Comunicato Ufficiale N° 276/LND del 5/6/2015

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Comunicato Ufficiale N° 276/LND del 5/6/2015
C.U. 276/1
Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE LAZIO
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Stagione Sportiva 2014/2015
Comunicato Ufficiale N° 276/LND del 5/6/2015
DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE
Si da atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 21 maggio 2015 ha
adottato le seguenti decisioni:
I° COLLEGIO
PRESIDENTI:
COMPONENTI:
LIVIO PROIETTI
CARLO CALABRIA, FEDERICA CAMPIONI, MASSIMO D’APOSTOLI,
FRANCESCO ESPOSITO, GIAMPAOLO PINTO, FEDERICO TORELLA
RECLAMO DELLA SOCIETA’ CASALATTICO VILLA LATINA
AVVERSO IL
PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31/12/2015 A CARICO DEL CALCIATORE
FICARA ENRICO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE
PROVINCIALE DI FROSINONE PUBBLICATO SUL COMUNICATO UFFICIALE N. 56 DEL 30
APRILE 2015
GARA: CASALATTICO VILLA LATINA – REAL GALLINARO DEL 26-4-2015 (Campionato
Terza Ctg)
Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 263 del 22.5.2015
La Corte Sportiva d’Appello Territoriale,
visto il reclamo in epigrafe,
esaminai gli atti ufficiali, sentita la Società istante,
osserva quanto segue:
Dal referto emerge che al 9’ del secondo tempo , veniva espulso il giocatore della Società
ricorrente, per aver rivolto al direttore di gara un’espressione volgare ed offensiva.
Dopo la notifica del provvedimento disciplinare, il Ficara, dapprima si allontanava e dopo,
avvicinatosi all’arbitro , lo spingeva al petto con una mano , facendolo indietreggiare, senza
conseguenze.
C.U. 276/2
La Società, sia nel suo ricorso, che in sede di sua audizione diretta, pur ammettendo l’espressione
irriguardosa, escludeva categoricamente che il proprio giocatore avesse avuto alcun contatto
fisico, tanto meno violento con l’arbitro.
Pertanto chiedeva la riduzione della squalifica inflitta al suo tesserato.
Il ricorso può essere accolto.
Nel chiaro rapporto del direttore di gara risulta certa la condotta del calciatore , manifestatasi ,
dapprima nel proferire l’espressione offensiva rivolta nei confronti dell’arbitro, e poi nella
successiva spinta con una mano, al petto di quest’ultimo.
Considerato che la predetta azione ,scaturita da un gesto estremamente impulsivo, (conseguente
ad una reazione del giocatore, rivolta ad evitare la trascrizione di un provvedimento a lui
sfavorevole), non ha comunque provocato ulteriori conseguenze ai danni del direttore di gara; e
pur ritenendo criticabile tale condotta , che offende la dignità e le funzioni proprie arbitrali, questa
Corte ritiene che si possa addivenire, per tali motivazioni, ad una rivisitazione del provvedimento
stesso con la riduzione della squalifica inflitta, onde renderla più adeguata rispetto alla reale
portata del fatti.
Tanto ritenuto,
DELIBERA
In riforma della decisione del Giudice Sportivo della delegazione provinciale di Frosinone , come
al C.U.n. 56 del 30.04.2015, di ridurre la squalifica del calciatore Ficara Enrico, dal 31.12.2015, al
31.07.2015
La tassa reclamo versata va restituita.
Si da atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 28 maggio 2015 ha
adottato le seguenti decisioni:
II° COLLEGIO
PRESIDENTE CARLO CALABRIA
COMPONENTI: CESARE COLETTA, MASSIMO D’APOSTOLI, FELICE SIBILLA
RECLAMO DELLA SOCIETA’ LA SABINA AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA
FINO AL 15-06-2015 A CARICO DEL CALCIATORE NEGRI GUGLIELMO E AMMENDA DI €
250,00 ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO
PUBBLICATI SUL COMUNICATO UFFICIALE N. 111/SGS DEL 14 MAGGIO 2015
GARA: LA SABINA – ACCADEMIA CALCIO ROMA DEL 10-5-2015 (Campionato Regionale
Allievi)
Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 269 del 29.5.2015
La ASD Sabina con il presente ricorso intende impugnare la decisione assunta dal Giudice
Sportivo di Primo grado con il C.U. n. 111/SGS del 14/5/2015 ponendo preliminarmente
all’attenzione di questa Corte Sportiva che la gara in questione è stata disputata solo perché la
ricorrente ha voluto aderire sportivamente alla richiesta della squadra ospite di giocare la partita,
pur essendosi presentata la Società Accademia Calcio Roma esattamente un’ora dopo l’orario di
inizio previsto.
