Comunicato Ufficiale N° 276/LND del 5/6/2015
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Comunicato Ufficiale N° 276/LND del 5/6/2015
C.U. 276/1 Federazione Italiana Giuoco Calcio Lega Nazionale Dilettanti COMITATO REGIONALE LAZIO Via Tiburtina, 1072 - 00156 ROMA Tel.: 06 416031 (centralino) - Fax 06 41217815 Indirizzo Internet: www.lnd.it - www.crlazio.org e-mail: [email protected] Sponsor Tecnico Unico Stagione Sportiva 2014/2015 Comunicato Ufficiale N° 276/LND del 5/6/2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE Si da atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 21 maggio 2015 ha adottato le seguenti decisioni: I° COLLEGIO PRESIDENTI: COMPONENTI: LIVIO PROIETTI CARLO CALABRIA, FEDERICA CAMPIONI, MASSIMO D’APOSTOLI, FRANCESCO ESPOSITO, GIAMPAOLO PINTO, FEDERICO TORELLA RECLAMO DELLA SOCIETA’ CASALATTICO VILLA LATINA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31/12/2015 A CARICO DEL CALCIATORE FICARA ENRICO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE PUBBLICATO SUL COMUNICATO UFFICIALE N. 56 DEL 30 APRILE 2015 GARA: CASALATTICO VILLA LATINA – REAL GALLINARO DEL 26-4-2015 (Campionato Terza Ctg) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 263 del 22.5.2015 La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, visto il reclamo in epigrafe, esaminai gli atti ufficiali, sentita la Società istante, osserva quanto segue: Dal referto emerge che al 9’ del secondo tempo , veniva espulso il giocatore della Società ricorrente, per aver rivolto al direttore di gara un’espressione volgare ed offensiva. Dopo la notifica del provvedimento disciplinare, il Ficara, dapprima si allontanava e dopo, avvicinatosi all’arbitro , lo spingeva al petto con una mano , facendolo indietreggiare, senza conseguenze. C.U. 276/2 La Società, sia nel suo ricorso, che in sede di sua audizione diretta, pur ammettendo l’espressione irriguardosa, escludeva categoricamente che il proprio giocatore avesse avuto alcun contatto fisico, tanto meno violento con l’arbitro. Pertanto chiedeva la riduzione della squalifica inflitta al suo tesserato. Il ricorso può essere accolto. Nel chiaro rapporto del direttore di gara risulta certa la condotta del calciatore , manifestatasi , dapprima nel proferire l’espressione offensiva rivolta nei confronti dell’arbitro, e poi nella successiva spinta con una mano, al petto di quest’ultimo. Considerato che la predetta azione ,scaturita da un gesto estremamente impulsivo, (conseguente ad una reazione del giocatore, rivolta ad evitare la trascrizione di un provvedimento a lui sfavorevole), non ha comunque provocato ulteriori conseguenze ai danni del direttore di gara; e pur ritenendo criticabile tale condotta , che offende la dignità e le funzioni proprie arbitrali, questa Corte ritiene che si possa addivenire, per tali motivazioni, ad una rivisitazione del provvedimento stesso con la riduzione della squalifica inflitta, onde renderla più adeguata rispetto alla reale portata del fatti. Tanto ritenuto, DELIBERA In riforma della decisione del Giudice Sportivo della delegazione provinciale di Frosinone , come al C.U.n. 56 del 30.04.2015, di ridurre la squalifica del calciatore Ficara Enrico, dal 31.12.2015, al 31.07.2015 La tassa reclamo versata va restituita. Si da atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 28 maggio 2015 ha adottato le seguenti decisioni: II° COLLEGIO PRESIDENTE CARLO CALABRIA COMPONENTI: CESARE COLETTA, MASSIMO D’APOSTOLI, FELICE SIBILLA RECLAMO DELLA SOCIETA’ LA SABINA AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA FINO AL 15-06-2015 A CARICO DEL CALCIATORE NEGRI GUGLIELMO E AMMENDA DI € 250,00 ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO PUBBLICATI SUL COMUNICATO UFFICIALE N. 111/SGS DEL 14 MAGGIO 2015 GARA: LA SABINA – ACCADEMIA CALCIO ROMA DEL 10-5-2015 (Campionato Regionale Allievi) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 269 del 29.5.2015 La ASD Sabina con il presente ricorso intende impugnare la decisione assunta dal Giudice Sportivo di Primo grado con il C.U. n. 111/SGS del 14/5/2015 ponendo preliminarmente all’attenzione di questa Corte Sportiva che la gara in