n°143-7 dicembre 2016
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143 7 dicembre 2016 Assegno di ricollocazione Politica attiva a sostegno della ricollocazione di disoccupati A partire dalle prossime settimane l’ANPAL (Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro) avvierà le procedure per il riconoscimento dell’assegno di ricollocazione nei confronti di lavoratori e lavoratrici disoccupati/e che stanno percependo la Naspi. Si inizierà, in via sperimentale, con una platea ristretta di disoccupati per arrivare a regime entro la metà del 2017 con il coinvolgimento di tutti i lavoratori disoccupati, così ha dichiarato il presidente dell’ANPAL. L’art.23 del decreto legislativo 150/2015 prevede che ai disoccupati percettori della NASpI, la cui durata di disoccupazione eccede i 4 mesi, sia riconosciuta una somma “virtuale” denominata “Assegno individuale di ricollocazione” da richiedere al Centro per l’Impiego presso cui hanno stipulato il patto di servizio personalizzato. La misura dell’Assegno sarà graduata in funzione del profilo personale di occupabilità, spendibile presso i Centri per l’Impiego o presso i servizi accreditati, al fine di ottenere un servizio di assistenza intensiva nella ricerca di lavoro. La scelta di quale centro per l’impiego o di quale servizio accreditato utilizzare è in capo al lavoratore. La richiesta del servizio di assistenza, da parte del disoccupato, deve avvenire, a pena di decadenza dallo stato di disoccupazione e dalla indennità di disoccupazione NASpI, entro due mesi dalla data di rilascio dell’Assegno che ha una durata di sei mesi, prorogabile per altri sei mesi nel caso non sia stato consumato l’intero importo dell’Assegno. segue a pag.2 In questo numero: Assegno di ricollocazione una dote per ricollocare al lavoro i disoccupati pag.1-2 INAIL: cruscotto infortuni. Gli RLS non avranno accesso diretto pag.2 Circolare INPS n°212/2016: accredito in gestione ex Inpdap pag.3 Immigrazione pag.3-4 Assegno di ricollocazione: ai titolari di NASpI la cui durata eccede i 4 mesi, utilizzato per la ricerca attiva di un nuovo lavoro, sarà incassato dal CPI o da Agenzia alla firma del nuovo contratto L’Assegno, che potrà oscillare da 250 a 5mila euro a seconda della difficoltà nella ricollocazione del disoccupato, sarà incassato dal centro per l’impiego o dall’agenzia per il lavoro accreditata solo a risultato raggiunto, vale a dire alla stipula di un contratto di lavoro. L’incasso sarà totale in caso di sottoscrizione di un rapporto a tempo indeterminato o in apprendistato; scenderà al 50% in caso di contratto a termine superiore a 6 mesi. L’attivazione della richiesta del servizio di assistenza alla ricollocazione sospende, per tutta la sua durata, il patto di servizio personalizzato. L’assegno di ricollocazione non è assoggettato a contribuzione previdenziale e non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini IRPEF. Il lavoratore disoccupato potrà rifiutare l’offerta di occupazione se non è congrua (in questo caso non si perde la Naspi). Se si rifiuta un’offerta congrua, scatta invece la condizionalità e si perde il diritto a ricevere la NASpI (per la definizione di offerta congrua si veda a pag.3 della NL n° 89 del 7 ottobre 2015). INCA nazionale ha inviato una nota informativa, a cui rinviamo, con indicazione, nel caso di richieste di informazioni molto dettagliate o di richieste di aiuto da parte dei lavoratori, di indirizzarli presso il servizio SOL, dove esistente, oppure presso gli esperti del mercato del lavoro. Cruscotto infortuni INAIL, accesso ai dati da parte dei RLS per il tramite delle aziende L’Inail ha pubblicato la circolare n. 45 del 30 novembre 2016, per fornire chiarimenti in merito alle figure che possono fruire del servizio di accesso al “Cruscotto infortuni” per la verifica dei dati. Il cruscotto infortuni è un