livelli di spesa più elevati. La contraddizione è in parte apparente poiché una porzione rilevante di servizi e prestazioni è collegata al reddito in misura tenue o non stringente: basti pensare ai servizi di asilo nido o di assistenza ai disabili. Inoltre, tali servizi richiedono la presenza di strutture e di un contesto sociale ed economico favorevole alla loro organizzazione che proprio nelle aree più sviluppate del Paese è più facile riescano ad affermarsi. Ciò nondimeno, la contraddizione permane se ci si pone nell’ottica del singolo individuo, e si acuisce ulteriormente quando ci si sofferma sull’esame della distribuzione interna all’area centrosettentrionale. La concentrazione massima, ancora una volta, si osserva nelle Regioni a Statuto Speciale, il cui indice raggiunge il valore di 159, con punte di 228 e 165 rispettivamente in Valle d’Aosta ed in Trentino Alto Adige. Tali valori segnalano una distanza enorme rispetto alle altre Regioni a Statuto Speciale meridionali, che pure si collocano al di sopra della media nazionale: l’indice della Sicilia è pari a 107, quello della Sardegna a 119. In assoluto, l’indice scende ai minimi in Puglia (58) e Campania (65), poco più di un terzo del livello toccato nelle Regioni a Statuto Speciale settentrionali. Meno squilibrata appare, ad un primo esame, la distribuzione territoriale della spesa sanitaria: il Centro-Nord evidenzia sempre un indice superiore alla media nazionale (102) ed il Meridione un indice inferiore (96,5) ma, per l’appunto, le distanze sono maggiormente contenute. Resta il divario a favore delle regioni settentrionali a Statuto Speciale, il cui indice (109) è sostenuto anche in questo caso da Valle d’Aosta e Trentino Alto Adige (116 e 113 nell’ordine). In tale circostanza, invece, le regioni a Statuto speciale del Sud si attestano su livelli più bassi della media, con la spesa pro capite della Sicilia, in particolare, il cui indice è inferiore a 90, un minimo assoluto raggiunto anche dalla Basilicata. 4 E’ però da sottolineare che le spese di carattere amministrativo degli Enti di previdenza rientrano nelle categorie di uscite qui prese in considerazione. Queste spese creano una distorsione nelle serie territoriali in quanto sono concentrate a Roma, sede dei principali enti di previdenza, e quindi nel Lazio. I dati originari delle serie ISTAT relativi al Lazio, pertanto, sono stati rettificati per neutralizzare tale effetto scorporando dal totale una stima della componente relativa agli enti previdenziali. - 238 - I livelli essenziali delle prestazioni Proprio il valore dell’indice di quest’ultima regione, fra l’altro, unitamente a quello pure ridotto dell’Umbria all’interno dell’area centro-settentrionale, fanno propendere a ritenere che la variabile “dimensione del territorio regionale” giuochi un ruolo non molto importante nella spiegazione dei 5 differenziali territoriali , come avviene invece nel caso di altre funzioni (in particolare per i Servizi generali di amministrazione pubblica, l’Istruzione e la Protezione sociale). Apparentemente la situazione è diversa nel caso dell’Istruzione. Infatti la spesa pro capite è squilibrata in senso positivo per le regioni meridionali, che raggiungono un indice di 116, mentre l’area centro-settentrionale si colloca su quota 91 circa. La distribuzione regionale della spesa per l’Istruzione, quindi, costituisce il fattore che spiega lo sbilanciamento a favore del Sud, per quanto tenue, che si è osservato in precedenza con riferimento all’intera spesa per servizi e prestazioni sostenuta nel campo del Welfare. Che si tratti di una situazione solo apparentemente più favorevole al Mezzogiorno verrà più approfonditamente argomentato in seguito quando, nel par. 3, si analizzerà la spesa in modo dettagliato riferendola alla popolazione per classi di età ai fini della sua standardizzazione. Infatti, la popolazione rilevante, in questo caso, è quella in età scolare. Se si rapporta a quest’ultima, la distribuzione della spesa pro capite mostra un profilo opposto. L’indice del Centro – Nord raggiunge il valore di 106, quello dell’Italia meridionale non supera livello 94. Così letta, pertanto, anche la distribuzione della spesa per l’istruzione risulta essere maggiormente concentrata nell’Italia centrosettentrionale. Inoltre, ed ancora una volta, la spesa pro capite delle regioni a Statuto Speciale ivi dislocate si colloca abbondantemente ai livelli massimi (in media l’indice supera quota 130). La distanza che separa la regione a spesa pro capite più elevata (il Trentino Alto Adige, con indice pari a 143) da quella ove la spesa è più bassa (la Puglia, con 85) non sembra giustificata da fattori economico-sociali sufficienti, certo non sembrano essere tali alla luce di quanto prevede il Titolo V della Costituzione a tutela dell’uniformità di godimento dei diritti civili e sociali. Se, con riferimento all’anno 2001, il quadro strutturale è quello ora descritto, la formulazione di un giudizio più articolato richiede l’esame anche di altri aspetti. In primo luogo è necessario verificare come tale quadro sia evoluto nel corso del tempo al fine di comprendere se le dinamiche sperimentate spingano verso la convergenza o l’ulteriore divaricazione dei differenziali territoriali. A tale scopo possono essere analizzate le serie regionali dei valori pro capite delle spese sostenute dalle 5 Nello stesso senso conclude V. Ferraris (2004). Viceversa un peso importante a tale variabile è stato riconosciuto per la sanità nel decreto 56/2000. Più oltre, nel paragrafo 3, nell’esercizio di stima degli standard di spesa proposto dall’ISAE, la variabile dimensionale viene considerata come esplicativa dei differenziali strutturali in virtù della significatività dei parametri dell’equazione di regressione stimata allo scopo. Il livello di significatività è però inferiore a quello misurato nel caso dell’Istruzione e dell’Assistenza. - 239 - ISAE Rapporto annuale sull’attuazione del federalismo Amministrazioni Pubbliche, nel corso del periodo 1995-2001, per l’area Welfare e relative specifiche funzioni. Dall’esame del primo dei due grafici seguenti si nota che la dinamica della spesa pro capite dell’intera area Welfare è stata più sostenuta nell’Italia meridionale che in quella centro-settentrionale. Ciò fa ritenere che il percorso seguito a partire dal 1995 tende ad indurre una sia pur lenta convergenza: se, come auspicabile, esso dovesse proseguire nei prossimi anni, i differenziali in 6 precedenza osservati dovrebbero ulteriormente ridursi . Le dinamiche relative, tuttavia, hanno progressivamente approfondito l’anomalia - osservata a livello strutturale con riferimento all’anno 2001 – consistente in una spesa pro capite marcatamente superiore alla norma nelle regioni a Statuto Speciale del Nord. I tassi di variazione anno su anno di quest’ultima, infatti, sono stati sistematicamente superiori a quelli della spesa delle regioni meridionali a Statuto Speciale cosicché, all’interno di un generale processo di convergenza, le regioni a Statuto Speciale settentrionali hanno mostrato, viceversa, andamenti divergenti. Ciò significa che il pur parziale riequilibrio avvenuto nel corso del periodo di tempo esaminato è da ascrivere esclusivamente alle regioni a Statuto Ordinario, con la conseguenza che le distanze relative con quelle a Statuto Speciale, in particolare del Nord, sono aumentate. Graf. 1 - Spesa pro-capite per il Welfare Totale regioni Graf. 2 - Spesa pro-capite per il Welfare Regioni a Statuto Speciale 150 numeri indice 1995=100 numeri indice 1995=100 150 140 130 120 140 130 120 110 110 100 100 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 1995 1996 Totale regioni Centro-Nord 1997 1998 1999 2000 2001 anni anni Tot Reg Stat Speciale Mezzogiorno RSS Centro-Nord RSS Mezzogiorno E’possibile, sulla scorta dei dati relativi alle singole macro-funzioni rientranti nell’area Welfare, connotare in modo più preciso significato e cause di tale evoluzione, anche al fine di individuare qualche elemento utile in chiave prospettica. 6 E’quanto viene previsto, attraverso stime mirate, da V. Ferraris (2004) da oggi al 2010. - 240 - I livelli essenziali delle prestazioni In primo luogo si può esaminare l’andamento della spesa pro capite sostenuta nel campo della Protezione sociale. Dal grafico 3 si evince che la spesa pubblica erogata nel Centro-Nord è stata quasi costantemente più dinamica di quella del Mezzogiorno, con un’accelerazione nell’ultimo periodo. Il profilo della serie degli indici misurati sull’intero territorio nazionale è dominato da quello dell’Italia centro-settentrionale, al quale si accosta significativamente. La distanza fra le due ripartizioni è costantemente aumentata nel corso del periodo in esame, determinata da una stasi sostanziale della spesa meridionale fra il 1996 ed il 1999. Tale situazione, da cui non si intravedono spunti positivi per l’immediato futuro, è stata determinata in particolare dalle regioni a Statuto Ordinario, quelle a Statuto Speciale avendo mostrato una similarità di comportamento che, con alcuni sfasamenti, ha condotto quelle del Nord sui livelli raggiunti - a fine periodo - dalle regioni meridionali (Graf. 4). Graf. 3 - Spesa pro-capite per la Protezione sociale - Totale regioni Graf. 4 - Spesa pro-capite per la Protezione sociale - Regioni a Statuto Speciale 160 160 numeri indice 1995=100 numeri indice 1995=100 150 140 130 120 110 150 140 130 120 110 100 100 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 1995 1996 anni Totale regioni Centro-Nord 1997 1998 1999 2000 2001 anni Mezzogiorno Tot Reg Stat Speciale RSS Centro-Nord RSS Mezzogiorno In senso marcatamente riequilibratore hanno inciso le dinamiche delle spese sanitarie pro capite. Il grafico 5 mostra che la curva relativa al Mezzogiorno è costantemente più elevata di quella delle regioni centro-settentrionali con un aumento, anzi, della divaricazione (fenomeno che segnala un livello dei tassi annui di variazione sistematicamente maggiori al Sud). E’interessante notare (Graf. 6) che le regioni a Statuto Speciale delle due ripartizioni geografiche hanno curve quasi sovrapposte, indice questo che l’avvicinamento fra Sud e Nord è avvenuto prevalentemente in virtù di una riduzione delle distanze nel sottoinsieme delle regioni a Statuto Ordinario. Questo fenomeno ha una spiegazione ben precisa, che è da ricercare principalmente nella modificazione del sistema di finanziamento della spesa avvenuta nel corso del tempo e che ha comportato il progressivo abbandono del criterio della spesa storica per ancorarsi sempre più saldamente a criteri di quote capitarie differenziate per classi di età e - 241 - ISAE Rapporto annuale sull’attuazione del federalismo tipologia di prestazioni, variamente corrette con indicatori di morbilità7. Ciò ha consentito nel tempo di far crescere maggiormente la spesa là dove era relativamente insufficiente rispetto alla domanda potenziale. Pertanto, per il prossimo futuro, è da attendersi il proseguimento delle tendenze osservate in passato per le regioni a Statuto Ordinario, anche se dovrebbe entrare progressivamente in effettivo vigore il sistema di finanziamento previsto dal decreto legislativo 56 / 2000 che dovrebbe nuovamente allontanare la definizione delle risorse dal fabbisogno sanitario regionale standardizzato8. Altrettanto non si può dire per le regioni a Statuto Speciale in quanto hanno goduto di un sistema di finanziamento in tutto (regioni del Nord) o in parte (regioni del Sud) svincolato da criteri di fabbisogno e centrato invece sulle devoluzioni di imposta: un sistema che sembra avere favorito livelli di spesa pro capite superiori alla media solo in quelle settentrionali. Quelle meridionali, come osservato in precedenza, si collocano invece sotto la media, in questo caso (Graf. 6) senza alcun impulso ad una riduzione delle distanze relative. Graf. 5 - Spesa pro-capite per la Sanità Totale regioni Graf. 6 - Spesa pro-capite per la Sanità Regioni a Statuto Speciale 170 160 numeri indice 1995=100 numeri indice 1995=100 160 150 140 130 120 110 150 140 130 120 110 100 100 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 1995 1996 anni Totale regioni Centro-Nord 1997 1998 1999 2000 2001 anni Tot Reg Stat Speciale Mezzogiorno RSS Centro-Nord RSS Mezzogiorno Infine, l’Istruzione. La spesa pro capite nelle regioni meridionali evidenzia, complessivamente, una dinamica più rapida al Sud, specie nei primi anni del periodo esaminato. In quelli successivi i tassi di variazione relativi alle due ripartizioni sono simili, cosicché la distanza in livello fra le due curve resta 7 I criteri di riparto del Fondo Sanitario Nazionale “sono stati modificati più volte dalle leggi finanziarie, fino all’introduzione di una quota capitarla uniforme, in base alla legge 662/96. Fin dall’inizio la ripartizione del FSN è avvenuta sostanzialmente sulla base del criterio della spesa storica, con qualche correttivo, anche per la difficoltà di definire gli “indici e standard” che dovevano garantire l’uniformità dei livelli di prestazioni sanitarie sul territorio” (a norma dell’art. 52 della legge 8333/78: ndr) (… ) “La legge 662/96 sanciva, dunque, il definitivo abbandono del criterio della spesa storica e l’adozione di un criterio di ripartizione non più legato prevalentemente all’offerta, quanto piuttosto ai livelli di domanda attesa, all’entità della popolazione residente e alle fasce di età, da un lato, e ai livelli di assistenza sanitaria, dall’altro”[Cfr. Monitor (2003) pagine 25 e 28]. 8 Per tale motivo è da discutere se il D.Lgs. 56/2000 sia compatibile con il vigente Titolo V della Costituzione. Cfr. in proposito F. Pica (2002). - 242 - I livelli essenziali delle prestazioni sostanzialmente invariata (Graf. 7). Ancora una volta, la situazione è diversa se si esamina il sottoinsieme delle regioni a Statuto Speciale: quelle del Nord hanno amministrato una massa di spesa che è cresciuta a tassi significativamente più elevati di quella delle omologhe regioni meridionali (Graf. 8) e delle regioni a Statuto Ordinario. Le distanze che separano queste regioni dalle altre, pertanto, non sono solo un dato strutturale, come emerso dalla breve analisi sviluppata in precedenza sulla base della tabella 1, ma sono anche dinamicamente divergenti. Fenomeno che deve essere valutato con attenzione in ragione delle sue implicazioni sulle problematiche del finanziamento del nuovo sistema di tipo federale disegnato dalla Costituzione e, in particolare, dei livelli essenziali delle prestazioni da garantire su tutto il territorio nazionale. Graf. 7 - Spesa pro-capite per l'Istruzione Totale regioni Graf. 8 - Spesa pro-capite per l'Istruzione Regioni a Statuto Speciale 150 numeri indice 1995=100 numeri indice 1995=100 140 130 120 110 100 140 130 120 110 100 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 1995 1996 anni Totale regioni Centro-Nord 1997 1998 1999 2000 2001 anni Tot Reg Stat Speciale Mezzogiorno RSS Centro-Nord RSS Mezzogiorno Ad integrazione dell’analisi ora condotta, è possibile concentrare l’attenzione sulla dinamica dei volumi dei servizi e prestazioni erogate prescindendo, pertanto, dalla componente prezzo che può fittiziamente incidere sulla variazione della spesa sostenuta, senza che a questa debba necessariamente corrispondere una analoga variazione dei servizi effettivamente resi. A tale scopo è utile esaminare l’evoluzione nel tempo delle stesse serie cui si è fatto riferimento sinora ma, questa volta, valutate a prezzi costanti (i prezzi dell’anno 1995)9. La tabella 2, analoga alla tabella 1 precedentemente utilizzata, riporta sotto forma di numeri indice le serie regionali della spesa pro capite a prezzi costanti dell’anno 2001. Le stime a prezzi costanti possono anche fornire indicazioni circa le variazioni di efficienza con la quale i servizi vengono prodotti, ovvero per misurare la produttività del lavoro ed i relativi differenziali territoriali. Differenze di efficienza determinano, a parità di risorse finanziarie impiegate, differenze nei livelli di fruizione e – quindi – di soddisfazione dei bisogni da parte dei cittadini utenti. 9 La fonte statistica è sempre ISTAT (2004a). - 243 - ISAE Rapporto annuale sull’attuazione del federalismo Tab. 2 SPESA PUBBLICA PER SERVIZI E PRESTAZIONI NELL'AREA WELFARE (anno 2001 - dati a prezzi costanti pro capite) Numeri indice dei pro capite Italia = 100 Numeri indice dei pro capite 1995 = 100 Regioni Protezione sociale Sanità Istruzione Totale Welfare Protezione sociale Sanità Istruzione Totale Welfare Regioni a statuto ordinario Piemonte 110,2 95,2 82,8 91,3 117,8 124,5 98,7 113,7 Lombardia 96,3 96,5 77,2 89,1 118,2 120,8 96,5 111,4 Veneto 85,2 100,0 81,4 92,0 122,7 124,1 95,9 112,8 Liguria 144,4 138,0 93,4 121,4 117,3 137,5 99,6 122,3 Emilia Romagna 125,9 107,6 85,9 100,3 122,5 116,3 95,2 108,8 Toscana 112,0 100,3 98,6 100,3 109,0 119,5 96,6 109,1 Marche 107,4 113,9 97,3 107,2 116,0 131,7 96,5 116,1 Umbria 105,6 101,1 114,7 106,6 102,7 111,6 96,4 104,3 114,9 Lazio 105,6 108,6 119,3 112,5 108,6 133,0 97,8 Centro-Nord 105,6 103,1 90,3 98,4 115,2 123,9 96,7 112,3 98,1 98,6 109,1 102,5 107,1 129,0 98,7 113,4 113,3 Abruzzo Molise 113,0 101,0 119,5 108,7 103,4 126,8 101,3 Campania 70,4 86,3 116,7 97,0 100,0 123,9 99,5 110,4 Basilicata 76,9 89,3 134,5 105,8 100,0 122,3 99,8 109,3 Puglia 57,4 96,2 103,8 96,8 100,0 134,9 99,7 116,6 Calabria 74,1 92,4 131,7 106,4 98,8 129,8 101,5 113,4 Mezzogiorno 71,3 91,7 115,3 99,5 101,3 128,4 99,9 112,8 Totale 95,4 99,7 97,6 98,7 112,0 125,1 97,8 112,5 Valle d'Aosta 280,6 112,0 111,3 121,5 139,6 126,0 88,0 110,7 Trentino Alto Adige 211,1 102,7 97,1 106,8 145,2 114,3 94,9 109,2 Friuli Venezia Giulia 136,1 95,3 100,4 99,6 125,6 114,2 96,5 107,4 Centro-Nord 175,0 99,3 99,6 103,8 136,0 115,1 95,3 108,4 Sicilia 100,9 101,0 114,8 106,2 117,2 141,6 99,6 119,4 Sardegna 117,6 106,9 125,2 114,6 114,4 132,9 98,3 115,1 Mezzogiorno 104,6 102,4 117,4 108,3 116,5 139,3 99,3 118,2 Totale 122,2 101,6 112,9 107,2 122,2 132,4 98,3 115,7 Totale regioni 100,0 100,0 100,0 100,0 114,9 126,2 97,9 113 Centro-Nord 110,2 102,8 91,0 98,7 117,8 123,3 96,7 112,1 Mezzogiorno 81,5 95,1 116,0 102,3 106,0 132,0 99,6 114,6 Regioni a statuto speciale Il quadro che discende dall’esame della tabella 2 fornisce alcune conferme ma anche qualche diversa indicazione rispetto a quanto visto in precedenza. Vi è innanzitutto da osservare che, nel 2001, il contenuto reale di ciascun euro speso in servizi di Welfare nel loro insieme è cresciuto più al CentroNord che al Sud. Infatti, confrontando gli indici di spesa pro capite in base Italia=100, quello a prezzi costanti del Centro-Nord è leggermente superiore al corrispondente indice a prezzi correnti, il contrario avviene per l’Italia meridionale. Ciò è determinato in particolare dalla componente dei servizi e prestazioni sanitari, per i quali l’indice a prezzi costanti dell’area centro-settentrionale è più elevato di quello a prezzi correnti, a fronte di valori degli indici sostanzialmente equivalenti per la Protezione sociale e l’Istruzione. Speculare, naturalmente, è quanto si verifica per il Mezzogiorno. - 244 - I livelli essenziali delle prestazioni La maggiore incidenza relativa del contenuto reale delle prestazioni si osserva, in particolare, nelle regioni a Statuto Ordinario del Centro-Nord, mentre in quelle a Statuto Speciale si ha un’evidenza di segno opposto. Sembrerebbe di poter affermare, in base a tali dati, che all’elevato livello ed alla forte crescita della spesa a prezzi correnti, che si è visto avere caratterizzato le regioni a Statuto Speciale settentrionali, non ha corrisposto un analogo livello ed un aumento comparabile del contenuto reale delle prestazioni da esse fornite ai cittadini. Per lo meno questo è vero se si ragiona in termini di rapporti relativi fra aree territoriali. Considerando i numeri indice dei pro capite di spesa, posto l’anno 1995 pari a 100, le osservazioni appena fatte si traducono in una crescita fra l’anno iniziale della serie ed il 2001 proporzionalmente più forte nell’Italia settentrionale, in particolare per le regioni a Statuto Ordinario. Con riferimento all’intero Welfare, ad una spesa a prezzi costanti aumentata di oltre il 12% sia al Centro Nord che al Sud corrispondono tassi di aumento di quella a prezzi correnti più contenuti nella prima circoscrizione (+43%) rispetto alla seconda (+52% circa). Situazione opposta, invece, per le regioni a Statuto Speciale, con quelle settentrionali che mostrano una crescita dei pro capite a prezzi costanti ben inferiore a quella corrispondente registrata a prezzi correnti e proporzionalmente molto al di sotto di quella propria delle regioni meridionali. Nel valutare questi dati è opportuno mantenere un atteggiamento di cautela in quanto le stime a prezzi costanti presentano un margine di errore più elevato di quelle a prezzi correnti, dipendendo esse dagli indicatori utilizzati per la deflazione e dalla loro disponibilità completa, che non sempre può essere assicurata specie per l’ultimo anno della serie. Quest’ultimo, pertanto, è provvisorio e, come avverte l’ISTAT, suscettibile di successive revisioni anche non trascurabili. Tuttavia, poiché il senso ultimo delle riflessioni condotte con l’ausilio di tali stime non consiste nella misura puntuale degli aggregati bensì nella definizione di un quadro generale di riferimento, si ritiene che le conclusioni cui si è giunti abbiano una validità di fondo: considerati in termini di volume di servizi e prestazioni effettivamente resi, i flussi di spesa erogati dalle Amministrazioni Pubbliche evidenziano, nella loro struttura e nella loro dinamica, uno squilibrio a sfavore dell’area meridionale che a prezzi correnti emerge in ancora maggiore evidenza. A prezzi costanti, il quadro per le regioni a Statuto Speciale del Nord è meno favorevole di quello dipinto attraverso i dati a prezzi correnti ma, proprio per questo, è indice di un eccesso di spesa che non trova completa giustificazione nemmeno in termini di un proporzionale incremento dei benefici effettivamente ricevuti dai cittadini residenti. - 245 - ISAE Rapporto annuale sull’attuazione del federalismo 7.2 FINALITÀ E CONTENUTI DEI LIVELLI ESSENZIALI DELLE PRESTAZIONI Il quadro generale che emerge dalla beve analisi sopra sviluppata testimonia di una situazione estremamente variegata e differenziata regionalmente. Tuttavia non solo i livelli di spesa, ma anche la tipologia, la qualità e l’accessibilità dei servizi che con quella spesa sono finanziati sono molto diversificati. Ciò è vero soprattutto per la funzione Assistenza, ma non sono esenti nemmeno i servizi dell’Istruzione e, soprattutto, della Sanità. L’eterogeneità territoriale nelle caratteristiche di offerta dei servizi socio-assistenziali, che storicamente ha contrassegnato questo tipo di bene pubblico, è all’origine di numerosi tentativi di sistematizzazione della materia che si sono succeduti nel tempo e sono culminati nella legge 328/2000. In essa, in particolare all’art. 22, vengono definiti i livelli essenziali delle prestazioni (d’ora in poi LEP). La definizione di LEP propria della 328 è alquanto generica e di carattere eminentemente programmatico; tuttavia segnala, in modo incontrovertibile, la presa di coscienza del forte grado di eterogeneità con cui i servizi socio-assistenziali sono resi ai cittadini residenti nelle diverse aree del Paese e della connessa esigenza di limitarne l’ampiezza al fine di ridurre i rischi di discriminazione nella loro fruizione. Il Titolo V della Costituzione assume integralmente tale esigenza e la estende a tutti i servizi e prestazioni inerenti i diritti civili e sociali. L’art. 117, lettera m, riserva alla potestà esclusiva dello Stato la materia “determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale”; è, pertanto, una competenza di carattere “trasversale”che si riferisce a tutte le funzioni esercitate dalla Pubblica Amministrazione sul territorio, riguardando quindi sia quelle di competenza esclusiva che quelle di competenza concorrente regionale nella misura in cui attengano diritti civili e sociali. 10 Come autorevolmente rilevato , viene sancito il principio della a-territorialità dei livelli essenziali 11 delle prestazioni, per garantire la quale solo lo Stato può legiferare in rappresentanza dell’intera comunità nazionale. 