Ma al di là di tutto questo la Società La Sabina, anche in sede di audizione, ha tenuto ad
evidenziare che il proprio calciatore Negri Guglielmo è stato costretto solo difendersi per
l’aggressione subita, anche perché lo stesso era impossibilitato a partecipare alla zuffa, creatasi in
campo, avendo esiti di frattura all’avambraccio sinistro e partecipando al gioco solo perché
indossava un tutore nella zona interessata. Anche per quanto riguarda l’ammenda comminatagli
ritiene la stessa eccessiva, in relazione a quanto accaduto sul terreno di giuoco, a causa del
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comportamento di un sostenitore della squadra ospite che scavalcava la rete di recinzione
sfondando la copertura in plexiglass provocandone danni.
Alla luce di tali considerazioni chiede la reclamante una rivisitazione dei provvedimenti adottati
nei suoi confronti.
Questa Corte Sportiva di Appello, dopo una attenta lettura degli atti di gara e del ricorso presentato
dalla Società ASD La Sabina, si è in effetti resa conto che le valutazioni sui fatti accaduti possono
essere inquadrati in una ottica diversa, tenuto conto anche di quanto dettagliatamente
rappresentato dalla ricorrente nel proprio reclamo e che questi possano essere parzialmente
considerate assumibili le rimostranze avanzate dalla Società La Sabina.
Detto ciò, questa Corte Sportiva di Appello
DELIBERA
Di accogliere il reclamo, riducendo l’ammenda ad € 100,00 e la squalifica al calciatore Negri
Guglielmo al 31/5/2015.
La tassa reclamo va restituita.
RECLAMO DELLA SOCIETA’ CAVESE 1919 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI
INAMMISSIBILITA’ DEL RECLAMO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA PUBBLICATO SUL COMUNICATO UFFICIALE N.
82/SGS DEL 14 MAGGIO 2015
GARA: ACADEMY QUALCIO ROMA – CAVESE 1919 DEL 26-4-2015 (Campionato
Giovanissimi Provinciali)
Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 269 del 29.5.2015
La Società Cavese 1919 ha adito questa Corte eccependo la decisione con cui il Giudice Sportivo
Territoriale ha dichiarato inammissibile il suo reclamo in prima istanza.
Il ricorso è chiaramente irricevibile, infatti, l’art. 39, 9° comma, esclude tassativamente che i
reclami rigettati per inammissibilità possano essere sanati con successive istanze.
Tanto premesso, questo organo di giustizia sportiva
DELIBERA
Di dichiarare inammissibile il reclamo ai sensi dell’art. 33, comma 9 del C.G.S.
La tassa reclamo va incamerata.
RECLAMO DELLA SOCIETA’ REAL TERRACINA C5 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI
SQUALIFICA FINO AL 31-12-2015 A CARICO DEL CALCIATORE SACCHETTI GIULIANO
ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LATINA
PUBBLICATO SUL COMUNICATO UFFICIALE N. 81 DEL 14 MAGGIO 2015
GARA: SPORTING TERRACINA – REAL TERRACINA C5 DEL 9-5-2015 (Campionato Serie D
C5)
Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 269 del 29.5.2015
La Società Real Terracina C5 ha eccepito la decisione con cui il primo giudice ha inflitto al
calciatore Sacchetti Giuliano la squalifica fino al 31-12-2015, asserendo che lo stesso calciatore
avrebbe solamente protestato verso l’arbitro per la mancata convalida di una rete, senza venire
minimamente a contatto con quest’ultimo.
La ricorrente conclude chiedendo la revoca del provvedimento.
Dall’esame degli atti di gara, si rileva, di contro, che il citato sacchetti, dopo una decisione tecnica,
circondava l’arbitro unitamente a compagni e dirigenti della squadra, lo spintonava e strattonava
ripetutamente, rivolgendogli vari insulti.
C.U. 276/4
Tanto premesso, considerato il carattere di priorità del contenuto degli atti ufficiali (art. 35 del
C.G.S.), le lamentele della ricorrente appaiono inconsistenti, per cui, tenuto anche conto della
congruità della sanzione, questa Corte Sportiva di Appello
DELIBERA
Di respingere il reclamo.
La tassa reclamo va incamerata.