nuovo applicativo, in sostituzione dell’abolito cartaceo registro degli infortuni, al quale possono accedere, oltre agli organi preposti all’attività di vigilanza, i datori di lavoro. Nulla è mutato rispetto all’obbligo del datore di lavoro di denunciare all’Inail gli infortuni occorsi ai dipendenti prestatori d’opera. I dati consultabili sono quelli relativi agli infortuni occorsi a partire dal 23 dicembre 2015, quelli precedenti saranno consultabili nell’abolito Registro infortuni cartaceo il cui obbligo di conservazione permane a carico dei datori di lavoro per i successivi 4 anni. Gli RLS non risultano inclusi tra i soggetti ammessi alla consultazione diretta del nuovo portale. Secondo INAIL ciò non toglie il diritto degli RLS di ricevere per il tramite dei datori di lavoro le informazioni e i dati sugli infortuni e le malattie professionali. Grava, pertanto, sui datori di lavoro l’obbligo di favorire la fruibilità delle predette informazioni da parte degli RLS, ad esempio, mediante visualizzazione o stampa di copia delle schermate dell’applicativo, come peraltro già avveniva con l’abrogato Registro cartaceo. 2 INCA INFormazione – N.143 Accredito figurativi in exInpdap Dipendenti, iscritti ex-Inpdap, di aziende pubbliche privatizzate con versamento in ago della contribuzione minore INPS con circolare 212 del 2 dicembre, fornisce indicazioni in merito alla contribuzione figurativa ed alla conseguente valorizzazione dei periodi di erogazione di prestazioni a sostegno del reddito in favore del personale dipendente di aziende pubbliche privatizzate, già iscritti alle gestioni IVS dei dipendenti pubblici (ex Inpdap), qualora detti soggetti, all’atto della privatizzazione dell’ente, abbiano mantenuto il rapporto previdenziale preesistente presso le gestioni medesime. I lavoratori interessati da processi di trasformazione della natura giuridica del proprio datore di lavoro da pubblica in privata e i dipendenti di enti pubblici e di aziende municipalizzate o consortili transitati a società possono mantenere il rapporto previdenziale ai fini IVS già esistente con le gestioni ex Inpdap. In tali casi rimane fermo l’obbligo dell’azienda di versare nell’assicurazione generale obbligatoria dell’Inps la c.d. contribuzione minore. Al fine di garantire il riconoscimento ai fini pensionistici dei periodi in cui il soggetto sia stato fruitore di prestazioni a sostegno del reddito la relativa contribuzione figurativa sarà comunque accreditata e valorizzata direttamente nella gestione ex Inpdap. Eventi tutelati che danno origine a contribuzione figurativa da accreditare nella gestione ex Inpdap: Malattia, maternità, congedi parentali, riposi e permessi ex D.Lgs. n. 151/2001 e L. n. 104/1992 Cassa integrazione guadagni (CIG e CIGS), mobilità e disoccupazione, ASpI, miniASpI, mini ASpI 2012, NASpI, disoccupazione ordinaria agricola e trattamenti speciali agricoli Assegno di natalità La decisione della Corte d'Appello di Brescia Con la sentenza del 30.10.2016 la Corte d'Appello di Brescia ha confermato quanto deciso in primo grado dal Tribunale di Bergamo con l'ordinanza del 9.08.2016. Per il caso seguito dalla CGIL di Bergamo, nel respingere l'appello presentato dall'INPS, la Corte ha confermato il carattere discriminatorio della norma nella parte che esclude i cittadini stranieri in possesso del permesso unico lavoro dalla possibilità di ricevere l’assegno di natalità di cui all’art. 1 comma 125 L. 190/2014. La Corte d’Appello di Brescia ha affermato che l’assegno in questione rientra tra le prestazioni di sicurezza sociale di cui al regolamento 883/04 perché trattasi di prestazione erogata non discrezionalmente, sulla base di requisiti predeterminati. Da ciò ne deriva che la prestazione in oggetto è soggetta al vincolo di parità di cui alla all’art. 12 direttiva 2011/98 che trova applicazione diretta nell’ordinamento nazionale (fonte: www.asgi.it). http://www.cgil.lombardia.it/wpcontent/uploads/2016/11/Corte-dAppello-di-Bresciaordinanza-del-30.11.2016-pres.est_.