Dalle indagini al giudizio: la tutela delle vittime
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Dalle indagini al giudizio: la tutela delle vittime
Dalle indagini al giudizio: la tutela delle vittime vulnerabili Milano 22 novembre 2016 dr. Fabio Roia Presidente di Sezione Tribunale di Milano I dati italiani Indagine Istat 2014 Confronto con i dati del 2006 • Violenze fisiche o sessuali in calo: dal 13.3% all’11,3%. Maggiore informazione, lavoro degli operatori (sociali e giudiziari), maggiore capacità delle donne di prevenire e combattere il fenomeno e clima sociale di maggiore condanna alla violenza. • Maggiore consapevolezza delle donne: più spesso considerano la violenza un reato (dal 14,3% al 29,6% per la violenza da partner) e la denunciano di più alle forze dell’ordine (dal 6,7% all’11,8%). Più spesso ne parlano con qualcuno (dal 67,8% al 75,9%) e cercano aiuto presso i centri specializzati, centri antiviolenza, sportelli (dal 2,4% al 4,9%). L’INDAGINE E IL PROCESSO • Ogni attività di indagine deve essere fatta nell’ottica di uno sviluppo (possibile o probabile) dibattimentale (art. 111 Costituzione) • Lavorare per singoli segmenti di fase non serve. L’attività può definirsi produttiva solo se costituisce materiale utilizzabile per la decisione • Nel nostro sistema esiste il principio di atipicità del mezzo di prova (per esempio attività di riconoscimento di una persona) ma sussiste la necessità di assumere i mezzi di prova secondo le prescrizioni indicate dal codice di procedura penale (per esempio spontanee dichiarazioni dell’indagato con le forme di cui all’art. 350 co. 7 c.p.p. con verbale a parte) LA QUERELA art. 336 ss. c.p.p. • Atto fondamentale perché costituisce, normalmente, il primo racconto formalizzato dei fatti • Esplicitazione della richiesta di punizione del colpevole o dei colpevoli (non servono forme sacrali ma occorre che emerga la volontà o meno della vittima di perseguire gli autori del reato) • 572 c.p. procedibile d’ufficio. Cambiare la condizione di procedibilità ? LA QUERELA • Importante indicazioni: • 1) storico - temporali di ricezione dell’atto (soprattutto orario di inizio, di sospensione, di termine di redazione) • 2) delle persone presenti, che intervengono ed a quale titolo (per esempio ausiliari di p.g. per effettuare la traduzione, adulti per prestare aiuto psicologico alle vittime) • 3) delle condizioni della persona (pianto, rabbia, espressioni particolari pronunciate, gestualità) • 4) della intervenuta rilettura del verbale prima della sottoscrizione senza l’utilizzo di formule stereotipate ma genuine (per esempio dando atto del tempo impiegato dal querelante per la completa rilettura dello scritto o dell’intervento dell’interprete nella rilettura del verbale) LA QUERELA • Deve essere una fotografia reale – non filtrata o interpretata- della narrazione e di quello che accade avanti l’operatore di polizia giudiziaria • Per questo occorre: • - riportare le parole esatte utilizzate dal querelante (dialetto, parole volgari, traduzione corretta qualora possibile o meglio termine pronunciato nella lingua d’origine) LA QUERELA • Organizzare il racconto: • -- in una fase che riguarda l’anamnesi familiare (marito, figli, parenti, patologie delle relazioni, assunzione di sostanze, precedenti giudiziari, assistenza da parti di servizi sociali) e la storia personale (precedenti denunce, malattie e/o ricoveri anche determinati dai fatti, assenza o presenza di patologie psichiatriche quali stati depressive o altro) LA QUERELA • -- in una fase dedicata alla rappresentazione dei fatti che possono anche sommariamente essere ricostruiti qualora non costituiscano esplicitazione di singoli reati (per esempio numero e tipo di violenze sessuali subite nell’ambito di un maltrattamento, numero e tipo di lesioni sofferte nell’ambito di un maltrattamento) ma semplice indicazione di una condotta (per esempio accertata l’abitualità della condotta per la fattispecie ex art. 572 c.p. non occorrerà descrivere i singoli episodi di ingiuria subiti purchè vengano evidenziate le caratteristiche numeriche – x ingiurie alla settimana- e tipologiche –”puttana, non vali niente, bastarda”- per comprendere le motivazioni che portano all’ingiuria) LA QUERELA • in una fase che tendi ad evidenziare tutti i possibili elementi di prova a riscontro della narrazione accusatoria: • Mi sono confidata con …..