10 Cfr. la relazione presentata da Angelo Mari al convegno “Livelli essenziali delle prestazioni e poteri sostitutivi“ organizzato dal MIPA e dal FORMEZ presso il CNR, Roma, 3 dicembre 2003. Sono da sottolineare, a questo proposito, le affermazioni contenute in un documento presentato in Conferenza Stato-Regioni dai Presidenti di Regione il 20 giugno 2002 per l’avvio del confronto con lo Stato in materia di assistenza. In particolare le Regioni riconoscono “la necessità di garantire un livello di uguaglianza di tutti i cittadini su tutto il territorio nazionale (… ) nei diritti civili e sociali di cui alla lettera m) dell’articolo 117, quale competenza dello Stato. Più che competenza per materia, la fissazione dei diritti civili e sociali è competenza di sistema con l’obiettivo di assicurare un livello uniforme di trattamento a tutti i cittadini del territorio nazionale.” 11 Preferibilmente, come sottolinea G. France (2003), attraverso procedure di concertazione con gli altri organi di cui la Repubblica si compone. - 246 - I livelli essenziali delle prestazioni Ma a quali tipi di servizi e prestazioni ci si deve riferire? Essendo in questa sede interessati, in particolare, a quelli che hanno effettivi e significativi impatti economico-finanziari sulla gestione della cosa pubblica a livello locale ed hanno, quindi, un rilievo diretto per la costruzione del sistema di federalismo fiscale, può essere conveniente seguire l’approccio proposto da P. Giarda12, del resto fondato su semplici – e logicamente fondate - linee interpretative del testo costituzionale. I diritti civili e sociali sono trattati nella Parte I della Costituzione, sostanzialmente nei Titoli II e III: gli articoli rilevanti, in quanto possono implicare riflessi sul bilancio locale, sono quelli da 29 a 34 e i n. 35, 37 e 38. Altri articoli, che pure possono avere a che fare con i rapporti finanziari fra lo Stato e gli enti decentrati (ad es. gli art. 23 e 53), non rilevano, però, per la materia dei diritti civili e sociali. Gli articoli della Costituzione citati hanno implicazioni di carattere finanziario non marginali con riferimento a competenze che ricadono in quattro macro-funzioni: Previdenza, Assistenza, Tutela della Salute, Istruzione. La prima di queste, tuttavia, è assegnata alla competenza esclusiva statale (art. 117, lettera o), per cui non può avere rilevanza ai fini della costruzione del sistema di federalismo fiscale. L’Assistenza (in merito alla quale l’art. 38 dispone che “Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale”) è assegnata alla competenza residuale, quindi esclusiva, regionale13. La Tutela della Salute e l’Istruzione, trattate negli articoli 32-34 della Costituzione, sono materie di competenza legislativa concorrente. Per la Sanità, che l’art. 32 definisce come fondamentale diritto dell’individuo, è da ricordare, inoltre, che l’universalità del diritto alle prestazioni è sancita dalla legge 833/78; per l’Istruzione l’art. 117, lettera n), assegna allo Stato la competenza esclusiva a legiferare in materia di norme generali, ribadendo di fatto quanto già disposto dal secondo comma dell’art. 33. In definitiva le funzioni su cui è necessario concentrare l’attenzione in relazione alla problematica dei Livelli Essenziali delle Prestazioni sono esattamente quelle su cui è stata sviluppata l’analisi nel paragrafo precedente: Assistenza, Sanità, Istruzione. I LEP sono destinati a costituire il perno intorno al quale far ruotare la riforma organica del sistema di Welfare italiano. Essi dovrebbero consentire di garantire la necessaria uniformità di godimento dei diritti sociali da parte dei cittadini con la finalità di promuovere la coesione sociale e costituendo lo strumento principale di bilanciamento della differenziazione prevedibilmente stimolata, per altro verso, dal decentramento amministrativo (delocalizzazione delle decisioni in merito alla 12 P. Giarda (2003b) 13 Come rileva P. Giarda, “la sua assegnazione al regime della competenza regionale esclusiva rappresenta una delle decisioni meno comprensibili dell’intera riforma: il massimo di devolution dei poteri su una materia diretta ad attuare un diritto sciale del cittadino per il quale deve essere garantito un livello uniforme di prestazioni su tutto il territorio nazionale.” (Ibidem, pag. 8). Si può aggiungere che tale decisione appare ancora più indecifrabile se si pensa che la legge 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” si configura proprio come una legge di coordinamento e definizione dei principi fondamentali cui l’azione normativa ed amministrativa locale dovrebbe attenersi. - 247 - ISAE Rapporto annuale sull’attuazione del federalismo organizzazione dell’offerta dei servizi ed alla acquisizione e gestione delle risorse) disegnato dalla Costituzione. In questo ambito lo Stato è chiamato a svolgere un ruolo di garante dell’effettività delle prestazioni cui il cittadino ha diritto; a questo fine la Costituzione assegna ad esso (art. 120, secondo comma) un potere sostitutivo da esercitare in caso di inadempienza degli organi del governo locale: cioè lo Stato può intervenire per rendere effettivo il rispetto dei LEP e salvaguardare, quindi, la parità di diritti dei cittadini, i quali non devono in alcun modo essere discriminati in dipendenza della residenza prescelta. Condizione, fra l’altro, per assicurare il pieno dispiegamento della liberta di movimento sul territorio. Nonostante il ruolo chiave assegnato ai LEP nell’architettura costituzionale, questi non hanno ancora trovato concreta applicazione; anzi, con la parziale eccezione della Sanità (DPCM 29 novembre 2001) non si è ancora proceduto ad una loro adeguata definizione. Vi è anche discussione su quale debba essere il contenuto, il significato stesso di LEP. Alcuni ritengono che il LEP configuri – rispetto ad una determinata tipologia di bisogni riconosciuti come meritevoli di tutela – un vero e proprio diritto soggettivo che l’avente diritto potrebbe pretendere – in extrema ratio – anche per via giudiziaria. Una tale visione potrebbe essere applicata a quelle prestazioni finalizzate ad eliminare o alleviare uno stato di bisogno rientrante in una casistica preventivamente definita; ma meno facilmente potrebbe attagliarsi a tutti quei casi in cui le prestazioni sono erogate allo scopo di prevenire situazioni di bisogno che, pertanto, non sono attribuibili individualmente ad aventi diritto predeterminati. Una seconda accezione di LEP identifica in esso la definizione di servizi-tipo o di caratteristiche generali delle azioni che, nelle materie di cui si sta discutendo, devono essere realizzate dalle autorità locali di governo. Si considera il LEP come strumento di programmazione generale, senza scendere sul piano dell’analisi della domanda da parte dell’avente diritto. Il rischio di questa interpretazione è non solo di essere scarsamente operativa ma anche, da un lato, di porre le aree meno efficienti in una condizione di incapacità a raggiungere immediatamente e realisticamente obiettivi programmatici validi in una prospettiva di lungo periodo (ad es. universalità, trasferibilità, accessibilità finanziaria ecc. di una determinata categoria di prestazioni) e, di converso, di incentivare comportamenti poco virtuosi da parte delle aree più evolute qualora i LEP configurassero standard inferiori a quelli in esse già conseguiti: in questo caso vi sarebbe un incentivo alla cessazione di quelle pratiche già operative che eccedessero però i livelli programmatici. Una terza definizione di LEP attribuisce ad essi il compito di individuare, per ogni tipologia di prestazione, degli standard qualitativi minimi da garantire. Non solo, in questo caso, si pone il problema - 248 - I livelli essenziali delle prestazioni pratico della identificazione di tali standard ma si riproporrebbe, anche, il rischio di permanere su un piano di mere enunciazioni programmatiche. Anche nel panorama normativo attuale, in gran parte definito in vigenza del precedente Titolo V della Costituzione, queste diverse accezioni sembrano convivere ed essere variamente enfatizzate. Ad es. la legge 328/2000 e successive norme applicative (DM. 308/2001) sembrano per alcuni versi far riferimento alla seconda e terza delle concezioni richiamate. Notazioni non dissimili possono essere fatte per alcune leggi regionali emanate in attuazione della legge quadro. Viceversa, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali14 ha esplicitamente fatto proprio il primo dei concetti richiamati, identificando nei LEP lo strumento attraverso il quale i diritti sociali accedono al rango di diritti soggettivi, alla stregua dei tradizionali diritti di libertà e di proprietà. Per altro verso, sulla stessa linea, l'articolo 13 della legge n. 328 e quelli ad esso collegati nelle leggi regionali di settore, che dispongono l’istituzione della Carta dei servizi sociali, configurano l’insorgere di veri e propri diritti soggettivi. Le differenze sembrano pertanto sfumate, ricomponibili forse in una visione di sintesi unitaria: il LEP potrebbe essere concepito come uno standard di qualità per alcune tipologie di servizi ritenute meritevoli di tutela costituzionale e per le quali possa anche configurarsi l’insorgere di un diritto soggettivo, la cui esigibilità deve essere garantita attraverso meccanismi effettivamente attivabili dai cittadini. Si tratta indubbiamente di una definizione stringente ed impegnativa15 che, tuttavia, potrebbe essere attuata attraverso una introduzione progressiva e graduale, adattando il contenuto concreto dei LEP a quanto la realtà non solo organizzativa, che si è visto essere estremamente variegata, ma anche informativa può consentire di praticare16. 14 Cfr. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (2003b). Come rilevato in P. Bosi ed E. Caruso (2003) “in questo caso per ciascuna area di intervento si tratterebbe di definire il livello minimo di prestazioni, sotto forma di servizi o di trasferimenti monetari di reddito, che consentano il soddisfacimento dei bisogni di tutela sociale essenziale definiti dal governo centrale. Un modello di questo tipo appare ovviamente molto più tutelante dei bisogni del cittadino, ma ovviamente anche assai più impegnativo nella sua gestione. La definizione del diritto soggettivo implica infatti non solo l’obbligo del livello inferiore di governo di fornire prestazioni nella misura e qualità prefissata dai LEP, ma anche di prevedere forme di risarcimento nel caso in cui l’amministrazione si riveli incapace di soddisfare tali livelli con una propria offerta”(pag. 12). 15 16 L’esigenza di dotarsi di sistemi informativi rispondenti ai requisiti della completezza, analiticità, omogeneità spaziale e intertemporale e tempestività al fine di monitorare, programmare e finanziare gli interventi di politica sociale sul territorio è espressamente riconosciuta dalla legge 328/2000 che, all’art. 21, ha disposto l’istituzione del “Sistema informativo dei servizi sociali”. Sulla materia una approfondita riflessione è contenuta in F. Carrera, M.L. Milabile e A. Teselli (2003), ed in particolare nei saggi di L. Mauri (Il sistema informativo come strumento d’azione sociale), M. Palumbo (La programmazione dei servizi e il ruolo dei Sistemi informativi), G.B. Sgritta (La conoscenza come funzione della partecipazione e delle attività di proposta e di valutazione), M. Peci (L’informazione sociale nei Comuni. Alcuni progetti pilota dell’ISTAT), A.M. Candela (Gli osservatori e i sistemi informativi come strumenti delle politiche sociali). - 249 - ISAE Rapporto annuale sull’attuazione del federalismo Nell’ambito delle realizzazioni concrete, i livelli essenziali di assistenza sanitaria (LEA)17 rappresentano il caso più noto e sperimentato di fissazione di standard nazionali, tanto che si può affermare che la tematica della determinazione dei LEP, culminata con la sua assunzione a norma di rango costituzionale, si è sviluppata proprio a partire da tale esperienza. Dopo una lunga fase di enunciazioni normative, che hanno fatto riferimento ai LEA quali strumenti per la programmazione sanitaria e la definizione dei fabbisogni finanziari18, il DPCM 29/11/2001 – emanato quindi in vigenza del nuovo testo costituzionale – ha fissato in dettaglio i criteri per la determinazione dei LEA. Essi sono raggruppati in tre grandi macro-aree (assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro, assistenza distrettuale, assistenza ospedaliera) e, per ciascuna di esse, sono individuati specifici sottolivelli e singole prestazioni19. I LEA si possono considerare uno standard delle prestazioni da garantire a tutti i cittadini indipendentemente dal luogo di residenza, per cui è definito il diritto del cittadino a ricevere le prestazioni incluse nei LEA. Tuttavia essi tendono ad individuare una nomenclatura delle prestazioni ritenute essenziali piuttosto che il livello delle stesse che deve essere garantito. Definiscono, quindi, l’aspetto qualitativo delle prestazioni e ne trascurano quello quantitativo, il costo standard. La determinazione di quest’ultimo è certamente la questione di più difficile soluzione, considerando anche che – in particolare nel settore sanitario – l’evoluzione delle tecnologie e la connessa dinamica dei costi sono molto rapide, a volte imprevedibili, per cui la quantificazione dei livelli standard sarebbe complessa non solo perché oggettivamente sofisticata, ma anche perché continuamente da adattare alle mutevoli condizioni tecniche di produzione dei servizi. Appare comunque necessario procedere in questa direzione, specie se ai LEP si vuole attribuire una valenza di diritti soggettivi. Le stesse Regioni sembrano richiedere una simile interpretazione. In un documento dei Presidenti delle Regioni presentato alla Conferenza Stato-Regioni il 20 giugno 2002 ai fini dell’avvio del confronto con lo Stato per definire i livelli essenziali delle prestazioni assistenziali (LIVEAS), si afferma che i LEP devono individuare “le prestazioni ed il relativo livello di erogazione che viene ritenuto essenziale alla garanzia ed esigibilità dei diritti sociali” (pag 2). Il livello essenziale “può essere definito in termini di diritto individuale all’accesso e alla fruizione di interventi e prestazioni appropriate o anche in termini di standard di prestazioni da garantire su un certo territorio e per una certa popolazione” (pag. 4). Nel caso della Sanità, ad esempio, dovrebbero essere fissati standard clinico-assistenziali per l’erogazione 17 Questo è l’acronimo utilizzato nei documenti ufficiali. Esso verrà usato nel testo quando si farà espresso riferimento ai LEP in campo sanitario. 18 Cfr. S. Arcà (2002). 19 Ad esempio, nel caso del I livello Assistenza sanitaria collettiva in ambienti di vita e di lavoro, un sottolivello è dato da “Profilassi delle malattie infettive e parassitarie”, in cui rientrano tipologie di prestazioni come “trattamento di focolai di infezione; prevenzione delle malattie infettive; interventi di disinfezione, disinfestazione, derattizzazione”. - 250 - I livelli essenziali delle prestazioni delle prestazioni incluse nei LEA, i relativi costi di riferimento (anche costi medi) e le condizioni di accessibilità. La sensazione che la direzione da seguire debba essere quella ora indicata è rafforzata da una seconda considerazione: non è opportuno né efficiente definire i LEP senza determinare, in parallelo, le risorse da dedicare a garanzia della loro esigibilità. Tali risorse potranno essere reperite attingendo alla fiscalità locale, al fondo perequativo di cui all’art. 119 della Costituzione o a trasferimenti statali (benché tale eventualità sia limitata a situazioni specifiche): in ogni caso è necessario conoscerne a monte l’entità al fine di predisporre gli strumenti di finanziamento più adeguati ed avere chiara consapevolezza dei riflessi che la fissazione dei LEP (specie se intesi come diritti soggettivi) può avere sull’equilibrio complessivo del bilancio pubblico. Apparentemente più agevole è la determinazione del valore dei LEP nel caso dell’Istruzione, dove la differenziazione quali-quantitativa della tipologia di servizi resi agli utenti è meno spinta e, comunque, meno caratterizzata tecnologicamente. Differenziazione che, sotto altri profili, soprattutto delle opzioni organizzative, si ripropone nel campo dell’Assistenza. In ambedue i casi, procedendo per passi successivi, in primo luogo potrebbe essere individuata, per ciascun livello ed in modo quanto più possibile preciso, la popolazione di riferimento (il bacino di utenza). Una stima dei costi medi unitari per singola prestazione (un determinato tipo di insegnamento, un determinato intervento assistenziale) consentirebbe, data la popolazione utente (effettiva o potenziale) di stimare il fabbisogno finanziario generato dai LEP di ciascun territorio. Ciò consentirebbe, intanto, di iniziare ad orientare le risorse in modo più mirato alla tutela dei diritti alle prestazioni e meno vincolato alla spesa storica. I costi sostenuti per l’erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni sanitarie sono stati rilevati per la prima volta in modo sistematico nel 200320. Tali costi, misurati in termini di pro capite, sono risultati essere significativamente differenziati fra le regioni e forniscono un quadro sufficientemente dettagliato del modus operandi degli organismi deputati all’offerta sanitaria sul territorio. E’un primo passo significativo nella direzione del percorso ipotizzato appena sopra. Non è ancora la conclusione del processo di determinazione dei LEP perché i costi rilevati si riferiscono alle spese effettivamente sostenute, non a quelle implicite in standard medi o adeguati, prefissati come benchmark di riferimento. Essi, pertanto, riflettono non solo differenti forme organizzative adottate nelle diverse realtà territoriali, e quindi diversi livelli di efficienza e di risorse storicamente dedicate, ma anche - ed in buona misura proprio per questo - configurazioni concrete di servizi formalmente analoghe ma spesso qualitativamente non equivalenti. Partendo dai dati rilevati, comunque, è possibile ottenere indicazioni 20 Cfr. Presidenza del Consiglio dei Ministri: “Monitoraggio e verifica sui Livelli Essenziali di Assistenza Sanitaria (LEA)”, relazione per la presentazione dei dati rilevati nell’anno 2001 presentata il 24 luglio 2003 ai sensi del punto 15 dell’accordo 8 agosto 2001. - 251 - ISAE Rapporto annuale sull’attuazione del federalismo significative per una prima stima del costo dei LEP, a sua volta passaggio obbligato per definire le risorse da stanziare per il loro finanziamento. Connessa alla questione del finanziamento è quella dell’enforcement, cioè dell’individuazione degli strumenti più efficienti che lo Stato dovrebbe adottare al fine di garantire il rispetto da parte delle Autonomie Locali degli standard fissati con i LEP. Il tema, in base all’analisi proposta in un recente lavoro realizzato per la Commissione Tecnica per la Spesa Pubblica21, è aperto a diverse soluzioni potendosi attivare, nella pratica, diversi insiemi di strumenti: persuasione morale; finanziamenti da parte del governo centrale alle Regioni condizionati al rispetto degli standard nazionali; finanziamenti perequativi per le regioni economicamente meno sviluppate per supportarle nel rispetto degli standard; meccanismi di cooperazione intergovernativa; attribuzione di un potere costituzionale allo Stato di imposizione degli standard; ricorso alla giurisdizione. Alcuni di tali strumenti, alla luce del testo costituzionale, possono essere congiuntamente impiegati, altri sembrano preclusi. In particolare – oltre all’esercizio del potere costituzionale di determinazione e imposizione dei livelli essenziali da parte dello Stato - potrebbero essere attivate forme di persuasione morale22 (ad esempio stigmatizzando le inadempienze dei governi locali con la loro pubblicizzazione attraverso la Gazzetta Ufficiale o delibere parlamentari23), al contempo praticando - a monte - una forte concertazione fra livelli di governo nella determinazione dei LEP al fine di sviluppare nelle Regioni un atteggiamento attivo verso gli standard: essi verrebbero più facilmente intesi dalle autorità di governo locale come un bene proprio e, quindi, un obiettivo da conseguire nel proprio interesse. Per gli stessi motivi, anche la individuazione del valore soglia oltre il quale uno scostamento dallo standard sia da ritenere sanzionabile e la tipologia o entità della sanzione da comminare andrebbero decisi di mutuo accordo. La via giudiziale rappresenterebbe l’arma di ultima istanza in mano allo Stato o ai singoli cittadini per ottenere il rispetto degli standard. Viceversa, non sembra praticabile, nel quadro costituzionale italiano, il ricorso allo strumento dei trasferimenti condizionati. E’da valutare, invece, se sia possibile vincolare parte dei flussi perequativi al rispetto degli standard. Il processo che deve condurre alla definizione, quantificazione e attuazione effettiva dei LEP si presenta lungo e complesso. Certamente deve poggiare su un quadro di cooperazione fra livelli di governo nelle diverse fasi applicative in cui si dovrebbe articolare, comprendendo fra queste quella della determinazione delle risorse da associare a ciascun LEP. E’un processo che, opportunamente, dovrebbe essere realizzato con gradualità e la necessaria sperimentazione ed a supporto del quale è 21 G. France (2003). 22 Sistema cui fa ampio riferimento l’esperienza canadese. 23 In particolare da parte del Senato federale. - 252 - I livelli essenziali delle prestazioni necessario sviluppare sistemi informativi che consentano una conoscenza dettagliata della domanda, effettiva e potenziale, e dell’offerta, attuale o prospetticamente richiesta, di servizi e prestazioni sul territorio, analizzate nelle loro dimensioni qualitative e quantitative. Da condividere appare, nella sostanza, il quadro dei principi e la scansione per fasi del percorso da seguire che vengono prefigurati nel già citato documento dei Presidenti delle Regioni: a) l’intervento legislativo statale in materia di determinazione dei livelli essenziali di assistenza sociale deve individuare “prestazioni”e non sistemi organizzativi: l’individuazione delle modalità organizzative, degli standard da adottare per raggiungere l’obiettivo della garanzia delle prestazioni, restano in capo alla responsabilità del sistema Regione/autonomie locali; b) la determinazione dei livelli da parte dello Stato deve essere il frutto di un confronto e di un’intesa istituzionali fra livelli di governo; c) la Conferenza Stato – Regioni e la Conferenza Unificata rappresentano il luogo privilegiato di concertazione istituzionale; d) il tema dei LIVEAS (in generale dei LEP: ndr) va affrontato unitamente a quello delle risorse finanziarie necessarie a garantirli (che devono essere assicurate da parte dello Stato che tali livelli determina); e) il sistema di definizione dei livelli (e della connessa messa a disposizione dei mezzi finanziari) deve essere graduale e progressivo. 