Comunicato Ufficiale N° 202/LND del 20/3/2015
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Comunicato Ufficiale N° 202/LND del 20/3/2015
C.U. 202/1 Federazione Italiana Giuoco Calcio Lega Nazionale Dilettanti COMITATO REGIONALE LAZIO Via Tiburtina, 1072 - 00156 ROMA Tel.: 06 416031 (centralino) - Fax 06 41217815 Indirizzo Internet: www.lnd.it - www.crlazio.org e-mail: [email protected] Sponsor Tecnico Unico Stagione Sportiva 2014/2015 Comunicato Ufficiale N° 202/LND del 20/3/2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE Si da atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 26 febbraio 2015 ha adottato le seguenti decisioni: I° COLLEGIO PRESIDENTE LIVIO PROIETTI COMPONENTI: CARLO CALABRIA, CESARE COLETTA, MASSIMO D’APOSTOLI, FRANCESCO ESPOSITO, FELICE SIBILLA RECLAMO DELLA SOCIETA’ REAL TUSCOLANO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA FINO AL 28/02/2019 A CARICO DEL CALCIATORE TORREGROSSA CHRISTIAN E AMMENDA DI € 150,00 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 156 DEL 5.02.2015 (GARA: VIC FORMELLO – REAL TUSCOLANO DEL 31.01.2015 – Campionato Juniores Regionale) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 177 del 27.02.2015 La Società reclamante, che si è nuovamente scusata per il gesto “assurdo e sconsiderato” compiuto dal proprio tesserato, ritiene tuttavia eccessiva la squalifica inflitta al calciatore Torregrossa, anche alla luce di precedenti decisioni del Giudice Sportivo, che valutando casi simili ha pronunciato sanzioni più miti. La ricorrente ha quindi chiesto una riduzione della squalifica al calciatore, nonché l’annullamento della sanzione pecuniaria irrogata alla Società Real Tuscolano, per i tafferugli scoppiati in tribuna tra gli opposti sostenitori, ma che hanno visto sanzionata soltanto la società ospitata. C.U. 202/2 Ascoltato in sede di supplemento, l’arbitro ha riferito che durante l’incontro i sostenitori della Real Tuscolano, sostavano nella zona ospiti della tribuna, gli avevano rivolto insulti e minacce; e ha precisato inoltre che al 41 s.t., dopo l’espulsione del n. 8 Natale Simone, un signore adulto e corpulento, che si trovava nella zona ospiti, si era scagliato contro un sostenitore della Vic Formello, che indossava la tuta sociale, scatenando un parapiglia tra le due tifoserie, che si risolveva dopo alcuni minuti, con l’allontanamento a viva forza dell’aggressore. L’arbitro ha poi riferito che, al termine della gara, mentre si trovava ancora sul terreno di giuoco, si erano avvicinati, protestando verbalmente, due o tre giocatori del Real Tuscolano, e tra questi il n. 9 Torregrossa Christian, già ammonito in precedenza, il quale all’improvviso lo aveva colpito con un violento pugno alla mascella, facendolo cadere in terra in stato confusionale. Prontamente soccorso dai giocatori di entrambe le squadre, con applicazione di ghiaccio sulla parte colpita, era stato poi accompagnato a braccia nello spogliatoio, dove gradatamente si era ripreso, sicchè dopo circa mezz’ora aveva potuto abbandonare l’impianto sportivo. Persistendo il dolore alla mascella, egli si era quindi recato al Pronto Soccorso dell’Ospedale Gemelli, ove gli veniva diagnosticata una “contusione mascellare”, con prognosi di giorni 5 s.c.. Alla voce delle dichiarazioni rese dall’arbitro, deve ritenersi innanzitutto giustificata l’ammenda comminata alla Società Real Tuscolano per il comportamento aggressivo posto in essere da un proprio sostenitore nei confronti di uno spettatore avversario, comportamento violento, che ha poi determinato un principio di rissa tra le due tifoserie. Per quanto concerne il calciatore Torregrossa Christian, questa corte, pur ribadendo l’estrema gravità e l’intollerabilità della condotta violenta nei confronti dell’arbitro, ritiene tuttavia di rivisitare parzialmente la sanzione, dal momento che si è trattato di un gesto isolato, che peraltro non ha causato conseguenze fisiche significative. Per tale motivo la sanzione andrà quindi rapportata alle sanzioni abitualmente irrogate dagli Organi di Giustizia Sportiva per casi simili. Tutto ciò premesso e ritenuto