questione è stata disputata solo perché la ricorrente ha voluto aderire sportivamente alla richiesta della squadra ospite di giocare la partita, pur essendosi presentata la Società Accademia Calcio Roma esattamente un’ora dopo l’orario di inizio previsto. Ma al di là di tutto questo la Società La Sabina, anche in sede di audizione, ha tenuto ad evidenziare che il proprio calciatore Negri Guglielmo è stato costretto solo difendersi per l’aggressione subita, anche perché lo stesso era impossibilitato a partecipare alla zuffa, creatasi in campo, avendo esiti di frattura all’avambraccio sinistro e partecipando al gioco solo perché indossava un tutore nella zona interessata. Anche per quanto riguarda l’ammenda comminatagli ritiene la stessa eccessiva, in relazione a quanto accaduto sul terreno di giuoco, a causa del C.U. 276/3 comportamento di un sostenitore della squadra ospite che scavalcava la rete di recinzione sfondando la copertura in plexiglass provocandone danni. Alla luce di tali considerazioni chiede la reclamante una rivisitazione dei provvedimenti adottati nei suoi confronti. Questa Corte Sportiva di Appello, dopo una attenta lettura degli atti di gara e del ricorso presentato dalla Società ASD La Sabina, si è in effetti resa conto che le valutazioni sui fatti accaduti possono essere inquadrati in una ottica diversa, tenuto conto anche di quanto dettagliatamente rappresentato dalla ricorrente nel proprio reclamo e che questi possano essere parzialmente considerate assumibili le rimostranze avanzate dalla Società La Sabina. Detto ciò, questa Corte Sportiva di Appello DELIBERA Di accogliere il reclamo, riducendo l’ammenda ad € 100,00 e la squalifica al calciatore Negri Guglielmo al 31/5/2015. La tassa reclamo va restituita. RECLAMO DELLA SOCIETA’ CAVESE 1919 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INAMMISSIBILITA’ DEL RECLAMO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA PUBBLICATO SUL COMUNICATO UFFICIALE N. 82/SGS DEL 14 MAGGIO 2015 GARA: ACADEMY QUALCIO ROMA – CAVESE 1919 DEL 26-4-2015 (Campionato Giovanissimi Provinciali) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 269 del 29.5.2015 La Società Cavese 1919 ha adito questa Corte eccependo la decisione con cui il Giudice Sportivo Territoriale ha dichiarato inammissibile il suo reclamo in prima istanza. Il ricorso è chiaramente irricevibile, infatti, l’art. 39, 9° comma, esclude tassativamente che i reclami rigettati per inammissibilità possano essere sanati con successive istanze. Tanto premesso, questo organo di giustizia sportiva DELIBERA Di dichiarare inammissibile il reclamo ai sensi dell’art. 33, comma 9 del C.G.S. La tassa reclamo va incamerata. RECLAMO DELLA SOCIETA’ REAL TERRACINA C5 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31-12-2015 A CARICO DEL CALCIATORE SACCHETTI GIULIANO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LATINA PUBBLICATO SUL COMUNICATO UFFICIALE N. 81 DEL 14 MAGGIO 2015 GARA: SPORTING TERRACINA – REAL TERRACINA C5 DEL 9-5-2015 (Campionato Serie D C5) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 269 del 29.5.2015 La Società Real Terracina C5 ha eccepito la decisione con cui il primo giudice ha inflitto al calciatore Sacchetti Giuliano la squalifica fino al 31-12-2015, asserendo che lo stesso calciatore avrebbe solamente protestato verso l’arbitro per la mancata convalida di una rete, senza venire minimamente a contatto con quest’ultimo. La ricorrente conclude chiedendo la revoca del provvedimento. Dall’esame degli atti di gara, si rileva, di contro, che il citato sacchetti, dopo una decisione tecnica, circondava l’arbitro unitamente a compagni e dirigenti della squadra, lo spintonava e strattonava ripetutamente, rivolgendogli vari insulti. C.U. 276/4 Tanto premesso, considerato il carattere di priorità del contenuto degli atti ufficiali (art. 35 del C.G.S.), le lamentele della ricorrente appaiono inconsistenti, per cui, tenuto anche conto della congruità della sanzione, questa Corte Sportiva di Appello DELIBERA Di respingere il reclamo. La tassa reclamo va incamerata. RECLAMO DELLA SOCIETA’ FIUMICINO CALCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DELLA