Comunicato Ufficiale N° 202/LND del 20/3/2015

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Comunicato Ufficiale N° 202/LND del 20/3/2015
C.U. 202/1
Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE LAZIO
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Stagione Sportiva 2014/2015
Comunicato Ufficiale N° 202/LND del 20/3/2015
DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE
Si da atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 26 febbraio 2015 ha
adottato le seguenti decisioni:
I° COLLEGIO
PRESIDENTE LIVIO PROIETTI
COMPONENTI: CARLO CALABRIA, CESARE COLETTA, MASSIMO D’APOSTOLI,
FRANCESCO ESPOSITO, FELICE SIBILLA
RECLAMO DELLA SOCIETA’ REAL TUSCOLANO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI
SQUALIFICA FINO AL 28/02/2019 A CARICO DEL CALCIATORE TORREGROSSA
CHRISTIAN E AMMENDA DI € 150,00 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO
REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 156 DEL 5.02.2015
(GARA: VIC FORMELLO – REAL TUSCOLANO DEL 31.01.2015 – Campionato Juniores
Regionale)
Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 177 del 27.02.2015
La Società reclamante, che si è nuovamente scusata per il gesto “assurdo e sconsiderato”
compiuto dal proprio tesserato, ritiene tuttavia eccessiva la squalifica inflitta al calciatore
Torregrossa, anche alla luce di precedenti decisioni del Giudice Sportivo, che valutando casi simili
ha pronunciato sanzioni più miti.
La ricorrente ha quindi chiesto una riduzione della squalifica al calciatore, nonché l’annullamento
della sanzione pecuniaria irrogata alla Società Real Tuscolano, per i tafferugli scoppiati in tribuna
tra gli opposti sostenitori, ma che hanno visto sanzionata soltanto la società ospitata.
C.U. 202/2
Ascoltato in sede di supplemento, l’arbitro ha riferito che durante l’incontro i sostenitori della Real
Tuscolano, sostavano nella zona ospiti della tribuna, gli avevano rivolto insulti e minacce; e ha
precisato inoltre che al 41 s.t., dopo l’espulsione del n. 8 Natale Simone, un signore adulto e
corpulento, che si trovava nella zona ospiti, si era scagliato contro un sostenitore della Vic
Formello, che indossava la tuta sociale, scatenando un parapiglia tra le due tifoserie, che si
risolveva dopo alcuni minuti, con l’allontanamento a viva forza dell’aggressore.
L’arbitro ha poi riferito che, al termine della gara, mentre si trovava ancora sul terreno di giuoco, si
erano avvicinati, protestando verbalmente, due o tre giocatori del Real Tuscolano, e tra questi il n.
9 Torregrossa Christian, già ammonito in precedenza, il quale all’improvviso lo aveva colpito con
un violento pugno alla mascella, facendolo cadere in terra in stato confusionale. Prontamente
soccorso dai giocatori di entrambe le squadre, con applicazione di ghiaccio sulla parte colpita, era
stato poi accompagnato a braccia nello spogliatoio, dove gradatamente si era ripreso, sicchè dopo
circa mezz’ora aveva potuto abbandonare l’impianto sportivo. Persistendo il dolore alla mascella,
egli si era quindi recato al Pronto Soccorso dell’Ospedale Gemelli, ove gli veniva diagnosticata una
“contusione mascellare”, con prognosi di giorni 5 s.c..
Alla voce delle dichiarazioni rese dall’arbitro, deve ritenersi innanzitutto giustificata l’ammenda
comminata alla Società Real Tuscolano per il comportamento aggressivo posto in essere da un
proprio sostenitore nei confronti di uno spettatore avversario, comportamento violento, che ha poi
determinato un principio di rissa tra le due tifoserie.
Per quanto concerne il calciatore Torregrossa Christian, questa corte, pur ribadendo l’estrema
gravità e l’intollerabilità della condotta violenta nei confronti dell’arbitro, ritiene tuttavia di rivisitare
parzialmente la sanzione, dal momento che si è trattato di un gesto isolato, che peraltro non ha
causato conseguenze fisiche significative. Per tale motivo la sanzione andrà quindi rapportata alle
sanzioni abitualmente irrogate dagli Organi di Giustizia Sportiva per casi simili.
Tutto ciò premesso e ritenuto
DELIBERA
- di respingere il reclamo relativo all’ammenda di € 150,00 a carico della Società Real
Tuscolano.
