programma per toyota financial services

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programma per toyota financial services
PROGRAMMA
PER
TOYOTA FINANCIAL SERVICES
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
ON WAY
Mod. 1011 TOW 2009
Allegato n. 1 C.G.A ON WAY 2009
1
NOTA INFORMATIVA AL CONTRAENTE - ASSICURATO
(ai sensi dell’art.185 del D.Lgs 07 Settembre 2005 n. 209 “Codice delle Assicurazioni Private” e delle
circolari ISVAP n. 303 del 2 Giugno 1997 e n. 518/D del 21 novembre 2003)
A)
INFORMAZIONI RELATIVE ALLE IMPRESE
La PIEMONTESE ASSICURAZIONI S.p.A. è stata autorizzata all’esercizio delle attività assicurative e
riassicurative in tutti i rami con provvedimento ISVAP del 17/11/1995, pubblicato su G.U. n. 277 del 27/11/1995. La
Sede Legale de La Piemontese Assicurazioni S.p.A., in seguito denominata con il termine "La Piemontese", si
trova in Italia, a Torino, Corso Palestro, 5. Società rientrante nell'area di consolidamento del bilancio del Gruppo
Reale Mutua.
La Piemontese Assicurazioni S.p.A. (in seguito denominata Delegataria) agisce in qualità di impresa delegataria
incaricata della gestione del contratto e degli eventuali sinistri ai sensi dell’art. 1.4 delle Condizioni Generali di
Assicurazione.
AIOI Motor and General Insurance Company of Europe Ltd., sede secondaria italiana (in seguito denominata
Coassicuratrice), corrente a Roma 00144 in via Umberto Saba 11, è una compagnia assicurativa inglese, come
tale vigilata dalla Financial Services Authority, con sede a Londra (Regno Unito) EC3R 7QR in Mark Lane 50, 1°
piano. Essa è autorizzata ad operare in Italia in regime di stabilimento, ed è iscritta all’elenco delle Imprese Vigilate
da altra Autorità della Unione Europea, con numero di matricola D869R.
AIOI Sede secondaria italiana agisce in qualità di impresa coassicuratrice in quota del 50% (art. 1.4 CGA).
B)
INFORMAZIONI GENERALI RELATIVE AL CONTRATTO
LEGISLAZIONE APPLICABILE - Al contratto che sarà stipulato si applica la legge italiana. Premesso che le
parti hanno la facoltà di assoggettare il contratto ad una diversa legislazione, ferma la prevalenza delle
disposizioni specifiche in materia di assicurazione obbligatoria nonché delle norme imperative nazionali, le
imprese assicuratrici La Piemontese ed AIOI Sede secondaria italiana indicano come opzione prescelta
l’applicazione della legge italiana.
RECLAMI - Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono
essere inoltrati per iscritto al “Servizio Clienti - Divisione REM de La Piemontese Assicurazioni S.p.A.
quale impresa delegataria incaricata della gestione del contratto e dei sinistri", Corso Palestro,
5 – 10122 Torino oppure via fax al numero 011/4311340 o, infine, via e-mail a
[email protected]. Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in
caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’ISVAP,
Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21, 00187 Roma, corredando l’esposto della
documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la
quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la
competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre la facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove
esistenti.
TERMINI DI PRESCRIZIONE - I diritti derivanti dal contratto si prescrivono nel termine di due anni a
decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 del Codice Civile).
Si richiama l’attenzione del Contraente e dell’Assicurato sulla necessità di leggere attentamente il
contratto prima di sottoscriverlo.
Allegato n. 1 C.G.A ON WAY 2009
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SOMMARIO
NOTA INFORMATIVA AL CONTRAENTE
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DEFINIZIONI E PRECISAZIONI
4
CONDIZIONI GENERALI
1.1 OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
1.2 DECORRENZA E DURATA DELLA GARANZIA
1.3 ESTENSIONE TERRITORIALE
1.4 COASSICURAZIONE E DELEGA
1.5 CLAUSOLA DI INTERMEDIAZIONE
1.6 IMPOSTE E TASSE
1.7 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
6
SEZIONE I – DANNI
2.1 DANNI MATERIALE E DIRETTI
2.1.1 PRODOTTO BASE
2.1.2 PRODOTTO A
2.1.3 PRODOTTO B
2.1.4 PRODOTTO C
2.2 VALORE ASSICURATO
2.3 DANNI ESCLUSI
2.4 SCOPERTI E FRANCHIGIE
2.5 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
2.6 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO
2.7 DETERMINAZIONE DEL DANNO
2.8 PROCEDURE PER LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO
2.9 LIQUIDAZIONE DEL DANNO - REGOLA PROPORZIONALE
2.10 OBBLIGO DI CONSERVAZIONE DELLE TRACCE DEL SINISTRO
2.11 RECUPERO DEL VEICOLO RUBATO
2.12 RELITTI
8
NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE
3.1 VARIAZIONE DELLA RESIDENZA DEL PROPRIETARIO DEL VEICOLO
3.2 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
3.3 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO
3.4 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE
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CONDIZIONE PARTICOLARE
4.1 VEICOLI MUNITI DI IMPIANTO SATELLITARE
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SEZIONE II – ASSISTENZA IN VIAGGIO
5.1 OPERATIVITÀ DELL’ASSICURAZIONE
5.2 ESCLUSIONI
5.3 MANCATO UTILIZZO DELLE PRESTAZIONI
6.1 SOCCORSO STRADALE/INTERVENTI, RIPARAZIONI SUL POSTO E TRAINO
6.2 RECUPERO VEICOLO
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APPENDICE
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 196/2003
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DEFINIZIONI E PRECISAZIONI
Nel testo si intende per:
ASSICURATO
La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
ASSICURAZIONE
Il contratto di assicurazione.
CENTRALE OPERATIVA (BLUE ASSISTANCE SPA)
La struttura di BLUE ASSISTANCE, costituita da risorse umane (operatori e medici) e da attrezzature,
in funzione tutti i giorni dell’anno, 24 ore su 24, che organizza ed eroga i servizi e le prestazioni di
assistenza previsti in polizza.
CONDUCENTE
La persona fisica che pone in circolazione il veicolo con il consenso del proprietario/locatario.
CONTRAENTE
Toyota Financial Services (UK) PLC (di seguito anche TFS).
DANNO PARZIALE
Danno di importo inferiore al 75% del valore del veicolo.
DANNO TOTALE
Danno di importo uguale o superiore al 75% del valore del veicolo. A titolo esemplificativo si
considerano danno totale il furto o rapina senza ritrovamento o con ritrovamento successivo alla
proposta di riacquisto; la distruzione del veicolo a seguito di incendio o di altro evento rientrante nella
garanzia di polizza; il danno parziale di importo pari o superiore al 75% del valore del veicolo.
FRANCHIGIA
Parte prefissata del danno indennizzabile che resta a carico dell'Assicurato.
