Comunicato Ufficiale n° 119 del 21 Marzo 2012
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Comunicato Ufficiale n° 119 del 21 Marzo 2012
FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - LEGA NAZIONALE DILETTANTI COMITATO REGIONALE CALABRIA VIA CONTESSA CLEMENZA n. 1 – 88100 CATANZARO TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795 Indirizzo Internet: www.crcalabria.it – www.lnd.it e-mail: [email protected] STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 COMUNICATO UFFICIALE N° 119 DEL 20 MARZO 2012 1. DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE La Commissione Disciplinare Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 19 marzo 2012, ha adottato le seguenti decisioni: Collegio composto dai Sigg.ri: - Avv. Fabio MIGLIACCIO - Avv. Paolo MORICA - Avv. Anna PIANE PRESIDENTE; COMPONENTE; COMPONENTE. con l’assistenza alla segreteria del Dott. Domenico Antonio Crispino; In rappresentanza dell’A.I.A.-CRA : sig. Lorenzo Costa. RECLAMO n. 111 della A.S.D. BOVALINO CALCIO A 5 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.110 del 1.3.2012 (squalifica del calciatore PEZZANO Manuele fino al 1.3.2013). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA dal rapporto dell’arbitro della gara Bovalino calcio a 5 – Città di Vibo Valentia del 25/02/2012, che al 31° del 1^ tempo il calciatore Pezzano Manuele (Bovalino c/5), dopo essere stato ammonito, si avvicinava al direttore di gara e gli rivolgeva espressioni gravemente offensive e minacciose e, afferrandolo per la divisa, gli “urtava il viso con una mano” senza arrecargli dolore. Lo stesso calciatore, dopo avere ricevuto la notifica del provvedimento di espulsione, correva verso l’arbitro “con un pugno chiuso ed il braccio alzato” e, dopo essere arrivato “a poco più di un metro di distanza” dal suddetto ufficiale di gara, veniva fermato ed allontanato dai propri dirigenti e dai compagni di squadra. Il Pezzano, tuttavia, dopo alcuni istanti, tentava nuovamente di aggredire il direttore di gara, non riuscendovi per il pronto intervento dei dirigenti della propria squadra che provvedevano a farlo allontanare. Al termine della gara, il calciatore in questione, che si trovava all’ingresso degli spogliatoi, afferrava nuovamente l’arbitro per la divisa e gli rivolgeva frasi offensive e minacciose. Il giudice di prime cure, dopo aver accertato i fatti, ha squalificato il calciatore Pezzano Manuele fino all’01.03.2013 (cfr. C.U. n.110 dell’01/03/2012 del Comitato Regionale Calabria). Le argomentazioni difensive illustrate in ricorso e ribadite nel corso dell’odierna seduta mirano, in sostanza, a ridimensionare il comportamento ascritto al calciatore in questione ad una vibrata protesta, sostenendo che sarebbe stato l’arbitro ad istigarlo “assumendo nei suoi confronti atteggiamenti di sfida e/o di arroganza”. A parere di questa Commissione, le ragioni esposte sono oggettivamente insufficienti a confutare il resoconto dei fatti riportati in modo puntuale nel rapporto arbitrale, per cui i fatti stessi appaiono oggettivamente acclarati, tenuto conto, in particolare, del valore di prova assoluta e privilegiata del rapporto arbitrale (ai sensi dell’art.35, comma 1.1, del C.G.S.). Relativamente all’entità della sanzione irrogata in primo grado, si osserva che la stessa appare eccessiva in considerazione dell’entità e delle modalità dei fatti ascritti al Pezzano, tenuto conto, in particolare, che nessun atto di violenza è stato portato a compimento ai danni dell’arbitro, in quanto nel rapporto arbitrale si rileva chiaramente che l’avere urtato il viso del direttore di gara con una mano, senza procurargli peraltro alcun dolore, appare riconducibile ad un gesto casuale e, quindi, del tutto involontario. La