Diapositiva 1 - Camere di Commercio
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La composizione della crisi da sovraindebitamento Giugno 2016 Via dei Paradisi, 15/3 38122 Trento [email protected] + 39 0461 260084 Phone + 39 0461 266088 Fax SOMMARIO 1. Gli organi del procedimento 2. Il piano del consumatore 3. L’accordo di ristrutturazione 3. La liquidazione e l’esdebitazione 2 Giugno 2016 NORMATIVA DI RIFERIMENTO L. 3/2012 (modificata ed integrata dal D.L. 179/2012, conv. in L. 221/2012) Disciplina organica delle procedure per regolare la crisi “da sovraindebitamento”; D.M. 24 settembre 2014, n. 202 Regolamento recante i requisiti di iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi dell’art. 15 della L. 3/2012. 3 Giugno 2016 1. GLI ORGANI DEL PROCEDIMENTO Ruolo, professionalità, conflitti di interesse Maggior semplicità dell’apparato previsto nelle procedure di sovraindebitamento rispetto alle procedure «tradizionali»: 1. Autorità giudiziaria Tribunale in composizione monocratica 2. Componente «tecnica»: Procedura di accordo e piano Procedura di liquidazione 4 Organismi di composizione della crisi Liquidatore Giugno 2016 SEGUE 1) FUNZIONI E POTERI DEL GIUDICE La legge 3/2012 ha attribuito al Giudice monocratico un ruolo di primo piano in tutte le fasi del procedimento di composizione della crisi; Il Giudice è titolare di diverse funzioni: Funzioni decisorie; Funzioni di controllo; Funzioni tutorio-amministrative. La funzione principale è indubbiamente quella decisoria; Rilievo centrale della decisione in ordine all’ammissione del debitore sovraindebitato alla procedura. 5 Giugno 2016 SEGUE DECISIONE SULL’APERTURA DELLA PROCEDURA Valutazione in merito alla sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi per l’ammissibilità delle domande e l’apertura della procedura: Requisiti soggettivi: Imprenditore non fallibile (o consumatore); Non immeritevolezza (per il solo consumatore); Non aver il debitore compiuto atti fraudolenti; Requisiti oggettivi: Sovraindebitamento; Veridicità dei dati; Fattibilità del piano. 6 Giugno 2016 SEGUE SINDACATO SULLA FATTIBILITA’ DEL PIANO Silenzio della legge sull’estensione del sindacato del giudice sulla fattibilità del piano: possibilità di sindacato nel merito? 1. Estensibilità delle conclusioni raggiunte dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Sez. Un. 23 gennaio 2013, n. 1521) in materia di concordato preventivo; 2. Possibilità per il giudice di operare sin da subito un sindacato di merito sul contenuto della proposta in forza dell’espresso richiamo che l’art. 10 (Procedimento) opera all’art. 8 (Contenuto dell’accordo o del piano del consumatore). Persistenza di incertezze interpretative nella prassi giurisprudenziale. 7 Giugno 2016 SEGUE 2) GLI ORGANISMI DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI (OCC) Organismi stabilmente destinati all’erogazione del servizio di gestione della crisi da sovraindebitamento; Non si può accedere alle procedure di sovraindebitamento se non con l’assistenza, sin da subito, di un organismo di composizione della crisi (art. 7, comma 1); Protagonisti assoluti delle procedure di composizione della crisi. Titolarità di una pluralità di funzioni eterogenee: rischio di conflitto di interessi 8 Giugno 2016 SEGUE a. SOGGETTI L. 3/2012 – art. 15 Soggetti iscritti in un apposito registro; Che offrano garanzie di indipendenza e professionalità. Enti pubblici (purché non gravino sulla finanza pubblica); Organismi di conciliazione costituiti presso le Camere di Commercio; Segretariato sociale ex L. 328/2000; Organismi costituiti da ordini professionali di avvocati, commercialisti ed esperti contabili, notai; Professionista o società tra professionisti in possesso dei requisiti dell’art. 28 L.F. nominati dal Presidente del Tribunale o da giudice da lui delegato (art. 15, comma 9). 