accordo con società Cedro Corà
Transcript
accordo con società Cedro Corà
BOZZA - 3 dicembre 2013 REV DIOLAITI 12_12_13 ACCORDO CON LE SOCIETA’ CEDRO S.RL. E CORA’ DOMENICO & FIGLI S.P.A. E IL COMUNE DI CRESPELLANO AI SENSI DELL’ART. 18 L.R. 20/2000 PER L’ATTUAZIONE DEI COMPARTI D3-23 E D3-24 Il Comune di Crespellano, con sede in Crespellano (BO), C.F. 01042180370, in persona del Responsabile dell’Area Manutenzione e Pianificazione Territoriale, Dott. Andrea Diolaiti, in riferimento al mandato della delibera di Consiglio Comunale n. ____ del __________ (d’ora in avanti “Comune”) da una parte -la Parte Pubblica- E la società Corà Domenico & Figli s.p.a. con sede in Altavilla Vicentina (VI), via Verona n° 1, iscritta al R.E.A. di VICENZA al n° 211570, C.F. e P. IVA 02170820241, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Vicenza 25613, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione dr. Gianfranco Corà, nato ad Altavilla Vicentina (VI) il 14.11.1931 e domiciliato per la carica in Altavilla Vicentina (VI), via Verona, n° 1 (d’ora in avanti “CORA’”) la società CEDRO s.r.l. con sede in Altavilla Vicentina (VI), via Verona, n° 1, Codice Fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Vicenza 02172110245, iscritta al R.E.A. di Vicenza al n° 2122495, in persona dell’Amministratore Unico dott. Stefano Corà, nato a Lonigo (VI) il 26.06.1969 e residente in Altavilla Vicentina (VI), Via Verona n° 1 (d’ora in avanti “CEDRO’”); entrambe appartenenti al Gruppo Corà, nel testo collettivamente anche “le Società” dall’altra parte -la Parte PrivataPREMESSO CHE: 1- nell’Accordo ai sensi dell’art.18 della l. reg. 20/2000, sottoscritto tra il Comune di Crespellano e la società CEDRO s.r.l. per la definizione del procedimento ai sensi dell’art. 5 del DPR 447/98, all’art. 4 la società ha formalizzato un’istanza, volta ad ottenere il conferimento al rimanente areale di proprietà CEDRO di una capacità edificatoria, valutabile in 22.000 mq. cir ca di SU a destinazione produttiva, e l’integrazione delle capacità edificatorie e delle dotazioni urbanizzative dei due areali in un unico ambito omogeneo coincidente con l’intera pro prietà CEDRO, a fronte dell’attribuzione all’amministrazione comunale, da parte delle Società, di un beneficio pubblico commisurabile nella realizzazione di una pista ciclabile di lunghezza fino a km. 2.5. e di un magazzino avente superficie coperta fino a 1.200 mq. su scoperto di 2.500 mq., situati nell’ambito del territorio comunale; la dotazione di superfici ad UG di per tinenza dell’areale in contesto sarà soddisfatta imputando a tale titolo il rimanente 50% della ST dell’area boscata; 1 BOZZA - 3 dicembre 2013 REV DIOLAITI 12_12_13 2- tale Accordo ha dato origine al procedimento di variante ai sensi dell’art. 5 dpr. 447/98 per nuova costruzione di fabbricato produttivo ad uso magazzino/deposito di legname e relative opere di urbanizzazione nell’area sita in via lunga (p.u.t. 53/2009)– cedro srl - p.u.t. 53/2009 ratificato con delibera di consiglio comunale n. 29 del 27/04/2011; 3- i contenuti di detta Variante sono stati recepiti nel PRG, nel quale l’area interessata è indicata come comparto D3-23; 4- in data 29.06.2011, Rep. n. 47030, racc. n. 9995 del notaio dott. Francesco Natali, è stata sotto scritta la convenzione tra il Comune di Crespellano e la società Cedro per la realizzazione di tale insediamento; 5- il Documento Preliminare del Piano Strutturale relativo ai Comuni dell'Area Bazzanese, approvato dal Comune di Crespellano con delibera di Giunta Comunale n. 12 del 09/03/2011, ha previsto la possibilità che tutti gli interventi concorrano a creare le condizioni di sostenibilità richieste dal Piano, attraverso un adeguamento infrastrutturale e dei servizi mediante il concorso di