Il nuovo quadro regolamentare e prudenziale: implicazioni nei

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Il nuovo quadro regolamentare e prudenziale: implicazioni nei
Il nuovo quadro regolamentare e prudenziale:
implicazioni nei rapporti di finanziamento
Agenda
1. REGOLAMENTAZIONE, STABILITA’ E CRESCITA: QUALI
PRIORITA’?
2. QUALI
VINCOLI
«ESTERNI»
EROGAZIONE DEL CREDITO?
ALL’ATTIVITÀ
DI
• 2.A) Incertezza rispetto alle dotazioni di capitale
regolamentare
• 2.B) Regole di vigilanza che tengono conto dell’aumentare
della rischiosità creditizia (con focus sulle nuove
definizione europee sulla qualità del credito)
• 2.C) In prospettiva regole contabili sempre più stringenti per
determinare le rettifiche di valore sulle esposizioni «più
rischiose»
3. CONCLUSIONI
2
1. Regolamentazione, stabilita’ e crescita: quali prorita’ ?
Banca e Impresa: una necessaria sinergia per lo
sviluppo
Il settore bancario è cosciente che la sinergia con il mondo
imprenditoriale è fondamentale per la propria attività poiché il
benessere dell’una dipende dall’altra e viceversa: sono due facce
della stessa medaglia
Lo stato di salute dell’impresa sta a cuore sia dell’imprenditore che
della banca.
ciò è stato confermato dai risultati della valutazione approfondita
(comprehensive assessment) dei bilanci delle principali banche dell’area
condotta dalla BCE prima dell’avvio dell’Unione Bancaria che hanno
evidenziato la forte interdipendenza tra banche e imprese, in particolar
modo in Italia.
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1. Regolamentazione, stabilita’ e crescita: quali prorita’ ?
• Dopo la crisi finanziaria vi è stata una risposta affannosa in termini
regolamentari e sembrano essersi smarrite le priorità degli obiettivi
• Oggi obiettivo principale rimane la crescita nella stabilità e per
questo ci vuole buona regolamentazione e supervisione che rispondano
a pochi requisiti chiave di:
- certezza
- stabilità
- trasparenza
- assenza di pro-ciclicità.
…. tuttavia, erogazione del credito e attività bancaria in generale
continuano ad esprimersi in un contesto regolamentare che anche
all’indomani dell’entrata in vigore di Basilea 3 (1° gennaio 2014) e
dell’avvio della Vigilanza unica europea (dal 4 novembre 2014) non
ha dissipato elementi di incertezza operativa, che si riflettono anche
sulla capacità di erogazione del credito.
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Agenda
1. REGOLAMENTAZIONE, STABILITA’ E CRESCITA: QUALI
PRIORITA’?
2. QUALI
VINCOLI
«ESTERNI»
EROGAZIONE DEL CREDITO?
ALL’ATTIVITÀ
DI
• 2.A) Incertezza rispetto alle dotazioni di capitale
regolamentare
• 2.B) Regole di vigilanza che tengono conto dell’aumentare
della rischiosità creditizia (con focus sulle nuove
definizione europee sulla qualità del credito)
• 2.C) In prospettiva regole contabili sempre più stringenti per
determinare le rettifiche di valore sulle esposizioni «più
rischiose»
3. CONCLUSIONI
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2. Quali vincoli «esterni» all’attività di erogazione del credito?
L’ordinamento prevede specifici presidi a tutela della raccolta del
risparmio e dell’esercizio del credito attribuendo rilevanti
poteri
all’Autorità di Vigilanza che deve verificare costantemente il rispetto
della «sana e prudente gestione».
Rientrano in questo perimetro anche le regole di vigilanza che
prescrivono alle banche:
di detenere specifiche dotazioni minime di capitale
regolamentare (c.d. requisito patrimoniale minimo) a
fronte dei rischi sottostanti la peculiare attività d’impresa
svolta
all’aumentare della rischiosità creditizia dell’esposizione
di accantonare più capitale al fine di rispettare il requisito
patrimoniale minimo (per effetto delle maggiori rettifiche di
valore da imputare a conto economico).
