Intervento Dott. G. Briganti - Società Italiana di Medicina Veterinaria
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Intervento Dott. G. Briganti - Società Italiana di Medicina Veterinaria
Pacchetto igiene e valorizzazione delle produzioni locali attraverso il controllo di filiera e l’attività ispettiva Prodotti tipici agroalimentari: continuità con la tradizione e rispetto delle norme Bagno Vignoni (SI) 24 Novembre 2014 Giorgio Briganti Dipartimento Prevenzione ASL 9 Grosseto È generalmente riconosciuto che i prodotti tipici rappresentano la parte più attrattiva e reputata del nostro sistema agroalimentare, dunque in grado di operare come baluardo contro l’invasione di alimenti a basso costo e, più in generale, di sostenere l’intera produzione agricola e agroalimentare nazionale. Prodotti tipici agroalimentari: continuità con la tradizione e rispetto delle norme Per alcuni il prodotto tipico deve essere considerato come la manifestazione di un legame stretto ed essenziale tra gli attributi qualitativi del prodotto e il suo territorio di origine, di norma inteso in senso geograficamente abbastanza limitato, per altri invece prevale un approccio di tipo più generalista, dove il legame del prodotto con il territorio rimane più sfumato. Prodotti tipici agroalimentari: continuità con la tradizione e rispetto delle norme Il legame del prodotto tipico col territorio va riferito anche agli aspetti di cultura e di identità locale. Molto spesso il prodotto tipico caratterizza la “memoria storica” della popolazione locale, non solo sul fronte della produzione, ma anche dal lato del suo utilizzo nelle preparazioni gastronomiche e nelle pratiche sociali di consumo, rappresentando quindi un elemento identitario. L’elemento culturale e identitario assume una importantissima valenza catalizzatrice della volontà della collettività locale di preservare il prodotto e può rafforzare i percorsi di valorizzazione che vengono attivati localmente Prodotti tipici agroalimentari: continuità con la tradizione e rispetto delle norme La componente della tradizione storica assume un carattere centrale, almeno nell’accezione prevalente nei Paesi mediterranei, Italia e Francia in testa. È infatti attraverso un processo evolutivo che nel tempo si formano, si diffondono, si modificano, si perfezionano e si adattano le tecniche e i saperi degli attori locali al contesto socio-economico, ambientale e culturale del luogo. Prodotti tipici agroalimentari: continuità con la tradizione e rispetto delle norme The Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (Accordo sugli aspetti commerciali dei diritti di proprietà intellettuale) TRIPS, è un trattato internazionale promosso dall'Organizzazione mondiale del commercio meglio conosciuta come WTO, al fine di fissare lo standard per la tutela dei diritti di proprietà intellettuale relativi al commercio. L'Accordo è stato ufficializzato dal GATT alla fine dell'incontro avvenuto a Marrakech nel 1994, al termine del negoziato Uruguay Round. In sede di accordo con il termine indicazione geografica si intende una associazione tra un nome geografico e un prodotto agricolo o agroalimentare che trae dall’origine geografica una o più delle proprie caratteristiche intrinseche o estrinseche. Prodotti tipici agroalimentari: continuità con la tradizione e rispetto delle norme Indicazione geografica Quando ricorre questo particolare legame, possono essere previste specifiche misure di regolazione, tutela e protezione. Essendo nella generalità dei casi i prodotti tipici denominati commercialmente con riferimento al nome geografico dell’area di produzione, lo stabilire regole e diritti di utilizzo rispetto all’impiego dei nomi geografici si rivela una questione di grande importanza. Nell’Unione Europea con questa finalità sono state introdotte, con il regolamento Cee 2081/92 (poi sostituito dal regolamento Ce 510/2006), la Denominazione di origine protetta (Dop) e la Indicazione geografica protetta (Igp), Prodotti tipici agroalimentari: continuità con la tradizione e rispetto delle norme Denominazioni geografiche Rappresentano un’interessante opportunità per la valorizzazione dei prodotti tipici dell’Unione Europea. Tuttavia l’esperienza maturata in Italia, così come in altri Paesi dell’Ue, ha