RELAZIONE DELL`AVV. SCOCCINI

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RELAZIONE DELL`AVV. SCOCCINI
La Tutela comunitaria dei prodotti Agroalimentari
Europei
27 Novembre 2007
Relazione dell’avv. Enrico Scoccini
Abstract
1) le norme del Trattato CE sulla libera circolazione delle merci, il divieto di
misure restrittive o di effetto equivalente: la giurisprudenza della Corte sul
principio del mutuo riconoscimento (sentenza Cassis de Dijon). Gli effetti
che da essa sono derivati: perdita di identità dei prodotti agroalimentari, la
cui produzione può avvenire ovunque e con qualunque composizione di
materia prima (vedi sentenze Pasta, Pane, aceto, ecc). la stessa Corte di
Giustizia ha dovuto rivedere il principio del mutuo riconoscimento,
laddove l’uso di una denominazione creava confusione per i consumatori
sul prodotto, la sua composizione, le sue qualità organolettiche (sentenza
Van der Laan). .
2) La giurisprudenza della Corte e la politica della Commissione sul divieto di
indicazioni di qualità collegate alla provenienza geografica dei prodotti
agroalimentari (sentenze
“Montagna Francese”, Markenqualitat aus
deutschen Landen” , Salaisogn d’Auvergne,, Commissione / Irlanda ed
altre). Gli effetti di tale scelte di politica del diritto, sono stati di consentire
lo sfruttamento abusivo di denominazioni tipiche di determinati territori
europei, da imprese comunitarie o extracomunitarie, ingannando i
consumatori sulla effettiva provenienza e composizione dei prodotti. .
3) le tutele offerte dalla normativa in materia di DOP e le IGP e STG. Tutela
restrittiva in una logica del prodotto di nicchia, con una disciplina molto
onerosa per il riconoscimento e la successiva
gestione della
denominazione geografica. .
4) La disciplina sull’etichettatura degli alimenti, è stata la linea di difesa su
cui la Commissione ed anche la Corte di Giustizia si sono attestate per la
difesa dei prodotti agroalimentari europei, secondo cui una informazione
adeguata contenuta in etichetta consente ai consumatori europei scelte
consapevoli sulla qualità dell’alimento acquistato. In realtà la disciplina
sull’etichettatura degli alimenti lè risultata inefficace quanto a tutela sia dei
prodotti che dei consumatori, in quanto tale normativa, ora contenuta nella
Dir. CE 13/2000, è fondata sugli stessi principi giuridici su cui sono state
costruite le regola del mercato agroalimentare comunitario: negare
rilevanza alla provenienza ed alla identità del prodotto, rendendo
facoltativa l’indicazione dell’origine del prodotto agroalimentare e della
materia prima che lo compone, consentendo l’utilizzo di denominazioni
merceologiche a prodotti che spesso non hanno nulla a che vedere con la
denominazione tradizionale del prodotto. Anzi, la normativa sulla
etichettatura, strettamente collegata alla direttiva sulle norme tecniche, è
ancora più restrittiva e penalizzante, per quanto attiene ad informazioni
supllementari sull’orgine delle matrie prime, sulle tecniche di produzione,
sulle denominazioni merceologiche consentite (basti pensare alle sentenze
sulla etichettatura dell’olio d’oliva).Può dirsi che i principi che regolano il
sistema dell’etichettatura degli alimenti secondo la Direttiva 13/2000 non
adottano il canone del collegamento del prodotto agroalimentare con il
territorio di provenienza quale canone per verificare la correttezza e
veridicità dell’informazione contenuta nell’etichetta, ma anzi tendono a
eliminare tale canone. Peraltro la realtà del mercato, l’entità delle
contraffazioni ed usurpazioni costantemente denunciate, dimostrano nei
fatti che disciplina dell’etichettatura non è uno strumento efficace e
comunque
a tutelare i prodotti agroalimentari europei contro le
usurpazioni, le contraffazioni.
5) La situazione in sede Wto non è certo migliore, anzi, gli accordi finora
raggiunti, non solo non tutelano i prodotti agroalimentari europei, ma le
stese DOP e IGT ricevono una tutela minore rispetto a quella prevista nel
sistema comunitario. Il Reg. 314/2004 sulle denominazioni tradizionali dei
vini VQPRD è stato l’indice di una scelta dell’unione Europea di abbassare
notevolmente il livello di tutela anche delle denominazioni geografiche
protette. I negoziati attualmente in altro mare, debbono ripartire su basi
diverse da quelle su cui finora sono state avviate le trattative: i prodotti
agroalimentari sono diversi dai prodotti industriali: rispondono ad esigenze
diverse, sono frutto di storie, culture e tradizioni che per certo non
riguardano i prodotti industriali. Quindi regola diverse.
6) Vi è stata una eterogenesi dei fini: il fine perseguito dalle istituzioni
comunitarie era quello evitare restrizioni alla libera circolazione delle
merci all’interno del mercato unico per favorire il libero commercio e
quindi la crescita delle imprese del settore più competitive ed efficienti; si
è verificato invece, che le imprese agroalimentari europee, più competitive
ed innovative sono state penalizzate dal fatto i loro prodotti e le materie
prime che li compongono, possono essere realizzati con gli stessi nomi, ma
con composizioni di materie prime del tutto diverse, in ogni parte del
mondo. In nessun mercato è stata legalizzata, come è avvenuto in quello di
prodotti agroalimentari, l’usurpazioni di nomi e la contraffazione dei
prodotti con enorme danno per le imprese del settore e per i consumatori.
Il risultato ottenuto è che la politica comunitaria in materia di
denominazioni merceologiche agroalimentari ha di fatto favorito le
contraffazioni dei prodotti europei, l’indebita appropriazione di
denominazioni, prodotti e attributi da parte di imprese comunitarie e
extracomunitarie che con tali prodotti non avevano alcun collegamento,
avendo favorito la perdita di identità e quindi la genericità delle
denominazioni, con conseguente perdita di valore dell’enorme patrimonio
agroalimentare europeo.
7) Ma alcuni spiragli di superamento di tale linea di politica del diritto sono
stati aperti dalla stessa Corte di Giustizia, che pure è stata la guardiana più
severa del principio del mutuo riconoscimento, in alcune recenti sentenze
ha dovuto riconoscere tutela a denominazioni di prodotti agroalimentari
non IGP, evidenziando la insufficienza e lacunosità del sistema
comunitario. Nella sentenza Warsteiner ha affermato che la
regolamentazione comunitaria in materia dsi DOP e ITP non impedisce ad
uno stato membro di adottare norme volte ad impedire l’utilizzazione di
una indicazione di provenienza geografica per la quale non esiste alcun
legame fra le caratteristiche del prodotto e la sua provenienza geografica.
Le ulteriori indicazioni di provenienzanon sono vietate a livello nazionale.
Ed anche nella nota sentenza Rioja 2, la Corte di Giustizia ha dato rilievo al
collegamento tra denominazione, qualità, territorio di origine e tutela dei
consumatori.: Sono aperture molto significative ad esigente nuove, ad una
nuova visione del rapporto tra prodotto agroalimentare, territorio di
provenienza, regole di comunicazione, tutela dei consumatori, su cui è
necessario un approfondimento in sede di scientifica eed in sede politica. .
8) Il presente convegno vuole essere in primo contributo per avviare una fase
di rielaborazione da parte dell’Unione Europea delle regole di concorrenza
del mercato dei prodotti agroalimentari.
Avv. Enrico Scoccini