- di accogliere il reclamo relativo al calciatore Torregrossa Christian e, per l’effetto, riduce la
squalifica dal 28.2.2019 al 31.01.2018.
La tassa reclamo va restituita
Si da atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 5 marzo 2015 ha
adottato le seguenti decisioni:
II° COLLEGIO
PRESIDENTE LIVIO PROIETTI
COMPONENTI: MASSIMO D’APOSTOLI, LIVIO ZACCAGNINI
RECLAMO DELLA SOCIETA’ ANNI NUOVI CIAMPINO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI,
AMMENDA DI € 500,00 – INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE DE BONIS LUCA FINO AL
27/03/2015 – SQUALIFICA A CARICO DELL’ALLENATORE GUGLIARA FILIPPO PER 8 GARE
– SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE PRIORI MARCO PER 5 GARE – SQUALIFICA A
CARICO DEL CALCIATORE SEBASTIANI EMANUELE PER 3 GARE ADOTTATI DAL GIUDICE
SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 74/C5 DEL 25.02.2015
(GARA: ACTIVE NETWORK – ANNI NUOVI CIAMPINODEL 21.02.2015 – Campionato Calcio
a 5 Maschile C1)
Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 185 del 6.03.2015
La Società Anni nuovi Ciampino ha eccepito tutte le decisioni del primo giudice, riguardanti
l’ammenda comminatale e le squalifiche ed inibizioni inflitte ai propri tesserati come a margine,
C.U. 202/3
ponendo in evidenza l’esiguo numero dei sostenitori, nonché il comportamento corretto degli stessi
tesserati dopo il loro allontanamento.
Dall’esame degli atti ufficiali, fonte primaria di prova (Art. 35 del CGS), emerge una descrizione
totalmente difforme da quanto assunto dalla ricorrente.
In particolare:
- i sostenitori della Società Nuova Ciampino – circa 20 – offendevano e minacciavano gli
arbitri ed inoltre, durante l’intervallo, lanciavano un sasso contro la porta dello spogliatoio
arbitrale, danneggiandolo; una parte degli stessi, a fine incontro, entrava sul terreno di
giuoco assumendo una condotta minacciosa nei confronti degli ufficiali di gara ma venendo
poi allontanata dai dirigenti locali;
- il dirigente De Bonis, al termine dell’incontro, incitava la tifoseria della propria squadra ad
aggredire gli arbitri;
- l’allenatore Gugliata rivolgeva agli arbitri continue gravi offese, che reiterava
nell’abbandonare il recinto di giuoco; a fine gara incitava la stessa tifoseria a
comportamenti violenti;
- il calciatore Priori, espulso per somma di ammonizioni, offendeva gravemente un arbitro e,
posizionatosi sulle tribune, continuava nelle offese, provocava la tifoseria locale
determinando così uno stato di pericolo;
- il calciatore Sebastiani, espulso per doppia ammonizione, ingiuriava un arbitro.
Da quanto sopra premesso, pure essendo chiara la scarsa attendibilità delle doglianze della
ricorrente, alcune sanzioni vanno rivisitate: in particolare l’ammenda può essere ricondotta a €
400,00, stante la circostanza che solo un piccolo numero di sostenitori, a fine gara, è entrato
sul terreno di giuoco; all’allenatore Gugliata può essere inflitta la squalifica di 5 gare, in quanto
il medesimo, oltre alle inaccettabili espressioni ingiuriose contro gli arbitri e il deprecabile
incitamento ala tifoseria, non ha assunto altri comportamenti censurabili.
DELIBERA
Di accogliere parzialmente il reclamo riducendo l’ammenda ad € 400,00 e la squalifica
all’allenatore Gugliara Filippo e 5 gare.
RECLAMO DELLA SOCIETA’ CALCIO SEZZE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI,
SQUALIFICA PER 5 GARE A CARICO DEL CALCIATORE SCUOCH CHRISTIAN ADOTTATO
DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 175 DEL
25.02.2015
(GARA: HERMADA – CALCIO SEZZE DEL 22.02.2015 – Campionato Promozione)
Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 185 del 6.03.2015
Visto il reclamo con cui la società Calcio Sezze, in dissenso con le decisioni di prima istanza,
chiede una riduzione della squalifica inflitta al calciatore Scuoch, in ragione, dello stato di tensione
esistente al momento della sua espulsione, dovuto a provocazioni da parte di calciatori avversari;
sentita la predetta Società, la quale, in sede di audizione, ha ribadito l’istanza di cui sopra;
letti gli atti ufficiali, dai quali si desume che, in effetti, all’atto dell’espulsione dello Scuoch, si era
determinato in campo un clima di forte attrito tra calciatori delle due squadre, dovuto allo loro
condotta aggressiva, per cui la squalifica può essere lievemente ridimensionata;
premesso quanto sopra, questa Corte è del parere di ridurre la squalifica al calciatore Scuoch
Christian a 4 gare, in accoglimento del reclamo avanzato dalla Società Calcio Sezze, pertanto
DELIBERA
Di accogliere parzialmente il reclamo riducendo la sanzione inflitta al calciatore Scuoch Christian
da 5 a 4 gare.
