Pensione al coniuge superstite

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Pensione al coniuge superstite
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28 settembre 2016
Pensione al coniuge
superstite
INPS applica la sentenza della Corte Costituzionale
174
INPS, con circolare 178/2016, dà il via all’applicazione della
sentenza n. 174/2016 con la quale la Corte Costituzionale
aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 18,
comma 5, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito
dalla legge del 15 luglio 2011, n. 111.
La norma dichiarata incostituzionale prevedeva che, sulle
pensioni con decorrenza dal 1° gennaio 2012 l'aliquota
percentuale della pensione a favore dei superstiti di
assicurato e pensionato fosse ridotta, nei casi in cui il
matrimonio con il dante causa fosse stato contratto ad età
del medesimo superiori a settanta anni e la differenza di età
tra i coniugi fosse superiore a venti anni, del 10 per cento in
ragione di ogni anno di matrimonio con il dante causa
mancante rispetto al numero di 10.
Con la predetta sentenza la Corte ha ritenuto fondata la
questione di legittimità costituzionale della norma in
argomento in riferimento agli articoli 3, 36 e 38 della
Costituzione.
Le indicazioni INPS riguardano le:
Domande di pensione ai superstiti giacenti e di nuova
presentazione.
Le domande di pensione presentate dai coniugi superstiti
non ancora definite, nonché, quelle di nuova presentazione,
saranno esaminate e liquidate in base ai criteri generali.
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Segue a pag.2
In questo numero:
Pensione al coniuge
superstite: INPS applica
la sentenza C.C. 174
pag.1-2
Notizie in breve
pag.2
Immigrazione
pag.3
Le domande di pensione presentate dai coniugi superstiti non
ancora definite, nonché, quelle di nuova presentazione, saranno
esaminate e liquidate in base ai criteri generali.
Quindi, la quota di pensione di reversibilità o
indiretta spettante al solo coniuge superstite
sarà pari al 60% della pensione già liquidata
o che sarebbe spettata all'assicurato, senza
alcuna riduzione.
Pensioni ai superstiti liquidate prima
della sentenza n. 174 del 2016.
I trattamenti pensionistici ai superstiti già
liquidati con riduzione percentuale saranno
ricostituiti d’ufficio dal primo giorno del
mese successivo alla morte del dante
causa, con liquidazione dei ratei arretrati.
La procedura di ricostituzione provvede a
ripristinare l’importo lordo spettante in
misura intera.
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 Pensioni ai superstiti eliminate.
I trattamenti pensionistici ai superstiti
liquidati con riduzione percentuale e che
risultano eliminati saranno rideterminati a
domanda degli aventi diritto nei limiti della
prescrizione.
Notizie in breve
Decorrenza pensione in caso di
dimissioni del rapporto di lavoro
L’Inps, con il messaggio n. 3755 del 20
settembre 2016, al momento non ancora
pubblicato sul sito, interviene sulla
decorrenza dei trattamenti pensionistici in
caso di dimissioni e risoluzione consensuale
del rapporto di lavoro che, come noto,
vanno comunicate obbligatoriamente in
via telematica.
Il chiarimento INPS si è reso necessario per la
differenza tra la data di risoluzione del
rapporto lavoro considerata dal Ministero, e
da indicare sulla modulistica, e quella
invece considerata da INPS per
determinare la decorrenza della pensione.
Per il Ministero del lavoro la data di
decorrenza delle dimissioni/risoluzione
consensuale, da indicare sulla modulistica,
è quella successiva all’ultimo giorno di
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lavoro, coincide perciò con il primo giorno
di mancato svolgimento di attività di lavoro
dipendente.
Per INPS, come risaputo, ai fini della
determinazione della decorrenza dei
trattamenti pensionistici, la data di
cessazione del rapporto di lavoro
dipendente coincide con la data
dell’ultimo giorno di lavoro, ovvero, con il
giorno precedente a quello indicato nella
modulistica del Ministero.
Permessi Legge 104 possibilità di
fruizione anche per i conviventi
La Corte Costituzionale, con sentenza n.
213/2016, ha riconosciuto la illegittimità
costituzionale dell’art. 33, comma 3,
della legge 5 febbraio 1992, n. per
violazione degli artt. 2, 3 e 32 della
Costituzione, nella parte in cui non include il
convivente tra i soggetti legittimati a fruire
del permesso mensile retribuito per
l’assistenza alla persona con handicap in
situazione di gravità, in alternativa al
coniuge, parente o affine entro il secondo
grado.
