reg957_06 - pdf - Agenzia delle Dogane

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29.6.2006
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 175/45
REGOLAMENTO (CE) N. 957/2006 DELLA COMMISSIONE
del 28 giugno 2006
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata e recante modifica del
regolamento (CEE) n. 48/90
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
(5)
La classificazione degli «schermi a matrice di punti» di cui
al regolamento (CEE) n. 48/90, del 9 gennaio 1990,
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (3) ha dato luogo a classificazioni errate; pertanto il punto 2 dell’allegato del regolamento
deve essere soppresso.
(6)
Il comitato del codice doganale non ha emesso alcun
parere nel termine fissato dal suo presidente per quanto
riguarda il prodotto di cui al punto 3 della tabella allegata.
(7)
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale per
quanto riguardo i prodotti di cui ai punti 1 e 2 della
tabella allegata,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23
luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed
alla tariffa doganale comune (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
(1)
(2)
Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n.
2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla
classificazione delle merci di cui all’allegato del presente
regolamento.
Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole
generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano pure a qualsiasi nomenclatura che la riprenda anche in parte aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni
comunitarie specifiche per l’applicazione di misure tariffarie o d’altra natura nel quadro degli scambi di merci.
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in
allegato devono essere classificate nella nomenclatura combinata
nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 di detta
tabella.
Articolo 2
(3)
In applicazione di tali regole generali, le merci descritte
nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato del
presente regolamento debbono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, e precisamente in virtù delle motivazioni indicate nella colonna
3 di detta tabella.
(4)
È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti,
fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura
combinata e che non sono conformi alla legislazione
comunitaria stabilita dal presente regolamento, possano
continuare ad essere invocate dal titolare per un periodo
di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell’articolo
12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del
Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice
doganale comunitario (2).
(1) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo
dal regolamento (CE) n. 838/2006 (GU L 154 dell’8.6.2006, pag. 1).
(2) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da
ultimo dal regolamento (CE) n. 648/2005 del Parlamento europeo
e del Consiglio (GU L 117 del 4.5.2005, pag. 13).
Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi alla legislazione
comunitaria stabilita dal presente regolamento possono continuare ad essere invocate conformemente alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92,
per un periodo di tre mesi.
Articolo 3
Il punto 2 dell’allegato del regolamento (CEE) n. 48/90 è soppresso.
Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno
successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea.
(3) GU L 8 dell’11.1.1990, pag. 16. Regolamento modificato da ultimo
dal regolamento (CE) n. 705/2005 (GU L 118 del 5.5.2005,
pag. 18).
L 175/46
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 2006.
Per la Commissione
László KOVÁCS
Membro della Commissione
29.6.2006
29.6.2006
IT
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L 175/47
ALLEGATO
Designazione delle merci
Classificazione
(codice NC)
Motivazione
(1)
(2)
(3)
1. Schermo grafico e alfanumerico a cristalli
liquidi, monocromatico, a matrice passiva
8531 20 95
Classificazione a norma delle regole generali 1
e 6 per l’interpretazione della nomenclatura
combinata e del testo dei codici NC 8531,
8531 20 e 8531 20 95
Lo schermo è costituito da uno strato a
cristalli liquidi inserito tra due lastre o fogli
di vetro, è dotato di un certo numero di
punti (ripartiti in 64 linee e 240 colonne) e
di una scheda C-MOS che assicura l’interfaccia
Tenuto conto della presenza di una scheda per
l’interfaccia, lo schermo non può essere classificato come dispositivo a cristalli liquidi della
voce 9013 [cfr. anche le note esplicative del
SA relative alla voce 9013 (1)]
Può essere incorporato in altri prodotti
Lo schermo non è munito delle componenti
elettroniche necessarie a riprodurre segnali video. Non può pertanto essere classificato come
videomonitor della voce 8528
Non è in grado di visualizzare segnali video
Lo schermo è un pannello indicatore della
voce 8531 perché è in grado di visualizzare
soltanto caratteri alfanumerici e grafici [cfr.
anche le note esplicative del SA relative alla
voce 8531 (D)]
2. Articolo, denominato «modulo LCD (con
schermo tattile “touch screen”)», costituito
da un dispositivo a cristalli liquidi a matrice
attiva, retroilluminato, munito di invertitori
e di schede di circuito stampato con comandi elettronici di controllo destinati
esclusivamente all’indirizzamento dei pixel.
Il dispositivo a cristalli liquidi è costituito
da uno strato di cristalli liquidi stretto fra
due lastre di vetro. Lo strato esterno delle
celle di vetro è rivestito di un sottile strato
metallico elettricamente conduttivo e resistivo
Il modulo si basa sulla tecnologia
(«thin-film transistor»); è largo 34,5
alto 35,3 cm e profondo 16,5 cm,
diagonale dello schermo di 38,1 cm
pollici)
TFT
cm,
con
(15
Nel modulo non sono incorporate altre
componenti elettroniche (per esempio, alimentatore, convertitore video, demoltiplicatore, sintonizzatore, ecc.), oppure interfacce
per la connessione ad altri apparecchi
8548 90 90
Classificazione a norma delle regole generali 1
e 6 per l’interpretazione della nomenclatura
combinata, della nota 2 c) della sezione XVI
e del testo dei codici NC 8548, 8548 90 e
8548 90 90
Il modulo non è una parte destinata esclusivamente o principalmente ad una macchina particolare della sezione XVI. Pertanto, è classificato alla voce 8548 in virtù della nota 2 c)
della sezione XVI
L 175/48
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
29.6.2006
(1)
(2)
(3)
3. Articolo, denominato «modulo LCD», costituito da un dispositivo a cristalli liquidi a
matrice attiva, retroilluminato, munito di
invertitori e di schede di circuito stampato
con comandi elettronici di controllo destinati esclusivamente all’indirizzamento dei
pixel
8529 90 81
Classificazione a norma delle regole generali 1
e 6 per l’interpretazione della nomenclatura
combinata, della nota 2 b) della sezione XVI
e del testo dei codici NC 8529, 8529 90 e
8529 90 81
Il modulo si basa sulla tecnologia TFT
(«thin-film transistor»); è largo 75,9 cm,
alto 44,9 cm e profondo 4,9 cm, con diagonale dello schermo di 81,6 cm (32 pollici) e risoluzione di 1 366 × 768 pixel
Nel modulo non sono incorporate altre
componenti elettroniche (per esempio, alimentatore, convertitore video, demoltiplicatore, sintonizzatore, ecc.), oppure interfacce
per la connessione ad altri apparecchi
Il modulo non può essere classificato alla voce
9013 perché comprende un’unità di retroilluminazione, invertitori e schede di circuito
stampato con comandi elettronici di controllo
destinati esclusivamente all’indirizzo dei pixel
[cfr. anche le note esplicative del SA relative
alla voce 9013 (1)]
Il modulo non è classificabile alla voce 8473
come parte di un’unità di visualizzazione di
una macchina automatica di elaborazione dell’informazione, perché non destinato esclusivamente o principalmente ad una macchina
automatica di elaborazione dell’informazione
della voce 8471
Il modulo non è classificabile alla voce 8531,
perché, tenuto conto delle sue caratteristiche,
non è considerato un apparecchio elettrico di
segnalazione visiva della voce 8531 o una
parte di siffatto apparecchio (cfr. anche note
esplicative del SA relative alla voce 8531)
Tenuto conto delle sue caratteristiche (come
dimensioni e risoluzione) il modulo è classificabile alla voce 8529 perché destinato esclusivamente o principalmente agli apparecchi della
voce 8528