Il nuovo quadro regolamentare e prudenziale: implicazioni nei
Transcript
Il nuovo quadro regolamentare e prudenziale: implicazioni nei
Il nuovo quadro regolamentare e prudenziale: implicazioni nei rapporti di finanziamento Agenda 1. REGOLAMENTAZIONE, STABILITA’ E CRESCITA: QUALI PRIORITA’? 2. QUALI VINCOLI «ESTERNI» EROGAZIONE DEL CREDITO? ALL’ATTIVITÀ DI • 2.A) Incertezza rispetto alle dotazioni di capitale regolamentare • 2.B) Regole di vigilanza che tengono conto dell’aumentare della rischiosità creditizia (con focus sulle nuove definizione europee sulla qualità del credito) • 2.C) In prospettiva regole contabili sempre più stringenti per determinare le rettifiche di valore sulle esposizioni «più rischiose» 3. CONCLUSIONI 2 1. Regolamentazione, stabilita’ e crescita: quali prorita’ ? Banca e Impresa: una necessaria sinergia per lo sviluppo Il settore bancario è cosciente che la sinergia con il mondo imprenditoriale è fondamentale per la propria attività poiché il benessere dell’una dipende dall’altra e viceversa: sono due facce della stessa medaglia Lo stato di salute dell’impresa sta a cuore sia dell’imprenditore che della banca. ciò è stato confermato dai risultati della valutazione approfondita (comprehensive assessment) dei bilanci delle principali banche dell’area condotta dalla BCE prima dell’avvio dell’Unione Bancaria che hanno evidenziato la forte interdipendenza tra banche e imprese, in particolar modo in Italia. 3 1. Regolamentazione, stabilita’ e crescita: quali prorita’ ? • Dopo la crisi finanziaria vi è stata una risposta affannosa in termini regolamentari e sembrano essersi smarrite le priorità degli obiettivi • Oggi obiettivo principale rimane la crescita nella stabilità e per questo ci vuole buona regolamentazione e supervisione che rispondano a pochi requisiti chiave di: - certezza - stabilità - trasparenza - assenza di pro-ciclicità. …. tuttavia, erogazione del credito e attività bancaria in generale continuano ad esprimersi in un contesto regolamentare che anche all’indomani dell’entrata in vigore di Basilea 3 (1° gennaio 2014) e dell’avvio della Vigilanza unica europea (dal 4 novembre 2014) non ha dissipato elementi di incertezza operativa, che si riflettono anche sulla capacità di erogazione del credito. 4 Agenda 1. REGOLAMENTAZIONE, STABILITA’ E CRESCITA: QUALI PRIORITA’? 2. QUALI VINCOLI «ESTERNI» EROGAZIONE DEL CREDITO? ALL’ATTIVITÀ DI • 2.A) Incertezza rispetto alle dotazioni di capitale regolamentare • 2.B) Regole di vigilanza che tengono conto dell’aumentare della rischiosità creditizia (con focus sulle nuove definizione europee sulla qualità del credito) • 2.C) In prospettiva regole contabili sempre più stringenti per determinare le rettifiche di valore sulle esposizioni «più rischiose» 3. CONCLUSIONI 5 2. Quali vincoli «esterni» all’attività di erogazione del credito? L’ordinamento prevede specifici presidi a tutela della raccolta del risparmio e dell’esercizio del credito attribuendo rilevanti poteri all’Autorità di Vigilanza che deve verificare costantemente il rispetto della «sana e prudente gestione». Rientrano in questo perimetro anche le regole di vigilanza che prescrivono alle banche: di detenere specifiche dotazioni minime di capitale regolamentare (c.d. requisito patrimoniale minimo) a fronte dei rischi sottostanti la peculiare attività d’impresa svolta all’aumentare della rischiosità creditizia dell’esposizione di accantonare più capitale al fine di rispettare il requisito patrimoniale minimo (per effetto delle maggiori rettifiche di valore da imputare a conto economico). La capacità potenziale di offerta del credito è quindi influenzata e vincolata da requisiti regolamentari posti a presidio della stabilità degli intermediari. 