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Rödl & Partner Verso il successo E-com@Rödl E-commerce, Media e IT Law Edizione: aprile 2015 | www.roedl.com/it Sommario > Speciale "E-Commerce, Media, IP e IT-Law" > Compliance legale nella gestione del business online > La moda ai tempi dell'e-commerce > Privacy 2.0 vs. identità digitale: la necessità di adottare nuovi modelli > Mobile remote payment: le prescrizioni del Garante Privacy > Aspetti IVA nel commercio elettronico nell'ambito UE > Speciale “E-Commerce, Media, IP e IT-Law” Privacy, cookie, diritti dei consumatori, diritti di proprietà intellettuale, IVA e fiscalità negli acquisti a distanza. Quanti sono i temi legali, tributari e doganali da considerare nella pianificazione e gestione di un business online? Come tutelare la creatività e la circolazione dei dati sul web? Come conciliare presidi normativi e obiettivi strategici di un e-commerce di successo? Per rispondere alle tante domande dell’era digitale, il nostro studio ha costituito un team di avvocati e commercialisti specializzati nelle tematiche legali e fiscali legate ai mercati dell’ecommerce, delle telecomunicazioni e new media. Il nostro obiettivo è coniugare competenze di diritto commerciale, amministrativo, diritto del lavoro, proprietà intellettuale e fiscalità internazionale con una forte cultura dell'innovazione e una conoscenza specializzata del quadro regolamentare in cui si muovono le industry presenti nel mondo del web: fashion, design, food & beverage, elettronica, advertising e marketing virale, viaggi e turismo, logistica, trasporti e mobili- tà, giochi online, smart city, mobile ed e-payment. Questo speciale è dedicato a tutti gli attori del mondo digitale. > Compliance legale nella gestione del business online a cura di Carlo Impalà e Paolo Peroni, Rödl & Partner Milano La vendita di prodotti e servizi online, sia nel settore B2C che B2B, sta evidenziando ritmi di crescita straordinari. Il fenomeno è quanto mai trasversale: accanto ai grandi player internazionali, si vanno affermando aziende giovani, capaci di conquistare l’interesse di migliaia di utenti attraverso soluzioni innovative di fortissimo appeal. Proprio in ragione della loro importanza sempre più strategica, i siti internet e gli altri canali digitali utilizzati dalle aziende nello sviluppo di attività di business online sono oggetto di crescente attenzione da parte delle Autorità di vigilanza (Autorità Garante per la concorrenza ed il mercato, Garante per la protezione dei dati personali, oltre alle altre Autorità competenti in funzione dei diversi servizi offerti attraverso il web). Sempre più spesso, l’intervento delle Authority si risolve nell’applicazione di sanzioni, anche severe, nei confronti di titolari di siti e portali internet non conformi alla normativa applicabile. Diritti dei consumatori, privacy, cookies, IVA e fiscalità negli acquisti a distanza sono alcuni dei temi legali, tributari e doganali da considerare nella pianificazione e gestione di un business online in un’ottica di prevenzione non solo dei rischi legali, ma anche reputazionali e sanzionatori. Alcuni dei temi legali da considerare Pensare di poter stilare un elenco esaustivo dei temi legali da considerare nella conduzione di un e-commerce di successo sarebbe, probabilmente, velleitario. Può essere tuttavia utile richiamare le E-com@Rödl informazioni e i contenuti legali minimi che, nella generalità dei casi, un sito web dovrà contemplare per essere conforme al quadro normativo di riferimento (sempre che, beninteso, la legge applicabile sia quella italiana). Vediamo alcuni dei temi più ricorrenti. > Note legali: si tratta delle informazioni obbligatorie elencate analiticamente dall’art. 7 del D.lgs. 70/03 e dagli articoli 2250 e 2497-bis del Codice Civile. Tutte le informazioni obbligatorie, recita la legge, devono essere “facilmente accessibili, in modo diretto e permanente”. Ma evidentemente, senza ripercussioni sul design e la fruibilità del sito. E’ quindi non solo opportuno ma, direi, necessario condurre uno screening legale delle pagine internet, al fine di poter contemperare i requisiti imposti dalle norme di riferimento con gli obiettivi commerciali e di marketing perseguiti da ciascun operatore. > Condizioni generali di vendita conformi alla normativa civilistica e, nei casi di vendita B2C, alla recente normativa introdotta a seguito del recepimento della Direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori. Il D. Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21, in particolare, ha novellato il Codice del Consumo, prevedendo importanti tutele per gli utenti non professionali. Alcune delle novità più significative introdotte riguardano, ad esempio, (i) l’ampliamento delle informazioni precontrattuali che il merchant sarà tenuto a dare al consumatore “in maniera chiara e comprensibile” (comprendenti, tra l’altro, dati del professionista, caratteristiche dei beni, prezzo totale, costo del mezzo utilizzato per la conclusione del contratto, modalità di pagamento, garanzia e indicazione della possibilità per il consumatore di avvalersi del diritto di recesso e delle modalità per esercitarlo, etc.); (ii) l’estensione del termine per esercitare il diritto di recesso, da 10 a 14 giorni, senza dover fornire alcuna motivazione e senza dover sostenere costi diversi da quelli previsti dal Codice del Consumo. > Profili IP: i contenuti multimediali di un sito Internet sono oggetto di tutela ai sensi della Legge sul Diritto d’Autore1, nella misura in cui gli stessi siano dotati di “carattere creativo”. E’ opportuno che il sito web indichi in un apposito link nella home page l’autore dei contenuti multimediali del sito e chi ne detiene i diritti economici di sfruttamento (che può essere la web agency che ha creato il sito ovvero l’azienda cliente stessa), la data di creazione, nonché in che misura sarà eventualmente possibile utilizzare i contenuti del sito web. > Principio della completezza informativa in Internet e pratiche commerciali scorrette: quanto ai messaggi diffusi via Internet, occorre considerare che nel sito stesso possono esserci differenti livelli di navigazione e, specialmente tra i consumatori, possono esservi