(persone informate sui fatti da assumere ad informazioni, relazioni dei servizi o dei centri di ascolto da acquisire) • I lividi me li hanno visti il parrucchiere, l’estetista…(persone informate sui fatti da assumere ad informazioni) • Sono intervenuti i carabinieri….(annotazione di servizio) • Sono stata in ospedale…..(acquisizione dei referti) LA QUERELA • Ho scritto degli appunti…(acquisizione diari) • Ho ricevuto/inoltrato SMS, E-MAIL, POST, comunicazioni informatiche (acquisizione dati di comunicazione) • Ci sono fotografie……(acquisizione documenti fotografici) • Altro……………………. LA QUERELA • Potremmo arrivare a predisporre un modello predefinito di domande che riguardano la fase dell’anamnesi familiare e personale e quella della ricerca immediata di elementi di riscontro alla narrazione accusatoria primaria espressa in querela STEREOTIPI DIFENSIVI • La querelante è stata forzata o indotto nel racconto dal verbalizzante • Il linguaggio non può appartenere al querelante (a volte vero: bambini, persone con scarsa cultura, stranieri usano termini incompatibili con le loro conoscenze…. Si tratta probabilmente di termini ”tradotti”) • L’interprete ha tradotto male • L’interprete – amica della querelante- ha tradotto in modo suggestivo STEREOTIPI DIFENSIVI • La querelante ha omesso di riferire particolari successivamente dichiarati (contestazione omissiva impropria….forse perché non le è stato chiesto ?) • La querelante non ha riletto il verbale (questo accade quando siamo in presenza di una ritrattazione o di una tendenza a ridimensionare i fatti in sede dibattimentale) • La querelante non ha prodotto o indicato certificati medici (frequente nel profilo tipico della donna maltrattata) QUESTO ACCADE PERCHE’… • La testimonianza della persona offesa del reato può costituire da sola prova sufficiente per pervenire ad un giudizio di colpevolezza, anche in assenza di riscontri esterni, purchè il Giudice sottoponga tale prova dichiarativa ad un vaglio scrupoloso in quanto la persona offesa è ,al pari dell’imputato, portatrice di un interesse nel processo • Stereotipi da superare: inattendibilità sulla base di un racconto diversificato che non sia sovrapponibile; assenza di denunce per molti anni; sentimenti di ambivalenza verso l’imputato. L’ultima giurisprudenza • In tema di valutazione della prova testimoniale l’ambivalenza dei sentimenti provati dalla persona offesa nei confronti dell’imputato non rende di per sé inattendibile la narrazione delle violenze e delle afflizioni subite imponendo solo una maggiore prudenza nell’analisi delle dichiarazioni in senso al contesto degli elementi conoscitivi a disposizione del giudice (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la sentenza impugnata sul punto della credibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa di violenza sessuale in danno del proprio partner cui era rimasto accanto “sia per paura, sia perché gli voleva bene” , Cass. Sez. 6 del 13/5/2015 sentenza n. 31309) Deresponsabilizzare processualmente la vittima – quindi proteggendola- attraverso la raccolta di materiale probatorio a riscontro • Prova dichiarativa (testimonianze) • Prova documentale (art. 234 c.p.p., diari della vittima, certificati medici, fotografie, corrispondenza, sms….) • * Anche taluni atti di polizia giudiziaria – oltre a quelli di natura irripetibile come verbali di perquisizione, sequestro, arresto o fermo, rilievi fotografici o planimetrici che vengono direttamente acquisiti al fascicolo del dibattimento- possono essere acquisiti ed utilizzati in funzione documentale per i dati in essi contenuti. • ** Per esempio la querela – che viene acquisita al