PROBLEMA DELL`ARRESTO OBBLIGATORIO NEL REATO DI

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PROBLEMA DELL`ARRESTO OBBLIGATORIO NEL REATO DI
IL (FALSO) PROBLEMA DELL’ARRESTO OBBLIGATORIO NEL REATO DI
VIOLENZA SESSUALE
di Fabio TRAVERSO*
* Vice Commissario della Polizia Municipale di Tortona (AL)
Scopo di queste brevi note non è certo una disanima completa del reato di “violenza
sessuale” nella sua interezza né un approfondimento sull’accertamento “post
factum” dell’illecito e delle relative complesse tecniche investigative.
Il nostro scopo invece è tentare di dare un supporto pratico ed operativo
all’intervento della polizia giudiziaria in flagranza di reato (o,più verosimilmente in
quasi flagranza “accorrete,accorrete,stanno violentando una donna”).
Ricordiamo peraltro che alcuni anni fa due agenti (donne) della Polizia Locale di
Milano nei pressi della Stazione Centrale trassero in arresto in flagranza un
immigrato irregolare per il reato in oggetto commesso ai danni di un disabile.
Il quadro legislativo in materia è stato com’è noto innovato dalla legge 125 del 2009
(c.d. “decreto sicurezza”) che ha trasformato il reato di violenza sessuale da reato
inserito nell’art. 381 del c.p.p. (casi di arresto facoltativo) all’art. 380 , stabilendo
pertanto l’obbligatorietà dell’arresto in flagranza .
Tuttavia la procedibilità del reato resta ,nell’ipotesi “semplice” ,subordinata a
querela della parte offesa come stabilisce l’art. 609 septies del codice penale.
609-septies. Querela di parte.
I delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter e 609-quater sono punibili a querela della persona
offesa.
Salvo quanto previsto dall'articolo 597, terzo comma, il termine per la proposizione della querela è
di sei mesi.
La querela proposta è irrevocabile.
Si procede tuttavia d'ufficio:
1) se il fatto di cui all'articolo 609-bis è commesso nei confronti di persona che al momento del
fatto non ha compiuto gli anni diciotto (1);
2) se il fatto è commesso dall'ascendente, dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente,
dal tutore ovvero da altra persona cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, di
istruzione, di vigilanza o di custodia o che abbia con esso una relazione di convivenza (2);
3) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio
nell'esercizio delle proprie funzioni;
4) se il fatto è connesso con un altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio;
5) se il fatto è commesso nell'ipotesi di cui all'articolo 609-quater, ultimo comma (3).
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A questo proposito è utile ricordare il disposto dell’art. 381 comma che recita:
3. Se si tratta di delitto perseguibile a querela[336-340], l'arresto in flagranza può essere eseguito se la
querela viene proposta, anche con dichiarazione resa oralmente all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria
presente nel luogo. Se l'avente diritto dichiara di rimettere la querela, l'arrestato è posto immediatamente
in libertà.
Si tratti o meno di una svista o di una noncuranza da parte del Legislatore di fatto la
nuova disciplina del reato di violenza sessuale ha creato un monstrum giuridico e
logico, per cui nel caso di specie vige l’obbligatorietà dell’arresto per un reato che
resta perseguibile a querela di parte, per quanto possiamo ricordare si tratta di
un’ipotesi unica nel nostro ordinamento penale .
Il “cul de sac” (più apparente che reale, come si vedrà) per l’operatore di polizia
giudiziaria che interviene, è il seguente: se non procede all’arresto obbligatorio
rischia di incorrere in ipotesi omissive, se lo fa senza l’acquisizione della querela
teme di vedersi non convalidata la misura adottata e, astrattamente, di incorrere
nell’ipotesi di “arresto illegale” prevista dall’art. 605 del codice penale.
Questa (apparente) contraddittorietà rischia indubbiamente di creare sconcerto
nell’operatore di polizia, leggiamo ad esempio cosa scrive un frequentatore di un
forum professionale :
Buona sera a tutti, in questi giorni sono impegnato in un corso di aggiornamento e ne stò scoprendo di tutti
colori sul nostro C.p.
Ma fatemi capire una cosa, ma se vedo uno che stupra una ragazza io essendo g.p.g non posso arrestare il
violentatore perchè è un reato perseguibile a querela di persona, non ci credo
Ma secondo la nostra legge Italiana è davvero così????
Davanti a questo dilemma logico le Procure e le forze di polizia intervenute hanno,
inevitabilmente reagito in maniera pragmatica, e astrattamente potrebbero
verificarsi (e si sono verificati) i casi di arresti convalidati ma di procedimento
archiviato per assenza di procedibilità (non scordiamoci mai che l’arresto in flagranza
è una misura precautelare e che l’articolo 346 del codice di procedura penale
consente alla polizia giudiziaria di compiere gli atti necessari all’assicurazione delle
fonti di prova anche in assenza di condizioni di procedibilità) .
