Intervento Dott. G. Briganti - Società Italiana di Medicina Veterinaria

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Intervento Dott. G. Briganti - Società Italiana di Medicina Veterinaria
Pacchetto igiene e valorizzazione delle produzioni locali
attraverso il controllo di filiera e l’attività ispettiva
Prodotti tipici agroalimentari: continuità con
la tradizione e rispetto delle norme
Bagno Vignoni (SI)
24 Novembre 2014
Giorgio Briganti
Dipartimento Prevenzione ASL 9 Grosseto
È generalmente riconosciuto che i prodotti
tipici rappresentano la parte più attrattiva e
reputata
del
nostro
sistema
agroalimentare, dunque in grado di
operare come baluardo contro l’invasione
di alimenti a basso costo e, più in
generale, di sostenere l’intera produzione
agricola e agroalimentare nazionale.
Prodotti tipici agroalimentari: continuità con la tradizione e rispetto delle norme
Per alcuni il prodotto tipico deve essere
considerato come la manifestazione di un
legame stretto ed essenziale tra gli
attributi qualitativi del prodotto e il suo
territorio di origine, di norma inteso in
senso
geograficamente
abbastanza
limitato, per altri invece prevale un
approccio di tipo più generalista, dove il
legame del prodotto con il territorio rimane
più sfumato.
Prodotti tipici agroalimentari: continuità con la tradizione e rispetto delle norme
Il legame del prodotto tipico col territorio va riferito
anche agli aspetti di cultura e di identità locale.
Molto spesso il prodotto tipico caratterizza la
“memoria storica” della popolazione locale, non
solo sul fronte della produzione, ma anche dal
lato del suo utilizzo nelle preparazioni
gastronomiche e nelle pratiche sociali di
consumo, rappresentando quindi un elemento
identitario.
L’elemento culturale e identitario assume una
importantissima valenza catalizzatrice della
volontà della collettività locale di preservare il
prodotto e può rafforzare i percorsi di
valorizzazione che vengono attivati localmente
Prodotti tipici agroalimentari: continuità con la tradizione e rispetto delle norme
La componente della tradizione storica
assume un carattere centrale, almeno
nell’accezione prevalente nei Paesi
mediterranei, Italia e Francia in testa.
È infatti attraverso un processo evolutivo
che nel tempo si formano, si diffondono, si
modificano, si perfezionano e si adattano
le tecniche e i saperi degli attori locali al
contesto socio-economico, ambientale e
culturale del luogo.
Prodotti tipici agroalimentari: continuità con la tradizione e rispetto delle norme
The Agreement on Trade Related Aspects of
Intellectual Property Rights (Accordo sugli aspetti
commerciali dei diritti di proprietà intellettuale)
TRIPS,
è
un
trattato
internazionale
promosso
dall'Organizzazione mondiale del commercio meglio
conosciuta come WTO, al fine di fissare lo standard per
la tutela dei diritti di proprietà intellettuale relativi al
commercio.
L'Accordo è stato ufficializzato dal GATT alla fine
dell'incontro avvenuto a Marrakech nel 1994, al termine
del negoziato Uruguay Round.
In sede di accordo con il termine indicazione geografica si
intende una associazione tra un nome geografico e un
prodotto agricolo o agroalimentare che trae dall’origine
geografica una o più delle proprie caratteristiche
intrinseche o estrinseche.
Prodotti tipici agroalimentari: continuità con la tradizione e rispetto delle norme
Indicazione geografica
Quando ricorre questo particolare legame, possono essere
previste specifiche misure di regolazione, tutela e
protezione.
Essendo nella generalità dei casi i prodotti tipici denominati
commercialmente con riferimento al nome geografico
dell’area di produzione, lo stabilire regole e diritti di
utilizzo rispetto all’impiego dei nomi geografici si rivela
una questione di grande importanza.
Nell’Unione Europea con questa finalità sono state
introdotte, con il regolamento Cee 2081/92 (poi sostituito
dal regolamento Ce 510/2006), la Denominazione di
origine protetta (Dop) e la Indicazione geografica protetta
(Igp),
Prodotti tipici agroalimentari: continuità con la tradizione e rispetto delle norme
Denominazioni geografiche
Rappresentano un’interessante opportunità per la
valorizzazione dei prodotti tipici dell’Unione Europea.
Tuttavia l’esperienza maturata in Italia, così come in altri
Paesi dell’Ue, ha segnalato risultati percepiti come
inferiori alle grandi attese che su questo strumento sono
state e sono tuttora riposte.