DELIBERA - di respingere il reclamo relativo all’ammenda di € 150,00 a carico della Società Real Tuscolano. - di accogliere il reclamo relativo al calciatore Torregrossa Christian e, per l’effetto, riduce la squalifica dal 28.2.2019 al 31.01.2018. La tassa reclamo va restituita Si da atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 5 marzo 2015 ha adottato le seguenti decisioni: II° COLLEGIO PRESIDENTE LIVIO PROIETTI COMPONENTI: MASSIMO D’APOSTOLI, LIVIO ZACCAGNINI RECLAMO DELLA SOCIETA’ ANNI NUOVI CIAMPINO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI, AMMENDA DI € 500,00 – INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE DE BONIS LUCA FINO AL 27/03/2015 – SQUALIFICA A CARICO DELL’ALLENATORE GUGLIARA FILIPPO PER 8 GARE – SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE PRIORI MARCO PER 5 GARE – SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE SEBASTIANI EMANUELE PER 3 GARE ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 74/C5 DEL 25.02.2015 (GARA: ACTIVE NETWORK – ANNI NUOVI CIAMPINODEL 21.02.2015 – Campionato Calcio a 5 Maschile C1) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 185 del 6.03.2015 La Società Anni nuovi Ciampino ha eccepito tutte le decisioni del primo giudice, riguardanti l’ammenda comminatale e le squalifiche ed inibizioni inflitte ai propri tesserati come a margine, C.U. 202/3 ponendo in evidenza l’esiguo numero dei sostenitori, nonché il comportamento corretto degli stessi tesserati dopo il loro allontanamento. Dall’esame degli atti ufficiali, fonte primaria di prova (Art. 35 del CGS), emerge una descrizione totalmente difforme da quanto assunto dalla ricorrente. In particolare: - i sostenitori della Società Nuova Ciampino – circa 20 – offendevano e minacciavano gli arbitri ed inoltre, durante l’intervallo, lanciavano un sasso contro la porta dello spogliatoio arbitrale, danneggiandolo; una parte degli stessi, a fine incontro, entrava sul terreno di giuoco assumendo una condotta minacciosa nei confronti degli ufficiali di gara ma venendo poi allontanata dai dirigenti locali; - il dirigente De Bonis, al termine dell’incontro, incitava la tifoseria della propria squadra ad aggredire gli arbitri; - l’allenatore Gugliata rivolgeva agli arbitri continue gravi offese, che reiterava nell’abbandonare il recinto di giuoco; a fine gara incitava la stessa tifoseria a comportamenti violenti; - il calciatore Priori, espulso per somma di ammonizioni, offendeva gravemente un arbitro e, posizionatosi sulle tribune, continuava nelle offese, provocava la tifoseria locale determinando così uno stato di pericolo; - il calciatore Sebastiani, espulso per doppia ammonizione, ingiuriava un arbitro. Da quanto sopra premesso, pure essendo chiara la scarsa attendibilità delle doglianze della ricorrente, alcune sanzioni vanno rivisitate: in particolare l’ammenda può essere ricondotta a € 400,00, stante la circostanza che solo un piccolo numero di sostenitori, a fine gara, è entrato sul terreno di giuoco; all’allenatore Gugliata può essere inflitta la squalifica di 5 gare, in quanto il medesimo, oltre alle inaccettabili espressioni ingiuriose contro gli arbitri e il deprecabile incitamento ala tifoseria, non ha assunto altri comportamenti censurabili. DELIBERA Di accogliere parzialmente il reclamo riducendo l’ammenda ad € 400,00 e la squalifica all’allenatore Gugliara Filippo e 5 gare. RECLAMO DELLA SOCIETA’ CALCIO SEZZE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI, SQUALIFICA PER 5 GARE A CARICO DEL CALCIATORE SCUOCH CHRISTIAN ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 175 DEL 25.02.2015 (GARA: HERMADA – CALCIO SEZZE DEL 22.02.2015 – Campionato Promozione) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 185 del 6.03.2015 Visto il reclamo con cui la società Calcio Sezze, in dissenso con le decisioni di prima istanza, chiede una riduzione della squalifica inflitta al calciatore Scuoch, in ragione, dello stato di tensione esistente al momento della sua espulsione, dovuto a provocazioni da parte di calciatori avversari; sentita la predetta Società, la quale, in sede