9 Giugno 2016 SEGUE a. SOGGETTI D.M. 202/2014 (Regolamento) in vigore dal 10 febbraio 2015 Sono iscritti di diritto nel registro (sez. A): Organismi di conciliazione costituiti presso le Camere di Commercio (ex L. 580/1993); Segretariato sociale (ex L. 328/2000); Ordini professionali (avvocati, dottori commercialisti, notai). art. 4, comma 2 Regolamento Iscrizione su semplice domanda anche se si tratta di soggetti associati tra loro. 10 Giugno 2016 SEGUE a. SOGGETTI D.M. 202/2014 (Regolamento) in vigore dal 10 febbraio 2015 Sono iscritti a domanda nel registro (sez. B): Comuni; Province; Città metropolitane; Regioni; Istituzioni universitarie pubbliche. enti pubblici l’iscrizione degli organismi costituiti presso gli enti pubblici è subordinata alla verifica del rispetto di determinati requisiti elencati all’art. 4, comma 3 Reg. 11 Giugno 2016 DEFINIZIONI (ART. 2 D.M. 202/2014) ORGANISMI DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI l’articolazione interna di uno degli enti pubblici individuati dalla legge e dal presente regolamento che, anche in via non esclusiva, è stabilmente destinata all’erogazione del servizio di gestione della crisi da sovraindebitamento; Almeno cinque Gestori della crisi per ogni OCC GESTORE DELLA CRISI la persona fisica che, individualmente o collegialmente, svolge la prestazione inerente alla gestione dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento o di liquidazione del patrimonio del debitore. 12 Giugno 2016 b. REQUISITI SOGGETTIVI DEL GESTORE DELLA CRISI Art. 4 comma 5 Regolamento Titolo di studio: essere in possesso di laurea magistrale o titolo di studio equivalente in materia economica o giuridica; Formazione specifica (200 ore): partecipazione a corsi di perfezionamento, istituiti dalle università (o dalle Camere di Commercio o dagli ordini professionali, purché in convenzione con le università pubbliche o private), di durata non inferiore a 200 ore nell’ambito disciplinare della crisi dell’impresa e di sovraindebitamento; Tirocinio di 6 mesi: presso uno o più organismi, curatori fallimentari, commissari giudiziali, professionisti indipendenti ai sensi della legge fallimentare, professioni delegati per le operazioni di vendita nelle procedure esecutive immobiliari ovvero nominati per svolgere le funzioni di liquidatore ex art. 15; Aggiornamento biennale (40 ore): presso ordini professionali o università pubbliche o private. 13 Giugno 2016 b. REQUISITI SOGGETTIVI DEL PROFESSIONISTA - GESTORE Art. 4 comma 6 Regolamento Agevolazioni ed esenzioni per i professionisti Durata dei corsi di perfezionamento: 40 ore; Non si applicano ai professionisti (avvocati, notai, dottori commercialisti) le disposizioni previste per il tirocinio. Gli ordinamenti professionali possono individuare specifici casi di esenzione dall’applicazione delle disposizioni relative a formazione ed aggiornamento ovvero fissare appositi criteri di equipollenza tra i corsi di formazione/aggiornamento previsti dal Regolamento e quelli di formazione professionale. 14 Giugno 2016 b. REQUISITI SOGGETTIVI DEL PROFESSIONISTA - GESTORE Requisiti di onorabilità Non versare in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall’art. 2382 c.c.; Non essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall’autorità giudiziaria ex D. Lgs. 159/2011; Non aver riportato una sanzione disciplinare diversa dall’avvertimento; Non essere stati condannati con sentenza passata in giudicato (salvi gli effetti della riabilitazione) per reati in materia bancaria, societaria, fallimentare, nonché per quelli previsti dall’art. 16 L. 3/2012. 15 Giugno 2016 SEGUE c. COMPITI DEGLI OCC Assumere ogni iniziativa funzionale alla predisposizione del piano di ristrutturazione e all’esecuzione dello stesso (art. 15, comma 5); Verificare la veridicità dei dati contenuti nella proposta del debitore e nei documenti allegati e attestare la fattibilità del piano ai sensi dell’art. 9, comma 2 (art. 15, comma 6); Eseguire la pubblicità ed effettuare le comunicazioni disposte dal giudice (art. 15, comma 7); Svolgere funzioni di liquidatore nella procedura di liquidazione, ove il giudice disponga in tal senso. 