7.3 UNA STIMA AGGREGATA DELL’ IMPATTO FINANZIARIO DEI LEP La determinazione del valore da riconoscere, in un dato momento, ai Livelli Essenziali delle Prestazioni relativi alle funzioni Sanità, Istruzione ed Assistenza è un esercizio di estrema complessità e, come appena ricordato, necessita di un congruo periodo di sperimentazione e di gradualità nell’implementazione. E’anche evidente che tale valore dipende strettamente dal vincolo delle risorse complessivamente disponibili allo scopo. Esso sarà tanto più elevato quanto maggiore sarà la massa di mezzi finanziari da destinare alla perequazione, cioè quanto più elevato sarà il grado di solidarietà interregionale che la concreta applicazione del disegno di federalismo costituzionale vorrà esprimere. In un recente lavoro già in precedenza citato, P. Giarda sottolinea che, “dal punto di vista della programmazione finanziaria, dato che l’attuazione dei diritti sociali dipende, in ogni dato momento, da decisioni politiche sul livello accettabile della pressione tributaria e sulle urgenze per gli altri interventi che devono essere finanziati dalle scelte di bilancio, la nozione di essenzialità non può che essere valutata in relazione alle compatibilità finanziarie complessive. La nozione di livello essenziale ricorre frequentemente nei dibattiti che caratterizzano i processi di decisione sulla spesa pubblica. Si ritiene da - 253 - ISAE Rapporto annuale sull’attuazione del federalismo alcuni che la valutazione di quanto sia essenziale per la attuazione di un diritto sociale abbia un carattere oggettivo. Un’opinione forte non del tutto condivisibile. Per i fini della costruzione delle regole di perequazione, è in verità sufficiente ipotizzare che la determinazione dei livelli sia fatta con criteri uniformi per tutte le regioni. La decisione sul livello di attuazione del diritto non può che essere, in ogni dato momento storico, rinviata alla saggezza politica del momento in cui il legislatore nazionale prende le decisioni”24. Osservazioni in buona sostanza da condividere e che, a livello aggregato, consentono di affrontare il problema della dimensione finanziaria dei LEP a partire dalla spesa storica, cioè dalla massa di spesa complessivamente erogata in un dato momento storico che, a sua volta, riflette le decisioni allocative e gli equilibri di bilancio che in tale momento si sono manifestati. Non è quindi un esercizio astratto, ma ben legato alla contingenza storica, quello che viene di seguito proposto con la finalità di pervenire ad una quantificazione di larga massima dell’impatto sul bilancio locale, in particolare dal lato del finanziamento con flussi perequativi, che si potrebbe osservare a regime a seguito dell’introduzione generalizzata dei LEP nel nostro ordinamento. Come osservato nel Rapporto ref. sul federalismo presentato nel corrente mese di febbraio, “onde evitare il riprodursi di sperequazioni e inefficienze del passato, è necessario non solo definire la spesa storica da devolvere agli enti decentrati, ma anche identificare parametri ed indicatori rivolti a misurare la spesa standard verso cui convergere nel tempo”25. Seguendo un approccio di quantificazione non molto dissimile da quello ivi proposto26, l’esercizio che è stato qui condotto con riferimento all’anno 2001 mira a misurare la spesa standard connessa ai LEP ed utilizzarne i risultati per integrare le stime sulla dimensione finanziaria del decentramento che, con riferimento al medesimo anno e come illustrato nel cap. 6, sono state realizzate ribaltando la spesa effettiva dell’amministrazione centrale sul bilancio consolidato di quella locale. La finalità, quindi, è quella di disporre di stime che possano costituire un ausilio, un orientamento circa la dimensione dei flussi addizionali coinvolti dall’introduzione dei LEP ed il segno della loro incidenza sulle grandezze di finanza pubblica amministrate sul territorio. Come visto nel primo paragrafo di questo capitolo, è da attendersi che la differenziazione nella distribuzione 24 P. Giarda (2003), pagg. 10-11. 25 V. Ferraris (2004), pag. 47. 26 Le metodologie di stima sono simili nell’impostazione, ma differiscono per diversi aspetti inerenti, in parte, il tipo di indicatori prescelti ed il loro uso, in parte il campo di osservazione. Per quanto riguarda il primo aspetto si rinvia alla appendice metodologica contenuta nel lavoro di V. Ferraris ed alla descrizione qui brevemente sviluppata, più avanti, nel testo. Per quanto riguarda il campo di osservazione, nello studio di V. Ferraris vengono prese in considerazione solo le Regioni a Statuto Ordinario, mentre in questo Rapporto si fa riferimento a tutte le regioni italiane. Infatti, avendo operato sui dati della spesa consolidata delle Amministrazioni Locali nel loro complesso a decentramento di competenze avvenuto (stime riportate in appendice al cap. 6 di questo Rapporto), si è ritenuto che nei settori in esame (Sanità, Istruzione, Assistenza) per i quali vanno definiti i LEP, standard di uniforme godimento dei diritti sociali, le differenze fra Regioni a Statuto Speciale e Regioni a Statuto Ordinario non possano eccedere significativamente le soglie costruite in base ai fattori strutturali utilizzati per la standardizzazione della spesa. - 254 - I livelli essenziali delle prestazioni regionale della spesa effettiva per servizi e prestazioni nelle materie riguardanti i LEP, che riflette una spesa per unità di utente generalmente inferiore alla media nelle aree economicamente meno sviluppate, si traduca in flussi di riequilibrio interregionale nel momento in cui divenga operativa la nozione di spesa standard, cioè la spesa generata da fattori di natura strutturale che – in via primaria determinano i “legittimi” differenziali regionali per le diverse tipologie di prestazioni. I fattori qui considerati sono in parte intuitivi, quasi sempre hanno a che fare con la struttura della popolazione per classi di età, variamente calibrate e pesate a seconda della tipologia di spesa da standardizzare, o con altre variabili di carattere trasversale come la dimensione di ciascuna regione. In un caso (quello dell’Assistenza) sono stati utilizzati anche indicatori più specifici: l’indice regionale di povertà relativa, il reddito medio pro capite. Si tratta, comunque, di un approccio di stima che resta nel campo delle macro-simulazioni di scenario ed è quindi in grado solo di produrre risultati utili, appunto, a livello macro. Detto ciò, è da sottolineare che i procedimenti adottati sottostanno ad un vincolo principale, essenziale per conferire ai risultati stessi la necessaria attendibilità: tutte le informazioni di base impiegate sono tendenzialmente esaustive, nel senso che sono disponibili in modo omogeneo per tutte le regioni, e sono state utilizzate al massimo livello di dettaglio consentito dalle fonti statistiche, molte delle quali sono di recentissimo rilascio. Precisato che, per quanto attendibili, le stime che vengono di seguito presentate vanno lette comunque in chiave di approssimazione di larga massima degli aggregati, si può passare ad esaminare i principali risultati dell’esercizio, iniziando con la funzione Sanità. Nella tabella 3 sono esposte le stime dei differenziali territoriali – raggruppati per ripartizione geografica e tipo di Statuto vigente nelle Amministrazioni regionali – fra la spesa sanitaria 27 standardizzata e la spesa effettiva . 27 La metodologia di calcolo della spesa sanitaria standardizzata è la seguente. Si è fatto riferimento ai risultati della prima rilevazione di dati analitici riguardanti i Livelli Essenziali di Assistenza sanitaria (LEA). Essi sono presentati in un documento, predisposto il 18 luglio 2003 dal Tavolo di monitoraggio e verifica di cui al punto 15 dell’accordo 8 agosto 2001, approvato dalla Conferenza Stato-Regioni il 24 luglio 2003. Le informazioni sulla spesa sono state pubblicate dalla rivista Monitor (2003) in termini di spesa pro capite analizzata per regione e 11 livelli e sottolivelli di assistenza. Nelle tabelle pubblicate non sono presenti i dati di due Regioni (Molise e Sicilia) e della Provincia autonoma di Bolzano. Ai fini del presente esercizio, essi sono stati integrati utilizzando congiuntamente le informazioni sui livelli di assistenza dell’anno 2000 che sono state diffuse dal Ministero della Salute in un seminario specialistico (tenuto a Roma il 6 maggio 2002) e, nel presente esercizio, sono state estrapolate al 2001 vincolandone il totale alla spesa di tale anno che, per ciascuna delle regioni mancanti, è pubblicata sulla Relazione Generale sulla Situazione Economica del Paese (2003). Per la stima della spesa standardizzata regionale si è proceduto come segue: i dati pro capite sono stati riportati a dati assoluti di spesa applicando ad essi la popolazione residente al 31/12/2001 di fonte ISTAT. Si è quindi proceduto al calcolo dei pro capite medi nazionali (incluse Molise, Sicilia e Bolzano) di ciascun LEA per classi di popolazione. Per ogni classe e per ciascun LEA sono stati applicati dei pesi specifici, rappresentativi del diverso consumo del singolo LEA che l’insieme dei soggetti inclusi in ciascuna classe di popolazione esprime. Tali pesi sono quelli concordati in Conferenza Stato-Regioni ed utilizzati nel 2001 per la ripartizione della quota indistinta del fabbisogno finanziario per il SSN. Nel caso del 1° livello “Prevenzione” è stato anche considerato il coefficiente di - 255 - ISAE Rapporto annuale sull’attuazione del federalismo Partendo dall’ultima colonna della tabella, si nota che non vi sono discrepanze significative fra spesa effettiva e spesa standardizzata: ciò conferma quanto già rilevato nel paragrafo 1, cioè che per la Sanità – prescindendo da qualunque considerazione sui differenziali di efficienza e di qualità28 – vi è una sostanziale uniformità territoriale delle capacità di spesa del governo locale, che sembrano adeguate a garantire già oggi livelli di prestazioni sufficientemente omogenei. L’indicazione, anzi, andrebbe in senso leggermente contrario a quanto era da attendersi sulla base dell’analisi condotta nel par. 1: il riequilibrio dovrebbe semmai favorire le regioni del Centro-Nord, essendo ipotizzabile una crescita delle attuali spese dello 0,9%, rispetto al Meridione, il cui impiego effettivo di risorse sembrerebbe eccedere i livelli standard dell’1,7%. Risulta invece confermata un’altra osservazione fatta ad apertura di capitolo, cioè che, all’interno dell’area settentrionale, si ha un eccesso di spesa delle regioni a Statuto Speciale le quali, per uniformarsi agli standard, dovrebbero ridurne l’importo complessivo del 2 per cento. Come si vede dalle cifre, gli aggiustamenti indicati sono comunque marginali, tali da non segnalare squilibri evidenti. Essi inoltre, in buona misura, possono essere spiegati da fenomeni specifici: ad esempio, scendendo nel dettaglio per livelli essenziali, le regioni meridionali a Statuto Ordinario mostrano una eccedenza di spesa farmaceutica che, da sola, spiega tutta la distanza con la spesa standardizzata misurata per il complesso delle prestazioni sanitarie. A sua volta, tale eccedenza correzione dato dalla radice quadrata del tasso di mortalità infantile e perinatale. Il calcolo successivo, per ogni LEA e singola regione, è consistito nel moltiplicare i pro capite nazionali specifici di ciascuna classe di popolazione per la popolazione di quella classe residente nella regione. Si sono così ottenute le spese che ogni regione avrebbe sostenuto nell’ipotesi di uniformità della spesa pro capite di ciascun LEA e di ciascuna classe di popolazione. Le stime regionali della spesa standard sono quindi state aggregate per ripartizione e tipologia di Amministrazione (Statuto Speciale – Statuto Ordinario): le differenze fra queste e le spese effettive sono riportate, distintamente per i LEA più importanti, nelle prime 6 colonne della tabella 3. Nella colonna 7 della stessa tabella è riportata la stima di un ulteriore effetto di un altro fattore strutturale: la dimensione della regione. Tale effetto, in letteratura ampiamente osservato e spiegato per gran parte delle funzioni di spesa [cfr. Geri M., Volpe M. (1993), Maggi M., Piperno S. (1995), R. Malizia (1998)], e preso in considerazione anche nell’algoritmo di calcolo della perequazione di cui al dls. 56/2000, è stato calcolato regredendo la spesa media pro capite regionale sul logaritmo della popolazione (variabile proxy della dimensione). L’equazione di regressione stimata è la seguente (tra parentesi la t di Student): -1,494467 log(x) + 2067,456 (-2,15) (-4,75) Le differenze fra valori medi pro capite teorici ed il valore medio nazionale sono state ridotte del 30% (si è applicato lo stesso criterio utilizzato nell’algoritmo di cui al dls. 56/2000) e considerate come rappresentative dell’impatto sui livelli di spesa della variabile “dimensione regionale”. I valori stimati sono riportati nella colonna 7 della tab. 3. Infine, la differenza fra la stima finale della spesa standardizzata e la spesa effettiva è riportata nella colonna 8. 28 Elementi la cui distribuzione territoriale non è tanto legata alla variabile “spesa corrente” – data la sostanziale uniformità delle risorse disponibili che si è visto caratterizzare il settore – quanto, piuttosto, a condizioni di contesto differenziate, diverse esigenze di razionalizzazione e di adeguamento delle strutture (che impattano semmai sulla spesa in c/capitale, qui non considerata) che vedono il Sud generalmente deficitario. Sono elementi di cui è necessario tener conto per un approfondimento dell’analisi, che qui si limita alla definizione della dimensione finanziaria dei LEP assumendo come data la situazione storica presente. - 256 - I livelli essenziali delle prestazioni Tab. 3 DIFFERENZA FRA LE STIME DELLA SPESA SANITARIA STANDARDIZZATA E DELLA SPESA SANITARIA EFFETTIVA DELL'A.L. A DECENTRAMENTO AVVENUTO (anno 2001) Livelli delle prestazioni LIVELLO 2 Assistenza distrettuale Ripartizioni LIVELLO 1 Prevenzione TOTALE di cui Farmaceutica di cui Specialistica LIVELLO 3 Assistenza ospedaliera TOTALE LIVELLI TOTALE Ulteriore differenza correzione fra spesa per fattore standard e dimensione spesa effettiva Valori assoluti in milioni di euro Regioni a Statuto Ordinario Centro-Nord -7,2 -553,5 260,4 -735,2 1359,0 798,3 -253,0 545,3 Mezzogiorno 32,8 -16,9 -500,1 504,5 -577 -561,1 86,0 -475,1 Totale 25,6 -570,4 -239,6 -230,7 782 237,2 -156,0 81,2 -67,8 Regioni a Statuto Speciale Centro-Nord 12,7 -28,0 109,1 -78,8 -219,5 -234,8 167,0 Mezzogiorno -38,3 598,4 130,6 309,5 -562,5 -2,4 0,0 -2,4 Totale -25,6 570,5 239,6 230,7 -782,0 -237,1 167,0 -70,1 Totale regioni 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Centro-Nord 5,5 -581,5 369,5 -814,0 1139,5 563,5 -86,0 477,5 Mezzogiorno -5,5 581,5 -369,5 814,0 -1139,5 -563,5 86,0 -477,5 Differenza in percentuale della spesa effettiva Regioni a Statuto Ordinario Centro-Nord -0,4 -2,4 3,7 -12,2 6,2 1,7 -0,5 1,2 Mezzogiorno 4,6 -0,1 -15,9 31,4 -6,4 -3,0 0,5 -2,5 Totale 1,0 -1,8 -2,3 -3,0 2,6 0,4 -0,2 0,2 -2,0 Regioni a Statuto Speciale Centro-Nord 11,7 -1,9 29,7 -18,5 -12,7 -7,0 5,0 Mezzogiorno -9,7 17,1 11,5 44,6 -12,3 0,0 0,0 0,0 Totale -5,1 11,4 15,9 20,6 -12,4 -2,0 1,4 -0,6 Totale regioni 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Centro-Nord 0,3 -2,4 5,0 -12,6 4,9 1,1 -0,2 0,9 Mezzogiorno -0,5 4,9 -8,6 35,4 -8,4 -2,1 0,4 -1,7 si forma quasi tutta in due regioni, la Campania e la Puglia, ed è connessa a problemi di gestione di questa tipologia di prestazioni storicamente sedimentati ma che, per quanto è dato di sapere, si stanno affrontando con vigore e con risultati significativi in termini di progressivo contenimento delle spese non giustificate da effettive esigenze terapeutiche. Sul versante delle regioni a Statuto Speciale è da segnalare, poi, che il Friuli Venezia Giulia presenta una situazione equilibrata, per cui il gap rispetto alla spesa standardizzata è da attribuire interamente alle altre due regioni facenti parte del comparto. Infine, fra le regioni a Statuto Ordinario centro-settentrionali, a discrepanze positive segnalate in particolare da Lombardia, Emilia Romagna e Toscana, fa riscontro un eccesso della spesa effettiva su quella standardizzata nel Lazio: in tutti i casi citati la spiegazione degli scostamenti è da ricercarsi soprattutto all’interno del livello 3 “Assistenza ospedaliera”: possono quindi influire – come nel caso di - 257 - ISAE Rapporto annuale sull’attuazione del federalismo molte regioni meridionali (Sicilia compresa) – problemi di efficienza gestionale che – a parità di prestazioni erogate – comportano maggiori spese della media. Ma qui la problematica si sposta su un terreno non direttamente scandagliabile con i dati finanziari aggregati utilizzati nell’esercizio di stima: è il terreno su cui, però, tali dati suggeriscono di investire attenzione e mezzi. Un'altra questione a cui le stime qui presentate non possono dare risposta riguarda la domanda potenziale inespressa, più alta nelle aree meno sviluppate e meno dotate di infrastrutture, e che è da leggere in connessione con il fenomeno della mobilità interregionale29: a fronte del disagio che la fruizione di determinate prestazioni fuori del territorio regionale comporterebbe, o semplicemente in ragione delle asimmetrie informative presenti in determinati contesti socio-economici meno evoluti, spesso la domanda non si forma affatto e l’offerta non è da essa sufficientemente stimolata, restando quindi su livelli inferiori a quelli impliciti negli standard. Questa osservazione, nella misura in cui è verificata, comporta che l’inefficienza comparata propria di tali aree e la carenza relativa di strutture tecnico-scientifiche e di capitale materiale (e immateriale) in genere30 sia tale da rendere i differenziali fra spesa effettiva e spesa standardizzata ancor meno rappresentativi dei differenziali di contenuto reale delle prestazioni. In questo senso, ed in particolare nel settore dell’assistenza ospedaliera, gli eccessi di spesa segnalano una situazione meno giustificabile, tale per cui potrebbero essere ridotti nel contesto di una simultanea crescita del numero e del contenuto qualitativo delle prestazioni. Per il settore dell’Istruzione, le stime della spesa standardizzata31 e dei relativi differenziali rispetto a quella effettiva sono esposte nella tabella 4. 29 La trasferibilità geografica del diritto all’assistenza sanitaria è certamente uno dei principi fondamentali che, con la definizione dei LEP, dovrà continuare ad essere garantito su tutto il territorio nazionale, pur se probabilmente in forme diverse dalle attuali. Infatti. è presumibile che i rapporti fra regioni verranno maggiormente improntati a criteri di bilateralità con transazioni dirette fra la regione di residenza dell’assistito e la regione “importatrice”. Alcune utili osservazioni in materia sono sviluppate in France (2003), in particolare alle pagine 25-28. 30 In un recente lavoro [cfr. C. Brunini, A. Messina, R. Milazzo, F. Paradisi (2004)] finalizzato alla discussione di metodi alternativi di sintesi di indicatori sulla dotazione fisica di infrastrutture, sull’offerta e l’efficienza di servizi infrastrutturali, vengono proposti alcuni indicatori sintetici per il settore dell’Assistenza Ospedaliera per l’anno 2001. Con riferimento, in particolare, alla dotazione infrastrutturale, tutti i metodi discussi portano alla medesima conclusione: graduando i valori che gli indici possono assumere in quattro classi, si ha che tutte le province del Centro-Nord, con pochissime eccezioni, si collocano nelle tre classi superiori; tutte quelle del Sud, con altrettanto poche eccezioni, appartengono alle prime due classi di livello inferiore. 31 Le stime della spesa standardizzata per l’Istruzione sono state eseguite considerando due variabili strutturali principali: la popolazione in età scolare residente nelle diverse regioni e la dimensione regionale. Con riferimento alla prima, sono state considerate le singole classi di età caratteristiche dei diversi livelli di istruzione (dalla primaria al livello universitario); ad esse sono stati applicati gli specifici valori della spesa media pro capite a livello nazionale, ottenuti a loro volta a partire dalle spese dell’intera Amministrazione Pubblica per gli otto sotto-livelli della classificazione funzionale COFOG (dati forniti dall’ISTAT). Tali dati sono particolarmente importanti perché, come noto, attualmente vi è una notevole dispersione delle responsabilità di spesa fra Amministrazioni Centrali, Regionali, Comuni, Province, Università ed Istituzioni scolastiche, per cui è assolutamente necessario considerare la spesa consolidata complessiva (la quale, in base alle ipotesi formulate nel cap. 6, a decentramento avvenuto sarà quasi integralmente gestita dal livello - 258 - I livelli essenziali delle prestazioni Tab. 4 ISTRUZIONE - STIMA DELLA SPESA EFFETTIVA E DELLA SPESA STANDARDIZZATA DELL'A.L A DECENTRAMENTO AVVENUTO (anno 2001) Standardizzazione della spesa Ripartizioni Differenza fra spesa Ulteriore Con Spesa effettiva standardiz-zata Spesa popolazione i n correzione per e spesa standardiz-zata fattore età scolare per effettiva dimensione classi di età Valori assoluti in milioni di euro Centro-Nord 33.770 31.318 -273 31.045 -2.725 Mezzogiorno 16.032 18.685 101 18.786 2.754 49.802 50.003 -172 49.831 29 Centro-Nord 2.751 2.066 173 2.239 -512 Mezzogiorno 8.175 8.659 -1 8.658 483 10.926 10.725 172 10.897 -29 Totale Regioni a Statuto Ordinario Totale Regioni a Statuto Speciale Totale regioni 60728 60728 0 60728 0 Centro-Nord 36.521 33.384 -100 33.284 -3.237 Mezzogiorno 24.207 27.344 100 27.444 3.237 Valori in percentuale della spesa effettiva Centro-Nord 100,0 92,7 -0,8 91,9 -8,1 Mezzogiorno 100,0 116,5 0,6 117,2 17,2 100,0 100,4 -0,3 100,1 0,1 -18,6 Totale Regioni a Statuto Ordinario Centro-Nord 100,0 75,1 6,3 81,4 Mezzogiorno 100,0 105,9 0,0 105,9 5,9 Totale Regioni a Statuto Speciale 100,0 98,2 1,6 99,7 -0,3 Totale regioni 100,0 100,0 0,0 100,0 0,0 Centro-Nord 100,0 91,4 -0,3 91,1 -8,9 Mezzogiorno 100,0 113,0 0,4 113,4 13,4 Emerge in tutta evidenza lo sbilanciamento della spesa effettiva a favore del Centro-Nord, sia nel comparto delle Regioni a Statuto Ordinario sia in quello delle Regioni a Statuto Speciale. Nel primo caso essa eccede la spesa standardizzata di oltre l’8%, nel secondo di quasi il 19%. Naturalmente, locale di governo). La stima della spesa standardizzata mediante la variabile “struttura della popolazione in età scolare per classi di età”è riportata nella seconda colonna della tabella 4. Con riferimento alla seconda variabile strutturale esplicativa, la dimensione regionale, che mira a riconoscere la presenza di diseconomie di scala nella produzione dei servizi pubblici, si è operato in modo analogo a quello descritto per la Sanità. L’equazione stimata è la seguente (tra parentesi la t di Student): - 1,430196 log (x) + 2262,727. (-3,19) (8,06) I parametri sono significativi, evidenziando l’opportunità di tenere in conto gli effetti della variabile dimensionale. La correzione da essi indotta è riportata nella terza colonna della tabella 4. Nella quarta colonna è sintetizzata la stima finale della spesa standardizzata mentre, nella quinta, vengono esposti i differenziali fra quest’ultima e la spesa effettiva. - 259 - ISAE Rapporto annuale sull’attuazione del federalismo per costruzione32, si ha nel Mezzogiorno un’esigenza di spesa per raggiungere lo standard - attualmente insoddisfatta – di entità analoga: complessivamente la spesa meridionale dovrebbe crescere del 13,4%. In valore assoluto il riequilibrio comporterebbe la riallocazione di risorse finanziarie da una zona all’altra del Paese di oltre 3 miliardi di euro. Anche nel caso dell’Istruzione, al pari di quello della Sanità, lo sbilancio percentualmente più cospicuo si ha nelle regioni a Statuto Speciale dell’Italia settentrionale ma, questa volta, con una incidenza trascurabile della Provincia autonoma di Bolzano ed un più forte impatto del Friuli Venezia Giulia. Nell’intera area centro-settentrionale, solo la Lombardia mostra un saldo positivo mentre in tutte le altre regioni il differenziale è negativo, con massimi relativi in Liguria, in Emilia Romagna e nelle regioni dell’Italia centrale. Fra le regioni meridionali, Campania, Puglia e Calabria evidenziano gli scarti più ampi fra spesa effettiva e spesa standardizzata. Tale situazione, verrebbe da pensare, è forse determinata dal fatto che ai fini della standardizzazione sono stati considerati i bacini di utenza potenziali (tutti i soggetti residenti con età compresa nelle diverse classi considerate) piuttosto di quelli che esprimono la domanda effettiva di servizi, cioè la popolazione scolastica residente. A questa obiezione si può rispondere che i LEP non devono assicurare uniformità di trattamento a coloro che già oggi fruiscono dei servizi, ma a tutti i cittadini residenti potenzialmente destinatari degli stessi. In ogni caso, anche per verificare l’entità della domanda potenziale inespressa, si è replicato l’esercizio assumendo come variabile strutturale la popolazione scolastica di ciascun livello di istruzione residente presente nelle regioni33. I risultati non sono molto diversi da quelli esaminati in precedenza. Le distanze fra spesa effettiva e standardizzata sono solo leggermente più contenute: in luogo dei ricordati 3 miliardi di euro che dovrebbero essere destinati al riequilibrio ne occorrerebbero 2,5. Tale minore impatto dei LEP così misurati (ma, si ripete, la standardizzazione operata nella seconda ipotesi sembra meno corretta della prima) è dovuto esclusivamente al comparto delle regioni a Statuto Ordinario, al cui interno quelle del Centro-Nord mostrerebbero un eccesso di spesa effettiva del 6% (8% nella prima versione), quelle del Sud registrerebbero un deficit di risorse rispetto al fabbisogno implicito nei LEP pari a circa il 13% (17% nella prima versione). Viceversa, il forte gap evidenziato dalle regioni a Statuto Speciale del Centro32 Si ricorda che la spesa complessiva è assunta come data, per cui ad uno squilibrio che l’algoritmo di stima fa emergere per una parte del Paese deve, necessariamente, corrispondere un riequilibrio di segno contrario per l’altra parte. 