utenti che si fermano al primo livello informativo. Per evitare che l’inosservanza degli obblighi informativi possa costituire una pratica commerciale scor- 2 retta, vietata e sanzionabile ai sensi del Codice del Consumo, sarà necessario garantire la completezza e trasparenza delle informazioni tenendo conto anche di tali aspetti. > Informativa privacy: creare e gestire un sito web (sia esso anche solo un sito “vetrina”) comporta necessariamente il trattamento di dati personali. Di conseguenza, dovranno essere rispettate le regole e gli adempimenti previsti Codice Privacy2 e dagli specifici provvedimenti pubblicati dal Garante per la protezione dei dati personali. Nel caso di un sito Internet, il trattamento di dati personali inizia già dal momento in cui l'utente comincia la propria navigazione e non solo quando quest’ultimo fornisca volontariamente delle informazioni (per es. compilando i form presenti in alcune pagine web). > Informativa sull’utilizzo dei Cookie: l’8 maggio 2014, il Garante Privacy ha emesso un provvedimento per innovare la disciplina riguardante l’uso dei cookie ovvero di quei piccoli file di testo che i siti visitati inviano al terminale dell’utente (computer, tablet, smartphone, notebook), dove vengono memorizzati, per poi essere ritrasmessi agli stessi siti alla visita successiva. La nuova disciplina individua modalità semplificate per rendere l’informativa online sull’uso dei cookie e per acquisire il consenso eventualmente richiesto dalla legge. La compliance legale come fattore di successo I temi brevemente richiamati costituiscono l’ossatura legale del commercio elettronico. Ma i profili legali rilevanti, evidentemente, sono molti e molti di più: basti pensare alle numerosissime prescrizioni di settore da osservare in funzione della tipologia di prodotti e servizi offerti attraverso il web. Un dato, comunque, è certo: la compliance riveste un ruolo sempre più strategico, accanto ad altri fattori cruciali per un e-commerce di successo: è il caso della customer journey, l’ottimizzazione della navigazione del sito e l’interazione tra i diversi canali digitali, mobili e fisici, per incrementare le conversioni degli acquisti e l’interazione con i clienti. O delle soluzioni di “back-end” integrate con logiche di business online. Tutti elementi di un puzzle in cui, comunque, la tranquillità di non violare alcuna disposizione di legge gioca un ruolo assolutamente essenziale e prioritario. 1 Legge 22 aprile 1941 n. 633 “Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio” 2 D.lgs. 196/03, meglio noto come “Codice in materia di protezione dei dati personali” o, semplicemente, “Codice Privacy” Rödl & Partner E-com@Rödl Contatto per ulteriori informazioni Edizione: Aprile 2015 acquisti online. > Quali sono le ragioni per cui si dovrebbe preferire l’ecommerce allo shopping tradizionale? Carlo Impalà Avvocato Tel.: + 39 02.6328841 E-Mail: [email protected] Paolo Peroni Avvocato Tel.: + 39 02.6328841 E-Mail: [email protected] > La moda ai tempi dell’e-commerce a cura di Camilla Manfredi e Mario Pozzi, Rödl & Partner Milano Oggigiorno ci si imbatte, sempre più di sovente, in piattaforme Internet che consentono ai consumatori di acquistare capi di abbigliamento, calzature e accessori online. Quale sia il segreto del successo dell’e-commerce applicato al mondo della moda non è di facile intuizione. Da operatori della legge si è soliti attribuire il successo di tali iniziative imprenditoriali ad un quadro normativo di facile lettura e applicazione. Purtroppo non è questo il caso dell’e-commerce, ad oggi regolamentato da una normativa frastagliata che impone stringenti obblighi agli operatori che si apprestano a dar vita ad una piattaforma di vendita online3. Nella ricerca di una risposta immediata e soddisfacente, ci siamo rivolti ad un’esperta del settore, la Dr.ssa Paola Marzario, che nel 2012 ha fondato Brandon Ferrari, una piattaforma ecommerce del fashion che è entrata a far parte della classifica delle prime dieci start-up italiane con un giro d’affari che si aggira intorno ai 4 milioni di euro. Di seguito le domande che abbiamo rivolto alla Dr.ssa Marzario, le cui risposte forniscono un sintetico ed efficace quadro del settore e aiutano a dipanare la matassa – legislativa e non – che avvolge il mondo degli All’interno del mondo web si ha la possibilità di avere una disponibilità vastissima di prodotti che consente a chiunque di accedere facilmente ai più importanti brand della moda. Questi marchi, spesso, non sono raggiungibili nelle zone geografiche più periferiche, decentrate o con un’offerta di prodotti più limitata. Il primo vantaggio è sicuramente la prossimità del prodotto per tutti gli utenti, ovunque essi si trovino. Un secondo aspetto rilevante risiede nella possibilità, per l’utente, di avere una scelta più ampia di prodotti, di poter comparare i prezzi e le marche. L’acquisto diventa più ponderato e consapevole: l’utente può vedere un determinato articolo, pensarci, valutarne le caratteristiche tecniche e tornare, poche tempo dopo, sul medesimo sito per effettuare l’acquisto con un risparmio in termini di tempo e risorse rispetto al recarsi fisicamente nel tradizionale negozio. Il tutto, senza il rischio che il capo che si voleva acquistare sia, nel frattempo, soldout. Quindi, in prima analisi, si può dire che i vantaggi sono: prossimità del prodotto, maggior numero di prodotti tra cui scegliere e un risparmio generale di tempo nell’effettuare l’acquisto. Un ulteriore vantaggio: l’acquisto on line è addirittura più tutelato dell’acquisto tradizionale, soprattutto grazie alle politiche di resa dei prodotti applicate dalle piattaforme e alla sicurezza delle transazioni elettroniche. Di ciò, il consumatore italiano è sicuramente meno consapevole rispetto al suo omologo estero, che acquista beni on-line ormai già da diversi anni utilizzando in tutta serenità la carta di credito e avendo piena conoscenza delle modalità di restituzione dei prodotti. Ultimo vantaggio: i prezzi applicati ai prodotti on-line sono sicuramente più competitivi rispetto a quelli applicati dai negozi, pur non essendo i costi di un negozio on line un dato trascurabile per chi si appresta ad entrare in questo mondo. Molti