Opposizione Richiesta Archiviazione 410 c.p.p. clicca qui per aprire

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STUDIO LEGALE AVVOCATI _____
C. SO UMBERTO I, 61 _____
Tel e Fax 0825/756566
E-Mail. studio@ pec.studiolegale_____.net
Ill.mo G.I.P. presso il
TRIBUNALE DI _____
OPPOSIZIONE ALLA RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE EX
ART. 410 C.P.P.
Proc. Pen. N. 21752/08 Mod. 21 c/_____ Antonio
Il sottoscritto Avv. Francesco Ettore _____, quale difensore di _____
Giuseppina, persona offesa nel procedimento a margine, a fronte della
richiesta di archiviazione presentata dal P.M. in data 01/09/2008 e notificata
in data 12 /09/2008, espone quanto segue.
Il P.M. ha svolto considerazioni di diritto in ordine alla configurabilità nel caso
di specie dei reati di cui agli artt. 640 e 642 c.p. per nulla condivisibili ed ha
omesso di accertare e, quindi, di considerare ulteriori elementi di prova
rilevanti per la ricostruzione dei fatti.
La richiesta di archiviazione è, quindi, infondata e va rigettata per i seguenti
MOTIVI
1. Per quanto concerne la configurabilità del reato di truffa, il PM assume che
mancherebbe, nel caso di specie, l’elemento essenziale del reato ex art.640 c.p.
e cioè gli artifici ed i raggiri idonei a trarre in inganno. Secondo il
ragionamento interpretativo del PM, infatti, l’invio della lettera raccomandata
con richiesta di risarcimento, ai sensi dell’art 18 e ss. l. 669/90 (oggi trasfusa
nel codice delle assicurazioni private agli artt. 143 e ss.), prodromica
all’instaurazione dell’azione giudiziaria non sarebbe un’azione idonea ad
indurre l’odierna querelante in errore e, dunque, a persuaderla ad ammettere
eventuali responsabilità per il sinistro lamentato. Tuttavia, il PM non valuta un
elemento di non poco conto e cioè che la richiesta di risarcimento non è stata
inoltrata alla querelante, ma unicamente all’ente assicurativo.
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Sul punto è opportuno precisare che il legale rappresentante dell’agenzia della
_____ Assicurazioni sita in _____ alla Via Nuova Marina, 20 (che potrà essere
sentito per assumere ulteriori elementi utili alle indagini) ha notiziato la propria
assicurata della richiesta del _____, comunicandole che, la compagnia di
assicurazione avrebbe dato corso al pagamento nei confronti del _____, in
mancanza della presentazione da parte della stessa assicurata di una querela
per truffa. Va anche ricordato che la Società _____ di Assicurazioni - proprio
in conseguenza della querela presentata dalla _____ - ha depositato alla
Procura di _____, in data 16/07/2008, autonoma denuncia querela per i fatti
di cui al presente procedimento, chiedendo, peraltro, la riunione del
procedimento a quello instaurato con la querela depositata dalla _____.
Il relativo procedimento penale è il n. 35416/08 RGN ed il PM incaricato
delle indagini è la dott.ssa _____ (cfr. doc. all.).
2. Dopo questa breve precisazione dei fatti, è possibile ritornare sul
ragionamento interpretativo del PM per affermare che, a differenza di quanto
da lui ritenuto nella richiesta di archiviazione, nel caso di specie, ricorrono tutti
gli elementi caratterizzanti il reato ex art. 640 c.p., nella forma del tentativo.
Infatti, il _____ ha posto in essere gli artifici e raggiri idonei ad indurre in
errore l’ente assicuratore, il quale, in assenza della proposizione della querela
in oggetto, avrebbe liquidato il risarcimento del danno, procurando, per tale
via, all’indagato un ingiusto profitto, che si sarebbe immediatamente
riverberato in un danno nel patrimonio, non solo dell’assicurazione, ma anche
dell’assicurato. E’ opportuno precisare, infatti, che in caso di pagamento da
parte dell’ente assicuratore, il danno si verifica nel patrimonio dell’assicurato
che, in applicazione del regolamento contrattuale, ha la possibilità di scegliere
tra il rimborso all’ente delle somme pagate al terzo, o l’aumento del premio
assicurativo. E di tanto l’indagato non poteva non essere a conoscenza, in
quanto è una pratica contrattuale attuata da tutte le Compagnie di
Assicurazione.
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3. A ciò va aggiunto che la giurisprudenza ammette pacificamente che per la
configurabilità del reato di truffa non sia necessaria l’identità tra la persona
offesa e la persona indotta in errore.
