Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca

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Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca
Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca
Art. 1 Finalità definizioni e ambito di applicazione
1. Il presente Regolamento disciplina le modalità per il conferimento di assegni di ricerca ai sensi
dell’art. 22 della legge 240/2010, la definizione delle procedure di selezione pubblica, le modalità di
svolgimento delle relative attività, il regime giuridico ed il trattamento economico.
2. Gli assegni hanno ad oggetto lo svolgimento di attività di ricerca, alla cui attuazione è vincolata
l’attivazione dell’assegno.
3. Tale attività è svolta sotto la supervisione di un responsabile scientifico. L’indicazione del
responsabile scientifico compete alla struttura proponente l’attivazione.
Art. 2. Tipologie di assegni
1. Sono previste due tipologie di assegni:
a) assegni di ricerca con copertura finanziaria interamente a carico del bilancio di Ateneo;
b) assegni di ricerca finanziati dai Dipartimenti o da strutture di ricerca dotate di autonomia
gestionale nell’ambito di progetti di ricerca dotati di propri finanziamenti o di convenzioni con
enti esterni.
2. La spesa per gli assegni di cui al presente regolamento, nei limiti dello stanziamento di bilancio,
può derivare da programmi/progetti di ricerca comunque finanziati, nell'ambito dell’autonomia delle
strutture proponenti e nel rispetto delle finalità istituzionali dell'Università.
Art. 3. Modalità di approvazione delle richieste
1.Il Consiglio di Amministrazione approva il conferimento di assegni di ricerca le cui esigenze sono
state individuate dai Consigli delle strutture proponenti, se esistenti, o dal CTO fino alla loro
costituzione.
2. Ai fini dell’attivazione degli assegni di tipo a), il Consiglio della struttura proponente delibera:
a) il programma/progetto di ricerca e la relativa durata, nonché l’indicazione del responsabile
scientifico del programma;
b) il settore scientifico-disciplinare o area scientifica in cui sarà svolta l'attività di collaborazione
alla ricerca;
c) la fonte del finanziamento, gli estremi di approvazione del programma e la dichiarazione di
disponibilità dei fondi necessari al conferimento dell'assegno di ricerca;
d) la durata dell'assegno (non superiore a tre anni, non inferiore a un anno);
e) i requisiti curriculari richiesti all'assegnista.
3. Ai fini dell’attivazione degli assegni di tipo b), il Consiglio della struttura proponente delibera, oltre
a tutti gli elementi enumerati al comma precedente, su quali fondi graveranno tutti i costi del contratto
e, se presente, allega la convenzione con l’ente esterno finanziatore.
Art. 4. Procedure di selezione
1. Il conferimento degli assegni avviene previo espletamento delle procedure selettive previste nel
presente regolamento, volte ad assicurare la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità dei
relativi atti e, in particolare:
a) per gli assegni di tipo a), pubblicazione di un bando per ciascuna area omogenea, seguito dalla
presentazione da parte dei candidati dei progetti di ricerca, corredati dai titoli e dalle
pubblicazioni, la cui valutazione è demandata ad una Commissione giudicatrice;
b) per gli assegni di tipo b), pubblicazione di bandi relativi a specifici programmi di ricerca.
2. Per gli assegni di tipo b) è possibile procedere direttamente al reclutamento del vincitore e PI
(Principal Investigator) di un bando competitivo finalizzato alla realizzazione del progetto di ricerca,
qualora siano già state espletate le procedure selettive da parte dei soggetti nazionali ed internazionali
promotori, ai sensi della normativa vigente dei progetti (Ministeri, Fondazioni, Unione Europea, enti
territoriali e altri organismi internazionali); in tale caso, poiché la selezione è già stata effettuata a cura
dell’ente finanziatore sulla base della valutazione del profilo scientifico del PI, non occorre espletare
ulteriori procedure selettive interne per l’attivazione dell’assegno di ricerca.
