Comunicato Ufficiale N° 150 del 14/5/2007
Transcript
Comunicato Ufficiale N° 150 del 14/5/2007
Federazione Italiana Giuoco Calcio Lega Nazionale Dilettanti COMITATO REGIONALE CALABRIA VIA CONTESSA CLEMENZA n. 1 – 88100 CATANZARO TEL.: 0961 752841 – 2 FAX: 0961 752795 Indirizzo Internet: www.crcalabria.it e-mail: [email protected] [email protected] Stagione Sportiva 2006/2007 Comunicato Ufficiale N° 150 del 14/5/2007 1. DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Seduta del 14.05.2007 Con l'intervento dei Sigg: - Avv. Gianfranco - Avv. Paolo - Avv. Fabio CACIA MORICA MIGLIACCIO PRESIDENTE COMPONENTE COMPONENTE nonché del rappresentante arbitrale Sig. Antonio Paone. RECLAMO N. 183 della società A.S. MARINA DI GIOIOSA avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 140 del 26.04.2007 (Squalifiche calciatori CARBONE Matteo e ROCCISANO Antonio per QUATTRO giornate). LA COMMISSIONE Letti gli atti ufficiali ed il reclamo; Sentito il rappresentante della società reclamante; RILEVA In via preliminare che, per effetto del disposto di cui all’art. 30, comma 4, del C.G.S., non è consentito il contraddittorio fra gli ufficiali di gara e le parti interessate e, pertanto, non può trovare accoglimento la richiesta avanzata in tal senso dalla reclamante; che dal rapporto dell’arbitro della gara Marina di Gioiosa - Taurianovese del 22.04.2007 e, esclusivamente per quanto concerne i fatti di cui al punto b), dal rapporto del Commissario di campo, risulta in maniera chiara ed inequivoca che: a) il calciatore Carbone Matteo veniva espulso dall’arbitro per avere, nel corso della gara, spintonato violentemente un calciatore avversario ed proferito parole offensive nei confronti di alcuni calciatori della Taurianovese. Lo stesso calciatore, a gara conclusa, tentava di aggredire alcuni calciatori avversari, rincorrendoli all’interno del campo di gioco, senza riuscire nel proprio intento per il pronto intervento di un dirigente della società reclamante; b) il calciatore Roccisano Antonio, al termine della gara, dopo essersi levato la maglietta ed essersi fermato davanti agli spogliatoi, colpiva il calciatore avversario Papaleo Ilario con un pugno al volto e, di seguito, lo afferrava per il collo stringendolo con forza, prima del risolutivo intervento delle forze dell’ordine; ritenuto che il Giudice di I° grado abbia correttamente accertato i fatti ascritti ai due calciatori in questione ma che, per l’assenza di conseguenze lesive derivanti dagli atti di violenza perpetrati, appare conforme a giustizia ridurre le sanzioni inflittegli; P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta ai calciatori CARBONE Matteo e ROCCISANO Antonio a DUE gare effettive, disponendo accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante. Federazione Italiana Giuoco Calcio - Lega Nazionale Dilettanti COMITATO REGIONALE CALABRIA Via Contessa Clemenza n. 1 – 88100 CATANZARO - TEL: 0961 752841-2 FAX: 0961.752795 - Partita I.V.A. 02006911008 e-mail: [email protected] - sito internet: www.crcalabria.it Comunicato Ufficiale N. 150 del 14 Maggio 2007 966 RECLAMO N. 184 della società A.S.D. PIANOPOLI avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Catanzaro cui al Comunicato Ufficiale n° 68 del 02.05.2007 (Squalifica calciatore GALLO Gaspare fino al 30.06.2010). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; rilevato che dal rapporto dell’arbitro risulta in maniera chiara ed inequivoca che, al 49° del I tempo della gara Nuova Curinga Pianopoli del 29.04.2007, il calciatore Gallo Gaspare del Pianopoli colpiva da tergo il direttore di gara con un forte calcio al tendine di Achille della gamba sx, provocandogli una “ferita escoriata” con prognosi di giorni tre (come da certificato medico in atti) che gli causava forte dolore, subendo, conseguentemente, il provvedimento di espulsione. Al riguardo, il direttore di gara nel proprio rapporto ha precisato di aver ricevuto, al termine della gara, le scuse per l’accaduto sia dal calciatore in