di audizione, ha ribadito l’istanza di cui sopra; letti gli atti ufficiali, dai quali si desume che, in effetti, all’atto dell’espulsione dello Scuoch, si era determinato in campo un clima di forte attrito tra calciatori delle due squadre, dovuto allo loro condotta aggressiva, per cui la squalifica può essere lievemente ridimensionata; premesso quanto sopra, questa Corte è del parere di ridurre la squalifica al calciatore Scuoch Christian a 4 gare, in accoglimento del reclamo avanzato dalla Società Calcio Sezze, pertanto DELIBERA Di accogliere parzialmente il reclamo riducendo la sanzione inflitta al calciatore Scuoch Christian da 5 a 4 gare. C.U. 202/4 Si da atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 12 marzo 2015 ha adottato le seguenti decisioni: III° COLLEGIO PRESIDENTE LIVIO PROIETTI COMPONENTI: CESARE COLETTA, FRANCESCO ESPOSITO, FEDERICO TORELLA, FELICE SIBILLA, LIVIO ZACCAGNINI RECLAMO DELLA SOCIETA’ JUNIOR PORTUENSE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA AL CALCIATORE CILLO DAVIDE FINO AL 30.04.2015 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 176 DEL 26.02.2015 (GARA: JUNIOR PORTUENSE - CASAL LUMBROSO DEL 21.02.2015 – Campionato Prima Ctg.) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. N. 193 del 13.3.2015 La Corte Sportiva di Appello Territoriale visto il reclamo in epigrafe, con cui la società reclamante ha richiesto la riduzione della sanzione a carico del calciatore Cillo Davide, assumendo che il proprio tesserato non abbia rivolto espressioni minacciose verso l’arbitro, limitandosi a protestare al più irriguardosamente senza alcuna aggressione, e che non avrebbe colpito la porta dello spogliatoio arbitrale; sentita la società reclamante; esaminati gli atti ufficiali e il contenuto del referto arbitrale nel quale il direttore di gara ha dettagliatamente e precisamente descritto il comportamento del calciatore Cillo Davide; considerato che gli atti di gara, ai sensi dell’art. 35 del C.G.S., “fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”; rilevato che la squalifica a carico del calciatore Cillo Davide per l’invasivo comportamento di offese e minacce nei confronti dell’arbitro, seppur censurabile e grave, debba essere ricondotta alla misura dei consolidati parametri utilizzati per casi analoghi a quello in esame. Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale DELIBERA Di accogliere parzialmente il reclamo riducendo la squalifica al calciatore Cillo Davide dal 30.04.2015 al 15.04.2015. La tassa reclamo va restituita. RECLAMO DELLA SOCIETA’ ROCCA PRIORA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE TANZI GIANNI FINO AL 30.06.2015 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 175 DEL 25.02.2015 (GARA: ROCCA PRIORA - MONTESPACCATO DEL 22.02.2015 – Campionato Promozione) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. N. 193 del 13.3.2015 La Corte Sportiva di Appello Territoriale visto il reclamo in epigrafe, con cui la società reclamante ha richiesto la riduzione della sanzione a carico del dirigente Tanzi Gianni, assumendo che il proprio tesserato non abbia rivolto espressioni minacciose verso la terna arbitrale, limitandosi a protestare e che non avrebbe colpito con la porta dello spogliatoio l’assistente dell’arbitro, trattandosi di una mera casualità; esaminati gli atti ufficiali e il contenuto del referto arbitrale nel quale il direttore di gara e il suo assistente hanno dettagliatamente e precisamente descritto il gravissimo comportamento – ingiurioso, minaccioso e violento – del dirigente Tanzi Gianni; considerato che gli atti di gara, ai sensi dell’art. 35 del C.G.S., “fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare” e che la condotta del dirigente Tanzi Gianni è stata sanzionata adeguatamente in prima istanza. C.U. 202/5 Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale DELIBERA Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata. La tassa reclamo va incamerata. RECLAMO DELL’A.S.D MONTELLO CALCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER TRE GARE A CARICO DEL CALCIATORE LUBIRATI YURI ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.176 DEL 26.02.15 (GARA: MONTELLO CALCIO - ATLETICO BAINSIZZA DEL 22.02.15 - Campionato Prima Ctg) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. N. 193 del 13.3.2015 IL Tribunale Federale, visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; osserva: Il referto arbitrale riferisce di gesti osceni posti in essere, a fine gara, dal calciatore Lubirati sotto la tribuna che ospitava i sostenitori della squadra avversaria. Da tale gesto ne sono conseguiti capannelli dentro e fuori il recinto di gioco che, pur senza degenerare, inducevano l’arbitro ad evitare di sanzionare nell’immediato il calciatore che veniva espulso, come comunicato ai capitani prima di rientrare nello spogliatoio. Sulla scorta della documentazione in atti deve ritenersi accertata la responsabilità del calciatore sanzionato per i fatti contestati ed equa la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo. Sulla scorta delle argomentazioni che precedono, questo Collegio DELIBERA di rigettare il reclamo e confermare la sanzione delle tre giornate di squalifica. La tassa reclamo va trattenuta. RECLAMO DELLA A.S.D. CAPUT ROMA XIV AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DEL RISULTATO DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA PUBBLICATE SUL COMUNICATO UFFICIALE N. 48 DEL 19-2-2015 (GARA: TEAM OSTIA CALCIO – CAPUT ROMA XIV DELL’1-02-2015 - Campionato Terza Ctg Roma) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. N. 193 del 13.3.2015 La società ASD Roma Caput XIV proponeva reclamo avverso il risultato della gara in epigrafe, terminata sul campo con il punteggio di 1 a 1, in quanto nella squadra avversaria aveva disputato parte della gara il calciatore Ferretti Alessio in posizione di squalifica, non avendo scontato completamente la sanzione comminata dal competente Giudice Sportivo nel comunicato ufficiale n. 42 del 22-1-2015, ove figurava squalificato per due giornate di gara.. Assumeva la reclamante che il calciatore in questione, indicato in distinta con il numero 13 era effettivamente subentrato al 18’ secondo tempo. Il Giudice Sportivo, esaminati gli atti di gara, respingeva il reclamo con la motivazione che, secondo quanto riportato nel referto, il calciatore subentrato nel secondo tempo C.U. 202/6 al 18’ minuto era stato il numero 15 e non il numero 13 e la posizione di questi, pur in costanza di squalifica, non inficiava la regolarità della gara. Propone ricorso alla Corte Sportiva d’Appello la società Caput Roma XIV deducendo l’ingiustizia della decisione. La reclamante sostiene che l’indicazione nel referto di gara del numero 15 come sostituto del numero 9 al 18’ del secondo tempo sarebbe errata in quanto in contrasto con quanto riportato nel rapportino consegnato alle squadre dall’Arbitro al termine della gara ove la sostituzione viene correttamente indicata con il numero 13, assume altresì che al termine della gara la circostanza della irregolare utilizzazione del calciatore squalificato Ferretti aveva formato oggetto di un colloquio avuto nello spogliatoio arbitrale tra il dirigente della reclamante e l’allenatore della squadra avversaria, alla presenza dell’Arbitro, ove il tecnico della società Team Ostia Calcio aveva riconosciuto l’errore in cui erano incorsi non avendo controllato il comunicato ufficiale, avendo ritenuto che il calciatore avesse subito solo una giornata di squalifica per automatismo. Ad ulteriore sostegno afferma che l’Arbitro avrebbe assicurato, in quel frangente, di fornire ogni assistenza per attestare quanto accaduto ed aveva addirittura rilasciato per ogni evenienza il proprio numero di telefono. La società richiedeva di essere sentita ed in sede di audizione rilevava ulteriormente come il calciatore Lazzari avesse siglato la rete della squadra avversaria, segno evidente che era in campo. La Corte convocava l’Arbitro in audizione che però smentiva la versione della reclamante depositando agli atti il cartellino utilizzato nella gara ove si poteva leggere con nitidezza che la sostituzione annotata al 18’ del secondo tempo per la società Team Ostia