La capacità potenziale di offerta del credito è quindi influenzata e
vincolata da requisiti regolamentari posti a presidio della stabilità
degli intermediari.
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2.A) Incertezza rispetto alle dotazioni di capitale
regolamentare
Con Basilea 3: maggiore dotazione e migliore qualità del
patrimonio di vigilanza a fronte delle attività a rischio.
Basilea 2
Requisito
patrimoniale
minimo
complessivo=
all’8 per cento
delle attività
ponderate per il
rischio, di cui il
2% di Common
Equity vale a dire
vale a dire di
capitale azionario
più riserve
B2: A fronte
di 100 di PdV:
1.250 di
credito
13%
+
Basilea 3
13%
+
+
Requisito
patrimoniale
minimo
complessivo= all’8
per cento delle
attività ponderate
per il rischio, di
cui il 4,5% di
Common Equity
Buffer di
conservazione
del capitale
2,5 per cento
delle attività
ponderate per il
rischio
Buffer
anticiclico
da 0 a 2,5
per cento
delle
attività
ponderate
per il
rischio
B2: A fronte
di 100 di
PdV: 952 di
credito
=
Buffer per le
banche a
rilevanza
sistemica da
0 a 3,5 per
cento delle
attività
ponderate per
il rischio
Tot. 16,5%
B3: A fronte
di 100 di
PdV: 606 di
credito
(meno della
metà)
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Ma non basta…si chiede sempre più capitale….
e alle volte non si sa neppure quanto ...
Nel caso dei requisiti patrimoniali anche il mercato ha sofferto delle
INCERTEZZE circa gli effettivi valori futuri del «patrimonio di migliore qualità»:
o eravamo partiti con Basilea 3 da una revisione dei requisiti patrimoniali con
una previsione del rapporto minimo di patrimonio di migliore qualità al
4,5% a cui si aggiungevano ulteriori cuscinetti di capitale (ad es. buffer di
conservazione del capitale del 2,5% e si arrivava al 7%)
o abbiamo poi avuto la prova di resistenza (stress test) dell‘Autorità
Bancaria Europea (c.d.EBA) con l’indicazione (fino alle comunicazioni
ufficiali) del 9% anche se per una fase temporanea
o con la verifica della qualità degli attivi da parte della BCE (Asset quality
review - AQR), l’indicazione è stata che occorresse l’8% e non più il 7%....
o la vigilanza «one-to-one»
pianificazione finanziaria…
BCE
rende
ancora
più
complicata
la
«Alla fine del 2014 la dotazione patrimoniale di migliore qualità
era pari all’11,8 per cento delle attività a rischio e il totale dei fondi
propri pari al 14,5% delle attività a rischio».
(Fonte Banca d’Italia: Rapporto sulla stabilità finanziaria 1/2015)
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2.B) Regole di vigilanza che tengono conto dell’aumentare
della rischiosità creditizia
Il requisito di capitale minimo che deve essere detenuto è funzione diretta
della rischiosità delle esposizioni: più i crediti sono «rischiosi»
maggiore capitale assorbono.
A parità di altri fattori, le esposizioni deteriorate classificate in
«sofferenza» producono effetti negativi in misura maggiore rispetto alle
altre tipologie di crediti deteriorati sul patrimonio di vigilanza per effetto
delle maggiori rettifiche di valore da imputare a conto economico.
Il Governatore della Banca d’Italia ha dichiarato:
«Alla fine del 2014 la consistenza delle sofferenze è arrivata a sfiorare i 200
miliardi, il 10 per cento del complesso dei crediti; gli altri prestiti deteriorati
ammontavano a 150 miliardi, il 7,7 per cento degli impieghi. Prima della crisi,
nel 2008, l’incidenza delle partite deteriorate era, nel complesso, del 6 per cento.
A fronte di queste esposizioni le banche accantonano risorse cospicue; effettuano
svalutazioni che assorbono larga parte del risultato operativo e limitano
l’autofinanziamento. Ne deriva un vincolo all’erogazione di nuovi prestiti».