16 Giugno 2016 SEGUE Evidente commistione di funzioni caratterizzata da un frequente conflitto di interessi: Supporto al debitore; Fidefacenza verso i creditori; Ausilio del giudice e controllo nell’interesse dei creditori. Lo stesso soggetto che predispone il piano, ne attesta la fattibilità e assume funzioni di tutela dei creditori e di ausilio del giudice. Commistione di funzioni che potrebbe essere in parte attenuata mediante l’attribuzione dei compiti dell’OCC a professionisti differenti maggiore valorizzazione delle diverse professionalità richieste. 17 Giugno 2016 SEGUE d. OBBLIGHI DEGLI OCC Art. 10 Reg. Divieto di assumere diritti ed obblighi connessi con gli affari trattati dai gestori della crisi che operano presso alcuno degli OCC iscritti nel registro; Obbligo di distribuire equamente gli incarichi tra i gestori della crisi; Obbligo di sottoscrivere una dichiarazione dalla quale risulta che l’organismo non è in conflitto di interessi con la procedura; Obbligo di comunicare al debitore il grado di complessità dell’opera, gli oneri ipotizzabili, e la misura del compenso (tramite preventivo); Obbligo di comunicare ai creditori l’accordo concluso con il debitore per la determinazione del compenso; Obbligo di adottare un regolamento di autodisciplina. 18 Giugno 2016 SEGUE d. OBBLIGHI DEL GESTORE E DEGLI AUSILIARI Art. 11 Reg. Obbligo di riservatezza; Rispetto degli obblighi derivanti da rapporto di lavoro subordinato, parasubordinato o autonomo instaurato con l’organismo di appartenenza; Divieto di assumere diritti od obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati; Divieto di percepire, in qualunque forma, compensi o utilità direttamente dal debitore; Obbligo di sottoscrivere per ciascun affare per il quale è designato una dichiarazione di indipendenza e di renderla nota al Tribunale. 19 Giugno 2016 SEGUE e. COMPENSI E RIMBORSI SPESE DEGLI OCC Compensi e rimborsi spese spettanti agli Organismi sono a carico dei soggetti che ricorrono alla procedura; Se l’organismo è incaricato dal debitore, la loro determinazione può essere oggetto di accordo con il debitore (art. 14 comma 1 Reg.); La determinazione deve in ogni caso tenere conto: Dell’opera prestata; Dei risultati ottenuti; Del ricorso all’opera di ausiliari; Della sollecitudine con cui sono stati svolti i compiti e le funzioni; Della complessità delle questioni affrontate; Del numero dei creditori e della misura di soddisfazione ad essi assicurata. Sono ammessi acconti sul compenso finale. 20 Giugno 2016 SEGUE e. COMPENSI E RIMBORSI SPESE DEGLI OCC Se l’organismo è incaricato dal Tribunale (ovvero non vi sia accordo con il debitore) la determinazione del compenso e dei rimborsi spese è determinato in base ai parametri indicati dall’art. 16 Reg., che richiama la disciplina del compenso per il curatore fallimentare: Con riguardo all’ammontare dell’attivo realizzato e del passivo risultante dall’accordo o dal piano del consumatore omologato; Con riguardo all’ammontare dell’attivo realizzato dalla liquidazione e del passivo accertato. I compensi determinati secondo tali parametri sono ridotti in una misura compresa tra il 15% e il 40%. Il compenso è unico: quando vi sia successione tra più organismi nella medesima procedura, le relative spettanze sono ripartite secondo criteri di proporzionalità. 21 Giugno 2016 SEGUE e. COMPENSI E RIMBORSI SPESE DEGLI OCC L’ammontare complessivo dei compensi e delle spese generali non può comunque essere superiore: Al 5% dell’ammontare complessivo di quanto è attribuito ai creditori per le procedure aventi un passivo superiore ad Euro 1.000.000; Al 10% del medesimo ammontare per le procedure con passivo inferiore. Tali previsioni non si applicano quando l’ammontare complessivo di quanto attribuito ai creditori è inferiore ad Euro 20.000. 