segnalato risultati percepiti come inferiori alle grandi attese che su questo strumento sono state e sono tuttora riposte. Anche per questo motivo, nonché per le importanti interrelazioni che il tema delle denominazioni geografiche ha con molti altri aspetti della politica comunitaria della qualità, è stato attivato dalle istituzioni comunitarie un processo di riflessione sulla regolamentazione delle denominazioni geografiche Prodotti tipici agroalimentari: continuità con la tradizione e rispetto delle norme Evoluzione normativa La prima disciplina comune sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette risale al 1992, allorquando con i Regolamenti 2081-2082/92 CEE il legislatore europeo ha uniformato le diverse normative nazionali, creato un unico sistema centralizzato di registrazione delle denominazioni da proteggere e strutturato una complessa procedura di coamministrazione fra Commissione Europea e Autorità nazionale per l’istruttoria e la gestione dei sistemi di controllo. Prodotti tipici agroalimentari: continuità con la tradizione e rispetto delle norme Evoluzione normativa L’introduzione di una regolamentazione comune sui toponimi rispondeva all’esigenza di rafforzarne la tutelabilità in chiave privatistica per la diffusione nei diversi Stati membri di modelli fra loro assai diversi di riconoscimento e protezione. L’esigenza era strettamente connessa agli ostacoli che questi prodotti incontravano circolando nel mercato unico europeo, all’elevato contenzioso che dalla frammentazione del quadro giuridico derivava e all’inevitabile sfiducia dei consumatori nei confronti di alimenti privi di credibili ed omogenee garanzie di autenticità. Nel 2006 entrano in vigore i Regg.509-510/CE/2006 che sostituiscono i Regolamenti del 1992. Prodotti tipici agroalimentari: continuità con la tradizione e rispetto delle norme Libro verde (ottobre 2008) della Commissione sulla qualità dei prodotti agricoli Viene messo in evidenza come, da un lato, i consumatori siano alla ricerca, tra le altre cose, di prodotti «tradizionali», e, dall’altro, gli agricoltori siano alla ricerca di «opportunità originali e inesplorate per creare nuovi sbocchi di mercato e massimizzare i profitti», tra le quali si menzionano innanzitutto quelle offerte dalla possibilità di «puntare su “prodotti di qualità superiore” che offrono al consumatore qualcosa di più dei requisiti minimi, sia in termini di caratteristiche speciali come il sapore, l’origine, ecc., sia riguardo al metodo di produzione». Prodotti tipici agroalimentari: continuità con la tradizione e rispetto delle norme Libro verde della Commissione sulla qualità dei prodotti agricoli Questo processo ha portato la Commissione Europea, dopo la redazione del Libro Verde ed un periodo di consultazione aperto a tutte le parti interessate, a formulare nel maggio 2009 una Comunicazione sulla politica di qualità dei prodotti agricoli indirizzata al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, dalla quale dovevano originare proposte legislative di riforma. Prodotti tipici agroalimentari: continuità con la tradizione e rispetto delle norme Situazione Italiana Anche a livello nazionale si andava sviluppando un dibattito sul ruolo e sulle esigenze di adattamento delle Dop e delle Igp. Sempre più spesso, mentre da una parte se ne esaltavano le potenzialità, dall’altra si affermava la necessità di ridurne il numero e di rallentare le nuove iscrizioni, come se il problema delle denominazioni fosse la loro quantità e non invece la loro qualità, e come se la protezione di una denominazione contro usi ingannevoli e scorretti non fosse un diritto dei produttori interessati (tra l’altro a beneficio anche dei consumatori). Inoltre prevaleva una visione semplificatrice che voleva caricare lo strumento della denominazione geografica di tutte le delicate e complesse funzioni necessarie per consentire la sopravvivenza e lo sviluppo non solo dei prodotti tipici nazionali, ma dell’agricoltura e di intere aree rurali. Prodotti tipici agroalimentari: continuità con la tradizione e rispetto delle norme Tre principali problematiche La prima collegata alla finalità delle denominazioni, ovvero se le denominazioni dovevano essere uno strumento a tutela dell’agricoltura, oppure se dovevano