(Fonte Banca d’Italia: Considerazioni finali del Governatore, 26 maggio 2015)
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Le definizioni della Banca d’Italia sulla
«qualità del credito» fino al 31.12.2014
«FOCUS»
Esposizioni in
bonis (incluse le
Esposizioni deteriorate
(«peculiarità italiana»:
classificazione in ordine
decrescente di rischiosità e non si
tiene conto delle garanzie poste a
presidio delle esposizioni –
approccio più rigoroso rispetto agli
altri Paesi UE).
esposizioni scadute
da meno di 90
giorni).
Sofferenze
(dalle più rischiose)
+
Incagli
+
Ristrutturati
Scaduti
+ sconfinanti da
più di 90 gg
(alle meno rischiose)
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Le definizioni sulla
«qualità del credito» fino al 31.12.2014
Prima dell’armonizzazione a livello europeo delle definizioni sulla
“qualità del credito”: … le regole di vigilanza della Banca d’Italia
rispetto a quelle previste dalle altre Autorità di vigilanza europee…
prevedevano:
• approccio più rigoroso: la classificazione tra i deteriorati
prescinde dall’esistenza di eventuali garanzie (reali e personali)
poste a presidio delle esposizioni. Alcuni Paesi UE, invece, non
includevano tra i crediti deteriorati i prestiti per i quali si prevede, a
fronte delle garanzie disponibili, di non registrare perdite in futuro
• maggiore graduazione nella classificazione del rischio dei
soggetti in difficoltà: le esposizioni «ristrutturate», non oggetto
di una specifica rilevazione negli altri Paesi UE, per le banche
italiane rientravano solo tra i «deteriorati»
Con l’armonizzazione c’è stato un avvicinamento degli altri
Paesi UE alla nostra prassi di vigilanza
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Le nuove definizioni adottate dalla Banca d’Italia sulla
«qualità del credito»
ESPOSIZIONI DETERIORATE (NON-PERFORMING): confronto tra
«vecchie» e «nuove» definizioni
Sofferenze
Incagli e
Ristrutturati
Esp. Scadute
e/o sconfinanti
Sofferen
ze
Inadempie
nze probabili
Esp. Scadute e/o sconfinanti
Per un allineamento alla nuova definizione europea di «deteriorati» la
Banca d’Italia ha rivisto la denominazione e il contenuto delle
«sottocategorie».
L’applicazione della nuova definizione europea non determina un
tendenziale «automatico» aumento delle esposizioni deteriorate, ma
sussistono alcune specifiche eccezioni.
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Le nuove definizioni europee sulla «qualità del credito»
A titolo esemplificativo: casi che determinano maggiori accantonamenti,
quindi un maggiore assorbimento di capitale, con effetti sulla potenziale capacità
di erogare credito
1) Eccezione «a regime» (differenze rispetto alla previgente normativa).
Esposizioni verso retail (PMI e famiglie): la singola esposizione
scaduta/sconfinata da più di 90 giorni sia pari o superiore a una determinata
soglia di rilevanza (20% dell’esposizione complessiva), il complesso delle
esposizioni verso il medesimo cliente al dettaglio (retail), va considerato
come scaduto e/o sconfinante (c.d. effetto di trascinamento, che rappresenta
una delle principali novità per il contesto nazionale)
2) Eccezione «in prospettiva» (differenze rispetto alla normativa
vigente). E’ in discussione a livello europeo la possibile revisione della “soglia
di materialità”, che passando dall’attuale 5% ad un livello inferiore (si ipotizza il
2%) comporterebbe un incremento di crediti deteriorati e rettifiche. In pratica, se
una piccola azienda dovesse “sconfinare” oltre il 2% del credito (oppure nel caso
della soglia assoluta, per un importo molto limitato – si ipotizza 200 euro per i
clienti al dettaglio e 500 euro per quelli non al dettaglio) la banca dovrebbe
passare l’intera esposizione complessiva a «scaduto/sconfinato».