33 In tal modo, fra l’altro, si tiene anche conto del fenomeno della mobilità interregionale, che può avere un qualche peso nel caso dell’istruzione universitaria. I dati della popolazione scolastica sono stati desunti dall’Annuario sulle Statistiche delle Amministrazioni pubbliche [ISTAT (2003a)] e si riferiscono agli studenti iscritti alle sole scuole pubbliche (statali o locali). - 260 - I livelli essenziali delle prestazioni Nord addirittura crescerebbe ulteriormente, mostrando in questa seconda ipotesi di stima un eccesso di spesa effettiva su quella standard pari al 19 per cento. Anche nel caso dell’Istruzione si osserva un gap infrastrutturale dell’area meridionale che ripropone i differenziali nella dotazione di capitale fisso, da impiegare nel processo di produzione dei servizi, che precedentemente si è messo in evidenza nel campo della tutela della salute. Utilizzando un semplice indicatore di tale dotazione, il numero di alunni per classe, si nota che solo nella scuola media inferiore la disponibilità è analoga: in quella elementare gli alunni per classe nel Mezzogiorno sono 18,7 contro i 17,7 del Centro-Nord, nella scuola media superiore sono 22,1 rispetto a 21,1 dell’area centro-settentrionale. Ancora una volta distanze ben più marcate della media caratterizzano le regioni a Statuto Speciale settentrionali: in tale comparto gli indicatori per i due ordini di scuola citati sono pari, rispettivamente, a 15,5 e 19,4; nella scuola media inferiore il numero medio di alunni per classe è di 19,5 a fronte di una media nazionale di 20,8. Il quadro che emerge per il settore Istruzione è fondamentalmente un quadro in cui convivono situazioni di privilegio relativo e situazioni di svantaggio non trascurabile. Tutto ciò si riverbera sulla dimensione finanziaria dei LEP determinando un fabbisogno addizionale da riconoscere alle aree del Paese meno sviluppate. Il gap è di natura strutturale e richiede un intervento non episodico, specie se si considera che le spese per istruzione sono ormai universalmente riconosciute fra le più idonee, se non essenziali, alla promozione di processi di sviluppo endogeni34. In questa direzione la fissazione degli standard nazionali da associare ai livelli essenziali delle prestazioni può svolgere un ruolo determinante. La terza macro-funzione per la quale il legislatore statale ordinario è chiamato a definire i livelli essenziali delle prestazioni è l’Assistenza. Come ricordato si tratta di un settore caratterizzato da grande variabilità e difformità delle prestazioni fornite ai cittadini, non solo dal punto di vista delle differenze territoriali di spesa ma anche da quello delle tipologie di servizi e interventi realizzati all’interno di ciascuna regione. Nella tabella 5 vengono proposte le stime della spesa assistenziale standardizzata che sono state ottenute attraverso ipotesi di normalizzazione che, rispetto agli esercizi 35 presentati per la Sanità e l’Istruzione, sono di carattere maggiormente soggettivo . Tuttavia si ritiene 34 Cfr. Rapporto annuale sullo Stato dell’Unione Europea, ISAE (2003c), in particolare il cap. 5 “La qualità delle spese pubbliche nell’Unione Europea”. 35 La procedura di stima è articolata nel seguente modo. In primo luogo sono stati prescelti alcuni indicatori rappresentativi delle variabili strutturali che dovrebbero esprimere la domanda di servizi e prestazioni assistenziali da parte dei cittadini residenti. Ricordando che la spesa qui considerata esclude le prestazioni in denaro attualmente gestite dall’INPS (pensioni sociali, pensioni e assegni a invalidi civili, a non udenti e a non vedenti) in quanto esse già riflettono decisioni assunte centralmente che, come tali, già garantiscono la loro uniformità territoriale (e quindi non rilevano ai fini della quantificazione dell’impatto finanziario aggiuntivo generato dai LEP), gli indicatori prescelti sono i seguenti: - 261 - ISAE Rapporto annuale sull’attuazione del federalismo che possano rappresentare, comunque, un’utile base di riflessione per affrontare il tema della dimensione finanziaria dei LEP anche per questo settore. Il differenziale complessivo indica che il riequilibrio di risorse necessario per garantire il raggiungimento di uno standard uniforme, a spesa totale invariata, è pari a circa 1,2 miliardi di euro ed è generato interamente da flussi di mezzi finanziari addizionali che sarebbe necessario attivare verso l’Italia meridionale. In termini percentuali, la riallocazione delle risorse necessaria a garantire standard comuni evidenzia una eccedenza di spesa del 25% nelle regioni a Statuto Ordinario centrosettentrionali e del 44% in quelle a Statuto Speciale. Mentre nelle due isole la spesa assistenziale dovrebbe registrare un incremento del 10% circa, quella del resto del Mezzogiorno dovrebbe più che raddoppiare (+135%). Le percentuali sono superiori al 100% in tutte le regioni dell’Italia meridionale continentale, con picchi in Puglia, Basilicata e Calabria. Si tratta di percentuali che possono difficilmente conciliarsi con un riequilibrio gestibile solo attraverso flussi perequativi fra regioni; esse indicano piuttosto che, se ai livelli essenziali delle prestazioni si vuole veramente conferire il ruolo di garanzia del godimento dei diritti sociali a tutti i cittadini, è necessario prevedere un aumento complessivo delle risorse da dedicare all’assistenza, come del resto il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha riconosciuto nel Libro Bianco sul Welfare36 presentato ad inizio 2003. Tale esigenza è rafforzata da una seconda considerazione, e cioè che nel campo dell’assistenza, settore in cui vengono intercettate dall’azione dell’operatore pubblico le fasce di popolazione più disagiate e deboli, non solo economicamente ma anche socialmente e culturalmente, è essenziale garantire l’accessibilità reale ai servizi ed alle prestazioni. E’cruciale, in tale campo, far cadere le asimmetrie informative che, altrimenti, precluderebbero la possibilità per il cittadino potenziale destinatario di − inverso dell’indice regionale (base Italia=100) del reddito medio pro capite, assunto come rappresentativo dei maggiori bisogni generati da insufficienza di reddito (si ricorda che le prestazioni assistenziali sono generalmente mean tested); − indice di povertà relativa (percentuale delle persone povere sulle perone residenti, calcolata in ISTAT (2003e) per ciascuna regione con riferimento all’anno 2002), considerato come indicatore delle situazioni di disagio estremo che richiedono interventi assistenziali mirati; − percentuale della popolazione di età superiore a 65 anni, per consentire di rappresentare le azioni mirate al sostegno agli anziani, disabili o meno; − distribuzione regionale della popolazione residente, al fine di tener conto di tutti gli altri servizi e prestazioni assistenziali non direttamente dipendenti dalle variabili sopra richiamate. La standardizzazione della spesa attraverso l’indice composito risultante dalla sintesi dei quattro indicatori menzionati è riportata a colonna 2 della tabella 5. Nella colonna 3 è proposta l’ulteriore correzione derivante dall’influenza del fattore “dimensione della regione” che, come per le funzioni Sanità e Previdenza, si è dimostrata essere significativa. L’equazione di regressione stimata per la spesa assistenziale è la seguente (tra parentesi la t di Student): -1,025334 log (x) + 771,363 (-2,5) (3,01) La stima finale della spesa standardizzata è riprodotta in colonna 4 della tabella; in colonna 5 è riportato, infine, il differenziale fra spesa standardizzata e spesa effettiva. 36 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (2003a). - 262 - I livelli essenziali delle prestazioni Tab. 5 ASSISTENZA - STIMA DELLA SPESA EFFETTIVA E DELLA SPESA STANDARDIZZATA DELL'A.L A DECENTRAMENTO AVVENUTO (anno 2001) Standardizzazione della spesa Ripartizioni Spesa effettiva Ulteriore Con indicatore correzione per composito (1) fattore dimensione Spesa Standardizzata Differenza fra spesa standardizzata e spesa effettiva Valori assoluti in milioni di euro Centro-Nord 3.811 3.039 -183 2.856 -955 Mezzogiorno 837 1.906 65 1.971 1.134 4.648 4.945 -118 4.827 179 Centro-Nord 597 215 119 334 -263 Mezzogiorno 792 877 -1 876 84 1.389 1.092 118 1.210 -179 Totale regioni 6037 6.037 0 6.037 0 Centro-Nord 4.408 3.254 -64 3.190 -1.218 Mezzogiorno 1.629 2.783 64 2.847 1.218 Totale Regioni a Statuto Ordinario Totale Regioni a Statuto Speciale Valori in percentuale della spesa effettiva Centro-Nord 100,0 79,7 -4,8 74,9 -25,1 Mezzogiorno 100,0 227,7 7,8 235,5 135,5 100,0 106,4 -2,5 103,9 3,9 -44,1 Totale Regioni a Statuto Ordinario Centro-Nord 100,0 36,0 19,9 55,9 Mezzogiorno 100,0 110,7 -0,1 110,6 10,6 Totale Regioni a Statuto Speciale 100,0 78,6 8,5 87,1 -12,9 Totale regioni 100,0 100,0 0,0 100,0 0,0 Nord 100,0 73,8 -1,5 72,4 -27,6 Mezzogiorno 100,0 170,8 3,9 174,8 74,8 (1) L'indicatore tiene conto dell'indice di povertà relativa, del reddito medio pro capite, della popolazione in età superiore a 65 anni e della complessiva popolazione residente. esercitare effettivamente il suo diritto. Il già citato documento ministeriale Il processo di definizione dei 37 livelli essenziali delle prestazioni individua lo strumento da attivare a questo scopo nella cosiddetta “porta sociale” (un equivalente della funzione che nella legge 328/2000 è definita di “segretariato sociale”). Essa dovrebbe rappresentare il punto di accesso unificato al sistema dei servizi che il Piano Sociale Nazionale 2001-2003 ha definito come livello informativo e di orientamento indispensabile per evitare che le persone esauriscano le loro energie nel procedere, per tentativi ed errori, nella ricerca di risposte adeguate ai loro bisogni. A questo scopo occorre in particolare evitare che proprio i cittadini più fragili e meno informati vengano scoraggiati nella ricerca di aiuto a fronte di barriere organizzative e burocratiche che comunque vanno rimosse per ridurre le disuguaglianze nell’accesso. 37 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (2003b). - 263 - ISAE Rapporto annuale sull’attuazione del federalismo Si tratta, quindi, di procedere con un’azione riformatrice che, anche in vista del conseguimento degli obiettivi ora ricordati, richiede una dotazione addizionale di mezzi finanziari rilevante. E’ necessario evitare che al riequilibrio nella distribuzione territoriale di risorse che, già di per sé, devono essere più consistenti delle attuali, si frapponga l’ostacolo di una resistenza da parte delle aree più sviluppate che potrebbe emergere se il riequilibrio dei flussi dovesse passare attraverso il filtro della solidarietà interregionale. In questa materia, ma in genere in quella dei livelli essenziali delle prestazioni, sembra necessario che il sistema di attribuzione delle risorse alle aree meno favorite si basi, in parte non trascurabile, su flussi perequativi finanziati attraverso il ricorso alla fiscalità generale. Ciò sembra assolutamente imprescindibile almeno per quanto riguarda la quota corrispondente al riequilibrio strutturale di cui ci è cercato di definire gli ordini di grandezza nell’esercizio di stima qui proposto. Tali ordini di grandezza sono riepilogati nella tabella 6. Tab. 6 TOTALE SPESA DELL'A.L. PER IL WELFARE A DECENTRAMENTO AVVENUTO (differenziali fra spesa effettiva e spesa standardizzata - anno 2001 Ripartizion Sanità Istruzione Assistenza Totale Welfare Valori assoluti in milioni di euro Centro-Nord 545 -2.725 -955 -3.135 Mezzogiorno -475 2.754 1.134 3.413 81 29 179 289 -68 -512 -263 -843 -2 483 84 565 -70 -29 -179 -278 Totale Regioni a Statuto Ordinario Centro-Nord Mezzogiorno Totale Regioni a Statuto Speciale Totale regioni 0 0 0 0 Centro-Nord 478 -3.237 -1.218 -3.977 Mezzogiorno -478 3.237 1.218 3.977 Valori in percentuale della spesa effettiva Centro-Nord 1,2 -8,1 -25,1 -3,7 Mezzogiorno -2,5 17,2 135,5 9,7 0,2 0,1 3,9 0,2 -2,0 -18,6 -44,1 -12,6 Totale Regioni a Statuto Ordinario Centro-Nord Mezzogiorno Totale Regioni a Statuto Speciale 0,0 5,9 10,6 3,2 -0,6 -0,3 -12,9 -1,2 Totale regioni 0,0 0,0 0,0 0,0 Centro-Nord 0,9 -8,9 -27,6 -4,4 Mezzogiorno -1,7 13,4 74,8 7,6 A sintesi dell’analisi sin qui sviluppata, i dati riportati nella quarta colonna della tabella mostrano che il riequilibrio finanziario fra le due grandi ripartizioni geografiche, il Centro-Nord ed il Sud, necessario per garantire la fruizione dei livelli essenziali di assistenza in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, ammonta a 4 miliardi di euro. L’eccedenza di spesa dell’area centro-settentrionale rispetto allo standard nazionale è del 3,7% nel caso delle regioni a Statuto Ordinario, del 12,6% in - 264 - I livelli essenziali delle prestazioni quello delle regioni a Statuto Speciale. Viceversa il deficit di risorse dedicate al Welfare nel Meridione vale il 9,7% della spesa effettivamente gestita – a regime – dall’Amministrazione Locale delle regioni a Statuto Ordinario ed il 3,2% di quella delle regioni a Statuto Speciale. 7.4 CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE Misurati rispetto al PIL regionale, gli scostamenti fra spesa standardizzata e spesa effettiva sono rappresentati nel grafico seguente. Graf. 9 - Incidenza % sul PIL dei differenziali fra spesa standard e spesa effettiva nell'area Welfare - dati per ripartizione - anno 2001 1,5 1 0,5 0 no ogior Mezz RSO no ogior Mezz RSS ord ro-N Cent RSO -1 ord ro-N Cent RSS -0,5 -1,5 Data la correlazione negativa osservata fra livello di sviluppo economico e differenziale di fabbisogno a garanzia dei LEP, la curva indica chiaramente che: a) un eventuale prelievo autonomo di risorse da dedicare al suo finanziamento inciderebbe - in 38 misura comunque non proporzionale - solo sulle regioni a più basso reddito dell’area meridionale b) oppure, alternativamente, il flusso perequativo addizionale sarebbe interamente a carico delle altre ripartizioni che, per consentire di mantenere invariato il livello complessivo nazionale di spesa storica, dovrebbero rinunciare a produrre l’ammontare di servizi e prestazioni eccedente i LEP attualmente assicurato ai propri cittadini (che, in ragione di PIL, è particolarmente accentuato nelle regioni a Statuto Speciale del Nord). Il mantenimento degli stessi livelli di servizi osservati al Centro-Nord e la crescita fino allo standard nazionale di quelli offerti dalla P.A. del Sud comporterebbe, invece, l’aumento della pressione tributaria oppure – a parità di quest’ultima - un aumento del deficit complessivo di bilancio. 38 Si noti, in particolare, la distanza fra le quote di prelievo addizionale sul reddito che separa le regioni a Statuto Ordinario del Sud (aumento di oltre l’1,7%) da quelle del Centro-Nord (riduzione inferiore allo 0,4%). - 265 - ISAE Rapporto annuale sull’attuazione del federalismo Attraverso il grafico 10 le precedenti osservazioni possono essere calate a livello regionale. In esso le regioni sono graduate per ordine di importanza relativa dell’incidenza sul PIL dell’aggiustamento che – nell’ipotesi di invarianza della spesa storica complessiva – sarebbe necessario applicare alla spesa attualmente erogata per garantire un uniforme accesso ai livelli essenziali delle prestazioni da parte di tutti i cittadini. Graf. 10 - Incidenza % sul PIL dei differenziali fra spesa standard e spesa effettiva nell'area Welfare - dati per regione - anno 2001 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 ata a Calabri Puglia Basilic Molise nia Campa Sicilia o Abruzz Umbria rdia Lomba Veneto nte Piemo na Sardeg Liguria na Romag Emilia e March -2,5 Adige -2 a Toscan Giulia enezia Friuli V 'Aosta Valle d -1,5 Lazio -1 o Alto Trentin -0,5 Solo la Sardegna, fra le regioni meridionali, non mostrerebbe un deficit di risorse da dedicare ai LEP. Nelle altre, se si esclude l’Abruzzo, la dimensione del deficit è rilevante in alcune (intorno all’1% del PIL in Sicilia e Campania) e molto più ampia nelle rimanenti (oltre il 2% in Molise, Basilicata e Puglia, il 3% in Calabria). Tutte le regioni dell’area centro-settentrionale, ad esclusione della sola Umbria, presentano invece quote di spesa effettiva dedicate alla fornitura di prestazioni non essenziali (superiori agli standard medi). Queste sono di entità ridotta (meno dello 0,5% del PIL) nelle regioni del triangolo industriale, in Veneto ed in Emilia Romagna; più elevate nelle altre, in particolare in quelle a Statuto Speciale, fra cui si pone in testa il Trentino Alto Adige con oltre il 2% di PIL. Si ribadisce che tali risultati vanno assunti come indicatori di una situazione, certo non come misure precise degli aggregati finanziari, specie se si leggono con riferimento alle singole regioni. Tuttavia, la sistematicità con cui le evidenze raccolte ne descrivono i contorni testimonia della sostanziale attendibilità del quadro generale che è stato tracciato. Attendibilità che può consentire di proporre un’ultima operazione, quella di integrare tali risultati con le stime della dimensione finanziaria del decentramento esposte nel capitolo 6. - 266 - I livelli essenziali delle prestazioni Si ricorderà che dette stime rappresentano l’impatto massimo che la devoluzione di competenze fissata dal Titolo V della Costituzione dovrebbe avere - a regime - sulla finanza locale. Fra i diversi aggregati finanziari proposti all’attenzione, quello maggiormente rappresentativo degli effetti complessivi in termini di riattribuzione delle responsabilità di spesa e di reperimento delle risorse in capo al livello locale di governo è l’aggregato che è stato definito “aumento lordo delle risorse autonome”. Esso rappresenta la massa addizionale39 di risorse che il sistema del governo locale autonomamente dovrebbe acquisire – anche mediante compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al territorio di competenza di ciascuna regione – a federalismo fiscale completamente a regime. L’ipotesi sottostante è che il meccanismo di perequazione che deve essere attivato ai sensi dell’art. 119 non sia, nemmeno in parte, finanziato con il ricorso alla fiscalità generale, cioè con trasferimenti dello Stato. Le cifre stimate in vigenza di tale ipotesi (e delle altre esplicitate nel cap. 6 e nella annessa appendice metodologica) rappresentano una semplice riallocazione della spesa storica dalla responsabilità amministrativa del centro a quella della periferia. E’possibile ora rimuovere l’assunzione di invarianza della distribuzione regionale della spesa associata ai livelli essenziali delle prestazioni ed integrare quindi le stime dell’aumento lordo delle risorse autonome con quelle dei differenziali fra spesa storica e spesa standard. L’esito di tale operazione è esposto nel grafico 11. Graf. 11 - Aumento lordo delle risorse autonome - Incidenza % sul PIL 30 24,3 25 20 22,5 16,6 24 23,4 18,1 15 8,9 10 9,1 5 0 NORD RSSP CENTRO-NORD RSO con spesa standardizzata SUD RSO SUD RSSP con spesa effettiva Come era da attendersi sulla base dell’analisi sin qui condotta, la internalizzazione nelle stime degli effetti finanziari dei LEP determina un ulteriore allargamento della forbice fra regioni maggiormente sviluppate (del Centro-Nord) e regioni con reddito inferiore alla media (Mezzogiorno). 39 Rispetto a quella attualmente prelevata sul territorio attraverso tributi ed altre entrate proprie ed in sostituzione, inoltre, delle imposte erariali attualmente devolute o regolate alle Regioni a Statuto Speciale. - 267 - ISAE Rapporto annuale sull’attuazione del federalismo Ancora più anomala appare la posizione delle regioni a Statuto Speciale settentrionali che, per consentite di mantenere invariato il livello di spesa pubblica e di pressione fiscale complessivo, dovrebbero rinunciare a significative quote degli impieghi oggi dedicati al soddisfacimento dei bisogni dei propri cittadini eccedenti gli standard medi nazionali delle prestazioni. Le difficoltà di finanziamento equilibrato del sistema di federalismo fiscale aumentano e, con esse, aumentano i rischi di una conflittualità fra territori collegata alla redistribuzione delle risorse. Per poterli neutralizzare o ridurne al minimo le conseguenze negative sulla gestione dell’intero sistema di finanza pubblica, che potrebbero precipitare in un aumento dello squilibrio generale di bilancio, appare necessario non solo un approccio di forte gradualismo – del resto invocato dagli attori stessi del nuovo sistema: Regioni e Autonomie Locali – ma anche la definizione di sistemi di perequazione che facciano ricorso in misura adeguata alla fiscalità generale e siano parametrati ai fabbisogni standard40. E’una strada che si presenta - alla luce del dettato costituzionale - irta di difficoltà in quanto può scontrarsi con ostacoli interpretativi e di coerente applicazione delle norme di non poco conto ma che, in considerazione dell’entità delle grandezze finanziarie coinvolte, appare inevitabile percorrere. Sembra l’unico strumento praticabile a disposizione per gestire il trade-off fra solidarietà e differenziazione all’interno di un approccio solidale e cooperativo al federalismo così come disegnato nella Carta costituzionale. Come sottolineato nel capitolo 1 di questo Rapporto a chiusura dell’analisi sulle problematiche della mancata – o ancora incompleta - attuazione del decreto legislativo 56/2000, una inadeguata conciliazione fra le esigenze di maggiore autonomia da riconoscere agli enti decentrati e quelle di garanzia della uniformità di fruizione dei Livelli Essenziali delle Prestazioni rischia, certamente, di indurre maggiori squilibri rispetto alla situazione presente senza peraltro generare, a compensazione, sufficienti impulsi alla crescita dell’efficienza. Ma potrebbe anche risolversi, nei fatti, in una paralisi dello stesso processo attuativo del dettato costituzionale. Rispetto alle disposizioni sul sistema di finanziamento e perequazione attualmente contenute nel Titolo V, una più esplicita e coerente formulazione, che contempli il riferimento alla fiscalità generale come fonte primaria di copertura dei differenziali strutturali di fabbisogno per le prestazioni connesse ai diritti civili e sociali, sarebbe auspicabile. 40 Cfr. in proposito gli importanti contributi di P. Giarda (2003 a) e A. Petretto (2003). - 268 - 8 La ripartizione delle competenze amministrative tra Regioni, Province, Comuni 8.1 IL SISTEMA DEI RAPPORTI TRA STATO–REGIONI–ENTI LOCALI PRIMA DELLA RIFORMA COSTITUZIONALE. LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE 8.1.1 Le Autonomie Locali e l’unità dello Stato L’articolo 5 della Costituzione1 definisce il sistema delle Autonomie Locali e rappresenta il punto di partenza per tutta la legislazione in materia; al riconoscimento delle Autonomie Locali e alla previsione di una norma di scopo relativa alla loro promozione2 tramite il più ampio decentramento, fa da limite il principio dell’unità e dell’indivisibilità della Repubblica. Tale principio non prevede una forma di Stato rigidamente accentrato ma incide, quale limite non valicabile, sulle norme che potrebbero dividere, invece di differenziare, le comunità presenti sul territorio nazionale. Del resto, anche prima della recente riforma costituzionale, il Titolo V riconosceva ampie forme di autonomia compatibili con l’assetto gerarchico dei rapporti tra Stato–Regioni–Enti Locali. Il decentramento amministrativo veniva posto a modello organizzativo: lo Stato decentrava le proprie competenze sia conservandone l’amministrazione, cioè servendosi di uffici periferici, sia delegando le funzioni amministrative statali alle Regioni, sia, infine, determinando con legge le competenze e le funzioni di interesse locale da attribuire a Comuni e Province3. Le leggi che prima della riforma dettavano la disciplina costituzionale delle funzioni amministrative trovavano fondamento nel principio del parallelismo: spettavano alle Regioni tutte le funzioni 1 Articolo 5 della Costituzione: “La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi e i metodi della sua legislazione alle esigenze dell’autonomia e del decentramento”. 