riconoscimento nato fuori del matrimonio,dichiarazione di nascita

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riconoscimento nato fuori del matrimonio,dichiarazione di nascita
RICONOSCIMENTO NATO FUORI DEL
MATRIMONIO
Riconoscimento di un figlio nato fuori del matrimonio :
Il riconoscimento di un figlio nato fuori dal matrimonio può
essere effettuato dinanzi all’Ufficiale dello Stato Civile, o
in un atto pubblico, o in un testamento (art. 254 cc) prima
della nascita, nell’atto di nascita o successivamente alla
nascita.
Solitamente il riconoscimento di un figlio nato fuori dal
matrimonio avviene contestualmente alla dichiarazione di
nascita. (1)
(1) Entrambi i genitori effettuano la dichiarazione di nascita
,o presso la Direzione sanitaria dell’Ospedale dove è avvenuto
il parto o all’Ufficiale di Stato Civile del Comune di nascita
o del Comune di residenza di uno dei genitori. Il bambino può
essere riconosciuto anche da un solo genitore. Qualora l’altro
genitore non effettui il riconoscimento il figlio assume il
cognome del genitore che l’ha riconosciuto.
Tuttavia
i genitori possono effettuare il riconoscimento
anche durante il periodo di gravidanza ovvero dopo la nascita
e precisamente :
1. p r i m a d e l l a n a s c i t a d e l
riconoscimento del nascituro)
bambino,
(vedi
scheda
2. dopo la nascita del bambino
NEL CASO IN CUI UN SOLO GENITORE ABBIA PROVVEDUTO AL
RICONOSCIMENTO AL MOMENTO DELLA NASCITA L’ALTRO PUO’
RICONOSCERE SUCCESSIVAMENTE ALLA NASCITA.
LA DICHIARAZIONE DEVE ESSERE RESA CON IL CONSENSO DEL GENITORE
CHE PER PRIMO HA EFFETTUATO IL RICONOSCIMENTO.
TALE CONSENSO PUO’ ESSERE PRESTATO ALLA PRESENZA DI ENTRAMBI
(O PRIMA DEL RICONOSCIMENTO).
Se la dichiarazione di riconoscimento riguarda un figlio che
ha compiuto i 14 anni è necessario
l’assenso del figlio
stesso.
Documentazione da presentare
L’allegato modello di comunicazione dei dati per l’avvio del
procedimento a cui va apposta una marca da bollo da euro 16,00
corredata da fotocopia del documento di identità.
Per ulteriori informazioni :
recarsi personalmente presso Ufficio di Stato Civile nei
seguenti giorni : da lunedì a venerdì dalle ore 9,00
alle 12.30, martedì e giovedì dalle ore 15,00 alle ore
17.00
telefonicamente al numero 071 222 2117
Per
e-m@il
all’indirizzo
:
[email protected]
L’attribuzione del cognome al figlio cittadino italiano nato
fuori del matrimonio
Se il minore viene riconosciuto da entrambi i genitori al
momento della nascita deve essere attribuito l’intero cognome
del padre.
(anche se il padre è straniero e la cittadinanza italiana
deriva al minore dalla madre).
Se il minore viene riconosciuto al momento della nascita da un
solo genitore, il figlio assume il cognome del genitore che
l’ha riconosciuto per primo.
Se il minore viene riconosciuto dal padre successivamente alla
nascita LA DECISIONE IN MERITO AL COGNOME SPETTA
ESCLUSIVAMENTE AL TRIBUNALE ORDINARIO AL QUALE I GENITORI
DOVRANNO RIVOLGERSI AUTONOMAMENTE CON SPECIFICA RICHIESTA,
MOTIVATA E ASSISTITI DA UN LEGALE.
Se, invece, al momento del riconoscimento il figlio sia già
maggiorenne, è lui che decide in merito alle possibilità
previste dal codice civile, con dichiarazione contestuale
all’atto del riconoscimento o con dichiarazione successiva
resa all’ufficiale dello Stato Civile.
Conclusione e termini del procedimento
Il procedimento si conclude entro 30 giorni dalla richiesta
con la formazione dell’atto di Stato Civile di riconoscimento,
sottoscritto dal dichiarante e dall’ufficiale di stato civile
provvede ad effettuare le relative annotazioni e comunicazioni
anagrafiche.
