Comunicato Ufficiale N° 94 del 20/2/2006

Transcript

Comunicato Ufficiale N° 94 del 20/2/2006
Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CALABRIA
VIA CONTESSA CLEMENZA n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL.: 0961 752841 – 2
FAX: 0961 752795
Indirizzo Internet: www.crcalabria.it
e-mail: [email protected]
[email protected]
Stagione Sportiva 2005/2006
Comunicato Ufficiale N° 94 del 20/2/2006
1. DELIBERE DELLA C.A.F.
Si riporta, di seguito, i testi integrali dei Fax inviati dalla C.A.F. datati 17.2.2006 :
COMUNICASI CHE CAF NELLA RIUNIONE DEL 16.2.2006 HA RESPINTO IL RICORSO PRESENTATO DALLA SOCIETA’ POL.
MIRTO CROSIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MIRTO CROSIA – CRUCOLESE DEL 15.01.2006.
COMUNICASI CHE CAF NELLA RIUNIONE DEL 16.2.2006 HA RESPINTO, IN RELAZIONE AL DIFETTO DI CONTRADDITTORIO
E DICHIARATO INAMMISSIBILE, EX ART. 33 COMMA 1 DEL C.G.S. , L’APPELLO PRESENTATO DALLA SOCIETA’ REAL
AMENDOLARA AVVERSO LE SANZIONI DELLE SQUALIFICHE INFLITTE AI CALCIATORI GOLIA FRANCESCO, FINO AL
31.12.2007 E ROTONDARO VALENTINO FINO AL 30.06.2006.
2. DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
Seduta del 20.2.2006
Con l'intervento dei Sigg:
- Avv. Viincenzo
- Avv. Francesco
- Avv. Carlo
IOPPOLI
BONACCI
ROTUNDO
PRESIDENTE
COMPONENTE
COMPONENTE
nonché del rappresentante arbitrale Sig. Paone Antonio
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n° 19 a carico di :
Sig. SAVOIA Antonio in violazione dell’art. 40, comma 4 delle N.O.I.F., nonché della società A.G.S. ROSSANO SPORT in
applicazione dell’art. 8, commi 2 e 3 del C.G.S..
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali;
rilevato che il sig. Savoia Antonio e la società AGS Rossano Sport sono responsabili dei fatti loro ascritti;
considerato che il fatto integra gli estremi della violazione contestata al sig. Savoia Antonio e alla società AGS Rossano Sport;
P.Q.M.
irroga al sig. SAVOIA Antonio (nato il 22.12.1986) la squalifica fino al 31 DICEMBRE 2006;
alla società A.G.S. ROSSANO SPORT l’ammenda di € 350,00 in applicazione dell’art. 8, commi 2 e 3 del C.G.S..
Federazione Italiana Giuoco Calcio - Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CALABRIA
Via Contessa Clemenza n. 1 – 88100 CATANZARO - TEL: 0961 752841-2 FAX: 0961.752795 - Partita I.V.A. 02006911008
e-mail: [email protected] - sito internet: www.crcalabria.it
Comunicato Ufficiale N. 94 del 20 febbraio 2006
579
RECLAMO N. 41 della società S.C. CITTANOVESE
avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 63 del
7.12.2005 (Ripetizione della gara Cittanovese – Polistena, squalifica calciatore MEGNA Silvio fino al 21.12.2007).
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentiti l’arbitro ed il commissario di campo a chiarimento;
ritenuto che dalle dichiarazioni rese dal direttore di gara risulta in maniera chiara ed in equivoca che non può essere stato il sig.
D’Agostino che fungeva da guardalinee a colpirlo in quanto l’autore del fatto violento era in tenuta da calciatore;
ritenuto, inoltre, che l’indicazione del guardalinee quale responsabile dell’atto di violenza è stata tardiva anziché nell’immediatezza
del fatto;
considerato che la sanzione inflitta dal primo giudice è congrua ed adeguata;
ritenuto, infine che quanto alla richiesta di ripetizione della gara, il ricorso è inammissibile in quanto sul punto si è già formato il
giudicato non essendo intervenuta impugnazione della decisione del Giudice Sportivo, e, comunque, non è stato neppure notificato
copia del reclamo alla controparte;
P.Q.M.
rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
RECLAMO N. 80 della società A.S.D. MANCHESTER CASTROVILLARI
avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 81 del
18.01.2006 (Punizione sportiva perdita della gara, ammenda di € 200,00, squalifica calciatore OLIVA Rocky fino al 19.01.2008).
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentito il direttore di gara, il quale ha confermato la circostanza addebitata al calciatore Oliva Rocky, per averlo caricato facendolo
cadere a terra rovinosamente;
ritenuto che alla stregua delle dichiarazioni dello stesso arbitro è emerso che il calciatore Oliva Rocky precedentemente all’impatto
con l’arbitro non aveva proferito frasi ingiuriose, né tenuto alcun comportamento minaccioso nei confronti del direttore di gara, tanto
che lo stesso arbitro aveva ritenuto che il calciatore Oliva stesse intervenendo in sua difesa contro le proteste dei calciatori della
squadra avversaria;
considerato che dalla dinamica dei fatti, può ragionevolmente ritenersi che l’impatto è stato aggravato dal movimento
contemporaneo dei due protagonisti, che procedevano in direzione apposta;
considerato, infine, che il direttore di gara non ha riportato a seguito dell’incidente alcuna conseguenza lesiva;
P.Q.M.
in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta al calciatore OLIVA Rocky fino al 31 DICEMBRE 2006;
conferma nel resto e dispone accreditarsi la tassa sul conto della reclamante.