2 Le espressioni “riconosce” e “promuove” sono le stesse utilizzate per i diritti inviolabili dell’uomo; ciò sembra indicare una tutela di realtà che preesistono allo Stato e che rappresentano per il cittadino il primo luogo di appartenenza ad una comunità territoriale. 3 Con la prima legge delega n.150/1953 e con i successivi decreti delegati vengono attribuite a Province e Comuni alcune competenze esercitate fino allora da organi decentrati delle amministrazioni statali. - 269 - ISAE Rapporto annuale sull’attuazione del federalismo amministrative relative alle materie elencate nell’articolo 117 della Costituzione4, in cui le Regioni stesse avevano riconosciuta una potestà legislativa di tipo concorrente o ripartita, cioè limitata dalle leggi statali che ponevano i principi fondamentali delle suddette materie. Il sistema veniva reso più duttile con la previsione, nell’articolo 118 della Costituzione, di diverse deroghe: nelle materie di competenza amministrativa regionale, la legge della Repubblica poteva attribuire a Province e Comuni funzioni riconosciute di interesse esclusivamente locale; le Regioni esercitavano normalmente le loro funzioni delegandole alle Province e ai Comuni e agli altri Enti Locali o avvalendosi dei loro uffici; lo Stato poteva delegare alle Regioni l’esercizio di ulteriori funzioni amministrative. Il primo completo trasferimento di funzioni, uffici, personale, attuato secondo il principio del parallelismo, si ebbe con il DPR 616/1977; vennero trasferite alle Regioni e agli Enti Locali le funzioni relative al territorio, all’agricoltura, allo sviluppo economico, ai servizi sociali e alle attività culturali. Rispetto all’esercizio delle funzioni amministrative regionali, il legislatore riteneva opportuno riservare allo Stato una funzione di indirizzo e coordinamento; la funzione, introdotta nell’ordinamento con la L.281/1970, prevedeva che nelle stesse materie trasferite alla competenza amministrativa delle Regioni, restasse riservata allo Stato una funzione di indirizzo e coordinamento delle attività delle Regioni che attenevano alle esigenze di carattere unitario, anche in riferimento agli obiettivi del programma economico nazionale ed agli obblighi derivanti dagli impegni internazionali. Il disegno costituzionale prevedeva che le Regioni dovessero svolgere essenzialmente compiti legislativi, mentre agli Enti Locali venivano attribuite le competenze amministrative relative alle funzioni di interesse locale e le funzioni regionali delegate. Secondo tale assetto, tra le diverse amministrazioni poteva nascere un processo virtuoso che avrebbe consentito di attribuire la competenza amministrativa in capo all’ente più vicino ai destinatari della funzione. L’attuazione del sistema amministrativo avvenne in maniera molto diversa da quella prospettata; il legislatore si dimostrò particolarmente prudente nel dare inizio alla “regionalizzazione”. Le Regioni ordinarie furono infatti istituite solo nel 1970 e, come ampiamente riportato nelle pagine precedenti, furono compresse nello svolgimento delle loro funzioni, in alto, dal potere di intervento dello Stato, 4 Articolo 117 della Costituzione: “La Regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, sempre che le norme stesse non siano in contrasto con l’interesse nazionale e con quello di altre Regioni:ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla Regione; circoscrizioni comunali; polizia locale urbana e rurale; fiere e mercati; beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera; istruzione artigiana e professionale e assistenza scolastica; musei e biblioteche di enti locali; urbanistica; turismo e industria alberghiera; tramvie e linee automobilistiche d’interesse regionale; viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale; navigazione e porti lacuali; acque minerali e termali; cave e torbiere; caccia; pesca nelle acque interne; agricoltura e foreste; artigianato; altre materie indicate da leggi costituzionali. Le leggi della Repubblica possono demandare alla Regione il potere di emanare norme per la loro attuazione”. - 270 - La ripartizione delle competenze amministrative tra Regioni, Province, Comuni qualora lo consentisse una esigenza di carattere unitario, ed in basso, dalle funzioni di carattere locale attribuite alle Province e ai Comuni. La contrapposizione Stato–Regioni comportò che quest’ultime tesero a difendere gli spazi concessi evitando di delegare competenze agli Enti Locali mentre lo Stato, quale legislatore tenuto a definire i principi dell’autonomia provinciale e comunale, assunse la “tutela” degli Enti Locali nei confronti delle ingerenze regionali. La Costituzione, all’articolo 1285, disponeva che i Comuni e le Province erano enti autonomi secondo i principi fissati dalle leggi della Repubblica che ne determinavano le funzioni; in questo si differenziavano dalle Regioni, che, invece, avevano funzioni e poteri previsti in Costituzione. La riserva a favore della legge statale nel dettare la disciplina dell’ordinamento comunale e provinciale contribuì ad istituire un sistema comunale e provinciale caratterizzato da una organizzazione interna uniforme su tutto il territorio nazionale. Proprio per garantire tale uniformità e quasi a voler negare un qualsiasi potere di indirizzo della Regione sugli Enti Locali, l’articolo 130 della Costituzione, nell’attribuire ad un organo regionale il controllo di merito6 e di legittimità sulla attività di Comuni e Province, rimandava alla legge ordinaria statale la definizione dell’ambito e delle modalità di svolgimento del controllo di legittimità stesso e, inoltre, prevedeva che il controllo di merito comportasse solo una richiesta motivata di riesame dell’atto. Della lentezza e delle contraddizioni che hanno accompagnato il processo di attuazione delle Regioni, prima quelle a statuto speciale e quelle ordinarie dopo, si è già esposto, nel capitolo quattro. E’ però utile ricordare come, anche per il sistema comunale e quello provinciale, il legislatore statale abbia spesso preferito non effettuare una vera scelta tra le due ipotesi di riforma che differenziavano tra loro sul grado di autonomia degli Enti Locali dal potere regionale. Per queste ragioni il sistema comunale e provinciale è rimasto sostanzialmente immutato fino alla legge n.142 del 1990, legge di attuazione del dettato costituzionale relativo alla Repubblica delle autonomie. 5 Articolo 128 della Costituzione:”Le Province e i Comuni sono enti autonomi nell’ambito dei principi fissati da leggi generali della Repubblica che ne determinano le funzioni”. 6 Controllo sulla opportunità dell’atto. - 271 - ISAE Rapporto annuale sull’attuazione del federalismo 8.1.2 Le riforme degli anni Novanta 7 La legge n. 142/1990 si apre con una disposizione posta a garanzia dell’ordinamento degli Enti Locali che stabilisce che le leggi della Repubblica non possono introdurre future deroghe ai principi presenti nella legge, se non mediante una espressa modifica delle norme che vogliono derogare. Si vuole pertanto assicurare agli Enti Locali una stabilità rispetto alle leggi statali che li disciplinano; inoltre, con il riconoscimento della potestà statutaria e regolamentare in materia di organizzazione e funzionamento degli uffici e delle competenze, viene attribuita una prima, importante autonomia normativa. Con la potestà statutaria, le strutture organizzative degli Enti Locali vengono differenziate, in quanto ogni Comune e ogni Provincia adeguano la propria amministrazione alle specifiche esigenze territoriali e viene superata quella omogeneità nazionale determinata dalla legge generale della Repubblica che disciplinava l’ordinamento degli Enti Locali. Una maggiore autonomia degli Enti Locali si riscontra anche con la trasformazione del Comitato di controllo regionale (CO.RE.CO.) in organo prevalentemente tecnico, il cui ambito di intervento viene limitato ad un controllo di sola legittimità su determinati atti comunali e provinciali. Per la legge 142, allo Stato spetta il compito di definire il carattere della autonomia e le funzioni di Comuni e Province, mentre le Regioni organizzano l’esercizio delle proprie competenze amministrative a livello locale, attraverso le Province e i Comuni e disciplinano la cooperazione dei Comuni e delle Province tra loro e con la Regione, al fine di realizzare un efficiente sistema delle Autonomie Locali. Con questo dispositivo la legge apre ad una nuova impostazione dei rapporti tra le Regioni e gli Enti Locali, basata su forme di cooperazione tra i diversi livelli di governo nell’ambito regionale. La legge 142, nel definire i Comuni e le Province come gli enti che rappresentano le rispettive comunità e ne curano gli interessi e ne promuovono lo sviluppo, attribuisce direttamente ai Comuni, rifacendosi al DPR 616/1977, tutte le competenze amministrative che riguardano la popolazione e il territorio comunale precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell’assetto e utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quelle già attribuite ad altri enti con legge statale o regionale. Il Sindaco, inoltre, gestisce per conto dello Stato, i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare. 7 La L.142/1990: ridistribuisce le competenze tra Sindaco, Giunta e Consiglio, dirigenti generali e circoscrizioni; introduce nuovi criteri per le modifiche territoriali dei piccoli Comuni; istituisce le Città metropolitane; introduce gli istituti di partecipazione dei cittadini alla attività amministrativa e deliberativa dell’ente e il diritto di accesso dei cittadini alla attività della pubblica amministrazione; introduce una nuova normativa in materia di servizi pubblici e opere pubbliche nonché forme associative e di cooperazione; prevede la possibilità di istituire il difensore civico; incentiva le forme di collaborazione tra Enti Locali; detta una nuova disciplina delle Comunità montane . - 272 - La ripartizione delle competenze amministrative tra Regioni, Province, Comuni Spettano invece alla Province le funzioni amministrative di interesse provinciale che riguardano 8 vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale in ben dieci settori ; inoltre la Provincia, in collaborazione con i Comuni e sulla base di programmi da essa proposti, promuove e coordina attività (nonché realizza) opere di rilevante interesse provinciale, sia nel settore economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quello sociale, culturale e sportivo. Infine la legge 142 attribuisce alla Provincia compiti di programmazione e coordinamento tra la 9 Regione e i Comuni e di predisposizione del piano territoriale di coordinamento che, ferme restando le competenze dei Comuni ed in attuazione della legislazione e dei programmi regionali, determinano 10 indirizzi generali di assetto del territorio . Per quanto riguarda il sistema della finanza locale, la legge 142 dispone che alle spese per i servizi pubblici indispensabili si provveda con trasferimenti erariali, secondo meccanismi di perequazione, sulla base di criteri oggettivi; ai Comuni e alle Province sono assicurate entrate fiscali proprie al fine di integrare le spese per i servizi essenziali e per gli altri servizi pubblici ritenuti necessari 11 alla comunità . Pertanto, a Comuni e Province vengono trasferite le tasse, i diritti, le tariffe e i corrispettivi dei servizi di loro competenza; le spese di investimento degli Enti Locali vanno invece finanziate con un fondo ordinario e uno speciale, relativo ad aree speciali. I trasferimenti statali destinati a finanziare le funzioni attribuite vengono triennalizzati nel bilancio pluriennale. L’assetto dei rapporti tra Stato–Regioni–Enti Locali è stato riformato dalla legge 15 marzo 1997 n.59, prima “legge Bassanini”, e dai decreti legislativi che l’hanno seguita, in particolare il D.lgs.112/1998, che introduce una nuova modalità di allocazione delle competenze: una volta definite 8 Funzioni amministrative della Provincia: a) difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell'ambiente e prevenzione delle calamità;b) tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche;c) valorizzazione dei beni culturali;d) viabilità e trasporti;e) protezione della flora e della fauna, parchi e riserve naturali;f) caccia e pesca nelle acque interne;g) organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche e sonore;h) servizi sanitari, di igiene e profilassi pubblica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale;i) compiti connessi alla istruzione secondaria di secondo grado ed artistica ed alla formazione professionale, compresa l'edilizia scolastica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale;l) raccolta ed elaborazione dati, assistenza tecnico - amministrativa agli Enti Locali. 9 La Provincia:a) raccoglie e coordina le proposte avanzate dai comuni, ai fini della programmazione economica, territoriale ed ambientale della regione;b) concorre alla determinazione del programma regionale di sviluppo e degli altri programmi e piani regionali secondo norme dettate dalla legge regionale;c) formula e adotta, con riferimento alle previsioni e agli obiettivi del programma regionale di sviluppo, propri programmi pluriennali sia di carattere generale che settoriale e promuove il coordinamento dell'attività programmatoria dei Comuni. 10 Il piano in particolare, indica:a) le diverse destinazioni del territorio in relazione alla prevalente vocazione delle sue parti;b) la localizzazione di massima delle maggiori infrastrutture e delle principali linee di comunicazione;c) le linee di intervento per la sistemazione idrica, idrogeologica ed idraulico-forestale ed in genere per il consolidamento del suolo e la regimazione delle acque;d) le aree nelle quali sia opportuno istituire parchi o riserve naturali. 11 Tali indicazioni non sono state nell’immediato accolte dato che il Governo negli anni successivi si è limitato ad istituire l’imposta sugli immobili comunali, un tributo provinciale sulla tassa per lo smaltimento rifiuti e la tassa provinciale sull’iscrizione dei veicoli (DPR 504/1992, DPR 507/1993). - 273 - ISAE Rapporto annuale sull’attuazione del federalismo le competenze indivisibili dello Stato e di altri organismi pubblici, quali le autorità indipendenti, la legge attribuisce alle Regioni e agli Enti Locali le funzioni residue secondo nuovi criteri, ispirati ai seguenti principi indicati all'articolo 4, comma 3, della L.59/1997. a) il principio di sussidiarietà, con l'attribuzione della generalità dei compiti e delle funzioni amministrative ai Comuni, alle Province e alle Comunità montane, secondo le rispettive dimensioni territoriali, associative e organizzative, con l'esclusione delle sole funzioni incompatibili con le dimensioni medesime, attribuendo le responsabilità pubbliche anche al fine di favorire l'assolvimento di funzioni e di compiti di rilevanza sociale da parte delle famiglie, associazioni e comunità, alla autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini interessati; b) il principio di completezza, con l’attribuzione alla Regione dei compiti e delle funzioni amministrative non assegnati secondo il principio di sussidiarietà, e delle funzioni di programmazione; c) il principio di efficienza e di economicità, anche con la soppressione delle funzioni e dei compiti divenuti superflui; d) il principio di cooperazione tra Stato, Regioni ed Enti Locali anche al fine di garantire un'adeguata partecipazione alle iniziative adottate nell'ambito dell'Unione europea; e) i principi di responsabilità ed unicità dell'amministrazione, con la conseguente attribuzione ad un unico soggetto delle funzioni e dei compiti connessi, strumentali e complementari, e quello di identificabilità in capo ad un unico soggetto anche associativo della responsabilità di ciascun servizio o attività amministrativa; f) il principio di omogeneità, tenendo conto in particolare delle funzioni già esercitate con l'attribuzione di funzioni e compiti omogenei allo stesso livello di governo; g) il principio di adeguatezza, in relazione all'idoneità organizzativa dell'amministrazione ricevente a garantire, anche in forma associata con altri enti, l'esercizio delle funzioni; h) il principio di differenziazione nell'allocazione delle funzioni in considerazione delle diverse caratteristiche, anche associative, demografiche, territoriali e strutturali degli enti riceventi; i) il principio della copertura finanziaria e patrimoniale dei costi per l'esercizio delle funzioni amministrative conferite; l) il principio di autonomia organizzativa e regolamentare e di responsabilità degli Enti Locali nell'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi ad essi conferite. - 274 - La ripartizione delle competenze amministrative tra Regioni, Province, Comuni La riforma ha invertito il rapporto tra lo Stato, le Regioni e gli Enti Locali nella distribuzione delle funzioni amministrative; da un sistema ancora incentrato sull’amministrazione statale si è passati ad un sistema che individua nelle Regioni e nelle Autonomie Locali i destinatari della attribuzione della maggior parte delle competenze. Viene così a cessare la coincidenza tra potere legislativo e amministrativo ispirata al principio del parallelismo; l’attuazione regolamentare delle leggi statali è normalmente affidata alle Regioni che conservano solo le funzioni amministrative destinate alla collettività regionale, mentre la generalità dei compiti e delle funzioni amministrative e' attribuita ai Comuni, alle Province e alle Comunità montane, in base ai principi indicati all'articolo 4, comma 3, della citata L.59/1997, secondo le loro dimensioni territoriali, associative ed organizzative, con esclusione delle sole funzioni che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale. Il sistema introdotto con la L.59/1997, il cosiddetto “federalismo amministrativo”, detta per la prima volta le condizioni per realizzare in modo effettivo il governo locale. Le Regioni attuano il trasferimento delle funzioni nei confronti della generalità dei Comuni e, al fine di favorire l'esercizio associato delle funzioni dei Comuni di minore dimensione demografica, individuano livelli ottimali di esercizio delle stesse, concordandoli nelle sedi concertative. Nei limiti della previsione regionale, i Comuni esercitano le funzioni in forma associata, individuando autonomamente i soggetti, le forme e le metodologie, entro un termine temporale indicato dalla legislazione regionale, decorso il quale, la Regione esercita un potere sostitutivo nelle forme stabilite dalla legge stessa. Il sistema di ripartizione previsto dalla L.59/1997 è stato attuato con il D.lgs.112/1998 che concretizza un forte decentramento a favore di Regioni e Enti Locali in quattro grandi settori12: sviluppo economico e attività produttive; territorio, ambiente e infrastrutture; servizi alla persona ed alla comunità; polizia amministrativa regionale e locale. Il conferimento di funzioni comprende anche quelle di organizzazione e le attività connesse e strumentali all’esercizio delle funzioni e dei compiti. Lo Stato mantiene un potere di intervento sostitutivo qualora la accertata inattività delle Regioni e degli Enti Locali comporti inadempimento agli obblighi derivanti dall'appartenenza alla Unione europea o pericolo di grave pregiudizio agli interessi nazionali. In tal caso, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente per materia, assegna all'ente inadempiente un congruo termine per provvedere, decorso il quale, il Consiglio dei Ministri, sentito il soggetto inadempiente, nomina un commissario che provvede in via sostitutiva. In casi di assoluta urgenza, il Consiglio dei Ministri può adottare un provvedimento, di concerto con il Ministro competente, che per avere piena esecuzione 12 Per una visione di insieme delle competenze trasferite cfr.ISAE (2003). - 275 - ISAE Rapporto annuale sull’attuazione del federalismo deve essere solo immediatamente comunicato alla Conferenza Stato-Regioni e alla Conferenza StatoCittà'-Autonomie Locali. Per permettere il pieno svolgimento delle nuove funzioni si rende necessario un adeguato conferimento di mezzi, risorse, personale, da parte dello Stato; per il principio di effettività, alla titolarità di nuove funzioni deve corrispondere la titolarità delle risorse per esercitarle. Ne deriva che la mappatura complessiva delle funzioni amministrative comporta, prima di tutto l’individuazione delle funzioni e, quindi, un serie di trasferimenti erariali la cui predisposizione viene affidata ad appositi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri emanati in base agli accordi raggiunti in sede di Conferenza unificata Stato-Regione–Stato-Città13. Il metodo usato per procedere prevedeva una serie di accordi in più sedi decisionali dalle quali sono scaturite decisioni condivise tra i diversi livelli di governo territoriale. La istituzione di una pluralità di sedi permanenti di raccordo ha permesso l’instaurazione di un nuovo assetto di relazioni istituzionali, nel quale la ricerca di soluzioni condivise, tramite intese ed accordi, consente l’approvazione anche di regole fondamentali dell’ordinamento. A tal proposito l’articolo 9 della L.59/1997 delegava il Governo a riformare la Conferenza Stato-Regioni unificandola, per le materie e i compiti di interesse comune delle Regioni e degli Enti Locali con la Conferenza Stato-Città-Autonomie Locali; il decreto delegato n. 281/1997 ha quindi ampliato il ruolo della Conferenza Stato-Regioni, ha introdotto una disciplina delle intese e degli accordi e ha previsto delle modalità di partecipazione delle Regioni alle decisioni relative alle scelte comunitarie. Con il decreto è inoltre stata istituita la Conferenza unificata, competente per le materie e i compiti di interesse delle Regioni e degli Enti Locali: la Conferenza unificata promuove e sancisce accordi tra i vari livelli di governo per l’elaborazione di schemi di decreti di individuazione e di trasferimento delle risorse necessarie per l’esercizio delle nuove competenze14, esprime pareri, partecipa alla elaborazione delle linee generali di politica economica e finanziaria, partecipa ai processi di riforma del sistema amministrativo valutando gli schemi dei decreti legislativi relativi alla mobilità del personale rispetto alla distribuzione di competenze ad enti diversi. Alla base del metodo concertato è presente il principio di leale cooperazione tra Stato, Regioni e Enti Locali (articolo 4, comma 3 L.59/1997)15 che oltre ad indicare le modalità da seguire per giungere ad una ripartizione delle competenze propria di un sistema amministrativo improntato sul federalismo, 13 Articolo 7 della legge n.59 del1997 e articolo 7 del decreto legislativo n.112 del 1998. 14 La Conferenza unificata, quale sede dell’accordo tra i governi territoriali sulle risorse complessivamente necessarie per le nuove funzioni degli Enti Locali, è stato l’organo competente a esprimere il parere sui provvedimenti di individuazione e trasferimento delle risorse necessarie per attuare il trasferimento previsto dal D.lgs.112/1998. 