gli assegni familiari

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gli assegni familiari
GLI ASSEGNI FAMILIARI
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Ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni, piccoli coltivatori diretti;
ai pensionati delle Gestioni Speciali per i lavoratori autonomi (artigiani,
commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri.
Per i lavoratori dipendenti e per i titolari di pensione e di prestazioni economiche
previdenziali derivanti da lavoro dipendente, gli assegni familiari sono stati sostituiti
dal 1° gennaio 1988 dall'assegno per il nucleo familiare.
PER QUALI FAMILIARI SPETTANO
•
Coniuge, anche se legalmente separato (solo per i pensionati delle gestioni speciali)
•
figli ed equiparati (legittimi, legittimati, adottivi, affiliati, naturali, legalmente
riconosciuti o giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio dell'altro
coniuge, affidati
a norma di legge
• fratelli, sorelle e nipoti
Per avere diritto all'assegno i figli, i fratelli, le sorelle e i nipoti devono essere:
•
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•
•
minori di 18 anni
oppure
inabili al lavoro
oppure
studenti. In tal caso l'assegno spetta fino a 21 anni per gli studenti medi e fino a 26
anni (ma nei limiti degli anni di studio previsti per il corso di laurea scelto) per gli
studenti universitari
apprendisti. In tal caso l'assegno spetta fino a 21 anni.
Per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri gli assegni spettano solo per i figli ed equiparati e
per fratelli, sorelle e nipoti conviventi. Il pagamento degli assegni è subordinato alla
condizione che gli interessati vivano a carico del richiedente e che il nucleo familiare non
superi determinati limiti di reddito.
LIMITE DI REDDITO PERSONALE
Si considera a carico, e cioè economicamente non autosufficiente, il familiare che abbia
redditi personali di qualsiasi natura non superiori ad un importo mensile determinato di
anno in anno. Per l'anno 2002 è fissato in € 553,04 per il coniuge e per ciascun figlio o
equiparato
ATTENZIONE
Esiste anche il limite di reddito per i genitori a carico che non si applica ai fini degli
assegni familiari in quanto le categorie su indicate non hanno diritto agli assegni
familiari per i genitori. I limiti di reddito però sono utili per stabilire alcuni benefici
che riguardano i familiari che vivono a carico come ad esempio, esenzione dal ticket
sanitario.
I LIMITI DI REDDITO FAMILIARE
Per il riconoscimento delle prestazioni non basta però rientrare nei limiti di reddito
personale indicato; occorre anche non superare il limite di reddito familiare. Il nucleo
familiare composto dal richiedente, dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato
o, se separato, a carico, dai figli ed equiparati e da tutti gli altri soggetti a carico per i quali
il richiedente ha diritto agli assegni familiari, non deve superare determinati limiti di
reddito soggetti a rivalutazione annuale
Tabella A
Per la generalità dei soggetti
ANNO 2002
Nucleo familiare
Reddito familiare annuo oltre il Reddito familiare annuo oltre il
quale cessa la corresponsione del quale cessa la corresponsione di
trattamento per il 1° figlio
tutti gli assegni
1 persona*
7.526,14
2 persone
12.448,79
14.956,65
3 persone
16.058,23
19.225,24
4 persone
19.177,52
22.966,21
5 persone
22.299,45
26.704,18
6 persone
25.272,40
30.265,17
7 persone
28.244,81
33.825,62
•
L'ipotesi riguarda il titolare maggiorenne di pensione ai superstiti unico
componente il nucleo familiare.
Tabella B
Per il vedovo/a, per il divorziato/a, per il separato/a legalmente, per l'abbandonato/a, per il
celibe o per la nubile
ANNO 2002
Nucleo familiare
Reddito familiare annuo oltre il Reddito familiare annuo oltre il
quale cessa la corresponsione del quale cessa la corresponsione di
trattamento per il 1° figlio (+ 10%) tutti gli assegni (+ 10%)
1 persona*
8.278,49
2 persone
13.739,36
16.451,84
3 persone
17.662,78
21.150,32
4 persone
21.096,43
25.262,89
5 persone
24.527,97
29.375,45
6 persone
27.799,42
33.291,47
7 persone
31.068,24
37.207,49
* L'ipotesi riguarda il titolare minorenne di pensione ai superstiti unico componente il
nucleo familiare
Tabella C
Per i soggetti nel cui nucleo sono comprese persone dichiarate totalmente inabili
ANNO 2002
Nucleo familiare
Reddito familiare annuo oltre il
Reddito familiare annuo oltre il
quale cessa la corresponsione
quale cessa la corresponsione di
del trattamento per il 1° figlio (+
tutti gli assegni (+ 50%)
50%)
1 persona*
11.286,30
2 persone
18.731,60
22.432,59
3 persone
24.083,64
28.841,83
4 persone
28.766,28
34.447,47
5 persone
33.446,27
40.055,22
6 persone
37.905,95
45.395,11
7 persone
42.366,16
50.735,52
* L'ipotesi riguarda il titolare maggiorenne di pensione ai superstiti unico componente il
nucleo familiare
Tabella D
Per il vedovo/a, per il divorziato/a, per il separato/a legalmente, per l'abbandonato/a,
celibe o nubile, nonché nel cui nucleo familiare siano comprese persone dichiarate
totalmente inabili
ANNO 2002
Nucleo familiare
Reddito familiare annuo oltre il
Reddito familiare annuo oltre il
quale cessa la corresponsione
quale cessa la corresponsione di
del trattamento per il 1° figlio (+
tutti gli assegni (+ 60%)
60%)
1 persona*
12.039,71
2 persone
19.980,59
23.927,78
3 persone
25.689,25
30.763,39
4 persone
30.682,55
36.745,20
5 persone
35.675,85
42.724,90
6 persone
40.434,04
48.419,83
7 persone
45.189,06
54.117,92
* L'ipotesi riguarda il titolare minorenne di pensione ai superstiti unico componente il
nucleo familiare
IMPORTO DEGLI ASSEGNI FAMILIARI
La misura mensile degli assegni familiari è di:
€ 10,21 per ogni beneficiario
Per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri (non pensionati) è di € 8,18 mensili per figli ed
equiparati e per fratelli, sorelle e nipoti conviventi.
CHI PAGA GLI ASSEGNI FAMILIARI
Vengono corrisposti direttamente dall’INPS
LA DOMANDA
Va presentata su un apposito modulo in distribuzione presso tutte le Sedi dell'INPS,
unendovi i documenti indicati nel modulo stesso.
IL RICORSO
Nel caso in cui la domanda venga respinta, l'interessato può presentare ricorso, in carta
libera, al Comitato provinciale dell'INPS, entro 90 giorni dalla data di ricezione della
lettera con la quale si comunica la reiezione. Il ricorso, indirizzato al Comitato Provinciale,
può essere
• presentato agli sportelli della Sede dell'INPS che ha respinto la domanda;
• inviato alla Sede dell'INPS per posta con raccomandata con ricevuta di ritorno;
• presentato tramite uno degli Enti di Patronato riconosciuti dalla legge.
Al ricorso vanno allegati tutti i documenti ritenuti utili per l'accoglimento del ricorso stesso