INDENNIZZO / RISARCIMENTO
La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
LIQUIDAZIONE
Procedimento atto a verificare il diritto all’indennizzo ed a determinare l’importo pagabile.
ORGANIZZATO
Filiale, Concessionaria convenzionata con Toyota Financial Services nonché Officine e Carrozzerie da
quest’ultimi autorizzate.
PARTI
Il Contraente e la Società.
POLIZZA
I documenti che provano il contratto di assicurazione.
PREMIO
La somma corrisposta dal Contraente in nome e per conto dell’Assicurato alla Società.
PRESTAZIONI (SEZIONE ASSISTENZA)
Assistenze fornite in base alla garanzia a favore degli Assicurati.
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PROPRIETARIO DEL VEICOLO
L'intestatario al Pubblico Registro Automobilistico (PRA) o colui che possa legittimamente dimostrare la
titolarità del diritto di proprietà.
RELITTO
Veicolo danneggiato con spese di riparazione complessivamente superiori al valore commerciale del
veicolo al momento del sinistro.
RESIDENZA
Luogo in cui il proprietario od il locatario del veicolo ha stabilito la residenza anagrafica o la sede
legale.
RIMPIAZZO
Veicolo nuovo: sostituzione - a cura di una Concessionaria convenzionata con Toyota Financial
Services del veicolo rubato, rapinato o distrutto con altro veicolo, nuovo di fabbrica.
Veicolo usato: sostituzione - a cura di una Concessionaria convenzionata con Toyota Financial
Services del veicolo rubato rapinato o distrutto con altro veicolo nuovo od usato.
SCOPERTO
La parte del danno, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato per ogni sinistro.
SINISTRO
Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione.
SOCIETÀ
La Società LA PIEMONTESE ASSICURAZIONI S.p.A. - DIVISIONE REM – Compagnia di
Assicurazioni e Riassicurazioni, in qualità di delegataria.
Salvo che sia altrimenti specificato, ogni riferimento alla Società delegataria LA PIEMONTESE
ASSICURAZIONI S.p.A. - DIVISIONE REM si intenderà operato anche alla coassicuratrice AIOI Motor
and General Insurance Company of Europe Ltd., sede secondaria italiana.
VEICOLO
Il veicolo a motore assicurato.
Si considerano parte integrante del veicolo: le targhe, la ruota di scorta e gli attrezzi di dotazione, gli
optional di normale uso incorporati o fissi, nonché gli antifurti satellitari ed i fonoaudiovisivi, installati
direttamente dalla Casa Costruttrice o dalla Concessionaria, purchè dettagliatamente esposti nella
fattura di acquisto.
VEICOLO NUOVO
Veicolo immatricolato da non più di 365 giorni. Il veicolo non deve aver subito passaggi di proprietà.
La prima immatricolazione alla Concessionaria e la successiva voltura non viene considerata
passaggio di proprietà.
VEICOLO USATO
Veicolo immatricolato da più di 365 giorni o che ha subito più passaggi di proprietà, senza tener conto
della prima immatricolazione alla Concessionaria, o fuori produzione oppure quello per il quale è
prevista la cessazione della produzione entro tre mesi dalla data di immatricolazione.
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CONDIZIONI GENERALI
Le clausole contrattuali che indicano decadenza, nullità o limitazioni delle garanzie ovvero oneri
a carico del Contraente o dell'Assicurato sono evidenziate mediante carattere in grassetto.
1.1
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La Società si impegna ad assicurare:
a) tutti i veicoli nuovi che siano equipaggiati con antifurto immobilizzatore di serie installato dalla Casa
costruttrice;
b) tutti i veicoli usati per i quali non siano trascorsi più di 8 anni dalla data di 1^ immatricolazione, che
abbiano un valore assicurato non inferiore a Euro 4.000.00.
Non sono assicurabili i veicoli intestati ad aziende di autonoleggio senza conducente o uso
Taxi.
1.2
DECORRENZA E DURATA DELLA GARANZIA
La garanzia ha effetto dalle ore 24 della data di spedizione della conferma di copertura o, se posteriore,
dalla data riportata sulla precitata ed avrà una durata pari a quella indicata nel contratto di
finanziamento, quando:
•
•
1.3
sia stata regolarmente perfezionata l’operazione di finanziamento con TFS;
venga versato dalla Contraente alla Società il premio assicurativo con le modalità e nei tempi
previsti.
ESTENSIONE TERRITORIALE
1. L’Assicurazione – salvo i casi disciplinati ai successivi comma 2 e 3 – è valida per Sinistri
verificatisi sul territorio della Repubblica Italiana, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino e
degli altri Stati dell'Unione Europea, nonché sul territorio della Norvegia, Islanda, Liechtenstein,
Croazia, Principato di Monaco, Svizzera, Andorra e di tutti i Paesi facenti parte del sistema della
Carta Verde.
2. Le prestazioni della Sezione II – Assistenza in viaggio, con la sola eccezione dell’auto in
sostituzione (punto 6.4), operano sull’intero territorio Europeo.
1.4
COASSICURAZIONE E DELEGA
L'assicurazione è ripartita per quote tra le Società La Piemontese Assicurazioni S.p.A., Delegataria
(50%) e AIOI Motor and General Insurance Company Ltd sede secondaria italiana (50%). Ciascuna di
esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota quale risulta dal contratto, esclusa
ogni responsabilità solidale.
Tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle inerenti al recesso ed alla disdetta,
devono trasmettersi dall'una all'altra Parte unicamente per il tramite della impresa La Piemontese
Assicurazioni, all'uopo designata quale coassicuratrice Delegataria. Ogni comunicazione si intende
fatta o ricevuta dalla Delegataria anche in nome e per conto della Coassicuratrice.
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La Coassicuratrice sarà tenuta a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli
atti di ordinaria gestione compiuti dalla Delegataria, per la gestione del contratto, l'istruzione dei sinistri
e la quantificazione dei danni indennizzabili, attribuendole a tal fine ogni facoltà necessaria, ivi
compresa quella di incaricare, in nome e per conto della Coassicuratrici, esperti o periti.
La Delegataria è anche incaricata dalla Coassicuratrice dell'esazione dei premi o degli importi
comunque dovuti dal Contraente in dipendenza del contratto, contro rilascio delle relative quietanze.
Ogni modifica al contratto che richieda una stipulazione scritta, impegna ciascuna di esse solo dopo la
firma dell'atto relativo.
1.5
CLAUSOLA DI INTERMEDIAZIONE
La Contraente dichiara di avere affidato la gestione del presente contratto alla Toyota Insurance
Management Ltd, intermediario estero operante in Italia regime di stabilimento ed iscritto nell’elenco
ISVAP degli intermediari UE con il n° UE00005221 (di seguito “TIM”) e, di conseguenza, tutti i rapporti
inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente da TIM.
