RELAZIONE DELL`AVV. SCOCCINI
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RELAZIONE DELL`AVV. SCOCCINI
La Tutela comunitaria dei prodotti Agroalimentari Europei 27 Novembre 2007 Relazione dell’avv. Enrico Scoccini Abstract 1) le norme del Trattato CE sulla libera circolazione delle merci, il divieto di misure restrittive o di effetto equivalente: la giurisprudenza della Corte sul principio del mutuo riconoscimento (sentenza Cassis de Dijon). Gli effetti che da essa sono derivati: perdita di identità dei prodotti agroalimentari, la cui produzione può avvenire ovunque e con qualunque composizione di materia prima (vedi sentenze Pasta, Pane, aceto, ecc). la stessa Corte di Giustizia ha dovuto rivedere il principio del mutuo riconoscimento, laddove l’uso di una denominazione creava confusione per i consumatori sul prodotto, la sua composizione, le sue qualità organolettiche (sentenza Van der Laan). . 2) La giurisprudenza della Corte e la politica della Commissione sul divieto di indicazioni di qualità collegate alla provenienza geografica dei prodotti agroalimentari (sentenze “Montagna Francese”, Markenqualitat aus deutschen Landen” , Salaisogn d’Auvergne,, Commissione / Irlanda ed altre). Gli effetti di tale scelte di politica del diritto, sono stati di consentire lo sfruttamento abusivo di denominazioni tipiche di determinati territori europei, da imprese comunitarie o extracomunitarie, ingannando i consumatori sulla effettiva provenienza e composizione dei prodotti. . 3) le tutele offerte dalla normativa in materia di DOP e le IGP e STG. Tutela restrittiva in una logica del prodotto di nicchia, con una disciplina molto onerosa per il riconoscimento e la successiva gestione della denominazione geografica. . 4) La disciplina sull’etichettatura degli alimenti, è stata la linea di difesa su cui la Commissione ed anche la Corte di Giustizia si sono attestate per la difesa dei prodotti agroalimentari europei, secondo cui una informazione adeguata contenuta in etichetta consente ai consumatori europei scelte consapevoli sulla qualità dell’alimento acquistato. In realtà la disciplina sull’etichettatura degli alimenti lè risultata inefficace quanto a tutela sia dei prodotti che dei consumatori, in quanto tale normativa, ora contenuta nella Dir. CE 13/2000, è fondata sugli stessi principi giuridici su cui sono state costruite le regola del mercato agroalimentare comunitario: negare rilevanza alla provenienza ed alla identità del prodotto, rendendo facoltativa l’indicazione dell’origine del prodotto agroalimentare e della materia prima che lo compone, consentendo l’utilizzo di denominazioni merceologiche a prodotti che spesso non hanno nulla a che vedere con la denominazione tradizionale del prodotto. Anzi, la normativa sulla etichettatura, strettamente collegata alla direttiva sulle norme tecniche, è ancora più restrittiva e penalizzante, per quanto attiene ad informazioni supllementari sull’orgine delle matrie prime, sulle tecniche di produzione, sulle denominazioni merceologiche consentite (basti pensare alle sentenze sulla etichettatura dell’olio d’oliva).Può dirsi che i principi che regolano il sistema dell’etichettatura degli alimenti secondo la Direttiva 13/2000 non adottano il canone del collegamento del prodotto agroalimentare con il territorio di provenienza quale canone per verificare la correttezza e veridicità dell’informazione contenuta nell’etichetta, ma anzi tendono a eliminare tale canone. Peraltro la realtà del mercato, l’entità delle contraffazioni ed usurpazioni costantemente denunciate, dimostrano nei fatti che disciplina dell’etichettatura non è uno strumento efficace e comunque a tutelare i prodotti agroalimentari europei contro le usurpazioni, le contraffazioni. 5) La situazione in sede Wto non è certo migliore, anzi, gli accordi finora raggiunti, non solo non tutelano i prodotti agroalimentari europei, ma le stese DOP e IGT ricevono una tutela minore rispetto a quella prevista nel sistema comunitario. Il Reg. 314/2004 sulle denominazioni tradizionali dei vini VQPRD è stato l’indice di una scelta dell’unione Europea di abbassare notevolmente il livello di tutela anche delle denominazioni geografiche protette. I negoziati attualmente in altro mare, debbono ripartire su basi diverse da quelle su cui finora sono state avviate le trattative: i prodotti agroalimentari sono diversi dai prodotti industriali: rispondono ad esigenze diverse, sono frutto di storie, culture e tradizioni che per certo non riguardano i prodotti industriali. Quindi regola diverse. 6) Vi è stata una eterogenesi dei fini: il fine perseguito dalle istituzioni comunitarie era quello evitare restrizioni alla libera circolazione delle merci all’interno del mercato unico per favorire il libero commercio e quindi la crescita delle imprese del settore più competitive ed efficienti; si è verificato invece, che le imprese agroalimentari europee, più competitive ed innovative sono state penalizzate dal fatto i loro prodotti e le materie prime che li compongono, possono essere realizzati con gli stessi nomi, ma con composizioni di materie prime del tutto diverse, in ogni parte del mondo. In nessun mercato è stata legalizzata, come è avvenuto in quello di prodotti agroalimentari, l’usurpazioni di nomi e la contraffazione dei prodotti con enorme danno per le imprese del settore e per i consumatori. Il risultato ottenuto è che la politica comunitaria in materia di denominazioni merceologiche agroalimentari ha di fatto favorito le contraffazioni dei prodotti europei, l’indebita appropriazione di denominazioni, prodotti e attributi da parte di imprese comunitarie e extracomunitarie che con tali prodotti non avevano alcun collegamento, avendo favorito la perdita di identità e quindi la genericità delle denominazioni, con conseguente perdita di valore dell’enorme patrimonio agroalimentare europeo. 7) Ma alcuni spiragli di superamento di tale linea di politica del diritto sono stati aperti dalla stessa Corte di Giustizia, che pure è stata la guardiana più severa del principio del mutuo riconoscimento, in alcune recenti sentenze ha dovuto riconoscere tutela a denominazioni di prodotti agroalimentari non IGP, evidenziando la insufficienza e lacunosità del sistema comunitario. Nella sentenza Warsteiner ha affermato che la regolamentazione comunitaria in materia dsi DOP e ITP non impedisce ad uno stato membro di adottare norme volte ad impedire l’utilizzazione di una indicazione di provenienza geografica per la quale non esiste alcun legame fra le caratteristiche del prodotto e la sua provenienza geografica. Le ulteriori indicazioni di provenienzanon sono vietate a livello nazionale. Ed anche nella nota sentenza Rioja 2, la Corte di Giustizia ha dato rilievo al collegamento tra denominazione, qualità, territorio di origine e tutela dei consumatori.: Sono aperture molto significative ad esigente nuove, ad una nuova visione del rapporto tra prodotto agroalimentare, territorio di provenienza, regole di comunicazione, tutela dei consumatori, su cui è necessario un approfondimento in sede di scientifica eed in sede politica. . 8) Il presente convegno vuole essere in primo contributo per avviare una fase di rielaborazione da parte dell’Unione Europea delle regole di concorrenza del mercato dei prodotti agroalimentari. Avv. Enrico Scoccini