questione che dalla Società Pianopoli; ritenuto conforme a giustizia, in considerazione sia delle conseguenze lesive non gravi del gesto violento di Gallo Gaspare che del ravvedimento dimostrato dallo stesso calciatore al termine della gara, operare una riduzione della squalifica comminata dal Giudice Sportivo che risulti congrua all’entità ed alle modalità dei fatti verificatisi; P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta al calciatore GALLO fino al 31 DICEMBRE 2008; disponendo accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante. RECLAMO N. 186 della società S.C. SAN COSTANTINO avverso la regolarità della gara Stella Azzurra Drosi – San Costantino (4 – 2) del 06.05.2007 Campionato SECONDA Categoria (C.P. Vibo Valentia) per presunta posizione irregolare del calciatore LA PORTA Francesco. LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali e il reclamo; sentito il direttore di gara a chiarimento; rilavato che nel corso dell’odierna seduta l’arbitro della gara Stella Azzurra Drosi – San Costantino del 06.05.2007 ha preso visione della foto del calciatore La Porta Francesco della società Stella Azzurra Drosi, nato il 01.05.1986, acclusa alla relativa tessera federale di riconoscimento n° 3652916; che il suddetto ufficiale di gara ha confermato, senza dubbio alcuno, quanto indicato nel proprio rapporto e, cioè, che il suddetto calciatore ha preso parte alla gara indossando la maglietta di gara n° 13; ritenuta, pertanto, infondata la tesi della reclamante, secondo cui il calciatore della Stella Azzurra Drosi schierato con la maglia n° 13 non sarebbe La Porta ma tale Matrici Francesco, tesserato con altra società; P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa. RECLAMO N. 187 della società U.S. SCALEA 1912 avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 146 del 08.05.2007 (Squalifica calciatore LAPPANESE Diego per TRE gare). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali e il reclamo; rilevato che la società reclamante ha trasmesso il ricorso a mezzo fax il 10.05.2007 alle ore 16:32, quindi oltre i termini stabiliti dal Comunicato Ufficiale n° 109 del 02.03.2007 (Termini Procedurali Abbreviati –per gare di Play-Off e Play-Out) che prevede che a pena di inammissibilità i reclami avverso le decisioni del Giudice Sportivo per le gare di Play-Off Play-Out debbano pervenire entro le ore 12:00 del secondo giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale; P.Q.M. dichiara il reclamo inammissibile e dispone incamerarsi la tassa. Comunicato Ufficiale N. 150 del 14 Maggio 2007 967 RECLAMO N. 188 della società U.S. BADOLATO avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 147 del 09.05.2007 (Punizione sportiva perdita della gara Badolato – Petrizzi con il punteggio di 0 - 3). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali, il reclamo e le controdeduzioni; rilevato che le motivazioni addotte dalla reclamante appaiono invero non plausibili; non sembra verosimile infatti che un calciatore entri in campo con maglia diversa da quella con cui è riportato in distinta senza che alcuno se ne accorga; P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa. ERRATA CORRIGE Sul Comunicato Ufficiale n° 145 del 07.05.2007 della Commissione Disciplinare per mero errore di trascrizione è stata riportata la data della Seduta del 23.04.2007 che invece deve intendersi 07.05.2007. Seduta del 23.4.2007 Con l'intervento dei Sigg: - Avv. Luigi - Avv. Francesco Saverio - Avv. Vincenzo COMBARIATI BONACCI IOPPOLI PRESIDENTE COMPONENTE COMPONENTE nonché del rappresentante arbitrale Arch. Roberto Arcadia. deve intendersi Seduta del 07.05.2007 Con l'intervento dei Sigg: - Avv. Luigi - Avv. Francesco Saverio - Avv. Vincenzo COMBARIATI BONACCI IOPPOLI PRESIDENTE COMPONENTE COMPONENTE nonché del rappresentante arbitrale Arch. Roberto Arcadia. Pubblicato in Catanzaro ed affisso all’albo del C.R. Calabria il 15/05/2007 Il Segretario Il Presidente (dott. Saverio Mirarchi) (prof. Antonio Cosentino)