Ad eccezione delle comunicazioni riguardanti la durata e la cessazione del rapporto assicurativo, che
debbono necessariamente essere fatte dal Contraente, le comunicazioni fatte alla società delegataria
da TIM, in nome e per conto del Contraente, si intenderanno come fatte dal Contraente stesso. In caso
di contrasto tra le comunicazioni fatte da TIM e quelle fatte direttamente dal Contraente alla Società
delegataria, prevarranno queste ultime.
Ferma restando l’inesistenza di qualsiasi rappresentanza della Società da parte di TIM, le
comunicazioni eventualmente fatte dal Contraente a TIM potranno intendersi come fatte alla Società
soltanto se tempestivamente trasmesse a quest’ultima ed alla condizione essenziale che la loro data
sia oggettivamente certa. In ogni caso, le comunicazioni comportanti la decorrenza di un termine
ovvero un aggravamento del rischio dovranno essere fatte alla Società e avranno efficacia dal
momento della ricezione da parte della Società stessa.
1.6
IMPOSTE E TASSE
Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, al
contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente.
1.7
RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme della legge italiana.
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SEZIONE I – DANNI
Le clausole contrattuali che indicano decadenza, nullità o limitazioni delle garanzie ovvero oneri
a carico del Contraente o dell'Assicurato sono evidenziate mediante carattere in grassetto.
COSA ASSICURA
2.1
DANNI MATERIALE E DIRETTI
La Società indennizza i danni materiali e diretti per la perdita o il danneggiamento del veicolo causati
da eventi previsti dalle garanzie descritte in uno dei prodotti sotto elencati che siano richiamati sul
contratto di finanziamento.
2.1.1 PRODOTTO BASE
A) FURTO
Furto o rapina del veicolo, consumato o tentato, compresi i danni subiti dal veicolo durante la
circolazione dopo il furto o la rapina o nel caso di tentato furto di bagagli o altri oggetti trovantisi sul
veicolo.
La garanzia è operante a condizione che il veicolo, al momento del furto, sia regolarmente
chiuso a chiave.
B) INCENDIO
Incendio, fulmine, esplosione e scoppio.
2.1.2 PRODOTTO A
A) FURTO
Furto o rapina del veicolo, consumato o tentato, compresi i danni subiti dal veicolo durante la
circolazione dopo il furto o la rapina o nel caso di tentato furto di bagagli o altri oggetti trovantisi sul
veicolo.
La garanzia è operante a condizione che il veicolo, al momento del furto, sia regolarmente
chiuso a chiave.
B) INCENDIO
Incendio, fulmine, esplosione e scoppio.
C) ATTI VANDALICI/EVENTI SOCIOPOLITICI/CALAMITA’ NATURALI
Atti vandalici e dolosi in genere con esclusione dei danni riconducibili alla circolazione;
Tumulti popolari, scioperi, sommosse;
Trombe d’aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane,
caduta della grandine o della neve ed altre calamità naturali.
D) CRISTALLI
Rottura accidentale dei cristalli (non conseguente ad atti vandalici) delimitanti l’abitacolo del
veicolo. La Società rimborsa le spese per la sostituzione degli stessi fino alla concorrenza di €
2.500.00 per sinistro, per anno.
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E) GARANZIE SPECIALI
La società rimborsa all’Assicurato le spese documentate sostenute per:
custodia e parcheggio (a seguito furto o rapina) fino a € 516.00;
produzione dei documenti necessari per la liquidazione del danno;
eliminare i danni causati all’interno del veicolo dal trasporto occasionale di vittime di incidenti
stradali, sino a € 516.00;
sostituzione della serratura a causa di smarrimento o sottrazione delle chiavi fino a € 115,00;
il rimborso (a seguito di furto o rapina) di
A. residuo quota dell’imposta di proprietà non usufruita;
B. spese di immatricolazione di un nuovo veicolo fino a € 260,00;
L’esborso massimo della Società non potrà essere superiore a € 516,00 complessivi.
2.1.3 PRODOTTO B
Il presente prodotto comprende, oltre le garanzie di cui al PRODOTTO A, anche la garanzia:
F) KASKO
Urto, collisione, ribaltamento o uscita di strada durante la circolazione.
2.1.4 PRODOTTO C
Il presente prodotto comprende, oltre le garanzie di cui al PRODOTTO A, anche la garanzia:
G) COLLISIONE
Urto o collisione, con veicolo identificato, durante la circolazione.
COME ASSICURA
2.2
VALORE ASSICURATO
Il valore assicurato deve corrispondere:
1.
2.
per i veicoli nuovi, al prezzo di listino del veicolo e degli accessori, senza tenere conto di
sconti, incentivazioni o facilitazioni commerciali d’alcun genere, comprensivo della
“messa su strada” escluse imposte addizionali di vario genere;
per i veicoli usati a quello desunto da Quattroruote - quotazioni usato od, in assenza di
quotazione, da Eurotax Giallo oppure al prezzo di vendita riportato sulla fattura rilasciata
dal Concessionario.
Gli accessori/optional si intendono in garanzia solo se la loro presenza è comprovata da fattura
o titolo equipollente.
Il valore da considerare come assicurato, sia per il veicolo sia per gli accessori, sarà IVA inclusa
se l’assicurato non è un soggetto in grado di recuperare la suddetta imposta, oppure IVA
esclusa, in caso contrario.
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COSA NON ASSICURA
2.3
DANNI ESCLUSI
La Società non indennizza i danni causati al veicolo da:
1. atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare;
2. esplosione o da emanazione di calore o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale
di particelle atomiche;
3. partecipazione a gare o competizioni sportive ed alle prove ufficiali e agli allenamenti
relativi, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall’A.C.I. e /o C.S.A.I.;
4. semplici bruciature, corti circuiti ed altri fenomeni elettrici non seguiti da incendio;
5. rigature, segnature, screpolature e simili danni ai cristalli del veicolo;
6. dolo dell'Assicurato e dei suoi famigliari conviventi;
7. colpa grave dell'Assicurato e dei suoli familiari conviventi, tranne che per la garanzia
urto, collisione, ribaltamento o uscita di strada durante la circolazione (Garanzia Kasko o
Collisione), se prevista.
Relativamente alla sola garanzia Kasko o Collisione, la Società, oltre quanto sopra elencato,
non indennizza i danni:
8. provocati dal conducente in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti in
violazione delle disposizioni del D.L. 30/4/1992 n. 285;
9. provocati dal conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni vigenti, fatta
eccezione per il caso di conducente con patente scaduta, o in attesa di rilascio (avendo
superato l'esame teorico e pratico) a condizione che la validità della stessa venga
confermata entro tre mesi dalla data del sinistro;
10. cagionati da cose od animali trasportati sul veicolo;
11. cagionati da operazioni di carico e scarico;
12. subiti a causa di traino attivo o passivo di soccorso, di manovre a spinta, di circolazione
«fuori strada»;
13. alle ruote (cerchioni, copertoni e camere d’aria) se verificatisi non congiuntamente ad altro
danno indennizzabile.