essere (solo) uno strumento per la competitività delle filiere e dunque, di volta in volta, espressione degli interessi dell’agricoltura, dell’artigianato, o dell’industria alimentare. La seconda se le denominazioni dovevano essere considerate come strumento per la competitività di mercato tout court, o se invece essa dovevano essere perseguite nel rispetto di un insieme complesso di valori e di vincoli derivanti dal legame con il territorio di origine nelle sue molteplici valenze (non solo economiche, ma anche ambientali, sociali, culturali). La terza questione riguardava i consumatori: numerose indagini avevano evidenziato una scarsa conoscenza e consapevolezza del significato dei termini “Dop” e “Igp” e dei relativi segni distintivi comunitari. Prodotti tipici agroalimentari: continuità con la tradizione e rispetto delle norme MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DECRETO 9 aprile 2008 Individuazione dei prodotti agroalimentari italiani come espressione del patrimonio culturale italiano. (GU Serie Generale n.93 del 19-4-2008) Decreta: Art. 1. I prodotti agroalimentari italiani tradizionali contenuti negli elenchi di cui al decreto ministeriale 18 luglio 2000 e successive integrazioni, in considerazione di quanto nelle premesse riportato, costituiscono espressione del patrimonio culturale italiano. Roma, 9 aprile 2008 Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali De Castro Il Ministro per i beni e le attivita' culturali Rutelli Prodotti tipici agroalimentari: continuità con la tradizione e rispetto delle norme Regolamento 1151/2012UE Il 14 dicembre 2012 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea il nuovo regolamento 1151/2012 U.E. sui regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari, parte integrante di un pacchetto di provvedimenti presentato dalla Commissione europea in esito alla consultazione pubblica promossa con il Libro Verde sulla qualità dei prodotti agricoli. Il provvedimento accorpa in un unico quadro giuridico la previgente disciplina sulle denominazioni geografiche dei prodotti tipici e sulle specialità tradizionali garantite, inserendo alcune disposizioni complementari in materia di indicazioni facoltative di qualità. Prodotti tipici agroalimentari: continuità con la tradizione e rispetto delle norme «denominazione di origine» identifica un prodotto: a) originario di un luogo, regione o, in casi eccezionali, di un paese determinati; b) la cui qualità o le cui caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente ad un particolare ambiente geografico ed ai suoi intrinseci fattori naturali e umani; e c) le cui fasi di produzione si svolgono nella zona geografica delimitata. Prodotti tipici agroalimentari: continuità con la tradizione e rispetto delle norme «indicazione geografica» identifica un prodotto: a) originario di un determinato luogo, regione o paese; b) alla cui origine geografica sono essenzialmente attribuibili una data qualità; la reputazione o altre caratteristiche; e c) la cui produzione si svolge per almeno una delle sue fasi nella zona geografica delimitata. Prodotti tipici agroalimentari: continuità con la tradizione e rispetto delle norme Disciplinare il nome da proteggere come denominazione di origine o indicazione geografica, quale utilizzata nel commercio o nel linguaggio comune, e solo nelle lingue attualmente o storicamente utilizzate per descrivere il prodotto specifico nella zona geografica delimitata; la descrizione del prodotto, comprese se del caso le materie prime, nonché le principali caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche od organolettiche del prodotto; la definizione della zona geografica delimitata ; gli elementi che dimostrano che il prodotto è originario della zona geografica delimitata; la descrizione del metodo di ottenimento del prodotto e, se del caso, dei metodi locali, leali e costanti nonché informazioni relative al confezionamento; la descrizione degli elementi che stabiliscono il legame fra la qualità o le caratteristiche del prodotto; il nome e l’indirizzo delle autorità o, se disponibili, il nome e l’indirizzo degli organismi che verificano il rispetto delle disposizioni del disciplinare; qualsiasi regola specifica per l’etichettatura del prodotto in questione. Prodotti