C.U. 202/4
Si da atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 12 marzo 2015 ha
adottato le seguenti decisioni:
III° COLLEGIO
PRESIDENTE LIVIO PROIETTI
COMPONENTI: CESARE COLETTA, FRANCESCO ESPOSITO, FEDERICO TORELLA, FELICE
SIBILLA, LIVIO ZACCAGNINI
RECLAMO DELLA SOCIETA’ JUNIOR PORTUENSE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI
SQUALIFICA AL CALCIATORE CILLO DAVIDE FINO AL 30.04.2015 ADOTTATO DAL
GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 176 DEL 26.02.2015
(GARA: JUNIOR PORTUENSE - CASAL LUMBROSO DEL 21.02.2015 – Campionato Prima
Ctg.)
Riferimento decisione pubblicata sul C.U. N. 193 del 13.3.2015
La Corte Sportiva di Appello Territoriale
visto il reclamo in epigrafe, con cui la società reclamante ha richiesto la riduzione della sanzione a
carico del calciatore Cillo Davide, assumendo che il proprio tesserato non abbia rivolto espressioni
minacciose verso l’arbitro, limitandosi a protestare al più irriguardosamente senza alcuna
aggressione, e che non avrebbe colpito la porta dello spogliatoio arbitrale;
sentita la società reclamante;
esaminati gli atti ufficiali e il contenuto del referto arbitrale nel quale il direttore di gara ha
dettagliatamente e precisamente descritto il comportamento del calciatore Cillo Davide;
considerato che gli atti di gara, ai sensi dell’art. 35 del C.G.S., “fanno piena prova circa il
comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”;
rilevato che la squalifica a carico del calciatore Cillo Davide per l’invasivo comportamento di offese
e minacce nei confronti dell’arbitro, seppur censurabile e grave, debba essere ricondotta alla
misura dei consolidati parametri utilizzati per casi analoghi a quello in esame.
Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale
DELIBERA
Di accogliere parzialmente il reclamo riducendo la squalifica al calciatore Cillo Davide dal
30.04.2015 al 15.04.2015.
La tassa reclamo va restituita.
RECLAMO DELLA SOCIETA’ ROCCA PRIORA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI
INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE TANZI GIANNI FINO AL 30.06.2015 ADOTTATO DAL
GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 175 DEL 25.02.2015
(GARA: ROCCA PRIORA - MONTESPACCATO DEL 22.02.2015 – Campionato Promozione)
Riferimento decisione pubblicata sul C.U. N. 193 del 13.3.2015
La Corte Sportiva di Appello Territoriale
visto il reclamo in epigrafe, con cui la società reclamante ha richiesto la riduzione della sanzione a
carico del dirigente Tanzi Gianni, assumendo che il proprio tesserato non abbia rivolto espressioni
minacciose verso la terna arbitrale, limitandosi a protestare e che non avrebbe colpito con la porta
dello spogliatoio l’assistente dell’arbitro, trattandosi di una mera casualità;
esaminati gli atti ufficiali e il contenuto del referto arbitrale nel quale il direttore di gara e il suo
assistente hanno dettagliatamente e precisamente descritto il gravissimo comportamento –
ingiurioso, minaccioso e violento – del dirigente Tanzi Gianni;
considerato che gli atti di gara, ai sensi dell’art. 35 del C.G.S., “fanno piena prova circa il
comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare” e che la condotta del
dirigente Tanzi Gianni è stata sanzionata adeguatamente in prima istanza.
C.U. 202/5
Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale
DELIBERA
Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.
La tassa reclamo va incamerata.