15 In particolare l’articolo 4, comma 3, fa riferimento alla cooperazione tra Stati, Regioni ed Enti Locali al fine di garantire una adeguata partecipazione alle iniziative adottate nell’ambito dell’Unione Europea. - 276 - La ripartizione delle competenze amministrative tra Regioni, Province, Comuni delinea una sistema di governo pluralista in cui i diversi livelli cooperano mossi da finalità univoche e condivise, rappresentate fondamentalmente dalla piena realizzazione dei diritti di cittadinanza. Altro punto ineludibile per l’attuazione del federalismo amministrativo è il riconoscimento all’Ente Locale di poter organizzare le strutture operative tramite un ampliamento della propria potestà statutaria e regolamentare. In materia, importanti novità sono state introdotte dalla legge n.127 del 1997 e dalla legge n.265 del 1999. La L.127/1997 “Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa dei procedimenti di decisione e di controllo” ha apportato nuovi contributi alla struttura e al funzionamento degli Enti Locali al fine di adeguare la loro struttura alle successive competenze poi specificate dal D.lgs.112/1998; la legge permette un’autonoma organizzazione degli enti con l’attribuzione di maggiori poteri in materia di potestà auto organizzativa, con la diminuzione dei controlli regionali e con la semplificazione dell’attività amministrativa svolta dagli Enti Locali. Con la legge il bilancio viene adeguato alla riforma con la previsione di un piano esecutivo di gestione che dispone la attribuzione delle risorse finanziarie, strumentali, umane. La legge 265/1999 “Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli Enti Locali, nonché modifiche alla legge 8 giugno 1990 n.142” ha riconosciuto agli Enti Locali una piena potestà regolamentare, amministrativa, impositiva e finanziaria, apportando modifiche a quelle parti della legge 142 non più in assonanza con il nuovo assetto dei rapporti tra lo Stato, le Regioni e gli Enti Locali. La legge prevede che la legislazione in materia di ordinamento dei Comuni e delle Province e di disciplina dell'esercizio delle funzioni ad essi conferite, enunci espressamente i principi che costituiscono limite inderogabile per l'autonomia normativa dei Comuni e delle Province. La espressa enunciazione dei principi libera gli statuti dalla soggezione a norme statali in contrasto con il loro contenuto e quindi esclude che le disposizioni presenti negli statuti possano essere abrogate da leggi sopravvenute che non ne menzionano espressamente l’abrogazione. Pertanto, i regolamenti comunali e provinciali non sono più emanati in attuazione di precedenti disposizioni di legge, ma, autonomamente, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, al fine di organizzare il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni. L’ampliamento della potestà regolamentare ha riguardato anche l’autonomia impositiva degli Enti Locali avendo il D.lgs.446/1997 rimesso ai regolamenti locali la disciplina dell’accertamento, della riscossione, dell’organizzazione e dell’applicazione dei tributi propri. - 277 - ISAE Rapporto annuale sull’attuazione del federalismo 8.1.3 Il Testo unico degli Enti Locali A conclusione del decennio di riforma, è stato adottato un testo unico di coordinamento delle disposizioni legislative vigenti in materia di ordinamento dei Comuni, delle Province e delle loro forme associative che non si limita ad una ricognizione delle norme ma porta anche innovazioni alla legislazione. Nella redazione della legge n.267 del 2000, Testo unico degli Enti Locali, si è tenuto conto delle sentenze della Corte costituzionale che hanno inciso sulla materia, mentre non sono state raccolte le disposizioni normative contenute in regolamenti. La legge ridefinisce il rapporto tra Regione e Enti Locali: la Regione disciplina l’organizzazione dell’esercizio delle funzioni amministrative attraverso i Comuni e le Province nel rispetto del limite di ragionevolezza, secondo il quale le scelte organizzative regionali devono essere improntate sulle caratteristiche del territorio e secondo i principi introdotti dalla L.59/1997. Le leggi regionali devono limitarsi a fornire i principi della cooperazione, anche con l’istituzione di strumenti e procedure di raccordo e concertazione che permettano la collaborazione tra Regioni e Enti Locali nell’ambito delle proprie competenze, devono stabilire i modi e le forme della partecipazione degli Enti Locali alla formazione dei piani e dei programmi regionali, indicando i criteri e le procedure per la programmazione socio economica. La Regione, anche in virtù della progressiva delimitazione delle occasioni di controllo del CO.RE.CO. sulla attività amministrativa dei Comuni, diviene soggetto di legislazione e di programmazione della attività amministrativa degli Enti Locali permettendo il più ampio decentramento ai sensi dell’articolo 5 della Costituzione. Le Regioni, ferme restando le funzioni che attengono ad esigenze di carattere unitario nei diversi livelli di territorio, organizzano l'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale attraverso i Comuni e le Province. Le leggi regionali si conformano ai principi stabiliti nel Testo unico in ordine alle funzioni del Comune e della Provincia, identificando nelle materie e nei casi previsti dall'articolo 117 della Costituzione, gli interessi comunali e provinciali in rapporto alle caratteristiche della popolazione e del territorio. La generalità dei compiti viene attribuita ai Comuni, alle Province, alle Comunità montane secondo le loro dimensioni territoriali, associative, organizzative ad eccezione delle funzioni che richiedono l’esercizio unitario a livello regionale. - 278 - La ripartizione delle competenze amministrative tra Regioni, Province, Comuni Il Testo unico rappresenta quindi il sistema regionale delle Autonomie Locali prima della riforma costituzionale. Al riconoscimento della autonomia16 delle comunità locali, ordinate in Comuni e Province, segue l’ individuazione della centralità del Comune quale ente territoriale più vicino ai cittadini, rappresentativo della propria comunità di cui cura gli interessi e promuove lo sviluppo. Anche la Provincia, ente locale intermedio tra Comune e Regione, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi, ne promuove e ne coordina lo sviluppo. I Comuni e le Province adottano il proprio statuto che, nell'ambito dei principi fissati dal Testo unico, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente e, in particolare, specifica le attribuzioni degli organi e le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, e i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio17. I Comuni e le Province sono titolari di funzioni proprie e di quelle conferite loro con legge dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà verticale e orizzontale, e svolgono le loro funzioni anche attraverso le attivita' che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini, singoli, e organizzati nelle loro formazioni sociali. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze. Inoltre il Comune, per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme sia di decentramento sia di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia; gestisce i servizi elettorali, di stato civile, di anagrafe, di leva militare e di statistica mentre ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale possono essere affidate ai Comuni dalla legge che regola anche i relativi rapporti finanziari, assicurando le risorse necessarie. Spettano invece alla Provincia le funzioni amministrative di interesse provinciale che riguardino vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale nei seguenti settori: difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell'ambiente e prevenzione delle calamità; tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche; valorizzazione dei beni culturali; viabilità e trasporti; protezione della flora e della fauna parchi e riserve naturali; caccia e pesca nelle acque interne; organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque e delle emissioni 16 I Comuni e le Province hanno autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica. 17 Lo Statuto stabilisce, altresì, i criteri generali in materia di organizzazione dell'ente, le forme di collaborazione fra Comuni e Province, della partecipatone popolare, del decentramento, dell'accesso dei cittadini, alle informazioni e ai procedimenti amministrativi, lo stemma e il gonfalone e quanto ulteriormente previsto dal presente testo unico. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il Comune e la Provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni. - 279 - ISAE Rapporto annuale sull’attuazione del federalismo atmosferiche e sonore; servizi sanitari, di igiene e profilassi pubblica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale; compiti connessi alla istruzione secondaria di secondo grado ed artistica ed alla formazione professionale, compresa l'edilizia scolastica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale; raccolta ed elaborazione dati, assistenza tecnico - amministrativa agli Enti Locali. La Provincia, in collaborazione con i Comuni e sulla base di programmi da essa proposti promuove e coordina attivita', nonché realizza opere di rilevante interesse provinciale sia nel settore economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quello sociale, culturale e sportivo. La Provincia svolge inoltre compiti di programmazione: raccoglie e coordina le proposte avanzate dai Comuni, ai fini della programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione; concorre alla determinazione del programma regionale di sviluppo e degli altri programmi e piani regionali secondo norme dettate dalla legge regionale; formula e adotta con riferimento alle previsioni e agli obiettivi del programma regionale di sviluppo propri programmi pluriennali sia di carattere generale che settoriale e promuove il coordinamento dell'attività programmatoria dei Comuni. La Provincia, infine, ferme restando le competenze dei Comuni ed in attuazione della legislazione e dei programmi regionali, predispone ed adotta il piano territoriale di coordinamento che determina gli indirizzi generali di assetto del territorio. La Regione, previa intesa con gli Enti Locali interessati, può definire, in materie determinate18, ambiti sovracomunali per l'esercizio coordinato delle funzioni degli Enti Locali, attraverso forme associative e di cooperazione: la Regione indica gli obiettivi generali della programmazione economico sociale e territoriale e su questi ripartisce le risorse destinate al finanziamento del programma di investimenti degli Enti Locali. Comuni e Province concorrono alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi delle Regioni e provvedono, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione. Alla valorizzazione delle forme di decentramento comunale corrisponde il riconoscimento alle Province di funzioni di coordinamento e la riduzione del ruolo delle Regioni a compiti di programmazione socio economica e di pianificazione territoriale e una generale modifica del sistema dei controlli19. Anche per l’attività delle Autonomie Locali vengono previste modifiche alle forme di 18 Pianificazione territoriale; reti infrastrutturali e servizi a rete;piani di traffico intercomunali; tutela e valorizzazione dell'ambiente e rilevamento dell'inquinamento atmosferico interventi di difesa del suolo e di tutela idrogeologica; raccolta, distribuzione e depurazione delle acque; smaltimento dei rifiuti; grande distribuzione commerciale; attivita' culturali;funzioni dei sindaci . 19 La scelta autonomista coinvolge il sistema dei controlli; il controllo sulla gestione finanziaria della Corte dei Conti, modificato dalle leggi n.20/1994 e n.639/1996, diviene un controllo sulla efficienza della azione amministrativa; lo Stato mantiene l’esercizio della funzione statale di indirizzo e coordinamento sugli atti amministrativi regionali e il controllo di legittimità della Commissione statale, istituita in ciascuna Regione e presieduta dal Commissario di governo, che però, - 280 - La ripartizione delle competenze amministrative tra Regioni, Province, Comuni controllo: oltre il controllo gestionale - successivo della Corte dei Conti si aggiunge l’attività di referto della Sezione Enti Locali della Corte dei Conti. Il controllo preventivo di legittimità20 sugli atti degli Enti Locali, di cui all'articolo 130 della Costituzione, si esercita esclusivamente sugli statuti dell'ente, sui regolamenti di competenza del consiglio, esclusi quelli attinenti all'autonomia organizzativa e contabile dello stesso consiglio, sui bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, adottate o ratificate dal consiglio, sul rendiconto della gestione. Il controllo eventuale del Comitato regionale di controllo sulle deliberazioni della giunta e del consiglio, nei limiti delle illegittimità denunziate, quando un quarto dei consiglieri provinciali o un quarto dei consiglieri nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti ovvero un quinto dei consiglieri nei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti ne facciano richiesta scritta e motivata con l'indicazione delle norme violate, entro dieci giorni dall'affissione all'albo pretorio, quando le deliberazioni stesse riguardino: appalti e affidamento di servizi o forniture di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario; dotazioni organiche e relative variazioni; assunzioni del personale (artt.126 e 127, D. lgs.267/2000 -T.U.E.L.). 8.2 LA RIFORMA COSTITUZIONALE L’introduzione del principio di sussidiarietà, esplicitato nell’articolo 118 della Costituzione, assimila il nostro ordinamento a quello degli stati federali caratterizzati dall’attribuzione delle competenze in via generale al governo territoriale più vicino ai cittadini. Come si è detto la devoluzione di poteri e competenze attuata con le “leggi Bassanini” ha così in profondità modificato i rapporti tra lo Stato, le Regioni e gli Enti Locali, da suscitare un ampio dibattito sulla sua compatibilità con la Costituzione del 1948 che, come riferito, agli articoli 5 e 128 della Costituzione, riconosceva e poneva le condizioni per decentramento amministraivo. La Costituzione disegnava però un ordinamento a base regionale, retto da un assetto gerarchico che vedeva nello Stato il destinatario in via generale di tutte le competenze. già con il D.lgs. 40/1993 e con la L.127/1997, opera solo su alcuni atti tassativamente indicati (regolamenti ed atti attuativi di direttive europee). Una ulteriore forma di controllo è rappresentata dall’annullamento governativo degli atti illegittimi, si prevede che con l’applicazione dell'articolo 2, comma 3, lettera p), della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo, a tutela dell'unita' dell'ordinamento, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, ha la facoltà in qualunque tempo, di annullare, d'ufficio o su denunzia, sentito il Consiglio di Stato, gli atti degli Enti Locali viziati da illegittimità (articolo 138 D.lgs.267/2000 - T.U.E.L.). 20 Il controllo di legittimità comporta la verifica della conformità dell’atto alle norme vigenti ed alle norme statutarie indicate nel provvedimento di annullamento, per quanto riguarda la competenza, la forma e la procedura, e rimanendo esclusa ogni diversa valutazione dell’interesse pubblico perseguito. Nell’esame del bilancio preventivo e del rendiconto della gestione il controllo di legittimità comprende la coerenza interna degli atti e la corrispondenza dei dati contabili con quelli delle deliberazioni. - 281 - ISAE Rapporto annuale sull’attuazione del federalismo Le Regioni e gli Enti Locali venivano interessati da un decentramento che dall’alto procedeva verso il basso, a differenza della devoluzione attuata in base ai nuovi principi, introdotti dalla L.59/1997, che prevedono spostamenti di competenze e funzioni dal livello più vicino al cittadino, il Comune, al quale vanno attribuite tutte le funzioni compatibili con le dimensione e le sue capacità organizzative, verso le Province, le Regioni, lo Stato. Inoltre, il principio del parallelismo, utilizzato per delimitare le competenze delle Regioni nell’assetto previsto dalla Costituzione del 1948, si basava su una ripartizione rigida e predefinita; a differenza del principio di sussidiarietà che è fondato su procedure che prevedono accordi sulla redistribuzione dei compiti21. Si poneva pertanto la necessità di “portare” in Costituzione la riforma, giustamente definita ”federalismo amministrativo a Costituzione invariata”. La legge costituzionale n. 3/2001 introduce nella Carta Costituzionale un mutato assetto dei rapporti Stato-Regioni-Enti Locali fondato sulla pari dignità istituzionale, sulla eguale partecipazione nella Repubblica e sulla previsione della Costituzione quale comune fonte normativa della propria autonomia. La nuova formulazione dell’articolo 114 della Costituzione innova in profondità il testo previgente22; la Repubblica non si “riparte in” ma bensì è “costituita”, oltre che da Regioni, Province e Comuni, dallo Stato e dalle Città metropolitane. La pluralità di enti che costituiscono la Repubblica è posta secondo un ordine non gerarchico e la stessa inclusione dello Stato nell’articolo 114 denota la volontà del legislatore costituente di superare la passata identificazione dello Stato con la Repubblica stessa e di farlo concorrere, al pari degli altri enti (ai quali si aggiungono per la prima volta in Costituzione le Città metropolitane) nella composizione della Repubblica. La collocazione degli Enti Locali nello stesso livello istituzionale, significa che l’autonomia di cui godono è piena, ed è vincolata solo nei principi fissati dalla Costituzione. Tale principio viene posto a conclusione del lungo processo della autonomia statutaria degli Enti Locali, iniziato con la legge n.142 del 1990 e proseguito con l’approvazione del Testo unico che individua nei soli principi della legislazione statale il limite alla esplicazione della potestà statutaria. 21 Bin (2002). 22 Articolo 114 della Costituzione, nuovo testo: “La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni, dallo Stato. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione. Roma è la capitale della Repubblica, La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento”. Articolo 114, testo previgente: “La Repubblica si riparte in Regioni, Province e Comuni”. - 282 - La ripartizione delle competenze amministrative tra Regioni, Province, Comuni L’articolo 114 della Costituzione, al secondo comma, indica, inoltre, che i Comuni, le Province, le Città metropolitane sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni, secondo i principi fissati dalla Costituzione; l’articolo 4 della legge 131 del 2003, trattasi della legge “La Loggia” di attuazione della riforma del Titolo V, va oltre, riconoscendo agli Enti Locali una potestà normativa che consiste nella potestà statutaria e in quella regolamentare da attuarsi entrambe nei limiti dei principi costituzionali. Tale potere normativo è esteso anche alle unioni di Comuni e alle Comunità montane e isolane. Nel secondo comma dell’articolo 4 della L.131/2003, però, si dice che lo statuto è vincolato dai principi generali in materia di organizzazione pubblica e da quanto la legge dello Stato dispone in materia di funzioni essenziali degli Enti Locali. La previsione di una legge ordinaria che definisca il contenuto e gli ambiti dello statuto (secondo la legge “La Loggia” non è quindi solo nella Costituzione che dovrebbe trovare la propria fonte normativa) ha suscitato dubbi in quella parte della dottrina che ritiene, invece, che lo statuto, in virtù del nuovo Titolo V, possa trovare un limite solo nella Costituzione. Una diversa interpretazione può essere sostenibile solo ritenendo che la legge che lo Stato è chiamato ad emettere per individuare le funzioni fondamentali degli Enti Locali faccia riferimento a quel contenuto minimo dello Statuto, riferito proprio a quelle funzioni che lo Stato considera essenziali per il funzionamento dell’ente e per il soddisfacimento dei bisogni primari delle comunità di riferimento, che dovrebbe essere per la legge 131 comune a tutti gli Enti Locali della stessa tipologia.23 La disciplina dell’organizzazione e lo svolgimento delle funzioni degli Enti Locali, prevista al sesto comma dell’articolo 117 Costituzione, è quindi attuata tramite la loro potestà regolamentare nell’ambito di requisiti minimi dettati dalla legislazione regionale e statale per assicurare un basilare grado di uniformità nell’esercizio di tali funzioni. Dalla equiparazione degli Enti Locali e delle Regioni con lo Stato discendono importanti modifiche al complesso degli articoli del Titolo V della Costituzione. Viene abrogato il primo comma dell’articolo 125 della Costituzione che prevedeva il controllo sugli atti amministrativi delle Regioni ordinarie da parte della Commissione statale di controllo. La Commissione operava un controllo di legittimità generalizzato, mentre quello di merito veniva limitato ad una serie definita di deliberazioni. Solo con il D.lgs.40/1993 venne soppresso il controllo di merito e in seguito la L.127/1997 limitò ai regolamenti regionali, esclusi quelli attinenti all’autonomia organizzativa, funzionale e contabile delle Regioni, e agli atti di adempimento degli obblighi comunitari, i casi da sottoporre al controllo della Commissione. 23 Franco Pizzetti (2003), op. cit. - 283 - ISAE Rapporto annuale sull’attuazione del federalismo L’abrogazione dei controlli sugli atti amministrativi e sulle leggi regionali rappresenta in modo evidente il passaggio dalla concezione gerarchica dei rapporti tra lo Stato, le Regioni e gli Enti Locali verso il nuovo assetto fondato sul novellato articolo 114 della Costituzione, dal quale discende anche l’abrogazione degli articoli 128, 129, 130 della Costituzione. Gli articoli 128 e 129 delineavano una duplice qualificazione giuridica degli Enti Locali in quanto “centri di potere” distinti dallo Stato e, contemporaneamente, appendici locali della amministrazione centrale volti a consentire il decentramento dagli organi centrali a quelli periferici. Con l’abrogazione dell’articolo 128 l’autonomia degli Enti Locali, al pari di quella delle Regioni24, trova fondamento nei principi costituzionali e non più in apposite leggi generali dello Stato che ne determinavano le funzioni. L’articolo 129 cessa la sua ragione d’essere nel nuovo ordinamento delle Autonomie Locali dove le funzioni sono allocate in base al principio di sussidiarietà, per cui tutti i compiti che non richiedono un esercizio unitario a livello superiore sono attribuiti al Comune. L’attività amministrativa dello Stato, con il trasferimento di funzioni, diviene un’attività di coordinamento e di raccordo tra i livelli territoriali; lo Stato diventa il punto di riferimento unificante nella attuazione dei diritti dei cittadini previsti nella Costituzione e nella tutela degli interessi nazionali25. A completamento del nuovo assetto dei rapporti tra lo Stato, le Regioni e gli Enti Locali si pone l’abrogazione del controllo regionale sulle Province e sui Comuni, previsto dallo articolo 130 della Costituzione; come precedentemente esposto, le leggi degli anni Novanta avevano sempre più delimitato l’ambito del controllo, trasformandolo in una espressione di un potere regionale di indirizzo. La pari dignità istituzionale degli enti che costituiscono la Repubblica introdotta nell’articolo 114 della Costituzione comporta la cancellazione di tutti gli articoli in cui sono previste forme di controllo da parte di un ente gerarchicamente superiore. Rimangono invece stabili i controlli della Corte dei Conti in materia di controllo di gestione; inoltre, la legge di attuazione della riforma del Titolo V, legge n.131 del 5 giugno 2003, attribuisce alla Corte stessa il compito di verificare, ai fini del coordinamento della finanza pubblica, il rispetto degli equilibri di bilancio da parte di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, in relazione al patto di stabilità interno ed ai vincoli derivanti dalla appartenenza dell’Italia alla Unione europea. Le sezioni regionali della Corte dei Conti, la cui composizione può essere integrata con elementi dotati di specifiche qualità, designati dalle Regioni e dagli Enti Locali, svolgono il compito di verifica degli obiettivi delle leggi, statali e regionali, di principio e di programma e di verifica della gestione finanziaria degli Enti Locali e dei loro controlli interni. 24 Prima della riforma le Regioni trovavano il fondamento dei propri poteri e delle proprie funzioni nella Costituzione, invece l’autonomia degli Enti Locali doveva trovare fondamento nelle leggi dello Stato. 