RECLAMO DELLA SOCIETA’ FIUMICINO CALCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DELLA
PERDITA DELLA GARA E L’AMMENDA PIU’ DIFFIDA DI € 1.000,00 ADOTTATO DAL
GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO PUBBLICATO SUL COMUNICATO
UFFICIALE N. 261 DEL 20 MAGGIO 2015
GARA: FIUMICINO CALCIO – GUIDONIA MONTECELIO DEL 17-5-2015 (Campionato di
Promozione)
Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 269 del 29.5.2015
La Società Fiumicino Calcio ha inoltrato reclamo avverso la decisione con cui il Giudice Sportivo di
prime cure ha respinto il suo ricorso di prima istanza e le ha inflitto la punizione sportiva della
perdita della gara, l’ammenda di € 1.000,00 e la diffida del campo di giuoco.
La Società evidenzia nell’articolato e dettagliato ricorso una serie di contraddizioni tra quanto
realmente accaduto ed i fatti riportati dall’arbitro nel proprio rapporto.
La ricorrente esclude ogni assunzione di responsabilità in ordine alla sospensione dell’incontro, in
quanto gli episodi iniziali dei disordini sarebbero stati di una portata talmente esigua da non
giustificare tale decisione. Circa l’episodio di invasione, la ricorrente asserisce che sul terreno di
giuoco sarebbe entrato un solo sostenitore immediatamente allontanato. In particolare, continua la
ricorrente, il colpo ricevuto dal calciatore del Guidonia Montecelio, Di Bagno Giacomo, non
sarebbe stato di una gravità tale da indurre l’arbitro alla decisione, non ponderata di porre fine
anticipata dell’incontro stesso. Inoltre, in sede di audizione, la stessa Società ha fatto presente che
gli episodi descritti non sono stati repertati dal commissario di Campo, così come appaiono dal
rapporto dell’arbitro.
In conclusione la Società Fiumicino Calcio, chiede in via principale l’addebito della responsabilità
della sospensione dell’incontro alla Società controparte e in subordine la ripetizione dello stesso,
nonché in ogni caso la revoca della sanzione pecuniaria con diffida.
La Società Guidonia Montecelio, nelle proprie controdeduzioni, sostiene la piena responsabilità
della Società Fiumicino Calcio in ordine alla fine anticipata dell’incontro.
Questa Corte Sportiva di Appello ha letto attentamente tutto il carteggio relativo all’oggetto ed ha
rilevato quanto segue:
- a seguito della convalida di una rete per la Società Fiumicino Calcio il calciatore Frezza
Simone (Guidonia Montecelio) rincorreva l’avversario che non aveva restituito
sportivamente il pallone ai giocatori dell’altra squadra e lo colpiva con un pugno al collo;
- a seguito di tale episodio si creava sul terreno di giuoco un assembramento tra calciatori
delle due squadre, dei quali, alcuni si spintonavano reciprocamente mentre gli altri si
adoperavano per riportare la calma, durante la quale diversi sostenitori del Fiumicino Calcio
si arrampicavano sulla rete di recinzione ed il giocatore della Società Fiumicino Calcio, Di
Giulio Francesco colpiva un avversario con un pugno alle spalle;
- - subito dopo un sostenitore della Società Fiumicino Calcio entrava sul terreno di giuoco e
colpiva, a sua volta, in modo assai violento il calciatore Di Bagno Giacomo (Guidonia
Montecelio) che cadeva a terra privo di sensi, e dopo alcuni minuti veniva portato a spalle
negli spogliatoi in attesa dell’arrivo di una ambulanza per il trasporto all’Ospedale di Ostia.
- conseguentemente a tali gravi circostanze l’arbitro, vista l’estrema precarietà della
situazione, decideva di porre fine anticipatamente all’incontro.
In merito agli avvenimenti descritti il Commissario di Campo, da quanto emerso dal suo rapporto,
si è limitato a descrivere i fatti, così come previsto dall’art. 68 delle N.O.I.F.
Da quanto sopra rappresentato appaiono prive di fondamento le doglianze della ricorrente che si è
limitata a minimizzare gli accaduti, senza porre all’attenzione di questo Organo di Giustizia
C.U. 276/5
Sportiva elementi tali da poter modificare le decisioni di prima istanza e che appaiono pienamente
congrue;
Per tali motivi, questa Corte ritiene di dover rigettare il reclamo, e pertanto
DELIBERA
Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.
La tassa reclamo va incamerata.
Pubblicato in Roma il 5 giugno 2015
IL SEGRETARIO
Claudio Galieti
IL PRESIDENTE
Melchiorre Zarelli