l_17320040507it00090011 - pdf
Transcript
l_17320040507it00090011 - pdf
7.5.2004 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 173/9 RETTIFICHE Rettifica del regolamento (CE) n. 729/2004 della Commissione, del 15 aprile 2004, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (Gazzetta ufficiale dell´Unione europea L 113 del 20 aprile 2004) Il regolamento (CE) n. 729/2004 si leggerà nel modo seguente: « REGOLAMENTO (CE) N. 729/2004 DELLA COMMISSIONE del 15 aprile 2004 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, regolamento, possano continuare ad essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/ 92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario (2). visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), (5) Il comitato del codice doganale non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente per quanto riguarda i prodotti di cui ai punti 1, 2, 4, e 5 della tabella nell'allegato. (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale per quanto riguarda il prodotto di cui al punto 3 della tabella nell'allegato. considerando quanto segue: (1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento. HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano pure a qualsiasi nomenclatura che la riprenda anche in parte aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l'applicazione di misure tariffarie o d'altra natura nel quadro degli scambi di merci. Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato devono essere classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella. (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento debbono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, e precisamente in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3. Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento possono continuare ad essere invocate conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92, per un periodo di tre mesi. (4) È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti, fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata e che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente Articolo 3 (2) Articolo 1 Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 15 aprile 2004. Per la Commissione Frederik BOLKESTEIN Membro della Commissione (1) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2344/2003 della Commissione (GU L 346 del 31.12.2003, pag. 38). (2) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dall'atto d'adesione del 2003. L 173/10 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 7.5.2004 ALLEGATO 1. Designazione delle merci Classificazione (codice NC) Motivazione (1) (2) (3) 6810 99 00 Classificazione a norma delle regole generali 1, 3 b) e 6 per l'interpretazione della Nomenclatura Combinata e del testo dei codici NC 6810 e 6810 99 00. Fermatende di forma ovale, costituiti per il 75 % di roccia naturale e per il 25 % di plastica poliestere, muniti di una ghiera metallica ad una estremità, che consente di inserirli in una riloga. Su 18 % della loro superficie sono presenti incrostazioni rotonde in osso di bufalo, per fini decorativi. Il prodotto è costituito da vari materiali, tra cui predomina in proporzione la roccia naturale. Il prodotto non può essere classificato sotto la voce 9601 perché, per la natura del materiale di decorazione, l'osso di bufalo non conferisce all'articolo la sua caratteristica essenziale. 2. Macinasale manuale di peso inferiore a 10 kg, destinato ad insaporire gli alimenti. 6912 00 90 I grani di sale racchiusi nel contenitore di plastica sferico sono macinati da una piccola piastra di ceramica. Classificazione a norma delle regole generali 1, 3 b) e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, della nota 1 b) del capitolo 84 e del testo dei codici NC 6912 00 e 6912 00 90. Secondo la nota 1 a) del capitolo 82, il macinino per il sale non può essere classificato nel capitolo 82 per la presenza della piastra di ceramica che gli conferisce il suo carattere essenziale. 3. Macininapepe manuale di peso inferiore a 10 kg, destinato ad insaporire gli alimenti. 8210 00 00 I grani di pepe racchiusi nel contenitore di plastica sferico sono macinati da una piccola piastra di metallo comune. 4. Assortimento per la vendita al minuto, comprendente un macinapepe e un macinasale. I contenitori sferici di plastica contengono i grani rispettivamente di pepe e di sale che sono macinati da una piccola piastra di metallo comune, per il macinapepe, e di ceramica, per il macinasale. Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, della nota 1 a) del capitolo 82 e del testo del codice NC 8210 00 00. Il prodotto è escluso dalla sezione XVI a norma della nota 1 k) di tale sezione. 8210 00 00 Classificazione a norma delle regole generali 1, 3 c) e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, della nota 1 a) del capitolo 82 e del testo dei codici NC 8210 00 00. Assortimento composto da prodotti impiegati per preparazioni alimentari. Nessun componente conferisce all’insieme il suo carattere essenziale. 5. Deambulatore rollator a quattro ruote, con struttura tubolare in alluminio, dotato di ruote anteriori girevoli, manopole e freni. È provvisto di sedile/vassoio e cestino. Può essere piegato per essere trasportato. Il prodotto è concepito per aiutare le persone con difficoltà di deambulazione. L'utente può camminare spingendo il deambulatore rollator e appoggiandosi ad esso. (Cfr. fotografia A) (*) (*) La fotografia ha un carattere puramente indicativo. 8716 80 00 La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC 8716 e 8716 80 00. Il prodotto non è considerato un oggetto o un apparecchio di ortopedia di cui alla voce 9021 in quanto non soddisfa in criteri di cui alla nota 6 del capitolo 90. Il prodotto non è considerato come carrozzella o altro veicolo per invalidi di cui alla voce 8713. IT 7.5.2004 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 173/11 A) »