fascicolo del dibattimento ai soli fini della verifica della condizione di procedibilità- può essere utilizzata in funzione documentale per accertare che la persona si è presentata a quella ora in quell’ufficio o che durante la narrazione dei fatti si è messa ad urlare Legge 119/2013: I nuovi poteri della P.G. • Arresto obbligatorio in flagranza o quasi flagranza di reato per i reati di cui agli artt. 572, 612 bis c.p.. Corte di Cassazione Sezioni Unite numero 39131/16: “non può procedersi all’arresto in flagranza sulla base di informazioni della vittima o di terzi fornite nella immediatezza del fatto”. Introdurre ipotesi di arresto differito nelle 48 ore ? • Problema della definizione della quasi flagranza per i due reati a causa delle caratteristiche di reato abituale e, per il 612 bis c.p., di evento. • Inopportunità della direttissima ex art. 558 c.p.p. Allontanamento d’urgenza dalla casa familiare • • Introduzione di una misura parzialmente limitativa della libertà ad iniziativa della Polizia Giudiziaria “previa autorizzazione del pubblico ministero, scritta oppure resa oralmente e confermata per iscritto o per telematica” ma avente natura di atto complesso e quindi distonico rispetto all’autonomia processuale dei due soggetti P.G. e P.M. in caso di arresto e/o fermo. Art. 384 bis c.p.p. “Gli ufficiali ed agenti di p.g. hanno facoltà di disporre……l’allontanamento urgente dalla casa familiare con il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla P.O. di chi è colto in flagranza dei delitti di cui all’articolo 282 bis comma 6 (570,571,582 procedibili ufficio o aggravate, 600 bis, ter, quater, 609 bis, ter ,quater, quinquies,octies, 612 u.c.c.p.), ove sussistano fondati motivi per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate ponendo in grave ed attuale pericolo la vita o l’integrità fisica o psichica della persona offesa” Misura di prevenzione per condotte di violenza domestica • Segnalazione forze ordine in forma non anonima fatto – reato ex art. 581, 582 comma secondo c.p. (reati procedibili a querela di parte) nell’ambito di violenza domestica • Da parte privati (vicini di casa) o anche pubblici ufficiali o incaricati pubblico servizio (che hanno obbligo segnalazione per reati procedibili d’ufficio) • Questore, assunte le informazioni dagli organi investigativi, può procedere ammonimento (misura introdotta Legge 38/2009 stalking) dell’autore del fatto • In ogni atto del procedimento amministrativo devono essere omesse le generalità del segnalante (anonimato successivo per chi segnala) • Tentativo di ampliare la sfera di osservazione esterna al nucleo familiare chiuso e di anticipare l’intervento in presenza di fatti violenti iniziali LA RETE - - Modello di intervento multidisciplinare ed interistituzionale che sappia offrire un aiuto articolato e complesso ad un soggetto che normalmente necessita di: protezione fisica; aiuto psicologico, legale, medico, economico nel breve, medio e lungo periodo (esempio assegnazione di alloggi residenziali). Realizzato esclusivamente da soggetti specializzati per evitare forme di vittimizzazione secondaria in formazione continua Esperienza Regione Lombardia: legge regionale, tavolo permanente contro la violenza di genere, piano quadriennale licenziato dal tavolo approvato consiglio regionale, organismo di vigilanza e controllo, 21 reti presenti sul territorio Azioni positive: soprattutto formazione (avvocati, forze dell’ordine, operatori sanitari, rete consolare) LA VITTIMA VULNERABILE • D.Lvo 15 dicembre 2015 n. 212 Attuazione della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 che istituisce norma minime in materia di diritti assistenza e protezione delle vittime di reato (in vigore dal 20 gennaio 2016) DIRITTO ALLE INFORMAZIONI • Art. 90 bis c.p.p. (“Informazioni alla persona offesa”) • Viene introdotto un diritto alla conoscenza – “in una lingua a lei comprensibile” (diritto alla informazione consapevole)- “sin dal primo contatto con l’autorità procedente” (polizia, giudiziaria, autorità