L. 19 Novembre 1968, n. 1187 - Regione Calabria

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L. 19 Novembre 1968, n. 1187 - Regione Calabria
Legge 19 novembre 1968, n. 1187
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MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA
LEGGE URBANISTICA 17 AGOSTO 1942, N. 1150
(G.U. 30 novembre 1968, n. 304)
INDICE
Art. 1 ................................................................................................................ 2
Art. 2 ................................................................................................................. 2
Art. 3 ................................................................................................................. 2
Art. 4 ................................................................................................................ 3
Art. 5 ................................................................................................................ 3
Art. 6 ................................................................................................................. 3
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Detta “legge tappo” o “legge tampone”. Promulgata a seguito della sentenza 9 maggio 1968, n. 55, con la
quale la Corte Costituzionale aveva dichiarato:
“l'illegittimità costituzionale del numeri 2, 3, 4 dell'art. 7 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e dell'art. 40 stessa
legge, nella parte in cui non prevedono un indennizzo per l'imposizione di limitazioni operanti immediatamente e
a tempo indeterminato nei confronti del diritti reali, quando le limitazioni stesse abbiano contenuto espropriativo
nei sensi indicati in motivazione.”.
La legge è stata, in seguito, prorogata dai seguenti provvedimenti:
- L. 30 novembre 1973, n. 756 (Proroga dell’efficacia della legge 19 novembre 1968, n. 1187, concernente la materia urbanistica), art. 1, che così stabiliva:
“Le indicazioni del piano regolatore generale, o del programma di fabbricazione, nella parte in cui incidono su
beni determinati ed assoggettano i beni stessi a vincoli preordinati all'espropriazione od a vincoli che comportino
l'inedificabilità, conservano la loro efficacia fino all’entrata in vigore delle leggi emanate dalle regioni in applicazione delle norme che stabiliranno i principi fondamentali del loro potere legislativo in materia urbanistica
nonché per la riforma del regime dei suoli e, comunque, non oltre due anni dall’entrata in vigore della presente
legge.”
. decreto-legge 29 novembre 1975, n. 562 (Ulteriore proroga dell’efficacia della legge 19 novembre 1968, n.
1187, concernente la materia urbanistica) – convertito dalla L. 22 dicembre 1975, n. 696 - art. 1, che provvedeva a prorogare detta L 756/1973:
“fino all’entrata in vigore della legge concernente la edificabilità dei suoli e delle relative leggi regionali e comunque non oltre un anno dall’entrata in vigore” del decreto medesimo.
- decreto-legge 26 novembre 1976, n. 78 (Ulteriore proroga dell’efficacia della legge 19 novembre 1968, n.
1187, riguardante la materia urbanistica) - convertito dalla L. 24 gennaio 1977, n. 6 -, che all’art. 1, così disponeva:
“Il termine massimo di un anno di cui alla legge 22 dicembre 1975, n. 696, è prorogato di due mesi”.
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Art. 1
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L’articolo 7 della legge 17 agosto 1942, n, 1150 è sostituito dal seguente:
Il piano regolatore generale deve considerare la totalità del territorio comunale.
Esso deve indicare essenzialmente:
1) la rete delle principali vie di comunicazione stradali, ferroviarie e navigabili e dei
relativi impianti;
2) la divisione in zone del territorio comunale con la precisazione delle zone destinate
all’espansione dell’aggregato urbano e la determinazione dei vincoli e dei caratteri
da osservare in ciascuna zona;
3) le aree destinate a formare spazi di uso pubblico o sottoposte a speciali servitù;
4) le aree da riservare ad edifici pubblici o di uso pubblico nonché ad opere ed impianti di interesse collettivo o sociale;
5) i vincoli da osservare nelle zone a carattere storico, ambientale, paesistico;
6) le norme per l’attuazione del piano.
Art. 2
Le indicazioni del piano regolatore generale, nella parte in cui incidono su beni determinati ed assoggettano i beni stessi a vincoli preordinati all'espropriazione od a vincoli che
comportino l'inedificabilità, perdono ogni efficacia qualora entro cinque anni dalla data di
approvazione del piano regolatore generale non siano stati approvati i relativi piani particolareggiati od autorizzati i piani di lottizzazione convenzionati. L'efficacia dei vincoli predetti non può essere protratta oltre il termine di attuazione dei piani particolareggiati e di
lottizzazione.
