In UNICO SC il canone di abbonamento speciale RAI

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In UNICO SC il canone di abbonamento speciale RAI
FISCO
Dichiarazioni
In UNICO SC il canone
di abbonamento speciale RAI
di Miriam Cosmai
anche per audizioni date in locali pubblici o aperti
al pubblico.
Sono, pertanto, tenuti al pagamento dell’abbonamento speciale le società ed imprese che abbiano
detenuto nell’anno 2011, o che detengano per la
prima volta nell’anno 2012, uno o più apparecchi
atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni
radio-televisive in esercizi pubblici, locali aperti
al pubblico o comunque fuori dell’ambito familiare,
o che li utilizzano a scopo di lucro.
L’ADEMPIMENTO
Da quest’anno, le società ed imprese che
detengono uno o più apparecchi atti o
adattabili alla ricezione delle radioaudizioni
in locali pubblici sono tenuti ad esporre nel
Modello UNICO 2012, per la dichiarazione
dei redditi anno d’imposta 2011, i dati relativi al Canone di abbonamento speciale
RAI.
Il Ministero dello Sviluppo Economico, con
una recente nota interpretativa, ha chiarito
la tipologia di apparecchi per i quali l’imposta è dovuta.
" Riferimenti
– D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, art.
17
– Regio Decreto Legge 21 febbraio 1932,
n. 26, artt. 1 e 27
– Ministero dello Sviluppo Economico, nota 22 febbraio 2012, n. 12991
– Comunicato Stampa RAI 21 febbraio
2012
– Agenzia delle Entrate, risoluzione 19
marzo 2008, n. 102
Giurisprudenza
La Corte Costituzionale, con sentenza 26 giugno 2002,
n. 284, ha sancito che il canone di abbonamento RAI
ha natura di imposta (e non di tassa) e deve essere
corrisposta in ogni caso si possegga un apparecchio
atto o adattabile alla ricezione di trasmissioni radiotelevisive, indipendentemente dalla volontà di fruire
dei programmi trasmessi dalla concessionaria del servizio pubblico (RAI).
Tale principio è stato ribadito dall’Agenzia delle Entrate con risoluzione 19 marzo 2008, n. 102.
Ambito oggettivo
L’art. 1, D.L. n. 246/1938 prevede che si presume il
possesso o l’utenza di un apparecchio radioricevente
nel caso in cui un soggetto possegga qualsiasi apparecchio atto o adattabile alla ricezione delle
audizioni, inclusi gli impianti aerei atti alla captazione o trasmissione di onde elettriche, i dispositivi
idonei a sostituire gli impianti aerei e le linee interne
per il funzionamento di apparecchi radioelettrici.
Tenuto conto delle evoluzioni tecnologiche successive all’emanazione del disposto normativo, il Ministero dello Sviluppo Economico, a seguito di richiesta di parere dell’Amministrazione Finanziaria
(Agenzia delle Entrate con risoluzione 19 marzo
2008, n. 102), con nota 22 febbraio 2012, n.
12991 ha fornito alcuni elementi tecnici ai fini della
definizione del servizio di radiodiffusione, per il
quale è dovuto il canone di abbonamento RAI,
escludendo altre forme di distribuzione del segnale
audio/visivo attraverso strumenti diversi da quelli
‘‘radio’’: la norma istitutiva dell’imposta non trova,
quindi, applicazione per il possesso di webradio,
webtv, IPTV.
L’art. 17, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito
con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214 prevede che le imprese e le società indichino
nella dichiarazione dei redditi il numero di abbonamento speciale alla radio e alla televisione, la
categoria di appartenenza ai fini dell’applicazione
della tariffa di abbonamento speciale, nonché ogni
altro elemento utile ai fini della verifica del pagamento del canone di abbonamento radiotelevisivo
speciale.
Ambito soggettivo
Il Regio Decreto Legge 21 febbraio 1932, n. 26,
tuttora in vigore ai fini della disciplina degli abbonamenti alle radioaudizioni, all’art. 1 dispone che sia
obbligato al pagamento del canone di abbonamento chiunque detenga uno o più apparecchi atti
o adattabili alla ricezione delle radioaudizioni.
Il successivo art. 27 sancisce, inoltre, che il canone
di abbonamento è dovuto, in ragione di anno solare,
PRATICA FISCALE e Professionale
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n. 25 del 18 GIUGNO 2012
FISCO
Dichiarazioni
Tavola n. 1 - apparecchi per i quali è dovuto il Canone RAI
IMPOSTA DOVUTA
IMPOSTA NON DOVUTA
Apparecchiature atte
alla ricezione radiotelevisiva
Apparecchiature adattabili
alla ricezione radiotelevisiva
Ricevitori Radio o TV fissi
Ricevitori Radio o TV portatili
Ricevitori Radio o TV per mezzi mobili
Terminale di utente per telefonia
mobile dotato di ricevitore Radio/
TV (es. cellulare DVB-H)
Riproduttore multimediale dotato di
ricevitore Radio/TV (es. lettore mp3
con radio FM integrata)
Videoregistratore o Chiavetta USB o
Scheda PC dotati di sintonizzatore
Radio/TV
Decoder per la TV digitale terrestre
Ricevitore Radio/TV satellitare
Riproduttore multimediale dotato di
ricevitore Radio/TV, senza trasduttori (es. Media Center dotato di sintonizzatore Radio/TV)
Viceversa, il canone è dovuto per tutti gli apparecchi abilitati alla ricezione di segnali radio/televisivi su piattaforma terrestre, dotati di antenna
(incorporata, o collegabile esternamente) e sintonizzatore (tuner) operante nelle bande destinate al
servizio di radiodiffusione.