6 2.A) Incertezza rispetto alle dotazioni di capitale regolamentare Con Basilea 3: maggiore dotazione e migliore qualità del patrimonio di vigilanza a fronte delle attività a rischio. Basilea 2 Requisito patrimoniale minimo complessivo= all’8 per cento delle attività ponderate per il rischio, di cui il 2% di Common Equity vale a dire vale a dire di capitale azionario più riserve B2: A fronte di 100 di PdV: 1.250 di credito 13% + Basilea 3 13% + + Requisito patrimoniale minimo complessivo= all’8 per cento delle attività ponderate per il rischio, di cui il 4,5% di Common Equity Buffer di conservazione del capitale 2,5 per cento delle attività ponderate per il rischio Buffer anticiclico da 0 a 2,5 per cento delle attività ponderate per il rischio B2: A fronte di 100 di PdV: 952 di credito = Buffer per le banche a rilevanza sistemica da 0 a 3,5 per cento delle attività ponderate per il rischio Tot. 16,5% B3: A fronte di 100 di PdV: 606 di credito (meno della metà) 7 Ma non basta…si chiede sempre più capitale…. e alle volte non si sa neppure quanto ... Nel caso dei requisiti patrimoniali anche il mercato ha sofferto delle INCERTEZZE circa gli effettivi valori futuri del «patrimonio di migliore qualità»: o eravamo partiti con Basilea 3 da una revisione dei requisiti patrimoniali con una previsione del rapporto minimo di patrimonio di migliore qualità al 4,5% a cui si aggiungevano ulteriori cuscinetti di capitale (ad es. buffer di conservazione del capitale del 2,5% e si arrivava al 7%) o abbiamo poi avuto la prova di resistenza (stress test) dell‘Autorità Bancaria Europea (c.d.EBA) con l’indicazione (fino alle comunicazioni ufficiali) del 9% anche se per una fase temporanea o con la verifica della qualità degli attivi da parte della BCE (Asset quality review - AQR), l’indicazione è stata che occorresse l’8% e non più il 7%.... o la vigilanza «one-to-one» pianificazione finanziaria… BCE rende ancora più complicata la «Alla fine del 2014 la dotazione patrimoniale di migliore qualità era pari all’11,8 per cento delle attività a rischio e il totale dei fondi propri pari al 14,5% delle attività a rischio». (Fonte Banca d’Italia: Rapporto sulla stabilità finanziaria 1/2015) 8 2.B) Regole di vigilanza che tengono conto dell’aumentare della rischiosità creditizia Il requisito di capitale minimo che deve essere detenuto è funzione diretta della rischiosità delle esposizioni: più i crediti sono «rischiosi» maggiore capitale assorbono. A parità di altri fattori, le esposizioni deteriorate classificate in «sofferenza» producono effetti negativi in misura maggiore rispetto alle altre tipologie di crediti deteriorati sul patrimonio di vigilanza per effetto delle maggiori rettifiche di valore da imputare a conto economico. Il Governatore della Banca d’Italia ha dichiarato: «Alla fine del 2014 la consistenza delle sofferenze è arrivata a sfiorare i 200 miliardi, il 10 per cento del complesso dei crediti; gli altri prestiti deteriorati ammontavano a 150 miliardi, il 7,7 per cento degli impieghi. Prima della crisi, nel 2008, l’incidenza delle partite deteriorate era, nel complesso, del 6 per cento. A fronte di queste esposizioni le banche accantonano risorse cospicue; effettuano svalutazioni che assorbono larga parte del risultato operativo e limitano l’autofinanziamento. Ne deriva un vincolo all’erogazione di nuovi prestiti». (Fonte Banca d’Italia: Considerazioni finali del Governatore, 26 maggio 2015) 9 Le definizioni della Banca d’Italia sulla «qualità del credito» fino al 31.12.2014 «FOCUS» Esposizioni in bonis (incluse le Esposizioni deteriorate («peculiarità italiana»: classificazione in ordine decrescente di rischiosità e non si tiene