prodotti vengono, infatti, scontati ab origine, perché lo sconto permette di rendere la vetrina più appetibile. Non solo, spesso i consumatori utilizzano i c.d. siti aggregatori (come, ad esempio, trovaprezzi.it) che consentono di eseguire una ricerca sulla base del prezzo dell’articolo che si vuole acquistare: fondamentale per essere trovati ed essere in prima posizione nelle classifiche degli aggregatori è, quindi, fornire un prezzo competitivo. Lo sconto degli articoli, inoltre, consente al portale di vendita di essere competitivo rispetto ai concorrenti 3 Decreto legislativo 70/2003, con il quale è stata recepita in Italia la Direttiva 2000/31/CE, punto di riferimento normativo più rilevante per la sua generalizzata applicabilità tanto al commercio elettronico di tipo B2B quanto al commercio elettronico di tipo B2C e la normativa in tema di contratti a distanza conclusi con il consumatore, di cui al Codice del Consumo come novellato dal decreto legislativo 21 febbraio 2014, n. 21, di attuazione della Direttiva 83/2011/UE sui diritti dei consumatori. 3 E-com@Rödl - che nel web sono le piattaforme di vendita online di tutto il mondo – e di rendere l’acquisto conveniente anche alla luce dei costi di spedizione, che sono spesso a carico dell’utente. > Come avviene l’acquisto online? Solitamente in Italia gli acquisti avvengono o istintivamente, c.d. “acquisti d’impulso”, laddove il consumatore sa che le taglie sono limitate (S, M, L, XL) e che ha la possibilità di restituirlo, oppure in modo più ponderato, qualora si acquisti un brand che si conosce bene e di cui si conosce anche la vestibilità. Infine, c’è l’acquisto da parte dell’utente che, non fidandosi della possibilità di restituire il prodotto, posticipa l’acquisto ad una prova in negozio. Quanto agli stranieri, solitamente questi acquistano i capi di abbigliamento in modo diverso rispetto agli italiani: per non sbagliare acquistano la taglia che pensano si adatti a loro, una taglia più piccola e una più grande, confortati dalla possibilità – che alcuni operatori e-commerce offrono – di restituire senza spese (o con spesa limitata) i prodotti che vengono resi. > Vi sono dei vantaggi maggiori nell’e-commerce di prodotti fashion rispetto all’e-commerce di altri prodotti? L’e-commerce di prodotti legati al mondo della moda, anche detto fast fashion, rappresenta sicuramente una delle categorie più vendute nel mondo dell’e-commerce, subito dopo i viaggi e le assicurazioni. I motivi sono molteplici: è più facile spedire un capo di abbigliamento rispetto ad un mobile o ad un prodotto alimentare che, ad esempio, deve viaggiare all’interno della catena del freddo. Le vendite del fashion si sono quindi sviluppate maggiormente rispetto alle vendite di altri prodotti soprattutto per motivi di semplicità logistica. > Per un operatore e-commerce la normativa italiana si presenta chiara e fruibile oppure oscura e frastagliata? Toccate un tasto dolente. Sto collaborando per una ricerca che ha il fine di evidenziare le criticità italiane rispetto agli altri paesi. Questa ricerca ci ha dato lo spunto per analizzare le varie normative. Il fatto di aver recepito una direttiva comunitaria a livello nazionale (peraltro solo nel 2014) non ha comportato l’auspicato allineamento con le normative e le prassi degli altri paesi. Basta fare un paragone con Francia e Germania per capire quanto lavoro ci sia ancora da fare in Italia: in Francia c’è un nucleo di Cyber Investigation, ovvero un corpo di polizia che si occupa di verificare che i siti online rispettino le leggi a tutela del consumatore finale. Si tratta di un nucleo creato ad hoc, completamente assente nel panorama italiano. In Francia e in Germania, ad esempio, un aspetto fondamentale è rappresentato dalla veridicità del prezzo. Il fatto che Internet consenta un commercio di beni a prezzi scontati ha provocato la diffusione di meccanismi 4 di ingigantimento del prezzo iniziale che poi grazie agli sconti ritornava ad essere pari al prezzo originale iniziale (senza alcuno sconto effettivo). In Francia c’è un vero e proprio centro di monitoraggio del commercio elettronico la “Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes” che controlla la veridicità dei prezzi. Inoltre, all’estero, i fenomeni di violazione dei prezzi e di pubblicità ingannevole prevedono ammende di svariate migliaia di euro (fino anche a €190.000,00), con chiaro effetto deterrente per le condotte illecite. Anche in Germania l’e-commerce soggiace ad una normativa più agevole. Ad esempio, in prossimità degli uffici postali ci sono dei grandi cesti dove i consumatori finali possono restituire il prodotto, senza alcun addebito sul conto corrente. In Italia la politica dei resi è molto complicata e farraginosa. > Qual è il ruolo della proprietà industriale nel commercio elettronico? Innanzitutto, andando online, si deve ricordare che si lavora su scala mondiale. Pertanto, prima di operare su piattaforme online, è necessario tutelare i propri asset a livello mondiale. Ad esempio, sarebbe necessario procedere alla registrazione dei marchi su scala internazionale, non essendo più sufficiente la tradizionale registrazione del marchio solo in ambito nazionale o comunitario. La mancanza di un marchio protetto in tutto il mondo o nella maggior parte dei paesi comporta, ad esempio, che i licenziatari di determinati prodotti – e di conseguenza gli operatori on-line – possano commercializzare i prodotti che recano quel marchio solo in alcune aree e non in altre, restringendo così il loro mercato e le potenzialità di guadagno e sviluppo. In tema di concorrenza sleale, il mondo web è una vera e propria giungla: bisogna essere consapevoli che il web è accessibile anche in paesi in cui la concorrenza sleale non è punita. In particolare, si assiste al proliferare di fenomeni contraffattivi di brand importanti e risulta difficile il perseguimento delle condotte concorrenzialmente sleali. In termini di garanzia circa l’originalità dei prodotti, noi lavoriamo soltanto con le aziende dotate di particolari garanzie e certificazioni. Ad esempio, NetComm ha creato un logo che certifica e contraddistingue il sito affidabile. Tutti i siti che hanno questo simbolo fanno parte di NetComm