Anche per questo motivo, nonché per le importanti
interrelazioni che il tema delle denominazioni
geografiche ha con molti altri aspetti della politica
comunitaria della qualità, è stato attivato dalle istituzioni
comunitarie
un
processo
di
riflessione
sulla
regolamentazione delle denominazioni geografiche
Prodotti tipici agroalimentari: continuità con la tradizione e rispetto delle norme
Evoluzione normativa
La prima disciplina comune sulle denominazioni di origine e
le indicazioni geografiche protette risale al 1992,
allorquando con i Regolamenti 2081-2082/92 CEE il
legislatore europeo ha uniformato le diverse normative
nazionali, creato un unico sistema centralizzato di
registrazione delle denominazioni da proteggere e
strutturato una complessa procedura di coamministrazione
fra Commissione Europea e Autorità nazionale per
l’istruttoria e la gestione dei sistemi di controllo.
Prodotti tipici agroalimentari: continuità con la tradizione e rispetto delle norme
Evoluzione normativa
L’introduzione di una regolamentazione comune sui
toponimi rispondeva all’esigenza di rafforzarne la
tutelabilità in chiave privatistica per la diffusione nei
diversi Stati membri di modelli fra loro assai diversi
di riconoscimento e protezione.
L’esigenza era strettamente connessa agli ostacoli che
questi prodotti incontravano circolando nel mercato
unico europeo, all’elevato contenzioso che dalla
frammentazione del quadro giuridico derivava e
all’inevitabile sfiducia dei consumatori nei confronti
di alimenti privi di credibili ed omogenee garanzie di
autenticità.
Nel 2006 entrano in vigore i Regg.509-510/CE/2006
che sostituiscono i Regolamenti del 1992.
Prodotti tipici agroalimentari: continuità con la tradizione e rispetto delle norme
Libro verde (ottobre 2008) della
Commissione sulla qualità dei
prodotti agricoli
Viene messo in evidenza come, da un lato, i consumatori
siano alla ricerca, tra le altre cose, di prodotti
«tradizionali», e, dall’altro, gli agricoltori siano alla ricerca
di «opportunità originali e inesplorate per creare nuovi
sbocchi di mercato e massimizzare i profitti», tra le quali
si menzionano innanzitutto quelle offerte dalla possibilità
di «puntare su “prodotti di qualità superiore” che offrono
al consumatore qualcosa di più dei requisiti minimi, sia in
termini di caratteristiche speciali come il sapore, l’origine,
ecc., sia riguardo al metodo di produzione».
Prodotti tipici agroalimentari: continuità con la tradizione e rispetto delle norme
Libro verde della Commissione sulla
qualità dei prodotti agricoli
Questo processo ha portato la Commissione Europea,
dopo la redazione del Libro Verde ed un periodo di
consultazione aperto a tutte le parti interessate, a
formulare nel maggio 2009 una Comunicazione sulla
politica di qualità dei prodotti agricoli indirizzata al
Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato
economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni,
dalla quale dovevano originare proposte legislative di
riforma.
Prodotti tipici agroalimentari: continuità con la tradizione e rispetto delle norme
Situazione Italiana
Anche a livello nazionale si andava sviluppando un dibattito sul
ruolo e sulle esigenze di adattamento delle Dop e delle Igp.
Sempre più spesso, mentre da una parte se ne esaltavano
le potenzialità, dall’altra si affermava la necessità di ridurne il
numero e di rallentare le nuove iscrizioni, come se il
problema delle denominazioni fosse la loro quantità e non
invece la loro qualità, e come se la protezione di una
denominazione contro usi ingannevoli e scorretti non fosse
un diritto dei produttori interessati (tra l’altro a beneficio
anche dei consumatori).
Inoltre prevaleva una visione semplificatrice che voleva
caricare lo strumento della denominazione geografica di
tutte le delicate e complesse funzioni necessarie per
consentire la sopravvivenza e lo sviluppo non solo dei
prodotti tipici nazionali, ma dell’agricoltura e di intere aree
rurali.
Prodotti tipici agroalimentari: continuità con la tradizione e rispetto delle norme
Tre principali problematiche
La prima collegata alla finalità delle denominazioni, ovvero se le
denominazioni dovevano essere uno strumento a tutela
dell’agricoltura, oppure se dovevano essere (solo) uno strumento
per la competitività delle filiere e dunque, di volta in volta,
espressione degli interessi dell’agricoltura, dell’artigianato, o
dell’industria alimentare.
