n°138-2 novembre 2016

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n°138-2 novembre 2016
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02 novembre 2016
Permessi legge 104
In questo numero:
Permessi legge 104:
estensione diritto ai
conviventi
pag.1-2
Estensione del diritto ai conviventi
Ritorniamo sull'argomento per segnalarvi la circolare INCA
Nazionale (n° Prot. n. 2016-U-DANN-408) a commento alla
Sentenza della C.C. 213/16 che ha esteso ai conviventi il
diritto alla fruizione dei permessi ex legge 104/92.
Notizie in breve
pag.2-3
Vi sono aspetti di carattere normativo ed operativo che
meritano attenzione:
Immigrazione
pag.3-4
Premessa
Nell’analisi del tema sottoposto a giudizio, La Corte
Costituzionale ritiene centrale le finalità dell’istituto dei
permessi mensili. Le conosciamo bene: sono quelle di tutela
della salute psico-fisica del soggetto portatrice di handicap,
da esperire in ambito domestico, così da contribuire con il
calore familiare a lenire il disagio quotidiano recato dalla
condizione di disabilità.
La Corte nella sentenza non equipara le forme di convivenza
a quelle del rapporto coniugale, ma le compara per quei
compiti che presentano analogie sul piano della
relazione sociale nell'ottica di tutela del diritto alla salute.
In sostanza l'obiettivo è la tutela del soggetto gravemente
disabile attraverso la persona che si fa carico di questa
azione.
segue a pag.2
Permessi legge 104 estensione diritto ai conviventi
In attesa della circolare INPS, si consiglia di presentare le
domande tramite posta elettronica certificata (PEC).
Congedi retribuiti art 42 D.lvo 151/01
La circolare fa solo un accenno indiretto
alla possibilità di applicazione del principio
enunciato dalla sentenza Corte
Costituzionale alle richieste di Congedo
retribuito art 42 d.lvo 151/01.
Nella realtà dei fatti, a nostro giudizio, per
estendere la platea dei soggetti beneficiari
di questa prestazione ai conviventi, sarà
necessario intraprendere il contenzioso con
gli stessi criteri che hanno portato a questo
importante pronunciamento riguardo ai
permessi.
Presentazione delle Domande
Dopo la pubblicazione in G. U. il diritto a
fruire dei permessi da parte dei conviventi
non è in discussione; permangono però le
difficoltà sulle modalità tecniche di invio,
legate all'assenza di indicazioni operative
da parte dell'INPS.
Inca Nazionale, supportata dal parere del
collegio legale, consiglia in attesa
dell'emanazione della circolare INPS, l'invio
della domanda con P.E.C. all'INPS e la
consegna di copia della domanda e della
ricevuta P.E.C. al datore di lavoro.
Beneficiari
Il punto merita attenzione, ricordiamo
anzitutto che la competenza di verifica del
titolo ai permessi è in capo al Datore di
Lavoro, l'INPS svolge unicamente il controllo
della correttezza del titolo a fruire della
prestazione dal punto di vista economico.
La Corte Costituzionale, nel riconoscere il
ruolo del convivente lo equipara a quello
della prima cerchia dei soggetti che, in via
ordinaria, possono fruire dei permessi, cioè il
coniuge, il parente o l’affine entro il
secondo grado.
Per il diritto soggettivo il convivente more
uxorio è tale quando dimostra la sussistenza
delle condizioni poste alla base del
rapporto di stabile convivenza e alla sua
natura affettiva; sul punto Inca Nazionale
consiglia di allegare alla domanda
documentazione che comprovi questa
situazione di fatto.(es. casa in comune,
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certificato storico di residenza, mutuo,
conto corrente bancario cointestato, figli in
comune, utenze, ecc).
Diverso il discorso per chi ha praticato
l'Unione Civile prevista dalla l. 76/2016 che
non ha alcun obbligo di dimostrare i requisiti
di convivenza ed affettività.
