Assegni di ricerca NORMATIVA E INFORMAZIONI Il nuovo
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Assegni di ricerca NORMATIVA E INFORMAZIONI Il nuovo
Assegni di ricerca NORMATIVA E INFORMAZIONI Il nuovo regolamento per assegni di ricerca è pubblicato con D.R. 416 prot. 17191 del 19/04/2011, nel Supplemento Straordinario del Bollettino Ufficiale d'Ateneo n. 73 del 20 aprile 2011. Il regolamento è entrato in vigore Il 21/04/2011. Il testo è reperibile all’indirizzo: http://www.normateneo.unibo.it/NR/rdonlyres/34DFE155-A22C-4D17-BF0076D822549FF1/213781/regolamentoassegnidiricerca.pdf Regolamento e altre informazioni sugli Assegni di ricerca sono disponibili anche alla pagina web gestita dall’Area della Ricerca: http://www.unibo.it/Portale/Ricerca/Servizi+Docenti+Ricercatori/finanziamentinaz/Assegni_di_ricerca_20 11.htm ITER La richiesta di finanziamento da parte del tutor (sia su budget integrato sia interamente autofinanziate) deve essere avanzata con la procedura di cui al seguente indirizzo web: https://www.aric.unibo.it/AssegniRicerca/index.aspx Alla richiesta dovrà essere allegato il piano delle attività in formato .pdf, .doc, .rtf. Sarà poi il Consiglio di Dipartimento di cui è afferente il Tutor che dovrà decidere la valutazione delle richieste nell'ambito del “Budget Integrato di Dipartimento per la formazione alla ricerca”. La predisposizione dell’assegno di ricerca è curata dall’Amministrazione del Dipartimento, che gestisce, in coordinamento con il tutor, la pubblicazione del bando, la gestione della graduatoria e la stipulazione del contratto, previa consegna da parte del vincitore dell’assegno della modulistica predisposta. Il vincitore dell’assegno sarà convocato in Direzione Amministrativa per firmare le copie del contratto in presenza del Direttore di Dipartimento, in questa occasione consegnerà nr.2 marche da bollo di € 14.62 cad. IMPORTI - MINIMO Con Decreto Ministeriale, il Ministero ha fissato l’importo minimo degli assegni di ricerca che saranno banditi ai sensi della L. Gelmini 240/2010: - Importo minimo lordo annuo assegnista: € 19.367, per un costo complessivo annuo - inclusi oneri ente di € 22.818. - MASSIMO L’art. 11 c. 2 del regolamento degli assegni di ricerca prevede un importo massimo annuo degli assegni di ricerca pari al 75% lordo percipiente ricercatore confermato classe 0 a cui corrisponde: - Importo massimo lordo annuo assegnista: € 26.174, per un costo complessivo annuo - inclusi oneri ente di € 30.837. Eventuali deroghe a tale importo massimo potranno essere autorizzate dal Consiglio di Amministrazione. I predetti importi minimi e massimi si applicano ai nuovi bandi che saranno emanati ai sensi del nuovo regolamento sia nel caso di assegni interamente autofinanziati dalle strutture, sia di assegni finanziati – anche parzialmente – sul budget integrato di dipartimento. DURATA Gli assegni possono avere una durata compresa tra uno e tre anni e sono prorogabili per una sola volta e/o rinnovabili, con delibera del Consiglio della struttura che ha attivato l’assegno solo come prosecuzione dei temi di ricerca nel cui ambito dli assegni sono stati attivati. La durata complessiva dei rapporti instaurati anche con altri enti, ai sensi della L.240/2010, compresi gli eventuali rinnovi, non può comunque essere superiore a quattro anni. In risposta a diversi quesiti pervenuti agli uffici in merito alla durata complessiva massima dei nuovi assegni e alla possibilità di effettuare rinnovi, si precisa che: DURATA COMPLESSIVA DEI RAPPORTI In una recente nota degli uffici del Miur relativa agli assegni di ricerca ai sensi L. Gelmini, è stato precisato che ai fini del computo del nuovo limite massimo complessivo dei 4 anni, non si conteggiano gli eventuali contratti per assegni di ricerca svolti ai sensi della precedente normativa (art. 51, comma 6, L. 449/97). RINNOVI ASSEGNI STIPULATI AI SENSI DELLA NORMATIVA PRECEDENTE L’art. 17 del nuovo regolamento assegni – rivisto anche alla luce della nota ministeriale sopra citata – prevede che : nella fase transitoria, i contratti stipulati ai sensi art. 51 comma 6 della L. 449 del 1997, per particolari esigenze di garantire continuità delle attività di ricerca deliberate dalle strutture, potranno essere rinnovati per una sola volta e per una durata massima pari a quella prevista dal precedente contratto, purché la possibilità di rinnovo fosse espressamente prevista nel bando o nel contratto originario. A tali rinnovi sarà applicato il precedente regolamento assegni. CONTRIBUTI E PREVIDENZA L’assegno di ricerca è esente da ritenuta fiscale ed assoggettato a contributi previdenziali, Gestione Separata INPS legge 335/1995, secondo le norme vigenti. Il contributo INPS della Gestione Separata – per l’anno 2012, con aliquota del 27,72% - risulta essere cosi ripartita: ● 1/3 a carico assegnista ● 2/3 a carico ateneo Se il soggetto è già iscritto alla Gestione Separata INPS deve comunicare all’INPS gli estremi identificativi del nuovo committente, ossia: ALMA MATER STUDIORUM – UNIVERSITA’ DI BOLOGNA Codice fiscale 80007010376 Via Zamboni n.33 – 40126 Bologna Se il soggetto non è iscritto all’INPS è obbligato ad iscriversi: - o recandosi personalmente all’INPS, preferibilmente del comune ove ha sede il committente (INPS di BOLOGNA - Via Gramsci n.6-8) - o on line dal sito www.inps.it - servizi on-line Il modulo per l’iscrizione all’INPS è reperibile nel box allegati “modulistica” L'art. 51, comma 6 della legge 449/1997 richiama l'art. 4 della legge 476/1984 che dispone l'esenzione da IRPEF (dal 1/1/2005 IRE). Conseguenze dell'esenzione: - se l'assegno rappresenta l'unica entrata nel corso dell'anno, l'assegnista è esonerato dall'obbligo della presentazione della dichiarazione dei redditi (art.1, comma 4, DPR 600/1973) - in ogni caso l'assegno di ricerca non va dichiarato in sede di dichiarazione dei redditi - l'assegno di ricerca non concorre alla determinazione del limite di reddito al fine di poter usufruire delle detrazioni per figli o coniuge a carico. Gli assegni di ricerca non costituiscono base imponibile IRAP. L’assegnista gode dell’assicurazione contro gli infortuni, previo versamento del premio pro capite di € 2.46. Tale trattenuta viene operata in sede di erogazione della prima rata di compenso dal Dipartimento, evitando in tal modo che l’utenza si rechi personalmente a versare la cifra irrisoria. Ogni qualvolta si verificano delle variazioni nei dati anagrafici, quali cambio conto corrente, cambio di residenza o della posizione assicurativa l’assegnista è obbligato a comunicarlo in Segreteria Amministrativa utilizzando il modulo “dichiarazione sostitutiva”