Dalle indagini al giudizio: la tutela delle vittime

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Dalle indagini al giudizio: la tutela delle vittime
Dalle indagini al giudizio: la tutela
delle vittime vulnerabili
Milano 22 novembre 2016
dr. Fabio Roia Presidente di Sezione Tribunale di Milano
I dati italiani
Indagine Istat 2014
Confronto con i dati del 2006
• Violenze fisiche o sessuali in calo: dal 13.3% all’11,3%.
Maggiore informazione, lavoro degli operatori (sociali e
giudiziari), maggiore capacità delle donne di prevenire e
combattere il fenomeno e clima sociale di maggiore condanna
alla violenza.
• Maggiore consapevolezza delle donne: più spesso
considerano la violenza un reato (dal 14,3% al 29,6% per la
violenza da partner) e la denunciano di più alle forze
dell’ordine (dal 6,7% all’11,8%). Più spesso ne parlano con
qualcuno (dal 67,8% al 75,9%) e cercano aiuto presso i centri
specializzati, centri antiviolenza, sportelli (dal 2,4% al 4,9%).
L’INDAGINE E IL PROCESSO
• Ogni attività di indagine deve essere fatta nell’ottica di uno
sviluppo (possibile o probabile) dibattimentale (art. 111
Costituzione)
• Lavorare per singoli segmenti di fase non serve. L’attività
può definirsi produttiva solo se costituisce materiale
utilizzabile per la decisione
• Nel nostro sistema esiste il principio di atipicità del mezzo
di prova (per esempio attività di riconoscimento di una
persona) ma sussiste la necessità di assumere i mezzi di
prova secondo le prescrizioni indicate dal codice di
procedura penale (per esempio spontanee dichiarazioni
dell’indagato con le forme di cui all’art. 350 co. 7 c.p.p. con
verbale a parte)
LA QUERELA
art. 336 ss. c.p.p.
• Atto
fondamentale
perché
costituisce,
normalmente, il primo racconto formalizzato dei
fatti
• Esplicitazione della richiesta di punizione del
colpevole o dei colpevoli (non servono forme
sacrali ma occorre che emerga la volontà o meno
della vittima di perseguire gli autori del reato)
• 572 c.p. procedibile d’ufficio. Cambiare la
condizione di procedibilità ?
LA QUERELA
• Importante indicazioni:
• 1) storico - temporali di ricezione dell’atto (soprattutto orario di
inizio, di sospensione, di termine di redazione)
• 2) delle persone presenti, che intervengono ed a quale titolo (per
esempio ausiliari di p.g. per effettuare la traduzione, adulti per
prestare aiuto psicologico alle vittime)
• 3) delle condizioni della persona (pianto, rabbia, espressioni
particolari pronunciate, gestualità)
• 4) della intervenuta rilettura del verbale prima della sottoscrizione
senza l’utilizzo di formule stereotipate ma genuine (per esempio
dando atto del tempo impiegato dal querelante per la completa
rilettura dello scritto o dell’intervento dell’interprete nella rilettura
del verbale)
LA QUERELA
• Deve essere una fotografia reale – non filtrata
o interpretata- della narrazione e di quello che
accade avanti l’operatore di polizia giudiziaria
• Per questo occorre:
• - riportare le parole esatte utilizzate dal
querelante (dialetto, parole volgari, traduzione
corretta qualora possibile o meglio termine
pronunciato nella lingua d’origine)
LA QUERELA
• Organizzare il racconto:
• -- in una fase che riguarda l’anamnesi
familiare (marito, figli, parenti, patologie delle
relazioni, assunzione di sostanze, precedenti
giudiziari, assistenza da parti di servizi sociali)
e la storia personale (precedenti denunce,
malattie e/o ricoveri anche determinati dai
fatti, assenza o presenza di patologie
psichiatriche quali stati depressive o altro)
LA QUERELA
• -- in una fase dedicata alla rappresentazione dei fatti
che possono anche sommariamente essere ricostruiti
qualora non costituiscano esplicitazione di singoli reati
(per esempio numero e tipo di violenze sessuali subite
nell’ambito di un maltrattamento, numero e tipo di
lesioni sofferte nell’ambito di un maltrattamento) ma
semplice indicazione di una condotta (per esempio
accertata l’abitualità della condotta per la fattispecie ex
art. 572 c.p. non occorrerà descrivere i singoli episodi
di ingiuria subiti purchè vengano evidenziate le
caratteristiche numeriche – x ingiurie alla settimana- e
tipologiche –”puttana, non vali niente, bastarda”- per
comprendere le motivazioni che portano all’ingiuria)
LA QUERELA
• in una fase che tendi ad evidenziare tutti i
possibili elementi di prova a riscontro della
narrazione accusatoria:
• Mi sono confidata con …..(persone informate sui fatti
da assumere ad informazioni, relazioni dei servizi o dei
centri di ascolto da acquisire)
• I lividi me li hanno visti il parrucchiere,
l’estetista…(persone informate sui fatti da assumere ad
informazioni)
• Sono intervenuti i carabinieri….(annotazione di
servizio)
• Sono stata in ospedale…..(acquisizione dei referti)
LA QUERELA
• Ho scritto degli appunti…(acquisizione diari)
• Ho ricevuto/inoltrato SMS, E-MAIL, POST,
comunicazioni informatiche (acquisizione dati
di comunicazione)
• Ci sono fotografie……(acquisizione documenti
fotografici)
• Altro…………………….