22 Giugno 2016 f. ACCESSO ALLE BANCHE DATI Art. 15, commi 10 e 11 L. 3/2012 Il giudice e, previa autorizzazione di quest’ultimo, gli OCC possono accedere ai seguenti dati: Anagrafe tributaria; Sistemi di informazioni creditizie; Centrale di rischi e altre banche dati pubbliche. Il trattamento e la conservazione dei dati personali acquisiti è consentito per i soli fini della procedura, ed entro i limiti di durata della stessa. I dati devono essere distrutti contestualmente alla conclusione o cessazione della procedura. Fermo in ogni caso il rispetto della privacy; L’accesso alle informazioni può riguardare non solo il debitore, ma anche i creditori e/o coloro che hanno conferito beni o redditi in garanzia ai sensi dell’art. 8, comma 2 L. 3/2012. 23 Giugno 2016 g. RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE E SANZIONI Obbligo dell’OCC di stipulare una polizza assicurativa a copertura dell’attività prestata (RC professionale) con massimale non inferiore ad Euro 1.000.000,00; Sanzioni penali (art. 16 L. 3/2012) Previste in capo al componente dell’OCC o del professionista nelle ipotesi di: False attestazioni in ordine a: • veridicità dei dati contenuti nella proposta o nei documenti ad essa allegati; • Fattibilità del piano; • Proprie relazioni; Danno causato ai creditori con l’omissione o il rifiuto senza giustificato motivo di un «atto del suo ufficio». Reclusione da 1 a 3 anni e multa da Euro 1.000 a 50.000. 24 Giugno 2016 2. IL PIANO DEL CONSUMATORE Art. 6, comma 1 L. 3/2012 Al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento, il consumatore può – oltre che avanzare una proposta di accordo di ristrutturazione – «proporre un piano fondato sulle previsioni di cui all’art. 7, comma 1 e avente il contenuto di cui all’art. 8»; I contenuti del piano proposto dal consumatore coincidono con quelli dell’accordo di ristrutturazione; Manca una qualsiasi forma di accordo con i creditori atto unilaterale del debitore-consumatore; Proposta di ristrutturazione dei debiti e di soddisfacimento dei crediti rivolta al tribunale, al quale compete in via esclusiva l’omologazione. 25 Giugno 2016 CONTENUTI DELLA PROPOSTA Art. 8 L. 3/2012 La proposta deve prevedere la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma; La legge rimette in massima parte all’autonomia del debitore le scelte in ordine al contenuto della proposta. 26 Giugno 2016 SEGUE CONTENUTO NECESSARIO Assicurare il regolare pagamento dei titolari di crediti impignorabili crediti di cui all’art. 545 c.p.c. (crediti alimentari, ecc.); Prevedere le scadenze e le modalità di pagamento dei creditori, anche se suddivisi in «classi»; Indicare le eventuali l’adempimento dei debiti; garanzie rilasciate per Indicare le modalità per l’eventuale liquidazione dei beni. 27 Giugno 2016 SEGUE CONTENUTO EVENTUALE Soddisfazione non integrale dei crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca, se ne è assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile con riguardo al valore di mercato del bene oggetto della garanzia (come attestato dall’OCC); Affidamento del patrimonio ad un gestore che può anche essere, su nomina del giudice, l’OCC. 28 Giugno 2016 SEGUE POSSIBILI LIMITAZIONI IN ORDINE A: Accesso al mercato del credito al consumo; Utilizzo di strumenti di pagamento elettronico a credito; Sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari. 29 Giugno 2016 RAPPORTI TRA DEBITORE E CREDITORI PRIVILEGIATI La disciplina dei crediti privilegiati riprende quanto previsto dalla legge fallimentare per il fallimento e le altre procedure concorsuali: I crediti privilegiati possono non essere soddisfatti integralmente, se ne è assicurato il pagamento in misura non inferiore al valore di mercato del bene oggetto di garanzia; I creditori privilegiati non hanno diritto di votare l’adesione alla proposta salvo che rinunzino in tutto o in parte alla garanzia; 30 Giugno 2016 CESSIONE DI CREDITI FUTURI E INTERVENTO DI TERZI GARANTI CREDITI FUTURI Art. 8, comma 1 L. 3/2012 La proposta [di accordo o] di piano del consumatore prevede la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante la cessione di crediti futuri. Facoltà di cessione espressamente prevista dalla legge; Atipicità della proposta. 