La seconda se le denominazioni dovevano essere considerate
come strumento per la competitività di mercato tout court, o se
invece essa dovevano essere perseguite nel rispetto di un
insieme complesso di valori e di vincoli derivanti dal legame con il
territorio di origine nelle sue molteplici valenze (non solo
economiche, ma anche ambientali, sociali, culturali).
La terza questione riguardava i consumatori: numerose indagini
avevano evidenziato una scarsa conoscenza e consapevolezza
del significato dei termini “Dop” e “Igp” e dei relativi segni distintivi
comunitari.
Prodotti tipici agroalimentari: continuità con la tradizione e rispetto delle norme
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI DECRETO 9 aprile 2008
Individuazione dei prodotti agroalimentari italiani come
espressione del patrimonio culturale italiano. (GU Serie
Generale n.93 del 19-4-2008)
Decreta:
Art. 1.
I prodotti agroalimentari italiani tradizionali contenuti negli
elenchi di cui al decreto ministeriale 18 luglio 2000 e
successive integrazioni, in considerazione di quanto nelle
premesse riportato, costituiscono espressione del
patrimonio culturale italiano.
Roma, 9 aprile 2008
Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali De Castro
Il Ministro per i beni e le attivita' culturali Rutelli
Prodotti tipici agroalimentari: continuità con la tradizione e rispetto delle norme
Regolamento 1151/2012UE
Il 14 dicembre 2012 è stato pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale dell’Unione europea il nuovo regolamento
1151/2012 U.E. sui regimi di qualità dei prodotti agricoli
ed alimentari, parte integrante di un pacchetto di
provvedimenti presentato dalla Commissione europea
in esito alla consultazione pubblica promossa con il
Libro Verde sulla qualità dei prodotti agricoli.
Il provvedimento accorpa in un unico quadro giuridico
la
previgente
disciplina
sulle
denominazioni
geografiche dei prodotti tipici e sulle specialità
tradizionali garantite, inserendo alcune disposizioni
complementari in materia di indicazioni facoltative di
qualità.
Prodotti tipici agroalimentari: continuità con la tradizione e rispetto delle norme
«denominazione di origine»
identifica un prodotto:
a) originario di un luogo, regione o, in casi eccezionali, di
un paese determinati;
b) la cui qualità o le cui caratteristiche sono dovute
essenzialmente o esclusivamente ad un particolare
ambiente geografico ed ai suoi intrinseci fattori naturali e
umani; e
c) le cui fasi di produzione si svolgono nella zona
geografica delimitata.
Prodotti tipici agroalimentari: continuità con la tradizione e rispetto delle norme
«indicazione geografica»
identifica un prodotto:
a) originario di un determinato luogo, regione o paese;
b) alla cui origine geografica sono essenzialmente
attribuibili una data qualità; la reputazione o altre
caratteristiche; e
c) la cui produzione si svolge per almeno una delle sue fasi
nella zona geografica delimitata.
Prodotti tipici agroalimentari: continuità con la tradizione e rispetto delle norme
Disciplinare
il nome da proteggere come denominazione di origine o indicazione
geografica, quale utilizzata nel commercio o nel linguaggio comune, e solo
nelle lingue attualmente o storicamente utilizzate per descrivere il prodotto
specifico nella zona geografica delimitata;

la descrizione del prodotto, comprese se del caso le materie prime, nonché
le principali caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche od organolettiche
del prodotto;

la definizione della zona geografica delimitata ;

gli elementi che dimostrano che il prodotto è originario della zona
geografica delimitata;

la descrizione del metodo di ottenimento del prodotto e, se del caso, dei
metodi locali, leali e costanti nonché informazioni relative al confezionamento;

la descrizione degli elementi che stabiliscono il legame fra la qualità o le
caratteristiche del prodotto;

il nome e l’indirizzo delle autorità o, se disponibili, il nome e l’indirizzo degli
organismi che verificano il rispetto delle disposizioni del disciplinare;

qualsiasi regola specifica per l’etichettatura del prodotto in questione.

Prodotti tipici agroalimentari: continuità con la tradizione e rispetto delle norme
«specialità tradizionali garantite»
uno specifico prodotto o alimento:
a) ottenuto con un metodo di produzione,
trasformazione o una composizione che corrispondono
a una pratica tradizionale per tale prodotto o alimento;
o
b) ottenuto da materie prime o ingredienti utilizzati
tradizionalmente.