25 Cfr. capitolo 4. - 284 - La ripartizione delle competenze amministrative tra Regioni, Province, Comuni Per quanto concerne le funzioni amministrative, l’articolo 118 della Costituzione26 ne attribuisce in via di principio la titolarità ai Comuni; la regola comporta il definitivo superamento del citato principio del parallelismo, al quale il primo comma dell’articolo 118 previgente faceva riferimento (“Spettano alle Regioni le funzioni amministrative per le materie elencate nel precedente articolo…”) e quindi la scissione tra la funzione amministrativa e quella legislativa. Lo Stato e le Regioni devono attribuire le proprie funzioni al Comune, a meno che, non debbano essere conferite a livelli di governo gradualmente superiori, per rispettare l’esigenza di assicurarne l’esercizio unitario, sulla base dei principi di sussidiarietà, adeguatezza, differenziazione. Inoltre, il quarto comma dell’articolo 118, che introduce la sussidiarietà orizzontale, prevede l’allocazione di funzioni amministrative alla autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati. Il principio che definisce i Comuni quali destinatari in via generale di tutte le competenze amministrative subisce, oltre quella indicate nel testo costituzionale, ulteriori deroghe; l’espletamento delle funzioni legislative in alcune materie di competenza dello Stato o delle Regioni comporta necessariamente la conservazione della relativa potestà amministrativa. Nelle materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato si riflettono funzioni che sottendono l’esistenza di un interesse nazionale unificante, la cui tutela non può certo essere facilmente frazionata tra diversi livelli di governo e tanto meno assegnata in via di principio ai Comuni. Inoltre, l’articolo 120 della Costituzione consente al Governo di potersi sostituire agli organi delle Regioni e degli Enti Locali che si rendano inadempienti a norme internazionali e comunitarie o in caso di pericolo grave per l’incolumità e la sicurezza pubblica; l’intervento governativo è previsto, con procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto dei principi costituzionali, anche a tutela dell’unità giuridica, dell’unità economica, dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili. In considerazione della natura degli interessi tutelati cui fa riferimento l’articolo 120 e quindi della presumibile inadeguatezza degli Enti Locali e delle Regioni di riuscire a svolgere il compito assegnato con modalità tali da garantire un livello uniforme sul territorio nazionale, sembra che il legislatore abbia voluto introdurre una norma derogatoria e accentratrice di competenze. Infatti, benché l’eventuale intervento statale sia delimitato ai casi di appurata inerzia, anche non volontaria, degli enti competenti, 26 Articolo 118 della Costituzione: ”Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che per esercitare l’esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze. La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell’articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali. Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”. - 285 - ISAE Rapporto annuale sull’attuazione del federalismo in via di principio e sempre secondo procedure che rispettino i principi di sussidiarietà - differenziazione - adeguatezza, la indifferibilità e la indivisibilità delle funzioni nelle materie indicate (unità giuridica economica, diritti sociali e civili) comporta, sostanzialmente, una generale competenza al livello centrale delle funzioni poste a tutela degli interessi nazionali. Una deroga alla attribuzione in via di principio di tutte le funzioni ai Comuni è rappresentata anche dalla competenza delle Regioni nelle funzioni che richiedono l’unitario esercizio a livello regionale; le Regioni svolgono funzioni di programmazione, indirizzo, e coordinamento, esercitano funzioni amministrative relative a competenze legislative quali il commercio con l’estero, la ratifica di intese con altre Regioni e con Stati e enti esteri, e pertanto, in queste materie, è da escludere il permanere di una titolarità di funzioni degli Enti Locali. L’articolo 118 della Costituzione distingue tra funzioni amministrative proprie di Comuni, Province, Città metropolitane e funzioni conferite o attribuite con legge dallo Stato o della Regione, secondo le rispettive competenze. La distinzione tra funzioni comunali proprie e conferite pare contraddire il principio della attribuzione di tutte le competenze, in via di principio, al Comune stesso; funzioni definite proprie vengono menzionate anche dall’articolo 114 della Costituzione che ne attribuisce la titolarità anche alle Regioni. Inoltre tra le materie di potestà esclusiva dello Stato, articolo 117, comma secondo, lettera p), è menzionata la competenza relativa alla individuazione delle funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane. Una prima soluzione interpretativa prevede la equivalenza tra funzioni proprie (articolo 118) e funzioni fondamentali (articolo 117) dei Comuni, delle Province, delle Città metropolitane: l’articolo 118 indicherebbe, quindi come: a) funzioni proprie o fondamentali quelle identiche per tutti gli enti di pari livello e quindi rappresentative della base delle competenze dell’ente, che sarebbero attribuite dallo Stato ai sensi della lettera p) del secondo comma dell’articolo 117; b) funzioni conferite o attribuite tutte quelle che vengono riconosciute di competenza degli Enti Locali con leggi statali nelle altre materie, diverse da quella indicata alla lettera p), di potestà legislativa esclusiva dello Stato. Tale distinzione non viene riscontrata in altre parti del riformato Titolo V, anzi, l’articolo 118 fa riferimento alla legge statale per attribuire le funzioni secondo le competenze legislative dello Stato, inclusa chiaramente la materia indicata dall’articolo 117, secondo comma, lettera p).27 Una seconda ipotesi individua nelle funzioni proprie quelle attualmente previste dalla normativa vigente28all’entrata in vigore della riforma costituzionale, cioè la L.267/ 2000; le funzioni conferite 27 Follieri (2003). 28 Mangiameli Roma (31/01/02). - 286 - La ripartizione delle competenze amministrative tra Regioni, Province, Comuni sarebbero quelle attribuite da nuove leggi statali e regionali. In questo quadro diminuirebbe la potestà del legislatore statale di attribuire le cosiddette funzioni fondamentali29 in considerazione della vasta opera di devoluzione già attuata dalla legislazione delegata della riforma “Bassanini”. Una terza interpretazione30 distingue tra: funzioni fondamentali - attribuite in modo uguale agli Enti Locali di pari livello dal legislatore ai sensi della lettera p) del secondo comma dell’articolo 117 della Costituzione; funzioni proprie - attribuite con legge statale o regionale, differenziabili, in base al principio di adeguatezza, negli enti territoriali di pari livello; funzioni conferite - attribuite in via di principio al livello di governo territoriale superiore a quello comunale per garantire l’esercizio unitario della funzione. Questa tesi contraddice l’articolo 118 nella parte in cui prevede anche per i Comuni la titolarità di funzioni conferite.31 Una ulteriore interpretazione parte dalla ricognizione delle fonti normative in materia di funzioni amministrative32; l’articolo 3 della legge n.265 del 1999 prevede, per Comuni e Province, funzioni proprie e funzioni conferite con legge statale o regionale secondo il principio di sussidiarietà, a differenza dell’articolo 118 della Costituzione per il quale il conferimento va fatto con legge in base alle competenze legislative dello Stato e delle Regioni. Da questa lettura si evince che il legislatore costituente ha parzialmente riportato il testo dell’articolo 3 L.265/1999 cercando di adattarlo alla prima parte dell’articolo 118, per il quale le funzioni sono tutte attribuite in via di principio ai Comuni e, solo per garantirne l’esercizio unitario, vengono spostate nella competenza dell’ente superiore, Provincia– Regione-Stato, secondo i citati principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza. Secondo questa ipotesi33 tutte le funzioni vengono assegnate con leggi dello Stato e delle Regioni a tutti gli Enti Locali; tali attribuzioni non sono delegabili e quindi sono proprie dell’ente che le esercita. Questa ricostruzione risolve una prima questione, quella cioè relativa alla menzione, nell’articolo 114, secondo comma, di funzioni proprie anche per le Città metropolitane, le Province, le Regioni; per tali enti le funzioni proprie sono quelle loro attribuite per assicurarne l’esercizio unitario al livello territoriale che essi rappresentano. Le funzioni fondamentali sono quelle che vengono attribuite agli Enti Locali con leggi dello Stato secondo quanto previsto dalla lettera p) dell’articolo 117, secondo comma; per le funzioni 29 D’Atena (2002). 30 Bin (2002). 31 Follieri, op. cit. 32 Falcon (2003). 33 Follieri, op. cit.; Falcon, op.cit. - 287 - ISAE Rapporto annuale sull’attuazione del federalismo fondamentali non vi è una distribuzione di materie basata sulla competenza regionale o statale, bensì è lo Stato ad esercitare una propria competenza esclusiva e ad individuare i compiti essenziali e caratterizzanti gli Enti Locali; chiaramente anche queste funzioni non sono delegabili e, a questo punto, possono essere considerate parte delle funzioni proprie34. In ogni modo, in tutte le tesi prospettate la nuova potestà legislativa dello Stato e delle Regioni, quest’ultima sicuramente la più importante delle innovazioni introdotte dalla riforma, diviene elemento essenziale della ripartizione delle funzioni amministrative, secondo un nuovo parallelismo che lega la funzione amministrativa alla materia di competenza legislativa, in quanto è lo Stato o la Regione, secondo le proprie competenze legislative, a conferire le funzioni amministrative35. Nell’articolo 118 della Costituzione sono solo indicati i principi da utilizzare per l’individuazione e l’attribuzione delle funzioni amministrative; è con le leggi dello Stato e con le leggi regionali che si deve provvedere alla vera e propria attribuzione delle competenze degli Enti Locali ma anche delle Regioni e dello Stato stesso. Senza dilungarsi sulla nuova potestà legislativa delle Regioni e dello Stato, di cui si è già ampiamente trattato36, è il caso solo di ricordare che all’espansione dell’ambito di competenza regionale corrisponde una serie di materie37, definite in dottrina “trasversali”38, di competenza esclusiva statale che, poste in funzione di tutela di valori indivisibili comportano una ineludibile “invasione” da parte dello Stato nelle competenze legislative regionali, sia concorrenti che esclusive. Si ripropone pertanto, ma questa volta sotto un aspetto diverso - relativo all’individuazione delle funzioni amministrative - il problema della delimitazione degli ambiti di competenza legislativa delle materie di potestà legislativa concorrente, delle materie “trasversali” e delle materie residuali di competenza esclusiva regionale. In via di principio, la legge regionale conferisce le funzioni agli Enti Locali, secondo i noti principi e nei limiti delle esigenze unitarie, in tutte le materie che l’articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza concorrente o ripartita Stato-Regioni e nelle materie di propria esclusiva competenza 34 Carpaci (2003). 35 A parere della Corte costituzionale:“Quale che debba ritenersi il rapporto fra le “funzioni fondamentali” degli enti locali di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera p, e le “funzioni proprie” di cui a detto articolo 118, secondo comma, sta di fatto che sarà sempre la legge, statale o regionale, in relazione al riparto delle competenze legislative, a operare la concreta collocazione delle funzioni, in conformità alla generale attribuzione costituzionale ai Comuni o in deroga ad essa per esigenze di “esercizio unitario”, a livello sovracomunale, delle funzioni medesime”. (sent. 43/2004) 36 ISAE (2003). 37 Tutela della concorrenza; determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali. 38 Cfr. capitolo quattro. - 288 - La ripartizione delle competenze amministrative tra Regioni, Province, Comuni legislativa; lo Stato attribuisce le funzioni nelle materie di competenza legislativa esclusiva, tra le quali, come detto, è presente la competenza generale in materia di “funzioni fondamentali di Comuni, Province, Città metropolitane”. Un’applicazione di questo schema sul trasferimento di competenze attuato, in luogo principale dal D.lgs.112/1998 comporterebbe, in prima battuta, un trasferimento verso le Regioni di quelle funzioni amministrative, relative alle materie che ora l’articolo 117 della Costituzione definisce di competenza regionale, ripartita o esclusiva, che al tempo del decreto legislativo erano di competenza statale e che attualmente sono svolte dallo Stato39; una volte assunte dalle Regioni, le stesse potrebbero provvedere con legge regionale40 alla loro attribuzione ai diversi livelli di governo territoriale, sempre secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza. La esiguità dei casi in cui lo Stato ha mantenuto, secondo il D.lgs.112/1998, in capo a sé funzioni e compiti altrimenti delegati a livelli territoriali inferiori e la determinazione, nel Testo unico degli Enti Locali delle funzioni fondamentali di Comuni e Province con la previsione di una generica attribuzione delle funzioni amministrative ai Comuni, secondo il principio di sussidiarietà, può far presumere che l’attuazione dell’articolo 118 della Costituzione non comporterà una radicale modificazione dell’assetto instauratasi con l’applicazione della riforma “Bassanini”. L’introduzione del principio di sussidiarietà nella Costituzione viene interpretato come l’ultimo atto di un percorso invertito41 in cui ciò che doveva avvenire prima (la delineazione dei principi costituzionali) ha concluso un graduale processo di attribuzione e compiti ai livelli più bassi di governo territoriale. La ripartizione di funzioni secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza, è un criterio che la Costituzione impone per dare una metodologia al legislatore, il quale potrà diversamente operare qualora motivi relativi alla efficienza, efficacia e economicità della funzione da svolgere consiglino di attribuirla ad ente diverso da quello comunale42. Nella valutazione della attribuzione delle funzioni, pertanto, andrà presa in considerazione sia la dimensione territoriale dell’ente, sia la natura della funzione (a cominciare dalla sua rilevanza e quindi dalla opportunità che essa venga svolta in modo uniforme su un territorio, progressivamente più ampio di quello comunale) sia il costo economico che la funzione comporta e quindi l’attribuzione della funzione all’ente che ne consente la esplicazione con la migliore combinazione del rapporto costi – benefici. 39 La ottava disposizione transitoria e finale della Costituzione prevede che le leggi della Repubblica regolano per ogni ramo della pubblica amministrazione il passaggio delle funzioni statali attribuite alle Regioni. Fino a quando non si sia provveduto alla distribuzione delle funzioni amministrative fra gli enti locali, restano alle Province e ai Comuni le funzioni che esercitano attualmente e le altre di cui delegate dalle Regioni. 40 Follieri, cit. 41 Bin, cit. 42 Urbani (2003). - 289 - ISAE Rapporto annuale sull’attuazione del federalismo Sembra possibile affermare che molte delle funzioni attribuite in via di principio al livello comunale dall’articolo 118 della Costituzione saranno effettivamente allocate con legge regionale e statale a livelli territoriali superiori; tale scelta non potrà però essere il frutto di una decisione insindacabile del legislatore ma consisterà nel risultato di una procedura che prevede consultazioni preventive, accordi e intese con gli Enti Locali. Ancora una volta è il principio di leale collaborazione che dovrebbe ispirare l’intesa tra lo Stato, le Regioni e gli Enti Locali, secondo una procedura che rispetti le attribuzioni costituzionali relative alle competenze amministrative e legislative43. A livello regionale la sede di consultazione fra Regioni e Enti Locali sarà il Consiglio delle Autonomie Locali, previsto dall’articolo 123 della Costituzione è definito come organo che svolge soltanto funzioni consultive quindi poco adatto a rappresentare gli Enti Locali in un processo decisionale che si prospetta diverso da quelli finora svolti, viste le innovazioni introdotte dagli articoli 114 e 118 della Costituzione. Una modifica alle procedure del Consiglio, nel senso di riprodurre a livello regionale la struttura e l’organizzazione delle conferenze permanenti, Conferenza Stato–Regioni, Conferenza Stato–Autonomie, pare divenire necessaria insieme al rafforzamento del grado di intensità dell’ intesa Regioni – Enti Locali44. Come già esposto, l’attuazione della riforma comporta prima di tutto l’individuazione degli ambiti di potestà legislativa e la delimitazione delle competenze “trasversali” di tutela degli interessi nazionali infrazionabili; per evitare che la risoluzione delle problematiche non venga demandata alle pronunce della Corte costituzionale, sembra opportuno che ogni valutazione debba essere concordata nel sistema delle Conferenze intergovernative e nella Commissione parlamentare per le questioni regionali45, quale sede di contrattazione e di cooperazione tra i diversi livelli di governo. 43 Cfr. capitolo 4. 44 Cfr. capitolo 4. 45 Prevista dall’articolo 126 della Costituzione e composta da venti senatori e venti deputati, svolge principalmente una attività consultiva. Fornisce pareri su: schemi di decreti legislativi; disegni di legge; decreti legislativi che conferiscono alle Regioni e agli Enti Locali funzioni e compiti amministrativi; documenti di programmazione economico finanziaria; atti di indirizzo e coordinamento; casi di inattività di organi regionali che comportano un inadempimento di obblighi comunitari; casi di mancate intese per la progettazione di opere pubbliche. La Commissione ascolta la relazione del Presidente del Consiglio circa l’attività della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e gli Enti Locali. Svolge una funzione di indagine conoscitiva relativa a: l’assetto dei poteri regionali; il ruolo delle Regioni nel sistema delle politiche pubbliche per le aree depresse; il ruolo delle Regioni nel processo di riforma; le problematiche comunitarie e quelle che riguardano la transizione dal vecchio al nuovo sistema costituzionale. I regolamenti della Camera e del Senato possono prevedere la partecipazione di rappresentanti degli Enti Locali, inoltre è previsto che, nel caso in cui un progetto di legge riguardante una materia di potestà legislativa concorrente o relativa all’autonomia finanziaria non abbia avuto il parere favorevole della Commissione parlamentare per gli affari regionali o che questa abbia espresso un parere favorevole condizionato alla introduzione di modifiche al testo, e la Commissione, in sede referente, non si sia adeguata al parere, l’Assemblea debba deliberare a maggioranza assoluta su quei punti del progetto di legge contestati . - 290 - La ripartizione delle competenze amministrative tra Regioni, Province, Comuni Quello che viene prospettato è un procedimento concertato a tutti i livelli che, nei suoi elementi essenziali, non è dissimile al procedimento che ha già caratterizzato, almeno sulla carta il trasferimento di funzioni e compiti amministrativi nonché di risorse finanziarie e umane realizzato dal D. lgs.112/1998. Un federalismo fondato su accordi e intese ha, chiaramente, tra i suoi effetti, quello di incidere fortemente sull’uniformità degli Enti Locali, che, invece, il testo della Costituzione previgente garantiva con la riserva di legge a favore dello Stato nel dettare la disciplina dell’ordinamento comunale e provinciale e con la delimitazione del potere di indirizzo e coordinamento dello Stato sulla Regione. La differenziazione tra enti dello stesso livello territoriale è prevista, del resto, anche in Costituzione; l’articolo 116 del testo riformato introduce nuovi elementi di differenziazione fra le Regioni consentendo anche a quelle a statuto ordinario (ricordiamo che le Regioni a statuto speciale dispongono di forme di autonomia particolari secondo i rispettivi statuti) di negoziare con lo Stato ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia in alcune determinate materie: l’organizzazione della giustizia di pace, le norme generali sulla istruzione, la tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali e tutte le materie di legislazione concorrente. Secondo la procedura prevista al terzo comma dell’articolo 116, le competenze vengono riconosciute con una legge dello Stato di iniziativa regionale, sentiti gli Enti Locali, approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa tra lo Stato e la Regione interessata. Inoltre, in materia di immigrazione e in materia di ordine pubblico la legge dello Stato disciplina forme di coordinamento tra Stato e Regioni e forme di intesa e coordinamento in materia di tutela di beni culturali (articolo 118, comma terzo). Ogni singola Regione potrebbe pertanto negoziare con lo Stato una variazione del proprio ordinamento che avrebbe ripercussioni decisive sulla allocazione delle funzioni amministrative e quindi sulla omogeneità della distribuzione di competenze nei venti territori regionali. La differenziazione amministrativa si realizza anche con una diversa attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale, in base al quale le funzioni amministrative vanno attribuite ai poteri pubblici solo quando singoli individui e formazioni sociali non siano in grado di assolverle. La differenziazione amministrativa viene quindi realizzata attraverso una redistribuzione delle competenze non uniforme sul territorio nazionale, dovuta alla presenza di ordinamenti regionali che potrebbero prevedere forme di autonomia negoziata eterogenee e alla presumibile differente attuazione della sussidiarietà, verticale e orizzontale, in realtà territoriali con caratteristiche demografiche, organizzative, sociali e economiche diverse. La cessazione della applicazione del principio di uniformità e omogeneità della pubblica amministrazione comporta che lo Stato non conserva più la gestione diretta delle funzioni che - 291 - ISAE Rapporto annuale sull’attuazione del federalismo permettono l’eguaglianza sostanziale tra i cittadini attraverso uniformi modelli di amministrazione. Inoltre, la mancata menzione nel testo costituzionale di qualsiasi riferimento alla funzione di indirizzo e coordinamento e alla tutela degli interessi nazionali, fa cessare la potestà dello Stato di agire autonomamente sulle leggi e sulla attività amministrativa regionale, nelle modalità in uso prima della riforma. Come ampiamente riferito nel capitolo quattro, la funzione di indirizzo e coordinamento e il limite dell’interesse nazionale trovano entrambi fondamento nel principio di prevalenza delle esigenze di carattere unitario riconosciute nell’articolo 5 della Costituzione46, articolo non toccato dalla riforma, ma in considerazione del mutato assetto dei rapporti tra lo Stato, le Regioni e gli Enti Locali l’interesse nazionale viene ora perseguito con modalità diverse da quelle del passato e cioè con le riserve di competenza attribuite allo Stato relative alla tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, alla perequazione delle risorse finanziarie, e in casi determinati, con l’intervento sostitutivo del Governo previsto dal secondo comma dell’articolo 120 della Costituzione47. La L.131/2003 - la legge viene discussa in alcuni suoi aspetti principali nelle pagine seguenti - ha delineato le modalità di attuazione dell’articolo 120 della Costituzione che rimanda ad una legge ordinaria le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi vengano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e di leale collaborazione; l’articolo 8 della legge 131 prevede che a fronte di inadempimenti, di carattere omissivo o commissivo, in determinati settori normativi (internazionale e comunitario) in casi di particolare gravità per la sicurezza pubblica o qualora lo richieda la esigenza di tutelare l’unità giuridica ed economica e i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente per materia o su iniziativa della Regione o degli Enti Locali, assegna all’ente interessato un termine per adottare i provvedimenti dovuti. Scaduto il termine, sentito l’organo interessato, il Presidente provvede direttamente, anche con provvedimenti normativi di natura regolamentare o con la designazione di un commissario ad acta. L’esercizio dei potere sostitutivo in caso di assoluta urgenza viene attuato dal Governo senza previa consultazione degli organi interessati ma con una informativa alle Conferenze Stato–Regioni o alla Conferenza Stato–Città–Autonomie. Il comma 6 dell’articolo 8 della L.131/2003 abroga espressamente il potere di indirizzo e coordinamento dello Stato nelle materie in cui le Regioni hanno una potestà legislativa concorrente o 46 Sentenza della Corte Costituzionale n.39/1971. 