Art.5 – Bando di concorso
1. Gli assegni di ricerca di tipo a) e b) sono conferiti mediante concorso pubblico per titoli e colloquio.
2. Il relativo bando di concorso deve contenere:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
i requisiti soggettivi di partecipazione;
numero, durata, importo, limiti di rinnovabilità degli assegni da conferire;
l'area concorsuale e/o i settori scientifico-disciplinari nel cui ambito verrà svolta la ricerca;
la tematica di ricerca per gli assegni di tipo a) oppure il programma di ricerca per gli assegni di
tipo b);
le modalità e i termini di presentazione, anche telematica, delle domande;
l’avviso circa la necessaria indicazione nella domanda, a pena di inammissibilità, di un
indirizzo di posta elettronica certificata attivo e intestato al candidato;
il responsabile del procedimento;
l’autorità cui è possibile proporre ricorso;
i diritti e doveri dell’assegnista;
la sede prevalente ove verrà svolta l’attività di ricerca;
i criteri e le linee guida per le Commissioni di Selezione per la valutazione dei candidati;
le disposizioni che assicurino la pubblicità degli atti del procedimento concorsuale.
3. La domanda di partecipazione dovrà essere corredata dal curriculum scientifico-professionale del
candidato, da eventuali pubblicazioni nel numero massimo di 12, attestati ed ogni altro titolo atto a
comprovare la qualificazione del candidato in relazione all’attività di ricerca proposta, nonché, con
esclusivo riferimento agli assegni di tipo a), dal progetto di ricerca da parte del candidato.
4. Ai bandi deve essere data adeguata pubblicità tramite pubblicazione nel Portale di Ateneo, nel sito
del MIUR e nel Portale dell’Unione Europea.
5. I termini per la presentazione delle domande di partecipazione alle selezioni non possono essere
inferiori a quindici giorni, decorrenti dalla data di affissione del bando sul portale internet dell’Ateneo.
Art. 6 - Requisiti soggettivi
1. Gli assegni possono essere conferiti a studiosi, anche cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione
Europea, in possesso di curriculum scientifico e professionale idoneo allo svolgimento dell'attività di
ricerca.
2. Il dottorato di ricerca o titolo equivalente conseguito all'estero ovvero, per i settori interessati, il
titolo di specializzazione di area medica corredato da adeguata produzione scientifica, costituiscono
titoli preferenziali ai fini del conferimento dell'assegno; resta, in ogni caso, ferma la possibilità per le
strutture di indicare nei singoli bandi i sopraccitati titoli quali requisiti obbligatori ai fini della
partecipazione alle procedure selettive.
3. Una quota di assegni di ricerca può essere riservata a studiosi italiani o stranieri che abbiano
conseguito il dottorato di ricerca o titolo equivalente all’estero, ovvero a studiosi stranieri che abbiano
conseguito il dottorato di ricerca in Italia.
4. Potranno altresì essere previsti nei bandi ulteriori titoli e/o requisiti connessi alla produzione
scientifica e/o al curriculum scientifico-professionale richiesto per lo svolgimento dello specifico
progetto di ricerca.
5. I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso
per la presentazione delle domande di ammissione.
6. Non possono essere conferiti assegni di ricerca al personale di ruolo, anche a tempo determinato, in
servizio presso le Università, le istituzioni e gli enti pubblici di ricerca e sperimentazione, l'ASI,
l'ENEA e presso le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto
equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'art.74, comma 4, del D.P.R. n.382/1980.
7. Sono altresì esclusi coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado
compreso, o relazione di coniugio, con un professore appartenente alla struttura che effettua la
proposta di attivazione del contratto, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del
Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo.
8. Gli assegni di ricerca non possono altresì essere conferiti a chi è già titolare di contratti di cui
all’art. 22 (Assegni di ricerca) e all’art. 24 (Ricercatori a tempo determinato) della Legge n. 240 del 30
dicembre 2010, anche se stipulati con altri Atenei e/o con gli altri soggetti di cui al comma 1 dell’art.
22 della citata Legge e, in ogni caso, qualora la durata complessiva di detti contratti, unitamente alla
durata dell’assegno di ricerca da conferire, superi i 12 anni, anche non continuativi. Ai fini del calcolo
del limite temporale non vengono presi in considerazione i periodi di aspettativa per maternità o per
motivi di salute.