Avuto riguardo al quadro legislativo e
giurisprudenziale sulla cosiddetta famiglia di
fatto, l’art. 33, comma 3, della legge n. 104
del 1992, nell’esclude dai possibili
beneficiari dei permessi retribuiti il
convivente more uxorio, violerebbe i
suddetti parametri costituzionali, non
consentendo alla persona affetta da
handicap grave di beneficiare della piena
ed effettiva assistenza nell’ambito di una
formazione sociale che la stessa ha
contribuito a creare e che è sede di
svolgimento della propria personalità.
INCA INFormazione – N.133
Assegno di natalità
Accolto un altro ricorso presentato
a Brescia
Il Tribunale di Brescia ha accolto il ricorso
presentato da una cittadina straniera in
possesso di un permesso di soggiorno per
motivi familiari contro la decisione dell'INPS
che aveva respinto la domanda per
l'erogazione dell'Assegno di natalità previsto
dall'art. 1 c. 125 della Legge190/2014. Il
Tribunale ha disposto la disapplicazione del
predetto disposto normativo nella parte in
cui subordina il riconoscimento del cd
bonus bebé al possesso di un pds-Ue-slp
perché in contrasto con l'art. 12 della
Direttiva 2001/98/CE. Nell'affermare il diritto
della ricorrente a percepire l'assegno di
natalità alle medesime condizioni a cui tale
assegno è riconosciuto ai cittadini italiani, il
Tribunale di Brescia ha dichiarato
discriminatoria la condotta dell'INPS ed ha
accertato il diritto della ricorrente a
percepire l'assegno.
http://www.cgil.lombardia.it/wpcontent/uploads/2016/09/ordinanza-tribunalescansionata.pdf
Riconoscimento
titoli universitari
L'accordo tra Italia e Cipro entrato
in vigore il 19.08.2016
Si è perfezionato lo scambio delle notifiche
previsto per l'entrata in vigore dell'Accordo
sul reciproco riconoscimento dei titoli
attestanti studi universitari o di livello
universitario rilasciati in Italia e a Cipro, con
Allegati, fatto a Roma il 9.01.2009.
La ratifica è stata autorizzata con Legge n.
77 del 4.5. 2016, in G. U n. 119 del 23.5.2016.
L'Accordo è entrato in vigore il 19.08. 2016.
http://www.cgil.lombardia.it/wpcontent/uploads/2016/09/comunicato-MAE-accordo-italiacipro.pdf
http://www.cgil.lombardia.it/wpcontent/uploads/2016/09/Legge-4-05-2016accordo-italiacipro.pdf
http://www.cgil.lombardia.it/wpcontent/uploads/2016/09/Legge-4-05-2016accordo-italiacipro-allegato.pdf
http://www.cgil.lombardia.it/wpcontent/uploads/2016/09/Legge-4-05-2016accordo-italiacipro-allegato-2.pdf
Sentenza Corte di
Giustizia Europea
Espulsione di cittadino non
comunitario affidatario di minore
Ue
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea,
con sentenza n. C-304/14 del 13.09.2016 ha
confermato un principio già presente nelle
disposizioni comunitarie e nella
giurisprudenza che garantisce il diritto al
soggiorno allo straniero non comunitario
che abbia legami familiari importanti nel
territorio di uno stato dell’Unione Europea,
anche nel caso di commissione di reati. In
particolare, si trattava di uno straniero
genitore ed unico affidatario di un minore
cittadino comunitario che avrebbe dovuto
lasciare il territorio dell’Unione Europea e
rinunciare ai diritti connessi al suo status di
cittadino europeo nel caso di
allontanamento del genitore.
L’allontanamento del soggetto, ribadisce la
Corte, potrà avvenire solo nel caso in cui la
sua condotta costituisca una minaccia
effettiva, reale e sufficientemente grave per
lo Stato membro.
(Tratto da
http://www.piemonteimmigrazione.it/mediato/news )
http://www.cgil.lombardia.it/wpcontent/uploads/2016/09/CGUE_13_settembre_2016.pdf
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INCA INFormazione – N.133