riconoscimento nato fuori del matrimonio,dichiarazione di nascita
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riconoscimento nato fuori del matrimonio,dichiarazione di nascita
RICONOSCIMENTO NATO FUORI DEL MATRIMONIO Riconoscimento di un figlio nato fuori del matrimonio : Il riconoscimento di un figlio nato fuori dal matrimonio può essere effettuato dinanzi all’Ufficiale dello Stato Civile, o in un atto pubblico, o in un testamento (art. 254 cc) prima della nascita, nell’atto di nascita o successivamente alla nascita. Solitamente il riconoscimento di un figlio nato fuori dal matrimonio avviene contestualmente alla dichiarazione di nascita. (1) (1) Entrambi i genitori effettuano la dichiarazione di nascita ,o presso la Direzione sanitaria dell’Ospedale dove è avvenuto il parto o all’Ufficiale di Stato Civile del Comune di nascita o del Comune di residenza di uno dei genitori. Il bambino può essere riconosciuto anche da un solo genitore. Qualora l’altro genitore non effettui il riconoscimento il figlio assume il cognome del genitore che l’ha riconosciuto. Tuttavia i genitori possono effettuare il riconoscimento anche durante il periodo di gravidanza ovvero dopo la nascita e precisamente : 1. p r i m a d e l l a n a s c i t a d e l riconoscimento del nascituro) bambino, (vedi scheda 2. dopo la nascita del bambino NEL CASO IN CUI UN SOLO GENITORE ABBIA PROVVEDUTO AL RICONOSCIMENTO AL MOMENTO DELLA NASCITA L’ALTRO PUO’ RICONOSCERE SUCCESSIVAMENTE ALLA NASCITA. LA DICHIARAZIONE DEVE ESSERE RESA CON IL CONSENSO DEL GENITORE CHE PER PRIMO HA EFFETTUATO IL RICONOSCIMENTO. TALE CONSENSO PUO’ ESSERE PRESTATO ALLA PRESENZA DI ENTRAMBI (O PRIMA DEL RICONOSCIMENTO). Se la dichiarazione di riconoscimento riguarda un figlio che ha compiuto i 14 anni è necessario l’assenso del figlio stesso. Documentazione da presentare L’allegato modello di comunicazione dei dati per l’avvio del procedimento a cui va apposta una marca da bollo da euro 16,00 corredata da fotocopia del documento di identità. Per ulteriori informazioni : recarsi personalmente presso Ufficio di Stato Civile nei seguenti giorni : da lunedì a venerdì dalle ore 9,00 alle 12.30, martedì e giovedì dalle ore 15,00 alle ore 17.00 telefonicamente al numero 071 222 2117 Per e-m@il all’indirizzo : [email protected] L’attribuzione del cognome al figlio cittadino italiano nato fuori del matrimonio Se il minore viene riconosciuto da entrambi i genitori al momento della nascita deve essere attribuito l’intero cognome del padre. (anche se il padre è straniero e la cittadinanza italiana deriva al minore dalla madre). Se il minore viene riconosciuto al momento della nascita da un solo genitore, il figlio assume il cognome del genitore che l’ha riconosciuto per primo. Se il minore viene riconosciuto dal padre successivamente alla nascita LA DECISIONE IN MERITO AL COGNOME SPETTA ESCLUSIVAMENTE AL TRIBUNALE ORDINARIO AL QUALE I GENITORI DOVRANNO RIVOLGERSI AUTONOMAMENTE CON SPECIFICA RICHIESTA, MOTIVATA E ASSISTITI DA UN LEGALE. Se, invece, al momento del riconoscimento il figlio sia già maggiorenne, è lui che decide in merito alle possibilità previste dal codice civile, con dichiarazione contestuale all’atto del riconoscimento o con dichiarazione successiva resa all’ufficiale dello Stato Civile. Conclusione e termini del procedimento Il procedimento si conclude entro 30 giorni dalla richiesta con la formazione dell’atto di Stato Civile di riconoscimento, sottoscritto dal dichiarante e dall’ufficiale di stato civile provvede ad effettuare le relative annotazioni e comunicazioni anagrafiche. Casi particolari : IL RICONOSCIMENTO STRANIERO: SUCCESSIVO ALLA NASCITA DEL MINORE L’interessato con un traduttore, nel caso in cui non conosca la lingua italiana, fissa un appuntamento