r305-01-it - pdf - Agenzia delle Dogane

Transcript

r305-01-it - pdf - Agenzia delle Dogane
L 44/22
Gazzetta ufficiale delle Comunità europee
IT
15.2.2001
REGOLAMENTO (CE) N. 305/2001 DELLA COMMISSIONE
del 12 febbraio 2001
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
continuare ad essere invocate dal titolare per un periodo
di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell'articolo
12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del
Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice
doganale comunitario (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2700/2000 del Parlamento europeo e
del Consiglio (4).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23
luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed
alla tariffa doganale comune (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2559/2000 (2), in particolare l'articolo 9,
considerando quanto segue:
(1)
(2)
(5)
Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento citato, è
necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.
Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole
generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano pure a qualsiasi nomenclatura che la riprenda anche in parte aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l'applicazione di misure
tariffarie o d'altra natura nel quadro degli scambi di
merci.
(3)
In applicazione di tali
nella colonna 1 della
presente regolamento
corrispondenti codici
precisamente in virtù
colonna 3.
regole generali, le merci descritte
tabella figurante nell'allegato del
debbono essere classificate nei
NC indicati nella colonna 2, e
delle motivazioni indicate nella
(4)
È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti,
rilasciate dalle autorità doganali degli Stati membri in
materia di classificazione delle merci nella nomenclatura
doganale e che non sono conformi alla legislazione
comunitaria stabilita dal presente regolamento, possano
Le misure previste dal presente regolamento sono
conformi al parere del comitato del codice doganale,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in
allegato devono essere classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 di
detta tabella.
Articolo 2
Le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate dalle autorità
doganali degli Stati membri che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento possono
continuare ad essere invocate conformemente alle disposizioni
dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/
92, per un periodo di tre mesi.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno
successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 2001.
Per la Commissione
Frederik BOLKESTEIN
Membro della Commissione
(1) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.
(2) GU L 293 del 22.11.2000, pag. 1.
(3) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.
(4) GU L 311 del 12.12.2000, pag. 17.
15.2.2001
Gazzetta ufficiale delle Comunità europee
IT
L 44/23
ALLEGATO
Descrizione delle merci
Classificazione
(codice NC)
Motivazione
(1)
(2)
(3)
1. Vaso quadrato e monocolore di ceramica (100 % terracotta
comune) alto 15 cm
6913 90 10
Esso è esternamente ed internamente verniciato a smalto.
Sulla parte esterna è decorato con disegni e motivi astratti o
realistici
2. Vaso tondo e policromo di ceramica (100 % terracotta
comune) con altezza di 38 cm e con un diametro di 38 cm
Data la verniciatura a smalto interna e l'assenza di un foro sul
fondo, il prodotto presenta capacità di resistenza all'acqua.
Tenuto conto del suo aspetto generale, il prodotto viene considerato come un articolo ornamentale
6914 90 10
Il vaso presenta un piccolo foro sul fondo. Esso è esternamente verniciato a smalto e decorato con disegni e motivi
astratti o realistici
3. Prodotto denominato «Apparecchio di sorveglianza dei
bimbi», in assortimenti condizionati per la vendita al minuto,
costituito dai seguenti elementi:
La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole
generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata
nonché dal testo dei codici NC 6913, 6913 90 e 6913 90 10
La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole
generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, nonché dal testo dei codici NC 6914, 6914 90 e
6914 90 10
Dato il piccolo foro presente sul fondo, il prodotto rientra nella
categoria dei contenitori per piante
8527 90 98
— un trasmettitore per la radiotelefonia con un microfono
incorporato
— un ricevitore per la radiotelefonia portatile, combinato con
un altoparlante in un unico alloggiamento
— due adattatori di rete
La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole
generali 1, 3 c) e 6 per l'interpretazione della nomenclatura
combinata, nonché dal testo dei codici NC 8527, 8527 90 e
8527 90 98
Né il trasmettitore né il ricevitore determinano il carattere essenziale della merce
Il trasmettitore ed il ricevitore possono anche funzionare con
gli adattatori di rete
Questo apparecchio serve a trasmettere i gemiti emessi dal
bambino presso il quale viene posto il trasmettitore ed è
utilizzato per sorvegliare i bimbi in un raggio di circa 300 m
4. Unità elettronico-meccanica composta da due elementi,
presentati congiuntamente:
a) un'unità elettronico-meccanica per videoregistratore che si
presenta sotto la forma di un circuito stampato comprendente i seguenti elementi:
8521 10 30
I due elementi congiunti non hanno una funzione ben determinata ai sensi della nota 4 della sezione XVI. Gli elementi sono
pertanto classificati separatamente in base alle rispettive funzioni
— un decodificatore, un processore e un generatore dei
segnali rossi, verdi e blu per tubo a raggi catodici
— un processore per il segnale audio
— un sistema di controllo del telaio comprensivo di
microcontrollore
— un processore per il segnale VHS
— un'unità di caricamento/scaricamento di nastro
— un'unità di testina audio, video e di controllo
— un supporto di metallo per collegare il secondo
elemento
b) un'unità elettronica per televisore, comprendente un
alimentatore a commutazione, un generatore di segnali di
deflessione e un trasformatore ad alta tensione
Nessuna unità ha un sintonizzatore incorporato
Le suddette unità vengono installate all'interno di televisori combinati con videoregistratore per nastri da
1,265 cm di larghezza e una velocità di svolgimento non
superiore a 23,39 mm al secondo
La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole
generali 1, 2 a) e 6 per l'interpretazione della nomenclatura
combinata, nota 2 b) della sezione XVI nonché dal testo dei
codici NC 8521, 8521 10, 8521 10 30, 8529, 8529 90 e
8527 90 72
8529 90 72
L 44/24
Gazzetta ufficiale delle Comunità europee
IT
Descrizione delle merci
Classificazione
(codice NC)
Motivazione
(1)
(2)
(3)
5. Articolo costituito da una lastra di vetro con effetto polarizzante («filtro per schermo»), inserito in un telaio. Un cavo
munito di un fermaglio è collegato al telaio
L'articolo ha le seguenti funzioni:
—
—
—
—
—
15.2.2001
antiabbagliante
antiriflesso
riduzione dei raggi ultravioletti
aumento del contrasto
riduzione delle cariche di elettricità statica
9002 20 00
La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole
generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 1 d) al capitolo 70, dalla nota 1 m) alla sezione
XVI, nonché dal testo dei codici NC 9002 e 9002 20 00
Il prodotto è considerato come un elemento ottico del capitolo
90. Il cavo per la riduzione delle cariche di elettricità statica non
ha influenza sulla classificazione