tipici agroalimentari: continuità con la tradizione e rispetto delle norme «specialità tradizionali garantite» uno specifico prodotto o alimento: a) ottenuto con un metodo di produzione, trasformazione o una composizione che corrispondono a una pratica tradizionale per tale prodotto o alimento; o b) ottenuto da materie prime o ingredienti utilizzati tradizionalmente. Prodotti tipici agroalimentari: continuità con la tradizione e rispetto delle norme Disciplinare a) il nome di cui è proposta la registrazione, nelle versioni linguistiche pertinenti; b) la descrizione del prodotto, comprese le principali caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche od organolettiche, a dimostrazione della specificità del prodotto; c) la descrizione del metodo di produzione che i produttori devono rispettare, compresi se del caso la natura e le caratteristiche delle materie prime o degli ingredienti utilizzati e il metodo di elaborazione del prodotto; e d) gli elementi fondamentali che attestano il carattere tradizionale del prodotto. Prodotti tipici agroalimentari: continuità con la tradizione e rispetto delle norme INDICAZIONI FACOLTATIVE DI QUALITÀ È istituita l’indicazione «prodotto di montagna» come indicazione facoltativa di qualità. Tale indicazione è utilizzata unicamente per descrivere i prodotti destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del trattato in merito ai quali: a) sia le materie prime che gli alimenti per animali provengono essenzialmente da zone di montagna; b) nel caso dei prodotti trasformati, anche la trasformazione ha luogo in zone di montagna. Entro il 4 gennaio 2014 la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull’opportunità di creare la nuova indicazione «prodotto dell’agricoltura delle isole». Prodotti tipici agroalimentari: continuità con la tradizione e rispetto delle norme Novità La principale novità contenuta nel nuovo testo è costituita dalla esplicita previsione di un obbligo di tutela ex officio di tutte le denominazioni protette a carico di ciascuno Stato membro. L’art. 13 stabilisce infatti che “gli Stati membri adottano le misure amministrative e giudiziarie adeguate per prevenire o far cessare l’uso illecito delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette... prodotte o commercializzate in tale Stato membro”. Prodotti tipici agroalimentari: continuità con la tradizione e rispetto delle norme Novità Il regolamento 510/06 CE, che aveva riformulato il precedente regolamento 2081/92 CEE, si era infatti limitato ad aggiungere nell’articolo 10 in discussione il richiamo al regolamento CE 882/04 CE sui controlli ufficiali come criterio normativo per la designazione delle autorità incaricate delle verifiche in merito agli obblighi del regolamento sulle DOP – IGP. Il nuovo articolo 13 del Reg.1151/2012 implica per gli Stati membri l’obbligo di dotarsi di strumenti pubblici di controllo del mercato a protezione dei toponimi registrati dalla U.E. Prodotti tipici agroalimentari: continuità con la tradizione e rispetto delle norme Novità In ogni caso il richiamo operato anche dal regolamento 1151/2012 U.E. alle norme sul controllo ufficiale contenute nel regolamento 882/04 CE rende di fatto applicabili anche ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari gli articoli 53 e 54 di quest’ultimo, rispettivamente dedicati all’organizzazione di piani coordinati di controllo e alla facoltà per le Autorità competenti nazionali che individuino delle non conformità sanzionabili in prodotti provenienti da altri Stati membri di notificare i relativi provvedimenti anche alle Autorità amministrative di questi ultimi. Prodotti tipici agroalimentari: continuità con la tradizione e rispetto delle norme DECRETO 14 ottobre 2013 Disposizioni nazionali per l'attuazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari in materia di DOP, IGP e STG. Art. 16 Protezione ex officio 1. Le denominazione di origine e le indicazione geografiche, prodotte o commercializzate sul territorio dell'Unione, sono protette ex officio da ciascuno Stato membro contro ogni forma di illecito utilizzo o di pratica ingannevole cosi' come previsto dall'art. 13,paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1151/2012. 