RECLAMO N. 90 della società A.S. ALLARESE
avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Povinciale di Vibo Valentia di cui al Comunicato Ufficiale n° 34
del 08.02.2006 (Punizione sportiva perdita della gara, ammenda di € 150,00, squalifica calciatore SUPPA Antonio per TRE
gare, squalifica calciatori COLACI Pietro, DE MASI Rocco e SCATURCHIO Giovanni per QUATTRO gare, inibizione sig.
FUSINI Nazzareno fino al 01.03.2006, squalifica allenatore SCATURCHIO Michele fino al 01.03.2006).
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentita la società reclamante, la quale ha confermato le richieste contenute nel reclamo riportandosi alle relative conclusioni;
ritenuto che la sanzione della squalifica e l’inibizione ai danni di Scaturchio Michele Fusini Nazzareno sono inferiori ad un mese e,
pertanto, sul punto non sono impugnabili;
ritenuto che in ordine alla questione relativa alla sospensione della gara e della punizione sportiva della perdita per 0 – 3 a carico
della società ricorrente, appare opportuno sentire l’arbitro;
considerato che appare conforme a giustizia ridurre le sanzioni inflitte ai calciatori della società Allarese e, specificatamente a Suppa
Antonio, Colaci Pietro, De Masi Rocco e Scaturchio Giovanni;
P.Q.M.
in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta al calciatore SUPPA Antonio a DUE gare;
riduce la squalifica inflitta ai calciatori COLACI Pietro, DE MASI Rocco e SCATURCHIO Giovanni a TRE gare;
Rinvia alla seduta del 6 marzo 2006 per quanto riguarda le altre sanzioni impugnate per l’audizione dell’arbitro.
Comunicato Ufficiale N. 94 del 20 febbraio 2006
580
RECLAMO N. 91 della società AMATORI LAUREANA CALCIO
avverso la regolarità della gara Open Anoia – Amatori Laureana (4 – 3) del 05.02.2006 Campionato AMATORI (C.L. Locri) per
presunta posizione irregolare dei calciatori URSU Vasile e VOMMERA Francesco.
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
rilevato che dagli accertamenti effettuati presso l’Ufficio tesseramenti è risultato che il calciatore Ursu Vasile nato il 15.04.1979,
matricola n° 010543, che ha partecipato alla gara Open Anoia – Amatori Laureana svoltasi il 5.02.2006 e valevole per il Campionato
Amatori non era in posizione conforme a quanto prescrive l’art. 40 punto 11 bis delle N.O.I.F., pertanto non aveva titolo a prendere
parte alla gara, e sul punto non è meritevole di accoglimento l’eccezione invocata dalla società Open Anoia nel proprio atto
difensivo, in quanto nel C.U. n° 50 dell’8.11.2005, il Consigli Direttivo del Comitato Regionale Calabria nel deliberare le società
ammesse a disputare il campionato amatori fissava l’obbligo per le stesse di osservare tutte le norme statutarie e regolamentari della
F.I.G.C., compresa quindi la norma che disciplina il tesseramento di giocatori stranieri;
che per quanto riguarda il calciatore Vommera Francesco nato il 24.05.1979 si trasmette l’incartamento al Presidente del Comitato
Regionale Calabria al fine di accertare eventuali irregolarità in fase di tesseramento.
P.Q.M.
in accoglimento del reclamo, irroga alla società OPEN ANOIA la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 3;
dispone, altresì, trasmettere il presente fascicolo al Presidente del Comitato Regionale Calabria per gli adempimenti di competenza
in merito alla posizione del calciatore Vommera Francesco;
dispone, infine accreditarsi la tassa sul conto della reclamante.
RECLAMO N. 92 della società S.S. STELLA AZZURRA DROSI
avverso la regolarità della gara Vallelonga – Stella Azzurra Drosi (3 – 2) del 15.01.2006 Campionato Seconda Categoria (C.P.
Vibo Valentia) per presunta posizione irregolare del calciatore GIANCOTTI Bruno.
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
rilevato che il calciatore Giancotti Bruno nato il 22.01.1951 schierato nelle file della società Vallelonga con il numero 13, non aveva
titolo a partecipare alla gara disputata il 15.01.2006, in quanto dalle risultanze comunicate dall’Ufficio Tesseramenti il calciatore de
quo , non risulta tesserato per la società Vallelonga;
P.Q.M.
in accoglimento del reclamo, irroga alla società VALLELONGA la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 3;
dispone accreditarsi la tassa sul conto della reclamante.
Pubblicato in Catanzaro ed affisso all’albo del C.R. Calabria il 21/2/2006
Il Segretario
Il Presidente
(dott. Saverio Mirarchi)
(prof. Antonio Cosentino)