Che fare? Indubbiamente occorre che l’operatore abbia ben presenti i casi che
legittimano la procedibilità d’ufficio legittimando tout court la misura dell’arresto
obbligatorio in flagranza.
Repetita iuvant;:
Si procede tuttavia d'ufficio:
1) se il fatto di cui all'articolo 609-bis è commesso nei confronti di persona che al momento del
fatto non ha compiuto gli anni diciotto (1);
2) se il fatto è commesso dall'ascendente, dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, dal
tutore ovvero da altra persona cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, di
istruzione, di vigilanza o di custodia o che abbia con esso una relazione di convivenza (2);
3) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio
nell'esercizio delle proprie funzioni;
4) se il fatto è connesso con un altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio;
5) se il fatto è commesso nell'ipotesi di cui all'articolo 609-quater, ultimo comma (3).
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Al netto di tali ipotesi l’intervento in flagranza di reato resta tale da condurre a
difficoltà operative di non poco conto, se non filtrate da opportune disposizioni dei
Comandi.
Si pensi ad esempio al caso in cui la vittima, in stato di shock emotivo, non sia in
grado di esprimere nell’immediatezza alcuna dichiarazione di volontà ,o sia appena
stata trasportata in strutture sanitarie, o ancora non sia in grado di esprimersi in
lingua italiana ; o pensiamo ancora al caso in cui ci sia incertezza sull’esatta età
anagrafica della vittima.
Una soluzione all’impasse potrebbe essere, procedendo all’arresto, quella di
sottolineare il concorso con altri reati procedibili d’ufficio, come il sequestro di
persona o la violenza privata.
Tuttavia parte della giurisprudenza (si veda la Sentenza del 24 ottobre 2005 della
Cassazione) ritiene il reato di sequestro di persona assorbito da quello di violenza
sessuale quando il primo è finalizzato alla seconda, e non intercorre un ragionevole
lasso temporale tale da rendere autonome le due ipotesi di reato.
Sarebbe pertanto opportuno che in casi di violenza sessuale si adottasse, da parte
del Corpo di Polizia Locale intervenuto, una precisa linea di comportamento :
designazione di un “team leader” avente le funzioni di Ufficiale di P.G. che,
giunto su posto immediatamente dopo il primo intervento,assuma la direzione
delle indagini;
esatta qualificazione giuridica del caso in esame,determinando se si tratti di
reato perseguibile d’ufficio o a querela di parte;
determinazione della sussistenza e del concorso di altri reati che legittimano
ipotesi di arresto obbligatorio (il sequestro di persona) o facoltativo (violenza
privata,possesso di strumenti atti ad offendere, resistenza a pubblico ufficiale);
primo approccio con la parte offesa ,ricevendo la dichiarazione di volontà
che,nei casi di forza maggiore (necessità di ricorrere a cure sanitarie), potrà
essere verbalizzata in un secondo tempo;
esatta determinazione dello stato di flagranza o quasi-flagranza che, solo,
determina la legittimità dell’arresto;
nei casi in cui risulti impossibile per contingenti ragioni di forza maggiore
ricevere la querela della parte offesa, si dovrebbe in ogni caso procedere ad
arresto obbligatorio vista la pregnanza del concetto di “arresto obbligatorio”
stabilito dall’articolo 609.
Il motivo per cui abbiamo definito quello del caso di specie un falso problema è
esattamente questo : la necessità di ricevere la querela di parte sussiste soltanto
nell’ipotesi di arresto facoltativo prevista dall’art. 381 del codice di procedura
penale, costituendo la violenza sessuale un caso per cui occorre procedere ad
arresto obbligatorio in base all’art. 380 la sussistenza della procedibilità può inficiare,
indubbiamente, la sussistenza del reato ma non può far venir meno,in nessun caso,
la legittimità della misura precautelare adottata e men che mai determinare
responsabilità penali o disciplinari per l’operatore che la pone in essere.
Questa distinzione dev’essere ben chiara ad ogni operatore chiamata potenzialmente
ad intervenire e vederla diversamente significa disattendere la volontà del legislatore
del 2009.
Tale modus operandi dovrebbe essere riassunto in apposita circolare operativa
emessa dal Comando ed inviata, per “doverosa conoscenza”, alla competente
Procura della Repubblica.
La quale può, sostanzialmente, o integrare tale circolare con le proprie differenti
considerazioni (stabilire ad esempio che la facoltà di arresto sia comunque
subordinata all’acquisizione della querela), determinandone del caso la rettifica o
tacere e quindi acconsentire alle conclusioni del Comando.
Riteniamo che una Circolare siffatta, in quanto atto interno vincolante per gli
appartenenti al Corpo, scrimini gli stessi da qualsivoglia ipotesi, anche di pura
accademia, di responsabilità penale per arresto illegale o disciplinare per arresto non
convalidato.