Pensione al coniuge superstite
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Pensione al coniuge superstite
133 28 settembre 2016 Pensione al coniuge superstite INPS applica la sentenza della Corte Costituzionale 174 INPS, con circolare 178/2016, dà il via all’applicazione della sentenza n. 174/2016 con la quale la Corte Costituzionale aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 18, comma 5, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito dalla legge del 15 luglio 2011, n. 111. La norma dichiarata incostituzionale prevedeva che, sulle pensioni con decorrenza dal 1° gennaio 2012 l'aliquota percentuale della pensione a favore dei superstiti di assicurato e pensionato fosse ridotta, nei casi in cui il matrimonio con il dante causa fosse stato contratto ad età del medesimo superiori a settanta anni e la differenza di età tra i coniugi fosse superiore a venti anni, del 10 per cento in ragione di ogni anno di matrimonio con il dante causa mancante rispetto al numero di 10. Con la predetta sentenza la Corte ha ritenuto fondata la questione di legittimità costituzionale della norma in argomento in riferimento agli articoli 3, 36 e 38 della Costituzione. Le indicazioni INPS riguardano le: Domande di pensione ai superstiti giacenti e di nuova presentazione. Le domande di pensione presentate dai coniugi superstiti non ancora definite, nonché, quelle di nuova presentazione, saranno esaminate e liquidate in base ai criteri generali. Segue a pag.2 In questo numero: Pensione al coniuge superstite: INPS applica la sentenza C.C. 174 pag.1-2 Notizie in breve pag.2 Immigrazione pag.3 Le domande di pensione presentate dai coniugi superstiti non ancora definite, nonché, quelle di nuova presentazione, saranno esaminate e liquidate in base ai criteri generali. Quindi, la quota di pensione di reversibilità o indiretta spettante al solo coniuge superstite sarà pari al 60% della pensione già liquidata o che sarebbe spettata all'assicurato, senza alcuna riduzione. Pensioni ai superstiti liquidate prima della sentenza n. 174 del 2016. I trattamenti pensionistici ai superstiti già liquidati con riduzione percentuale saranno ricostituiti d’ufficio dal primo giorno del mese successivo alla morte del dante causa, con liquidazione dei ratei arretrati. La procedura di ricostituzione provvede a ripristinare l’importo lordo spettante in misura intera. Pensioni ai superstiti eliminate. I trattamenti pensionistici ai superstiti liquidati con riduzione percentuale e che risultano eliminati saranno rideterminati a domanda degli aventi diritto nei limiti della prescrizione. Notizie in breve Decorrenza pensione in caso di dimissioni del rapporto di lavoro L’Inps, con il messaggio n. 3755 del 20 settembre 2016, al momento non ancora pubblicato sul sito, interviene sulla decorrenza dei trattamenti pensionistici in caso di dimissioni e risoluzione consensuale del rapporto di lavoro che, come noto, vanno comunicate obbligatoriamente in via telematica. Il chiarimento INPS si è reso necessario per la differenza tra la data di risoluzione del rapporto lavoro considerata dal Ministero, e da indicare sulla modulistica, e quella invece considerata da INPS per determinare la decorrenza della pensione. Per il Ministero del lavoro la data di decorrenza delle dimissioni/risoluzione consensuale, da indicare sulla modulistica, è quella successiva all’ultimo giorno di 2 lavoro, coincide perciò con il primo giorno di mancato svolgimento di attività di lavoro dipendente. Per INPS, come risaputo, ai fini della determinazione della decorrenza dei trattamenti pensionistici, la data di cessazione del rapporto di lavoro dipendente coincide con la data dell’ultimo giorno di lavoro, ovvero, con il giorno precedente a quello indicato nella modulistica del Ministero. Permessi Legge 104 possibilità di fruizione anche per i conviventi La Corte Costituzionale, con sentenza n. 213/2016, ha riconosciuto la illegittimità costituzionale dell’art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. per violazione degli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione, nella parte in cui non include il convivente tra i soggetti legittimati a fruire del permesso mensile retribuito per l’assistenza alla persona con handicap in situazione di gravità, in alternativa al coniuge, parente o affine entro il secondo grado. Avuto riguardo al quadro legislativo e giurisprudenziale sulla cosiddetta famiglia di fatto, l’art. 