conto delle garanzie poste a presidio delle esposizioni – approccio più rigoroso rispetto agli altri Paesi UE). esposizioni scadute da meno di 90 giorni). Sofferenze (dalle più rischiose) + Incagli + Ristrutturati Scaduti + sconfinanti da più di 90 gg (alle meno rischiose) 10 Le definizioni sulla «qualità del credito» fino al 31.12.2014 Prima dell’armonizzazione a livello europeo delle definizioni sulla “qualità del credito”: … le regole di vigilanza della Banca d’Italia rispetto a quelle previste dalle altre Autorità di vigilanza europee… prevedevano: • approccio più rigoroso: la classificazione tra i deteriorati prescinde dall’esistenza di eventuali garanzie (reali e personali) poste a presidio delle esposizioni. Alcuni Paesi UE, invece, non includevano tra i crediti deteriorati i prestiti per i quali si prevede, a fronte delle garanzie disponibili, di non registrare perdite in futuro • maggiore graduazione nella classificazione del rischio dei soggetti in difficoltà: le esposizioni «ristrutturate», non oggetto di una specifica rilevazione negli altri Paesi UE, per le banche italiane rientravano solo tra i «deteriorati» Con l’armonizzazione c’è stato un avvicinamento degli altri Paesi UE alla nostra prassi di vigilanza 11 Le nuove definizioni adottate dalla Banca d’Italia sulla «qualità del credito» ESPOSIZIONI DETERIORATE (NON-PERFORMING): confronto tra «vecchie» e «nuove» definizioni Sofferenze Incagli e Ristrutturati Esp. Scadute e/o sconfinanti Sofferen ze Inadempie nze probabili Esp. Scadute e/o sconfinanti Per un allineamento alla nuova definizione europea di «deteriorati» la Banca d’Italia ha rivisto la denominazione e il contenuto delle «sottocategorie». L’applicazione della nuova definizione europea non determina un tendenziale «automatico» aumento delle esposizioni deteriorate, ma sussistono alcune specifiche eccezioni. 12 Le nuove definizioni europee sulla «qualità del credito» A titolo esemplificativo: casi che determinano maggiori accantonamenti, quindi un maggiore assorbimento di capitale, con effetti sulla potenziale capacità di erogare credito 1) Eccezione «a regime» (differenze rispetto alla previgente normativa). Esposizioni verso retail (PMI e famiglie): la singola esposizione scaduta/sconfinata da più di 90 giorni sia pari o superiore a una determinata soglia di rilevanza (20% dell’esposizione complessiva), il complesso delle esposizioni verso il medesimo cliente al dettaglio (retail), va considerato come scaduto e/o sconfinante (c.d. effetto di trascinamento, che rappresenta una delle principali novità per il contesto nazionale) 2) Eccezione «in prospettiva» (differenze rispetto alla normativa vigente). E’ in discussione a livello europeo la possibile revisione della “soglia di materialità”, che passando dall’attuale 5% ad un livello inferiore (si ipotizza il 2%) comporterebbe un incremento di crediti deteriorati e rettifiche. In pratica, se una piccola azienda dovesse “sconfinare” oltre il 2% del credito (oppure nel caso della soglia assoluta, per un importo molto limitato – si ipotizza 200 euro per i clienti al dettaglio e 500 euro per quelli non al dettaglio) la banca dovrebbe passare l’intera esposizione complessiva a «scaduto/sconfinato». - quota scaduta 30 su una esposizione complessiva di 1.000: > 2% tutto il 1.000 deteriorato - quota scaduta 600 su una esposizione complessiva di 100.000: < 2% ma > di 200/500 euro tutto il 100.000 deteriorato 13 Le nuove definizioni europee sulla «qualità del credito» Sono anche previsti specifici e diversi (in parte) criteri per il passaggio tra categorie Automatico PER USCIRE DAI DETERIORATI a) Assenza di scaduti oltre 90 giorni b) Nessun dubbio sulla capacità di rimborso del debitore