e quindi di un circuito europeo di siti affidabili. > Cosa suggerirebbe agli operatori del settore e-commerce? Cosa suggerirebbe ai consumatori? Per le aziende che vogliono andare online, il primo suggerimento consiste nel conoscere bene le varie normative, perché per vendere online a livello internazionale è necessario conoscere le leggi dei paesi in cui i prodotti verranno proposti in vendita, leggi che spesso prevedono sanzioni anche molto severe in caso di mancato rispetto delle stesse. In secondo luogo, consiglio di farsi affiancare da un operatore o comunque da un team specializzato nelle Rödl & Partner E-com@Rödl vendite online, cosa niente affatto banale, dato che la vendita on line ha delle regole proprie, completamente diverse dalle vendite offline. Ad esempio, le condizioni logistiche sono diverse, la selezione dei prodotti da proporre è diversa e si deve tener conto della diffusione worldwide e non soltanto a livello locale. Affrontare con competenza il mercato, trasforma Internet in un vero e proprio canale di profitto per le aziende. Quanto ai consumatori, personalmente suggerisco di non avere paura di eseguire transazioni on-line con carta di credito in quanto sono efficacemente protette. Si può dire che il pagamento elettronico on-line è addirittura più tutelato rispetto alle transazioni tradizionali. Contatto per ulteriori informazioni Camilla Manfredi Avvocato Tel.: + 39 02.6328841 E-Mail: [email protected] Mario Pozzi Avvocato Tel.: + 39 02.6328841 E-Mail: [email protected] Edizione: Aprile 2015 > Privacy 2.0 vs. identità digitale: la necessità di adottare nuovi modelli a cura di Tiziana Fiorella ed Elena Urbani, Rödl & Partner Milano L’era digitale in cui viviamo ha profondamente mutato le nostre abitudini: dall’utilizzo sempre più diffuso degli strumenti di pagamento elettronici, dei social network, degli smartphone per svolgere attività quotidiane, come gli acquisti on-line. Tutti strumenti che consentono di raccogliere una quantità enorme di dati personali; si pensi alle informazioni relative alle esperienze di acquisto dei consumatori a dati georeferenziati, alle immagini, alle conversazioni e spesso anche ai dati più sensibili, come quelli relativi allo stato di salute (oggi uno smartphone è persino in grado di monitorare l’attività cardiaca dei propri utenti). I dati costituiscono ormai un notevole patrimonio economico sia per le imprese che per il settore pubblico. Le aziende, proprio grazie alle banche dati a loro disposizione, possono orientare le proprie strategie di mercato e migliorare i prodotti e servizi offerti: ad esempio, i dati che una compagnia telefonica detiene circa l'utilizzo da cellulare può aiutare a scegliere una nuova tariffa; le informazioni acquisite dai siti di e-commerce consento agli operatori di individuare le abitudini e preferenze dei consumatori e strutturare strategie di marketing più mirate. In tale contesto, non solo la riservatezza dei dati degli utenti viene messa costantemente a dura prova, ma si assiste anche ad un proliferare di gestori di dati. In molti casi, sarà sufficiente effettuare un pagamento online o semplicemente “loggarsi” ad un sito di e-commerce per consentire a una molteplicità di soggetti di acquisire i propri dati personali. E’ così che la possibilità per gli utenti di controllare i propri dati personali risulta seriamente e costantemente compromessa, perché i meccanismi di tutela della privacy risultano sempre più dispersivi e frammentati. Per ovviare a tale problematica, la soluzione potrebbe arrivare dall’Unione Europea, nell’ambito della quale è attualmente in discussione una proposta di Regolamento in materia di privacy, che tenga conto dell’evoluzione dei fenomeni di digital economy e del superamento del concetto di confine territoriale, dovuto alla diffusione dell’utilizzo di internet che ha notevolmente contribuito ad estendere l’offerta di beni o sevizi degli utenti europei oltre i confini UE. Un nuovo regolamento europeo in materia di privacy In estrema sintesi, il Regolamento dovrebbe prevedere tra l’altro: 5 E-com@Rödl > l’obbligo di implementare soluzioni in grado di garantire il trattamento dei soli dati personali necessari per ciascuna finalità specifica; > l’implementazione effettiva del diritto all’oblio, garantendo agli interessati la possibilità di chiedere la cancellazione dei dati che lo riguardano e ad impedirne la loro diffusione; > l’istituzione della figura del c.d. privacy officer; > la manifestazione esplicita del consenso al trattamento ed una più severa disciplina del c.d. sistema opt-in (il consenso preventivo dell’utente) per i cookie pubblicitari online; > in caso di danneggiamento, furto o perdita di un dato, l’obbligo di comunicare tempestivamente all'interessato l'accaduto e in alcuni casi di procedere alla notifica al Garante Privacy; > l’introduzione di un documento - per molti aspetti comuni all’abrogato Documento Programmatico della Sicurezza - nel quale descrivere le regole e le procedure di gestione delle banche dati; > la portabilità dei dati personali, vale a dire la possibilità per l’interessato di esigere la rapida e facile esportabilità dei propri dati personali in un formato compatibile con i sistemi di altri operatori. Più in generale, il Regolamento vorrebbe rafforzare i principi di trasparenza ed informazione sul trattamento dei dati personali. I più ottimisti, prevedono che l’emanazione possa intervenire già entro i primi sei mesi di quest’anno, con un impatto rilevante per gli operatori sin dalla sua entrata in vigore. Come è noto, infatti, formalmente, i regolamenti dell'UE hanno una validità “automatica”, conferiscono cioè diritti ed impongono obblighi sia agli Stati membri, sia ai loro organi e cittadini, al pari di una qualsiasi legge nazionale. Ne consegue che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del Regolamento, il Codice Privacy nazionale (D.lgs. n. 196/2003) dovrà considerarsi abrogato, almeno nelle parti disciplinate dalla normativa europea. Inversione di tendenza Nel riservarci di proporre una disamina più specifica delle disposizioni europee una volta che esse saranno definitivamente approvate, vogliamo richiamare l’attenzione sull’inversione di tendenza, seppur