Ne consegue che un apparecchio privo di sintonizzatori radio operanti nelle bande destinate al servizio
di radiodiffusione non è ritenuto né atto, né adattabile alla ricezione delle radioaudizione e, pertanto,
non è dovuto il canone di abbonamento RAI.
Con Comunicato Stampa del 21 febbraio 2012, la
RAI ha ribadito che il pagamento del canone di abbonamento non è dovuto per il mero possesso, da
parte di soggetti privati, di personal computer collegati alla rete, tablet e smatphone.
Il canone di abbonamento speciale RAI deve, invece, essere corrisposto dalle imprese e società che
detengono computer utilizzati come televisori (digital signage)
A titolo esemplificativo, vengono riepilogati in Tavola 1 gli apparecchi per i quali l’imposta è dovuta o
esclusa.
PC senza sintonizzatore TV
Monitor per computer
Casse acustiche
Videocitofoni
I soggetti che posseggono più di un apparecchio, in
locali diversi, sono tenuti alla compilazione di una
sezione per ogni singolo abbonamento speciale.
Compilazione di UNICO SC 2012Quadro RS
I soggetti che nel frontespizio hanno indicato il codice ‘‘1’’ o il codice ‘‘2’’ nella casella relativa al
Canone RAI, sono tenuti ad esporre i dati dell’abbonamento nei righi RS 111 ed RS 112, indicando in:
colonna 1 la denominazione della società o impresa intestataria dell’abbonamento, solo qualora
sia diverso dal soggetto dichiarante;
colonna 2 il numero di abbonamento speciale
colonna 3 il Comune
colonna 4 la sigla della Provincia
colonna 5 il codice catastale del Comune (che
può essere ricercato nell’elenco pubblicato sul sito
internet dell’Agenzia delle Entrate: www.agenziaentrate.gov.it)
colonna 6 l’indirizzo indicato nel libretto di iscrizione all’abonamento speciale
colonna 7 il codice di avviamento postale
colonna 8 la categoria di appartenenza in base
alla quale è stato stipulato con la RAI il contratto
di abbonamento speciale (indicare solo la lettera
relativa alla categoria, come da Tavola 2)
colonna 9 la data del versamento, da compilare
solo nel caso in cui si tratti del primo versamento
effettuato nell’anno 2012 per un nuovo abbonamento speciale.
Canone RAI nel Modello UNICO 2012
L’art. 17, D.L. n. 201/2011, ai fini dell’indicazione
dei dati da esporre nel modello UNICO 2012, rinvia
al provvedimento di approvazione dei modelli stessi
da parte del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.
Dalle istruzioni allegate ai modelli di dichiarazione
per l’anno d’imposta 2011, si evince che la Sezione
del Quadro RS relativa al Canone RAI deve essere
compilata dalle società ed imprese che abbiano
detenuto o che detengano per la prima volta nell’anno 2012 uno o più apparecchi atti o adattabili
alla ricezione delle trasmissioni radio-televisive in
esercizi pubblici.
PRATICA FISCALE e Professionale
Apparecchiature né atte
né adattabili alla ricezione
della Radiodiffusione
Nel Modello UNICO PF, i medesimi dati vanno esposti nel Quadro RS, righi RS 38 ed RS 39; in UNICO
SP, i dati vanno indicati nel Quadro RS, righi RS 46 ed
RS 47; in UNICO SC andranno compilati, invece, i
righi RS 81 ed RS 82
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Dichiarazioni
UNICO SC 2012 - Quadro RS
Tavola n. 2 - Categorie abbonamenti speciali RAI
Lettera
Categoria
A
alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere pari o superiore a cento
B
alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere inferiore a cento e superiore a
venticinque; residence turistico-alberghieri con 4 stelle; villaggi turistici e campeggi con 4 stelle;
esercizi pubblici di lusso e navi di lusso
C
alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere pari o inferiore a venticinque; alberghi
con 4 e 3 stelle e pensioni con 3 stelle con un numero di televisori superiore a dieci; residence
turistico-alberghieri con 3 stelle; villaggi turistici e campeggi
con 3 stelle; esercizi pubblici di prima e seconda categoria; sportelli bancari
D
alberghi con 4 e 3 stelle e pensioni con 3 stelle con un numero di televisori pari o inferiore a dieci;
alberghi, pensioni e locande con 2 e 1 stella; residenze turistiche alberghiere e villaggi turistici con 2
stelle; campeggi con 2 e 1 stella; affittacamere; esercizi pubblici di terza e quarta categoria; altre
navi; aerei in servizio pubblico; ospedali; cliniche e case di cura; uffici)
E
strutture ricettive (alberghi, motels, villaggi-albergo, residenze turistico-alberghiere, ecc.) con un
numero di televisori non superiore ad uno; circoli; associazioni; sedi di partiti politici; istituti religiosi;
studi professionali; botteghe; negozi e assimilati; mense aziendali; scuole, istituti scolastici non
esenti dal canone
Attenzione: nel frontespizio del modello UNICO è necessario, altresı̀, compilare la casella relativa al canone di
abbonamento RAI, indicando il:
codice 1, se si possiede almeno un apparecchio atto alla ricezione di trasmissioni radio
codice 2, se si possiede almeno un apparecchio atto alla ricezione di trasmissioni radiotelevisive
codice 3, se non si posseggono apparecchi
Sezione del Frontespizio Modello UNICO SC
PRATICA FISCALE e Professionale
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