r305-01-it - pdf - Agenzia delle Dogane
Transcript
r305-01-it - pdf - Agenzia delle Dogane
L 44/22 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee IT 15.2.2001 REGOLAMENTO (CE) N. 305/2001 DELLA COMMISSIONE del 12 febbraio 2001 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata continuare ad essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2700/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2559/2000 (2), in particolare l'articolo 9, considerando quanto segue: (1) (2) (5) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento citato, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento. Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano pure a qualsiasi nomenclatura che la riprenda anche in parte aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l'applicazione di misure tariffarie o d'altra natura nel quadro degli scambi di merci. (3) In applicazione di tali nella colonna 1 della presente regolamento corrispondenti codici precisamente in virtù colonna 3. regole generali, le merci descritte tabella figurante nell'allegato del debbono essere classificate nei NC indicati nella colonna 2, e delle motivazioni indicate nella (4) È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti, rilasciate dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura doganale e che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento, possano Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato devono essere classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella. Articolo 2 Le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento possono continuare ad essere invocate conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/ 92, per un periodo di tre mesi. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 2001. Per la Commissione Frederik BOLKESTEIN Membro della Commissione (1) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. (2) GU L 293 del 22.11.2000, pag. 1. (3) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. (4) GU L 311 del 12.12.2000, pag. 17. 15.2.2001 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee IT L 44/23 ALLEGATO Descrizione delle merci Classificazione (codice NC) Motivazione (1) (2) (3) 1. Vaso quadrato e monocolore di ceramica (100 % terracotta comune) alto 15 cm 6913 90 10 Esso è esternamente ed internamente verniciato a smalto. Sulla parte esterna è decorato con disegni e motivi astratti o realistici 2. Vaso tondo e policromo di ceramica (100 % terracotta comune) con altezza di 38 cm e con un diametro di 38 cm Data la verniciatura a smalto interna e l'assenza di un foro sul fondo, il prodotto presenta capacità di resistenza all'acqua. Tenuto conto del suo aspetto generale, il prodotto viene considerato come un articolo ornamentale 6914 90 10 Il vaso presenta un piccolo foro sul fondo. Esso è esternamente verniciato a smalto e decorato con disegni e motivi astratti o realistici 3. Prodotto denominato «Apparecchio di sorveglianza dei bimbi», in assortimenti condizionati per la vendita al minuto, costituito dai seguenti elementi: La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata nonché dal testo dei codici NC 6913, 6913 90 e 6913 90 10 La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, nonché dal testo dei codici NC 6914, 6914 90 e 6914 90 10 Dato il piccolo foro presente sul fondo, il prodotto rientra nella categoria dei contenitori per piante 8527 90 98 — un trasmettitore per la radiotelefonia con un microfono incorporato — un ricevitore per la radiotelefonia portatile, combinato con un altoparlante in un unico alloggiamento — due adattatori di rete La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1, 3 c) e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, nonché dal testo dei codici NC 8527, 8527 90 e 8527 90 98 Né il trasmettitore né il ricevitore determinano il carattere essenziale della merce Il trasmettitore ed il ricevitore possono anche funzionare con gli adattatori di rete Questo apparecchio serve a trasmettere i gemiti emessi dal bambino presso il quale viene posto il trasmettitore ed è utilizzato per sorvegliare i bimbi in un raggio di circa 300 m 4. Unità elettronico-meccanica composta da due elementi, presentati congiuntamente: a) un'unità elettronico-meccanica per videoregistratore che si presenta sotto la forma di un circuito stampato comprendente i seguenti elementi: 8521 10 30 I due elementi congiunti non hanno una funzione ben determinata ai sensi della nota 4 della sezione XVI. Gli elementi sono pertanto classificati separatamente in base alle rispettive funzioni — un decodificatore, un processore e un generatore dei segnali rossi, verdi e blu per tubo a raggi catodici — un processore per il segnale audio — un sistema di controllo del telaio comprensivo di microcontrollore — un processore per il segnale VHS — un'unità di caricamento/scaricamento di nastro — un'unità di testina audio, video e di controllo — un supporto di metallo per collegare il secondo elemento b) un'unità elettronica per televisore, comprendente un alimentatore a commutazione, un generatore di segnali di deflessione e un trasformatore ad alta tensione Nessuna unità ha un sintonizzatore incorporato Le suddette unità vengono installate all'interno di televisori combinati con videoregistratore per nastri da 1,265 cm di larghezza e una velocità di svolgimento non superiore a 23,39 mm al secondo La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1, 2 a) e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, nota 2 b) della sezione XVI nonché dal testo dei codici NC 8521, 8521 10, 8521 10 30, 8529, 8529 90 e 8527 90 72 8529 90 72 L 44/24 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee IT Descrizione delle merci Classificazione (codice NC) Motivazione (1) (2) (3) 5. Articolo costituito da una lastra di vetro con effetto polarizzante («filtro per schermo»), inserito in un telaio. Un cavo munito di un fermaglio è collegato al telaio L'articolo ha le seguenti funzioni: — — — — — 15.2.2001 antiabbagliante antiriflesso riduzione dei raggi ultravioletti aumento del contrasto riduzione delle cariche di elettricità statica 9002 20 00 La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 1 d) al capitolo 70, dalla nota 1 m) alla sezione XVI, nonché dal testo dei codici NC 9002 e 9002 20 00 Il prodotto è considerato come un elemento ottico del capitolo 90. Il cavo per la riduzione delle cariche di elettricità statica non ha influenza sulla classificazione