contattando l’ufficio di Stato civile con uno dei seguenti modi: Recandosi personalmente presso – Ufficio di Stato Civile – nei seguenti giorni : da lunedì a venerdì dalle ore 9,00 alle 12.30 martedì e giovedì dalle ore 15,00 alle ore 17.00 Telefonicamente al numero 071 222 2117 Per e-m@il all’indirizzo [email protected] : Normativa di riferimento Legge n. 219 del 10 dicembre 2012 “Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali” Legge 31 maggio 1995, n. 218. “Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato£. D.M. del 27 febbraio 2001, in G.U. n. 66 del 20 marzo 2001 “Tenuta dei registri dello stato civile nella fase antecedente all’entrata in funzione degli archivi informatici”. D.P.R. n. 396 del 3 novembre 2000 “Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello Stato Civile Codice Civile Allegato: avvio procedimento riconoscimento DICHIARAZIONE DI NASCITA Chi può fare la dichiarazione di nascita, quando, come e dove farla La dichiarazione di nascita di un figlio può essere effettuata : 1. Entro 3 giorni dalla nascita : presso il centro di nascita, ospedale o casa di cura il genitore, (se figlio di coniugati) o suo procuratore o entrambi i genitori (nel caso di figlio nato fuori dal matrimonio) o un loro procuratore, deve/devono presentarsi alla Direzione Sanitaria del centro dove è avvenuta la nascita con un documento di identità valido e con l’attestazione di nascita. L’atto viene poi inviato dalla direzione sanitaria al comune dove è avvenuta la nascita, oppure al comune di residenza dei genitori, o al comune di residenza indicato dai genitori quando questi siano residenti in comuni diversi. 2. Entro 10 giorni dalla nascita : presso l’ufficio dello Stato Civile del Comune dove il parto è avvenuto oppure presso il comune di residenza dei genitori. Il genitore, (se figlio di coniugati) o suo procuratore o entrambi i genitori (nel caso di figlio nato fuori dal matrimonio) o loro procuratore, deve/devono all’ufficio di stato civile del comune dove è avvenuto il parto, con un documento d’identità valido e l’attestazione di nascita (rilasciata dall’ostetrica o dal medico che ha assistito al parto). Se i genitori risiedono in comuni diversi, la dichiarazione può essere resa indifferentemente in uno dei due comuni. 3. Dopo 10 giorni dalla nascita : con le stesse modalità di cui al punto 2 motivando le ragioni del ritardo per iscritto che verranno segnalate alla Procura della Repubblica. Avvertenze Importanti: Sino al momento della dichiarazione di nascita il bambino non risulta iscritto all’Anagrafe della Popolazione Residente, per cui sino ad allora, la sua nascita non potrà essere certificata. Il figlio viene di norma iscritto all’anagrafe del Comune di residenza della madre, tuttavia se i genitori con residenze diverse concordano di rendere la dichiarazione di nascita presso il comune di residenza del padre, tale comune dovrà trasmettere copia dell’atto per la trascrizione al comune di residenza della madre, che provvederà anche all’iscrizione anagrafica del minore. Per figli nati da genitori coniugati: E’ sufficiente che renda la dichiarazione almeno uno dei due genitori. Per figli nati fuori dal matrimonio: La dichiarazione di nascita deve avvenire con la presenza di entrambi i genitori nel caso in cui entrambi intendano riconoscere il figlio, o la presenza di solo un genitore nel caso in cui solo uno solo intenda effettuare il riconoscimento. ATTRIBUZIONE DEL COGNOME E DEL NOME AL NEONATO: Al cittadino italiano, figlio nato nel matrimonio o fuori del matrimonio è possibile aggiungere il cognome materno a quello paterno, con l’accordo di entrambi i genitori ( SENTENZA n. 286/16 della Corte Costituzionale e Circolare n. 1/2017 della Direzione Centrale per i Servizi Demografici ). Qualora, al momento della formazione dell’atto di nascita, venga manifestata la volontà di attribuire il doppio cognome, in presenza di dichiarazione di nascita resa da uno solo dei genitori, nel caso di filiazione nel matrimonio, il genitore non presente dovrà sottoscrivere una dichiarazione corredata di fotocopia del proprio documento di riconoscimento, nella quale indica la scelta di attribuire il doppio cognome. Presso l’ufficio di stato civile è disponibile apposito modulo. Nell’atto di nascita verrà fatta menzione dell’acquisizione di tale documento relativo al genitore non presente e la volontà del dichiarante all’attribuzione del doppio cognome. Qualora fossero presenti entrambi i genitori, come nel caso di filiazione fuori dal matrimonio , è sufficiente indicare la loro concorde volontà nell’atto di nascita che verrà sottoscritto da entrambi. Al nato può essere attribuito un solo nome che corrisponda al sesso. Il nome può essere composto da più elementi onomastici fino ad un massimo di tre, anche separati da virgola. E´ fatto divieto inoltre, imporre al bambino lo stesso nome del padre vivente, di un fratello e di una sorella viventi. Casi particolari : NASCITA IN ITALIA DA GENITORI ISCRITTI ALL’A.I.R.E. la denuncia di nascita potrà essere ricevuta solamente dal comune di nascita o dalla struttura sanitaria dove si è verificato l’evento. Ne consegue che l’ufficiale dello stato civile del Comune luogo dell’evento della nascita dopo aver proceduto a iscrivere o a trascrivere l’atto di nascita del bambino ne darà comunicazione all’ ufficiale di anagrafe del Comune competente alla registrazione A.I.R.E. del minore. NASCITA IN ITALIA DA GENITORI STRANIERI I diritti della personalità sono quelli previsti dalla legge dello Stato del quale il minore è cittadino (art. 24 della Legge 218/1995): di conseguenza, la normativa applicabile non sarà quella italiana, ma esclusivamente quella dello Stato di appartenenza del minore; L’atto di nascita è formato su dichiarazioni dei genitori anche per quanto riguarda il cognome e il nome che spetta al bimbo che saranno quelli previsti dalla legge dello Stato del quale il minore diviene cittadino. L’Ufficiale di Stato Civile registra semplicemente quanto dichiarato dalla parte e non è tenuto né è in grado di conoscere le normative dei diversi Stati, né è tenuto a pretendere documentazione in proposito. NASCITA IN IN ITALIA DA GENITORI STRANIERI RESIDENTI ALL’ESTERO: la dichiarazione può essere fatta ESCLUSIVAMENTE al centro di nascita (ospedale o casa di cura) o al comune di nascita; BAMBINO NATO MORTO: Si verifica nel caso in cui il bambino nasca morto dopo la 28° settimana di gestazione . Si provvede comunque alla formazione dell’atto di nascita, e potrà essere certificata la morte. La dichiarazione di nascita dovrà essere esclusivamente nelComune di nascita. Documentazione da presentare effettuata Gli stranieri dovranno presentarsi con: lPassaporto in corso di validità Attestazione di nascita rilasciata dal Direzione Sanitaria ove è avvenuta la nascita in busta chiusa. Coloro che non conoscono la lingua italiana debbono essere accompagnati da un traduttore maggiorenne non parente . NORMATIVA DI RIFERIMENTO: Codice Civile, artt. 231 – 290; DPR 3 novembre 2000, n. 396 artt. 28–49; Legge 31 maggio 1995, n. 218 artt. 33–37 “Riforma del sistema italiano di Diritto Internazionale” Info : Paola Pellegrini Orari : dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle 12.30 e il martedì e il giovedì dalle ore 15,00 alle ore 17.00 – Largo XXIV Maggio n. 1 piano terra sede Municipale Ufficio stato civile Telefono : 0712222183 Fax 0712222134 Responsabile dell’ufficio Stato Civile : Patrizia Antonelli Dirigente S.C.A.L.E.S. : Paola Calabrese Indirizzo PEC : [email protected]