In UNICO SC il canone di abbonamento speciale RAI
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In UNICO SC il canone di abbonamento speciale RAI
FISCO Dichiarazioni In UNICO SC il canone di abbonamento speciale RAI di Miriam Cosmai anche per audizioni date in locali pubblici o aperti al pubblico. Sono, pertanto, tenuti al pagamento dell’abbonamento speciale le società ed imprese che abbiano detenuto nell’anno 2011, o che detengano per la prima volta nell’anno 2012, uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio-televisive in esercizi pubblici, locali aperti al pubblico o comunque fuori dell’ambito familiare, o che li utilizzano a scopo di lucro. L’ADEMPIMENTO Da quest’anno, le società ed imprese che detengono uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle radioaudizioni in locali pubblici sono tenuti ad esporre nel Modello UNICO 2012, per la dichiarazione dei redditi anno d’imposta 2011, i dati relativi al Canone di abbonamento speciale RAI. Il Ministero dello Sviluppo Economico, con una recente nota interpretativa, ha chiarito la tipologia di apparecchi per i quali l’imposta è dovuta. " Riferimenti – D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, art. 17 – Regio Decreto Legge 21 febbraio 1932, n. 26, artt. 1 e 27 – Ministero dello Sviluppo Economico, nota 22 febbraio 2012, n. 12991 – Comunicato Stampa RAI 21 febbraio 2012 – Agenzia delle Entrate, risoluzione 19 marzo 2008, n. 102 Giurisprudenza La Corte Costituzionale, con sentenza 26 giugno 2002, n. 284, ha sancito che il canone di abbonamento RAI ha natura di imposta (e non di tassa) e deve essere corrisposta in ogni caso si possegga un apparecchio atto o adattabile alla ricezione di trasmissioni radiotelevisive, indipendentemente dalla volontà di fruire dei programmi trasmessi dalla concessionaria del servizio pubblico (RAI). Tale principio è stato ribadito dall’Agenzia delle Entrate con risoluzione 19 marzo 2008, n. 102. Ambito oggettivo L’art. 1, D.L. n. 246/1938 prevede che si presume il possesso o l’utenza di un apparecchio radioricevente nel caso in cui un soggetto possegga qualsiasi apparecchio atto o adattabile alla ricezione delle audizioni, inclusi gli impianti aerei atti alla captazione o trasmissione di onde elettriche, i dispositivi idonei a sostituire gli impianti aerei e le linee interne per il funzionamento di apparecchi radioelettrici. Tenuto conto delle evoluzioni tecnologiche successive all’emanazione del disposto normativo, il Ministero dello Sviluppo Economico, a seguito di richiesta di parere dell’Amministrazione Finanziaria (Agenzia delle Entrate con risoluzione 19 marzo 2008, n. 102), con nota 22 febbraio 2012, n. 12991 ha fornito alcuni elementi tecnici ai fini della definizione del servizio di radiodiffusione, per il quale è dovuto il canone di abbonamento RAI, escludendo altre forme di distribuzione del segnale audio/visivo attraverso strumenti diversi da quelli ‘‘radio’’: la norma istitutiva dell’imposta non trova, quindi, applicazione per il possesso di webradio, webtv, IPTV. L’art. 17, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 prevede che le imprese e le società indichino nella dichiarazione dei redditi il numero di abbonamento speciale alla radio e alla televisione, la categoria di appartenenza ai fini dell’applicazione della tariffa di abbonamento speciale, nonché ogni altro elemento utile ai fini della verifica del pagamento del canone di abbonamento radiotelevisivo speciale. Ambito soggettivo Il Regio Decreto Legge 21 febbraio 1932, n. 26, tuttora in vigore ai fini della disciplina degli abbonamenti alle radioaudizioni, all’art. 1 dispone che sia obbligato al pagamento del canone di abbonamento chiunque detenga uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle radioaudizioni. Il successivo art. 27 sancisce, inoltre, che il canone di abbonamento è dovuto, in ragione di anno solare, PRATICA FISCALE e Professionale 41 n. 25 del 18 GIUGNO 2012 FISCO Dichiarazioni Tavola n. 1 - apparecchi per i quali è dovuto il Canone RAI IMPOSTA DOVUTA IMPOSTA NON DOVUTA Apparecchiature atte alla ricezione radiotelevisiva Apparecchiature adattabili alla ricezione radiotelevisiva Ricevitori Radio o TV fissi Ricevitori Radio o TV portatili Ricevitori Radio o TV per mezzi mobili Terminale di utente per telefonia mobile dotato di ricevitore Radio/ TV (es. cellulare DVB-H) Riproduttore multimediale dotato di ricevitore Radio/TV (es. lettore mp3 con radio FM integrata) Videoregistratore o Chiavetta USB o Scheda PC dotati di sintonizzatore Radio/TV Decoder per la TV digitale terrestre Ricevitore Radio/TV satellitare Riproduttore multimediale dotato di ricevitore Radio/TV, senza trasduttori (es. Media Center dotato di sintonizzatore Radio/TV) Viceversa, il canone è dovuto per tutti gli apparecchi abilitati alla ricezione di segnali radio/televisivi su piattaforma terrestre, dotati di antenna (incorporata, o collegabile esternamente) e sintonizzatore (tuner) operante nelle bande destinate al servizio di radiodiffusione. Ne consegue che