Contratto Collettivo di lavoro

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Contratto Collettivo di lavoro
Nr. 02/16.01.2014
Contratto Collettivo di lavoro
OGGETTO: Considerazioni sul contratto collettivo di lavoro per ogni ente/azienda/società.
Negoziazione, conclusione, effetti, cessazione
Il contratto collettivo di lavoro è l’accordo, stipulato per iscritto, tra il datore di lavoro o
l’organizzazione patronale, da una parte, e i dipendenti, rappresentati dai sindacati o in altro modo
previsto dalla legge, dall’altra. Tramite tale contratto sono stabilite clausole riguardanti le condizioni
di lavoro, la retribuzione, oltre che ad altri diritti e obblighi concernenti i rapporti lavorativi.
Pertanto, il contratto collettivo di lavoro è un contratto speciale non solo perché riguarda una
collettività di persone o perche’ si riferisce, in senso lato, alle condizioni di lavoro, ma soprattutto
perché ha un valore normativo ed è fonte di diritto; e’, infatti, obbligatorio tanto per il datore di lavoro
quanto per i dipendenti a cui fa riferimento. In base ad esso, poi, sono conclusi i contratti di lavoro
individuali.
Dopo l'abrogazione della Legge 130/1996, i contratti collettivi di lavoro si negoziano in base alle
disposizioni della Legge 62/2011, sul dialogo sociale (ripubblicata) per ogni ente/azienda/società,
per i gruppi di unità e per settori d'attività. Il criterio d'appartenenza ai settori d'attività è l'oggetto
principale d'attività registrato nel Registro del Commercio, conforme al codice CAEN.
La negoziazione collettiva è obbligatoria per ogni ente/azienda/società, eccetto i casi in cui queste
abbiano meno di 21 dipendenti.
L’iniziativa della trattativa appartiene al datore di lavoro o all'organizzazione patronale. Nel caso in
cui né il datore di lavoro, né l’organizzazione patronale inizino le trattative, la negoziazione sarà
attivata, tramite invio di una richiesta scritta, dall'organizzazione sindacale di riferimento o dai
rappresentanti dei dipendenti, entro 10 giorni solari dalla data di notifica della richiesta.
La durata della negoziazione collettiva non può superare i 60 giorni solari, senza l’accordo delle
parti.
Entro 5 giorni solari dalla data dell’attuazione delle procedure di negoziazione, il datore di lavoro o
l’organizzazione patronale ha l’obbligo di convocare tutte le parti autorizzate alle trattative del
contratto collettivo di lavoro.
Nella prima riunione di negoziazione vengono stabilite le informazioni pubbliche e a carattere
confidenziale che il datore di lavoro fornirà ai delegati sindacali o ai rappresentanti dei dipendenti,
secondo la legge, e la data entro cui le trattative saranno concluse.
Le condizioni circa le informazioni riservate messe a disposizione dal datore di lavoro sono stabilite
dalla Legge 467/2006, la quale istituisce un quadro generale in merito all'informazione e alla
consultazione dei dipendenti.
Le informazioni, che il datore di lavoro o l’organizzazione patronale metterà a disposizione
dei delegati sindacali o dei rappresentanti dei dipendenti, devono riportare almeno dati
relativi alla:
a) situazione economico finanziaria aggiornata;
b) situazione dell'occupazione della forza lavoro.
Inoltre, durante la prima convocazione, le parti sono tenute a mettere a verbale:
a) la componente nominale dei partecipanti, in base a una delega scritta, alla negoziazione per
ciascuna parte;
b) i nomi delle persone autorizzate a firmare il contratto collettivo di lavoro;
c) la durata massima della trattativa stabilita dalle parti;
d) il luogo e il calendario delle riunioni;
e) la prova della rappresentatività delle parti partecipanti alla trattativa;
f) la prova della convocazione di tutte le parti autorizzate a partecipare alla trattativa;
g) altri dettagli riguardanti la negoziazione.
La data della prima riunione di trattativa rappresenta la data d’inizio della negoziazione.
A ogni riunione di trattativa verranno elaborati dei verbali -firmati dai rappresentanti autorizzati delle
parti- riportanti il contenuto della trattativa in qyestione.
Per quanto concerne la conclusione dei contratti collettivi di lavoro, le disposizioni legali a tutela dei
diritti dei dipendenti sono minime.
I contratti collettivi di lavoro non possono contenere clausole che prevedono meno diritti rispetto a
quelli stabiliti dal contratto collettivo di lavoro applicato a un livello superiore.
I contratti collettivi di lavoro individuali non possono contenere clausole che stabiliscono meno diritti
rispetto a quelli determinati dai contratti collettivi di lavoro applicati.
Il contratto collettivo di lavoro è valido per un periodo determinato, che non può essere inferiore ai
12 mesi, né superiore a 24 mesi.
Le parti possono decidere la proroga della validità del contratto collettivo di lavoro, nelle condizioni
stabilite della legge, una sola volta, per un periodo massimo di 12 mesi.
Le clausole dei contratti collettivi di lavoro sono valide per:
a) tutti i dipendenti dell’ente/azienda/società,che ha stipulato il contratto collettivo di lavoro;
b) tutti i dipendenti impiegati nelle filiali appartenenti all’ente/azienda/società per cui il contratto
collettivo di lavoro è stato istituito;
c) tutti i dipendenti inquadrati nei settori d'attività dell’ente/azienda/società, per cui il contratto
collettivo di lavoro è stato concluso, che fanno parte delle organizzazioni patronali firmatarie del
contratto.
Nel rispetto del punto c) s’impone che, durante la registrazione dei contratti, i documenti debbano
contenere anche l'elenco delle filiali e/o stabilimenti a cui tale contratto va applicato.
Il contratto collettivo di lavoro per ogni ente/azienda/società è registrato presso l'Ispettorato
Territoriale del Lavoro ed ha valore dalla data della sua registrazione -o da una data successivasecondo l’accordo delle parti.
Il contratto collettivo di lavoro cessa:
a) al raggiungimento del suo termine o alla fine del lavoro per cui è stato concluso, se le parti non
concordano la proroga della sua applicazione, in conformità alla legge;
b) alla data della dissoluzione o della liquidazione giudiziaria della filiale;
c) per accordo delle parti.
Il contratto collettivo di lavoro non può essere denunciato unilateralmente.
Bibliografia:
La Legge n. 62 del 10 maggio 2011, del dialogo sociale – ripubblicazione;
CODICE DEL LAVORO del 24 gennaio 2003 (Legge n. 53 del 24 gennaio 2003) - RIPUBBLICATO Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale con il numero 345 del 18 maggio 2011;
Gli effetti dei contratti collettivi di lavoro – Prof. univ. dr. Alexandru ŢICLEA, - Pubblicato nella
„RIVISTA RUMENA DI DIRITTO DEL LAVORO" numero 5 del 30 luglio 2012.
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