2.4
SCOPERTI E FRANCHIGIE
A. Relativamente al Prodotto Base (punto 2.1.1), Prodotto A (punto 2.1.2) ed al Prodotto B
(punto 2.1.3):
1. In caso di:
A. danno totale e conseguente rimpiazzo
la liquidazione verrà effettuata senza applicazione di alcuna franchigia o scoperto ad
eccezione dei veicoli immatricolati nelle province di BA - BR - CE - FG - LE - NA - SA - AV CT - TA per i quali la liquidazione verrà effettuata previa applicazione di uno scoperto del
15%;
danno totale senza rimpiazzo
la liquidazione verrà effettuata con applicazione di uno scoperto del 10% ad eccezione dei
veicoli immatricolati nelle province di BA - BR - CE - FG - LE - NA - SA - AV - CT - TA per i
quali la liquidazione verrà effettuata previa applicazione di uno scoperto del 25%;
2. In caso di danno parziale:
per riparazioni effettuate presso un organizzato:
a) garanzie Furto, Incendio /Kasko:
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la liquidazione verrà effettuata previa applicazione di una franchigia fissa ed assoluta di €
200,00;
b) garanzia Atti vandalici/Eventi Sociopolitici/Calamità Naturali:
la liquidazione verrà effettuata previa applicazione di uno scoperto del 10% minimo € 200,00.
per riparazioni non effettuate presso un organizzato:
c) garanzie Furto, Incendio/ Atti Vandalici/Eventi Sociopolitici/ Calamità Naturali/Kasko
la liquidazione verrà effettuata previa applicazione di uno scoperto del 10% minimo € 500,00.
B. Relativamente al Prodotto C (punto 2.1.4):
1. In caso di:
B. danno totale e conseguente rimpiazzo
a) garanzie Furto, Incendio, Atti Vandalici/Eventi Sociopolitici/Calamità Naturali:
la liquidazione verrà effettuata senza applicazione di alcuna franchigia o scoperto ad
eccezione dei veicoli immatricolati nelle province di BA - BR - CE - FG - LE - NA - SA - AV
- CT - TA per i quali la liquidazione verrà effettuata previa applicazione di uno scoperto
del 15%;
b) garanzia Collisione
la liquidazione verrà effettuata previa applicazione di uno scoperto del 10% ad eccezione
dei veicoli immatricolati nelle province di BA - BR - CE - FG - LE - NA - SA - AV - CT - TA
per i quali la liquidazione verrà effettuata previa applicazione di uno scoperto del 15%
C. danno totale senza rimpiazzo
c) garanzie Furto, Incendio, Atti Vandalici/Eventi Sociopolitici/Calamità Naturali:
la liquidazione verrà effettuata con applicazione di uno scoperto del 10% ad eccezione
dei veicoli immatricolati nelle province di BA - BR - CE - FG - LE - NA - SA - AV - CT - TA
per i quali la liquidazione verrà effettuata previa applicazione di uno scoperto del 25%;
d) garanzia Collisione
la liquidazione verrà effettuata con applicazione di uno scoperto del 15% ad eccezione
dei veicoli immatricolati nelle province di BA - BR - CE - FG - LE - NA - SA - AV - CT - TA
per i quali la liquidazione verrà effettuata previa applicazione di uno scoperto del 25%;
2. In caso di danno parziale
per riparazioni effettuate presso un organizzato:
a) garanzie Furto, Incendio:
la liquidazione verrà effettuata previa applicazione di una franchigia fissa ed assoluta di €
200,00;
b) garanzia Atti vandalici/Eventi Sociopolitici/Calamità Naturali:
la liquidazione verrà effettuata previa applicazione di uno scoperto del 10% minimo €
200,00;
c) garanzia Collisione
la liquidazione verrà effettuata previa applicazione di uno scoperto del 10% col minimo di
€ 250,00;
per riparazioni non effettuate presso un organizzato:
d) garanzie Furto, Incendio, Atti Vandalici/Eventi Sociopolitici/Calamità Naturali
la liquidazione verrà effettuata previa applicazione di uno scoperto del 10% col minimo di
€ 500,00;
e) garanzia Collisione
la liquidazione verrà effettuata previa applicazione di uno scoperto del 15% col minimo di
€ 500,00;
per i danni che interessano la garanzia Cristalli:
f) In caso di riparazione la liquidazione verrà effettuata senza applicazione di alcuna
franchigia o scoperto;
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g) In caso di sostituzione verrà applicata una franchigia fissa ed assoluta di € 100,00.
I danni che interessano le Garanzie Speciali non sono soggetti a scoperti e franchigie.
COME AVVIENE LA LIQUIDAZIONE DEI DANNI
2.5
OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
L’Assicurato, in caso di sinistro verificatosi in Italia, dovrà:
a) darne avviso alla Centrale Operativa - Numero Verde 800/046300 - entro 3 giorni da quando
ne ha avuto conoscenza precisando data, luogo, cause e modalità del fatto, eventuali
testimoni nonché eventuale luogo dove si trova il veicolo. L'operatore fornirà tutte le
informazioni circa l'iter procedurale della pratica e richiederà la documentazione necessaria;
nonché,
darne comunicazione - a mezzo Raccomandata AR - a: Servizio Gestione Sinistri c/o La
Piemontese Assicurazioni S.p.A. - Divisione Rem – Via Collamarini, 14 – 40138 Bologna
fornendo tutte le informazioni di cui sopra unitamente all'originale della denuncia effettuata
all'Autorità competente (ved. lett. b); dovrà altresì precisare se intende riacquistare un altro
veicolo nuovo;
b) sporgere denuncia scritta all'Autorità competente (Carabinieri, Polizia, etc.) indicando il
nome della Società delegataria La Piemontese Assicurazioni S.p.A. - Divisione Rem; qualora
il danno riguardi solo alcune parti o accessori del veicolo (danno parziale), è necessario che
questi particolari vengano dettagliatamente elencati nella denuncia;
c) presentare, su richiesta della Società, i seguenti documenti:
al momento della denuncia:
1. tutte le chiavi di dotazione originale del veicolo e quelle eventualmente richieste in
aggiunta e/o sostituzione;
2. copia della fattura di acquisto del veicolo assicurato;
successivamente alla denuncia o, comunque, appena possibile:
3. copia dell’ordine/proposta di acquisto del nuovo veicolo, sottoscritto dall’Assicurato;
4. dichiarazione firmata dall’Assicurato di cessione del diritto all’indennizzo a favore del
Concessionario, nel caso di rimpiazzo del veicolo;
5. Estratto Generale Cronologico con annotazione della perdita di possesso del veicolo o,
provvisoriamente, la ricevuta dell’avvenuta richiesta del documento presso il Pubblico
Registro Automobilistico;
6. Certificato di Proprietà del veicolo, con annotazione della perdita di possesso del
veicolo o, provvisoriamente, la ricevuta dell’avvenuta richiesta del documento presso il
Pubblico Registro Automobilistico;
7. procura a vendere a favore della Società delegataria La Piemontese Assicurazioni S.p.A.