2. L'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione delle frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), che opera in conformità con le disposizioni contenute nel regolamento (CE) n.882/2004, e' l'autorità incaricata ai sensi dell'art. 13, paragrafo 3 del Regolamento (UE) n. 1151/2012 di adottare le misure per prevenire o far cessare l'uso illegale delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette prodotte o commercializzate in Italia. 3. Fermo restando l'obbligo degli Stati membri di adottare le misure di cui all'art. 13, paragrafo 3, del Regolamento (UE)1151/2012, l'ICQRF assicura, se del caso, la comunicazione tra autorità incaricate degli altri Stati membri per far cessare l'uso illegale di denominazioni di origine protette e di indicazioni geografiche protette italiane sul territorio dell'Unione europea. Prodotti tipici agroalimentari: continuità con la tradizione e rispetto delle norme elenco Elenco delle denominazioni italiane, iscritte nel Registro delle denominazioni di origine protette, delle indicazioni geografiche protette e delle specialità tradizionali garantite(Regolamento UE n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012) (aggiornato al 5 novembre 2014) Prodotti tipici agroalimentari: continuità con la tradizione e rispetto delle norme Reg.852/2004/CE Considerando 16 È inoltre opportuna una certa flessibilità per permettere di continuare ad utilizzare metodi tradizionali in ogni fase della produzione, trasformazione o distribuzione di alimenti e in relazione ai requisiti strutturali degli stabilimenti. (….) Tuttavia, la flessibilità non dovrebbe compromettere gli obiettivi di igiene alimentare. Inoltre, dato che tutti gli alimenti prodotti conformemente alle norme d'igiene saranno in libera circolazione in tutta la Comunità, la procedura che consente flessibilità agli Stati membri dovrebbe essere pienamente trasparente. Per risolvere contrasti dovrebbe prevedere, se necessario, un dibattito in sede di comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali istituito dal regolamento (CE) n. 178/2002. Prodotti tipici agroalimentari: continuità con la tradizione e rispetto delle norme Reg.852/2004/CE Art.13 3. Gli Stati membri possono, senza compromettere il raggiungimento degli obiettivi del presente regolamento, adottare, a norma dei paragrafi da 4 a 7, misure nazionali per adattare i requisiti di cui all’allegato II. 4. a) Le misure nazionali di cui al paragrafo 3 perseguono l'obiettivo di: i) consentire l’utilizzazione ininterrotta di metodi tradizionali in una qualsiasi delle fasi della produzione, trasformazione o distribuzione degli alimenti; o ii) tener conto delle esigenze delle imprese alimentari situate in regioni soggette a particolari vincoli geografici. Prodotti tipici agroalimentari: continuità con la tradizione e rispetto delle norme Procedura Art.13 5.Uno Stato membro che desideri adottare misure nazionali a cui fa riferimento il paragrafo 3 invia una notifica in tal senso alla Commissione e agli altri Stati membri. Tale notifica: a) fornisce una descrizione particolareggiata dei requisiti che il suddetto Stato membro ritiene necessario adattare e la natura di tale adattamento; b) descrive i prodotti alimentari e gli stabilimenti interessati; c) espone le motivazioni dell’adattamento, se del caso, fornendo anche una sintesi dell’analisi del pericolo effettuata e indicando le eventuali misure da adottare per garantire che l’adattamento non pregiudichi gli obiettivi del presente regolamento; e d) fornisce ogni altra informazione pertinente. 6. Gli altri Stati membri dispongono di tre mesi, a decorrere dal ricevimento della notifica di cui al paragrafo 5, per inviare osservazioni scritte alla Commissione. Prodotti tipici agroalimentari: continuità con la tradizione e rispetto delle norme Reg.2074/2004/CE Considerando 18 È necessaria una flessibilità che permetta di continuare a produrre alimenti con caratteristiche tradizionali. Gli Stati membri hanno già concesso deroghe per numerosi alimenti di questo tipo nel quadro della legislazione in vigore anteriormente al 1o gennaio 2006. Gli operatori del settore alimentare devono poter continuare ad applicare dopo tale data, senza interruzione, le pratiche esistenti. Una procedura che permette agli Stati membri di agire con