31 Giugno 2016 SEGUE I crediti futuri devono essere stimati o stimabili (es. redditi da lavoro dipendente, rendite di beni immobili locati o affittati, rendite di titoli di stato); il piano di ristrutturazione può assumere i contenuti più vari, plasmati sulle esigenze sia del debitore che dei creditori; Possibilità di predisporre un piano a carattere: Dilatorio; Esdebitatorio; Misto. Autonomia negoziale molto amplia. 32 Giugno 2016 SEGUE TERZI GARANTI Art. 8, comma 2 L. 3/2012 Nel caso in cui i beni e i redditi del debitore non siano sufficienti a garantire la fattibilità del piano la proposta deve essere sottoscritta anche da uno o più terzi che consentono il conferimento, anche in garanzia, di redditi o beni sufficienti per assicurarne l’attuabilità. Previsione esemplificativa sono ammesse: Garanzie estese a tutto il patrimonio del garante (fideiussioni); Garanzie atipiche (lettere di patronage); Vero e proprio conferimento di beni o redditi. 33 Giugno 2016 SEGUE Non sono previsti limiti temporali per il rilascio della garanzia; La mancata costituzione della garanzia promessa è motivo di risoluzione del piano ai sensi dell’art. 14; A seconda della gravità dell’incapienza, l’intervento del terzo può essere: Solutorio: impegno del terzo a conferire beni o redditi in misura sufficiente a rendere attuabile il piano; In garanzia: il terzo si limita a conferire i suoi beni o redditi a garanzia dell’adempimento del debitore Possibilità di accedere alla procedura anche per soggetti garantiti del tutto privi di beni/redditi da mettere a disposizione dei creditori. 34 Giugno 2016 EFFETTI DELL’AMMISSIONE SULLE PROCEDURE ESECUTIVE Art. 12-bis, comma 2 Diversamente da quanto stabilito dall’art. 10 per il decreto di ammissione alla procedura di accordo, nella procedura in questione non è prevista una sospensione generalizzata delle azioni esecutive; Resta ferma la possibilità per il giudice di sospendere, fino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, gli specifici provvedimenti di esecuzione forzata la cui prosecuzione possa pregiudicare la fattibilità del piano. 35 Giugno 2016 CRITERIO DI MERITEVOLEZZA PER L’OMOLOGAZIONE DEL PIANO Art. 12-bis, comma 3 La meritevolezza sussiste quando sia escluso «che il consumatore ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che ha composamento determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali»; Forma di «accertamento in negativo»: omologazione del piano ove il giudice ritenga non si versi in una situazione di sovraindebitamento «colpevole» 36 Giugno 2016 3. L’ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE Art. 7, comma 1 L. 3/2012 Il debitore (non necessariamente persona fisica) in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori, con l’ausilio degli OCC, un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti sulla base di un piano. Procedura di carattere concorsuale: rivolta a tutti i creditori, per i quali opera la regola del silenzio-assenso. Principali differenze con il piano del consumatore: Presupposto soggettivo: categoria eterogenea di soggetti, tra cui anche il consumatore; Procedimento: è richiesto l’accordo della maggioranza dei creditori, diversamente dal piano del consumatore che si rivolge unicamente al giudice. 37 Giugno 2016 PRESUPPOSTI PRESUPPOSTO SOGGETTIVO Soggetti diversi dall’imprenditore commerciale di non piccole dimensioni; Esclusione dei soggetti che possono accedere al fallimento ed alle altre procedure concorsuali; Definizione in negativo dei soggetti ammessi alle procedure di composizione della crisi da sovra-indebitamento. PRESUPPOSTO OGGETTIVO Art. 6, comma 2, lett. a) sovraindebitamento Situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni; Definitiva incapacità di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni. 38 Giugno 2016 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ Art. 7, comma 2 il debitore, anche consumatore, non deve: a. Essere soggetto a procedure concorsuali diverse a