- Divisione Rem;
8. dichiarazione sottoscritta dall’Assicurato in cui dichiara se è soggetto in grado di
recuperare l’IVA sul veicolo, ai fini del disposto DPR 633/72;
9. copia della fattura del nuovo veicolo;
Allegato n. 1 C.G.A ON WAY 2009
12
entro 5 giorni dalla liquidazione, o comunque nel minor tempo possibile:
10. copia della Carta di Circolazione o del Foglio di Via comprovante l’immatricolazione del
nuovo veicolo;
11. Estratto Generale Cronologico di cui al punto 5, nel caso in cui sia stata prodotta
documentazione provvisoria;
12. Certificato di Proprietà del veicolo, di cui al punto 6, con annotazione della perdita di
possesso del veicolo nel caso in cui sia stata prodotta la documentazione provvisoria.
In caso di sinistro, verificatosi all’estero, l’Assicurato deve presentare la denuncia all’Autorità
locale e, al suo rientro in Italia, deve ripresentare la denuncia presso le nostre Autorità
competenti (v. lett. b).
2.6
PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO
L'ammontare del danno è concordato direttamente dalla Società, o da persona da questa incaricata,
con l'Assicurato o persona da lui designata.
2.7
DETERMINAZIONE DEL DANNO
Fermo il disposto di cui al punto 2.2 VALORE ASSICURATO, la determinazione del danno viene
eseguita secondo i seguenti criteri:
I)
DANNO TOTALE CON O SENZA RIMPIAZZO
1. in caso di veicolo nuovo, l’ammontare del danno sarà pari al valore assicurato decurtato
di un deprezzamento, dovuto all’età del veicolo, sulla base della seguente tabella:
Giorni trascorsi dalla prima
Da 1 a
Da 366 a Da 731 a Da 1096 a Da 1461 a
immatricolazione alla data del sinistro
365
730
1095
1460
1825
% di deprezzamento
0
30%
40%
50%
55%
Valore indennizzato (% del valore
100%
70%
60%
50%
45%
assicurato)
In caso di veicoli di età superiore a 5 anni, l’ammontare del danno verrà calcolato applicando un
deprezzamento del 10% al valore assicurato dell’anno precedente e così per ogni anno
successivo (365 giorni).
2. in caso di veicolo usato, l’ammontare del danno sarà pari al valore assicurato decurtato
di un deprezzamento, dovuto all'età del veicolo, sulla base della seguente tabella:
Giorni trascorsi dalla data di effetto
Da 1 a
Da 366 a Da 731 a Da 1096 a Da 1461 a
della polizza alla data del sinistro
365
730
1095
1460
1825
% di deprezzamento
0
10%
20%
30%
40%
Valore indennizzato (% del valore
100%
90%
80%
70%
60%
assicurato)
Trascorsi 5 anni dalla data di effetto della polizza, l’ammontare del danno verrà calcolato
applicando un deprezzamento del 10% al valore assicurato dell’anno precedente e così per ogni
anno successivo (365 giorni).
II) DANNO PARZIALE
Si stima il costo delle riparazioni che non potrà superare il valore commerciale del veicolo al momento
del sinistro al netto del valore del veicolo stesso dopo il ritrovamento. Il costo delle riparazioni è
determinato applicando sul prezzo delle parti sostituite il deprezzamento dovuto all’età ed allo
stato del veicolo, sulla base di quanto indicato al punto I), sub 1) e 2), che precede.
Allegato n. 1 C.G.A ON WAY 2009
13
Qualora il danno stimato sia di importo pari o superiore al 75% del valore assicurato del veicolo,
calcolato al momento del sinistro, il danno sarà equiparabile al danno totale; l’Assicurato avrà quindi la
facoltà di optare per il rimpiazzo del veicolo stesso.
La Società non risponde:
1. delle spese per modifiche o migliorie apportate al veicolo;
2. delle spese di ricovero, salvo quanto previsto al punto 2.1.2 sub E);
3. dei danni da mancato uso del veicolo o dal suo deprezzamento.
2.8
PROCEDURE PER LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO
A) DANNO TOTALE CON RIMPIAZZO
Qualora, a seguito di danno totale, l'Assicurato optasse per il rimpiazzo la liquidazione verrà effettuata
direttamente al concessionario che ha venduto il veicolo oggetto del rimpiazzo.
B) DANNO TOTALE SENZA RIMPIAZZO
In caso di danno totale senza rimpiazzo del veicolo la Società liquiderà il danno ai termini di polizza
direttamente all’Assicurato
C) DANNO PARZIALE - RIPARAZIONI PRESSO UN ORGANIZZATO
L'importo dovuto dalla Società verrà pagato direttamente all'Organizzato che ha effettuato le
riparazioni, senza far corrispondere dall’Assicurato all’Organizzato la differenza tra il prezzo a nuovo
delle parti sostituite ed il valore che si sarebbe determinato applicando sul prezzo delle parti sostituite il
deprezzamento dovuto all’età. L'Assicurato, al momento del ritiro del veicolo, dovrà pagare
all’Organizzato l’importo relativo alla franchigia di cui al punto 2.4 – Scoperti e franchigie,
nonchè l’importo relativo all’IVA qualora l’Assicurato sia soggetto in grado di recuperare tale
imposta.
D) DANNO PARZIALE - RIPARAZIONI PRESSO ALTRE OFFICINE
L'importo dovuto dalla Società, al netto dello scoperto ed il relativo minimo previsti dal punto
2.4 – Scoperti e franchigie, verrà pagato direttamente all’Assicurato.
La liquidazione del danno verrà effettuata entro il termine massimo di 30 giorni dalla data in cui la
Società sia in possesso dell'intera documentazione tecnica (perizia, etc) e giustificativa di spesa
(ricevuta fiscale, fattura, etc.) e sia stato definito oppure concordato, con chi ha effettuato le riparazioni,
l'ammontare delle spese stesse; in caso di rimpiazzo la liquidazione verrà effettuata entro il giorno di
immatricolazione del nuovo veicolo e comunque non prima di 15 giorni dalla presentazione della
documentazione prevista.
2.9
LIQUIDAZIONE DEL DANNO - REGOLA PROPORZIONALE
La liquidazione del danno avviene mediante accordo tra le Parti.
Se, al momento del sinistro:
a)
b)
il valore del veicolo, determinato in base ai criteri stabiliti al punto 2.2, è maggiore del
valore assicurato, la Società risponde dei danni in proporzione al rapporto tra il secondo
ed il primo di detti valori;
la residenza dell’Assicurato risulta essere diversa da quella dichiarata e la tariffa
applicata inferiore a quella che avrebbe dovuto essere, la Società risponde dei danni in
proporzione al rapporto tra la tariffa applicata e quella che si sarebbe dovuto applicare.