PER USCIRE DALLE ESPOSIZIONI DETERIORATE «OGGETTO DI CONCESSIONE» a) Periodo di cura di almeno un anno b) Assenza di importi scaduti e nessun dubbio sulla capacità di rimborso del debitore» PER USCIRE DALLE ESPOSIZIONI IN BONIS «OGGETTO DI CONCESSIONE» a) Contratto considerato performing b) Periodo di prova di almeno 2 anni c) Pagamenti regolari d) No scaduti > 30 gg. alla fine del periodo di prova IN BONIS DETERIORATI Giudizio 14 Le nuove definizioni europee sulla «qualità del credito» Nuovi criteri per il passaggio tra categorie che sono in alcuni casi più penalizzanti rispetto alla previgente disciplina Un esempio di passaggio automatico alla categoria dei «deteriorati» previsto dalla nuova normativa: • Esposizione inizialmente deteriorata che è stato oggetto di «concessione» • ha superato il periodo di cura di 1 anno (quindi, uscito dai deteriorati), con assenza di importi scaduti e nessun dubbio da parte della banca sulla capacità di rimborso del debitore • MA nell’ulteriore periodo di prova di 2 anni previsto dalla normativa, si verifica uno scaduto di oltre 30 giorni oppure nuova seconda concessione La complessa esposizioni verso il medesimo debitore ritorna «automaticamente» tra le esposizioni «deteriorate», con evidenza dell’esposizione oggetto di concessione. Ciò determina a carico delle banche maggiori accantonamenti, quindi un maggiore assorbimento di capitale, con effetti sulla potenziale capacità di erogare credito. 15 2.C) Regole contabili sempre più stringenti per determinare le rettifiche di valore sulle esposizioni «più rischiose» Il cambiamento del rapporto banca-impresa sarà necessario anche in vista dell’entrata in vigore dal 2018 del nuovo principio contabile (IFRS 9) per la rilevazione in bilancio delle «rettifiche di valore» sui crediti….. .... sarà richiesto di anticipare in bilancio le «rettifiche di valore» sui crediti (si passa da un concetto di perdita da «eventi verificati» a quello di perdita da «eventi attesi»), tramite l’utilizzo di un set più ampio di informazioni – comprese quelle riguardanti eventi futuri attesi - per identificare più tempestivamente le variazioni del rischio di credito … inoltre il riconoscimento di una maggiore rischiosità dell’esposizione potrà avvenire anche sulla base delle mutate condizioni del contesto macroeconomico (es. PIL, tasso di disoccupazione, ecc.) seppure solo indirettamente e potenzialmente potrebbero incidere sulla capacità del debitore di adempiere alle proprie obbligazioni. … tendenziale possibile aumento delle «rettifiche di valore» e quindi maggiori accantonamenti e maggiore assorbimento di capitale, con effetti sulla potenziale capacità di erogare credito. 16 Una nuova cultura finanziaria per banche e imprese Ricapitolando e spostando i ragionamenti finora fatti sul lato del «cliente» Cosa accade ad esempio per PMI/famiglie «in bonis» che: • ritardino il pagamento per più di 90 giorni su una singola esposizione e tale singola sia pari o superiore a una determinata soglia di rilevanza (20%) ? La banca è tenuta ad applicare le nuove disposizioni che prevedono che il complesso delle esposizioni verso il medesimo debitore retail deve essere considerato come «deteriorato», con effetti in termini di accantonamenti e di assorbimento di capitale e quindi sulla potenziale capacità di erogare credito. • non adempiono alle proprie obbligazioni entro 30 giorni? Secondo le nuove disposizioni lo scaduto oltre i 30 giorni (considerato indicatore di difficoltà nel far fronte ai propri impegni finanziari) determina un peggioramento della classe di merito creditizio, con effetti in termini di accantonamenti e di assorbimento di capitale. 