Per i piani regolatori generali approvati prima della data di entrata in vigore della presente legge, il termine di cinque anni di cui al precedente comma decorre dalla predetta data.
Art. 3
L'applicazione delle misure di salvaguardia per i piani particolareggiati è, in ogni caso,
obbligatoria dalla data della deliberazione di adozione.
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Art. 1. La L. 1150/1942, con le successive modifiche e integrazioni, all’art. 7 (Contenuto del piano generale),
precedentemente disponeva che:
“Il piano regolatore generale di un Comune deve considerare la totalità del territorio comunale.
Esso deve indicare essenzialmente:
1) la rete delle principali vie di comunicazione stradali, ferroviarie e, laddove occorra, navigabili, concepita per
la sistemazione e lo sviluppo dell’abitato, in modo da soddisfare alle esigenze del traffico, dell’igiene e del pubblico decoro;
2) la divisione in zone del territorio, con precisazione di quelle destinate all’espansione dell’aggregato urbano, ed
i caratteri e vincoli di zona da osservare nell’edificazione;
3) le aree destinate a formare spazi di uso pubblico o sottoposte a speciali servitù;
4) le aree da riservare a sede della casa comunale, alla costruzione di scuole e di chiese e ad opere ed impianti
d’interesse pubblico in generale.”
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Art. 4
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Le misure di salvaguardia di cui al precedente articolo continuano ad applicarsi entro il
periodo di tempo indicato nell’articolo 3 della legge 5 luglio 1966, n. 517, ai piani particolareggiati adottati dopo l’entrata in vigore della presente legge e non approvati nel termine di cinque anni di cui all’articolo 2.
Art. 5
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Il primo comma dell’articolo 40 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, è sostituito dal seguente:
Nessun indennizzo è dovuto per le limitazioni ed i vincoli previsti dal piano regolatore
generale nonché per le limitazioni e per gli oneri relativi all’allineamento edilizio delle
nuove costruzioni.
Art. 6
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
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Art. 4. La L. 517/1966 (Modifica alla legge 3 novembre 1952, n. 1902 e successive modificazioni, sulle misure
di salvaguardia in pendenza dell'approvazione dei piani regolatori e nuove norme sull'applicazione delle misure
di salvaguardia in pendenza dell'approvazione dei programmi di fabbricazione), all’art. 3, così aveva disposto:
“Per i piani regolatori generali e particolareggiati che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano in
corso di esame da parte dell'amministrazione dei lavori pubblici, le sospensioni di cui al primo e secondo comma
della legge 3 novembre 1952, n. 1902, e successive modificazioni, si applicano per un periodo non superiore a
cinque anni a decorrere dalla data della deliberazione di adozione.
Resta fermo il disposto del terzo comma dell'articolo 1 della presente legge”.
E l’art. 1 della medesima L. 517/1966, sostitutivo della L. 1902/1952 (Misure di salvaguardia in pendenza
dell'approvazione dei piani regolatori), articolo unico (precedentemente già modificato e integrato dalla L.
1357/1955, art. 4), aveva stabilito che:
“Le sospensioni suddette non potranno essere protratte oltre tre anni dalla data di deliberazione di cui al primo
comma.
Per i comuni che entro un anno dalla scadenza del termine di pubblicazione del piano abbiano presentato il piano
stesso all'Amministrazione dei lavori pubblici per l'approvazione, le sospensioni di cui ai commi precedenti potranno essere protratte per un periodo complessivo non superiore a cinque anni dalla data della deliberazione di
adozione del piano.
Quando, in seguito alle osservazioni del Ministero dei lavori pubblici, si renda necessaria la riadozione del piano,
le sospensioni di cui ai due commi precedenti decorrono, per tutto il territorio interessato dal piano stesso, dalla
data della deliberazione comunale di riadozione dei piani regolatori generali e particolareggiati”.
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Art. 5. La L. 1150/1942, con le successive modifiche e integrazioni, all’art. 40 (Oneri e vincoli non indennizzabili), I comma, precedentemente disponeva che:
“Nessuna indennità è dovuta per i vincoli di zona e per le limitazioni e gli oneri relativi all'allineamento edilizio
delle nuove costruzioni”.
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