Prodotti tipici agroalimentari: continuità con la tradizione e rispetto delle norme
Disciplinare
a) il nome di cui è proposta la registrazione, nelle versioni
linguistiche pertinenti;
b) la descrizione del prodotto, comprese le principali
caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche od
organolettiche, a dimostrazione della specificità del
prodotto;
c) la descrizione del metodo di produzione che i produttori
devono rispettare, compresi se del caso la natura e le
caratteristiche delle materie prime o degli ingredienti
utilizzati e il metodo di elaborazione del prodotto; e
d) gli elementi fondamentali che attestano il carattere
tradizionale del prodotto.
Prodotti tipici agroalimentari: continuità con la tradizione e rispetto delle norme
INDICAZIONI FACOLTATIVE DI QUALITÀ
È istituita l’indicazione «prodotto di montagna» come
indicazione facoltativa di qualità. Tale indicazione è utilizzata
unicamente per descrivere i prodotti destinati al consumo
umano elencati nell’allegato I del trattato in merito ai quali:
a) sia le materie prime che gli alimenti per animali
provengono essenzialmente da zone di montagna;
b) nel caso dei prodotti trasformati, anche la trasformazione
ha luogo in zone di montagna.
Entro il 4 gennaio 2014 la Commissione presenta una relazione
al Parlamento europeo e al Consiglio sull’opportunità di creare
la nuova indicazione «prodotto dell’agricoltura delle isole».
Prodotti tipici agroalimentari: continuità con la tradizione e rispetto delle norme
Novità
La principale novità contenuta nel nuovo testo è
costituita dalla esplicita previsione di un obbligo di
tutela ex officio di tutte le denominazioni protette a
carico di ciascuno Stato membro.
L’art. 13 stabilisce infatti che “gli Stati membri
adottano le misure amministrative e giudiziarie
adeguate per prevenire o far cessare l’uso illecito delle
denominazioni di origine protette e delle indicazioni
geografiche protette... prodotte o commercializzate in
tale Stato membro”.
Prodotti tipici agroalimentari: continuità con la tradizione e rispetto delle norme
Novità
Il regolamento 510/06 CE, che aveva riformulato il
precedente regolamento 2081/92 CEE, si era infatti
limitato ad aggiungere nell’articolo 10 in discussione il
richiamo al regolamento CE 882/04 CE sui controlli
ufficiali come criterio normativo per la designazione delle
autorità incaricate delle verifiche in merito agli obblighi del
regolamento sulle DOP – IGP.
Il nuovo articolo 13 del Reg.1151/2012 implica per gli Stati
membri l’obbligo di dotarsi di strumenti pubblici di
controllo del mercato a protezione dei toponimi registrati
dalla U.E.
Prodotti tipici agroalimentari: continuità con la tradizione e rispetto delle norme
Novità
In ogni caso il richiamo operato anche dal
regolamento 1151/2012 U.E. alle norme sul controllo
ufficiale contenute nel regolamento 882/04 CE rende
di fatto applicabili anche ai regimi di qualità dei
prodotti agricoli ed alimentari gli articoli 53 e 54 di
quest’ultimo,
rispettivamente
dedicati
all’organizzazione di piani coordinati di controllo e alla
facoltà per le Autorità competenti nazionali che
individuino delle non conformità sanzionabili in
prodotti provenienti da altri Stati membri di notificare i
relativi
provvedimenti
anche
alle
Autorità
amministrative di questi ultimi.
Prodotti tipici agroalimentari: continuità con la tradizione e rispetto delle norme
DECRETO 14 ottobre 2013
Disposizioni nazionali per l'attuazione del regolamento (UE) n. 1151/2012
del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, sui regimi
di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari in materia di DOP, IGP e STG.
Art. 16
Protezione ex officio
1. Le denominazione di origine e le indicazione geografiche, prodotte o
commercializzate sul territorio dell'Unione, sono protette ex officio da ciascuno
Stato membro contro ogni forma di illecito utilizzo o di pratica ingannevole cosi'
come previsto dall'art. 13,paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1151/2012.