Calcio era tra il numero 9 ed il numero 15. Confermava la circostanza del colloquio avuto al termine della gara con il dirigente della reclamante, però non alla presenza dell’allenatore dell’altra squadra, nel quale effettivamente questi gli riferiva della circostanza dell’inserimento in distinta del calciatore squalificato senza però avere alcuna conferma del fatto da chicchessia. In conclusione, per il noto principio che il referto di gara è fonte di prova privilegiata, la sostituzione avvenuta al 18’ del secondo tempo è quella annotata nel documento tra il numero 9 ed il numero 15 e tale circostanza è stata corroborata, in sede di audizione, dal deposito in atti da parte del direttore di gara del cartellino utilizzato nella partita per annotare le sostituzioni, le segnature ed i provvedimenti disciplinari, che riporta appunto tale sostituzione senza alcun incertezza grafica e senza correzioni. Di fronte a tali documenti, confermati senza esitazioni e tentennamenti dall’Arbitro in sede di audizione, non può darsi alcun rilievo al rapportino consegnato alle società al termine della gara, che non ha lo stesso valore documentale ed, in ogni caso, nel contrasto tra i due documenti è solo l’Arbitro che, sollecitando la memoria ed acquisendo altri elementi, quali il cartellino utilizzato durante la gara, può valorizzare l’uno o l’altro e, nella specie, lo si ripete, ha confermato la veridicità di quanto riportato nel referto. Il reclamo va quindi respinto con la conferma della decisione impugnata. Le spese seguono al rigetto. Tutto ciò premesso la Corte Sportiva d’Appello territoriale DELIBERA Di respingere il reclamo La tassa reclamo va incamerata. RECLAMO DELLA SOCIETA’ ASD TOR SAPIENZA , AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 03.04.2015 DEL CALCIATORE TICCONI SIMONE , ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO , CON C.U. N. 77 S.G.S. DEL 26.02.2015; (GARA : FROSINONE CALCIO S.R.L. -A.S.D. TOR SAPIENZA , DEL 21.02.2015 , Campionato Giovanissimi Regionali Eccellenza , Fascia B Girone B.). Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 193 del 13.3.2015 La Corte Sportiva d’Appello territoriale , visto il reclamo in epigrafe, ed esaminati gli atti ufficiali, ascoltata, come da richiesta ,la Società interessata, C.U. 202/7 osserva quanto segue: Al 36’ del primo tempo veniva espulso il calciatore Ticconi Simone , per aver colpito lievemente , senza alcuna conseguenza, la mano dell’arbitro mentre annotava sul taccuino un precedente provvedimento di espulsione di un suo compagno di squadra , e per aver rivolto al direttore di gara reiterate espressioni offensive. La Società istante , in sede di sua audizione , ribadiva il suo ricorso, e pur ammettendo le frasi irriguardose del suo tesserato nei confronti del direttore di gara, metteva in evidenza la tenuità del fatto e dell’azione ai danni di quest’ultimo. Quindi concludeva con la richiesta di riduzione della sanzione inflitta, reputata eccessiva. Il reclamo può essere accolto . Da un attento esame del rapporto dell’arbitro, si evince certamente la natura e la leggerezza del gesto messo in essere dal Ticconi , unitamente alle parole offensive nei confronti del direttore di gara, scaturite presumibilmente da una reazione emotiva e sproporzionata del giovane calciatore, a causa di una decisione comunque reputata avversa alla sua squadra , quale la trascrizione della precedente espulsione di un suo compagno. Pertanto, su tali premesse, pur considerando il comportamento del Ticconi degno di ampia critica, perché antieducativo e antisportivo, questa Corte ritiene che si possa addivenire ad una limitata riduzione della squalifica inflitta , onde renderla più adeguata alla reale portata ed entità del fatto DELIBERA In parziale riforma della decisione del Giudice sportivo di primo grado presso il C.R.L. come al c.u.n. 77 SGS del 26.02.2015, di ridurre la squalifica del calciatore Ticconi Simone, dal 03.04.2015 al 20.03.2015 Dispone la restituzione della tassa reclamo. Pubblicato in Roma il 20 marzo 2015 IL SEGRETARIO Claudio Galieti IL PRESIDENTE Melchiorre Zarelli