n°143-7 dicembre 2016

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n°143-7 dicembre 2016
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7 dicembre 2016
Assegno di ricollocazione
Politica attiva a sostegno della ricollocazione di
disoccupati
A partire dalle prossime settimane l’ANPAL (Agenzia
Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro) avvierà le
procedure per il riconoscimento dell’assegno di
ricollocazione nei confronti di lavoratori e lavoratrici
disoccupati/e che stanno percependo la Naspi.
Si inizierà, in via sperimentale, con una platea ristretta di
disoccupati per arrivare a regime entro la metà del 2017 con
il coinvolgimento di tutti i lavoratori disoccupati, così ha
dichiarato il presidente dell’ANPAL.
L’art.23 del decreto legislativo 150/2015 prevede che ai
disoccupati percettori della NASpI, la cui durata di
disoccupazione eccede i 4 mesi, sia riconosciuta una somma
“virtuale” denominata “Assegno individuale di
ricollocazione” da richiedere al Centro per l’Impiego presso
cui hanno stipulato il patto di servizio personalizzato.
La misura dell’Assegno sarà graduata in funzione del profilo
personale di occupabilità, spendibile presso i Centri per
l’Impiego o presso i servizi accreditati, al fine di ottenere un
servizio di assistenza intensiva nella ricerca di lavoro.
La scelta di quale centro per l’impiego o di quale servizio
accreditato utilizzare è in capo al lavoratore.
La richiesta del servizio di assistenza, da parte del
disoccupato, deve avvenire, a pena di decadenza dallo
stato di disoccupazione e dalla indennità di disoccupazione
NASpI, entro due mesi dalla data di rilascio dell’Assegno che
ha una durata di sei mesi, prorogabile per altri sei mesi nel
caso non sia stato consumato l’intero importo dell’Assegno.
segue a pag.2
In questo numero:
Assegno di ricollocazione
una dote per ricollocare
al lavoro i disoccupati
pag.1-2
INAIL: cruscotto
infortuni. Gli RLS non
avranno accesso diretto
pag.2
Circolare INPS
n°212/2016: accredito
in gestione ex Inpdap
pag.3
Immigrazione
pag.3-4
Assegno di ricollocazione: ai titolari di NASpI la cui durata
eccede i 4 mesi, utilizzato per la ricerca attiva di un nuovo lavoro,
sarà incassato dal CPI o da Agenzia alla firma del nuovo contratto
L’Assegno, che potrà oscillare da 250 a
5mila euro a seconda della difficoltà nella
ricollocazione del disoccupato, sarà
incassato dal centro per l’impiego o
dall’agenzia per il lavoro accreditata solo a
risultato raggiunto, vale a dire alla stipula di
un contratto di lavoro.
L’incasso sarà totale in caso di sottoscrizione
di un rapporto a tempo indeterminato o in
apprendistato; scenderà al 50% in caso di
contratto a termine superiore a 6 mesi.
L’attivazione della richiesta del servizio di
assistenza alla ricollocazione sospende, per
tutta la sua durata, il patto di servizio
personalizzato.
L’assegno di ricollocazione non è
assoggettato a contribuzione previdenziale
e non concorre alla formazione del reddito
complessivo ai fini IRPEF.
Il lavoratore disoccupato potrà rifiutare
l’offerta di occupazione se non è congrua
(in questo caso non si perde la Naspi).
Se si rifiuta un’offerta congrua, scatta
invece la condizionalità e si perde il diritto a
ricevere la NASpI (per la definizione di
offerta congrua si veda a pag.3 della NL n°
89 del 7 ottobre 2015).
INCA nazionale ha inviato una nota
informativa, a cui rinviamo, con indicazione,
nel caso di richieste di informazioni molto
dettagliate o di richieste di aiuto da parte
dei lavoratori, di indirizzarli presso il servizio
SOL, dove esistente, oppure presso gli
esperti del mercato del lavoro.
Cruscotto
infortuni
INAIL, accesso ai dati da parte dei
RLS per il tramite delle aziende
L’Inail ha pubblicato la circolare n. 45 del 30
novembre 2016, per fornire chiarimenti in
merito alle figure che possono fruire del
servizio di accesso al “Cruscotto infortuni”
per la verifica dei dati.
Il cruscotto infortuni è un nuovo applicativo,
in sostituzione dell’abolito cartaceo registro
degli infortuni, al quale possono accedere,
oltre agli organi preposti all’attività di
vigilanza, i datori di lavoro.