quelle regolate dalla L. 3/2012; b. Aver fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, alle procedure regolate dalla L. 3/2012; c. Aver subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 (annullamento o risoluzione dell’accordo di ristrutturazione) e 14-bis (revoca dell’omologazione del piano); d. Aver fornito documentazione che non consente di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale. 39 Giugno 2016 CRITERI DI RISTRUTTURAZIONE DEI CREDITI Art. 8 – Contenuto dell’accordo La proposta deve prevedere la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma; La legge rimette in massima parte all’autonomia dell’imprenditore le scelte in ordine alle modalità: Soddisfazione non integrale dei crediti privilegiati o moratoria fino ad un anno per il pagamento degli stessi al ricorrere di determinate condizioni previste dalla norma; Suddivisione dei creditori in classi; Affidamento del patrimonio ad un gestore che può anche essere, su nomina del giudice, l’OCC; Cessione di crediti futuri; Intervento di terzi garanti. 40 Giugno 2016 APPROVAZIONE DELL’ACCORDO L’OCC comunica ai creditori la proposta di accordo ed il decreto di ammissione alla procedura; I creditori valutano la convenienza della proposta ed esprimono il proprio voto singolarmente non è prevista l’adunanza; • Nella dichiarazione di accettazione i creditori non possono formulare variazioni alla proposta: sono considerate come una forma di dissenso; Vale la regola del silenzio-assenso il creditore dissenziente deve far pervenire il proprio dissenso in forma scritta; • Il creditore dissenziente può successivamente contestare la convenienza dell’accordo; • Previsione mutuata da quanto previsto in materia di concordato preventivo prima della riforma di cui al D.L. 83/2015. 41 Giugno 2016 OMOLOGAZIONE DELL’ACCORDO Affinché il giudice possa omologare l’accordo è richiesta la maggioranza qualificata del 60% dei crediti computati; Non sono computati: I crediti privilegiati per i quali è previsto l’integrale soddisfacimento, salva la rinuncia totale o parziale alla causa di prelazione; I crediti del coniuge e dei parenti e affini entro il quarto grado, i cessionari o aggiudicatari dei suddetti crediti da meno di un anno. Se è raggiunta la maggioranza del 60% il giudice omologa l’accordo con provvedimento motivato; Cram-down: i creditori che non aderiscono alla proposta devono sottostare alla volontà della maggioranza ed al contenuto della proposta; L’accordo non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso. 42 Giugno 2016 3. LIQUIDAZIONE ED ESDEBITAZIONE LA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE Prevista dal D.L. 179/2012 in via alternativa e residuale rispetto alle altre procedure di composizione della crisi; Dal momento dell’apertura della procedura il patrimonio viene amministrato dal liquidatore ai fini della liquidazione e successiva ripartizione ai creditori; Produce effetti nei confronti di tutti i creditori anteriori: blocco delle azioni esecutive e cautelari individuali ed impossibilità di costituire legittime cause di prelazione; Par condicio creditorum: non è prevista alcuna forma di accordo in ordine alle modalità di attuazione. L’ammissione alla procedura comporta per il debitore l’aspettativa dell’esdebitazione ex art. 14-terdecies; Rimane procedura di tempo esclusivamente «volontario»: la legittimazione alla sua apertura spetta solo al debitore. 43 Giugno 2016 SEGUE CARATTERISTICHE Procedura concorsuale non negoziale, in parte assimilabile alla procedura fallimentare; Fondata sui principi di universalità e generalità; Cristallizzazione del patrimonio del debitore e attribuzione della gestione e della disponibilità dello stesso al liquidatore; Non persegue l’obiettivo del risanamento della situazione economico-finanziaria del debitore. Funzione principale della procedura di liquidazione è il massimo soddisfacimento dei creditori nel rispetto della par condicio creditorum. 