Casi particolari :
IL RICONOSCIMENTO
STRANIERO:
SUCCESSIVO
ALLA
NASCITA
DEL
MINORE
L’interessato con un traduttore, nel caso in cui non conosca
la lingua italiana, fissa un appuntamento contattando
l’ufficio di Stato civile con uno dei seguenti modi:
Recandosi personalmente presso – Ufficio di Stato Civile
– nei seguenti giorni : da lunedì a venerdì dalle ore
9,00 alle 12.30 martedì e giovedì dalle ore 15,00 alle
ore 17.00
Telefonicamente al numero 071 222 2117
Per
e-m@il
all’indirizzo
[email protected]
:
Normativa di riferimento
Legge n. 219 del 10 dicembre 2012 “Disposizioni in materia di
riconoscimento dei figli naturali”
Legge 31 maggio 1995, n. 218. “Riforma del sistema italiano di
diritto internazionale privato£.
D.M. del 27 febbraio 2001, in G.U. n. 66 del 20 marzo 2001
“Tenuta dei registri dello stato civile nella fase antecedente
all’entrata in funzione degli archivi informatici”.
D.P.R. n. 396 del 3 novembre 2000 “Regolamento per la
revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello Stato
Civile
Codice Civile
Allegato:
avvio procedimento riconoscimento
DICHIARAZIONE DI NASCITA
Chi può fare la dichiarazione di nascita, quando, come e dove
farla
La dichiarazione di nascita di un figlio può essere effettuata
:
1. Entro 3 giorni dalla nascita :
presso il centro di nascita, ospedale o casa di cura
il genitore, (se figlio di coniugati) o suo procuratore o
entrambi i genitori (nel caso di figlio nato fuori dal
matrimonio) o un loro procuratore, deve/devono presentarsi
alla Direzione Sanitaria del centro dove è avvenuta la nascita
con un documento di identità valido e con l’attestazione di
nascita.
L’atto viene poi inviato dalla direzione sanitaria al comune
dove è avvenuta la nascita, oppure al comune di residenza dei
genitori, o al comune di residenza indicato dai genitori
quando questi siano residenti in comuni diversi.
2. Entro 10 giorni dalla nascita :
presso l’ufficio dello Stato Civile del Comune dove il parto è
avvenuto oppure presso il comune di residenza dei genitori.
Il genitore, (se figlio di coniugati) o suo procuratore o
entrambi i genitori (nel caso di figlio nato fuori dal
matrimonio) o loro procuratore, deve/devono all’ufficio di
stato civile del comune dove è avvenuto il parto, con un
documento d’identità valido e l’attestazione di nascita
(rilasciata dall’ostetrica o dal medico che ha assistito al
parto).
Se i genitori risiedono in comuni diversi, la dichiarazione
può essere resa indifferentemente in uno dei due comuni.
3. Dopo 10 giorni dalla nascita :
con le stesse modalità di cui al punto 2 motivando le ragioni
del ritardo per iscritto che verranno segnalate alla Procura
della Repubblica.
Avvertenze Importanti:
Sino al momento della dichiarazione di nascita il
bambino non risulta iscritto all’Anagrafe della
Popolazione Residente, per cui sino ad allora, la sua
nascita non potrà essere certificata.
Il figlio viene di norma iscritto all’anagrafe del
Comune di residenza della madre, tuttavia se i genitori
con residenze diverse concordano di rendere la
dichiarazione di nascita presso il comune di residenza
del padre, tale comune dovrà trasmettere copia dell’atto
per la trascrizione al comune di residenza della madre,
che provvederà anche all’iscrizione anagrafica del
minore.
Per figli nati da genitori coniugati:
E’ sufficiente che renda la dichiarazione almeno uno dei due
genitori.
Per figli nati fuori dal matrimonio:
La dichiarazione di nascita deve avvenire con la presenza di
entrambi i genitori nel caso in cui entrambi intendano
riconoscere il figlio, o la presenza di solo un genitore nel
caso in cui solo uno solo intenda effettuare il
riconoscimento.
ATTRIBUZIONE DEL COGNOME E DEL NOME AL NEONATO:
Al cittadino italiano, figlio nato nel matrimonio o fuori del
matrimonio è possibile aggiungere il cognome materno a quello
paterno, con l’accordo di entrambi i genitori ( SENTENZA n.