Nulla è mutato rispetto all’obbligo del
datore di lavoro di denunciare all’Inail gli
infortuni occorsi ai dipendenti prestatori
d’opera.
I dati consultabili sono quelli relativi agli
infortuni occorsi a partire dal 23 dicembre
2015, quelli precedenti saranno consultabili
nell’abolito Registro infortuni cartaceo il cui
obbligo di conservazione permane a carico
dei datori di lavoro per i successivi 4 anni.
Gli RLS non risultano inclusi tra i soggetti
ammessi alla consultazione diretta del
nuovo portale.
Secondo INAIL ciò non toglie il diritto degli
RLS di ricevere per il tramite dei datori di
lavoro le informazioni e i dati sugli infortuni e
le malattie professionali.
Grava, pertanto, sui datori di lavoro
l’obbligo di favorire la fruibilità delle
predette informazioni da parte degli RLS,
ad esempio, mediante visualizzazione o
stampa di copia delle schermate
dell’applicativo, come peraltro già
avveniva con l’abrogato Registro cartaceo.
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INCA INFormazione – N.143
Accredito
figurativi in exInpdap
Dipendenti, iscritti ex-Inpdap, di
aziende pubbliche privatizzate con
versamento in ago della
contribuzione minore
INPS con circolare 212 del 2 dicembre,
fornisce indicazioni in merito alla
contribuzione figurativa ed alla
conseguente valorizzazione dei periodi di
erogazione di prestazioni a sostegno del
reddito in favore del personale dipendente
di aziende pubbliche privatizzate, già iscritti
alle gestioni IVS dei dipendenti pubblici (ex
Inpdap), qualora detti soggetti, all’atto
della privatizzazione dell’ente, abbiano
mantenuto il rapporto previdenziale
preesistente presso le gestioni medesime.
I lavoratori interessati da processi di
trasformazione della natura giuridica del
proprio datore di lavoro da pubblica in
privata e i dipendenti di enti pubblici e di
aziende municipalizzate o consortili transitati
a società possono mantenere il rapporto
previdenziale ai fini IVS già esistente con le
gestioni ex Inpdap. In tali casi rimane fermo
l’obbligo dell’azienda di versare
nell’assicurazione generale obbligatoria
dell’Inps la c.d. contribuzione minore.
Al fine di garantire il riconoscimento ai fini
pensionistici dei periodi in cui il soggetto sia
stato fruitore di prestazioni a sostegno del
reddito la relativa contribuzione figurativa
sarà comunque accreditata e valorizzata
direttamente nella gestione ex Inpdap.
Eventi tutelati che danno origine a
contribuzione figurativa da accreditare
nella gestione ex Inpdap:


Malattia, maternità, congedi parentali,
riposi e permessi ex D.Lgs. n. 151/2001 e
L. n. 104/1992
Cassa integrazione guadagni (CIG e
CIGS), mobilità e disoccupazione, ASpI,
miniASpI, mini ASpI 2012, NASpI,
disoccupazione ordinaria agricola e
trattamenti speciali agricoli
Assegno di
natalità
La decisione della Corte d'Appello
di Brescia
Con la sentenza del 30.10.2016 la Corte
d'Appello di Brescia ha confermato quanto
deciso in primo grado dal Tribunale di
Bergamo con l'ordinanza del 9.08.2016.
Per il caso seguito dalla CGIL di Bergamo,
nel respingere l'appello presentato dall'INPS,
la Corte ha confermato il carattere
discriminatorio della norma nella parte che
esclude i cittadini stranieri in possesso del
permesso unico lavoro dalla possibilità di
ricevere l’assegno di natalità di cui all’art. 1
comma 125 L. 190/2014.
La Corte d’Appello di Brescia ha affermato
che l’assegno in questione rientra tra le
prestazioni di sicurezza sociale di cui al
regolamento 883/04 perché trattasi di
prestazione erogata non discrezionalmente,
sulla base di requisiti predeterminati. Da ciò
ne deriva che la prestazione in oggetto è
soggetta al vincolo di parità di cui alla
all’art. 12 direttiva 2011/98 che trova
applicazione diretta nell’ordinamento
nazionale (fonte: www.asgi.it).
