reg1056_06 - pdf - Agenzia delle Dogane

Transcript

reg1056_06 - pdf - Agenzia delle Dogane
L 192/6
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
13.7.2006
REGOLAMENTO (CE) N. 1056/2006 DELLA COMMISSIONE
del 12 luglio 2006
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
combinata e che non sono conformi alla legislazione
comunitaria stabilita dal presente regolamento, possano
continuare ad essere invocate dal titolare per un periodo
di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell'articolo
12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del
Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice
doganale comunitario (2).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23
luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed
alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),
(5)
considerando quanto segue:
(1)
(2)
(3)
(4)
Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n.
2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla
classificazione delle merci di cui all’allegato del presente
regolamento.
Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole
generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano pure a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, anche in parte aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni
comunitarie specifiche per l'applicazione di misure tariffarie o d'altra natura nel quadro degli scambi di merci.
In applicazione di tali regole generali, le merci descritte
nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del
presente regolamento debbono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 e precisamente in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3
di detta tabella.
È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti,
fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi
al parere del comitato del codice doganale,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella che figura nell’allegato devono essere classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 di
detta tabella.
Articolo 2
Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi alla legislazione
comunitaria stabilita dal presente regolamento possono continuare ad essere invocate conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92,
per un periodo di tre mesi.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno
successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 2006.
Per la Commissione
László KOVÁCS
Membro della Commissione
(1) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo
dal regolamento (CE) n. 996/2006 della Commissione (GU L 179
dell’1.7.2006, pag. 26).
(2) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da
ultimo dal regolamento (CE) n. 648/2005 del Parlamento europeo
e del Consiglio (GU L 117 del 4.5.2005, pag. 13).
13.7.2006
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 192/7
ALLEGATO
Designazione delle merci
Classificazione
(codice NC)
Motivazione
(1)
(2)
(3)
1. Apparecchio digitale portatile a pila per la registrazione e la riproduzione di suono e video,
contenente in un unico involucro le principali
componenti seguenti:
8521 90 00
La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura
combinata, dalla nota 3 della sezione XVI e dal
testo dei codici NC 8521 e 8521 90 00.
— un disco rigido con capacità di memoria di
30 GB,
Dato che l'apparecchio ha una funzione specifica,
la classificazione come unità di memoria alla voce
8471 è esclusa (note 5.B e 5.E del capitolo 84).
— un display a colori con una diagonale di
6,35 cm (2,5 pollici),
Vista la capacità dell'apparecchio, la sua principale
funzione è registrare o riprodurre video come prevede la voce 8521. Pertanto, è esclusa la classificazione alle voci 8520 e 8527.
— un microfono, e
— un apparecchio radioricevente.
Il prodotto non è né un apparecchio ricevente per
la televisione né un videomonitor e pertanto è
esclusa la classificazione alla voce 8528.
L'apparecchio è in grado di leggere i formati
seguenti: MPEG1, MPEG2, MPEG4, DivX,
XviD, WMV, MJPEG, MP3 e WMA.
Dato che l'apparecchio ha una funzione specificata
altrove nel capitolo 85 (voce 8521), la classificazione alla voce 8543 è esclusa.
Può essere collegato a una macchina automatica
per il trattamento dell'informazione mediante
una porta USB per scaricare o caricare i media
file. È collegabile anche a vari apparati mediante
un'interfaccia audio/video (A/V).
Può registrare fino a 15 000 canzoni o 120 ore
di video digitali o 25 000 fotografie. Può anche
registrare la voce.
2. Articolo composto da:
— una penna a sfera con cartuccia sostituibile,
— una memoria flash con capacità di 128 MB
e un’interfaccia USB che può essere inserita
nella porta USB di una macchina per l’elaborazione automatica delle informazioni.
I componenti possono essere utilizzati indipendentemente l’uno dall’altro.
8523 90 90
La classificazione è determinata dalle regole generali 1, 3.b) e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC 8523,
8523 90 e 8523 90 90.
Il prodotto è un articolo composito costituito da
una penna a sfera e da una memoria flash USB.
Tenuto conto del valore dei componenti, l’articolo
è destinato essenzialmente ad essere usato per immagazzinare dati (voce 8523).
La funzione della memoria flash USB è uguale a
quella di una flash memory card, vale a dire l'immagazzinamento temporaneo di dati digitali (compresi i file MP3). La presenza di un’interfaccia USB
non modifica tale funzione. Pertanto, una memoria
flash USB non è una macchina per l’elaborazione
automatica delle informazioni o una sua unità. La
classificazione alla voce 8471 è quindi esclusa
(nota 5.E del capitolo 84).
L 192/8
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
(1)
3. Articolo composto da:
(2)
(3)
8523 90 90
La classificazione è determinata dalle regole generali 1, 3.b) e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC 8523,
8523 90 e 8523 90 90.
— un orologio dotato unicamente di indicatore
meccanico,
Il prodotto è un articolo composito costituito da
un orologio e da una memoria flash USB. Tenuto
conto del valore delle componenti, l’articolo è destinato essenzialmente ad essere usato per immagazzinare dati (voce 8523).
— una memoria flash con capacità di 128 MB
e un’interfaccia USB che può essere inserita
nella porta USB di una macchina per l’elaborazione automatica delle informazioni.
Le componenti possono essere utilizzate indipendentemente l’una dall’altra.
4. Otto piccoli cubi di plastica, con 48 facce, tenuti insieme da due bordi.
La posizione dei cubi può essere modificata, in
modo da creare forme geometriche che riproducono correttamente delle illustrazioni.
13.7.2006
La funzione della memoria flash USB è uguale a
quella di una flash memory card, vale a dire l'immagazzinamento temporaneo di dati digitali (compresi i file MP3). La presenza di un’interfaccia USB
non modifica tale funzione. Pertanto, una memoria
flash USB non è una macchina per l’elaborazione
automatica delle informazioni o una sua unità. La
classificazione alla voce 8471 è quindi esclusa
(nota 5.E del capitolo 84).
9503 60 90
La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura
combinata e dal testo dei codici NC 9503,
9503 60 e 9503 60 90.
Dato che occorre manipolare i cubi per riprodurre
correttamente le illustrazioni, il prodotto è considerato un puzzle.