un apparecchio privo di sintonizzatori radio operanti nelle bande destinate al servizio di radiodiffusione non è ritenuto né atto, né adattabile alla ricezione delle radioaudizione e, pertanto, non è dovuto il canone di abbonamento RAI. Con Comunicato Stampa del 21 febbraio 2012, la RAI ha ribadito che il pagamento del canone di abbonamento non è dovuto per il mero possesso, da parte di soggetti privati, di personal computer collegati alla rete, tablet e smatphone. Il canone di abbonamento speciale RAI deve, invece, essere corrisposto dalle imprese e società che detengono computer utilizzati come televisori (digital signage) A titolo esemplificativo, vengono riepilogati in Tavola 1 gli apparecchi per i quali l’imposta è dovuta o esclusa. PC senza sintonizzatore TV Monitor per computer Casse acustiche Videocitofoni I soggetti che posseggono più di un apparecchio, in locali diversi, sono tenuti alla compilazione di una sezione per ogni singolo abbonamento speciale. Compilazione di UNICO SC 2012Quadro RS I soggetti che nel frontespizio hanno indicato il codice ‘‘1’’ o il codice ‘‘2’’ nella casella relativa al Canone RAI, sono tenuti ad esporre i dati dell’abbonamento nei righi RS 111 ed RS 112, indicando in: colonna 1 la denominazione della società o impresa intestataria dell’abbonamento, solo qualora sia diverso dal soggetto dichiarante; colonna 2 il numero di abbonamento speciale colonna 3 il Comune colonna 4 la sigla della Provincia colonna 5 il codice catastale del Comune (che può essere ricercato nell’elenco pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate: www.agenziaentrate.gov.it) colonna 6 l’indirizzo indicato nel libretto di iscrizione all’abonamento speciale colonna 7 il codice di avviamento postale colonna 8 la categoria di appartenenza in base alla quale è stato stipulato con la RAI il contratto di abbonamento speciale (indicare solo la lettera relativa alla categoria, come da Tavola 2) colonna 9 la data del versamento, da compilare solo nel caso in cui si tratti del primo versamento effettuato nell’anno 2012 per un nuovo abbonamento speciale. Canone RAI nel Modello UNICO 2012 L’art. 17, D.L. n. 201/2011, ai fini dell’indicazione dei dati da esporre nel modello UNICO 2012, rinvia al provvedimento di approvazione dei modelli stessi da parte del Direttore dell’Agenzia delle Entrate. Dalle istruzioni allegate ai modelli di dichiarazione per l’anno d’imposta 2011, si evince che la Sezione del Quadro RS relativa al Canone RAI deve essere compilata dalle società ed imprese che abbiano detenuto o che detengano per la prima volta nell’anno 2012 uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio-televisive in esercizi pubblici. PRATICA FISCALE e Professionale Apparecchiature né atte né adattabili alla ricezione della Radiodiffusione Nel Modello UNICO PF, i medesimi dati vanno esposti nel Quadro RS, righi RS 38 ed RS 39; in UNICO SP, i dati vanno indicati nel Quadro RS, righi RS 46 ed RS 47; in UNICO SC andranno compilati, invece, i righi RS 81 ed RS 82 42 n. 25 del 18 GIUGNO 2012 FISCO Dichiarazioni UNICO SC 2012 - Quadro RS Tavola n. 2 - Categorie abbonamenti speciali RAI Lettera Categoria A alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere pari o superiore a cento B alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere inferiore a cento e superiore a venticinque; residence turistico-alberghieri con 4 stelle; villaggi turistici e campeggi con 4 stelle; esercizi pubblici di lusso e navi di lusso C alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere pari o inferiore a venticinque; alberghi con 4 e 3 stelle e pensioni con 3 stelle con un numero di televisori superiore a dieci; residence turistico-alberghieri con 3 stelle; villaggi turistici e campeggi con 3 stelle; esercizi pubblici di prima e seconda categoria; sportelli bancari D alberghi con 4 e 3 stelle e pensioni con 3 stelle con un numero di televisori pari o inferiore a dieci; alberghi, pensioni e locande con 2 e 1 stella; residenze turistiche alberghiere e villaggi turistici con 2 stelle; campeggi con 2 e 1 stella; affittacamere; esercizi pubblici di terza e quarta categoria; altre navi; aerei in servizio pubblico; ospedali; cliniche e case di cura; uffici) E strutture ricettive (alberghi, motels, villaggi-albergo, residenze turistico-alberghiere, ecc.) con un numero di televisori non superiore ad uno; circoli; associazioni; sedi di partiti politici; istituti religiosi; studi professionali; botteghe; negozi e assimilati; mense aziendali; scuole, istituti scolastici non esenti dal canone Attenzione: nel frontespizio del modello UNICO è necessario, altresı̀, compilare la casella relativa al canone di abbonamento RAI, indicando il: codice 1, se si possiede almeno un apparecchio atto alla ricezione di trasmissioni radio codice 2, se si possiede almeno un apparecchio atto alla ricezione di trasmissioni radiotelevisive codice 3, se non si posseggono apparecchi Sezione del Frontespizio Modello UNICO SC PRATICA FISCALE e Professionale 43 n. 25 del 18 GIUGNO 2012