Art. 8 - Commissione giudicatrice
1. La Commissione giudicatrice è nominata dal Rettore, dopo la scadenza del termine per la
presentazione delle domande di partecipazione, sentita la struttura didattico-scientifica interessata, e si
compone di tre docenti, anche di altri atenei, appartenenti alle macroaree per le quali sono stati banditi
gli assegni.
2. La Commissione giudicatrice, che può avvalersi senza oneri aggiuntivi a carico dell’Ateneo di
esperti revisori di elevata qualificazione italiani o stranieri ad essa esterni, preso atto anche dei
progetti presentati dai candidati, valuta i candidati e formula una graduatoria sulla base dei punteggi
attribuiti.
3. Ai componenti delle Commissioni giudicatrici non è dovuto alcun compenso.
4. Nella prima seduta la Commissione giudicatrice predetermina i criteri da utilizzare per
l’attribuzione del punteggio nel rispetto di quanto descritto dal successivo articolo.
Art. 9 - Modalità di espletamento della procedura selettiva
1. La selezione si attua mediante valutazione comparativa delle pubblicazioni e dei titoli presentati dai
candidati, integrata da un colloquio comprensivo di una prova di conoscenza di una lingua straniera
scelta dal candidato tra quelle riportate nel bando di concorso ed indicata nella domanda di
partecipazione.
2. Per la valutazione comparativa dei candidati la Commissione giudicatrice dispone di cento punti,
cinquanta dei quali complessivamente alle pubblicazioni, ai titoli e al progetto di ricerca (assegni di
tipo a), oppure ai soli titoli e pubblicazioni (assegni di tipo b), e cinquanta riservati al colloquio.
3. I cinquanta punti riservati alle pubblicazioni, ai titoli e (per i soli assegni di tipo a) al progetto di
ricerca, sono ripartiti, a cura della Commissione giudicatrice, sulla base di specifici criteri definiti
prima della valutazione delle domande di partecipazione.
4. La valutazione delle pubblicazioni e dei titoli (e del progetto di ricerca nel caso degli assegni di tipo
a) deve precedere l'inizio dei colloqui ed i relativi risultati devono essere resi noti ai candidati prima
dello svolgimento del colloquio mediante pubblicazione sul sito dell’Ateneo. I risultati della
valutazione dei titoli, nonché la data ed il luogo in cui si svolgerà il colloquio, saranno resi noti
esclusivamente a mezzo e-mail all’indirizzo di posta certificata indicato dal candidato.
5. Saranno ammessi al colloquio i candidati che conseguiranno una valutazione dei titoli non inferiorei
a trentacinque punti.
6. Il colloquio verterà sulla produzione scientifica del candidato (e anche sul progetto di ricerca nel
caso degli assegni di tipo a)). La Commissione nel corso del colloquio provvederà altresì ad accertare
la conoscenza della lingua straniera scelta dal candidato tra quelle pubblicate sul bando.
7. Il colloquio si intende superato se il candidato consegue una valutazione non inferiore a
trentacinque punti.
8. La Commissione giudicatrice redige appositi verbali contenenti i giudizi individuali, il punteggio
complessivo attribuito a ciascun candidato e la graduatoria di merito.
9. La graduatoria di merito è formata, in ordine decrescente, sulla base della somma dei punteggi
ottenuti da ciascun candidato nella valutazione dei titoli e nel colloquio. A parità di merito, prevale il
candidato di età anagrafica inferiore.
10. Accertata la regolarità degli atti concorsuali, il Rettore approva la graduatoria di merito,
unitamente a quella dei vincitori.
11. La collocazione nella graduatoria di merito non costituisce titolo per successive procedure
selettive.
12. Gli esiti della valutazione saranno resi noti nelle forme previste dal bando.
Art. 10 - Durata e importo degli assegni
1. Gli assegni possono avere una durata compresa tra uno e tre anni e potranno essere rinnovati, su
proposta della Struttura proponente, previa valutazione dell'attività svolta dall'assegnista in relazione
al programma di ricerca e allo stato di avanzamento dello stesso.