- quota scaduta 30 su una esposizione complessiva di 1.000: > 2% tutto il
1.000 deteriorato
- quota scaduta 600 su una esposizione complessiva di 100.000: < 2% ma > di
200/500 euro tutto il 100.000 deteriorato
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Le nuove definizioni europee sulla «qualità del credito»
Sono anche previsti specifici e diversi (in parte) criteri per il passaggio
tra categorie
Automatico
PER USCIRE
DAI
DETERIORATI
a) Assenza di
scaduti oltre
90 giorni
b) Nessun
dubbio sulla
capacità di
rimborso del
debitore
PER USCIRE DALLE
ESPOSIZIONI
DETERIORATE
«OGGETTO DI
CONCESSIONE»
a) Periodo di cura di
almeno un anno
b) Assenza di importi
scaduti e nessun dubbio
sulla capacità di rimborso
del debitore»
PER USCIRE DALLE
ESPOSIZIONI IN
BONIS «OGGETTO
DI CONCESSIONE»
a) Contratto considerato
performing
b) Periodo di prova di
almeno 2 anni
c) Pagamenti regolari
d) No scaduti > 30 gg.
alla fine del periodo di
prova
IN BONIS
DETERIORATI
Giudizio
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Le nuove definizioni europee
sulla «qualità del credito»
Nuovi criteri per il passaggio tra categorie che sono in alcuni casi più
penalizzanti rispetto alla previgente disciplina
Un esempio di passaggio automatico alla categoria dei «deteriorati» previsto
dalla nuova normativa:
•
Esposizione inizialmente deteriorata che è stato oggetto di «concessione»
•
ha superato il periodo di cura di 1 anno (quindi, uscito dai deteriorati),
con assenza di importi scaduti e nessun dubbio da parte della banca sulla
capacità di rimborso del debitore
•
MA nell’ulteriore periodo di prova di 2 anni previsto dalla normativa, si
verifica uno scaduto di oltre 30 giorni oppure nuova seconda concessione
La complessa esposizioni verso il medesimo debitore ritorna «automaticamente»
tra le esposizioni «deteriorate», con evidenza dell’esposizione oggetto di
concessione. Ciò determina a carico delle banche maggiori accantonamenti,
quindi un maggiore assorbimento di capitale, con effetti sulla potenziale
capacità di erogare credito.
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2.C) Regole contabili sempre più stringenti per determinare
le rettifiche di valore sulle esposizioni «più rischiose»
Il cambiamento del rapporto banca-impresa sarà necessario anche in vista
dell’entrata in vigore dal 2018 del nuovo principio contabile (IFRS 9) per la
rilevazione in bilancio delle «rettifiche di valore» sui crediti…..
.... sarà richiesto di anticipare in bilancio le «rettifiche di valore» sui crediti
(si passa da un concetto di perdita da «eventi verificati» a quello di perdita
da «eventi attesi»), tramite l’utilizzo di un set più ampio di informazioni
– comprese quelle riguardanti eventi futuri attesi - per identificare più
tempestivamente le variazioni del rischio di credito …
inoltre il riconoscimento di una maggiore rischiosità dell’esposizione potrà
avvenire anche sulla base delle mutate condizioni del contesto
macroeconomico (es. PIL, tasso di disoccupazione, ecc.) seppure solo
indirettamente e potenzialmente potrebbero incidere sulla capacità del debitore
di adempiere alle proprie obbligazioni.
… tendenziale possibile aumento delle «rettifiche di valore» e quindi
maggiori accantonamenti e maggiore assorbimento di capitale, con effetti
sulla potenziale capacità di erogare credito.
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Una nuova cultura finanziaria per banche e imprese
Ricapitolando e spostando i ragionamenti finora fatti sul lato del
«cliente»
Cosa accade ad esempio per PMI/famiglie «in bonis» che:
• ritardino il pagamento per più di 90 giorni su una singola esposizione e tale
singola sia pari o superiore a una determinata soglia di rilevanza (20%) ?
La banca è tenuta ad applicare le nuove disposizioni che prevedono che il
complesso delle esposizioni verso il medesimo debitore retail deve essere
considerato come «deteriorato», con effetti in termini di accantonamenti e di
assorbimento di capitale e quindi sulla potenziale capacità di erogare credito.