-Nuovo-INPS-avv.tiCollerone-e-Maio-c.-XXX-avv.ti-Guariso-eLavanna.pdf Assegno di natalità/1 Altre pronunce favorevoli in Lombardia Per un caso seguito dalla CGIL di Brescia, il Tribunale di Brescia con l'ordinanza del 17.11.2016 ha riconosciuto ad una cittadina straniera titolare del permesso di soggiorno per motivi familiari il diritto – in applicazione del principio di parità di trattamento previsto dall’art. 12 della direttiva 2011/98 – di beneficiare del cd. bonus bebè di cui all’art. 1 comma 125 L. 190/2014. Segue a pag.4 3 INCA INFormazione – N.143 Anche il Tribunale di Pavia con l'ordinanza del 21.10.2016 ha stabilito il diritto all'erogazione dell’assegno di natalità al titolare di permesso unico lavoro in ragione di un’interpretazione della norma nazionale conforme al diritto europeo che trova conferma nella giurisprudenza della Corte Costituzionale (n. 187/2010), la quale esclude che sia necessaria la titolarità del permesso di soggiorno UE slp per l’erogazione di prestazioni quale quella oggetto di causa. In tutta Italia, sono ormai 13 le decisioni che hanno riconosciuto il diritto all’assegno di natalità ai cittadini e alle cittadine extra UE con titolo di soggiorno diverso dal pds-Ueslp. L'unica decisione negativa è stata registrata a Milano dove il Tribunale con l’ordinanza del 13 ottobre, ha stabilito che il bonus bebè rientra tra i benefici di assistenza sociale e non tra quelli di previdenza sociale di cui al regolamento 883/2004 ed ha escluso l’applicabilità diretta della clausola di parità prevista dall’art 12 della Direttiva Ue 98/2011 (elaborazione su informazioni tratte da www.asgi.it) http://www.cgil.lombardia.it/wpcontent/uploads/2016/11/Tribunale-di-Brescia16.11.2016-est.-Pipponzi-XXX-avv.ti-Guariso-e-Neri-c.INPS-avv.-di-Maio.pdf http://www.cgil.lombardia.it/wpcontent/uploads/2016/11/xxx-INPS-TRIB-PAVIA-ORDDEL-21.10.16.pdf http://www.cgil.lombardia.it/wpcontent/uploads/2016/11/sentenza-milano-13-102016.pdf Sportivi stranieri Fissate le quote di ingresso per il 2016/2017 Con il DPCM del 4.11.2016 è stato stabilito per la stagione agonistica 2016/2017 il limite massimo di sportivi stranieri provenienti da Paesi Extra-Ue che svolgono attività sportiva a titolo professionistico o comunque retribuita che potranno fare ingresso in Italia. Tale limite è stato fissato complessivamente in 1.160 unità, da ripartire tra le Federazioni sportive nazionali. http://www.cgil.lombardia.it/wpcontent/uploads/2016/11/DECRETO-4-NOVEMBRE2016-STAGIONE-2016-2017.pdf http://www.coni.it/it/sportivi-non-comunitari-ingressoe-permesso-di-soggiorno-in-italia/circolareriepilogativa.html http://www.cgil.lombardia.it/wpcontent/uploads/2016/11/LEGGE-20-01-2016-minorisocietà-sportive.pdf Gazzetta Ufficiale Accordo Italia-Russia sui titoli di studio http://www.cgil.lombardia.it/wpcontent/uploads/2016/11/accordo-italia-russia-titolistudio.pdf Accordo Italia-Ucraina sulla conversione delle patenti di guida http://www.cgil.lombardia.it/wpcontent/uploads/2016/11/accordo-italia-ucrainapatenti-guida.pdf Materiali Dati dell'osservatorio dell'INPS riguardanti i lavoratori stranieri http://www.cgil.lombardia.it/wpcontent/uploads/2016/11/INPS-statistiche-in-brevecittadini-extra-UE.pdf http://www.inps.it/webidentity/banchedatistatistiche/ menu/extracomunitari/main.html Patronato INCA CGIL Lombardia Via Palmanova 22 – 20132 Milano (MI) Tel. 02-26254570 A cura dello staff di Inca Regionale Lombardia La newsletter è anche su http://wiki.inca.lombardia.it/ Per informazioni e chiarimenti contattare: Sezione previdenza [email protected] Sezione immigrazione [email protected] È vietata la riproduzione e la diffusione. 4 INCA INFormazione – N.143