Part-time verticale
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Part-time verticale
142 30 novembre 2016 Part-time verticale La Cassazione: i periodi di pausa contrattuale valgono per la pensione Dopo numerose sentenze di merito (vedi NL n° 131 del 4 settembre 2016), la suprema Corte di cassazione interviene ancora sul diritto all’accredito di contribuzione, utile al diritto alle pensioni, durante i periodi di pausa contrattuale previsti nei contratti di part-time verticale. INPS, come noto, per i part-time verticali ha sempre riconosciuto la contribuzione solo per i periodi lavorati e in presenza del minimale contributivo settimanale. Tale requisito ovviamente diviene impossibile da soddisfare nel caso di part time verticali ciclici, dove si lavora uno o due giorni alla settimana oppure alcune settimane nel mese o alcuni mesi nell’anno (pause contrattualmente previste). Nella sentenza 22936/2016 la Corte di cassazione ribadisce che, ai fini dell’anzianità contributiva, un anno di lavoro parttime verticale vale come quello full-time. La Cassazione richiama anche la sentenza della Corte di giustizia europea del 10 giugno 2010 in cui è stato ribadito che l’anzianità contributiva dei part-time, ai fini del diritto a pensione, deve essere calcolata come se il dipendente avesse occupato un posto a tempo pieno, prendendo in considerazione anche i periodi non lavorati. La pronuncia della Cassazione non ha portata generale, per la tutela dei singoli casi occorre perciò procedere con contenzioso amministrativo e legale. In questo numero: Part-time verticale: sentenza di Cassazione pag.1 Pensioni: nessuna rivalutazione nel 2017 pag.2 Pensione e lavoro nel pubblico impiego: diritto alla 13ma e alla IIS pag.2 Domande e risposte da previdenza.lombardia@i nca.it pag.3 Immigrazione pag.4 Perequazione automatica pensioni 2017: per il secondo anno consecutivo, a gennaio non ci sarà alcun adeguamento degli importi pensionistici. Pensioni 2017 Anche nel 2017 niente rivalutazione per le pensioni Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 274 del 23 novembre 2016, il Decreto 17 novembre 2016 con la perequazione automatica delle pensioni per l’anno 2016 e valore definitivo anno 2015. Il valore definitivo della percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l’anno 2015 è determinata in misura pari a +0,0% a valere sulle pensioni dal 1° gennaio 2016. Il valore provvisorio della percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l’anno 2016 è determinata in misura pari a +0,0% a valere sulle pensioni dal 1° gennaio 2017, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l’anno successivo. In entrambi i casi la variazione sarebbe negativa, pari a -0,1%, ma per effetto della legge 208/2015 il parametro applicato non può essere inferiore a zero, salvo il conguaglio anzidetto. Il recupero del primo 0,1%, che dal gennaio 2016 è stato sterilizzato come detto dalla legge 208/2015, sarà effettuato sulle pensioni dal 1° gennaio 2017, oppure sarà recuperato quando il valore percentuale di variazione tornerà ad essere positivo? Pensione e lavoro Diritto alla 13ma e/o all’indennità integrativa speciale L'Inps, con la circolare n. 195 del 10 novembre 2016, ha reso noto che dal mese di dicembre provvederà al pagamento 2 della 13° mensilità e dell'indennità integrativa speciale su pensioni percepite in costanza di attività lavorativa erogate a carico delle gestioni esclusive dell'Ago (exInpdap, ex-Fs, ex-Ipost). INPS si adegua così a due vecchie sentenze della Corte costituzionale (566/1989 e 232/1992) che avevano dichiarato l’illegittimità degli artt. 97 e 99 del Dpr 1092/1973 che impediva l’erogazione della 13ma e della eventuale IIS sulle pensioni a carico delle gestioni