2. L'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione delle frodi dei
prodotti agroalimentari (ICQRF), che opera in conformità con le disposizioni
contenute nel regolamento (CE) n.882/2004, e' l'autorità incaricata ai sensi
dell'art. 13, paragrafo 3 del Regolamento (UE) n. 1151/2012 di adottare le misure
per prevenire o far cessare l'uso illegale delle denominazioni di origine protette e
delle indicazioni geografiche protette prodotte o commercializzate in Italia.
3. Fermo restando l'obbligo degli Stati membri di adottare le misure di cui all'art.
13, paragrafo 3, del Regolamento (UE)1151/2012, l'ICQRF assicura, se del caso,
la comunicazione tra autorità incaricate degli altri Stati membri per far cessare
l'uso illegale di denominazioni di origine protette e di indicazioni geografiche
protette italiane sul territorio dell'Unione europea.
Prodotti tipici agroalimentari: continuità con la tradizione e rispetto delle norme
elenco
Elenco delle denominazioni italiane,
iscritte nel Registro delle
denominazioni di origine protette, delle
indicazioni geografiche protette e delle
specialità tradizionali
garantite(Regolamento UE n.
1151/2012 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 21 novembre 2012)
(aggiornato al 5 novembre 2014)
Prodotti tipici agroalimentari: continuità con la tradizione e rispetto delle norme
Reg.852/2004/CE
Considerando 16
È inoltre opportuna una certa flessibilità per permettere di
continuare ad utilizzare metodi tradizionali in ogni fase della
produzione, trasformazione o distribuzione di alimenti e in
relazione ai requisiti strutturali degli stabilimenti. (….)
Tuttavia, la flessibilità non dovrebbe compromettere gli obiettivi
di igiene alimentare. Inoltre, dato che tutti gli alimenti prodotti
conformemente alle norme d'igiene saranno in libera
circolazione in tutta la Comunità, la procedura che consente
flessibilità agli Stati membri dovrebbe essere pienamente
trasparente. Per risolvere contrasti dovrebbe prevedere, se
necessario, un dibattito in sede di comitato permanente per la
catena alimentare e la salute degli animali istituito dal
regolamento (CE) n. 178/2002.
Prodotti tipici agroalimentari: continuità con la tradizione e rispetto delle norme
Reg.852/2004/CE
Art.13
3. Gli Stati membri possono, senza compromettere il
raggiungimento degli obiettivi del presente regolamento, adottare,
a norma dei paragrafi da 4 a 7, misure nazionali per adattare i
requisiti di cui all’allegato II.
4. a) Le misure nazionali di cui al paragrafo 3 perseguono
l'obiettivo di:
i) consentire l’utilizzazione ininterrotta di metodi tradizionali in una
qualsiasi delle fasi della produzione, trasformazione o
distribuzione degli alimenti; o
ii) tener conto delle esigenze delle imprese alimentari situate in
regioni soggette a particolari vincoli geografici.
Prodotti tipici agroalimentari: continuità con la tradizione e rispetto delle norme
Procedura
Art.13
5.Uno Stato membro che desideri adottare misure nazionali a cui fa
riferimento il paragrafo 3 invia una notifica in tal senso alla
Commissione e agli altri Stati membri. Tale notifica:
a) fornisce una descrizione particolareggiata dei requisiti che il suddetto
Stato membro ritiene necessario adattare e la natura di tale
adattamento;
b) descrive i prodotti alimentari e gli stabilimenti interessati;
c) espone le motivazioni dell’adattamento, se del caso, fornendo anche
una sintesi dell’analisi del pericolo effettuata e indicando le eventuali
misure da adottare per garantire che l’adattamento non pregiudichi gli
obiettivi del presente regolamento; e
d) fornisce ogni altra informazione pertinente.
6. Gli altri Stati membri dispongono di tre mesi, a decorrere dal
ricevimento della notifica di cui al paragrafo 5, per inviare osservazioni
scritte alla Commissione.
Prodotti tipici agroalimentari: continuità con la tradizione e rispetto delle norme
Reg.2074/2004/CE
Considerando 18
È necessaria una flessibilità che permetta di continuare a produrre alimenti
con caratteristiche tradizionali. Gli Stati membri hanno già concesso deroghe
per numerosi alimenti di questo tipo nel quadro della legislazione in vigore
anteriormente al 1o gennaio 2006. Gli operatori del settore alimentare devono
poter continuare ad applicare dopo tale data, senza interruzione, le pratiche
esistenti. Una procedura che permette agli Stati membri di agire con
flessibilità è prevista dai regolamenti (CE) n. 852/2004, (CE) n. 853/2004 e
(CE) n. 854/2004.