flessibilità è prevista dai regolamenti (CE) n. 852/2004, (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004. Tuttavia, nella maggior parte dei casi per i quali è stata già concessa una deroga, si tratta soltanto di una continuazione di pratiche preesistenti; pertanto, l'applicazione di una procedura di notificazione completa, comprendente un'analisi esauriente dei rischi, può comportare per gli Stati membri un onere inutile e sproporzionato. È quindi opportuno definire gli alimenti con caratteristiche tradizionali e fissare condizioni generali applicabili a tali alimenti, in deroga alle prescrizioni strutturali del regolamento (CE) n. 852/2004, tenendo nel debito conto gli obiettivi di igiene alimentare. Prodotti tipici agroalimentari: continuità con la tradizione e rispetto delle norme Art.7 Deroga al regolamento (CE) n. 852/2004 per i prodotti alimentari che presentano caratteristiche tradizionali 1. Ai fini del presente regolamento, s'intende per «prodotti alimentari che presentano caratteristiche tradizionali» prodotti alimentari che, nello Stato membro in cui sono tradizionalmente fabbricati, sono: a) storicamente riconosciuti come prodotti tradizionali; o b) fabbricati secondo riferimenti tecnici codificati o registrati al processo tradizionale o secondo metodi di produzione tradizionali; o c) protetti come prodotti alimentari tradizionali dalla legislazione comunitaria, nazionale, regionale o locale. Prodotti tipici agroalimentari: continuità con la tradizione e rispetto delle norme Art.7 Deroga al regolamento (CE) n. 852/2004 per i prodotti alimentari che presentano caratteristiche tradizionali 2. Gli Stati membri possono concedere agli stabilimenti che fabbricano prodotti alimentari che presentano caratteristiche tradizionali deroghe individuali o generali in relazione ai requisiti: a) di cui all'allegato II, capitolo II, del regolamento (CE) n. 852/2004 per quanto riguarda i locali in cui tali prodotti sono esposti ad un ambiente che contribuisce parzialmente allo sviluppo delle loro caratteristiche. I locali possono in particolare comprendere pareti, soffitti e porte non costituiti da materiali lisci, impermeabili, non assorbenti o resistenti alla corrosione e pareti, soffitti e pavimenti geologici naturali; b) di cui all'allegato II, capitolo II, punto 1, lettera f), e capitolo V, punto 1, del regolamento (CE) n. 852/2004 per quanto riguarda i materiali di cui sono costituiti gli strumenti e le attrezzature utilizzati in modo specifico per la preparazione, l'imballaggio e il confezionamento di tali prodotti. Le operazioni di pulizia e disinfezione dei locali di cui alla lettera a) e la frequenza con la quale esse vengono eseguite sono adattate all'attività per tener conto della specifica flora ambientale. Gli strumenti e le attrezzature di cui alla lettera b) sono mantenuti costantemente in uno stato d'igiene soddisfacente e sono regolarmente puliti e disinfettati. Prodotti tipici agroalimentari: continuità con la tradizione e rispetto delle norme PECORINO TOSCANO Prodotti tipici agroalimentari: continuità con la tradizione e rispetto delle norme Conferenza permanente stato regioni 25/1/2007 Prodotti tipici agroalimentari: continuità con la tradizione e rispetto delle norme Conferenza permanente stato regioni 25/1/2007 Prodotti tipici agroalimentari: continuità con la tradizione e rispetto delle norme Conferenza permanente stato regioni 25/1/2007 Ciò significa che i principi dell’autocontrollo e dell’autoresponsabilità caratterizzanti il sistema HACCP rimangono comunque alla base della regolamentazione igienico-sanitaria di questo settore di nicchia, seppure esso non rientri nell’ambito di applicazione del regolamento CE n. 852/2004 per quanto concerne allegato 2 capitolo 2. Prodotti tipici agroalimentari: continuità con la tradizione e rispetto delle norme Competenze La verifica del rispetto delle previsioni del Regolamento 852, alla luce delle deroghe previste per l'allegato 2 capitolo 2, rimane quindi competenza del Veterinario ASL che opererà secondo le procedure dettagliate nel Reg.882/204/CE. In particolare sarà fondamentale verificare l'efficacia dei sistemi di autocontrollo implementati. Prodotti tipici agroalimentari: continuità con la tradizione e rispetto delle norme