tutti gli interventi alle dotazioni territoriali con la cessione di aree, realizzazione di opere oppure convenzionamento per obiettivi sociali e ambientali. Tale concorso (che viene definito “contributo di sostenibilità”) non è sostitutivo, ma aggiuntivo rispetto ai minimi oneri di legge. Il medesimo documento prevede un piano programma per la qualità urbana, dei servizi e dell’ambiente tra i quali trovano indicazione la pista ciclabile tra Crespellano e via Lunga e la definizione come dotazione territoriale della realizzazione della sede unica dell’Unione; 6- sulla base del Titolo 9, art. 9.1 commi 5, 6, 9 e 10 del PTCP per l’attuazione degli ambiti produttivi di rilievo sovracomunale entro il territorio dell’Area Bazzanese, la Provincia e i Comuni interessati o influenzati dalle prospettive dell’ambito sottoscrivono un Accordo territoriale, ai sensi dell’art.15 della L.R. 20/2000; 7- in data 29 giugno 2012 è stato sottoscritto l'Accordo Territoriale di cui all'art. 15 della Legge Regionale 20 marzo 2000, n. 20, per gli Ambiti produttivi dell'Associazione Intercomunale Area Bazzanese e del Comune di Casalecchio di Reno tra la Provincia di Bologna e i Comuni di Bazzano, Castello di Serravalle, Crespellano, Monte San Pietro, Monteveglio, Savigno, Zola Predosa e Casalecchio di Reno; 8- l’accordo territoriale prevede per l’ambito produttivo consolidato di Via Lunga la possibilità di programmazione attraverso eventuale Variante di anticipazione e attraverso il POC di ampliamenti dell’ambito esistente, per circa 13 ha di ST (in questo ambito non sono presenti residui non convenzionati). Gli ambiti di nuovo insediamento potranno essere attuati in due areali individuati dal DP, il primo posto a nord dell’autostrada, tra l’insediamento in corso di attuazione della ditta Corà (inserito nel PRG vigente con provvedimento ai sensi dell’art.5 del DPR 447/98 e regolato nelle sue modalità attuative dall’accordo procedimentale con i privati ai sensi dell’art. 18 della LR 20/00 dal C.C. di Crespellano), e la via Lunga, di circa 6 Ha di ST; 2 BOZZA - 3 dicembre 2013 REV DIOLAITI 12_12_13 9- in relazione alla prima area, tenuto conto che l’ampliamento della zona produttiva definito nel PRG vigente ha determinato le condizioni urbanistiche per una ulteriore integrazione della stessa, che presenta nel suo complesso caratteristiche funzionali e ambientali idonee rispetto a quanto definito nel DP del PSC associato, e in considerazione del rilevante interesse pubblico che il nuovo accordo da sottoscrivere con la proprietà potrà assumere per l’intera Associazione dei Comuni dell’Area Bazzanese, si riconoscono le condizioni per l’attribuzione all’ambito di un ruolo funzionale alla politica unitaria per le aree produttive relativa all’intero territorio dell’Area Bazzanese con applicazione di criteri perequativi urbanistici, territoriali e contributo di sostenibilità, e pertanto con possibilità di utilizzo non limitata alle esigenze delle sole aziende già insediate nell’ambito; 10- le nuove quote di sviluppo come condivise dall’Accordo all’interno degli “Ambiti pro- duttivi sovracomunali” e “comunali” saranno soggette, in caso di inserimento nel POC, o nelle varianti di anticipazione, a perequazione urbanistica. In base al principio che stabilisce che i soggetti attuatori degli interventi previsti dalla pianificazione urbanistica concorrono alla realizzazione delle dotazioni territoriali correlate agli stessi (art. A-26 l.r. 20/2000). L’accordo prevede che gli interventi inseriti nei POC, o nelle varianti di anticipazione, di cui al primo comma del presente articolo, dovranno versare un contributo economico aggiuntivo rispetto agli oneri di legge, denominato “contribuito di sostenibilità”, motivato da un legame diretto al principio della