286/16 della Corte Costituzionale e Circolare n. 1/2017 della
Direzione Centrale per i Servizi Demografici ).
Qualora, al momento della formazione dell’atto di nascita,
venga manifestata la volontà di attribuire il doppio cognome,
in presenza di dichiarazione di nascita resa da uno solo dei
genitori, nel caso di filiazione nel matrimonio, il genitore
non presente dovrà sottoscrivere una dichiarazione corredata
di fotocopia del proprio documento di riconoscimento, nella
quale indica la scelta di attribuire il doppio cognome.
Presso l’ufficio di stato civile è disponibile apposito
modulo.
Nell’atto di nascita verrà fatta menzione dell’acquisizione di
tale documento relativo al genitore non presente e la volontà
del dichiarante all’attribuzione del doppio cognome.
Qualora fossero presenti entrambi i genitori, come nel caso di
filiazione fuori dal matrimonio , è sufficiente indicare la
loro concorde volontà nell’atto di nascita che verrà
sottoscritto da entrambi.
Al nato può essere attribuito un solo nome che corrisponda al
sesso. Il nome può essere composto da più elementi onomastici
fino ad un massimo di tre, anche separati da virgola.
E´ fatto divieto inoltre, imporre al bambino lo stesso nome
del padre vivente, di un fratello e di una sorella viventi.
Casi particolari :
NASCITA IN ITALIA DA GENITORI ISCRITTI ALL’A.I.R.E.
la denuncia di nascita potrà essere ricevuta solamente dal
comune di nascita o dalla struttura sanitaria dove si è
verificato l’evento.
Ne consegue che l’ufficiale dello stato civile del Comune
luogo dell’evento della nascita dopo aver proceduto a
iscrivere o a trascrivere l’atto di nascita del bambino ne
darà comunicazione all’ ufficiale di anagrafe del Comune
competente alla registrazione A.I.R.E. del minore.
NASCITA IN ITALIA DA GENITORI STRANIERI
I diritti della personalità sono quelli previsti dalla legge
dello Stato del quale il minore è cittadino (art. 24 della
Legge 218/1995):
di conseguenza, la normativa applicabile non sarà quella
italiana, ma esclusivamente quella dello Stato di appartenenza
del minore;
L’atto di nascita è formato su dichiarazioni dei genitori
anche per quanto riguarda il cognome e il nome che spetta al
bimbo che saranno quelli previsti dalla legge dello Stato del
quale il minore diviene cittadino.
L’Ufficiale di Stato Civile registra semplicemente quanto
dichiarato dalla parte e non è tenuto né è in grado di
conoscere le normative dei diversi Stati, né è tenuto a
pretendere documentazione in proposito.
NASCITA
IN
IN
ITALIA
DA
GENITORI
STRANIERI
RESIDENTI
ALL’ESTERO:
la dichiarazione può essere fatta ESCLUSIVAMENTE al centro di
nascita (ospedale o casa di cura) o al comune di nascita;
BAMBINO NATO MORTO:
Si verifica nel caso in cui il bambino nasca morto dopo la 28°
settimana di gestazione . Si provvede comunque alla formazione
dell’atto di nascita, e potrà essere certificata la morte.
La dichiarazione di nascita dovrà essere
esclusivamente nelComune di nascita.
Documentazione da presentare
effettuata
Gli stranieri dovranno presentarsi con:
lPassaporto in corso di validità
Attestazione di nascita rilasciata dal Direzione
Sanitaria ove è avvenuta la nascita in busta chiusa.
Coloro che non conoscono la lingua italiana debbono essere
accompagnati da un traduttore maggiorenne non parente .
NORMATIVA DI RIFERIMENTO:
Codice Civile, artt. 231 – 290;
DPR 3 novembre 2000, n. 396 artt. 28–49;
Legge 31 maggio 1995, n. 218 artt. 33–37 “Riforma del sistema
italiano di Diritto Internazionale”
Info : Paola Pellegrini
Orari : dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle 12.30 e il
martedì e il giovedì dalle ore 15,00 alle ore 17.00 – Largo
XXIV Maggio n. 1 piano terra sede Municipale Ufficio stato
civile
Telefono : 0712222183
Fax 0712222134
Responsabile dell’ufficio Stato Civile : Patrizia Antonelli
Dirigente S.C.A.L.E.S. : Paola Calabrese
Indirizzo PEC : [email protected]