esclusive percepite in costanza di attività lavorativa presso lo Stato, amministrazioni pubbliche o enti pubblici l’Inps , in mancanza di un intervento legislativo, sentito il ministero del Lavoro, ha deciso di riconoscere le somme finora non erogate . Per le pensioni decorrenti dalla data di pubblicazione della Circolare 195 (10 novembre), la13ma sarà corrisposti integralmente. Per le pensioni già in essere sarà necessario avanzare istanza all’INPS per la corresponsione della tredicesima mensilità e/o dell’indennità integrativa speciale (possibile quest’ultima solo per le pensioni aventi decorrenza entro il 1° gennaio 1995, sulle decorrenze successive la IIS è stata conglobata nella pensione) non erogate sulla pensione in godimento durante l’attività lavorativa dipendente. INPS provvederà alla corresponsione delle somme spettanti oltre agli interessi legali e/o rivalutazione monetaria nei limiti della prescrizione quinquennale. Per le cause pendenti, l’Inps chiederà la cessazione della materia del contendere, riconoscendo quanto spettante al pensionato, così come i ricorsi amministrativi verranno accolti in autotutela, in tal caso, le somme saranno restituite nei limiti della prescrizione quinquennale calcolata dalla data del ricorso amministrativo. (Approfondimenti alla circolare 456 del 25 novembre 2016 di Inca Nazionale). INCA INFormazione – N.142 Domande & risposte Si possono chiedere entrambe le reversibilità e gli ANF? Selezione settimanale dei quesiti pervenuti a [email protected] A- Stato di inabilità alla data del decesso del genitore. In questa rubrica pubblichiamo i quesiti più interessanti, pervenuti all’indirizzo [email protected], e le relative risposte da parte dello staff regionale e/o dell’INCA nazionale. Naspi: requisito 30gg effettivo lavoro nei 12 mesi precedenti l’evento disoccupazione Quesito: la circ. INPS 142/2015 dispone che i periodi di L. 300 siano neutri per la ricerca delle 30 gg. di effettivo lavoro. Considerato che in molti casi il distacco legge 300 è molto datato, ci sono dei limiti temporali per la ricerca delle giornate di effettivo lavoro? Risposta: non ci sono limiti alla neutralizzazione e quindi questo può comportare che per la verifica del diritto e calcolo della prestazione occorra risalire a periodi molto remoti. Risposta: il diritto alla SO quale figlia inabile è condizionato da due requisiti. B-Vivenza a carico del genitore da parte del richiedente. Questo secondo requisito si concretizza a queste condizioni: B1) La vivenza a carico deve esser valutata non con il criterio del carico fiscale, ma in virtù del supporto continuo offerto dal genitore al figlio al fine di soddisfare i bisogni primari esistenziali e di provvedere al suo mantenimento. B2) Requisito reddituali: Per i soggetti inabili il limite oltre il quale non spetta la prestazione è pari alla somma del trattamento minimo aumentato del 30% e dell'importo dell'indennità di accompagnamento. A tal fine si debbono considerare i soli redditi imponibili ai fini Irpef. Si veda circolare INPS n°185/2015 ai punti 2.3 e 3. Naspi: anticipo per attività autonoma Quesito: spetta l'anticipo su NASPI per il lavoratore che diventa coadiutore nell'impresa del suo fratello? Risposta: l'anticipo spetta in tutti i casi in cui si intraprende un'attività autonoma che presuppone l'iscrizione alla gestione autonoma competente (commercianti, artigiani ecc.) anche come coadiutore. Non viene concessa solo nel caso vi sia la compartecipazione con quote societarie. SO: diritto per figlio inabile Quesito: L’assistita è inabile con accompagnamento dal 2008. Ha problemi mentali e dal 2012 è in casa protetta CPS, in attesa di essere trasferita in struttura per persone con malattie mentali. Vedova, titolare di SOART. Notizie in breve Alternanza scuola-lavoro e assicurazione Inail L’Inail ha pubblicato la circolare n. 44 del 21 novembre 2016, con la quale fornisce istruzioni in merito al regime assicurativo e alla trattazione degli eventi lesivi occorsi agli studenti impegnati in attività di alternanza scuola-lavoro. Per approfondimenti vedi circolare INCA nazionale n°462/2016 Nel 2015 muore la madre (non erano conviventi in quanto la figlie era in casa protetta), titolare due pensioni VO E VOCTPS. 