47 Articolo 120,comma secondo: “Il Governo può sostituirsi ad organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l’incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiede la tutela dell’unità giuridica o dell’unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali”. - 292 - La ripartizione delle competenze amministrative tra Regioni, Province, Comuni esclusiva; si tratta di una disposizione non necessaria poiché il potere di indirizzo e coordinamento non può essere compatibile con l’assetto fondato sulla pari dignità istituzionale sancito dall’articolo 114 della Costituzione. Pertanto, l’intervento dello Stato è limitato a casi determinati in cui il Governo può sostituirsi alle Regioni e agli Enti Locali inadempienti in materie che assumono un rilievo fondamentale nell’organizzazione interna della Repubblica e nei suoi rapporti internazionali e con la Comunità europea e nei casi in cui l’intervento normativo dello Stato è posto a tutela di valori di interesse generale; ogni altra invasione di competenza comporta una lesione delle prerogative costituzionali delle Regioni e degli Enti Locali e una lesione dei principi introdotti con la riforma del Titolo V della Costituzione48. 8.3 L’ATTUAZIONE DELLA RIFORMA COSTITUZIONALE: LA LEGGE “LA LOGGIA” 8.3.1 La concertazione tra i diversi livelli di governo nella attuazione della riforma La legge n. 131 del 5 giugno 2003 “Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3” rappresenta, anche per la piena partecipazione dei rappresentanti delle Regioni e degli Enti Locali nella fase di preparazione del provvedimento e per il generale consenso politico con il quale è stata approvata dal Parlamento, un punto di svolta nel processo di attuazione della riforma costituzionale49. La legge affronta tutti i nodi della legge costituzionale n.3/2001, ad esclusione dell’attuazione del federalismo fiscale50, demandando a futuri provvedimenti legislativi la completa implementazione della riforma costituzionale. 48 Nella recente sentenza n.43/2004, la Corte ha ritenuto che: “l’articolo 120, secondo comma, non può essere inteso nel senso che esaurisca, concentrandole tutte in capo allo Stato, le possibilità di esercizio di poteri sostitutivi. In realtà esso prevede solo un potere sostitutivo straordinario, in capo al Governo, da esercitarsi sulla base dei presupposti e per la tutela degli interessi ivi esplicitamente indicati, mentre lascia impregiudicata l’ammissibilità e la disciplina di altri casi di interventi sostitutivi, configurabili dalla legislazione di settore, statale o regionale, in capo ad organi dello Stato o delle Regioni o di altri enti territoriali, in correlazione con il riparto delle funzioni amministrative da essa realizzato e con le ipotesi specifiche che li possano rendere necessari”. Anche la legge regionale potrebbe quindi prevedere poteri sostitutivi “per il compimento di atti o di attività obbligatorie, nel caso di inerzia o di inadempimento da parte dell’ente competente, al fine di salvaguardare interessi unitari che sarebbero compromessi dall’inerzia o dall’inadempimento medesimi”. L’esercizio di tali poteri deve essere limitato a casi disciplinati dalla legge specificati a salvaguardia di interessi unitari che vanno obbligatoriamente tutelati con procedure ispirate al principio di leale collaborazione. 49 Cfr. capitolo 5. 50 Per l’attuazione dell’articolo 119 Cost. è stata istituita, com’è nota, l’Alta Commissione per il federalismo fiscale. - 293 - ISAE Rapporto annuale sull’attuazione del federalismo Limitando la presente analisi alla sola attuazione dell’articolo 118 e degli articoli del Titolo V della Costituzione relativi alle Autonomie Locali (e rimandando alle pagine precedenti per quanto riguarda le nuove forme di autonomia degli Enti Locali, la competenza della Corte dei Conti in materia di controlli e il potere di intervento sostitutivo del Governo ex articolo 120 della Costituzione) si può osservare come il principio di leale collaborazione tra lo Stato, le Regioni e gli Enti Locali venga posto a criterio ispiratore delle modifiche che devono interessare l’ordinamento. Nella “La Loggia” si fa continuo riferimento a forme di cooperazione e di partecipazione volte alla ricognizione dei principi fondamentali delle materie di potestà legislativa concorrente e all’individuazione delle funzioni fondamentali degli Enti Locali; l’intensità di tali forme di accordo, quindi la capacità della valutazione espressa dagli Enti Locali e dalle Regioni di incidere sul procedimento, è rappresentativa del grado di federalismo scelto dal legislatore. Il comma 4 dell’articolo 1 della legge prevede che il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi ricognitivi dei principi fondamentali che si traggono dalle leggi vigenti nelle materie di potestà legislativa concorrente. La partecipazione delle Regioni al processo di ricognizione è assicurata dalla previsione che gli schemi dei decreti legislativi preparati dal Governo ricevano, in una prima lettura, il parere della Conferenza Stato-Regioni, delle Commissioni parlamentari, compresa la Commissione parlamentare per le questioni regionali e un secondo parere, dopo le eventuali modifiche del Governo apportate in base ai rilievi sollevati. Il parere verte sulla natura ricognitiva del provvedimento: ogni norma di contenuto innovativo o di dettaglio deve essere omessa dalla ricognizione o altrimenti modificata, nel senso indicato nel parere, dal Governo. In caso di mancato accoglimento delle disposizioni illustrate nei pareri, il Governo può trasmettere ai Presidenti delle Camere e al Presidente della Commissione parlamentare per le questioni regionali una relazione nella quale motiva la sua decisione presa in difformità dal parere parlamentare. Alla presenza significativa dei rappresentanti regionali nella Conferenza Stato–Regioni e nella Commissione parlamentare per le questioni regionali, organi chiamati a pronunciarsi due volte sugli schemi di decreto legislativo proposti dal Governo, non corrisponde un potere stringente sulla potestà del Governo di non conformarsi al parere; inoltre il Governo deve motivare la sua difformità dal parere emesso dalle Commissioni parlamentari, mentre non si fa menzione invece del parere della Conferenza Stato–Regioni. In materia di funzioni amministrative degli Enti Locali (articolo 2), il Governo è delegato ad adottare decreti legislativi diretti alla individuazione delle funzioni fondamentali, ritenute essenziali per il soddisfacimento dei bisogni primari delle comunità di riferimento, in applicazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato alla lettera p) del secondo comma dell’articolo 117 della Costituzione. - 294 - La ripartizione delle competenze amministrative tra Regioni, Province, Comuni Anche in questo caso è prevista una partecipazione nel procedimento degli organi di rappresentanza degli Enti Locali. Le valutazioni della Conferenza unificata Stato–Città (con quelle del Consiglio di Stato) sono trasmesse alle Camere per l’acquisizione dei pareri delle Commissioni parlamentari; una volta acquisiti anche questi ultimi, il Governo ritrasmette gli schemi, nella versione che tiene conto delle osservazioni ricevute con eventuali modificazioni, alla Conferenza unificata e alle Camere per il parere definitivo. Anche per questa procedura, in cui non è stranamente prevista la partecipazione della Commissione parlamentare per le questioni regionali che ospita al suo interno anche i rappresentanti degli Enti Locali, non è riconosciuta una capacità dei rappresentanti delle Autonomie Locali di vincolare la decisione del Governo su una scelta che, per il suo contenuto, è di basilare importanza nella architettura delle competenze dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane; in tal modo contravvenendo, almeno in via di principio, alla paritaria dignità istituzionale prevista dall’articolo 114 della Costituzione. La scelta del legislatore per un “federalismo cooperativo” è riscontrabile, in primo luogo, nella previsione di accordi e intese da raggiungere in Conferenza unificata che costituiscono un presupposto per i disegni di legge collegati alla legge finanziaria che determinano i beni e le risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire all’ente al quale sono state attribuite nuove competenze amministrative; in secondo luogo, nella previsione di accordi tra lo Stato, le Regioni e gli Enti Locali da concludere in Conferenza unificata, diretti all’individuazione di beni e risorse finanziarie, umane, organizzative e strumentali necessarie per l’esercizio delle funzioni e dei compiti che lo Stato e le Regioni conferiscono ai livelli più decentrati di Governo. Un caso di intesa “forte” in cui non è ammessa una sostituzione della volontà dello Stato alla decisione presa in fase di accordo, è prevista al comma 8 dell’articolo 6 della legge “La Loggia”: nelle intese promosse dal Governo in sede di Conferenza Stato–Regioni o in Conferenza unificata e dirette a favorire l’armonizzazione delle rispettive legislazioni o a raggiungere posizioni unitarie o obiettivi comuni, si esclude che, come previsto agli all’articolo 3 del D.lgs.281/1997, in caso di mancato raggiungimento entro trenta giorni dalla prima seduta della Conferenza Stato-Regioni in cui l'oggetto è posto all'ordine del giorno o in caso di motivata urgenza, il Consiglio dei Ministri possa provvedere con deliberazione motivata. Ulteriori casi di forme di accordo si hanno nella attuazione di misure di coordinamento in materia di immigrazione, sicurezza, tutela dei beni culturali e in materia di partecipazione delle Regioni nella formazione degli atti comunitari. - 295 - ISAE Rapporto annuale sull’attuazione del federalismo 8.3.2 L’attribuzione delle funzioni amministrative Come accennato l’articolo 2 della legge “La Loggia” prevede una delega per il Governo ad individuare le funzioni fondamentali – essenziali per il funzionamento di Comuni, Province, e Città metropolitane nonché per il soddisfacimento dei bisogni primari delle comunità di riferimento; con questa formulazione il legislatore supera le questioni sollevate dalla dottrina di cui si è trattato nelle pagine precedenti. Per fondamentali si intendono le funzioni individuate con legge dello Stato, emanata in base alla propria potestà legislativa esclusiva nella materia prevista alla lettera p) del secondo comma dell’articolo 117 della Costituzione, strumentali al funzionamento dell’ente e alle necessità dei cittadini appartenenti alla comunità. I decreti legislativi andranno ad adeguare la normativa vigente alla riforma costituzionale e quindi, fondamentalmente, andranno a modificare gli articoli del Testo unico degli Enti Locali che attribuiscono le funzioni primarie degli Enti Locali nelle parti in cui contrastano con le nuove disposizioni. Il legislatore delegato dovrà attenersi ad una serie di principi e criteri direttivi, il primo dei quali, oltre a prevedere la valorizzazione della potestà statutaria e regolamentare degli Enti Locali, dispone che siano garantite le competenze legislative dello Stato e delle Regioni. L’articolo 2 della legge “La Loggia”, inoltre, segna una cesura tra le funzioni essenziali per il funzionamento dell’ente e le funzioni amministrative relative alle materie in cui lo Stato e le Regioni hanno la competenza di legiferare. Gli altri criteri sono quelli relativi a principi caratteristici del federalismo amministrativo: sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza, leale collaborazione, efficienza – efficacia - economicità. Di particolare rilievo per quanto concerne le problematiche legate all’individuazione delle funzioni da considerarsi fondamentali è la disposizione presente nel quinto comma dell’articolo 2 che consente al legislatore di attribuire funzioni ritenute fondamentali per una tipologia di ente anche se attualmente nella competenza di enti diversi. La disposizione si innesta in un sistema di redistribuzione di funzioni amministrative, già caratterizzato da un certo grado di differenziazione dovuto alla allocazione da parte delle Regioni delle funzioni relative alle materie indicate nell’articolo 117 della Costituzione (nella versione originaria) e che, secondo i principi introdotti dalle “Bassanini”, sono state attribuite a livelli inferiori di governo territoriale. La scelta delle Regioni di distribuire proprie funzioni, ma anche beni e risorse, è stata condizionata dalle caratteristiche degli enti presenti nel territorio di competenza; pertanto una applicazione del quinto comma dell’articolo 2 della L.131/2003 comporterebbe nuove problematicità al processo di attuazione del sistema amministrativo51. 51 Pizzetti (2003). - 296 - La ripartizione delle competenze amministrative tra Regioni, Province, Comuni L’articolo 7 della legge “La Loggia” riguarda l’attuazione dell’articolo 118 della Costituzione e prevede che lo Stato e le Regioni, secondo le rispettive competenze, provvedano con legge a conferire le funzioni amministrative da loro attualmente esercitate sulla base dei citati principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Alle Province, alle Città metropolitane, alle Regioni e infine allo Stato vanno attribuite solo le funzioni di cui occorre garantire l’unitarietà di esercizio per motivi relativi alla efficienza dell’azione amministrativa, per motivi funzionali, per esigenze di programmazione o relative alla omogeneità territoriale; tutte le funzioni non altrimenti allocate spettano ai Comuni che le esercitano in forma singola o associata, anche mediante le Comunità montane o le Unioni di Comuni. Le funzioni amministrative oggetto di un nuovo conferimento da attuarsi con legge dello Stato o della Regione sono quelle che finora non sono state già attribuite con la riforma “Bassanini” agli Enti Locali; pertanto, il conferimento riguarderà le funzioni da attribuire per garantire l’esercizio unitario, le quali saranno espressamente indicate nelle disposizioni normative, mentre, in via generica e residuale, saranno individuate quelle di competenza dei Comuni e quelle ulteriori funzioni da attribuire agli enti di autonomia funzionale, anche nei settori della promozione dello sviluppo economico e nella gestione dei servizi, in applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale. La delimitazione dell’intervento legislativo dello Stato e delle Regioni alle sole funzioni che attualmente esercitano nelle materie nelle quali è loro riconosciuta la potestà legislativa (articolo 7), la individuazione degli ambiti normativi relativi alle materie di potestà legislativa concorrente (articolo 2, comma 4) e soprattutto la priorità posta ai fini della individuazione dei principi fondamentali delle disposizioni statali rilevanti per garantire l’unità giuridica e economica, la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali (articolo 2 comma 6, lett.b) e la delega per la raccolta in testi unici delle disposizioni, anche regolamentari, statali “trasversali” che per la loro stessa natura incidono nelle materie di competenza concorrente (tutela dei livelli essenziali, tutela dell’ambiente, tutela della concorrenza), sono disposizioni che sembrano in grado di garantire una attuazione della riforma costituzionale scevra da quella conflittualità che finora ne ha caratterizzato la prima fase. Il legislatore ha comunque apportato una importante novità prevedendo il coinvolgimento delle Autonomie Locali nella sollevazione dei ricorsi costituzionali. L’articolo 9 prevede infatti che la questione di legittimità costituzionale è sollevata, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, anche su proposta della Conferenza Stato–Città-Autonomie Locali avverso le leggi regionali, previa deliberazione della Giunta regionale, anche su proposta del Consiglio delle Autonomie Locali, avverso la legge o l’atto statale. La legge “La Loggia” riconosce agli Enti Locali un interesse a ricorrere avverso le leggi dello Stato e delle Regioni che sono ritenute lesive delle loro competenze, mediato da una procedura volta a - 297 - ISAE Rapporto annuale sull’attuazione del federalismo limitare un incondizionato accesso ai ricorsi costituzionali che avrebbe certamente causato una paralisi della attività della Corte. La scelta di individuare nella conferenza Stato–Città e nei Consigli delle Autonomie Locali gli organi che devono portare una proposta di impugnativa (che non deve essere obbligatoriamente recepita dal Consiglio dei Ministri o dalla Giunta regionale) è coerente con l’ordinamento e non comporta una deroga alle modalità procedimentali previste dalla legge costituzionale n.2 del 194852. A pochi mesi dalla scadenza del termine per la presentazione dei decreti delegati non sembra ancora essersi realizzato l’accordo politico istituzionale necessario per una soluzione condivisa dei punti di maggiore interesse posti dalla legge n.131/2003. E a tal proposito la Commissione affari costituzionali ha approvato recentemente un disegno di legge AS 2650 che proroga tale scadenza di ulteriori sei mesi. La contemporanea presentazione di nuove proposte di riforma costituzionale può aver sviato l’attenzione dalla necessità di giungere ad una rapida e completa attuazione della riforma del Titolo V che nei suoi aspetti principali è compatibile con le proposte all’ordine del giorno del Parlamento italiano e, come dimostrano le decisioni della Corte costituzionale, sta modificando l’assetto dei rapporti tra lo Stato, le Regioni e gli Enti Locali. 8.4 CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE Nelle pagine precedenti sono stati evidenziati gli aspetti principali del sistema dei rapporti che hanno interessato lo Stato, le Regioni e gli Enti Locali, nelle diverse fasi del processo riformistico delle Autonomie Locali. Senza ritornare sui punti che legano il “federalismo amministrativo” alla riforma costituzionale del 2001, sembra utile riassumere brevemente i passaggi principali relativi alla attuazione dell’articolo 118 della Costituzione e si cerca, inoltre, di prevedere le possibili ulteriori modifiche all’assetto delle competenze amministrative (attualmente fondato sulle disposizioni del Testo unico degli Enti Locali e sul D.lgs.112/1998) che possono derivare dalla prossima implementazione della riforma costituzionale. Facendo riferimento a quanto illustrato, il procedimento di attribuzione delle funzioni amministrative prevede: la precisa individuazione degli ambiti delle competenze legislative delle Regioni e dello Stato; 52 Pinelli (2003). - 298 - La ripartizione delle competenze amministrative tra Regioni, Province, Comuni l’emanazione delle leggi statali in materia di “funzioni fondamentali dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane” di modifica degli articoli del Testo unico degli Enti Locali, incompatibili con la riforma costituzionale e relativi alle competenze essenziali degli Enti Locali; l’emanazione delle leggi statali e regionali che attribuiscono le funzioni amministrative relative alle materie di rispettiva competenza legislativa; l’allocazione delle funzioni ai livelli territoriali, secondo i principi del federalismo amministrativo e tenendo conto dell’opportunità che particolari funzioni siano esercitate in modo uniforme in livelli territoriali più ampi. Il possibile recupero da parte dello Stato di importanti spazi di intervento legislativo nelle materie dette “trasversali” (cfr. capitoli 7 e 9 del Rapporto) fa presupporre che, rispetto alla allocazione attuata negli anni Novanta, una diversa competenza nell’attribuzione di funzioni si potrà avere solo nelle materie in cui, con la riforma costituzionale, le Regioni hanno acquisito una potestà legislativa esclusiva. Un tentativo di individuare quali e quante funzioni potranno comunque essere attribuite a Comuni e Province incontra prevedibili difficoltà, rappresentate dall’ estrema differenziazione che caratterizza, e ha caratterizzato, l’allocazione di funzioni ad enti per i quali, la capacità organizzativa, le caratteristiche territoriali, demografiche, sociali, economiche, sono il presupposto dell’esercizio di nuove competenze. La legge “La Loggia” restringe ancor di più il campo a possibili modifiche all’attuale assetto delle competenze amministrative, prevedendo che l’oggetto di nuovi conferimenti, da attuarsi con legge dello Stato o delle Regioni, possa riguardare solo le funzioni che finora non sono già state attribuite agli Enti Locali. Pertanto, è difficile prevedere un ritorno verso livelli territoriali superiori di funzioni già allocate in basso, mentre si potrebbe ipotizzare una parziale redistribuzione delle funzioni che, attualmente, lo Stato e le Regioni esercitano. Tutte le ipotesi prospettate sembrano escludere un ulteriore massiccio trasferimento di competenze (e, quindi, delle relative risorse umane, finanziarie e strutturali) che, almeno sulla carta, sono state previste dalla riforma “Bassanini”. Da un confronto con la distribuzione di funzioni operata dal D.lgs.112/199853, si evince che, soprattutto nelle materie industria, agricoltura, beni e attività culturali, servizi sociali e formazione professionale, le Regioni dovrebbero recuperare alcune funzioni, finora statali, che per la loro natura devono essere esercitate in modo da garantirne una omogenea esplicazione sul territorio regionale. 53 Cfr. Tabella ISAE (2003). - 299 - ISAE Rapporto annuale sull’attuazione del federalismo Quella prospettata è quindi una lettura della riforma costituzionale che, riguardo il cosiddetto “federalismo amministrativo”, si pone a conclusione di un graduale processo di attribuzione di funzioni e compiti ai livelli più bassi di governo territoriale, non sempre, lo si è visto, accompagnato da un adeguato trasferimento di risorse. Naturalmente, un passo successivo del processo riformistico delle Autonomie Locali dovrà necessariamente collegarsi alla fase attuativa dell’articolo 119 della Costituzione, dunque alla piena realizzazione del federalismo fiscale. - 300 - 9 La “doppia devoluzione”: sovranazionalizzazione e federalismo interno 9.1 PREMESSA La questione della distribuzione delle competenze legislative è già stata affrontata nel primo Rapporto ISAE dedicato all’attuazione del federalismo costituzionale (ISAE, 2003 a). Particolare attenzione venne riservata in quell’occasione a un’analisi dei cambiamenti innescati – proprio sul problema dei poteri legislativi in un sistema istituzionale a più livelli – dall’approvazione del nuovo Titolo V, seconda parte della Costituzione. In quelle analisi curate dall’ISAE, e non si trattava certo di una novità, la ripartizione delle competenze legislative viene esaminata come uno degli aspetti principali – forse il più importante - del passaggio verso sistemi di tipo federale o, comunque, costruiti nella direzione di assetti istituzionali nei quali acquistano maggiore enfasi i poteri decisionali dei livelli decentrati di governo. La radicalità delle riforme in senso federale già introdotte nel nostro Paese o attualmente all’esame del Parlamento è, appunto, misurabile proprio sulla base del sensibile trasferimento di potestà normative dallo Stato centrale verso le Regioni. Materie prima di esclusività statale diventano di stretto controllo regionale o, quantomeno, condivise tra Stato e Regioni; altri ambiti di competenza, inseriti tra le materie c