il pacchetto legislativo ue sui sistemi di pagamento

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il pacchetto legislativo ue sui sistemi di pagamento
IL PACCHETTO LEGISLATIVO UE SUI
SISTEMI DI PAGAMENTO
Roma, 21 luglio 2014
Via Cantù 1, I-20123 Milano – Tel. +39 028690661 – Fax +39 0239296752 – C.F. e P.Iva 01151000153 – amcham.it
American Chamber of Commerce in Italy
Sulla base del dibattito in corso presso le sedi europee riguardo la definizione di un regolamento
sulle commissioni interbancarie e di un progetto di revisione della Payment Service Directive,
AmCham Italy ha deciso di redigere un position paper, elaborato con una task force specifica, che
individui i principali punti di interesse per i nostri associati su questa materia, con l’obiettivo di
fornire, in modo breve ma esaustivo, alcuni suggerimenti utili a migliorare il regolamento, in
coerenza con la mission di AmCham Italy, che consiste nel favorire lo sviluppo delle relazioni
economiche, culturali e politiche tra Italia e Stati Uniti.
AmCham Italy, nata nel 1915, è affiliata alla Chamber of Commerce of the United States of America,
un network di 115 camere di commercio americane in 102 paesi con oltre 3 milioni di aziende
affiliate. Le relazioni istituzionali e di business sviluppate nel corso di oltre 90 anni di attività fra Italia
e USA sono un valore messo a disposizione dei soci così come i contatti governativi a livello locale e
federale su entrambi i lati dell’Atlantico.
I Comitati e Gruppi di Lavoro, composti dai rappresentanti delle imprese multinazionali associate,
sviluppano i temi di interesse dei soci, elaborando sia dei position paper che analizzano i problemi e
propongano delle soluzioni. Sulla base di questi documenti, AmCham Italy conduce azioni di
advocacy, con l’obiettivo di portare all’attenzione del Legislatore le posizioni emerse dai Comitati per
influenzare in modo trasparente il processo di policymaking.
Il Presidente onorario di AmCham Italy è l’Ambasciatore degli Stati Uniti d’America John R. Phillips,
il Presidente operativo è Stefano Venturi, il Consigliere delegato è Simone Crolla.
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1. PREMESSA
Lo scorso 24 luglio la Commissione Europea ha presentato un pacchetto costituito da una proposta
di regolamento sulle commissioni interbancarie e una proposta di revisione della Payment Service
Directive, che hanno come obiettivo dichiarato quello di rendere più trasparenti i pagamenti
elettronici e quindi incentivarne l'uso nell'Unione Europea e di abbattere le barriere tecniche e legali
che finora hanno ostacolato la creazione di un mercato europeo per i servizi di pagamento.
In particolare, la direttiva – rivista – sui sistemi di pagamento, prevede misure di agevolazione
nell’impiego di servizi di pagamento via internet a basso costo, attraverso l’inclusione nel suo ambito
di applicazione dei cosiddetti “nuovi servizi di ordine di pagamento”, e un aumento del livello di tutela
dei consumatori dalle frodi e dall’eventualità di abusi e incidenti di pagamento.
Tra le ulteriori misure previste dalla direttiva, vi è la proposta di ampliare lo spettro di diritti per i
consumatori che effettuano bonifici, rimesse di denaro al di fuori dell’Europa o pagamenti in valute
extra-UE, nonché la promozione di nuovi operatori e lo sviluppo di pagamenti innovativi via web e
mobile, a beneficio della competitività dell’Europa nel mondo.
Per quel che concerne il regolamento sulle commissioni interbancarie, come verrà spiegato più
dettagliatamente di seguito, si prevede l’introduzione di massimali per le commissioni applicate ai
consumatori sulle operazioni effettuate con carte di debito, contestualmente al divieto di
applicazione di maggiorazioni per questo tipo di carte.
Nello specifico, vi sono quattro punti nevralgici di profondo interesse per i player del mercato e su
cui è importante una riflessione attenta del Legislatore. I temi riguardanti interchange fee, equal
treatment, commercial cards e separazione schemi/processi sono di gran lunga quelli che meritano
un’ampia discussione, onde evitare di creare effettivi distorsivi del mercato nonché lesivi delle
regole sulla concorrenza.
2. INTERCHANGE FEES
In particolare, tra le varie misure, la proposta di regolamento prevede un tetto sulle commissioni
interbancarie (interchange fee) dello 0,2 per cento della transazione per le carte di debito e dello
0,3 per cento della transazione per le carte di credito, da applicarsi per i primi 22 mesi solo per le
transazioni internazionali e successivamente anche per quelle nazionali.
Secondo la relazione allegata alla proposta della Commissione, il calo dell’interchange fee dovrebbe
ridurre i costi a carico dei commercianti di circa sei miliardi di euro all'anno, rilanciando
contemporaneamente l'uso del pagamento elettronico.
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Attualmente, infatti, si calcola che la media europea della commissione interbancaria pagata dalla
banca del commerciante alla banca del consumatore sia dello 0,9 per cento. Tuttavia, la relazione
non è accompagnata da un adeguato impact assessment che dimostri in maniera scientifica le
ragioni di un simile intervento sul mercato.
