Figlio superstite di genitore che abbia contratto nuovo matrimonio

Transcript

Figlio superstite di genitore che abbia contratto nuovo matrimonio
Edizione di martedì 22 novembre
2016
NEWS DEL GIORNO
Figlio superstite di genitore che abbia contratto nuovo
matrimonio: rendita al 40%
di Redazione
L’Inail, con circolare n. 42 del 18 novembre 2016, ha precisato che, alla luce della sentenza
della Corte Costituzionale n. 86/2009, la situazione del figlio del genitore che abbia contratto
nuovo matrimonio è identica a quella del figlio naturale di una coppia non coniugata, ma
stabilmente convivente: pertanto, l’articolo 85, D.P.R. 1124/1965, va interpretato prevedendo il
riconoscimento del diritto alla rendita nella misura del 40% nei confronti del figlio superstite
di genitore che abbia contratto nuovo matrimonio.
L’adozione del minore da parte dell’attuale coniuge del genitore, che all’epoca del decesso
dell’assicurato conviveva more uxorio con quest’ultimo, non pregiudica il diritto al
mantenimento della rendita al superstite nella misura del 40%, in quanto lo status di figlio
adottivo del minore è ininfluente a tal fine.
Centro Studi Lavoro e Previdenza – Euroconference ti consiglia:
www.eclavoro.it
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Page 1/1