sostenibilità ambientale e territoriale. Tale contributo è disciplinato dal PSC e dal POC o dall’eventuale Variante di Anticipazione ed è correlato alla rendita fondiaria strettamente ed univocamente legata, attraverso le modiche delle condizioni di utilizzo del suolo e alle scelte urbanistiche di competenza del Comune. Il POC o la Variante di Anticipazione decidono l’acquisizione del contributo suddetto utilizzando una o più delle seguenti possibilità: -aree cedute o rese disponibili; -aree rese disponibili per convenzionamenti; -realizzazione di infrastrutture e attrezzature pubbliche. 11 con le deliberazioni di Consiglio Comunale rispettivamente di: Bazzano: n. 16 e n. 17 del 25/03/2013; Castello di Serravalle: n. 9 e n. 10 del 20/03/2013; Crespellano: n. 25 e n. 26 del 27/03/2013; Monte San Pietro: n. 16 e n. 17 del 26/03/2013; Monteveglio: n. 17 e n. 18 del 26/03/2013; Savigno: n. 7 e n. 8 del 21/03/2013; Zola Predosa: n. 24 e n. 25 del 27/03/2013; tutte esecutive ai sensi di Legge, sono stati adottati, per le rispettive competenze territoriali, il “Piano Strutturale Comunale (PSC)” e il “Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE)”, ai sensi e per gli effetti degli artt. 32 e 33 della L.R. 20/2000 e successive modificazioni ed integrazioni; 12 la Variante di anticipazione adottata dal Comune di Crespellano con deliberazione di Consiglio Comunale n. 83 del 24 ottobre 2012 ed approvata con deliberazione di Giunta 3 BOZZA - 3 dicembre 2013 REV DIOLAITI 12_12_13 Provinciale n. 232 del 16 luglio 2013 ha localizzato sul rimanente areale di proprietà CEDRO l’area D3 del comparto 24 di superficie territoriale ST 53.450 mq. con SU ammissibile pari a 22.000 mq; essa è soggetta ai contenuti dell’accordo ai sensi dell’art. 18 L.R. n. 20/2000 da sottoscrivere con la proprietà. E’ possibile presentare un disegno unitario con il comparto n. D3-23, nel quale vigono gli usi previsti dalla scheda D3 nonché, come indicato nell’elaborato CR.RUE.2b.4 del Regolamento Urbanistico - Edilizio dei Comuni dell’Area Bazzanese adottato, la possibilità di insediare “medio grandi strutture di vendita” del settore non alimentare (entro i limiti stabiliti dalla normativa regionale vigente e dal POIC per le aggregazioni commerciali di rilevanza comunale, ossia max 3.500 mq di SV, e sovracomunale, ossia max 5.000 mq di SV). Nel comparto D3-24 sono ammessi i seguenti usi: U2.1) Commercio al dettaglio alimentare con superficie di vendita fino a 150 mq (o 250 mq. per i comuni con oltre 10.000 abitanti) (“esercizi di vicinato”); U2.2) Commercio al dettaglio non alimentare con superficie di vendita fino a 150 mq (o 250 mq per i comuni con oltre 10.000 abitanti) (“esercizi di vicinato”), U2.3) Commercio al dettaglio alimentare con superficie di vendita superiore a 150 mq (o 250 mq per i comuni con oltre 10.000 abitanti) e fino a 400 mq (“medio piccole strutture di vendita”); U2.4) Commercio al dettaglio non alimentare con superficie di vendita superiore a 150 mq (o 250 mq per i comuni con oltre 10.000 abitanti) e fino a 400 mq (“medio piccole strutture di vendita”); U2.5) Pubblici esercizi con superficie fino a 400 mq; U2.6) Uffici, studi, piccole attività di servizio alla persona (Assicurazioni, Banche, Poste, e simili), sedi di Associazioni; U2.7) Artigianato di servizio alla persona; U2.9) Artigianato di servizio all’auto; U2.10) Stazioni di servizio e distributori carburante; U3.2) Commercio al dettaglio non alimentare con superficie di vendita superiore a 400 mq e fino a 800 mq (o 1500 mq per i comuni con oltre 10.000 abitanti) (“medio piccole strutture di vendita”); U3.4) Commercio al dettaglio non alimentare con superficie di vendita superiore a 800 mq e fino a 1500 mq (o 2500 mq per i comuni con oltre 10.000 abitanti) (“medio