http://www.cgil.lombardia.it/wpcontent/uploads/2016/11/Corte-dAppello-di-Bresciaordinanza-del-30.11.2016-pres.est_.-Nuovo-INPS-avv.tiCollerone-e-Maio-c.-XXX-avv.ti-Guariso-eLavanna.pdf
Assegno di
natalità/1
Altre pronunce favorevoli in
Lombardia
Per un caso seguito dalla CGIL di Brescia, il
Tribunale di Brescia con l'ordinanza del
17.11.2016 ha riconosciuto ad una cittadina
straniera titolare del permesso di soggiorno
per motivi familiari il diritto – in applicazione
del principio di parità di trattamento previsto
dall’art. 12 della direttiva 2011/98 – di
beneficiare del cd. bonus bebè di cui all’art. 1
comma 125 L. 190/2014.
Segue a pag.4
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INCA INFormazione – N.143
Anche il Tribunale di Pavia con l'ordinanza
del 21.10.2016 ha stabilito il diritto
all'erogazione dell’assegno di natalità al
titolare di permesso unico lavoro in ragione
di un’interpretazione della norma nazionale
conforme al diritto europeo che trova
conferma nella giurisprudenza della Corte
Costituzionale (n. 187/2010), la quale
esclude che sia necessaria la titolarità del
permesso di soggiorno UE slp per
l’erogazione di prestazioni quale quella
oggetto di causa.
In tutta Italia, sono ormai 13 le decisioni che
hanno riconosciuto il diritto all’assegno di
natalità ai cittadini e alle cittadine extra UE
con titolo di soggiorno diverso dal pds-Ueslp.
L'unica decisione negativa è stata registrata
a Milano dove il Tribunale con l’ordinanza
del 13 ottobre, ha stabilito che il bonus
bebè rientra tra i benefici di assistenza
sociale e non tra quelli di previdenza sociale
di cui al regolamento 883/2004 ed ha
escluso l’applicabilità diretta della clausola
di parità prevista dall’art 12 della Direttiva
Ue 98/2011 (elaborazione su informazioni
tratte da www.asgi.it)
http://www.cgil.lombardia.it/wpcontent/uploads/2016/11/Tribunale-di-Brescia16.11.2016-est.-Pipponzi-XXX-avv.ti-Guariso-e-Neri-c.INPS-avv.-di-Maio.pdf
http://www.cgil.lombardia.it/wpcontent/uploads/2016/11/xxx-INPS-TRIB-PAVIA-ORDDEL-21.10.16.pdf
http://www.cgil.lombardia.it/wpcontent/uploads/2016/11/sentenza-milano-13-102016.pdf
Sportivi stranieri
Fissate le quote di ingresso per il
2016/2017
Con il DPCM del 4.11.2016 è stato stabilito
per la stagione agonistica 2016/2017 il limite
massimo di sportivi stranieri provenienti da
Paesi Extra-Ue che svolgono attività sportiva
a titolo professionistico o comunque
retribuita che potranno fare ingresso in
Italia. Tale limite è stato fissato
complessivamente in 1.160 unità, da
ripartire tra le Federazioni sportive nazionali.
http://www.cgil.lombardia.it/wpcontent/uploads/2016/11/DECRETO-4-NOVEMBRE2016-STAGIONE-2016-2017.pdf
http://www.coni.it/it/sportivi-non-comunitari-ingressoe-permesso-di-soggiorno-in-italia/circolareriepilogativa.html
http://www.cgil.lombardia.it/wpcontent/uploads/2016/11/LEGGE-20-01-2016-minorisocietà-sportive.pdf
Gazzetta Ufficiale
Accordo Italia-Russia sui titoli di
studio
http://www.cgil.lombardia.it/wpcontent/uploads/2016/11/accordo-italia-russia-titolistudio.pdf
Accordo Italia-Ucraina sulla
conversione delle patenti di guida
http://www.cgil.lombardia.it/wpcontent/uploads/2016/11/accordo-italia-ucrainapatenti-guida.pdf
Materiali
Dati dell'osservatorio dell'INPS
riguardanti i lavoratori stranieri
http://www.cgil.lombardia.it/wpcontent/uploads/2016/11/INPS-statistiche-in-brevecittadini-extra-UE.pdf
http://www.inps.it/webidentity/banchedatistatistiche/
menu/extracomunitari/main.html
Patronato INCA CGIL Lombardia
Via Palmanova 22 – 20132 Milano (MI) Tel. 02-26254570
A cura dello staff di Inca Regionale Lombardia
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Sezione immigrazione [email protected]
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