timida, che il Regolamento parrebbe voler imporre al sistema di gestione dei dati e della loro riservatezza: la norma europea infatti, da un lato, sembrerebbe attribuire maggior potere di gestione al soggetto che fornisce i propri dati, dall’altro, tenderebbe a responsabilizzare maggiormente quei soggetti che detengono e gestiscono le banche dati. 6 In un sistema come quello attuale - definito come “organization centric” -, in cui gli utenti del mercato on-line hanno un controllo sempre minore sull’utilizzo e sulla gestione dei propri dati personali, affidati ad un numero crescente di soggetti terzi che acquisiscono e raccolgono i dati degli utenti, ne definiscono le modalità e le politiche di gestione, le tutele dal punto di vista della privacy risultano fortemente affievolite e seriamente compromesse (si pensi alle difficoltà di gestire le innumerevoli password e le differenti procedure di log-in per svolgere qualsiasi tipo di attività). A livello europeo, la tendenza sembra sia quella di superare l’attuale logica di gestione dei dati (“organization centric”) per approdare ad un sistema “user centric”, vale a dire ad un apparato in cui sono gli utenti stessi a definire e a gestire le impostazioni di privacy dei propri dati. Un simile sistema è già stato testato da alcuni operatori attualmente attivi sul mercato, anche dell’e-commerce: pensiamo ai sistemi di login utilizzati da Paypal, che consente di utilizzare il proprio account, con un unico set di credenziali, per registrarsi in siti ed avvalersi di servizi diversi. In tale sistema si riducono senz’altro i rischi di dispersione e di compromissione della privacy e si evita al contempo la gestione di numerose password e di differenti procedure di log-in. Come impostare allora un sistema di gestione dei dati personali “utente centrico”? Identità digitale degli utenti Una soluzione efficace potrebbe essere quella di creare una vera e propria identità digitale degli utenti, magari certificata da enti o agenzie appositamente incaricate in modo da esser riconosciuta da tutti gli attori del mondo digitale. Il Garante della protezione dei dati personali ha di recente definito “l’identità digitale” come “la rappresentazione informatica della corrispondenza biunivoca tra un utente e i suoi attributi identificativi, verificata attraverso l'insieme dei dati raccolti e registrati in forma digitale”4. Attraverso un sistema di identità digitale, riconosciuto e certificato, ciascun individuo avrebbe la possibilità di controllare costantemente il proprio profilo ed i dati ad esso inerenti attraverso la propria autenticazione informatica. Un modello vincente potrebbe essere quello improntato a logiche di accesso dei social network che consentono l’autenticazione dell’utente, identificato con un profilo informatico ad hoc. L’identità digitale dell’utente fornirebbe numerosi vantaggi, 4 Cfr. Provvedimento Garante per la Protezione dei dati personali, doc. web n. 3265492, 19 giugno 2014. Rödl & Partner E-com@Rödl ad esempio: (i) gli utenti diventerebbero gestori dei propri dati, protagonisti indiscussi del sistema; (ii) verrebbero eliminati gli adempimenti ed i formalismi che caratterizzano l’attuale sistema della tutela dei dati personali; (iii) si eviterebbe la gestione dei dati degli utenti da parte di un numero incontrollato di soggetti; (iv) consentirebbe agli utenti e ai consumatori di sfuggire all’onere di memorizzare innumerevoli password e credenziali di autenticazione. Viene spontaneo allora chiedersi se anche il Legislatore si sia occupato di regolare l’identità digitale. La risposta può trovarsi nel recente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2014. Edizione: Aprile 2015 Per ulteriori informazioni Tiziana Fiorella Avvocato Tel.: + 39 02.6328841 E-mail: tiziana.fi[email protected] La creazione del sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale Sul piano della creazione dell’identità digitale, nel nostro Paese è stata già compiuta una piccola rivoluzione. E con estrema sorpresa, tale innovazione è stata promossa proprio nel settore pubblico. Sulla scorta del Regolamento europeo n. 910/2014, è stato creato il “Sistema Pubblico per la Gestione dell’Identità Digitale” di cittadini e imprese , c.d. “SPID”. Lo SPID trova le proprie fonti normative nell’art. 64 del D.lgs. 82/2005, c.d. “Codice dell’Amministrazione Digitale” o “CAD”, e nel recentissimo DPCM del 24 ottobre 2014. Tale normativa configura lo SPID come un sistema per gestire le attività di identificazione informatica di cittadini ed imprese cui partecipano diversi attori pubblici e privati, teso principalmente a consentire l’accesso ai servizi telematici resi dalle pubbliche amministrazioni ed è fruibile anche dalle imprese per l’erogazione dei propri servizi. Attraverso lo SPID, i cittadini e le imprese possono richiedere alle PA, ma anche ai privati che se ne avvalgono, servizi telematici come ad esempio attestazioni, rilascio di certificati , l’accesso ai propri dati conservati in banche dati pubbliche. Lo SPID sembra rappresentare, insomma, un sistema efficace e sicuro di implementazione dell’identità digitale degli utenti aperto sia al settore pubblico che a quello privato. Il cammino per la piena attuazione dello SPID è tuttavia ancora lungo: per poter entrare in vigore il sistema necessita ancora della promulgazione da parte dell’Agenzia per l’Italia Digitale, c.d. “AGID” dei regolamenti attuativi e della stipula di alcune convenzioni per la verifica delle identità dei soggetti richiedenti. Elena Urbani Dottoressa Tel.: + 39 02.6328841 E-mail: [email protected] > Mobile remote payment: le prescrizioni del Garante Privacy a cura di Elena Urbani, Rödl & Partner Milano A partire dallo scorso 31 marzo 2015, tutti i soggetti coinvolti in operazioni di mobile remote payment devono adottare le misure individuate dal Garante per la protezione dei dati personali (c.d. “Garante Privacy”) nel provvedimento generale del 22 maggio 20145. Con tale provvedimento il Garante ha infatti introdotto delle regole stringenti, valide per tutti i soggetti operanti nel settore del mobile remote payment. Settore che comprende tutte quelle operazioni di pagamento di un bene o di un servizio digitale fruibili dall’utente tramite smartphone, tablet e PC attivate a distanza, mediante terminale mobile, attraverso servizi di micropagamento. Il mobile remote payment si distingue dal mobile proximity payment che riguarda, invece, le operazioni di pagamento eseguite dall’utente avvicinando dispositivi mobili, dotati di tecnologia NFC (“Near Field Communication”) ad un ap- 5 Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali, n. 258 del 22 maggio 2014, doc. web n. 3161560, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 137 del 16 giugno 2014. Il temine per l’attuazione del Provvedimento n. 258/2014 è stato prorogato al 31 marzo 2015 con provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 546 del 20 novembre 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 290 del 15 dicembre 2014. 