17 Una nuova cultura finanziaria per banche e imprese Cambiamento del rapporto banca - impresa Le nuove regole di vigilanza impongono: • da una parte, alle banche una più attenta gestione del portafoglio crediti, al fine di intercettare le posizioni a rischio di inadempimento anche quando non siano ancora emersi elementi oggettivi di anomalia (ad esempio, crisi del settore industriale in cui opera il debitore) • dall’altra parte, alle imprese di essere consapevoli e pronte al nuovo contesto regolamentare più rigido che impone alle banche di adottare un «nuovo approccio al credito» che non potrà basarsi solo su «criteri meccanicistici» per la classificazione delle esposizioni ma anche su analisi prospettiche sull’evoluzione della situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell’impresa. 18 Una nuova cultura finanziaria per banche e imprese Cambiamento del rapporto banca – impresa: qualche spunto dai «media» e dalla nuova normativa, con focus sui flussi di cassa generati dall’impresa • «I criteri adottati durante l'esame dei bilanci bancari condotto nel 2014 dalla BCE presuppongono un orientamento decisamente più quantitativo e rivolto al futuro (…)». • «Sicuramente è una svolta culturale, che richiede alla PMI di fornire informazioni finanziarie più dettagliate e di presentare piani finanziari più robusti al fine di misurare i flussi di cassa futuri generati dall’azienda (…) • «L'approccio tradizionale al credito in Italia è prevalentemente asset-based, quello suggerito in fase di asset-quality review è più legato ai flussi di cassa, stimati attraverso un business plan» • «L’approccio al credito cambia, ma va considerata anche la dimensione delle nostre PMI (…)» La normativa si evolve in tal senso: La nuova direttiva bilanci n. 2013/34/UE relativa ai bilanci d’esercizio e consolidati delle società di capitali (il cui decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139 di recepimento è stato pubblicato sulla G.U. n. 205 del 4 settembre 2015) ha definitivamente reso obbligatoria dal 2016 la redazione del rendiconto finanziario quale documento parte integrante del bilancio di esercizio. 19 CONCLUSIONI • La risposta alle lunghe crisi finanziarie che hanno interessato l’Europa è stata largamente basata su nuova e più stringente regolamentazione. Il settore finanziario, in primis quello bancario, si sta confrontando, tra le altre, con nuove regole che impattano sul credito e sui rapporti banca impresa: nuovi requisiti patrimoniali, nuovi criteri di misurazione, classificazione e contabilizzazione della qualità del credito. Purtroppo tante nuove regole da più regolatori non aiutano in termini di certezza • Un primo è più immediato effetto si è osservato sulla capacità di offerta di credito all’economia che ha dovuto tener conto di vincoli improntanti più alla stabilità che alla crescita sacrificando, spesso, anche un desiderabile orientamento anticiclico della politica economica • …ma queste regole hanno generato anche nuovi paradigmi nel rapporto banca-impresa. Le banche sono chiamate a maggiore rigidità nella valutazione della qualità del credito e laddove venga richiesto un giudizio non basato su parametri meramente quantitativi ma su analisi prospettiche, sull’evoluzione della situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell’impresa e relazione con lo scenario macroeconomico saranno tenute alla massima diligenza e prudenza perché in tal senso devono poi rispondere alla vigilanza. • Anche lato imprese è richiesto una rivoluzione culturale. I loro comportamenti gestionali avranno un immediato riverbero nei rapporti di credito e dovranno focalizzare sempre più la loro gestione sulla generazione di cassa e sulla comunicazione finanziaria. 20 GRAZIE PER L’ATTENZIONE 21