PERDITA DELLA GARA E L’AMMENDA PIU’ DIFFIDA DI € 1.000,00 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO PUBBLICATO SUL COMUNICATO UFFICIALE N. 261 DEL 20 MAGGIO 2015 GARA: FIUMICINO CALCIO – GUIDONIA MONTECELIO DEL 17-5-2015 (Campionato di Promozione) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 269 del 29.5.2015 La Società Fiumicino Calcio ha inoltrato reclamo avverso la decisione con cui il Giudice Sportivo di prime cure ha respinto il suo ricorso di prima istanza e le ha inflitto la punizione sportiva della perdita della gara, l’ammenda di € 1.000,00 e la diffida del campo di giuoco. La Società evidenzia nell’articolato e dettagliato ricorso una serie di contraddizioni tra quanto realmente accaduto ed i fatti riportati dall’arbitro nel proprio rapporto. La ricorrente esclude ogni assunzione di responsabilità in ordine alla sospensione dell’incontro, in quanto gli episodi iniziali dei disordini sarebbero stati di una portata talmente esigua da non giustificare tale decisione. Circa l’episodio di invasione, la ricorrente asserisce che sul terreno di giuoco sarebbe entrato un solo sostenitore immediatamente allontanato. In particolare, continua la ricorrente, il colpo ricevuto dal calciatore del Guidonia Montecelio, Di Bagno Giacomo, non sarebbe stato di una gravità tale da indurre l’arbitro alla decisione, non ponderata di porre fine anticipata dell’incontro stesso. Inoltre, in sede di audizione, la stessa Società ha fatto presente che gli episodi descritti non sono stati repertati dal commissario di Campo, così come appaiono dal rapporto dell’arbitro. In conclusione la Società Fiumicino Calcio, chiede in via principale l’addebito della responsabilità della sospensione dell’incontro alla Società controparte e in subordine la ripetizione dello stesso, nonché in ogni caso la revoca della sanzione pecuniaria con diffida. La Società Guidonia Montecelio, nelle proprie controdeduzioni, sostiene la piena responsabilità della Società Fiumicino Calcio in ordine alla fine anticipata dell’incontro. Questa Corte Sportiva di Appello ha letto attentamente tutto il carteggio relativo all’oggetto ed ha rilevato quanto segue: - a seguito della convalida di una rete per la Società Fiumicino Calcio il calciatore Frezza Simone (Guidonia Montecelio) rincorreva l’avversario che non aveva restituito sportivamente il pallone ai giocatori dell’altra squadra e lo colpiva con un pugno al collo; - a seguito di tale episodio si creava sul terreno di giuoco un assembramento tra calciatori delle due squadre, dei quali, alcuni si spintonavano reciprocamente mentre gli altri si adoperavano per riportare la calma, durante la quale diversi sostenitori del Fiumicino Calcio si arrampicavano sulla rete di recinzione ed il giocatore della Società Fiumicino Calcio, Di Giulio Francesco colpiva un avversario con un pugno alle spalle; - - subito dopo un sostenitore della Società Fiumicino Calcio entrava sul terreno di giuoco e colpiva, a sua volta, in modo assai violento il calciatore Di Bagno Giacomo (Guidonia Montecelio) che cadeva a terra privo di sensi, e dopo alcuni minuti veniva portato a spalle negli spogliatoi in attesa dell’arrivo di una ambulanza per il trasporto all’Ospedale di Ostia. - conseguentemente a tali gravi circostanze l’arbitro, vista l’estrema precarietà della situazione, decideva di porre fine anticipatamente all’incontro. In merito agli avvenimenti descritti il Commissario di Campo, da quanto emerso dal suo rapporto, si è limitato a descrivere i fatti, così come previsto dall’art. 68 delle N.O.I.F. Da quanto sopra rappresentato appaiono prive di fondamento le doglianze della ricorrente che si è limitata a minimizzare gli accaduti, senza porre all’attenzione di questo Organo di Giustizia C.U. 276/5 Sportiva elementi tali da poter modificare le decisioni di prima istanza e che appaiono pienamente congrue; Per tali motivi, questa Corte ritiene di dover rigettare il reclamo, e pertanto DELIBERA Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata. La tassa reclamo va incamerata. Pubblicato in Roma il 5 giugno 2015 IL SEGRETARIO Claudio Galieti IL PRESIDENTE Melchiorre Zarelli