Notizie in breve
Voucher per servizi di baby-sitting
alle madri lavoratrici autonome o
imprenditrici
Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
ha pubblicato, G. U. n. 252 del 27 ottobre
2016, il Decreto 1° settembre 2016 con
l’estensione dell’erogazione del voucher
per l’acquisto dei servizi di baby-sitting o per
far fronte agli oneri dei servizi per l’infanzia,
alle madri lavoratrici autonome o
imprenditrici (comprese le coltivatrici
dirette, mezzadre e colone, artigiane ed
esercenti attività commerciali, imprenditrici
agricole a titolo principale..)
Al termine del periodo di fruizione
dell’indennità di maternità e nei 3 mesi
successivi ovvero per un periodo massimo di
3 mesi entro il primo anno di vita del
bambino, possono richiedere per l’anno
2016, in luogo del congedo parentale, un
contributo utilizzabile alternativamente per il
servizio di baby-sitting o per far fronte agli
oneri della rete pubblica dei servizi per
l’infanzia o dei servizi privati accreditati.
Per accedere al beneficio la madre
lavoratrice presenta domanda tramite i
canali telematici entro il 31 dicembre 2016,
indicando a quale delle 2 opzioni intende
accedere e per quante mensilità intende
usufruire del beneficio in alternativa al
congedo parentale, con conseguente
riduzione dello stesso.
Le notizie in breve seguono a pag.3
INCA INFormazione – N.138
Prestazioni economiche per
infortunio sul lavoro e malattie
professionali anno 2016
Inail, con la circolare n. 37 del 21 ottobre
2016, comunica che dal 1° luglio 2016 non
ci sono scostamenti, rispetto al 2015, per
quanto riguarda gli importi delle prestazioni
economiche per infortunio sul lavoro e
malattia professionale
Quindi, l’importo delle prestazioni
economiche è pari a quello corrisposto a
decorrere dal 1° luglio 2015 (lcircolare Inail
n. 73 del 3 settembre 2015).
Assegno di natalità: obbligo ISEE
L’Inps con messaggio n. 4255 del 21 ottobre
2016, informa che, per la ripresa del
pagamento dell’assegno di natalità (commi
da 125 a 129 della Legge n. 190/2014 legge
stabilità 2016), permanendo i requisiti di
legge, è necessario che gli utenti che
hanno presentato domanda di assegno nel
2015, presentino la Dichiarazione Sostitutiva
Unica per l’anno in corso entro e non oltre il
prossimo 31 dicembre 2016. Questo
adempimento è necessario ai fini dell’ISEE
2016.
La sussistenza di un ISEE in corso di validità
nei singoli anni di concessione del
beneficio, è un requisito di legge previsto
non solo per l’accoglimento delle
domande nel primo anno di spettanza della
prestazione, ma anche per la prosecuzione
del beneficio negli anni successivi al primo.
Per questo motivo, il requisito dell’ISEE,
unitamente agli altri requisiti di legge, viene
verificato annualmente sia per la spettanza
del diritto sia per la misura dello stesso.
Inoltre, INPS ricorda che la mancata
presentazione della DSU entro il 31
dicembre 2016, avrà come conseguenza
non solo la perdita delle mensilità per l’anno
2016 ma anche la decadenza della
domanda di assegno presentata a suo
tempo nell’anno 2015.
In tal caso, l’utente che abbia i requisiti di
legge per accedere al beneficio in
questione potrà presentare una nuova
domanda di assegno nel 2017 ma le
mensilità spetteranno a partire dal mese di
presentazione della nuova domanda senza
possibilità di recuperare le mensilità
dell’anno 2016.
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Contributo
permesso di
soggiorno
Il Consiglio di Stato respinge il
ricorso del Governo
Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso
presentato dal Governo contro la Sentenza
del TAR del Lazio del 24 maggio scorso che
disapplicava la norma che istituiva l’ulteriore
contributo sui Permessi di Soggiorno.
Il Consiglio di Stato in modo articolato ed
esaustivo ha rigettato il ricorso proposto
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri,
Ministero dell’Interno, Ministero
dell’Economia e delle Finanze che
impugnava la sentenza che aveva dato
ragione alla CGIL e all'INCA.