7 E-com@Rödl posito lettore POS (“Point Of Sale”). Attraverso il mobile remote payment, vengono trattate numerose informazioni riferibili all’utente quali, ad esempio, i dati relativi alla numerazione telefonica, i dati anagrafici, i dati legati alla tipologia del servizio o del prodotto digitale richiesto ed al relativo importo, i dati inerenti agli addebiti degli acquisiti effettuati, quelli di posta elettronica o l’indirizzo IP dell’utente. A tali dati se ne possono aggiungere altri, anche di natura sensibile, legati alla fruizione del servizio o del contenuto digitale. In via generale, il Garante ha stabilito che la prestazione del consenso al trattamento dei dati personali dell’utente non è di per sé necessaria, poiché rientra in un obbligo contrattuale ai sensi dell’art. 24 del Codice Privacy. Tuttavia, sono stati previsti alcuni casi specifici in cui il consenso dell’utente è richiesto, come le ipotesi in cui l’operatore (i) utilizza i dati forniti dall’utente per finalità di marketing diretto, (ii) utilizza i dati personali per finalità di profilazione anche nell’ambito di eventuali programmi di fidelizzazione, (iii) comunica i dati a soggetti terzi. Proprio per la varietà dei dati trattati nel mobile remote payment e per i connessi profili di rischio, il Garante Privacy è intervenuto in materia dettando precisi obblighi per tutti gli attori del mercato del mobile remote payment. Le prescrizioni individuate dal Garante si rivolgono sia agli operatori di comunicazione elettronica che forniscono agli utenti un servizio di pagamento elettronico tramite cellulare, o con l'uso di una carta prepagata oppure mediante un abbonamento telefonico (c.d. “operatori”); sia agli aggregatori (detti anche “hub”), che realizzano una serie di attività legate all’operatività e alla gestione della piattaforma tecnologica per l'offerta di prodotti e servizi digitali; sia, infine, ai venditori (c.d.“merchant”) che offrono contenuti digitali e vendono servizi editoriali, prodotti multimediali, giochi e servizi inerenti. Sicurezza innanzitutto Sull’operatore, che riveste la qualifica di Titolare del trattamento dei dati, ricade l’obbligo di rendere un’informativa chiara e completa di tutti gli elementi di cui all’articolo 13 del Codice della Privacy. In particolare, l’informativa deve specificare se i dati personali dell’utente sono trattati anche per scopi ulteriori, ovvero per finalità di marketing, quali invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta e per il compimento di ricerche di mercato. Quanto invece ad eventuali programmi di fidelizzazione e di comunicazione dei dati a soggetti terzi, nell’informativa dovrà essere specificato che tali attività possono svolgersi solo previa acquisizione del consenso degli utenti, al fine di non incorrere in attività di profilazione degli utenti. L’informativa dovrà inoltre richiamare l’eventuale utilizzo di dati di natura sensibile da parte dell’operatore e le relative modalità di trattamento. Considerati i limiti di spazio derivanti dai termini mobili utilizzati per la fruizione dei servizi di pagamento digitale, l’informativa potrà tuttavia essere predisposta secondo il c.d. approccio “layered”, ovvero “a strati”: all’utente potrà essere fornita una prima informativa breve contenente il riferimento agli elementi essenziali del trattamento (tra i quali almeno l’indicazione delle finalità e gli estremi identificativi del titolare) ed un’ulteriore informativa, più dettagliata, cui l’utente potrà accedere tramite specifico link. 8 Nel provvedimento non mancano poi specifiche prescrizioni in tema di misure di sicurezza, che consistono in cautele ulteriori rispetto a quelle disciplinate dall’articolo 31 e seguenti del Codice Privacy e dall’Allegato B dello stesso. Ad esempio, l’operatore deve prevedere una forma di mascheramento dei dati, ad esempio mediante meccanismo crittografico (c.d. “hash”), le cui chiavi di decifrazione siano nella esclusiva disponibilità degli addetti alle operazioni di customer care. Questi ultimi, infatti, possono accedere a tali dati per finalità di assistenza alla clientela e nominati quali incaricati al trattamento dei dati personali e dovranno, quindi, esser sottoposti alla procedura della c.d. “strong authentication” che consiste in un processo di autenticazione basato su token ed account nominale. In tale contesto, il provvedimento del Garante Privacy prescrive che i dati relativi al mobile remote payment non possono esser conservati per più di sei mesi, decorsi i quali l’operatore, l’eventuale aggregatore ed il merchant dovranno provvedere alla cancellazione dei dati dai propri sistemi. L'indirizzo IP degli utenti dovrà invece essere immediatamente cancellato dal merchant, una volta terminata la procedura di acquisto. Dalla lettura del provvedimento del Garante emerge un quadro di regole sulla privacy preciso e dettagliato, almeno apparentemente idoneo ad assicurare un’adeguata protezione dei dati personali degli utenti del mobile remote payment. Il tempo e la diffusione di tali servizi consentiranno di valutare l’effettiva completezza della normativa approntata dal Garante. Nel frattempo, è fondamentale che tutti i soggetti coinvolti nelle operazioni di mobile remote payment si adeguino alle prescrizioni del Garante, al fine di non incorrere nelle sanzioni previste dal Codice Privacy e, soprattutto, di garantire una sempre più effettiva riservatezza dei dati