sanzione, pertanto, dev’essere in questa sede ridotta. P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica a carico del calciatore PEZZANO Manuele a tutto il 31 DICEMBRE 2012 disponendo accreditarsi la tassa sul conto della reclamante. Comunicato Ufficiale N. 119 del 21 Marzo 2012 835 RECLAMO n.112 della Società A.C. ROCCA DI NETO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione provinciale di Crotone di cui al Comunicato Ufficiale nr.30 del 23.2.2012 (punizione sportiva della perdita della gara A.C. Rocca di Neto – F.C. Ciro’ del 19.2.2012; UN punto di penalizzazione in classifica; squalifica del campo di gioco per DUE giornate; ammenda di € 300,00; squalifica calciatori AMARITI Rosario e APA Francesco fino al 23 AGOSTO 2013; squalifica calciatore LUMARE Giovanni, capitano, per QUATTRO giornate; inibizione dirigente CAPUTO Giuseppe fino al 23 FEBBRAIO 2016). RECLAMO n.113 della Società F.C. CIRO’ avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione provinciale di Crotone di cui al Comunicato Ufficiale nr.30 del 23.2.2012 (punizione sportiva della perdita della gara A.C. Rocca di Neto – Ciro’ del 19.2.2012; UN punto di penalizzazione in classifica; squalifica calciatori LE ROSE Luigi, DE PASQUALE Nicodemo, AFFATATO Gianluigi, fino al 23 AGOSTO 2013; squalifica calciatore BLEFARI Francesco per QUATTRO giornate; inibizione dirigente SCULCO Mario fino al 23 MAGGIO 2012). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentite le reclamanti e l’arbitro a chiarimenti; in via preliminare, per evidenti ragioni di connessione oggettiva, dispone la riunione dei due reclami. RILEVA le sanzioni riportate in epigrafe sono state irrogate in primo grado per sanzionare i fatti avvenuti nel corso dell’incontro Rocca di Neto – Cirò del 19 febbraio u.s.. La citata gara, dopo una prima aggressione all’arbitro portata dai calciatori del Rocca di Neto, è stata proseguita pro-forma venendo, poi, sospesa per decisione dell’arbitro vittima di una seconda aggressione fisica perpetrata a suo danno ad opera dei tesserati della squadra ospite del Cirò. Le reclamanti si dolgono della decisione del giudice di prime cure adducendo, sostanzialmente, che la narrazione dei fatti effettuata dall’arbitro nel suo rapporto di gara non risponde a verità e che, nello specifico, nessun atto di violenza a suo danno è stato compiuto dai calciatori e tesserati che si sono limitati al più a comportamenti di vibrata protesta per contestare decisioni tecniche non condivisibili. Nel corso dell’odierna seduta l’arbitro ha confermato il contenuto del suo rapporto ed ha inteso in particolare ribadire ed illustrare come abbia messo in atto tutti i provvedimenti necessari a condurre a termine la gara, non trovando, tuttavia, alcuna assistenza né da parte della dirigenza delle due squadre né dai capitani, che, interpellati in occasione di entrambe le aggressioni, non hanno offerto alcun contributo. Il capitano del Cirò, Le Rose Luigi, ha anzi partecipato, come parte attiva, esso stesso all’aggressione. Nessun dubbio solleva il resoconto che il Direttore di gara ha fatto degli eventi avvenuti nel corso della gara che occupa. Gli episodi di violenza, seppur non di gravita tale da cagionare conseguenze lesive all’arbitro, sono stati tali da imporre le decisioni prese dallo stesso. La prosecuzione della gara pro-forma prima e la sospensione della stessa in via definitiva quindi, hanno rappresentato le sole opzioni percorribili, atteso che entrambe le squadre si sono rese responsabili di gravi episodi di violenza, tra l’altro in contesti temporali diversi. Non rileva il fatto che il comportamento dei tesserati del Rocca di Neto abbia causato la decisione di continuare la gara pro-forma e quello dei tesserati del Cirò ne abbia sancito la