2. La durata totale dell'assegno, compresi i rinnovi, non dovrà comunque superare il limite di 4 anni.
3. L'importo dell'assegno non potrà essere inferiore al valore minimo fissato dal MIUR con proprio
decreto. Il Consiglio di Amministrazione può stabilire un valore massimo per l'importo degli assegni
di ricerca.
Art.11 - Stipulazione del contratto con il vincitore della selezione
1. Gli assegni sono conferiti, entro il numero di quelli messi a concorso, secondo l'ordine della
graduatoria di merito.
2. I candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito dovranno far pervenire, con le modalità e
nei termini previsti dal bando di concorso, la dichiarazione di accettazione dell'assegno unitamente
alla documentazione richiesta.
3. Gli assegni sono conferiti con contratti di diritto privato stipulati entro tre mesi dall'avvenuta
accettazione, nei quali sono indicati i diritti e gli obblighi contrattuali. Tali contratti non configurano
in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato.
4. Il vincitore della selezione instaura con l'Università un rapporto di partecipazione ad attività di
ricerca; tale rapporto non dà in alcun modo diritto di accesso ai ruoli universitari.
5. I vincitori che, entro il termine indicato nel bando di concorso, non dichiarino di accettare l'assegno,
oppure non inizino l'attività di ricerca entro il termine previsto, decadono dal diritto all'assegno.
6. Nel caso di rinuncia dei vincitori oppure di mancata accettazione o di mancato inizio dell'attività di
ricerca entro i termini, gli assegni sono conferiti ai candidati che siano risultati idonei secondo l'ordine
della graduatoria.
Art.12 – Svolgimento dell'attività di ricerca
1. L'attività dell'assegnista è svolta sotto la direzione di un responsabile scientifico e prevede lo
svolgimento di una specifica attività strettamente legata ad un programma di ricerca, o ad una fase di
esso, e non deve essere di mero supporto tecnico per lo svolgimento dei programmi di ricerca.
2. L'assegnista, almeno 30 giorni prima del termine di ciascun anno di attività, è tenuto a presentare al
Consiglio della struttura presso cui ha effettuato la ricerca una relazione scritta sull'attività svolta,
accompagnata dal parere del responsabile scientifico. Il Consiglio esprimerà una valutazione in merito
all'attività di ricerca.
3. In tale sede, nel caso l’assegno sia in scadenza, il responsabile scientifico può proporne l'eventuale
rinnovo. La proposta, oltre alla descrizione e alla valutazione dell'attività svolta dall'assegnista,
contiene lo sviluppo del progetto di ricerca che motiva la richiesta di rinnovo.
3. Il rinnovo è subordinato ad una positiva valutazione dell'attività svolta dall’assegnista da parte del
Consiglio della struttura ed alla delibera positiva del CTO e del CDA.
Art.13 – Attività didattica
1. Previa autorizzazione del responsabile scientifico, all’assegnista possono essere conferiti, a titolo
gratuito, incarichi di insegnamento ai sensi dell’art. 23 della legge 30.12.2010, n. 240, nel limite di 12
CFU.
2. L’attività didattica dell'assegnista non deve in alcun modo interferire con il proficuo svolgimento
dell'attività di ricerca
Art.14 – Divieto di cumulo
1. Gli assegni non possono essere cumulati con borse di studio o per attività di ricerca a qualsiasi
titolo conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere e utili ad integrare,
con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca del titolare dell'assegno.
2. La titolarità dell'assegno non è compatibile con l'iscrizione a corsi di laurea, laurea specialistica o
magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o all'estero, master
universitari. Comporta altresì il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio
presso amministrazioni pubbliche differenti da quelle previste dal comma 1 dell'art.22 Legge
n.240/2010.
3. La titolarità dell’assegno non è altresì compatibile con la contemporanea titolarità di altri assegni di
ricerca né di altri contratti di collaborazione all’attività di ricerca.
4. Gli assegnisti non possono assumere incarichi di supplenza nelle scuole, pena la risoluzione del
contratto di conferimento dell'assegno.