RECLAMO DELL’A.S.D MONTELLO CALCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI
SQUALIFICA PER TRE GARE A CARICO DEL CALCIATORE LUBIRATI YURI ADOTTATO
DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.176 DEL 26.02.15
(GARA: MONTELLO CALCIO - ATLETICO BAINSIZZA DEL 22.02.15 - Campionato Prima
Ctg)
Riferimento decisione pubblicata sul C.U. N. 193 del 13.3.2015
IL Tribunale Federale, visto il reclamo in epigrafe;
esaminati gli atti ufficiali;
osserva:
Il referto arbitrale riferisce di gesti osceni posti in essere, a fine gara, dal calciatore Lubirati sotto la
tribuna che ospitava i sostenitori della squadra avversaria.
Da tale gesto ne sono conseguiti capannelli dentro e fuori il recinto di gioco che, pur senza
degenerare, inducevano l’arbitro ad evitare di sanzionare nell’immediato il calciatore che veniva
espulso, come comunicato ai capitani prima di rientrare nello spogliatoio.
Sulla scorta della documentazione in atti deve ritenersi accertata la responsabilità del calciatore
sanzionato per i fatti contestati ed equa la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo.
Sulla scorta delle argomentazioni che precedono, questo Collegio
DELIBERA
di rigettare il reclamo e confermare la sanzione delle tre giornate di squalifica.
La tassa reclamo va trattenuta.
RECLAMO DELLA A.S.D. CAPUT ROMA XIV AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DEL
RISULTATO DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE
PROVINCIALE DI ROMA PUBBLICATE SUL COMUNICATO UFFICIALE N. 48 DEL 19-2-2015
(GARA: TEAM OSTIA CALCIO – CAPUT ROMA XIV DELL’1-02-2015 - Campionato Terza Ctg
Roma)
Riferimento decisione pubblicata sul C.U. N. 193 del 13.3.2015
La società ASD Roma Caput XIV proponeva reclamo avverso il risultato della gara in epigrafe,
terminata sul campo con il punteggio di 1 a 1, in quanto nella squadra avversaria aveva disputato
parte della gara il calciatore Ferretti Alessio in posizione di squalifica, non avendo scontato
completamente la sanzione comminata dal competente Giudice Sportivo nel comunicato ufficiale
n. 42 del 22-1-2015, ove figurava squalificato per due giornate di gara.. Assumeva la reclamante
che il calciatore in questione, indicato in distinta con il numero 13 era effettivamente subentrato al
18’ secondo tempo. Il Giudice Sportivo, esaminati gli atti di gara, respingeva il reclamo con la
motivazione che, secondo quanto riportato nel referto, il calciatore subentrato nel secondo tempo
C.U. 202/6
al 18’ minuto era stato il numero 15 e non il numero 13 e la posizione di questi, pur in costanza di
squalifica, non inficiava la regolarità della gara.
Propone ricorso alla Corte Sportiva d’Appello la società Caput Roma XIV deducendo l’ingiustizia
della decisione. La reclamante sostiene che l’indicazione nel referto di gara del numero 15 come
sostituto del numero 9 al 18’ del secondo tempo sarebbe errata in quanto in contrasto con quanto
riportato nel rapportino consegnato alle squadre dall’Arbitro al termine della gara ove la
sostituzione viene correttamente indicata con il numero 13, assume altresì che al termine della
gara la circostanza della irregolare utilizzazione del calciatore squalificato Ferretti aveva formato
oggetto di un colloquio avuto nello spogliatoio arbitrale tra il dirigente della reclamante e
l’allenatore della squadra avversaria, alla presenza dell’Arbitro, ove il tecnico della società Team
Ostia Calcio aveva riconosciuto l’errore in cui erano incorsi non avendo controllato il comunicato
ufficiale, avendo ritenuto che il calciatore avesse subito solo una giornata di squalifica per
automatismo. Ad ulteriore sostegno afferma che l’Arbitro avrebbe assicurato, in quel frangente, di
fornire ogni assistenza per attestare quanto accaduto ed aveva addirittura rilasciato per ogni
evenienza il proprio numero di telefono. La società richiedeva di essere sentita ed in sede di
audizione rilevava ulteriormente come il calciatore Lazzari avesse siglato la rete della squadra
avversaria, segno evidente che era in campo.