degli utenti. Rödl & Partner E-com@Rödl Contatto per ulteriori informazioni Edizione: Aprile 2015 accise e le cessioni di beni immateriali oggetti di commercio elettronico diretto. Vendite a distanza dall’Italia verso privati residenti in altri paesi comunitari Elena Urbani Dottoressa Tel.: + 39 02.6328841 E-mail: [email protected] > Aspetti IVA nel commercio elettronico nell’ambito UE a cura di Birgit Rauschendorfer, Claudio Finanze e Pamela Ciarcià, Rödl & Partner Milano Aspetti IVA delle vendite a distanza di beni a consumatori privati nell’ambito dell’Unione Europea La normativa IVA6 prevede un regime particolare per le cosiddette vendite a distanza all’interno dell’Unione Europea, definite dalla legge anche come “cessioni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili”. Le vendite a distanza sono caratterizzate dai seguenti presupposti: - l’acquisto è effettuato da un soggetto privato residente in uno stato membro diverso da quello del cedente; - il trasporto della merce venduta è effettuato direttamente a cura del cedente o per suo conto. Le cessioni effettuate da un fornitore italiano a persone fisiche residenti in altri paesi comunitari non sono imponibili in Italia se il cedente residente ha realizzato nell’altro stato membro, nell’anno precedente o in quello in corso, vendite a distanza di valore superiore a Euro 100.000,00 ovvero, al minore ammontare stabilito nell’ambito della disciplina interna al detto stato membro. Se, invece, l’ammontare delle vendite a distanza effettuate in ciascuno Stato membro non supera le suddette soglie nell’anno precedente o in quello in corso o in entrambi, le vendite sono imponibili in Italia. Se viene superata la soglia in uno Stato membro nel corso dell’anno, scatta l’obbligo per il cedente di nominare un rappresentante fiscale o di identificarsi direttamente ai fini IVA nello Stato dell’acquirente. Inoltre, le cessioni, a partire dalla vendita che determina il superamento del limite, sono sottoposte all’IVA del paese dell’acquirente secondo le aliquote e regole ivi vigenti. Le soglie per le vendite a distanza dei singoli paesi membri possono variare tra un minimo di Euro 35.000,00 ed un massimo di Euro 100.000,00. La seguente tabella7 riporta i limiti fissati dei singoli Stati membri per l’applicazione del regime delle vendite a distanza effettuate nei confronti dei soggetti privati residenti nel relativo paese membro. Gli importi sono da considerarsi al netto dell’IVA. Condizione essenziale per l’applicazione di tale disposizione è che il trasporto dei beni a destinazione avvenga da parte o per conto del cedente. Se il trasporto è effettuato da terzi deve essere assicurato che la proprietà del bene non si trasferisca all’acquirente prima della consegna nel territorio di destinazione. L’individuazione del luogo dell’applicazione dell’IVA varia tra Stato membro di origine e quello di destinazione e dipende dall’ammontare delle vendite effettuate del cedente in un anno solare verso un Stato membro oppure da una sua opzione eventualmente esercitata. Sono escluse del regime in esame, perché seguono regole proprie, le cessioni di mezzi di trasporto nuovi, le cessioni di beni da istallare, le cessioni di beni soggetti ad 6 Art. 33 della Direttiva 2006/112/CE, recepita dagli art. 40, comma 3 e 41, comma 1, lettera b) D.L. 30/08/1993 n. 331 7 Disponibile su http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/vat/traders/vat_community/vat_in_ec_annexi.pdf; aggiornato a Marzo 2014 9 E-com@Rödl 10 Paese Soglia di esonero Austria € 35.000 Belgio € 35.000 Bulgaria BGN 70.000 Cipro € 35.000 Croazia HRK 270.000 Danimarca DKK 280.000 Estonia € 35.000 Finlandia € 35.000 Francia € 100.000 Germania € 100.000 Gran Bretagna GBP 70.000 Grecia € 35.000 Irlanda € 35.000 Italia € 35.000 Lettonia € 35.000 Lituania € 35.000 Lussemburgo € 100.000 Malta € 35.000 Olanda € 100.000 Polonia PLN 160.000 Portogallo € 35.000 Repubblica Ceca CZK 1.140.000 Romania RON 118.000 Slovacchia € 35.000 Slovenia € 35.000 Spagna € 35.000 Svezia SEK 320.000 Ungheria € 35.000 Il cedente può comunque optare per l’applicazione dell’IVA nello Stato membro anche se non ha superato il limite previsto. Agli effetti della compilazione degli elenchi Intrastat, deve tenersi conto che tale cessioni sono da considerarsi cessioni intracomunitarie e, pertanto, da contemplare nella dichiarazione Intrastat. Il cedente dovrà quindi iscriversi nel c.d. “VIES” contemporaneamente alla registrazione ai fini IVA nell’altro stato membro. Vendite a distanza verso privati nazionali Le vendite a distanza effettuate da un cedente comunitario nei confronti di persone fisiche residenti in Italia sono soggette ad IVA in Italia, se tali vendite hanno superato il limite di valore di Euro 35.000 nell’anno solare precedente o nell’anno in corso. Invece, l’IVA non deve essere assolta in Italia ma nel paese comunitario di residenza del cedente, se tali vendite rimangono sotto tale soglia, a meno che il cedente non opti per l’applicazione dell’IVA in Italia, anche se le sue vendite sono al di sotto di detto limite. Sia nel caso del superamento della soglia che nel caso dell’opzione per l’IVA italiana, il cedente comunitario ha l’obbligo di nominare un suo rappresentante fiscale ovvero di identificarsi direttamente ai fini IVA Italia e assolvere tutti gli obblighi connessi. Novità IVA relative al “commercio elettronico diretto” per le prestazioni rese a consumatori privati nell’ambito dell’Unione Europea Dal 1° gennaio 2015, sono previste nuove regole ai fini dell’IVA in relazione alle vendite online, per le prestazioni di “commercio elettronico diretto” (compresi i servizi di teleradiodiffusione e di telecomunicazione). Nei rapporti B2C (business to consumer), il luogo impositivo è individuato nel Paese del cliente committente. In altri termini, l’IVA è sempre dovuta nello Stato del cliente committente, a prescindere dello Stato in cui è stabilito il fornitore (Unione Europea o Extra-UE). Il “commercio elettronico diretto” si configura quando un bene digitale o un servizio è messo a disposizione del cliente in forma digitale e per il tramite di una rete elettronica utilizzata dall’acquirente, per cui, in concreto, sia l’operazione commerciale