Esistono misure alternative per incentivare l’uso della moneta elettronica, che non comportano uno
sconvolgimento degli equilibri di mercato attraverso una riduzione delle MIF. Come dimostrato da
varie esperienze in alcuni Paesi, ogni regolamentazione arbitraria genera costi più alti per i
consumatori e le PMI, riduce l’incentivo all’innovazione, causa minore flessibilità, favorendo
conseguentemente un più ampio utilizzo del denaro contante.
Infine, alla luce delle specificità dei vari Stati membri, un modello unico per tutti non sembra la
soluzione più auspicabile ai fini di un corretto funzionamento del sistema.
3. EQUAL TREATMENT
I sistemi di pagamento a tre parti puri sono esenti da molte delle misure previste nella proposta di
Regolamento sulle interchange fees e sulla revisione della Direttiva sui Sistemi di Pagamento (PSD
II), così come i portafogli elettronici come PayPal, anch’essi fuori dall’ambito di applicazione del
Regolamento sulle interchange fees. È evidente l’importanza di garantire un’uniforme applicazione
delle regole a tutti i soggetti, al fine di evitare distorsioni di mercato e assicurare un adeguato livello
di trasparenza.
Nella sua risoluzione del 20 novembre 2010 sul Libro verde della Commissione, e più tardi nel Libro
verde di gennaio 2012, il Parlamento europeo è stato molto chiaro sulla questione della parità. La
proposta della Commissione, che contiene ampie disposizioni al fine di raggiungere la parità di
trattamento tra gli schemi a tre e quattro parti, sembra essere chiaramente insufficiente, in quanto
non comprende una quota significativa delle attività carte di credito (quelli relativi ai sistemi a tre
parti) che non saranno toccate da molte delle disposizioni del testo, sebbene applichino quella che
può essere considerata una “commissione interbancaria implicita”.
Peraltro, qualora si decidesse di procedere verso una esclusione degli schemi a tre parti puri,
sarebbe necessario garantire quanto proposto dalla Commissione all’articolo 29 della revisione della
PSD, nonché’ l’applicazione del surcharge per le carte non comprese nello scopo del Regolamento
ed infine fare in modo che le tempistiche di entrata in vigore della Direttiva e del Regolamento siano
allineate per non creare distorsioni nel mercato.
4. COMMERCIAL CARDS
Le carte commerciali svolgono un ruolo molto importante per piccole e medie imprese (PMI), grandi
aziende e governi, differenziandosi significativamente dalle carte dei consumatori in termini di
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utilizzo e scopo.
Le carte commerciali, infatti, sono utilizzate principalmente in due casi in sostituzione della
fatturazione tradizionale, ossia per coprire le spese professionali e nei processi di acquisto. Quando
si tratta di spese professionali, ad esempio, le carte commerciali sostituiscono il denaro contante da
utilizzare per spese di viaggio e di soggiorno. In entrambi i casi, i commercianti e fornitori coinvolti
sono operatori sofisticati, ben consapevoli dei mezzi di pagamento e dei costi conseguenti coinvolti
nelle operazioni, commissioni di interscambio incluse. Inoltre, sono utilizzate presso i fornitori nel
mercato B2B, spesso in sostituzione di fatture e assegni, non da ultimo per evitare i ritardi che questi
metodi di pagamento comportano.
Grazie a questa peculiarità, le carte commerciali non erano incluse nella proposta originaria della
Commissione europea, sebbene siano state poi incluse dal report approvato dal Parlamento. Nel
caso in cui le carte commerciali fossero parte del campo di applicazione del regolamento, per le
banche sarà davvero difficile continuare a offrire questo tipo di prodotti in modo redditizio.
L’imposizione di un cap dello 0,3% non considera, infatti, che le carte commerciali costituiscono
strumenti di pagamento più complessi da gestire rispetto ad altri, necessitando di una notevole
gestione delle informazioni per i clienti commerciali, idonea a consentire un resoconto accurato.
Anche in questo caso, inoltre, il Regolamento non sarebbe applicato ai sistemi a tre parti, creando
una distorsione evidente nel mercato, e consentendo a questi sistemi di applicare commissioni
interbancarie ancora più alte.
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5. CONCLUSIONI
AmCham Italy, a seguito di un’attenta analisi della legislazione, reputa doveroso dare una serie di
policy advices al Legislatore qui di seguito riportati:

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Individuare misure alternative rispetto all’imposizione di un tetto sulle commissioni
interbancarie per incentivare l’utilizzo della moneta elettronica, garantendo comunque
una maggiore flessibilità della normativa
Garantire un’uniforme applicazione delle previsioni del pacchetto di riforma a tutti i
sistemi di pagamento, compresi quelli a tre parti
Non includere le carte commerciali nel campo di applicazione del regolamento
Il quadro sopra descritto ad oggi all’attenzione del Consiglio dovrà, a seguito del trilogo europeo,
entrare in vigore nei vari Stati membri.
Sarebbe auspicabile, allo scopo di garantire un lasso di tempo idoneo per attuare gradualmente
tutte le misure connesse all’adozione del Regolamento, che questo entri in vigore almeno due anni
dopo il giorno di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea.
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