LA QUERELA
• Potremmo arrivare a predisporre un
modello predefinito di domande che
riguardano la fase dell’anamnesi
familiare e personale e quella della
ricerca immediata di elementi di
riscontro alla narrazione accusatoria
primaria espressa in querela
STEREOTIPI DIFENSIVI
• La querelante è stata forzata o indotto nel
racconto dal verbalizzante
• Il linguaggio non può appartenere al querelante
(a volte vero: bambini, persone con scarsa
cultura, stranieri usano termini incompatibili con
le loro conoscenze…. Si tratta probabilmente di
termini ”tradotti”)
• L’interprete ha tradotto male
• L’interprete – amica della querelante- ha tradotto
in modo suggestivo
STEREOTIPI DIFENSIVI
• La querelante ha omesso di riferire particolari
successivamente
dichiarati
(contestazione
omissiva impropria….forse perché non le è stato
chiesto ?)
• La querelante non ha riletto il verbale (questo
accade quando siamo in presenza di una
ritrattazione o di una tendenza a ridimensionare i
fatti in sede dibattimentale)
• La querelante non ha prodotto o indicato
certificati medici (frequente nel profilo tipico
della donna maltrattata)
QUESTO ACCADE PERCHE’…
• La testimonianza della persona offesa del reato può
costituire da sola prova sufficiente per pervenire ad un
giudizio di colpevolezza, anche in assenza di riscontri
esterni, purchè il Giudice sottoponga tale prova
dichiarativa ad un vaglio scrupoloso in quanto la
persona offesa è ,al pari dell’imputato, portatrice di un
interesse nel processo
• Stereotipi da superare: inattendibilità sulla base di un
racconto diversificato che non sia sovrapponibile;
assenza di denunce per molti anni; sentimenti di
ambivalenza verso l’imputato.
L’ultima giurisprudenza
• In tema di valutazione della prova testimoniale l’ambivalenza
dei sentimenti provati dalla persona offesa nei confronti
dell’imputato non rende di per sé inattendibile la narrazione
delle violenze e delle afflizioni subite imponendo solo una
maggiore prudenza nell’analisi delle dichiarazioni in senso al
contesto degli elementi conoscitivi a disposizione del giudice
(Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la sentenza
impugnata sul punto della credibilità delle dichiarazioni rese
dalla persona offesa di violenza sessuale in danno del proprio
partner cui era rimasto accanto “sia per paura, sia perché gli
voleva bene” , Cass. Sez. 6 del 13/5/2015 sentenza n. 31309)
Deresponsabilizzare processualmente la vittima – quindi
proteggendola- attraverso la raccolta di materiale probatorio a
riscontro
• Prova dichiarativa (testimonianze)
• Prova documentale (art. 234 c.p.p., diari della vittima, certificati
medici, fotografie, corrispondenza, sms….)
• * Anche taluni atti di polizia giudiziaria – oltre a quelli di natura
irripetibile come verbali di perquisizione, sequestro, arresto o
fermo, rilievi fotografici o planimetrici che vengono direttamente
acquisiti al fascicolo del dibattimento- possono essere acquisiti ed
utilizzati in funzione documentale per i dati in essi contenuti.