sia la consegna avvengono solo online ricorrendo alle modalità telematiche. In merito a tali tipologia di servizi, il Governo ha approvato in via definitiva, in sede di Consiglio dei Ministri del 27 marzo 2015, il decreto che recepisce la disciplina di cui all’art. 58 della Direttiva 2006/112/CE, riscrivendo in diversi punti il DPR 633/72. Ai sensi del riformulato art. 7-sexies lettere Rödl & Partner E-com@Rödl Edizione: Aprile 2015 f) e g) del DPR 633/72 (contenente le deroghe al criterio di tassazione dei servizi “B2C” di cui all’art. 7-ter comma 1 lett. b), si considerano effettuate nello Stato se rese a committenti non soggetti passivi, rispettivamente: - le prestazioni di servizi rese tramite mezzi elettronici, quando il committente è domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente, senza domicilio all’estero; - le prestazioni di telecomunicazione e di teleradiodiffusione, quando il committente è domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente senza domicilio all’estero, e sempre che siano utilizzate nel territorio dell’Unione Europea. Pamela Ciarcià Dottore Commercialista, Revisore Legale Tel.: + 39 02.6328841 E-Mail: [email protected] Il decreto approvato dal Governo prevede, inoltre, l’esonero dalla fatturazione (se non richiesta dal cliente) per le prestazioni di telecomunicazione, di teleradiodiffusione e di e-commerce nei confronti di privati, anche nel caso di servizi resi da imprese italiane nei confronti di clienti nazionali. Contatto per ulteriori informazioni Birgit Rauschendorfer Dottore Commercialista, Revisore Legale Tel.: + 39 02.6328841 E-Mail: [email protected] Claudio Finanze Dottore Commercialista, Revisore Legale Tel.: + 39 02.6328841 E-Mail: claudio.fi[email protected] 11 E-com@Rödl Rödl & Partner E-commerce, Media, IP e IT-Law Rödl & Partner è uno dei maggiori studi multi-professionali del mondo, presente in 40 Paesi con 93 uffici e uno staff di oltre 3500 collaboratori in grado di offrire consulenza legale e fiscale, servizi di revisione legale e consulenza del lavoro senza confini. Rödl & Partner vanta, tra l’altro, un team di professionisti specializzati nelle aree IT, IP, media ed e-commerce. Rödl & Partner fornisce assistenza per la creazione e gestione di portali di e-commerce. Redige documenti legali e contrattuali per siti B2B e B2C. Conduce audit in materia di privacy, diritto della concorrenza e compliance 231 nel contesto dell’implementazione di siti internet, app e social network. Affianca i clienti nella protezione del diritto d'autore e dei diritti di proprietà intellettuale nel web. Offre consulenza a 360° nell'ambito della fiscalità internazionale. www.roedl.com/it Rödl & Partner in Italia Avvocati, Dottori Commercialisti e Revisori Legali Rödl & Partner Milano Largo Donegani, 2 20121 Milano Telefono: +39 02 63 28 84 1 Telefax: + 39 02 63 28 84 20 e-mail: [email protected] web site: www.roedl.com/it Contattare: Avv./RA Stefan Brandes Rödl & Partner Padova Via Francesco Rismondo, 2/E 35131 Padova Telefono: +39 049 80 46 91 1 Telefax: + 39 049 80 46 92 0 e-mail: [email protected] web site: www.roedl.com/it Contattare: Avv. Eugenio Bettella Rödl & Partner Roma Piazza S. Anastasia, 7 00186 Roma Telefono: +39 06 96 70 12 70 Telefax: + 39 06 32 23 39 4 e-mail: [email protected] web site: www.roedl.com/it Contattare: Avv. Roberto Pera Rödl & Partner Bolzano Piazza Walther-von-der-Vogelweide, 8 39100 Bolzano Telefono: +39 0471 19 43 20 0 Telefax: + 39 0471 19 43 22 0 e-mail: [email protected] web site: www.roedl.com/it Contattare: Dott. Thomas Giuliani Verso il successo “Ogni singola persona conta“, per i Castellers e per noi. „La nostra filosofia è condividere gli obiettivi dei nostri assistiti in una visione globale e imprenditoriale. Pensiamo al cliente e al mercato in cui opera, ne condividiamo le finalità e impostiamo la nostra consulenza con l’obiettivo di accompagnarlo verso il successo.“ Le “torri umane” simboleggiano in modo straordinario la cultura di Rödl & Partner. Incarnano la nostra filosofia di coesione, equilibrio, coraggio e spirito di squadra. Mostrano la crescita che scaturisce dalle proprie forze, elemento che ha fatto di Rödl & Partner quello che è oggi. Rödl & Partner „Força, Equilibri, Valor i Seny“ (Forza, equilibrio, coraggio e intelligenza) sono i valori dei Castellers, così vicini ai nostri. Per questo, nel maggio 2011, Rödl & Partner ha stretto una cooperazione con i Castellers di Barcellona, ambasciatori nel mondo dell’antica tradizione delle “torri umane”. L’associazione catalana incarna, insieme a molte altre, questa preziosa eredità culturale. „Non perdiamo mai di vista lo scopo del nostro impegno. Un chiaro obiettivo ci aiuta a scorgere gli errori, le debolezze e rischi e ad evitarli per tempo. Solo quando la strada è libera dagli ostacoli, iniziamo la scalata, ma avendo sempre ben presente quale sia la nostra meta.“ Castelleres de Barcelona Imprint “E-Com@ Rödl - Edizione aprile 2015 Redazione: Rödl & Partner Largo Donegani 2, 20121 Milano Tel.: +39 02.6328841 | www.roedl.com/it Responsabile di redazione: Paolo Peroni – [email protected] Carlo Impalà – [email protected] Largo Donegani 2, 20121 Milano Responsabile grafica: Rödl & Partner, sede di Milano La presente pubblicazione è redatta a cura di Rödl & Partner e non è destinata alla stampa. Rödl & Partner non assume alcuna responsabilità in relazione ai contenuti della presente né in merito alla veridicità, attualità o completezza delle informazioni o in merito a decisioni eventualmente assunte in seguito alla lettura, anche per estratto, della medesima. Le informazioni e valutazioni ivi contenute hanno carattere generale, non costituiscono parere legale o fiscale, né esame esaustivo dei temi trattati, non potendo sostituire né intendersi quali servizi di consulenza legale o tributaria personalizzati che raccomandiamo di richiedere ove foste interessati all’analisi e trattazione di questioni e casi concreti. L'intero contenuto della pubblicazione costituisce proprietà intellettuale di Rödl & Partner ed è protetto da copyright. È consentito scaricare, stampare o copiare la pubblicazione esclusivamente per uso personale. 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