grandi strutture di vendita”); U3.7) Pubblici esercizi con superficie superiore a 400 mq.; U3.11) Locali per pubblico spettacolo (cinematografi, teatri, sale conferenze, auditorium, sale da ballo e similari); U3.12) Sale giochi di superficie superiore a 150 mq; U3.13) Ambiti all’aperto ed in appositi edifici per il commercio ambulante; U5.4) Scuole professionali; U5.5) Centri di formazione; U5.7) Attrezzature per lo sport ; U5.8) Attrezzature per la ricreazione all'aperto; U5.9) Attrezzature di interesse comune; U4.1) Commercio all'ingrosso; U4.4) Aree industriali o artigianali attrezzate; U4.5) Artigianato produttivo e industrie; U5.17) Attrezzature tecnologiche; U5.18) Attrezzature per la mobilità meccanizzata; U5.19) Attrezzature per la mobilità pedonale e ciclabile. Nell’eventuale insediamento di medie strutture di vendita nel comparto D3.24, dovrà essere corrisposto un incremento del contributo di sostenibilità pari a 30 euro per mq. di superficie di vendita; 13 per quanto sopra descritto il presente accordo riveste rilevante interesse per la collettività, in quanto consente di raggiungere i seguenti obiettivi: a) attuazione del polo produttivo di via Lunga; b) a favore del Comune di Crespellano, acquisire benefici pubblici costituiti da una quota del contributo di sostenibilità relativo ai diritti assegnati per la realizzazione di opere di interesse pubblico; c) a favore dell’Unione dei Comuni della valle del Samoggia, acquisire benefici pubblici costituiti da una quota del contributo di sostenibilità relativo ai diritti assegnati per la realizzazione di opere di interesse pubblico. 14 l’ambito potrà essere attuato secondo: 4 BOZZA - 3 dicembre 2013 REV DIOLAITI 12_12_13 a) un disegno che preveda il mantenimento, sull’areale di proprietà Cedro srl, dei due comparti separati, fatta salva la possibilità, di riversare sul comparto D3-24, ampliandolo proporzio nalmente, fino a 13.000 mq. di SU/SC della capacità edificatoria del comparto D3-23; tale capacità edificatoria potrà essere adibita agli usi previsti per il comparto D3-24; b) un disegno unitario dei due comparti, che consenta la libera distribuzione sull’intero areale delle capacità edificatorie provenienti dai due comparti e che riservi alla Ditta Corà non meno di 9.000 mq. di Superficie Utile SU. La residua capacità edificatoria proveniente dal Comparto D3-23 potrà essere utilizzata con gli usi ammessi per il Comparto D3-24. La SU/SC che sarà effettivamente destinata a Corà manterrà gli usi ammessi per il Comparto D3-23, e su di essa troverà applicazione il vincolo di cui all’art. 5 della Convenzione ai sensi dell’art. 5 DPR 447/98; il costo per l’eventuale affrancamento dal vincolo sarà calcolato sulla base dell’incremento di valore conseguito, dall’area effettivamente utilizzata da Corà, a seguito della Variante ai sensi dell’art. 5 DPR 447/98, calcolato al momento della domanda. Tanto premesso, nell’interesse di perseguire i citati obiettivi di pubblico interesse ai sensi e per gli effetti dell’art. 18 L.R. n° 20/2000, tra le parti si conviene e stipula quanto segue: Art. 1 - Natura delle premesse e degli allegati Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo. Art. 2 – Obbligazioni a carico di tutte le parti Le Parti con il presente Accordo si impegnano per sé e per ogni eventuale avente causa ad adempiere agli obblighi contenuti nell’accordo; conseguentemente le Parti si impegnano a trasferire le obbligazioni con il presente Accordo assunte ad ogni avente causa a qualsivoglia titolo di tutte o parte le aree interessate dall’Accordo medesimo. Art. 3 - Finalità dell’Accordo Il presente accordo è elaborato in coerenza con l’Accordo territoriale e della Variante di anticipazione, che richiama come finalità primaria di individuare le prospettive