l_17320040507it00090011 - pdf

Transcript

l_17320040507it00090011 - pdf
7.5.2004
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 173/9
RETTIFICHE
Rettifica del regolamento (CE) n. 729/2004 della Commissione, del 15 aprile 2004, relativo alla classificazione di
talune merci nella nomenclatura combinata
(Gazzetta ufficiale dell´Unione europea L 113 del 20 aprile 2004)
Il regolamento (CE) n. 729/2004 si leggerà nel modo seguente:
« REGOLAMENTO (CE) N. 729/2004 DELLA COMMISSIONE
del 15 aprile 2004
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
regolamento, possano continuare ad essere invocate dal titolare
per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni
dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/
92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice
doganale comunitario (2).
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987,
relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale
comune (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),
(5)
Il comitato del codice doganale non ha emesso alcun parere nel
termine fissato dal suo presidente per quanto riguarda i prodotti
di cui ai punti 1, 2, 4, e 5 della tabella nell'allegato.
(6)
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al
parere del comitato del codice doganale per quanto riguarda il
prodotto di cui al punto 3 della tabella nell'allegato.
considerando quanto segue:
(1)
Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura
combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci
di cui in allegato al presente regolamento.
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per
l'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si
applicano pure a qualsiasi nomenclatura che la riprenda anche
in parte aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita
da regolamentazioni comunitarie specifiche per l'applicazione di
misure tariffarie o d'altra natura nel quadro degli scambi di
merci.
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato
devono essere classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.
(3)
In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella
colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento debbono essere classificate nei corrispondenti codici NC
indicati nella colonna 2, e precisamente in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.
Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli
Stati membri che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento possono continuare ad essere invocate
conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92, per un periodo di tre mesi.
(4)
È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti, fornite
dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata e che non
sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente
Articolo 3
(2)
Articolo 1
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo
alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli
Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 aprile 2004.
Per la Commissione
Frederik BOLKESTEIN
Membro della Commissione
(1) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2344/2003 della Commissione (GU L 346 del 31.12.2003,
pag. 38).
(2) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dall'atto
d'adesione del 2003.
L 173/10
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
7.5.2004
ALLEGATO
1.
Designazione delle merci
Classificazione
(codice NC)
Motivazione
(1)
(2)
(3)
6810 99 00
Classificazione a norma delle regole generali 1, 3 b) e 6 per
l'interpretazione della Nomenclatura Combinata e del testo dei
codici NC 6810 e 6810 99 00.
Fermatende di forma ovale, costituiti per il 75 % di roccia
naturale e per il 25 % di plastica poliestere, muniti di una
ghiera metallica ad una estremità, che consente di inserirli
in una riloga. Su 18 % della loro superficie sono presenti
incrostazioni rotonde in osso di bufalo, per fini decorativi.
Il prodotto è costituito da vari materiali, tra cui predomina in
proporzione la roccia naturale.
Il prodotto non può essere classificato sotto la voce 9601
perché, per la natura del materiale di decorazione, l'osso di
bufalo non conferisce all'articolo la sua caratteristica essenziale.
2.
Macinasale manuale di peso inferiore a 10 kg, destinato ad
insaporire gli alimenti.
6912 00 90
I grani di sale racchiusi nel contenitore di plastica sferico
sono macinati da una piccola piastra di ceramica.
Classificazione a norma delle regole generali 1, 3 b) e 6 per
l'interpretazione della nomenclatura combinata, della nota
1 b) del capitolo 84 e del testo dei codici NC 6912 00 e
6912 00 90.
Secondo la nota 1 a) del capitolo 82, il macinino per il sale
non può essere classificato nel capitolo 82 per la presenza della
piastra di ceramica che gli conferisce il suo carattere essenziale.
3.
Macininapepe manuale di peso inferiore a 10 kg, destinato
ad insaporire gli alimenti.
8210 00 00
I grani di pepe racchiusi nel contenitore di plastica sferico
sono macinati da una piccola piastra di metallo comune.
4.
Assortimento per la vendita al minuto, comprendente un
macinapepe e un macinasale. I contenitori sferici di plastica
contengono i grani rispettivamente di pepe e di sale che
sono macinati da una piccola piastra di metallo comune,
per il macinapepe, e di ceramica, per il macinasale.
Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, della nota 1 a) del
capitolo 82 e del testo del codice NC 8210 00 00.
Il prodotto è escluso dalla sezione XVI a norma della nota 1 k)
di tale sezione.
8210 00 00
Classificazione a norma delle regole generali 1, 3 c) e 6 per
l'interpretazione della nomenclatura combinata, della nota 1 a)
del capitolo 82 e del testo dei codici NC 8210 00 00.
Assortimento composto da prodotti impiegati per preparazioni
alimentari.
Nessun componente conferisce all’insieme il suo carattere essenziale.
5.
Deambulatore rollator a quattro ruote, con struttura tubolare in alluminio, dotato di ruote anteriori girevoli, manopole e freni. È provvisto di sedile/vassoio e cestino. Può
essere piegato per essere trasportato.
Il prodotto è concepito per aiutare le persone con difficoltà
di deambulazione. L'utente può camminare spingendo il
deambulatore rollator e appoggiandosi ad esso.
(Cfr. fotografia A) (*)
(*) La fotografia ha un carattere puramente indicativo.
8716 80 00
La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole
generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC 8716 e 8716 80 00.
Il prodotto non è considerato un oggetto o un apparecchio di
ortopedia di cui alla voce 9021 in quanto non soddisfa in
criteri di cui alla nota 6 del capitolo 90.
Il prodotto non è considerato come carrozzella o altro veicolo
per invalidi di cui alla voce 8713.
IT
7.5.2004
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 173/11
A)
»