Allegato n. 1 C.G.A ON WAY 2009
14
2.10
OBBLIGO DI CONSERVAZIONE DELLE TRACCE DEL SINISTRO
L'Assicurato non dovrà provvedere a far riparare il veicolo, salvo le riparazioni di prima
urgenza, prima che il danno sia stato accertato dalla Società.
2.11
RECUPERO DEL VEICOLO RUBATO
In caso di recupero del veicolo sottratto, l’Assicurato deve darne immediato avviso alla Società,
appena ne abbia avuto notizia, e provvedere all’invio del verbale di ritrovamento redatto dalle
autorità competenti. L’Assicurato è tenuto a prestarsi per tutte le formalità relative al trapasso di
proprietà del veicolo mettendo a disposizione della Società stessa i documenti necessari ed
agevolando le operazioni connesse.
Qualora invece il veicolo venga recuperato prima dell'indennizzo:
e non sia pervenuta, alla Società, in data antecedente il ritrovamento, la proposta di riacquisto di
altro veicolo, la Società indennizzerà i danni parziali, (quando indennizzabili) eventualmente subiti
dal veicolo in occasione del sinistro;
e sia già pervenuta alla Società, in data antecedente il ritrovamento, la proposta di riacquisto di altro
veicolo, la Società riconoscerà all’Assicurato la possibilità che il veicolo rimanga di sua proprietà,
limitandosi al rimborso degli eventuali danni parziali.
2.12
RELITTI
Qualora il veicolo danneggiato sia da considerarsi relitto, la Società ha la facoltà di acquisire i
diritti sui residui del sinistro. A richiesta della Società, l'Assicurato dovrà produrre il certificato
di radiazione del veicolo dal PRA rilasciato dall'A.C.l., attestante la cessazione della circolazione
del veicolo assicurato per rottamazione.
NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE
Le clausole contrattuali che indicano decadenza, nullità o limitazioni delle garanzie ovvero oneri
a carico del Contraente o dell'Assicurato sono evidenziate mediante carattere in grassetto.
3.1
VARIAZIONE DELLA RESIDENZA DEL PROPRIETARIO DEL VEICOLO
Il premio è determinato anche sulla base della residenza o della sede legale del proprietario del
veicolo. L'Assicurato è tenuto a dare immediata comunicazione alla Società del cambiamento di
residenza del proprietario intervenuto in corso di contratto.
Nel caso di sinistro avvenuto in assenza di detta comunicazione, se il premio previsto per la
nuova residenza del proprietario del veicolo risulta essere superiore a quello pagato dal
Contraente, varrà il disposto del punto 2.9 delle Condizioni di Assicurazione.
3.2
DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze
che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del
diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, ai sensi degli art.1892,
1893 e 1894 del Codice Civile.
Allegato n. 1 C.G.A ON WAY 2009
15
3.3
AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO
Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società delegataria La
Piemontese Assicurazioni S.p.A. - Divisione Rem di ogni aggravamento del rischio. Gli
aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita
totale o parziale del diritto all'indennizzo, e la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi
dell'art. 1898 Codice Civile.
3.4
MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE
Le eventuali modificazioni alla polizza devono essere provate per iscritto.
CONDIZIONE PARTICOLARE
( operante se espressamente richiamata sul Contratto di Finanziamento )
Le clausole contrattuali che indicano decadenza, nullità o limitazioni delle garanzie ovvero oneri
a carico del Contraente o dell'Assicurato sono evidenziate mediante carattere in grassetto.
4.1
VEICOLI MUNITI DI IMPIANTO SATELLITARE
La Società presta la garanzia furto nel presupposto che il veicolo assicurato sia dotato di un sistema
antifurto satellitare regolarmente collegato ad una centrale operativa e costantemente gestito dalla
stessa; per il satellitare Gemel SAT 800, o altro localizzatore distribuito da TMI con caratteristiche
almeno pari al precitato, non è richiesto il collegamento alla Centrale Operativa.
L’impianto deve comunque essere perfettamente funzionante.
La mancata rispondenza dell’antifurto satellitare a quanto sopra dettagliato o il mancato
inserimento, da parte dell’Assicurato o chi per esso, dell’impianto ogni qualvolta il veicolo resta
abbandonato od incustodito oppure il mancato funzionamento dell’antifurto per qualsiasi causa
comporterà, in caso di sinistro, l’applicazione di uno scoperto del 25% che verrà calcolato
successivamente ad altri eventuali scoperti previsti dalla polizza.
SEZIONE II – ASSISTENZA IN VIAGGIO
Le clausole contrattuali che indicano decadenza, nullità o limitazioni delle garanzie ovvero oneri
a carico del Contraente o dell'Assicurato sono evidenziate mediante carattere in grassetto.
Le garanzie previste dalla presente Sezione sono sempre operanti in abbinamento ai Prodotti A, B o C
della Sezione I – Danni.
( Non operante per le vetture intestate alle Concessionarie )
La Società delegataria La Piemontese Assicurazioni S.p.A. - Divisione REM, a norma del decreto
legislativo 17/03/1995 n. 175, eroga le prestazioni di Assistenza relative ai rischi della circolazione
stradale avvalendosi della Società Blue Assistance S.p.A..
Allegato n. 1 C.G.A ON WAY 2009
16
Le prestazioni di assistenza sono regolamentate dalle condizioni che seguono e dovranno essere
richieste alla CENTRALE OPERATIVA di Blue Assistance (funzionante 24 ore su 24 tutti i giorni
dell’anno) attivabile a mezzo:
-
telefono: dall’Italia
dall’estero
-
fax: 011 7425588
telex: 210178BLUEAS I
numero verde
prefisso internazionale
+
800 054780
011 7425644
comunicando
-
le generalità dell’Assicurato;
il numero di targa del veicolo assicurato;
il tipo di assistenza richiesta;
il numero di telefono del luogo di chiamata e l’indirizzo anche temporaneo.
La Società delegataria La Piemontese Assicurazioni S.p.A. - Divisione Rem non è tenuta a
pagare indennizzi per prestazioni non disposte dalla Centrale Operativa qualora l’Assicurato
non abbia contattato per qualsiasi motivo la Centrale Operativa stessa.
CONDIZIONI GENERALI
5.1
OPERATIVITÀ DELL’ASSICURAZIONE
La garanzia di Assistenza stradale opera nel caso in cui il veicolo assicurato non possa essere
utilizzato per uno degli eventi indicati alla voce “Cosa assicura”, oppure, benché in grado di viaggiare o
proseguire la marcia, esista il rischio di aggravamento dei danni, di pericolosità per l’incolumità di
persone o cose, di grave disagio per gli occupanti dello stesso.