di sviluppo per gli ambiti produttivi, in modo da assicurare una razionale organizzazione territoriale dell’intero sistema produttivo secondo livelli prestazionali di qualità. Art. 4 - Obblighi a carico della società CEDRO s.r.l. e CORA’ Le società, al fine di dare esecuzione agli obiettivi di interesse pubblico sopra richiamati si impegnano per se e per loro aventi causa a: a- presentare, entro 3 mesi dall’approvazione del PSC, una garanzia/e fideiussoria/e bancaria/ o polizza/e assicurativa/e, di importo pari in € 900.000,00 per la realizzazione di opere previste in Comune di Crespellano nel piano della qualità urbana e una garanzia/e fideiussoria/e bancaria/ o polizza/e assicurativa/e, di importo pari in € 900.000,00 per la realizzazione della sede unica per un importo complessivo fissato in € 1.800.000, a garanzia del pagamento del contributo in moneta; b- per gli interventi previsti dalla variante di anticipazione oggetto del suddetto accordo lo strumento attuativo dovrà essere approvato e convenzionato prima dell’avvio del procedimento di formazione del POC (avviso pubblico o altro atto formale di avvio del procedimento); 5 BOZZA - 3 dicembre 2013 REV DIOLAITI 12_12_13 c- la corresponsione di un beneficio pubblico (contributo di sostenibilità) commisurabile nella realizzazione in Comune di Crespellano di opere per un controvalore di € 900.000 (novecentomila euro) o il versamento della medesima quota che l'amministrazione destinerà alla realizzazione di opere previste in Comune di Crespellano nel piano della qualità urbana; il versamento dovrà avvenire alla assegnazione dei lavori dell’opera individuata dall’amministrazione ed in ogni caso alla stipula della convenzione urbanistica del PUA; d- la corresponsione di un beneficio pubblico (contributo di sostenibilità) commisurabile al versamento al Comune di Crespellano di una quota di € 900.000 (novecentomila euro) da destinare alla realizzazione al recupero dell’edificio scolastico di via Togliatti da destinare a sede degli uffici comunali; il versamento dovrà avvenire nel corso dell’esecuzione dei lavori alla documentata emissione dei SAL (Stati Avanzamento Lavori) di importo pari a 150.000,00 euro mentre l'ultima rata verrà versata ad ultimazione dei lavori in corrispondenza alla documentata emissione dell'ultimo SAL; e- nell’eventuale insediamento di medie strutture di vendita nel comparto D3.24, dovrà essere corrisposto un incremento del contributo di sostenibilità pari a 30 euro per mq. di superficie di vendita. Art. 5 - Stipula ed esecuzione del presente atto. A sensi dell'art. 11 della legge n. 241/1990, così come novellata dalle leggi n. 15/2005 e n. 80/2005, la stipula definitiva e l'esecuzione del presente accordo vengono precedute dalla preliminare adozione della determinazione a contrarre di cui all'art. 192 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni. Art. 6 - Controversie Ogni insorgenza controversia, in ordine alla formazione ed esecuzione del presente atto saranno deferite al competente foro di Bologna. Allegati con le deliberazioni di Consiglio Comunale rispettivamente di: Bazzano: n. 16 e n. 17 del 25/03/2013; Castello di Serravalle: n. 9 e n. 10 del 20/03/2013; Crespellano: n. 25 e n. 26 del 27/03/2013; Monte San Pietro: n. 16 e n. 17 del 26/03/2013; Monteveglio: n. 17 e n. 18 del 26/03/2013; Savigno: n. 7 e n. 8 del 21/03/2013; Zola Predosa: n. 24 e n. 25 del 27/03/2013; tutte esecutive ai sensi di Legge, sono stati adottati, per le rispettive competenze territoriali, il “Piano Strutturale Comunale (PSC)” e il “Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE)”, ai sensi e per gli effetti degli artt. 32 e 33 della L.R. 20/2000 e successive modificazioni ed integrazioni; 6 BOZZA - 3 dicembre 2013 REV DIOLAITI 12_12_13 7