L`orario di lavoro
Transcript
L`orario di lavoro
N.25/24.06.2011 L’orario di lavoro In seguito alla modifica del Codice del Lavoro attraverso la Legge N. 40/2011 l’orario di lavoro può essere uno strumento di flessibilizzazione delle relazioni di lavoro? Approfondimento Secondo l'articolo 111 del Codice del lavoro – Legge 53/2003, l’orario di lavoro rappresenta qualsiasi periodo nel quale il dipendente lavora, è a disposizione del datore di lavoro ed esegue i suoi compiti, secondo le previsioni del contratto di lavoro, del contratto collettivo di lavoro applicabile e/o della legislazione in vigore. Per i dipendenti assunti a tempo pieno, l’orario ordinario di lavoro è di 8 ore al giorno e di 40 ore alla settimana. Nel caso dei giovani di età inferiore o uguale a 18 anni, l’orario di lavoro è di 6 ore al giorno e di 30 ore alla settimana. La suddivisione dell’orario di lavoro durante la settimana è, di regola, uniforme, e cioè di 8 ore al giorno in 5 giorni affinché vi siano due giorni di riposo consecutivi. In base alle specifiche funzioni alle quali il lavoratore è attribuito all’interno dell’azienda o del reparto, si può scegliere di dividere le ore di lavoro in maniera non uniforme, ma purché, alla fine, venga rispettato il tetto di 40 ore alla settimana. Il modo concreto attraverso il quale organizzare la suddivisione non uniforme dell’orario di lavoro nell’arco di una settimana lavorativa di 40 ore, così come nell’arco di una settimana lavorativa ridotta, èdisciplinato dal contratto collettivo di lavoro a livello aziendale oppure, in mancanza, dal regolamento interno. Il programma di lavoro personalizzato e con distribuzione non uniforme dell’orario è valido solo se espressamente specificato nel contratto individuale. Dal dettato normativo citato si comprende che l’orario di lavoro personalizzato viene stabilito rapportandolo alla settimana lavorativa ordinaria. Di conseguenza, l’orario di lavoro personalizzato presuppone il fatto che, durante la settimana, la durata giornaliera del lavoro può essere inferiore o superiore alle 8 ore ma senza superare le 12 ore/giorno e comunque il totale delle ore lavorate settimanalmente non può superare le 40 ore. Tuttavia, se il numero di ore di lavoro prestate in una settimana supera la soglia delle 40 ore, allora l’eccedenza è considerata lavoro straordinario. Ne consegue che l’orario di lavoro non uniforme viene stabilito su base settimanale, ma colui che supererà le 40 ore avrà diritto a essere ricompensato delle energie profuse secondo quanto previsto dalla legge. La durata massima ammessa dalla legge per l’orario di lavoro non può comunque superare le 48 ore settimanali, incluse anche quelle di straordinario. Costituisce eccezione a detto divieto la proroga dell’orario di lavoro oltre le 48 ore settimanali, comprese le ore di straordinario, se la media delle ore di lavoro, calcolate su un periodo di riferimento di 4 mesi solari, non superi le 48 ore alla settimana. Per alcune attività o professioni stabilite a mezzo del contratto collettivo di lavoro applicabile, si possono negoziare, attraverso il medesimo contratto, periodi di riferimento per il calcolo della media più ampi dei 4 mesi citati sopra, ma comunque non oltre i 6 mesi. Fatto salvo il rispetto della normativa sulla tutela della salute e sicurezza dei dipendenti, i contratti collettivi di lavoro possono prevedere, per oggettivi motivi tecnici o riguardanti l'organizzazione del lavoro, deroghe alla durata del periodo di riferimento stabilita, ma che comunque non superino i 12 mesi. Per determinare i periodi di riferimento non devono essere prese in considerazione le ferie e i periodi disospensione del contratto individuale di lavoro. In ogni caso queste previsioni non vengono applicate ai giovani sotto i 18 anni. In conclusione: la durata massima legale di 48 ore settimanali per un periodo di 4 mesi è ammessa; una durata di 6 mesi è negoziabile attraverso il contratto collettivo di lavoro, e solo in alcuni specifici casi possono essere previste delle deroghe più ampie ma comunque non superiori a 12 mesi. Il datore di lavoro può stabilire programmi di lavoro flessibili per ciascun dipendente, con il consenso o su richiesta del medesimo lavoratore in questione, di modo che l’orario giornaliero lavoro sia diviso in due periodi: un periodo fisso nel quale il lavoratore deve trovarsi al posto di lavoro e un periodo variabile, mobile, nel quale il dipendente può scegliere le ore di entrata e uscita dal posto di lavoro, rispettando tuttavia l’orario di lavoro giornaliero. Il datore di lavoro ha l'obbligo di avere conoscenza del numero di ore di lavoro che sono state effettuate da ciascuno dei dipendenti e di presentare queste informazioni agli Ispettori del Lavoro ogni volta che ne viene fatta richiesta. Le modalità di registrazione delle ore di lavoro vengono stabilite dai datori di lavoro, solitamente attraverso il regolamento interno. Poiché non esistono disposizioni di legge attraverso le quali sia imposto un determinato modo per registrare le ore, o un modo concreto di elaborazione dei fogli di presenza dei dipendenti, attraverso il regolamento interno elaborato dal datore di lavoro, o attraverso una sua decisione interna, si può stabilire che detto adempimento venga rispettato con la redazione di fogli collettivi di presenza per ogni giorno (timbrature), oppure attraverso il registro delle presenze. Su questa base verrà elaborato il foglio di presenza mensile collettiva, strumento per la successiva elaborazione del libro paga. L’evidenza del numero di ore di lavoro prestate da ciascun dipendente deve essere tenuta presso ciascuna unità locale o sede di lavoro, ed esibita a richiesta degli ispettori. Dal momento che le ritenute effettuate dal datore di lavoro a titolo di imposta sul reddito da lavoro dipendente (sia per i lavoratori impiegati nella sede principale sia per quelli impiegati nelle altre unità locali) sono evidenziate separatamente nella Dichiarazione “112”, i libri paga devono essere, a loro volta, elaborati separatamente. L'inosservanza da parte del datore di lavoro dell’obbligo di registrare le ore di lavoro effettuate da ciascun dipendente, e dell’obbligo di esibire questa evidenza in sede di ispezione o verifica, viene sanzionata con una ammenda compresa tra 1.500 e 3.000 lei. Fonti: CODICE DEL LAVORO del 24 gennaio 2003 (Legge N. 53 del 24 gennaio 2003) – RIPUBBLICATTA – Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale N. 345 il 18 maggio 2011 Per eventuali chiarimenti, restiamo a vostra disposizione per offrirvi le informazioni necessarie.