definitiva sospensione, in quanto un giudizio complessivo degli accadimenti non può che legittimare le decisioni dell’arbitro, che non poteva che “chiudere” definitivamente l’incontro dopo ben due tentativi non andati a buon fine. Consequenziale è il giudizio di responsabilità da attribuire ad entrambe la società. In merito all’ulteriore giudizio di congruità delle sanzioni si rappresenta quanto segue. In particolare: ineccepibile la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara e del punto di penalizzazione comminate alle società per evidenti ragioni di responsabilità oggettiva riconducibili ad entrambe. Parimenti inattaccabile, in quanto congrua, appare la sanzione della squalifica del campo di gioco del Rocca di Neto, squadra ospitante, per due giornate atteso che, in aggiunta alle responsabilità già evidenziate, rileva il grave comportamento del dirigente accompagnatore Caputo che, oltre ad aggredire e minacciare l’arbitro, ha permesso l’entrata sul terreno di gioco di sostenitori che hanno anch’essi colpito l’arbitro. In via consequenziale va affermata l’adeguatezza dell’inibizione inflitta al Caputo. Vanno al contrario rimodulate le sanzioni inflitte ai calciatori Amariti, Apa, Le Rose, De Pasquale e Affatato, che hanno colpito l’arbitro, riducendole a tutto il 15 febbraio 2013. P.Q.M. riduce le squalifiche inflitte ai calciatori AMARITI Rosario, APA Francesco della società Rocca di Neto e LE ROSE Luigi, De PASQUALE Nicodemo, AFFATATO Gianluigi della società Cirò fino al 15 FEBBRAIO 2013; rigetta i reclami nel resto e dispone accreditarsi le rispettive tasse reclamo sul conto delle società reclamanti. Comunicato Ufficiale N. 119 del 21 Marzo 2012 836 RECLAMO nr.114 della Società U.S. MOTTA SANTA LUCIA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale nr.47 dell’1.3.2012 (punizione sportiva della gara A.S.D. Napitia – U.S.Motta Santa Lucia dell’11.02.2012 per posizione irregolare dei calciatori Gagliardi Gennaro e Aquilino Antonio; inibizione dirigente accompagnatore MARRA Giuseppe fino al 31 marzo 2012). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti il reclamo e gli atti ufficiali; RILEVA la reclamante impugna la delibera del primo giudice che in accoglimento del ricorso dell’A.S.D. Napitia ha sanzionato la posizione irregolare dei calciatori del Motta Santa Lucia indicati in epigrafe, in quanto non ancora tesserati , comminando alla società stessa la punizione sportiva della gara A.S.D. Napitia – U.S. Motta Santa Lucia dell’11.02.2012 con il risultato di 0 – 3 ed al dirigente accompagnatore Marra Giuseppe l’inibizione fino al 31 marzo 2012. La reclamante rappresenta che i due calciatori Gagliardi e Aquilino alla data in cui la gara si è disputata erano regolarmente tesserati. Agli atti dell’Ufficio Tesseramenti del Comitato Regionale Calabria risulta che i calciatori Gagliardi Gennaro e Aquilino Antonio sono stati tesserati dal Motta Santa Lucia il 10 febbraio 2012, in data antecedente alla disputa della gara Napitia – Motta Santa Lucia dell’11.2.2012. La loro posizione nella gara era, pertanto, regolare. Il reclamo è, pertanto, da accogliere. P.Q.M. in accoglimento del reclamo, omologa il risultato di uno ad uno (1 – 1) conseguito sul campo della gara A.S.D. Napitia – U.S. Motta Santa Lucia dell’11.02.2012; annulla l’inibizione del dirigente accompagnatore del Motta Santa Lucia, MARRA Giuseppe; dispone accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante. RECLAMO n.115 della Società U.S.D. BORGIA 2007 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n.47 del 1.3.2012 (squalifica del calciatore BORDINO Daniele fino al 30.4.2013). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito il rappresentante della società reclamante; RILEVA che dal rapporto arbitrale della gara U.S.D. Borgia 2007 – U.S. Bivongi Pazzano del 26/02/2012, risulta che al 43° del II tempo il calciatore Bordino Daniele (U.S.D. Borgia 2007) veniva espulso per avere sgambettato un avversario. Lo stesso calciatore, ritardando l’uscita dal terreno di gioco, proferiva all’indirizzo del direttore di gara frasi offensive e minacciose e, dopo averlo spintonato, veniva trattenuto dai compagni di squadra. Lo stesso calciatore, al 45° del II tempo, in occasione dell’espulsione di un calciatore avversario, rientrava in campo dagli spogliatoi correndo e tentava di aggredire il calciatore espulso, rivolgendogli anche degli insulti. Il giudice di prime cure, per i fatti testé riportati, ha squalificato il calciatore Bordino Daniele fino al 30/04/2013, come da C.U. n.47 dell’01.03.2012 della Delegazione Provinciale di Catanzaro. Tenuto conto che il rapporto arbitrale costituisce fonte primaria e privilegiata di prova dei fatti in esso riportati, la responsabilità del Bordino per i fatti riportati in precedenza emerge in modo chiaro ed in equivoco. Tuttavia, la sanzione irrogatagli in primo grado appare eccessiva in considerazione della natura, dell’entità ed alle modalità dei fatti verificatisi e, pertanto, appare conforme a giustizia operare una congrua riduzione della stessa. P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica a carico del calciatore BORDINO Daniele a tutto il 30 APRILE 2012 e dispone, altresì, di accreditare la tassa sul conto della reclamante. Comunicato Ufficiale N. 119 del 21 Marzo 2012 837 RECLAMO n.116 della Società F.C. GAETANO SCIREA 1990 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n.47 del 1.3.2012 (squalifica del calciatore PRINCIPATO Mario fino al 31.12.2012). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentita la società reclamante; RILEVA dal rapporto dell’arbitro della gara F.C. Gaetano Scirea 1990 – G.S. Marcellinara del 26/02/2012, che al 33° del I tempo il calciatore Principato Mario (Gaetano Scirea 1990), dopo essere stato espulso per recidività in ammonizione, proferiva all’indirizzo del direttore di gara parole offensive. Il medesimo calciatore inoltre, scrive testualmente l’arbitro nel referto, “tentava di aggredirmi più volte, ma veniva trattenuto dai compagni di squadra” e inoltre “tentava di sferrarmi schiaffi sui cartellini che avevo in mano, ma non è riuscito a colpirmi poiché riuscivo a schivarli”. Dopo aver ritardato l’uscita dal campo, il calciatore in questione continuava ad insultare l’arbitro anche dal di fuori della rete di recinzione e, al termine della gara, entrava abusivamente nello spogliatoio arbitrale, protestando vivacemente contro l’operato del direttore di gara. Il Giudice Sportivo Territoriale, per i fatti succitati, ha squalificato il calciatore Principato Mario fino al 31/12/2012 (cfr. C.U. n.47 dell’01/03/2012 della Delegazione Provinciale di Catanzaro). La reclamante sostiene, in sintesi, che Principato Mario abbia solamente protestato in campo in modo veemente per una decisione dell’arbitro, negando, inoltre, sia che il calciatore abbia offeso l’arbitro dal di fuori della rete di recinzione sia che lo stesso abbia protestato nello spogliatoio arbitrale. A parere di questa Commissione, dal rapporto arbitrale non risulta in maniera chiara ed inequivoca la sussistenza di atti idonei ad integrare il tentativo di aggressione fisica da parte del calciatore ai danni del direttore di gara, in quanto il relativo comportamento appare riconducibile più che altro a vibrate proteste. Al contrario, non possono essere messi in dubbio gli altri fatti ascritti al calciatore, tenuto conto che il rapporto ha valore di prova assoluta e privilegiata (ai sensi dell’art.35, comma 1.1, del C.G.S.). Alla luce di quanto sopra, la sanzione irrogata in primo grado deve essere ridotta. P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica a carico del calciatore PRINCIPATO Mario fino al 30 GIUGNO 2012 disponendo accreditarsi la tassa sul conto della reclamante. RECLAMO n.86 della Società AMATORI CORAZZO CARLOPOLI avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n.18 A del 23.2.2012 (squalifica del massaggiatore DE SANTIS Michele fino al 30 GIUGNO 2014). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA la reclamante impugna la delibera del primo giudice che ha sanzionato con l’inibizione fino al 30 giugno 2014 il massaggiatore De Santis Michele per aver colpito con un violento pugno in viso un calciatore avversario. Sostiene, in particolare, che il massaggiatore De Santis non è mai entrato in campo perché non ha mai lasciato la panchina sulla quale aveva preso posto. L’assunto è totalmente smentito dal racconto che dei fatti ha fornito l’arbitro nel suo rapporto. In particolare, precisa l’arbitro, il De Santis è entrato in campo ed ha colpito il calciatore del Mater Domini De Fazio Tommaso con un pugno talmente violento da causare lo svenimento dello stesso. Nonostante la gravità del gesto, che ha ingenerato una situazione di grave tensione in campo, il De Santis, privo di controllo, ha continuato a litigare e a provocare i calciatori avversari. I fatti per come narrati dall’arbitro e la conseguente responsabilità del De Santis non possono essere posti in dubbio. Anche la sanzione irrogata in primo grado appare - per la gravita del gesto e per il contegno tenuto dal De Santis anche dopo aver colpito il calciatore ed aver constatato le gravi conseguenze provocate – assolutamente adeguata alla condotta violenta. Il reclamo deve essere rigettato. P.Q.M. rigetta reclamo e dispone incamerarsi la tassa. Comunicato Ufficiale N. 119 del 21 Marzo 2012 838 RECLAMO nr.118 della Società LA SPORTIVA TRAFORO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Distretuale di Rossano di cui al Comunicato Ufficiale nr. 32 del 29.2.2012 (punizione sportiva della perdita della gara La Sportiva Traforo – M.M. Club Sport del 26.2.2012 con il punteggio di 0 - 6, ammenda di € 250,00). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo nonché le controdeduzioni della società M.M. Club Sport; sentita la reclamante e l’arbitro a chiarimenti; RILEVA la reclamante chiede l’omologazione del risultato conseguito sul campo fino al momento della sospensione o in subordine la ripetizione della gara in epigrafe e la riduzione della multa irrogata in primo grado. Sin dal suo arrivo presso la struttura che avrebbe ospitato la gara, e quindi ben prima che questa avesse inizio, soggetti riconducibili alla società La Sportiva Traforo ponevano in essere comportamenti minacciosi ai danni del Direttore di gara e della società ospitata. Il Direttore di gara si adoperava per far sì che la gara, nonostante le premesse non rassicuranti, si potesse svolgere in un clima di serenità. Pertanto contattava il Presidente de La Sportiva Traforo, Santoro, che mostrava la più ampia disponibilità, assicurando che pur in assenza di formale documentazione di richiesta la forza pubblica sarebbe stata, comunque, presente all’incontro. Il primo tempo si disputava regolarmente, fatta eccezione per un tentativo di aggressione ai danni del portiere ospite posto in atto da un sostenitore della società di casa sventato ad opera del citato presidente. Quando pareva plausibile che ricorressero le condizioni, tra cui il risultato ampiamente favorevole alla squadra di casa, perché la partita fosse portata a termine, avveniva un fatto inspiegabile: una proditoria e ingiustificata aggressione ai danni del calciatore Molinari da parte di un sostenitore della squadra di