n°138-2 novembre 2016
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138 02 novembre 2016 Permessi legge 104 In questo numero: Permessi legge 104: estensione diritto ai conviventi pag.1-2 Estensione del diritto ai conviventi Ritorniamo sull'argomento per segnalarvi la circolare INCA Nazionale (n° Prot. n. 2016-U-DANN-408) a commento alla Sentenza della C.C. 213/16 che ha esteso ai conviventi il diritto alla fruizione dei permessi ex legge 104/92. Notizie in breve pag.2-3 Vi sono aspetti di carattere normativo ed operativo che meritano attenzione: Immigrazione pag.3-4 Premessa Nell’analisi del tema sottoposto a giudizio, La Corte Costituzionale ritiene centrale le finalità dell’istituto dei permessi mensili. Le conosciamo bene: sono quelle di tutela della salute psico-fisica del soggetto portatrice di handicap, da esperire in ambito domestico, così da contribuire con il calore familiare a lenire il disagio quotidiano recato dalla condizione di disabilità. La Corte nella sentenza non equipara le forme di convivenza a quelle del rapporto coniugale, ma le compara per quei compiti che presentano analogie sul piano della relazione sociale nell'ottica di tutela del diritto alla salute. In sostanza l'obiettivo è la tutela del soggetto gravemente disabile attraverso la persona che si fa carico di questa azione. segue a pag.2 Permessi legge 104 estensione diritto ai conviventi In attesa della circolare INPS, si consiglia di presentare le domande tramite posta elettronica certificata (PEC). Congedi retribuiti art 42 D.lvo 151/01 La circolare fa solo un accenno indiretto alla possibilità di applicazione del principio enunciato dalla sentenza Corte Costituzionale alle richieste di Congedo retribuito art 42 d.lvo 151/01. Nella realtà dei fatti, a nostro giudizio, per estendere la platea dei soggetti beneficiari di questa prestazione ai conviventi, sarà necessario intraprendere il contenzioso con gli stessi criteri che hanno portato a questo importante pronunciamento riguardo ai permessi. Presentazione delle Domande Dopo la pubblicazione in G. U. il diritto a fruire dei permessi da parte dei conviventi non è in discussione; permangono però le difficoltà sulle modalità tecniche di invio, legate all'assenza di indicazioni operative da parte dell'INPS. Inca Nazionale, supportata dal parere del collegio legale, consiglia in attesa dell'emanazione della circolare INPS, l'invio della domanda con P.E.C. all'INPS e la consegna di copia della domanda e della ricevuta P.E.C. al datore di lavoro. Beneficiari Il punto merita attenzione, ricordiamo anzitutto che la competenza di verifica del titolo ai permessi è in capo al Datore di Lavoro, l'INPS svolge unicamente il controllo della correttezza del titolo a fruire della prestazione dal punto di vista economico. La Corte Costituzionale, nel riconoscere il ruolo del convivente lo equipara a quello della prima cerchia dei soggetti che, in via ordinaria, possono fruire dei permessi, cioè il coniuge, il parente o l’affine entro il secondo grado. Per il diritto soggettivo il convivente more uxorio è tale quando dimostra la sussistenza delle condizioni poste alla base del rapporto di stabile convivenza e alla sua natura affettiva; sul punto Inca Nazionale consiglia di allegare alla domanda documentazione che comprovi questa situazione di fatto.(es. casa in comune, 2 certificato storico di residenza, mutuo, conto corrente bancario cointestato, figli in comune, utenze, ecc). Diverso il discorso per chi ha praticato l'Unione Civile prevista dalla l. 76/2016 che non ha alcun obbligo di dimostrare i requisiti di convivenza ed affettività. Notizie in breve Voucher per servizi di baby-sitting alle madri lavoratrici autonome o imprenditrici Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato, G. U. n. 252 del 27 ottobre 2016, il Decreto 1° settembre 2016 con l’estensione dell’erogazione del voucher per l’acquisto dei servizi di baby-sitting o per far fronte agli oneri dei servizi per l’infanzia, alle madri lavoratrici autonome o imprenditrici (comprese le coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane ed esercenti attività commerciali, imprenditrici agricole a titolo principale..) Al termine del periodo di fruizione dell’indennità di maternità e nei 3 mesi successivi ovvero per un periodo massimo di 3 mesi entro il primo anno di vita del bambino, possono richiedere per l’anno 2016, in luogo del congedo parentale, un contributo utilizzabile alternativamente per il servizio di baby-sitting o per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati. Per accedere al beneficio la madre lavoratrice presenta domanda tramite i canali telematici entro il 31 dicembre 2016, indicando a quale delle 2 opzioni intende accedere e per quante mensilità intende usufruire del beneficio in alternativa al congedo parentale, con conseguente riduzione dello stesso. Le notizie in breve seguono a pag.3 INCA INFormazione – N.138 Prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattie professionali anno 2016 Inail, con la circolare n. 37 del 21 ottobre 2016, comunica che dal 1° luglio 2016 non ci sono scostamenti, rispetto al 2015, per quanto riguarda gli importi delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale Quindi, l’importo delle prestazioni economiche è pari a quello corrisposto a decorrere dal 1° luglio 2015 (lcircolare Inail n. 73 del 3 settembre 2015). Assegno di natalità: obbligo ISEE L’Inps con messaggio n. 4255 del 21 ottobre 2016, informa che, per la ripresa del pagamento dell’assegno di