il diritto internazionale umanitario in bello

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il diritto internazionale umanitario in bello
GRITTI FRANCESCA
MATRICOLA 46138
IL DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO IN BELLO:
PROSPETTIVE ATTUALI
Il diritto internazionale umanitario in bello è quella branca del diritto internazionale che regola la
condotta delle ostilità e protegge i soggetti coinvolti nei conflitti armati, sia di natura
internazionale che interna. Nato sotto forma consuetudinaria, il diritto internazionale umanitario
in bello ha iniziato ad essere oggetto di codificazione a partire dalla seconda metà del XVIII
secolo. Attualmente, le convenzioni internazionali in materia sono alquanto numerose, ma le più
note sono sicuramente le quattro Convenzioni di Ginevra del 1949 con i relativi due Protocolli
Addizionali del 1977. Accanto a queste fonti convenzionali, per nulla marginale è il ruolo giocato
dal diritto umanitario consuetudinario. Esso, invero, oltre a regolare le situazioni in cui le parti
belligeranti non abbiano ratificato i vari strumenti pattizi, colma le ampie lacune del diritto
convenzionale applicabile ai conflitti interni. I conflitti non internazionali, che sono al giorno
d’oggi i più diffusi a livello mondiale, risultano infatti regolamentati solamente dalle scarse
disposizioni contenute nell’articolo 3 comune alle quattro Convenzioni di Ginevra del 1949 e nei
limitati 28 articoli di cui è composto il Secondo Protocollo Addizionale del 1977.
La scarsità di norme convenzionali in materia di conflitti interni, e il relativo tentativo di dilatare
il diritto consuetudinario ad essi applicabile, è solamente uno dei numerosi problemi che il diritto
internazionale umanitario in bello è chiamato a fronteggiare. Fra i temi più scottanti che il diritto
dei conflitti armati fa attualmente fatica ad affrontare, spiccano realtà quali la privatizzazione
degli eserciti, l’uso dei bambini a scopo militare, il trattamento dei soggetti catturati nella
cosiddetta “guerra al terrorismo”, gli episodi di violenza sessuale a danno delle donne e la scarsa
protezione offerta all’ambiente.
I conflitti contemporanei si combattono sempre più frequentemente con l’ausilio di società
private che forniscono servizi militari. Si tratta di soggetti, considerati la versione evoluta
dell’antica figura dei mercenari, che non trovano collocazione all’interno del tradizionale diritto
internazionale umanitario. Al momento, malgrado la presenza di numerose proposte in tema di
regolamentazione di tali società, sul piano internazionale nessuna iniziativa è stata presa. La
privatizzazione dell’attività militare è dunque una realtà che opera nelle ampie lacune del diritto
internazionale, col tacito assenso delle grandi Potenze che traggono benefici da un settore tanto
libero e redditizio.
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Il legislatore internazionale non ha invece mancato di rivolgere la propria attenzione all’infausto
tema dei bambini soldato. Malgrado l’emanazione di nuovi strumenti normativi atti a risolvere
questo problema, la presenza dei bambini soldato non accenna a diminuire. La mancanza di
effettive sanzioni correlate alla violazione delle norme vietanti il reclutamento dei minori,
consente infatti ai vari gruppi armati di continuare a perpetrare tale pratica. Questo problema
necessita quindi di soluzioni più concrete. Occorre offrire reali alternative di vita ai bambini ed
imporre pesanti sanzioni a chi si approfitta delle loro debolezze. Tali misure richiedono però un
vasto investimento di risorse economiche e, di conseguenza, non trovano l’attivo sostegno della
comunità internazionale.
Un altro significativo caso di violazione delle norme di diritto internazionale umanitario consiste
nel trattamento riservato ai soggetti detenuti dagli Stati Uniti a Guantanamo Bay. La Casa
Bianca, che classifica questi soggetti come “combattenti nemici”, tratta infatti questi individui
secondo standard che non solo violano il diritto internazionale umanitario, ma anche i diritti
umani. A queste persone dovrebbero invece essere riconosciute, quantomeno, le garanzie
fondamentali previste dall’articolo 75 del Primo Protocollo Addizionale del 1977, norma
considerata dichiarativa di una regola di diritto internazionale consuetudinario.
Un’altra delle più importanti sfide che il diritto internazionale umanitario è attualmente chiamato
ad affrontare consiste nella lotta alle violenze sessuali perpetrate a danno delle donne in tempo di
guerra. Questa forma di violenza, utilizzata come economica tecnica per diffondere terrore fra i
civili o addirittura come mezzo per compiere genocidi, è sempre più diffusa durante le guerre
civili fomentate da motivi etnici, razziali o religiosi. Malgrado la scarsità e la non certo mirabile
formulazione delle norme umanitarie atte a proteggere le donne da episodi di violenza sessuale,
risposte positive paiono giungere dai tribunali penali internazionali. In tali sedi, infatti,
l’attenzione nei confronti di questa realtà è sempre più accesa. Ciononostante, i ristretti budget a
disposizione di tali corti minano l’effettività della tutela offerta. Mancano infatti fondi per
finanziare programmi di protezione per i testimoni e per risarcire le vittime.
Infine, ma non certamente in ordine di priorità, il diritto internazionale umanitario è chiamato a
potenziare le norme rivolte alla protezione dell’ambiente. Per fornire un’effettiva tutela in tale
settore, il legislatore internazionale dovrebbe abbandonare il tradizionale approccio
antropocentrico che caratterizza il diritto bellico e puntare sulla predisposizione di sistemi
sanzionatori più efficaci, che tocchino gli interessi economici dei trasgressori.
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