44 Giugno 2016 SEGUE APERTURA DELLA PROCEDURA Il debitore può giungere all’apertura della procedura di liquidazione attraverso due percorsi alternativi: 1. Art. 12-ter, comma 1 L. 3/2012 In alternativa alla proposta per la composizione della crisi, il debitore in stato di sovraindebitamento può chiedere la liquidazione di tutti i suoi beni. 2. Art. 12-quater, comma 1 L. 3/2012 Il giudice, su istanza del debitore o di uno dei creditori dispone la conversione della procedura di composizione della crisi (accordo o piano) in quella di liquidazione nell’ipotesi di annullamento dell’accordo o di cessazione degli effetti dell’omologazione del piano del consumatore. 45 Giugno 2016 SEGUE 1. DOMANDA DEL DEBITORE (ART. 14-TER) La domanda può essere presentata dal debitore in via alternativa alle altre procedure di composizione della crisi; I requisiti di ammissibilità sono i medesimi di quelli previsti per l’accordo di ristrutturazione ed il piano del consumatore; Devono essere allegati alla domanda: L’inventario di tutti i beni, con specifiche indicazioni sul possesso di ciascuno dei beni mobili e immobili; Una relazione particolareggiata dell’OCC dalla quale dovrebbe emergere in sintesi la «meritevolezza» del debitore. 46 Giugno 2016 SEGUE 2. CONVERSIONE DELLA PROCEDURA (ART. 14-QUATER) Ipotesi di conversione della procedura: Cessazione di diritto degli effetti dell’accordo o del piano in virtù di inadempimenti qualificati (nei confronti delle amministrazioni pubbliche e degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie) ovvero del compimento durante la procedura di atti in frode ai creditori; Annullamento dell’accordo o del piano quando è stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, sottratta o dissimulata una parte rilevante dell’attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti; Risoluzione dell’accordo o del piano per mancato adempimento degli obblighi derivanti dall’accordo, mancata costituzione delle garanzie promesse o se l’esecuzione diviene impossibile per ragioni non imputabili al debitore. 47 Giugno 2016 SEGUE Liquidazione come beneficio per il debitore (legittimazione esclusiva dello stesso a ricorrere alla procedura in questione); Liquidazione come sanzione per il debitore (decisa dal giudice, in conseguenza della procedura della composizione della crisi da sovraindebitamento non andata a buon fine). Contraddizioni del legislatore nel dettare disciplina della procedura di liquidazione. 48 Giugno 2016 la SEGUE L’ESDEBITAZIONE (ART. 14-TERDECIES) Fase meramente eventuale, introdotta con D.L. 179/2012 sulla falsariga dell’esdebitazione disciplinata dagli artt. 142 ss. L.F.; Ricorso del debitore interessato entro l’anno successivo alla chiusura della liquidazione; Ambito soggettivo: solo per il debitore-persona fisica; Ambito oggettivo: Può essere concessa solo qualora la procedura di liquidazione si sia conclusa a seguito della completa esecuzione del programma di liquidazione, con ripartizione finale dell’attivo e soddisfacimento parziale dei creditori concorrenti; Non opera per tutti i debiti: esclusione di quelli contemplati dal comma 3 della disposizione (debiti derivanti da obblighi di mantenimento e alimentari, risarcimento dei danni da illecito aquiliano e debiti fiscali). 49 Giugno 2016 SEGUE CONDIZIONI PER IL BENEFICIO: meritevolezza del debitore Il debitore può accedere al beneficio dell’esdebitazione a condizione che: Abbia cooperato al regolare ed efficace svolgimento della procedura; Non abbia in alcun modo ritardato o contribuito a ritardare lo svolgimento della stessa; Non abbia beneficiato di altra esdebitazione negli otto anni precedenti la domanda; Non sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per alcuno dei reati previsti dall’art. 16 (atti in frode ai creditori), Abbia svolto, nei quattro anni successivi al deposito della domanda di liquidazione, un’attività produttiva di reddito adeguata; Siano stati soddisfatti almeno in parte i creditori per titolo e causa anteriore al decreto di apertura della liquidazione. 50 Giugno 2016