il diritto internazionale umanitario in bello
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il diritto internazionale umanitario in bello
GRITTI FRANCESCA MATRICOLA 46138 IL DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO IN BELLO: PROSPETTIVE ATTUALI Il diritto internazionale umanitario in bello è quella branca del diritto internazionale che regola la condotta delle ostilità e protegge i soggetti coinvolti nei conflitti armati, sia di natura internazionale che interna. Nato sotto forma consuetudinaria, il diritto internazionale umanitario in bello ha iniziato ad essere oggetto di codificazione a partire dalla seconda metà del XVIII secolo. Attualmente, le convenzioni internazionali in materia sono alquanto numerose, ma le più note sono sicuramente le quattro Convenzioni di Ginevra del 1949 con i relativi due Protocolli Addizionali del 1977. Accanto a queste fonti convenzionali, per nulla marginale è il ruolo giocato dal diritto umanitario consuetudinario. Esso, invero, oltre a regolare le situazioni in cui le parti belligeranti non abbiano ratificato i vari strumenti pattizi, colma le ampie lacune del diritto convenzionale applicabile ai conflitti interni. I conflitti non internazionali, che sono al giorno d’oggi i più diffusi a livello mondiale, risultano infatti regolamentati solamente dalle scarse disposizioni contenute nell’articolo 3 comune alle quattro Convenzioni di Ginevra del 1949 e nei limitati 28 articoli di cui è composto il Secondo Protocollo Addizionale del 1977. La scarsità di norme convenzionali in materia di conflitti interni, e il relativo tentativo di dilatare il diritto consuetudinario ad essi applicabile, è solamente uno dei numerosi problemi che il diritto internazionale umanitario in bello è chiamato a fronteggiare. Fra i temi più scottanti che il diritto dei conflitti armati fa attualmente fatica ad affrontare, spiccano realtà quali la privatizzazione degli eserciti, l’uso dei bambini a scopo militare, il trattamento dei soggetti catturati nella cosiddetta “guerra al terrorismo”, gli episodi di violenza sessuale a danno delle donne e la scarsa protezione offerta all’ambiente. I conflitti contemporanei si combattono sempre più frequentemente con l’ausilio di società private che forniscono servizi militari. Si tratta di soggetti, considerati la versione evoluta dell’antica figura dei mercenari, che non trovano collocazione all’interno del tradizionale diritto internazionale umanitario. Al momento, malgrado la presenza di numerose proposte in tema di regolamentazione di tali società, sul piano internazionale nessuna iniziativa è stata presa. La privatizzazione dell’attività militare è dunque una realtà che opera nelle ampie lacune del diritto internazionale, col tacito assenso delle grandi Potenze che traggono benefici da un settore tanto libero e redditizio. 1 Il legislatore internazionale non ha invece mancato di rivolgere la propria attenzione all’infausto tema dei bambini soldato. Malgrado l’emanazione di nuovi strumenti normativi atti a risolvere questo problema, la presenza dei bambini soldato non accenna a diminuire. La mancanza di effettive sanzioni correlate alla violazione delle norme vietanti il reclutamento dei minori, consente infatti ai vari gruppi armati di continuare a perpetrare tale pratica. Questo problema necessita quindi di soluzioni più concrete. Occorre offrire reali alternative di vita ai bambini ed imporre pesanti sanzioni a chi si approfitta delle loro debolezze. Tali misure richiedono però un vasto investimento di risorse economiche e, di conseguenza, non trovano l’attivo sostegno della comunità internazionale. Un altro significativo caso di violazione delle norme di diritto internazionale umanitario consiste nel trattamento riservato ai soggetti detenuti dagli Stati Uniti a Guantanamo Bay. La Casa Bianca, che classifica questi soggetti come “combattenti nemici”, tratta infatti questi individui secondo standard che non solo violano il diritto internazionale umanitario, ma anche i diritti umani. A queste persone dovrebbero invece essere riconosciute, quantomeno, le garanzie fondamentali previste dall’articolo 75 del Primo Protocollo Addizionale del 1977, norma considerata dichiarativa di una regola di diritto internazionale consuetudinario. Un’altra delle più importanti sfide che il diritto internazionale umanitario è attualmente chiamato ad affrontare consiste nella lotta alle violenze sessuali perpetrate a danno delle donne in tempo di guerra. Questa forma di violenza, utilizzata come economica tecnica per diffondere terrore fra i civili o addirittura come mezzo per compiere genocidi, è sempre più diffusa durante le guerre civili fomentate da motivi etnici, razziali o religiosi. Malgrado la scarsità e la non certo mirabile formulazione delle norme umanitarie atte a proteggere le donne da episodi di violenza sessuale, risposte positive paiono giungere dai tribunali penali internazionali. In tali sedi, infatti, l’attenzione nei confronti di questa realtà è sempre più accesa. Ciononostante, i ristretti budget a disposizione di tali corti minano l’effettività della tutela offerta. Mancano infatti fondi per finanziare programmi di protezione per i testimoni e per risarcire le vittime. Infine, ma non certamente in ordine di priorità, il diritto internazionale umanitario è chiamato a potenziare le norme rivolte alla protezione dell’ambiente. Per fornire un’effettiva tutela in tale settore, il legislatore internazionale dovrebbe abbandonare il tradizionale approccio antropocentrico che caratterizza il diritto bellico e puntare sulla predisposizione di sistemi sanzionatori più efficaci, che tocchino gli interessi economici dei trasgressori. 2