5. Previo integrale assolvimento dei propri compiti e previa autorizzazione scritta del responsabile
scientifico e del direttore della struttura presso la quale si svolge la ricerca, l'assegnista può esercitare
attività lavorativa occasionale, a condizione che essa:
a) sia compatibile con l’esercizio dell’attività di ricerca;
b) non pregiudichi lo svolgimento dell'attività di ricerca;
c) non comporti un conflitto di interessi con la specifica attività di ricerca svolta dall’assegnista.
6. Il vincitore effettua apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, impegnandosi a
comunicare alla struttura qualsiasi variazione rispetto a quanto dichiarato contestualmente al
verificarsi della variazione stessa.
7. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, nel bando di concorso o nel
contratto comporta l'immediata decadenza dal godimento dell'assegno di ricerca ed esclude il
beneficiario da eventuali rinnovi.
8. Qualora la decadenza, dichiarata dal Rettore o dal direttore della struttura previa contestazione
scritta, o l'eventuale rinuncia al godimento dell'assegno intervengano prima della scadenza
dell'assegno, il compenso è corrisposto proporzionalmente al periodo di attività prestata
dall'assegnista.
Art.15 – Trattamento fiscale, previdenziale
1. Agli assegni di ricerca di cui al presente regolamento, si applicano, in materia fiscale e
previdenziale, le disposizioni attualmente vigenti, nonché le successive modificazioni e integrazioni
che dovessero intervenire.
Art. 16 - Copertura Assicurativa
1. L'Università provvede alla copertura dei rischi da infortuni e responsabilità civile.
Art. 17 – Preavviso in caso di recesso
1. In caso di recesso dal contratto, il titolare dell'assegno di collaborazione alla ricerca è tenuto a dare
un preavviso pari a 30 giorni.
Art.18 – Risoluzione del rapporto contrattuale
1. Il rapporto contrattuale instaurato tra l'Università e l'assegnista è risolto di diritto, senza obbligo di
preavviso, nei seguenti casi:
a) ingiustificato mancato inizio dell'attività di ricerca;
b) violazione del regime di incompatibilità previsto dal presente Regolamento;
c) valutazione negativa, in caso di assegni pluriennali, sull'attività di ricerca espressa dal
Consiglio della struttura presso la quale l'assegnista svolge l'attività di ricerca.
2. Nei casi di gravi inadempienze, o comunque di violazioni del presente regolamento, del bando o del
contratto, diverse da quelle di cui al comma precedente, il responsabile scientifico contesta per
iscritto gli addebiti all'assegnista. Il Senato accademico (o, fino alla sua costituzione, il CTO), valutate
le giustificazioni addotte dall'assegnista, può proporre la risoluzione del contratto.
3. La proposta di cui al comma precedente, se approvata dal CDA, costituisce risoluzione contrattuale.
4. Il contratto s’intendere risolto 30 giorni dopo la notifica all’assegnista della delibera di cui al
comma precedente.
Art. 18 – Mobilità degli assegnisti
1. Su proposta del responsabile scientifico, il Direttore della struttura presso la quale si svolge l'attività
di ricerca può autorizzare l'assegnista a compiere missioni in Italia o all'estero per la realizzazione del
programma di ricerca e/o la presentazione dei risultati a consessi scientifici.
2. Ai fini del trattamento di missione, agli assegnisti compete il solo rimborso delle spese secondo le
modalità previste per i ricercatori universitari.
Art.19 – Rinvio
1. Per gli aspetti normativi non previsti nel presente Regolamento, trovano applicazione le vigenti
disposizioni normative statali.
Art. 20 - Clausole di salvaguardia
1 L’Ateneo si riserva di revocare e/o non dare corso alle procedure in caso di sopravvenute modifiche
normative, regolamentari ovvero per atti amministrativi generali adottati dal Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca.
2. Per modifiche regolamentari si intendono anche i risultati delle sentenze di annullamento
dell’autorità giudiziaria
Art. 21 – Entrata in vigore
1. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dal giorno successivo al decreto rettorale di
emanazione.