Scarica l´allegato A - Camera di commercio di Torino
Transcript
Scarica l´allegato A - Camera di commercio di Torino
CLAUSOLE ALLEGATO A CLAUSOLE DA INSERIRE NEI CONTRATTI DI FIDEJUSSIONE BANCARIA O DI ASSICURAZIONE DA DEPOSITARE A TITOLO DI CAUZIONE AI SENSI DELL’ DELL’ART. 10 N. 2 LEGGE 14.11.1941 N. 1442. IMPRESE PRESE DI N. B. LE POLIZZE ASSICURATIVE POSSONO ESSERE RILASCIATE SOLO DALLE IM ASSICURAZIONI AUTORIZZATE ALL’ ALL’ESERCIZIO DEL RAMO CAUZIONI AI SENSI DELLA L. 10.6.82 N. 348 ART.1, LETT. C. ENTE GARANTITO: CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO CLAUSOLE OBBLIGATORIE - CAUSALE DELLA GARANZIA: la presente garanzia, rilasciata a copertura di eventuali inadempienze alle disposizioni della Legge 1442 del 14.11.1941, s’intende prestata esclusivamente nell’interesse di beneficiari terzi che dovessero subire pregiudizi patrimoniali ed economici in conseguenza di inadempienze di natura professionale in cui lo Spedizioniere contraente incorresse nello svolgimento dell’attività. - La presente garanzia deve essere pari alla durata dello svolgimento dell’attività di spedizioniere. Decorso detto periodo la garanzia resterà comunque valida per i 18 mesi successivi alla cessazione dell’attività di spedizioniere oppure sino all’avvenuta liberazione da parte dell’ente garantito. L’ente garante (società assicuratrice / azienda di credito) non potrà in nessun caso opporre all’ente garantito il mancato pagamento rispettivamente del premio o della commissione, di eventuali supplementi di premio, nonché di imposte, spese ed oneri connessi alla presente garanzia. Imposte, spese ed altri eventuali oneri relativi e conseguenti alla presente garanzia non potranno essere posti a carico dell’ente garantito. - In caso di disdetta da parte di uno dei contraenti, questa dovrà essere immediatamente comunicata alla Camera di Commercio di Torino a cura del fidejussore o dell’assicuratore.