• non adempiono alle proprie obbligazioni entro 30 giorni?
Secondo le nuove disposizioni lo scaduto oltre i 30 giorni (considerato indicatore
di difficoltà nel far fronte ai propri impegni finanziari) determina un peggioramento
della classe di merito creditizio, con effetti in termini di accantonamenti e di
assorbimento di capitale.
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Una nuova cultura finanziaria per banche e imprese
Cambiamento del rapporto banca - impresa
Le nuove regole di vigilanza impongono:
• da una parte, alle banche una più attenta gestione del
portafoglio crediti, al fine di intercettare le posizioni a rischio
di inadempimento anche quando non siano ancora emersi elementi
oggettivi di anomalia (ad esempio, crisi del settore industriale in cui
opera il debitore)
• dall’altra parte, alle imprese di essere consapevoli e pronte al
nuovo contesto regolamentare più rigido che impone alle banche di
adottare un «nuovo approccio al credito» che non potrà basarsi
solo su «criteri meccanicistici» per la classificazione delle esposizioni
ma anche su analisi prospettiche sull’evoluzione della situazione
economica, finanziaria e patrimoniale dell’impresa.
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Una nuova cultura finanziaria per banche e imprese
Cambiamento del rapporto banca – impresa: qualche spunto dai «media» e dalla
nuova normativa, con focus sui flussi di cassa generati dall’impresa
•
«I criteri adottati durante l'esame dei bilanci bancari condotto nel 2014 dalla BCE
presuppongono un orientamento decisamente più quantitativo e rivolto al
futuro (…)».
•
«Sicuramente è una svolta culturale, che richiede alla PMI di fornire informazioni
finanziarie più dettagliate e di presentare piani finanziari più robusti al fine di
misurare i flussi di cassa futuri generati dall’azienda (…)
•
«L'approccio tradizionale al credito in Italia è prevalentemente asset-based,
quello suggerito in fase di asset-quality review è più legato ai flussi di cassa,
stimati attraverso un business plan»
•
«L’approccio al credito cambia, ma va considerata anche la dimensione delle
nostre PMI (…)»
La normativa si evolve in tal senso:
La nuova direttiva bilanci n. 2013/34/UE relativa ai bilanci d’esercizio e consolidati
delle società di capitali (il cui decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139 di
recepimento è stato pubblicato sulla G.U. n. 205 del 4 settembre 2015) ha
definitivamente reso obbligatoria dal 2016 la redazione del rendiconto
finanziario quale documento parte integrante del bilancio di esercizio.
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CONCLUSIONI
• La risposta alle lunghe crisi finanziarie che hanno interessato l’Europa è stata
largamente basata su nuova e più stringente regolamentazione. Il settore
finanziario, in primis quello bancario, si sta confrontando, tra le altre, con nuove
regole che impattano sul credito e sui rapporti banca impresa: nuovi requisiti
patrimoniali,
nuovi
criteri
di
misurazione,
classificazione
e
contabilizzazione della qualità del credito. Purtroppo tante nuove regole da
più regolatori non aiutano in termini di certezza
• Un primo è più immediato effetto si è osservato sulla capacità di offerta di
credito all’economia che ha dovuto tener conto di vincoli improntanti più alla
stabilità che alla crescita sacrificando, spesso, anche un desiderabile
orientamento anticiclico della politica economica
• …ma queste regole hanno generato anche nuovi paradigmi nel rapporto
banca-impresa. Le banche sono chiamate a maggiore rigidità nella valutazione
della qualità del credito e laddove venga richiesto un giudizio non basato su
parametri meramente quantitativi ma su analisi prospettiche, sull’evoluzione
della situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell’impresa e relazione
con lo scenario macroeconomico saranno tenute alla massima diligenza e
prudenza perché in tal senso devono poi rispondere alla vigilanza.
• Anche lato imprese è richiesto una rivoluzione culturale. I loro comportamenti
gestionali avranno un immediato riverbero nei rapporti di credito e dovranno
focalizzare sempre più la loro gestione sulla generazione di cassa e sulla
comunicazione finanziaria.
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE
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