Tuttavia, nella maggior parte dei casi per i quali è stata già concessa una
deroga, si tratta soltanto di una continuazione di pratiche preesistenti;
pertanto, l'applicazione di una procedura di notificazione completa,
comprendente un'analisi esauriente dei rischi, può comportare per gli
Stati membri un onere inutile e sproporzionato. È quindi opportuno definire gli
alimenti con caratteristiche tradizionali e fissare condizioni generali applicabili
a tali alimenti, in deroga alle prescrizioni strutturali del regolamento (CE) n.
852/2004, tenendo nel debito conto gli obiettivi di igiene alimentare.
Prodotti tipici agroalimentari: continuità con la tradizione e rispetto delle norme
Art.7
Deroga al regolamento (CE) n. 852/2004 per i prodotti
alimentari che presentano caratteristiche tradizionali
1. Ai fini del presente regolamento, s'intende per «prodotti
alimentari che presentano caratteristiche tradizionali»
prodotti alimentari che, nello Stato membro in cui sono
tradizionalmente fabbricati, sono:
a) storicamente riconosciuti come prodotti tradizionali; o
b) fabbricati secondo riferimenti tecnici codificati o
registrati al processo tradizionale o secondo metodi di
produzione tradizionali; o
c) protetti come prodotti alimentari tradizionali dalla
legislazione comunitaria, nazionale, regionale o locale.
Prodotti tipici agroalimentari: continuità con la tradizione e rispetto delle norme
Art.7
Deroga al regolamento (CE) n. 852/2004 per i prodotti
alimentari che presentano caratteristiche tradizionali
2. Gli Stati membri possono concedere agli stabilimenti che fabbricano prodotti
alimentari che presentano caratteristiche tradizionali deroghe individuali o
generali in relazione ai requisiti:
a) di cui all'allegato II, capitolo II, del regolamento (CE) n. 852/2004 per quanto
riguarda i locali in cui tali prodotti sono esposti ad un ambiente che contribuisce
parzialmente allo sviluppo delle loro caratteristiche. I locali possono in
particolare comprendere pareti, soffitti e porte non costituiti da materiali lisci,
impermeabili, non assorbenti o resistenti alla corrosione e pareti, soffitti e
pavimenti geologici naturali;
b) di cui all'allegato II, capitolo II, punto 1, lettera f), e capitolo V, punto 1, del
regolamento (CE) n. 852/2004 per quanto riguarda i materiali di cui sono
costituiti gli strumenti e le attrezzature utilizzati in modo specifico per la
preparazione, l'imballaggio e il confezionamento di tali prodotti.
Le operazioni di pulizia e disinfezione dei locali di cui alla lettera a) e la
frequenza con la quale esse vengono eseguite sono adattate all'attività per
tener conto della specifica flora ambientale.
Gli strumenti e le attrezzature di cui alla lettera b) sono mantenuti
costantemente in uno stato d'igiene soddisfacente e sono regolarmente puliti e
disinfettati.
Prodotti tipici agroalimentari: continuità con la tradizione e rispetto delle norme
PECORINO TOSCANO
Prodotti tipici agroalimentari: continuità con la tradizione e rispetto delle norme
Conferenza permanente stato
regioni 25/1/2007
Prodotti tipici agroalimentari: continuità con la tradizione e rispetto delle norme
Conferenza permanente stato
regioni 25/1/2007
Prodotti tipici agroalimentari: continuità con la tradizione e rispetto delle norme
Conferenza permanente stato
regioni 25/1/2007
Ciò
significa
che
i
principi
dell’autocontrollo
e
dell’autoresponsabilità caratterizzanti il sistema HACCP
rimangono comunque alla base della regolamentazione
igienico-sanitaria di questo settore di nicchia, seppure esso non
rientri nell’ambito di applicazione del regolamento CE n.
852/2004 per quanto concerne allegato 2 capitolo 2.
Prodotti tipici agroalimentari: continuità con la tradizione e rispetto delle norme
Competenze
La verifica del rispetto delle previsioni del Regolamento
852, alla luce delle deroghe previste per l'allegato 2
capitolo 2, rimane quindi competenza del Veterinario ASL
che opererà secondo le procedure
dettagliate nel Reg.882/204/CE.
In particolare sarà fondamentale verificare
l'efficacia dei sistemi di autocontrollo
implementati.
Prodotti tipici agroalimentari: continuità con la tradizione e rispetto delle norme