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992, nell’esclude dai possibili beneficiari dei permessi retribuiti il convivente more uxorio, violerebbe i suddetti parametri costituzionali, non consentendo alla persona affetta da handicap grave di beneficiare della piena ed effettiva assistenza nell’ambito di una formazione sociale che la stessa ha contribuito a creare e che è sede di svolgimento della propria personalità. INCA INFormazione – N.133 Assegno di natalità Accolto un altro ricorso presentato a Brescia Il Tribunale di Brescia ha accolto il ricorso presentato da una cittadina straniera in possesso di un permesso di soggiorno per motivi familiari contro la decisione dell'INPS che aveva respinto la domanda per l'erogazione dell'Assegno di natalità previsto dall'art. 1 c. 125 della Legge190/2014. Il Tribunale ha disposto la disapplicazione del predetto disposto normativo nella parte in cui subordina il riconoscimento del cd bonus bebé al possesso di un pds-Ue-slp perché in contrasto con l'art. 12 della Direttiva 2001/98/CE. Nell'affermare il diritto della ricorrente a percepire l'assegno di natalità alle medesime condizioni a cui tale assegno è riconosciuto ai cittadini italiani, il Tribunale di Brescia ha dichiarato discriminatoria la condotta dell'INPS ed ha accertato il diritto della ricorrente a percepire l'assegno. http://www.cgil.lombardia.it/wpcontent/uploads/2016/09/ordinanza-tribunalescansionata.pdf Riconoscimento titoli universitari L'accordo tra Italia e Cipro entrato in vigore il 19.08.2016 Si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore dell'Accordo sul reciproco riconoscimento dei titoli attestanti studi universitari o di livello universitario rilasciati in Italia e a Cipro, con Allegati, fatto a Roma il 9.01.2009. La ratifica è stata autorizzata con Legge n. 77 del 4.5. 2016, in G. U n. 119 del 23.5.2016. L'Accordo è entrato in vigore il 19.08. 2016. http://www.cgil.lombardia.it/wpcontent/uploads/2016/09/comunicato-MAE-accordo-italiacipro.pdf http://www.cgil.lombardia.it/wpcontent/uploads/2016/09/Legge-4-05-2016accordo-italiacipro.pdf http://www.cgil.lombardia.it/wpcontent/uploads/2016/09/Legge-4-05-2016accordo-italiacipro-allegato.pdf http://www.cgil.lombardia.it/wpcontent/uploads/2016/09/Legge-4-05-2016accordo-italiacipro-allegato-2.pdf Sentenza Corte di Giustizia Europea Espulsione di cittadino non comunitario affidatario di minore Ue La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con sentenza n. C-304/14 del 13.09.2016 ha confermato un principio già presente nelle disposizioni comunitarie e nella giurisprudenza che garantisce il diritto al soggiorno allo straniero non comunitario che abbia legami familiari importanti nel territorio di uno stato dell’Unione Europea, anche nel caso di commissione di reati. In particolare, si trattava di uno straniero genitore ed unico affidatario di un minore cittadino comunitario che avrebbe dovuto lasciare il territorio dell’Unione Europea e rinunciare ai diritti connessi al suo status di cittadino europeo nel caso di allontanamento del genitore. L’allontanamento del soggetto, ribadisce la Corte, potrà avvenire solo nel caso in cui la sua condotta costituisca una minaccia effettiva, reale e sufficientemente grave per lo Stato membro. (Tratto da http://www.piemonteimmigrazione.it/mediato/news ) http://www.cgil.lombardia.it/wpcontent/uploads/2016/09/CGUE_13_settembre_2016.pdf Patronato INCA CGIL Lombardia Via Palmanova 22 – 20132 Milano (MI) Tel. 02-26254570 A cura dello staff di Inca Regionale Lombardia La newsletter è anche su http://wiki.inca.lombardia.it/ Per informazioni e chiarimenti contattare: Sezione previdenza [email protected] Sezione immigrazione [email protected] È vietata la riproduzione e la diffusione. 3 INCA INFormazione – N.133