• ** Per esempio la querela – che viene acquisita al fascicolo del
dibattimento ai soli fini della verifica della condizione di
procedibilità- può essere utilizzata in funzione documentale per
accertare che la persona si è presentata a quella ora in quell’ufficio
o che durante la narrazione dei fatti si è messa ad urlare
Legge 119/2013: I nuovi poteri della P.G.
• Arresto obbligatorio in flagranza o quasi flagranza di
reato per i reati di cui agli artt. 572, 612 bis c.p..
Corte di Cassazione Sezioni Unite numero 39131/16:
“non può procedersi all’arresto in flagranza sulla base
di informazioni della vittima o di terzi fornite nella
immediatezza del fatto”. Introdurre ipotesi di arresto
differito nelle 48 ore ?
• Problema della definizione della quasi flagranza per i
due reati a causa delle caratteristiche di reato
abituale e, per il 612 bis c.p., di evento.
• Inopportunità della direttissima ex art. 558 c.p.p.
Allontanamento d’urgenza dalla casa
familiare
•
•
Introduzione di una misura parzialmente limitativa della libertà ad iniziativa della
Polizia Giudiziaria “previa autorizzazione del pubblico ministero, scritta oppure
resa oralmente e confermata per iscritto o per telematica” ma avente natura di
atto complesso e quindi distonico rispetto all’autonomia processuale dei due
soggetti P.G. e P.M. in caso di arresto e/o fermo.
Art. 384 bis c.p.p. “Gli ufficiali ed agenti di p.g. hanno facoltà di
disporre……l’allontanamento urgente dalla casa familiare con il divieto di
avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla P.O. di chi è colto in flagranza
dei delitti di cui all’articolo 282 bis comma 6 (570,571,582 procedibili ufficio o
aggravate, 600 bis, ter, quater, 609 bis, ter ,quater, quinquies,octies, 612 u.c.c.p.),
ove sussistano fondati motivi per ritenere che le condotte criminose possano
essere reiterate ponendo in grave ed attuale pericolo la vita o l’integrità fisica o
psichica della persona offesa”
Misura di prevenzione per condotte di violenza domestica
• Segnalazione forze ordine in forma non anonima fatto – reato ex art. 581,
582 comma secondo c.p. (reati procedibili a querela di parte) nell’ambito
di violenza domestica
• Da parte privati (vicini di casa) o anche pubblici ufficiali o incaricati
pubblico servizio (che hanno obbligo segnalazione per reati procedibili
d’ufficio)
• Questore, assunte le informazioni dagli organi investigativi, può procedere
ammonimento (misura introdotta Legge 38/2009 stalking) dell’autore del
fatto
• In ogni atto del procedimento amministrativo devono essere omesse le
generalità del segnalante (anonimato successivo per chi segnala)
• Tentativo di ampliare la sfera di osservazione esterna al nucleo familiare
chiuso e di anticipare l’intervento in presenza di fatti violenti iniziali
LA RETE
-
-
Modello di intervento multidisciplinare ed interistituzionale che
sappia offrire un aiuto articolato e complesso ad un soggetto che
normalmente necessita di: protezione fisica; aiuto psicologico,
legale, medico, economico nel breve, medio e lungo periodo
(esempio assegnazione di alloggi residenziali).