La Corte convocava l’Arbitro in audizione che però smentiva la versione della reclamante
depositando agli atti il cartellino utilizzato nella gara ove si poteva leggere con nitidezza che la
sostituzione annotata al 18’ del secondo tempo per la società Team Ostia Calcio era tra il numero
9 ed il numero 15. Confermava la circostanza del colloquio avuto al termine della gara con il
dirigente della reclamante, però non alla presenza dell’allenatore dell’altra squadra, nel quale
effettivamente questi gli riferiva della circostanza dell’inserimento in distinta del calciatore
squalificato senza però avere alcuna conferma del fatto da chicchessia.
In conclusione, per il noto principio che il referto di gara è fonte di prova privilegiata, la sostituzione
avvenuta al 18’ del secondo tempo è quella annotata nel documento tra il numero 9 ed il numero
15 e tale circostanza è stata corroborata, in sede di audizione, dal deposito in atti da parte del
direttore di gara del cartellino utilizzato nella partita per annotare le sostituzioni, le segnature ed i
provvedimenti disciplinari, che riporta appunto tale sostituzione senza alcun incertezza grafica e
senza correzioni. Di fronte a tali documenti, confermati senza esitazioni e tentennamenti
dall’Arbitro in sede di audizione, non può darsi alcun rilievo al rapportino consegnato alle società al
termine della gara, che non ha lo stesso valore documentale ed, in ogni caso, nel contrasto tra i
due documenti è solo l’Arbitro che, sollecitando la memoria ed acquisendo altri elementi, quali il
cartellino utilizzato durante la gara, può valorizzare l’uno o l’altro e, nella specie, lo si ripete, ha
confermato la veridicità di quanto riportato nel referto.
Il reclamo va quindi respinto con la conferma della decisione impugnata. Le spese seguono al
rigetto.
Tutto ciò premesso la Corte Sportiva d’Appello territoriale
DELIBERA
Di respingere il reclamo
La tassa reclamo va incamerata.
RECLAMO DELLA SOCIETA’ ASD TOR SAPIENZA , AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI
SQUALIFICA FINO AL 03.04.2015 DEL CALCIATORE TICCONI SIMONE , ADOTTATO DAL
GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO , CON C.U. N. 77 S.G.S. DEL
26.02.2015;
(GARA : FROSINONE CALCIO S.R.L. -A.S.D. TOR SAPIENZA , DEL 21.02.2015 , Campionato
Giovanissimi Regionali Eccellenza , Fascia B Girone B.).
Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 193 del 13.3.2015
La Corte Sportiva d’Appello territoriale ,
visto il reclamo in epigrafe, ed esaminati gli atti ufficiali,
ascoltata, come da richiesta ,la Società interessata,
C.U. 202/7
osserva quanto segue:
Al 36’ del primo tempo veniva espulso il calciatore Ticconi Simone , per aver colpito lievemente ,
senza alcuna conseguenza, la mano dell’arbitro mentre annotava sul taccuino un precedente
provvedimento di espulsione di un suo compagno di squadra , e per aver rivolto al direttore di gara
reiterate espressioni offensive.
La Società istante , in sede di sua audizione , ribadiva il suo ricorso, e pur ammettendo le frasi
irriguardose del suo tesserato nei confronti del direttore di gara, metteva in evidenza la tenuità del
fatto e dell’azione ai danni di quest’ultimo.
Quindi concludeva con la richiesta di riduzione della sanzione inflitta, reputata eccessiva.
Il reclamo può essere accolto .
Da un attento esame del rapporto dell’arbitro, si evince certamente la natura e la leggerezza del
gesto messo in essere dal Ticconi , unitamente alle parole offensive nei confronti del direttore di
gara, scaturite presumibilmente da una reazione emotiva e sproporzionata del giovane calciatore,
a causa di una decisione comunque reputata avversa alla sua squadra , quale la trascrizione della
precedente espulsione di un suo compagno.
Pertanto, su tali premesse, pur considerando il comportamento del Ticconi degno di ampia critica,
perché antieducativo e antisportivo, questa Corte ritiene che si possa addivenire ad una limitata
riduzione della squalifica inflitta , onde renderla più adeguata alla reale portata ed entità del fatto
DELIBERA
In parziale riforma della decisione del Giudice sportivo di primo grado presso il C.R.L. come al
c.u.n. 77 SGS del 26.02.2015, di ridurre la squalifica del calciatore Ticconi Simone, dal 03.04.2015
al 20.03.2015
Dispone la restituzione della tassa reclamo.
Pubblicato in Roma il 20 marzo 2015
IL SEGRETARIO
Claudio Galieti
IL PRESIDENTE
Melchiorre Zarelli