3 INCA INFormazione – N.142 Lavoro Stagionale Dlgs 203/2016 circolare Ministero Interno Il Decreto Legislativo n. 203/2016 che recepisce la direttiva 2014/36/UE è entrato in vigore il 24 novembre. La nuova normativa apporta modifiche alle disposizioni che regolano l’ingresso e il soggiorno per motivi di “lavoro stagionale” dei cittadini stranieri, modificando il TUI e abrogando alcuni articoli del Regolamento di attuazione. Il Ministero dell'Interno ha diramato alle Questure la circolare del 24.11.2016, che si allega. Per rendere più agevole la disamina del Dlgs 203/2016 si rinvia ai seguenti allegati: - la nota dell'INCA nazionale; - il testo del Dlgs 203/2016; - la comparazione degli articoli del TUI modificati; - gli articoli del Regolamento di attuazione e il comma 3 dell'art. 17 della Legge 35/2012, abrogati. http://www.cgil.lombardia.it/wpcontent/uploads/2016/11/circolare-interno-24-11-2016stagionali.pdf http://www.cgil.lombardia.it/wpcontent/uploads/2016/11/2016_Circ89.pdf http://www.cgil.lombardia.it/wpcontent/uploads/2016/11/2016_Circ8_allegato14.pdf http://www.cgil.lombardia.it/wpcontent/uploads/2016/11/MODIFICHE-TUI.pdf http://www.cgil.lombardia.it/wpcontent/uploads/2016/11/ABROGAZIONI.pdf Codice fiscale Modalità di rilascio per i richiedenti la protezione internazionale La circolare del Ministero dell'Interno del 01.09.2016 riprende il contenuto di quanto stabilito dalla comunicazione di servizio n° 8 del 26.07.2016 dell'Agenzia delle Entrate per quanto concerne il rilascio del codice fiscale per i richiedenti la protezione internazionale. In considerazione delle problematiche sorte in seguito al rilascio del CF numerico, alcune organizzazioni hanno inviato ai Ministeri competenti una comunicazione al fine di modificare le disposizioni assunte al riguardo. http://www.cgil.lombardia.it/wpcontent/uploads/2016/11/circolare-interno-01-092016-codice-fiscale.pdf http://www.cgil.lombardia.it/wpcontent/uploads/2016/11/lettera-ASGI-23-11-2016.pdf Materiale informativo Atti del convegno “Migranti e Welfare” organizzato a Milano dall'ASGI intervento dell'Avv. Alberto Guariso ASGI: "MIGRANTI E WELFARE"; intervento del Prof. Sergio Vergalli Università di Brescia: "LA SOSTENIBILITA' DEI SISTEMI DI PREVIDENZA SOCIALE DI FRONTE ALLA DOMANDA DI ACCESSO DEGLI STRANIERI"; intervento del Prof. Maurizio Ambrosini Università di Milano: " DIRITTI SOCIALI E MOBILITA' TERRITORIALE: IL CONTRASTO ALLA POVERTA' E IL RADICAMENTO TERRITORIALE"; STRANIERI E PRESTAZIONI SOCIALI. http://www.cgil.lombardia.it/wpcontent/uploads/2016/11/intervento-guariso-MIGRANTI-EWELFARE-NOV-16.pdf http://www.cgil.lombardia.it/wpcontent/uploads/2016/11/intervento-Vergalli-1.pdf http://www.cgil.lombardia.it/wpcontent/uploads/2016/11/intervento-Ambrosini.pdf http://www.cgil.lombardia.it/wpcontent/uploads/2016/11/SCHEMA-PRESTAZIONI27.10.16_def-1-1.pdf Patronato INCA CGIL Lombardia Via Palmanova 22 – 20132 Milano (MI) Tel. 02-26254570 A cura dello staff di Inca Regionale Lombardia La newsletter è anche su http://wiki.inca.lombardia.it/ Per informazioni e chiarimenti contattare: Sezione previdenza [email protected] Sezione immigrazione [email protected] È vietata la riproduzione e la diffusione. 4 INCA INFormazione – N.142