Realizzato esclusivamente da soggetti specializzati per evitare
forme di vittimizzazione secondaria in formazione continua
Esperienza Regione Lombardia: legge regionale, tavolo
permanente contro la violenza di genere, piano quadriennale
licenziato dal tavolo approvato consiglio regionale, organismo di
vigilanza e controllo, 21 reti presenti sul territorio
Azioni positive: soprattutto formazione (avvocati, forze dell’ordine,
operatori sanitari, rete consolare)
LA VITTIMA VULNERABILE
• D.Lvo 15 dicembre 2015 n. 212
Attuazione della direttiva 2012/29/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 25
ottobre 2012 che istituisce norma minime in
materia di diritti assistenza e protezione delle
vittime di reato (in vigore dal 20 gennaio
2016)
DIRITTO ALLE INFORMAZIONI
• Art. 90 bis c.p.p. (“Informazioni alla persona
offesa”)
• Viene introdotto un diritto alla conoscenza –
“in una lingua a lei comprensibile” (diritto alla
informazione consapevole)- “sin dal primo
contatto con l’autorità procedente” (polizia,
giudiziaria, autorità giudiziaria…. l’inserimento
sistematico
presuppone
esistenza
procedimento penale almeno embrionale)
DIRITTO ALLE INFORMAZIONI
• Processo:
• modalità presentazione atti (denuncia/querela) e ruolo che assume
varie fasi;
• stato procedimento;
• richiesta archiviazione;
• assistenza legale anche gratuita;
• traduzione atti del procedimento art. 143 bis c.p.p. (persona non
conosce lingua italiana e vuole fare dichiarazioni);
• misure di protezione a sua tutela;
• modalità risarcimento danni;
• rimessione querela e mediazione;
• facoltà per processi sospesi per messa alla prova o richiesta non
punibilità per irrilevanza penale del fatto;
DIRITTO ALLE INFORMAZIONI
• Situazione personale e giuridica:
• diritti riconosciuti se in Stato UE diverso da
quello in cui è commesso reato (ordine di
protezione europeo….);
• modalità di contestazione di eventuali
violazioni dei propri diritti;
• presenza sul territorio di strutture sanitarie,
case famiglia, centri antiviolenza e case
rifugio;
DIRITTO ALL’INFORMAZIONE SULLO STATUS
DETENTIVO DELL’AGGRESSORE
• Art. 90 ter c.p.p. (“Comunicazioni dell’evasione e
della scarcerazione)
• Per delitti commessi con violenza alla persona
• Richiesta della persona offesa (?)
• Impulso d’ufficio per evasione e sottrazione
internamento
• Salvo istituto di cui all’art. 299 c.p.p.
(interlocuzione preventiva sulla richiesta di
modifica delle misure cautelari)
DIRITTO ALLE INFORMAZIONI
• Nessuna sanzione processuale in caso di
omissione
• Responsabilità disciplinare ed eventualmente
civile dell’operatore
• Necessità
di
informazioni
effettive,
consapevoli e non burocratiche (scheda
precompilata e tradotta in diverse lingue ?)
Definizione di vulnerabilità della persona
offesa
• La categoria della vittima vulnerabile è più ampia di
quella della vittima di violenza di genere
• Art. 90 quater c.p.p. (“Condizione di particolare vulnerabilità)
• - desumibile da:
(condizioni soggettive): età, stato di infermità o di deficienza psichica,
se persona offesa è affettivamente, psicologicamente, o
economicamente dipendente dall’autore del reato;
(condizioni oggettive): tipo di reato, modalità e circostanze del fatto
per cui si procede: violenza alla persona, odio razziale,
riconducibilità a settori di criminalità organizzata, terrorismo, tratta.
*
Tutela processuale della vittima vulnerabile
• art. 351 c.p.p. S.I. Polizia Giudiziaria: presenza esperto;
cautela per evitare contatti con l’indagato; regola di
evitare più atti di sommarie informazioni;
• Art. 362 c.p.p. S.I. Pubblico Ministero: presenza
esperto; cautela per evitare contatti con l’indagato;
regola di evitare più atti di sommarie informazioni;
• Art. 392 c.p.p. : ampliamento casi incidente probatorio
per testimonianza vittima vulnerabile;
• Ampliamento regola non ripetibilità testimonianza
assunta con incidente probatorio per vittima
vulnerabile (art. art. 190 bis c.p.p.)
• Modalità di protezione per esame in dibattimento
Altre disposizioni
• Possibilità riproduzione audiovisiva dichiarazioni vittima
anche al di fuori casi assoluta indispensabilità (fondamentale
per il giudizio di appello)
• Diritto all’interprete durante udienza per vittima che non
conosce lingua italiana traduzione atti o parti di atti
(equiparazione imputato)
• Diritto presentare denuncia-querela nella lingua conosciuta
dalla vittima (con interprete) se presso Procura della
Repubblica capoluogo distretto con ricevuta presentazione
tradotta nella sua lingua (art. 107 ter disp. att. c.p.p.)
QUALCHE SUGGESTIONE
• Vittima di maltrattamenti può essere
considerata vittima vulnerabile ?
• Se sì quale figura potrebbe assisterla durante
l’esame condotto dalla polizia giudiziaria o dal
pubblico ministero ?
• Quali potrebbero essere le buone pratiche per
rendere effettivo il diritto alle informazioni
previsto dal testo normativo ? (Agenzia della
vittima vulnerabile presso ogni Tribunale)
Lavorare insieme….
Maltrattare una donna è
soffocare una vita. L'uomo
deve
rifiutare
questo
crimine che compie per
debolezza
di
genere.