natalità (commi da 125 a 129 della Legge n. 190/2014 legge stabilità 2016), permanendo i requisiti di legge, è necessario che gli utenti che hanno presentato domanda di assegno nel 2015, presentino la Dichiarazione Sostitutiva Unica per l’anno in corso entro e non oltre il prossimo 31 dicembre 2016. Questo adempimento è necessario ai fini dell’ISEE 2016. La sussistenza di un ISEE in corso di validità nei singoli anni di concessione del beneficio, è un requisito di legge previsto non solo per l’accoglimento delle domande nel primo anno di spettanza della prestazione, ma anche per la prosecuzione del beneficio negli anni successivi al primo. Per questo motivo, il requisito dell’ISEE, unitamente agli altri requisiti di legge, viene verificato annualmente sia per la spettanza del diritto sia per la misura dello stesso. Inoltre, INPS ricorda che la mancata presentazione della DSU entro il 31 dicembre 2016, avrà come conseguenza non solo la perdita delle mensilità per l’anno 2016 ma anche la decadenza della domanda di assegno presentata a suo tempo nell’anno 2015. In tal caso, l’utente che abbia i requisiti di legge per accedere al beneficio in questione potrà presentare una nuova domanda di assegno nel 2017 ma le mensilità spetteranno a partire dal mese di presentazione della nuova domanda senza possibilità di recuperare le mensilità dell’anno 2016. 3 Contributo permesso di soggiorno Il Consiglio di Stato respinge il ricorso del Governo Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso presentato dal Governo contro la Sentenza del TAR del Lazio del 24 maggio scorso che disapplicava la norma che istituiva l’ulteriore contributo sui Permessi di Soggiorno. Il Consiglio di Stato in modo articolato ed esaustivo ha rigettato il ricorso proposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Interno, Ministero dell’Economia e delle Finanze che impugnava la sentenza che aveva dato ragione alla CGIL e all'INCA. Sulla base del ricorso e delle argomentazioni portate, il 14 settembre 2016 il Consiglio di Stato aveva disposto la sospensiva degli effetti della decisione del TAR. La Sentenza del Consiglio di Stato respinge punto per punto le argomentazioni sollevate dalla Avvocatura ripristinando le decisioni del Tar Lazio sia sul costo del Permesso di Soggiorno per Lungo soggiornanti sia per i Permessi di Soggiorno di breve durata oltre a risolvere una volta per tutte le questioni di legittimazione delle organizzazioni ricorrenti. Il Consiglio ordina alla Pubblica Amministrazione di adeguarsi alla Sentenza non richiedendo ulteriormente l’onere la cui esazione era già stata sospesa dopo la Sentenza del TAR del Lazio. Quindi non si paga più. Suggerisce alle Amministrazioni, secondo loro discrezionalità e compatibilmente con le normative esistenti, di trovare il modo di rimborsare agli interessati le somme versate in eccedenza rispetto al dovuto. Segue a pag.4 INCA INFormazione – N.138 Il 26.10.2016, il Ministero dell'Interno ha emanato una circolare (in allegato), con la quale viene data indicazione alle Questure di portare a compimento tutte le istanze – anche quelle giacenti in fase di istruttoria o in attesa di consegna del titolo – senza richiedere il pagamento del contributo di 80, 100 o 200 Euro. Rimangono le altre spese: 16 euro per la marca da bollo, 30,46 euro per la stampa del documento elettronico e 30 euro per il servizio di spedizione effettuato da Poste Italiane. http://www.cgil.lombardia.it/wpcontent/uploads/2016/10/Sentenza-del-Consiglio-diStato-26_10_2016.pdf http://www.cgil.lombardia.it/wpcontent/uploads/2016/10/circolare-interno-26-102016.pdf Contratto di convivenza ed espulsione Sentenza della Cassazione Con la sentenza 44182 del 18.10.2016, la Corte di Cassazione I penale, afferma che “...la convivenza dello straniero con una cittadina italiana riconosciuta con 'contratto di convivenza' disciplinato dalla legge 20 maggio 2016 n.76, è ostativa alla espulsione a titolo di misura alternativa alla detenzione di cui all'art. 19 comma due lettera 'c' del d.lgs 286 del 1998 e tale causa ostativa deve essere valutata se sussistente o meno al momento in cui l'espulsione viene messa in esecuzione". http://www.cgil.lombardia.it/wpcontent/uploads/2016/10/cassazione-44182-2016convivente-extra-ue-inespellibilita.pdf Esenzione visto Colombia e Perù Sono stati approvati definitivamente gli accordi tra l’Ue e la Repubblica di Colombia e la Repubblica del Perù in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata. In precedenza gli accordi erano stati applicati a titolo provvisorio a decorrere dal 15 marzo 2016 per il Perù e dal 3 dicembre 2015 per la Colombia. http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016D1743&from=IT http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016D1744&from=IT Unar Avviso pubblico per la realizzazione di azioni positive contro le discriminazioni http://www.pariopportunita.gov.it/index.ph p/bandi-e-avvisi/47-avvisi/2748-avvisopubblico-per-la-promozione-di-azionipositive-realizzate-da-associazioni-e-enti-dicui-allart-6-del-decreto-legislativo-9-luglio2003-n-215-e-finalizzate-al-contrasto-dellediscriminazioni-apad Patronato INCA CGIL Lombardia Via Palmanova 22 – 20132 Milano (MI) Tel. 02-26254570 A cura dello staff di Inca Regionale Lombardia La newsletter è anche su http://wiki.inca.lombardia.it/ Per informazioni e chiarimenti contattare: Sezione previdenza [email protected] Sezione immigrazione [email protected] È vietata la riproduzione e la diffusione. 4 INCA INFormazione – N.138