casa. Dopo il parapiglia ed il successivo ritorno alla normalità, l’arbitro, preso atto dell’assenza della forza pubblica, sospendeva la gara. Qualche minuto dopo, consultato il Commissario di Campo, conveniva con questi che non sussistevano le condizioni per riprendere la gara. Nell’audizione a chiarimenti l’arbitro ha ribadito quanto affermato nel rapporto di gara, con ponderazione e imparzialità di giudizio, per cui questa Commissione ritiene che lo stesso non avrebbe potuto proseguire nella direzione di gara. Tutto quanto sopra esposto trova conferma anche nel rapporto del Commissario di Campo. La decisione di sospendere la gara appare conforme alla consolidata giurisprudenza della C.A.F. prima e della Corte di Giustizia Federale poi, e non va, pertanto. riformata. La determinazione dell’arbitro è supportata, difatti, da quegli elementi gravi e oggettivi che la legittimano. Ed in effetti dal rapporto di gara si desume con assoluta certezza che lo stesso non è stato nelle condizioni di porre in essere provvedimenti alternativi alla sospensione della gara. Il reclamo va, pertanto, rigettato nella parte in cui si irroga la sanzione della punizione sportiva della gara. Appare, al contrario, conforme a giustizia, tenuto conto del comportamento fattivo del presidente de La Sportiva Traforo, ridurre l’ammenda a 150 euro. P.Q.M. rigetta il reclamo nella parte in cui si irroga la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara; riduce l’ammenda a €150,00 e dispone accreditarsi la tassa reclamo sul conto della società reclamante. Comunicato Ufficiale N. 119 del 21 Marzo 2012 839 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ERRATA CORRIGE Sul Comunicato n. 16 del 14 marzo 2012 della Commissione Disciplinare Territoriale, nel contesto della delibera inerenti i reclami n.107 e 108 presentati dalla Società A.S.D. GUARANUM 2011 e A.S.D. FIUMEFREDDO,riuniti per evidenti ragioni di connessione oggettiva, è stato erroneamente trascritto il cognome e nome del calciatore nr.10 del Fiumefreddo. Pertanto, la delibera deve intendersi come di seguito riportata. La Commissione Disciplinare Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 12 Marzo 2012, ha adottato le seguenti decisioni: Collegio composto dai Sigg.ri: Avv. Luigi COMBARIATI Avv. Carlo ROTUNDO Avv. Maurizio RODINO' PRESIDENTE; COMPONENTE; COMPONENTE. con l’assistenza alla segreteria del Dott. Domenico Antonio Crispino. In rappresentanza dell’A.I.A. – C.R.A.: Sig.Lorenzo Costa. …omissis….. RECLAMO n.107 della Società A.S.D.GUARANUM 2011 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale nr.24 del 23.2.2012 (punizione sportiva della perdita della gara ASD Guaranum 2011 – AS Fiumefreddo del 18.02.2012 con il punteggio di 0-3,penalizzazione di UN punto in classifica, ammenda di € 250,00, squalifica del calciatore LEONETTI Luigi Maria per CINQUE giornate, squalifica del calciatore PANTUSA Francesco per QUATTRO giornate, squalifica del calciatore CARUSO Michele per TRE giornate). RECLAMO n.108 della Società A.S.D.FIUMEFREDDO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale nr.24 del 23.2.2012 (squalifica del calciatore BRUNO Giuseppe per QUATTRO giornate, squalifica del calciatore PORCO Mauro per TRE giornate). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE ……omissis….. RILEVA ……omissis….. Nel suo rapporto il Commissario di campo ha aggiunto che il calciatore n.9 del Guaranum (Caruso Michele) colpiva violentemente il calciatore n.10 (Martire Gaetano) del Fiumefreddo, provocandogli la lesione del labbro inferiore; ……omissis….. P.Q.M. rigetta i reclami e dispone incamerarsi le tasse. IL SEGRETARIO Emanuele Daniele IL PRESIDENTE Saverio Mirarchi PUBBLICATO ED AFFISSO ALL’ALBO DEL COMITATO REGIONALE CALABRIA IL 21 MARZO 2012