Prot. n. F45/RNS Bologna, 22 febbraio 2012 Oggetto: Rai – canone

Transcript

Prot. n. F45/RNS Bologna, 22 febbraio 2012 Oggetto: Rai – canone
Prot. n. F45/RNS
Bologna, 22 febbraio 2012
Oggetto: Rai – canone di abbonamento speciale.
Nelle ultime settimane anche alle cooperative associate sono state recapitate richieste inviate dalla RAI Radiotelevisione Italiana di pagamento del canone di abbonamento speciale, dovuto da coloro che
detengono uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive in esercizi
pubblici, in azienda, in locali aperti al pubblico o comunque fuori dell'ambito familiare (artt. 1 e 27 del
R.D.L. 21/02/1938 n. 2461 e, limitatamente agli importi e alle categorie, art. 16 della L. 23/12/1999 n. 488),
indipendentemente dall’uso al quale gli stessi vengono adibiti (quale ad esempio, strumenti di lavoro,
visione di videocassette dimostrative, filmati, televideo, ecc.).
Il sito internet della RAI, al quale Vi rimandiamo, dedicato agli abbonamenti
(http://www.abbonamenti.rai.it/) si sofferma ampiamente sul tema in una sua apposita sezione
1
R.D.L. 21-2-1938 n. 246 - Disciplina degli abbonamenti alle radioaudizioni.
1. Dell'abbonamento alle radioaudizioni.
Chiunque detenga uno o più apparecchi atti od adattabili alla ricezione delle radioaudizioni è obbligato al pagamento
del canone di abbonamento, giusta le norme di cui al presente decreto.
La presenza di un impianto aereo atto alla captazione o trasmissione di onde elettriche o di un dispositivo idoneo a
sostituire l'impianto aereo, ovvero di linee interne per il funzionamento di apparecchi radioelettrici, fa presumere la
detenzione o l'utenza di un apparecchio radioricevente.
Canone di abbonamento per audizioni in locali pubblici od aperti ai pubblico
27. Il canone di abbonamento dovuto per audizioni date in locali pubblici od aperti al pubblico, è stabilito in ragione di
anno solare ed è determinato mediante speciali convenzioni di abbonamento con la Società concessionaria.
Tali abbonamenti si intendono tacitamente rinnovati di anno in anno e l'utente è tenuto senza alcun preavviso al
pagamento del canone, salvo che abbia provveduto a dare disdetta con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno
alla Società concessionaria non oltre il mese di novembre di ciascun anno.
Chiunque effettua audizioni in locali pubblici od aperti al pubblico senza aver concordato il canone d'abbonamento di
cui al presente articolo, è passibile delle penalità previste dall'art. 19, ancorché abbia corrisposto il canone di
abbonamento stabilito per l'uso privato di cui all'art. 2.
Con decreto Reale ai sensi dell'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, su proposta del Ministro per le finanze,
d'intesa coi Ministri per le comunicazioni e per la cultura popolare, la riscossione dei canoni speciali di cui al presente
articolo potrà essere affidata agli Uffici del Registro con le modalità e secondo le tariffe da stabilirsi con lo stesso
decreto.
Sono applicabili inoltre agli apparecchi in uso in locali pubblici o aperti al pubblico anche le disposizioni dei precedenti
artt. 9 a 13, e 16, 21 a 26.
2
(http://www.abbonamenti.rai.it/Speciali/Speciali.aspx), specificando nel dettaglio tutte le previsioni
inerenti tale particolare abbonamenti.
La lettera della RAI è stata generalmente intesa come una richiesta di pagamento del canone speciale non
solo per la detenzione di televisori, ma anche per il semplice possesso di altri strumenti con diverso utilizzo
(quali, ad esempio, i computer, i telefoni cellulari o altri strumenti analoghi).
La posizione della RAI si basava sulla lettera della citata norma del 1938, che dispone che “Chiunque
detenga uno o più apparecchi atti od adattabili alla ricezione delle radioaudizioni è obbligato al
pagamento del canone di abbonamento”. La questione sta quindi proprio nel capire la portata di tale
definizione e quali apparecchi vi rientrino o meno.
Il caso più frequente è costituito dal semplice possesso di un “computer collegato in rete” (a tale
fattispecie fa esplicito riferimento la lettera della RAI pervenuta alle aziende in questi giorni). Ma certe
interpretazioni estensive della norma allargherebbero l’obbligo di pagamento anche ai possessori di
videofonini, tablet, e addirittura impianti di videosorveglianza e simili, normalmente non finalizzati alla
ricezione di programmi televisivi (ma tutti “atti o adattabili” a ricevere trasmissioni radiotelevisive).
Le iniziative di protesta, contro quello che viene generalmente considerato un iniquo balzello, del mondo
imprenditoriale e delle associazioni dei consumatori sono state negli anni numerose: oltre a lettere al
ministro per lo Sviluppo Economico e al Presidente del Consiglio, sono state interpellate la RAI, l’Agenzia
delle Entrate, la Guardia di Finanza e il ministero delle Comunicazioni, e sono state presentate, fin dal 2007,
diverse interrogazioni parlamentari.
Tali contestazioni si sono intensificate nelle ultime settimane, ma solo con un comunicato diffuso nella
serata di martedì 21 febbraio scorso, che riportiamo in calce alla presente circolare, la RAI ha finalmente
chiarito che il semplice possesso di un computer (e altri strumenti di lavoro analoghi) non comporta
l’obbligo di pagamento del canone (che è invece dovuto se tali strumenti sono utilizzati come televisori).
Pertanto, le Associate che avessero ricevuto in queste settimane richieste di pagamento del canone da
parte della RAI, senza il possesso di un televisore (ovvero della specifica abilitazione per computer) NON
devono procedere ad effettuare alcun pagamento.
Consigliamo, invece, le stesse Associate, per regolarità, di telefonare alla sede RAI territorialmente
competente per l’annullamento delle posizioni errate, onde evitare il ripetersi della richiesta negli anni
futuri.
Cordiali saluti
3
COMUNICATO RAI: NULLA E' DOVUTO PER MERO POSSESSO COMPUTER,
TABLET E SMARTPHONE (21.2.2012)
La Rai, a seguito di un confronto avvenuto questa mattina con il Ministero dello Sviluppo
Economico, precisa che non ha mai richiesto il pagamento del canone per il mero possesso di un
personal computer collegato alla rete, i tablet e gli smartphone.
La lettera inviata dalla Direzione Abbonamenti Rai si riferisce esclusivamente al canone speciale
dovuto da imprese, società ed enti nel caso in cui i computer siano utilizzati come televisori
(digital signage) fermo restando che il canone speciale non va corrisposto nel caso in cui tali
imprese, società ed enti abbiamo già provveduto al pagamento per il possesso di uno o più'
televisori. Ciò quindi limita il campo di applicazione del tributo ad una utilizzazione molto specifica
del computer rispetto a quanto previsto in altri Paesi europei per i loro broadcaster (BBC…) che
nella richiesta del canone hanno inserito tra gli apparecchi atti o adattabili alla ricezione
radiotelevisiva, oltre alla televisione, il possesso dei computer collegati alla Rete, i tablet e gli
smartphone.
Si ribadisce pertanto che in Italia il canone ordinario deve essere pagato solo per il possesso di un
televisore.