In tal senso la sentenza della Suprema Corte citata dallo stesso PM, afferma
che: “Poiché la struttura del delitto di truffa non postula l'identità tra la persona offesa dal
reato e quella indotta in errore e, quindi, il reato sussiste pur in assenza di tale identità,
sempre che gli effetti dell'inganno e della condotta dell'ingannato si riversino sul patrimonio
del danneggiato, non può escludersi, in via di ipotesi, la configurabilità della truffa nel caso
in cui sia il giudice il soggetto ingannato dall'attività fraudolenta precostituita da una parte,
avendo egli il potere di incidere pregiudizievolmente con un suo provvedimento sul patrimonio
della parte contraria; ed invero i reati specifici riguardanti la frode nel giudizio di cui all'art.
374 cod. pen. non esauriscono le ipotesi criminose possibili nel caso di condotte fraudolente,
che ben possono rientrare nella più ampia previsione dell'art. 640 cod. pen.
4. Fermo restando tutto quanto sin qui esposto, è appena il caso di svolgere
un’ ulteriore brevissima considerazione anche sulla configurabilità del reato ex
art. 642 c.p.. Il PM assume che il solo Ente assicuratore sia legittimato a
sporgere querela, laddove l’assicurato è da ritenersi mero danneggiato (in via
indiretta, in virtù del peggioramento della classe assicurativa e del conseguente
aumento del premio da pagare). Ebbene tale assunto contraddice la dottrina
più recente, che - seguendo un consolidato orientamento giurisprudenziale ha affermato la plurioffensività del reato; orientamento questo volto a
tutelare sia gli interessi patrimoniali degli enti assicuratori, sia l’interesse degli
assicurati a non essere gravati da aumenti dei premi determinati da
comportamenti fraudolenti. E’ chiaro che se la ratio della norma è volta a
tutelare anche gli assicurati da ingiusti aumenti di premio non si può
prescindere dal considerare anche gli stessi assicurati soggetti passivi del reato1
5. In ultimo, il P.M. ritiene che, comunque, all’esito delle indagini non
risulterebbero elementi idonei a sostenere l’accusa in giudizio. Su tale punto,
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P.PALLADINO, in Lattanzi – Lupo, Vol. VI, p. 194. GIUFFRE’ EDITORE, MILANO 2005
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però, è opportuno precisare che il P.M. non ha provveduto a svolgere alcuna
indagine sui numerosi elementi istruttori forniti dalla querelante nella
denuncia-querela depositata in data 06/05/2008.
La circostanza che il lamentato sinistro non si è mai verificato, né nel giorno
indicato dall’indagato, né in altro giorno, né tanto meno nell’ora denunciata dal
_____, è stata provata attraverso documentazione proveniente da terzi, (la
società Telepass s.p.a.) che prova come l’auto della dott.sa _____, nel giorno
del presunto incidente in via Augusto a _____, fosse ad _____ alle ore 18.10.
Ove tale documentazione non dovesse essere ritenuta sufficiente dalla S.V., si
chiede che l’ing. _____ Claudia venga sentita come testimone sulle circostanze
indicate.
Si evidenzia ancora in punto di fatto e sotto il profilo della valutazione della
cosciente condotta truffaldina dell’indagato, che il _____ ha inoltrato la
richiesta di risarcimento alla Società _____ di Assicurazioni dopo ben due anni
dalla data del presunto sinistro ed a soli quattro giorni dalla prescrizione
dell’azione in sede civile. Inoltre ha inviato la richiesta di risarcimento soltanto
alla Compagnia di Assicurazione, confidando, per un verso, nell’ignoranza dei
fatti da parte dell’ente assicuratore e, per altro verso, nella non conoscenza
della sua richiesta di risarcimento da parte del malcapitato assicurato.
6. Nel caso di specie, poi, va pure considerato che l’odierna querelante non ha,
secondo la tesi di diritto sostenuta e la ricostruzione operata dal PM, alcun
mezzo di difesa rispetto ad un’ ingiusta e quanto mai fraudolenta richiesta di
risarcimento del danno, neppure per altro reato minore senz’altro
configurabile nei fatti narrati in querela.
E’ prassi diffusa, infatti, presso le Assicurazioni liquidare le richieste di
risarcimento danni che vengono inoltrate tentando di evitare, nella stragrande
maggioranza dei casi, un possibile contenzioso giudiziario, il quale rappresenta
solo un costo ulteriore per l’ente assicuratore. Mentre l’assicurato truffato
potrà conoscere la truffa solo al momento in cui la propria Assicurazione
richiederà l’aumento del premio.
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Ebbene, tale atteggiamento è certamente pregiudizievole per gli assicurati e
preclude agli stessi la possibilità di vedere riconosciute le proprie ragioni.
Per tutto quanto esposto il sottoscritto avvocato
CHIEDE
Che la S.V. non accolga la richiesta di archiviazione e, ai sensi dell’art. 409
co.II c.p.p., fissi l’udienza in Camera di Consiglio anche per decidere un
supplemento di indagini ovvero provvedere alla riunione del presente
procedimento con quello ad istruzione della dott. _____ iscritto al RGN
35416/08.
_____, 19 settembre 2008
Avv. Francesco Ettore _____
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