Sulla base del ricorso e delle
argomentazioni portate, il 14 settembre
2016 il Consiglio di Stato aveva disposto la
sospensiva degli effetti della decisione del
TAR.
La Sentenza del Consiglio di Stato respinge
punto per punto le argomentazioni
sollevate dalla Avvocatura ripristinando le
decisioni del Tar Lazio sia sul costo del
Permesso di Soggiorno per Lungo
soggiornanti sia per i Permessi di Soggiorno
di breve durata oltre a risolvere una volta
per tutte le questioni di legittimazione delle
organizzazioni ricorrenti.
Il Consiglio ordina alla Pubblica
Amministrazione di adeguarsi alla Sentenza
non richiedendo ulteriormente l’onere la cui
esazione era già stata sospesa dopo la
Sentenza del TAR del Lazio. Quindi non si
paga più.
Suggerisce alle Amministrazioni, secondo
loro discrezionalità e compatibilmente con
le normative esistenti, di trovare il modo di
rimborsare agli interessati le somme versate
in eccedenza rispetto al dovuto.
Segue a pag.4
INCA INFormazione – N.138
Il 26.10.2016, il Ministero dell'Interno ha
emanato una circolare (in allegato), con la
quale viene data indicazione alle Questure
di portare a compimento tutte le istanze –
anche quelle giacenti in fase di istruttoria o
in attesa di consegna del titolo – senza
richiedere il pagamento del contributo di
80, 100 o 200 Euro.
Rimangono le altre spese: 16 euro per la
marca da bollo, 30,46 euro per la stampa
del documento elettronico e 30 euro per il
servizio di spedizione effettuato da Poste
Italiane.
http://www.cgil.lombardia.it/wpcontent/uploads/2016/10/Sentenza-del-Consiglio-diStato-26_10_2016.pdf
http://www.cgil.lombardia.it/wpcontent/uploads/2016/10/circolare-interno-26-102016.pdf
Contratto di
convivenza ed
espulsione
Sentenza della Cassazione
Con la sentenza 44182 del 18.10.2016, la
Corte di Cassazione I penale, afferma che
“...la convivenza dello straniero con una
cittadina italiana riconosciuta con
'contratto di convivenza' disciplinato dalla
legge 20 maggio 2016 n.76, è ostativa alla
espulsione a titolo di misura alternativa alla
detenzione di cui all'art. 19 comma due
lettera 'c' del d.lgs 286 del 1998 e tale causa
ostativa deve essere valutata se sussistente
o meno al momento in cui l'espulsione viene
messa in esecuzione".
http://www.cgil.lombardia.it/wpcontent/uploads/2016/10/cassazione-44182-2016convivente-extra-ue-inespellibilita.pdf
Esenzione visto
Colombia e Perù
Sono stati approvati definitivamente gli accordi
tra l’Ue e la Repubblica di Colombia e la
Repubblica del Perù in materia di esenzione dal
visto per soggiorni di breve durata. In
precedenza gli accordi erano stati applicati a
titolo provvisorio a decorrere dal 15 marzo 2016
per il Perù e dal 3 dicembre 2015 per la
Colombia.
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016D1743&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016D1744&from=IT
Unar
Avviso pubblico per la realizzazione
di azioni positive contro le
discriminazioni
http://www.pariopportunita.gov.it/index.ph
p/bandi-e-avvisi/47-avvisi/2748-avvisopubblico-per-la-promozione-di-azionipositive-realizzate-da-associazioni-e-enti-dicui-allart-6-del-decreto-legislativo-9-luglio2003-n-215-e-finalizzate-al-contrasto-dellediscriminazioni-apad
Patronato INCA CGIL Lombardia
Via Palmanova 22 – 20132 Milano (MI) Tel. 02-26254570
A cura dello staff di Inca Regionale Lombardia
La newsletter è anche su http://wiki.inca.lombardia.it/
Per informazioni e chiarimenti contattare:
Sezione previdenza [email protected]
Sezione immigrazione [email protected]
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INCA INFormazione – N.138