5.2
ESCLUSIONI
Per le garanzie di Assistenza previste dalle seguenti Condizioni, valgono le esclusioni tutte riportate in
polizza, in quanto applicabili.
L’assistenza non viene inoltre prestata in caso di utilizzo del veicolo in “percorsi fuoristrada” e
qualora l’indisponibilità del veicolo assicurato sia dovuta ad operazioni di manutenzione, di
montaggio di accessori o ad interventi sulla carrozzeria indipendenti dall’accadimento degli
eventi assicurati con il presente contratto.
5.3
MANCATO UTILIZZO DELLE PRESTAZIONI
La Società delegataria La Piemontese Assicurazioni S.p.A. - Divisione Rem non è tenuta a fornire
alcun altro aiuto in denaro o in natura in alternativa o a titolo di compensazione in caso di prestazioni
non usufruite o usufruite solo parzialmente per scelta dell’Assicurato o negligenza di questi.
Allegato n. 1 C.G.A ON WAY 2009
17
ASSISTENZA IN VIAGGIO
COSA ASSICURA
La Centrale Operativa, in caso d’impossibilità d’utilizzo del veicolo assicurato dovuto a:
•
•
incendio, fulmine, esplosione e scoppio;
furto e rapina;
ed inoltre, esclusivamente nel caso sul contratto di finanziamento sia prevista la copertura
assicurativa per le garanzie del Prodotto B o C
•
incidente stradale
fornisce le prestazioni di assistenza stradale (anche se gli eventi sopra elencati si sono verificati in
conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo e
dolosi in genere, purché l’Assicurato non vi abbia preso parte attiva), con le modalità ed i termini
indicati ai punti che seguono.
PRESTAZIONI E SERVIZI FORNITI
6.1
SOCCORSO STRADALE/INTERVENTI, RIPARAZIONI SUL POSTO E TRAINO
Qualora il veicolo assicurato risulti inutilizzabile per uno dei casi per i quali è prestata la garanzia, la
Centrale Operativa provvede ad inviare un mezzo di soccorso per risolvere la causa dell’immobilizzo
sul luogo, per trainarlo fino al più vicino centro di assistenza della rete convenzionata con TFS, oppure,
in accordo con l’Assicurato, all’officina più vicina purchè ubicate entro il raggio di 300 chilometri tra
andata e ritorno dal luogo dell’immobilizzo.
La prestazione sarà fornita per un massimo di 3 volte l’anno.
6.2
RECUPERO VEICOLO
Qualora il veicolo assicurato sia uscito dalla sede stradale ed il mezzo intervenuto per l’effettuazione
del traino non sia in grado di recuperarlo per consentirgli di essere trainato, la Centrale Operativa
provvede ad inviare un mezzo speciale atto al recupero tenendone il costo a carico della Società
delegataria La Piemontese Assicurazioni S.p.A. - Divisione REM con il limite di € 258,00.
La prestazione sarà fornita per un massimo di 3 volte l’anno.
Il recupero è riferito esclusivamente al veicolo assicurato, con esclusione di eventuali spese
supplementari per il recupero delle merci trasportate.
Su richiesta dell’Assicurato la Centrale Operativa può attivarsi per organizzare il recupero delle merci
trasportate, restando il relativo costo a carico dell’Assicurato stesso.
6.3
RECUPERO DEL VEICOLO RITROVATO DOPO IL FURTO
(Garanzia valida quando il veicolo è immobilizzato ad oltre 100 km dal domicilio abituale
dell'Assicurato).
Qualora il veicolo in precedenza rubato fosse ritrovato, la Centrale Operativa provvede a procurare un
biglietto aereo (classe economica) o treno (prima classe) per andare a recuperare il veicolo assicurato.
La Società terrà a proprio carico le spese fino ad un massimo di € 258.00.
Allegato n. 1 C.G.A ON WAY 2009
18
6.4
AUTO IN SOSTITUZIONE
(Garanzia valida solo in Italia)
In caso di impossibilità di utilizzo del veicolo assicurato per uno dei casi per i quali è prestata la
garanzia e il medesimo risulti non riparabile, oppure possa essere reso utilizzabile con una
riparazione che comporti oltre otto ore di manodopera (certificate da un’officina autorizzata
della casa costruttrice o convenzionata con la Centrale Operativa), la Centrale Operativa,
esclusivamente durante l’orario di apertura dei centri convenzionati, metterà a disposizione
dell’Assicurato un veicolo di categoria b (classificazione internazionale delle società di
autonoleggio) cilindrata pari a 1.000, per un periodo massimo di:
5 giorni a chilometraggio illimitato in caso di danno parziale;
30 giorni a chilometraggio illimitato in caso di perdita totale del veicolo.
La prestazione è a carico della Società per massimo 3 volte l'anno con esclusione dei costi di
carburante, assicurazioni facoltative, franchigie, pedaggi, multe e sarà fornita dalla Centrale Operativa
presso una stazione di noleggio ad essa convenzionata, compatibilmente con le disponibilità della
Società di autonoleggio e con le modalità di accesso al noleggio stabilite dalla stessa. Al momento del
ritiro del veicolo a noleggio è previsto il rilascio di un deposito cauzionale, nel caso lo stesso non possa
essere garantito con carta di credito finanziaria.
Allegato n. 1 C.G.A ON WAY 2009
19
APPENDICE
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 196/2003
Trattamento per Finalita’ ASSICURATIVA(1)
Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003 (di seguito denominata Codice), ed in relazione ai dati
personali che La riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, La informiamo di quanto segue:
1. DEFINIZIONI
a) dati personali: qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od
associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra
informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;
b) dati sensibili: dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose,
filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od
organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare
lo stato di salute e la vita sessuale, possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto
dell'interessato e previa autorizzazione del Garante;
c) dati identificativi: dato personale che permette l’identificazione diretta dell’interessato;
d) dato giudiziario: dato idoneo a rilevare provvedimenti di cui all’art. 3, comma I, lettere da a) a o) e da r) a
u), del DPR n. 313/2002, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative
dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli
articoli 60 e 61 del c.p.p..
2. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
La Piemontese Assicurazioni S.p.A - Divisione REM, Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A., in
forma abbreviata La Piemontese S,p.A., Top Class s.r.l., agente di La Piemontese S.p.A., per fornire i servizi da
Lei richiesti, o in Suo favore previsti, devono acquisire o già detengono dati personali che la riguardano.
Le chiediamo pertanto di esprimere il consenso per i trattamenti di dati strettamente necessari per la fornitura dei
suddetti servizi.
Il consenso che Le chiediamo si estende ai dati sensibili strettamente inerenti al rapporto che La riguarda, nonché
ad altre categorie di dati oggetto di particolare tutela, nei limiti sopra indicati e nell’ambito delle autorizzazioni di
carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali. Per la sola finalità di gestione e
liquidazione dei sinistri i Suoi dati potranno essere trattati dalla Direzione Sinistri di Gruppo Reale Mutua
Assicurazioni per le Società del Gruppo Reale Mutua quali autonome titolari per tale ambito del trattamento.
Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in
relazione allo specifico rapporto intercorrente tra Lei e la nostra Società, i dati, secondo i casi, possono o
debbono essere comunicati ad altri soggetti appartenenti al settore assicurativo o aventi natura pubblica, che
operano - in Italia o all'estero - come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. "catena assicurativa"
(2), in parte anche in funzione meramente organizzativa.
Il consenso che Le chiediamo riguarda, pertanto, anche gli specifici trattamenti, le comunicazioni e i trasferimenti
all'interno della "catena assicurativa" effettuati dai predetti soggetti.
Ferma l’autonomia personale dell’interessato, il conferimento dei dati personali può essere:
a) obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio, per antiriciclaggio,
Casellario centrale infortuni, Motorizzazione civile);
b) strettamente necessario alla conclusione di nuovi rapporti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici
in essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri;
c) facoltativo ai fini dello svolgimento dell’attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti e
servizi assicurativi, bancari e finanziari nei confronti dell'interessato stesso.
L’eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire i dati personali, nei casi previsti dal punto a) e b), comporta
l'impossibilità di concludere od eseguire i relativi contratti di assicurazione o di gestire e liquidare i sinistri.
3. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
I dati sono trattati(3) da La Piemontese S.p.A. unitamente a Top Class S.r.l., agente di La Piemontese S.p.A. contitolari del trattamento ai sensi dell’art. 4 comma 1 lett. f) - solo con modalità e procedure, anche informatiche
e telematiche, strettamente necessarie per fornirLe i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o in Suo favore
Allegato n. 1 C.G.A ON WAY 2009
20
previsti ovvero per poter soddisfare, nell’ambito degli obblighi derivanti dal contratto, le sue richieste in qualità di
terzo danneggiato, nonché, qualora vi abbia acconsentito, per ricerche di mercato, indagini statistiche e attività
promozionali; sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati - in Italia
o all’estero - per i suddetti fini ai soggetti già indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati
a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella
presente informativa.
Sia in La Piemontese S.p.A. che in Top Class S.r.l., i dati sono trattati da tutti i dipendenti e collaboratori
nell’ambito delle rispettive funzioni e in conformità delle istruzioni ricevute, sempre e solo per il conseguimento
delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella
presente informativa a cui i dati vengono comunicati.
Per talune attività La Piemontese S.p.A. e Top Class S.r.l. utilizzano soggetti di fiducia - operanti talvolta anche
all’estero - che svolgono per loro conto compiti di natura tecnica od organizzativa(4); lo stesso fanno anche i
soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.
Il consenso sopra più volte richiesto comprende, ovviamente, anche le modalità, procedure, comunicazioni e
trasferimenti ivi indicati.
4. DIFFUSIONE DEI DATI
I dati personali non sono soggetti a diffusione.
5. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO
I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell'Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto all'Unione
Europea.
6. DIRITTI DELL'INTERESSATO
L'art. 7 del Codice conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dal titolare la
conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; di
avere conoscenza dell'origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere
la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché
l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al
trattamento stesso.
7. TITOLARI DEL TRATTAMENTO
Per l’esercizio dei diritti di cui al punto 6, l’interessato può:
- per i dati trattati da La Piemontese S.p.A., scrivere al “Servizio Clienti - Divisione Rem de La Piemontese
Assicurazioni S.p.A." Corso Palestro, 5 – 10122 Torino; oppure spedire un fax al numero: 011/431.13.40 o,
infine, inviare una e-mail all’indirizzo di posta elettronica: [email protected].
- per i dati trattati da Top Class S.r.l., rivolgersi al Responsabile della Privacy tel. 0514231100; oppure spedire
un fax al n. 0514231101; oppure inviare una e-mail all’indirizzo di posta elettronica: [email protected]
oppure scrivere a Top Class Insurance S.r.l. – Responsabile Privacy Via Collamarini 14 – 40138 Bologna.
Il “Servizio Clienti” di La Piemontese - Divisione Rem ed il “Responsabile Privacy” di Top Class sono altresì
competenti per chiarimenti sul testo dell'informativa o sul Codice medesimo, sulle modalità del trattamento,
nonché sull'elenco completo dei responsabili o su qualunque altra informazione ritenuta necessaria.
NOTE
(1) La “finalità assicurativa” richiede necessariamente, tenuto conto anche della raccomandazione del Consiglio
d’Europa REC(2002)9, che i dati siano trattati per: predisposizione e stipulazione di polizze assicurative;
raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione;
prevenzione, e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio e difesa
di diritti dell’assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati
assicurativi; gestione e controllo interno; attività statistiche.
(2) Secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti:
assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione,
produttori, ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione, banche, SIM; legali; periti
(specificamente incaricati); autofficine (specificamente incaricate); centro di demolizione di autoveicoli;
società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il
pagamento dei sinistri (specificamente incaricate), tra cui centrale operativa di assistenza (specificamente
Allegato n. 1 C.G.A ON WAY 2009
21
incaricata), società di consulenza per tutela giudiziaria (specificamente incaricata), clinica convenzionata
(scelta dall'interessato); società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali
(per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela, indicate sul
plico postale); società di revisione (specificamente incaricata); società di informazione commerciale per rischi
finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi, società di recupero crediti; organismi associativi (ANIA)
e consortili propri del settore assicurativo; altri soggetti, quali: commissari liquidatori di imprese di
assicurazione in l.c.a. (provvedimenti pubblicati in G.U.); ISVAP; Ufficio Italiano dei Cambi; Casellario
Centrale Infortuni; Motorizzazione civile; Commissione di vigilanza sui fondi; Ministero del lavoro e della
previdenza sociale; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS; Anagrafe tributaria; Consorzi
agricoli di difesa dalla grandine e da altri eventi naturali (quello a cui aderisce l’assicurato); Magistratura;
forze dell’ordine (PS, C.C., G.d.F., V.V.F.F., V.V.U.U.); altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la
comunicazione dei dati è obbligatoria.
(3) Il trattamento può comportare le seguenti operazioni previste dall’art. 4, comma 1, lett.a), del Codice e
successive modifiche ed integrazioni: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione,
modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione,
cancellazione, distruzione di dati; è invece esclusa l’operazione di diffusione dei dati.
(4) Questi soggetti sono società o persone fisiche nostre dirette collaboratrici e svolgono le funzioni di
responsabili del nostro trattamento dei dati. Nel caso invece che operino in autonomia come distinti “titolari”
di trattamento rientrano, come detto, nella c.d. “catena assicurativa” con funzione organizzativa.
Allegato n. 1 C.G.A ON WAY 2009
22