giudiziaria…. l’inserimento sistematico presuppone esistenza procedimento penale almeno embrionale) DIRITTO ALLE INFORMAZIONI • Processo: • modalità presentazione atti (denuncia/querela) e ruolo che assume varie fasi; • stato procedimento; • richiesta archiviazione; • assistenza legale anche gratuita; • traduzione atti del procedimento art. 143 bis c.p.p. (persona non conosce lingua italiana e vuole fare dichiarazioni); • misure di protezione a sua tutela; • modalità risarcimento danni; • rimessione querela e mediazione; • facoltà per processi sospesi per messa alla prova o richiesta non punibilità per irrilevanza penale del fatto; DIRITTO ALLE INFORMAZIONI • Situazione personale e giuridica: • diritti riconosciuti se in Stato UE diverso da quello in cui è commesso reato (ordine di protezione europeo….); • modalità di contestazione di eventuali violazioni dei propri diritti; • presenza sul territorio di strutture sanitarie, case famiglia, centri antiviolenza e case rifugio; DIRITTO ALL’INFORMAZIONE SULLO STATUS DETENTIVO DELL’AGGRESSORE • Art. 90 ter c.p.p. (“Comunicazioni dell’evasione e della scarcerazione) • Per delitti commessi con violenza alla persona • Richiesta della persona offesa (?) • Impulso d’ufficio per evasione e sottrazione internamento • Salvo istituto di cui all’art. 299 c.p.p. (interlocuzione preventiva sulla richiesta di modifica delle misure cautelari) DIRITTO ALLE INFORMAZIONI • Nessuna sanzione processuale in caso di omissione • Responsabilità disciplinare ed eventualmente civile dell’operatore • Necessità di informazioni effettive, consapevoli e non burocratiche (scheda precompilata e tradotta in diverse lingue ?) Definizione di vulnerabilità della persona offesa • La categoria della vittima vulnerabile è più ampia di quella della vittima di violenza di genere • Art. 90 quater c.p.p. (“Condizione di particolare vulnerabilità) • - desumibile da: (condizioni soggettive): età, stato di infermità o di deficienza psichica, se persona offesa è affettivamente, psicologicamente, o economicamente dipendente dall’autore del reato; (condizioni oggettive): tipo di reato, modalità e circostanze del fatto per cui si procede: violenza alla persona, odio razziale, riconducibilità a settori di criminalità organizzata, terrorismo, tratta. * Tutela processuale della vittima vulnerabile • art. 351 c.p.p. S.I. Polizia Giudiziaria: presenza esperto; cautela per evitare contatti con l’indagato; regola di evitare più atti di sommarie informazioni; • Art. 362 c.p.p. S.I. Pubblico Ministero: presenza esperto; cautela per evitare contatti con l’indagato; regola di evitare più atti di sommarie informazioni; • Art. 392 c.p.p. : ampliamento casi incidente probatorio per testimonianza vittima vulnerabile; • Ampliamento regola non ripetibilità testimonianza assunta con incidente probatorio per vittima vulnerabile (art. art. 190 bis c.p.p.) • Modalità di protezione per esame in dibattimento Altre disposizioni • Possibilità riproduzione audiovisiva dichiarazioni vittima anche al di fuori casi assoluta indispensabilità (fondamentale per il giudizio di appello) • Diritto all’interprete durante udienza per vittima che non conosce lingua italiana traduzione atti o parti di atti (equiparazione imputato) • Diritto presentare denuncia-querela nella lingua conosciuta dalla vittima (con interprete) se presso Procura della Repubblica capoluogo distretto con ricevuta presentazione tradotta nella sua lingua (art. 107 ter disp. att. c.p.p.) QUALCHE SUGGESTIONE • Vittima di maltrattamenti può essere considerata vittima vulnerabile ? • Se sì quale figura potrebbe assisterla durante l’esame condotto dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero ? • Quali potrebbero essere le buone pratiche per rendere effettivo il diritto alle informazioni previsto dal testo normativo ? (Agenzia della vittima vulnerabile presso ogni Tribunale) Lavorare insieme…. Maltrattare una donna è soffocare una vita. L'uomo deve rifiutare questo crimine che compie per debolezza di genere.